Legge n° 448 del 28 dicembre 2001
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 301 del 29 dicembre 2001, Suppl. Ordinario n. 285.
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1.
(Risultati differenziali)
1. Per l’anno
2002, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in
termini di competenza in 33.157 milioni di euro, al netto di 14.649 milioni di
euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di
prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui
all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo
complessivo non superiore a 2.066 milioni di euro relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il 2002, resta fissato, in termini
di competenza, in 224.636 milioni di euro per l’anno finanziario 2002.
2. Per gli anni
2003 e 2004 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio
pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente
legge, è determinato, rispettivamente, in 31.659 milioni di euro ed in 29.800
milioni di euro, al netto di 5.091 milioni di euro per l’anno 2003 e 3.174
milioni di euro per l’anno 2004, per le regolazioni debitorie; il livello
massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 219.367
milioni di euro ed in 225.684 milioni di euro. Per il bilancio programmatico
degli anni 2003 e 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare è
determinato, rispettivamente, in 29.955 milioni di euro ed in 26.339 milioni di
euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in 217.663 milioni di euro ed in 222.223 milioni di euro.
3. I livelli del
ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni
effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività
preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Il Governo presenta
alle Camere entro il 30 giugno 2002 una relazione che prospetta analiticamente
gli effetti prodotti sull’andamento delle entrate dai provvedimenti legislativi
recanti incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo. La relazione
indica i dati ed i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti ed
ogni elemento utile per la verifica in sede parlamentare.
5. Fino alla
presentazione della relazione di cui al comma 4 non possono essere emanati i
decreti di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 18 ottobre 2001,
n. 383.
6. Per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate rispetto alle previsioni
derivanti dalla normativa vigente sono destinate prioritariamente al conseguimento
della misura del saldo netto da finanziare stabilita dai commi 1 e 2 del
presente articolo, salvo che si renda necessario finanziare interventi urgenti
ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili
esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di
emergenza economico-finanziaria. In quanto eccedenti rispetto agli obiettivi di
saldo netto da finanziare di cui al periodo precedente, le eventuali maggiori
entrate a legislazione vigente sono destinate a misure di riduzione della
pressione fiscale, finalizzate al conseguimento dei valori programmatici
fissati al riguardo nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Art. 2.
(Modificazioni alla disciplina dell’IRPEF
per le famiglie, della detraibilità delle spese sostenute dai soggetti
sordomuti e della deducibilità delle spese per le imprese del settore
farmaceutico)
1. All’articolo
12, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di
detrazioni per carichi di famiglia, la lettera b) è sostituita dalla
seguente:
«b) per ciascun figlio,
compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati, nonchè ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice
civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non
risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, complessivamente lire
408.000 per l’anno 2000, lire 516.000 per l’anno 2001 e 285,08 euro a decorrere
dal 1º gennaio 2002 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione
in proporzione all’effettivo onere sostenuto da ciascuno; il suddetto importo è
aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Per
l’anno 2001 l’importo di lire 516.000 è aumentato a lire 552.000, ovvero a lire
616.000 quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, a
condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. A decorrere
dal 1º gennaio 2002 l’importo di 285,08 euro è comunque aumentato a 303,68
euro, ovvero a 336,73 euro quando la detrazione sia relativa ai figli
successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi
51.645,69 euro. A decorrere dall’anno 2002 la misura della detrazione è
stabilita in 516,46 euro per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi: 1)
contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro con un
figlio a carico; 2) contribuenti con reddito complessivo non superiore a
41.316,55 euro con due figli a carico; 3) contribuenti con reddito complessivo
non superiore a 46.481,12 euro con tre figli a carico; 4) contribuenti con
almeno quattro figli a carico. Per ogni figlio portatore di handicap ai
sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione
di cui ai periodi precedenti è aumentata a 774,69 euro».
2. All’articolo
12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi le parole: «la
detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il primo
figlio» sono sostituite dalle seguenti: «la detrazione prevista alla lettera a)
del comma 1 si applica, se più conveniente, per il primo figlio».
3. All’articolo
13-bis, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi, in
materia di detrazioni per oneri, dopo la lettera c-bis) è inserita la
seguente:
«c-ter) le spese
sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti,
ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;».
4. L’articolo 19,
comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni,
concernente la deducibilità delle spese sostenute da imprese produttrici di
medicinali per promuovere ed organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi
collegati, è abrogato.
5. All’articolo
36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 13 è sostituito dal
seguente:
«13. Le spese di pubblicità di medicinali
comunque effettuata dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, attraverso convegni e congressi,
sono deducibili nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del
reddito di impresa. La deducibilità della spesa è subordinata all’ottenimento
da parte dell’azienda della prescritta autorizzazione ministeriale alla
partecipazione al convegno o al congresso in forma espressa, ovvero nelle forme
del silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge».
6. Il disposto
dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, è sospeso per l’anno 2002.
Art. 3.
(Disposizioni in materia di beni di
impresa)
1. La
rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione
II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita
anche con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio
chiuso entro la data del 31 dicembre 2000, nel bilancio o rendiconto
dell’esercizio successivo, per il quale il termine di approvazione scade
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il maggiore
valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente
riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP) a decorrere dal secondo esercizio successivo a
quello con riferimento al quale è stata eseguita.
3. I soggetti di
cui all’articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, se si avvalgono della facoltà prevista dal comma 1
del presente articolo, computano l’importo dell’imposta sostitutiva liquidata
nell’ammontare delle imposte di cui all’articolo 105, commi 2 e 3, del predetto
testo unico delle imposte sui redditi, recante adempimenti per l’attribuzione
del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti.
4. L’imprenditore
individuale che alla data del 30 novembre 2001 utilizza beni immobili
strumentali di cui all’articolo 40, comma 2, primo periodo, del citato testo
unico delle imposte sui redditi, può, entro il 30 aprile 2002, optare per
l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal
periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2002, mediante il
pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, dell’imposta regionale sulle attività produttive, dell’imposta sul
valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore
normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli
immobili la cui cessione è soggetta all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta
sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell’imposta sul
valore aggiunto applicabile al valore normale con l’aliquota propria del bene.
5. Per gli
immobili, il valore normale è quello risultante dall’applicazione dei
moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali
ovvero a quella stabilita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo
1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 154, concernente la procedura per l’attribuzione della rendita
catastale.
6. L’imprenditore
che si avvale delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 deve versare il 40 per
cento dell’imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio
2001 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2002
e il 16 marzo 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti
interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al
versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso
si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
7. Le
disposizioni contenute nell’articolo 29 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, come modificato dall’articolo 13 della legge 18 febbraio 1999,
n. 28, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni
effettuate entro il 30 settembre 2002. In tale caso, tutti i soci devono
risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30
settembre 2001, ovvero devono essere iscritti entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge in forza di titolo di trasferimento
avente data certa anteriore al 1º ottobre 2001.
8. Le
disposizioni di cui al comma 7 si applicano, alle stesse condizioni e
relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci
aventi i requisiti di cui al citato comma 7. In tale caso, ai fini della
determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se
inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell’articolo 9 del
citato testo unico delle imposte sui redditi, o, in alternativa, ai sensi del
comma 3 del citato articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
9. Per le
partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio
netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l’articolo
64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all’albo dei
dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell’elenco
dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all’intero patrimonio
sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella
in cui l’assegnazione o la cessione è stata deliberata o realizzata.
10. Le società
che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40
per cento dell’imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2002 e la restante
parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2003 ed il 16 maggio 2003,
con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la
riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste
per le imposte sui redditi.
11. Le
disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della legge 21 novembre 2000,
n. 342, comprese quelle dell’articolo 18 nei confronti dei soggetti che
hanno effettuato conferimenti ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo
8 ottobre 1997, n. 358, possono essere applicate anche con riferimento ai
beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31
dicembre 2001. In questo caso, la misura dell’imposta sostitutiva del 19 per
cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento è ridotta al 9 per
cento. L’imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, senza
pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte
sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 20 per cento nel 2002,
35 per cento nel 2003 e 45 per cento nel 2004. L’applicazione dell’imposta
sostitutiva dovuta deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi
relativa al corrispondente periodo di imposta.
12. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalità di attuazione del presente articolo.
13. Al comma 2
dell’articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole: «Decorso
un anno» sono sostituite dalle seguenti: «Decorsi due anni». Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le modalità
per il pagamento dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sulle domande, le denunce e gli
atti che le accompagnano, presentate all’ufficio del registro delle imprese per
via telematica, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre
2000, n. 340, nonché la nuova tariffa dell’imposta di bollo dovuta su tali
atti.
Art. 4.
(Riserve e fondi in sospensione di
imposta)
1. Le riserve e
gli altri fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale
sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto
dell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001, possono essere soggetti
ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura pari al 19 per
cento.
2. L’imposta
sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio
di cui al comma 1 ed è versata in tre rate annuali, entro il termine di
versamento del saldo delle imposte sui redditi dell’esercizio di cui al
medesimo comma 1 e dei due successivi, rispettivamente nella misura del 45 per
cento per il primo esercizio, del 35 per cento per il secondo e del 20 per
cento per il terzo. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti
gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a
ciascuna rata.
3. Le riserve e
gli altri fondi assoggettati all’imposta di cui al comma 1 non concorrono a
formare il reddito imponibile dell’impresa; tuttavia, rilevano, agli effetti
della determinazione dell’ammontare delle imposte di cui al comma 4
dell’articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1)
del citato comma 4 dell’articolo 105; a tale fine si considera come provento
non assoggettato a tassazione la quota pari al 47,22 per cento di detto
reddito.
4. L’imposta
sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle
riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto. Se l’imposta sostitutiva è
imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione
è operata, anche in deroga all’articolo 2365 del codice civile, con le modalità
di cui all’articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.
5. L’ammontare
delle riserve o fondi assoggettati all’imposta sostitutiva di cui al comma 1,
con la relativa denominazione risultante in bilancio nonché gli eventuali
utilizzi, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa
all’esercizio di cui al medesimo comma 1.
6. Per la
liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il
contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Art. 5.
(Rideterminazione dei valori di acquisto
di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)
1. Agli effetti
della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 81,
comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non
negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1º gennaio 2002,
può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale
data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente,
determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica
l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti
all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali,
nonché nell’elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore
sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo
quanto disposto nei commi da 2 a 7.
2. L’imposta
sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento per le partecipazioni che
risultano qualificate, ai sensi dell’articolo 81, comma 1, lettera c),
del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1º gennaio
2002, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano
qualificate ai sensi del medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis),
ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002.
3. L’imposta
sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di
pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sull’importo
delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3
per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. Il valore
periziato è riferito all’intero patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai
dati identificativi dell’estensore della perizia e al codice fiscale della
società periziata, nonchè alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva,
sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta
dell’Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento
della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.
5. Se la
relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società od ente
nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal
reddito d’impresa in quote costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e
nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per
conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data
del 1º gennaio 2002, la relativa spesa è portata in aumento del valore di
acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto
da ciascuno dei possessori.
6. L’assunzione
del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore di acquisto non consente il
realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 82
del citato testo unico delle imposte sui redditi.
7. Per i titoli,
le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla
data del 1º gennaio 2002, per i quali il contribuente si è avvalso della
facoltà di cui al comma 1, gli intermediari abilitati all’applicazione
dell’imposta sostitutiva a norma degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, tengono conto del
nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di acquisto, soltanto
se prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze ricevono
copia della perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della
perizia stessa e al codice fiscale della società periziata.
Art. 6.
(Modifica all’articolo 2474 del codice
civile)
1. Al secondo
comma dell’articolo 2474 del codice civile, come modificato dall’articolo 4,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo 24 giugno 1998,
n. 213, dopo la parola: «soci» sono inserite le seguenti: «relative alle
società di nuova costituzione».
Art. 7.
(Rideterminazione dei valori di acquisto
dei terreni edificabili e con destinazione agricola)
1. Agli effetti
della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 81,
comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con
destinazione agricola posseduti alla data del 1º gennaio 2002, può essere
assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data
determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica
l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli
albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi,
degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a
condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.
2. L’imposta
sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a
norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002.
3. L’imposta
sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di
pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sull’importo
delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3
per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. La perizia,
unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia e al codice
fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento
dell’imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa
a richiesta dell’Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il
giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30
settembre 2002.
5. Il costo per
la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto del
terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui è stato
effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.
6. La
rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con
destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale
minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di
registro e dell’imposta ipotecaria e catastale.
Art. 8.
(Soppressione dell’imposta comunale
sull’incremento di valore degli immobili)
1. L’imposta
comunale sull’incremento di valore degli immobili di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, non è dovuta per i
presupposti che si verificano a decorrere dal 1º gennaio 2002.
2. Per gli
immobili assoggettati all’imposta straordinaria sull’incremento di valore degli
immobili di cui al decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, è escluso
l’obbligo della dichiarazione di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, se il valore finale alla data
del 31 ottobre 1991 è stato dichiarato in misura non inferiore a quella che
risultava applicando all’ammontare della rendita catastale, anche presunta, i
moltiplicatori previsti dall’articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge
n. 299 del 1991, e se non è dovuta imposta.
Art. 9.
(Ulteriori effetti di precedenti
disposizioni fiscali)
1. La detrazione
fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui
all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, compete, per le spese sostenute nell’anno 2002, per una quota
pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da
ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nel 2002 consistano
nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1º gennaio
1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della
detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
2. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’incentivo fiscale
previsto dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 31,
primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978,
n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2002
da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative
edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione
dell’immobile entro il 30 giugno 2003. In questo caso, la detrazione dall’IRPEF
relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o
assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del 36
per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per
cento del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di
compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo previsto
dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997.
3. All’alinea del
comma 1 dell’articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2002».
4. All’articolo
30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31 dicembre
2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002».
5. All’articolo
50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 8, è aggiunto il
seguente:
«8-bis. In deroga al principio della
determinazione analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di cooperazione
dei volontari e dei cooperanti è determinata sulla base dei compensi
convenzionali fissati annualmente con decreto del Ministero degli affari esteri
di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del contratto purchè
stipulato da organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi
dell’articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49».
6. Ai fini
dell’adozione urgente di misure di tutela ambientale e di difesa del territorio
e del suolo dai rischi di dissesto geologico, per l’anno 2002 possono essere
adottate misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi con applicazione
dell’incentivo previsto dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, e facoltà di fruizione, a scelta, in
cinque ovvero in dieci quote annuali di pari importo. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 3,
della citata legge n. 449 del 1997, sono stabilite le modalità di
attuazione delle disposizioni del presente comma.
7. All’articolo
45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole:
«nella misura del 2,5» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell’1,9».
8. All’articolo
11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime
speciale per i produttori agricoli, come modificato dall’articolo 31 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le
parole: «Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001» sono sostituite dalle seguenti:
«Per gli anni dal 1998 al 2002» e le parole: «negli anni 1998, 1999, 2000 e
2001» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni dal 1998 al 2002»;
b) al comma 5-bis, le
parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2002» sono sostituite dalle seguenti: «a
decorrere dal 1º gennaio 2003».
9. Con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 28
febbraio 2002, sono rideterminati, al fine di tenere conto della riduzione dei
consumi realizzati e in modo tale da conseguire risparmi non inferiori agli
oneri recati dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 8, i
quantitativi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per tipo di
coltivazione, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 24 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53
del 4 marzo 2000.
10. All’articolo
34, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, dopo la parola: «consorzi», sono aggiunte le seguenti: «nonché
alle società consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2,
lettera c)».
11. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, sono stabilite le nuove tariffe d’estimo conseguenti
all’attuazione delle decisioni delle commissioni censuarie provinciali e della
commissione censuaria centrale, ovvero per tenere conto delle variazioni delle
tariffe in altro modo determinatesi. I competenti uffici dell’Amministrazione
finanziaria provvedono all’inserimento negli atti catastali delle nuove rendite
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle nuove tariffe.
12. Per i periodi
di imposta 2001 e 2002 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei
contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi non
annotati nelle scritture contabili per adeguarli a quelli derivanti
dall’applicazione degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427.
13. Per i periodi
di imposta di cui al comma 12 l’adeguamento alle risultanze derivanti
dall’applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi
effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi.
14. All’articolo
16, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo
le parole: «negozi ed assimilati», sono inserite le seguenti: «, ad esclusione
delle imprese che esercitano l’attività di riparazione o commercializzazione di
apparecchiature di ricezione radiotelevisiva».
15. All’articolo
1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e al comma
4 le parole: «28 febbraio 2002», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2002»;
b) al comma 2,
all’alinea, le parole: «Per il periodo di imposta in corso alla data di
presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «Per il periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge»; le parole: «la medesima dichiarazione»
sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione di emersione»;
c) al comma 2, lettera a),
il primo periodo è sostituito dai seguenti: «gli imprenditori che, con la
dichiarazione di cui al comma 1, si impegnano nel programma di emersione e,
conseguentemente, incrementano il reddito imponibile dichiarato rispetto a
quello relativo al periodo d’imposta precedente, hanno diritto, fino a
concorrenza del triplo del costo del lavoro che hanno fatto emergere con la
dichiarazione, all’applicazione sull’incremento stesso di un’imposta
sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e
dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), con tassazione
separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un’aliquota del
10 per cento per il primo periodo di imposta, del 15 per cento per il secondo
periodo di imposta e del 20 per cento per il terzo periodo di imposta.
L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è dovuta fino a
concorrenza dell’incremento del reddito imponibile dichiarato»;
d) il comma 2-bis è
sostituito dal seguente:
«2-bis. La contribuzione e l’imposta sostitutiva
dovute per il primo periodo d’imposta, previste, rispettivamente, alle lettere a)
e b) del comma 2, sono versate in un’unica soluzione, entro il
termine di presentazione della dichiarazione di emersione, ovvero in
ventiquattro rate mensili, maggiorate degli interessi legali, a partire dal
predetto termine»;
e) dopo il comma 2-bis
è inserito il seguente:
«2-ter. Per il periodo d’imposta in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le sanzioni
previste ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) per le violazioni
concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione di
inizio attività, e non sono dovuti interessi a condizione che il versamento
dell’imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto
in base alla dichiarazione annuale dell’IVA. Per il medesimo periodo non si
applicano le sanzioni previste per le analoghe violazioni in materia di imposte
sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive né quelle previste
per l’omessa effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino
alla data di presentazione della dichiarazione di emersione»;
f) al comma 7, le
parole: «1º gennaio 2002» sono sostituite dalle seguenti: «1º settembre 2002».
16. All’articolo
76, comma 7-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo
periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma 7-bis non
si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le
imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva,
ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse
economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione».
17. Fino alla
data di entrata in vigore del primo decreto di cui al comma 7-bis dell’articolo
76 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, emanato successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le
disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 24 aprile 1992, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992.
18. All’articolo
82 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo la
parola: «spettacoli» sono inserite le seguenti: «e i tributi connessi»; le
parole: «31 luglio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2001» e
le parole: «31 gennaio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2002»;
b) al comma 2, le
parole: «31 gennaio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2002», ed
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contribuenti possono effettuare il
versamento in tre rate di pari importo: la prima entro il 30 giugno 2002, la
seconda entro il 30 settembre 2002 e la terza entro il 16 dicembre 2002»;
c) al comma 5, le
parole: «15 febbraio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2003», e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro sessanta giorni dalla data
del ricevimento della richiesta da parte degli uffici competenti; al versamento
integrativo si applicano gli interessi in misura pari al tasso legale».
19. Le
disposizioni di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, si applicano anche alle associazioni pro loco.
20. All’articolo
145, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «per
l’anno 2001» sono inserite le seguenti: «nonché di 6 milioni di euro per l’anno
2002».
21. All’articolo
54, comma 4, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
le parole: «tre anni» sono inserite le seguenti: «o ad un anno per le società
sportive professionistiche». Le disposizioni previste dal presente comma si
applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre
2001.
22. All’articolo
9, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «1º gennaio
2002», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1º marzo 2002».
23. All’articolo
3, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni
fiscali in materia di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di
frontiera, le parole: «Per l’anno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «Per
gli anni 2001 e 2002».
24. Per il
completamento del programma relativo alla costituzione dell’Anagrafe dei beni
immobiliari di cui all’articolo 78, comma 32, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, per l’anno 2002 è consentita la prosecuzione degli interventi
previsti dalla citata disposizione. Ai relativi oneri, pari a 41.316.552 euro
per l’anno 2002, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti
dall’attuazione del presente comma.
Art. 10.
(Modificazioni all’imposta sulle insegne
di esercizio)
1. Al capo I del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in
materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche
affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, il
comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In deroga all’articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212, le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si
applicano a decorrere dal 1º gennaio del medesimo anno. In caso di mancata
adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno»;
b) all’articolo 4, comma
1, concernente la facoltà di determinazione delle tariffe da parte dei comuni,
sono soppresse le seguenti parole: «delle prime tre classi»;
c) all’articolo 17, dopo
il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. L’imposta non è dovuta per le insegne di
esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che
contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di
superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento
adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, possono prevedere l’esenzione dal pagamento dell’imposta per le
insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui
al periodo precedente»;
d) all’articolo 24, dopo
il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. I comuni, ai fini dell’azione di
contrasto del fenomeno dell’installazione di impianti pubblicitari e
dell’esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di
repressione dell’abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di
arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione
bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che
tendano a favorire l’emersione volontaria dell’abusivismo anche attraverso
l’applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e
riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario
responsabile e i concessionari di cui all’articolo 11, rispettivamente commi 1
e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in
titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli
accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell’azione
di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all’articolo 11, comma
3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a
fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le
conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli
accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti
violazioni in materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre
2001, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 145, commi 55 e 56, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente ai sensi
del presente comma».
2. I comuni che
abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di
accertamento e di riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei
diritti sulle pubbliche affissioni possono avvalersi, previa rinegoziazione dei
contratti in essere, dei titolari dei medesimi rapporti anche per la
riscossione di altre entrate comunali e per le relative attività propedeutiche,
connesse o complementari.
3. Le minori
entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 17, comma 1-bis, primo
periodo, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dal
comma 1 del presente articolo, ragguagliate per ciascun comune all’entità
riscossa nell’esercizio 2001, sono integralmente rimborsate al comune dallo
Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno. I trasferimenti
aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre
disposizioni di legge.
4. In relazione
alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i trasferimenti
erariali di cui al comma 3 sono disposti a favore dei citati enti, che
provvedono all’attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei
rispettivi territori nel rispetto dello statuto speciale e delle norme di
attuazione.
5. Al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 52, il
comma 7 è abrogato;
b) all’articolo 62,
comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in
modo che detta tariffa, comprensiva dell’eventuale uso di aree comunali, non
ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l’imposta comunale sulla
pubblicità in relazione all’esposizione di cui alla lettera a) e
deliberate dall’amministrazione comunale nell’anno solare antecedente
l’adozione della delibera di sostituzione dell’imposta comunale sulla
pubblicità con il canone».
Art. 11.
(Modifiche al decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni)
1. All’articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la
lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) “Settori
ammessi“: 1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile;
educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali
per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo
spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della
criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di
qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei
consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e
riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle
tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica
e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni
culturali. I settori indicati possono essere modificati con regolamento
dell’Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;».
2. All’articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la lettera d)
è sostituita dalla seguente:
«d) “Settori rilevanti“:
i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non
superiore a tre;».
3. All’articolo 2
del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 2 è sostituito
dal seguente:
«2. Le fondazioni, in rapporto prevalente con il
territorio, indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi
e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e
nel loro insieme, l’equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza
ai settori a maggiore rilevanza sociale».
4. All’articolo
4, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la lettera c)
è sostituita dalla seguente:
«c) previsione,
nell’ambito dell’organo di indirizzo, di una prevalente e qualificata
rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all’articolo 114 della
Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base
agli articoli 117 e 118 della Costituzione, fermo restando quanto stabilito per
le fondazioni di origine associativa dalla lettera d), nonchè
dell’apporto di personalità che per professionalità, competenza ed esperienza,
in particolare nei settori cui è rivolta l’attività della fondazione, possano
efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un
numero di componenti idoneo ad assicurare l’efficace esercizio dei relativi
compiti e prevedendo modalità di designazione e di nomina dirette a consentire
un’equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei
singoli soggetti che partecipano alla formazione dell’organo. Salvo quanto
previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali è attribuito il potere di
designare componenti dell’organo di indirizzo e i componenti stessi degli
organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai
destinatari degli interventi delle fondazioni;».
5. All’articolo
4, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, le parole da: «, unitamente» fino a: «comma 6,» sono
soppresse.
6. All’articolo
4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, dopo la parola: «onorabilità,» sono inserite le seguenti: «intesi
come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza
scopo di lucro,».
7. All’articolo 4
del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 3 è sostituito
dal seguente:
«3. I soggetti che svolgono funzioni di
indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non
possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la
Società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario,
finanziario o assicurativo, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti
del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale».
8. All’articolo
4, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il primo periodo
è soppresso.
9. All’articolo
5, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è gestito in modo coerente con
la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo
principi di trasparenza e moralità».
10. All’articolo
6 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 5 è
aggiunto il seguente:
«5-bis. Una società bancaria o capogruppo
bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è
riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, in qualunque
modo o comunque sia esso determinato».
11. All’articolo
7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «assicurando il collegamento
funzionale con le loro finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo
del territorio».
12. All’articolo
25, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il secondo periodo
è soppresso.
13. All’articolo
25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 1 sono
inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto
nel comma 1, la partecipazione nella Società bancaria conferitaria può essere
affidata ad una società di gestione del risparmio che la gestisce in nome
proprio secondo criteri di professionalità e indipendenza e che è scelta nel
rispetto di procedure competitive; resta salva la possibilità per la fondazione
di dare indicazioni per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria nei casi
previsti dall’articolo 2365 del codice civile. La dismissione è comunque
realizzata non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata al primo
periodo del comma 1.
1-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze
e la Banca d’Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58».
14. L’Autorità di
vigilanza detta, con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme
introdotte dal presente articolo, anche al fine di coordinarle con le
disposizioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le
fondazioni adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo
entro novanta giorni dall’emanazione delle disposizioni dell’Autorità di
vigilanza. Fatti salvi gli interventi necessari a fini di stabilità bancaria,
fino alla ricostituzione degli organi, conseguentemente alle modifiche
statutarie di cui al presente comma, le fondazioni, in assenza di espressa
autorizzazione dell’Autorità di vigilanza, limitano la propria attività
all’ordinaria amministrazione, nella quale è ricompresa l’esecuzione dei
progetti di erogazione già approvati.
15. In apposito
allegato alla Relazione previsionale e programmatica il Ministro dell’economia
e delle finanze espone l’ammontare delle risorse complessivamente attivate nei
settori di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153. Di tali risorse si tiene conto nella rideterminazione degli
stanziamenti da iscrivere nei fondi di cui all’articolo 46 della presente
legge.
Art. 12.
(Interventi per l’ulteriore potenziamento
della giustizia tributaria)
1. Al decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni sull’ordinamento
degli organi speciali di giurisdizione tributaria, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 11, che
disciplina la durata dell’incarico dei componenti delle commissioni tributarie:
1) al
comma 1, le parole: «di cui alla tabella F» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui alle tabelle E ed F»;
2) il
comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I componenti delle commissioni tributarie
provinciali possono essere nominati, dopo cinque anni di attività nelle stesse,
in posti vacanti nelle commissioni tributarie regionali, anche in deroga alla
previsione di cui all’articolo 5, con precedenza su altri disponibili, secondo
i criteri e i punteggi di cui alle tabelle E ed F ed a parità di punteggio
secondo la maggiore anzianità di età»;
b) dopo l’articolo 44-bis,
è inserito il seguente:
«Art. 44-ter. - (Modifica delle tabelle). – 1. I
criteri di valutazione e i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al
presente decreto sono modificati, su conforme parere del consiglio di
presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze».
2. Al decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo
tributario, l’articolo 2, concernente l’oggetto della giurisdizione tributaria,
è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - (Oggetto della giurisdizione tributaria).
– 1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie
aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali,
provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale,
nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque
irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano
escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli
atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della
cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’articolo 50 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le
quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica.
2. Appartengono altresì alla giurisdizione
tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti
l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei
terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di
promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la
consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e
l’attribuzione della rendita catastale.
3. Il giudice tributario risolve in via
incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie
rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in
materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa
dalla capacità di stare in giudizio».
Art. 13.
(Riduzione delle aliquote delle accise
sui prodotti petroliferi)
1. Il regime
agevolato previsto dall’articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30
dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della
provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, già individuati dal
decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l’anno
2002. Il quantitativo è stabilito in litri 23 milioni per la provincia di
Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine. Il costo
complessivo è fissato in 12 milioni di euro.
2. In attesa
della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli
anni 2002 e 2003, i benefici di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal comma 4
dell’articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente ai
comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono concessi alle frazioni
parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale
individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorché nella stessa
frazione sia ubicata la sede municipale.
3. Per l’anno
2002 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa.
Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni
contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 11
dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 aprile 2000, n. 92. I relativi oneri sono a carico
dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a valere
sulle proprie disponibilità di bilancio, che vi fa fronte mediante versamento
all’entrata del bilancio dello Stato, previo accertamento da parte
dell’Amministrazione finanziaria.
Art. 14.
(Riduzione dell’imposta di consumo sul
gas metano)
1. In funzione
del completamento progressivo del processo di armonizzazione tariffaria e
riavvicinamento delle aliquote, al fine di ridurre gli squilibri tariffari
esistenti tra le diverse zone geografiche del Paese, con decreto da emanare
entro il 31 gennaio 2002, il Ministro dell’economia e delle finanze procede,
nel limite degli importi di cui al comma 2, ad interventi di riduzione
dell’imposta di consumo sul gas metano per usi civili applicata in territori
diversi da quelli di cui all’articolo 1 del testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218. Le tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento CIP
n. 37 del 26 giugno 1986 continuano ad applicarsi a tutti i fini fiscali,
fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma.
2. Ai fini di cui
al comma 1 è autorizzata la spesa di 159.114.224,77 euro per l’anno 2002, di
117.797.672,84 euro per l’anno 2003 e di 50 milioni di euro per il 2004. A
decorrere dal 2005 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Art. 15.
(Disposizioni per il settore
dell’autotrasporto)
1. Per gli
interventi previsti dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre
1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999,
n. 40, come prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera c), della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per l’anno 2002 un’ulteriore
spesa di 10.329.138 euro in aggiunta a quella disposta dall’articolo 2, comma
2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229.
2. Il comma 10-bis
dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, in materia di ammortamento dei beni materiali, è sostituito dal
seguente:
«10-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di
locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione
relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico
terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative di
cui all’articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del
Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 303 del 30 dicembre 1995, sono deducibili nella misura del 50 per
cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento
per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il
trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un
solo impianto per ciascun veicolo».
3. La lettera g)
del comma 1 dell’articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di esclusione o riduzione
della detrazione dell’IVA per alcuni beni e servizi, è sostituita dalla
seguente:
«g) l’imposta relativa
all’acquisto, all’importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo
comma dell’articolo 16, nonché alle spese di gestione, di apparecchiature
terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni
soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre
1995, è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento; la predetta
limitazione non si applica agli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati
per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente
ad un solo impianto per ciascun veicolo».
4. Per gli
interventi previsti dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre
1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999,
n. 40, come prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera b), della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per l’anno 2002 un’ulteriore
spesa di 11.362.051,78 euro, in aggiunta a quella disposta dall’articolo 2,
comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229.
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo I
ONERI DI PERSONALE
Art. 16.
(Rinnovi contrattuali)
1. Ai fini di
quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per il biennio 2002-2003 gli oneri posti a carico del
bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi
comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa, comportanti
ulteriori incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento per ciascuno degli
anni del biennio, sono quantificati, complessivamente, in 1.240,48 milioni di
euro per l’anno 2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003 e 2004. Tali risorse sono ripartite ai sensi dell’articolo 48 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando che quanto disposto
dall’articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo si applica a
decorrere dalla data di definizione della contrattazione integrativa. Fino a
tale data i compensi di cui al medesimo articolo 24, comma 3, restano
attribuiti ai dirigenti cui gli incarichi sono conferiti. Restano a carico
delle risorse dei fondi unici di amministrazione, e comunque di quelle
destinate alla contrattazione integrativa, gli oneri relativi ai passaggi
all’interno delle aree in attuazione del nuovo ordinamento del personale.
2. Le somme
occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al rimanente personale
statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 454,08 milioni di
euro per l’anno 2002 e in 843,67 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e
2004, con specifica destinazione, rispettivamente, di 422,46 milioni di euro e
784,92 milioni di euro per il personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni.
3. Per la
prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del
personale docente della scuola, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1,
l’apposito fondo costituito ai sensi dell’articolo 50, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione
integrativa, è incrementato di 108,46 milioni di euro a decorrere dall’anno
2002. Il predetto fondo è incrementato, per l’anno 2003, di 381,35 milioni di
euro e, a decorrere dall’anno 2004, della somma complessiva di 726,75 milioni
di euro, subordinatamente al conseguimento delle economie derivanti dal
processo attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell’articolo
22 della presente legge. Eventuali economie di spesa, da verificarsi
annualmente, derivanti dalla riduzione della consistenza numerica del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, non conseguenti a terziarizzazione del
servizio, sono destinate ad incrementare le risorse per il trattamento
accessorio del medesimo personale. Un’ulteriore somma di 35 milioni di euro per
l’anno 2002 è destinata, secondo i criteri e le modalità fissate nella
contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento,
debitamente documentate, sostenute dai docenti. In relazione alle esigenze
determinate dal processo di attuazione dell’autonomia scolastica, ed in
aggiunta a quanto previsto dal comma 1, è stanziata, per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al personale
dirigente delle istituzioni scolastiche.
4. In aggiunta a
quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per l’anno 2002, la somma di 273,72
milioni di euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di euro da
destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e
successive modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto
alla criminalità e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica che
presentano un elevato grado di rischio ovvero in operazioni militari
finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale. A
decorrere dal 2002 è stanziata la somma di 1 milione di euro da destinare alla copertura
della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi
causati a terzi dal personale delle Forze di polizia nello svolgimento della
propria attività istituzionale. Per la progressiva attuazione del disposto di
cui all’articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le
ulteriori somme di 47 milioni di euro per l’anno 2002, di 92 milioni di euro
per l’anno 2003 e di 138 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004.
5. A decorrere
dall’anno 2002, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, sono stanziate le
somme di 5,16 milioni di euro e di 9,30 milioni di euro da destinare,
rispettivamente, al personale della carriera diplomatica ed al personale della
carriera prefettizia.
6. Le somme di
cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli oneri contributivi ai fini
previdenziali e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, costituiscono l’importo complessivo massimo di cui all’articolo
11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
sostituita dall’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
7. Ai sensi
dell’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del
personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni, delle
autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli
enti di ricerca e sperimentazione e delle università, nonché degli enti di cui
all’articolo 70, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di
cui all’articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell’ambito delle
disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di
deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, si attengono, anche per la
contrattazione integrativa, ai criteri indicati per il personale delle
amministrazioni di cui al comma 1 e provvedono alla quantificazione delle
risorse necessarie per i rinnovi contrattuali.
Art. 17.
(Compatibilità della spesa in materia di
contrattazione collettiva nazionale ed integrativa)
1. Al comma 3
dell’articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le amministrazioni di cui
all’articolo 41, comma 3, l’esame delle ipotesi di accordo è effettuato dal
competente comitato di settore e dal Presidente del Consiglio dei ministri, che
si esprime attraverso il Ministro per la funzione pubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. In caso di divergenza nella
valutazione degli oneri e ove il comitato di settore disponga comunque per
l’ulteriore corso dell’accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso
dello Stato alla copertura delle spese derivanti dalle disposizioni sulle quali
il Governo ha formulato osservazioni».
2. Dopo
l’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il
seguente:
«Art. 40-bis. – (Compatibilità della spesa in
materia di contrattazione integrativa). – 1. Per le amministrazioni
pubbliche indicate all’articolo 1, comma 2, i comitati di settore ed il Governo
procedono a verifiche congiunte in merito alle implicazioni finanziarie
complessive della contrattazione integrativa di comparto definendo metodologie
e criteri di riscontro anche a campione sui contratti integrativi delle singole
amministrazioni. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Gli organi di controllo interno indicati
all’articolo 48, comma 6, inviano annualmente specifiche informazioni sui costi
della contrattazione integrativa al Ministero dell’economia e delle finanze,
che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d’intesa con
la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica.
3. Nel caso in cui i controlli e le rilevazioni
di cui ai commi 1 e 2 evidenzino costi non compatibili con i vincoli di
bilancio, secondo quanto prescritto dall’articolo 40, comma 3, le relative
clausole dell’accordo integrativo sono nulle di diritto.
4. Tra gli enti pubblici non economici di cui
all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, si intendono ricompresi anche quelli di cui
all’articolo 70, comma 4, del presente decreto legislativo».
Art. 18.
(Riordino degli organismi collegiali)
1. Ai fini del
contenimento della spesa e di maggiore funzionalità dei servizi e delle
procedure, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni, escluse quelle delle
regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, di istituire
comitati, commissioni, consigli ed altri organismi collegiali, ad eccezione di
quelli di carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la
realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso
l’utilizzazione del proprio personale.
2. Entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati gli organismi tecnici e ad elevata specializzazione già operanti
nelle pubbliche amministrazioni ritenuti indispensabili ai sensi del comma 1.
Per le amministrazioni statali si provvede con decreto di natura non
regolamentare del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per le
restanti amministrazioni pubbliche, si provvede con atto dell’organo di
direzione politica responsabile, da sottoporre all’approvazione
dell’amministrazione vigilante e alla verifica degli organi interni di
controllo. Gli organismi collegiali non individuati come indispensabili dai
predetti provvedimenti sono conseguentemente soppressi.
3. Scaduto il
termine di cui al comma 2 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi
previsti, è fatto divieto di corrispondere alcun compenso ai componenti degli
organismi collegiali.
Art. 19.
(Assunzioni di personale)
1. Per l’anno
2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, alle
agenzie, agli enti pubblici non economici, alle università, limitatamente al
personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca ed alle province, ai
comuni, alle comunità montane ed ai consorzi di enti locali che non abbiano
rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l’anno 2001 è
fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato; i
singoli enti locali in caso di assunzione del personale devono autocertificare
il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per
l’anno 2001. Alla copertura dei posti disponibili si può provvedere mediante
ricorso alle procedure di mobilità previste dalle disposizioni legislative e
contrattuali, tenendo conto degli attuali processi di riordino e di
accorpamento delle strutture nonchè di trasferimento di funzioni. Si può
ricorrere alle procedure di mobilità fuori dalla regione di appartenenza dell’ente
locale solo nell’ipotesi in cui il comune ricevente abbia un rapporto
dipendenti-popolazione inferiore a quello previsto dall’articolo 119, comma 3,
del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni, maggiorato del 50 per cento. Sono consentite le assunzioni
connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere
sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione
delle unità di personale. Il divieto non si applica al comparto scuola. Sono
fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non
fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all’unità, nonché
quelle relative alle categorie protette e quelle relative ai vincitori del
secondo corso-concorso di formazione dirigenziale indetto dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione di cui al bando pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 18 marzo 1997, IV serie speciale, n. 22. Il divieto non
si applica al personale della carriera diplomatica. Il divieto non si applica
altresì ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché agli
avvocati e procuratori dello Stato. In deroga al divieto di assunzioni, il
Ministero della giustizia, con riferimento alle specifiche esigenze del
settore, definisce per l’anno 2002 un programma straordinario di assunzioni nel
limite di 500 unità di personale appartenente alle figure professionali
strettamente necessarie ad assicurare la funzionalità dell’apparato
giudiziario. Il Ministero della giustizia, nei limiti delle spese sostenute
nell’anno 2001 per i rapporti di lavoro a tempo determinato, è autorizzato ad
avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato
ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000,
n. 242. Il programma di assunzioni va presentato per l’approvazione alla
Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell’economia e delle
finanze. I termini di validità delle graduatorie per l’assunzione di personale
presso le amministrazioni pubbliche sottoposte al divieto di cui al presente
comma sono prorogati di un anno. Il Ministero della salute è autorizzato ad
avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato
ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494.
Il termine di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999,
n. 68, è differito di 18 mesi a partire dalla sua scadenza. In ogni caso,
la spesa relativa al personale assunto a tempo determinato o con convenzioni
dalle province, dai comuni, dalle comunità montane e dai consorzi di enti
locali non può superare l’importo della spesa sostenuta al medesimo titolo
nell’anno 2001, con un incremento pari al tasso di inflazione programmata
indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
2. In relazione a
quanto disposto dal comma 1 per il personale della magistratura, all’articolo
18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: «banditi con
unico decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da bandire entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge».
3. All’articolo
39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l’ultimo periodo,
introdotto dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 51 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: «Per ciascuno degli anni
2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità
sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all’1 per
cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002».
4. Per il
triennio 2002-2004, in deroga alla disciplina di cui all’articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le Forze
armate e i Corpi di polizia nonchè il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
predispongono specifici piani annuali con l’indicazione:
a) delle iniziative da
adottare per un più razionale impiego delle risorse umane, con particolare
riferimento alla riallocazione del personale esclusivamente in compiti di
natura tecnico-operativa;
b) dei compiti
strumentali o non propriamente istituzionali il cui svolgimento può essere
garantito mediante l’assegnazione delle relative funzioni a personale di altre
amministrazioni pubbliche, o il cui affidamento all’esterno risulti
economicamente più vantaggioso nonchè delle conseguenti iniziative che si
intendono assumere;
c) delle eventuali
richieste di nuove assunzioni che, fatte salve quelle derivanti da provvedimenti
di incremento di organico per le quali sia indicata apposita copertura
finanziaria, non possono, comunque, superare le cessazioni dal servizio
verificatesi al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Per
le Forze armate si tiene comunque conto dei criteri e degli oneri già
considerati ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 331.
5. I piani di cui
al comma 4 sono presentati entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza
del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, per la successiva approvazione del Consiglio dei
ministri. Le amministrazioni procedono autonomamente alle assunzioni di
personale in attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione, per la
conseguente verifica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al termine di ciascun
quadrimestre.
6. Fino al
conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella tabella «A» allegata al
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, alle procedure di reclutamento
dei volontari in servizio permanente e in ferma volontaria delle Forze armate
non si applicano le disposizioni del presente articolo. Resta fermo quanto
previsto dall’articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo n. 215
del 2001.
7. Le assunzioni
effettuate in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulle di
diritto.
8. A decorrere
dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui
all’articolo 2 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i
documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al
rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che
eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.
9. I comandi in
atto del personale della società per azioni Poste italiane presso le pubbliche
amministrazioni, disciplinati dall’articolo 45, comma 10, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2002. I comandi in
atto del personale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato presso le
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del decreto
legislativo 21 aprile 1999, n. 116, sono prorogati al 31 dicembre 2002.
10. I medici di
base iscritti negli elenchi di medicina generale del Servizio sanitario
nazionale, con almeno dieci anni di servizio, in possesso di titoli di
specializzazione riconosciuti dall’Unione europea, possono, a richiesta e
secondo la disponibilità dei posti, essere inseriti nella medicina
specialistica ambulatoriale e sul territorio, rinunciando all’incarico di
medico di base.
11. I laureati in
medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di
specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale,
possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale
convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli
elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica
turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già
iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia
medica turistica.
12. Il medico che
si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale, previo
svolgimento di regolare concorso, può partecipare successivamente, a fine corso
o interrompendo lo stesso, ai concorsi per le scuole universitarie di
specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di
specializzazione riconosciuti dall’Unione europea. Il medico che si iscrive
alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il
conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall’Unione europea
può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai
concorsi per i corsi di formazione specifica in medicina generale.
13. Nell’ambito
delle risorse disponibili e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato si applicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio le
disposizioni di cui all’articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
14. Le
amministrazioni pubbliche promuovono iniziative di alta formazione del proprio
personale, anche ai fini dell’accesso alla dirigenza, favorendo la
partecipazione dei dipendenti ai corsi di laurea, anche triennali, organizzati
con l’impiego prevalente delle metodologie di formazione a distanza per
finalità connesse alle attribuzioni istituzionali delle amministrazioni interessate.
A tale fine, nei limiti delle ordinarie risorse finanziarie destinate
all’aggiornamento e alla formazione del personale, le amministrazioni pubbliche
e le relative Scuole o strutture di formazione, sentite le organizzazioni
sindacali, possono anche erogare borse di studio del valore massimo
corrispondente all’iscrizione ai suddetti corsi di laurea o provvedere al
relativo rimborso.
15. Ai fini dello
sviluppo e del potenziamento dell’attività di ricerca della Scuola superiore
dell’economia e delle finanze, nei limiti della spesa relativa alla dotazione
del ruolo di cui all’articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, e con conseguente
indisponibilità di posti di professore, la medesima Scuola può assegnare
incarichi di ricercatore, previo superamento di apposite procedure selettive
svolte secondo la vigente normativa in materia universitaria.
Art. 20.
(Disposizioni particolari in materia di
assunzioni di personale nella regione Sicilia)
1. La regione
Sicilia e gli enti locali della regione medesima provvedono alla trasformazione
in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato
instaurati, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, dell’ordinanza del Ministro per
il coordinamento della protezione civile n. 2212/FPC, del 3 febbraio 1992,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1992, come
sostituito dall’articolo 13 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 2414/FPC del 18 settembre 1995, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 28 settembre 1995, e degli articoli 14, comma 14,
e 23-quater del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive
modificazioni, dalla regione medesima e dagli enti locali delle province di
Siracusa, Catania e Ragusa, colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990,
sulla base di apposite procedure selettive, nell’ambito della programmazione
triennale del fabbisogno di personale, nei limiti delle dotazioni organiche.
Alla relativa spesa si provvede a valere sulle disponibilità dei fondi
assegnati alla regione Sicilia ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre
1991, n. 433, e successive modificazioni.
2. I rapporti di
lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi del comma 1 sono prorogati in
attesa della definizione delle procedure selettive e, comunque, fino al 31
dicembre 2002.
3. Il personale
tecnico di cui al comma 1, conseguiti gli obiettivi di cui alle lettere b), e)
e i-bis) del comma 2 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 1991,
n. 433, e successive modificazioni, può essere utilizzato, nell’ambito
delle rispettive competenze professionali e qualifiche di assunzione, presso
tutte le amministrazioni dei comuni capoluogo di provincia, nonché di comuni
con particolari carenze di organico, per le esigenze connesse alle attività
delle stesse.
Art. 21.
(Sostituzione dei carabinieri ausiliari)
1. In relazione
alla necessità di procedere alla progressiva sostituzione dei carabinieri
ausiliari in deroga a quanto stabilito dall’articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, è attivato un primo programma di
arruolamento di contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale entro i
limiti di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2002, di 40 milioni di euro
per l’anno 2003 e di 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004, ferma
rimanendo la necessità di assicurare nei successivi esercizi finanziari la
completa sostituzione del contingente di ausiliari.
2. Con decreto
del Ministro della difesa sono stabiliti i criteri e le modalità per gli
arruolamenti di cui al comma 1, ai quali possono partecipare, se di età non
superiore a trenta anni:
a) i volontari di truppa
delle Forze armate congedati che abbiano concluso la ferma breve ovvero
prefissata senza demerito;
b) i volontari di truppa
delle Forze armate in servizio che, alla data di scadenza delle domande,
abbiano svolto almeno due anni di servizio senza demerito in qualità di
volontario in ferma breve ovvero in ferma prefissata.
3. Agli
arruolamenti di cui al comma 1 si applica la riserva del 70 per cento dei posti
secondo quanto previsto dall’articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215. I posti destinati ai volontari delle Forze armate per effetto
della predetta riserva, e non coperti, sono riportati in aggiunta ai posti ad
essi riservati nel successivo concorso.
Art. 22
(Disposizioni in materia di
organizzazione scolastica)
1. Nel quadro
della piena valorizzazione dell’autonomia e di una migliore qualificazione dei
servizi scolastici, le dotazioni organiche del personale docente delle
istituzioni scolastiche autonome sono costituite sulla base del numero degli
alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entità orarie dei curricoli
obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonché nel rispetto di
criteri e di priorità che tengano conto della specificità dei diversi contesti
territoriali, delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e
della necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari
situazioni, con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle
isole minori.
2. Il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca definisce con proprio decreto,
emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per l’attuazione
di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza
complessiva degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su
base regionale.
3. Le dotazioni
organiche di cui al comma 1 sono definite, nell’ambito di ciascuna regione, dal
dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, su proposta formulata dai
dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti
organi collegiali delle medesime istituzioni, nel limite dell’organico
regionale assegnato con il decreto di cui al comma 2, assicurando una
distribuzione degli insegnanti di sostegno all’handicap correlata alla
effettiva presenza di alunni iscritti portatori di handicap nelle
singole istituzioni scolastiche.
4. Nel rispetto
dell’orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti
scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell’istituzione scolastica,
prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle
stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l’orario
d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
5. L’insegnamento
della lingua straniera nella scuola elementare viene prioritariamente
assicurato all’interno del piano di studi obbligatorio e dell’organico di
istituto.
6. Le istituzioni
scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dell’infanzia e delle scuole
elementari, possono provvedere alla sostituzione del personale assente
utilizzando, in coerenza con il piano dell’offerta formativa, le proprie
risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni
vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie di risorse
finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto.
7. La commissione
di cui all’articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è composta
dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato per le
scuole del servizio nazionale di istruzione. Per le scuole legalmente
riconosciute e pareggiate le classi sostengono l’esame davanti ad una
commissione composta da commissari interni, designati dal consiglio di classe
in numero pari a quello dei componenti esterni, individuati tra i docenti delle
classi terminali delle scuole statali o paritarie alle quali le classi delle
scuole legalmente riconosciute o pareggiate sono state preventivamente abbinate.
La designazione può riguardare solo uno dei docenti delle materie oggetto della
prima o seconda prova scritta. Il dirigente regionale competente nomina il
presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie
superiori, per ogni sede di esame. Con decreto, di natura non regolamentare,
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, si provvede alla
determinazione del numero dei componenti la commissione di esame. Per la
corresponsione dei compensi previsti dall’articolo 4, comma 5, della citata
legge n. 425 del 1997, il limite di spesa è fissato in 40,24 milioni di
euro.
8. Nel primo
corso concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, di cui
all’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
il periodo di formazione ha una durata di nove mesi e si articola in 160 ore di
lezione frontale, e 80 ore di tirocinio con valutazione finale.
9. Il
reclutamento dei presidi incaricati nel primo corso concorso, di cui
all’articolo 29, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
attraverso l’esame di ammissione loro riservato nonchè il periodo di formazione
e l’esame finale previsti dal medesimo articolo, si svolge sulla base di una
indizione separata effettuata con bando del competente direttore generale del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed è finalizzato
alla copertura del 50 per cento dei posti disponibili. Il periodo di formazione
ha una durata di quattro mesi, è articolato in 160 ore di lezione frontale e si
svolge secondo modalità che consentano ai presidi medesimi l’espletamento del
servizio, che tiene luogo del tirocinio di cui al comma 8.
10.
L’organizzazione e lo svolgimento del corso concorso sono curati dagli uffici
scolastici regionali. L’organizzazione e lo svolgimento del periodo di
formazione sono curati con la collaborazione dell’Istituto nazionale di
documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa e degli istituti
regionali di ricerca educativa.
11. Le
graduatorie dei candidati ammessi al periodo di formazione sono utilizzate con
priorità rispetto alle apposite graduatorie provinciali di cui all’articolo 477
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
fino all’approvazione delle prime graduatorie dei vincitori del corso concorso,
per il conferimento di incarichi di presidenza. A tale fine il 50 per cento dei
posti disponibili è riservato a coloro che beneficiano della riserva dei posti
di cui all’articolo 29, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001.
12. Il 50 per
cento dei risparmi conseguenti all’applicazione del comma 9 vanno ad
incrementare gli stanziamenti di bilancio destinati allo svolgimento degli
esami di Stato conclusivi dell’istruzione secondaria superiore.
13. Al personale
delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi
presso le rispettive scuole di formazione, ivi compresi gli istituti di
formazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle
Forze armate, l’Istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola
di polizia tributaria della Guardia di finanza e la Scuola superiore
dell’economia e delle finanze, è riconosciuto un credito formativo per il
conseguimento dei titoli di studio di cui all’articolo 3 del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Le modalità di riconoscimento dei
crediti formativi sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le
amministrazioni interessate e le università.
14. All’articolo
145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la parola:
«straordinario» è soppressa;
b) le parole: «lire 1,5
miliardi nel 2002» sono sostituite dalle seguenti: «5.164.589,99 euro a
decorrere dall’anno 2002»;
c) dopo il primo
periodo, sono aggiunti i seguenti: «A tale fine, per la razionalizzazione degli
interventi previsti ai sensi del presente comma e per la valorizzazione delle
professionalità connesse con l’utilizzo delle risorse nautiche, negli anni
successivi le risorse del fondo, in misura non inferiore al 70 per cento delle
dotazioni complessive per ciascun anno, sono destinate a misure di sostegno e
incentivazione per la formazione professionale permanente realizzate dagli
istituti per la professionalità nautica, anche convenzionati con istituti di
istruzione universitaria. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del
presente comma».
Art. 23.
(Riduzione dei compensi per i Ministri e
contenimento delle spese di personale)
1. Il trattamento
economico complessivo dei Ministri previsto dall’articolo 2, primo comma, della
legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, è ridotto del 10
per cento a decorrere dal 1º gennaio 2002.
2. L’articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, si interpreta nel
senso che per effetto del conglobamento della quota di indennità integrativa
speciale di 558,29 euro annui lordi nello stipendio iniziale delle categorie di
personale ivi indicate e della contestuale riduzione della misura
dell’indennità integrativa speciale sono conseguentemente modificati tutti i
rapporti percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e
ricercatori universitari anche in relazione al regime di impegno già previsti
dall’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e dall’articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158. È fatta
salva l’esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Per il
triennio 2002-2004 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di
adottare provvedimenti per l’estensione di decisioni giurisdizionali aventi
forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale
delle amministrazioni pubbliche.
Capo II
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
Art. 24.
(Patto di stabilità interno per province
e comuni)
1. Ai fini del
concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della
Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2002-2004, per l’anno 2002 il disavanzo di ciascuna
provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti
computato ai sensi del comma 1 dell’articolo 28 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni, non potrà essere superiore a quello
dell’anno 2000 aumentato del 2,5 per cento.
2. Per le
medesime finalità e nei limiti stabiliti dal comma 1, per l’anno 2002, il
complesso delle spese correnti, al netto degli interessi passivi e di quelle
finanziate da programmi comunitari, non può superare l’ammontare degli impegni
a tale titolo assunti nell’anno 2000 aumentato del 6 per cento.
3. Sono escluse
dall’applicazione del comma 2 le spese correnti connesse all’esercizio di
funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni
legislative intervenute a decorrere dall’anno 2000 o negli anni successivi, nei
limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.
4. Le limitazioni
percentuali di incremento di cui al comma 2 si applicano anche al complesso dei
pagamenti per spese correnti, come definite dai commi 2 e 3, con riferimento ai
pagamenti effettuati nell’esercizio finanziario 2000.
5. Per gli anni
2003 e 2004, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
riducono il proprio disavanzo attraverso un ulteriore intervento correttivo
pari al 2 per cento della spesa corrente dell’anno precedente rilevante ai fini
del saldo. Tale intervento correttivo si applica al disavanzo dell’anno
precedente incrementato del tasso di inflazione programmata indicato dal
Documento di programmazione economico-finanziaria.
6. Per l’acquisto
di beni e servizi le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di
enti locali possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e
dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In ogni caso per
procedere ad acquisti in maniera autonoma i citati enti adottano i prezzi delle
convenzioni di cui sopra come base d’asta al ribasso. Gli atti relativi sono
trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire
l’esercizio delle funzioni di controllo.
7. Gli enti
locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli
enti e nelle aziende promuovano l’adesione alle convenzioni di cui al comma 6 o
l’attuazione delle procedure di cui al secondo periodo del comma 6.
8. Gli enti e le
aziende di cui ai commi 6 e 7 devono promuovere opportune azioni dirette ad
attuare l’esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare economie di spesa
e migliorare l’efficienza gestionale.
9. In
correlazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8, i trasferimenti
erariali spettanti ai comuni e alle province a valere sui fondi di cui
all’articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quali risultanti per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004 in applicazione della legislazione vigente, sono
rispettivamente ridotti dell’1 per cento, del 2 per cento e del 3 per cento.
Per l’anno 2002, qualora l’ente non rispetti i limiti di cui al comma 4,
l’importo dei trasferimenti ad esso spettante è ulteriormente ridotto in misura
pari alla differenza tra gli obiettivi derivanti, per lo stesso ente,
dall’osservanza del medesimo comma 4 e i risultati conseguiti. Le risorse che
si rendono disponibili sono attribuite, con decreto del Ministro dell’interno,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, alle province e ai
comuni che abbiano rispettato i medesimi limiti. Gli enti locali sono tenuti a
trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, secondo modalità e
tempi stabiliti con decreto dello stesso Ministero, le informazioni concernenti
il rispetto dell’obiettivo di cui al comma 4; in caso di mancata trasmissione
delle informazioni l’ente viene considerato come inadempiente ai fini del
raggiungimento dell’obiettivo e i trasferimenti ad esso spettanti sono
ulteriormente ridotti dell’1 per cento rispetto alla riduzione prevista al
primo periodo.
10. Al fine di
consentire il monitoraggio del relativo fabbisogno e degli adempimenti relativi
al patto di stabilità interno, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti
devono trasmettere trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro venti giorni dalla
fine del periodo di riferimento, le informazioni sugli incassi e sui pagamenti
effettuati.
11. Informazioni
analoghe a quelle di cui al comma 10 devono essere trasmesse trimestralmente
dai predetti enti con riferimento agli impegni assunti.
12. Per le
province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti le informazioni
devono essere comprensive delle eventuali operazioni finanziarie effettuate con
istituti di credito e non registrate nel conto di tesoreria.
13. Il prospetto
contenente le informazioni di cui ai commi 10, 11 e 12 e le modalità della sua
trasmissione sono definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, da adottare entro il mese
di febbraio 2002.
14.
Alle finalità di cui al presente articolo provvedono, per il rispettivo
territorio, le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle
competenze alle stesse attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme
di attuazione.
Art. 25.
(Finanza decentrata)
1. Il comma 7
dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante
istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente:
«7. A decorrere dal primo anno di applicazione
delle disposizioni del presente articolo, la ripartizione tra i comuni e le
province delle somme versate a titolo di addizionale è effettuata, salvo quanto
previsto dall’articolo 2, dal Ministero dell’interno, a titolo di acconto
sull’intero importo delle somme versate entro lo stesso anno in cui è
effettuato il versamento, sulla base dei dati statistici più recenti forniti
dal Ministero dell’economia e delle finanze entro il 30 giugno di ciascun anno
relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei
singoli comuni. Entro l’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il
versamento, il Ministero dell’interno provvede all’attribuzione definitiva
degli importi dovuti sulla base dei dati statistici relativi all’anno
precedente, forniti dal Ministero dell’economia e delle finanze entro il 30
giugno, ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle somme dovute per
l’esercizio in corso. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con
il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, possono essere stabilite ulteriori modalità per eseguire
la ripartizione. L’accertamento contabile da parte dei comuni e delle province
dei proventi derivanti dall’applicazione dell’addizionale avviene sulla base
delle comunicazioni del Ministero dell’interno delle somme spettanti».
2.
All’articolo 31, comma 37, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come
modificato dall’articolo 55 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
apportate, con decorrenza dall’anno 2002, le seguenti modificazioni:
a) le parole: «A
decorrere dall’anno 1999» sono soppresse;
b) le parole: «34 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «24 per cento al Ministero dell’interno,
del 40 per cento»;
c) le parole da: «del 50
per cento» fino a: «è destinato» sono sostituite dalle seguenti: «e del 20 per
cento»;
d) al terzo periodo,
dopo la parola: «programmato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero al 30 per
cento dei proventi di cui al primo periodo, qualora questi ultimi siano
superiori a 103.290.000 euro»;
e) l’ultimo periodo è
sostituito dal seguente: «Le somme attribuite alle province devono essere
utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche, anche su base
transprovinciale o anche attraverso contributi ai comuni».
3.
All’articolo 31, comma 38, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come
modificato dall’articolo 40 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il
primo periodo sono inseriti i seguenti: «I componenti degli organi di controllo
della società sono designati dagli enti locali destinatari degli utili
distribuiti. La società di certificazione deve essere iscritta nel registro dei
revisori contabili ed individuata dal Ministero dell’interno».
4.
L’articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, è sostituito
dal seguente:
«Art. 4. – (Attribuzione delle azioni alle regioni).
– 1. Compiuti gli adempimenti di cui all’articolo 3, commi 3 e 4, le azioni
inizialmente attribuite ai sensi del comma 2 del predetto articolo 3 sono
definitivamente trasferite senza oneri, entro il 31 gennaio 2002, alle regioni
Puglia e Basilicata, con una ripartizione in ragione del numero dei rispettivi
abitanti. Le regioni avviano la dismissione delle rispettive partecipazioni
azionarie entro i successivi sei mesi, con procedure di evidenza pubblica nel
rispetto della disciplina comunitaria in materia».
5. All’articolo
67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le
parole: «30 novembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2002»;
b) i commi 3, 4 e 5 sono
sostituiti dai seguenti:
«3. Per gli anni 2002 e 2003 è istituita per i
comuni una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche in una misura pari al 4,5 per cento del riscosso in conto competenza
affluente al bilancio dello Stato, per l’esercizio finanziario precedente,
quali entrate derivanti dall’attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo
1023. Il gettito della compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di
spesa dello stato di previsione del Ministero dell’interno, è ripartito dallo
stesso Ministero a ciascun comune in proporzione all’ammontare, fornito dal
Ministero dell’economia e delle finanze sulla base dei dati disponibili,
dell’imposta netta, dovuta dai contribuenti, distribuito territorialmente in
funzione del domicilio fiscale risultante presso l’anagrafe tributaria. Per
l’anno 2002, il gettito è ripartito tra i comuni sulla base dei dati statistici
più recenti forniti dal Ministero dell’economia e delle finanze entro il 30
giugno 2002.
4. I trasferimenti erariali sono ridotti a
ciascun comune in misura pari al gettito spettante dalla compartecipazione di
cui al comma 3. Nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai
singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della
compartecipazione, la compartecipazione stessa è corrisposta al singolo ente
nei limiti dei trasferimenti spettanti per l’anno.
5. Ai fini del riparto del gettito,
relativamente all’anno 2003, il Ministero dell’economia e delle finanze, entro
il 30 luglio 2002, provvede a comunicare al Ministero dell’interno i dati
previsionali relativi all’ammontare del gettito della compartecipazione di cui
al comma 3, ripartito per ciascun comune in base ai criteri di cui al medesimo
comma 3. Entro il 30 ottobre 2002 il Ministero dell’interno comunica ai comuni
l’importo previsionale del gettito della compartecipazione spettante e il
correlato ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti erariali. L’importo
del gettito della compartecipazione di cui al comma 3 è erogato dal Ministero
dell’interno, nel corso dell’anno 2003, in quattro rate di uguale importo. Le
prime due rate sono erogate sulla base dei dati previsionali anzidetti; la
terza e la quarta rata sono calcolate sulla base dei dati di consuntivo
relativi all’esercizio finanziario 2002 comunicati dal Ministero dell’economia
e delle finanze entro il 30 maggio 2003 al Ministero dell’interno e da questo
ai comuni, e su tali rate sono operati i dovuti conguagli rispetto alle somme
già erogate».
6. Alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano alle quali non
spetti già la compartecipazione alle imposte sostitutive dei tributi erariali
oggetto di devoluzione nei termini e nei modi previsti dai rispettivi statuti e
dalle relative norme di attuazione è attribuita una quota delle medesime
imposte sostitutive nella misura prevista dagli statuti per le imposte
sostituite.
7. Per l’adozione
urgente di misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle
isole minori, individuate tra gli ambiti territoriali indicati nell’allegato A
annesso alla presente legge, è istituito presso il Ministero dell’interno il
Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori.
8. Le risorse del
Fondo di cui al comma 7 sono determinate in 51.645.689,90 euro per l’anno 2002.
9. Entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, individua la
tipologia e i settori degli interventi ammessi ad accedere al Fondo di cui al
comma 7. Il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, determina le modalità per l’accesso al Fondo e
provvede alla ripartizione delle risorse. Resta fermo quanto stabilito dal
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
10. Per l’anno
2002, ai fini dell’adozione di programmi di sviluppo e riqualificazione del
territorio, è istituito presso il Ministero dell’interno il Fondo per la
riqualificazione urbana dei comuni. Con regolamento adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, sono dettate le disposizioni per l’attuazione del presente comma e per
la ripartizione del Fondo tra gli enti interessati, assicurando ai comuni con
popolazione non superiore a 40.000 abitanti compresi nelle aree di cui
all’articolo 44 della presente legge una quota non inferiore all’85 per cento
del totale delle disponibilità del Fondo. Resta fermo quanto stabilito dal
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Per l’anno
2002 le risorse del Fondo di cui al comma 10 sono fissate in 103.291.379,82
euro.
Art. 26.
(Fondo per lo sviluppo degli investimenti
degli enti locali)
1. Il comma 11
dell’articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal
seguente:
«11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti
degli enti locali di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per
l’anno 2001 è mantenuto allo stesso livello per l’anno 2002, è incrementato del
tasso di inflazione programmato a decorrere dall’anno 2003 con una
utilizzazione nell’ambito della revisione dei trasferimenti degli enti locali
ed è finalizzato all’attribuzione di contributi sulle rate di ammortamento dei
mutui ancora in essere. Per l’anno 2002 le restanti risorse disponibili sono
destinate per il 50 per cento ad incremento del fondo ordinario e per il
restante 50 per cento sono distribuite secondo i criteri e per le finalità di
cui all’articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai
fini dell’applicazione dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30
giugno 1997, n. 244, recante riordino del sistema dei trasferimenti agli
enti locali, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli
squilibri di fiscalità locale».
Art. 27.
(Disposizioni finanziarie per gli enti
locali)
1. I
trasferimenti erariali per l’anno 2002 di ogni singolo ente locale sono
determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 53 della legge 23
dicembre 2000, n. 388. L’incremento delle risorse, derivante
dall’applicazione del tasso programmato di inflazione per l’anno 2002 alla base
di calcolo definita dall’articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, è distribuito secondo i criteri e le finalità di cui all’articolo
31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Fino alla riforma del
sistema dei trasferimenti erariali è sospesa l’applicazione del decreto
legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ad eccezione di quanto disposto
dall’articolo 9, comma 3. Ai fini dell’applicazione della disposizione di cui
al precedente periodo, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo
perequativo degli squilibri di fiscalità locale.
2. Fino alla
revisione del sistema dei trasferimenti erariali, per gli enti locali diversi
da quelli cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 47, comma 1,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed all’articolo 66, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, i contributi erariali sono erogati secondo
le modalità individuate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze.
3. Fino alla
revisione del sistema dei trasferimenti agli enti locali, al fine di adeguare
il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene in
dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della
Repubblica, a decorrere dall’anno 2002 i trasferimenti erariali correnti allo
stesso spettanti sono incrementati di 103,29 milioni di euro. In correlazione a
quanto disposto nel periodo precedente, il comune di Roma è escluso dalla
ripartizione delle risorse di cui all’articolo 26, comma 1, capoverso 11,
secondo periodo, nonchè delle risorse di cui al comma 1, secondo periodo, del
presente articolo.
4. A sostegno
delle unioni e delle fusioni di comuni e comunità montane che si sono associate
per l’esercizio dei servizi e per cui sia effettivamente stato avviato
l’esercizio associato delle funzioni è stanziata la somma di 20 milioni di euro
per l’anno 2002.
5. Fino alla
riforma del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, in caso di
aggregazione ad una comunità montana di un comune montano proveniente da altra
comunità montana, i trasferimenti erariali spettanti alle due comunità sono
rideterminati in relazione alla popolazione ed al territorio oggetto di
variazione. Le modalità applicative sono individuate con decreto del Ministero
dell’interno.
6. Il contributo
annuo attribuito dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 dicembre 2000,
n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001,
n. 26, è incrementato a decorrere dall’anno 2002 dell’importo di 1.500.000
euro.
7. Al testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 161,
comma 3, le parole: «la sospensione della seconda rata» sono sostituite dalle
seguenti: «la sospensione dell’ultima rata»;
b) all’articolo 167,
comma 1, le parole: «Gli enti locali iscrivono» sono sostituite dalle seguenti:
«È data facoltà agli enti locali di iscrivere»;
c) all’articolo 204,
comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sommato a quello dei mutui
precedentemente contratti» sono inserite le seguenti: «, a quello dei prestiti
obbligazionari precedentemente emessi».
8. Il comma 16
dell’articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal
seguente:
«16. Il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto
dal 1º gennaio dell’anno di riferimento».
9. In deroga alle
disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
i termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta comunale sugli
immobili, scadenti al 31 dicembre 2001, sono prorogati al 31 dicembre 2002,
limitatamente alle annualità d’imposta 1998 e successive. Il termine per
l’attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli
uffici del territorio competenti di cui all’articolo 11, comma 1, ultimo
periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è prorogato al
31 dicembre 2002 per le annualità d’imposta 1997 e successive.
10. A decorrere
dal 1º gennaio 2002 le basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli
1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, sono fissate rispettivamente
in 13 euro e 3,50 euro, fermo restando per gli anni a seguire l’aggiornamento
biennale previsto dall’articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980.
11. Nel caso in
cui l’imposta relativa a fabbricati del gruppo catastale D, in precedenza
versata ad un unico comune in base a valori di bilancio unitariamente
considerati, sia successivamente da versare a più comuni a seguito
dell’attribuzione di separate rendite catastali per le parti insistenti su
territori di comuni diversi, i comuni interessati sono tenuti a regolare mediante
accordo i rapporti finanziari relativi, delegando il Ministero dell’interno ad
effettuare le necessarie variazioni dell’importo a ciascuno spettante a titolo
di trasferimenti erariali, senza oneri per lo Stato.
12. Per l’anno
2002 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un
contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 20.658 euro
per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 87 milioni di euro, per le
medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul Fondo nazionale
ordinario per gli investimenti.
13. Non sono
soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a
titolo di addizionale comunale e provinciale all’IRPEF disponibili sulle
contabilità speciali di girofondi intestate al Ministero dell’interno. Gli atti
di sequestro e pignoramento eventualmente effettuati su tali somme non hanno
effetto e non comportano vincoli sulla disponibilità delle somme.
14. La facoltà di
ricorrere alla contrazione di mutui per il ripiano dei disavanzi di esercizio
delle aziende di trasporto pubblico locale, attribuita alle regioni e agli enti
locali da specifiche disposizioni legislative, può essere esercitata
limitatamente ai disavanzi risultanti dai bilanci delle predette aziende, redatti
ed approvati secondo i rispettivi ordinamenti, relativi agli esercizi 2000 e
precedenti. Per il finanziamento degli oneri derivanti dai contratti di
servizio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422, e successive modificazioni, tale facoltà può essere esercitata
limitatamente ai contratti di servizio stipulati entro la data del 31 ottobre
2001.
15. All’articolo
1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 177, al secondo periodo, dopo
le parole: «in deroga ad ogni normativa vigente», sono aggiunte le seguenti: «,
determinando il prezzo di cessione con riguardo alla valutazione del solo
terreno con riferimento alle caratteristiche originarie e non tenendo conto del
valore di quanto edificato».
16. All’articolo
3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 177, e successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «, non tenendo conto del
valore di quanto edificato aumentato delle spese di urbanizzazione».
17. Al comma 2
dell’articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle
seguenti:
«a) l’aumento del
contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo
sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l’aumento del
contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui
alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta
giorni;
c) l’aumento del
contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui
alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta
giorni».
18. All’articolo
14 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il credito di
imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, il comma 1-bis,
introdotto dall’articolo 29 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante
misure in materia fiscale, è sostituito dal seguente:
«1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1
attribuito ai comuni in relazione ai dividendi distribuiti dalle società,
comunque costituite, che gestiscono i servizi pubblici locali ai sensi dell’articolo
113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,
può essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni».
19. Gli immobili
di proprietà degli enti locali destinati dal piano regolatore generale alla
realizzazione di infrastrutture o all’esercizio di attività dirette a
perseguire finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, assistenziali, culturali
o di culto possono essere concessi in locazione, a titolo oneroso, nelle more
dell’attuazione del piano regolatore generale stesso, a soggetti pubblici o
privati, fino alla data d’inizio dei lavori connessi alla realizzazione di tali
attività, attraverso la stipula di contratti di locazione di natura transitoria
in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e
alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. Per il
periodo della durata dei contratti di locazione di natura transitoria, ai
suddetti immobili può essere attribuita una destinazione diversa dalla
destinazione finale e in deroga alla destinazione urbanistica dell’area. Il
contratto di locazione costituisce titolo di provvedimento esecutivo di
rilascio dell’immobile alla scadenza del contratto medesimo, con esclusione del
pagamento dell’eventuale indennità di avviamento commerciale. Con lettera
raccomandata da inviare almeno novanta giorni prima della scadenza del
contratto, ciascuna delle parti ha diritto di comunicare all’altra parte la
propria intenzione di proseguire la locazione, attivando la procedura per la
stipula di un nuovo contratto. L’eventuale accordo fra le parti deve avvenire
improrogabilmente nei sessanta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione.
Capo III
PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER GLI ENTI
PUBBLICI
Art. 28.
(Trasformazione e soppressione
di enti pubblici)
1. Al
fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il
complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementarne l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o
più regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo, su proposta dei Ministri dell’economia e delle
finanze e per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro interessato,
individua gli enti pubblici, le amministrazioni, le agenzie e gli altri
organismi ai quali non siano affidati compiti di garanzia di diritti di
rilevanza costituzionale, finanziati direttamente o indirettamente a carico del
bilancio dello Stato o di altri enti pubblici, disponendone la trasformazione in
società per azioni o in fondazioni di diritto privato, la fusione o
l’accorpamento con enti od organismi che svolgono attività analoghe o
complementari, ovvero la soppressione e messa in liquidazione, sentite le
organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del
personale.
2.
Dalle trasformazioni o soppressioni di cui al comma 1 sono esclusi gli enti,
gli istituti, le agenzie e gli altri organismi pubblici che:
a) gestiscono a livello
di primario interesse nazionale la previdenza sociale;
b) sono essenziali per
le esigenze della difesa o la cui natura pubblica è garanzia per la sicurezza;
c) svolgono funzioni di
prevenzione e vigilanza per la salute pubblica.
3. Gli schemi dei
regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo, al comma 5 dell’articolo
29 e all’articolo 33 sono trasmessi al Parlamento per l’acquisizione del parere
delle competenti Commissioni. Quest’ultimo è espresso entro trenta giorni dalla
data di trasmissione degli schemi di regolamento. Le Commissioni possono
richiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti
giorni per l’adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la
complessità della materia o per il numero di schemi di regolamento trasmessi
nello stesso periodo all’esame delle Commissioni.
4. Qualora sia
richiesta, ai sensi del comma 3, la proroga per l’adozione del parere, e
limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per
l’emanazione dei regolamenti previsti dal comma 1 sono prorogati di 20 giorni.
Trascorso il termine di cui al comma 3, secondo periodo, ovvero quello
prorogato ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 3, i regolamenti
possono essere comunque emanati.
5. La
trasformazione di cui al comma 1 è subordinata alla verifica che i servizi
siano più proficuamente erogabili al di fuori del settore pubblico.
6. Alla
soppressione e messa in liquidazione di cui al comma 1 si provvede con le
modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive
modificazioni.
7. Tutti gli atti
connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.
8. La
disposizione di cui al comma 1 si applica in via sperimentale, sentite le
regioni interessate, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi, di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269.
9. I bilanci
consuntivi delle Autorità indipendenti sono annualmente pubblicati in allegato
allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle
finanze.
10. La
disposizione di cui al comma 7 si applica anche agli atti connessi alle
operazioni di trasformazione effettuate dalle regioni e dalle province
autonome.
11. Gli enti
competenti, nell’esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di
approvvigionamento idrico primario per uso plurimo e per la gestione delle
relative infrastrutture, opere ed impianti, possono avvalersi degli enti
preposti al prevalente uso irriguo della risorsa idrica attraverso apposite
convenzioni e disciplinari tecnici.
Art. 29.
(Misure di efficienza delle pubbliche
amministrazioni)
1. Le pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonché gli enti finanziati direttamente o
indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, anche in
deroga alle vigenti disposizioni, a:
a) acquistare sul
mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di
ottenere conseguenti economie di gestione;
b) costituire, nel
rispetto delle condizioni di economicità di cui alla lettera a), soggetti
di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi, svolti in
precedenza;
c) attribuire a soggetti
di diritto privato già esistenti, attraverso gara pubblica, ovvero con adesione
alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell’articolo 59 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera b).
2. Le
amministrazioni di cui al comma 1 possono inoltre ricorrere a forme di
autofinanziamento al fine di ridurre progressivamente l’entità degli
stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a carico del bilancio dello Stato,
grazie ad entrate proprie, derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o
dalla compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio.
3. Ai
trasferimenti di beni effettuati a favore dei soggetti di diritto privato,
costituiti ai sensi del comma 1, lettera b), si applica il regime
tributario agevolato previsto dall’articolo 90 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
4. Al comma 23
dell’articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: «tremila
abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila abitanti»;
b) le parole: «che
riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali
idonee nell’ambito dei dipendenti,» sono soppresse.
5. Con
regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro interessato e con il
Ministro per la funzione pubblica, si provvede a definire la tipologia dei
servizi trasferibili, le modalità per l’affidamento, i criteri per l’esecuzione
del servizio e per la determinazione delle relative tariffe nonché le altre
eventuali clausole di carattere finanziario, fatte salve le funzioni delle
regioni e degli enti locali.
6. Alla
Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa sono trasferiti i
compiti attribuiti al Centro tecnico di cui all’articolo 17, comma 19, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, non attinenti ad attività di indirizzo e
certificazione. Per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali, le
pubbliche amministrazioni possono stipulare con tale società specifiche
convenzioni. L’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma è
subordinata all’entrata in vigore di un regolamento governativo, da emanare ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie.
7. Al fine di
migliorare la qualità dei servizi e di razionalizzare la spesa per
l’informatica, il Ministro per l’innovazione e le tecnologie:
a) definisce indirizzi
per l’impiego ottimale dell’informatizzazione nelle pubbliche amministrazioni,
sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
b) definisce programmi
di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da
adottare da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e
degli enti pubblici non economici nazionali, nonché assicura la verifica ed il
monitoraggio dell’impiego delle risorse in relazione ai progetti informatici
eseguiti, ove necessario avvalendosi delle strutture dell’Autorità per
l’informatica nella pubblica amministrazione (AIPA); le risorse, eventualmente
accertate dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per l’innovazione e le tecnologie, quali economie di spesa, sono
destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico.
Art. 30.
(Attività di supporto al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali)
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali si avvale di Italia Lavoro Spa, istituita con la direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri del 13 maggio 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 128 del 4 giugno 1997, per la promozione e la gestione di
azioni nel campo delle politiche attive del lavoro e dell’assistenza tecnica ai
servizi per l’impiego. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
assegna direttamente a Italia Lavoro Spa, con provvedimento amministrativo,
funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti.
Art. 31.
(Misure in materia di servizi della
pubblica amministrazione e di sostegno dell’occupazione nelle regioni del Sud)
1. Al fine di
migliorare i rapporti con i cittadini e con le imprese, le amministrazioni
dello Stato, centrali e periferiche, le agenzie, gli enti locali possono
attivare, entro il primo semestre del 2002, iniziative per il colloquio diretto
con l’utenza, via telefono o via web, a valere sugli ordinari
stanziamenti di bilancio nonché sulle disponibilità indicate nei piani per il
2002 approvati dall’AIPA.
2. Al fine di
accelerare ed estendere l’utilizzo delle tecnologie finalizzate al
miglioramento della qualità dei servizi prestati ai cittadini ed alle imprese e
per realizzare economie di gestione, le amministrazioni e le agenzie di cui al
comma 1 possono partecipare a consorzi o stipulare convenzioni con soggetti
pubblici e privati.
3. Nella stipula
delle convenzioni, le amministrazioni e le agenzie di cui al comma 1 tengono
conto dei seguenti principi e criteri preferenziali:
a) localizzazione di
strutture tecnologiche od operative nelle regioni meridionali;
b) incremento del numero
di addetti occupati in misura pari ad almeno il 10 per cento in conseguenza
degli accordi di cui al comma 2;
c) compresenza di
soggetti pubblici o istituzioni a prevalente carattere pubblico.
4. Con
regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
congiunta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per
l’innovazione e le tecnologie, individua le amministrazioni e le agenzie di cui
al comma 1 e stabilisce le disposizioni attuative del presente articolo, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 32.
(Contenimento e razionalizzazione delle
spese)
1. Ai fini di cui
al presente capo gli stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento degli
enti pubblici diversi da quelli di cui al comma 6 dell’articolo 24, non
considerati nella tabella C della presente legge sono ridotti nella misura del
2 per cento, del 4 per cento e del 6 per cento, rispettivamente negli anni
2002, 2003 e 2004. Tali enti nonché gli enti privati interamente partecipati
aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell’articolo 59
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essi, inoltre, devono promuovere
azioni per esternalizzare i propri servizi al fine di realizzare economie di
spesa e migliorare l’efficienza gestionale. Delle economie di gestione
conseguibili si tiene conto in sede di definizione dei trasferimenti erariali.
2. Gli importi
dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla presente
legge, sono iscritti in un’unica unità previsionale di base nello stato di
previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente
effettuato entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio decreto, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, intendendosi corrispondentemente
rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.
2. La dotazione delle unità previsionali di
base di cui al comma 2 è quantificata annualmente ai sensi dell’articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. Per gli anni 2002, 2003 e 2004, la dotazione è
ridotta del 10,43 per cento rispetto all’importo complessivamente risultante
sulla base della legislazione vigente.
3.
Art. 33.
(Servizi dei beni culturali)
1. All’articolo
10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, dopo la
lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) dare in concessione
a soggetti diversi da quelli statali la gestione di servizi finalizzati al
miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio
artistico come definiti dall’articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, secondo modalità, criteri e garanzie definiti con
regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400. Il suddetto regolamento dovrà stabilire, tra l’altro: le
procedure di affidamento dei servizi, che dovranno avvenire mediante
licitazione privata, con i criteri concorrenti dell’offerta economica più
vantaggiosa e della proposta di offerta di servizi qualitativamente più
favorevole dal punto di vista della crescita culturale degli utenti e della
tutela e valorizzazione dei beni, e comunque nel rispetto della normativa
nazionale ed europea; i rispettivi compiti dello Stato e dei concessionari
riguardo alle questioni relative ai restauri e all’ordinaria manutenzione dei
beni oggetto del servizio, ferma restando la riserva statale sulla tutela dei
beni; i criteri, le regole e le garanzie per il reclutamento del personale, le
professionalità necessarie rispetto ai diversi compiti, i livelli retributivi
minimi per il personale, a prescindere dal contratto di impiego; i parametri di
offerta al pubblico e di gestione dei siti culturali. Tali parametri dovranno
attenersi ai principi stabiliti all’articolo 2, comma 1, dello Statuto dell’International
Council of Museums. Con lo stesso regolamento sono fissati i meccanismi per
la determinazione della durata della concessione per un periodo non inferiore a
cinque anni e del canone complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la
durata stabilita, da versare anticipatamente all’atto della stipulazione della
relativa convenzione nella misura di almeno il 50 per cento; la stessa
convenzione deve prevedere che, all’atto della cessazione per qualsiasi causa
della concessione, i beni culturali conferiti in gestione dal Ministero
ritornino nella disponibilità di quest’ultimo. La presentazione, da parte dei
soggetti concorrenti, di progetti di gestione e valorizzazione complessi e
plurimi che includano accanto a beni e siti di maggiore rilevanza anche beni e
siti cosiddetti «minori» collocati in centri urbani con popolazione pari o inferiore
a 30.000 abitanti, verrà considerata titolo di preferenza a condizione che sia
sempre e comunque salvaguardata l’autonomia scientifica e di immagine
individuale propria del museo minore».
Art. 34.
(Personale a tempo determinato del
Ministero per i beni e le attività culturali)
1. Il Ministero per i beni e le attività
culturali è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale
già assunto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 8, comma 7, del
decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 marzo 1998, n. 61, dell’articolo 22, comma 5, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e dell’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre
1999, n. 494. Sono fatte salve le eventuali successive scadenze previste
dai contratti in essere sulla base di specifiche disposizioni legislative.
Art. 35.
(Norme in materia di servizi pubblici
locali)
1. L’articolo 113
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 113. - (Gestione delle reti ed erogazione dei
servizi pubblici locali di rilevanza industriale). – 1. Le disposizioni del
presente articolo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza
industriale. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e
quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie.
2. Gli enti locali non possono cedere la
proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati
all’esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito
dal comma 13.
3. Le discipline di settore stabiliscono i casi
nei quali l’attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla
produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da
quella di erogazione degli stessi. È, in ogni caso, garantito l’accesso alle
reti a tutti i soggetti legittimati all’erogazione dei relativi servizi.
4. Qualora sia separata dall’attività di
erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle
altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si
avvalgono:
a) di soggetti allo
scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione
maggioritaria degli enti locali, anche associati, cui può essere affidata
direttamente tale attività;
b) di imprese idonee, da
individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.
5. L’erogazione del servizio, da svolgere in
regime di concorrenza, avviene secondo le discipline di settore, con
conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate
attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.
6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di
cui al comma 5 le società che, in Italia o all’estero, gestiscono a qualunque
titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una
procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale
divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro
controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime.
Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.
7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel
rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa
distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità
di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è aggiudicata
sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni
economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo
sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e
manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale.
Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.
8. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è
consentito l’affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi
pubblici locali diversi da quelli di trasporto collettivo. In questo caso, la
durata dell’affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore
alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle
discipline di settore.
9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e
in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre
dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al
comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo
gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate,
in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente.
A quest’ultimo è dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore
dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando di
gara.
10. È vietata ogni forma di differenziazione nel
trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario,
nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per
la gestione del servizio.
11. I rapporti degli enti locali con le società
di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli
impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di
gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati
strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
12. L’ente locale può cedere in tutto o in parte
la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi. Tale cessione
non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.
13. Gli enti locali, anche in forma associata,
possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre
dotazioni patrimoniali a società di capitali di cui detengono la maggioranza,
che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre
dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del
servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di
quest’ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore,
ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali
possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la
gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al
comma 5.
14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3,
se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei
servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti
locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti,
a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano
praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline
di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente. Tra le
parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio
in cui sono definite, tra l’altro, le misure di coordinamento con gli eventuali
altri gestori.
15. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle
relative norme di attuazione».
2. Nei casi in
cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscono un congruo
periodo di transizione, ai fini dell’attuazione delle disposizioni previste
dall’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, il regolamento di cui al comma 16
del presente articolo indica i termini, comunque non inferiori a tre anni e non
superiori a cinque anni, di scadenza o di anticipata cessazione della
concessione rilasciata con procedure diverse dall’evidenza pubblica. A valere
da tale data si applica il divieto di cui al comma 6 del medesimo articolo 113
del citato testo unico, salvo nei casi in cui si tratti dell’espletamento delle
prime gare aventi per oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla
gara stessa. Il regolamento definisce altresì le condizioni per l’ammissione
alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all’estero
la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a
condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e
siano garantiti tempi certi per l’effettiva apertura dei relativi mercati. A
far data dal termine di cui al primo periodo, è comunque vietato alle società
di capitali in cui la partecipazione pubblica è superiore al 50 per cento, se
ancora affidatarie dirette, di partecipare ad attività imprenditoriali al di
fuori del proprio territorio.
3. Il periodo
transitorio di cui al comma 2 può essere incrementato, alle condizioni sotto
indicate, in misura non inferiore a:
a) un anno nel caso in
cui, almeno dodici mesi prima dello scadere dei termini previsti dal
regolamento di cui al comma 16 del presente articolo, si dia luogo, mediante
una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un
bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello
originariamente servito dalla società maggiore;
b) due anni nel caso in
cui, entro il termine di cui alla lettera a), un’impresa affidataria,
anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito
corrispondente almeno all’intero territorio provinciale ovvero a quello
ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti;
c) un anno nel caso in
cui, entro il termine di cui alla lettera a), la società affidataria sia
partecipata almeno per il 40 per cento da soggetti privati;
d) un ulteriore anno nel
caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), la società
affidataria sia partecipata almeno per il 51 per cento dai privati.
4.
Ove ricorra più di una delle condizioni indicate al comma 3 i relativi termini
possono essere posticipati, sommando le relative scadenze.
5. In alternativa
a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 113 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, i
soggetti competenti, individuati dalle regioni ai sensi dell’articolo 9 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, possono affidare, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il servizio idrico integrato a
società di capitali partecipate unicamente da enti locali che fanno parte dello
stesso ambito territoriale ottimale, per un periodo non superiore a quello
massimo determinato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 del presente
articolo. Entro due anni da tale affidamento, anche se già avvenuto alla data
di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui al presente
comma, gli enti locali azionisti applicano le disposizioni di cui alla lettera c)
del comma 3, mediante procedura ad evidenza pubblica, pena la perdita
immediata dell’affidamento del servizio alla società da essi partecipata.
6. Qualora le
disposizioni dei singoli settori prevedano la gestione associata del servizio
per ambiti territoriali di dimensione sovracomunale, il soggetto che gestisce
il servizio stipula appositi contratti di servizio con i comuni di dimensione
demografica inferiore a 5.000 abitanti, al fine di assicurare il rispetto di
adeguati ed omogenei standard qualitativi di servizio, definiti dai
contratti stessi. In caso di mancato rispetto di tali standard nel
territorio dei comuni di cui al primo periodo, i soggetti competenti ad
affidare la gestione del servizio nell’ambito sovracomunale provvedono alla
revoca dell’affidamento in corso sull’intero ambito.
7. Le imprese
concessionarie cessanti nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma
16 del presente articolo reintegrano gli enti locali nel possesso delle reti,
degli impianti e delle altre dotazioni utilizzati per la gestione dei servizi.
Ad esse è dovuto dal gestore subentrante un indennizzo stabilito secondo le
disposizioni del comma 9 dell’articolo 113 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo.
8. Gli enti
locali, entro il 31 dicembre 2002, trasformano le aziende speciali e i consorzi
di cui all’articolo 31, comma 8, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, che gestiscono i servizi di cui al comma 1
dell’articolo 113 del medesimo testo unico, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, in società di capitali, ai sensi dell’articolo 115 del
citato testo unico.
9. In attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 2 e 13 dell’articolo 113 del citato testo
unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, gli enti locali che
alla data di entrata in vigore della presente legge detengano la maggioranza
del capitale sociale delle società per la gestione di servizi pubblici locali,
che siano proprietarie anche delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
per l’esercizio di servizi pubblici locali, provvedono ad effettuare, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle
disposizioni delle discipline settoriali, lo scorporo delle reti, degli
impianti e delle altre dotazioni. Contestualmente la proprietà delle reti,
degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, oppure l’intero ramo
d’azienda, è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal
citato comma l3 dell’articolo 113 del medesimo testo unico.
10. La facoltà di
cui al comma 12 dell’articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, riguarda esclusivamente le società per la
gestione dei servizi ed opera solo a partire dalla conclusione delle operazioni
di separazione di cui al comma 9 del presente articolo.
11. In deroga
alle disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 113 del citato testo unico,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di cui al comma 9 del
presente articolo, nonchè in alternativa a quanto stabilito dal comma 10,
limitatamente al caso di società per azioni quotate in borsa e di società per
azioni i cui enti locali soci abbiano già deliberato al 1º gennaio 2002 di
avviare il procedimento di quotazione in borsa, da concludere entro il 31
dicembre 2003, di cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli
enti locali detengano la maggioranza del capitale, è consentita la piena
applicazione delle disposizioni di cui al comma 12 dell’articolo 113 del citato
testo unico. In tale caso, ai fini dell’applicazione del comma 9 dell’articolo
113 del citato testo unico, sulle reti, sugli impianti e sulle altre dotazioni
patrimoniali attuali e future è costituito, ai sensi dell’articolo 1021 del
codice civile, un diritto di uso perpetuo ed inalienabile a favore degli enti
locali. Resta fermo il diritto del proprietario, ove sia un soggetto diverso da
quello cui è attribuita la gestione delle reti, degli impianti e delle altre
dotazioni patrimoniali, alla percezione di un canone da parte di tale soggetto.
Non si applicano le disposizioni degli articoli 1024 e seguenti del codice
civile.
12. Al testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 31,
comma 8, le parole da: «aventi rilevanza economica» fino a: «nello
statuto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 113-bis»;
b) all’articolo 42,
comma 2, lettera e), le parole: «assunzione diretta» sono sostituite
dalla seguente: «organizzazione»;
c) all’articolo 112, il
comma 2 è abrogato;
d) all’articolo 115:
1) al
comma 1, le parole: «costituite ai sensi dell’articolo 113, lettera c),»
sono soppresse e le parole: «per azioni» sono sostituite dalle seguenti: «di
capitali»;
2) il
comma 5 è abrogato;
3) è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Le disposizioni di cui ai commi
precedenti si applicano anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi
sostituita al consiglio comunale l’assemblea consortile. In questo caso le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che
non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla
base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale»;
e) all’articolo 116,
comma 1, dopo le parole: «per l’esercizio di servizi pubblici» sono inserite le
seguenti: «di cui all’articolo 113-bis»;
f) all’articolo 118:
1) al
comma 1, le parole: «società per azioni, costituite ai sensi dell’articolo 113,
lettera e),» sono sostituite dalle seguenti: «società di capitali di cui
al comma 13 dell’articolo 113»;
2) il
comma 3 è abrogato;
g) all’articolo 123, il
comma 3 è abrogato.
13. Gli articoli
da 265 a 267 del testo unico per la finanza locale, di cui al regio-decreto 14
settembre 1931, n. 1175, sono abrogati.
14.
Nell’esercizio delle loro funzioni, gli enti locali, anche in forma associata,
individuano gli standard di qualità e determinano le modalità di
vigilanza e controllo delle aziende esercenti i servizi pubblici, in un quadro
di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori.
15. Dopo
l’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:
«Art. 113-bis. - (Gestione dei servizi pubblici
locali privi di rilevanza industriale) – 1. Ferme restando le disposizioni
previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza
industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:
a) istituzioni;
b) aziende speciali,
anche consortili;
c) società di capitali
costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.
2. È consentita la gestione in economia quando,
per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia
opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.
3. Gli enti locali possono procedere
all’affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni
e fondazioni da loro costituite o partecipate.
4. Quando sussistano ragioni tecniche,
economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono
essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le
modalità stabilite dalle normative di settore.
5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti
erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di
servizio».
16. Con
regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità
indipendenti di settore e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo adotta le
disposizioni necessarie per l’esecuzione e l’attuazione del presente articolo,
con l’individuazione dei servizi di cui all’articolo 113, comma 1, del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 36.
(Organici del personale)
1. In conseguenza
delle attività poste in essere ai sensi del presente capo, le pubbliche
amministrazioni apportano, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti,
le relative variazioni in diminuzione alle proprie dotazioni organiche. Ai fini
dell’individuazione delle eccedenze di personale e delle conseguenti procedure
di mobilità, si applicano le vigenti disposizioni, anche di natura
contrattuale.
Capo IV
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E
SOCIALE
Art. 37.
(Gestioni previdenziali)
1. L’adeguamento
dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo
37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e
successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l’anno 2002:
a) in 573,78 milioni di
euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei
lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore
dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo (ENPALS);
b) in 141,51 milioni di
euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei
trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività
commerciali e della gestione artigiani.
2.
Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente
dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2002 in 14.224,26 milioni di
euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.514,49
milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).
3. I medesimi
complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni
interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al
trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 1.144,98
milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e
coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato
dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º
gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,07 milioni di euro e di 49,58
milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale
minatori e dell’ENPALS.
Art. 38.
(Incremento delle pensioni in favore di
soggetti disagiati)
1. A decorrere
dal 1º gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o
superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46
euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei
trattamenti pensionistici di cui:
a) all’articolo 1 della
legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
b) all’articolo 70,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari
dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,
n. 335;
c) all’articolo 2 della
legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione
sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
2. I medesimi
benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al
medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti
all’INPS ai sensi dell’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e
dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonchè ai ciechi
civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici
adottati per l’accesso e per il calcolo dei predetti benefici.
3. L’età
anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo
di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal
soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in
presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà
del quinquennio.
4. I benefici
incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari
o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o
ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di
inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
5. L’incremento
di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni:
a) il beneficiario non
possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non
possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi
propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, nè redditi,
cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a
6.713,98 euro incrementati dell’importo annuo dell’assegno sociale;
c) qualora i redditi
posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b),
l’incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei
limiti stessi;
d) per gli anni
successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in
misura pari all’incremento dell’importo del trattamento minimo delle pensioni a
carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all’anno precedente.
6. Ai fini della
concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto
del reddito della casa di abitazione.
7. Nei confronti
dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o
quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell’INPS,
per periodi anteriori al 1º gennaio 2001, non si fa luogo al recupero
dell’indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito
personale imponibile ai fini dell’IRPEF per l’anno 2000 di importo pari o
inferiore a 8.263,31 euro.
8. Qualora i
soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7
siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell’IRPEF per
l’anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero
dell’indebito nei limiti di un quarto dell’importo riscosso.
9. Il recupero è
effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a
un quinto. L’importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il
limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di
garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al
quinto della pensione.
10. Le
disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano qualora sia riconosciuto
il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico
dell’INPS. Il recupero dell’indebito pensionistico si estende agli eredi del
pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.
Art. 39.
(Norme a favore dei lavoratori affetti da
talassemia major e
drepanocitosi e in materia di uso dei farmaci di automedicazione)
1. I lavoratori
affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi che hanno
raggiunto un’anzianità contributiva pari o superiore a dieci anni, in concorrenza
con almeno trentacinque anni di età anagrafica, hanno diritto a un’indennità
annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
2. All’onere
derivante dal presente articolo, valutato in 1,03 milioni di euro a partire
dall’anno 2002, si fa fronte a carico del Fondo nazionale per le politiche
sociali di cui all’articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. In relazione a quanto previsto
dall’articolo 85, comma 24, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dal
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sulla migliore informazione
possibile a tutela della salute pubblica, il Ministero della salute, di intesa
con le imprese del settore farmaceutico dell’automedicazione, promuove una
campagna istituzionale al fine di informare i cittadini sul migliore uso dei
farmaci di automedicazione nella cura delle patologie minori, anche attraverso
il ruolo professionale del farmacista, i cui costi saranno a carico delle
imprese del settore.
Capo V
INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
Art. 40.
(Concorso delle regioni al rispetto degli
obiettivi)
1. Il mancato rispetto degli impegni
indicati al punto 19 dell’Accordo tra Governo, regioni e province autonome
dell’8 agosto 2001 in materia sanitaria, comporta, per il finanziamento della
spesa nel settore, il ripristino per la regione e le province autonome
inadempienti del livello stabilito nell’Accordo tra Governo, regioni e province
autonome del 3 agosto 2000, come integrato dall’articolo 85, comma 6, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Capo VI
STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO
Art. 41.
(Finanza degli enti territoriali)
1. Al fine di
contenere il costo dell’indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza
pubblica, il Ministero dell’economia e delle finanze coordina l’accesso al
mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle
città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane, di cui
all’articolo 2 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei consorzi
tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti enti comunicano
periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi alla propria situazione
finanziaria. Il contenuto e le modalità del coordinamento nonché dell’invio dei
dati sono stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da
emanare, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono approvate le
norme relative all’ammortamento del debito e all’utilizzo degli strumenti
derivati da parte dei succitati enti.
2. Gli enti di
cui al comma 1 possono emettere titoli obbligazionari e contrarre mutui con
rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al
momento dell’emissione o dell’accensione, di un fondo di ammortamento del
debito, o previa conclusione di swap per l’ammortamento del debito.
Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli
enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al
31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di
nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in
presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del
valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto
delle commissioni e dell’eventuale retrocessione del gettito dell’imposta
sostitutiva di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996,
n. 239, e successive modificazioni.
3.
Sono abrogati l’articolo 35, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e l’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420.
4.
Per il finanziamento di spese di parte corrente, il comma 3 dell’articolo 194
del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio
maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 42.
(Riduzione del costo del debito pubblico)
1. All’articolo
11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 5 è sostituito dal
seguente:
«5. Per le finalità di cui al presente articolo,
il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con
l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 38 della legge 30 marzo
1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito
pubblico negli anni 1999 e successivi; tali emissioni non concorrono al
raggiungimento del limite dell’importo massimo di emissione di titoli pubblici
annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto
delle suddette emissioni, limitato a lire 2.500 miliardi per la prima
annualità, verrà attribuito al Ministero dell’economia e delle finanze, che
provvederà a soddisfare gli aventi diritto con le modalità di cui al comma 6;
per le annualità successive, l’importo massimo di titoli pubblici sarà
determinato con la legge finanziaria. L’emissione dei titoli autorizzati e il
relativo ammontare saranno stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, sulla base delle somme che si accerteranno come effettivamente
necessarie per il completamento delle attività di rimborso».
Capo VII
INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO
Art. 43.
(Riduzione del costo del
lavoro)
1. A
decorrere dall’anno 2002 restano confermate:
a) la riduzione del
contributo per la tutela di maternità, di cui all’articolo 78, comma 1, del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, e il livello dei contributi di cui agli articoli 82 e 83 del
predetto decreto legislativo;
b) la riduzione dei
contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici
servizi di trasporto, di cui all’articolo 49, comma 4, della legge 23 dicembre
1999, n. 488.
2.
Restano, altresì, confermati con la medesima decorrenza:
a) il concorso dello
Stato al finanziamento della gestione agricoltura dell’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui all’articolo 55,
comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e
all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
b) il regime
contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui
all’articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
3. La disposizione di cui al comma 7
dell’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 1983,
n. 638.
Art. 44.
(Sgravi per i nuovi assunti)
1. A tutti i
datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle
regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è
riconosciuto, per i nuovi assunti nell’anno 2002 ad incremento delle unità
effettivamente occupate al 31 dicembre 2001 e per un periodo di tre anni dalla
data di assunzione del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura
totale dei contributi dovuti all’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) e all’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS) a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a
contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per il Fondo
pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Il beneficio si intende
riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi
soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile
a quello di lavoro dipendente. Ai fini della concessione delle predette
agevolazioni, si applicano le condizioni stabilite all’articolo 3, comma 6,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aggiornando al 31 dicembre 2001 le date
di cui alla lettera a) del medesimo comma 6 dell’articolo 3.
2. L’efficacia
della misura di cui al comma 1 è subordinata all’autorizzazione ed ai vincoli
della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato
istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.
3. Il beneficio
di cui al comma 1 è riconosciuto, nei limiti della disciplina degli aiuti di
importanza minore di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione,
del 12 gennaio 2001, anche ai datori di lavoro operanti nei territori delle
regioni Abruzzo e Molise, nonché nei territori delle sezioni circoscrizionali
del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione, calcolato
riparametrando il dato provinciale secondo la definizione allargata ISTAT,
rilevata per il 2000, sia superiore alla media nazionale risultante dalla
medesima rilevazione e che siano confinanti con le aree dell’obiettivo 1 di cui
all’allegato I della decisione (CE) n. 1999/502, del 1º luglio 1999. Il
beneficio di cui al presente comma è cumulabile con altri benefici
eventualmente concessi, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al
citato regolamento (CE) n. 69/2001.
Capo VIII
INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI
PUBBLICI
Art. 45.
(Limiti di impegno)
1. Al fine di
agevolare lo sviluppo dell’economia e dell’occupazione, sono autorizzati nel
triennio 2002-2004 i limiti di impegno di cui alla Tabella 2, allegata alla
presente legge, con la decorrenza e l’anno terminale ivi indicati.
2. Per la
realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio del nuovo polo
esterno della Fiera di Milano sono autorizzati limiti di impegno quindicennali
di 1,50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2002, di 4 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2003 e di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004.
3. Per la
realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera del
Levante di Bari e della Fiera di Verona sono autorizzati, rispettivamente,
limiti di impegno quindicennali di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2002
e di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2003.
4. Per la
prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui all’articolo 144,
comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 7
milioni di euro a decorrere dall’anno 2003.
Art. 46.
(Fondo investimenti)
1. Nello stato di
previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo per gli
investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa al quale confluiscono i nuovi
investimenti autorizzati.
2. Con decreti
del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro
competente, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuate le disponibilità di bilancio che
confluiscono nel fondo di cui al comma 1.
3. A decorrere
dall’anno 2003 il fondo per gli investimenti di cui al presente articolo può
essere rifinanziato con la procedura di cui all’articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. In apposito
allegato al disegno di legge finanziaria sono analiticamente indicati le
autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno dei
fondi di cui al presente articolo.
5. I Ministri
competenti presentano annualmente al Parlamento, per l’acquisizione del parere
da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene
individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo.
Art. 47.
(Finanziamento delle grandi opere e di
altri interventi)
1. Per il
finanziamento del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di
grandi dimensioni a livello regionale e locale, individuate dal CIPE, la Cassa
depositi e prestiti può intervenire, per fini di interesse generale, anche in collaborazione
con altre istituzioni finanziarie, a favore di soggetti pubblici e privati ai
quali fanno carico gli studi, la progettazione, la realizzazione e la gestione
delle opere, mediante operazioni di finanziamento sotto qualsiasi forma, anche
di finanza di progetto, di prestazioni di garanzie e di assunzioni di nuove
partecipazioni che non dovranno essere di maggioranza nè comunque di controllo
ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
2. La Cassa
depositi e prestiti può utilizzare, per le operazioni di cui al comma 1, oltre
ai tradizionali mezzi di provvista, ferma restando la compatibilità con
l’ordinaria attività di finanziamento prevista dal decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 284, anche fondi rivenienti dal collocamento sul mercato
italiano ed estero di specifici prodotti finanziari, attraverso la società per
azioni Poste italiane, banche e intermediari finanziari vigilati.
3. L’attività di
cui al comma 1 è svolta dalla Cassa depositi e prestiti in via sussidiaria
rispetto ai finanziamenti concessi da banche o intermediari finanziari ad un
tasso di mercato determinato secondo le modalità indicate nel decreto di cui al
comma 4. Gli interventi della Cassa depositi e prestiti non possono essere di
ammontare superiore al 50 per cento dell’importo complessivo del finanziamento,
privilegiando la realizzazione delle opere con la forma della finanza di
progetto.
4. Il Ministro
dell’economia e delle finanze, su proposta della Cassa depositi e prestiti,
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa
con proprio decreto limiti, condizioni e modalità dei finanziamenti, nonchè le
caratteristiche della prestazione di garanzie.
5. Ai fini della
necessaria autonomia e flessibilità operativa e per consentire lo svolgimento
dei maggiori compiti di cui al presente articolo, al comma 4 dell’articolo 70
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «I rapporti
di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende» sono inserite le
seguenti: «nonchè della Cassa depositi e prestiti», dopo le parole: «Le
predette aziende o enti» sono inserite le seguenti: «e la Cassa depositi e
prestiti» e al quarto periodo, dopo le parole: «sono esercitati dalle aziende
ed enti predetti» sono inserite le seguenti: «e dalla Cassa depositi e
prestiti».
6. La Cassa
depositi e prestiti può concedere finanziamenti volti a garantire l’integrità e
il miglioramento delle aziende agricole, con particolare riferimento agli
interventi di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, a favore della
proprietà contadina.
7. Restano a
carico dello Stato gli oneri connessi al pagamento degli interessi relativi ai
finanziamenti di cui al comma 6 fino al limite di 2 milioni di euro annui, a
decorrere dal 2002.
8. All’articolo
50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 1, lettera f), il
secondo periodo è sostituito dal seguente: «I mutui eventualmente non contratti
nell’anno 1999 possono esserlo entro l’anno 2003».
9. All’articolo
54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «legge
23 dicembre 1996, n. 662,», sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei
mutui con organizzazioni ed istituzioni internazionali o comunitarie, al cui
capitale o fondo lo Stato partecipi, vincolate per statuto a concedere mutui
solo per finalità specifiche di interesse pubblico».
10. A valere
sulle risorse destinate dalla presente legge al rifinanziamento del fondo di
cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, una somma pari a 3 milioni di
euro per il 2002 è utilizzata per la progettazione di interventi, di
particolare pregio architettonico ed urbanistico, nel quadro delle iniziative
volte al perseguimento dell’obiettivo di definizione organica del piano di
localizzazione degli uffici pubblici, di cui all’articolo 1 della medesima
legge n. 396 del 1990. I soggetti pubblici interessati presentano le
proposte relative ai predetti interventi entro quarantacinque giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art. 48.
(Misure a sostegno degli investimenti in
ricerca e sviluppo)
1. Il credito di
imposta di cui all’articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si
applica, nell’esercizio 2002, limitatamente alle imprese ubicate nelle aree
territoriali individuate dalla decisione della Commissione europea 13 marzo 2000
come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alla deroga prevista
dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della
Comunità europea, e successive modificazioni, nella misura massima dell’85 per
cento dell’incremento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute rispetto alla
media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti. Per le
piccole e medie imprese che svolgono attività industriale, il credito di
imposta di cui all’articolo 108 della citata legge n. 388 del 2000 si
applica nella misura massima del 100 per cento dell’incremento delle predette
spese. Il credito di imposta è comunque attribuito entro la misura massima
consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti
dalla comunicazione della Commissione europea 96/C 45/06, concernente la
disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, come
modificata dalla comunicazione 98/C 48/02. Il credito di imposta è fruibile
previa autorizzazione della Commissione europea. A tale fine, il Ministro
dell’economia e delle finanze procede all’inoltro alla Commissione della
richiesta di preventiva autorizzazione.
2. Il credito
d’imposta di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito e del
valore della produzione rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività
produttive nè ai fini del rapporto di cui all’articolo 63 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1º gennaio 2002,
esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
3. Le
agevolazioni previste dai commi 1 e 2 sono cumulabili con altri benefici
eventualmente concessi, fatta eccezione per le agevolazioni di cui al
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140.
4. Le modalità di
applicazione dell’incentivo fiscale di cui al presente articolo sono
disciplinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Capo IX
ALTRI INTERVENTI
Art. 49.
(Beni mobili registrati sequestrati e
confiscati)
1. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, previ
pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, un
regolamento governativo, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, che provvede a:
a) determinare le
ipotesi, derivanti da circostanze o eventi eccezionali, in cui, nei
procedimenti di sequestro amministrativo e confisca dei beni mobili registrati,
si procede direttamente alla vendita anche prima del provvedimento definitivo
di confisca;
b) stabilire modalità
alternative alla restituzione del bene al proprietario;
c) semplificare il
procedimento di sequestro amministrativo, nonché il procedimento di alienazione
o distruzione dei veicoli confiscati;
d) prevedere la
distruzione della merce contraffatta confiscata nelle vendite abusive su aree
pubbliche, salvo la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.
2. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, previ
pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, un
regolamento governativo, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, che provvede a semplificare ed uniformare il
procedimento sanzionatorio degli illeciti in materia di circolazione stradale
e, in particolare, quello di cui all’articolo 21, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689, e agli articoli 193 e 214 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, prevedendo, altresì,
che i veicoli sottoposti alle sanzioni amministrative accessorie della confisca
e del fermo vengano affidati, in via esclusiva, al trasgressore o agli altri
soggetti obbligati in solido, nonché la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 1.549,37 euro a 6.197,48 euro e la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi nei confronti di
chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro o al
fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso, e nei confronti del
proprietario o conducente che rifiutano di custodire, a proprie spese, il
veicolo sequestrato o fermato. In questo caso si procede direttamente alla
vendita del veicolo secondo le modalità di cui al comma 1, lettere a) e b).
3. Tutti i beni
mobili registrati sequestrati e confiscati devono essere posti in vendita,
tramite asta pubblica, entro un anno dalla data della confisca. Il ricavato, al
netto delle somme di euro 77,50 milioni per l’anno 2002, 129,10 milioni per
l’anno 2003 e 232,40 milioni a decorrere dall’anno 2004, è utilizzato per
l’acquisto di attrezzature necessarie all’ammodernamento tecnologico e
strumentale degli uffici della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di
finanza e della Polizia penitenziaria, previa deduzione delle spese
procedurali. Restano ferme le disposizioni vigenti che consentono l’affidamento
e l’assegnazione dei beni mobili registrati sequestrati e confiscati alle Forze
di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività istituzionali.
Art. 50.
(Disposizioni in materia di rottamazione
di veicoli)
1. I veicoli,
anche registrati, giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito
dell’applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
ovvero quelli non alienati per mancanza di acquirenti, purché immatricolati per
la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico e collezionistico,
comunque custoditi da oltre due anni alla data del 31 dicembre 2001, anche se
non confiscati, sono rottamati o alienati.
2. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo stesso
regolamento governativo previsto dall’articolo 49, comma 1, provvede:
a) a determinare le
tariffe, forfetariamente individuate, in base alle quali dovranno essere
liquidate, in un quinquennio, le spese di custodia, in deroga alle tariffe di
cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n. 571, tenendo comunque conto degli usi locali;
b) ad individuare il
procedimento semplificato e le modalità attuative e operative dell’intervento
previsto dal comma 1;
c) ad escludere che la
prescrizione delle sanzioni o del diritto alla riscossione delle somme dovute a
titolo di sanzione amministrativa, nonché il mancato recupero, nei confronti
dei trasgressori, delle spese di custodia determini responsabilità contabile;
d) ad esentare dal pagamento
di qualsiasi tributo o onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità
di radiazione dei veicoli, le operazioni di rottamazione di cui al presente
articolo;
e) a determinare il
contributo per la rottamazione dovuto ai centri di raccolta autorizzati,
decurtandolo dalle spese di custodia di cui alla lettera a).
Art. 51.
(Fondi per le vittime dell’estorsione,
dell’usura e della mafia)
1. Dopo
l’articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, è inserito il seguente:
«Art. 18-bis. – (Diritto di surroga). – 1. Il
Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui
all’articolo 18 è unificato al Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura
di cui all’articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni.
Tale Fondo unificato è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi
titolo, nei diritti dei medesimi verso i responsabili dei danni di cui alla
presente legge.
2. Il diritto di surroga di cui al comma 1 è
esercitato dal concessionario di cui all’articolo 19, comma 4.
3. Le somme recuperate attraverso la surroga di
ognuno dei due Fondi unificati ai sensi del presente articolo sono versate dal
concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’interno,
riguardante il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e
dell’usura».
2. All’articolo
6, comma 4, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Le somme recuperate attraverso la surroga sono versate dal
concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
dell’interno, riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime
dei reati di tipo mafioso».
Art. 52.
(Interventi vari)
1. L’applicazione
del comma 28 dell’articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è
sospesa per il triennio 2002-2004.
2. All’articolo
80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in
fine, le seguenti lettere:
«r-bis) legge 8 marzo
2000, n. 53, articolo 28;
r-ter) legge 7 dicembre
2000, n. 383, articolo 13».
3. Al comma 1,
primo periodo, dell’articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le
parole da: «aumentabili di lire 25 miliardi annue» fino alla fine del periodo
sono sostituite dalle seguenti: «aumentabili di 25,82 milioni di euro annui per
ogni anno fino al raggiungimento dell’importo di 206,58 milioni di euro a
titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali
che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al
raggiungimento del predetto importo di 206,58 milioni di euro».
4. È attribuito
alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il contributo di cui all’articolo
11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto
dall’articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175,
relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella
regione stessa.
5. Gli
assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al
citato articolo 11-bis della legge n. 990 del 1969 le somme
attribuite alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ad effettuare un
distinto versamento a favore della regione medesima con le stesse modalità
previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 14
dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell’imposta sulle assicurazioni
per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
6. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere
applicazione le riserve all’erario statale già disposte ai sensi del primo
comma dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1965, n. 1074, con leggi entrate in vigore anteriormente.
7. Per il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, al fine di fronteggiare, mediante
adeguate misure ed opportuni presidi sul territorio, anche in relazione alla
situazione internazionale, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali
atti criminosi compiuti in danno di persone o beni con uso di armi nucleari,
batteriologiche e chimiche.
8. L’autorizzazione
di spesa prevista per l’anno 2002 dall’articolo 92, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è soppressa e il relativo importo costituisce
economia di bilancio.
9. Le somme
dovute per il periodo di produzione lattiera 1998-1999 a titolo di prelievo
supplementare, di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del
28 dicembre 1992, ed al regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del
9 marzo 1993, possono essere versate dagli acquirenti con le modalità previste
dall’articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.
10. Il Ministro
delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione europea, d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, può consentire eccezionalmente, per
periodi di produzione lattiera in cui si verifichino eventi di particolare
gravità, che il versamento del prelievo avvenga con le modalità previste
dall’articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.
11. All’articolo
145, comma 72, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «a favore della regione Valle
d’Aosta».
12. In deroga al
disposto degli articoli 6, 15 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203, i termini per l’adeguamento delle emissioni in
atmosfera degli impianti di produzione di vetro artistico situati sull’isola di
Murano previsti dall’articolo 1 del decreto del Ministro dell’ambiente del 18
aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28
aprile 2000, si applicano anche ai nuovi impianti ed a quelli conseguenti a
modifica sostanziale o a trasferimento di impianti esistenti, a condizione che
ne sia comprovata l’esistenza alla data del 15 novembre 1999 e che abbiano aderito
all’accordo di programma nei termini di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a),
del citato decreto del Ministro dell’ambiente del 18 aprile 2000.
13. L’esercizio
degli impianti di cui al comma 12 è consentito fino al rilascio da parte
dell’autorità competente dell’autorizzazione alla continuazione delle emissioni
di cui all’articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell’ambiente
del 18 aprile 2000.
14. Per finalità
di tutela ambientale correlate al potenziamento del settore della ricostruzione
dei pneumatici usati, le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti
locali e i gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità,
pubblici e privati, nell’acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte
di autovetture e di autoveicoli commerciali ed industriali, riservano una quota
all’acquisto di pneumatici ricostruiti, pari ad almeno il 20 per cento del
totale.
15. Il comma 2
dell’articolo 28 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e successive
modificazioni, è abrogato. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 3 del
predetto articolo 28 è conseguentemente ridotta di 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2002 e 2003.
16. La carta di
credito formativa per i cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso
del 2001, di cui all’articolo 103, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, è estensibile, nei limiti delle risorse ivi previste, ai cittadini
italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2002. Restano valide le altre
disposizioni contenute nella suddetta legge.
17. A decorrere
dal 1º gennaio 2002, le disposizioni di cui alla legge 11 giugno 1971,
n. 426, e successive modificazioni, non si applicano alle sagre, fiere e
manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico.
18. Il
finanziamento annuale di cui all’articolo 27, comma 10, sesto periodo, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è
incrementato, a decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in
ragione di anno. La previsione di cui all’articolo 145, comma 19, secondo
periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si estende agli esercizi
finanziari 1999 e 2000. Delle misure di sostegno di cui al presente comma
possono beneficiare, a decorrere dall’anno 2002, anche le emittenti radiofoniche
locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, nella misura complessivamente non superiore ad un decimo dell’ammontare
globale dei contributi stanziati. Per queste ultime emittenti, con decreto del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, vengono stabiliti le modalità e i criteri di attribuzione ed
erogazione.
19. Sono prorogati
per l’anno 2002 gli interventi previsti dall’articolo 118, comma 9, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, entro il limite massimo di 21 milioni di euro
nonché, per il medesimo anno, gli interventi previsti dall’articolo 80, comma
4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, entro il limite massimo di 4
milioni di euro.
20. L’articolo 7
della legge 11 novembre 1975, n. 584, è sostituito dal seguente:
«Art. 7. – 1. I trasgressori alle disposizioni
dell’articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la
violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di
gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Le persone indicate all’articolo 2, che non
ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al
pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata
della metà nelle ipotesi contemplate all’articolo 5, primo comma, lettera b).
3. L’obbligazione di pagare le somme previste
nella presente legge non è trasmissibile agli eredi».
21. Dopo
l’articolo 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Disposizioni per favorire le
aziende agricole montane). – 1. Nei territori delle comunità
montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori
diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a
costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di
almeno dieci anni dal trasferimento è esente da imposta di registro,
ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. I terreni e le relative
pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in compendio unico ed entro i limiti
della superficie minima indivisibile di cui al comma 6, sono considerati unità
indivisibili per quindici anni dal momento dell’acquisto e per questi anni non
possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per
atti tra vivi. In caso di successione i compendi devono essere compresi per
intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni di più coeredi che ne
richiedano congiuntamente l’attribuzione. Tale disciplina si estende anche ai
piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni,
province, comuni e comunità montane.
2. In caso di violazioni degli obblighi di cui
al comma 1 sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi,
maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute.
3. Al coltivatore diretto e all’imprenditore
agricolo a titolo principale che acquisti a qualsiasi titolo i terreni agricoli
di cui al comma 1 possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al comma
4, mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50
per cento a carico del bilancio dello Stato. Tale mutuo concerne l’ammortamento
del capitale aziendale e l’indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi,
nel rispetto della presente legge.
4. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 3, è
costituito presso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA) un Fondo dell’importo di 2.320.000 euro annui.
5. Gli onorari notarili per gli atti di cui ai
commi 1 e 3 sono ridotti ad un sesto.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano regolano con proprie leggi l’istituzione e la conservazione delle
aziende montane, determinando, in particolare, l’estensione della superficie
minima indivisibile».
22. Il termine di
cui al comma 3 dell’articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento
della proprietà contadina, già prorogato al 31 dicembre 2001 dall’articolo 10,
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogato
al 31 dicembre 2003. Alle relative minori entrate provvede l’ISMEA, mediante
versamento, previo accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria,
all’entrata del bilancio dello Stato.
23. La somma
derivante dall’accordo transattivo sottoscritto in data 31 ottobre 2001 tra il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e la Montedison spa viene
riassegnata alla unità previsionale di base 1.2.3.5 – capitolo 7082 – dello
stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
per l’anno 2002.
24. All’articolo
138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) i commi da 1 a 7 sono
sostituiti dai seguenti:
«1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16
dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa,
individuati ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 21 dicembre 1990,
n. 2057, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24
dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di
versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono
regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992,
versando l’ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto
dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 30
giugno 2002.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono
essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo.
La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.
3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al
comma 1, e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere
esecutivi entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima
rata.
4. L’articolo 11 della legge 7 agosto 1997,
n. 266, si interpreta nel senso che qualora il contribuente interessato
non abbia pagato integralmente o non paghi una o più rate relative alla
rateazione ai sensi del decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale del 31 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, e dell’articolo 25 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1995, n. 341, ha la possibilità di versare la metà delle
stesse e di versare la restante metà in altrettante rate, con decorrenza
dall’ultima rata prevista globalmente per ciascuna tipologia di tributo o
contributo. Le disposizioni dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266,
non si applicano alla procedura di cui al presente articolo.
5. Le modalità di versamento delle somme di cui
al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze.
6. Per i versamenti dei tributi e contributi
sospesi effettuati oltre le scadenze dei termini previsti, ma comunque entro il
1º gennaio 2002, non si dà luogo all’applicazione di sanzioni.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si
applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalità
di versamento sono fissate dagli enti impositori»;
b) dopo il comma 7, è
inserito il seguente:
«7-bis. Fino al termine di cui al comma 1, sono
sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi
ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo».
25. Per le
finalità di cui all’articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998,
n. 61, e successive modificazioni, le regioni possono utilizzare, nei
limiti del 4 per cento, le disponibilità derivanti dai mutui di cui
all’articolo 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all’articolo 45 della presente legge.
26. Il termine
per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di
attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all’articolo 4-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive
modificazioni, è prorogato, nel limite delle risorse disponibili, al 31
dicembre 2002.
27. Le regioni
Marche e Umbria stabiliscono criteri e modalità per la concessione di
contributi straordinari a fondo perduto per finanziare il maggiore costo di
riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati rispetto al
contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 gennaio
1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998,
n. 61, tenuto conto del reddito dei proprietari o delle particolari
complessità dell’intervento.
28. Nell’ambito
delle residue disponibilità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19
dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, il contributo al
pagamento degli interessi ivi previsto è concesso sulla base delle spese
effettivamente sostenute e documentate ai fini della ripresa dell’attività da
parte delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del
mese di novembre 1994, anche in difformità con le voci di spesa preventivate
nei piani di investimento, ovvero sulla base di documentazione presentata anche
successivamente al periodo di preammortamento, e ricomprese tutte le spese
sostenute per l’estinzione di finanziamenti connessi all’attività delle imprese
antecedenti al mese di novembre 1994. In caso di cessazione dell’attività o
fallimento dell’impresa danneggiata, il contributo di cui al presente comma è
concesso sulla base della stima dei beni danneggiati, comprese le scorte. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell’interno e con il Ministro delle attività produttive, emanato ai sensi
dell’articolo 2, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono stabiliti i
criteri e le modalità di attuazione del presente comma, in sostituzione delle
disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro, emanato di concerto
con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, del 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 84 del 10 aprile 1995, nonché le modalità per l’annullamento delle
revoche già avvenute ai sensi delle medesime disposizioni.
29. A valere
sugli stanziamenti già assegnati per l’attuazione della legge 2 maggio 1990,
n. 102, possono essere concessi i finanziamenti agevolati di cui
all’articolo 12 della medesima legge n. 102 del 1990.
30. La
regolarizzazione e la definizione con gli uffici dell’Agenzia delle entrate
della posizione dei soggetti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le
indennità di trasferta di cui all’articolo 133 dell’ordinamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è
ammessa anche per le indennità riscosse negli anni antecedenti al 1993 con le
stesse modalità indicate nell’articolo 35, comma 1, della legge 21 novembre
2000, n. 342, in un’unica soluzione, entro il 28 febbraio 2002, oppure in
dodici rate bimestrali di eguale importo a decorrere dalla stessa data. Le liti
fiscali pendenti sono dichiarate estinte, a seguito della regolarizzazione di
cui all’articolo 35, comma 1, della citata legge n. 342 del 2000. Non si
dà luogo al rimborso delle somme eventualmente versate.
31. All’articolo
85, comma 4, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e tutte le prestazioni di secondo
livello qualora l’esame mammografico lo richieda». Le risorse disponibili per
il Servizio sanitario nazionale sono conseguentemente aumentate di 5 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2002.
32. Per la
salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese
armatrici italiane, per l’anno 2002, i benefici di cui all’articolo 6, comma 1,
del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi nel limite del 43 per
cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non
esclusiva per l’intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi
di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni
o contratti di servizio. L’efficacia dei predetti benefici è subordinata
all’autorizzazione e ai vincoli della Commissione europea, ai sensi degli
articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, e
successive modificazioni.
33. All’articolo
5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: «trentasei
mesi» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta mesi».
34. Per il
completamento degli interventi per la continuità territoriale della Sicilia, di
cui agli articoli da 133 a 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
per l’anno 2002, alla regione Sicilia sono assegnate ulteriori risorse
finanziarie per complessivi 51.645.689,91 euro.
35. In conformità
alle disposizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92
del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
dispone con proprio decreto l’imposizione degli oneri di servizio pubblico
relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di
Crotone e i principali aeroporti nazionali. Con il medesimo decreto il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti definisce i contenuti dell’onere di
servizio in relazione alle tipologie e ai livelli tariffari, ai soggetti che
usufruiscono di agevolazioni, al numero dei voli, agli orari dei voli, alle
tipologie degli aeromobili, alla capacità di offerta.
36. Qualora nei
trenta giorni successivi all’adozione del decreto di cui al comma 35 nessun
vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio
pubblico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice con proprio
decreto una gara di appalto europea per l’assegnazione delle rotte tra lo scalo
aeroportuale di Crotone e gli aeroporti nazionali, secondo le procedure
previste dall’articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g) e h),
del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Con il
medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce
l’entità dell’eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio
dello Stato.
37. Allo scopo di
promuovere l’attività di formazione internazionale e di diffusione delle
diverse culture nazionali, è riconosciuto per gli istituti di cultura stranieri
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960,
n. 1574, ovvero diretta emanazione di università estere, appositamente
convenzionati con scuole pubbliche di alta formazione, un contributo fruibile
anche come credito di imposta, nel limite complessivo di 5.164.568,99 euro
annui, per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione
culturale. Il contributo fruibile anche come credito di imposta non concorre
alla determinazione della base imponibile e può essere utilizzato in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono determinate le modalità
di attuazione del presente comma e sono individuati annualmente gli istituti per
i quali è riconosciuto il contributo fruibile anche come credito di imposta e
la misura massima dello stesso.
38. Allo scopo di
garantire l’accesso gratuito attraverso la rete INTERNET agli atti parlamentari
e alle biblioteche e agli archivi storici del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze.
39. A favore
degli allevamenti ippici sono previste per l’anno 2002 incentivazioni nella
misura massima di 2.582.284,50 euro complessivi per lo sviluppo
dell’ippoterapia e per il miglioramento genetico dei trottatori e dei
galoppatori. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite
le disposizioni per l’attuazione del presente comma e per l’erogazione degli
incentivi da parte dell’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine
(UNIRE).
40. Le
disponibilità finanziarie non impegnate giacenti al 1º gennaio 2002 sul conto
corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al fondo rotativo
di cui all’articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all’articolo
6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono destinate fino ad un massimo
di 30 milioni di euro nell’anno 2002 per iniziative di pace ed umanitarie in
sede internazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge 6 febbraio
1992, n. 180. Su richiesta del Ministero degli affari esteri, tali
disponibilità sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ai
pertinenti centri di responsabilità del Ministero degli affari esteri.
41. Al comma 4
dell’articolo 92 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: «per
attività formative» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«da destinare alla ricerca sulle cellule staminali e sui vaccini e al
cofinanziamento con il settore privato per lo sviluppo di progetti specifici di
ricerca di interesse pubblico, che saranno individuati con decreti del
Ministero della salute».
42. Al fine di
assicurare le prestazioni sanitarie d’urgenza nelle isole minori e nelle
località montane disagiate le aziende unità sanitarie locali possono consentire
lo svolgimento di attività di natura libero professionale, anche a carattere
stagionale, da parte di medici, ostetriche ed infermieri, sulla base di
modalità e criteri definiti dalla regione o provincia autonoma competente per
territorio. Lo svolgimento delle attività può essere affidato anche ai medici
specializzati e costituisce titolo valutabile ai fini della progressione in
carriera.
43. Ai fini degli
interventi di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997,
n. 266, è autorizzata, per l’anno 2002, la spesa di 154.937.000 euro.
44. All’articolo
4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e
successive modificazioni, le parole: «lire 150.000» sono sostituite dalle
seguenti: «lire 190.000». All’articolo 1 della legge 12 ottobre 1957, n. 978,
le parole: «popolari di corte di assise di appello» sono sostituite dalle
seguenti: «onorari del tribunale ordinario». È abrogato il comma 6
dell’articolo 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito
dall’articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.
45. In relazione
al nuovo assetto dipartimentale del Ministero della giustizia e per la
corresponsione del trattamento accessorio a tutti i titolari degli uffici
dirigenziali generali è autorizzata la spesa di 3.905.000 euro per l’anno 2002
e 3.667.000 euro a decorrere dall’anno 2003. Tali somme sono comprensive degli
oneri riguardanti gli emolumenti accessori, determinati dal Ministro della
giustizia, da corrispondere, a decorrere dalla data di insediamento, ai
titolari degli uffici dirigenziali generali dipendenti da pubbliche
amministrazioni in regime di diritto pubblico e che optino per il mantenimento
del proprio trattamento economico.
46. In attesa
della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre
2002, nel limite della complessiva spesa di 215.878.984 euro per l’anno 2002 a
carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti
programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di
cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione
speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa
vigente in materia, nonché il completamento degli interventi di integrazione salariale
straordinaria, di cui agli articoli 1 e 5 del decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale 6 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206
del 5 settembre 2001. La misura dei predetti trattamenti è ridotta del 20 per
cento.
47. All’articolo
3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, le parole: «Per gli anni 2001 e 2002, tale finalizzazione è
limitata a lire 10 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni
2000, 2001 e 2002 tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi».
48. I soggetti
indicati nel decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2001, e risultati assegnatari per il
rilascio delle concessioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
gennaio 2000, n. 29, e successivi, che, contestualmente alla richiesta di
collaudo nei termini di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, ne
chiedano la proroga ai fini del completamento dei lavori, possono ottenerla
dall’amministrazione concedente per un periodo massimo di novanta giorni e
dietro pagamento, in favore dell’erario, di una penale di 1.000 euro al giorno,
da computare fino alla data della successiva richiesta di collaudo. La proroga
potrà intervenire solo nel caso di comprovato inizio dei lavori.
49. Cessano di
avere efficacia le concessioni per la realizzazione di opere di viabilità
finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, che alla data del
31 dicembre 2001 risultano bloccate per qualsiasi motivo da almeno tre anni. Il
commissario ad acta previsto dall’articolo 10 del decreto-legge 4
settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
novembre 1987, n. 452, con propria determinazione, affida entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge il completamento della
realizzazione delle opere con le modalità ritenute più vantaggiose per la
pubblica amministrazione.
50. All’articolo
5, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono aggiunte, in fine, le
parole: «eventualmente anche tra diverse intese istituzionali di programma».
51. Per il
completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche e la loro messa
in sicurezza a seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994 e
2000, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con
contributi quindicennali ai mutui che la regione Piemonte stipula. A tale fine
sono autorizzati due limiti di impegno di 10 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2002 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003. Per
disciplinare tali interventi sono emanate ordinanze ai sensi dell’articolo 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d’intesa con la regione medesima. La
regione presenta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, specifico piano di utilizzo al Dipartimento della protezione
civile, che dispone l’assegnazione nei successivi trenta giorni. Gli interventi
previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera c), dall’articolo 6, comma 1,
e dall’articolo 8, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, per le
regioni Liguria e Piemonte sono destinati al rimborso dei danni subiti dai
privati.
52. All’articolo
5, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, le parole: «per gli
anni 2000 e 2001» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 2005».
53. All’articolo
90, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: «31
dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2002»;
b) dopo le parole:
«decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,» sono inserite le seguenti:
«ovvero di processi di ristrutturazione del sistema sanitario regionale
finalizzati alla razionalizzazione e al contenimento della spesa sanitaria».
54. Al fine di
favorire l’adeguamento della rete distributiva alle nuove tecnologie, anche
attraverso l’acquisto di apparecchi nuovi, collegabili ad INTERNET quali
strumenti polifunzionali in grado di supportare l’accesso e la distribuzione di
servizi diffusi, è istituito presso il Ministero delle attività produttive un
Fondo per l’informatizzazione della rete distributiva delle piccole e medie
imprese commerciali, con una dotazione, per l’anno 2002, di 15 milioni di euro.
Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono determinati modalità e criteri per
l’accesso al Fondo.
55. Le eventuali
maggiori disponibilità per il bilancio dello Stato, derivanti dai minori
versamenti all’INPS in funzione delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 10
dell’articolo 38, per gli anni 2002, 2003 e 2004 sono utilizzate per il 98 per
cento per incrementare il Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
56. Al decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 19, il
comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Entro il 31 marzo 2002 le regioni, sulla
base delle metodologie di calcolo e della definizione di materiale riciclato
stabilite da apposito decreto del Ministero dell’ambiente e delle tutela del
territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e della
salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano le disposizioni
occorrenti affinché gli uffici e gli enti pubblici, e le società a prevalente
capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale
dei manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti
ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno
medesimo.»;
b) all’articolo 41,
comma 2, lettera e), sono aggiunte le seguenti parole: «, anche
eventualmente destinando, nell’ambito della ripartizione dei costi prevista
dalla lettera h), una quota aggiuntiva del contributo ambientale ai
consorzi che realizzano le percentuali di recupero superiori a quelle minime
indicate nel Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi
globali di cui all’allegato E, lettera a), annesso al presente decreto.
Nella medesima misura è ridotta la parte del contributo spettante ai consorzi
che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero».
57. All’articolo
2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: «In caso di ammissione a corsi di dottorato di
ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in
aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato
il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca,
il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per volontà del
dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi
corrisposti ai sensi del secondo periodo».
58. I progetti
finalizzati a processi di ristrutturazione degli enti gestori di attività
formativa già finanziati per l’anno 2001 ai sensi del comma 9 dell’articolo 118
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono rifinanziati per l’anno 2002
per l’importo di 9 milioni di euro, a carico del Fondo per l’occupazione di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, da
ripartire con le medesime modalità previste dal citato comma 9 dell’articolo
118 della legge n. 388 del 2000.
59. È autorizzata
la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2002 a valere sui fondi della legge 9
dicembre 1998, n. 426, per la realizzazione di un piano di risanamento
ambientale delle aree portuali del Basso Adriatico, da definire d’intesa con le
regioni interessate individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
60. È autorizzata
la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2002 per il finanziamento di
interventi urgenti diretti a fronteggiare l’emergenza idrica nella regione
Puglia e nella Capitanata in particolare.
61. L’articolo
63, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, si applica
anche in caso di trasferimento dei servizi di riscossione dei tributi e di
tesoreria degli enti locali.
62. All’articolo
145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 82 è abrogato.
63. All’articolo
36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 5 è
sostituito dal seguente:
«5. È concesso alle piccole e medie imprese
estrattive e di trasformazione, come definite dal decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato 18 settembre 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1º ottobre 1997, con sede
legale e stabilimento operativo in Sardegna, ad eccezione di quelle di
distillazione dei petroli, un contributo delle spese di trasporto ferroviario,
marittimo e aereo nei limiti del massimale previsto dal vigente regime degli
aiuti di Stato per la piccola e media impresa nelle regioni di cui
all’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21
giugno 1999, per i semilavorati ed i prodotti finiti provenienti dalle imprese
industriali sarde e destinati al restante territorio comunitario, secondo le
procedure di cui al comma 6, a valere sulle risorse di cui al comma 7.»;
b) al comma 6, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L’attuazione delle disposizioni di cui
al comma 5 è affidata alla Società finanziaria industriale rinascita Sardegna
(SFIRS). A tale fine con apposita convenzione, da definire entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabilite le modalità per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla
SFIRS».
64. È prorogata
per l’anno 2002, in favore dei comuni della Basilicata e della Calabria
interessati dal sisma del 9 settembre 1998, la concessione, da parte del
Ministero dell’interno, del contributo straordinario, ai sensi dell’articolo 2,
comma 2, e dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999,
n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999,
n. 226, per un importo pari a 2,50 milioni di euro.
65. All’articolo
8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,
n. 405, dopo la parola: «convenzione» è aggiunta la seguente: «regionale».
66. Per la
realizzazione del programma «Genova capitale europea della cultura 2004» è
autorizzato un contributo al comune di Genova di 3 milioni di euro per l’anno
2002, per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento su beni
pubblici interessati all’attuazione del programma e funzionali alla
valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico.
67. Quando
disposizioni contenute in leggi, regolamenti o statuti di enti pubblici
prevedono che degli organismi collegiali devono fare parte rappresentanti del
soppresso Ministero delle finanze o del soppresso Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica ovvero di dipartimenti o organi dei
predetti Ministeri, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede alla
designazione o alla nomina, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di quanto disposto ai sensi del
periodo seguente. Al fine del migliore utilizzo delle risorse umane per i
compiti istituzionali delle amministrazioni di appartenenza, gli incarichi di
cui all’articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001, possono essere conferiti dalle pubbliche amministrazioni, sulla base dei criteri
di cui al comma 5 del medesimo articolo 53 ed entro limiti prefissati dalla
amministrazione competente, anche a soggetti estranei all’amministrazione, in
possesso, oltre che dei requisiti professionali richiesti per l’espletamento
dell’incarico, dei requisiti generali per l’accesso agli impieghi civili delle
pubbliche amministrazioni indicati nell’articolo 2, comma 3, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come
sostituito dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693. In tale caso vengono stabilite
le modalità per assicurare il necessario collegamento funzionale, ed i connessi
obblighi, tra l’amministrazione ed i soggetti estranei alla stessa chiamati a
fare parte degli organismi collegiali.
68. Al fine di
assicurare l’effettivo rispetto del principio dell’invarianza della spesa
nell’attuazione dei regolamenti previsti dagli articoli 4 e 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l’eventuale maggiore onere derivante
dalla previsione di trattamenti economici commisurati a quelli spettanti ai
soggetti preposti agli uffici di cui all’articolo 19, commi da 3 a 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è compensato considerando indisponibile,
ai fini del conferimento presso la stessa amministrazione, un numero di
incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul
piano finanziario.
69. In sede di
prima attuazione, ove la contrattazione integrativa richiamata dall’articolo
16, comma 1, secondo periodo, della presente legge, riguardante i dirigenti
incaricati della titolarità di uffici o funzioni di livello non generale, non
sia definita entro il 30 giugno 2002, per i compensi correlati ad incarichi aggiuntivi
si applica in ogni caso la disciplina della onnicomprensività retributiva, di
cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
70. All’articolo
1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall’articolo 78, comma
15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole:
«31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002».
All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede nei limiti
delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire previsto
dal citato articolo 78, comma 15, lettera c), della legge n. 388
del 2000, e delle ulteriori risorse preordinate alla medesima finalità
nell’ambito del Fondo per l’occupazione nei limiti di 50 milioni di euro.
71. All’articolo
6, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, le parole:
«31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002».
72. L’intervento
di cui all’articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, può
proseguire per l’anno 2002 nei limiti delle risorse finanziarie impegnate per
la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001.
73. Al comma 6-bis
dell’articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come da
ultimo modificato dal comma 23 dell’articolo 114 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, le parole: « 30 giugno 2001» sono sostituite dalle seguenti: « 30
giugno 2002».
74. Fatti salvi i
poteri del Ministro dell’economia e delle finanze sulla CONSIP spa e sulle
modalità di ricorso alla citata Società da parte di altri soggetti
istituzionali, il Ministro per l’innovazione e le tecnologie può avvalersi
della citata Società per lo svolgimento delle proprie attribuzioni
istituzionali.
75. All’articolo
74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L’imposta
può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite,
diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e
dell’80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli
pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri
beni».
76. All’articolo
490 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il giudice dispone inoltre che l’avviso sia inserito
una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore
diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di
informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della
pubblicità commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai
quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa».
77. Le
agevolazioni nelle aree depresse ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono estese ai programmi di
ammodernamento degli esercizi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Le agevolazioni sono altresì
estese alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande aperte al
pubblico di cui all’articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, per
progetti riguardanti:
a) lo sviluppo di
formule commerciali che prevedono l’integrazione della somministrazione con la
vendita di beni e/o servizi;
b) la realizzazione di
investimenti riguardanti imprese aderenti a catene commerciali anche in forma
di franchising;
c) la realizzazione di
investimenti da parte di imprese che hanno ottenuto marchi di qualità del
servizio e/o di tipicità dell’offerta gastronomica rilasciati o attestati da
camere di commercio, regioni e province.
78. Le modalità
per l’attuazione dell’intervento di cui al comma 77 sono determinate sulla base
di specifiche direttive emanate dal Ministero delle attività produttive entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
79. Al comma 1
dell’articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Nella determinazione dei suddetti criteri il Comitato
interministeriale per la programmazione economica prevede una percentuale di
intervento a carico delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di
cofinanziamento pari al 10 per cento della quota pubblica complessiva ovvero
una diversa graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti
nei territori di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999».
80. Le risorse
del fondo di cui al comma 1 dell’articolo 16 della legge 7 agosto 1997,
n. 266, sono altresì destinate, nei limiti di 30.987.414 euro per ciascuno
degli anni 2002-2004, al finanziamento dei programmi predisposti dalle
amministrazioni comunali per la qualificazione della rete commerciale ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si
provvede mediante utilizzo dello stanziamento per il Fondo unico per gli
incentivi alle imprese di cui all’articolo 52, comma 1, della legge 23 dicembre
1998, n. 448.
81. È istituita,
per gli anni 2002-2004, una misura di accompagnamento sociale in collegamento
con le misure di conservazione delle risorse ittiche, disposta dal Ministro
delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la
conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui
all’articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41. A tale fine è
stanziato l’importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e
2004.
82. Allo scopo di
procedere alla definitiva liquidazione delle istanze di ammissione a contributo
di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle
politiche agricole e forestali entro il termine del 31 dicembre 1999, è
stanziato l’importo di 2.500.000 euro.
83. All’articolo
127, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l’ultimo periodo è
sostituito dai seguenti: «Il concorso dello Stato per la costituzione e la
dotazione finanziaria annuale del fondo è contenuto nei limiti dei parametri
contributivi stabiliti per i contratti assicurativi, applicati ai valori delle
produzioni garantite dal fondo stesso e non deve superare l’importo versato dal
socio aderente alle azioni di mutualità e solidarietà. Le modalità operative e
gestionali del fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Entro il 31
gennaio di ogni anno il Ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa
con la medesima Conferenza permanente, con proprio decreto, stabilisce la quota
di stanziamento per la copertura dei rischi agricoli da destinare alle azioni
di mutualità e solidarietà».
84. Il secondo
periodo del comma 2 dell’articolo 21 del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 185, è sostituito dal seguente: «Trovano applicazione le disposizioni
di cui al citato articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) e f)».
85. Nell’ambito
delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, numeri
227 e 228, un importo pari a 30 milioni di euro per l’anno 2002 è destinato al
finanziamento degli interventi di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999,
n. 165.
86. Alla legge 23
dicembre 2000, n. 388, all’articolo 145, comma 13, secondo periodo, le
parole: «nell’anno 2001 e» sono soppresse.
87. Gli
stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2002, concernenti spese
classificate «consumi intermedi», sono ridotti del 9 per cento per l’anno 2002,
con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con
confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato,
a spese delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché di quelli aventi
natura obbligatoria.
88. Per le
finalità di cui all’articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, è stanziata la somma di 51.645.690 euro nell’esercizio finanziario
2002 a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art. 53.
(Disposizioni concernenti lo stabilimento
ILVA di Genova Cornigliano)
1. Al fine di
conseguire gli scopi previsti dall’articolo 4 della legge 9 dicembre 1998,
n. 426, ed in particolare la definitiva chiusura di tutte le lavorazioni a
caldo e la cessazione dei conseguenti effetti inquinanti, le aree appartenenti
al demanio portuale, escluse le banchine, occupate dallo stabilimento ILVA di
Genova Cornigliano, sono sdemanializzate. Dette aree sono assegnate, in
adesione alla sua richiesta e previo versamento dell’indennizzo di 2,60 milioni
di euro, al patrimonio disponibile della regione Liguria per essere destinate,
in coerenza con le determinazioni del comune di Genova e della provincia di
Genova nell’esercizio dei rispettivi poteri di pianificazione territoriale, ad
insediamenti socio-produttivi strategici di rilevante interesse regionale
ambientalmente compatibili.
2. La regione
Liguria conferisce le aree di cui al comma 1 ad una società per azioni allo
scopo costituita, alla quale potranno partecipare, a richiesta, il comune di
Genova e la provincia di Genova in quota complessivamente e congiuntamente
paritaria a quella della regione Liguria. Tale società verrà altresì
partecipata in quota minoritaria da soggetto designato dal Governo. La società
per azioni dispone di dette aree anche per definire, secondo le modalità più
opportune, la disciplina complessiva dei rapporti giuridico-economici relativi
al soggetto privato attuale concessionario, garantisce la continuità
dell’attuale occupazione anche attraverso il consolidamento delle lavorazioni a
freddo e utilizza le risorse indicate nell’articolo 4 della legge 9 dicembre 1998,
n. 426. In tale quadro il Governo garantisce il mantenimento della
continuità occupazionale di tutti i lavoratori interessati. Tutti i
trasferimenti previsti dal presente articolo sono esenti da imposizioni
fiscali.
Art. 54.
(Fondo nazionale per il sostegno alla
progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali)
1. Al fine di
promuovere, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di
programmazione economico-finanziaria, la realizzazione delle opere pubbliche di
regioni, province, comuni, comunità montane e relativi consorzi, presso il
Ministero dell’economia e delle finanze è istituito a decorrere dal 2002 il
Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle
regioni e degli enti locali.
2. I contributi
erogati dal Fondo sono volti al finanziamento delle spese di progettazione
delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali e devono risultare
almeno pari al 50 per cento del costo effettivo di progettazione.
3. Ai fini
dell’ammissione al contributo, le regioni e gli enti locali presentano apposita
domanda al Ministero dell’economia e delle finanze contenente le seguenti
indicazioni:
a) natura, finalità e
stima dei tempi di realizzazione dell’opera pubblica ammessa al contributo;
b) entità dei singoli
contributi richiesti, in valore assoluto ed in percentuale del costo di
progettazione dell’opera;
c) stima del costo di
esecuzione dell’opera, al netto del costo di progettazione;
d) la spesa per investimenti
effettuata dall’ente e l’ammontare dei trasferimenti in conto capitale ricevuti
in ciascuno degli anni del triennio precedente.
4. Il prospetto
contenente le informazioni di cui al comma 3 e le relative modalità di
trasmissione sono definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze da emanare entro il 31 marzo 2002. In caso di ingiustificati ritardi o
gravi irregolarità nell’impiego del contributo, il beneficio è revocato con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
5. Il Ministro
dell’economia e delle finanze trasmette annualmente al Parlamento, per
l’acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, un piano nel
quale viene individuata la destinazione delle disponibilità del Fondo. In sede
di prima attuazione della presente legge, per l’anno 2002, gli interventi
ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono prioritariamente
individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti
Commissioni parlamentari.
6. Per l’anno 2002
la dotazione del Fondo è determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni
successivi il Fondo può essere rifinanziato per gli interventi di cui al
presente articolo con la procedura di cui all’articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
7. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sono dettate le disposizioni per l’attuazione
del presente articolo.
Art. 55.
(Fondo nazionale per la realizzazione di
infrastrutture di interesse locale)
1. Al fine di
contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture di
interesse locale, promuovere la funzione delle autonomie locali nella
valorizzazione delle risorse del territorio e nella soddisfazione dei bisogni
primari delle popolazioni, coerentemente con i principi di sussidiarietà e
diffuso decentramento, nonché garantire l’efficace raccordo, in coerenza con
gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria,
tra la realizzazione del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere
di grandi dimensioni con le esigenze infrastrutturali locali, presso il
Ministero dell’economia e delle finanze è istituito a decorrere dal 2002 il Fondo
nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale.
2. I contributi
erogati dal Fondo di cui al comma 1 sono finalizzati alla realizzazione di
opere pubbliche di interesse locale indispensabili per la valorizzazione delle
risorse produttive e delle realtà sociali interessate.
3. Il Ministro
dell’economia e delle finanze trasmette annualmente al Parlamento, per
l’acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, un piano nel
quale viene individuata la destinazione delle disponibilità del Fondo. In sede
di prima applicazione, per l’anno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei
finanziamenti erogati dal Fondo sono prioritariamente individuati tra quelli
indicati in apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari.
4. Per l’anno
2002 la dotazione del Fondo è determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni
successivi il Fondo può essere rifinanziato per gli interventi di cui al
presente articolo con la procedura di cui all’articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
5. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze sono dettate le disposizioni per
l’attuazione del presente articolo.
Art. 56.
(Disposizioni in favore del Parco
nazionale del Cilento e Vallo di Diano)
1. Al fine di
promuovere la realizzazione di interventi urgenti per la protezione dal
fenomeno dell’erosione delle coste del Tirreno meridionale ricadenti nel Parco
nazionale del Cilento e Vallo di Diano, è riconosciuto un contributo
straordinario in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
nella misura di 5,64 milioni di euro per l’anno 2002, 12,911 milioni di euro
per l’anno 2003 e 12,911 milioni di euro per l’anno 2004.
Art. 57.
(Disposizioni in materia di risorse
finanziarie da destinare alla società Ferrovie dello Stato Spa)
1. Al fine di
consentire l’attribuzione alla società Ferrovie dello Stato Spa, in conto
aumento di capitale sociale, delle risorse finanziarie di cui all’articolo 1,
comma 3, e all’articolo 3, comma 1, della legge 8 ottobre 1998, n. 354,
nonché all’articolo 145, comma 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i
corrispondenti stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferiti nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze.
Art. 58.
(Modifica all’articolo 23 della legge 5
marzo 2001, n. 57)
1. Al comma 1
dell’articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57, le parole: «non
superiore al 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore
all’80 per cento». Conseguentemente, al comma 5 dell’articolo 1 del regolamento
di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 24 ottobre 2001,
n. 407, le parole: «non superiore al 40 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «non superiore all’80 per cento».
Art. 59.
(Disposizioni in favore dei settori
tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero)
1. La somma di
lire 110 miliardi di cui all’articolo 103, comma 6, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, è aumentata per l’anno 2002 di 1,50 milioni di euro, e per
l’anno 2003 di 1 milione di euro, interamente finalizzati alla concessione di
contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis per il
settore produttivo tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero. Tali contributi
sono in particolare finalizzati alla realizzazione di progetti consortili
adottati da enti pubblici o da soggetti privati per la formazione e la
valorizzazione degli stilisti.
Art. 60.
(Modifiche all’articolo 8 della legge 23
dicembre 2000, n. 388)
1. All’articolo 8
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nella rubrica, dopo
la parola: «svantaggiate» sono aggiunte le seguenti: «e per le imprese agricole
di tutto il territorio nazionale»;
b) al comma 1, dopo le
parole: «16 giugno 1998, n. 209,» sono inserite le seguenti: «nonché alle
imprese agricole di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, che effettuano nuovi investimenti ai sensi dell’articolo 51 del
regolamento (CE) n. 1257/1999, del Consiglio, del 17 maggio 1999»;
c) al comma 3, dopo le
parole: «Abruzzo e Molise» sono inserite le seguenti: «e alle imprese agricole
di cui al comma 1»;
d) dopo il comma 7 è
inserito il seguente:
«7-bis. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite le tipologie di investimento per le imprese agricole e per quelle
della prima trasformazione e commercializzazione ammesse agli aiuti, in
osservanza di quanto previsto dal piano di sviluppo rurale di cui al citato
regolamento (CE) n. 1257/1999 e di quanto previsto dall’articolo 17 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228».
2. Alle imprese
agricole di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, che effettuano investimenti ai sensi dell’articolo 8 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, si applicano le limitazioni di cui all’articolo 5, comma 2, della
legge 18 ottobre 2001, n. 383.
Art. 61.
(Modifica all’articolo 45 della legge 23
dicembre 2000, n. 388)
1. Dopo il comma
3 dell’articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il
seguente:
«3-bis. Tra gli immobili di cui al comma 3
rientrano anche quelli ad uso non abitativo qualora destinati, realizzati,
assegnati oppure utilizzati per i profughi di cui al citato comma 3, ed
allorché negli stessi immobili si svolgano o si siano svolte attività
culturali, sociali, scolastiche e sanitarie. Rientrano altresì nei predetti
immobili quelli destinati allo svolgimento di attività commerciali o
artigianali, nella misura in cui siano diretti a soddisfare esigenze di
primaria necessità, in attuazione degli scopi statutari degli enti soppressi di
cui al comma 3».
Art. 62.
(Modifiche all’articolo 109 della legge
23 dicembre 2000, n. 388)
1. All’articolo
109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, dopo la
lettera m), è aggiunta la seguente:
«m-bis) elaborazione ed
attuazione di piani di sostenibilità in aree territoriali di particolare
interesse dal punto di vista delle relazioni fra i settori economico, sociale e
ambientale»;
b) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
«3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio definisce, previa
approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, il
programma annuale di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, elaborato anche
sulla base delle proposte fatte pervenire dalle altre amministrazioni
interessate. In tale programma sono individuati:
a) le specifiche
tipologie di azione da finanziare;
b) i settori prioritari
di intervento, con particolare riferimento a quelli indicati nel comma 2;
c) i fondi attribuibili
alle singole misure ed interventi programmati, in relazione alle risorse finanziarie
disponibili per l’anno di riferimento;
d) le condizioni e le
modalità per l’attribuzione e l’erogazione delle forme di sostegno, anche
mediante credito di imposta;
e) le priorità
territoriali e tematiche;
f) le categorie di soggetti
beneficiari;
g) le modalità di
verifica della corretta e tempestiva attuazione delle iniziative e di
valutazione dei risultati conseguiti».
Art. 63.
(Modifica all’articolo 4 della legge 30
dicembre 1991, n. 412)
1. All’articolo
4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo le parole:
«policlinici universitari a diretta gestione,» sono inserite le seguenti: «gli
ospedali classificati».
Art. 64.
(Modifiche all’articolo 2 del decreto
legislativo 10 agosto 2000, n. 260)
1. Il comma 3
dell’articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«3. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1º
settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato
la dichiarazione di cui al comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio
2002, la regolarizzazione prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, lettera a),
del regolamento (CE) n. 1493/99, e successive modificazioni e disposizioni
applicative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 258 euro per
ogni ettaro della superficie vitata. Per i vigneti abusivamente impiantati dal
1º settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano
presentato la dichiarazione prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, lettera c),
del medesimo regolamento (CE) n. 1493/99, si applicano le seguenti
sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 1.033 euro a 6.197
euro per ettaro, se l’impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo
esclusivamente per la produzione di vini da tavola, in base a criteri fissati
con provvedimento della giunta regionale competente per territorio, tenuto
conto della realtà locale;
b) da 2.582 euro a
12.911 euro per ettaro, se l’impianto in relazione ai vitigni utilizzati è
idoneo per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni delimitate, in
base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale».
2.
Dopo il comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000,
n. 260, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Per i vigneti impiantati anteriormente
al 1º settembre 1993 non si applicano le sanzioni di cui al comma 3 secondo
quanto disposto dall’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
gli stessi vigneti devono essere considerati a tutti gli effetti regolarizzati.
3-ter. Le regioni determinano l’importo a carico
del produttore delle spese amministrative per l’iscrizione all’inventario di
cui al regolamento (CE) n.1493/99 dei vigneti di cui al comma 3-bis».
Art. 65.
(Disposizioni in favore delle imprese
armatrici delle unità da pesca e a tutela dell’occupazione del personale
marittimo)
1. Alle imprese
armatrici di unità da pesca che ottemperino a quanto stabilito dall’articolo 3
del regolamento (CE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che
intendano conseguire per le stesse l’abilitazione alla categoria di pesca
appropriata all’attività cui il peschereccio è funzionalmente orientato, nonché
alle imprese armatrici di unità da pesca esistenti ed aventi lunghezza fra le
perpendicolari superiore a diciotto metri che debbano essere adeguate alle
previsioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, è
concesso un contributo in conto capitale sulle spese di investimento per gli
interventi strutturali di adeguamento necessari. A tale fine è autorizzata la
spesa di 7,50 milioni di euro per l’anno 2002 e di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003 e 2004.
2. Il contributo,
che non concorre alla formazione del reddito imponibile, è elevato del 30 per
cento rispetto ai massimali di intervento previsti dall’allegato IV del
regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999.
3. Gli oneri di
installazione e funzionamento relativi ai sistemi di localizzazione e controllo
satellitare delle navi da pesca nazionali, previsti dal citato regolamento (CE)
n. 2847/93, e successive modificazioni, gravano sul Fondo centrale per il
credito peschereccio, previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, nei
limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministero delle politiche
agricole e forestali.
4. Al fine di
salvaguardare le imprese armatrici di unità navali mercantili e per la tutela
dell’occupazione dei marittimi italiani:
a) a parziale modifica
di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5
ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23
ottobre 2000, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.24
del 30 gennaio 2001, il personale navigante con la qualifica di padrone
marittimo di prima classe al traffico, con almeno dodici mesi di navigazione in
qualità di comandante, può convertire il certificato IMO STCW/78 con quello IMO
STCW/95 acquisendo il titolo di comandante con limitazione al comando di navi
fino a 7.000 tonnellate; i padroni marittimi di seconda classe al traffico, con
almeno dodici mesi di navigazione in qualità di comandante possono convertire
il certificato IMO STCW/78 con quello IMO STCW/95 acquisendo il titolo di
comandante con limitazione al comando di navi fino a 5.000 tonnellate;
b) i marittimi per i
quali siano richiesti i certificati di antincendio di base, sopravvivenza e
salvataggio e primo soccorso elementare ai sensi della Convenzione STCW/95, e
che non abbiano frequentato i corsi o sostenuto esami, vengono ugualmente
certificati qualora abbiano navigato per un periodo di sei mesi negli ultimi
cinque anni. Su di essi graverà comunque l’obbligo di frequentare i corsi e
sostenere gli esami per antincendio di base e sopravvivenza e salvataggio e
sostenere soltanto gli esami per il primo soccorso elementare, entro dodici
mesi, a far data dal 1º febbraio 2002. Trascorso tale termine senza che siano stati
frequentati i corsi e sostenuti gli esami, le certificazioni rilasciate ai
sensi del presente comma perdono efficacia.
Art. 66.
(Interventi per la protezione
dall’influenza catarrale dei ruminanti)
1. Gli interventi
di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 7-bis del
decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2001, n. 49, e successive modificazioni, sono estesi, per i
capi destinati alla macellazione a decorrere dal 1º aprile 2001 e fino al 31 dicembre
2002, alle aziende zootecniche e alle cooperative di allevamento bovini ubicate
nelle regioni e province sottoposte a sorveglianza dell’influenza catarrale dei
ruminanti (blue tongue) di cui all’allegato I della decisione
2001/783/CE della Commissione, del 9 novembre 2001.
2. Al fine di
assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare
l’emergenza nel settore zootecnico, ed in particolare nel comparto bovino,
causata dall’influenza catarrale dei ruminanti, le disponibilità di cui
all’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 7-ter, comma 6, del
decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2001, n. 49, sono destinate, a decorrere dal 1º gennaio
2002, ad un apposito «Fondo per l’emergenza blue tongue» per il
finanziamento di:
a) interventi per
assicurare, in conformità all’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del
Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni,
l’agibilità degli allevamenti, che operano nella linea vacca-vitello,
compromessa dall’imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare
l’interruzione dell’attività agricola ed i conseguenti danni economici e
sociali. A tale fine, nei limiti della dotazione del Fondo, viene erogato, a titolo
di compensazione, un indennizzo da corrispondere all’azienda di allevamento
previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 31 gennaio
2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a 77, 46 euro
per i bovini in età compresa fra 6 e 12 mesi, fino a 144,92 euro per i bovini
di età compresa fra 12 e 24 mesi e 180,75 euro per le vacche a fine carriera
produttiva;
b) un indennizzo di 51,
64 euro a capo per gli stessi motivi di cui alla lettera a), da
corrispondere all’azienda di allevamento per la macellazione del vitello di età
inferiore a 6 mesi; ai capi di cui alla presente lettera si applicano le
disposizioni dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 1 del 2001.
3. La
disposizione di cui al comma 2, lettera a), deve intendersi nel senso
che l’indennizzo è corrisposto all’azienda di allevamento, previa attestazione
della macellazione o della cessione per vendita.
4. La sospensione
dei termini di cui al comma 2 dell’articolo 7-ter del decreto-legge 11
gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo
2001, n. 49, e successive modificazioni, è estesa fino al 31 dicembre 2002
limitatamente alle aziende zootecniche e alle cooperative di allevamento
bovini, ubicate nelle regioni e province sottoposte a sorveglianza
dell’influenza catarrale dei ruminanti di cui all’allegato I della decisione
2001/783/CE della Commissione, del 9 novembre 2001. Le somme dovute e non
corrisposte per effetto della predetta sospensione saranno ridotte e versate, a
decorrere dal 1º gennaio 2004, in cento rate mensili.
5. La lettera a)
del comma 1 dell’articolo 129 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è
sostituita, a decorrere dal 1º gennaio 2002, dalla seguente:
«a) interventi
strutturali e di indennizzo per assicurare l’agibilità degli allevamenti bovini
che operano nella linee vacca-vitello, nonché di prevenzione in allevamenti di
bovini e ovini, in zone di protezione di sorveglianza istituite dall’autorità
sanitaria a seguito della accertata presenza di influenza catarrale dei
ruminanti: euro 10.329.138 per ciascuno degli anni 2002 e 2003;».
Art. 67.
(Programmazione negoziata in agricoltura)
1. I
finanziamenti revocati dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) ad iniziative di programmazione negoziata nel settore
agroalimentare e della pesca sono assegnati al finanziamento di nuovi patti
territoriali e contratti di programma riguardanti il settore medesimo.
2. Con decreto
del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole e forestali, sono predisposti contratti di programma ed
emanati bandi di gara per patti territoriali, attivabili e finanziabili su
tutto il territorio nazionale previa delibera del CIPE secondo gli orientamenti
comunitari in materia di aiuti di Stato per l’agricoltura, nei limiti delle
risorse rese disponibili attraverso le revoche di cui al comma 1.
3. All’articolo
124, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente
periodo: «Per tali patti, per i quali sia stato emanato il decreto di
approvazione da parte del Ministro competente, il finanziamento pubblico
riguarda tutte le iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali previste da
ciascun patto, anche se le stesse sono attuabili parzialmente all’esterno delle
aree classificate depresse».
Art. 68.
(Disposizioni concernenti il fondo per la
progettazione preliminare di cui all’articolo 4 della legge 17 maggio 1999,
n. 144)
1. A valere sulle
disponibilità del Fondo rotativo per la progettualità di cui all’articolo 1,
comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, una quota pari a 20
milioni di euro è destinata al finanziamento per l’anno 2002 degli interventi
previsti dal fondo per la progettazione preliminare di cui al comma 5
dell’articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Art. 69.
(Semplificazione delle procedure di
spesa)
1. Al fine di
agevolare il conseguimento degli obiettivi di crescita e di occupazione, con
uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo, su proposta del Ministro dell’economia
e delle finanze e dei Ministri competenti, emana disposizioni per la semplificazione
e l’accelerazione delle procedure di spesa, con particolare riferimento agli
interventi nelle aree depresse.
2. Gli schemi dei
regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l’acquisizione
del parere da parte delle Commissioni competenti, da rendere entro trenta
giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
Art. 70.
(Disposizioni in materia di asili nido)
1. È istituito un
Fondo per gli asili nido nell’ambito dello stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
2. Gli asili
nido, quali strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione
delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a
sostenere le famiglie ed i genitori, rientrano tra le competenze fondamentali
dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
3. Entro il 30
settembre di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, provvede con proprio
decreto a ripartire tra le regioni le risorse del Fondo, sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
4. Le regioni,
nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive
di cui al comma 3, provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra i comuni,
singoli o associati, che ne fanno richiesta per la costruzione e la gestione
degli asili nido nonché di micro-nidi nei luoghi di lavoro.
5. Le
amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali, allo scopo di
favorire la conciliazione tra esigenze professionali e familiari dei genitori
lavoratori, possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio,
istituire nell’ambito dei propri uffici i micro-nidi di cui al comma 4, quali
strutture destinate alla cura e all’accoglienza dei figli dei dipendenti,
aventi una particolare flessibilità organizzativa adeguata alle esigenze dei
lavoratori stessi, i cui standard minimi organizzativi sono definiti in
sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
6. Le spese di
partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro
sono deducibili dall’imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro
nella misura che verrà determinata con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. L’onere complessivo non potrà superare rispettivamente 6,
20 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
7. Anche in
deroga al limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Cassa depositi e
prestiti concede ai comuni i mutui necessari ai fini del finanziamento delle
opere relative alla costruzione di asili nido, anche in relazione all’eventuale
acquisto dell’area da parte del comune, corredata dalla certificazione della
regione circa la regolarità degli atti dovuti.
8.
La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è fissata in 50 milioni di euro per
l’anno 2002, 100 milioni di euro per l’anno 2003 e 150 milioni di euro per
l’anno 2004. A decorrere dal 2005 alla determinazione del Fondo si provvede ai
sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni.
Art. 71.
(Disposizioni in materia di trasferimento
di beni demaniali)
1. Le
disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, concernente il
trasferimento di beni demaniali al patrimonio disponibile dei comuni e la
successiva cessione ai privati, si applicano anche alle aree demaniali
ricadenti nel territorio nazionale non destinate all’esercizio della funzione
pubblica e su cui siano state eseguite opere di urbanizzazione e di costruzione
in epoca anteriore al 31 dicembre 1990.
Art. 72.
(Indennizzo delle aziende commerciali in
crisi)
1. L’indennizzo
di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è
concesso, con le medesime modalità ivi previste, anche ai soggetti che si
trovino in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del predetto decreto
legislativo nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004.
2. L’aliquota
contributiva di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 207
del 1996 è dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle
prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’INPS
per il periodo tra il 1º gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2006.
3. Le domande di
cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono
essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2005.
Art. 73.
(Assegnazione di fondi)
1. I fondi di cui
alla legge 30 giugno 1998, n. 208, come rifinanziata dalla presente legge,
sono assegnati a progetti selezionati secondo criteri di avanzamento
progettuale e di coerenza programmatica, con particolare riferimento alle
priorità della programmazione comunitaria 2000-2006 e con ricorso a metodi
premiali; tali criteri e metodi sono attuati con le procedure di cui
all’articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 1993,
n. 96.
2. Il limite di
impegno quindicennale, di cui all’articolo 50, comma 1, lettera g), della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, per la costruzione della superstrada a
pedaggio Pedemontana Veneta, è assegnato alla regione Veneto.
Art. 74.
(Disposizioni in materia di trasmissioni
televisive e radiofoniche)
1. Nella tabella
A, parte III, di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero
123-ter), dopo le parole: «a mezzo di reti via cavo o via satellite»
sono aggiunte le parole: «ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto».
2. Fino
all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche
in tecnica analogica, i soggetti titolari di concessione radiofonica
comunitaria in ambito nazionale sono autorizzati ad attivare nuovi impianti, su
base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro
radioelettrico e nel rispetto delle normative vigenti in materia di emissioni
elettromagnetiche, sino al raggiungimento della copertura di cui all’articolo
3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorsi novanta giorni
dalla comunicazione di attivazione degli impianti al Ministero delle
comunicazioni ed in mancanza di segnalazioni di interferenze, la frequenza
utilizzata si intende autorizzata.
Art. 75.
(Cessione di credito della regione Sicilia)
1. Il credito
vantato dalla regione Sicilia a fronte dei limiti d’impegno quindicennali,
previsti dall’articolo 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e da
successivi provvedimenti legislativi, assunti dallo Stato al fine della
corresponsione del contributo dovuto, a titolo di solidarietà nazionale, di cui
all’articolo 38 dello statuto regionale, può formare oggetto di cessione da
parte della regione medesima al fine di attualizzare i relativi importi.
Art. 76.
(Regime fiscale dei trasferimenti di beni
immobili)
1. Il regime
fiscale previsto dall’articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, si intende applicabile nei confronti dei trasferimenti di beni
immobili, compresi in piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati,
regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, a
condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque anni
dal trasferimento, anche nel caso in cui l’acquirente non disponesse in
precedenza di altro immobile compreso nello stesso piano urbanistico.
Art. 77.
(Approvazione della decisione
n. 2000/597/CE, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità
europee)
1. È approvata la
decisione n. 2000/597/CE del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al
sistema delle risorse proprie delle Comunità europee.
2. Piena e
diretta esecuzione è data alla decisione di cui al comma 1 dalla data della sua
entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 10, paragrafo
1, della decisione stessa.
TITOLO IV
NORME FINALI
Art. 78.
(Fondi speciali e tabelle)
1. Gli importi da
iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 11-bis della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per il finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio
2002-2004, restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004,
nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge,
rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il
fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni
da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2002 e triennio
2002-2004, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è
rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla
presente legge.
3. Ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il
rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell’economia
classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nella Tabella D allegata
alla presente legge.
4. Ai termini
dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella
Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati
nella medesima Tabella.
5. Gli importi da
iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi
a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003
e 2004, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle
autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere
pluriennale, riportate nella Tabella F, le amministrazioni e gli enti pubblici
possono assumere impegni nell’anno 2002, a carico di esercizi futuri nei limiti
massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in
apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei
precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
Art. 79.
(Copertura finanziaria ed entrata in
vigore)
1. La copertura
della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni
di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale
di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, secondo il prospetto allegato.
2. Le
disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con
le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente
legge entra in vigore il 1º gennaio 2002. Le disposizioni di cui all’articolo
42 acquistano efficacia il giorno stesso della pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale.