Legge n° 73 del 23 aprile 2002
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2002
Art. 1.
1. Il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2002
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Proroga di termini in materia di emersione di attività detenute all'estero
1. Il termine per la presentazione della dichiarazione riservata di cui all'articolo 13 comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e' prorogato al 15 maggio 2002.
2. Se alla data del 15 maggio 2002 il rimpatrio o
la regolarizzazione non sono stati possibili, per cause oggettive non
dipendenti dalla volontà dell'interessato, gli effetti di cui all'articolo 14 del
citato decreto-legge n. 350 del 2001, si producono comunque se:
a) gli interessati presentano entro il 15 maggio 2002 apposita
dichiarazione riservata, indicando, tra l'altro, le cause ostative;
b) il rimpatrio o la regolarizzazione sono comunque operati entro il
30 giugno 2002, e la dichiarazione di cui alla lettera a) e'
conseguentemente integrata.
2-bis. La determinazione dei redditi derivanti dalle attività rimpatriate per i quali i soggetti interessati possono avvalersi della disposizione contenuta nel comma 8 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 può essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tal caso, sui redditi così determinati, l'intermediario al quale e' presentata la dichiarazione riservata applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento.
2-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2-bis e' prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed e' versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello nel quale si e' perfezionata l'operazione di rimpatrio. Per le operazioni di rimpatrio già perfezionate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti interessati possono avvalersi della disposizione contenuta nel comma 8 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, secondo le modalità previste dal comma 2-bis del presente articolo, mediante apposita comunicazione da presentare entro il 15 maggio 2002 all'intermediario al quale e' stata presentata la dichiarazione riservata. In tal caso, l'imposta sostitutiva di cui al predetto comma 2-bis e' versata dall'intermediario, ricevendo apposita provvista dagli interessati, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti modalità e contenuti della dichiarazione riservata di cui al comma 2 e della relativa integrazione.
3-bis. Se l'importo totale delle attività finanziarie rimpatriate o regolarizzate risultante dall'integrazione della dichiarazione riservata di cui alla lettera b) del comma 2 e' inferiore a quello indicato nella dichiarazione riservata di cui alla lettera a) dello stesso comma 2, la somma di cui all'articolo 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, versata in eccedenza, e' restituita all'interessato, senza corresponsione di interessi e l'intermediario procede alla relativa compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
3-ter. All'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, il secondo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente: "Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera c), quando per gli illeciti penali ivi indicati è già stato avviato il procedimento penale, di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza".
Art. 2.
Disposizioni in materia di antiriciclaggio
1. All'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
409, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti in tema di emersione di
attivita' detenute all'estero, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis non si
applicano ai casi di reati già estinti, non punibili o non piu' previsti come
tali dall'ordinamento, salvo che per i delitti di associazione per
delinquere di tipo mafioso, di corruzione, di concussione, di estorsione, di
sequestro di persona a scopo di estorsione, di usura, di traffico di armi,
di tratta e commercio di schiavi, di alienazione e acquisto di schiavi, di
produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope, di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di
tabacchi lavorati esteri, nonché dei delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, e comunque per i delitti puniti con l'ergastolo
ovvero con pena edittale non inferiore nel massimo a quindici anni di
reclusione."
Art. 3.
Modifiche alle disposizioni in materia di lavoro irregolare
1. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, le parole: "30 giugno 2002" sono sostituite dalle
seguenti: "30 novembre 2002";
2) al comma 2, dopo le parole: "Per il periodo di imposta" sono
inserite le seguenti: "successivo a quello";
3) al comma 2, lettera a), primo periodo, le parole:
"rispetto a quello relativo al periodo d'imposta precedente" sono
sostituite dalle seguenti: "rispetto a quello relativo al secondo periodo
d'imposta precedente";
4) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
"2-bis. La contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute per
il primo periodo d'imposta e fino al termine di presentazione della
dichiarazione di emersione, previste, rispettivamente, alle lettere a)
e b) del comma 2, sono trattenute e versate in un'unica soluzione,
entro il termine di presentazione della medesima dichiarazione ovvero, a
partire dal predetto termine, in sessanta rate mensili, senza interessi";
5) al comma 2-ter, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"Per le violazioni concernenti gli obblighi di documentazione,
registrazione, dichiarazione di inizio attività, commesse nel primo periodo
d'imposta agevolato fino alla data di presentazione della dichiarazione di
emersione, non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto (IVA), a condizione che il versamento dell'imposta sia
effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla relativa
dichiarazione annuale IVA";
6) al comma 4, le parole: "30 giugno 2002", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002";
7) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. I lavoratori che aderiscono al programma di emersione
e che non risultano già dipendenti dell'imprenditore sono esclusi, per il
periodo antecedente nonché per il triennio di emersione, dal computo dei limiti
numerici di unità di personale previsti da leggi e contratti collettivi di
lavoro ai fini dell'applicazione di specifiche normative ed istituti, ad
eccezione delle disposizioni in materia di licenziamenti individuali e
collettivi. L'adesione da parte del lavoratore al programma di emersione di cui
al presente articolo, tramite sottoscrizione di specifico atto di
conciliazione, ha efficacia novativa del rapporto di lavoro emerso con effetto
dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione e produce,
relativamente ai diritti di natura retributiva e risarcitoria per il periodo
pregresso, gli effetti conciliativi ai sensi degli articoli 410 e 411 del
codice di procedura civile; dalla stessa data si applicano gli istituti
economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di
riferimento";
8) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Per intensificare l'azione di contrasto all'economia sommersa, il
CIPE definisce un piano straordinario di accertamento, operativo dal 6 maggio
2002, con il quale sono individuate le priorità di intervento coordinato ed
integrato degli organi di vigilanza del settore. Al fine di acquisire elementi
utili all'attuazione del piano, l'Agenzia delle entrate invia una richiesta di
informazioni ai soggetti individuati sulla base dei dati in possesso del
sistema informativo dell'anagrafe tributaria e previdenziale, dei soggetti
gestori di servizi di pubblica utilità, dei registri dei beni immobili e dei
beni mobili registrati e degli studi di settore. Tale richiesta è finalizzata
anche all'acquisizione di ulteriori elementi di carattere generale correlabili alle
irregolarità del rapporto di lavoro e non preclude l'adesione ai programmi di
emersione";
b) dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:
"ART. 1-bis. - (Emersione progressiva) - 1. In
alternativa alla procedura prevista dall'articolo 1, gli imprenditori
presentano al sindaco del comune dove ha sede l'unità produttiva, entro il 30
settembre 2002, un piano individuale di emersione contenente:
a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli
obblighi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività,
relativamente a materie diverse da quelle fiscale e contributiva, in un periodo
non superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in
caso di motivate esigenze;
b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico in
un periodo comunque non superiore al triennio di emersione;
c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende
regolarizzare;
d) l'impegno a presentare una apposita dichiarazione di emersione
successivamente alla approvazione del piano da parte del sindaco.
2. Per la presentazione del piano individuale di emersione, gli
imprenditori che intendono conservare l'anonimato possono avvalersi delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei professionisti iscritti
agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei
consulenti del lavoro, che provvedono alla presentazione del programma al
sindaco con l'osservanza di misure idonee ad assicurare la riservatezza
dell'imprenditore stesso.
3. Se il piano individuale di emersione contiene proposte di adeguamento
progressivo alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro in
materia di trattamento economico, il sindaco sottopone la questione al parere
della commissione provinciale o regionale sul lavoro irregolare, di cui
all'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, ove istituita. La commissione esprime il parere entro quindici
giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il sindaco
procede, comunque, ai sensi del comma 5.
4. Il sindaco approva il piano individuale di emersione nell'ambito delle
linee generali definite dal CIPE, secondo quanto stabilito dal comma 1
dell'articolo 1. Il prefetto esercita la funzione di coordinamento e vigilanza.
5. Il sindaco approva il piano di emersione entro quarantacinque giorni
dalla sua presentazione, previe eventuali modifiche concordate con l'interessato
o con i soggetti di cui al comma 2, ovvero respinge il piano stesso. Con il
provvedimento di approvazione del piano, il sindaco dispone, contestualmente,
anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prosecuzione dell'attività.
6. Il sindaco o l'organo di vigilanza delegato verifica, entro sessanta
giorni dalla scadenza dei termini fissati, l'avvenuto adeguamento o
regolarizzazione agli obblighi previsti dalla normativa vigente, dandone
comunicazione all'interessato. L'adeguamento o la regolarizzazione si
considerano, a tutti gli effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano
l'estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla
violazione dei predetti obblighi.
7. La dichiarazione di emersione è presentata entro il 30 novembre 2002 e
produce gli altri effetti previsti dall'articolo 1";
c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 1 e degli altri modelli di dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 1 e 1-bis e degli altri modelli di dichiarazione".
2. Per i soggetti che hanno presentato la
dichiarazione di emersione prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto resta ferma l'applicazione del regime di
incentivo fiscale per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore della citata legge n. 383 del 2001, e per i due successivi; per i
medesimi soggetti si applicano le disposizioni di maggiore favore recate dai
commi 2-bis, 2-ter e 4-bis dell'articolo 1 della legge
n. 383 del 2001, introdotte con il comma 1, lettera a), del presente
articolo.
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, l'impiego di
lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione
obbligatorie, è altresì punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400
per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro
calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo
compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione.
4. Alla constatazione della violazione procedono gli organi preposti ai
controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro.
5. Competente alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al
comma 3 è l'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione
del comma 2 dell'articolo 16".
Art. 3-bis.
Integrazioni alla disciplina dell'imposta sostitutiva sugli interessi e
altri proventi delle obbligazioni e titoli similari
1. Al decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed
altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla
seguente:
"c) Banche centrali o organismi che gestiscono anche le
riserve ufficiali dello Stato";
b) all'articolo 8, comma 3-ter, le parole: "o da Banche
centrali estere, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali
dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "da Banche centrali
estere o da organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello
Stato".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai redditi di capitale
divenuti esigibili nonché alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di
natura finanziaria realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
Art. 3-ter.
Disposizioni in materia di contrasto del terrorismo internazionale sul
piano finanziario
1. All'articolo 1 del decreto-legge
12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre
2001, n. 431, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. Le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC)
e del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, previste
dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio, sono esercitate dagli stessi organismi anche per il
contrasto del terrorismo internazionale sul piano finanziario".
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.