Circolare
INPS n° 47 del 5 marzo 2002
OGGETTO: |
Anno 2002. Sintesi delle principali innovazioni in materia di
contribuzione. |
Con circolare n. 24 del 23
gennaio 2002 (punto 2.2) sono state illustrate alcune delle novità
introdotte dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448
(finanziaria 2002) in merito alla contribuzione di finanziamento dei
trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità dovuta dalle
imprese commerciali che occupano da 51 a 200 dipendenti, dalle agenzie di
viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e dalle imprese di
vigilanza.
Con circolare n. 14 del 15 gennaio 2002 è stato, tra
l’altro, precisato che le aliquote contributive previste per il settore di cui
alla legge 20 agosto 2001, n. 334 (aziende esercenti pubblici servizi di
trasporto), oggetto di riduzione contributiva per allineamento delle aliquote a
quelle medie dovute per i dipendenti del settore industriale, sono confermate
“a regime”.
Con la presente circolare si fornisce un quadro
riepilogativo in materia di contribuzione in vigore per l'anno 2002.
1 Aliquote contributive.
1.1 Contributo
IVS
1.1.1 Generalità dei datori
di lavoro.
Nessuna variazione è prevista per l'anno 2002.
Il consueto incremento biennale di 0,50 punti
percentuali (art.27 comma 2-bis della legge 28 febbraio 1997 n.30) previsto per
i datori di lavoro che non hanno raggiunto l'aliquota di finanziamento del FPLD
gestito dall'INPS, fissata nella misura del 32% (art.3 comma 23 della legge 8
agosto 1995, n.335), si applicherà dal 1.1.2003.
1.1.2 Aziende
agricole. Operai a tempo determinato e indeterminato.
Il Decreto Legislativo 16.4.1997 n.146 "Attuazione della delega conferita
dall'art.2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n.335, in materia di
previdenza agricola" - G.U. 9.6.97, n. 132) stabilisce, all’art 3
comma 1 “Disposizioni in materia
contributiva”, che "A partire
dal 1° gennaio 1998 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro agricolo che impiegano operai a
tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono elevate
annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di
lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore sino al
raggiungimento dell'aliquota contributiva prevista dall'articolo 3, comma 23,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, per gli altri settori produttivi nelle
misure rispettivamente previste per i datori di lavoro e i lavoratori".
Al riguardo si richiamano la circolare n. 194 del
22/9/1997, la circolare 45 del 25.2.1998, la circolare n. 23 del 9/2/1999, la
circolare 12 del 20 gennaio 2000 e la circolare 35 del 15/2/2001.
Per effetto della suddetta disposizione, l'aliquota
IVS dovuta dalle aziende in argomento per gli operai a tempo determinato e
indeterminato risulta fissata, a partire dal 1 gennaio 2002, nella misura
appresso indicata:
Aliquota IVS 01/2002 |
|
Totale |
a carico del lavoratore |
26,00% (compr. 0,11%
quota base) |
8,54% |
Con tale aumento risulta così esaurito
l’allineamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore, avendo la
stessa raggiunto la misura piena; a partire dal 1.1.2003 dovrà essere applicato
esclusivamente l’incremento dello 0,20 % a carico del datore di lavoro.
L’incremento dello 0,50 % incide anche sulla misura
del contributo dovuto dagli apprendisti che, pertanto, risulta fissato al
5,54%.
1.1.3 Aziende di
trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione
di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale.
Lo stesso articolo 3 del citato decreto legislativo n. 146/97, al comma 2, stabilisce che "Per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento, di cui al comma 1, è fissato in 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro e in 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore, con decorrenza dal 1° luglio 1997".
Al riguardo si richiamano la circolare n. 194 del 22/9/1997, la circolare 45 del 25.2.1998, la circolare n. 23 del 9/2/1999, la circolare 12 del 20 gennaio 2000 e la circolare 35 del 15/2/2001.
Poiché l'aliquota del lavoratore aveva già raggiunto, al 1 luglio 2001, la misura dell'8,54%, l'incremento dell'aliquota in questione è limitato alla sola quota del datore di lavoro (0,60%).
Per effetto delle considerazioni suesposte, l'aliquota IVS dovuta dalle aziende agricole cosiddette "di tipo industriale" risulta fissata, per l'anno 2002, nelle misure appresso indicate:
Aliquota IVS 01/2002 |
|
Totale |
a carico del lavoratore |
28,00% (compr. 0,11%
quota base) |
8,54% |
Aliquota IVS 07/2002 |
|
Totale |
a carico del lavoratore |
28,60% (compr. 0,11%
quota base) |
8,54% |
1.1.4 Equipaggi
delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti
(art. 9, legge n. 413/1984).
L'art. 9 della legge 26 luglio 1984, n. 413 "Contributi obbligatori dovuti dalle aziende della pesca" dispone che "Per le aziende del settore della pesca, esercitata con le navi di cui alla lettera b) dell'articolo 5 della presente legge (iscritte nei Registri delle navi minori, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del Codice della Navigazione) l'aliquota contributiva, afferente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativamente agli equipaggi delle navi stesse, è dovuta nella misura stabilita per le aziende del settore agricolo di cui all'art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni".
Alla luce di quanto esposto dal richiamato articolo 9, nel calcolo delle aliquote di tale settore, si deve tener conto delle stesse disposizioni in materia contributiva stabilite dal citato decreto legislativo n. 146/97. Al riguardo si richiamano la circolare n. 196 del 23/9/1997, la circolare 45 del 25.2.1998, la circolare n. 23 del 9/2/1999, la circolare 12 del 20 gennaio 2000 e la circolare 35 del 15/2/2001.
Tale adeguamento prevede che l'aliquota medesima sia elevata, annualmente, nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32 per cento (cui si deve aggiungere lo 0,70 % ex GESCAL) di cui all'art.3 coma 23 della legge n. 335/1995, come previsto per gli altri settori produttivi.
Pertanto, dal 1 gennaio 2002, le aliquote afferenti tale settore sono fissate nella misura appresso indicata:
Aliquota IVS 01/2002 |
|
Totale |
a carico del marittimo |
26,70 %(compr. 0,70 ex
GESCAL) |
8,89% |
Con tale aumento risulta così esaurito l’allineamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore, avendo la stessa raggiunto la misura piena; a partire dal 1.1.2003 dovrà essere applicato esclusivamente l’incremento dello 0,20 % a carico del datore di lavoro.
1.2 Contributo CUAF
In merito alla contribuzione in parola, si ricorda che la legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha introdotto, all'art. 120, un esonero dall’aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro pari a 0,80 punti percentuali.
Le modalità operative sono state illustrate con la circolare n. 52 del 6 marzo 2001, cui si rimanda per gli opportuni approfondimenti.
1.3 Contributo di
MATERNITÀ
L'art. 43 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Riduzione del costo del lavoro" stabilisce che "A decorrere dall'anno 2002 restano confermate: a) la riduzione del contributo per la tutela di maternità, di cui all'articolo 78, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e il livello dei contributi di cui agli articoli 82 e 83 del predetto decreto legislativo; omissis…".
Dalla formulazione della norma ("A decorrere dal..") risulta confermata "a regime" la riduzione di 0,20 punti percentuali del contributo di maternità a carico dei datori di lavoro disposta, a decorrere dal 1 luglio 2000, dall'art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Al riguardo si richiama la circolare n.12 del 20 gennaio 2000 (punto 2).
Il contributo di maternità risulta pertanto fissato nelle seguenti misure:
Settore |
CSC/CA |
Qualifica |
Misura |
Industria (escluso Spettacolo) |
1.XX.XX |
Operai e Impiegati |
0,46 % |
Viaggiatori e Piazzisti |
0,24 % |
||
Artigianato |
4.XX.XX |
Operai e Impiegati |
0,46 % |
Viaggiatori e Piazzisti |
0,24 % |
||
Agricoltura |
---------- |
Operai a tempo determinato e indeterminato |
0,03 % |
Agricoltura |
5.01.02 |
Impiegati (anche a termine) e Dirigenti (no L. 240/84) |
0,43 % |
Credito, Assicurazioni e servizi tributari appaltati |
6.XX.XX |
Salariati, Operai e Impiegati |
0,13 % |
Commercio (escluso Spettacolo) |
7.XX.XX |
Operai e Impiegati |
0,24 % |
Spettacolo |
1.18.08 e 7.07.09 |
Operai e Impiegati |
0,46 % |
Giornalisti Professionisti e Pubblicisti |
X.XX.XX codice DM10/2 = P430 |
---------- |
0,65 % |
Si rammenta che sulle predette aliquote compete la riduzione prevista al comma 2 dell’art 120 della legge 23 dicembre 2000, n.388 da applicare con le modalità fissate nella già citata circolare 52/2001.
2. Marca settimanale
apprendisti
Con circolare n. 36 dell’8.2.2002 (punto 9) sono stati stabiliti gli importi dei contributi fissi dovuti dagli apprendisti per l’anno 2002.
Poiché per alcuni lavoratori per i quali la contribuzione è dovuta nella misura degli apprendisti non è previsto il versamento del contributo settimanale dovuto al fondo pensioni lavoratori dipendenti, in relazione alla diversa destinazione del contributo stesso (altra gestione pensionistica) di seguito vengono indicate le misure dei contributi fissi al netto della quota FPLD:
Apprendisti senza FPLD |
||
CUAF |
||
contributo settimanale |
Euro |
0,0318 |
Maternità |
||
contributo settimanale |
Euro |
0,0165 |
INAIL |
||
contributo settimanale |
Euro |
0,0930 |
|
||
TOTALE contributo settimanale |
||
esclusa INAIL |
Euro |
0,05 |
Compresa INAIL |
Euro |
0,14 |
3. Cooperative di cui al DPR
30/4/1970, n. 602
Con circolare n. 33 del 4 febbraio 2002 sono state
illustrati i principi riformatori della posizione del lavoratore-socio
nell'ambito degli organismi associativi rientranti nello speciale regime
contributivo previsto dal DPR 602/1970, principi
ispirati all’equiparazione della contribuzione previdenziale ed assistenziale
dei soci lavoratori delle predette cooperative a quella dei lavoratori
dipendenti da impresa.
Sono state altresì illustrate le modalità di
applicazione del meccanismo di graduale adeguamento degli imponibili
contributivi per i soci in questione disposte dal decreto legislativo 6
novembre 2001, n. 423.
Per l'anno 2002
è previsto, tra l'altro, l'omogeneizzazione del criterio di determinazione
della base imponibile per il versamento delle contribuzioni minori a quella per
la contribuzione IVS stabilito dal D.M. 3.12.1999 (gli importi sono stati indicati
nella circolare n. 36 dell'8 febbraio 2002, punto 2.1.1). Nessuna variazione è
invece prevista relativamente alle forme assicurative dovute, in base alla
normativa vigente, dagli organismi in questione.
In merito all'assolvimento degli obblighi contributivi delle cooperative in questione si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti.
3.1
Cooperative che versano per i soci la contribuzione IVS sulla retribuzione
fissata con decreto ex art. 6 comma 1 ex DPR 602/1970.
Per le cooperative per le quali, anteriormente al 1 gennaio 1996, sia stato emanato il provvedimento per la determinazione della retribuzione imponibile in base all'art. 6 comma 1 del DPR 602/1970, le aliquote trasferite dalle gestioni delle prestazioni temporanee al FPLD (4,43 punti percentuali) si calcolano sul salario convenzionale di cui all'art. 4 dello stesso DPR 602/1970 per tutto il periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre i sei anni (art. 27 comma 2-quater del DL 669/96 convertito nella legge 28 febbraio 1997 n.30). Tale termine è scaduto il 31 dicembre 2001.
Pertanto dal 1 gennaio 2002 le cooperative in questione non recupereranno più il 4,43 % sul differenziale tra la retribuzione ex art.6 comma 1 e il salario convenzionale ex art.4 (ora art. 2 del Decreto Legislativo 423/2001).
Il previsto codice "R200" del quadro "D" modello DM10/2 non è più operativo.
3.2
Cooperative che versano per i soci la contribuzione IVS sulla retribuzione
effettiva (art. 6, ultimo comma, del DPR 602/1970).
Per gli organismi cooperativi che, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, del DPR 602/1970, abbiano optato per il versamento per i soci della contribuzione IVS sulla retribuzione effettiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 comma 2-bis del citato D.L. 669/96, nel senso che l'incremento dell'onere contributivo scaturente dal trasferimento di aliquota trova graduale applicazione con la cadenza biennale fissata da tale disposizione.
Si rammenta che, per l'anno 2001, le cooperative di cui sopra hanno incrementato l'aliquota del FPLD da calcolare sulla retribuzione effettiva nella misura di 0,50 punti percentuali.
Pertanto anche per l’anno 2002, la quota residua da calcolare sulla differenza tra la retribuzione effettiva e la retribuzione convenzionale di cui all'art. 4 del DPR 602/1970 (ora art. 2 del decreto legislativo 423/2001) è pari a 2,93 punti percentuali (codice "R250" quadro "D" modello DM10/2).
L’incremento biennale di 0,50 punti percentuali, richiamato al precedente punto 1.1.1, si applicherà dal 1.1.2003, incremento che comporterà la riduzione al 2,43 dell’importo da indicare con il codice R250).
4. Regolarizzazione dei
periodi pregressi per le aziende che operano con il sistema DM.
I datori di lavoro che non hanno provveduto
all’aumento di cui al punto 1.1.4 della presente circolare potranno
regolarizzare entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di
emanazione della presente circolare (delibera n. 5 del Consiglio di
amministrazione dell'Istituto del 26 /3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 -
circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1).
Per il versamento delle differenze derivanti dalla
mancata applicazione dell’incremento dell'aliquota IVS, dovrà essere utilizzato
uno dei righi in bianco del quadro "B-C" del modello DM10/2 facendo
precedere il relativo importo dal codice "M191" e dalla dicitura "DIFF. IVS".
Nessun dato deve essere indicato nelle colonne
"NUMERO DIPENDENTI", "NUMERO GIORNATE" e
"RETRIBUZIONI".
5. Tabelle delle aliquote
contributive
Sulla base delle novità illustrate nei punti
precedenti, sono state aggiornate le tabelle delle aliquote contributive
inserite nel sito Internet dell'Istituto (WWW.INPS.IT) alla voce "L'utente
professionista", sottomenù "Le aliquote contributive".
Per la consultazione off-line delle tabelle stesse,
in vigore dal 1 GENNAIO 2002, è possibile prelevare il file allegato alla presente circolare.