TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223.
Testo del Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, coordinato con il Disegno di legge n. 741 definitivamente approvato dal Parlamento il 2 agosto 2006, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
(Nota: le modifiche apportate dal Disegno di legge di conversione n. 741 sono evidenziate con caratteri in neretto)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e
87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rafforzare la libera scelta
dei consumatori e di rendere piu' concorrenziali gli assetti di mercato,
favorendo anche il rilancio dell'economia e dell'occupazione;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare interventi
intesi a razionalizzare e contenere i livelli di spesa pubblica, nonche' in
tema di entrate e di contrasto all'evasione ed elusione fiscale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
30 giugno 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto-legge:
Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi
Art. 1.
Finalita' e ambito di intervento
1. Le norme del presente
titolo, adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo,
della Costituzione, con particolare riferimento alle materie di competenza
statale della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale,
recano misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli articoli
43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea ed
assicurare l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione
europea, dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e delle
Autorita' di regolazione e vigilanza di settore, in relazione
all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la liberta' di scelta del
cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente
concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia e
dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attivita' imprenditoriali e
la creazione di nuovi posti di lavoro.
1-bis. Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano in conformità agli statuti speciali e alle
relative norme di attuazione.
Art. 2.
Disposizioni urgenti per la tutela
della concorrenza nel settore dei servizi professionali
a) l’obbligatorietà di tariffe fisse
o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento
degli obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche parziale, di
svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni
professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i
costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità
del messaggio il cui rispetto è verificato dall’ordine;
c) il divieto di fornire all’utenza
servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone
o associazioni tra professionisti, fermo restando che l’oggetto sociale
relativo all’attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il
medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la
specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti
previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.
2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni
reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale
con lo stesso, nonche' le eventuali tariffe massime prefissate in via generale
a tutela degli utenti. Il giudice
provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali,
in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della
tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni
appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate,
quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per
attività professionali.
2-bis. All’articolo 2233 del codice
civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:
“Sono nulli, se non redatti in forma
scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro
clienti che stabiliscono i compensi professionali“.
3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che
contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con
l'adozione di misure a garanzia della qualita' delle prestazioni professionali,
entro il 1° gennaio
Art. 3.
Regole di tutela della concorrenza
nel settore della distribuzione commerciale
1. Ai sensi delle
disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della
concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di
garantire la liberta' di concorrenza secondo condizioni di pari opportunita' ed
il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche' di assicurare ai
consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di
accessibilita' all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai
sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e
bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:
a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti
professionali soggettivi per l'esercizio di attivita' commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore
alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande;
b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attivita' commerciali
appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli
esercizi commerciali, fatta salva la
distinzione tra settore alimentare e non alimentare;
d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate
sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non
siano prescritti dal diritto comunitario;
f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine
temporale o quantitativo
allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli
esercizi commerciali, tranne che nei
periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi
prodotti.
f-bis) il divieto o l’ottenimento di
autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia
presso l’esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda
con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza
delle prescrizioni igienico-sanitarie.
2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto
e i saldi di fine stagione.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del
settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di
cui al comma 1.
4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e
regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1°
gennaio 2007.
Art. 4.
Disposizioni urgenti per la
liberalizzazione dell'attivita' di produzione di pane
1. Al fine di favorire la
promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della
panificazione ed assicurare una piu' ampia accessibilita' dei consumatori ai
relativi prodotti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono abrogate la legge 31 luglio 1956, n. 1002, e la lettera b), del
comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di
panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attivita' da
presentare al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata
dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai
requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera,
dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilita' dei locali, nonché dall’indicazione del nominativo del
responsabile dell’attività produttiva, che assicura l’utilizzo di materie prime
in conformità alle norme vigenti, l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e
di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.
2-bis. È comunque consentita
ai titolari di impianti di cui al comma 2 l’attività di vendita dei prodotti di
propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi
dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con
l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
2-ter. Entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa
con
a) la denominazione di “panificio“ da riservare alle
imprese che svolgono l’intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione
delle materie prime alla cottura finale;
b) la denominazione di “pane fresco“ da riservare al
pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni
finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata
delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli
impasti, fatto salvo l’impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo
rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un
termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello
territoriale;
c) l’adozione della dicitura “pane conservato“ con
l’indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle
specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali
modalità di conservazione e di consumo.
3. I comuni e le autorita' competenti in materia igienico-sanitaria esercitano
le rispettive funzioni di vigilanza.
4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite ai
sensi dell'articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e 7, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114.
Art. 5.
Interventi urgenti nel campo della
distribuzione di farmaci
1. Gli esercizi
commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attivita' di vendita al
pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis
del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non
soggetti a prescrizione medica previa
comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede
l’esercizio e secondo le modalita' previste dal presente
articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile.
2. La vendita di cui al comma 1 e' consentita durante l'orario di apertura
dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito
reparto, alla presenza e con
l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o piu'
farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo
ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite
sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
3. Ciascun distributore al dettaglio puo' determinare liberamente lo sconto sul
prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco,
purche' lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia
praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria e'
nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005,
n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, ed
ogni altra norma incompatibile.
3-bis. Nella provincia di
Bolzano è fatta salva la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso
della lingua italiana e tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi
delle specialità medicinali e dei preparati galenici come previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.
4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'obbligo di
chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle
specialita' in commercio non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da
parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilita' del
rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista.».
5. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono
soppresse le seguenti parole: «che gestiscano farmacie anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge»;
al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole:
«della provincia in cui ha sede la societa»; al comma 1, lettera a),
dell'articolo 8 della medesima legge e' soppressa la parola:
«distribuzione,».
6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7
dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
6-bis. I commi 9 e 10
dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono sostituiti dai
seguenti:
“
10. Il termine di cui al comma 9 si
applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai
sensi del dodicesimo comma dell’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475“.
6-ter. Dopo il comma 4
dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è inserito il seguente:
“4-bis. Ciascuna delle società
di cui al comma 1 può essere titolare dell’esercizio di non più di quattro
farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale.“
7. Il comma 2 dell’articolo 100 del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è abrogato.
Art. 6.
Interventi per il potenziamento del
servizio di taxi
1. Al fine di assicurare per il
servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta
del servizio taxi necessari all’esercizio del diritto degli utenti alla
mobilità, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello
di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché la funzionalità
e l’efficienza del medesimo servizio adeguati ai fini della mobilità urbana ai
sensi degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità
europea e degli articoli 3,11, 16, 32, 41 e 117, comma secondo, lettere e)
e m), della Costituzione, i comuni, sentite le commissioni consultive di
cui all’articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove
funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono:
a) disporre turnazioni integrative in aggiunta a
quelle ordinarie, individuando idonee forme di controllo sistematico circa
l’effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati. Per l’espletamento
del servizio integrativo di cui alla presente lettera, i titolari di licenza si
avvalgono, in deroga alla disciplina di cui all’articolo 10 della legge 15
gennaio 1992, n. 21, di sostituti alla guida in possesso dei requisiti
stabiliti all’articolo 6 della medesima legge. I sostituti alla guida devono
espletare l’attività in conformità alla vigente normativa ed il titolo di
lavoro deve essere trasmesso al comune almeno il giorno precedente all’avvio
del servizio;
b) bandire concorsi straordinari in conformità alla
vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione
numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello
di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di
nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti
dall’articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, fissando, in caso di titolo
oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle
domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che
assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti
sono ripartiti in misura non inferiore all’80 per cento tra i titolari di
licenza di taxi del medesimo comune; la restante parte degli introiti può
essere utilizzata dal comune per il finanziamento di iniziative volte al
controllo e al miglioramento della qualità degli autoservizi pubblici non di
linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante
l’impiego di tecnologie satellitari;
c) prevedere il rilascio ai soggetti in possesso dei
requisiti stabiliti dall’articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, e in
prevalenza ai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c),
della medesima legge, di titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non
cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di
prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze
dell’utenza;
d) prevedere in via sperimentale l’attribuzione,
prevalentemente a favore di soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b)
e c) della citata legge n. 21 del 1992, della possibilità di utilizzare
veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l’espletamento di servizi diretti a
specifiche categorie di utenti. In tal caso, l’attività dei sostituti alla
guida deve svolgersi secondo quanto previsto dalla lettera a);
e) prevedere in via sperimentale forme innovative di
servizio all’utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati,
rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del
servizio di taxi o ai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b)
e c), della citata legge n. 21 del 1992;
f) prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi
di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;
g) istituire un comitato permanente di monitoraggio
del servizio di taxi al fine di favorire la regolarità e l’efficienza
dell’espletamento del servizio e di orientare costantemente le modalità di
svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva, composto da funzionari
comunali competenti in materia di mobilità e di trasporto pubblico e da
rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative,
degli operatori di radiotaxi e delle associazioni degli utenti.
2. Sono fatti salvi il conferimento di nuove licenze
secondo la vigente programmazione numerica e il divieto di cumulo di più
licenze al medesimo intestatario, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21,
e della disciplina adottata dalle regioni.
Art. 7.
Misure urgenti in materia di passaggi
di proprieta' di beni mobili registrati
2. I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
abrogati.
Art. 8.
Clausole anticoncorrenziali in tema
di responsabilita' civile auto
2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o piu' agenti
assicurativi o altro distributore di servizi assicurativi relativi al ramo
responsabilita' civile auto ad una o piu' compagnie assicurative individuate, o
che impongono ai medesimi soggetti il prezzo minimo o lo sconto massimo
praticabili ai consumatori per gli stessi servizi, sono nulle secondo quanto
previsto dall'articolo 1418 del codice civile. Le clausole sottoscritte prima
della data di entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve fino alla
loro naturale scadenza e comunque non oltre il 1° gennaio 2008.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, costituiscono intesa restrittiva ai
sensi dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n.
3-bis. All’articolo 131 del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
“2-bis. Per l’offerta
di contratti relativi all’assicurazione r.c. auto, l’intermediario rilascia
preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli
dall’impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera.
L’informazione è affissa nei locali in cui l’intermediario opera e risulta
nella documentazione rilasciata al contraente.
2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo
evidenziato, il premio di tariffa, la provvigione dell’intermediario, nonché lo
sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto“.
Art. 9.
Prime misure per il sistema informativo
sui prezzi dei prodotti agro-alimentari
1. All'articolo 23 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti:
«2-quater. Al fine di garantire l'informazione al consumatore, potenziando il
sistema della rilevazione dei prezzi all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti
agro-alimentari e migliorandone l'efficienza ed efficacia, il Ministero dello
sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali mettono a disposizione delle regioni, delle province e dei comuni il
collegamento ai sistemi informativi delle strutture ad essi afferenti, secondo
le modalita' prefissate d'intesa dai medesimi Ministeri.
2-quinquies. I dati aggregati raccolti sono resi pubblici anche mediante la
pubblicazione sul sito internet e la stipula di convenzioni gratuite con
testate giornalistiche ed emittenti radio televisive e gestori del servizio di telefonia.».
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, dopo la
lettera c), e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) effettuare, a richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate,
rilevazioni dei prezzi al dettaglio dei prodotti agro-alimentari.».
Art. 10.
Modifica unilaterale delle condizioni
contrattuali
1. L’articolo 118 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
“Art. 118. - (Modifica unilaterale
delle condizioni contrattuali). – 1. Nei contratti di durata può essere
convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre
condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 1341, secondo comma, del codice civile.
2. Qualunque modifica unilaterale
delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente
secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: ‘Proposta di
modifica unilaterale del contratto’, con preavviso minimo di trenta giorni, in
forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal
cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza
spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di
liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle
condizioni precedentemente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le
quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono
inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di
interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano
contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con
modalità tali da non recare pregiudizio al cliente“.
2. In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente
ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di
chiusura.
Art. 11.
Disposizioni urgenti in materia di
soppressione di commissioni
1. Sono soppresse le
commissioni istituite dall'articolo 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Le
relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi
procedimenti amministrativi.
2. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 7 della legge 3
febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dal
Ministero dello sviluppo economico e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Della commissione giudicatrice prevista dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 febbraio 1990, n. 300, e successive
modificazioni, non possono far parte gli iscritti al ruolo
degli agenti d'affari in mediazione.
4. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 della legge 3
maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e dal Ministero dello sviluppo economico.
5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
per la rilevazione degli usi commerciali non possono far parte i rappresentanti
di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di
rilevazione.
Art. 12.
Disposizioni in materia di
circolazione dei veicoli e di trasporto comunale e intercomunale
1. Fermi restando i
principi di universalita', accessibilita' ed adeguatezza dei servizi pubblici
di trasporto locale ed al fine di assicurare un assetto maggiormente
concorrenziale delle connesse attivita' economiche e di favorire il pieno
esercizio del diritto dei cittadini alla mobilita', i comuni possono prevedere
che il trasporto di linea di passeggeri accessibile al pubblico, in ambito
comunale e intercomunale, sia svolto, in tutto il territorio o in tratte e per
tempi predeterminati, anche dai soggetti in possesso dei necessari requisiti
tecnico-professionali, fermi restando la disciplina di cui al comma 2 ed il
divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma a favore dei predetti
soggetti. Il comune sede di scalo ferroviario, portuale o aeroportuale e'
comunque tenuto a consentire l'accesso allo scalo da parte degli operatori
autorizzati ai sensi del presente comma da comuni del bacino servito.
2. A tutela del diritto alla salute, alla salubrita' ambientale ed alla
sicurezza degli utenti della strada e dell'interesse pubblico ad una adeguata
mobilita' urbana, gli enti locali disciplinano secondo modalita' non discriminatorie
tra gli operatori economici ed in conformita' ai principi di sussidiarieta',
proporzionalita' e leale cooperazione, l'accesso, il transito e la fermata
nelle diverse aree dei centri abitati di ciascuna categoria di veicolo, anche
in relazione alle specifiche modalita' di utilizzo in particolari contesti
urbani e di traffico. Per ragioni di sicurezza della circolazione, possono
altresi' essere previste zone di divieto di fermata, anche limitato a fasce
orarie. Le infrazioni possono essere rilevate senza contestazione immediata,
anche mediante l'impiego di mezzi di rilevazione fotografica o telematica nel rispetto della normativa vigente in tema di
riservatezza del trattamento dei dati personali.
Art. 13.
Norme per la riduzione dei costi
degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza
1. Al fine di evitare alterazioni o
distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli
operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o
partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la
produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti in funzione
della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei
casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni
amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti
costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a
favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con
gara, e non possono partecipare ad altre società o enti. Le società che
svolgono l’attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di
cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto
di partecipazione ad altre società o enti.
2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto
sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al
comma 1.
3. Al fine di assicurare l’effettività delle
precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non
consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad
evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche
costituendo una separata società da collocare sul mercato, secondo le procedure
del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori diciotto mesi. I contratti
relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente
perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del
presente comma.
4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in
vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2
sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i
contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma
in esito a procedure di aggiudicazione perfezionate prima della predetta data.
Art. 14.
Integrazione dei poteri
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
1. Al capo II del titolo II della legge 10
ottobre 1990, n. 287, dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:
«Art. 14-bis (Misure cautelari). - 1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di
un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l'Autorita' puo', d'ufficio,
ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione, deliberare
l'adozione di misure cautelari.
2. Le decisioni adottate ai sensi del comma 1 non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate.
3. L'Autorita', quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone
misure cautelari, puo' infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3
per cento del fatturato.
«Art. 14-ter. (Impegni) – 1.
Entro tre mesi dalla notifica dell’apertura di un’istruttoria per
l’accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o
degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni
tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria.
L’Autorità, valutata l’idoneità di tali impegni, può, nei limiti previsti
dall’ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il
procedimento senza accertare l’infrazione.
2. L'Autorita' in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai
sensi del comma 1 puo' irrogare una
sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato.
3. L'Autorita' puo' d'ufficio riaprire il procedimento se:
a) si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda
la decisione;
b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;
c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono
incomplete inesatte o fuorvianti».
2. All'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, e'
aggiunto il seguente:
«2-bis. L'Autorita',
in conformita' all'ordinamento comunitario, definisce con proprio provvedimento
generale i casi in cui, in virtu' della qualificata collaborazione prestata
dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la
sanzione amministrativa pecuniaria può
essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto comunitario.».
Art. 14-bis.
Integrazione dei poteri dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni
1. Ferme restando le competenze
assegnate dalla normativa comunitaria e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287,
all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la presentazione di
impegni da parte delle imprese interessate è parimenti ammessa nei procedimenti
di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in cui occorra
promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e servizi di comunicazione
elettronica e delle risorse e servizi correlati, ai sensi del codice delle
comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n.
259, salva la disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti del medesimo
codice per i mercati individuati nelle raccomandazioni comunitarie relative ai
mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni
elettroniche.
2. Nei casi previsti dal comma 1, l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, qualora ritenga gli impegni proposti idonei ai
fini rispettivamente indicati, può approvarli con l’effetto di renderli
obbligatori per l’impresa proponente. In caso di mancata attuazione degli
impegni resi obbligatori dall’Autorità trovano applicazione le sanzioni
previste dalle discipline di settore. Qualora la proposta di impegno provenga
da un’impresa incorsa in illecito non ancora punito, l’Autorità tiene conto
dell’attuazione dell’impegno da essa approvato ai fini della decisione circa il
trattamento sanzionatorio applicabile al caso concreto.
Art. 15.
Disposizione sulla gestione del
servizio idrico integrato
1. All'articolo 113, commi 15-bis e 15-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007».
TITOLO II
Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali, interventi per il sostegno della famiglia e misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica
Capo I
Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali
Art. 16.
Contratto collettivo 2004-2005
trasporto pubblico locale
2. All'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese in conto capitale relative
agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti nel territorio della
Capitale della Repubblica sono escluse dal patto di stabilita' interno.».
Art. 17.
ANAS e Ferrovie S.p.A.
1. Per la prosecuzione
degli interventi relativi al «Sistema alta velocita' / alta capacita», per
l'anno 2006, e' concesso un contributo in conto impianti nel limite massimo di
1.800 milioni di euro a favore di Ferrovie dello Stato S.p.A. o a societa' del
gruppo.
2. All'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato
dall'articolo 3 del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2006, n. 127, le parole: «1.913 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «2.913 milioni». Le risorse
integrative di cui al presente comma devono essere utilizzate esclusivamente
per i cantieri aperti.
Art. 17-bis.
Modifiche
a disposizioni concernenti le Autorità portuali
1. All’articolo
34-septies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: “nei limiti di 30 milioni
di euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007“ sono sostituite dalle
seguenti: “nei limiti di 60 milioni di euro per l’anno 2006 e di 90 milioni di
euro per l’anno 2007“;
b) al comma 3, le parole: “30 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2006 e 2007“ sono sostituite dalle seguenti: “60 milioni di
euro per l’anno 2006 e 90 milioni di euro per l’anno 2007“.
Art. 18.
Integrazione del Fondo nazionale per
il servizio civile, del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo
unico per lo spettacolo
1. La dotazione del Fondo
nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio
1998, n. 230, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' integrata di 30 milioni di euro per l'anno 2006.
2. La dotazione del Fondo nazionale
per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8
novembre 2000, n. 328, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e' integrata di 300 milioni di euro annui per il triennio
2006-2008.
3. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' integrata di 50 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.
Art. 18-bis.
Disposizioni per il contrasto degli
incendi boschivi
1. Per le esigenze operative del
Corpo forestale dello Stato connesse alle attività antincendi boschivi di
competenza, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2006 e di 10
milioni di euro annui a decorrere dal 2007.
2. All’onere di cui al comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti
accantonamenti: per l’anno 2006, quanto a 3.550.000 euro l’accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 250.000 euro
quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 200.000
euro quello relativo al Ministero per i beni e le attività culturali; per
l’anno 2007, quanto a 3.100.000 euro l’accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, a 5.000.000 di euro quello relativo al
Ministero degli affari esteri, a 500.000 euro quello relativo al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e a 1.400.000 euro quello relativo al
Ministero delle politiche agricole e forestali; per l’anno 2008, quanto a
5.650.000 euro l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, a
1.550.000 euro quello relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, a 1.900.000 euro quello relativo al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio, a 500.000 euro quello relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e a 400.000 euro quello relativo al Ministero
delle politiche agricole e forestali.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Capo II
Interventi per le politiche della famiglia, per le politichegiovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pariopportunita'
Art. 19.
Fondi per le politiche della
famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e
alle pari opportunita'
1. Al fine di promuovere
e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue
componenti e le sue problematiche generazionali, nonche' per supportare
l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso
2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale
e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonche' a
facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi,
presso
3. Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita', presso
Capo III
Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica
Art. 20.
Presidenza del Consiglio dei Ministri
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri sono rideterminati i contributi e le provvidenze per
l'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250.
3. La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotta di 39 milioni di euro per l'anno
2006.
3-bis. All’articolo 3, comma 2-ter,
secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, le parole: “Gli stessi contributi“ sono sostituite dalle
seguenti: “A decorrere dal 1º gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e
11“.
3-ter. Il requisito della
rappresentanza parlamentare indicato nell’alinea dell’articolo 3, comma 10,
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, non è richiesto
per le imprese editrici di quotidiani o periodici che risultano essere giornali
o organi di partiti o movimenti politici che alla data del 31 dicembre 2005
abbiano già maturato il diritto ai contributi di cui al medesimo comma 10.
Art. 21.
Spese di giustizia
1. Per il
pagamento delle spese di giustizia non è ammesso il ricorso all’anticipazione
da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche nei
procedimenti penali e per gli atti di notifiche e di espropriazione forzata nei
procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico dell’erario.
2. Al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo le ordinarie
procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilita' generale dello
Stato.
3. Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia, come
integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, iscritto nell'unita' previsionale di base 2.1.2.1 (capitolo 1360) dello
stato di previsione del Ministero della giustizia, e' ridotto di 50 milioni di
euro per l'anno 2006, di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni
di euro a decorrere dal 2008.
4. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e
al Consiglio di Stato il contributo dovuto e' di euro 500; per i ricorsi
previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli
previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di
cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello
Stato e per i ricorsi di
esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato il
contributo dovuto e' di euro 250. L’onere
relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte
soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se
essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si
determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non è dovuto alcun
contributo per i ricorsi previsti dall’articolo 25 della citata legge n. 241
del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE
sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.
6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di
cui al comma 6-bis e' versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le
spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali
amministrativi regionali.».
4-bis. All’onere derivante dall’attuazione del capoverso 6-bis,
introdotto dal comma 4, valutato per il
5. All'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1, e' aggiunto il
seguente:
«1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si
applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista.».
6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le
parole: «degli uffici giudiziari», sono inserite le seguenti
«e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le
spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali
amministrativi regionali».
Art. 22.
Riduzione delle spese di
funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali
1. Gli stanziamenti per
l'anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed
organismi pubblici non territoriali, che adottano contabilita' anche
finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere,
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore
di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, dell'Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici
sperimentali, degli enti e degli
organismi gestori delle aree naturali protette e delle
istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura del 10 per cento, comunque
nei limiti delle disponibilita' non impegnate alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una
contabilita' esclusivamente civilistica, i costi della produzione, individuati
all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 6), 7)
e 8), del codice civile, previsti nei rispettivi budget 2006, concernenti i
beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10
per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui al presente comma sono
versate da ciascun ente, entro il mese di ottobre 2006, all'entrata del
bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.
2. Per le medesime voci di spesa e di costo indicate al comma 1, per il
triennio 2007-2009, le previsioni non potranno superare l'ottanta per cento di
quelle iniziali dell'anno 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 57
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2004, n. 311. Le somme corrispondenti
alla riduzione dei costi e delle spese per effetto del presente comma sono
appositamente accantonate per essere versate da ciascun ente, entro il 30
giugno di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione
al capo X, capitolo 2961. E' fatto divieto alle Amministrazioni vigilanti di
approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non
abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di avere
ottemperato alle disposizioni del presente articolo.
Art. 22-bis.
Riduzione della spesa per incarichi
di funzione dirigenziale.
Disposizioni in materia di attività
libero-professionale intramuraria
1. La spesa complessiva derivante
dagli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale è soggetta ad una
riduzione globale non inferiore al 10 per cento.
2.
Al comma 10 dell’articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: “fino al 31
luglio 2006“ sono sostituite dalle seguenti: “fino alla data, certificata dalla
regione o dalla provincia autonoma, del completamento da parte dell’azienda
sanitaria di appartenenza degli interventi strutturali necessari ad assicurare
l’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria e comunque entro il
31 luglio 2007“.
3. L’esercizio straordinario
dell’attività libero-professionale intramuraria in studi professionali, previa
autorizzazione aziendale, è informato ai princìpi organizzativi fissati da ogni
singola azienda sanitaria, nell’ambito della rispettiva autonomia, secondo le
modalità stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano e sulla base dei princìpi previsti nell’atto di indirizzo e
coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio
2000.
4. Al
fine di garantire il corretto equilibrio tra attività istituzionale e attività
libero-professionale intramuraria, anche in riferimento all’obiettivo di
ridurre le liste di attesa, sono affidati alle regioni i controlli sulle
modalità di svolgimento dell’attività libero-professionale della dirigenza del
Servizio sanitario nazionale e l’adozione di misure dirette ad attivare, previo
congruo termine per provvedere da parte delle aziende risultate inadempienti,
interventi sostitutivi anche sotto forma della nomina di un commissario ad
acta. In ogni caso l’attività libero-professionale non può superare, sul
piano quantitativo nell’arco dell’anno, l’attività istituzionale dell’anno
precedente
Art. 23.
Parere del Consiglio Universitario
Nazionale
1. Al fine di evitare aggravi di spesa derivanti dall'espressione di parere da parte del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) sulle procedure preordinate al reclutamento di professori universitari ordinari, associati e dei ricercatori, nonche' alla loro conferma in ruolo, l'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, e' abrogato e nell’articolo 2, comma 4, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, sono soppresse le parole: “, nonché alla loro conferma in ruolo“.
Art. 24.
Contenimento spesa per compensi
spettanti agli arbitri
1. Per qualsivoglia arbitrato, anche se disciplinato da leggi speciali, la misura del compenso spettante agli arbitri, di cui al punto 9 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, si applica inderogabilmente a tutti i componenti dei collegi arbitrali rituali, anche se non composti in tutto o in parte da avvocati. La misura del compenso spettante all'arbitro unico di cui al punto 8 della medesima tabella D si applica anche all'arbitro non avvocato.
Art. 25.
Misure di contenimento con
responsabilizzazione delle amministrazioni
1. Negli stati di
previsione della spesa delle Amministrazioni centrali, approvati con la legge
23 dicembre 2005, n. 267, sono accantonate e rese indisponibili alla gestione
le quote di stanziamento delle unita' previsionali di base indicate nell'elenco
1 allegato al presente decreto. Nello stesso elenco sono indicate le riduzioni da
apportare alle previsioni di bilancio a legislazione vigente per il triennio
2007-2009.
2. Gli accantonamenti effettuati, ai sensi del comma 1, nell'ambito delle
scritture contabili registrate nel Sistema informativo della Ragioneria
generale dello Stato sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il
30 novembre 2006.
3. Nel corso della gestione 2006, e fino alla data prevista per il versamento
di cui al comma 2, per effettive, motivate e documentate esigenze gestionali,
il Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
con propri decreti, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari,
alla Corte dei conti, ed al
rispettivo Ufficio centrale di bilancio, puo' modificare gli
accantonamenti di cui al comma 2, fermo restando il mantenimento dell'effetto
complessivo sul fabbisogno e sull'indebitamento netto.
4. Su richiesta delle Amministrazioni puo' essere effettuata una diversa
distribuzione delle riduzioni relative al triennio 2007-2009, indicate
nell'elenco di cui al comma
Art. 26.
Controlli e sanzioni per il mancato
rispetto della regola sul contenimento delle spese da parte degli enti inseriti
nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni
Art. 27.
Riduzione del limite di spesa annua
per studi e incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicita' e di rappresentanza
1. Ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».
Art. 28.
Diarie per missioni all'estero
1. Le diarie per le missioni
all'estero di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31
agosto 1998, sono ridotte del 20 per cento a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. La riduzione si applica al personale appartenente
alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. L'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive
modificazioni e' abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al personale civile e
militare impegnato nelle missioni internazionali di pace, finanziate per l'anno
2006 dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 29.
Contenimento spesa per commissioni
comitati ed altri organismi
1. Fermo restando il
divieto previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche
monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e'
ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai
suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie
misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a
quella prevista dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle spese di cui al comma 1,
per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche
mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I
provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni
omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente
indispensabili al funzionamento degli organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi.
e-bis) indicazione di un termine di
durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza
l’organismo è da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di
fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare
all’amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2-bis.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso
termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura
regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica
degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione
vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le
stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al
comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Gli organismi non individuati dai
provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono soppressi.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli
adempimenti ivi previsti e' fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere
compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle
regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio
sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai
fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli organi di
direzione, amministrazione e controllo.
Art. 30.
Verifica delle economie in materia di
personale per regioni ed enti locali
1. Il comma 204
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sostituito dai
seguenti:
«204. Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al comma
Dipartimento della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento degli affari regionali e del Ministero dell’interno, con l'obiettivo di:
a) acquisire, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, la
documentazione da parte degli enti destinatari della norma, certificata
dall'organo di revisione contabile, delle misure adottate e dei risultati
conseguiti;
b) fissare specifici criteri e modalita' operative, anche campionarie per i
comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e per le comunita' montane
con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, per il monitoraggio e la verifica
dell'effettivo conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di
spesa;
c) verificare, sulla base dei criteri e delle modalita' operative di cui alla
lettera b) e della documentazione ricevuta, la puntuale applicazione della
disposizione ed i casi di mancato adempimento;
d) elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento strutturale
della spesa di personale per gli enti destinatari del comma 198.
204-bis. Le risultanze delle operazioni di verifica del tavolo tecnico di cui
al comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale, alla Corte dei conti, anche ai
fini del referto sul costo del lavoro pubblico di cui al titolo V del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il mancato invio della documentazione di cui
alla lettera a) del comma 204 da parte degli enti comporta, in ogni caso, il
divieto di assunzione a qualsiasi titolo.
204-ter. Ai fini dell’attuazione dei commi 198, 204 e 204-bis,
limitatamente agli enti locali in condizione di avanzo di bilancio negli ultimi
tre esercizi, sono escluse dal computo le spese di personale riferite a
contratti di lavoro a tempo determinato, anche in forma di collaborazione
coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell’anno 2005».
Art. 31.
Riorganizzazione del servizio di
controllo interno
1. All'articolo 6, comma
3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le parole: «anche ad un
organo collegiale» sono sostituite dalle seguenti: «ad un organo monocratico o
composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre
componenti viene nominato un presidente.».
2. Il contingente di personale addetto agli uffici preposti all'attivita' di
valutazione e controllo strategico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il numero massimo
di unita' pari al 10 per cento di quello complessivamente assegnato agli uffici
di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico.
Art. 32.
Contratti di collaborazione
1. Ai fini del
contenimento della spesa e del coordinamento della finanza pubblica,
all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 6 è sostituito dai
seguenti:
«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti
presupposti:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti
specifici e determinati;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita'
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso
della collaborazione.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i
propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi
di collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma
6.».
Art. 33.
Trattenimento in servizio dei
dipendenti pubblici
1. Il secondo, terzo,
quarto e quinto periodo dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, sono soppressi.
2. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione degli
appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle forze
armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile,
del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei confronti dei quali
alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stata accolta e
autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio sino al settantesimo anno
di eta', possono permanere in servizio alle stesse condizioni giuridiche ed
economiche, anche ai fini del trattamento pensionistico, previste dalla
normativa vigente al momento dell'accoglimento della richiesta.
3. I limiti di eta' per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici
risultanti anche dall'applicazione dell'articolo 16, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano anche ai fini
dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6,
del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
Art. 34.
Criteri per i trattamenti accessori
massimi e pubblicita' degli incarichi di consulenza
1. All'articolo 24, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri
per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di
contenimento della spesa e di uniformita' e perequazione.».
2. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Le amministrazioni rendono
noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico
per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la
durata e il compenso dell'incarico.».
3. All'articolo 53, comma 16, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo le parole: «dati raccolti» sono inserite le seguenti: «, adotta le
relative misure di pubblicita' e trasparenza».
Art. 34-bis.
Autofinanziamento dei servizi
anagrafici informatizzati del Ministero dell’interno
1. All’articolo 7-viciesquater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono aggiunti i seguenti periodi: “Con i decreti indicati nel comma 1 è determinata, altresì, annualmente e con le modalità stabilite dal presente comma, la quota parte da riassegnare, anche per le esigenze dei comuni, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell’interno quali proventi specificamente destinati alla copertura dei costi del servizio. Alle riassegnazioni previste dal presente comma non si applica il limite di cui all’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266“.
Art. 34-ter.
Deroghe ai limiti all’acquisizione di
immobili
1. All’articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: “enti territoriali“ sono inserite le seguenti: “e degli enti previdenziali destinatari delle operazioni di dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311“.
Art. 34-quater.
Controllo del costo del lavoro
1. All’articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell’economia e delle finanze, anche all’Unione delle province d’Italia (UPI), all’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all’Unione nazionale comuni, comunità enti montani (UNCEM), per via telematica“.
Art. 34-quinquies.
Proroga dei trasferimenti ai sensi
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
1. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, le parole: “1º gennaio 2006“ sono sostituite dalle seguenti: “1º gennaio del secondo anno successivo all’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione“. Per l’anno 2006 non si applica quanto previsto al primo periodo del comma 323 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
TITOLO III
Misure in materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale, di recupero della base imponibile, di potenziamento dei poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria, di semplificazione degli adempimenti tributari e in materia di giochi
Art. 35.
Misure di contrasto dell'evasione e
dell'elusione fiscale
1. All'articolo 74-quater
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il
comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente: «6-bis. Ai fini dell'applicazione
dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da
ballo si considerano accessorie alle attivita' di intrattenimento o di
spettacolo ivi svolte.».
2. Nel terzo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Per le
cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la prova di cui
al precedente periodo s'intende integrata anche se l'esistenza delle operazioni
imponibili o l'inesattezza delle indicazioni di cui al secondo comma sono desunte sulla
base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo
14 del presente decreto.».
3. Nel primo comma
dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, alla lettera d), dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Per le
cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il
trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova di cui
al precedente periodo s'intende integrata anche se l'infedelta' dei relativi
ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei predetti beni,
determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
4. L'articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e' abrogato.
5. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni di cui al quinto
comma si applicano anche alle prestazioni di servizi, compresa
la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori
nei confronti delle imprese che svolgono l'attivita' di costruzione o
ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o
di un altro subappaltatore.».
6. Le disposizioni di cui al comma 5
si applicano alle prestazioni effettuate successivamente alla
data di autorizzazione della misura ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio,
del 17 maggio 1977.
6-bis. All’articolo 30, secondo
comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, dopo la parola: “quinto“ sono inserite le seguenti: “e sesto“.
6-ter. Per
i soggetti subappaltatori ai quali si applica l’articolo 17, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resta ferma la
possibilità di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell’articolo
8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni. Qualora il volume di
affari registrato dai predetti soggetti nell’anno precedente sia costituito per
almeno l’80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di
subappalto, il limite di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, è elevato a 1.000.000 di euro.
7. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 10-bis sono
inseriti i seguenti:
«Articolo 10-ter (Omesso versamento di IVA). - 1. La disposizione di cui
all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non
versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale,
entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta
successivo.
Articolo 10-quater (Indebita compensazione). - 1. La disposizione di cui
all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non
versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o
inesistenti.».
8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, primo comma:
1) i numeri 8) e 8-bis) sono
sostituiti dai seguenti:
“8) le locazioni e gli affitti,
relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di
aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli
strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di
fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili
destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse
le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate
nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del
numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia
espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;
8-bis) le cessioni di
fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter),
escluse quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della
costruzione o dell’intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle
imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed
e), della legge 5 agosto 1978, n. 457“;
2) dopo il numero 8-bis è
inserito il seguente:
“8-ter) le cessioni di
fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni, escluse:
a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data
di ultimazione della costruzione o dell’intervento, dalle imprese costruttrici
degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese
appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c),
d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi
d’imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono
il diritto alla detrazione d’imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per
cento;
c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono
nell’esercizio di impresa, arti o professioni;
d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente
manifestato l’opzione per l’imposizione “
b) all'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera i), primo periodo, le parole «o la
rivendita» sono soppresse;
c) nell'allegata Tabella A, parte III, la
voce di cui al numero 127-ter) è soppressa.».
9. In sede di prima applicazione
delle disposizioni di cui al comma
10. Al testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 5, comma 2, le parole: “operazioni
esenti ai sensi dell’articolo 10, numeri 8), 8-bis)“ sono sostituite
dalle seguenti: “operazioni esenti e imponibili ai sensi dell’articolo 10,
primo comma, numeri n. 8), 8-bis), 8-ter),“;
b) all’articolo 40, dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
“1-bis. Sono soggette
all’imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali,
ancorché assoggettate all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’articolo 10,
primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.“;
c) nella Tariffa, parte prima, all’articolo 5, comma
1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
“a-bis) quando hanno per
oggetto immobili strumentali, ancorché assoggettati all’imposta sul valore
aggiunto, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1 per cento“».
10-bis. Al testo unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) all’articolo 10, comma 1, dopo le parole: “a norma
dell’articolo 2“ sono aggiunte le seguenti: “, anche se relative a immobili
strumentali, ancorché assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui
all’articolo 10, primo comma numero 8-ter), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633“;
b) dopo l’articolo 1 della Tariffa è inserito il
seguente:
“1-bis. Trascrizioni di atti e
sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali,
di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati
all’imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti
immobiliari sugli stessi: 3 per cento“.
10-ter. Per le volture catastali e le
trascrizioni relative a cessioni di beni immobili strumentali di cui
all’articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all’imposta sul
valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati
dall’articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e successive modificazoni, e dall’articolo 14-bis della legge 25
gennaio 1994, n. 86, ovvero imprese di locazione finanziaria, ovvero banche e
intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico di cui
al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, limitatamente all’acquisto ed
al riscatto dei beni da concedere o concessi in locazione finanziaria, le
aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, come modificate dal comma 10-bis
del presente articolo, sono ridotte della metà. L’efficacia della disposizione
di cui al periodo precedente decorre dal 1º ottobre 2006.
10-quater. Le disposizioni in materia
di imposte indirette previste per la locazione di fabbricati si applicano, se
meno favorevoli, anche per l’affitto di aziende il cui valore complessivo sia
costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati,
determinato ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
10-quinquies. Ai fini
dell’applicazione delle imposte proporzionali di cui all’articolo 5 della
Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta
di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, e successive modificazioni, per i contratti di locazione o di affitto
assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, sulla base delle disposizioni
vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in corso di
esecuzione alla medesima data, le parti devono presentare per la registrazione
una apposita dichiarazione, nella quale può essere esercitata, ove la locazione
abbia ad oggetto beni immobili strumentali di cui all’articolo 5, comma 1,
lettera a-bis) della Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131
del 1986, l’opzione per la imposizione prevista dall’articolo 10, primo comma,
numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
con effetto dal 4 luglio 2006. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate, da emanare entro il 15 settembre 2006, sono stabiliti le
modalità e i termini degli adempimenti e del versamento dell’imposta.
10-sexies. Le somme corrisposte a
titolo di imposte proporzionali di cui all’articolo 5 della Tariffa, parte
prima, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, per i contratti di locazione finanziaria, anche se
assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, aventi ad oggetto beni immobili
strumentali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a-bis), della
Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986, possono essere
portate, nel caso di riscatto della proprietà del bene, a scomputo di quanto
dovuto a titolo di imposte ipotecaria e catastale.
11. Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali
disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri
del Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere
dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne
impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone. I suddetti veicoli
devono essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma
1, lettera b), dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, ai fini delle imposte dirette, e al
comma 1, lettera c), dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
12. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti
i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o
piu' conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente,
le somme riscosse nell'esercizio dell'attivita' e dai quali sono effettuati i
prelevamenti per il pagamento delle spese.
I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi
esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre
modalita' di pagamento bancario o postale nonche' mediante sistemi di pagamento
elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.».
12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell’articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal
comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1º luglio 2008.
Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
e fino al 30 giugno 2007 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1º luglio
2007 al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 500 euro.
13. Dopo il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello
Stato la sede dell'amministrazione di societa' ed enti, che detengono
partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei
soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati,
anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da
soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati
da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione,
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma
5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o
periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le
persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui
all'articolo 5, comma 5.».
14. La disposizione di cui al comma
15. All'articolo
30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
«1. Agli effetti
del presente articolo le societa' per azioni, in accomandita per azioni, a
responsabilita' limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonche'
le societa' e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione
nel territorio dello Stato, si considerano, salvo prova contraria, non
operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle
rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto
economico, ove prescritto, e' inferiore alla somma degli importi che risultano
applicando le seguenti
percentuali: a) il 2 per cento al valore dei beni indicati
nell'articolo 85, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;
b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili
e da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in
locazione finanziaria; c) il 15 per cento al valore delle altre
immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
Le disposizioni del primo periodo
non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per la particolare attivita' svolta,
e' fatto obbligo di costituirsi sotto forma di societa' di capitali; 2) ai
soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 3) alle societa' in
amministrazione controllata o straordinaria; 4) alle societa' ed enti i cui
titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani; 5) alle societa'
esercenti pubblici servizi di trasporto;
6) alle societa' con un numero di soci non inferiore a 100.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale
sul reddito per le societa' e per gli enti non operativi indicati nel comma 1
si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore
all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori
dei beni posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) l'1,50 per
cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 4,75 per
cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni
indicati nell'articolo 8-bis, primo
comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione
finanziaria; c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre
immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi
precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di
reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Per le societa' e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante
dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non e'
ammessa al rimborso ne' puo' costituire oggetto di compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione
ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.
Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la societa' o l'ente non
operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle
percentuali di cui al comma
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. In presenza di oggettive situazioni di carattere straordinario che
hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di
rimanenze e dei proventi nonche' del reddito determinati ai sensi del presente
articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la societa'
interessata puo' richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive
ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
16. Le disposizioni del comma 15
si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
17. All'articolo 172, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del
comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato
negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato
in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione
al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data
antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione.».
18. Le disposizioni del comma 17 si applicano alle operazioni di scissione e
fusione deliberate dalle assemblee delle societa' partecipanti dalla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge. Per le operazioni deliberate
anteriormente alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 37-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
19. Nell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 121 e'
inserito il seguente: «121-bis. Le agevolazioni di cui al comma 121 spettano a condizione che
il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.».
20. La disposizione del comma 19
si applica in relazione alle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
21. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 497:
1) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Le parti hanno comunque
l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito.»;
2) nel secondo periodo, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «del 30 per cento»;
b) al comma
22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le
parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' recante l'indicazione analitica delle modalita' di pagamento del
corrispettivo. Con le medesime modalita' ciascuna delle parti ha l'obbligo di
dichiarare se si e' avvalsa di un mediatore; nell'ipotesi affermativa, ha
l'obbligo di dichiarare l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, le
analitiche modalita' di pagamento della stessa, con l'indicazione del numero di
partita IVA o del codice fiscale dell'agente immobiliare.
In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati si
applica la sanzione amministrativa da euro
22-bis. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 15 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, è inserita la seguente:
“b-bis) dal 1º gennaio 2007 i
compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare
in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione
principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità“.
23. I commi 21 e 22 si applicano agli atti pubblici formati ed alle scritture
private autenticate a decorrere dal secondo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
23-bis. Per i trasferimenti
immobiliari soggetti ad IVA finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti
bancari, ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 54 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo
periodo, il valore normale non può essere inferiore all’ammontare del mutuo o
finanziamento erogato.
23-ter. All’articolo 52 del testo
unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 5, è
aggiunto il seguente:
“5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e
5 non si applicano relativamente alle cessioni di immobili e relative
pertinenze diverse da quelle disciplinate dall’articolo 1, comma 497, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.
24. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 53 e' inserito il seguente: «Art. 53-bis (Attribuzioni e poteri degli uffici). - 1.
Le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonche' delle
imposte ipotecaria e catastale
previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 347;».
b) all'articolo 74, dopo il comma 1 e' aggiunto
il seguente:
«1-bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui all'articolo
53-bis, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471.».
25. I dipendenti della Riscossione s.p.a. o delle societa' dalla stessa
partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, di seguito denominate «agenti della riscossione», ai soli fini della
riscossione mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata dai direttori generali degli
agenti della riscossione, possono utilizzare i dati di cui l'Agenzia delle
entrate dispone ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
26. Ai medesimi fini previsti dal comma
25, gli agenti della riscossione possono altresi' accedere a
tutti i restanti dati rilevanti, presentando apposita richiesta, anche in via
telematica, ai soggetti pubblici o privati che li detengono, con facolta' di
prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i predetti dati,
nonche' di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni.
26-bis. Ai fini dell’attuazione dei
commi 25 e 26 l’Agenzia delle entrate individua in modo selettivo i dipendenti
degli agenti della riscossione che possono utilizzare ed accedere ai dati.
26-ter. Ai fini di cui all’articolo
1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerati
efficaci i versamenti effettuati, a titolo di prima e seconda rata, entro il 10
luglio 2006, se comprensivi degli interessi legali, calcolati dalla data di scadenza
della rata a quella del pagamento.
26-quater. Le disposizioni contenute
nell’articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si
interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista non produce effetti sulle
responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio
nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente
delegati alla riscossione relative:
a) ai provvedimenti sanzionatori e di
diniego del diritto al rimborso o al discarico per inesigibilità per i quali,
alla data del 30 giugno 2005, non era pendente un ricorso amministrativo o
giurisdizionale;
b) alle irregolarità consistenti in
falsità di atti redatti dai dipendenti, se definitivamente dichiarata in sede
penale prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del
2004.
26-quinquies. All’articolo 19, comma
1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera e) sono
inserite le seguenti:
“e-bis) l’iscrizione di ipoteca sugli
immobili di cui all’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni“;
e-ter) il fermo di beni mobili
registrati di cui all’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni“.
27. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle
assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di
qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei
danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe tributaria, anche in
deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate,
il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui
prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma
liquidata. La presente disposizione si applica con riferimento alle somme
erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006. I
dati acquisiti ai sensi del presente comma sono utilizzati prioritariamente
nell’attività di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti le cui
prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma
liquidata.
Il contenuto, le modalita' ed i termini delle trasmissioni mediante posta elettronica certificata,
nonche' le specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate.».
28. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione
e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del
versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti a cui e' tenuto il subappaltatore.
29. La responsabilita' solidale viene meno se l'appaltatore verifica,
acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo,
che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro
dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati
correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore puo' sospendere il
pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore
della predetta documentazione.
30. Gli importi dovuti per la responsabilita' solidale di cui al comma 28 non
possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto
dall'appaltatore al subappaltatore.
31. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al
subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in
solido. La competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali e'
comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore.
32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto
all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione
attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni
di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati
sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.
33. L'inosservanza delle modalita' di pagamento previste al comma 32 e' punita con la sanzione
amministrativa da euro
34. Le disposizioni di cui ai commi
da
35. L'Agenzia delle dogane, nelle attivita' di prevenzione e contrasto delle
violazioni tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in
dogana e degli altri elementi che determinano l'accertamento doganale ai sensi
del decreto legislativo 8 novembre 1990, n.
35-bis. Al fine di contrastare
l’evasione e l’elusione fiscale, le società di calcio professionistiche sono
obbligate a inviare per via telematica all’Agenzia delle entrate copia dei
contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti
professionisti, nonché dei contratti riguardanti i compensi per tali
prestazioni. Il Ministro dell’economia e delle finanze è delegato ad acquisire
analoghe informazioni dalle Federazioni calcistiche estere per le operazioni
effettuate da società sportive professionistiche residenti in Italia anche
indirettamente con analoghe società estere.
35-ter. È prorogata per l’anno 2006,
nella misura e alle condizioni ivi previste, l’agevolazione tributaria in
materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui
all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
fatturate dal 1º ottobre 2006.
35-quater. All’articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 121-bis è inserito il seguente:
“121-ter. Per il periodo dal 1º
ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 la quota di cui al comma 121 è pari al 36 per
cento nei limiti di 48.000 euro per abitazione“.
Art. 36.
Recupero di base imponibile
1. Nella Tabella A, Parte
III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, concernente i beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, è soppressa la voce di cui al numero 123-bis.
2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area e' da considerare
fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento
urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione
della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. All'articolo 47, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «gli utili relativi alla
partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti
finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti» sono
sostituite dalle seguenti: «gli utili provenienti».
4. Le disposizioni del comma 3
si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
4-bis. All’articolo 89, comma 3, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole:
“utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e
agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a),
corrisposti“ sono sostituite dalle seguenti: “utili provenienti“.
5. All'articolo 102, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «La misura stessa puo'
essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in
cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi;»
sono sostituite dalle seguenti: «Fatta eccezione per i beni di cui all'articolo
164, comma 1, lettera b), la misura stessa puo' essere elevata fino a due volte
per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in
funzione e nei due successivi;».
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per
i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, acquistati nel corso di precedenti periodi di
imposta.
6-bis. Nell’articolo 102, comma 7,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo è inserito il
seguente: “Per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la
deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la
durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2“.
6-ter. La disposizione del comma
6-bis si applica con riferimento ai canoni relativi a contratti di locazione
finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei
fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree
occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo delle predette aree è quantificato in
misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da
soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e
dei periti industriali edili e comunque non inferiore al 20 per cento e, per i
fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo.
8. Le disposizioni del comma 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote
di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso di
periodi di imposta precedenti.
9. All'articolo 115, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio della
tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i
redditi imputati dalle societa' partecipate.».
10. All'articolo 116, comma 2, del citato
testo unico di cui al decreto n. 917 del 1986, dopo le parole:
«del terzo» sono inserite
le seguenti: «e del quarto».
11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto dal periodo d'imposta
dei soci in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e con
riferimento ai redditi delle societa' partecipate relativi a periodi di imposta
chiusi a partire dalla predetta data.
12. All'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole «primi tre periodi d'imposta» sono aggiunte le seguenti
«dalla data di costituzione»;
2) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «a condizione che si riferiscano
ad una nuova attivita' produttiva»;
b) al comma 3, la lettera a) e' soppressa.
13. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta prive dei requisiti
di cui all'articolo 84, comma 2, del citato
testo unico di cui al decreto n. 917 del 1986, come modificato
dal comma 12 del presente articolo, formatesi in
esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto e non ancora utilizzate alla medesima data, possono essere
computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello
di formazione, con le modalita' previste al comma 1 del medesimo articolo 84,
ma non oltre l'ottavo.
14. Le disposizioni della lettera b) del comma 12 si applicano ai soggetti le
cui partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
15. L’articolo 33, comma 3, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato, ad eccezione che per i
trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti
all’attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale
convenzionata pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le
amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni
di locazione. Il periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e
le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
16. All'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 1 e' soppresso;
b) al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: «Le plusvalenze di cui
all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a
formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente,
nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo 59.».
17. Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
18. All'articolo 101, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «lettere a), b) e c),»
sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b),».
19. Le disposizioni del comma 18 si applicano a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
20. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 3 e' abrogato.
21. Le disposizioni del comma 20
si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
22. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.
L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i
residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati
nell'articolo 10, nonche' delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi
degli articoli 11 e 12, e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel
territorio dello Stato.»;
b) nell'articolo 24, comma 3, e' soppresso l'ultimo periodo.
23. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, il comma 4-bis e' abrogato.
La disciplina di cui al predetto
comma 4-bis continua ad applicarsi con riferimento alle somme
corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, nonché con riferimento alle somme
corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o
accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
24. All'articolo 25, primo comma,
primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, dopo le parole: «o nell'interesse di terzi» sono inserite le seguenti: «o per
l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere».
25. All’articolo 51, comma 2-bis, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti periodi: “La
disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile a
condizione che le azioni offerte non siano comunque cedute né costituite in
garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell’assegnazione e
che il valore delle azioni assegnate non sia superiore complessivamente nel
periodo d’imposta alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al
periodo d’imposta precedente. Qualora le azioni siano cedute o date in garanzia
prima del predetto termine, l’importo che non ha concorso a formare il reddito
al momento dell’assegnazione concorre a formare il reddito ed è assoggettato a
tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione ovvero la
costituzione della garanzia. Se il valore delle azioni assegnate è superiore al
predetto limite, la differenza tra il valore delle azioni al momento
dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente concorre a formare
il reddito“.
25-bis. Il reddito derivante
dall’applicazione del comma 25 rileva anche ai fini contributivi con esclusivo
riferimento alle assegnazioni effettuate in virtù di piani di incentivazione
deliberati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto
e con esclusivo riferimento, ai fini del calcolo delle prestazioni, alle
anzianità maturate in data successiva alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
26. La disposizione di cui al comma 25 si applica alle azioni la cui
assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
27. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Determinazione del reddito complessivo). - 1. Il reddito complessivo
si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo.
Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non
ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.
2. Le perdite delle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice di
cui all'articolo 5, nonche' quelle delle societa' semplici e delle associazioni
di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si
imputano a ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo
5. Per le perdite della societa' in accomandita semplice che eccedono
l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli
confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle
derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice nonche' quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni, anche
esercitate attraverso societa' semplici e associazioni di cui all'articolo 5,
sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di
imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per
l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni del
comma 2 dell'articolo 84 e, limitatamente alle societa' in nome collettivo ed
in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del citato articolo 84.».
28. Le disposizioni del comma 27 si applicano ai redditi e alle perdite
realizzati dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
29. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 54:
1) dopo il comma 1 sono inseriti
i seguenti:
«1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei
beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o
da collezione, se:
a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per
la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente
l'arte o la professione o a finalita' estranee all'arte o professione.
1-ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o
negativa, tra il corrispettivo o l'indennita' percepiti e il costo non
ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore
normale del bene e il costo non ammortizzato.
1-quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito
di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili
all'attivita' artistica o professionale.»;
2) nel comma 5, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
«Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per
conto del professionista e da questi addebitate nella fattura.»;
b) nell'articolo 17, comma 1, dopo la lettera g-bis) e' inserita la seguente: «g-ter)
corrispettivi di cui all'articolo 54, comma 1-quater, se percepiti in unica
soluzione;».
30. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 165 del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono
intendersi riferite anche ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al
comma 8-bis dell'articolo 51 del medesimo testo unico.
31. L'articolo 188 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' abrogato.
32. Nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di contributi
deducibili dal reddito o che non concorrono a formarlo sono sospesi in
conseguenza di calamita' pubbliche, resta ferma la deducibilita' degli stessi,
se prevista da disposizioni di legge;
detti contributi non sono ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito nel
periodo di imposta in cui sono versati. In via transitoria detti contributi
sono dedotti o esclusi dal reddito nei periodi di imposta in cui sono versati
solo se la deduzione o esclusione dal reddito non e' stata gia' effettuata nei
periodi di imposta, antecedenti a quello di entrata in vigore della presente
norma, in cui il versamento degli stessi e' stato sospeso in conseguenza di
calamita' pubbliche.
33. Sono abrogati: l'articolo 13, comma 1,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449; l'articolo 11 della legge 18 febbraio
1999, n. 28;
l'articolo 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133; l'articolo 3, comma 2-bis,
del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.
34. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella
determinazione dell'acconto dovuto dai
soggetti di cui all’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, ai fini dell’imposta sul reddito delle società e
dell’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo
di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si
assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni del presente decreto; eventuali conguagli sono
versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell'acconto.
34-bis. In deroga all’articolo 3 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 4 dell’articolo
14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che i proventi
illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di
reddito di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono comunque considerati come redditi diversi.
Art. 36-bis.
Misure urgenti per il contrasto del lavoro
nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Al fine di garantire la tutela della salute e la
sicurezza dei lavoratori nel settore dell’edilizia, nonché al fine di
contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa
dell’adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione
dei lavori di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonché le competenze in
tema di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute e
sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, anche su segnalazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori
nell’ambito dei cantieri edili qualora riscontri l’impiego di personale non
risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura
pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente
occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina
in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. I
competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano
tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture
dell’adozione del provvedimento di sospensione al fine dell’emanazione da parte
di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le
pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata
pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo
non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non
superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle
infrastrutture e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
predispongono le attività necessarie per l’integrazione dei rispettivi archivi
informativi e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in
materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore dell’edilizia.
2. È condizione per la revoca del
provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori
non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l’accertamento del ripristino
delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero
e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive
modificazioni. È comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali e
amministrative vigenti.
3. Nell’ambito dei cantieri edili i
datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1º ottobre 2006, il personale
occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I
lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo
grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio
conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più
datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell’obbligo risponde in solido il
committente dell’opera.
4. I datori di lavoro con meno di
dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo di cui al comma 3 mediante
annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione
provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di
lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini
del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti
i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro
instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le
disposizioni di cui comma 3.
5. La violazione delle previsioni di
cui ai commi 3 e 4 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il
lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non
provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro
6. L’articolo 86, comma 10-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, è sostituito dal seguente:
“10-bis. Nei casi di instaurazione di
rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la
comunicazione di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive
modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi
rapporti, mediante documentazione avente data certa.“
7. All’articolo 3 del decreto-legge
22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal
seguente:
“3. Ferma restando l’applicazione
delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l’impiego di lavoratori
non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, è
altresì punito con la sanzione amministrativa da euro
b) il comma 5 è sostituito dal
seguente:
“5. Alla irrogazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 3 provvede
8. Le agevolazioni di cui
all’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trovano applicazione
esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso
dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva
anche da parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non trovano
applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne
passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia
della sentenza.
9. Al comma 213-bis dell’articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: “Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al
personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e
dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL)“.
10. All’articolo 10, comma 1, del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo le parole: “Centro nazionale
per l’informatica nella pubblica amministrazione“ sono inserite le seguenti: “,
previa intesa con
11. Il termine di prescrizione di cui
all’articolo 3, comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi
di contribuzione per l’anno 1996, di pertinenza della gestione di cui
all’articolo 2, comma 26, della predetta legge n. 335 del 1995, è prorogato
fino al 31 dicembre 2007.
12. Nell’ambito del Fondo per
l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le
risorse destinate alla finalità di cui all’articolo 1, comma 410, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro a 456 milioni di
euro e sono corrispondentemente aumentate da 63 milioni di euro a 87 milioni di
euro le risorse destinate alla finalità di cui all’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni.
Art. 37.
Disposizioni in tema di accertamento,
semplificazione e altre misure di carattere finanziario
1. All'articolo 23, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo
le parole: «le persone fisiche che esercitano arti o professioni,» sono
inserite le seguenti:
«il curatore fallimentare, il commissario liquidatore».
2. Con effetto dal
periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione
scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
all'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono abrogati;
b) nel comma 3-bis le parole «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti:
«al comma 1»;
c) al comma 4 le parole «dei commi 1, 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti:
«del comma 1».
3. Relativamente al primo periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, puo' essere effettuato entro il predetto termine, alle condizioni e con le modalita' ivi previste.
4. All'articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al sesto comma, dopo le parole: «1.500 euro» sono aggiunte le seguenti: «;
l'esistenza dei rapporti, nonche' la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria,
ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei
titolari, compreso il codice fiscale»;
b) all'undicesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: «Le rilevazioni e le
evidenziazioni» sono inserite
le seguenti: «, nonche' le comunicazioni» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le informazioni comunicate sono altresi' utilizzabili per le
attivita' connesse alla riscossione mediante ruolo, nonché dai soggetti di cui all’articolo 4, comma
2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui al decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai
fini dell’espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e
all’acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un
procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari, sia nelle fasi
processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per
le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per
l’applicazione delle misure di prevenzione.».
5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare ai sensi dell'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono definite le specifiche tecniche, le modalita' ed i termini per la comunicazione delle informazioni di cui al comma 4, relative ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2005, ancorche' cessati, nonche' per l'aggiornamento periodico delle medesime informazioni.
6. All'articolo 10 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1. dopo le parole: «Se viene omessa la trasmissione» sono inserite le seguenti: «dei
dati, delle notizie e»;
2. le parole: «alle banche» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi
dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’articolo
51, secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633»;
b) dopo il comma 1 e' inserito
il seguente:
«1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli
obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».
7. All'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole «individuazione del soggetto» e' inserita la seguente: «ovvero».
a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della
comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei
soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce
la comunicazione nonche', in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei
soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai
fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto
sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni
effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione
dell'imponibile, dell'imposta, nonche' dell'importo delle operazioni non
imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti
dal presente comma, nonche' le modalita' per la presentazione, esclusivamente
in via telematica, degli stessi;
b) il termine di cui al primo periodo del presente comma puo' essere differito
per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a
particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione
dei dati da trasmettere.»;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonche' per
l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471.».
9. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA.
10. Al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, le parole: «15 febbraio» sono
sostituite dalle seguenti: «31 gennaio»; inoltre, dopo le parole «non
coincidente con l'anno solare,» sono inserite le seguenti: «relativamente ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,»;
b) all'articolo 2:
1. al comma 1 le parole: «tra il 1° maggio ed il 31 luglio ovvero in via
telematica entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1°
maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio»;
2. al comma 2 le parole : «di cui all'articolo 3:» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all'articolo
e b);
c) all'articolo 3:
1. al comma 1 il terzo periodo e' soppresso;
2. al comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole: «con esclusione delle
persone fisiche che hanno realizzato nel medesimo periodo un volume di affari inferiore o uguale ad
euro 10.000»; in fine al medesimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e
dei parametri»;
3. al comma 7 le parole: «entro cinque mesi», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «entro quattro mesi»;
d) all'articolo 4:
1. al comma 3-bis le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 31 marzo»;
2. al comma 4-bis le parole: «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 31 marzo»;
3. al comma 6-quater le parole: «entro il 15 marzo» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 28 febbraio»;
e) all'articolo 5:
1. al comma 1 le parole: «per il tramite di una banca o un ufficio postale,
ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo», ovunque ricorrano,
sono soppresse;
2. al comma 4 le parole: «del decimo» sono sostituite dalle seguenti: «del
settimo»;
f) all'articolo 5-bis «, per il tramite di una banca o un ufficio postale,
ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese», ovunque ricorrano, sono
soppresse;
g) all'articolo 8, comma 1, le parole: «ovvero, in caso di presentazione in via
telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno» sono sostituite dalle
seguenti: «, in via telematica».
11. All'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, il numero «20», ovunque ricorra, e' sostituito dal seguente: «16».
12. Al regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 1, lettera b) le parole: «15 giugno»
sono sostituite dalle seguenti: «mese di maggio»;
b) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20 ottobre» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio»;
c) all'articolo 17, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20 ottobre» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio».
13. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: «30 giugno», ovunque ricorrano, e «20 dicembre» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16 giugno» e «16 dicembre».
14. Le disposizioni di
cui ai commi da
15. Al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 32 e'
inserito il seguente:
«Art. 32-bis (Contribuenti minimi in franchigia). - 1. I contribuenti persone
fisiche esercenti attivita' commerciali, agricole e professionali che,
nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di
attivita', prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000
euro, e non hanno effettuato o prevedono di non effettuare cessioni
all'esportazione, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli
altri obblighi previsti dal presente decreto, ad eccezione degli obblighi di
numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette
doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi.
2. I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l'imposta a titolo di
rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli
acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.
3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che si avvalgono
di regimi speciali di determinazione dell'imposta
e i soggetti non residenti.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che in
via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di
fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, n. 8), del presente decreto e di mezzi
di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
5. A seguito della prima comunicazione dei dati, prevista dal decreto
direttoriale di cui al comma
6. I soggetti che, nell'intraprendere l'esercizio di imprese, arti o
professioni, ritengono di versare nelle condizioni del comma 1 ne fanno
comunicazione all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione di inizio
attivita' di cui all'articolo 35.
7. I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente articolo possono
optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione, valida per
almeno un triennio, e' comunicata con la prima dichiarazione annuale da
presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di
permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno
successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta
operata. La revoca e' comunicata con le stesse modalita' dell'opzione ed ha
effetto dall'anno in corso.
8. L'applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica della
detrazione ai sensi dell'articolo 19-bis2. La stessa rettifica si applica se il
contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell'imposta. In
relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l'imposta dovuta per effetto
della rettifica di cui all'articolo 19-bis2 e' versata in tre rate annuali da
corrispondere entro il termine previsto per il versamento del saldo a decorrere
dall'anno nel quale e' intervenuta la modifica. La prima rata e' versata entro
il 27 dicembre 2006. Il debito puo' essere estinto anche mediante compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero
con l'utilizzo di eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche.
Il mancato versamento di ogni singola rata comporta l'applicazione
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
costituisce titolo per la riscossione coattiva.
9. Nell'ultima dichiarazione annuale in cui l'imposta e' applicata nei modi
ordinari si tiene conto anche dell'imposta dovuta relativa alle operazioni
indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 per le quali non si e' ancora
verificata l'esigibilita'.
10. Ferme restando le ipotesi di rimborso previste dall'articolo
11. I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari e per le
altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la
fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano
entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle
operazioni.
12. I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui al presente
articolo trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare
complessivo delle operazioni effettuate.
13. I contribuenti in regime di franchigia possono farsi assistere negli
adempimenti tributari dall'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente
in ragione del domicilio fiscale. In tal caso devono munirsi di una
apparecchiatura informatica, corredata di accessori idonei, da utilizzare per
la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.
14. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere efficacia ed il
contribuente e' assoggettato alla disciplina di determinazione dell'imposta sul
valore aggiunto nei modi ordinari:
a) a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui risulta superato uno
dei limiti di cui al comma 1;
b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume d'affari dichiarato
dal contribuente o rettificato dall'ufficio supera il limite di cui al comma 1
del cinquanta per cento del limite stesso;
in tal caso sara' dovuta l'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni
imponibili effettuate nell'intero anno solare, salvo il diritto alla detrazione
dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.
15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite
le modalita' da osservare in occasione dell'opzione per il regime ordinario, i
termini e le procedure di applicazione delle disposizioni del presente
articolo.».
16. All'articolo 41,
comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole «Stato
membro», sono aggiunte le seguenti
«nonche' le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano il regime di
franchigia di cui all'articolo 32-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
17. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
18. All'articolo 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma
15 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«15-bis. L'attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di
riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi
al rilascio dello stesso nonche'
l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio
dell'attivita', avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto.
15-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio
di attivita';
b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di partita
IVA determina la possibilità di
effettuare gli acquisti di cui all’articolo 38 del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, e successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del
rilascio e per un importo rapportato al volume d’affari presunto e comunque non
inferiore a 50.000 euro.
19. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle richieste di attribuzione del numero di partita IVA effettuate a decorrere dal 1° novembre 2006.
21-bis.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, ai sensi
dell’articolo 71 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Agenzia delle entrate, entro il 31
dicembre 2006, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico
elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al
registro delle imprese ed è fissata la data, comunque non successiva al 31
marzo
22. Fino alla realizzazione delle modalita' tecniche di deposito degli atti in formato elettronico elaborabile, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura forniranno le informazioni di cui al comma 21, senza oneri per lo Stato, nel formato elettronico disponibile.
23. Con decreto interdirigenziale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i termini e le modalita' delle trasmissioni nonche' le specifiche tecniche del formato dei dati. La prima trasmissione e' effettuata entro il 31 ottobre 2006.
24. All'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il
secondo comma e' inserito il seguente:
«In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo
331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati
relativamente al periodo di imposta in cui e' stata commessa la violazione.».
25. All'articolo 57 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma
e' inserito il seguente:
«In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo
331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono
raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e' stata commessa la
violazione.».
26. Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta per il quale alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ancora pendenti i termini di cui al primo e secondo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
27. All'articolo 60 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera b) del primo comma e' inserita
la seguente:
«b-bis) se il consegnatario non e' il destinatario dell'atto o dell'avviso, il
messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che
provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia
dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali
possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una
ricevuta e il messo da' notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o
dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;»;
b) nella lettera e) del primo comma, dopo le parole: «l'avviso del deposito
prescritto dall'articolo 140 del codice di procedura civile» sono inserite le seguenti: «, in busta
chiusa e sigillata,»;
c) dopo la lettera e) del primo comma e' inserita la seguente:
«e-bis) e' facolta' del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non
vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un
rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le
modalita' di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la
notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso
di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli
avvisi o degli atti e' eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento;»;
d) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «L'elezione di domicilio non risultante
dalla dichiarazione annuale ha effetto dal trentesimo giorno successivo a
quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d)
ed alla lettera e-bis) del comma precedente.»;
e) al terzo comma le parole: «dal sessantesimo giorno successivo a quello
dell'avvenuta variazione anagrafica» sono sostituite dalle seguenti: «dal
trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica»;
f) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: «Qualunque notificazione a mezzo
del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini
che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto e'
ricevuto.».
28. Nell'articolo 16 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono inserite le
seguenti: «, sul quale
non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'avviso.»;
b) al comma 3, dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono inserite le
seguenti: «, sul quale
non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'atto,».
29. Fuori dai casi previsti all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2065 euro la mancata restituzione dei questionari inviati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, o la loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere, nonche' l'inottemperanza all'invito a comparire fatto sulla base dei medesimi poteri.
30. Per la constatazione e l'irrogazione della sanzione di cui al comma 29 si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
31. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «nonche' gli organi giurisdizionali civili e amministrativi» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria».
32. All'articolo 32,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 4), dopo le parole: «nei loro confronti» sono inserite le seguenti: «nonche' nei
confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti»;
b) al numero 8), le parole: «nei confronti di clienti, fornitori e prestatori
di lavoro autonomo, nominativamente indicati» sono sostituite dalle seguenti:
«, rilevanti ai fini dell'accertamento, nei confronti di loro clienti,
fornitori e prestatori di lavoro autonomo».
33. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto n. 633 del 1972.
34. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle informazioni, nel quadro delle regole tecniche di cui agli articoli 12, comma 5, e 71 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i cui obblighi sono sostituiti dalla trasmissione telematica di cui al comma 33. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
35. Ai contribuenti che optano per l’adattamento tecnico degli apparecchi misuratori di cui all’articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, finalizzato alla trasmissione telematica prevista dal comma 34 con il misuratore medesimo, è concesso un credito d’imposta di 100 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito compete, a seguito dell’esecuzione dell’intervento tecnico e del pagamento della relativa prestazione, indipendentemente dal numero dei misuratori adattati.
36. Salva l'applicazione
delle disposizioni concernenti le violazioni degli obblighi di registrazione e di quelli relativi alla
contabilita', il mancato adempimento degli obblighi previsti dai commi 33 e 34 e' punito con la
sanzione amministrativa da
37. Le disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorrono dal 1° gennaio 2007. La prima trasmissione è effettuata, entro il mese di luglio 2007, anche per i mesi precedenti.
38. All'articolo 67,
comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole «o donazione» sono soppresse;
b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «In caso di cessione a titolo
oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni
decorre dalla data di acquisto da parte del donante».
39. Nell'articolo 68, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Per gli immobili di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.».
40. La lettera a) dell'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituita dalla seguente: «a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione e' presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;».
41. Nel comma 1 degli articoli 19 e 20 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta» sono sostituite dalle seguenti «iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti».
42. All'articolo 2 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462:
a) al comma 1 le parole «, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione» sono soppresse;
b) e' abrogato il comma 1-bis.
43. Per le indennita' di fine rapporto di cui all'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' per le altre indennita' e somme e per le indennita' equipollenti ivi indicate, e per le prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2005, non si procede all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ne' all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito o a credito e' inferiore a cento euro.
44. La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e' eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008. Entro il medesimo termine e' eseguita la notifica delle cartelle di pagamento relativa alle dichiarazioni di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o effettuato versamenti ai sensi dell'articolo 9-bis della citata legge n. 289 del 2002.
45. All'articolo 103,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole «a un terzo del costo» sono sostituite dalle
parole «al 50 per cento del costo»;
b) nel secondo periodo, le parole «un decimo del costo» sono sostituite dalle
seguenti: «un diciottesimo del costo».
46. Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. In riferimento ai brevetti industriali, la disposizione del comma 45, lettera a), si applica limitatamente ai brevetti registrati dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei cinque anni precedenti.
47. All'articolo 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo della lettera b) e' sostituito dal seguente: «Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico sono deducibili se in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi e' indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni, delle spese di cui all'articolo 108, comma 1, e dei fondi.».
48. Le disposizioni del comma 47 si applicano alle spese relative a studi e ricerche di sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
50. Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile.
51. Sono abrogate le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi da
52. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole «un numero massimo di» sono soppresse.
56. Al comma 2
dell'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi:
«Qualora le offerte in opzione siano inviate dagli enti gestori agli aventi
diritto, dopo un intervallo di tempo superiore a sei mesi rispetto alla
valutazione dell'Agenzia del territorio, i coefficienti di abbattimento da
applicare dovranno essere quelli pubblicati in epoca immediatamente successiva
alla data della valutazione stessa, al fine di garantire che il prezzo delle
unita' immobiliari offerte in opzione sia effettivamente corrispondente in
termini reali ai valori di mercato del mese di ottobre 2001. I coefficienti di
abbattimento sono calcolati e pubblicati fino a quelli relativi al secondo
semestre 2005.».
57. Per la copertura
delle minori entrate derivanti dall'emanazione dei decreti legislativi di
recepimento della direttiva 2003/123/CE del Consiglio del 22 dicembre 2003,
recante modifica alla direttiva 90/435/CEE, concernente il regime fiscale
comune applicabile alle societa' madri e figlie di Stati membri diversi, pari a
16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e
Art. 38.
Misure di contrasto del gioco
illegale
1. Al fine di contrastare
la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale
nel settore del gioco, nonche' di assicurare la tutela del giocatore, con
regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio
1999, n. 133, sono disciplinati, entro il 31 dicembre 2006:
a) le scommesse a distanza a quota fissa con modalita' di interazione diretta
tra i singoli giocatori;
b) i giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro, nei quali il
risultato dipende, in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio,
dall'abilita' dei giocatori. L'aliquota d'imposta unica e' stabilita in misura
pari al 3 per cento della somma giocata;
c) le caratteristiche dei punti di vendita aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
Sono punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione
dei prodotti di gioco pubblici le agenzie di scommessa, le sale pubbliche da
gioco, le sale destinate al gioco disciplinato
dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
gennaio 2000, n. 29, nonche' gli ulteriori punti di vendita aventi come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici di
cui ai commi 2 e 4.
«287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove
modalita' di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli,
nel rispetto dei seguenti criteri:
a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli, delle
scommesse a totalizzatore e a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei
cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici
denominato totip, delle scommesse ippiche di cui al comma 498, nonche' di ogni
ulteriore gioco pubblico, basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;
b) possibilita' di raccolta del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli
da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato
membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione
europea per il libero scambio e anche degli operatori di altri Stati, solo se
in possesso dei requisiti di affidabilita' definiti dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di
vendita aventi come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici puo' essere riservata in
esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non
inferiore a 7.000, di cui almeno il 30 per cento aventi come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per comune in
proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti di vendita gia'
assegnati;
f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con piu' di
200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad
g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attivita' accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con piu' di
200.000 abitanti a una distanza non inferiore a
h) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o piu'
procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non puo' essere
inferiore ad euro venticinquemila per ogni punto di vendita avente come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad
euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attivita'
accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il gioco a distanza, ivi
inclusi i giochi di abilita' con vincita in denaro, previo versamento di un
corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;
l) definizione delle
modalita' di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse a quota
fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111».
3. All'articolo 4, comma
1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive
modificazioni, il numero 3
della lettera b), con effetti dal 1° gennaio 2007, e' sostituito dal seguente:
«3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e
per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori:
3.1) nel caso in cui
il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota
fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni
di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a
sette eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
singoli giocatori; nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa
composta da piu' di sette eventi;
3.2) nel caso in cui
il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota
fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni
di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a
sette eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
singoli giocatori; nella misura del 6,8 per cento per ciascuna scommessa
composta da piu' di sette eventi;
3.3) nel caso in cui
il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota
fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni
di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a
sette eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
singoli giocatori; nella misura del 6 per cento per ciascuna scommessa composta
da piu' di sette eventi;
3.4) nel caso in cui
il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota
fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni
di euro, nella misura del 2,5 per cento per ciascuna scommessa composta fino a
sette eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
singoli giocatori; nella misura del 5,5 per cento per ciascuna scommessa
composta da piu' di sette eventi;
3.5) nel caso in cui
il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota
fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni
di euro, nella misura del 2 per cento per ciascuna scommessa composta fino a
sette eventi e per quelle con modalita' di interazione diretta tra i singoli
giocatori; nella misura del 5 per cento per ciascuna scommessa composta da piu'
di sette eventi;».
4. Al fine di contrastare
la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale
nel settore del gioco, nonche' di assicurare la tutela del giocatore, con
provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalita' di
distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) inclusione, tra i giochi su base ippica, delle scommesse a totalizzatore ed
a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base
sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di
cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' di
ogni ulteriore gioco pubblico;
b) possibilita' di raccolta del gioco su base ippica da parte degli operatori
che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione
europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il
libero scambio, e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei
requisiti di affidabilita' definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di
vendita aventi come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici puo' essere riservata in
esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non
inferiore a 10.000, di cui almeno il 5 per cento aventi come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per provincia aventi
come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici
in considerazione dei punti di vendita gia' assegnati;
f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con piu' di
200.000 abitanti a una distanza non inferiore a
g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attivita' accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con piu' di
200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a
h) aggiudicazione dei punti di vendita, previa effettuazione di una o piu'
procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non puo' essere
inferiore ad euro trentamila per ogni punto di vendita avente come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro
settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attivita' accessoria
la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il gioco a distanza, ivi
inclusi i giochi di abilita' con vincita in denaro, previo il versamento di un
corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;
l) definizione delle
modalita' di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse ippiche
disciplinate dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.
«6. Il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110,
commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che possono essere
installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi
autorizzati nonche' le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione
sono definiti con decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i punti di
vendita aventi come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici, i decreti sono predisposti di concerto con il Ministero
dell'interno, sentita
6. Nei casi di
reiterazione previsti dall'articolo 110, comma 10, del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, decadono le autorizzazioni alla raccolta di giochi,
concorsi o scommesse rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data di notifica del
provvedimento di sospensione delle licenze od autorizzazioni stesse. Negli
stessi casi si interrompono gli effetti dei contratti in ragione dei quali i
soggetti raccolgono gioco su incarico di concessionari affidatari della
raccolta di giochi, concorsi o scommesse.
7. All'articolo 110,
comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole
«in monete metalliche»
sono soppresse.
8. All'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 530:
1. alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«a decorrere dal 1° gennaio 2007»;
2. alla lettera c), dopo le parole: «l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato» sono aggiunte le seguenti: «, a decorrere dal 1° gennaio 2007,»;
b) al comma 531, le parole: «1° luglio 2006» sono sostituite dalle seguenti:
«1° gennaio 2007».
TITOLO IV
Disposizioni finali
Art. 39.
Modifica della disciplina di
esenzione dall'ICI
1. All'articolo 7
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. L'esenzione disposta
dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, si intende applicabile alle attivita' indicate nella medesima lettera
che non abbiano esclusivamente natura commerciale.».
Art. 39-bis. - (Disposizioni in
materia di rimborsi elettorali). – 1. All’articolo 1 della legge 3 giugno 1999,
n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
“1-bis. Specifiche disposizioni sono
previste dal comma 5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti
politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella
circoscrizione Estero, di cui all’articolo 48 della Costituzione, per
l’elezione delle Camere“;
b) al comma 4, le parole: «lire
mille» sono sostituite dalle seguenti: «un euro» e le parole: «lire 5 miliardi
annue» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.582.285 annui»;
c) dopo il comma 5 è inserito il
seguente:
“5-bis. Per il rimborso previsto dal
comma 1-bis, in relazione alle spese sostenute per le elezioni nella
circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi, rispettivamente, al
Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella
misura dell’1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi
aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della
circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota
spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in
proporzione ai voti conseguiti nell’ambito della ripartizione. Partecipano alla
ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato
eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei
voti validamente espressi nell’ambito della ripartizione stessa. Si applicano
le disposizioni di cui al comma 13 dell’articolo 15 della legge 10 dicembre
1993, n. 515.“;
d) al comma 6, le parole: “commi 1 e
4“ sono sostituite dalle seguenti: “commi 1 e 1-bis“ e dopo le parole: “entro
il 31 luglio di ciascun anno“ sono inserite le seguenti: “I rimborsi di cui al
comma 4 sono corrisposti in un’unica soluzione, entro il 31 luglio dell’anno in
cui si è svolta la consultazione referendaria“.
2. All’articolo 2, comma 1, della
legge 3 giugno 1999, n. 157, dopo le parole: “fondi medesimi“ sono inserite le
seguenti: “, ad eccezione degli importi di cui al comma 5-bis dello stesso
articolo 1,“.
3. All’articolo 9 della legge 10
dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 3, le parole: “per
l’attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale“ sono
soppresse.
4. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano a partire dai rimborsi delle spese elettorali sostenute
per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nelle
elezioni dell’aprile 2006.
5. All’onere derivante
dall’attuazione del presente articolo, valutato in 1,5 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2006, si provvede per l’anno 2006, mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per gli anni successivi mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo
speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 39-bis.
Disposizioni in materia di rimborsi
elettorali
1. All’articolo 1
della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
“1-bis. Specifiche disposizioni sono
previste dal comma 5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti
politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella
circoscrizione Estero, di cui all’articolo 48 della Costituzione, per
l’elezione delle Camere“;
b) al comma 4, le parole: «lire
mille» sono sostituite dalle seguenti: «un euro» e le parole: «lire 5 miliardi
annue» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.582.285 annui»;
c) dopo il comma 5 è inserito il
seguente:
“5-bis. Per il rimborso previsto dal
comma 1-bis, in relazione alle spese sostenute per le elezioni nella
circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi, rispettivamente, al
Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella
misura dell’1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi
aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della
circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota
spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in
proporzione ai voti conseguiti nell’ambito della ripartizione. Partecipano alla
ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato
eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei
voti validamente espressi nell’ambito della ripartizione stessa. Si applicano
le disposizioni di cui al comma 13 dell’articolo 15 della legge 10 dicembre
1993, n. 515.“;
d) al comma 6, le parole: “commi 1 e
4“ sono sostituite dalle seguenti: “commi 1 e 1-bis“ e dopo le parole: “entro
il 31 luglio di ciascun anno“ sono inserite le seguenti: “I rimborsi di cui al
comma 4 sono corrisposti in un’unica soluzione, entro il 31 luglio dell’anno in
cui si è svolta la consultazione referendaria“.
2. All’articolo 2, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, dopo le parole: “fondi medesimi“ sono inserite le seguenti: “, ad eccezione degli importi di cui al comma 5-bis dello stesso articolo 1,“.
3. All’articolo 9
della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 3, le parole: “per
l’attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale“ sono
soppresse.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dai rimborsi delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nelle elezioni dell’aprile 2006.
5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede per l’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Art. 40.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri
recati dal presente decreto, ad eccezione di quelli relativi agli articoli
18-bis, 21 e 39-bis, pari a complessivi 4.384,4 milioni di euro per l’anno
2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 40-bis.
Norma transitoria
1. Gli atti ed i contratti, pubblici e privati, emanati, stipulati o comunque posti in essere nello stesso giorno della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale in applicazione ed osservanza della disciplina normativa previgente non costituiscono in nessun caso ipotesi di violazione della disciplina recata dal decreto stesso. In tali casi, le disposizioni del decreto si considerano entrate in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 41.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 luglio 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Mastella