Circolare INPS n. 115 del 19 Ottobre 2006
OGGETTO: |
Dichiarazione trimestrale della manodopera agricola occupata, ex art. 6 D. lgs. 11 agosto 1993, n. 375: obbligo di trasmissione telematica e nuovi termini di presentazione comma 6, art. 01 D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. |
SOMMARIO: |
Premessa Novità legislative: comma 6 art. 01 art. 01 D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 convertito con modificazioni dalla Legge 11 marzo 2006, n. 81. Obbligo di trasmissione delle dichiarazioni trimestrali esclusivamente per via telematica. Termini per la presentazione della dichiarazione trimestrale della manodopera occupata. Rilascio nuova funzionalità servizio DMAG Internet. Precisazioni operative su trasmissione telematica Denunce Aziendali. Disposizioni operative per gli operatori IPS addetti alla gestione di Denunce Aziendali - Registri di Impresa - Denunce DMAG. |
Premessa.
Con la circolare dell’11 luglio 2006, n. 88 sono state impartite le prime disposizioni per la gestione dei contenuti della legge n. 81 dell’11/03/2006 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca nonché in materia di fiscalità d’impresa.
In particolare nella citata circolare è stato ribadito che: “La norma introduce l’obbligo della presentazione esclusiva in via telematica – avvalendosi anche dei soggetti di cui all’art. 1 Legge 12/79 e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo (associazioni datoriali cui il datore di lavoro aderisca o conferisca mandato) - da parte delle aziende agricole assuntrici di manodopera, della “denuncia aziendale” ex art. 5 del D. Lgs. n. 375/93, della “comunicazione di assunzione” di cui all’art. 9 ter della Legge n. 608 del 1996, della “dichiarazione trimestrale di manodopera” ex art. 6 del D. Lgs. n. 375/93”.
Con la circolare del 22 settembre 2006, n. 100 sono state fornite le istruzioni su requisiti richiesti e modalità di abilitazione all’invio telematico della “denuncia aziendale”, nonché per l’identificazione dei soggetti abilitati al predetto invio.
Per proseguire nell’applicazione del disposto della citata legge, con la presente circolare vengono impartite le istruzioni per la trasmissione telematica della dichiarazione trimestrale della manodopera occupata, ex art. 6 D.lgs 11 agosto 1993, n. 375 ed esposte le novità legislative introdotte.
Novità legislative: comma 6 art. 01 art. 01 D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 convertito con modificazioni dalla Legge 11 marzo 2006, n. 81.
Il comma 6 art. 01 art. 01 D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 convertito con modificazioni dalla Legge 11 marzo 2006, n. 81 testualmente recita:
“A decorrere dal 1° luglio 2006, i datori di lavoro agricolo devono trasmettere all'I.N.P.S. per via telematica trimestralmente, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, le dichiarazioni di manodopera agricola con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. A tal fine l'I.N.P.S. emana le relative istruzioni tecniche e procedurali.”
Pertanto a decorrere dal mese di luglio 2006, e quindi relativamente alla manodopera occupata dal 3° trimestre 2006, le novità introdotte riguardano:
Obbligo di trasmissione delle dichiarazioni trimestrali esclusivamente per via telematica.
La norma, nell’introdurre l’obbligo dell’invio telematico della dichiarazione trimestrale della manodopera occupata, definisce, al comma 10 2° periodo, i soggetti che possono effettuare tale adempimento, prevedendo esplicitamente che:
” Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 del presente articolo per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo.”
Pertanto il datore di lavoro può effettuare la trasmissione telematica delle dichiarazioni trimestrali in proprio conto o avvalendosi degli intermediari citati nella circolare 100/2006.
L’abilitazione al servizio è subordinata agli adempimenti di cui alla citata circolare.
Termini per la presentazione della dichiarazione trimestrale della manodopera occupata
I termini della presentazione della dichiarazione trimestrale della manodopera occupata, già fissati dal comma 2, art. 6, D.lgs 11 agosto 1993, n. 375 entro il 25 giorno dalla fine di ciascun trimestre, e differiti al 25 del secondo mese successivo alla fine del trimestre per le denunce presentate in via telematica, decreto ministeriale 16 febbraio 2004, sono individuati “entro la fine del mese solare successivo al trimestre di riferimento”, comma 6 art. 01 D.L. 10 gennaio 2006 n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
Pertanto le nuove scadenze sono riassunte come da sottostante tabella:
Trimestre |
Scadenza presentazione dichiarazione trimestrale |
I |
entro il 30 aprile |
II |
entro il 31 luglio |
III |
entro il 31 ottobre |
IV |
entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello solare di riferimento |
Le dichiarazioni trimestrali della manodopera agricola devono inoltre contenere i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.
Solo per il 3° trimestre 2006, in via transitoria ed in sede di prima applicazione, sarà consentito, in deroga al regime previsto, la trasmissione telematica delle denunce trimestrali entro il 25 novembre 2006.
Rilascio nuova funzionalità servizio DMAG Internet.
Dall’applicazione integrale delle disposizioni vigenti in materia di denunce trimestrali, come sopra riportate, consegue che dal citato 3° trimestre 2006 saranno considerate irricevibili, e quindi non acquisibili nel sistema DMAG Web, le denunce relative al citato 3° trimestre eventualmente presentate agli sportelli delle sedi dell’Istituto su supporto cartaceo o supporto removibile (floppy disk).
Il sistema DMAG Web rimarrà comunque pienamente utilizzabile, dagli operatori INPS di Sede, per l’acquisizione e l’eventuale smaltimento di code di arretrato relative a denunce presentate allo sportello di competenza fino al 2° trimestre 2006.
Per facilitare al massimo la presentazione interamente telematica delle denunce trimestrali DMAG, è stata aggiunta, all’interno del servizio DMAG Internet presente sul sito www.inps.it, la nuova funzionalità di acquisizione on-line della denuncia stessa.
Il manuale operativo relativo a tale nuova funzionalità è in corso di pubblicazione, e sarà disponibile a breve nella sezione “Manuali” posta sulla pagina di accesso allo stesso servizio.
Tale funzionalità sarà liberamente utilizzabile, e senza alcun adempimento ulteriore, da tutti gli utenti abilitati alla trasmissione telematica delle denunce DMAG.
Richieste di chiarimenti di natura tecnica, o supporto di natura tecnica, potranno essere indirizzate a dmaginternet@inps.it.
Precisazioni operative su trasmissione telematica Denunce Aziendali.
Ad integrazione di quanto riportato nella circolare 100 del 22 settembre 2006, ed allo scopo di sciogliere dubbi interpretativi che hanno formato oggetto di quesiti posti a questa Direzione Generale, si forniscono le seguenti precisazioni:
· Rilascio PIN ed abilitazione al servizio di trasmissione telematica di Denunce Aziendali – Registri di Impresa – Denunce DMAG.
Come noto, il rilascio di un PIN (Personal Identification Number) è, nell’attuale gestione dei servizi telematici posti a disposizione degli utenti sul sito www.inps.it, presupposto essenziale per l’identificazione del soggetto che utilizza uno o più di tali servizi, e come tale richiesto per la loro fruizione ; l’abilitazione all’utilizzo del singolo servizio, però, può essere caratterizzata da regole relative all’articolazione del servizio stesso, o essere disciplinata da norme con valenza specifica per il servizio.
La conseguenza di tale impostazione metodologica è che, volta per volta, l’abilitazione ad un servizio viene demandata interamente alla procedura di rilascio dei PIN, in uso alle sedi INPS sul territorio nazionale, ovvero demandata ad appropriata procedura informatica, sempre in uso alle stesse sedi INPS sul territorio nazionale, che recepisca le specifiche richieste per la fruizione del servizio stesso, ovvero demandata ad entrambe.
Nel caso specifico dei servizi di trasmissione telematica di :
Ø Denunce Aziendali
Ø Registri di Impresa
Ø Denunce trimestrali DMAG
il completamento della richiesta di abilitazione ai servizi stessi va effettuato consegnando, debitamente compilato, il documento “All. n. 1” contenuto nella Circolare 100/2006, alla cui acquisizione, da parte dell’operatore INPS preposto, conseguirà l’effettiva abilitazione al servizio richiesto ; è appena il caso di ricordare che la modulistica adottata è unificata per l’abilitazione degli utenti ai servizi di trasmissione telematica o test relativi a Denunce Aziendali – Registri di Impresa – Denunce DMAG.
Allo scopo di consentire una gradualità di adempimento in sede di prima applicazione, al punto 2 della citata Circolare 100/2006 era stata disposto :
“….Resta inteso che gli utenti in possesso di PIN, già abilitati alla trasmissione per via telematica del DMAG, sono automaticamente abilitati anche alla trasmissione della denuncia aziendale (D.A.)…..”, mentre al punto 3 della medesima Circolare era stato disposto :
“Gli intermediari, così come definiti al punto 2.b, devono altresì presentare, unitamente alla richiesta di abilitazione al servizio, una dichiarazione che autocertifichi l’elenco (con indicazione del Codice Fiscale e Denominazione Anagrafica) dei soggetti che hanno rilasciato loro delega alla trasmissione delle denunce DA.”
Al riguardo si precisa che gli utenti beneficiari di tale agevolazione non sono in ogni caso esentati, al pari di tutti gli altri, dal completamento della prescritta fase di abilitazione al servizio DA Internet, nonché dal connesso obbligo di presentazione, se rientranti nell’ipotesi di cui al punto 2.b dell’anzidetta Circolare, dell’autocertificazione richiesta ; tali operazioni saranno possibili con le modalità sopra indicate, e dovranno aver termine entro il 31 Ottobre 2006.
· Abilitazione per le software-house alle Aree TEST dei servizi di trasmissione telematica Denunce Aziendali – Registri di Impresa – Denunce DMAG.
Come noto, i titolari/dipendenti di aziende Software House non rientrano nella categoria dei soggetti abilitati a ricevere un PIN, in quanto soggetti non aventi titolo per effettuare la trasmissione di dati in nome proprio o per conto terzi ; è altresì noto che per le caratteristiche del servizio di trasmissione telematica denunce DMAG, tali soggetti erano abilitati, su richiesta di parte, ad accedere all’Area TEST (di seguito chiamata convenzionalmente “DMAG Test”) di tale servizio, con attribuzione di una utenza personale (convenzionalmente denominata anche essa “PIN”) validamente utilizzabile solo all’interno dell’Area stessa (Vedi punto 4 Circolare 189 del 10 Dicembre 2003).
Si precisa che i soggetti già in possesso di un PIN validamente rilasciato per l’accesso al “DMAG Test” sono stati automaticamente abilitati anche all’accesso alle Aree Test contenute nei servizi di trasmissione telematica delle Denunce Aziendali e Registri di Impresa (denominate convenzionalmente “DA Test” e “RI Test”); tale beneficio non esenta comunque gli utenti dall’obbligo di compilazione del modulo (allegato )1 contenuto nella citata circolare 100/2006, da riconsegnare alle Sedi competenti entro il 31 ottobre 2006, che provvederanno a registrare i dati.
Gli utenti non ancora in possesso di tale PIN, possono richiederlo, utilizzando il modello “All. n. 1” contenuto nella più volte citata Circolare 100/2006, alla Sede INPS competente, che lo rilascia a vista.
Disposizioni operative per gli operatori INPS addetti alla gestione di Denunce Aziendali – Registri di Impresa – Denunce DMAG.
Nell’ottica di integrazione e semplificazione di adempimenti, al fine di armonizzare la portata delle novità introdotte con la realizzazione della funzionalità di acquisizione on-line delle denunce DMAG e la realizzazione del servizio di trasmissione telematica delle Denunce Aziendali, gli operatori di sede interessati dovranno :
o Utilizzare la funzione “Gestione utenti Internet” contenuta nella procedura “Gestione Denunce Aziendali” (denominata convenzionalmente “DA Web”), in corso di pubblicazione sulla Intranet di sede; tale funzionalità dovrà essere utilizzata per :
§ l’abilitazione degli utenti esterni, già in possesso di PIN per la trasmissione di Denunce Aziendali - Registri di Impresa – DMAG, al servizio richiesto
§ l’attribuzione di una utenza personale (convenzionalmente denominata anche essa “PIN”) ai titolari/dipendenti delle software-house che ne facciano richiesta, utilizzabile solo all’interno delle Aree di Test poste nei già citati servizi di trasmissione di Denunce Aziendali - Registri di Impresa – DMAG
o La funzionalità di cui al punto precedente sostituisce integralmente la funzione di “Assegnazione P.I.N. DMAG TEST” presente nella procedura DMAG Web
o Il modello unificato, adottato per la richiesta di abilitazione ad uno dei tre servizi di trasmissione telematica dei dati sopra riportato, ovvero adottato per l’assegnazione di un utenza personale ai titolari/dipendenti di software-house, è lo “All. n. 1” alla Circolare 100/2006
o Le Denunce Aziendali pervenute alle sedi INPS a far data dal 1° Luglio 2006, siano esse denunce ripresentate ovvero denunce relative ad Aziende Agricole di nuova costituzione, dovranno essere comunque acquisite con la nuova procedura “DA Web”.
Con successivo messaggio, sarà cura della D.C.S.I.T. emanare apposite disposizioni in ordine alle modalità di acquisizione delle medesime.