OGGETTO: |
Anno 2005. Sintesi delle principali innovazioni in materia di contribuzione |
Premessa.
Per l'anno 2005, relativamente alla contribuzione IVS, sono previste le seguenti variazioni di aliquote contributive.
· Art. 27 comma 2-bis legge 28 febbraio 1997 n. 30: aumento, a decorrere dal 1 gennaio 2005, dello 0,50% dell'aliquota contributiva IVS prevista per i datori di lavoro che, alla data del 01/01/1996, non avevano integralmente trasferito al FPLD la quota di 4,43 punti percentuali dalle gestioni TBC, MATERNITÀ e CUAF.
· Art. 3 comma 1 legge 146/1997: aumento, a decorrere dal 1 gennaio 2005, dello 0,20% dell'aliquota contributiva IVS prevista per le aziende del settore della pesca (relativamente agli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti).
· Cooperative di cui al DPR 602/1970.
1. Art. 27 comma 2-bis legge 28 febbraio 1997 n. 30.
Com’è noto, il Decreto interministeriale del 21 febbraio 1996 (1) in attuazione dell’art. 3, c. 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha elevato al 32% (27,57 + 4,43) l’aliquota di finanziamento del FPLD gestito dall’INPS con contestuale riduzione delle aliquote dovute per TBC, INDENNITÀ ECONOMICHE DI MATERNITÀ e CUAF (rispettivamente 0,14% per TBC, 0,57% per MATERNITÀ e 3,72% per CUAF).
Nei casi in cui la variazione delle aliquote suddette non ha consentito di raggiungere al 1/1/1996 l’aumento di 4,43 punti percentuali dell’aliquota FPLD, a motivo della entità delle aliquote ovvero a causa della esclusione dalle stesse, il relativo onere è stato scaglionato, per effetto della norma in epigrafe, mediante un incremento dello 0,50% biennale a carico del datore di lavoro, a decorrere dal 1/1/1997(2).
Pertanto i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della norma sopra citata, aumenteranno a partire dal periodo di gennaio 2005 l’aliquota FPLD di 0,50 punti percentuali.
Si ricorda che tale aumento dovrà essere operato con cadenza biennale fino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32% cui deve essere aggiunto lo 0,70% ex GESCAL per i datori di lavoro tenuti al versamento (3).
1.1 Amministrazioni statali e Enti pubblici non soggetti alla disciplina della CUAF.
1.1.1Settori esclusi dal contributo per l’INDENNITÀ ECONOMICHE di MATERNITÀ,
Tali settori, devono trasferire l’aumento di 4,29 punti percentuali, scaglionato in ragione di 0,50% ogni due anni a partire da 01.01.1997 e, con ultimo aumento di 0,29 % dal 01.01.2013).
Aliquota IVS da GENNAIO 2005 (con GESCAL) |
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Totale |
a carico del lavoratore |
30,91% (compr. 0,70 ex GESCAL) |
8,89% |
Aliquota IVS da GENNAIO 2005 (con GESCAL lavoratore) |
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Totale |
a carico del lavoratore |
30,56% ( compr. 0,35 ex GESCAL) |
8,89% |
Aliquota IVS da GENNAIO 2005 (senza GESCAL ) |
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Totale |
a carico del lavoratore |
30,21% |
8,54% |
1.1.2 Settori esclusi dal contributo per l’INDENNITÀ ECONOMICHE di MATERNITÀ e dall’ex contributo per TBC
Tali settori devono trasferire l’aumento di 4,43 punti percentuali, scaglionato in ragione di 0,50% ogni due anni a partire da 01.01.1997 e, con ultimo aumento di 0,43%, dal 01.01.2013.
Aliquota IVS da GENNAIO 2005 (con GESCAL) |
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Totale |
a carico del lavoratore |
30,77% (compr. 0,70 ex GESCAL) |
8,89% |
Aliquota IVS da GENNAIO 2005 (con GESCAL lavoratore) |
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Totale |
a carico del lavoratore |
30,42% (compr. 0,35 ex GESCAL) |
8,89% |
Aliquota IVS da GENNAIO 2005 (senza GESCAL) |
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Totale |
a carico del lavoratore |
30,07% |
8,54% |
1.2 Datori di lavoro esonerati dalla CUAF (codice 1C).
Tali settori devono trasferire l’aumento di 3,72 punti percentuali in ragione di 0,50 % a partire dal 01.01.1997 e con l’aumento dello 0,22% dal 01.01.2011.
Aliquota IVS da GENNAIO 2005 |
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Totale |
A carico del lavoratore |
31,48% (compr. 0,70 ex GESCAL) |
8,89% |
1.3 Aziende che occupano personale all'estero assicurato in regime di legge 3 ottobre 1987, n. 398 (CA=4C) ovvero personale distaccato in paesi per i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale per i quali è prevista l'esenzione del contributo CUAF (CA=4Z e 1C).
Tali settori devono trasferire l’aumento di 3,72 punti percentuali in ragione di 0,50 % a partire dal 01.01.1997 e con l’aumento dello 0,22% dal 01.01.2011.
Aliquota IVS da GENNAIO 2005 |
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Totale |
a carico del lavoratore |
30,78% |
8,54% |
1.4 Piloti dei porti
Tali settori, devono trasferire l’aumento di 4,29 punti percentuali, scaglionato in ragione di 0,50 % ogni due anni a partire da 01.01.1997 e, con ultimo aumento di 0,29%, dal 01.01.2013.
Aliquota IVS da GENNAIO 2005 |
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Totale |
a carico del lavoratore |
30,21% |
8,54% |
1.5. Cooperative della piccola pesca legge n. 250/58
Si rammenta che per tale settore, l’aliquota risulta definitivamente fissata dal 1.1.2003 nella misura del 14,60 per cento, di cui 3,74 % a carico del socio (4).
2. Aliquote contributive dovute al F.P.L.D per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti (art. 9, legge n. 413/1984).
L'art. 9 della legge 26 luglio 1984, n. 413 dispone che "Per le aziende del settore della pesca, esercitata con le navi di cui alla lettera b) dell'articolo 5 della presente legge (iscritte nei Registri delle navi minori, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del Codice della Navigazione) l'aliquota contributiva, afferente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativamente agli equipaggi delle navi stesse, è dovuta nella misura stabilita per le aziende del settore agricolo di cui all'art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni".
Alla luce di quanto esposto dal richiamato articolo 9, nel calcolo delle aliquote di tale settore, si deve tener conto delle stesse disposizioni in materia contributiva stabilite dal decreto legislativo n. 146/97(5).
Tale adeguamento prevede che l'aliquota medesima sia elevata, annualmente, nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32 per cento (cui si aggiunge lo 0,70 ex GESCAL) di cui all'art. 3, c. 23, della legge n. 335/1995, come per gli altri settori produttivi.
Risulta invece esaurito l’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto, per effetto dell’incremento di 0,50 punti percentuali operato al 1.1.2002, la stessa aliquota ha raggiunto la misura piena (8,89%)(6).
Pertanto, dal 1 gennaio 2005, le aliquote afferenti tale settore sono fissate nella misura appresso indicata.
Aliquota IVS da GENNAIO 2005 |
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Totale |
a carico del marittimo |
27,30 %(compr. 0,70 ex GESCAL) |
8,89% |
3. Cooperative di cui al DPR 30/4/1970, n. 602 che versano la contribuzione IVS sulla retribuzione effettiva.
Come è noto, per gli organismi cooperativi che, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, del DPR 602/1970, hanno optato per il versamento della contribuzione IVS sulla retribuzione effettiva, la contribuzione previdenziale per i soci viene versata applicando le aliquote previste per i settori di appartenenza su due basi imponibili: sulla retribuzione effettiva si applica l'aliquota dovuta al FPLD e sulla retribuzione convenzionale si applicano le restanti aliquote di finanziamento delle prestazioni cosiddette "minori" (7).
Per i predetti organismi cooperativi trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 27 comma 2-bis della legge n. 30/1997 (vedi precedente punto 1), le quali prevedono che l'incremento dell'onere contributivo scaturente dal trasferimento di aliquota di 4,43 punti percentuali trova graduale applicazione con la cadenza biennale fissata da tale disposizione.
Pertanto, per l’anno 2005, le cooperative di cui sopra incrementeranno l’aliquota di finanziamento del FPLD da calcolare sulla retribuzioni effettive nella misura di 0,50 punti percentuali.
In considerazione delle particolari modalità di compilazione del DM10, le quali prevedono il calcolo, nei quadri B-C, del contributo dovuto al F.P.L.D. incrementato dell’intero 4,43% sulle retribuzioni effettive, ne discende che , la quota residua da calcolare sulla differenza tra la retribuzione effettiva e la retribuzione convenzionale determinata ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 423/2001 (già ex art. 4 del DPR 620/70) è pari a 1,93 punti percentuali, da recuperare, nel quadro “D” del modello DM10/2, con il codice "R250"
4. Finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese commerciali che occupano da 51 a 200 dipendenti, le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e le imprese di vigilanza.
Come già negli ultimi anni, la legge finanziaria non ha disposto direttamente la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per le aziende sopra indicate (8).
L’art. 1, c. 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) prevede che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, anche in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005 .
Alla luce di quanto precede, da gennaio 2005 la procedura di controllo delle denunce contributive di mod. DM10/2 non richiederà le contribuzioni in argomento (9).
Le stesse potranno essere pretese in corso d’anno, a seguito di presumibili provvedimenti di proroga e/o di concessione.
Quanto prima saranno rese disponibili sul sito INTERNET le tabelle delle aliquote aggiornate.
Note:
(1) G.U. n. 83 del 9 aprile 1996.
(2) La legge 28 febbraio 1997, n. 30 dispone, all'art 27 comma 2-bis che "Nei casi in cui, per effetto del decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, emanato di concerto con il Ministero del Tesoro, del 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell'art 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1° gennaio 1997". Vedi circolare n. 103 del 15/5/1996.
(3) Art. 3, c. 23, della legge n. 335/1995.
(4)Vedi circ. 23 del 3.2.2003.
(5) Al riguardo si richiamano la circolare n. 196 del 23/9/1997, la circolare 45 del 25/2/1998, la circolare n. 23 del 9/2/1999, la circolare 12 del 20/1/2000, la circolare 35 del 15/2/2001 e la circolare 47 del 5.3.2002, la circolare n. 23 del 3.02.2003, la circolare n. 53 del 19.03.2004. Da ultimo vedi circolare n. 88 del 31.05.2004
(6) Vedi la circolare n. 196 del 23/9/1997, la circolare 45 del 25/2/1998, la circolare n. 23 del 9/2/1999, la circolare 12 del 20/01/2000, la circolare 35 del 15/2/2001, la circolare 47 del 5/3/2002, la circolare 23 del 3/2/2003 e la circolare n. 53 del 19/3/2004. Da ultimo vedi circolare n. 88 del 31/05/2004.
(7) Vedi circolare n. 77 del 25/03/1997, punto 1.2 e seguenti.
(8) Disposizione da ultimo prorogata fino al 31/12/2004 ai sensi del Decreto interministeriale n. 34158 del 31 maggio 2004 (si veda la circolare n. 122 del 6 agosto 2004).
(9) Contributo dello 0,90 di cui all'art. 9 della legge n. 407/1990 e contributo ex art. 16, c. 2 della legge n. 223/1991 (0,30%).