LEGGE n. 248 del 4 agosto 2006
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per
il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
(S.O. n. 183 alla G.U. n.
186 del 11.08.2006)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione
fiscale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita
del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE
DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223
All'articolo 1:
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al presente
decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome
di Trento e di Bolzano in conformità agli statuti speciali e alle relative
norme di attuazione".
All'articolo 2:
al comma 1, lettera a), le parole: "la fissazione di tariffe
obbligatorie" sono sostituite dalle seguenti: "l'obbligatorietà di tariffe";
al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) il divieto, anche parziale, di svolgere
pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le
caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi
delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il
cui rispetto è verificato dall'ordine";
al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) il divieto di fornire all'utenza servizi
professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o
associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo
all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo
professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica
prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente
indicati, sotto la propria personale responsabilità";
al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il
giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi
professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio,
sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica,
le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente
ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione
dei compensi per attività professionali";
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il
terzo comma è sostituito dal seguente:
"Sono nulli, se non redatti in forma
scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro
clienti che stabiliscono i compensi professionali"".
All'articolo 3:
al comma 1, alinea, le parole: "le attività economiche di
distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e
bevande," sono sostituite dalle seguenti: "le attività commerciali,
come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di
somministrazione di alimenti e bevande";
al comma 1, lettera a), le parole: "fatti salvi quelli
riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli
alimenti" sono sostituite dalle seguenti: "fatti salvi quelli
riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e
delle bevande";
al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non
alimentare";
al comma 1, lettera e), la parola: "generali" è
soppressa;
al comma 1, lettera f), dopo la parola: "temporale" sono
inserite le seguenti: "o quantitativo" e, in fine, sono aggiunte le
seguenti: ", tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di
fine stagione per i medesimi prodotti";
al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"f-bis) il divieto o l'ottenimento di
autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia
presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda
con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza
delle prescrizioni igienico-sanitarie".
All'articolo 4:
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
nonché dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività
produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme
vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi
di lavoro e la qualità del prodotto finito";
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. E' comunque consentita ai titolari di
impianti di cui al comma
2-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa con
a) la denominazione di
"panificio" da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di
produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;
b) la denominazione di "pane
fresco" da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione
continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione
o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi
della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di
lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da
porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie
esistenti a livello territoriale;
c) l'adozione della dicitura "pane
conservato" con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione
utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonché
delle eventuali modalità di conservazione e di consumo".
All'articolo 5:
al comma 1, dopo le parole: "a prescrizione medica,"
sono inserite le seguenti: "previa comunicazione al Ministero della salute
e alla regione in cui ha sede l'esercizio e";
al comma 2, le parole: "con l'assistenza" sono
sostituite dalle seguenti: "alla presenza e con l'assistenza personale e
diretta al cliente";
al comma 3, dopo le parole: "sulla confezione del
farmaco" sono inserite le seguenti: "rientrante nelle categorie di
cui al comma 1";
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Nella provincia di Bolzano è fatta salva
la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e
tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi delle specialità
medicinali e dei preparati galenici come previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574";
al comma 5, dopo la parola: "distribuzione" è inserito
il segno di interpunzione: ",";
il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo
7 della legge 8 novembre 1991, n. 362";
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
"6-bis. I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della
legge 8 novembre 1991, n. 362, sono sostituiti dai seguenti:
"
10. Il termine di cui al comma 9 si
applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa
ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n.
475".
6-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8
novembre 1991, n. 362, è inserito il seguente:
"4-bis. Ciascuna delle società di cui
al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie
ubicate nella provincia dove ha sede legale."";
il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Il comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, è abrogato".
L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - (Interventi per il potenziamento del servizio di
taxi).- 1. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo
adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi necessari
all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, in conformità al
principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di
circolazione delle persone e dei servizi, nonché la funzionalità e 1'efficienza
del medesimo servizio adeguati ai fini della mobilità urbana ai sensi degli
articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea e
degli articoli 3, 11, 16, 32, 41 e 117, comma secondo, lettere e) e m), della
Costituzione, i comuni, sentite le commissioni consultive di cui all'articolo
4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo
organo partecipativo, possono:
a) disporre turnazioni integrative in aggiunta a
quelle ordinarie, individuando idonee forme di controllo sistematico circa
l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati. Per l'espletamento
del servizio integrativo di cui alla presente lettera, i titolari di licenza si
avvalgono, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 10 della legge 15
gennaio 1992, n. 21, di sostituti alla guida in possesso dei requisiti
stabiliti all'articolo 6 della medesima legge. I sostituti alla guida devono
espletare l'attività in conformità alla vigente normativa ed il titolo di
lavoro deve essere trasmesso al comune almeno il giorno precedente all'avvio
del servizio;
b) bandire concorsi straordinari in conformità alla
vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione
numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello
di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di
nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti
dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, fissando, in caso di titolo oneroso,
il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o
più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la
conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti sono
ripartiti in misura non inferiore all'80 per cento tra i titolari di licenza di
taxi del medesimo comune; la restante parte degli introiti può essere
utilizzata dal comune per il finanziamento di iniziative volte al controllo e
al miglioramento della qualità degli autoservizi pubblici non di linea e alla
sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante l'impiego di
tecnologie satellitari;
c) prevedere il rilascio ai soggetti in possesso dei
requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, e in
prevalenza ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della
medesima legge, di titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili,
per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile
incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza;
d) prevedere in via sperimentale l'attribuzione,
prevalentemente a favore di soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b)
e c), della citata legge n. 21 del 1992, della possibilità di utilizzare
veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l'espletamento di servizi diretti a
specifiche categorie di utenti. In tal caso, l'attività dei sostituti alla
guida deve svolgersi secondo quanto previsto dalla lettera a);
e) prevedere in via sperimentale forme innovative di
servizio all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati,
rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del
servizio di taxi o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c),
della citata legge n. 21 del 1992;
f) prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi
di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;
g) istituire un comitato permanente di monitoraggio
del servizio di taxi al fine di favorire la regolarità e l'efficienza
dell'espletamento del servizio e di orientare costantemente le modalità di
svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva, composto da funzionari
comunali competenti in materia di mobilità e di trasporto pubblico e da rappresentanti
delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, degli operatori
di radiotaxi e delle associazioni degli utenti.
2. Sono fatti salvi il conferimento di nuove licenze secondo la
vigente programmazione numerica e il divieto di cumulo di più licenze al
medesimo intestatario, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e della
disciplina adottata dalle regioni".
All'articolo 7, al comma 1, dopo le parole:
"l'autenticazione" sono inserite le seguenti: "della
sottoscrizione" e dopo le parole: "di cui all'articolo 2 del"
sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al".
All'articolo 8:
al comma 1, dopo le parole: "prezzi minimi o di sconti
massimi per l'offerta" sono inserite le seguenti: "ai
consumatori";
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. All'articolo 131 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Per l'offerta di contratti
relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario rilascia preventiva
informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o,
distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione è affissa
nei locali in cui l'intermediario opera e risulta nella documentazione
rilasciata al contraente.
2-ter. I preventivi e le polizze indicano,
in modo evidenziato, il premio di tariffa, la provvigione dell'intermediario,
nonché lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del
contratto"".
All'articolo 9, al comma 1, al capoverso 2-quater,
dopo le parole: "Ministero delle politiche agricole" il segno di
interpunzione: "," è soppresso e, al capoverso 2-quinquies, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e gestori del servizio di
telefonia".
L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"Art. 10. - (Modifica unilaterale delle condizioni
contrattuali). -
"Art. 118. - (Modifica unilaterale delle
condizioni contrattuali). - 1. Nei contratti di durata può essere convenuta la
facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni
di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni
contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità
contenenti in modo evidenziato la formula: 'Proposta di modifica unilaterale
del contrattò, con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o
mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La
modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal
contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del
rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni
precedentemente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano
state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se
sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a
decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori
che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare
pregiudizio al cliente".
All'articolo 11:
ai commi 2, 4 e 5, le parole: "Camere di commercio" sono
sostituite dalle seguenti: "camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura";
al comma 3, dopo le parole: "dall'articolo 1 del" sono
inserite le seguenti: "regolamento di cui al" e le parole: "7
ottobre 1993, n. 589" sono sostituite dalle seguenti: "21 febbraio
1990, n. 300, e successive modificazioni".
All'articolo 12, al comma 2, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "nel rispetto della normativa vigente in tema di
riservatezza del trattamento dei dati personali".
L'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"Art. 13. - (Norme per la riduzione dei costi degli apparati
pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza). - 1. Al fine di
evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di
assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente
pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche
regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività
di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi
pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento
esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare
esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono
svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in
affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o
enti. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria
prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti.
2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo
e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti
disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale
fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le
attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una
separata società da collocare sul mercato, secondo le procedure del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori diciotto mesi. I contratti
relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente
perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del
presente comma.
4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del
presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli.
Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti
conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a
procedure di aggiudicazione perfezionate prima della predetta data".
All'articolo 14:
al comma 1, all'alinea, dopo le parole: "capo II" sono
inserite le seguenti: "del titolo II"; al capoverso Art. 14-bis,
comma 2, le parole: "sono applicabili per un determinato periodo di tempo
e, se necessario e opportuno, possono essere rinnovate" sono sostituite
dalle seguenti: "non possono essere in ogni caso rinnovate o
prorogate";
al comma 1, capoverso Art. 14-ter, le parole da: ""Art.
14-ter" fino a: "senza accertare l'illecito" sono sostituite
dalle seguenti: "Art. 14-ter. (Impegni). - 1. Entro tre mesi dalla
notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione
degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato
CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili
anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorità, valutata l'idoneità di
tali impegni, può, nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario, renderli
obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare
l'infrazione"; al medesimo capoverso, al comma 2, le parole: "un
sanzione" sono sostituite dalle seguenti: "una sanzione";
al comma 2, capoverso 2-bis, le parole: ""2-bis"
sono sostituite dalle seguenti: ""2-bis" e le parole: "può
essere ridotta in misura non superiore alla metà" sono sostituite dalle
seguenti: "può essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste
dal diritto comunitario".
Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
"Art. 14-bis. - (Integrazione dei poteri dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni). - 1. Ferme restando le competenze assegnate
dalla normativa comunitaria e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, all'Autorità
garante della concorrenza e del mercato, la presentazione di impegni da parte
delle imprese interessate è parimenti ammessa nei procedimenti di competenza
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in cui occorra promuovere la
concorrenza nella fornitura delle reti e servizi di comunicazione elettronica e
delle risorse e servizi correlati, ai sensi del codice delle comunicazioni
elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, salva la
disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti del medesimo codice per i
mercati individuati nelle raccomandazioni comunitarie relative ai mercati
rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche.
2. Nei casi previsti dal comma
All'articolo 15, al comma 1, dopo le parole:
"15-ter, del" sono inserite le seguenti: "testo unico di cui
al" e le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31
dicembre 2007".
All'articolo 17, al comma 2, le parole:
"dall'articolo 1 della" sono sostituite dalla seguente:
"dalla" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse
integrative di cui al presente comma devono essere utilizzate esclusivamente
per i cantieri aperti".
Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
"Art. 17-bis. - (Modifiche a disposizioni concernenti le
Autorità portuali). - 1. All'articolo 34-septies del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "nei limiti di 30
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007" sono sostituite
dalle seguenti: "nei limiti di 60 milioni di euro per l'anno 2006 e di 90
milioni di euro per l'anno 2007";
b) al comma 3, le parole: "30 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2006 e 2007" sono sostituite dalle seguenti: "60
milioni di euro per l'anno 2006 e 90 milioni di euro per l'anno 2007".
All'articolo 18, al comma 2, dopo la parola:
"Fondo" è inserita la seguente: "nazionale".
Nel capo I del titolo II, dopo l'articolo 18 è
aggiunto il seguente:
"Art. 18-bis. - (Disposizioni per il contrasto degli incendi
boschivi). - 1. Per le esigenze operative del Corpo forestale dello Stato
connesse alle attività antincendi boschivi di competenza, è autorizzata la
spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro annui a
decorrere dal 2007.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente
utilizzando i seguenti accantonamenti: per l'anno 2006, quanto a 3.550.000 euro
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a
250.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e a 200.000 euro quello relativo al Ministero per i beni e le attività
culturali; per l'anno 2007, quanto a 3.100.000 euro l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 5.000.000 di euro quello
relativo al Ministero degli affari esteri, a 500.000 euro quello relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 1.400.000 euro quello
relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali; per l'anno 2008,
quanto a 5.650.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri, a 1.550.000 euro quello relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, a 1.900.000 euro quello relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, a 500.000 euro quello relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 400.000 euro quello relativo
al Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
All'articolo 20, dopo il comma 3 sono aggiunti i
seguenti:
"3-bis. All'articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: "Gli
stessi contributi" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal
1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11".
3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato
nell'alinea dell'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, non è richiesto per le imprese editrici di quotidiani
o periodici che risultano essere giornali o organi di partiti o movimenti
politici che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai
contributi di cui al medesimo comma 10".
All'articolo 21:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per il pagamento delle spese di giustizia non
è ammesso il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne
che per gli atti di notifiche nei procedimenti penali e per gli atti di
notifiche e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi
oneri sono a carico dell'erario";
al comma 4, alinea, dopo le parole: "in materia di" sono
inserite le seguenti: "spese di";
al comma 4, al capoverso 6-bis, le parole: "per le istanze
cautelari di primo e secondo grado," e le parole: "aggiunto
dall'articolo 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205," sono soppresse; dopo
le parole: "della legge 7 agosto 1990, n. 241," sono inserite le
seguenti: "per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di
residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato"; le
parole: "di ottemperanza" sono sostituite dalle seguenti: "di
esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato" e sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'onere relativo al pagamento dei
suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel
caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è
costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il
passaggio in giudicato della sentenza. Non è dovuto alcun contributo per i
ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il
diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale";
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. All'onere derivante dall'attuazione del
capoverso 6-bis, introdotto dal comma 4, valutato per il
al comma 5, capoverso 1-bis, l'ultimo periodo è soppresso.
All'articolo 22, al comma 1, dopo le parole:
", degli Istituti zooprofilattici sperimentali" sono inserite le
seguenti: ", degli enti e degli organismi gestori delle aree naturali
protette".
Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:
"Art. 22-bis. - (Riduzione della spesa per incarichi di
funzione dirigenziale. Disposizioni in materia di attività libero-professionale
intramuraria). - 1. La spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione
dirigenziale di livello generale è soggetta ad una riduzione globale non
inferiore al 10 per cento.
2. Al comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: "fino al
31 luglio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data,
certificata dalla regione o dalla provincia autonoma, del completamento da
parte dell'azienda sanitaria di appartenenza degli interventi strutturali
necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale
intramuraria e comunque entro il 31 luglio 2007".
4. Al fine di garantire il corretto equilibrio tra attività
istituzionale e attività libero-professionale intramuraria, anche in
riferimento all'obiettivo di ridurre le liste di attesa, sono affidati alle
regioni i controlli sulle modalità di svolgimento dell'attività
libero-professionale della dirigenza del Servizio sanitario nazionale e
l'adozione di misure dirette ad attivare, previo congruo termine per provvedere
da parte delle aziende risultate inadempienti, interventi sostitutivi anche
sotto forma della nomina di un commissario ad acta. In ogni caso l'attività
libero-professionale non può superare, sul piano quantitativo nell'arco
dell'anno, l'attività istituzionale dell'anno precedente".
All'articolo 23, al comma 1, dopo le parole:
"abrogato" sono aggiunte le seguenti: "e nell'articolo 2, comma
4, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, sono soppresse le parole: ", nonché
alla loro conferma in ruolo"".
All'articolo 24, al comma 1, dopo le parole:
"tabella D allegata al" sono inserite le seguenti: "regolamento
di cui al".
All'articolo 25:
al comma 3, la parola: "coesistente" è sostituita dalla
seguente: "rispettivo";
al comma 4, la parola: "manovra" è sostituita dalla
seguente: "legge".
All'articolo 29:
al comma 2, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:
"e-bis) indicazione di un termine di durata, non
superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da
intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato
sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione
competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.";
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis.
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Gli organismi non individuati dai
provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono soppressi".
All'articolo 30:
al comma 1, capoverso 204, dopo le parole: "Dipartimento
degli affari regionali" sono inserite le seguenti: "e del Ministero
dell'interno";
al comma 1, dopo il capoverso 204-bis, è aggiunto il
seguente:"204-ter. Ai fini dell'attuazione dei commi 198, 204 e 204-bis,
limitatamente agli enti locali in condizione di avanzo di bilancio negli ultimi
tre esercizi, sono escluse dal computo le spese di personale riferite a
contratti di lavoro a tempo determinato, anche in forma di collaborazione
coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell'anno 2005".
All'articolo 31, al comma 2, sono soppresse le
parole: "e successive modificazioni,".
All'articolo 32, al comma 1, alinea, le parole:
"i commi 6, 6-bis e 6-ter sono sostituiti" sono sostituite dalle
seguenti: "il comma 6 è sostituito" e, al capoverso 6-ter, dopo le
parole: "comma 6, del" sono inserite le seguenti: "testo unico
di cui al".
All'articolo 34, al comma 3, dopo la parola:
"trasparenza" il segno di interpunzione: "." è soppresso.
Nel titolo II, dopo l'articolo 34 sono aggiunti i
seguenti:
"Art. 34-bis. - (Autofinanziamento dei servizi anagrafici
informatizzati del Ministero dell'interno). - 1. All'articolo 7-vicies quater,
comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono aggiunti i seguenti periodi: "Con i
decreti indicati nel comma 1 è determinata, altresì, annualmente e con le
modalità stabilite dal presente comma, la quota parte da riassegnare, anche per
le esigenze dei comuni, alle competenti unità previsionali di base dello stato
di previsione del Ministero dell'interno quali proventi specificamente
destinati alla copertura dei costi del servizio. Alle riassegnazioni previste
dal presente comma non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 46,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266".
Art. 34-ter. - (Deroghe ai limiti all'acquisizione di immobili). -
1. All'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le
parole: "enti territoriali" sono inserite le seguenti: "e degli
enti previdenziali destinatari delle operazioni di dismissione disciplinate dal
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
Art. 34-quater. - (Controllo del costo del lavoro). - 1.
All'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 2 è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le comunicazioni previste dal presente
comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche
all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM),
per via telematica".
Art. 34-quinquies. - (Proroga dei trasferimenti ai sensi del
decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112). - 1. All'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, le
parole: "1° gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "1°
gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti di
attuazione dell'articolo 119 della Costituzione". Per l'anno 2006 non si
applica quanto previsto al primo periodo del comma 323 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266".
All'articolo 35:
al comma 2, le parole: "comma precedente" sono
sostituite dalle seguenti: "secondo comma";
al comma 3, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle
seguenti: "primo comma" e, dopo le parole: "testo unico delle
imposte sui redditi" sono aggiunte le seguenti: ", di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";
al comma 5, capoverso, le parole: "comma precedente"
sono sostituite dalle seguenti: "quinto comma";
al comma 6, le parole: "Il comma precedente si applica"
sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui al comma 5 si
applicano" e le parole: "Direttiva 77/388/CEE" sono sostituite
dalle seguenti: "direttiva 77/388/CEE del Consiglio,";
dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. All'articolo 30, secondo comma, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo
la parola: "quinto" sono inserite le seguenti: "e sesto".
6-ter. Per i soggetti subappaltatori ai quali si
applica l'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, resta ferma la possibilità di effettuare la
compensazione infrannuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e
successive modificazioni. Qualora il volume di affari registrato dai predetti
soggetti nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80 per cento da
prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, il limite di cui
all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a
1.000.000 di euro";
al comma 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) all'articolo 10, primo comma:
1) i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti
dai seguenti:
"8) le locazioni e gli
affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende
agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le
quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e
di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili
destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse
le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate
nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter)
ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente
manifestato l'opzione per l'imposizione;
8-bis) le cessioni di
fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero
8-ter), escluse quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione
della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o
dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della
legge 5 agosto 1978, n. 457";
2) dopo il numero 8-bis) è inserito il
seguente:
"8-ter) le cessioni di
fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni, escluse:
a) quelle
effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o
dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui
all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978,
n. 457;
b) quelle
effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono
in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla
detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento;
c) quelle
effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di
impresa, arti o professioni;
d) quelle per le
quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione
per l'imposizione"";
al comma 8, la lettera c) è soppressa;
al comma 8, lettera d), le parole: "il n. 127-ter è
soppresso" sono sostituite dalle seguenti: "la voce di cui al numero
127-ter) è soppressa";
il comma 9 è sostituito dal seguente:
"
il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. Al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 2, le parole:
"operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8-bis)" sono
sostituite dalle seguenti: "operazioni esenti e imponibili ai sensi
dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter),";
b) all'articolo 40, dopo il comma 1 è
inserito il seguente: "1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di
registro le locazioni di immobili strumentali, ancorché assoggettate
all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero
8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.";
c) nella Tariffa, parte prima,
all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali, ancorché
assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma,
numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
1 per cento"";
dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
"10-bis. Al testo unico delle disposizioni
concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 10, comma 1, dopo le
parole: "a norma dell'articolo 2" sono aggiunte le seguenti: ",
anche se relative a immobili strumentali, ancorché assoggettati all'imposta sul
valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633";
b) dopo l'articolo 1 della Tariffa è
inserito il seguente:
"1-bis. Trascrizioni di
atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili
strumentali, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati
all'imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti
immobiliari sugli stessi: 3 per cento".
10-ter. Per le volture catastali e le trascrizioni
relative a cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo
comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui
siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e
dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, ovvero imprese di
locazione finanziaria, ovvero banche e intermediari finanziari di cui agli
articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, limitatamente all'acquisto ed al riscatto dei beni da concedere o
concessi in locazione finanziaria, le aliquote delle imposte ipotecaria e
catastale, come modificate dal comma 10-bis del presente articolo, sono ridotte
della metà. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente decorre
dal 1° ottobre 2006.
10-quater. Le disposizioni in materia di imposte
indirette previste per la locazione di fabbricati si applicano, se meno
favorevoli, anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia
costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati,
determinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.
10-quinquies. Ai fini dell'applicazione delle imposte
proporzionali di cui all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni,
per i contratti di locazione o di affitto assoggettati ad imposta sul valore
aggiunto, sulla base delle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in
vigore del presente decreto ed in corso di esecuzione alla medesima data, le
parti devono presentare per la registrazione una apposita dichiarazione, nella
quale può essere esercitata, ove la locazione abbia ad oggetto beni immobili
strumentali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-bis) della Tariffa, parte
prima, del predetto decreto n. 131 del
10-sexies. Le somme corrisposte a titolo di imposte
proporzionali di cui all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per i
contratti di locazione finanziaria, anche se assoggettati ad imposta sul valore
aggiunto, aventi ad oggetto beni immobili strumentali di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a-bis), della Tariffa, parte prima, del predetto decreto n.
131 del 1986, possono essere portate, nel caso di riscatto della proprietà del
bene, a scomputo di quanto dovuto a titolo di imposte ipotecaria e
catastale";
al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: "imposte sui
redditi," sono inserite le seguenti: "di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,";
al comma 12, la parola: "aggiunti" è sostituita dalla
seguente: "inseriti";
dopo il comma 12 è inserito il seguente:
"12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto
comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a
decorrere dal 1° luglio 2008. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2007 il limite è stabilito
in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 500
euro";
al comma 13, all'alinea, le parole: "approvato con" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al"; al capoverso 5-bis,
all'alinea, le parole: "2359, comma 1" sono sostituite dalle
seguenti: "2359, primo comma"; alla lettera a), la parola:
"controllate" è sostituita dalla seguente: "controllati" e
le parole: "comma 1" dalle seguenti: "primo comma" e, alla
lettera b), la parola: "amministrate" dalla seguente:
"amministrati";
al comma 14, le parole: "precedente comma" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 13";
al comma 15, all'alinea, la parola: "del" è soppressa;
alla lettera a), capoverso 1, dopo le parole: "che risultano
applicando" sono inserite le seguenti: "le seguenti
percentuali", le parole: "approvato con" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui al", le parole: "8-bis, comma 1" dalle
seguenti: "8-bis, primo comma" e le parole: "dei precedenti
periodi" dalle seguenti: "del primo periodo";
alla lettera b), capoverso 3, le parole:
"articolo 8-bis, comma 1" sono sostituite dalle seguenti:
"articolo 8-bis, primo comma"; alla lettera d), capoverso 4-bis, le
parole: "n. 600 del 1973" sono sostituite dalle seguenti: "29
settembre 1973, n. 600";
al comma 16, le parole: "comma precedente" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 15";
al comma 17, le parole: "approvato con" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui al";
al comma 18, secondo periodo, dopo le parole: "articolo
37-bis del" sono inserite le seguenti: "decreto del Presidente della
Repubblica";
al comma 19, le parole: "precedente comma" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 121";
al comma 20, le parole: "comma precedente" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 19";
dopo il comma 22 è inserito il seguente:
"22-bis. Dopo la lettera b) del comma 1
dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserita la
seguente: "b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati
pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto
dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non
superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità"";
dopo il comma 23, sono inseriti i seguenti:
"23-bis. Per i trasferimenti immobiliari soggetti
ad IVA finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini
delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo periodo, il valore
normale non può essere inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento
erogato.
23-ter. All'articolo 52 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 5, è aggiunto il
seguente:
"5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e
5 non si applicano relativamente alle cessioni di immobili e relative
pertinenze diverse da quelle disciplinate dall'articolo 1, comma 497, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni"";
al comma 24, alla lettera a), le parole: "53-bis" sono
sostituite dalle seguenti: "Art. 53-bis", dopo le parole: "n.
600" è inserito il segno d'interpunzione: ",", le parole:
"e catastale di cui al" sono sostituite dalle seguenti: "e
catastale previste dal testo unico di cui al" e dopo le parole: "n.
347."" il segno di interpunzione: "." è sostituito dal
seguente: ";"; alla lettera b), la parola: "inserito" è
sostituita dalla seguente: "aggiunto"; al comma 25, le parole:
"dal direttore generale" sono sostituite dalle seguenti: "dai
direttori generali"; al comma 26, le parole: "comma precedente"
sono sostituite dalle seguenti: "comma 25";
dopo il comma 26 sono inseriti i seguenti:
"26-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 25 e
26-ter. Ai fini di cui all'articolo 1, commi 426 e
426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerati efficaci i versamenti
effettuati, a titolo di prima e seconda rata, entro il 10 luglio 2006, se
comprensivi degli interessi legali, calcolati dalla data di scadenza della rata
a quella del pagamento.
26-quater. Le disposizioni contenute nell'articolo 1,
commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpretano nel
senso che la sanatoria ivi prevista non produce effetti sulle responsabilità
amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della
riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla
riscossione relative:
a) ai provvedimenti sanzionatori e di
diniego del diritto al rimborso o al discarico per inesigibilità per i quali,
alla data del 30 giugno 2005, non era pendente un ricorso amministrativo o giurisdizionale;
b) alle irregolarità consistenti in
falsità di atti redatti dai dipendenti, se definitivamente dichiarata in sede
penale prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del
2004.
26-quinquies. All'articolo 19, comma 1, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera e) sono inserite le
seguenti:
"e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli
immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
e-ter) il fermo di beni mobili registrati
di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni"";
al comma 27, al primo periodo, le parole: "la causale del predetto
versamento," sono soppresse; dopo le parole: "1° ottobre 2006."
è aggiunto il seguente periodo: "I dati acquisiti ai sensi del presente
comma sono utilizzati prioritariamente nell'attività di accertamento effettuata
nei confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della
quantificazione della somma liquidata"; all'ultimo periodo, dopo le
parole: "delle trasmissioni" sono inserite le seguenti:
"mediante posta elettronica certificata";
al comma 33, le parole: "comma precedente" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 32";
il comma 34 è sostituito dal seguente:
"34. Le disposizioni di cui ai commi da
dopo il comma 35 sono aggiunti i seguenti:
"35-bis. Al fine di contrastare l'evasione e
l'elusione fiscale, le società di calcio professionistiche sono obbligate a
inviare per via telematica all'Agenzia delle entrate copia dei contratti di
acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti,
nonché dei contratti riguardanti i compensi per tali prestazioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è delegato ad acquisire analoghe informazioni
dalle Federazioni calcistiche estere per le operazioni effettuate da società
sportive professionistiche residenti in Italia anche indirettamente con
analoghe società estere.
35-ter. E' prorogata per l'anno 2006, nella misura e
alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero
del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma
1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° ottobre
2006.
35-quater. All'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, dopo il comma 121-bis è inserito il seguente:
"121-ter. Per il periodo dal 1°
ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 la quota di cui al comma 121 è pari al 36 per
cento nei limiti di 48.000 euro per abitazione"".
All'articolo 36:
al comma 1, le parole da: "sono soppresse" fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è soppressa la voce di cui
al numero 123-bis";
al comma 2, dopo le parole: "n. 633, del" sono inserite
le seguenti: "testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al", dopo le parole: "n. 131 del" sono inserite
le seguenti: "testo unico delle imposte sui redditi, di cui al" e
dopo le parole: "n. 917" è inserito il segno d'interpunzione:
",";
al comma 3, le parole: "approvato con" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui al";
al comma 4, le parole: "comma precedente" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 3";
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. All'articolo 89, comma 3, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "utili
relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli
strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a),
corrisposti" sono sostituite dalle seguenti: "utili
provenienti"";
al comma 5, le parole: "approvato con" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui al";
al comma 6, dopo le parole: "testo unico" sono inserite
le seguenti: "di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986;";
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Nell'articolo 102, comma 7, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo è inserito il
seguente: "Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la
deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la
durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2".
6-ter. La disposizione del comma 6-bis si applica con
riferimento ai canoni relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.";
al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il
costo delle predette aree è quantificato in misura pari al valore risultante da
apposita perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli
ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili e
comunque non inferiore al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30
per cento del costo complessivo";
al comma 9, le parole: "approvato con" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui al";
al comma 10, le parole: "medesimo testo unico" sono
sostituite dalle seguenti: "citato testo unico di cui al decreto n. 917
del 1986" e la parola: "aggiunte" è sostituita dalla seguente:
"inserite";
al comma 12, all'alinea, le parole: "approvato con" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al"; alla lettera a), numero 1),
la parola: "aggiunte" è sostituita dalla seguente:
"inserite"; alla lettera b), la parola: "soppressa" è
sostituita dalla seguente: "abrogata";
al comma 13, le parole: "predetto testo unico" sono
sostituite dalle seguenti: "citato testo unico di cui al decreto n. 917
del 1986" e dopo le parole: "comma 12" sono inserite le
seguenti: "del presente articolo";
il comma 15 è sostituito dal seguente:
"
al comma 16, alinea, le parole: "approvato con" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al";
al comma 18, le parole: "approvato con" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui al";
al comma 20, le parole: "approvato con" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui al" e la parola: "soppresso" è
sostituita dalla seguente: "abrogato";
al comma 21, le parole: "comma precedente" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 20";
al comma 22, alinea, le parole: "approvato, con" sono
sostituite dalle seguenti: ", di cui al" e la parola:
"settembre" è sostituita dalla seguente: "dicembre";
al comma 23, le parole: "approvato con" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui al", la parola: "settembre" è
sostituita dalla seguente: "dicembre" e la parola:
"soppresso" dalla seguente: "abrogato" ed è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "La disciplina di cui al predetto comma 4-bis
continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a
rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti
di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori
alla data di entrata in vigore del presente decreto.";
al comma 24, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle
seguenti: "primo comma", la parola: "aggiunte" è sostituita
dalla seguente: "inserite" e dopo la parola: "permettere"
il segno d'interpunzione: "," è soppresso;
il comma 25 è sostituito dai seguenti:
"25. All'articolo 51, comma 2-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti periodi: "La
disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile a condizione
che le azioni offerte non siano comunque cedute né costituite in garanzia prima
che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'assegnazione e che il valore
delle azioni assegnate non sia superiore complessivamente nel periodo d'imposta
alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo d'imposta
precedente. Qualora le azioni siano cedute o date in garanzia prima del
predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento
dell'assegnazione concorre a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione
nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione della
garanzia. Se il valore delle azioni assegnate è superiore al predetto limite,
la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e
l'ammontare corrisposto dal dipendente concorre a formare il reddito".
25-bis. Il reddito derivante dall'applicazione del
comma 25 rileva anche ai fini contributivi con esclusivo riferimento alle
assegnazioni effettuate in virtù di piani di incentivazione deliberati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e con
esclusivo riferimento, ai fini del calcolo delle prestazioni, alle anzianità
maturate in data successiva alla data di entrata in vigore del presente
decreto.";
al comma 27, alinea, le parole: "approvato con" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al";
al comma 29, all'alinea, le parole: "approvato con" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al"; alla lettera a), numero 1),
alinea, la parola: "aggiunti" è sostituita dalla seguente:
"inseriti"; alla lettera a), numero 2), la parola:
"aggiunto" è sostituita dalla seguente: "inserito"; alla
lettera b), la parola: "aggiunta" è sostituita dalla seguente:
"inserita";
ai commi 30 e 31, le parole: "approvato con" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al";
al comma 33, dopo le parole: "articolo 13, comma 1" è
inserito il segno d'interpunzione: ",";
al comma 34, le parole: "ai fini dell'imposta sul reddito
delle società" sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti di cui
all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta
regionale sulle attività produttive";
dopo il comma 34 è aggiunto il seguente:
"34-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che i proventi illeciti
ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di
cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque
considerati come redditi diversi".
Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:
"Art. 36-bis. - (Misure urgenti per il contrasto del lavoro
nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro). - 1. Al fine di
garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore
dell'edilizia, nonché al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed
irregolare ed in attesa dell'adozione di un testo unico in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonché le
competenze in tema di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia
di salute e sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), può adottare il provvedimento di sospensione
dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di
personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei
lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di
riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. I competenti
uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano
tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture
dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte
di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le
pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata
pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo
non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non
superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle
infrastrutture e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
predispongono le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi
informativi e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in
materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia.
2. E' condizione per la revoca del provvedimento da
parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non
risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle
regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero
e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive
modificazioni. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e
amministrative vigenti.
3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro
debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori
sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava
anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei
casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro
o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente
dell'opera.
4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti
possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su
apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del
personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel
computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a
prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi
quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e
4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore
munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad
esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro
"10-bis. Nei casi di instaurazione di
rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la
comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di
instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data
certa".
7. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002,
n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Ferma restando
l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego
di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Alla irrogazione
della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede
8. Le agevolazioni di cui all'articolo 29 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1995, n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei confronti
dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il
rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle
Casse edili. Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti
dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la
violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.
9. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
predette disposizioni non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del
lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)".
10. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124, dopo le parole: "Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione" sono inserite le seguenti:
", previa intesa con
11. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 3,
comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di
contribuzione per l'anno 1996, di pertinenza della gestione di cui all'articolo
2, comma 26, della predetta legge n. 335 del 1995, è prorogato fino al 31
dicembre 2007.
12. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le risorse destinate
alla finalità di cui all'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, sono ridotte da 480 milioni di euro a 456 milioni di euro e sono
corrispondentemente aumentate da 63 milioni di euro a 87 milioni di euro le
risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni".
All'articolo 37:
al comma 1, dopo la parola: "professioni" è inserito il
segno d'interpunzione: ",";
al comma 3, le parole: "di cui all'articolo 2 del" sono
sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di
cui al";
al comma 4, alla lettera a), la parola: "comunicati" è
sostituita dalla seguente: "comunicate"; alla lettera b), la parola:
"aggiunte" è sostituita dalla seguente: "inserite" e dopo
le parole: "connesse alla riscossione mediante ruolo" sono aggiunte
le seguenti: ", nonché dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2,
lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui al decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai
fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e
all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un
procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari, sia nelle fasi
processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per
le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per
l'applicazione delle misure di prevenzione";
al comma 5, le parole: "comma precedente" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 4" e le parole: "dal 1°
gennaio 2001" dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2005";
al comma 6, alla lettera a), punto 1, la parola:
"aggiungere" è sostituita dalle seguenti: "sono inserite le
seguenti" e al punto 2, dopo le parole: "n. 600, e" sono
inserite le seguenti: "dell'articolo"; alla lettera b), alinea, la
parola: "aggiunto" è sostituita dalla seguente: "inserito";
al comma 7, la parola: "aggiunta" è sostituita dalla
seguente: "inserita";
al comma 8, alinea, dopo le parole: "8-bis del" sono
inserite le seguenti: "regolamento di cui al";
al comma 10, all'alinea, dopo la parola: "Al" sono
inserite le seguenti: "regolamento di cui al"; alla lettera c), punto
2, le parole: "d'affari" sono sostituite dalle seguenti: "di
affari"; alla lettera f), prima delle parole: "per il tramite"
il segno d'interpunzione: "," è soppresso;
al comma 11, dopo la parola: "comma 1, del" sono
inserite le seguenti: "regolamento di cui al";
al comma 12, alinea, dopo la parola: "Al" sono inserite
le seguenti: "regolamento di cui al";
al comma 13, dopo le parole: "30 giugno" sono inserite
le seguenti: ", ovunque ricorrano,";
al comma 15, capoverso Art. 32-bis, al comma 3, le parole:
"dell'imposta," sono sostituite dalle seguenti: "dell'imposta
e" e al comma 4, dopo le parole: "articolo 10, n. 8)" le
seguenti: ", del presente decreto" e dopo la parola:
"convertito" sono inserite le seguenti: ", con
modificazioni,";
al comma 18, al capoverso 15-bis, le parole: "è subordinato
alla" sono sostituite dalle seguenti: "determina la"; e le
parole: "nonché all'eventuale preventiva" dalle seguenti:
"nonché l'eventuale"; al capoverso 15-ter, lettera b), le parole:
"è subordinato al rilascio di polizza fidejussoria o di fidejussione
bancaria" sono sostituite dalle seguenti: "determina la possibilità
di effettuare gli acquisti di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, e successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del
rilascio e per un importo rapportato al volume d'affari presunto e comunque non
inferiore a 50.000 euro" e la lettera c) è soppressa;
al comma 19, le parole: "dal 1° settembre 2006" sono
sostituite dalle seguenti: "dal 1° novembre 2006";
al comma 21, le parole: "lettera f)," sono sostituite
dalle seguenti: "lettera f) del primo comma";
dopo il comma 21 è inserito il seguente:
"21-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri da emanare, ai sensi dell'articolo 71 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentita l'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2006, sono
stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la
presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle
imprese ed è fissata la data, comunque non successiva al 31 marzo
al comma 22, le parole: "comma precedente" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 21";
al comma 27, all'alinea, dopo le parole: "articolo 60"
il segno d'interpunzione: "," è soppresso; alla lettera a), la
parola: "aggiunta" è sostituita dalla seguente: "inserita";
alla lettera b), la parola: "aggiunte" è sostituita dalla seguente:
"inserite"; al comma 28, alle lettere a) e b), la parola:
"plico" è sostituita dalla seguente: "quale";
al comma 30, le parole: "comma precedente" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 29";
al comma 32, lettera a), la parola: "aggiunte" è
sostituita dalla seguente: "inserite";
al comma 34, primo periodo, le parole: "e 7 del decreto
legislativo n. 82 del 2005" sono sostituite dalle seguenti: "e 71 del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82" e le parole: "comma precedente" dalle seguenti:
"comma 33";
il comma 35 è sostituito dal seguente:
"35. Ai contribuenti che optano per l'adattamento
tecnico degli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26
gennaio 1983, n. 18, finalizzato alla trasmissione telematica prevista dal
comma 34 con il misuratore medesimo, è concesso un credito d'imposta di 100
euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito compete, a seguito
dell'esecuzione dell'intervento tecnico e del pagamento della relativa
prestazione, indipendentemente dal numero dei misuratori adattati";
al comma 36, dopo le parole: "registrazione e" è
inserita la seguente: "di" e le parole: "dal presente
articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 33 e 34";
al comma 37 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
prima trasmissione è effettuata, entro il mese di luglio 2007, anche per i mesi
precedenti";
al comma 38, alinea, le parole: "approvato con" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al";
al comma 39, le parole: "approvato con" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui al" e dopo le parole: "lettera b)"
sono inserite le seguenti: "del comma 1";
al comma 40, lettera a), dopo le parole: "e 20 del" sono
inserite le seguenti: "testo unico di cui al";
ai commi 41 e 43, le parole: "approvato con" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al";
al comma 44, primo periodo, dopo le parole: "e 16" il
segno d'interpunzione: "," è soppresso;
al comma 45, alinea, le parole: "approvato con" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al";
al comma 46, le parole: "comma precedente", ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "comma 45";
al comma 47, alinea, le parole: "approvato con" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al";
al comma 51, le parole: "da 518" sono sostituite dalle
seguenti: "a 518";
al comma
al comma 55, le parole: "ed è versata" sono sostituite
dalle seguenti: "e può essere versata".
All'articolo 38:
al comma 1, lettera c), dopo le parole: "destinate al
gioco" sono inserite le seguenti: "disciplinato dal
regolamento";
al comma 2, capoverso 287, alla lettera a), le parole:
"all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311"
sono sostituite dalle seguenti: "al comma 498"; alla lettera j), la
lettera: "j)" è sostituita dalla seguente: "l)" e dopo le
parole: "disciplinate dal" sono inserite le seguenti:
"regolamento di cui al";
al comma 3, all'alinea, le parole: "il punto 3" sono
sostituite dalle seguenti: "il numero 3)"; al capoverso 3), i numeri:
"i.", "ii.", "iii.", "iv." e
"v." sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: "3.1)",
"3.2)", "3.3)", "3.4)" e "3.5)";
al comma 4, lettera j), la lettera: "j)" è sostituita
dalla seguente: "l)" e dopo le parole: "scommesse ippiche"
sono inserite le seguenti: "disciplinate dal regolamento".
Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:
"Art. 39-bis. - (Disposizioni in materia di rimborsi
elettorali). - 1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Specifiche disposizioni sono
previste dal comma 5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti
politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella
circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per
l'elezione delle Camere";
b) al comma 4, le parole: "lire mille" sono
sostituite dalle seguenti: "un euro" e le parole: "lire 5
miliardi annue" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.582.285
annui";
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Per il rimborso previsto dal
comma 1-bis, in relazione alle spese sostenute per le elezioni nella
circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi, rispettivamente, al
Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella
misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi
aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della
circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota
spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in
proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla
ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato
eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei
voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applicano
le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre
1993, n. 515.";
d) al comma 6, le parole: "commi 1 e 4" sono
sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 1-bis" e dopo le parole:
"entro il 31 luglio di ciascun anno" sono inserite le seguenti:
"I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti in un'unica soluzione,
entro il 31 luglio dell'anno in cui si è svolta la consultazione
referendaria".
2. All'articolo 2, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157,
dopo le parole: "fondi medesimi" sono inserite le seguenti: ",
ad eccezione degli importi di cui al comma 5-bis dello stesso articolo
1,".
3. All'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 3, le parole: "per l'attribuzione
della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale" sono
soppresse.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a
partire dai rimborsi delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati nelle elezioni dell'aprile 2006.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede per
l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per gli
anni successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
L'articolo 40 è sostituito dal seguente:
"Art. 40. - (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri recati
dal presente decreto, ad eccezione di quelli relativi agli articoli 18-bis, 21
e 39-bis, pari a complessivi 4.384,4 milioni di euro per l'anno
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Dopo
l'articolo 40 è inserito il seguente:
"Art. 40-bis. - (Norma transitoria). - 1. Gli atti ed i
contratti, pubblici e privati, emanati, stipulati o comunque posti in essere
nello stesso giorno della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale in applicazione ed osservanza della disciplina normativa previgente
non costituiscono in nessun caso ipotesi di violazione della disciplina recata
dal decreto stesso. In tali casi, le disposizioni del decreto si considerano
entrate in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale".