Circolare INPS n. 23 del 24 Gennaio 2007
OGGETTO: |
Anno 2007. Sintesi delle principali innovazioni in materia di contribuzione. |
SOMMARIO: |
Riepilogo delle disposizioni aventi riflesso sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro che operano con il sistema DM. |
Con la presente circolare si fornisce un quadro sintetico delle principali innovazioni legislative emanate in materia di contribuzione dovuta, per l’anno 2007, dai datori di lavoro in favore del personale dipendente.
1. Contributo IVS
1.1 Generalità dei datori di lavoro: aumento della contribuzione a carico dei lavoratori dipendenti.
L’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) (1) prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2007, l’aumento di 0,30 punti percentuali dell’aliquota contributiva dovuta dal lavoratore per il finanziamento dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
In conseguenza di detto aumento, la misura massima della contribuzione pensionistica complessivamente dovuta (datore di lavoro e lavoratore) non può superare il 33 per cento.
La previsione ha carattere generale e, conseguentemente, riguarda tutte le tipologie di lavoratori e tutti i fondi pensionistici gestiti dall’Istituto.
Fa eccezione il solo Fondo volo, per il quale l’aliquota contributiva di finanziamento pensionistico si attesta già su valori superiori al 33% per tutte le categorie di iscritti.
Dal periodo contributivo “GENNAIO 2007”, quindi, per la generalità delle aziende, la contribuzione pensionistica si attesterà nella misura del 33%, di cui 9,19% a carico del lavoratore.
1.2 Aumento di 0,50 punti percentuali previsto per i datori di lavoro che, alla data del 01.01.1996, non avevano integralmente trasferito al F.P.L.D. la quota di 4,43% dalle gestioni TBC, MATERNITÀ e CUAF.
Com’è noto, il Decreto interministeriale del 21 febbraio 1996 (2) in attuazione dell’art. 3, c. 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha elevato al 32% (27,57 + 4,43) l’aliquota di finanziamento del FPLD gestito dall’INPS con contestuale riduzione delle aliquote dovute per TBC, INDENNITÀ ECONOMICHE DI MATERNITÀ e CUAF (rispettivamente 0,14% per TBC, 0,57% per MATERNITÀ e 3,72% per CUAF).
L’articolo 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30 ha previsto che, nei casi in cui la variazione delle aliquote suddette non ha consentito di raggiungere al 1/1/1996 l’aumento di 4,43 punti percentuali dell’aliquota FPLD, a motivo della entità delle aliquote ovvero a causa della esclusione dalle stesse, il relativo onere deve essere scaglionato, per effetto della norma in epigrafe, mediante un incremento dello 0,50% biennale a carico del datore di lavoro, a decorrere dal 1/1/1997 (3).
Pertanto i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della norma sopra citata aumenteranno, a partire dal periodo contributivo GENNAIO 2007”, l’aliquota F.P.L.D. di 0,50 punti percentuali.
Si ricorda che tale aumento dovrà essere operato con cadenza biennale fino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32% cui deve essere aggiunto l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui al precedente punto 1.1 e lo 0,70% ex GESCAL per i datori di lavoro tenuti al versamento (4).
1.2.1 Amministrazioni statali e Enti pubblici non soggetti alla disciplina della CUAF.
Settori esclusi dal contributo per l’INDENNITÀ ECONOMICHE di MATERNITÀ.
Tali settori devono trasferire l’aumento di 4,29 (0,57% + 3,72%) punti percentuali, scaglionato in ragione di 0,50% ogni due anni a partire da 01.01.1997 e, con ultimo aumento di 0,29%, dal 01.01.2013.
Aliquota IVS da GENNAIO 2007 (con GESCAL) |
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Totale |
a carico del lavoratore |
31,71 % (compr. 0,70 ex GESCAL) |
9,19% |
Aliquota IVS da GENNAIO 2007 (con GESCAL lavoratore) |
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Totale |
a carico del lavoratore |
31,36% (compr. 0,35 ex GESCAL) |
9,19% |
Aliquota IVS da GENNAIO 2007 (senza GESCAL) |
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Totale |
a carico del lavoratore |
31,01% |
8,84% |
Settori esclusi dal contributo per l’INDENNITÀ ECONOMICHE di MATERNITÀ e dall’ex contributo per TBC.
Tali settori devono trasferire l’aumento di 4,43 punti percentuali, scaglionato in ragione di 0,50% ogni due anni a partire da 01.01.1997 e, con ultimo aumento di 0,43%, dal 01.01.2013.
Aliquota IVS da GENNAIO 2007 (con GESCAL) |
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Totale |
a carico del lavoratore |
31,57 % (compr. 0,70 ex GESCAL) |
9,19% |
Aliquota IVS da GENNAIO 2007 (con GESCAL lavoratore) |
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Totale |
a carico del lavoratore |
31,22% (compr. 0,35 ex GESCAL) |
9,19% |
Aliquota IVS da GENNAIO 2007 (senza GESCAL) |
|
Totale |
a carico del lavoratore |
30,87% |
8,84% |
1.2.2 Datori di lavoro esonerati dalla CUAF (codice 1C).
Tali settori devono trasferire l’aumento di 3,72 punti percentuali in ragione di 0,50 % a partire dal 01.01.1997 e, con l’aumento dello 0,22%, dal 01.01.2011.
Aliquota IVS da GENNAIO 2007 |
|
Totale |
a carico del lavoratore |
32,28% |
9,19% |
1.2.3 Aziende che occupano personale all'estero assicurato in regime di legge 3 ottobre 1987, n. 398 (CA=4C) ovvero personale distaccato in paesi per i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale per i quali è prevista l'esenzione del contributo CUAF (CA=4Z e 1C).
Tali settori devono trasferire l’aumento di 3,72 punti percentuali in ragione di 0,50% a partire dal 01.01.1997 e con l’aumento dello 0,22% dal 01.01.2011.
Aliquota IVS da GENNAIO 2007 (no GESCAL) |
|
Totale |
a carico del lavoratore |
31,58% |
8,84% |
1.2.4 Piloti dei porti.
Tali settori devono trasferire l’aumento di 4,29 punti percentuali, scaglionato in ragione di 0,50 % ogni due anni a partire da 01.01.1997 e, con ultimo aumento di 0,29%, dal 01.01.2013.
Aliquota IVS da GENNAIO 2007 (no GESCAL) |
|
Totale |
a carico del lavoratore |
31,01% |
8,84% |
1.2.5 Cooperative della piccola pesca legge n. 250/1958.
Per tale settore, all’aliquota fissata dal 1.1.2003 nella misura del 14,60 per cento, di cui 3,74 % a carico del socio (5), deve aggiungersi l’incremento di cui al precedente punto 1.1.
Aliquota IVS da GENNAIO 2007 |
|
Totale |
a carico del socio |
14,90% |
4,04% |
1.3 Aliquote contributive dovute al F.P.L.D. per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti (art. 9, legge n. 413/1984).
L'art. 9 della legge 26 luglio 1984, n. 413 “Contributi obbligatori dovuti dalle aziende della pesca” dispone che “Per le aziende del settore della pesca, esercitata con le navi di cui alla lettera b) dell'articolo 5 della presente legge (iscritte nei Registri delle navi minori, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del Codice della Navigazione) l'aliquota contributiva, afferente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativamente agli equipaggi delle navi stesse, è dovuta nella misura stabilita per le aziende del settore agricolo di cui all'art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni”.
Alla luce di quanto esposto dal richiamato articolo 9, nel calcolo delle aliquote di tale settore, si deve tener conto delle stesse disposizioni in materia contributiva stabilite dal decreto legislativo n.146/1997 (6).
Tale adeguamento prevede che l'aliquota medesima sia elevata, annualmente, nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32 per cento (cui si deve aggiungere lo 0,70 % ex GESCAL) di cui all'art. 3 c. 23 della legge n. 335/1995, e l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui al precedente punto 1.1, come previsto per gli altri settori produttivi.
In applicazione di quanto disciplinato dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 10 gennaio 2006 n.2, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006 n. 81 (7), anche per l’anno 2007 l’incremento annuale sopra illustrato è sospeso (gli effetti del provvedimento di sospensione operano per il triennio 2006 – 2008).
Risulta invece esaurito l’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto, per effetto dell’incremento di 0,50 punti percentuali operato da ultimo alla data del 1.1.2002, la stessa aliquota ha raggiunto la misura piena (8,89%) (8), cui deve essere aggiunto l’incremento di 0,30 punti percentuali illustrato al punto 1.1 della presente circolare (totale 9,19%).
Pertanto per l’anno 2007, l’aliquota contributiva afferente tale settore è fissata nella misura appresso indicata:
Aliquota IVS da GENNAIO 2007 |
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Totale |
a carico del marittimo |
27,60 % (compr. 0,70 ex GESCAL) |
9,19% |
2. Contributi CIGS e MOBILITÀ.
L’articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto la proroga, fino al 31 dicembre 2007, dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici) con più di 50 dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti (9).
I datori di lavoro destinatari del provvedimento in esame sono tenuti al versamento della contribuzione di cui all'art. 9, della legge n. 407/1990 (0,90%) e della contribuzione di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991 (0,30%) a partire dalla denuncia afferente al periodo di paga “GENNAIO 2007” senza soluzione di continuità.
3. Contributi CUAF, DISOCCUPAZIONE, MATERNITÀ ed ALTRE CONTRIBUZIONI MINORI.
In merito alle contribuzioni in parola sono in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388 aventi decorrenza 1.2.2001 (10) e gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266 – finanziaria 2006 - aventi decorrenza 1.1.2006 (11).
Per la fruizione degli esoneri in argomento si rimanda a quanto già precisato con la circolare n. 115 del 10 novembre 2005 (nettizzazione dei contributi) e con il messaggio n. 41749 del 22 dicembre 2005.
4. Contributo al Fondo di garanzia ex art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni.
Tra le misure compensative previste a favore dei datori di lavoro che destinano il TFR maturando a previdenza complementare, l’articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall’articolo 1, comma 764, della legge n. 296/2006, prevede che i datori di lavoro siano esonerati dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modificazioni (0,20% ovvero 0,40% per i dirigenti ex INPDAI), nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del c.c., istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 755, della legge finanziaria per l’anno 2007.
I datori di lavoro che già conferiscono percentuali di TFR a previdenza complementare possono, a decorrere dal periodo “GENNAIO 2007”, recuperare la quota di esonero spettante, in sede di conguaglio dei contributi mensilmente dovuti per i dipendenti.
A tal fine, opereranno come segue:
Con successiva circolare, con la quale saranno illustrate le modalità di applicazione dell’articolo 1, commi 755 e 756, della legge 296/2006, saranno altresì fornite le istruzioni per il recupero della quota connessa al trasferimento del TFR alla previdenza complementare nonché al “Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del c.c.”
5. Cooperative di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602: precisazioni.
Fino al 31 dicembre 2006, per gli organismi cooperativi che, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, del DPR 602/1970, hanno optato per il versamento della contribuzione IVS sulla retribuzione effettiva, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 27 comma 2-bis della legge n. 30/1997 (punto 1.2 della presente circolare), le quali prevedono che l'incremento dell'onere contributivo scaturente dal trasferimento di aliquota di 4,43 punti percentuali trova graduale applicazione con la cadenza biennale fissata da tale disposizione (12).
La quota residua da calcolare sulla differenza tra la retribuzione effettiva e la retribuzione convenzionale di cui al decreto legislativo 423/2001 (già ex art. 4 del DPR 602/1970) risultava fissata, a decorrere dall’anno 2005 e fino al 31 dicembre 2006, nella misura di 1,93 punti percentuali (ultimo incremento dell’aliquota di finanziamento del FPLD pari a 0,50 da calcolare sulle retribuzioni effettive).
A partire dal 1 gennaio 2007, in applicazione di quanto disposto all’articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo n. 423/2001, la differenziazione tra gli imponibili
giornalieri di cui sopra viene meno.
Ne consegue che la retribuzione imponibile da prendere a base per il versamento di tutte le contribuzioni per i soci delle cooperative di cui al D.P.R. 602/1970, dovrà essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori (articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 convertito nella legge 7.12.1989, n. 389), senza alcuna distinzione fra le diverse forme assicurative (13).
Pertanto il previsto codice “R250” del quadro “D” della denuncia DM10/2 non è più operativo.
Si fa presente che le procedure di calcolo riguardanti le denunce DM10/2 sono state aggiornate tenendo conto di tutte le innovazioni illustrate con la presente circolare.
Quanto prima saranno rese disponibili sul sito INTERNET le tabelle delle aliquote aggiornate.
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Note
1) Pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006 – S.O. n. 244/L
2) Pubblicato sulla G.U. n. 83 del 9 aprile 1996.
3) L’articolo 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n.30 dispone che “Nei casi in cui, per effetto del decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, emanato di concerto con il Ministero del Tesoro, del 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell'art 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1° gennaio 1997”. Al riguardo si richiama la circolare n. 103 del 15/5/1996.
4) Articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n.335.
5) Al riguardo si richiama la circolare n. 23 del 3.2.2003 (punto 1.4).
6) Al riguardo si richiamano la circolare n. 194 del 22/9/1997, la circolare 45 del 25/2/1998, la circolare n. 23 del 9/2/1999, la circolare 12 del 20/01/2000, la circolare 35 del 15/2/2001, la circolare 47 del 5/3/2002, la circolare 23 del 3/2/2003, la circolare n. 53 del 19/3/2004, la circolare n. 88 del 31/05/2004, la circolare n. 47 del 15/03/2005 e la circolare n. 65 del 3/5/2006.
7) Al riguardo si richiama la circolare n. 65 del 3 maggio 2006 (punto 1).
8) Al riguardo si richiamano la circolare n. 196 del 23/9/1997, la circolare 45 del 25/2/1998, la circolare n. 23 del 9/2/1999, la circolare 12 del 20/01/2000, la circolare 35 del 15/2/2001, la circolare 47 del 5/3/2002 e la circolare 23 del 3/2/2003, la circolare n. 53 del 19/3/2004, la circolare n.88 del 31/05/2004, la circolare n. 43 del 14/03/2005 e la circolare n. 85 del 30/06/2006.
9) Disposizione da ultimo prorogata fino al 31/12/2006 ai sensi dell’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 (circolare n. 85 del 30/6/2006).
10) Al riguardo si richiama la circolare n. 52 del 6 marzo 2001.
11) Al riguardo si richiamano la circolare n. 3 del 5 gennaio 2006 e la circolare n. 73 del 19 maggio 2006.
12) Al riguardo si richiama la circolare n. 77 del 25/03/1997 (punto 1.2 e seguenti).
13) Al riguardo si richiama la circolare n. 33 del 4 febbraio 2002 e la circolare in corso di emanazione concernente i minimali 2007.