Torna a: Agricoltura

Circolare INPS n. 88 del 11 Luglio 2006

    

OGGETTO:

Il nuovo modello di denuncia aziendale (D.A.) ex  art. 5 Decreto Legislativo n. 375/93. 

 

SOMMARIO:

1. Premessa

2. Il nuovo modello di denuncia aziendale (D.A.)

3. La struttura del modello

4. I quadri del modello

5. Delega

6. Utilizzo del modello

7. Adempimenti delle Sedi

 

1. Premessa

 

La legge n. 81 dell’11/03/2006  di conversione, con modificazioni, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca nonché in materia di fiscalità d’impresa - pubblicata nella Gazzetta Ufficialen. 59 del 11 marzo 2006, Supplemento Ordinario n. 58 - prevede, tra l’altro, importanti innovazioni relativamente ai principali adempimenti, a cui sono tenute ad ottemperare le aziende.

La norma introduce l’obbligo della presentazione esclusiva in via telematica - avvalendosi anche dei soggetti di cui all’art. 1 L. 12/79 e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo (associazioni datoriali cui il datore di lavoro aderisca o conferisca mandato) - da parte delle aziende agricole assuntrici di manodopera, della “denuncia aziendale” ex art. 5 del D. Lgs. n. 375/93, della “comunicazione di assunzione” di cui all’art.9 ter della Legge n. 608 del 1996, della “dichiarazione trimestrale di manodopera” ex art. 6 del D. Lgs. n. 375/93.

In particolare,i commi di interesse 7 e 8   dell’art.01 prevedono quanto segue:  

Co. 7.  Entro il 30 giugno 2006 tutte le aziende agricole in attività devono ripresentare per via telematica la denuncia aziendale.

Co. 8.  A decorrere dal 1° luglio 2006 la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere trasmessa per via telematica, su apposito modello predisposto dall'INPS. Ai datori di lavoro che assumono operai a tempo determinato è fatto obbligo di inserire nel predetto modello l’indicazione del tipo di coltura praticato all’allevamento condotto, nonché il presunto fabbisogno di manodopera.   

 

Al fine di dare completa attuazione alle succitate norme sono state avviate le necessarie analisi amministrative e tecniche.

 

Con la presente circolare viene rilasciato il nuovo modello di “denuncia aziendale” ex art. 5 del D. Lgs. n. 375/93, predisposto dall’INPS, fermo restando che  per le  aziende già esistenti alla data del 30 giugno 2006 il modello è sostanzialmente quello già in uso.

Tuttavia è stato ritenuto opportuno predisporre un modello unico  che può essere adottato in entrambi i casi previsti dalle norme di cui ai commi 7 e 8,attenendosi alle istruzioni  di seguito impartite.

 

Con successive circolari, poi, verranno rilasciate le disposizioni relative alla trasmissione del modello DMAG-UNICO (di cui al co. 6) e le disposizioni relative agli obblighi di comunicazione delle assunzioni, trasformazioni e cessazioni del rapporto di lavoro (co. 9).

  

2. Il nuovo modello di denuncia aziendale (D.A.)

 

La nuova versione del modello di denuncia aziendale si colloca nell’ambito del processo di rivisitazione dell’attività di accertamento della contribuzione obbligatoria a carico delle aziende agricole che assumono manodopera e dell’attività di accertamento delle giornate lavorative, al fine della tutela previdenziale ed assistenziale dei soggetti assicurati, secondo le linee tracciate dall’art. 1 del D.L. 16/04, convertito con modificazioni nella Legge 77/04, sostitutivodel comma 7 dell’art. 44 del D.L. 269/03.

  

Il modello, arricchito dal punto di vista delle informazioni richieste rispetto alla precedente versione, tiene conto delle seguenti linee guida:

 

·         modernizzazione dei settori dell’agricoltura, foreste, pesca e acquacoltura, così come disciplinati  con l’emanazione  dei decreti legislativi n. 226/227/228 del 2001;

 

·         riprogettazione di un nuovo archivio informatico delle aziende agricole, contenente notizie specifiche finalizzate:

a)    all’accertamento dei contributi e delle giornate lavorative degli operai agricoli occupati;

b)    alla gestione dell’anagrafe centrale delle aziende agricole, prevista dall’art. 3 del D. Lgs. n. 375/93;

c)     alla gestione di quanto previsto dal decreto del Ministero dell’Industria n. 278 del 23/05/2001, recante il regolamento di attuazione dell’art. 9 del D.P.R. 581/95 (attuativo del Registro delle Imprese) per la raccolta delle notizie di carattere economico, statistico ed amministrativo necessarie per il completamento del REA da parte delle Camere di Commercio (scambio di informazioni con l’INPS);

 

·         modernizzazione di cui alla Legge-delega n. 38/2003, contenente disposizioni per l’ulteriore fase di modernizzazione dei settori dell’agricoltura, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura, già avviata con i Decreti Legislativi 226, 227 e 228 del 2001.

Infatti, il nuovo modello recepisce la figura dello IAP (Imprenditoreagricolo professionale), che sostituisce integralmente la figura dello IATP (Imprenditore agricolo a titolo principale), introdotta dal  Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, proprio in attuazione delle Legge n. 38/2003;

 

·         classificazione delle società nonché delle cooperative e loro consorzi (anche alla luce delle recenti disposizioni in tema di società agricole costituite tra coltivatori diretti e/o IAP) per natura giuridica e tipo, finalizzata oltre che al corretto inquadramento aziendale, alla immediata individuazione dei soggetti aventi diritto alle agevolazioni per calamità naturali.

 

·         evoluzione del mercato del lavoro e innovazioni introdotte dalla c.d. legge Biagi.

  

La nuova versione del modello, inoltre, per quanto arricchita di informazioni rispetto alla versione attualmente in uso, va nella direzione dello snellimento e trasparenza dell’azione amministrativa.

Infatti:

 

a)    i soggetti dichiaranti, eccettuate alcune fondamentali notizie comuni a tutte le aziende, sono obbligati alla compilazione dei soli quadri relativi alla propria situazione economico-amministrativa e non sono tenuti alla compilazione dei quadri che non interessano;

b)    tutte le notizie fornite assumono la forma di dati autocertificati,controllabili dalla Sede;

c)     alcuni dati richiesti sono necessari all’attribuzione del “tipo ditta” per il corretto assoggettamento all’obbligo contributivo, servendo così ad evitare eventuale inutile contenzioso in sede di dichiarazione di manodopera a mezzo del DMAG-UNICO; cosa che costituisce motivo di garanzia e trasparenza per i dichiaranti.

 

 Le novità più rilevanti sono rappresentate :

 

-  dalla trasmissione telematica dei dati tramite INTERNET.

 

- dall’introduzione del CIDA (Codice Identificativo Denuncia Aziendale) che, attribuito    direttamente dalla procedura a seguito della trasmissione telematica della D.A. , costituisce l’identificativo univoco dell’azienda e dovrà essere utilizzato anche in occasione della trasmissione dei registri d’impresa nonché del modello DMAG-UNICO.

 

Allegati alla presente circolare, vengono trasmessi il manuale per la corretta compilazione del modello e  il fac-simile dello stesso.

L’insieme delle istruzioni saranno rese disponibili anche via INTRANET, per le Sedi, e via INTERNET, per gli utenti.

  

3. La struttura del modello.

 

 Il modello è suddiviso in pagine e ripartito in 17 quadri.

 All’inizio di ogni pagina successiva alla prima viene riportato dalla procedura,in  automatico, il codice CIDA.

 Alla fine del modello viene proposta la delega alla riscossione dei contributi associativi, di cui alla Legge 334/68.

  

4.  I Quadri del modello.

 

Ognuno dei 17 quadri in cui, come già detto, il modello è ripartito, è contrassegnato da una lettera maiuscola dell’alfabeto e da un titolo.

Nei punti successivi sono evidenziate le principali innovazioni relative ad ogni singolo quadro.

 

 4.1  Quadro A – DENUNCIA.

 

Il quadro A costituisce il frontespizio del modello. I dati più importanti da riportarvi sono:

-  codice azienda, composto dal codice Istat della provincia e del comune nonché dal progressivo dell’azienda ove sono allocati i fattori produttivi (terreni, animali, macchinario) oggetto dell’attività;

-   codice fiscale dell’azienda che costituisce parte integrante del codice azienda e che, unitamente a   quest’ultimo, rappresenta il codice contribuente;

-    la data della causa della denuncia aziendale (inizio attività, variazione, sospensione, cessazione).

 

    4.2 Quadro B – ANAGRAFICA AZIENDA.

 

Il quadro B è riferito alla titolarità dell’azienda, sia che la stessa  operi in forma individuale che in forma societaria.

Le novità sono costituite dall’introduzione della codifica ISTAT della Provincia e Comune di residenza e dall’indicazione dell’indirizzo e-mail, tramite oramai consolidato nella comunicazione tra P.A. e utenti.

 

La novità più rilevante , però,è l’introduzione di un apposito campo riservato all’ individuazione delle Agenzia di Somministrazione Lavoro, per  assecondare  le linee tracciate dalla cosiddetta riforma Biagi e dai relativi decreti di attuazione.

 

Il quadro B è integrato dai quadri B1 e B2 riservati all’indicazione,per eventuale comunicazione, rispettivamente, del domicilio fiscale e dell’indirizzo , in ambedue i casi se diversi da quello anagrafico.

 

 4.3 Quadro C- CENTRO AZIENDALE.

 

Rappresenta un ulteriore novità nell’ambito delle informazioni richieste con la denuncia aziendale.

Mediante questo quadro deve essere indicato il “Centro aziendale” nell’ipotesi che, con la stessa denuncia aziendale, il datore di lavoro dichiari di condurre più fondi nella stessa provincia (anche se ubicati in comuni diversi) e abbia deciso di organizzarli come unica azienda.

Viene qui, infatti, confermato quanto disposto con circolare n. 55 del 4/3/1999, alla quale si rimanda.

E’ evidente che,in tal caso, il codice Istat Provincia e Comune del Centro aziendale deve necessariamente corrispondere al codice azienda indicato nel quadro A.

  

4.4 Quadro D- ACCENTRAMENTO.

 

E’ un’altra novità di rilievo con cui viene disciplinata, in maniera organica, l’informazione relativa all’eventuale accentramento contributivo di aziende, operanti in province diverse, che intendono accentrare gli adempimenti.

 

 4.5 Quadro E – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE.

 

Propone l’indicazione di una serie di informazioni integrative, non richieste con la versione del modello in uso e che ben esprimono il diverso approccio metodologico della nuova Denuncia aziendale.

Infatti, le informazioni richieste consentono, da un lato, di autocertificare dati di carattere amministrativo evitando la presentazione di documentazione allegata e, dall’altro, con l’indicazione di altri dati, di inquadrare immediatamente alcuni tipi “ditta” al fine della contribuzione differenziata.

La novità più rilevante, peraltro, è costituita dall’indicazione del fabbisogno aziendale espresso in giornate lavorative, limitatamente alle aziende sorte dal 1 luglio 2006 e  che assumono esclusivamente manodopera a tempo determinato (OTD).

All’INPS è demandato il compito della verifica del dato e ciò, conformemente ai contenuti della circolare 29/2005,  al fine  di eliminare  quei comportamenti irregolari miranti soprattutto ad acquisire prestazioni indebite.

Va sottolineata la presenza della casella “impresa senza terra”, la cui barratura consente di saltare, in alcune circostanze, automaticamente la compilazione dei quadri F – G - H

 

 4.6  Quadri F – G – H- TERRENI-ALLEVAMENTI-MACCHINE AGRICOLE

 

Nei quadri F – G – H deve essere denunciata la consistenza aziendale (terreni, allevamenti, macchinari).

 

Rispetto al modello precedente si segnala l’introduzione delle seguenti innovazioni:

- l’indicazione del codice ISTAT (provincia e comune) di ubicazione dei fondi;

- l’indicazione della zona tariffaria ai fini contributivi;

- la data della decorrenza e della percentuale del possesso dei terreni e la data della decorrenza del possesso degli allevamenti;

- l’integrazione dell’intestazione catastale descrittiva con l’indicazione del Codice Fiscale del proprietario del terreno, se questi è un soggetto diverso da quello indicato nel quadro A;

- l’indicazione, in base alla percentuale di possesso, del totale della superficie disponibile.

 

Nel caso in cui il dichiarante (quadro A) non sia proprietario dei terreni o degli allevamenti, nel quadro F o G devono essere riportati i codici fiscali dei proprietari, nonché gli estremi contrattuali dell’atto da cui origina il possesso del dichiarante.

 

 4.7 Quadro L- AGENZIE SOMMINISTRAZIONE LAVORO

 

E’ un quadro riservato alle sole agenzie di somministrazione lavoro, qualora sia stata barrata la relativa casella “SI” del quadro A.

La sua funzione è quella di consentire il controllo dell’abilitazione a svolgere tale tipo di attività.

  

4.8 Quadri M – N – O- SOCIETA’- AZIENDE DIRETTO/COLTIVATRICI-COOPERATIVE E LORO CONSORZI

 

Come già accennato, i quadri relativi alle società ed alle cooperative hanno lo scopo di consentire, attraverso l’indicazione dellanatura giuridica e del tipo società o cooperativa, anche alla luce delle recenti norme in materia, il corretto inquadramento delle società e cooperative agricole.

Inoltre, sono finalizzati alla immediata individuazione dei soggetti, costituiti in forma societaria, aventi diritto a particolari agevolazioni ( es.: esoneri per calamità).

 Il quadro N è, altresì, finalizzato all’attribuzione del tipo ditta CD/CM per il calcolo della contribuzione differenziata.

 

 4.9. Quadro P – IMPRESE SENZA TERRA.

 

Il quadro propone la richiesta di informazioni relative ad imprese normalmente inquadrate, ai fini previdenziali, in settori extra-agricoli svolgendo attività diverse, ma che, per determinate operazioni, sono assoggettate all’obbligo della contribuzione agricola unificata limitatamente alla manodopera assunta per dette operazioni, e perciò sono definite “imprese senza terra”.

 

Esempi tipici sono i commercianti all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli che acquistano direttamente sulla pianta e provvedono direttamente alle operazioni di raccolta, oppure le aziende che effettuano lavori di manutenzione di aree a verde.

 

Le notizie richieste servono essenzialmente ad identificare la parte venditrice o committente e, in particolare, gli estremi del contratto da cui derivano le prestazioni corrispettive.

 

Sono previsti più sottoquadri per l’indicazione eventuale di più contraenti.

 

4.10. Quadro Q – AZIENDE CHE ASSUMONO LAVORATORI ADDETTI A PARTICOLARI ATTIVITA’

 

Il quadro è dedicato alla richiesta di informazioni per le aziende che assumono lavoratori addetti a particolari attività, di cui alla Legge 92/79.

 

 4.11. Quadro R- MODALITA’ GESTIONE REGISTRO D’IMPRESA E DATI RELATIVI AI SOGGETTI DI CUI ALL’ART.1  L. 12/79

 

Vengono  richieste informazioni sulle  modalità di tenuta dei registri d’impresa (libro matricola e paga).

In particolare viene richiesto di conoscere se sono utilizzati i cosiddetti sistemi equipollenti e/o il sistema della stampa laser.

 

Inoltre, viene richiesto di indicare gli estremi dei soggetti di cui all’ art. 1 legge 12/79, delegati agli adempimenti per conto dell’azienda dichiarante.

 

 4.12. Quadro S- DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’

 

E’ la dichiarazione di responsabilità che tutti i dati e le notizie contenute nei quadri precedenti sono veri e reali.

Contiene, inoltre, l’impegno al rinnovo della denuncia aziendale in caso di variazioni.

  

4.13 Quadro T – RISERVATO ALL’UFFICIO.

 

E’ riservato alle Sedi. Il suo contenuto sarà oggetto di apposito messaggio.

 

 5. Delega.

 

E’ stata ravvisata l’esigenza di inserire nella domanda d’iscrizione l’eventuale delega del titolare dell’azienda ad una delle associazioni di categoria convenzionate con l’Istituto.  

 

 6. Utilizzo del modello.

 

6.1) Aziende di nuova costituzione che trasmettono il modello a partire dall’1/7/2006 (art. 01, comma 8 della Legge n. 81/2006).

 

E’ obbligatoria la compilazione integrale del nuovo modello, ovviamente per i quadri che interessano.

Peraltro, in attesa che venga portata a termine la sperimentazione telematica, le suddette aziende compileranno e presenteranno il modello cartaceo attualmente in uso, con l’impegno alla ripresentazione telematica, integrata di eventuali nuovi dati richiesti, non appena sarà disponibile la procedura.

 

6.2) Aziende in attività alla data del 30/6/2006 tenute alla ripresentazione della Denuncia Aziendale (art. 01, comma 7 della Legge 81/2006).      

 

Sono obbligate alla compilazione e trasmissione del nuovo modello limitatamente ai quadri A), B), C), F), G), H) e parzialmente al quadro E) (imprese senza terra, utilizzo di contoterzisti).

Relativamente ai quadri F) e G), inoltre, non sono obbligate alla indicazione dei dati contrattuali.

 

6.3) Termini di presentazione.

 

Fermo restando il termine di 30 giorni dall’inizio dell’attività per le aziende di nuova costituzione e per le variazioni significative relative alle aziende già in essere, da comunicare usando al momento ancora  il vecchio modello cartaceo, si fa presente  che a decorrere dal 1 luglio 2006 al 31 ottobre 2006 è iniziata  la fase sperimentale della ripresentazione telematica delle Denunce Aziendali da parte delle aziende già esistenti  alla data del 30/6/2006, nonché di quelle di nuova costituzione.

Dal 1 novembre 2006, poi,  avrà inizio la fase della effettiva trasmissione telematica.

  

7. Adempimenti delle Sedi.

 

Le Sedi devono provvedere a tenere in evidenza le denunce aziendali di nuova iscrizione e di variazione che saranno presentate nel periodo riservato  alla sperimentazione ( 1 luglio 2006 - 31 ottobre 2006), in attesa di successive istruzioni.

Il dato monitorato dovrà essere oggetto  di rilevazione  statistica da inviare, entro il 15 novembre 2006, tramite le Sedi Regionali, al Progetto per la Gestione lo Sviluppo e il Coordinamento dell’Area Agricola.

  

Nella statistica dovranno essere indicati:

à        il tipo di denuncia aziendale (nuova iscrizione o variazione);

à        il codice fiscale dell’azienda;

à        la data di inizio dell’attività o variazione.

  

Allegato N.1 (pdf)