OGGETTO: |
Riduzione del costo del lavoro ex articolo 1, commi n. 361 e 362 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. |
Premessa.
La legge finanziaria per l’anno in corso (1), ai commi 361 e 362 dell’unico articolo di cui si compone (allegato 1), introduce, dal 1 gennaio 2006, un esonero dal versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro alla gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nella misura massima di un punto percentuale.
1. Quadro di riferimento.
Il provvedimento si colloca nell’ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni temporanee e nel contesto delle politiche dirette alla riduzione del costo del lavoro, inserendosi, così, nel solco già tracciato negli ultimi anni da analoghe disposizioni finalizzate a realizzare una riduzione del carico contributivo in tutti i settori dell’economia (2).
Al riguardo appare utile segnalare che, in forza della previsione di cui al comma 269 della legge finanziaria per l’anno 2006, le misure compensative in favore delle imprese, previste dall’articolo 8, c. 2 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, connesse al conferimento del TFR alla previdenza complementare, slittano a decorrere dal 1 gennaio 2008.
Con la presente circolare si forniscono istruzioni per l’operatività della disposizione in commento con riferimento ai datori di lavoro che operano con il sistema del DM10/2.
2. Contenuto della norma.
L’impianto legislativo prevede che la riduzione contributiva di un punto percentuale interessi prioritariamente l'aliquota di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare.
Ai datori di lavoro operanti nei settori in cui, per effetto dell’esonero stabilito dall'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare é dovuta in misura inferiore a un punto percentuale, la riduzione si estende alle altre assicurazioni della "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, "prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione".
Nel caso di ulteriore impossibilità ad esaurire la misura spettante, l'esonero riguarderà altre assicurazioni della sopra menzionata Gestione, fino ad esaurimento delle singole aliquote interessate (cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia e lapidei, cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, trattamenti economici di malattia).
Per espressa previsione legislativa, la riduzione contributiva non potrà applicarsi:
Ø al contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni;
Ø al contributo ex articolo 25, c. 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, integrativo della disoccupazione involontaria, destinato a finanziare attività formative a favore dei lavoratori e devoluto, per i soggetti aderenti, ai Fondi interprofessionali per la formazione continua ex articolo 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Soggetti beneficiari ed esclusioni.
Dalla formulazione della norma deriva che beneficiari della disposizione agevolativa sono i soli datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/1989, ancorché la misura della contribuzione stessa risulti azzerata per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 120 della legge n. 388/2000.
Sono, quindi, esclusi dall'esonero le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici non soggetti, in genere, alla disciplina della CUAF (3).
Parimenti, non potranno accedere alla riduzione contributiva in argomento i datori di lavoro esonerati dal versamento della contribuzione CUAF perché provvedono direttamente alla erogazione, ai propri dipendenti, dei trattamenti di famiglia in misura non inferiore ai minimi stabiliti per legge (associazioni sindacali, associazioni di categoria, partiti politici), nonché le aziende operanti all’estero in paesi con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale.
Per le motivazioni sopra espresse, sono altresì esclusi dall’esonero in commento i giornalisti iscritti all’INPGI, per i quali è dovuto all’Istituto il solo contributo di maternità nella misura dello 0,25% (0,65% con la riduzione dello 0,40% ex legge n. 388/2000).
4. Particolarità.
I datori di lavoro agricoli opereranno l’esonero riferito agli operai (OTI – OTD), sulla contribuzione versata con le modalità ex SCAU.
La medesima prassi dovrà essere seguita dalle Cooperative agricole ex lege n. 240/1984, iscritte nell’albo informatico delle società cooperative,per quanto attiene alla contribuzione degli operai a tempo indeterminato. Per questi ultimi, infatti, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 120 della legge n. 388/2000, la contribuzione CUAF, assolta con il DM10/2, è stata azzerata.
Le Cooperative di cui sopra, non iscritte nell’albo informatico delle società cooperative, potranno invece operare sul DM10/2 la riduzione contributiva riferita agli operai a tempo indeterminato, essendovi capienza nella relativa contribuzione CUAF.
Le imprese della pesca costiera, ravvicinata o locale con navi minori, relativamente al personale soggetto alla legge n. 413/1984, opereranno l’esonero relativo alla contribuzione di maternità (0,06%) all’IPSEMA, mentre ridurranno sul DM10/2, fino a concorrenza della misura agevolativa spettante (0,94%), la contribuzione di finanziamento della DS (4).
Quest’ultima, in conseguenza della disposizione in commento, si attesterà quindi, da gennaio 2006, nella misura dello 0,67% (5).
5. Modalità di compilazione del DM10/2.
Ai fini della pratica fruizione della riduzione contributiva in argomento, i datori di lavoro si atterrano alle modalità illustrate nella circolare n. 115 del 10 novembre 2005 (nettizzazione dei contributi).
Provvederanno, quindi, ad indicare direttamente la contribuzione dovuta, già al netto della riduzione contributiva spettante.
(1) Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (GU n. 302 del 29-12-2005- Suppl. Ordinario n. 211)
(2) Si vedano al riguardo i provvedimenti di soppressione dei cosiddetti oneri impropri (ENAOLI, ASILI NIDO, TBC e GESCAL), la riduzione degli oneri contributivi per MATERNITÀ e, da ultimo, l’esonero CUAF ex articolo 120 della legge n. 388/2000.
(3) Fanno eccezione le Aziende speciali ex lege 142/1990 soggette alla disciplina CUAF ed il Ministero di Grazia e Giustizia (soggetto alla disciplina CUAF) per detenuti ed internati.
(4) Per detti soggetti, la contribuzione CUAF (0,01%) è già stata azzerata per effetto della disposizione di cui all’articolo 120 della legge n. 388/2000
(5) 0,37% DS ordinaria e 0,30% contr. ex art, 25, c. 4 legge n. 845/1978.
Allegato 1
Legge 23 dicembre 2005, n. 266
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”.
”
(GU n. 302 del 29-12-2005- Suppl. Ordinario n. 211)
(…)
361. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché di riduzione del costo del lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2006 é riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali alla predetta gestione nel limite massimo complessivo di un punto percentuale.
362. L'esonero di cui al comma 361 opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare é dovuta, tenuto conto dell'esonero stabilito dall'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, in misura inferiore a un punto percentuale, a valere anche sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al comma 361, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.