Circolare INAIL n. 24 del 5 giugno 2007
Oggetto: Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2007.
Quadro Normativo
• D.P.R. n.
1124 del 30 giugno 1965: "Testo Unico delle
disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali" e successive modifiche ed integrazioni. Artt. 4
(nn. 1, 3, 6 e 7), 29, 30 (commi 1 e 4), 41, 42, 116 (comma 3).
• D.P.R. n. 602 del 30 aprile 1970: riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi. Artt. 1, 5 e 7.
• Legge
n. 160 del 3 giugno 1975: norme per il miglioramento dei
trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale. Art.
22, comma 1.
• Decreto legge n. 402 del 29 luglio
1981, convertito in legge n. 537 del 26 settembre 1981:
adeguamento delle contribuzioni. Art. 1 (commi 1 - 4) e allegate Tabelle A e B.
• Decreto legge n. 462 del 12 settembre 1983, convertito in legge n. 638 dell’11 novembre 1983: misure urgenti in materia previdenziale. Art. 7, comma 1, modificato dall’art. 1, comma 2, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389).
• Decreto legge n. 726 del 30 ottobre 1984, convertito in legge n. 863 del 19 dicembre 1984: misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali. Art. 5, commi 5, 9, 9-bis, 9-ter, 16, 17, 19 e 20, in vigore fino al 31 marzo 2000.
• Decreto legge n. 338 del 9 ottobre 1989, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389: disposizioni urgenti in materia contributiva. Art. 1, comma 1.
• Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000: disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge n. 144/1999. Artt. 4, 5, 6, 8 e 11.
• Decreto legislativo n. 61 del 25 febbraio 2000: attuazione della direttiva 97/1981/CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale. Artt. 9 (commi 1 e 3) e 11.
• Decreto 22 settembre 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale: determinazione dell’imponibile medio giornaliero e l’elevazione del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i lavoratori soci di cooperative sociali e per i lavoratori soci di cooperative operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi.
• Decreto 1° febbraio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: nuova tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei relativi familiari coadiuvanti ed associati in partecipazione.
• Legge n. 142 del 3 aprile 2001, come modificata dall'art. 9 della legge n. 30 del 14 febbraio 2003 (G.U. n. 47 del 26 febbraio 2003): revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore. Artt. 1, 4 e 6.
• Decreto legislativo n. 423 del 6 novembre 2001: disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 142/2001.
• Decreto 28 marzo 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: fissazione delle retribuzioni e dei riferimenti tariffari per l'assicurazione antinfortunistica degli sportivi professionisti dipendenti. Art. 2.
• Legge n. 30 del 14 febbraio 2003 (G.U. n. 47 del 26 febbraio 2003): delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.
• Legge n. 350 del 24 dicembre 2003: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004). Artt. 2, comma 5, e 3, comma 137.
• Decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003: attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (G.U. 9 ottobre 2003, n. 235).
• Decreto 27 settembre 2006 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (G.U. 8 febbraio 2007, n. 32): rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL con decorrenza 1° luglio 2006 per il settore industria. Art. 1, comma 1: minimale e massimale di rendita dal 1° luglio 2006 .
• Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 787 – Legge Finanziaria 2007 (S.O. alla G.U. 27 dicembre 2006, n. 299)
• Decreto 19 gennaio 2007 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (G.U. 10 febbraio 2007, n. 34): determinazione, per l'anno 2007, delle retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 398.
• Circolare Inail n. 17/1998: “Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante "Armonizzazione razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro". Nuova formulazione dell'articolo 29 del T.U. 1124/1965: regime imponibile dal 1° gennaio 1998. Istruzioni riassuntive in merito al regime imponibile fino al 1997.
• Circolare Inail n. 43/1998: “Articolo 4 del decreto legislativo 23 marzo 1998 n. 56 recante "modifiche alla normativa in materia di redditi di lavoro dipendente": indennità sostitutiva del servizio di vitto o di mensa.
• Circolare Inail n. 48/2002: “Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli sportivi professionisti dipendenti.
• Circolare Inail n. 28/2003: “Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi”.
• Circolare Inail n. 22/2004: “Collaborazioni coordinate e continuative. Lavoro a progetto e lavoro occasionale. Applicazione della nuova disciplina.”
• Circolare Inail n. 57/2004: “Lavoro a tempo parziale. Applicazione della nuova disciplina: retribuzione imponibile”.
• Circolare Inail n. 79/2004: “Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell’ambito delle lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera. Aspetti contributivi”.
• Circolare Inail n. 19/2006 : “Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell'ambito delle lezioni di scienze motorie e sportive. Aspetti contributivi”.
• Circolare Inail n. 22/2006 : “Lavoro intermittente. Applicazione della nuova disciplina. Obbligo assicurativo. Tutela contro gli infortuni”.
• Circolare Inail n. 23/2006 : “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2006.”.
• Circolare Inail n. 6/2007 : “Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2006”.
• Circolare Inail n. 7/2007 : “Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l'anno 2007”.
• Circolare Inail n . 18/2007 “Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industriale e settore agricolo. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2006. Rivalutazione delle prestazioni particolari”.
INDICE
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PRIMA SEZIONE: Limiti minimi di retribuzione imponibile per il calcolo del premio assicurativo ordinario |
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PREMESSA |
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1. |
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MINIMALE GIORNALIERO PER LA GENERALITA' DELLE RETRIBUZIONI EFFETTIVE |
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2. |
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LIMITI MINIMI IMPONIBILI PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE DEL SETTORE INDUSTRIALE |
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2.1 |
Minimale contributivo e minimale di rendita |
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3. |
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RETRIBUZIONI EFFETTIVE ESCLUSE DAL MINIMALE GIORNALIERO |
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4. |
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LAVORATORI SOCI DI COOPERATIVE E DI ORGANISMI ASSOCIATIVI ANCHE DI FATTO DI CUI AL DPR N. 602/1970 |
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5. |
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RETRIBUZIONI CONVENZIONALI |
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5.1 |
Adeguamento delle retribuzioni convenzionali in base all'indice ISTAT |
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5.2 |
Minimale giornaliero e retribuzioni convenzionali |
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5.3 |
Limiti minimi di retribuzione giornaliera - Anno 2006 |
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5.4 |
Lavoratori a domicilio |
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6. |
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RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON DECRETO MINISTERIALE |
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6.1 |
Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale stabilita con decreto ministeriale a livello nazionale da variare a norma dell'art. 116 T.U. n. 1124/1965 |
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6.2 |
Altre categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale |
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6.3 |
Categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali giornaliere a livello provinciale |
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7. |
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RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON LEGGE |
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8. |
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RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO |
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9. |
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LAVORATORI PARASUBORDINATI |
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9.1 |
Prestazioni occasionali |
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10. |
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SPORTIVI PROFESSIONISTI DIPENDENTI |
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SECONDA SEZIONE: Premi speciali unitari |
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PREMESSA |
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10. |
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PREMI SPECIALI UNITARI |
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TERZA SEZIONE: Profilo risarcitivo. |
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PRIMA SEZIONE: Limiti minimi di retribuzione imponibile per il calcolo del premio assicurativo ordinario.
PREMESSA
Il Testo Unico dell’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali1 distingue tre tipologie di retribuzione quale base imponibile su cui calcolare il premio assicurativo:
• retribuzione effettiva2 costituita da tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo maturati dal lavoratore nel periodo di riferimento anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro e al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta.
• retribuzione media o convenzionale o legale3, che costituisce, per talune categorie di lavoratori, l’eccezione che prevale sulla regola dell’imponibile “effettivo” ed è stabilita con decreti ministeriali aventi valenza nazionale o provinciale ovvero con legge.
• retribuzione di ragguaglio4 per la quale, nei casi in cui i prestatori d’opera non percepiscano retribuzione fissa o, comunque, la remunerazione non sia accertabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all’art. 116, comma 3.
Di seguito, per ognuna delle singole tipologie di retribuzione individuate, si riportano i minimali di riferimento per il calcolo del premio assicurativo validi per il 2007.
1. MINIMALE GIORNALIERO PER LA GENERALITA’ DELLE RETRIBUZIONI EFFETTIVE
A - MINIMALE EX LEGE 389/1989
Ai sensi della vigente normativa5 la misura della retribuzione da assumere come base per il calcolo dei premi e dei contributi di assicurazione non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, o da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello del contratto collettivo.
Resta fermo che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, dovrà farsi riferimento alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria6.
Anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle organizzazioni sindacali sono obbligati – agli effetti del versamento dei premi e dei contributi di assicurazione – al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva.
B - MINIMO IMPONIBILE LEGALE EX LEGE 537/1981
La normativa di cui sub A non ha abrogato i “limiti minimi di retribuzione giornaliera”7
(cd. minimo legale) in precedenza previsti i quali devono essere annualmente
rivalutati in relazione all’indice del costo della vita accertato dall’ISTAT.
C - RETRIBUZIONE EFFETTIVA
Ne consegue che la retribuzione imponibile effettiva da assoggettare a premio deve essere adeguata, se inferiore:
• sia alla retribuzione minima imponibile stabilita da leggi e contratti di cui al punto A
• sia ai limiti minimi di retribuzione giornaliera di cui al punto B, i quali ultimi devono essere a loro volta adeguati, se inferiori, al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti in vigore dal 1° gennaio dell’anno considerato, aggiornato in base all’indice ISTAT.
Pertanto, il criterio per determinare la base effettiva minima di calcolo del premio deve tenere conto, mensilmente, della retribuzione minima imponibile stabilita da leggi e contratti 8 da raffrontare con il limite minimo di retribuzione giornaliera che va applicato al lavoratore in esame. Allo scopo la retribuzione contrattuale deve essere rapportata a giorno e, conseguentemente, va divisa per i giorni lavorativi mensili da retribuire (cd. retribuzione contrattuale media giornaliera).
Si deve, quindi, scegliere l'importo giornaliero più elevato tra quello contrattuale e quello del limite minimo di retribuzione giornaliera:
• se è più elevato l'importo contrattuale , si deve confermare, se superiore, la retribuzione effettiva 9 del mese considerato
• se è più elevato l'importo del limite minimo di retribuzione giornaliera , quest'ultimo deve essere rapportato a mese e moltiplicato per i giorni da retribuire; all'importo così ottenuto va adeguata, se inferiore, la retribuzione effettiva del mese considerato.
Detto criterio non vale per le erogazioni speciali 10che, per la loro particolare natura previdenziale e assistenziale, non devono essere uguagliate, se, inferiori, ai limiti minimi di retribuzione giornaliera, fermo restando che sono imponibili ai fini Inail 11.
Poiché è stato accertato dall’ISTAT che per l’anno 2007 la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari al 2%, nell’ Allegato n. 1 – tabelle A, B e C si riportano i limiti minimi di retribuzione giornaliera per la generalità delle retribuzioni effettive per l’anno 2007.
Per il 2007 tali limiti minimi sono stati, pertanto, adeguati, ove inferiori, a €. 41,43 (9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti in vigore all’1.1.2007, pari a € 436,14 mensili)12.
2. LIMITI MINIMI
IMPONIBILI PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE DEL SETTORE INDUSTRIALE
Per l’anno 2007 - in ordine alle categorie di lavoratori a cui si applica il minimale di €. 41,43 - si espone la tabella del limite minimo giornaliero rapportato a mese nell’ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili:
Anno 2007 |
Euro |
||
Limite minimo |
giornaliero |
per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti (1) (2) |
41,43 |
mensile(x 26) |
1.077,18 |
(1) esclusi gli operai agricoli, le erogazioni speciali e le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente di cui al paragrafo 3 - punti A, B e C.
(2) inclusi a decorrere dall'1.1.2007 i
lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto di cui
al DPR n. 602/1970 – vedi paragrafo 4.
2.1 MINIMALE CONTRIBUTIVO E MINIMALE DI RENDITA
Il minimale di €. 41,43 non deve essere adeguato al superiore importo di 1/300 del minimale di rendita13 previsto dal T.U. n.1124/1965, art. 116, comma 3 (uguale a €. 42,74: v. paragrafo 6.1), poiché l’uno prescinde dall’altro.
Tuttavia, nella diversa ipotesi in cui, dall’1.1 al 30.6.2005, il minimale contributivo diventi superiore al minimale di rendita rapportato a giorno, quest’ultimo – ove assunto come retribuzione convenzionale – dovrà essere adeguato al limite minimo contributivo.
3. RETRIBUZIONI EFFETTIVE ESCLUSE DAL MINIMALE GIORNALIERO
Sono esclusi dall’adeguamento al minimale giornaliero:
A. gli operai agricoli14 per i quali il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto è aggiornato solo in base all’indice ISTAT, non dovendo essere adeguato al superiore importo del minimale 15.
Per l’anno 2007, quindi, il limite minimo di retribuzione giornaliera è il seguente:
Anno 2007 |
Euro |
Limite minimo di retribuzione giornaliera per gli operai agricoli |
36,86 |
B. le seguenti erogazioni speciali:
• trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali (infortunio, malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, integrazioni salariali, ecc.) posti dalla legge o dai contratti a carico dei datori di lavoro16;
• assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana.
La base imponibile è costituita dall'importo giornaliero stabilito con legge regionale e periodicamente aggiornato con decreto del Presidente della Giunta regionale, ancorché inferiore al minimale. Il valore di tale assegno o indennità deve essere moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro. Inoltre, il tasso da applicare è il 50 per 1000 calcolato su detto importo, mentre alle eventuali somme corrisposte a titolo di integrazione dell'assegno o indennità va applicato il tasso effettivo dell'attività svolta.
In merito, considerata la competenza delle Regioni in materia di determinazione del trattamento economico da corrispondere ai lavoratori utilizzati nei cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, sarà cura delle competenti Direzioni Regionali verificare se nelle rispettive Regioni sono previsti i suindicati cantieri e comunicare alle Unità dipendenti gli importi dei trattamenti economici ed i periodi di riferimento 17.
C. le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente 18, sulla quale i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.
4. LAVORATORI SOCI DI COOPERATIVE E DI ORGANISMI ASSOCIATIVI ANCHE DI FATTO DI CUI AL D.P.R. n. 602/1970 19
A decorrere dall'1.1.2007, la retribuzione imponibile per questa tipologia di lavoratori è, ai fini del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, la retribuzione effettiva determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori dipendenti da impresa 20.
Il 31.12.2006 si è, infatti, concluso il percorso di graduale innalzamento della retribuzione imponibile ai fini assicurativi, finalizzato al superamento del regime basato sulle retribuzioni convenzionali 21.
Pertanto, per l' anno 2007 , il limite minimo di retribuzione giornaliera è il seguente 22:
Anno 2007 |
Euro |
Limite minimo di retribuzione giornaliera |
41,43 |
Limite minimo di retribuzione mensile (x 26) |
1.077,18 |
Inoltre, essendo superato il meccanismo di calcolo convenzionale previsto dalla previgente normativa 23, a decorrere dall'1.1.2007, non è più applicato il principio di infrazionabilità dell'imponibile mensile.
In particolare, come accade per tutti i lavoratori dipendenti, i versamenti sono dovuti dalla data di inizio del rapporto di lavoro e per tutta la durata dello stesso ed, ai fini del calcolo della retribuzione imponibile, i periodi di assenza che consentono di tenere conto delle effettive giornate di occupazione sono quelli che rientrano tra le cause legali di astensione dal lavoro (es.: maternità, malattia).
Per i soci con contratto part–time , è applicata la normativa prevista per la generalità dei lavoratori 24, esposta nel successivo paragrafo 7, lettera B.
5.1 ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI IN BASE ALL’INDICE ISTAT
Le retribuzioni convenzionali devono essere adeguate in base all’indice ISTAT a decorrere dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore25. Pertanto, l’importo convenzionale va, prima, indicizzato e, poi, raffrontato con il relativo limite minimo di retribuzione giornaliera, al fine di essere uguagliato, se inferiore, a quest’ultimo.
Tale adeguamento ha effetto per le retribuzioni convenzionali che non sono da correlare alla variazione delle rendite26 o del limite minimo di retribuzione giornaliera.
5.2 MINIMALE GIORNALIERO E RETRIBUZIONI CONVENZIONALI IN GENERE
La normativa vigente 27 fissa, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, una retribuzione minima di € 5,16 (in origine L. 10.000) da rivalutare annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’ISTAT. Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento è, quindi, pari, per l’anno 2007, a € 23,02.
Detto minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive si applica anche alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali non è previsto uno specifico limite di retribuzione giornaliera; non si applica alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera.
5.3 LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE
GIORNALIERA – ANNO 2007
Anno 2007 |
Euro |
||
Limite minimo di retribuzione giornaliera |
Per la generalità delle retribuzioni convenzionali |
dei lavoratori diversi dai soci di cooperative, anche di fatto |
41,43 |
dei soci di cooperative, anche di fatto, non operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari e educativi |
23,02 |
||
dei soci di cooperative, anche di fatto, operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari e educativi e soci di cooperative sociali di cui all'art. 1, lettera a), della Legge n. 381/1991 28 |
29,08 (1) |
(1) Imponibile giornaliero da prendere a base ai fini dell'applicazione degli aumenti percentuali previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per il 2007), art. 1, c. 787. (v. paragrafo 6.3, lettera B)
Il riepilogo comparativo per l’anno 2007 dei limiti minimi di retribuzione giornaliera per le retribuzioni effettive e convenzionali ed il riepilogo comparativo per gli anni 1997– 2007 sono indicati, rispettivamente, nella tabella dell'Allegato n. 3 e nella tabella dell’Allegato n.4.
5.4 LAVORATORI A DOMICILIO
Per i lavoratori a domicilio il limite minimo di retribuzione giornaliera varia in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita. Pertanto, il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari, per l’anno 2007, a €. 23,0229.
Detto limite minimo, per i lavoratori in argomento, deve essere comunque ragguagliato al superiore importo del minimale delle retribuzioni effettive pari a € 41,43 30.
6. RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON DECRETO MINISTERIALE
Le retribuzioni in argomento si dividono come segue:
· generalità delle retribuzioni convenzionali, a livello nazionale o provinciale, incluse nel principio generale dell’adeguamento ai limiti minimi di retribuzione giornaliera.
· retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari31 stabilite annualmente con apposito decreto ministeriale e, per l’anno 2007, con Decreto 19.1.200732.
Circa la tipologia generale, il criterio per determinare la base convenzionale di calcolo del premio – se non è previsto un imponibile mensile – deve tenere conto dei giorni di effettiva presenza e del limite “convenzionale” dei giorni lavorativi mensili ed annuali, pari a 25 e 30033.
In relazione a quanto precede, si espongono i criteri di calcolo da applicare:
• retribuzione convenzionale annuale 34
L'importo annuale deve considerarsi divisibile in 300 giorni lavorativi e l'importo giornaliero così ottenuto va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro fino al limite mensile di 25 ed al limite annuale di 300.
• retribuzione convenzionale giornaliera 35
L'importo giornaliero va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro fino al limite mensile di 25 ed al limite annuale di 300.
• retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile 36
L'importo giornaliero va sempre moltiplicato per il periodo mensile fissato dal decreto, a prescindere dai giorni di effettiva presenza al lavoro.
6.1. CATEGORIE DI LAVORATORI CON RETRIBUZIONE CONVENZIONALE STABILITA CON DECRETO MINISTERIALE A LIVELLO NAZIONALE, DA VARIARE A NORMA DELL’ART. 116 T.U. N. 1124/1965
A. Retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita
Dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007, l’imponibile giornaliero (€. 12.822,60 : 300) e mensile (x 25 ovvero €. 12.822,60 : 12) corrisponde ai seguenti importi:
1° luglio 2006 – 30 giugno 2007 |
Euro |
|
Retribuzione convenzionale |
giornaliera |
42,74* |
mensile |
1.068,55 |
*per arrotondamento del valore di € 42,742
Le categorie in argomento sono:
· detenuti ed internati37
· allievi dei corsi di istruzione
professionale38
· lavoratori in lavori socialmente
utili e di pubblica utilità 39
· lavoratori in tirocini formativi e
di orientamento 40
B. Retribuzione convenzionale giornaliera da variare a norma dell’art.116 del T.U. n. 1124/1965
· Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c.41 .
Dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007,
l’imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi 42:
1° luglio 2006– 30 giugno 2007 |
Euro |
|
Retribuzione convenzionale |
giornaliera |
42,93* |
mensile |
1.073,14 |
*per arrotondamento del valore di € 42,927
· Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali - non cooperative - di cui alla legge n. 84/1994 43
Per detti soggetti44 è stabilita 45una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile, ovvero 12 giorni al mese o 144 all’anno.
Dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007,
l’imponibile mensile (€. 79,69 x 12) corrisponde al seguente importo46
:
1° luglio 2006 – 30 giugno 2007 |
Euro |
Retribuzione convenzionale giornaliera x 12 giorni mensili |
956,28 |
6.2 ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI CON
RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON DECRETO MINISTERIALE A LIVELLO
NAZIONALE
A. ADDETTI A LAVORAZIONI MECCANICO-AGRICOLE PER CONTO TERZI47
La retribuzione convenzionale giornaliera dei lavoratori in argomento48 va distinta secondo quanto segue:
A.1 Lavoratori diversi dai soci di cooperative anche di fatto
Per l’anno 2007, l’imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:
Anno 2007 |
Euro |
|
Retribuzione convenzionale |
giornaliera |
41,43 |
mensile |
1.035,75 |
A.2 Lavoratori soci di cooperative anche di fatto
Per l’anno 2007, l’imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi 49:
Anno 2007 |
Euro |
|
Retribuzione convenzionale |
giornaliera |
23,02 |
mensile |
575,50 |
B. SOCI VOLONTARI DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALLA LEGGE N. 381/199150
Per l’anno 2007, l’imponibile giornaliero51 corrisponde al seguente importo:
Anno 2007 |
Euro |
Retribuzione convenzionale giornaliera |
41,43 |
6.3 Categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali giornaliere a livello provinciale
A. Familiari, soci e associati di cui al T.U. n. 1124/1965, art. 4, nn. 6 e 7
Nell'ambito di varie province, per particolari categorie, sono in vigore decreti ministeriali recanti importi convenzionali giornalieri solo o anche ai fini contributivi e risarcitivi INAIL 52.
E' implicito che una retribuzione convenzionale a livello provinciale non è applicabile ai lavoratori per i quali è già stabilita una retribuzione convenzionale a livello nazionale od un premio speciale.
Le retribuzioni convenzionali provinciali che non sono uguali al minimale di rendita rapportato a giorno, devono essere adeguate in base all'indice ISTAT dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore 53, sempre che siano superiori al relativo limite minimo di retribuzione giornaliera .
Pertanto, qualora l'importo convenzionale indicizzato sia inferiore al relativo limite minimo di retribuzione giornaliera, deve essere uguagliato a quest'ultimo.
Nella tabella dell' Allegato n. 4 sono indicati i limiti minimi di riferimento dall'anno 1997 al 2007.
Le categorie in argomento sono:
• i familiari coadiuvanti del datore di lavoro non artigiano 54
• i soci non artigiani di cooperative – con o senza retribuzione effettiva – ed i soci di ogni altro tipo di società anche di fatto - senza retribuzione effettiva 55
• gli associati in partecipazione (se l'associante non è imprenditore artigiano) – senza retribuzione effettiva 56
B. Soci di cooperative sociali e delle cooperative operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi
Nel corso del triennio 2007-2009 , per queste categorie di soci di cooperative è previsto un sistema di graduale aumento della retribuzione giornaliera imponibile, ai fini contributivi 57.
A decorrere dall'1.1.2010, la base imponibile su cui calcolare il premio assicurativo delle categorie di soci di cooperative sotto riportate non potrà essere inferiore alla retribuzione minima imponibile stabilita da leggi e contratti collettivi 58.
Questo innalzamento contributivo non interessa tutte le cooperative sociali, bensì esclusivamente quelle operanti in province per le quali sono stati adottati decreti ministeriali per il versamento dei contributi su salari convenzionali.
L'aumento graduale della retribuzione imponibile riguarda i lavoratori soci di cooperative sociali per i quali è stato emanato un decreto ministeriale per l'individuazione della retribuzione imponibile.
Più precisamente si tratta di:
• cooperative sociali di cui alla lettera a), comma 1, articolo 1, della Legge n. 381/1991 (“gestione di servizi socio sanitari ed educativi”)
• cooperative sociali che operano nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-educativi
• altre cooperative operanti in settori ed ambiti territoriali per i quali sono stati adottati decreti ministeriali previsti dall'art. 35 del TUAF (Testo Unico degli Assegni Familiari - DPR n. 797/1955) .
La novità in esame riguarda tutte le forme assicurative e previdenziali a cui sono già assoggettati i lavoratori soci delle suddette cooperative.
In particolare, per i lavoratori soci delle cooperative individuate ai punti 1) e 2) la retribuzione giornaliera da prendere a base ai fini dell'applicazione degli aumenti percentuali è quella fissata dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 35 del TUAF, nel rispetto di quanto stabilito dal DM 22.9.2000.
Tale decreto, nel disciplinare le casistiche di cui ai punti 1) e 2) , dispone 59 che l' imponibile medio giornaliero per i lavoratori soci, al fine di assicurare una copertura assicurativa annua pari a 52 settimane, non possa essere inferiore, su base annua, alla misura del 40% del trattamento minimo di pensione a carico del F.P.L.D. 60, che per l'anno 2007 è pari ad € 436,14 (40% di € 436,14 = € 174,46).
Quindi, per l' anno 2007 , l'imponibile giornaliero da prendere a base ai fini dell'applicazione degli aumenti percentuali, è pari ad € 29,08 (€ 174,46 : 6 = € 29,08).
Sono fatti salvi, in ogni caso, gli imponibili giornalieri più elevati determinati con i decreti ministeriali di cui all'art. 35 del TUAF 61.
Il periodo di occupazione media mensile è di 26 giornate lavorative 62.
Per le altre cooperative di cui al punto 3) , non contemplate dal citato decreto 63, gli aumenti percentuali dovranno essere calcolati prendendo in considerazione le retribuzioni giornaliere determinate dagli specifici decreti ministeriali di cui all'art. 35 TUAF. Si deve, inoltre, continuare a tenere conto dei periodi di occupazione media mensile fissati dai detti decreti, fino al termine del triennio di adeguamento della norma.
Minimo contrattuale giornaliero
La retribuzione giornaliera imponibile individuata con le modalità sopra indicate, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali, è aumentata del:
30% per l'anno 2007
60% per l'anno 2008
100% per l'anno 2009
Pertanto, per l' anno 2007 , la retribuzione minima giornaliera dei lavoratori soci di cooperative di cui ai punti 1) , 2) e 3) sopra indicati deve essere aumentata del 30% 64. Il calcolo dell'aumento si effettua sulla differenza tra la retribuzione giornaliera imponibile ed il corrispondente minimo contrattuale giornaliero65.
La percentuale di incremento del 30% deve essere sommata alla retribuzione giornaliera imponibile stabilita dai decreti ministeriali.
In sintesi:
Minimo contrattuale giornaliero |
- |
Retribuzione giornaliera imponibile ex DM |
= |
Differenza |
30% della differenza retributiva |
||||
Retribuzione |
+ |
30% della differenza retributiva |
= |
Retribuzione |
In ogni caso, nel triennio 2007/2009, è consentito alle cooperative interessate continuare a versare sulle retribuzioni effettive corrisposte ai soci lavoratori, purché non inferiori all'imponibile convenzionale come sopra determinato.
In relazione a quanto precede, gli importi dei limiti minimi sono indicati nell' ultima riga della tabella in Allegato n. 4.
7. RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON LEGGE
Vigono le seguenti retribuzioni convenzionali determinate con legge.
A. Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari 66
Per l' anno 2007, i valori convenzionali sono riportati nelle tabelle dell'Allegato n. 6 (si ricorda che la contribuzione trimestrale è da versare all'INPS anche per la quota parte relativa all'assicurazione INAIL).
B. Lavoratori con contratto part-time 67
Per detti soggetti, la base imponibile convenzionale - basata sul criterio della retribuzione convenzionale oraria - è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo 68.
La retribuzione oraria minimale si ottiene come segue:
• si moltiplica il minimale giornaliero “generale” per le giornate di lavoro settimanale ad orario normale (sempre pari a 6 , anche se l'orario di lavoro è distribuito in 5 giorni settimanali)
• l'importo così ottenuto va diviso per le ore di lavoro settimanale ad orario normale previste dalla contrattazione collettiva nazionale per i lavoratori a tempo pieno (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale).
Se, quindi, l'orario normale è di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l' anno 2007 risulta come segue:
Anno 2007 |
Orario normale |
Euro |
Retribuzione oraria minimale |
40 ore settimanali |
41,43 x 6 : 40 = 6,21 |
La retribuzione oraria tabellare si ottiene nel modo seguente:
• si divide l'importo della retribuzione annua tabellare prevista dalla contrattazione collettiva nazionale (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale) per le ore annue stabilite dalla stessa contrattazione per i lavoratori a tempo pieno.
La retribuzione annua tabellare (paga base o minimo tabellare) include anche le mensilità aggiuntive, ad esclusione di ogni altro istituto economico di natura contrattuale: contingenza – pure se conglobata nella paga base – scatti di anzianità, eventuali emolumenti stabiliti dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale, ecc.
Ciò posto, si deve scegliere la retribuzione oraria superiore tra la minimale e la tabellare come sopra calcolate e tale importo convenzionale va moltiplicato per le ore complessive da retribuire in forza di legge o di contratto.
Le ore da retribuire a carico del datore di lavoro comprendono, oltre quelle di effettiva presenza, le ore in cui il lavoratore è assente per ferie, festività riconosciute, permessi retribuiti, infortunio, malattia, maternità, ecc., entro il limite massimo di 25 giorni lavorativi mensili.
C. Lavoro ripartito 69
I lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito 70 sono assimilati, i fini del calcolo dei premi, ai lavoratori a tempo parziale (v. precedente punto B.).
Per detti soggetti, quindi, si deve tenere conto della retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare) moltiplicata per la totalità delle ore effettivamente prestate nel periodo assicurativo dai contitolari del contratto di lavoro 71.
D. Lavoratori dell'area dirigenziale 72
La base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita 73.
Al riguardo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi.
Per i lavoratori dell'area dirigenziale con contratto part-time , si deve calcolare l'importo orario del massimale di rendita, da moltiplicare per l'orario definito nel rapporto di lavoro a tempo parziale.
Dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007 , l'imponibile orario (€ 79,38 : 8), giornaliero (€ 23.813,40 : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:
1° luglio 2006 – 30 giugno 2007 |
Euro |
|
Retribuzione convenzionale |
oraria |
9,92 * |
giornaliera |
79,38 ** |
|
mensile |
1.984,45 |
|
* per arrotondamento del valore di € 9,922 (€ 79,38 : 8)
**per arrotondamento del valore di € 79,378
La retribuzione “di ragguaglio” è pari al minimale di rendita .
Tale retribuzione si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva .
Dunque, tale tipologia di retribuzione si applica ai familiari, soci ed associati74 senza retribuzione effettiva (a condizione che non siano stabilite retribuzioni convenzionali o premi speciali)
Al riguardo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi (v. paragrafo 6).
Dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007 , l'imponibile giornaliero (€ 12.822,60 : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:
Dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007 |
Euro |
|
Retribuzione di ragguaglio |
giornaliera |
42,74 * |
mensile |
1.068,55 |
|
*per arrotondamento del valore di € 42,742
9. LAVORATORI PARASUBORDINATI 75
La base imponibile è costituita dai “compensi effettivamente percepiti”, da determinare secondo l'articolo 51 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.) 76, nel rispetto del minimale e massimale di rendita 77.
Considerato che il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non prevede una prestazione a tempo, il minimale ed il massimale di rendita devono essere divisi in mesi (anziché in giorni), al fine di confrontare il minimale ed il massimale mensile con il compenso medio mensile, ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione.
L'importo mensile risultante da questo confronto va, poi, moltiplicato per i detti mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto.
Dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007 , i limiti minimo e massimo dell'imponibile mensile (€ 12.822,60 : 12; € 23.813,40 : 12) corrispondono ai seguenti importi:
Dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007 |
Euro |
Minimo e massimo mensile |
1.068,55 - 1.984,45 |
Nel caso di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare e con un compenso non superiore all'importo di € 5.000 , la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita:
• rapportata ai giorni di effettiva durata del rapporto, qualora in sede contrattuale sia previsto il numero delle effettive giornate lavorative
• rapportata al mese , qualora in sede contrattuale non sia specificato il numero delle effettive giornate lavorative.
Dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007 , i limiti minimo e massimo dell'imponibile giornaliero (€ 12.822,60 : 300; € 23.813,40 : 300) e mensile (€ 12.822,60: 12; € 23.813,40 : 12) corrispondono ai seguenti importi:
Dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007 |
Euro |
Minimo e massimo giornaliero |
42,74* - 79,38** |
Minimo e massimo mensile |
1.068,55 - 1.984,45 |
* per arrotondamento del valore di € 42,742
**per arrotondamento del valore di € 79,378
10. SPORTIVI PROFESSIONISTI DIPENDENTI79
La base imponibile degli sportivi professionisti 80 è costituita dalla retribuzione effettiva81 , nel rispetto del minimale e massimale di rendita.
Pertanto va, prima, applicato il criterio di calcolo delle retribuzioni effettive minime illustrato nel paragrafo 2 e, poi, va confrontata la retribuzione effettiva annua con il minimale ed il massimale di rendita 82.
Dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007 , i limiti minimo e massimo dell'imponibile annuale corrispondono ai seguenti importi:
Dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007 |
Euro |
Minimo e massimo annuale |
12.822,60 - 23.813,40 |
SECONDA SEZIONE: Premi speciali unitari.
PREMESSA
Nei casi in cui la natura della lavorazione svolta, le modalità di esecuzione della stessa ed altre circostanze rendono difficile l'accertamento degli elementi (numero delle persone occupate, retribuzione erogata, ore di presenza lavorativa, ecc.) necessari ai fini del calcolo del premio ordinario, si ricorre83 a premi speciali unitari in sostituzione del tasso di premio da applicare all'importo delle retribuzioni erogate.
Detti premi vengono fissati in base ad elementi idonei diversi da retribuzione imponibile e tasso di tariffa, come il numero delle persone, la natura e la durata della lavorazione, ed il numero delle macchine ecc.. Il gettito derivante deve essere tale da consentire la copertura degli oneri assicurativi conseguenti alla lavorazione per la quale sono previsti.
I “premi speciali unitari” sono generalmente calcolati in rapporto ad una retribuzione minima giornaliera.
Si riportano di seguito, per la gestione industriale (Titolo I° T.U.) e per la gestione medici radiologi, le categorie dei lavoratori con i premi speciali relativi all' anno 2007.
A. Titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano ed associati ad imprenditore artigiano 84
Sono stabiliti premi annuali a persona in relazione alla retribuzione annua prescelta – non inferiore al “minimale generale” moltiplicato per 300 – ed alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta, secondo le 9 classi della “Tariffa artigiani autonomi 2000” 85.
Tali premi annuali sono divisibili in 12 mesi e l'importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di durata dell'attività, dall'inizio alla cessazione definitiva o alla cessazione del rapporto assicurativo 86.
Si illustrano gli importi della retribuzione minima, giornaliera ed annuale, e dei corrispondenti premi annuali da valere per l' anno 2007 :
Anno 2007 |
Euro |
|
Retribuzione minima |
giornaliera |
41,43 |
Annuale |
41,43 x 300 = 12.429,00 |
Classi di rischio |
Premi minimi annuali a persona |
Euro |
|
1 |
70,50 |
2 |
147,00 |
3 |
288,80 |
4 |
451,60 |
5 |
633,20 |
6 |
813,50 |
7 |
999,40 |
8 |
1.098,80 |
9 |
1.509,50 |
N.B.: Per una retribuzione annuale superiore, il premio va aumentato secondo le aliquote aggiuntive indicate nella tabella dell'Allegato n. 8, con arrotondamento al primo decimale di euro superiore. |
Nella tabella dell' Allegato n. 9 è indicato il riepilogo dei premi minimi per gli anni 2002–2007 (importi in euro).
I nuovi valori avranno effetto immediato solo per le nuove posizioni assicurative che saranno emesse dopo l'avvenuto aggiornamento delle tabelle.
Per quanto, invece, riguarda le posizioni artigiane in essere alla data di rilascio delle predette tabelle, l'aggiornamento delle retribuzioni avverrà in occasione dell'autoliquidazione per l'anno 2007/2008.
B. Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative ed organismi associativi di fatto 87
Per “ facchini ” devono intendersi coloro che svolgono le attività indicate nella tabella dell' Allegato n. 2 (comprese le attività di “insacco, pesatura, legatura, …”).
I premi speciali in argomento riguardano anche i “ lavori di facchinaggio nei porti ed a bordo di navi ”, ossia nelle aree portuali 88.
Sono stabiliti premi trimestrali a persona in relazione alla retribuzione giornaliera effettiva - non inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti da impresa 89 – e, per i facchini, al settore di lavorazione 90.
Tali premi sono divisibili in 3 mesi e l'importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di durata dell'attività, dall'ingresso al recesso del socio 91.
Si illustrano gli importi della retribuzione minima giornaliera e dei corrispondenti premi trimestrali da valere per l' anno 2007 :
Anno 2007 |
Euro |
Retribuzione minima giornaliera |
41,43 |
Categorie di soci |
Premi minimi trimestrali a persona |
|
Euro |
||
a) Facchini (*) |
I Settore |
89,70 |
II Settore |
179,40 |
|
III Settore |
(*) |
|
b) Barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori |
161,70 |
.
(*) I settore: facchinaggio di generi ortofrutticoli o di bagagli. II settore: facchinaggio di ogni altra merce e materiale. III settore: facchinaggio promiscuo (rischi del I e del II settore). Il premio minimo è da determinare in relazione alla effettiva incidenza dei rischi del I e del II settore. |
Per una retribuzione giornaliera superiore ai premi minimi trimestrali sopra riportati, il premio va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino. In particolare, il premio minimo va diviso per la retribuzione minima e, poi, moltiplicato per la retribuzione giornaliera superiore.
Si riporta, a titolo di esempio, il calcolo del premio trimestrale per una retribuzione effettiva giornaliera superiore alla retribuzione minima 2007:
Esempio di calcolo del premio |
||||
Si ipotizza una retribuzione effettiva giornaliera pari a € 41,77 |
||||
|
Premio trimestrale/ Retribuzione minima giornaliera € 41,43 |
Retribuzione minima giornaliera |
Retribuzione giornaliera effettiva |
Premio trimestrale/ Retribuzione effettiva giornaliera € 41,77 |
Facchini I Settore |
€ 89,70 : |
€ 41,43 x |
€ 41,77 = |
€ 90,40 |
Facchini II Settore |
€ 179,40 : |
€ 41,43 x |
€ 41,77 = |
€ 180,90 |
Barrocciai |
€ 161,70 : |
€ 41,43 x |
€ 41,77 = |
€ 163,00 |
C. Persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all'obbligo assicurativo 92
Sono stabiliti 93, a decorrere dalla campagna olearia ‘87/‘88, premi dovuti per frantoio (considerato come unità tecnico–operativa a prescindere dal numero delle persone addette) in relazione alla retribuzione giornaliera effettiva o prescelta – non inferiore al “minimale generale” – al tipo di frantoio ed alla durata dei lavori .
Se nel frantoio operano lavoratori con retribuzioni effettive, vale la retribuzione del lavoratore meglio retribuito. Se, invece, operano solo lavoratori senza retribuzioni effettive, vale la retribuzione prescelta dal titolare del frantoio 94.
Per quanto riguarda la durata dei lavori , il titolare del frantoio che abbia preventivamente indicato una durata della lavorazione non superiore a 30 giorni di calendario (“breve periodo”) è comunque tenuto, entro 30 giorni dalla fine della campagna olearia, a comprovare, mediante idonea documentazione, di non aver superato tale durata. Nell'ipotesi contraria, va applicato il premio speciale nella misura fissata per l'intera campagna olearia.
Si illustrano gli importi della retribuzione minima giornaliera e dei corrispondenti premi da valere per la campagna olearia 2007/2008 :
Campagna olearia 2007/ 2008 |
Euro |
Retribuzione minima giornaliera |
41,43 |
Frantoi (*) |
Durata dei lavori |
Premi minimi per frantoio |
Euro |
||
a) Frantoi di tipo A |
non superiore a 30 giorni |
158,20 |
intera campagna olearia |
498,20 |
|
b) Frantoi di tipo B |
non superiore a 30 giorni |
218,00 |
intera campagna olearia |
608,40 |
(*) Tipo A: con una vasca da macina e non più di 2 presse o superpresse. Tipo B: qualunque altro frantoio. |
N.B.: Per una retribuzione giornaliera superiore, il premio va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino (in particolare, il premio minimo va diviso per la retribuzione minima e, poi, moltiplicato per la retribuzione giornaliera superiore). |
D. Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (legge n. 250/1958) 95
E' stabilito 96 un premio mensile a persona in relazione alla retribuzione giornaliera prescelta non inferiore ad uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera da indicizzare annualmente, uguale, per l'anno 2007 , a €23,02 97.
Per i pescatori familiari coadiuvanti del titolare/pescatore autonomo 98 va, invece, applicato il premio ordinario relativo alla generalità dei familiari, ovvero su base convenzionale, effettiva o di ragguaglio.
Si illustrano gli importi della retribuzione minima giornaliera e del corrispondente premio mensile da valere per l' anno 2007 :
Anno 2007 |
Euro |
Retribuzione minima giornaliera |
23,02 |
Pescatori di cui alla legge n. 250/1958 |
Premio minimo mensile a persona |
Euro |
|
27,50 |
N.B.: Per una retribuzione giornaliera superiore, il premio va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino (in particolare, il premio minimo va diviso per la retribuzione minima e, poi, moltiplicato per la retribuzione giornaliera superiore). |
E. Insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a macchine elettriche e addetti ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro (T.U. n. 1124/1965, art. 4, nn. 1 e 5) 99
E' stabilito 100 un premio annuale a persona in relazione alla retribuzione annua effettiva non inferiore al “minimale generale” moltiplicato per 300.
Assumendo tali importi come premio e minimale di base, i premi speciali vanno determinati con riferimento alla retribuzione effettiva nell'anno scolastico secondo il settore e la qualifica ed il relativo limite minimo di retribuzione giornaliera. 101
Si ricordano, quindi, le modalità della contribuzione:
• per l' anticipo , il premio da versare è quello dell'anno scolastico precedente;
• per la regolazione , si tiene conto del premio minimo dovuto se la retribuzione effettiva nell'anno scolastico non supera la retribuzione minima calcolata sommando 2/12 della retribuzione minima dell'anno precedente e 10/12 della retribuzione minima dell'anno successivo; se, invece, la retribuzione effettiva è superiore, il premio minimo va aumentato proporzionalmente. Per gli insegnanti delle scuole materne e primarie 102 si prescinde dalla retribuzione effettiva e si applica esclusivamente il premio minimo dovuto.
Si illustrano gli importi delle retribuzioni minime, giornaliere ed annuali, nonché dei premi dovuti per l' anno scolastico 2006/2007 :
Insegnamento
prescolare |
2006 |
2007 |
||
Euro |
||||
Insegnanti con funzioni direttive |
retribuzione minima |
giornaliera |
42,96 |
43,82 |
annuale |
12.888,00 |
13.146,00 |
||
2006/2007 |
13.103,00 |
|||
premio minimo annuale a persona |
corrispondente |
55,30 |
56,40 |
|
dovuto |
56,20 |
|||
Insegnanti |
retribuzione minima |
giornaliera |
40,62 |
41,43 |
annuale |
12.186,00 |
12.429,00 |
||
2006/2007 |
12.388,50 |
|||
premio minimo annuale a persona |
corrispondente |
52,30 |
53,30 |
|
dovuto |
53,20 |
Insegnamento scolare |
2006 |
2007 |
||
Euro |
||||
Insegnanti con funzioni direttive |
retribuzione minima |
giornaliera |
44,06 |
44,94 |
annuale |
13.217,00 |
13.482,00 |
||
2006/2007 |
13.437,83 |
|||
premio minimo annuale a persona |
corrispondente |
56,70 |
57,80 |
|
dovuto |
57,70 |
|||
Insegnanti |
retribuzione minima |
giornaliera |
40,62 |
41,43 |
annuale |
12.186,00 |
12.429,00 |
||
2006/2007 |
12.388,50 |
|||
premio minimo annuale a persona |
corrispondente |
52,30 |
53,30 |
|
dovuto |
53,20 |
N.B.: I docenti delle scuole materne e primarie pagano il premio minimo annuale, indipendentemente dalla retribuzione percepita. Per tutti gli altri docenti, con retribuzione nell'anno scolastico superiore a quella minima 2006/2007, il premio va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino (in particolare, il premio minimo dovuto va diviso per la retribuzione minima 2006/2007 e, poi, moltiplicato per la retribuzione nell'anno scolastico superiore). |
F. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro (T.U. n.1124/1965, art. 4, n. 5) 103
E' stabilito 104 un premio annuale a persona da variare proporzionalmente a norma dell'articolo 116 T.U., ovvero secondo la rivalutazione delle rendite.
Come per gli insegnanti, il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, ma questo premio speciale non è riferito ad alcuna retribuzione.
Si illustra l'importo del premio annuale da valere – in via provvisoria – per l' anno scolastico 2006/2007 :
Anno scolastico 2006/2007: anticipo |
Premio annuale a persona |
Alunni e studenti di scuole o istituti non statali |
Euro |
2,05 |
G. Candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte prima dell'espatrio (T.U. n. 1124/1965, art. 4, n. 5) 105
E' stabilito 106 un premio a persona per ogni prova d'arte nella misura di L. 6.000, ovvero € 3,10 .
L'importo citato - non soggetto a variazioni - è a carico degli istituti, centri di formazione od aziende presso i quali sono svolte le prove d'arte, tecnico–pratiche o di idoneità.
H. Medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi (legge n. 93/1958; D.P.R. n. 1055/1960; legge n. 25/1983, art. 6) 107
Sono stabiliti 108premi annuali dovuti per apparecchio radiologico e per quantità di sostanza radioattiva in uso (a prescindere dal numero delle persone esposte alle radiazioni ionizzanti) in relazione al tipo di apparecchio ed alla radiotossicità della sostanza radioattiva in uso .
I premi annuali dovuti per apparecchio radiologico sono divisibili in 12 mesi e l'importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di possesso a qualunque titolo dell'apparecchio.
I premi annuali dovuti per quantità di sostanza radioattiva in uso non sono divisibili e vanno calcolati in relazione all'attività complessiva di “becquerel” utilizzata (sorgenti sigillate e non sigillate).
I premi in argomento sono a carico dei possessori a qualunque titolo (proprietà, comodato, affitto, uso) di apparecchi radiologici funzionanti o di sostanze radioattive in uso , compresi i fabbricanti, i rappresentanti ed i rivenditori che, per le operazioni di collaudo o di prova degli apparecchi o di manipolazione delle sostanze, ricorrano all'opera di personale medico 109.
Nelle tabelle dell'Allegato n. 10 sono illustrati gli importi in euro dei premi annuali stabiliti per ogni apparecchio radiologico e per ogni quantità di sostanza radioattiva in uso.
TERZA SEZIONE: Profilo risarcitivo.
Circa il profilo risarcitivo, si precisa quanto segue.
• L'indennità per inabilità temporanea assoluta a favore delle categorie per cui è intervenuta la variazione salariale dovrà essere adeguata alle nuove misure nelle fattispecie verificatesi dal 1° luglio 2006, nonché in quelle per le quali, alla stessa data, risulti in corso tale trattamento economico.
• Ai fini della liquidazione delle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti, relative ad eventi verificatisi dal 1° luglio 2006, il minimale ed il massimale di rendita – per effetto della rivalutazione intervenuta dallo stesso anno – corrispondono ai seguenti importi:
1° luglio 2006 – 30 giugno 2007 |
||
|
|
Euro |
Minimale di rendita |
annuale |
12.822,60 |
|
giornaliero |
42,74 |
|
||
Massimale di rendita |
annuale |
23.813,40 |
|
giornaliero |
79,38 |
____________________________
1. DPR n. 1124/1965 e successive modifiche e
integrazioni.
2. T.U. n. 1124/1965, art. 29, come sostituito – a decorrere
dall’1.1.1998 – dal D.lgs. n. 314/1997, art. 3 e art. 6, comma 1 (“reddito da
lavoro dipendente ai fini contributivi”: v. circolari n. 17 e n. 43/1998).
3. T.U. n. 1124/1965, art. 30 e art. 118.
4. T.U. n. 1124/1965, art. 30 comma 4 come innovato
dal D. Lgs. 38/2000 art.8
5. Decreto-legge n. 338/1989, convertito in legge n.
389/1989, art. 1, comma 1.
6. Legge 28.12.1995, n. 549, art. 2, comma 25.
7. Decreto-legge n. 402/1981, convertito in legge n.
537/1981, art. 2, comma 1 che prevede che detti minimali devono essere
rivalutati ogni anno in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della
vita calcolato dall’ISTAT.
8. Decreto-legge n. 338/1989, convertito in legge n.
389/1989, art.1.
9. Art. 29 del D.P.R. n. 1124/1965.
10. Vedi successivo paragrafo 3, lettera B.
11. Art. 29 del D.P.R. n. 1124/1965.
12. Decreto-legge n. 463/1983 convertito in legge n.
638/1983, art. 7, comma 1, secondo periodo, modificato dal decreto-legge n.
338/89 convertito in legge n. 389/1989, art.1, comma 2, secondo periodo.
13. Testo Unico n. 1124/1965, art. 116, comma 3.
14. Decreto-legge n. 463/1983 convertito in legge n.
638/1983, art. 7, comma 5.
15. Non soggetti all’adeguamento di cui all’art. 7,
comma 1, della legge n. 638/1983, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.
16. Circa i trattamenti integrativi di prestazioni
mutualistiche e previdenziali, la base imponibile è costituita dalle stesse
somme dovute a carico dei datori di lavoro, ancorché inferiori ai limiti minimi
di retribuzione giornaliera.
17. Le istruzioni sono nelle citate circolari n.
88/1976 e n. 27/1983.
18. Legge n. 30/2003, art 4 e D.Lgs. n. 276/2003,
artt. da 33 a 40. Circolare Inail n. 22 del 12.4.2006.
19. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti
soci di cui al D.P.R. n. 602/1970, si rinvia al notiziario n. 12/1974 e alla
nota della Direzione Centrale Rischi del 29.1.2002. Nell’Allegato n. 2 è
riportata la tabella del DM 3.12.1999 delle attività lavorative esercitate
dagli organismi associativi cui si applicano le disposizioni del DPR n.
602/1970.
20. D. Lgs. N. 423/2001, art. 3, comma
4.Decreto-legge n. 338/1989, convertito in legge n. 389/1989, art. 1, comma 1.
21. D. Lgs. N. 423/2001, art. 3, comma 1.
22. L’imponibile deve essere riferito ai soci non artigiani di cooperative e di organismi
associativi di fatto ci cui al D.P.R. n. 602/1970.
23. D. Lgs. N. 423/2001.
24. Imponibile convenzionale orario di cui al D.lgs.
n. 61/2000.
25. Legge n. 160/1975, art. 22, comma 1.
26. T.U. n. 1124/1965, art. 116 e D.lgs. n. 38/2000,
art. 11.
27. Decreto Legge n. 402/1981, convertito in Legge n.
537/1981, art. 1, comma 3.
28. D.M. 22.9.2000, art. 2.
29. Decreto-legge n. 402/1981, convertito in legge n.
537/1981, art. 1, commi 3 e 4.
30. Legge n. 638/1983, art. 7, come modificato dal
D.L. n. 338/1989, art. 1, comma 2, convertito in legge n. 389/1989.
31. Decreto-legge n. 317/1987, convertito in legge n.
398/1987, artt. 1 e 4.
32. La particolare normativa da cui scaturiscono –
legge n. 398/1987 – le esclude dalla generalità delle retribuzioni
convenzionali (v. circolari n. 54/1988 e n. 68/1989; lettera Direzione Centrale
Rischi 15.12.2000; circolari n. 6/2007, n. 18/2007 (all. 3) e n. 15/2006).
33. T.U. n. 1124/1965, art. 116, commi 2 e 3;
lettera-circolare n.45/1976.
34. Tale criterio di calcolo si applica per le
categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di
rendita di cui all’art. 116, comma 3, del D.P.R. n. 1124/1965 (vedi § 6.1,
lettera A.).
35. Tale criterio di calcolo si applica per le
categorie di lavoratori indicati nella presente circolare ai paragrafi 6.1
(lettera B., primo punto elenco), 6.2 (lettera A. e B.), 6.3 (lettera A).
36. Tale criterio di calcolo si applica per le
categorie di lavoratori indicati nella presente circolare ai paragrafi 6.1
(lettera B., secondo punto elenco), 6.3 (lettera A e B).
37. Per l’“attività occupazionale” di cui al T.U. n.
1124/1965, art. 4, n. 9 e al D.M. 30.6.1969. V. circolari n. 120/1969, n.
10/1980 e n. 53/2001.
38. Per l’attività di cui al T.U. n. 1124/1965, art.
4, n. 5 e al D.M. 26.10.1970. V. circolare n. 125/1970, notiziario n. 21/1977 e
circ. n. 18/2007, all. 3.
39. D.M. 18.5.1988, leggi n. 236/1993, n. 451/1994 e
n. 608/1996 e decreti legislativi n. 280/1997, n. 468/1997 e n. 81/2000 (v.
lettera Servizio Normativo Gestioni Assicurative 8.8.1995).
40. Leggi n. 236/1993 e n. 196/1997, Decreto
interministeriale n. 142/1998, D.P.R. n. 156/1999 (v. lettere Direzione
Centrale Rischi 19.6.1998 e 22.6.1999 e lettera Direzione Centrale
Rischi-Prestazioni 31.7.2002.
41. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti
familiari facenti parte di impresa non artigiana, si rinvia alle circolari n.
67/1988, n. 42/1989, n. 24/1990, n. 62/1991, n. 6/2007 e n. 18/2007 (all. 3).
42. Il premio ordinario su base convenzionale non
vale per i familiari partecipanti all’impresa familiare artigiana, ai quali
vanno applicati i premi speciali di cui al D.M. 1.2.2001 (v. paragrafo 10 punto
A).
43. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti
lavoratori, si rinvia alle circolari n. 27 e n. 70/1996 (all. 3), aggiornate
con lettera Servizio Normativo Gestioni Assicurative 12.12.1996, ed alle
circolari n. 6/2007 e n. 18/2007 (all. 3).
44. Lavoratori che esercitano l’attività di carico,
scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro
materiale svolti in ambito portuale, di cui all’art. 16, comma 1, della legge
n. 84/1994 (ossia lavori di
facchinaggio nelle aree portuali).
45. D.M. 12.1.1996.
46. Il premio ordinario su base convenzionale non
vale per i soci di cooperative e di organismi associativi di fatto, soggetti o
meno al D.P.R. n. 602/1970, ai quali vanno applicati i premi speciali (v.
paragrafo 10 punto B).
47. In merito alle istruzioni diramate per gli
addetti a lavorazioni meccanico–agricole per conto terzi, si rinvia alle
circolari n. 32/1976, n. 31/1979 e n. 47/1980, al notiziario n. 43/1989, alla
lettera Direzione Centrale Rischi 23.3.2001 ed alla circolare n. 18/2007 (all.
3).
48. D.M. 31.3.1980.
49. Il premio ordinario su base convenzionale non
vale per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive,
alle quali vanno applicati i premi speciali, dovuti per frantoio (v. paragrafo
10 punto C).
50. I suddetti volontari sono coloro che prestano
attività spontanea e gratuita con il solo diritto al rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate entro parametri prestabiliti. In merito
alle istruzioni diramate, si rinvia alla circolare n. 55/1993.
51. D.M. 11.6.1992.
52. T.U. n. 1124/1965, art. 118, comma 1; D.P.R. n.
797/1955, art. 35, comma 1.
53. Legge n. 160/1975, art. 22.
54. T.U. n. 1124/1965, art. 4, n. 6.
55. T.U. n. 1124/1965, art. 4, n. 7.
56. T.U. n. 1124/1965, art. 4, n. 7 (Corte Costituzionale
n. 332/1992).
57. Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria
per il 2007), art. 1, c. 787.
58. Decreto legge n. 338/1989, convertito in legge n.
389/1989, art. 1, c. 1.
59. DM 22.9.2000, art. 2.
60. Legge n. 638/1983, art. 7, comma 1,
successivamente modificato dal comma 2, art. 1, della legge n. 389/1989.
61. DPR n. 797 del 30 maggio 1955, art. 35.
62. DM 22.9.2000.
63. DM 22.9.2000.
64. Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria
per il 2007), art. 1, comma 787.
65. Decreto-legge n. 338/1989, convertito in legge n.
389/1989, art. 1, c. 1; v. § 1, lettera A. Minimo contrattuale giornaliero.
66. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti
lavoratori, si rinvia alle circolari n. 54/1972 e n. 83/1973, ai notiziari n.
12/1974 e n. 18/1976, alle circolari n. 61/1979 e n. 18/2007 (all. 3).
67. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti
lavoratori, si rinvia alla circolare n. 57/2004. Circa il profilo risarcitivo, si rinvia alle
istruzioni della lettera Servizio Normativo Gestioni Assicurative 21.7.1995
(circolare n. 21/1999: all. 2) e delle lettere Direzione Centrale Prestazioni
26.6.2001 e 8.5.2003.
68. Le nuove disposizioni in materia di lavoro a
tempo parziale introdotte dal D.lgs n. 276/2003 – in adempimento a quanto
previsto dalla Legge delega n. 30/2003, art. 3 - non hanno modificato la
disciplina previdenziale di cui al decreto legislativo n. 61/2000, art. 9,
commi 1 e 3, che conferma ai fini INAIL la disciplina imponibile – fondata sul
criterio della retribuzione
convenzionale oraria – già prevista dal D.L. n. 726/1984,
convertito in L. n. 863/1984, art. 5, commi 5, 9, 9/bis e 9/ter (come integrato
dal D.L. n. 232/1995, più volte reiterato fino al D.L. n. 510/1996 convertito
in L. n. 608/1996).
69. In merito alle istruzioni diramate per i
lavoratori con contratto di lavoro ripartito, si rinvia alla nota della
Direzione Centrale Rischi del 10.6.2005 “Decreto legislativo n. 276 del
10.9.2003 e successive modifiche ed integrazioni. Rapporti di lavoro e relativi
profili assicurativi”. .
70. D.Lgs. n. 273/2003, art. 45.
71. Nota della Direzione Centrale Rischi del
10.6.2005: “Decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive
modifiche ed integrazioni. Rapporti di lavoro e relativi profili assicurativi”.
72. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti
lavoratori, si rinvia alle lettere Direzione Centrale Rischi 13.3 e 5.4.2000,
alla circolare n. 8/2004.
73.D.lgs. n. 38/2000, art. 4, comma 1.
74. T.U. n. 1124/1965, art.4 nn. 6 e 7.
75. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti
lavoratori, si rinvia alle circolari n. 32/2000, n. 8/2004 e n. 22/2004 ed alle
lettere Direzione Centrale Rischi 26.1.2001, 4.7.2001 e 11.1.2002 e Direzione
Centrale Prestazioni 8.5.2003.
76. TUIR così come modificato, a far data dal 1°
gennaio 2004, per effetto del D.lgs. n. 344/2003 (il vecchio art. 48 è traslato
al n. 51 senza modificazioni di contenuto).
77. D.lgs. n. 38/2000, art. 5, comma 4.
78. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti
lavoratori, si rinvia alla circolare n. 22/2004.
79. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti
lavoratori, si rinvia alle circolari n. 48/2002 e n. 8/2004.
80. Decreto interministeriale 28 marzo 2002, art.2,
emanato in attuazione del D.lgs. n. 38/2000, art. 6.
81. T.U. n. 1124/1965, art. 29, così come sostituito
dal D.lgs. n. 314/1997, art.6.
82. Testo Unico n. 1124/1965, art. 116, comma 3.
83. T.U. n. 1124/1965, artt. 42 e 39.
84. In merito alle istruzioni diramate per le
suddette persone, si rinvia alle circolari n. 51 e n. 58/1981 (par. 3), n.
30/1982 e n. 61/1986, alle lettere-circolari n. 33/1987 e n. 24/1988, alla
circolare n. 56/1988, al notiziario n. 55/1994, alle circolari n. 70 e n.
97/1997, n. 30 e n. 40/1998 e n. 1/1999 (2° parte, par. 8), alle lettere
Direzione Centrale Rischi 20.11.2000, 20.2 e 23.3.2001, alle circolari n.
21/2002 e n. 18/2007 (all. 3).
85. D.M. 1.2.2001 (Allegato n. 7).
86. D.M. 4.12.1981, a cui rinvia il D.M. 1.2.2001.
87. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti
soci, si rinvia alla circolare n. 8/1966 (all. 1 e 2 : “modalità di
applicazione dei premi”), al notiziario n. 12/1974, alla circolare n. 60/1987
ed alla nota della Direzione Centrale rischi del 29.1.2002.
88. v. nota in Allegato n. 2.
89. Decreto-legge n. 338/1989, convertito in legge n.
389/1989, art. 1, comma 1.
90. D.M. 15.7.1987 (Allegato A, lettera B; Allegato
B, lettera B), come innovato per la retribuzione minima dal D.lgs. n. 423/2001,
art. 3, comma 4.
91. D.M. 15.7.1987, art.2.
92. In merito alle istruzioni diramate per le suddette
persone, si rinvia al notiziario n. 12/1974 ed alle circolari n. 79/1982 e n.
58/1987.
93. D.M. 15.7.1987.
94. D.M. 18.11.1982.
95. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti
pescatori, si rinvia alle circolari n. 8/1966 (all. 3: “modalità di
applicazione del premio”), n. 61/1987 e n. 30/1998 ed alla lettera Direzione
Centrale Rischi del 12.1.2007 (proroga
anche per l’anno 2007
dello sconto pari al 70% del premio
dovuto).
96. D.M. 15.7.1987.
97. Legge n. 537/1981 (v. paragrafo 1).
98. Testo Unico n. 1124/1965, art. 4, n. 6.
99. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti
insegnanti, si rinvia anche alle circolari n. 62/1987, n. 28/2003 e n. 18/2007,
alla lettera Servizio Normativo Gestioni Assicurative 13.12.1993, alla lettera
Direzione Centrale Rischi 26.1.1999.
100. D.M. 15.7.1987, art.2.
101. Legge n. 537/1981 e – solo fino al 31.3.2000 –
legge n. 863/1984 (v. circolare n. 61/2000: paragrafo 11.6; v. questa
circolare, Allegato n. 1, tabella B: istruzione “prescolare” e
“scolare”).
102. v. lettera Direzione Centrale Rischi 26.1.1999.
103. In merito alle istruzioni diramate per i
suddetti alunni e studenti, si rinvia alle circolari n. 62/1987, n. 28/2003, n.
79/2004, n. 6/2007 e n. 18/2007 (all. 3), n.1 , alla lettera Servizio Normativo
Gestioni Assicurative 13.12.1993, alle lettere Direzione Centrale Rischi
26.1.1999 e 20.2.2001.
104. D.M. 15.7.1987, art.1.
105. In merito alle istruzioni diramate per le
suddette persone, si rinvia alle circolari n. 30/1967, n. 55/1987 e n. 33/1989.
106. D.M. 15.7.1987.
107. In merito alle istruzioni diramate per le
suddette persone, si rinvia alla circolare n. 17/1961, al notiziario n.
28/1982, alle circolari n. 47/1983, n. 20/1984 e n. 55/1985, alla
lettera–circolare n. 43/1986, alle circolari n. 20/1987, n. 9 e n. 68/1988, ai
notiziari n. 41 e n. 42/1988, alle circolari n. 67/1989 e n. 4 e n. 65/1990, al
notiziario n. 48/1991, alle circolari n. 41 e n. 56/1991, n. 16/1992, n.
23/1993, n. 14/1994 (all. 3), n. 6 e n. 62/1995, n. 35 e n. 70/1996 (all. 3),
n. 72 e n. 73/1996, n. 79/1997, n. 9, n. 23 e n. 30/1998, n. 52/1999 (all. 3) e
n. 70/1999, n. 72/2000, n. 27/2002, n. 29/2003, n. 28/2004 e n. 17/2005.
108. D.M. 24.9.1996.
109. D.P.R. n. 1055/1960, art. 2.