Circolare INPS n° 24 del 23 gennaio 2002
OGGETTO: |
Anno 2002. Principali innovazioni aventi riflessi in materia di incentivi all’occupazione e sostegno al reddito. |
SOMMARIO: |
Sintesi delle principali
novità ed altre disposizioni in materia di incentivi all’occupazione
e sostegno al reddito aventi effetto nell’anno 2002. |
Con la presente circolare si fornisce un quadro sintetico delle principali disposizioni in materia di incentivi all’occupazione e sostegno al reddito aventi riflesso nel corso dell’anno 2002.
1. NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L’ANNO 2002.
1.1 Sgravio totale triennale ex art. 44 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
L’art. 44 della legge finanziaria per l’anno 2002, riconosce a favore di tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, relativamente ai nuovi assunti nell'anno 2002 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 2001 e per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Lo sgravio è previsto anche per i lavoratori iscritti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), relativamente ai quali l’Istituto è interessato solamente in materia di “contribuzioni minori”.
Il beneficio compete anche alle società cooperative di lavoro, con riguardo ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoro dipendente.
Il terzo comma del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che il beneficio è riconosciuto, nei limiti della disciplina del “de minimis”, anche ai datori di lavoro operanti nei territori delle regioni Abruzzo e Molise, nonché nei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione, calcolato riparametrando il dato provinciale secondo la definizione allargata ISTAT, rilevata per il 2000, sia superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con le aree dell'obiettivo 1 di cui all'allegato I della decisione (CE) n. 1999/502, del 1° luglio 1999.
Ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, l'efficacia del predetto beneficio è, tuttavia, subordinata all'autorizzazione e ai vincoli della Commissione europea.
Sulla materia saranno fornite disposizioni operative una volta intervenuto il provvedimento autorizzativo da parte della Commissione europea.
1.2. Sgravi
contributivi per le imprese armatoriali.
L’articolo 52, c.32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, riconosce, per l'anno 2002, a favore delle imprese armatrici italiane, l’estensione, nel limite del 43 per cento, dei benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
Lo sgravio compete alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.
Ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, l'efficacia del predetto beneficio è, tuttavia, subordinata all'autorizzazione e ai vincoli della Commissione europea.
Sulla materia saranno fornite disposizioni operative una volta intervenuto il provvedimento autorizzativo da parte della Commissione europea.
1.3 Operazioni legate al conguaglio e/o al rimborso delle indennità relative ai P.I.P.
L’articolo 52, c.72 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dispone che, nei limiti delle risorse finanziarie impegnate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001, continuino a trovare applicazione, anche per l’anno in corso, le disposizioni in materia di Piani di inserimento professionale regionali ed interregionali di cui all'art.15 della legge n.451/1994 e successive modificazioni.
Per consentire ai soggetti utilizzatori di effettuare le operazioni di conguaglio delle indennità riferite a giovani utilizzati nei Piani, le Sedi avranno, pertanto, cura di attivare con i competenti Servizi per l’impiego le opportune sinergie.
Per le operazioni di rimborso e/o conguaglio, restano confermate le modalità già note.
2. ALTRE DISPOSIZIONI AVENTI RIFLESSO
NELL’ANNO 2002.
2.2 Possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti.
La legge finanziaria 2002, non ha previsto, per l’anno 2002, la copertura degli oneri relativi al beneficio - introdotto dall’articolo 1, c. 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato, da ultimo, dall’articolo 78, comma 15, lettera b), della legge n. 388 del 2000 - contemplato per le assunzioni dalle predette liste (contribuzione nella misura pari a quella degli apprendisti).
Per l’anno in corso, pertanto, il suddetto beneficio non trova applicazione.
2.2. Finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese commerciali che occupano da 51 a 200 dipendenti, le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e le imprese di vigilanza.
Relativamente alle aziende in epigrafe la contribuzione di finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità, per effetto di quanto disposto dall’articolo 78, c. 15 lett. a) della legge n. 388/2000 e, da ultimo, dal Decreto interministeriale 6 giugno 2001, è stata prorogata fino a tutto il 31 dicembre 2001 (circolare n. 53 del 6 marzo 2001 e circolare n. 201 del 14 novembre 2001).
Per l’anno 2002, la suddetta proroga non è stata riprodotta.
L’articolo 52, c. 46 della menzionata legge n. 448/2001 prevede, peraltro, che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia.
Alla luce di quanto precede, a decorrere dal periodo di paga “gennaio 2002”, la procedura di controllo delle denunce contributive di mod. DM10/2 non richiederà il contributo dello 0,90 di cui all'art. 9 della legge n. 407/1990 e la contribuzione di cui all'art. 16, c. 2 della legge n. 223/1991 (0,30%).
Le medesime contribuzioni potranno essere richieste, per l’anno in corso, a seguito di prevedibili provvedimenti di proroga dei trattamenti CIGS e Mobilità, per effetto della predetta delega.
2.3. Riduzione contributiva nell’edilizia.
L’art. 45, c. 18 della legge n. 144/1999, come noto, ha ripristinato, per il triennio 1999-2001, la riduzione contributiva per l’edilizia sulle quote diverse da quelle del FPLD, introdotta dall’art.29 della legge n. 341/1995.
Per l’anno 2001, il relativo decreto attuativo è in corso di emanazione.
Le disposizioni operative per il recupero del beneficio, saranno impartite successivamente alla pubblicazione del Decreto interministeriale.
Relativamente all’anno in corso, non sussistono, al momento, disposizioni legislative di proroga della riduzione di che trattasi.
2.4 Altre disposizioni in materia di sgravi per il mezzogiorno e zone assimilate.
In materia di sgravi contributivi per il mezzogiorno, si ricorda, infine che:
- dal 1 dicembre 2001 è definitivamente cessato lo sgravio, peraltro concesso esclusivamente per i lavoratori che ne godevano anteriormente al 1 dicembre 1991, previsto dall'art.14 della legge n.183/1976;
- al 31 dicembre 2001 ha cessato di produrre effetti lo sgravio capitario introdotto dall’art. 4, comma 17 della Legge n. 449/1997.