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Messaggio INPS n. 22470 del 14 settembre 2007

  

 Oggetto: chiarimenti sugli adempimenti in merito alla instaurazione, cessazione e trasformazione dei rapporti di lavoro; registro d’impresa del settore agricolo.

 

  

Con riferimento alla circolare n. 80 del  27 aprile 2007,  si forniscono ulteriori indicazioni alle sedi in merito alle novità introdotte dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), in materia di adempimenti connessi all’instaurazione, cessazione e trasformazione dei rapporti di lavoro del settore agricolo.

 

Al riguardo, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con le note n. 440 del 4 gennaio 2007 e n. 4746 del 14 febbraio 2007, ha fornito chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla legge Finanziaria 2007, che in particolare, prevede quale disposizione transitoria, che “anche la comunicazione che i datori di lavoro agricolo effettuano all’INPS, ai sensi dell’art. 01, comma 9,  del DL. 10 gennaio 2006 convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dovrà essere effettuata fino a quando non entrerà in vigore il decreto interministeriale” di cui al comma 7 dell’art. 4 bis del d.lgs 181/2000

 

Pertanto, in attesa della emanazione del citato decreto interministeriale, i datori di lavoro agricolo in occasione della instaurazione del rapporto di lavoro continueranno ad  inviare all’Istituto la comunicazione di assunzione con le consuete modalità, utilizzando il modello RI (registro di Impresa).

 

Tale modello è disponibile attraverso le seguenti opzioni:

 

         procedura informatica RI internet;

         modulistica  cartacea in distribuzione presso le sedi;

         stampa della modulistica dal sito dell’Istituto (non è necessaria alcuna abilitazione).

 

Le due ultime opzioni consentono  anche ai datori di lavoro, che avviano l’attività, di assolvere entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro (art. 36 bis della legge n. 248/2006) agli  obblighi in tema di collocamento, utilizzando la “sezione matricola” da trasmettere successivamente ai Servizi competenti.

 

La disponibilità della modulistica cartacea e la contemporanea possibilità di scaricare la stessa dal sito Internet (oltre 220.000 registri di impresa trasmessi a maggio u.s.)  consentono alle aziende concrete possibilità  operative per assolvere agli obblighi di legge.

Ad integrazione di quanto previsto dalla circolare n. 115 del 19 ottobre 2006, al fine di semplificare e facilitare il rispetto degli adempimenti normativi, i datori di lavoro già possessori di Pin, rilasciato dall’Istituto per uso personale,  possono  utilizzare tale Pin per la trasmissione via-Internet dei modelli RI senza necessità di ulteriori autorizzazioni. 

 

Coloro i quali non dispongono del PIN possono richiederlo tramite il  contact center INPS o on-line dal sito internet.

 

L’abilitazione alla trasmissione dei modelli DMAG unico continua ad essere  regolata secondo le modalità  previste dalla circolare n. 115 del 19 ottobre 2006.  

 

Si ricorda infine che la DA deve essere presentata entro 30 giorni dall’avvio dell’attività e che il registro d’impresa in quanto assolve le funzioni  di libri obbligatori (matricola, paga e presenze) deve essere vidimato. 

                                                              

 

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Normativa di riferimento:

 

         art. 9 - bis, comma 2, D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, come sostituito dall’art. 1, co. 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

         art. 4-bis, comma 5, d.lgs.21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall’art. 1, co. 1183  della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

         art. 4-bis, commi 6, 6-bis, 6-ter,  d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall’art. 1, co. 1183  della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

         art. 4-bis, comma 7, d.lgs.21 aprile 2000, n. 181.

         art. 21 comma 1, della legge n. 264/1949, come sostituito dall’art. 6, comma 3, d.lgs.10 settembre 2002, n. 276;

         art. 17, commi 1,2,3, e art 19 commi 2,3,4, d.lgs 10 settembre 2002, n. 276.

         art. 01 co. 9 del D.L. 10.01.2006 convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.