OGGETTO: |
Aliquota contributiva IVS dovuta per il finanziamento del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Variazioni per l’anno 2003. |
Relativamente alla contribuzione IVS sono previste, per l’anno 2003, in base alle disposizioni legislative di seguito elencate, le seguenti variazioni di aliquote contributive:
- Art. 27 comma 2-bis legge 28 febbraio 1997 n. 30: aumento, a decorrere dal 1 gennaio 2003, dello 0,50% dell'aliquota contributiva IVS prevista per i datori di lavoro che, alla data del 01/01/1996, non avevano integralmente trasferito al FPLD la quota di 4,43 punti percentuali dalle gestioni TBC, MATERNITÀ e CUAF.
- Art. 3 comma 1 legge 146/1997: aumento, a decorrere dal 1 gennaio 2003, dello 0,20% dell'aliquota contributiva IVS prevista per le aziende agricole (relativamente agli operai a tempo determinato ed indeterminato) e per le aziende del settore della pesca (relativamente agli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti).
- Art. 3 comma 2 legge 146/1997: aumento, a decorrere dal 1 luglio 2003, dello 0,60% dell'aliquota contributiva IVS prevista per le aziende agricole di “tipo industriale”.
- Cooperative ex DPR 30/4/1970 n. 602 che versano per i soci i contributi IVS sulla retribuzione effettiva.
1. Art.
27 comma 2-bis legge 28 febbraio 1997 n. 30.
Com’è noto, il Decreto interministeriale del 21 febbraio 1996 (G.U. n. 83 del 9 aprile 1996), in attuazione dell’art. 3, c. 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha elevato al 32% (27,57 + 4,43) l’aliquota di finanziamento del FPLD gestito dall’INPS con contestuale riduzione delle aliquote dovute per TBC, INDENNITÀ ECONOMICHE DI MATERNITÀ e CUAF (rispettivamente 0,14% per TBC, 0,57% per MATERNITÀ e 3,72% per CUAF).
Nei casi in cui la variazione delle aliquote suddette non ha consentito di raggiungere al 1/1/1996 l’aumento di 4,43 punti percentuali dell’aliquota FPLD, a motivo della entità delle aliquote ovvero a causa della esclusione dalle stesse (vedi circ. n. 103 del 15/5/1996), il relativo onere è stato scaglionato, per effetto della norma in epigrafe, mediante un incremento dello 0,50% biennale a carico del datore di lavoro, a decorrere dal 1/1/1997.
Infatti, la legge 28 febbraio 1997, n. 30 dispone, all'art 27, comma 2-bis che "Nei casi in cui, per effetto del decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, emanato di concerto con il Ministero del Tesoro, del 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell'art 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1° gennaio 1997".
Pertanto i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della norma sopra citata aumenteranno, a partire dal periodo di GENNAIO 2003 l’aliquota FPLD di 0,50 punti percentuali.
Si ricorda che tale aumento dovrà essere operato con cadenza biennale fino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, cui deve essere aggiunto lo 0,70% ex GESCAL per i datori di lavoro tenuti al versamento (art. 3, c. 23, della legge n. 335/1995).
A titolo esemplificativo, vengono elencate di seguito le più ricorrenti categorie di datori di lavoro interessate dall'aumento in questione.
1.1 Amministrazioni statali e Enti pubblici non soggetti alla disciplina della CUAF.
1.1.1 Settori esclusi dal contributo per l’INDENNITÀ ECONOMICHE di MATERNITÀ.
Tali settori devono trasferire l’aumento di 4,29 punti percentuali, scaglionato in ragione di 0,50% ogni due anni a partire da 01.01.1997 e, con ultimo aumento di 0,29%, dal 01.01.2013.
Aliquota IVS da GENNAIO 2003 (con GESCAL) |
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Totale |
a carico del lavoratore |
30,41% (compr. 0,70 ex GESCAL) |
8,89% |
Aliquota IVS da GENNAIO 2003 (con GESCAL lavoratore) |
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Totale |
a carico del lavoratore |
30,06% (compr. 0,35 ex GESCAL) |
8,89% |
Aliquota IVS da GENNAIO 2003 (senza GESCAL) |
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Totale |
a carico del lavoratore |
29,71% |
8,54% |
1.1.2 Settori esclusi dal contributo per l’INDENNITÀ ECONOMICHE di MATERNITÀ e dall’ex contributo per TBC
Tali settori devono trasferire l’aumento di 4,43 punti percentuali, scaglionato in ragione di 0,50% ogni due anni a partire da 01.01.1997 e, con ultimo aumento di 0,43%, dal 01.01.2013.
Aliquota IVS da GENNAIO 2003 (con GESCAL) |
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Totale |
a carico del lavoratore |
30,27% (compr. 0,70 ex GESCAL) |
8,89% |
Aliquota IVS da GENNAIO 2003 (con GESCAL lavoratore) |
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Totale |
a carico del lavoratore |
29,92% (compr. 0,35 ex GESCAL) |
8,89% |
Aliquota IVS da GENNAIO 2003 (senza GESCAL) |
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Totale |
a carico del lavoratore |
29,57% |
8,54% |
1.2 Datori di lavoro esonerati dalla CUAF (codice 1C).
Tali settori devono trasferire l’aumento di 3,72 punti percentuali in ragione di 0,50 % a partire dal 01.01.1997 e con l’aumento dello 0,22% dal 01.01.2011.
Aliquota IVS da GENNAIO 2003 |
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Totale |
A carico del lavoratore |
30,98% (compr. 0,70 ex GESCAL) |
8,89% |
1.3 Aziende che occupano personale all'estero assicurato in regime di legge 3 ottobre 1987, n. 398 (CA=4C) ovvero personale distaccato in paesi per i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale per i quali è prevista l'esenzione del contributo CUAF (CA=4Z e 1C).
Tali settori devono trasferire l’aumento di 3,72 punti percentuali in ragione di 0,50 % a partire dal 01.01.1997 e con l’aumento dello 0,22% dal 01.01.2011.
Aliquota IVS da GENNAIO 2003 |
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Totale |
a carico del lavoratore |
30,28% |
8,54% |
1.4 Cooperative della piccola pesca legge 250/58.
Tali settori devono trasferire l’aumento di 1,55 punti percentuali in ragione di 0,50 % a partire dal 01.01.1997 e con l’aumento dello 0,05% dal 01.01.2003.
Aliquota IVS da GENNAIO 2003 |
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Totale |
a carico del lavoratore |
14,60% |
3,74% |
Con tale ultimo incremento l’aliquota risulta così definitivamente fissata nella misura del 14,60%.
1.5 Piloti dei porti
Tali settori, devono trasferire l’aumento di 4,29 punti percentuali, scaglionato in ragione di 0,50 % ogni due anni a partire da 01.01.1997 e, con ultimo aumento di 0,29%, dal 01.01.2013.
Aliquota IVS da GENNAIO 2003 |
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Totale |
a carico del lavoratore |
29,71% |
8,54% |
2. Art. 3 comma 1 legge 146/97
Il Decreto Legislativo n. 146/97 (G.U. 9.6.97 n. 132) stabilisce, all’art 3, co. 1 che "A partire dal 1° gennaio 1998 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono elevate annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore sino al raggiungimento dell'aliquota contributiva prevista dall'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per gli altri settori produttivi nelle misure rispettivamente previste per i datori di lavoro e i lavoratori".
Per effetto della citata disposizione si forniscono i seguenti chiarimenti.
2.1 Aziende agricole. Operai a tempo determinato ed indeterminato.
Ai fini della determinazione della contribuzione relativa al FPLD, per le aziende in argomento si deve tener conto di quanto disposto dal citato art. 3 comma 1, limitatamente alla quota di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, in quanto la quota a carico del lavoratore ha già raggiunto, al 1.1.2002, l’aliquota piena (8,54%).
Al riguardo si richiamano la circolare n. 194 del 22/9/1997, la circolare 45 del 25.2.1998, la circolare n. 23 del 9/2/1999, la circolare 12 del 20 gennaio 2000, la circolare 35 del 15/2/2001 e la circolare n. 47 del 5/3/2002.
Pertanto, dal 1 gennaio 2003, le aliquote afferenti tale settore sono fissate nella misura appresso indicata.
Aliquota IVS da GENNAIO 2003 |
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Totale |
a carico del lavoratore |
26,20% (compr. 0,11% quota base) |
8,54% |
Parimenti risulta fissata al 5,54% la misura del contributo dovuto dagli apprendisti.
2.2 Aliquote contributive dovute al F.P.L.D per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti (art. 9, legge n. 413/1984).
L'art. 9 della legge 26 luglio 1984, n. 413 dispone che "Per le aziende del settore della pesca, esercitata con le navi di cui alla lettera b) dell'articolo 5 della presente legge (iscritte nei Registri delle navi minori, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del Codice della Navigazione) l'aliquota contributiva, afferente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativamente agli equipaggi delle navi stesse, è dovuta nella misura stabilita per le aziende del settore agricolo di cui all'art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni".
Alla luce di quanto esposto dal richiamato articolo 9, nel calcolo delle aliquote di tale settore, si deve tener conto delle stesse disposizioni in materia contributiva stabilite dal citato decreto legislativo n. 146/97.
Al riguardo si richiamano la circolare n. 196 del 23/9/1997, la circolare 45 del 25/2/1998, la circolare n. 23 del 9/2/1999, la circolare 12 del 20/1/2000, la circolare 35 del 15/2/2001 e la circolare 47 del 5.3.2002.
Tale adeguamento prevede che l'aliquota medesima sia elevata, annualmente, nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32 per cento (cui si aggiunge lo 0,70 ex GESCAL) di cui all'art. 3, c. 23, della legge n. 335/1995, come per gli altri settori produttivi.
Risulta invece esaurito l’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto, per effetto dell’incremento di 0,50 punti percentuali operato al 1.1.2002, la stessa aliquota ha raggiunto la misura piena (8,89%).
Pertanto, dal 1 gennaio 2003, le aliquote afferenti tale settore sono fissate nella misura appresso indicata.
Aliquota IVS da GENNAIO 2003 |
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Totale |
a carico del marittimo |
26,90 %(compr. 0,70 ex GESCAL) |
8,89% |
3. Art. 3 comma 2 legge 146/97
Il Decreto Legislativo n. 146/97 stabilisce, all’art 3 co. 2 che "Per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento, di cui al comma 1, è fissato in 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro e in 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore, con decorrenza dal 1° luglio 1997".
Al riguardo si richiamano la circolare n. 194 del 22/9/1997, la circolare 45 del 25.2.1998, la circolare n. 23 del 9/2/1999, la circolare 12 del 20 gennaio 2000, la circolare 35 del 15/2/2001 e la circolare n. 47 del 5.3.2002.
Ai fini della determinazione della contribuzione relativa al FPLD, per le aziende in argomento si deve tener conto di quanto disposto dal citato art. 3 comma 2, limitatamente alla quota di 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro, in quanto l’aliquota a carico del lavoratore ha già raggiunto, al 1.7.2001, l’aliquota piena (8,54%).
Pertanto, dal 1 gennaio e dal 1 luglio 2003, le aliquote afferenti tale settore sono fissate nella misura appresso indicata.
Aliquota IVS da GENNAIO 2003 |
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Totale |
a carico del lavoratore |
28,60% (compr. 0,11% quota base) |
8,54% |
Aliquota IVS da LUGLIO 2003 |
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Totale |
a carico del lavoratore |
29,20% (compr. 0,11% quota base) |
8,54% |
4. Cooperative di cui al DPR 30/4/1970, n. 602 che versano la contribuzione IVS sulla retribuzione effettiva.
Come è noto, per gli organismi cooperativi che, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, del DPR 602/1970, hanno optato per il versamento della contribuzione IVS sulla retribuzione effettiva, la contribuzione previdenziale per i soci viene versata applicando le aliquote previste per i settori di appartenenza su due basi imponibili: sulla retribuzione effettiva si applica l'aliquota dovuta al FPLD e sulla retribuzione convenzionale si applicano le restanti aliquote di finanziamento delle prestazioni cosiddette "minori" (vedi circolare n. 77 del 25/03/1997, punto 1.2 e seguenti).
Per i predetti organismi cooperativi trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 27 comma 2-bis della legge n. 30/1997 (vedi precedente punto 1), le quali prevedono che l'incremento dell'onere contributivo scaturente dal trasferimento di aliquota di 4,43 punti percentuali trova graduale applicazione con la cadenza biennale fissata da tale disposizione.
Pertanto, per l’anno 2003, le cooperative di cui sopra incrementeranno l’aliquota di finanziamento del FPLD da calcolare sulla retribuzioni effettive nella misura di 0,50 punti percentuali.
Di conseguenza, la quota residua da calcolare sulla differenza tra la retribuzione effettiva e la retribuzione convenzionale determinata ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 423/2001 (già ex art. 4 del DPR 620/70) è pari a 2,43 punti percentuali, da recuperare, nel quadro “D” del modello DM10/2, con il codice "R250"