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Decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124

 (G.U. n. 257 del 13 ottobre 1965 - Suppl. ord.)

 


Oggetto: Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Titolo I

L'ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI NELL'INDUSTRIA

 

Capo I

ATTIVITA' PROTETTE

Art. 1

E' obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previsto dal presente titolo, (1) siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti (2).

L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresì quanto le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio dell'industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento.

L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quanto non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addetti ai lavori (3);

1) di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, di formazione di elementi prefabbricati per la realizzazione di opere edili, nonché ai lavori, sul le strade, di innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e diserbo;

2) di messa in opera, manutenzione, riparazione, modificazione, rimozione degli impianti all'interno o all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio, manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;

3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario, per la sistemazione delle frane e dei bacini montani, per la regolazione e la derivazione di sorgenti, corsi e deflussi d'acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo dei canali e il drenaggio in galleria;

4) di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; a lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;

5) di costruzione, manutenzione, riparazioni di ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie o al loro esercizio;

6) di produzione o estrazione, di trasformazione, di approvvigionamento, di distribuzione del gas, dell'acqua, dell'energia elettrica, compresi quelli relativi alle aziende telegrafiche e radiotelegrafiche, telefoniche e radiotelefoniche e di televisione; di costruzione, riparazione, manutenzione e rimozione di linee e condotte; di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini;

7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali;

8) per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali;

9) per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli terrestri, nautici o aerei, nonché di posteggio anche all'aperto di mezzi meccanici;

10) di carico o scarico;

11) della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui all'art. 34 del regio decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, concernente norme per la navigazione aerea, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;

12) della pesca esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca comunque esercitata delle spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della vallicoltura, della mitilicoltura, della ostricoltura (4);

13) di produzione, trattamento, impiego o trasporto di sostanze o di prodotti esplosivi, esplodenti, infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi, nonché ai lavori relativi all'esercizio di aziende destinate a deposito e vendita di dette sostanze o prodotti; sono considerate materie infiammabili quelle sostanze che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 125°C e, in ogni caso, i petroli greggi, gli olii minerali bianchi e gli olii minerali lubrificanti;

14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di esse;

15) degli stabilimenti metallurgici e meccanici, comprese le fonderie;

16) delle concerie;

17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;

18) delle miniere, cave e torbiere e saline, compresi il trattamento e la lavorazione delle materie estratte, anche se effettuati in luogo di deposito;

19) di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi;

20) di costruzione, demolizione, riparazione di navi o natanti, nonché ad operazioni di recupero di essi o del loro carico;

21) dei pubblici macelli o delle macellerie;

22) per l'estinzione di incendi, eccettuato il personale dei Corpo nazionale dei vigili del fuoco (5);

23) per il servizio di salvataggio;

24) per il servizio di vigilanza privata, comprese le guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca (6);

25) per il servizio di nettezza urbana;

26) per l'allevamento, riproduzione e custodia degli animali, compresi i lavori nei giardini zoologici negli acquari;

27) per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, per l'allestimento o l'esercizio dei parchi di divertimento, escluse le persone addette ai servizi di sala dei locali cinematografici o teatrali (7);

28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi di cui al n. 5 dell'art. 4.

Sono considerati come addetti a macchine, apparecchi o impianti tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi o impianti suddetti.

Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo comma del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, sono comunque occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.

Sono altresì considerate addette ai lavori di cui ai numeri da 1 a 28 del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dall'art. 4, sono comunque occupate dal datore di lavoro anche in lavori complementari o sussidiari.

L'obbligo dell'assicurazione di cui al presente articolo non sussiste soltanto nel caso di attività lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo per i lavoratori appositamente assunti per la conduzione di automezzi ad uso familiare o privato (8).

Non rientrano nell'assicurazione del presente titolo le attività di cui al presente articolo quando siano svolte dall'imprenditore agricolo per conto e nell'interesse di aziende agricole o forestali, anche se i lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa, le quali ricadono in quelle tutelate dal titolo secondo dei presente decreto (9).

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(1) V. sent. della Corte Cost. n. 369 del 19-12-1985 che: "dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 ("Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale") ed 1 e 4 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ("Testo Unico sulle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali"), nella parte in cui non prevedono le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana".

V. D.L. 18-11-1986, n. 761; DD.LL., 17-1-1987, n. 6; 1-4-1987, n. 130; 1-6-1987, n. 211; non convertiti in legge; V. sent. della Corte Cost. n. 880 del 7-7-1988 che "dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui non prevedono l'assicurazione obbligatoria a favore degli artigiani italiani che lavorano all'estero". (G.U. n. 31 del 3-8-1988); D.L. 31-7-1987, n. 317, convertito, con modificazioni, nella L. 3-10-1987, n. 398.

(2) V. sent. della Corte Cost. n. 221 del 14-10-1986 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 1° comma, e 4 D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, 38, 2° comma e 53 Cost.; ord. Corte Cost. n. 199 del 21-5-1987 che dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, l° comma e 2 dei D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 in rif. agli artt. 3 e 38, 2° comma, Cost. (G.U. n. 26 del 24-6-1987).

(3) V. sent. della Corte Cost. n. 55 del 25-3-1981 che: "dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1 D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) in relazione all'art. 4, n. 1 dello stesso testo unico, nella parte in cui non comprende nelle previsioni, di cui al 3° comma dell'art. 1 medesimo, le persone che siano comunque addette, in rapporto diretto con il pubblico, a servizio di cassa presso imprese, i cui dipendenti sono soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, così come disciplinata dal titolo primo del testo unico".

(4) V. L. 13-3-1958, n. 250.

(5) V. sent. della Corte Cost. n. 157 del 6-5-1987 che dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 3° comma, n. 22 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 3 della Cost. (G.U. n. 21 del 20-5-1987).

(6) V. ord. della Corte Cost. n. 28 del 14-1-1983 che ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 24, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3 e 38 Cost. (G.U. n. 39 del 9-2-1983).

(7) V. sent. della Corte Cost. n. 137 dell'8-3-1989 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, n. 27, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in relazione all'art. 4, n. 1, dello stesso D.P.R., nella parte in cui non comprende tra le persone soggette all'assicurazione obbligatoria i ballerini e i tersicorei addetti all'allestimento, alla prova o all'esecuzione di pubblici spettacoli.

(8) V. D.P.R. 31-12-1971, n. 1403.

(9) V. L. 15-6-1984, n. 240, art. 1; L. 5-4-1985, n. 126, art. 1.

Capo II

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 2

L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (1).

Agli effetti del presente decreto, è considerata infortunio sul lavoro l'infezione carbonchiosa. Non è invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale è regolato da disposizioni speciali (2).

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(1) V. sent. della Corte Cost. n. 8 del 12-1-1977 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale all'art. 2, in rif. agli artt. 76 e 38 Cost. (G.U. n. 17 dei 19-1-1977).

V. sent. Corte Cost. n. 462 del 19-7-1989 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sollevata in riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione.

(2) V. R.D. 27-7-1934, n. 1265 (S.O.G.U. n. 186 del 9-8-1934); R.D. 28-1-1935, n. 93 (G.U. n. 49 dei 27-2-1935; L. 11-3-1953, n. 160 (G.U. n. 76 dell'l-4-1953); V. sent. della Corte Cost. n. 226 del 4-6-1987 che "dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui non comprende tra i casi di infortunio sul lavoro, l'evento dannoso derivante da infezione malarica, regolato da disposizioni speciali".

Art. 3

(1) L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, (2) le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1. La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative (3).

Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.

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(1) V. sent. della Corte Cost. n. 127 del 24-6-1981 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 23, 38, 76 e 77 Cost. (G.U. n. 193 del 15-7-1981).

V. sent. della Corte Cost. n. 140 del 25-6-1981 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3 e 38 Cost., ha dichiarato, altresì, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 23, 38, 76 e 77 Cost. (G.U. n. 207 del 29-7-1981).

V. ord. della Corte Cost. n. 18 del 14-1-1983 che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3 e 38 Cost. e già dichiarata non fondata con sentenza n. 140 del 1981 (G.U. n. 39 del 9-2-1983).

V. sent. Corte Cost. n. 179 del 10-2-1988 che "dichiara l'illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 38, 2° comma Cost., dell'art. 3, I° comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro."

V. ord. Corte Cost. n. 553 del 10-5-1988 che dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, sollevata in rif. agli artt. 3 e 38 Cost. (G.U. n. 21 del 25-5-1988).

(2) V. ord. Corte Cost. n. 812 del 4-7-1988 che dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, soli~ in rif. agli artt. 3, 35 e 38 Cost. (G.U. n. 29 del 20-7-1988).

Per i lavoratori italiani operanti all'estero in paesi extracomunitari, v. D.L. 18-11-1986, n. 761, art. 2; DD.LL 17-1-1987, n. 6, art. 2; 1-4-1987, n. 130, art. 2; 1-6-1987, n. 211, art. 3; D.L. 31-7-1987, n. 317, convertito, con modificazioni, nella L 3-10-1987, n. 398, art. 3.

(3) V. D.P.R. 9-6-1975, n. 482; sostituito dal D.P.R. 13-4-1994, n. 336 (a decorrere dal 22-6-1994).

V. sent. della Corte Cost. n. 206 del 4-7-1974 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 e della tab. all. 4, voce n. 38, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, 35, l° comma, e 38, l° e 2° comma, Cost. (G.U. n. 180 dei 10-7-1974).

V. ord. della Corte Cost. n. 88 del 16-4-1975 che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 e della tab. all. 4, voce n. 38, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, 35 e 38 Cost. (G.U. n. 108 del 23-4-1975).

V. ord. della Corte Cost. n. 141 dell' 1-5-1975 che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 e della tab. all. 4 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif all'art. 3 Cost. (G.U. n. 159 del 18-6-1975).

V. ord. della Corte Cost. n. 41 del 12-2-1976 che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 e della tab. all. 4, voce n. 38, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, 35 e 38 Cost. e già decisa con la sent. n. 206 del 27-6-1974 (G.U. n. 51 del 25-2-1976).

V. sent. della Corte Cost. n. 140 del 25-6-1981 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 e della tab. all. 4 dei D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, 38 e 24 Cost.; ha dichiarato, altresì, inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 211 e delle tab. all. 4 e 5 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (come modificate coi D.P.R. n. 482 del 1975), in rif. agli artt. 3 e 38 Cost. (G.U. n. 207 del 29-7-1981).

V. ord. della Corte Cost. n. 24 del 19-1-1982 che ha dichiarato: a) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della voce n. 21 della tab. all. 5 al D.P.R. 9-6-1975, n. 482 (modificazioni ed integrazioni alle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura, all. nn. 4 e 5 al D.P.R. 30-6-1965, n. 1124), sollevata in rif. agli artt. 3 e 38, 2° comma, Cost.; b) la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, anche in relazione alle voci nn. 42 e 44, lett. i , della tab. all. 4 al D.P.R. n. 482 del 1975, e 140 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, sollevate in rif. agli artt. 3, 24, 35 e 38 Cost. (G.U. n. 40 del 10-2-1982).

Capo III

PERSONE ASSICURATE

Art. 4

Sono compresi nell'assicurazione (1):

1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale (2) retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;

2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n.1, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;

3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese (3);

4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge (4);

5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro (5);

6) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati dei datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2 (6);

7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2 (7);

8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovrintendenti nelle attività stesse;

9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovrintendenti nelle attività stesse (8).

Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 264, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289 (9).

Tra le persone assicurate sono compresi i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l'esercizio delle proprie mansioni si avvolgono non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti (10).

Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestino opera retribuita manuale, o anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2, alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lettera a) e b), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia (11), anche se le modalità delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto (12).

Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se eserciti a scopo di diporto.

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(1) V. anche L. 20-2-1958, n. 93; L. 13-3-1958, n. 250; L. 3-2-1965, n. 123; L. 9-10-1970, n. 740; L. 1-3-1975, n. 47; V. sentenza della Corte Cost. n. 369 del 19-12-1985 che: "dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, ("perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale") ed 1 e 4 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevedono le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana"; D.L. 18-11-1986, n. 761; D.L. 17-1-1987, n. 6; D.L. 1-4-1987, n. 130; D.L. 1-6-1987, n. 211; sent. Corte Cost. n. 880 del 7-7-1988 che dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui non prevedono l'assicurazione obbligatoria a favore degli artigiani che lavorano all'esterno (G.U. n. 31 del 3-8-1988); D.L. 31-7-1987, n. 317, convertito, con modificazioni, nella L. 3-10-1987, n. 398. V. sent. della Corte Cost. n. 221 del 14-10-1986 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 1° comma e 4 D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, 38, 2° comma e 53 Cost.; V. sent. della Corte Cost. n. .158 del 6-5-1987 che dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, l° comma e 38, l° comma della Cost. (G.U. n. 21 del 20-5-1987) nella parte in cui impone l'obbligo assicurativo a lavoratori addetti alle macchine o occupati ove tali macchine sono impiegate anche quando non sussista in concreto alcun rischio di infortunio; sent. Corte Cost. n. 429 del 24-9-1990 (G.U. n. 40 del 10-10-1990).

(2) V. sent. della Corte Cost. n. 114 del 9-6-1977 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, 1° comma, n. 1 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3 e 38 Cost. (G.U. n. 162 del 15-6-1977). V. ord. Della Corte Cost. n. 111 dell'1-8-1979 che dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, 1° comma e 38, 2° comma, Cost. (G.U. n. 217 dell'8-8-1979).

(3) V. L. 15-4-1965, n. 413; D.M. 4-12-1981; L. 26-3-1983, n. 85; L. 8-8-1985, n. 443.

(4) V. L. 19-1-1955, n. 25; L. 8-7-1956, n. 706; D.P.R. 30-12-1956, n. 1668; L. 2-4-1968, n. 424; L. 28-2-1987, n. 56, art. 2 l.

(5) V. D.M. 12-12-1968; D.M. 26-10-1970; L. 6-8-1975, n. 418; L. 21-12-1978, n. 845, art. 12; D.M. 15-7-1987.

(6) V. al riguardo le disposizioni della L. 5-6-1967, n. 43, relativa alla "Adozione speciale" (G.U. n. 154 del 22-6-1967), della L. 10-5-1975, n. 151 "Riforma del diritto di famiglia". (G.U. n. 135 del 23-5-1975) e della L. 4-5-1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" (S.O.G.U. n. 133 del 17-5-1983); D.M. 31-3-1980, art. 2; V. sent. della Corte Cost. n. 476 dei 10-12-1987 che dichiara "l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, 1° comma, n. 6 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 nella parte in cui non ricomprende tra le persone assicurate i familiari partecipanti all'impresa familiare indicati nell'art. 230-bis cod. civ. che prestano opera manuale od opera a questa assimilata ai sensi del precedente n. 2."; D.M. 27-12-1988.

(7) V. D.P.R. 30-4-1970, n. 602; D.M. 27-6-1974; D.M. 20-11-1974; D.M. 29-9-1975; D.M. 29-11-1979; v. sent. della Corte Cost. n. 332 del 2-7-1992 che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 nella parte in cui non prevede tra le persone assicurate gli associati in partecipazione i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al n. 2 del medesimo art. 4.

(8) V. D.M. 30-6-1969; vedi al riguardo le disposizioni della L. 26-7-19751 n. 354 "Nuove norme sull'ordinamento penitenziario" (S.O.G.U. n. 212 del 9-8-1975) e dei D.P.R. 29-4-1976, n. 431 "Approvazione del regolamento di esecuzione della L. 26-7-1975 n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure preventive e limitative della libertà" (S.O.G.U. n. 162 del 22-6-1976).

(9) La L. 13-3-1958 n. 264 è stata abrogata dalla L. 18-12-1973, n. 877;V. D.M. 15-2-1974; D.M. 6-11-1974; L. 16-12-1980, n. 858.

(10) V. sent. della Corte Cost. n. 152 del 17-12-1969 che dichiara la "illegittimità costituzionale del 2°comma dell'art. 199 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui esclude che gli agenti delle imposte di consumo, di cui al 3°comma dell'art. 4 dello stesso decreto, siano soggetti all'assicurazione obbligatoria fino alla data del 1° gennaio 1966".

V. sent. della Corte Cost. n. 134 del 16-7-1973 che dichiara la "illegittimità costituzionale dell'art. 199, 2° comma del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui esclude i commesso viaggiatori ed i piazzisti, di cui all'art. 4, 3° comma, dello stesso decreto, dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni fino alla data del l° gennaio 1966".

V. sent. della Corte Cost. n. 114 del 9-6-1977 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, 3° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 3 Cost. (G.U. n. 162 del 15-6-1977).

V. ord. Corte Cost. n. 705 del 9-6-1988 che dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, 3° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione (G.U. n. 26 del 29-6-1988).

(11) V. L. 25-3-1985, n. 121 (S.O.G.U. n. 85 del 10-4-1985).

(12) V. sent. Corte Cost. n. 108 dei 24-5-1977 che dichiara "a illegittimità costituzionale dell'articolo unico, l° comma, della legge 3 maggio 1956, n. 392, nella parte in cui esclude dalla soggezione alle assicurazioni sociali obbligatorie per la invalidità, vecchiaia e per la tubercolosi di cui al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, i religiosi e le religiose quando prestano attività di lavoro retribuita alle dipendenze di enti ecclesiastici, di associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lettera a e b del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia" (G.U. n. 162 del 15-6-1997).

Art. 5

Si considerano compresi nell'assicurazione, agli effetti del n. 1 dell'art. 4, coloro che, prestando la loro opera alle dipendenze e sotto la direzione altrui, abbiano, per esigenze lavorative o per rapporti di parentela, abitazione nei locali in cui si svolge il lavoro.

Art. 6

Le persone indicate nell'ultimo comma dell'art. 4 hanno diritto alle prestazioni stabilite nell' art. 66 anche se l'infortunio avviene durante il viaggio compiuto per andare a prendere imbarco sulle navi al servizio delle quali sono arruolate o per essere rimpatriate nel caso in cui la dimissione dal ruolo abbia avuto luogo per qualsiasi motivo in località diversa da quella di arruolamento o da quella in cui esse trovandosi al momento della chiamata per l'imbarco, sempreché nel viaggio di andata o di ritorno esse non mutino senza ragione l'itinerario prestabilito.

Art. 7

Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 4 si considerano come persone componenti l'equipaggio della nave tutte quelle regolarmente iscritte sul ruolo di equipaggio o comunque imbarcate per servizio della nave. I ruoli di equipaggio e gli stati paga di bordo tengono luogo dei libri matricola e di paga.

Per le navi che non siano munite di carte di bordo, si considerano componenti l'equipaggio le persone iscritte sulla licenza e tutte le altre che sono indicate nei libri di matricola e di paga prescritti dall' art. 20 e che per dette navi il datore di lavoro deve tenere. Tale disposizione deve osservarsi anche per le navi che siano munite di carte di bordo limitatamente alle persone di rinforzo all'equipaggio e a quelle adibite ai servizi speciali durante la sosta in porto. Dette persone sono comprese fra quelle assicurate presso le Casse di cui al n. 1 dell'art. 127 del presente decreto.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentito l'Istituto assicuratore, può consentire deroghe alle disposizioni degli articoli da 20 a 26 circa la formazione, la tenuta e la conservazione dei libri di matricola e di paga.

Art. 8

Nel caso in cui l'arruolamento abbia avuto termine per qualsiasi ragione in località diversa da quella dell'iscrizione della nave, deve essere, agli effetti dell'art. 6, apposta sul ruolo di equipaggio speciale menzione della cessazione dell'arruolamento e del motivo di essa.

Capo IV

DATORI DI LAVORO

Art. 9

I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo sono le persone e gli enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali, che nell'esercizio delle attività previste dall'art. 1 occupano persone tra quelle indicate nell'art. 4 (1).

Agli effetti del presente titolo, sono, inoltre, considerati datori di lavoro:

le società cooperative e ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituite totalmente o in parte da prestatori d'opera, nei confronti dei propri soci addetti ai lavori nei modi previsti nel n. 7 dell'art. 4;

le compagnie portuali nei confronti dei propri iscritti, adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere di merci o di materiali; le carovane di facchini e altri simili aggregati di lavoratori, nei confronti dei propri componenti;

gli armatori delle navi o coloro che sono ritenuti tali dalla legge, nei confronti degli addetti alla navigazione e alla pesca marittima;

le società concessionarie dei servizi radiotelegrafici di bordo, nei confronti dei radiotelegrafisti di bordo, non assunti direttamente dagli armatori;

le scuole o gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, gli enti gestori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali o di cantieri scuola, nei confronti delle persone e nei limiti di cui all'art. 4, n. 5;

le case di cura, gli ospizi, gli istituti di assistenza e beneficenza, nei confronti delle persone e nei limiti di cui all'art. 4, n. 8;

gli istituti e gli stabilimenti di prevenzione e di pena, nei confronti delle persone e nei limiti di cui all'art. 4, n. 9;

gli appaltatori e i concessionari di lavori, opere e servizi, anche se effettuati per conto dello Stato, di Regioni, di Province, di Comuni o di altri Enti pubblici.

Sono considerati datori di lavoro nei confronti delle persone addette all'impiego delle macchine, apparecchi o impianti, coloro che eserciscono le macchine, gli apparecchi o gli impianti o che li facciano esercire da loro incaricati.

I prestatori d'opera occupati in violazione dei divieti posti dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (2), da datori di lavoro di cui al presente articolo, sono considerati a tutti gli effetti del presente decreto alle dipendenze del datore di lavoro che abbia effettivamente utilizzato le loro prestazioni.

L'obbligo assicurativo ricorre per coloro i quali direttamente e per proprio conto adibiscano complessivamente, anche se non contemporaneamente, più di tre persone nei lavori previsti dall'art. 1 del presente decreto. Si prescinde da tale limite soltanto se si tratti di lavori previsti dal primo e secondo comma dell'art. 1: di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, nonché di rifinitura, pulitura, ornamento delle opere stesse, eseguiti con uso di impalcature o di ponti fissi o mobili o di scale; di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; di lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine; di servizio di vigilanza privata; di allevamento, di riproduzione e custodia di animali; di allestimento, prova, esecuzione di pubblici spettacoli, o allestimento ed esercizio di parchi di divertimento.

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(1) V. sent. Corte Cost. n. 98 del 21 febbraio 1990 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non comprende fra i datori di lavoro soggetti all'assicurazione coloro che occupano persone, fra quelle indicate nell'art. 4, in attività previste dall'art. 1 dello stesso D.P.R. anche se esercitate da altri.

(2) In G.U. n. 289 del 25-11-1960.

Art. 10

L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro (1) (2) (3).

Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato (1) (3).

Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se dei fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile (4).

Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa.

Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se, per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto dei presente articolo (5).

Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto (6).

Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti (7).

Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità di infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.

_________________

(1) V. sent. della Corte Cost. n. 22 del 9-3-1967, lett. d), riportata alla nota 2) di questa pagina.

V. ord. della Corte Cost. n. 861 del 5-7-1988 che dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, 2° comma, D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (G.U. n. 30 del 27-7-1988).

(2) V. sent. della Corte Cost. n. 74 del 3-4-1981, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10, l° comma, e 131 dei D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, 4, 24, 32 e 42 Cost. (G.U. n. 151 del 3-6-1981).

(3) V. Sent. della Corte Cost. n. 356 dell'11/18-7-91 che "dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo e secondo comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione.

(4) V. ord. Corte Cost n. 861 del 5-7-1988 che dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, 3° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 1° comma, Cost.. (G.U. n. 30 del 27-7-1988). V. sent. Corte Cost. n. 444 del 25-3-1988.

(5) V. sent. della Corte Cost. n. 22 del 9-3-1967 che: "a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, 3° comma del R.D. 17-8-1935, n. 1765, contenente "disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali" nella parte in cui limita la responsabilità civile del datore di lavoro per infortunio sul lavoro derivante da reato, alla ipotesi in cui questo sia stato commesso dagli incaricati della direzione o sorveglianza del lavoro e non anche dagli altri dipendenti, del cui fatto debba rispondere secondo il codice civile; b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, 5° comma, del R.D. 17-8-1935, n. 1765, in quanto consente che il giudice civile possa accertare che il fatto che ha provocato l'infortunio costituisca reato soltanto nelle ipotesi di estinzione dell'azione penale per morte dell'imputato o per amnistia, senza menzionare la ipotesi di prescrizione dei reato; c) in applicazione dell'art. 27, ultima parte, della L. 11 -3-1953, n. 87: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, che approva il T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, limitatamente al comma 3° e al comma 5°, nella parte in cui essi riproducono le norme dichiarate incostituzionali nei limiti di cui sub a) e b); d) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, 1° e 2° comma, del R.D. 17-8-1935, n.1765 predetto (ora art. 10, 1° e 2° comma, T.U. 1124/1965 in rif. agli artt. 3, 1° e 2° comma, 35 e 38 della Cost."

V. sent. della Corte Cost. n. 10 del 28-1-1970 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, 5° comma, del R.D. 17-8-1935, n. 1765 (ora art. 10, 5° comma, T.U. 1124/1965), in rif. agli artt. 3, 35 e 38 Cost. (G.U. n.37 dell'11-2-1970).

V. sent. della Corte Cost. n. 78 del 4-5-1972 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, 5° comma, in rif. all'art. 66 Cost. (G.U. n. 122 del 10-5-1972).

V. sent. della Corte Cost. n. 102 del 29-4-1981 che: "1) dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui preclude in sede civile l'esercizio del diritto di regresso dell'I.NA.I.L. nei confronti del datore di lavoro qualora il processo penale promosso contro di lui o di un suo dipendente per il fatto dal quale l'infortunio è derivato si sia concluso con sentenza di soluzione, malgrado che l'istituto non sia stato posto in grado di partecipare al detto procedimento penale. 2) Dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 5° dell'art. 10 D.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso dell'I.NA.I.L., l'accertamento del fatto reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nei casi in cui il procedimento penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente si sia concluso con proscioglimento in sede istruttoria o vi sia provvedimento di archiviazione. 3) Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 11 e 10 D.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui dispone che, nel giudizio civile di danno a carico del datore di lavoro per un infortunio di cui sia civilmente responsabile per fatto di un proprio dipendente, l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti del datore di lavoro rimasto ad esso estraneo perché non posto in condizione di intervenire. 4) Dichiara ex art. 27 legge n. 87/1953 l'illegittimità costituzionale del comma 5° dell'art 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso dell'I.NA.I.L, l'accertamento del fatto reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui la sentenza di condanna penale non faccia stato nel giudizio civile instaurato dall'I.NAI.L.. 5) Dichiara inammissibile le questioni di legittimità costituzionale sopra indicate sollevate dal pretore di Cagliari in rif. all'art 24, 1° e 3° comma, Cost. e dal pretore di Genova in rif. agli artt. 3 e 27 Cost."

V. ord. della Corte Cost. n. 49 del 22-1-1982 che ha dichiarato manifestamente fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nelle parti impugnate, con sent. n. 102 del 1981 (G.U. n. 54 del 24-2-1982).

V. ord. della Corte Cost. n. 118 del 3-6-1982 che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata, con sent. n. 102 dei 1981 (G.U. n. 178 del 30-6-1982).

V. ord. della Corte Cost. n. 338 del 17-11-1983 che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 3 Cost. (G.U. n. 336 del 7-12-1983).

V. ord. della Corte Cost. n. 862 del 5-7-1988 che dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, 5° comma, D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, sollevata in rif. agli artt. 3 e 24 Cost. (V. G.U. n. 30 del 27-7-1988).

V. sent. Corte Cost. n. 372 del 23-3-1988 che dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2947, 3° comma, cod. civ. 10, 5° comma, 11 e 112, 5° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. (G.U. n. 15 del 13-4-1988).

V. sent. della Corte Cost. n. 118 del 24-4-1986 che:

"a) Dichiara l'illegittimità costituzionale del quinto comma dell'art. lo del D.P.R. n. 1124/1965, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio dell'azione da parte dell'infortunato, l'accertamento del fatto di reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui, non essendo stata promossa l'azione penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, vi sia provvedimento di archiviazione; b) Dichiara ex art. 27 della legge n. 87/1953 la illegittimità costituzionale del quinto comma dell'art. 10 del D.P.R. n. 1124/1965, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio dell'azione da parte dell'infortunato, l'accertamento del fatto di reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui il procedimento penale, nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, si sia concluso con proscioglimento in sede istruttoria."

(6) V. sent. della Corte Cost. n. 134 del 22-6-1971 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, 6° e 7° comma, e 11, 1° e 2° comma, in rif. agli artt. 3, 35 e 38 Cost. (G.U. n. 163 del 30-6-1971).

(7) V. sent. della Corte Cost. n. 485 del 18-12-1991 che "dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 10, sesto e settimo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui prevede che il lavoratore infortunato o i suoi aventi causa hanno diritto, nei confronti delle persone civilmente responsabili per il reato da cui l'infortunio è derivato, al risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennità corrisposte dall'I.N.A.I.L."

Art. 11

L'Istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39 (1) (2) (3).

La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma dei precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente (1) (2).

L'Istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo dei medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.

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(1) v. sent. della Corte Cost. n. 134 del 22-6-1971 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, 6° e 7° comma, e 11, 1° e 2° comma, in rif. agli artt. 3, 35 e 38 Cost. (G.U. n. 163 del 30-6-1971).

(2) V. sent. della Corte Cost. n. 115 del 6-7-1970 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1916 c.c. in rif. all'art. 3, 1° comma, Cost. (G.U. n. 170 dell'8-7-1970).

V. sent. della Corte Cost. n. 107 del 7-5-1975 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, 1° e 2° comma, in rif. all'art. 3 Cost. (G.U. n. 126 del 14-5-1975).

V. sent. della Corte Cost. n. 117 del 21-5-1975 che "dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1916, c.c. 2° comma, nella parte in cui non annovera, tra le persone nei confronti delle quali non è ammessa surrogazione, il coniuge dell'assicurato."

V. sent. della Corte Cost. n. 444 del 25-8-1985 che dichiara: a) inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in rif. agli artt. 3 e 35 Cost., degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevedono l'esclusione dell'azione di surrogazione dell'Inail nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai quali sia estesa l'assicurazione antinfortunistica e che abbiano cagionato per colpa un infortunio ad altro lavoratore; b) inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in rif. agli artt. 35 e 38 Cost., del 2° comma dell'art. 1916 c.c., nella parte in cui non prevede l'esclusione dell'azione di surrogazione dell'Inail, nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai quali sia estesa l'assicurazione antinfortunistica e che abbiano cagionato per colpa un infortunio ad altro lavoratore (G.U. n. 17 del 27-4-1988).

(3) V. Sent. della Corte Cost. n.356 dell'11/18-7-1991 che "dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1916 del codice civile nella parte in cui consente all'assicuratore di avvalersi, nell'esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico"; v. Sent. della Corte Cost. n. 485 del 18-12-1991 che "dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, primo e secondo comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui consente all'I.N.A.I.L. di avvalersi, nell'esercizio del diritto di regresso contro le persone civilmente responsabili, anche delle somme dovute al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica.

Art. 12

(1) I datori di lavoro soggetti alle disposizioni dei presente titolo debbono denunciare all'Istituto assicuratore, almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori, la natura dei lavori stessi ed in particolare le lavorazioni specificate nella tabella allegato n. 4 al presente decreto per l'assicurazione contro le malattie professionali, e debbono fornire all'Istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni che siano da esso richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione deL premio di assicurazione (2).

Quando per la natura dei lavori o per la necessità dei loro inizio non fosse possibile fare detta denuncia preventiva, alla stessa deve provvedere il datore di lavoro entro i cinque giorni successivi all'inizio dei lavori.

I datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all'Istituto assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre l'ottavo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate. Per le imprese di trasporto la denuncia non è richiesta quando la modificazione del rischio si verifica durante il viaggio indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro (3).

Il datore di lavoro deve pure provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonché la sede dell'azienda, entro otto giorni da quello nel quale le variazioni si sono verificate.

In caso di ritardata denuncia della cessazione del lavoro l'obbligo del pagamento del premio di assicurazione, nella misura in precedenza dovuta, si estende fino al decimo giorno successivo a quello della cessazione (3).

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(1) V. L. 10-5-1982,. n. 251, art. 16; v. D.L. 30-12-1988, n. 548, art. 8; D.L. 9-10-1989, n. 338, convertito nella L. 7-12-1989, n. 389, art. 4, 5° comma; v. D.L. 15-1-1993, n. 6 convertito nella L. 17-3-1993, n. 63, art. 4, (denuncia nominativa dei lavoratori assicurati); v. L. 412 del 31-12-1991, art. 14, comma 4; v. D.L. n. 6 del 15-1-1993 convertito nella L. 17-3-1993, n. 63, art. 1; v. L. 7-8-1990, n. 241 e"Norme di attuazione INAIL per il comparto istituzionale".

(2) V. D.M. 18-6-1988.

(3) V. D.L. 6-7-1978, n. 352, art. 2; come modificato dalla legge di conversione 4-8-1978, n. 467; L. 23-4-1981, n. 155, art. 12.

Art. 13 (1)

La denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi, la denuncia degli infortuni e tutte le comunicazioni all'Istituto assicuratore debbono essere fatte nella sede della circoscrizione dell'istituto assicuratore nella quale si svolgono i lavori, salvo una diversa sede stabilita dall'Istituto medesimo e sui moduli dallo stesso predisposti.

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(1) Integrato (3° comma, della L. 10-5-1982, n. 251, art. 17; interamente modificato dal D.M. 26-1-1988; vedi anche D.M. 18-6-1988; D.L. 30-12-1988, n. 548, art. 8.

Art. 14

Il datore di lavoro, quando non sovrintende personalmente alla gestione, è obbligato a denunciare all'Istituto assicuratore le generalità della persona che lo rappresenta a tutti gli effetti del presente titolo e le eventuali variazioni della persona stessa.

Art. 15(1)

Nel caso di trasferimento di un'azienda da un datore di lavoro ad un altro, quest'ultimo, nonostante la denuncia effettuata ai sensi dell'art. 12, è solidalmente obbligato con il primo, salvo l'eventuale diritto di regresso del nuovo datore di lavoro verso il precedente, per tutto quanto risulta dovuto all'istituto assicuratore per premi o contributi di assicurazione e relativi interessi e per somme supplementari a titolo di penale, riferentisi all'anno in corso e ai due antecedenti.

Per le imprese che esercitano la navigazione o la pesca l'obbligo solidale di cui al precedente comma sussiste in ogni caso quando vi sia passaggio di proprietà della nave, tranne che il passaggio sia avvenuto a seguito di procedimento per esecuzione forzata.

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(1) V. D.M. 18-6-1988.

Art. 16

L'Istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che non si sia provveduto secondo le disposizioni dell'art. 12 alle denunce in esso previste, diffida il datore di lavoro mediante cartolina raccomandata, fissandogli il termine di dieci giorni per l'adempimento.

Trascorso detto termine, senza che sia stato presentato ricorso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, il datore di lavoro è tenuto a versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall'Istituto assicuratore; a decorrere dall'inizio dei lavori (1).

Contro la diffida dell'Istituto assicuratore è data peraltro facoltà al datore di lavoro di ricorrere, entro lo stesso termine di dieci giorni, all'Ispettorato del lavoro nella cui circoscrizione si svolge il lavoro (2).

Contro le decisioni dell'Ispettorato del lavoro l'Istituto assicuratore ed il datore di lavoro hanno facoltà di ricorrere entro quindici giorni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che il Ministero non ritenga di disporre preliminarmente la sospensione degli effetti della decisione di primo grado (2).

All'Istituto assicuratore ed al datore di lavoro spetta l'azione avanti l'autorità giudiziaria, da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (2).

Per il procedimento avanti all'autorità giudiziaria si osservano, anche per la competenza, le norme di cui agli artt. 459-466 del codice di procedura civile (2).

Per la navigazione marittima e la pesca marittima sui ricorsi di cui al terzo e al quarto comma del presente articolo sono competenti a decidere rispettivamente l'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del galleggiante e il Ministero dei lavoro e della previdenza sociale, salva sempre l'azione avanti l'autorità giudiziaria ai sensi dei due commi precedenti (2).

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(1) V. sent. della Corte Cost. n. 107 del 22-6-1963 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, 2° comma, del R.D. 17-8-1935, n. 1765 (ora art. 16, 2° comma, T.U. n. 1124/1965), in rif. agli artt. 3, 24 e 113 Cost. (G.U. n. 175 del 2-7-1963).

(2) V. al riguardo le disposizioni del D.P.R. 24-11-1971, n. 1199; e della L. 11-8-1973, n. 533, art. 444 c.p.c.; vedi anche L. 24-11-1981, n. 689.

V. ord. della Corte Cost. n. 44 del 16-2-1984, che ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, 5° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 24 Cost. (G.U. n. 60 del 29-2-1984).

Art. 17

Ai fini dell'applicazione dell'art. 12, i datori di lavoro marittimo debbono, all'inizio di ciascun anno o all'inizio dell'esercizio di navi mercantili nuovamente immatricolate o che si trovano in disarmo al principio dell'anno, comunicare all'Istituto assicuratore il numero delle persone normalmente occupate a bordo, il loro grado o qualifica e la retribuzione, calcolata secondo le norme degli artt. 31 e 32, che essi presumono dovere corrispondere fino al 31 dicembre all'equipaggio, e la navigazione o zona di pesca alla quale è normalmente adibita la nave. Essi debbono, inoltre, notificare ogni indicazione che sia richiesta per mettere in grado l'istituto assicuratore di valutare il rischio. L'Istituto assicuratore deve comunicare al datore di lavoro l'ammontare dei contributo e le modalità di pagamento.

Ogni variazione che possa, durante l'anno modificare sostanzialmente il rischio e le retribuzioni, deve essere subito notificata all'istituto assicuratore. Gli statuti degli Istituti assicuratori stabiliscono le modalità per le denunce agli Istituti medesimi delle retribuzioni pagate.

Art. 18

Ai fini dell'applicazione del presente titolo i Comuni debbono trasmettere mensilmente all'istituto nazionale per l'assicuratore contro gli infortuni sul lavoro l'elenco delle licenze e delle concessioni rilasciate. Analoga comunicazione debbono fare all'istituto predetto le Camere di commercio, industria e agricoltura per le ditte industriali, commerciali e artigiane ed in genere per le aziende che iniziano la loro attività nella rispettiva circoscrizione (1).

(1) V. D.L. 6-7-1978, n. 352, art. 1, come modificato dalla legge di conversione 4-8-1978, n. 467; testo coordinato D.L. 30-12-1987, n. 536 con la legge di conversione 29-2-1988, n. 48, art. 9, 4° comma.

Art. 19

(1) Agli effetti della determinazione dei premi dovuti dai datori di lavoro e degli obblighi derivanti all'istituto assicuratore dagli artt. 66 e 67, il datore di lavoro è obbligato a dare all'Istituto stesso e, per esso, ai suoi dipendenti all'uopo incaricati, le notizie documentate relative alle retribuzioni che debbono servire di base per la liquidazione dei premi di assicurazione, ed a consentire agli incaricati suddetti l'accertamento, nella propria azienda, anche nelle ore di lavoro, oltre che delle notizie predette , delle circostanze in cui è avvenuto l'infortunio e di tutte quelle altre occorrenti per la valutazione del rischio.

I datori di lavoro o i loro rappresentati, che non forniscano le notizie richieste o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'ammenda fino a lire centoventimila, salvo che il fatto non costituisca reato più grave (2).

Gli incaricati dell'Istituto sono tenuti ad osservare il segreto sui processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione che venisse a loro conoscenza per ragioni di ufficio. In caso di violazione del segreto sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire quarantamila salvo che non si tratti di reato più grave (2).

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(1) V. D.L. 12-9-1983 , n. 463, art. 3; come modificato dalla legge di conversione 11-11-1983, n. 638.

(2) V. L. 24-11-1981, n. 689, art. 35.

Art. 20

(1) I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono tenere:

1) un libro di matricola nel quale siano iscritti, nell'ordine cronologico della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera di cui all'art. 4. Il libro di matricola deve indicare, per ciascun prestatore d'opera, il numero di ordine di iscrizione, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la data di ammissione in servizio e quella di risoluzione del rapporto di lavoro, la categoria professionale e la misura della retribuzione;

2) un libro di paga il quale, per ogni dipendente, deve indicare il cognome, il nome e il numero di matricola; il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno, con indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario; la retribuzione effettivamente corrispostagli in danaro e la retribuzione corrispostagli sotto altra forma (2).

Nel caso in cui al prestatore d'opera sia corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori, è segnata solo la giornata di presenza al lavoro.

Per ogni apprendista o dipendente comunque minore degli anni diciotto, oltre la retribuzione effettiva ad esso eventualmente corrisposta, è indicata la retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate di età superiore agli anni diciotto non apprendisti occupate nella medesima lavorazione, cui gli apprendisti o i minori sono addetti e comunque una retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori di opera di età superiore ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione.

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(1) V. L. 4-10-1966, n. 840.

(2) V. sent. della Corte Cost. n. 173 del 14-7-1976 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, n. 2, 28, 44, 50, 1° comma, e 195 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 27 Cost. (G.U. n. 191 del 21-7-1976).

V. anche L. 11-1-1979, n. 12 art. 5.

Art. 21 (1)

Il libro di paga e quello di matricola debbono essere presentati nel luogo in cui si esegue il lavoro, ad ogni richiesta, agli incaricati dell'Istituto assicuratore: a tal fine i libri non possono essere rimossi, neanche temporaneamente, dal luogo di lavoro (2).

Il datore di lavoro deve dare tutte le prove, esibendo anche i libri contabili ed altri documenti, e fornire ogni altra notizia complementare nonché i chiarimenti necessari per dimostrare l'esattezza delle registrazioni.

Gli incaricati dell'Istituto assicuratore debbono, a richiesta, presentare un documento di riconoscimento rilasciato dall'istituto; essi debbono mettere la data e la firma sotto l'ultima scritturazione del libro di paga.

L'Istituto assicuratore, a mezzo degli incaricati predetti, ha diritto di trarre copia conforme del libro di paga, la quale deve essere controfirmata dal datore di lavoro.

Gli incaricati medesimi fanno constatare gli avvenuti accertamenti mediante relazione che deve essere controfirmata dal datore di lavoro, il quale ha diritto di fare iscrivere in essa le dichiarazioni che crede opportune. Se il datore di lavoro si rifiuta di firmare, l'incaricato ne fa menzione indicando il motivo del rifiuto (3).

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(1) V. D.L. 12-9-1983, n. 463, art. 3, come modificato dalla legge di conversione 11-11-1983, n. 638.

(2) V. L. 11-1-1979, n. 12, art. 5.

(3) V. sent. della Corte Cost. n. 224 dell'8-7-1975 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, in rif. all'art. 24 Cost. (G.U. n. 195 del 23-7-1975).

Art. 22

L'Ispettorato del lavoro, quando vi sia il parere favorevole dell'istituto assicuratore, ha facoltà di dispensare dalla tenuta:

a) del libro di matricola e del libro di paga le pubbliche Amministrazioni e le aziende sottoposte a controllo o vigilanza governativa, quando risulti che dalle stesse sia provveduto efficacemente alle prescritte registrazioni con fogli o ruoli di paga;

b) del libro di paga i datori di lavoro che provvedano con altri sistemi idonei alle registrazioni prescritte;

c) del libro di matricola per i lavori a carattere transitorio e di breve durata; ed anche del libro di paga quando per i lavori stessi siano stabilite tabelle di retribuzione medie. In questi ultimi casi il datore di lavoro, prima dell'inizio dei lavori o al momento della successiva assunzione, deve denunciare all'Istituto assicuratore le generalità del personale tecnico addettovi.

Art. 23

Se ai lavori siano addette le persone indicate dall'art. 4, nn. 6 e 7, il datore di lavoro, oltre ad iscrivere dette persone nei libri di matricola e di paga, deve denunciarle all'Istituto assicuratore nominativamente e con le rispettive retribuzioni. Se non sia corrisposta retribuzione e non sia concordata una retribuzione convenzionale, si procede a norma dell'ultimo comma dell'art. 30.

Art. 24

Il datore deve dare all'Istituto assicuratore tutte le notizie che gli sono richieste allo scopo di conoscere, in qualsiasi momento, le persone comprese nell'assicurazione, le rispettive retribuzioni e le ore di lavoro da esse eseguite.

Art. 25

Il libro di paga deve essere tenuto al corrente. Ogni giorno debbono effettuarsi le scritturazioni relative alle ore di lavoro eseguite da ciascun prestatore d'opera nel giorno precedente e, nel caso previsto nel penultimo comma dell'art. 20, solo quelle relative alle giornate di presenza al lavoro; le retribuzioni debbono essere registrate nel libro di paga entro tre giorni dalla scadenza del termine di ricorrenza del pagamento di esse.

Nel caso in cui per le modalità con le quali si svolge il lavoro lontano dalla sede dell'azienda, con spostamenti successivi in diverse località, il datore di lavoro non abbia la possibilità di effettuare nei termini prescritti le scritturazioni relative alle ore di lavoro ordinario e straordinario eseguite ogni giorno dal prestatore d'opera, le indicazioni delle ore predette possono essere segnate nel libro di paga nello stesso termine nel quale sono registrate, a norma del comma precedente, le retribuzioni.

Per i lavori retribuiti a cottimo debbono essere indicate nel libro di paga le somme liquidate al lavoratore, entro tre giorni da ciascuna liquidazione.

Art. 26

Il libro di matricola e il libro di paga debbono essere legati e numerati in ogni pagina e, prima di essere messi in uso, debbono essere presentati all'istituto assicuratore, il quale li fa contrassegnare in ogni pagina da un proprio incaricato, dichiarando nell'ultima pagina il numero dei fogli che compongono il libro e facendo apporre a tale dichiarazione la data e la firma dello stesso incaricato. I due libri anzidetti debbono essere tenuti senza alcun spazio in bianco, e debbono essere scritti con inchiostro o con altra materia indelebile. Non vi si possono fare abrasioni; ed ove sia necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano tuttavia leggibili.

In casi speciali l'Istituto assicuratore può autorizzare per iscritto il datore di lavoro a tenere più libri o fogli di paga e più libri di matricola, con l'obbligo di riepilogarne i dati in libri riassuntivi secondo le modalità da esso stabilite.

I libri o fogli di paga e i libri di matricola debbono essere contrassegnati a cura dell'Istituto assicuratore da un numero d'ordine progressivo.

Il datore di lavoro deve conservare i libri di paga e di matricola per cinque anni almeno dall'ultima registrazione e, se non usati, dalla data in cui furono vidimati ai sensi del primo comma (1).

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(1) V. L. 30-4-1969, n. 153, art. 42; D.L. 12-9-1983, n. 463, art. 2, 19° comma, come modificato dalla legge di conversione 11-11-1983, n. 638.

Art. 27

La spesa dell'assicurazione è a esclusivo carico del datore di lavoro.

Chiunque mediante ritenute, dirette o indirette, sulle retribuzioni, sia in denaro sia in natura, fa concorrere i prestatori d'opera alla spesa dell'assicurazione a cui è obbligato ai termini del presente titolo, è punito con l'ammenda sino lire quattrocentomila (1).

Le compagnie portuali previste nell'art. 9 hanno il diritto di rivalsa nei confronti delle persone o degli enti, nell'interesse dei quali le operazioni da esse svolte sono compiute.

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(1) V. L. 24-11-1981, n. 689, art. 35.

Art. 28

(1) I premi o contributi di assicurazione debbono essere versati dai datori di lavoro all'Istituto assicuratore anticipatamente con le modalità e nei termini di cui agli articoli 44 e seguenti, per la durata di un anno solare o per la minor durata dei lavori, sulla base dell'importo delle retribuzioni che si presume saranno corrisposte dal datore di lavoro durante l'anno o durante il periodo di tempo al quale si riferiscono i premi o contributi medesimi.

La determinazione del premio anticipato è effettuata come segue:

a) per il primo pagamento del premio afferente al periodo assicurativo decorrente dall'inizio dell'attività al 31 dicembre, e per il pagamento del premio del primo anno solare successivo, in base alle retribuzioni presunte dichiarate nella denuncia di esercizio;

b) per il pagamento delle rate di premio degli anni solari successivi al primo anno solare intero, in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente, che si considerano come presunte.

Il datore di lavoro provvede direttamente al calcolo delle rate di premio anticipato relative agli anni solari sulla base delle retribuzioni presunte. Entro il 31 dicembre l'Istituto assicuratore comunica al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo.

Il datore di lavoro deve comunicare all'Istituto assicuratore, entro il termine del 20 febbraio previsto per il pagamento della rata premio anticipata e della regolazione premio relativa al periodo assicurativo precedente, l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte durante detto ultimo periodo, salvo i controlli che l'Istituto creda di disporre. In caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno, la citata comunicazione dovrà essere effettuata entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla cessazione stessa contestualmente all'autoliquidazione del premio.

La regolazione del premio alla scadenza del periodo assicurativo è calcolata dal datore di lavoro in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte durante l'anno e versata con le modalità e nei termini di cui all'art. 44.

Il datore di lavoro, se per il periodo di tempo per il quale deve essere anticipato il premio presume di erogare retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte nell'anno precedente, potrà calcolare la rata premio sul minore importo delle retribuzioni stesse dandone comunicazione motivata all'istituto assicuratore entro il 31 dicembre, salvo i controlli che l'istituto assicuratore medesimo intende disporre.

Se durante il periodo di tempo per il quale è stato anticipato il premio o contributo l'Istituto assicuratore accerta che l'ammontare delle retribuzioni corrisposte supera quello delle retribuzioni presunte in base al quale fu anticipato il premio o contributo, l'Istituto assicuratore medesimo può richiedere il versamento di un'ulteriore quota di premio o contributo.

In caso di mancato invio della dichiarazione delle retribuzioni entro i termini di cui al comma 4, I'Istituto assicuratore può o procedere direttamente all'accertamento delle retribuzioni, addebitando al datore di lavoro le spese sostenute per l'accertamento stesso, o effettuare la liquidazione del premio dovuto, sia per la regolazione sia per la rata anticipata, in base al doppio delle retribuzioni presunte dell'ultimo periodo assicurativo. Restano impregiudicati i diritti dell'Istituto assicuratore sia per il premio sia per le sanzioni civili, anche nel caso che da successivi accertamenti risultasse dovuto un premio superiore a quello già richiesto o riscosso".

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(1) Testo così sostituito dal D.M. 13-12-1989, e modificato dal D.M. 23-10-1990, V. D.L. 9-10-1989, n. 338 convertito nella legge 7-12-1989 n.389, art. 2, comma 11.

Art. 29

(1) Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro (2).

Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo (3):

1) di diaria o di indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50% del loro montare (4);

2) di rimborsi a piè di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;

3) di indennità di anzianità (5);

4) di indennità di cassa;

5) di indennità di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60% del suo ammontare;

6) di gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche direttamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale (6).

di emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati, nei casi consentiti dalla legge, direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari (6).

L'art. 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50% dell'importo lordo dei compensi stessi.

L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo.

La retribuzione come sopra determinata è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.

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(1) Testo così sostituito dalla L. 30-4-1969, n. 153, art. 12; V. D.L. 29-3-1991, n. 103, convertito nella L. 1-6-1991, n. 166, art. 9 bis.

(2) V. D.L. 29-7-1981, n. 402, art. 1, come modificato dalla legge di conversione 26-9-1981, n. 537; D.L. 12-9-1983, n. 463, art. 7, 1° comma, come modificato dalla legge di conversione 11-11-1983, n. 638; D.L. 30-10-1984, n. 726, art. 5, come modificato dalla legge di conversione 19-12-1984, n.863.

(3) V. D.L. 1-3-1985, n. 44, art. 1, 4° comma.

(4) V. D.L. 4-8-1984, n. 467; D.M. 30-11-1984; D.L. 18-11-1986, n. 761, art. 5; DD.LL. 17-1-1987, n. 6, art. 5, 1-4-1987, n. 130, art. 4, 1-6-1987, n. 211, art. 5; D.L. 31-7-1987, n. 317, convertito, con modificazioni, nella L. 3-10-1987, n. 398, art. 5; per le somme corrisposte ai trasfertisti fissi; v. D.L. 29-3-1991, n. 103, convertito nella L. 1-6-1991, n. 166.

(5) V. L. 29-5-1982, n. 297 (G.U. n. 147 del 31-5-1982).

(6) Numero aggiunto dalla L. 13-12-1986, n. 876, art. 1.

Art. 30

Per le categorie per le quali siano stabiliti salari medi o convenzionali, questi valgono per la determinazione della retribuzione (1).

Se la retribuzione consiste in tutto o in parte nel vitto o alloggio o in altre prestazioni in natura, il valore di essa è determinato in ragione dei prezzi locali, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale (2).

Nei lavori retribuiti a cottimo o a provvigione si intende per retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo della provvigione depurati dalle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in misura forfetaria.

Nei casi in cui i prestatori d'opera non percepiscano retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia accertabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione dei prestatori d'opera della stessa qualifica o professione e della stessa località.

Per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado la retribuzione annua da assumersi a base della determinazione della rendita di inabilità o della rendita ai superstiti è fissata, avuto riguardo a classi di età ed alla natura del corso degli studi seguiti dagli alunni stessi, con decreto dei Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione. Per gli alunni delle scuole private detta retribuzione vale anche ai fini contributivi (3).

__________

(1) V. D.M. 30-6-1969; D.P.R. 30-4-1970, n. 602, art. 4; D.M. 17-10-1970; D.M. 26-10-1970; D.P.R. 31-12-1971, n. 1403, art. 5; D.M. 8-11-1973; n. 877, art. 9; D.M. 27-6-1974; D.M. 6-11-1974; DD.MM. 20-11-1974; DD.MM. 23-12-1974; DD.mm. 4-3-1975; DD.MM. 6-3-1975; D.M. 26-3-1975; L. 6-8-1975, n. 418, art. 2; D.M. 29-4-1976; D.M. 16-9-1976; D.M. 13-1-1978; L. 21-12-1978, n. 843, art. 22; D.M. 29-11-1979; D.L. 29-7-1981, n. 402, art. 1, come modificato dalla legge di conversione 26-9-1981, n. 537; D.M. 1-8-1981; D.M. 4-12-1981; D.M. 30-7-1983; D.L. 12-9-1983, n. 463, art. 7, 1° comma, come modificato dalla legge di conversione 11-11-1983, n. 638; D.M. 22-4-1985; D.M. 29-6-1985; L. 28-2-1986, n. 41, art. 31, comma 6; D.M. 13-11-1987; D.M. 9-2-1988; D.M. 25-3-1993; D.M. 12-7-1993; D.M. 9-10-1993; v. anche D.M. 12-12-1968; D.M. 27-2-1986; D.M. 3-8-1990.

(2) V. D.M. 27-1-1979.

(3) Numero aggiunto dalla L. 13-12-1986, n. 876, art. 1.

Art. 31

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima, il cui arruolamento non è disciplinato dalle norme di cui al primo comma del successivo art. 32, valgono, per la determinazione della retribuzione, le stesse norme dell'art. 29.

Nel caso in cui non sia obbligatoria ai sensi di legge la stipulazione di una convenzione scritta di arruolamento, la paga e il vitto debbono essere indicati nel libro di paga. Se la convenzione verbale è fatta in relazione ad un contratto collettivo di lavoro, sul libro di paga debbono essere annotate le paghe stabilite per la categoria alla quale appartiene il prestatore d'opera.

Nel caso di arruolamento a viaggio la retribuzione giornaliera risulta dividendo la somma iscritta sul ruolo di equipaggio o convenuta come retribuzione del viaggio, compreso il valore del vitto, per il numero di giorni di durata normale media del viaggio.

Quando il contratto di arruolamento sia di durata non inferiore ad un anno o quando il prestatore d'opera sia rimasto imbarcato per una durata non inferiore ad un anno con lo stesso grado, la retribuzione annua a base della determinazione della rendita di inabilità o della rendita ai superstiti è quella effettivamente corrisposta durante un anno; negli altri casi è eguale a trecento volte la retribuzione giornaliera.

Art. 32

Per gli equipaggi arruolati in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, sono stabilite, sentite le associazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative e l'autorità marittima, retribuzioni convenzionali (1) da valere sia per il calcolo dei premi e dei contributi, sia per il calcolo delle indennità per inabilità temporanea assoluta e per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente o ai superstiti.

Nella determinazione delle retribuzioni convenzionali deve tenersi conto sia della paga fissa, sia delle percentuali di compartecipazione, sia del valore della panatica tanto se somministrata in natura quanto se corrisposta in danaro.

Il decreto di approvazione delle retribuzioni suddette è emanato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la marina mercantile.

Le retribuzioni convenzionali hanno effetto dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma precedente nella Gazzetta Ufficiale e sono rivedute normalmente ogni triennio.

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(1) V. D.M. 30-6-1969; D.P.R. 30-4-1970, n. 602, art. 4; D.M. 17-10-1970; D.M. 26-10-1970; D.P.R. 31-12-1971, n. 1403, art. 5; D.M. 8-11-1973; n. 877, art. 9; D.M. 27-6-1974; D.M. 6-11-1974; DD.MM. 20-11-1974; DD.MM. 23-12-1974; DD.mm. 4-3-1975; DD.MM. 6-3-1975; D.M. 26-3-1975; L. 6-8-1975, n. 418, art. 2; D.M. 29-4-1976; D.M. 16-9-1976; D.M. 13-1-1978; L. 21-12-1978, n. 843, art. 22; D.M. 29-11-1979; D.L. 29-7-1981, n. 402, art. 1, come modificato dalla legge di conversione 26-9-1981, n. 537; D.M. 1-8-1981; D.M. 4-12-1981; D.M. 30-7-1983; D.L. 12-9-1983, n. 463, art. 7, 1° comma, come modificato dalla legge di conversione 11-11-1983, n. 638; D.M. 22-4-1985; D.M. 29-6-1985; L. 28-2-1986, n. 41, art. 31, comma 6; D.M. 13-11-1987; D.M. 9-2-1988; D.M. 25-3-1993; D.M. 12-7-1993; D.M. 9-10-1993; v. anche D.M. 12-12-1968; D.M. 27-2-1986; D.M. 3-8-1990.

Art. 33

I crediti dell'Istituto assicuratore verso i datori di lavoro per premi o contributi di assicurazione e relativi interessi o per somme supplementari a titolo di penale, giusta gli artt. 50 e 51, riferentisi all'anno in corso e ai due antecedenti, salva in ogni caso la disposizione del comma secondo dell'art. 112, hanno privilegio sulla generalità dei mobili del debitore a norma degli artt. 2754 e 2778 dei codice civile (1).

I crediti di cui al comma precedente verso i datori di lavoro iscritti alle Casse di cui al n. 1 dell'art. 127 sono privilegiati sulle navi, sul nolo o sugli altri proventi o prodotti del viaggio durante il quale è sorto il credito privilegiato e sugli accessori della nave e del nolo guadagnato dopo l'inizio del viaggio, al grado terzo stabilito dall'art. 552 dei codice della navigazione.

Detti crediti seguono la nave presso qualunque possessore di essa.

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(1) V. L 29-7-1975, n. 426, artt. 4 e 12; v. D.L 9-10-1989, n. 338 convertito nella L. 7-12-1989, n. 389, art. 4, 3° comma; v. D.L. 9-10-1989, n. 338 convertito nella L 7-12-1989, n. 389, art. 2; v. D.P.P. 29-9-1973, n. 602; v. D.P.R. 28-1-1988, n. 43.

Art. 34

(1) Le somme dovute per i crediti di cui all'articolo precedente sono esigibili con le norme in vigore per la riscossione delle imposte dirette, salvo quanto è stabilito con i successivi artt. 36, 37 e 38.

I ricorsi contro la formazione dei ruoli sono di competenza, in prima istanza, dell'Ispettorato del lavoro della circoscrizione dove si svolge il lavoro e, in seconda istanza, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (2).

I ricorsi di prima istanza debbono essere prodotti entro sessanta giorni da quello in cui il datore di lavoro debitore ha ricevuto l'avviso di pagamento, e quelli di seconda istanza entro sessanta giorni da quello della notificazione al ricorrente della decisione dell'Ispettorato del lavoro.

Tali ricorsi non sospendono l'esecuzione del ruolo; tuttavia l'Ispettorato del lavoro e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in sede di esame del ricorso possono sospendere la esecuzione, ogni qualvolta il ricorso, in base all'esame preliminare, appaia fondato a loro insindacabile giudizio.

L'azione avanti all'autorità giudiziaria non può proporsi se non dopo esauriti i ricorsi in via amministrativa.

Riguardo all'azione giudiziaria si osservano le disposizioni dei commi quinto e sesto dell'art. 16.

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(1) V. D.M. 5-2-1969; D.L. 2-12-1985, n. 688, art. 1.

(2) V. al riguardo le disposizioni del D.P.R. 24-11-1971, n. 1199 e della L. 11-8-1973, n. 533.

Art. 35

La procedura per la riscossione delle imposte dirette, prevista dall'art. 34 del presente decreto, si applica anche alla riscossione delle somme dovute secondo l'art. 33 dello stesso decreto dai datori di lavoro alle Casse mutue di cui al n. 1 dell'art. 127 e alle Sezioni su base mutua che fossero costituite presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264 (1), convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860 (2) e degli artt. 10, 11 e 12 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033 (3), sull'ordinamento dell'istituto stesso.

Per la riscossione delle somme dovute dai datori di lavoro non contemplati nel comma precedente l'Istituto assicuratore può avvalersi del procedimento di ingiunzione stabilito dal testo unico delle leggi relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

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(1) In G.U. n. 86 del 12-4-1933.

(2) In G.U. n. 171 del 25-7-1933.

(3) In G.U. n. 193 del 21-8-1933.

Art. 36

L'accertamento dei crediti di cui all'art. 34 si esegue sulla base delle scritture contabili dell'istituto assicuratore, il quale li scrive in apposito elenco.

L'elenco predetto è pubblicato presso l'ufficio dell'Ispettorato del lavoro ed ogni interessato, salvo il ricorso di cui al predetto art. 34, può presentare le sue osservazioni all'Ispettorato medesimo entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione stessa, che deve essere notificata dall'Istituto assicuratore al datore di lavoro.

Scaduto detto termine l'Istituto, tenuto conto delle osservazioni presentate, forma il ruolo di esazione e lo trasmette insieme con le osservazioni all'ispettorato del lavoro che, previe le modificazioni che ritiene del caso, lo rende esecutivo e l'invia al Sindaco per la pubblicazione e la consegna all'esattore con le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette e dei contributi.

Il ruolo è firmato da chi ha la rappresentanza dell'istituto.

Art. 37

Il ricorso in via amministrativa contro la formazione dei ruoli di esazione di cui all'art. 34 deve essere trasmesso in plico raccomandato all'ispettorato del lavoro o al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai quali deve essere fornita la prova che copia del ricorso stesso è stata comunicata all'Istituto assicuratore affinché questo possa presentare nel termine di quindici giorni dal ricevimento di essa le proprie controdeduzioni.

Art. 38

La sospensione di esecuzione del ruolo, di cui al quarto comma dell'art. 34, è disposta con ordinanza da comunicarsi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all'esattore e all'istituto assicuratore.

Art. 39

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le Casse di cui all'art. 127 debbono sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti. Dette tabelle sono soggette a revisione almeno ogni quinquennio (1).

Le tariffe dei premi e dei contributi sono determinate in modo da comprendere l'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione.

Contro l'applicazione della tariffa dei premi il datore di lavoro può ricorre ad una Commissione nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e composta di un ispettore del lavoro che la presiede, di due rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria, di un rappresentante dei datori di lavoro del commercio, di due rappresentati dei lavoratori dell'industria, di un rappresentante degli artigiani, designati dalle rispettive associazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Le spese per il funzionamento della Commissione anzidetta sono a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro secondo modalità da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Avverso le decisioni della suddetta Commissione è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (2).

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(1) V. D.L. 9-7-1984 (S.O.G.U. n. 290 del 20-10-1984).

(2) V. al riguardo le disposizioni del D.P.R. 24-11-1971, n. 1199, art. 1, 2° comma.

Art. 40

Le tariffe dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e relative modalità di applicazione sono approvate con decreto dei Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su delibera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (1).

La tariffa dei premi e dei contributi relativa all'assicurazione gestita dalle Casse di cui all'art. 127 è determinata secondo le norme previste dagli statuti delle Casse stesse.

La tariffa stabilisce tassi di premio nella misura corrispondente al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate, in modo da comprendere l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'art. 39.

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(1) V. D.M. 14-11-1978, (S.O.G.U. n. 362 del 30-12-1978); D.M. 1-2-1979 (G.U. n. 53 del 22-2-1979); D.M. 20-2-1981 (G.U. n. 64 del 5-3-1981); D.M. 12-10-1981 (G.U. n. 303 del 4-11-1981); D.M. 2-2-1988 (G.U. n. 97 del 27-4-1988); D.M. 18-6-1988; D.M. 21-6-1988; D.M. 19-1-1989.

Art. 41

(1) Il premio di assicurazione è dovuto dal datore di lavoro in base al tasso di premio previsto dalla tariffa di cui al precedente articolo e applicato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella misura, con le modalità e secondo le condizioni della tariffa stessa, sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi, ai sensi di legge, per tutta la durata dei lavori, ai prestatori d'opera compresi nell'obbligo dell'assicurazione.

I tassi della tariffa sono riferiti a mille lire di retribuzione.

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(1) V. D.M. 14-11-1978, (S.O.G.U. n. 362 del 30-12-1978); L. 10-5-1982, n. 251, art. 16; D.L. 12-9-1983, n. 463, art. 1, come modificato dalla legge di conversione 11-11-1983, n. 638; D.L. 30-10-1984, n. 726, art. 2, come modificato dalla legge di conversione 19-12-1984, n. 863; D.M. 18-6-1988; D.M. 13-12-1989.

Art. 42

Per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano, indipendenza della loro natura o delle modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all'articolo precedente, sono approvati, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale, su delibera dell'istituto assicuratore, premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantità di carburante utilizzo, tenuto conto del disposto di cui al secondo comma dell'art. 39 (1).

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(1) V. D. M. 4-12-1981; DD.MM. 15-7-1987 e seg. D.M. 21-6-1988.

Art. 43

Per le lavorazioni a carattere continuativo e per quelle temporanee di durata superiore ad un anno, il premio è riferito per la prima volta al periodo di tempo decorrente dall'inizio della lavorazione al 31 dicembre dello stesso anno e successivamente a periodi corrispondenti agli anni solari, ad eccezione dell'ultimo periodo delle lavorazioni temporanee, che sarà quello decorrente dal primo dell'anno della cessazione della lavorazione fino alla data della cessazione stessa.

Per le lavorazioni temporanee di durata non superiore ad un anno, il premio è riferito a tutta la durata della lavorazione.

Art. 44

(1) (2) Il primo pagamento del premio di assicurazione deve essere effettuato in via anticipata entro la data di inizio dei lavori.

Il pagamento della rata di premio per gli anni solari successivi deve essere effettuato dal datore di lavoro entro il 20 febbraio dell'anno cui la rata si riferisce; contestualmente il datore di lavoro deve effettuare il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente.

Ove risulti un conguaglio a favore del datore di lavoro, questi lo può detrarre dalla rata anzidetta; sono escluse detrazioni per titoli diversi e per titoli relativi ad anni precedenti a quello cui si riferisce la regolazione. Ove risulti un ulteriore conguaglio di premi a favore del datore di lavoro, l'Istituto effettua il rimborso entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 28, salvo i controlli che l'istituto medesimo intenda disporre.

Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di comunicazione fatta dall'Istituto assicuratore, debbono essere pagate dal datore di lavoro le quote residue di premio risultanti da rettifiche dei conteggi, nonché le differenze supplementari determinate da variazioni di rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti ispettivi, e quant'altro dovuto all'istituto.

L'istituto assicuratore non è tenuto a rammentare al datore di lavoro le date delle singole scadenze.

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(1) V. D.M. 14-11-1978, (S.O.G.U. n. 362 del 30-12-1978); L. 10-5-1982, n. 251, art. 16; D.L. 12-9-1983, n. 463, art. 1, come modificato dalla legge di conversione 11-11-1983, n. 638; D.L. 30-10-1984, n. 726, art. 2, come modificato dalla legge di conversione 19-12-1984, n. 863; D.M. 18-6-1988; D.M. 13-12-1989.

(2) Così sostituito dal D.M. 13-12-1989.

Art. 45

(1) (2) I ricorsi del datore di lavoro contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi debbono pervenire alla Commissione di cui all'art. 39 non oltre il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dei provvedimenti stessi.

Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del presente articolo, deve effettuare il versamento del premio di assicurazione, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per la e, differenza tra la somma versata e quella che risulti dovuta. Su detta differenza il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una somma in ragione d'anno pari al tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni.

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(1) V. D.P.R. 24-11-1971, n. 1199 e L. 24-11-1981, n. 689; D.M. 18-6-1988.

(2) Il secondo comma così sostituito dal D.L. 9-10-1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella L 7-12-1989, n. 389.

Art. 46

I ricorsi e tutti gli altri atti di parte debbono essere sottoscritti dalla parte o da chi la rappresenta legalmente, esclusi peraltro i procuratori speciali, e depositati o trasmessi alla segreteria della Commissione unicamente a dieci copie occorrenti per la distribuzione ai componenti la Commissione e per le comunicazioni all'altra parte.

La segreteria appone sulle scritture la data dei deposito o dell'arrivo.

Art. 47

Le notificazioni alle parti si fanno a cura della segreteria della Commissione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita alla residenza delle parti o, nel caso di elezione di domicilio, al domicilio eletto.

L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'avvenuta notificazione.

Ricevuto il ricorso, la segreteria provvede, entro dieci giorni , alla sua notificazione all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

La segreteria, con successiva comunicazione, fissa un termine di trenta giorni entro il quale il predetto Istituto può depositare o trasmettere alla segreteria stessa le eventuali controdeduzioni.

Il ricorrente, entro trenta giorni dal ricevimento della risposta può replicare definitivamente e, a sua volta, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sempre entro trenta giorni dal ricevimento, può controreplicare definitivamente.

I documenti che si intendono produrre debbono essere allegati al ricorso o ai relativi scritti difensivi.

Il presidente della Commissione può, in caso di urgenza, abbreviare i termini suddetti.

La Commissione può d'ufficio invitare le parti a fornire, entro un determinato termine, chiarimenti o a produrre documenti richiamati negli atti già trasmessi.

Art. 48

Ultimato lo scambio degli atti, o decorsi i termini all'uopo stabiliti, richiesti, se del caso, i chiarimenti e i documenti di cui al precedente articolo e decorso il termine all'uopo stabilito, il presidente fissa il giorno per la trattazione del ricorso.

Del provvedimento si dà comunicazione alle parti, se queste abbiano chiesto di essere sentite personalmente, e soltanto a tale effetto. La parte, in questo caso, deve comparire personalmente o in persona di chi la rappresenta legalmente, esclusi peraltro i procuratori e i mandatati speciali.

La decisione, sottoscritta dai componenti la Commissione, è depositata presso la segreteria della Commissione stesa la quale provvede a notificare alle parti il dispositivo, agli effetti del decorso del termine di impugnativa, e, se richiesta, rilascia copia integrale della decisione.

Art. 49

(1) Avverso le decisioni della Commissione può essere proposto ricorso non oltre sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo, al Ministero dei lavoro e della previdenza sociale, il quale decide in modo definitivo.

Per il procedimento avanti il Ministero si osservano, in quanto applicabili, le modalità stabilite per i ricorsi di prima istanza

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(1) V. al riguardo le disposizioni del D.P.R. 24-11-1971, n. 1199.

Art. 50

(1) I datori di lavoro, che non adempiano all'obbligo della denuncia del lavoro da essi esercitato ai sensi del presente titolo, sono puniti con l'ammenda sino a lire ventimila quando le persone da essi dipendenti, comprese nell'obbligo dell'assicurazione, sono in numero non superiore a dieci, sino a lire ottantamila quando i dipendenti sono più di dieci e non più di cento, e sino a lire quattrocentomila quando i dipendenti sono più di cento (2).

Indipendentemente dal procedimento penale, i datori di lavoro sono tenuti a versare all'istituto assicuratore, oltre il premio di assicurazione dovuto dall'inizio dei lavori, un a somma pari alla quota di detto premio corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dei lavori e la data di presentazione della denuncia (3).

I datori di lavoro che alle scadenze non provvedono, salvo le dilazioni concesse dall'istituto assicuratore, al pagamento del premio dovuto o delle quote rateali o residue di esso o delle differenze supplementari determinate dalle variazioni di rischio o dai conguagli operati in relazione alle registrazioni delle retribuzioni o alla rettifica delle registrazioni stesse, sono tenuti a versare all'istituto, oltre il premio, o le quote rateali o residue o le differenze supplementari di esso, gli interessi nella misura del saggio legale in materia civile sull'ammontare del premio dovuto e delle quote o differenze predette, e una somma pari ad un quinto di detto ammontare.

I datori di lavoro che presentino denunce di esercizio infedeli o che omettono le denunce di modificazione di estensione e di natura del rischio già coperto da assicurazione, a norma dell'art. 12, e le prescritte registrazioni dei dipendenti assicurati o delle retribuzioni loro corrisposte o dovute o che abbiano denunciato ai fini della regolazione dei premi, retribuzioni di importo inferiore a quello effettivo in modo da determinare la liquidazione e il pagamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto, sono tenuti a versare all'Istituto assicuratore oltre la differenza supplementare tra il premio liquidato o pagato e quello dovuto, una somma pari a detta differenza e ciò con effetto dalla data di inizio della inadempienza (5).

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(1) L'art. 4 del D.L. 30-12-1987, n. 536 convertito nella L. 29-1-1988, n. 48 ha introdotto un nuovo sistema sanzionatorio in materia di contributi valido per tutti gli Istituti previdenziali: i datori di lavoro che non provvedano entro il termine stabilito al pagamento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali ovvero vi provvedano in misura inferiore a quella dovuta sono tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile il cui importo varia secondo le diverse ipotesi previste dalla legge.

(2) V. L. 21-4-1967, n. 272; D.M. 14-11-1970; D.M. 4-10-1979; L. 23-4-1981, n. 155, art. 27; L. 24-11-1981, n. 689, art. 35; L. 10-5-1982, n. 251, art. 14; D.L. 12-9-1983, n. 463, art. 2, come modificato dalla legge di conversione 11-11-1983, n. 638; D.L. 21-1-984, n. 4, art. 4, come modificato dalla legge di conversione 22-3-1984, n. 30; D.M. 24-4-1985; D.L. 2-12-1985, n. 688, art. 1, modificato dalla legge di conversione n. 11 del 31-1-1986, art. 1; DD.LL. 23-2-1987, n. 48; 28-4-1987, n. 156; 27-6-1987, n. 244; 28-8-1987, n. 358; 30-10-1987, n. 442; testo coordinato D.L. 30-12-1987, n. 536, con legge di conversione 29-2-1988, n. 48; v. anche art. 3 D.L. 29-3-1991, n. 103 convertito nella L. 1-6-1991, n. 166.

(3) V. sent. della Corte Cost. n. 173 del 14-7-1976 alla nota (1).

(4) V. D.L. 12-9-1983, n. 4653, art. 2, 19° comma, come modificato dalla legge di conversione 11-11-1983, n. 38.

(5) V. D.L. 6-7-1978, n. 352, convertito, con modificazioni nella L. 4-8-1978, n. 467.

Art. 51

(1) I datori di lavoro, i quali dopo essere incorsi in un'inadempienza prevista nell'articolo precedente, incorrano nella medesima inadempienza, sono tenuti, oltre ad eseguire i versamenti disposti dall'articolo medesimo, a rimborsare all'istituto assicuratore l'ammontare delle prestazioni liquidate per infortuni avvenuti durante il periodo dell'inadempienza ai propri dipendenti. Ai fini delle disposizioni del presente articolo si considerano come indennità liquidate le somme già pagate e quelle da pagare, capitalizzando le rendite in base alle tabelle di cui all'art. 39.

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(1) Vedi nota (2).

V. anche sent. della Corte Cost. n. 45 del 27-2-1974 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, in rif. all'art. 3 Cost. (G.U. n. 62 del 6-3-1974).

Art. 52

L'assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell'articolo successivo, non è corrisposta l'indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio.

La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia.

Art. 53

(1) Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all'art. 13 entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico (2).

Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio.

Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.

La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico debbono indicare, oltre alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.

La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa sempre con le modalità di cui all'art. 13 dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore, corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e dei luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie (2).

Nella denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la denuncia deve essere fatta dal capitano o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante o, in caso di loro impedimento, dall'armatore all'Istituto assicuratore e all'autorità portuale o consolare competente. Quando l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l'infortunio. Il certificato medico, che deve corredare la denuncia di infortunio, deve essere rilasciato dal medico di bordo o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo sia nel territorio nazionale sia all'estero.

I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con l'ammenda da lire seimila a lire dodicimila (3).

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(1) V. L. 10-5-1982, n. 251, art. 16, 4° e 5° comma.

(2) Così sostituito dal D.M. 26-1-1988.

(3) V. L. 24-11-1981, n. 689, art. 35, 8° comma; v. L. 28-12-1993, n. 561, art. 1, comma 1, lett. d).

Art. 54

(1) Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi del presente titolo, deve, nel termine di due giorni, dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.

La denuncia deve essere fatta all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio. Se l'infortunio sia avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la denuncia è fatta all'autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano, e per la navigazione marittima e la pesca marittima la denuncia è fatta, a norma del penultimo comma dell'art. 53, all'autorità portuale o consolare competente.

Gli uffici, ai quali è presentata la denuncia, debbono rilasciarne ricevuta e debbono tenere l'elenco degli infortuni denunciati.

La denuncia deve indicare:

1) il nome e il cognome, la ditta, ragione o denominazione sociale del datore di lavoro;

2) il luogo, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio;

3) la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e le circostanze nelle quali esso si è verificato, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e prevenzione;

4) il nome e il cognome, l'età, la residenza e l'occupazione abituale della persona rimasta lesa;

5) lo stato di quest'ultima, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in cui sarà possibile conoscere l'esito definitivo;

6) il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.

Per i datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione la denuncia deve essere fatta secondo il modulo previsto dall'art. 13 (2).

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(1) V. L. 24-11-1981, n. 689, art. 35, 8° comma; v. L. 28-12-1993, n. 561, art. 1, comma 1, lett. d).

(2) Così sostituito dal D.M. 26-1-1988.

Art. 55

Per ogni infortunio avvenuto, sia a bordo sia a terra, per servizi della nave, e per il quale una persona dell'equipaggio sia deceduta od abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o una inabilità superiore ai trenta giorni, si procede, dall'autorità marittima o dall'autorità consolare che ha ricevuto la denuncia dell'infortunio, ad un'inchiesta, alla quale deve partecipare un rappresentante della Cassa marittima competente nelle forme e con la procedura stabilite dagli articoli da 578 a 584 del Codice della navigazione.

Per le spese relative all'inchiesta si provvede in conformità degli artt. 58 e 62 del presente decreto. Copia del processo verbale di inchiesta deve essere rimessa al Pretore del luogo dove è situato l'ufficio di porto di iscrizione della nave ed all'Istituto assicuratore.

Su richiesta dell'Istituto assicuratore o dell'assicurato l'autorità marittima o consolare dispone che si proceda all'inchiesta anche per i casi di infortunio per i quali non sia prevedibile un'inabilità superiore ai trenta giorni. La spesa relativa all'inchiesta è a carico dell'Istituto assicuratore.

Art. 56

L'autorità di pubblica sicurezza appena ricevuta la denuncia di cui all'art. 54, deve rimettere, per ogni caso denunciato di infortunio, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto od abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte od un'inabilità superiore ai trenta giorni e si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare della denuncia al Pretore nella cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio.

Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dal ricevimento della denuncia, il Pretore procede ad una inchiesta al fine di accertare:

1) la natura del lavoro al quale era addetto l'infortunato;

2) le circostanze in cui è avvenuto l'infortunio e la causa e la natura di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione;

3) l'identità dell'infortunato e il luogo dove esso si trova;

4) la natura e l'entità delle lesioni;

5) lo stato dell'infortunato;

6) la retribuzione;

7) in caso di morte, le condizioni di famiglia dell'infortunato, i superstiti aventi diritto a rendita e la residenza di questi ultimi.

Il Pretore, qualora lo ritenga necessario ovvero ne sia richiesto dall'istituto assicuratore o dall'infortunato o dai suoi superstiti, esegue l'inchiesta sul luogo dell'infortunio.

L'Istituto assicuratore, l'infortunato o i suoi superstiti hanno facoltà di domandare direttamente al Pretore che sia eseguita l'inchiesta per gli infortuni che abbiano le conseguenze indicate nella prima parte del presente articolo e per i quali, per non essere stata fatta la segnalazione all'autorità dì pubblica sicurezza o per non essere state previste o indicate nella segnalazione le conseguenze predette o per qualsiasi altro motivo, l'inchiesta non sia stata eseguita.

Art. 57

L'indicazione della data e del luogo dell'inchiesta è comunicata, a cura del Pretore, con lettera raccomandata o della quale si sia ritirata ricevuta, al datore di lavoro, all'infortunato o ai suoi superstiti e all'Istituto assicuratore.

L'inchiesta è fatta in contraddittorio degli interessati o dei loro delegati e con l'intervento, se necessario, di un medico o di altri periti, scelti dal Pretore.

Qualora non siano presenti, ne rappresentati, gli aventi diritto alle prestazioni, il Pretore fa assistere all'inchiesta, nel loro interesse, due prestatori d'opera che designa fra quelli addetti ai lavori nell'esecuzione dei quali è avvenuto l'infortunio e, preferibilmente, fra gli esercenti lo stesso mestiere dell'infortunato.

Il Pretore ha inoltre facoltà di interrogare tutte quelle persone che, a suo giudizio, possono portare luce sulle circostanze e sulle cause dell'infortunio.

Art. 58

I Pretori o i Vice pretori da essi delegati, i quali, per eseguire le inchieste previste dall'art. 56, debbono trasferirsi dalla loro residenza, hanno diritto a un'indennità nella misura ed alle condizioni stabilite per le indennità dovute ai magistrati in caso di missione o di trasferte giudiziarie.

L'indennità predetta non è dovuta nei casi in cui la trasferta sia necessaria ai termini del Codice di procedura penale.

E parimenti corrisposta un'indennità, nella misura e nei casi determinati dalla vigente tariffa penale, ai testimoni, ai medici e agli altri periti chiamati dal Pretore, che esegue l'inchiesta, nell'interesse di questa.

Art. 59

Non è ammesso l'intervento dei periti negli stabilimenti dello Stato sottoposti a speciale sorveglianza e negli stabilimenti nei quali si compiono lavori che, per la sicurezza dello Stato, debbono essere tenuti segreti.

In questi casi i funzionari preposti alla sorveglianza degli stabilimenti presentano al Pretore una relazione sulle cause dell'infortunio, che è unita al processo verbale dell'inchiesta.

Art. 60

Salvo il caso di impedimento da constatarsi nel processo verbale, l'inchiesta deve essere compiuta nel più breve termine e non oltre il decimo giorno da quello in cui è pervenuta al Pretore la denuncia dell'infortunio.

Dell'inchiesta è redatto processo verbale, nel quale gli intervenuti hanno diritto di far inserire le proprie dichiarazioni. Nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 56, il verbale deve essere redatto sul luogo dell'infortunio.

Il processo verbale è sottoscritto dal Pretore e resta depositato per cinque giorni nella cancelleria della Pretura.

Art. 61

Decorsi i cinque giorni di cui al terzo comma dell'articolo precedente, il processo verbale dell'inchiesta è trasmesso all'autorità giudiziaria competente, la quale provvede, se del caso, a norma di legge, rimettendo quindi copia del processo verbale stesso alla cancelleria del Tribunale civile nella cui giurisdizione è avvenuto l'infortunio. La cancelleria conserva i processi verbali di inchiesta per dieci anni dal giorno dell'infortunio.

Finché il processo verbale rimane depositato nella cancelleria della Pretura o del Tribunale, le parti interessate possono prenderne conoscenza o trarne copia in carta libera.

Copia del processo verbale dell'inchiesta deve essere inviata all'Istituto-assicuratore, all'infortunato o ai suoi superstiti ed al datore di lavoro a cura del cancelliere, contro pagamento dei diritti di sua competenza.

Art. 62

Le indennità di cui all'art. 58, per quanto riguarda il Pretore, sono liquidate dal Presidente del tribunale e, per quanto riguarda i testimoni e periti, sono liquidate dallo stesso Pretore facendosi nell'un caso e nell'altro espressa menzione che le indennità si riferiscono all'inchiesta di cui all'art. 56.

Sono compresi fra i periti gli ufficiali sanitari e i medici condotti, di cui all'art. 97, in quanto prestino l'opera loro nei casi e per gli effetti indicati nell'art. 56.

L'onorario per l'autopsia con il referto è liquidato dal Pretore nella misura da stabilirsi con decreto dei Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la sanità (1), ed è compreso tra le spese di cui al primo comma del successivo art. 202.

Il pagamento di dette indennità è effettuato per mezzo degli agenti demaniali e, in mancanza, per mezzo degli uffici postali, osservate le vigenti norme per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e grava sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Per tutto ciò che concerne la liquidazione e il pagamento di dette indennità, le quietanze e le verifiche dei mandati relativi, sono osservate, in quanto applicabili, le disposizioni della tariffa penale e le altre norme e istruzioni vigenti nella materia.

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(1) V. D.P.R. 19-12-1981.

Art. 63

In caso di morte in conseguenza di infortunio, su istanza motivata dell'Istituto assicuratore o degli aventi diritto, il Pretore, ove ritenga fondata la domanda, dispone che sia praticata l'autopsia con la maggiore tempestività. Le parti interessate possono delegare un medico di fiducia per assistervi.

Le spese sono a carico dell'Istituto assicuratore e liquidate nella misura e con la procedura previste nel terzo comma dell'articolo precedente.

Art. 64

L'Istituto assicuratore, quando abbia motivo di ritenere che l'infortunio sia avvenuto per dolo dell'infortunato o che le conseguenze di esso siano state dolosamente aggravate, ha facoltà di richiedere al Pretore l'accertamento d'urgenza con il procedimento e con le norme di cui agli articoli 692 e seguenti del Codice di procedura civile ed all'art. 231 del Codice di procedura penale.

Le spese relative sono a carico dell'Istituto assicuratore.

Art. 65

L'assicurato, il quale abbia simulato un infortunio o abbia dolosamente aggravato le conseguenze di esso, perde il diritto ad ogni prestazione, ferme rimanendo le pene stabilite dalla legge.

Capo V

PRESTAZIONI

Art. 66

Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti (1):

1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea (2);

2) una rendita per l'inabilità permanente;

3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;

4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;

5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici (3);

6) la fornitura degli apparecchi di protesi (4).

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(1) V. L. 5-5-1976, n. 248, art. 1; vedi anche art. 180.

(2) V. L. 23-12-1978, n. 833, art. 74; V. D.M. 13-8-1984; V. D.M. 10-10-1985, art. 2.

(3) V. al riguardo le disposizioni del D.L. 8-7-1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella L. 17-8-1974, n. 386;

vedi anche L. 23-12-1978, n. 833; D.L. 30-12-1979, n. 663, art. 5, come modificato dalla legge di conversione 29-2-1980, n. 33; D.L. 25-1-1982, n. 16, come modificato dalla legge di conversione 25-3-1982, n. 98; D.L. 12-9-1983, n. 463, artt. 11 e 13, come modificati dalla legge di conversione 11-11-1983, n. 638; D.M. 27-5-1985; L. 11-3-1988, n. 67, art. 12.

(4) V. D.P.R. 18-4-1979; D.M. 2-3-1984; D.M. 28-12-1992 (Nomenclatore protesi).

Art. 67

Gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto assicuratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti nel presente titolo.

Art. 68

A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino a quando dura l'inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro, è corrisposta all'infortunato stesso un'indennità giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120.

Ove la durata dell'inabilità, di cui al comma precedente, si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura dell'indennità giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120.

Le indennità per inabilità temporanea sono pagate in via posticipata a periodi non eccedenti i sette giorni.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'indennità giornaliera decorre dal giorno successivo a quello dello sbarco dell'infortunato ed è corrisposta nella misura dei settantacinque per cento della retribuzione effettivamente goduta alla data dello sbarco annotata sul ruolo o sulla licenza.

Agli effetti del precedente comma la retribuzione giornaliera si calcola dividendo per trenta la retribuzione mensile.

Art. 69

Agli effetti del penultimo comma dell'articolo precedente, la data di sbarco, sia che questo avvenga all'estero, sia che avvenga nel territorio nazionale, è quella indicata sul ruolo di equipaggio dall'ufficiale consolare o dall'ufficiale di porto.

In caso di sbarco di un infortunato in un porto del territorio nazionale, non vi è obbligo del deposito delle spese di cura e di rimpatrio da parte del comandante della nave; se lo sbarco avviene invece in altri porti, il comandante, d'accordo con l'ufficio di porto o consolare, deve anche garantire e depositare presso detto ufficio acconti sull'indennità per inabilità temporanea per il periodo che l'ufficio stesso crederà di stabilire.

Art. 70

Il datore di lavoro non può rifiutarsi di fare anticipazioni sull'indennità per inabilità temporanea quando ne sia richiesto dall'Istituto assicuratore.

Il datore di lavoro deve, a richiesta dell'Istituto assicuratore, pagare all'infortunato, se questi si trova nel luogo dove risiede il datore di lavoro, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea spettantegli a termine di legge, secondo le istruzioni date dallo stesso Istituto assicuratore.

L'ammontare delle indennità è rimborsato al datore di lavoro dall'Istituto assicuratore alla fine di ogni mese, salvo diversa convenzione.

Art. 71

Il giorno in cui avviene l'infortunio non è compreso fra quelli da computare per la determinazione della durata delle conseguenze dell'infortunio stesso.

Art. 72

In caso di ricovero in un istituto di cura, l'Istituto assicuratore ha facoltà di ridurre di un terzo l'indennità per inabilità temporanea.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la facoltà di ridurre l'indennità è limitata al valore convenzionale della panatica.

Nessuna riduzione, però, può essere disposta ove l'assicurato abbia il coniuge o solo i figli nelle condizioni di cui all'art. 85 o abbia a proprio carico ascendenti.

Art. 73

Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il sessanta per cento della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da norme legislative e regolamentari, nonché da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i giorni successivi fino a quando sussiste la carenza dell'assicurazione (1).

L'obbligo suddetto sussiste anche nei casi in cui la guarigione avvenga entro il periodo di carenza.

L'obbligo suddetto compete, altresì, per le giornate festive e per i casi di malattia professionale nell'industria, nonché per i casi di infortunio e di malattia professionale nell'agricoltura. La conseguente erogazione è commisurata sulla base del salario medio giornaliero percepito dal lavoratore negli ultimi quindici giorni precedenti l'evento.

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(1) v. sent. della corte cost. n. 44 del 9-6-1965 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della L. 19-1-1963, n. 15 (ora art. 73), in rif. agli artt. 3, l° comma, 23 e 38, 4° comma, Cost. (G.U. n. 155 del 19-1-1965).

V. sent. della Corte Cost. n. 74 del 21-6-1966 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della L. 19-1-1963, n. 15, in rif. agli artt. 36 e 38, 4° comma, Cost. (G.U. n. 156 del 25-6-1966).

Art. 74

(1) Agli effetti del presente titolo deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.

Quando sia accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento (2) per i casi di malattia professionale, è corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, una rendita di inabilità (3) rapportata al grado dell'inabilità stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120:

1) per inabilità di grado dall'undici per cento, al sessanta per cento, aliquota crescente coi grado dell'inabilità, come dalla tabella allegato n. 6, dal cinquanta per cento al sessanta per cento;

2) per inabilità di grado dal sessantuno per cento al settantanove per cento, aliquota pari al grado di inabilità;

3) per inabilità dall'ottanta per cento al cento per cento, aliquota pari al cento per cento.

Gli importi delle rendite mensili sono arrotondati al migliaio più prossimo: per eccesso quelli uguali o superiori alle lire cinquecento, per difetto quelli inferiori a tale cifra (4).

A decorrere dal 1 luglio 1965, per il calcolo delle rendite per inabilità permanente si applica la tabella delle aliquote di retribuzione allegato n. 7.

Dalla data del 1 luglio 1965 sono riliquidate tutte le rendite in corso di godimento in base alle nuove aliquote di retribuzione di cui al comma precedente.

____________

(1) V. sent. della Corte Cost. n. 125 del 23-6-1981 che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 74 e 136 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, 2° comma, 35, 36 e 38 Cost. (G.U. n. 193 del 15-7-1981). V. sent. della Corte Cost. n. 87 del 28-1- 15-2-1991 che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 74 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 in riferimento agli artt. 3, 32, primo comma, 35, primo comma, 35, primo comma e 38, secondo comma, della Costituzione.

(2) V. sent. della Corte Cost. n. 93 del 30-5-1977 che: "dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 74, 2° comma, nella parte in cui non pone, agli effetti della rendita, chi è colpito da malattia professionale nella stessa condizione di chi è invece colpito da infortunio sul lavoro" (G.U. n. 155 dell'8-6-1977).

(3) V. D.L. 6-7-1978, n. 352, art. 3.

(4) Comma così sostituito dal D.M. 26-1-1988.

Art. 75

(1) Qualora, dopo la scadenza del decennio dalla costituzione della rendita, il grado di inabilità permanente residuato all'infortunato risulti determinato in maniera definitiva nella misura superiore al dieci e inferiore al sedici per cento, è corrisposta, ad estinzione di ogni diritto, una somma pari al valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'art. 39, dell'ulteriore rendita spettante, calcolata sul limite minimo di retribuzione annua ai sensi del terzo comma dell'articolo 116, applicabile al momento della liquidazione di tale somma.

______________

(1) V. sent. della Corte Cost. n. 93 del 9-4-1981 che: "ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale: 1) dell'articolo 75 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui impone la capitalizzazione della rendita, calcolata nel minimo della retribuzione annua, e del combinato disposto degli artt. 75, 79 e 80 dello stesso D.P.R. nella parte in cui, per essere intervenuta la capitalizzazione relativamente al primo infortunio, esclude il diritto ad una rendita corrispondente al grado di invalidità derivata da due infortuni policroni, questione sollevata in rif. agli artt. 3, 35, 38 e 76 della Cost; 2) dell'art. 79 del D.P.R.- n. 1124/1965 e del combinato disposto dallo stesso articolo - con particolare riferimento all'inciso "o liquidati in capitale ai sensi dell'art. 75"- e dell'art 80 del medesimo D.P.R., questione sollevata in rif. agli artt. 3 e 38, 2° comma, della Cost.; 3) dell'art. 75 in relazione all'art. 212 dello stesso D.P.R., questione sollevata in rif. agli artt. 3, 35, 38 e 76 della Cost. (G.U. n. 165 del 17-6-1981).

Art. 76

(1) Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente a menomazione elencate nella tabella allegato n. 3, nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno mensile di lire duecentocinquantamila per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa luogo all'integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata in luogo di ricovero con onere a carico dell'Istituto assicuratore o di altri enti.

L'assegno è erogato anche nel caso in cui l'assistenza personale sia effettuata da un familiare e non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento corrisposti dallo Stato o da enti pubblici. In caso di cumulo è consentita l'opzione tra i vari assegni da parte dei beneficiari.

_____________

(1) Cosi sostituito dalla L. 10-5-1982, n. 251, art. 6; V. sent. della Corte Cost. n. 216 del 20/24-5-1991 che "ha dichiarato non fondata nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 218 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) in relazione all'art. 76 dello stesso D.P.R. ed alla tabella allegato n. 3";

Art. 77

Se l'infortunato ha moglie e figli, solo moglie o solo figli aventi requisiti di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 85 la rendita è aumentata di un ventesimo per la moglie e per ciascun figlio, indipendentemente dalla data di matrimonio e di nascita.

Tali quote integrative della rendita sono corrisposte anche nel caso in cui l'infortunio sia occorso ad una donna; a tale effetto, per quanto riguarda il coniuge, debbono ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo comma dei n. 1 dell'art. 85 (1).

Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della rendita e cessano in ogni caso con questa, qualora non siano cessate prima per il decesso della persona per la quale furono costituite o per il raggiungimento del diciottesimo anno per i figli. Per i figli viventi a carico dei lavoratore infortunato dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventesimo anno di età, se studenti universitari.

Le quote predette, che sono parte integrante della rendita liquidata all'infortunato, sono riferite per tutta la durata della rendita alla composizione della famiglia dell'infortunato stesso.

__________

(1) V. sent Corte Cost. n. 529 del 10-5-1988 che dichiara l'illegittimità costituzionale del 2° comma dell'art. 77 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui dispone che, per quanto riguarda il coniuge, debbano ricorrere le condizioni di cui al 2° e 3° comma del n. 1 dell'art. 85 stessa legge (G.U. n. 20 del 18-5-1988).

Art. 78

Nei casi di inabilità permanente previsti nella tabella allegato n. 1, l'attitudine al lavoro, agli effetti della liquidazione della rendita, si intende ridotta nella misura percentuale indicata per ciascun caso.

L'abolizione assoluta della funzionalità di arti o di organi o di parti di essi è equiparata alla loro perdita anatomica.

Quando gli arti o gli organi o parte di essi abbiano perduto soltanto parzialmente la loro funzione, il grado di riduzione dell'attitudine al lavoro si determina sulla base della percentuale di inabilità stabilita per la loro perdita totale, ed in proporzione del valore lavorativo della funzione perduta.

In caso di perdita di più arti, od organi, o di più parti di essi, e qualora non si tratti di molteplicità espressamente contemplata nella tabella, il grado di riduzione dell'attitudine al lavoro deve essere determinato di volta in volta tenendo conto di quanto, in conseguenza dell'infortunio, e per effetto della consistenza delle singole lesioni, è diminuita l'attitudine al lavoro.

Art. 79

Il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causata da infortunio, quando risulti aggravato da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da altri infortuni non contemplati dal presente titolo o liquidati in capitale ai sensi dell'art. 75 (1), deve essere rapportato non all'attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità. Il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente e il numeratore la differenza tra questa e il grado di attitudine residuato dopo l'infortunio.

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(1) V. sent. della Corte Cost. n. 93 del 9-4-1981.

Art. 80

(1) Nel caso in cui il titolare di una rendita, corrisposta a norma del presente titolo, sia colpito da un nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità, si procede alla costituzione di una unica rendita in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata dalle lesioni determinate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo, valutata secondo le disposizioni dell'art. 78 ed in base alla retribuzione che è servita per la determinazione della precedente rendita (2). Se però tale retribuzione è inferiore a quella in base alla quale sarebbe stata liquidata la rendita in relazione al nuovo infortunio, la nuova rendita viene determinata in base a quest'ultima retribuzione.

Nel caso in cui il nuovo infortunio per sè considerato determini un'inabilità permanente non superiore al dieci per cento e l'inabilità complessiva sia superiore a quella in base alla quale fu liquidata la precedente rendita, è liquidata una nuova rendita secondo le norme del comma precedente.

Nel caso in cui, a seguito di precedenti infortuni, sia residuata inabilità permanente che non superi il dieci per cento ed in seguito a nuovo infortunio risulti un'inabilità permanente che complessivamente superi detta percentuale, è liquidata una rendita in base al grado di riduzione dell'attitudine al lavoro risultante dopo l'ultimo infortunio ed alla retribuzione percepita all'epoca in cui questo si è verificato (3).

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(1) V. D.M. 10-10-1985, art. 3.

(2) V. sent. Corte Cost. n. 318 del 18-5-1989 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, primo comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non prevede che, qualora sopravvenga un ulteriore infortunio dopo il decorso di dieci anni dalla costituzione della rendita per un precedente infortunio, al lavoratore spetta una rendita non inferiore a quella già erogatagli.

(3) V. sent. Corte Cost. n. 71 del 20-2-1990 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, degli artt. 80, ultimo comma, e 212 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata dal Pretore di Torino; v. ordinanza Corte Cost. n. 338 del 26-6-1990 che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 80, 132 e 212 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), questione sollevata dal Pretore di Ancona.

Art. 81

Nel caso di infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità permanente, nel quale si abbia concorso di inabilità determinato dalla preesistenza di una lesione invalidante che abbia dato luogo alla liquidazione di un'indennità per inabilità permanente da infortunio sul lavoro a norma del regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51 (1), la rendita a seguito del nuovo infortunio è liquidata in base all'inabilità complessiva secondo le disposizioni dell'art. 80.

Quando per l'infortunio precedente sia erogato un assegno continuativo mensile, ai sensi dell'articolo 124, l'importo della rendita, determinato come nel precedente comma, è diminuito di quello dell'assegno predetto.

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(1) In G.U. n. 43 del 27-2-1904.

Art. 82

In caso di nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità permanente, nel quale si abbia concorso fra quest'ultima inabilità e quella che ha dato luogo alla liquidazione di una rendita riscattata, si procede secondo il criterio stabilito dall'art. 80.

Art. 83

La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. la rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti dei minimo indennizzabile.

La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro.

L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima (1).

Se l'Istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in parte ovvero l'infortunato non accetta la riduzione o la soppressione della rendita, alle relative contestazioni si applicano le disposizioni dell'art. 104.

Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte ai fini del presente articolo dall'Istituto assicuratore. In caso di rifiuto l'Istituto assicuratore può disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.

Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita la prima revisione può essere richiesta o disposta solo dopo trascorso un anno dalla data dell'infortunio e almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita; ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore di un anno dalla precedente (2).

Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio (3) (4).

Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se i di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza i di invalidità permanente o con postumi che non raggiungano il minimo per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità, l'assicurato stesso può chiedere all'Istituto assicuratore la liquidazione della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento (4).

In caso di revisione o di liquidazione a seguito di aggravamento, la misura della rendita di inabilità è quella stabilita dalle tabelle in vigore al momento della revisione o della liquidazione a seguito di aggravamento.

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(1) V. al riguardo le disposizioni della L. 11-8-1973, n. 533.

(2) v. sent. della Corte Cost. n. 80 del 26-4-1971, che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, 6° e 7° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 38 Cost. (G.U. n. 206 del 28-4-1971): sent. della Corte Cost. n. 228 del 4-6-1987, che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 83 e 137 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3 e 38 Cost. (G.U. n. 30 del 22-7-1987); sent. della Corte Cost. n. 358 dell'11/18-7-1991 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, sesto e settimo comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

(3) V. sent. della Corte Cost. n. 80 del 26-4-1971, che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, 6° e 7° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif all'art. 38 Cost. (G.U. n. 206 del 28-4-1971): sent. della Corte Cost. n. 228 del 4-6-1987, che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 83 e 137 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3 e 38 Cost. (G.U. n. 30 del 22-7-1987); sent. della Corte Cost. n. 358 dell'1 1/18-7-1991 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, sesto e settimo comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

(4) V. sent. della Corte Cost. n. 32 del 18-1-1977 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, 7° e 8°comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 38, 1° e 2°comma, Cost. (G.U. n. 24 del 26-1-1977); sent. della Corte Cost. n. 358 dell'11/18-7-1991 che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, 8° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento all'art. 38, 2° comma, della Costituzione.

Art. 84

Qualora in seguito a revisione la misura della rendita sia modificata, la variazione ha effetto dalla prima rata con scadenza successiva a quella relativa al periodo di tempo nel quale è stata richiesta la revisione.

Art. 85

 

(1) Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti, ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120:

1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso è corrisposta una somma pari a tre annualità di rendita;

2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è loro corrisposta finché dura l'inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data;

3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;

4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), il venti per cento a ciascuno dei fratelli o sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli.

La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non può superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o più rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non può peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.

Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di lire un milione al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi, ultimi, ai fratelli e sorelle, aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4).

Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno di cui al, precedente comma non può essere comunque inferiore ad una mensilità di retribuzione.

Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affilianti e le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati.

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(1) Così sostituito dalla L. 10-5-1982, n. 251, art. 7.

V. sent. della Corte Cost. n. 186 dell'11-11-1981 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in riferimento all'art. 3 Cost. (G.U. n. 345 del 16-12-1981); v. sent. della Corte Cost. n. 360 del 18-12-1985 che "dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 85 nella parte in cui nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell'assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il quaranta per cento della rendita, esclude che tale rendita spetti anche all'orfano dell'unico genitore naturale che lo ha riconosciuto.

Art. 86

L'Istituto assicuratore è tenuto a prestare all'assicurato nei casi di infortunio previsti nel presente titolo, e salvo quando dispongono gli artt. 72 e 88, le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell'inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione clinica, in quanto occorrono al recupero della capacità lavorativa (1).

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(1) v. nota (3).

Art. 87

L'infortunato non può, senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche che l'Istituto assicuratore ritenga necessarie.

L'accertamento dei motivi del rifiuto o dell'elusione delle cure prescritte è demandato, in caso di contestazione, al giudizio di un collegio arbitrale composto di un medico designato dall'Istituto assicuratore, di un medico designato dall'infortunato o dall'ente di patrocinio che lo rappresenta o, in mancanza, dal Presidente del tribunale e di un terzo medico scelto da essi in una lista preparata dal Ministero della sanità; qualora i medici delle parti non si accordino sulla scelta del terzo arbitro, questi è designato dal Ministero della sanità (1).

Il giudizio è promosso dall'Istituto assicuratore o dall'infortunato nel termine di quindici giorni dalla dichiarazione o dalla costatazione del rifiuto (1).

Il rifiuto ingiustificato a sottoporsi alle cure o l'elusione delle cure prescritte da parte dell'infortunato importano la perdita del diritto all'indennità per inabilità temporanea e la riduzione della rendita a quella misura presunta alla quale sarebbe stata ridotta se l'assicurato si fosse sottoposto alle cure prescritte.

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(1) V. al riguardo le disposizioni della L. 11-8-1973, n. 533.

Art. 88

(1) Per l'esecuzione delle cure di cui agli articoli precedenti ed anche a scopo di accertamento, l'Istituto assicuratore può disporre il ricovero dell'infortunato in una clinica, ospedale od altro luogo di cura indicato dall'Istituto medesimo. Se il ricovero avviene in ospedali civili, per la spesa di degenza è applicata, quando non sia stipulata un'apposita convenzione e quando l'infortunato non abbia diritto all'assistenza gratuita, la tariffa minima che i singoli ospedali praticano per la degenza a carico dei Comuni.

Qualora la cura importi un atto operativo, l'infortunato può chiedere che questo sia eseguito da un medico di sua fiducia: in tal caso, però, è a suo carico l'eventuale differenza fra la spesa effettivamente sostenuta e quella che avrebbe sostenuto l'Istituto assicuratore, se avesse provveduto direttamente alla cura.

L'Istituto assicuratore, anche nel caso previsto nel comma precedente, ha diritto di disporre controlli a mezzo di propri medici fiduciari. Qualora sorga disaccordo fra il medico dell'infortunato e quello dell'Istituto assicuratore sul trattamento curativo, la decisione è rimessa ad un collegio arbitrale costituito in conformità dello stesso art. 87 e con le modalità stabilite in detto articolo.

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(1) V. al riguardo le disposizioni del D.L. 8-7-1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella L. 17-8-1974, n. 386, della L. 23-12-1978, n. 833.

Art. 89

Anche dopo la costituzione della rendita di inabilità l'Istituto assicuratore dispone che l'infortunato si sottoponga a speciali cure mediche é chirurgiche quando siano ritenute utili per la restaurazione della capacità lavorativa (1).

Durante il periodo delle cure e fin quando l'infortunato non possa attendere al proprio lavoro, l'Istituto assicuratore integra la rendita di inabilita fino alla misura massima dell'indennità per inabilità temporanea assoluta (2).

In caso di rifiuto dell'infortunato a sottostare alle cure di cui al primo comma si provvede a norma dell'art. 87.

Qualora il collegio arbitrale medico riconosca ingiustificato il rifiuto, l'istituto assicuratore può disporre la riduzione della rendita di inabilità in misura da determinarsi dal collegio stesso.

Sono applicabili per le cure chirurgiche di cui al presente articolo le disposizioni dell'articolo precedente.

L'Istituto assicuratore può anche stipulare accordi con istituti all'uopo autorizzati per facilitare la rieducazione professionale (3).

La stipulazione di detti accordi deve essere preventivamente autorizzata, di volta in volta, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

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(1) v. nota (3).

(2) v. sent. della Corte Cost. n. 213 dell'1-7-1983, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dello art. 89, 2°comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 3 Cost. (G.U. n. 205 del 27-7-1983); D.M. 10-10-1985, art. 2.

(3) V. D.P.R. 24-7-1977, n. 616, art. 17; D.P.R. 18-4-1979, art. 1; D.P.R. 22-2-1982, n. 182, art. 81.

Art. 90

L'Istituto assicuratore è tenuto a provvedere alla prima fornitura degli apparecchi di protesi e degli apparecchi atti a ridurre il grado dell'inabilità, nonché alla rinnovazione degli stessi, quando sia trascorso il termine stabilito dall'Istituto medesimo allo scopo di garantire la buona manutenzione degli apparecchi da parte dell'infortunato, salvo casi di inefficienza o di rottura non imputabili all'infortunato (1).

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(1) V. L. 23-12-1978, n. 833, artt. 26 e 57; D.P.R. 18-4-1979, art. 3; D.L. 30-12-1979, n. 663, art. 5; D.L. 25-1-1982, n. 16, art. 1, come modificato dalla legge di conversione 25-3-1982, n. 98; L. 10-5-1982, n. 251; D.L. 12-9-1983, n. 463, art. 11, 2° comma, come sostituito dalla legge di conversione 11-11-1983, n. 638; D.M. 2-3-1984; D.P.R. 18-7-1984, n. 782.

Art. 91

Nel caso di infortunio che abbia causato ernia addominale, l'istituto assicuratore è tenuto solo alle prestazioni mediche e chirurgiche e al pagamento dell'indennità per l'inabilità temporanea, fermo restando il disposto dell'art. 72 (1).

Nel caso in cui si tratti di ernia non operabile è dovuta la rendita di inabilità nella misura stabilita per la riduzione del quindici per cento dell'attitudine al lavoro; qualora sorga contestazione circa l'operabilità, la decisione è rimessa ad un collegio arbitrale costituito in conformità dell'art. 87.

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(1) V. sent. della Corte Cost. n. 160 del 29-12-1977 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 38 e 32 Cost. (G.U. n. 4 del 4-1-1978).

Art. 92

(1) L'istituto assicuratore provvede ai servizi per la prestazione dei soccorsi di urgenza a mezzo di propri ambulatori o anche mediante accordi con enti o sanitari locali.

Qualora l'Istituto non possa provvedere, provvede il datore di lavoro con propri mezzi e l'istituto stesso gli rimborsa la spesa che avrebbe sostenuto se avesse direttamente prestato i soccorsi di urgenza.

Il datore di lavoro è tenuto in ogni caso a provvedere al trasporto dell'infortunato, rimanendo a suo carico le relative spese.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di tenere esposto in luogo e in modo visibile un cartello indicante i medici e gli stabilimenti di cura designati dall'Istituto assicuratore.

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(1) V. L. 23-12-1978, n. 833.

Art. 93

Per i servizi di salvataggio e di pronto soccorso nelle miniere di zolfo in Sicilia si applicano le speciali norme vigenti in materia (1).

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(1) V. L. 16-6-1951, n. 756 (G.U. n. 207 del 10-9-1951).

Art. 94

(1) Le Amministrazioni ospedaliere non possono rifiutarsi di ricevere negli ospedali le persone colpite da infortunio sul lavoro e debbono dare notizia immediatamente, e comunque entro due giorni, del ricovero all'istituto assicuratore, anche ai fini del pagamento delle spese di spedalità da parte dell'Istituto stesso, quando si tratti di infortunio indennizzabile ai termini del presente titolo ed il ricovero sia stato disposto o approvato dall'Istituto assicuratore.

L'Istituto assicuratore ha diritto di far visitare da medici di propria fiducia gli infortunati degenti in ospedale.

I medici degli ospedali hanno l'obbligo di rilasciare i certificati attestanti la lesione da infortunio, con diritto ai compensi stabiliti a norma dell'art. 88.

Le Amministrazioni ospedaliere hanno l'obbligo di dare visione all'Istituto assicuratore e all'infortunato o ai suoi superstiti dei documenti clinici e necroscopici relativi agli infortunati da esse ricoverati e, se richiesta, di rilasciare copia integrale degli stessi. Analogo obbligo spetta, nei confronti dell'infortunato o dei superstiti, ai luoghi di cura dell'Istituto assicuratore.

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(1) V. nota (2).

Art. 95

(1) L'istituto assicuratore ha il diritto di controllare l'andamento delle cure in qualsiasi luogo esse siano state praticate e di disporre il trasferimento dell'infortunato in luogo di cura designato dall'istituto medesimo. A tal fine i luoghi di cura e i medici privati debbono permettere tutti gli accertamenti disposti dall'Istituto e fornire allo stesso tutte le notizie, gli elementi e i documenti da esso richiesti.

In caso di contestazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 87.

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(1) V. nota (2).

Art. 96

(1) Se nel Comune o nella Provincia esistono medici o stabilimenti di cura preventivamente designati dall'Istituto assicuratore, e l'infortunato, tempestivamente avvertito, si avvale di altro medico o stabilimento di cura, le spese relative sono a carico dell'infortunato salvo quanto dispone il secondo comma dell'art. 88.

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(1) V. nota (2).

Art. 97

(1) Gli ufficiali sanitari e i medici condotti non possono rifiutarsi di prestare i primi soccorsi agli infortunati sul lavoro e sono tenuti a rilasciare i relativi certificati.

I compensi spettanti per le prestazioni di cui al precedente comma sono corrisposti dall'istituto assicuratore nella misura da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti i Ministri per il tesoro e per la sanità.

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(1) V. L. 23-12-1978, n. 833.

Art. 98

I compensi ai sanitari componenti il collegio arbitrale di cui agli artt. 87, 88 e 89 sono liquidati dal Presidente del tribunale nelle misure stabilite dalla tariffa nazionale per le prestazioni mediche di cui alla legge 21 febbraio 1963, n. 244.

Il Presidente del tribunale decide circa l'onere dei predetti compensi e delle eventuali spese da lui contestualmente liquidate.

Art. 99

Contro il rifiuto dell'assistenza sanitaria da parte dell'istituto assicuratore e contro i provvedimenti dell'Istituto stesso circa la natura ed i limiti delle prestazioni di carattere sanitario a favore dell'infortunato, quando, ai termini del presente titolo, non si debba costituire il collegio arbitrale previsto dall'art. 87, è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (1).

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(1) V. al riguardo le disposizioni del D.P.R. 24-11-1971, n. 1199, V. L. 23-12-1978, n. 833.

Art. 100

Ricevuta la denuncia dell'infortunio col certificato medico attestante che l'assicurato non è in grado di recarsi al lavoro, l'Istituto assicuratore, accertata l'indennizzabilità dell'infortunio ai sensi del presente titolo, provvede affinché, entro il più breve termine e in ogni caso non oltre il ventesimo giorno da quello dell'infortunio, sia pagata all'infortunato l'indennità per inabilità temporanea (1).

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(1) V. L. 7-8-1990, n. 241 e norme d'attuazione.

Art. 101

Qualora l'Istituto assicuratore ritenga di non essere obbligato a corrispondere le prestazioni, deve darne comunicazione all'infortunato o gli aventi diritto, specificando i motivi del provvedimento adottato.

Art. 102

Ricevuto il certificato medico costatante l'esito definitivo della lesione, l'Istituto assicuratore comunica immediatamente all'infortunato la data della cessazione dell'indennità per inabilità temporanea e se siano o no prevedibili conseguenze di carattere permanente indennizzabili ai sensi del presente titolo.

Qualora siano prevedibili dette conseguenze, L'Istituto assicuratore procede agli accertamenti per determinare la specie ed il grado dell'inabilità permanente al lavoro e, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico di cui al comma precedente, comunica all'infortunato la liquidazione della rendita di inabilità, indicando gli elementi che sono serviti di base a tale liquidazione (1).

Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di inabilità permanente, l'Istituto assicuratore liquida una rendita in misura provvisoria, dandone comunicazione nel termine suddetto all'interessato, con riserva di procedere a liquidazione definitiva.

Nel caso di liquidazione di rendita non accettata dell'infortunato, ove questi convenga in giudizio l'Istituto assicuratore, quest'ultimo, fino all'esito del giudizio, è tenuto a corrispondere la rendita liquidata.

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(1) V. L. 7-8-1990, n. 241 e norme d'attuazione.

Art. 103

L'infortunato, nei riguardi del quale sia stata accertata un'inabilità permanente indennizzatile, deve presentare all'Istituto assicuratore, agli effetti della liquidazione delle quote integrative, la richiesta documentazione anagrafica (1).

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(1) V. al riguardo le disposizioni della L. 4-1-1968, n. 15 "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme" (G.U. n. 23 del 27-1-1968) e della L. 11-5-1971, n. 300 "Modifiche e integrazioni della L. 4-1-1968, n. 15 contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione delle firme". (G.U. n. 158 del 24-6-1971).

Art. 104

L'infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per i quali l'Istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare indennità o non concordi sulla data di cessazione dell'indennità per inabilità temporanea o sull'inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'istituto assicuratore, comunica all'Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell'istituto, precisando, nel caso in cui si tratti di inabilità permanente, la misura di indennità che ritiene essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda (1).

Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta dalla data della ricevuta della domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l'infortunato può convenire in giudizio l'Istituto assicuratore avanti l'autorità giudiziaria (2).

Qualora il termine di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 102 decorra senza che l'Istituto assicuratore abbia fatto all'infortunato le comunicazioni in essi previste, si applica la disposizione dei comma precedente.

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(1) V. al riguardo le disposizioni del D.P.R. 24-11-1971, n. 1199, art. 7 e della L- 11-8-1973, n. 533.

V. seni. della Corte Cost. n. 234 del 17-7-1974 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 104, in rif. all'art. 38, 2° comma, Cost. (G. U. n. 194 del 24-7-1974).

(2) V. al riguardo le disposizioni del D.P.R. 24-11-1971, n. 1199 e della L. 11-8-1973, n. 533.

Art. 105

Nel caso in cui l'infortunio abbia causato la morte, i superstiti ai sensi dell'art. 85 debbono presentare all'istituto assicuratore gli atti e i documenti comprovanti il loro diritto. L'Istituto assicuratore, accertata l'indennizzabilità del caso ai termini del presente titolo, provvede alla liquidazione delle rendite di cui allo stesso art. 85.

Le rendite ai superstiti decorrono dal giorno successivo a quello della morte.

In caso di opposizione al rifiuto di corrispondere la rendita o qualora sorga contestazione sulla misura di essa, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 106

(1) Agli effetti dell'art. 85, la vivenza a carico è provata quando risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti e al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto.

Agli effetti dell'art. 85, secondo comma del n. 1, l'attitudine al lavoro si considera in ogni caso ridotta permanentemente a meno di un terzo quando il vedovo abbia raggiunto i sessantacinque anni di età al momento della morte della moglie per infortunio.

Per l'accertamento della vivenza a carico l'Istituto assicuratore può assumere le notizie del caso presso gli uffici comunali, presso gli uffici delle imposte e presso altri uffici pubblici e può chiedere per le indagini del caso l'intervento dell'Arma dei carabinieri.

Gli uffici comunali debbono fornire agli Istituti assicuratori le notizie che siano da essi richieste in ordine alla vivenza a carico di cui all'art. 85 e debbono, altresì, rilasciare gratuitamente i certificati di esistenza in vita, gli stati di famiglia e gli atti di nascita ad essi richiesti dagli Istituti assicuratori medesimi o dai titolari di rendite, ai fini del pagamento delle rate di rendita.

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(1) V. al riguardo le disposizioni della L. 4-1-1968, n. 15 "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme". (G.U. n. 23 del 27-1-1968) e della L. 11-5-1971, n. 300 "Modifiche e integrazioni della L. 4-1-1969, n. 15 contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme". (G.U. n. 158 del 24-6-1971)

Art. 107

Le rendite di inabilità permanente e quelle ai superstiti sono pagate a rate posticipate mensili (1).

In caso di morte del titolare della rendita è corrisposta per intero agli eredi la rata in corso.

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(1) Comma così sostituito dal D. M. 26-1-1988.

Art. 108

Per le indennità dovute in base al presente titolo l'avente diritto non può rilasciare procura ad esigere se non al coniuge, ad un parente od affine ovvero ad una delle persone con cui sia comune il diritto ad esigere l'indennità medesima.

Solo nei casi di legittimo impedimento è consentito rilasciare la procura predetta a persona diversa da quelle indicate nel comma precedente. In questo caso la procura è vistata dal Sindaco o, nel caso di residenza fuori del territorio nazionale, dall'autorità consolare italiana.

Art. 109

Sono nulle le obbligazioni contratte per remunerazione di intermediari che abbiano preso interesse alla liquidazione ed al pagamento delle indennità fissate dal presente titolo.

Sono puniti con l'ammenda fino a lire quarantamila (1):

a) gli intermediari che, a scopo di lucro, abbiano offerto agli assicurati ed ai loro aventi diritto l'opera loro o di altri per gli scopi indicati nel comma precedente;

b) coloro che, per ragione del loro ufficio, avendo notizia degli infortuni avvenuti, ne abbiano informato intermediari per metterli in grado di offrire l'opera loro o di altri, come previsto alla lettera a).

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(1) V. L. 24-11-1981, n. 689, art. 35.

Art. 110

Il credito delle indennità fissate dal presente decreto non può essere ceduto per alcun titolo nè può essere pignorato o sequestrato, tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi diritto, con sentenza passata in giudizio, siano stati condannati in seguito a controversia dipendente dall'esecuzione del presente decreto (1).

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(1) V. sent della Corte Cost. n. 23 dell'1-3-1973, che dichiara la "illegittimità costituzionale dell'art. 57 della L. 30-4-1969, n. 153, concernente "revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale" nella parte in cui esclude dal beneficio, in esso previsto, le controversie del lavoratore nei confronti dell'INAIL, in rif. all'articolo. 3 Cost.".

V. sent. della Corte Cost. n. 55 del 9-5-1973 che dichiara la "illegittimità costituzionale dell'art. 110 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, contenente il testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro, limitatamente alla disposizione espressa con le parole "tranne che per le spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi diritto con sentenza passata in giudicato siano stati condannati in seguito a controversia dipendente dall'esecuzione del presente decreto".

Al riguardo vedi anche le disposizioni della L. 11-8-1973, n. 533.

V. sent. della Corte Cost. n. 1041 del 22-11-1988 (G.U. n. 49 del 7-12-1988) che dichiara la "illegittimità costituzionale dell'art. 128 del R.D.L. 4-10-1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale) e dell'art. 69 della L. 30-4-1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui non consentono, entro i limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1 del D.P.R. 5-1-1950, n. 180, la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni corrisposte dall'INPS".

V. sent. Corte Cost. n. 572 del 13-12-1989 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 100 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, la pignorabilità per crediti alimentari dovuti per legge delle rendite erogate dall'INAIL.

Art. 111

Il procedimento contenzioso non può essere istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche prescritte dal presente titolo per la liquidazione amministrativa delle indennità (1).

La prescrizione prevista dall'art. 112 del presente decreto rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità.

Tale liquidazione, peraltro, deve essere esaurita nel termine di centocinquanta giorni, per il procedimento previsto dall'art. 104, e di duecentodieci, per quello indicato nell'art. 83. Trascorsi tali termini senza che la liquidazione sia avvenuta, l'interessato ha facoltà di proporre l'azione giudiziaria (1).

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(1) V. al riguardo le disposizioni della L. 11-8-1973, n. 533, art. 148.

V. anche sent. della Corte Cost. n. 31 del 18-1-1977 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 111 e 112 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3 e 24 Cost. (G.U. n. 24 del 26-1-1977).

V. ord. della Corte Cost. n. 145 del 12-5-1983 che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 111 e 112 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3 e 24 Cost. (G.U. n. 156 dell'8-6-1983).

Art. 112

L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale (1).

L'azione per riscuotere i premi di assicurazione ed in genere le somme dovute dai datori di lavoro all'Istituto assicuratore si prescrive nel termine di 10 anni dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento (2).

Le azioni spettanti all'Istituto assicuratore, in forza del presente titolo, verso i datori di lavoro e verso le persone assicurate possono essere esercitate indipendentemente dall'azione penale, salvo nei casi previsti negli artt. 10 e 11.

La prescrizione dell'azione di cui al primo comma è interrotta quando gli aventi diritto all'indennità, ritenendo trattarsi di infortunio disciplinato dal titolo secondo del presente decreto, abbiano iniziato o proseguito le pratiche amministrative o l'azione giudiziaria in conformità delle relative norme (3).

Il giudizio civile di cui all'art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo. L'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile (4).

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(1) V. sent. della Corte Cost. n. 116 dell'8-7-1969 che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, 1° comma, del R.D. 17-8-1935, n. 1765 (disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali), nella parte in cui dispone che l'azione per conseguire dall'INAIL la rendita per inabilità permanente si prescrive col decorso del termine ivi previsto anche nel caso in cui entro lo stesso termine tale inabilità non abbia ridotto l'attitudine al lavoro in misura superiore al minimo indennizzabile; dichiara altresì, in applicazione dell'art. 27 della L. 11-3-1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, 1° comma, della L. 19-1-1963, 15 modifiche e integrazioni al R.D. 17-8-1935, n. 1765) nonché dell'art. 112, 1° comma, del D.P.R. 30-6-1965, 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

V. sent. della Corte Cost. n. 80 del 26-4-1971 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112, 1° comma, nei limiti di cui in motivazione, in rif. all'art. 38 Cost. (G.U. n. 106 del 28-4-1971).

V. sent. della Corte Cost. n. 33 del 5-2-1974 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 67, 1° comma, del R.D. 17-8-1935, n. 1765, 16, 1° comma, della L. 19-1-1963, n. 15, e 112, 1° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 38, 2° comma, Cost. (G.U. n. 48 del 20-2-1974).

V. sent. della Corte Cost. n. 33 del 18-1-1977 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112, 1° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 38, 1° e 2° comma, Cost. (G.U. n. 24 del 26-1-1977).

V. sent. Corte Cost. n. 129 del 21-5-1986 che "dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 112 primo comma del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che il termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative sia interrotto a far tempo dalla data del deposito del ricorso introduttivo della controversia, effettuato nella cancelleria dell'adito pretore, e seguito dalla notificazione del ricorso e del decreto pretorile di fissazione dell'udienza di discussione; v. sent. Corte Cost. n. 544 del 12-12-1990 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 112, primo comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui prevede che la prescrizione delusione giudiziaria decorre da "un momento anteriore alla morte dell'assicurato anche quando la malattia professionale non sia accertabile se non mediante, o previo, esame autoptico; v. sent. Corte Cost. n. 31 del 17-1-1991 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 112, primo comma, e 135, secondo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

(2) Termine elevato a tre anni dalla L. 29-2-1980, n. 33; vedi anche D.P.R. 31-12-1971, n. 1403, art. 23; D.L. 12-9-1983 n. 463, art. 2, 19° comma, come modificato dalla legge di conversione 11-11-1983, n. 638, così sostituito dal D.L. 30-12-1987, n. 536 convertito nella L. 29-1-1988, n. 48.

V. sent. della Corte Cost. n. 110 del 21-5-1982 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112, 2° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 24, 76 e 77 Cost. (G.U. n. 164 del 16-6-1982); termine elevato a dieci anni dall'art. 12 del D.L. 30-12-1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella L. 29-2-1988, n. 48 (v. testo coordinato).

(3) V. sent. della Corte Cost. n. 78 del 4-5-1972 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112, ultimo comma, in rif. all'art. 76 Cost. (G.U. n. 122, del 10-5-1972).

(4) V. sent. Corte Cost. n. 372 del 23-3-1988 che dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2947, 3° comma, cod. civ.: 19, 5° comma, artt. 11 e 112, 5° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. (G.U. n. 15 del 13-4-1988).

Art. 113

Ai fini dell'applicazione degli artt. 91, 92 e 96 del Codice di procedura civile nelle controversie riguardanti la liquidazione dell'indennità, il giudice può anche tener conto della misura dell'indennità assegnata in confronto di quella richiesta dall'infortunato e di quella offerta dall'istituto assicuratore.

Art. 114

E' nullo qualsiasi patto inteso ad eludere il pagamento delle indennità o a diminuire la misura stabilita nel presente titolo.

Le transazioni concernenti il diritto all'indennità o alla misura di essa non sono valide senza l'omologazione del tribunale dei luogo dove si è effettuata la transazione stessa. All'omologazione il tribunale provvede in camera di consiglio (1).

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(1) V. al riguardo le disposizioni della L. 11-8-1973, n. 533.

Art. 115

Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità per inabilità temporanea, della rendita per inabilità permanente e della rendita ai superstiti la retribuzione da prendersi per base è accertata a norma degli artt. da 116 a 120 del presente decreto e dell'art. 29 o, per la navigazione marittima, degli artt. 31 e 32.

Art. 116

Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, quando non ricorra l'applicazione dell'art. 118, è assunta quale retribuzione annua la retribuzione effettiva che è stata corrisposta all'infortunato sia in danaro, sia in natura durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio (1).

Qualora l'infortunato non abbia prestato la sua opera durante il detto periodo in modo continuativo oppure non l'abbia prestata presso uno stesso datore di lavoro e non sia possibile determinare il cumulo delle retribuzioni percepite nel periodo medesimo, la retribuzione annua si valuta eguale a trecento volte la retribuzione giornaliera. A questo effetto, si considera retribuzione giornaliera la sesta parte della somma che si ottiene rapportando alla durata oraria normale della settimana di lavoro nell'azienda per la categoria cui appartiene l'infortunato il guadagno medio orario percepito dall'infortunato stesso anche presso successivi datori di lavoro fino al giorno dell'infortunio nel periodo, non superiore ai dodici mesi, per il quale sia possibile l'accertamento dei guadagni percepiti (2).

In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera diminuita del trenta per cento ad un massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera aumentata del trenta per cento. A questo effetto, la retribuzione media giornaliera è fissata per ogni anno, a partire dal 1° luglio 1983, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sulle retribuzioni assunte a base della liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali manifestatesi nell'esercizio precedente e definiti nell'esercizio stesso (3).

Ove sia intervenuta, rispetto alla retribuzione media giornaliera precedentemente fissata, una variazione in misura non inferiore al cinque per cento, il decreto interministeriale determina la nuova retribuzione media giornaliera per gli effetti di cui al precedente comma e indica, per gli effetti di cui al penultimo comma del presente articolo, i coefficienti annui di variazione per il periodo di tempo considerato (3).

La variazione inferiore al cinque per cento, intervenuta nell'anno, si computa con quelle verificatesi negli anni successivi per la determinazione della retribuzione media giornaliera (3).

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima la retribuzione massima risultante dal terzo comma del presente articolo è aumentata del quarantaquattro per cento per i comandanti e per i capi macchinisti, del ventidue per cento per i primi ufficiali di coperta e di macchina e dell'undici per cento per gli altri ufficiali.

Le rendite in corso di godimento alla data di inizio dell'anno, per il quale ha effetto il decreto interministeriale di cui al quarto comma dei presente articolo, sono riliquidate, con effetto da tale data e a norma del presente decreto, su retribuzioni variate in relazione alle accertate variazioni salariali considerate dal decreto stesso (3).

Per il periodo 1° luglio 1983-30 giugno 1984, la determinazione della nuova retribuzione media giornaliera terrà conto della variazione intervenuta in misura non inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione media giornaliera, fissata con decreto interministeriale 3 luglio 1980 (3).

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(1) V. D.L. 30-10-1984, n. 726, art. 5, come modificato dalla legge di conversione 19-12-1984.

(2) V. L. 26-5-1966, n. 310.

(3) Così sostituito dall'art. 1 della L. 10-5-1982, n. 251; modificato dalla L. 28-2-1986, n. 41, art. 20; L. 30-12-1991, n. 412, art. 11 (G.U. n. 305 del 31-12-1991).

Art. 117

Per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea, quando non ricorra l'applicazione del successivo art. 118, la retribuzione da assumere come base è eguale alla retribuzione giornaliera che si ottiene col procedimento di cui al secondo comma dell'art. 116, calcolando, però, il guadagno medio orario degli ultimi quindici giorni immediatamente precedenti quello dell'infortunio.

Art. 118

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative, possono essere stabilite, d'ufficio o su richiesta delle organizzazioni predette o dell'Istituto assicuratore, tabelle di retribuzioni medie o convenzionali per determinati lavori o per determinate località o anche per singole imprese o per speciali categorie di prestatori d'opera, da assumere come base della liquidazione delle indennità, fermo rimanendo il disposto del terzo comma dell'art. 116 (1).

Le rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali previste dal presente articolo sono riliquidate ogni anno a norma dell'art. 116 sulla base delle retribuzioni convenzionali in vigore alla scadenza di ciascun anno, sempreché sia intervenuta una variazione non inferiore al cinque per cento; in mancanza di retribuzioni convenzionali cui fare riferimento, si applica il disposto del settimo comma dell'art. 116 (2).

La variazione inferiore al cinque per cento intervenuta nell'anno si computa con quelle verificatesi negli anni successivi per la riliquidazione delle rendite (3).

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(1) V. D.P.R. 31-12-1971, n. 1403; L. 18-12-1973, n. 877, art. 8; L. 6-8-1975, n. 418, art. 2; vedi anche D.M. 12-12-1968; D.M. 30-6-1969; D.M. 26-10-1970; D.M. 3-5-1971; DD-MM. 2-2-1973; D.M. 27-6-1974; D.M. 29-9-1975; D.M. 29-7-1977; D.M. 26-5-1979; D.M. 31-3-1980; D.M. 18-6-1983; L. 28-2-1986, n. 41, art. 31, 6° comma; D.M. 13-11-1987; D.M. 9-2-1988; D.M. 25-3-1993; D.M. 12-7-1993; D.M. 9-10-1993.

(2) Comma così sostituito dalla L. 10-5-1982, n. 251, art. 2.

(3) Così sostituito dalla L. 10-5-1982, n. 251, art. 2.

Art. 119

(1) Se l'infortunato è apprendista, o comunque minore degli anni diciotto, ha diritto alle cure secondo il disposto dell'art. 86 e le prestazioni in danaro, commisurate alla retribuzione, sono così determinate:

a) I'indennità per inabilità temporanea assoluta è ragguagliata alla retribuzione effettiva secondo le norme dell'art. 117;

b) la rendita di inabilità e la rendita ai superstiti sono ragguagliate alla retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate di età superiore agli anni diciotto non apprendiste occupate nella medesima lavorazione cui gli apprendisti stessi o i minori sono addetti e comunque a retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d'opera di età superiore ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione.

Nei casi in cui le predette persone non percepiscano una retribuzione o comunque la remunerazione non sia accertabile, le prestazioni in denaro sono determinate in base a tabelle di salari stabiliti a norma dell'art. 118 o, in mancanza di queste, in base alla retribuzione prevista per i prestatori d'opera della stessa località occupati nella medesima lavorazione e categoria.

Resta in ogni caso fermo il disposto del terzo comma dell'art. 116.

Il contributo settimanale dovuto ai sensi dell'art. 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (2), per ogni apprendista soggetto all'obbligo delle assicurazioni sociali, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è fissato in lire trecentodieci e la quota dovuta per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è fissata in lire centottanta.

________

(1) V. L. 28-2-1987, n. 56, art. 21.

(2) Per il testo dell'art. 22 della L. 19-1-1955, n. 25, v. pag. 107.

Art. 120

Se la retribuzione effettivamente corrisposta all'infortunato è superiore a quella risultante dalle registrazioni prescritte dall'art. 20, l'Istituto assicuratore è tenuto a corrispondere le indennità secondo la retribuzione effettiva, salvo le sanzioni stabilite dall'art. 50.

L'Istituto stesso è inoltre tenuto a corrispondere un'indennità supplementare qualora venisse accertato, in sede giudiziale o in altri modi previsti dalle norme vigenti, che la retribuzione presa a base della liquidazione è inferiore a quella dovuta secondo legge, salvo, anche in questo caso, le sanzioni stabilite dall'art. 50.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai casi previsti dall'art. 118.

Art. 121

Nel caso in cui una nave sia perduta, o possa considerarsi perduta secondo l'art. 162 del Codice della navigazione, e dal giorno del naufragio, o da quello al quale si riferiscono le ultime notizie della nave, siano decorsi sei mesi senza che siano pervenute notizie attendibili di persone dell'equipaggio, gli aventi diritto di cui all'art. 85 possono ottenere la liquidazione dell'indennità assicurata per il caso di morte.

Il termine di tre anni fissato nell'art. 112 per la prescrizione dell'azione per conseguire l'indennità decorre dal giorno in cui scade il detto termine di sei mesi.

Quando ritorni chi si credeva disperso o si vengano ad avere di lui notizie certe, l'Istituto assicuratore cessa il pagamento della rendita già liquidata e in base alle conseguenze dell'infortunio sono regolati i rapporti fra l'Istituto assicuratore, coloro che hanno riscosso le rate di rendita e colui che si credeva disperso.

Art. 122

Quando la morte sopraggiunge in conseguenza dell'infortunio dopo la liquidazione della rendita di inabilità permanente, la domanda per ottenere la rendita nella misura e nei modi stabiliti nell'art. 85 deve essere proposta dai superstiti, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data della morte (1).

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(1) V. al riguardo le disposizioni della L. 11-8-1973, n. 533, art. 8.

Art. 123

Nel caso di morte di un infortunato avvenuta durante il periodo di corresponsione dell'indennità per inabilità temporanea o di pagamento della rendita di inabilità permanente o mentre si svolgono le pratiche amministrative per la liquidazione della rendita, l'Istituto assicuratore, se gli risulti che i superstiti dell'infortunato non erano informati del decesso, deve, appena venutone a conoscenza, dare notizia del decesso stesso ai superstiti, agli effetti dell'eventuale applicazione dell'articolo precedente.

In ogni caso il termine di cui all'articolo predetto decorre dal giorno nel quale i superstiti sono venuti a conoscenza del decesso.

Art. 124

(1) Con decorrenza dal 1° luglio 1965, agli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria, già indennizzati ai sensi della legge 31 gennaio 1904, n. 51, e del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:

con grado di inabilità dal cinquanta al settantanove per cento, se titolari di rendita vitalizia, lire ottomila;

con grado di inabilità dal sessanta al settantanove per cento, se liquidati in capitale, lire seimila;

con grado di inabilità dall'ottanta all'ottantanove per cento, lire sedicimila;

con grado di inabilità dal novanta al cento per cento, lire venticinquemila;

con grado di inabilità cento per cento, nei casi nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, a norma dell'art. 76, lire venticinquemila, più lire trentacinquemila quale assegno per detta assistenza personale continuativa.

Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto, anche sotto diversa denominazione, dall'Istituto assicuratore.

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(1) Sostituito dalla L. 12-3-1968, n. 235, art. 1 e modificato dalla L. 27-12-1975, n. 780, art. 8; vedi anche D.P.R. 18-4-1979, art. 3; v. D.M. 6-8-1991 e D.M. 7-8-1991.

Art. 125

Le indennità dell'assicurazione assorbono e sostituiscono, fino alla concorrenza del loro ammontare, gli assegni e le indennità che debbono per legge o per contratti collettivi o per accordi economici essere direttamente corrisposte, o sono di fatto corrisposte, dal datore di lavoro al lavoratore in caso di infortunio o di malattia professionale, salvo i casi in cui, in virtù di contratti collettivi o di accordi economici, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere direttamente ai propri dipendenti un supplemento di indennità sino alla copertura dell'intera retribuzione.

Capo VI

ISTITUTI ASSICURATORI

Art. 126

(1) L'assicurazione secondo il presente titolo è esercitata, anche con forme di assistenza e di servizio sociale (2), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, salvo quanto dispone l'articolo seguente.

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(1) V. L. 20-2-1958, n. 93, art. 6; L. 17-8-1974, n. 386, art. 12-bis; L. 23-12-1978, n. 833; L. 9-3-1989, n. 88; L. 7-8-1990, n. 241 e "Norme di attuazione INAIL per il comparto istituzionale".

(2) V. D.P.R. 24-7-1977, n. 616; D.L. 18-8-1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella L. 21-10-1978, n. 641; L. 21-12-1978, n. 845, art. 8, lett. g); D.P.C.M. 24-3-1979; D.P.R. 18-4-1979; D.P.R. 22-2-1982, n. 182.

Art. 127

Non sono assicurati presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:

1) gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima, nonché i radiotelegrafisti di bordo non assunti direttamente dagli armatori, alla cui assicurazione provvedono le Casse previste nell'art. 4 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264 (1) convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860 (2); le Casse predette sono autorizzate a provvedere anche all'assicurazione di prestazioni supplementari previsti da regolamenti organici, da contratti collettivi, da convenzioni di arruolamento e di ingaggi in favore delle persone soggette all'obbligo dell'assicurazione presso le Casse predette;

2) i dipendenti delle aziende autonome del Ministero delle poste e telecomunicazioni e il personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

3) i detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato.

Per i dipendenti dello Stato l'assicurazione presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal presente decreto. Le relative norme sono emanate dal Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità (3) (4).

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(1) In G.U. n. 86 del 12-4-1933.

(2) In G.U. n. 171 del 25-7-1933.

(3) V. L. 11-7-1980, n. 312; D.M. 13-8-1984.

(4) V. D.M. 10-10-1985.

Art. 128

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può assumere, su richiesta delle Casse di cui all'art. 127, il servizio della corresponsione delle rendite di inabilità e delle rendite ai superstiti, ferma rimanendo l'applicazione delle norme stabilite per le rendite stesse nel presente titolo, in tal caso le Casse versano al predetto Istituto i valori capitali delle rendite, calcolati secondo tabelle all'uopo concordate fra gli enti interessati, e sono esonerate da qualsiasi obbligo verso i titolari di esse. Fin quando non siano stabilite tali tabelle, sono applicate, quelle formate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai termini dell'art. 39.

Le Casse di cui all'art. 127, che intendono provvedere alla riassicurazione parziale dei rischi da esse assunti in forza del presente titolo, debbono stipulare la riassicurazione presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e dell'Amministrazione interessata, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può essere incaricato, con le modalità stabilite nel decreto stesso, di erogare le prestazioni assicurative per infortuni in servizio o malattie professionali dovute dalle Amministrazioni dello Stato, secondo i propri ordinamenti, a persone non soggette all'obbligo dell'assicurazione disciplinata dal presente titolo.

Art. 129

Le Casse di cui al n. 1 dell'art. 127 sono poste sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e si applicano ad esse le disposizioni dell'art. 13 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Gli statuti delle Casse predette sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quelli per il tesoro e per la marina mercantile, sentito il Consiglio di stato.

Le Casse rimettono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale i propri bilanci, le relazioni dei sindaci e tutte le notizie statistiche che siano ad esse richieste da detto Ministero.

Art. 130

Gli impiegati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono equiparati ai dipendenti dello Stato agli effetti del trattamento tributario e delle disposizioni relative alla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi.

Capo VII

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI

Art. 131

(1) Per le malattie professionali si applicano le disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro, salvo le disposizioni del presente capo.

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(1) V. ord. Corte Cost. n. 90 del 14-1-1988 che dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 157 cod. pen. 131 e 139 D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 3 Cost. (G.U. n. 6 del 10-2-1988).

Art. 132

Gli artt. 80 e 81 si applicano anche quando l'inabilità complessiva sia derivata in parte da infortunio sul lavoro ed in parte da malattia professionale (1).

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(1) V. ordinanza Corte Cost. n. 338 del 26-6-1990 che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 80, 132 e 212 del D.P.R. 30-6-1965 n. 1124 (Testo unico alle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), questione sollevata dal Pretore di Ancona.

Art. 133

La tutela assicurativa contro le malattie professionali non comprende le conseguenze non direttamente connesse alle malattie stesse.

Art. 134

(1) Le prestazioni per le malattie professionali sono dovute anche quando l'assicurato abbia cessato di prestare la sua opera nelle lavorazioni per le quali è ammesso il diritto alle prestazioni, semprechè l'inabilità o la morte si verifichi entro il periodo di tempo che per ciascuna malattia è indicato nella tabella allegato n. 4.

Le prestazioni sono pure dovute nel caso di ricaduta di una malattia precedentemente indennizzata o che sarebbe stata indennizzata ai termini del presente decreto, qualora tale ricaduta si verifichi non oltre il periodo di tre anni dalla cessazione di prestazione d'opera nella lavorazione che abbia determinato la malattia.

Agli effetti del comma precedente, per malattia che può dar luogo ad una ricaduta indennizzabile, s'intende quella che si sia manifestata dopo l'entrata in vigore delle norme che hanno esteso alla stessa l'assicurazione obbligatoria.

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(1) V. sent. Corte Cost. n. 179 del 10-2-1988 che "dichiara l'illegittimità costituzionale, in rif. all'art. 38, 2° comma Cost. dell'art. 3, 1° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro" (G.U. n. 8 del 24-2-1988).

Art. 135

La manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia.

Se la malattia non determina astensione dal lavoro, ovvero si manifesta dopo che l'assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha determinato la malattia, la manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel giorno in cui è presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico (1).

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(1) V. sent. della Corte Cost. n. 206 dell'11-2-1988 che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 135, comma 2 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (G.U. n. 9 del 2-3-1988).

Art. 136

Nel caso di inabilità permanente al lavoro in conseguenza di malattia professionale, se il grado dell'inabilità può essere ridotto con l'abbandono definitivo o temporaneo della specie di lavorazione per effetto e nell'esercizio della quale la malattia fu contratta, e il prestatore d'opera non intende cessare dalla lavorazione, la rendita è commisurata a quel minor grado di inabilità presumibile al quale il prestatore d'opera sarebbe ridotto con l'abbandono definitivo o temporaneo della lavorazione predetta.

Le eventuali controversie sui provvedimenti adottati dall'istituto assicuratore in applicazione del precedente comma sono demandate ad un collegio arbitrale costituito con le modalità stabilite dall'art. 87; il collegio determina la misura della riduzione della rendita.

Art. 137

La misura della rendita di inabilità da malattia professionale può essere riveduta su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzatile.

La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze della malattia professionale e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro.

Sulla predetta domanda l'Istituto assicuratore è tenuto a pronunciarsi entro novanta giorni dal ricevimento di essa (1).

Se l'Istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in parte ovvero l'assicurato non accetta la riduzione o la soppressione della rendita, alle relative contestazioni si applicano le disposizioni dell'art. 104.

Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte, ai fini del presente articolo, dall'istituto assicuratore. In caso di rifiuto, l'Istituto assicuratore può disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.

La prima revisione può essere richiesta o disposta dopo che siano trascorsi sei mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea, ovvero, qualora non sussista tale inabilità, dopo che sia trascorso un anno dalla data di manifestazione della malattia professionale. Ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore ad un anno dalla precedente, mentre l'ultima può aversi soltanto per modifìcazioni avvenute entro il termine di quindici anni dalla costituzione della rendita (2).

La relativa domanda deve essere proposta, a pena di decadenza, non oltre un anno dalla scadenza del termine di quindici anni di cui al comma precedente (1).

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(1) V. al riguardo le disposizioni della L. 11-8-1973, n. 533.

(2) V. sent. della Corte Cost. n. 80 del 26-4-1971 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, 6° e 7° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 38 Cost. (G.U. n. 206 del 28-4-1971); sent. della Corte Cost. n. 228 del 4-6-1987 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 83 e 137 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3 e 38 Cost. (G.U. n. 30 del 22-7-1987).

Art. 138

L'Istituto assicuratore può prendere visione dei referti relativi alle visite mediche preventive e periodiche previste dalle disposizioni vigenti in tema di prevenzione e di igiene del lavoro.

Art. 139

(1) E' obbligatorio per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità (2).

La denuncia deve essere fatta all'ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico provinciale.

I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire quattromila (3).

Se la contravvenzione è stata commessa dal medico di fabbrica previsto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro, l'ammenda è da lire ottomila a lire quarantamila (3).

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(1) V. ord. Corte Cost. n. 90 del 14-1-1988 che dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 157 cod. pen., 131 e 139 D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 3 Cost. (G.U. n. 6 del 10-2-1988).

(2) V. D.M. 18-4-1973, n. 173.

(3) V. L. 24-11-1981, n. 689, art. 35, 8° comma.

Capo VIII

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA SILICOSI E L'ASBESTOSI

Art. 140

(1) Nell'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali contemplata dall'art. 3 del presente decreto è compresa la silicosi, contratta nell'esercizio dei lavori specificati nella tabella, allegato n.8, e che risultino fra quelli previsti dall'art. 1.

La tabella predetta è sottoposta a revisione ogni due anni con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, qualora sussistano altri lavori che espongano al rischio della silicosi.

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(1) V. sent. della Corte Cost. n. 206 del 27-6-1974 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140, in relazione alla tab. all. 8, nonché dell'intero capo VIII del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, 4 e 38 Cost. (G.U. n. 180 del 10-7-1974).

Art. 141

Per la silicosi e l'asbestosi, ferma l'osservanza, in quanto applicatili, delle disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, valgono le disposizioni particolari contenute nel presente capo.

Art. 142

Art. 142 (1)

(1) Abrogato dalla L. 27-12-1975, n. 780, art. 3; v. sent. della Corte Cost. n. 206 del 27-6-1974 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 142 e 143 in relazione alla tab. all. 8, nonché dell'intero capo VIII del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, 4 e 38 Cost. (G.U. n. 180 del 10-7-1974).

Art. 143

Art. 143 (1)

(1) Abrogato dalla L. 27-12-1975, n. 780, art. 3; v. sent. della Corte Cost. n. 206 del 27-6-1974 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 142 e 143 in relazione alla tab. all. 8, nonché dell'intero capo VIII del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, 4 e 38 Cost. (G.U. n. 180 del 10-7-1974).

Art. 144

(1) Nell'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali contemplate dall'art. 3 del presente decreto è compresa l'asbestosi, contratta nell'esercizio dei lavori specificati nella tabella, allegato n. 8, e che risultino fra quelli previsti dall'art. 1.

La tabella predetta è sottoposta a revisione ogni due anni con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, qualora sussistano altri lavori che espongano al rischio dell'asbestosi.

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(1) Così sostituito dalla L. 27-12-1975, n. 780, art. 2.

Art. 145

(1) Le prestazioni assicurative sono dovute:

a) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi - con le loro conseguenze dirette - da cui sia derivata la morte ovvero una inabilità permanente al lavoro superiore al 20 per cento (2);

b) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi associate ad altre formo morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio. In tali casi si procederà alla valutazione globale del danno.

Le prestazioni di cui alla lettera b) del comma precedente si intendono dovute anche nei casi di morte derivata da silicosi o da asbestosi, associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio.

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(1) Così sostituito dalla L. 27-12-1975, n. 780, art. 4.

(2) V. sent. della Corte Cost. n. 64 del 124-1981 che: "dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 145, lett. a), del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (sostituito dall'art. 4 della L 27-12-1975, n. 780) nella parte in cui richiede, ai fini della corresponsione della rendita, in caso di silicosi o asbestosi, un grado minimo di inabilità permanente superiore al 20% anziché al 10%."

V. ord. della Corte Cost. n. 124 del 23-6-1981 che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 145, lett. a), del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (sostituito dall'art. 4 della L. 27-12-1975, n. 780), già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata con sentenza n. 64 del 1981 (G.U. n. 193 del 15-7-1981).

V. ord. della Corte Cost. n. 157 del 15-7-1981 che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 145, lett. a), del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (sostituito dall'art. 4 della L. 27-12-1975, n. 780), già dichiarato illegittimo con sentenza n. 64 del 1981, in rif. agli artt. 3 e 38 Cost. (G.U. n. 214 del 5-8-1981).

V. ord. della Corte Cost. n. 48 del 22-1-1982 che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 145 lett. a), del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (sostituito dall'art. 4 della L. 27-12-1975, n. 780), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 64 del 1981 (G.U. n. 54 del 24-2-1982).

Art. 146

La misura della rendita di inabilità da silicosi o da asbestosi può essere riveduta, su richiesta del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla silicosi o dall'asbestosi che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. Accertata l'esistenza di tale peggioramento che ha luogo alla liquidazione della rendita. Accertata l'esistenza di tale peggioramento assumono rilevanza, agli effetti della misura dell'inabilità complessiva da valutare, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 145, le associazioni della silicosi e dell'asbestosi con le forme morbose dell'apparato cardiaco e dell'apparato respiratorio. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile (1).

Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte, ai fini del comma precedente, dall'Istituto assicuratore. In caso di rifiuto, l'Istituto assicuratore può disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.

La prima revisione può aver luogo solo dopo che sia trascorso un anno dalla data della manifestazione della malattia o dopo almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita.

Ciascuna delle successive revisioni non può aver luogo a distanza inferiore ad un anno dalla precedente.

In caso di insorgenza di complicanze tubercolari a carattere tisiogeno evolutivo, le revisioni di cui al precedente articolo possono aver luogo anche fuori dei termini ivi previsti.

Le revisioni di cui ai precedenti commi possono essere richieste o disposte anche oltre il termine di quindici anni previsto dall'art. 137.

L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima.

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(1) Comma così sostituito dalla L. 27-12-1975, n. 780, art. 5.

Art. 147

Ferme le altre disposizioni dell'art. 116, la retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente o per morte conseguenti a silicosi o ad asbestosi, è quella percepita dal lavoratore, sia in danaro, sia in natura, nei dodici mesi precedenti la manifestazione della malattia verificatasi durante il periodo nel quale è stato adibito alle lavorazioni di cui all'art. 140.

Qualora la manifestazione della malattia si verifichi dopo l'abbandono delle lavorazioni predette, durante il periodo di disoccupazione o di occupazione in lavorazioni non soggette all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del titolo primo del presente decreto, viene presa a base la retribuzione percepita, sia in danaro, sia in natura, alla data della manifestazione, dai lavoratori occupati nella medesima località e nella medesima lavorazione cui era addetto il lavoratore alla data dell'abbandono delle lavorazioni stesse.

Se, invece, la manifestazione della malattia si verifichi dopo l'abbandono delle lavorazioni di cui ai precedenti commi, e il lavoratore alla data della manifestazione medesima si trovi occupato in attività soggetta all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del titolo primo del presente decreto, viene presa a base per la liquidazione la retribuzione che sarebbe servita per la determinazione della rendita ove la liquidazione fosse avvenuta alla data dell'abbandono delle lavorazioni stesse. Se, però, tale retribuzione risulti inferiore a quella percepita dal lavoratore alla data della manifestazione della malattia, viene presa a base quest'ultima retribuzione.

Art. 148

Gli accertamenti diagnostici sulle condizioni morbose contemplate nel presente capo sono, in ogni caso denunciato, di competenza dell'Istituto assicuratore e così pure le cure, salvo quelle a favore dei lavoratore affetto da silicosi o da asbestosi associata a tubercolosi attiva, le quali spettano all'istituto nazionale della previdenza sociale, purché sussistano le condizioni stabilite dalla legge per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

Ove non sussistano le condizioni stabilite dalla legge per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, gli accertamenti diagnostici e le cure di cui al comma precedente sono erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, salvo rimborso da parte dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Se per l'esecuzione delle cure predette o degli accertamenti diagnostici l'assicurato è obbligato ad astenersi dal lavoro, l'istituto assicuratore gli corrisponde, durante il periodo di astensione, un assegno giornaliero nella misura corrispondente all'indennità di infortunio per inabilità temporanea assoluta.

Quando per i motivi sopraindicati l'assicurato sia ricoverato in un istituto di cura, egli ha diritto ad una assegno giornaliero corrispondente all'indennità di cui all'art. 72.

Nei casi di cui ai commi precedenti, qualora l'assicurato sia già titolare di una rendita per inabilità, si applica la disposizione dell'art. 89 (1).

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(1) V. D.M. 10-10-1985 art. 2.

Art. 149

Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'art. 148, le contestazioni tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla diagnosi di silicosi o asbestosi associate a tubercolosi in fase attiva sono sottoposte alla decisione, in via amministrativa, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (1).

Nelle more della decisione, l'interessato è assistito dall'istituto assicuratore al quale il caso è stato inizialmente denunciato.

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(1) V. al riguardo le disposizioni del D.P.R. 24-11-1971, n. 1199.

Art. 150

Qualora l'assicurato abbandoni, per ragioni profilattiche, la lavorazione cui attendeva e nella quale ha contratto la malattia, perché riscontrato affetto da conseguenze dirette di silicosi o di asbestosi con inabilità permanente di qualunque grado, purché non superiore all'ottanta per cento, l'Istituto assicuratore corrisponde, per il periodo di un anno ed indipendentemente dalle prestazioni o dalle indennità che possono spettare per l'accertata riduzione dell'attitudine al lavoro e per le condizioni di famiglia una rendita di passaggio.

Nel caso in cui l'assicurato si occupi in lavorazioni diverse da quelle di cui all'art. 140, tale rendita è pari ai due terzi della differenza in meno tra la retribuzione giornaliera, determinata ai sensi dell'articolo 116, comma secondo, percepita nei trenta giorni precedenti l'abbandono della lavorazione morbigena e quella, determinata allo stesso modo, percepita per la nuova occupazione.

Nel caso in cui l'assicurato rimanga temporaneamente disoccupato, la rendita medesima è pari ai due terzi della retribuzione giornaliera, determinata ai sensi del precedente comma, percepita negli ultimi trenta giorni di occupazione nella lavorazione morbigena, ed indipendentemente dalla relativa indennità di disoccupazione.

Qualora l'assicurato si rioccupi entro l'anno, si applica il trattamento previsto nel secondo comma.

La rendita di passaggio può essere concessa una seconda volta, entro il termine massimo di dieci anni dalla sua cessazione, e nei limiti di durata e di misura fissati dai precedenti commi, quando anche la successiva lavorazione, non compresa fra quelle di cui all'art. 140, risulti dannosa all'assicurato, influendo sull'ulteriore corso della malattia (1).

La rendita di passaggio è in ogni caso ridotta in misura tale che, sommata con le indennità spettanti per la riduzione della capacità lavorativa e rispettivamente con la retribuzione relativa alla nuova occupazione o con l'indennità di disoccupazione, non superi la retribuzione percepita nella lavorazione nella quale l'assicurato ha contratto la malattia.

La rendita decorre dalla data dell'effettivo abbandono del lavoro. Qualora il lavoratore venga sottoposto ad accertamenti o cure per i quali fruisca del relativo assegno giornaliero, la rendita di passaggio decorre dal giorno successivo alla data di cessazione dell'assegno medesimo.

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(1) V. sent. Corte Cost. n. 178 del 10-2-1988, che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 150, 5° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che la rendita ivi indicata possa essere concessa anche quando non sia stata corrisposta quella prevista dal 1° comma dello stesso articolo sempre che ricorrano tutte le altre condizioni in esso prescritte (G.U. n. 8 del 24-2-1988).

Art. 151

Per ottenere la liquidazione della rendita di passaggio di cui all'art. 50, l'assicurato deve inoltrare domanda all'Istituto assicuratore entro il termine di centottanta giorni (1) dalla data in cui, a seguito dell'esito degli accertamenti, ha abbandonato la lavorazione, precisando se abbia trovato occupazione in altra lavorazione non prevista nella tabella allegato n. 8 o se sia disoccupato.

La domanda, corredata da dichiarazione del datore di lavoro attestante l'abbandono della lavorazione e la misura dell'ultima retribuzione, deve essere accompagnata:

a) nel caso in cui l'assicurato abbia trovato occupazione in altra lavorazione non prevista dalla tabella sopra richiamata, dalla dichiarazione del datore di lavoro sulla natura della nuova lavorazione e sulla misura della retribuzione relativa;

b) nel caso in cui l'assicurato sia disoccupato, da relativa attestazione degli organi competenti.

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(1) V. al riguardo le disposizioni della L. 11-8-1973, n. 533.

Art. 152

In conformità di quanto previsto all'art. 16, l'istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che non si sia provveduto alla denuncia delle lavorazioni specificate nella tabella allegato n. 8, diffida il datore di lavoro, fissandogli il termine di dieci giorni per l'adempimento.

Il ricorso all'Ispettorato del lavoro contro la diffida dell'istituto assicuratore e quello al Ministero del lavoro e della previdenza sociale contro la decisione dell'Ispettorato del lavoro non sospendono l'esecuzione delle visite mediche preventive e periodiche, salvo che i detti organi non ritengano di disporre la sospensione dell'esecuzione medesima.

L'azione avanti l'autorità giudiziaria non esime il datore di lavoro dall'obbligo di provvedere all'esecuzione delle visite mediche preventive o periodiche indicate nei precedenti commi.

Art. 153

I datori di lavoro, che svolgono lavorazioni previste nella tabella allegato n. 8, sono tenuti a corrispondere un premio supplementare, fissato in relazione all'incidenza dei salari specifici riflettenti gli operai esposti ad inalazioni di silice libera o di amianto in concentrazione tale da determinare il rischio sul complesso delle mercedi erogate a tutti gli operai dello stesso stabilimento, opificio, cantiere ecc. (1).

A tale scopo, i datori di lavoro debbono comunicare all'Istituto assicuratore, ad integrazione delle notizie fornite ai sensi dell'art. 12, tutti gli elementi e le indicazioni da questo richiesti per la valutazione del rischio (2).

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(1) Comma così sostituito dalla L. 27-12-1975, n. 780, art. 10, ultimo comma.

(2) V. L. 10-5-1982, n. 251, art. 16.

Art. 154

I criteri per la determinazione del premio supplementare di cui al precedente articolo, la misura di esso e le modalità della sua applicazione sono stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (1).

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(1) V. D.M. 20-6-1988.

Art. 155

Ferme restando nel resto le disposizioni degli artt. 10 e 11, la responsabilità civile del datore di lavoro permane solo quando la silicosi e l'asbestosi siano insorte o si siano aggravate per la violazione delle norme di prevenzione e di sicurezza di cui all'art. 173.

Art. 156

I datori di lavoro sono tenuti, nell'effettuare le registrazioni sui libri di paga ai sensi dell'art. 20, a raggruppare gli operai addetti alle lavorazioni implicanti il rischio della silicosi e dell'asbestosi, secondo la loro adibizione ai singoli reparti delle lavorazioni medesime.

Art. 157

(1) (2) I lavoratori, prima di essere adibiti alle lavorazioni di cui all'art. 140, e comunque non oltre cinque giorni da quello in cui sono stati adibiti alle lavorazioni stesse, debbono essere sottoposti, a cura e a spese del datore di lavoro, a visita medica da eseguirsi dal medico di fabbrica, oppure da enti a ciò autorizzati, secondo le modalità di cui agli articoli 158 e seguenti, allo scopo di accertarne l'idoneità fisica alle lavorazioni suddette (3).

Detti accertamenti debbono essere ripetuti ad intervalli non superiori ad un anno, ugualmente a cura e a spese del datore di lavoro. A seguito di tale accertamenti viene rilasciata una particolare attestazione secondo le modalità di cui all'articolo seguente.

Per i lavoratori per i quali le disposizioni legislative vigenti prescrivano visite mediche periodiche ad intervalli più brevi di un anno, una di dette visite è sostituita da quella annuale prevista nel comma precedente.

Non possono essere assunti o permanere nelle lavorazioni suindicate i lavoratori che risultino affetti da silicosi o da asbestosi associata a tubercolosi polmonare in fase attiva anche se iniziale.

Entro trenta giorni dal ricevimento dell'attestazione di cui al secondo comma, il lavoratore può richiedere con istanza motivata all'ispettorato del lavoro territorialmente competente un nuovo accertamento, avente carattere definitivo, da eseguirsi collegialmente con le modalità di cui agli articoli 160 e seguenti.

Il collegio è composto da un ispettore medico del lavoro, che lo presiede, dal medico rappresentante del lavoratore e da un medico designato dal datore di lavoro.

Le spese per il funzionamento dei collegio medico di cui al precedente comma, sono a carico di un fondo all'uopo costituito presso ciascun Ispettorato del lavoro con il concorso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo modalità da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

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(1) V. L. 24-11-1981, n. 689, art. 35, 8° comma.

(2) V. D.M. 21-1-1987.

(3) V. D.1gs 15-8-1991, n. 277, art. 22, 37.

Art. 158

(1) Alla visita medica prescritta dal primo comma dell'articolo precedente debbono essere sottoposti anche i lavoratori provenienti da altra impresa soggetta all'obbligo assicurativo contro la silicosi e l'asbestosi.

Il datore di lavoro è esonerato dal far eseguire la suddetta visita quando questa sia stata effettuata, a distanza di tempo non superiore ad un anno, a cura di precedente datore di lavoro, purché questa condizione possa essere dimostrata dal lavoratore mediante consegna dell'attestazione di cui all'art. 162. L'attestazione è conservata dal datore di lavoro stesso ai fini della vigilanza.

Anche in tale caso la prima visita periodica o di controllo è eseguita ai sensi del comma secondo dell'art. 157 non oltre un anno dalla data della precedente visita.

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(1) V. D.M. 21-1-1987.

Art. 159

La richiesta delle visite mediche di cui all'art. 157 è fatta dal datore di lavoro al medico di fabbrica o ad uno degli enti autorizzati a norma dell'art. 161, allegando alla richiesta stessa la precedente attestazione medica eventualmente in suo possesso.

Art. 160

(1) La visita medica di cui all'art. 157, comprende, oltre l'esame clinico, anche una radiografia del torace comprendente l'intero ambito polmonare.

L'Ispettorato del lavoro può autorizzare a sostituire la radiografia del torace con l'esame schermografico, purché lo schermogramma non abbia formato inferiore a millimetri settanta per settanta.

Ogni qualvolta lo schermogramma non consenta l'accertamento di cui al primo comma dell'art. 157, deve essere eseguita, entro quindici giorni dalla schermografía, una radiografia.

Il medico di fabbrica o l'ente che effettua la visita medica indica su apposito registro a numerazione progressiva, le generalità del lavoratore, il nome del radiologo, il luogo e la data dell'accertamento ed il numero dello schermogramma o del radiogramma.

In ogni schermogramma o radiogramma è indicata, oltre al numero, la data in cui viene eseguito.

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(1) V. D.M. 21-1-1987.

Art. 161

Gli enti che intendono ottenere l'autorizzazione a compiere gli esami medici di cui al presente capo debbono essere autorizzati dall'Ispettore del lavoro competente, il quale, previo accertamento dell'adeguata organizzazione ed attrezzatura dell'ente stesso, decide di concerto con il medico provinciale.

Gli enti che, oltre l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, intendono operare in tutto il territorio nazionale debbono essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero della sanità.

Art. 162

I rilievi clinici e radiologici eseguiti ai sensi dell'art. 160 sono riportati dal medico su di una scheda personale conforme al modello A, allegato n. 9.

Sulla base di detti rilievi, il medico redige l'attestazione di cui all'art. 157, conforme al modello B, allegato n. 10.

Nel caso in cui il lavoratore venga riscontrato affetto da silicosi o asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale, la suddetta attestazione è redatta secondo il modello C, allegato n. 10, contenente la precisazione che il lavoratore non può essere assunto o permanere nelle lavorazioni medesime ai sensi del quarto comma del richiamato art. 157.

L'abbandono della lavorazione deve avvenire entro otto giorni dalla data in cui il datore di lavoro viene a conoscenza del risultato degli accertamenti.

La scheda, l'originale ed una copia firmata dell'attestazione, nonché i documenti radiografici e schermografici, sono trasmessi, entro dieci giorni dall'esecuzione degli accertamenti, a cura del medico o dell'ente che li ha eseguiti, al datore di lavoro. Quest'ultimo è tenuto a far pervenire la copia dell'attestazione, entro cinque giorni dal ricevimento, al lavoratore interessato ed a conservare i documenti originali, unicamente al registro di cui all'art. 160, nel luogo in cui si esegue il lavoro per un periodo di almeno sette anni, nonché a presentarli ad ogni richiesta dell'ispettorato del lavoro o del Distretto minerario. L'Ispettorato del lavoro può autorizzare la conservazione dei documenti e del registro predetti in altro luogo.

Art. 163

Quando dalla visita medica il lavoratore sia risultato affetto da silicosi o da asbestosi, anche se iniziale, deve essere trasmessa al datore di lavoro, con i documenti di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente anche una seconda copia dell'attestazione, da inviare all'Ispettorato del lavoro entro cinque giorni dal ricevimento.

Art. 164

Su istanza del lavoratore, che intende richiedere l'accertamento collegiale di cui al quinto comma dell'art. 157, il datore di lavoro deve rilasciare entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza medesima copia della scheda di cui al primo comma dell'art. 162.

Art. 165

Il lavoratore, che richiede l'accertamento collegiale di cui al quinto comma dell'art. 157, deve indicare il nome del medico di sua fiducia, che lo rappresenta nel collegio.

L'Ispettorato del lavoro, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, procede alla costituzione del collegio, dandone avviso al datore di lavoro che deve designare il proprio rappresentante sanitario nel collegio medesimo e trasmettere entro dieci giorni all'Ispettorato la scheda di cui al primo comma dell'art. 162 e tutti gli altri documenti e dati relativi agli accertamenti stessi.

Art. 166

Il collegio medico, entro venti giorni dalla sua costituzione, comunica le proprie decisioni all'ispettorato del lavoro, che provvede a notificarle alle parti, restituendo ad esse i documenti esibiti dopo aver annotato le conclusioni del collegio sulla scheda di cui al primo comma dell'art. 162.

Art. 167

I compensi spettanti ai componenti del collegio di cui al sesto comma dell'art. 157 sono stabiliti nella misura prevista dalle disposizioni relative alla tariffa nazionale per le prestazioni mediche.

Art. 168

Indipendentemente dagli accertamenti medici contemplati nell'art. 157, l'Ispettorato del lavoro competente per territorio può con motivata ordinanza prescrivere visite di controllo sulla salute dei lavoratori. Agli effetti del secondo comma dell'art. 157 le visite di controllo disposte dall'Ispettorato del lavoro valgono come accertamenti periodici. L'onere relativo grava sul datore di lavoro.

I risultati delle visite di controllo e quelli delle visite preventive e periodiche di cui all'art. 157 debbono essere portati a conoscenza delle persone e degli enti indicati nell'art. 161, con le modalità e i termini ivi stabiliti.

Il lavoratore, qualora non accetti i risultati delle visite di controllo, può richiedere un nuovo accertamento nei modi e nei termini di cui al quinto comma dell'art. 157.

Art. 169

L'Ispettorato del lavoro, direttamente o su richiesta del competente Distretto minerario, può disporre con motivata ordinanza che le visite di controllo di cui all'articolo precedente siano eseguite da medici da esso designati, per tutti i lavoratori esposti al rischio o limitatamente ad una parte di essi.

Art. 170

La facoltà di prendere visione dei referti relativi alle visite mediche, prevista per l'Istituto assicuratore dall'art. 138, sussiste anche nei riguardi degli accertamenti disposti a norma del presente capo.

Art. 171

(1) Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito l'Ispettorato medico centrale, ha facoltà di emanare speciali norme di carattere tecnico per l'esecuzione delle visite mediche di cui al presente capo, anche allo scopo di rendere, quanto più possibile, uniforme il metodo di rilevazione dei dati obiettivi, con particolare riguardo agli accertamenti radiologia.

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(1) V. D.M. 21-1-1987.

Art. 172

Il lavoratore, che rifiuti di sottoporsi alle visite mediche periodiche o di controllo previste dagli articoli 157 e seguenti, non può continuare ad essere adibito alle lavorazioni di cui alla tabella allegato n.8.

Art. 173

Le disposizioni particolari, concernenti le misure di prevenzione e di sicurezza tecniche e profilattiche individuali e collettive e i termini della loro attuazione a seconda della natura e delle modalità delle lavorazioni, sono prescritte da regolamenti speciali, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità (1).

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(1) V. L. 23-12-1978, n. 833, art. 24.

Art. 174

Agli effetti dell'art. 155, in attesa dell'emanazione delle disposizioni particolari di prevenzione e di sicurezza di cui all'articolo precedente, valgono le disposizioni protettive contenute nel regolamento generale per l'igiene del lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (1).

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(1) V. L. 23-12-1978, n. 833, art. 24.

Art. 175

(1) Il datore di lavoro, che ometta di far sottoporre i propri dipendenti, addetti alle lavorazioni di cui all'art. 140, agli accertamenti medici prescritti dall'art. 157, o che adibisca alle predette lavorazioni i lavoratori riscontrati affetti da silicosi o asbestosi associata a tubercolosi polmonare in fase attiva anche se iniziale, è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la predetta violazione.

L'importo complessivo dell'ammenda non può in ogni caso superare le lire ottantamila.

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(1) V. L. 24-11-1981, n. 689, art. 35, 8° comma.

Art. 176

(1) Salvo quanto disposto dall'articolo precedente e salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque violi le disposizioni del presente capo è punito con l'ammenda da lire duemila a lire ventimila per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la violazione stessa.

L'importo complessivo dell'ammenda non può in ogni caso superare le lire ottantamila.

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(1) V. L. 24-11-1981, n. 689, art. 35, 8° comma.

Art. 177

(1) Presso la Cassa depositi e prestiti è istituita una Sezione distinta del Fondo speciale infortuni di cui all'art. 197, cui debbono affluire le ammende riscosse per le violazioni delle norme della legge 12 aprile 1943, n. 455 (2), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648 (3) e del presente capo affinché il Ministero del lavoro e della previdenza sociale possa, in casi particolarmente meritevoli di considerazione, erogare somme per sussidiare:

a) lavoratori assicurati nei quali la silicosi o l'asbestosi si sia manifestata oltre il periodo massimo d'indennizzabilità dalla cessazione delle lavorazioni indicate nella tabella allegata alla legge 12 aprile 1943, n. 455 e successive modificazioni e integrazioni;

b) lavoratori assicurati o loro superstiti non ammessi alle prestazioni in quanto la denuncia non è stata presentata entro il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione delle lavorazioni indicate nella tabella predetta;

c) lavoratori assicurati o loro superstiti che, per effetto dei lungo intervallo tra l'ultima occupazione in lavorazioni nocive e la manifestazione della malattia, abbiano ricevuto liquidazione delle indennità per inabilità permanente o per morte sulla base di una retribuzione notevolmente svalutata;

d) lavoratori emigrati che, rientrati in Patria, siano riconosciuti affetti da silicosi o da asbestosi con inabilità permanente superiore al venti per cento, non indennizzata nel Paese dal quale essi provengono.

Con i fondi di detta Sezione sarà provveduto altresì:

e) al rimborso all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle spese sostenute per la cura dei lavoratori, affetti da silicosi o da asbestosi associata a tubercolosi in fase attiva, per i quali non sussistano le condizioni previste dall'art. 148, per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;

f) all'incremento di iniziative scientifiche nel campo degli studi e delle ricerche concernenti la silicosi e l'asbestosi.

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(1) V. L. 24-11-1981, n. 689, art. 29.

(2) In G.U. n. 137 del 14-6-1943.

(3) In G.U. n. 173 del 13-7-1956.

Cap IX

ASSISTENZA AI GRANDI INVALIDI

Art. 178

Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è istituita una speciale gestione avente per scopo di provvedere, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, al ricovero, alla cura, alla rieducazione, qualificazione, riqualificazione, addestramento e perfezionamento professionale e, in generale, all'assistenza materiale e morale dei grandi invalidi del lavoro.

Sono ammessi alle prestazioni della speciale gestione coloro che, essendo assicurati in base al regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51 (1), al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 (2), al decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450 (3) e loro successive modificazioni ed integrazioni, o al presente decreto abbiano subito o subiscano un'inabilità permanente che riduca l'attitudine al lavoro di almeno quattro quinti.

Nei limiti delle possibilità finanziarie ed in genere dei mezzi tecnici della speciale gestione possono essere ammessi, su deliberazione del Comitato tecnico di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438 (4), alle cure chirurgiche, mediche, ortopediche, fisio ed ergoterapiche, alla fornitura di protesi e di altri apparecchi diretti al massimo possibile recupero di capacità lavorativa, in quanto ad esse non sia già tenuto l'Istituto assicuratore a termine del presente decreto, nonché ad altre prestazioni deliberate dal Comitato tecnico stesso, anche invalidi ai quali sia stata riconosciuta dall'istituto assicuratore un'inabilità inferiore ai quattro quinti.

_________

(1) In G.U. del 27-2-1904.

(2) In G.U. n. 240 del 14-10-1935.

(3) In G.U. n. 218 del 14-9-1917.

(4) In G.U. n. 134 del 16-6-1947.

Art. 179

Gli invalidi con riduzione di attitudine al lavoro inferiore ai quattro quinti, su loro domanda, purché avanzata entro un anno dalla data della costituzione di rendita o dalla data di completamente delle cure indicate agli artt. 89 e 178, possono essere ammessi a frequentare corsi di addestramento o di qualificazione o di perfezionamento o di rieducazione professionale in attività lavorativa adeguata alle loro attitudini e alle loro residue capacità, secondo le possibilità di occupazione del mercato del lavoro (1).

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stabilisce annualmente, sentito il Ministero della sanità, un piano organico dei corsi di addestramento istituiti ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264 (2), e riconosciuti idonei per la rieducazione professionale degli invalidi di cui al comma precedente.

Su tali piani deve essere acquisito, altresì, il parere dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro. E' fatta salva la facoltà dell'Associazione suddetta di istituire per proprio conto corsi di addestramento ai sensi dell'art. 4 della legge 21 marzo 1958, n. 335 (3).

I partecipanti ai predetti corsi fruiscono del trattamento previsto dagli artt. 52 e 61 della legge 29 aprite 1949, n. 264.

__________

(1) V. D.P.R. 24-7-1977, n. 616, artt. 35 e 36; L. 21-12-1978, n. 845, artt. 2 e 8; D.P.R. 31-3-1979; D.P.R. 18-4-1979; D.P.R. 22-2-1982, n. 182.

(2) In S.O.G.U. n. 125 dell'1-6-1949.

(3) In G.U. n. 93 del 17-4-1958; vedi anche D.P.R. 31-3-1979, art. 4.

Art. 180

(1) Nei casi in cui non sia applicabile, per le limitazioni previste dall'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, il beneficio dell'assunzione obbligatoria nelle imprese private, l'associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro è autorizzata a concedere, ove sussistano condizioni di accertato bisogno, un assegno mensile di incollocabilità non superiore a lire quindicimila, per tutta la durata di dette limitazioni e condizioni.

Le modalità per l'erogazione di tale assegno sono deliberate dall'Associazione di cui sopra ed approvate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

__________

(1) V. L. 5-5-1976, n. 248, art. 10; L. 21-10-1978, n. 641, art. 1-decies; D.P.R. 31-3-1979, art. 5; D.M. 9-5-1986 (G.U. n. 136 del 14-6-1986); D.M. 27-1-1987, n. 137; D.M. 26-1-1988; D.M. 13-6-1990 (G.U. n. 154 del 4-7-1990); D.M. 27-9-1990 (G.U. n. 243 del 17-10-1990); D.M. 2-7-1991.

Art. 181

Per i compiti di cui agli artt. 179 e 180 e per la realizzazione degli altri fini di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 335, si provvede con un'addizionale in misura pari all'1 per cento su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in sostituzione dei contributi previsti ai nn. 1 e 2 dell'art. 5 della legge 21 marzo 1958, n. 335.

Dal gettito della predetta addizionale viene annualmente prelevato e versato al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (1) di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, l'ammontare delle somme occorrenti per lo svolgimento delle attività addestrativi a favore degli invalidi del lavoro a norma dell'art. 179. L'ammontare è da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sulla base del piano di cui all'art. 179 (1).

L'addizionale, detratte le spese di cui al comma precedente, è devoluta all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro per i suoi compiti istituzionali e per quelli previsti dall'articolo precedente (2).

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(1) V. L. 21-12-1978, n. 845, art. 23; D.M. 15-9-1979, art. 2.

(2) V. L. 21-10-1978, n. 641, artt. 1 duodecies e 2.

Art. 182

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro provvede all'assistenza di cui all'art. 178:

a) con i mezzi stanziati di anno in anno dal Consiglio di amministrazione sul bilancio delle singole gestioni dell'istituto stesso;

b) con un contributo da parte delle singole Casse, Aziende e Amministrazioni di cui all'art. 127 nella misura da stabilirsi di anno in anno in base al numero degli assistiti delle rispettive gestioni e al costo medio pro-capite dell'assistenza erogata a tutti gli invalidi;

c) con l'apporto eventuale derivante da donazioni, lasciti ed erogazioni di terzi.

Art. 183

Il Comitato di cui all'art. 178 ha facoltà di stabilire che, nei casi di ricovero dei grandi invalidi titolari di rendita di inabilità, si applicano le disposizioni dell'art. 72.

Art. 184

Le Casse, Aziende ed Amministrazioni previste dai nn. 1 e 2 dell'art. 127 hanno l'obbligo di denunciare alla gestione per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro, istituita presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, gli invalidi i quali in seguito ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale abbiano subito un'inabilità permanente di almeno l'ottanta per cento. Le Casse, Aziende ed Amministrazioni predette debbono anche fornire alla detta gestione tutte le notizie ed informazioni ad esse richieste dalla gestione stessa.

Art. 185

Nell'erogazione delle prestazioni viene tenuto conto, come titolo di preferenza, del grado di inabilità, della natura della lesione e, in genere, delle condizioni fisiche attuali dell'invalido, nonché delle condizioni economiche e familiari di esso.

Art. 186

(1) I ricorsi contro il rifiuto delle prestazioni assistenziali da parte della gestione o circa la natura e i limiti delle prestazioni stesse sono demandati alla decisione del Comitato di cui al terzo comma dell'art. 178. Contro le decisioni del Comitato è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

__________

(1) V. al riguardo le disposizioni del D.P.R. 24-11-1971, n. 1199.

Art. 187

Il Comitato di cui al terzo comma dell'art. 178 preposto alla gestione delibera:

1 - sulle forme di assistenza della gestione e sui modi e limiti di essa;

2 - sui ricorsi di cui all'articolo precedente;

3 - sulla compilazione di regolamenti interni;

4 - su convenzioni da stipulare con Enti ed Istituzioni forniti di mezzi idonei per l'assistenza;

5 - su quanto attiene, in genere, al funzionamento della gestione.

Il Comitato predispone il conto preventivo ed il conto consuntivo della gestione e propone la misura del contributo a carico degli Istituti assicuratori ai sensi dell'art. 182.

Per la convocazione del Comitato e la validità delle adunanze si applicano le disposizioni dello statuto dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che disciplinano detta materia per il Comitato esecutivo dell'istituto medesimo.

Art. 188

Il conto consuntivo della gestione forma parte integrante del bilancio dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 189

Ai servizi della gestione si provvede per mezzo degli uffici e con il personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Capo X

NORME GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 190

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai dipendenti dello Stato e delle Aziende autonome di Stato, agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima, nonché ai detenuti ed alle categorie in genere assicurate nei modi previsti dall'art. 127.

Per l'assicurazione delle persone contemplate dall'art. 4, n. 5, lo Stato può provvedere ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 127. Le relative norme sono emanate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la pubblica istruzione.

Art. 191

Gli oneri derivanti allo Stato ed alle Aziende autonome statali faranno carico ai normali stanziamenti di bilancio.

Art. 192

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e del presente decreto, le Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie provvedono secondo le norme della legislazione che le concerne e dei propri statuti.

Art. 193

Agli oneri della gestione assicurativa l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro provvede secondo le norme della legislazione che lo concerne (1).

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(1) V. al riguardo le disposizioni del D.P.R. 24-1-1978, n. 84 (S.O.G.U. n. 91 del 3-4-1978).

Art. 194

Alla copertura dei maggiori oneri derivanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per la gestione industria, dall'applicazione della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e del presente decreto si provvede, fin quando non sarà emanata e sarà entrata in vigore una tariffa dei premi che consideri anche la copertura degli oneri predetti, con un'addizionale sui premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Per l'anno 1965 e gli anni successivi l'addizionale di cui sopra è determinata, in relazione all'effettivo fabbisogno, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in misura non superiore al venti per cento (1).

I fondi introitati con l'applicazione dell'addizionale suddetta sono esenti da ogni prelevamento di aliquote per contribuzione, a favore di Enti pubblici o privati, previste da disposizioni di legge in vigore.

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(1) D.M. 28-2-1967 (G.U. n. 62 del 10-3-1967); D.M. 20-12-1967 (G.U. n. 13 del 17-1-1968); D.M. 7-2-1969 (G.U. n. 53 del 27-2-1969); D.M. 15-10-1969 (G.U. n. 275 del 29-10-1969); D.M. 29-12-1971 (G.U. n. 10 del 13-1-1972); D.M. 16-3-1973 (G.U. n. 93 del 14-4-1973); D.M. 17-7-1974 (G.U. n. 203 del 2-8-1974); D.M. 20-8-1975 (G.U. n. 282 del 23-10-1975); D.M. 3-9-1976 (G.U. n. 248 del 17-9-1976); D.M. 26-9-1977 (G.U. n. 273 del 6-10-1977); D.M. 18-10-1978 (G.U. n. 314 del 9-11-1978); D.M. 15-9-1979 (G.U. n. 296 del 30-10-1979); D.M. 10-10-1980 (G.U. n. 287 del 18-10-1980); D.M. 2-10-1981 (G.U. n. 284 del 15-10-1981); D.M. 1-10-1982 (G.U. n. 282 del 23-10-1982); vedi anche L. 27-12-1975, n. 780, art. 10; v. D.M. 18-6-1988 (nuova tariffa dei premi).

Art. 195

I datori di lavoro contravventori alle disposizioni del presente titolo sono puniti con ammenda fino a lire ottantamila, salvo i casi nei quali siano stabilite nel titolo medesimo specifiche sanzioni (1).

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(1) V. L. 24-11-1981, n. 689.

V. sent. della Corte Cost. n. 173 del 14-7-1976 alla nota (1).

Art. 196

(1) I ricorsi in via amministrativa previsti dal presente titolo debbono essere comunicati alla controparte mediante invio di copia conforme in plico raccomandato con ricevuta di ritorno. Di tale comunicazione deve essere data la prova all'Ispettorato del lavoro o al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondoché il ricorso sia presentato all'uno o all'altro. L'ispettorato del lavoro e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, qualora non risulti eseguita la comunicazione, assegnano al ricorrente un termine perentorio per la comunicazione alla controparte; trascorso tale termine senza che il ricorrente ne abbia data la prova, l'ispettorato del lavoro e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dichiarano inammissibile il ricorso.

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(1) v. al riguardo le disposizioni del D.P.R. 24-11-1971, n. 1199.

Art. 197

(1) Le somme riscosse per contravvenzioni al presente titolo ed al titolo secondo sono versate a favore del Fondo speciale infortuni, istituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 37 del regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51, ed amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Sul fondo di cui al comma precedente, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può erogare somme:

a) per contribuire al finanziamento dello speciale assegno corrisposto ai superstiti dei grandi invalidi del lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio o alla malattia professionali

b) per sovvenire istituzioni aventi per scopo il mantenimento e l'educazione di orfani di infortunati morti sul lavoro e l'assistenza in genere agli infortunati;

c) per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere.

Le somme riscosse per contravvenzioni al titolo secondo del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino alla data di entrata in vigore della presente legge restano acquisite al Fondo speciali infortuni.

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(1) Così sostituito dalla L. 5-5-1976, n. 248, art. 9.

Art. 198

(1) Sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni diritto e tassa giudiziaria tutti gli atti del procedimento, i provvedimenti di qualunque natura emessi dall'autorità giudiziaria, nonché tutti gli atti o scritti o documenti prodotti dalle parti nelle controversie che, in dipendenza del presente decreto, sorgano fra gli infortunati o i loro aventi diritto e l'Istituto assicuratore o le persone tenute all'obbligo dell'assicurazione.

Sono anche esenti dalle imposte di bollo e registro e dalle imposte sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi gli atti concernenti le assicurazioni previste nel presente decreto, gli atti relativi ai pagamenti di indennità e alle costituzioni di rendita, non esclusi i processi verbali, i certificati, atti di notorietà e quanti altri documenti occorrano in dipendenza del decreto stesso.

Tutti gli atti e contratti relativi alla gestione dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e delle Casse di cui all'art. 127, le donazioni ed elargizioni disposte a loro favore sono esenti dalle imposte di bollo, registro e ipotecarie.

Sono esenti dalle tasse di concessione governativa gli atti costitutivi dell'Istituto, le modificazioni successive ai suoi statuti e tutti gli altri atti e documenti che possono occorrere tanto all'istituto per se stesso, quanto agli assicurati, relativamente all'esecuzione delle leggi per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile le eccedenze attive di bilancio dell'istituto e delle Casse predette, i frutti annuali e le rendite da essi liquidate.

Gli atti e i contratti stipulati dall'istituto e dalle Casse predette per impiegare i propri fondi sono soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. Qualora, però, tali impieghi di fondi siano diretti ad operazioni di finanziamento, anche contro la cessione di annualità dovute dallo stato o di altri crediti di qualsiasi natura, i relativi atti e contratti sono soggetti alla tassa proporzionale di cui all'art. 28 della tariffa, allegato A, al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, a carico della parte sovvenzionata, salvo che questa non abbia diritto a speciale agevolazione tributaria.

Su depositi di titoli pubblici effettuati presso la Cassa depositi e prestiti dall'istituto e dalle Casse predette è fissata la tassa di custodia in ragione di lire una all'anno per ogni mille lire di capitale nominale, qualunque sia l'ammontare del deposito ai termini dell'art. 1 del regio decreto legge 12 gennaio 1928, n. 38, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1396.

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(1) V. al riguardo le disposizioni della L. 4-1-1968, n. 15 -Norme sulla documentazione e autenticazione di firme- (G.U. n. 23 del 27-1-1968); della L. 11-5-1971, n. 300 -Modifiche e integrazioni alla L. 4-1-1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme. (G.U. n. 158 del 24-6-1971) e del D.P.R. 29-9-1973, n. 601 -Disciplina delle agevolazioni tributarie. (S.O. n. 2 G.U. n. 268 del 16-10-1973).

Art. 199

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima in quanto non sia diversamente stabilito dalle speciali disposizioni contenute nel titolo medesimo.

Per gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese e che non abbiano dipendenti per i quali ricorra l'obbligo assicurativo a norma del presente titolo (1), nonché per i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo, di cui al terzo comma dell'art. 4, le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1966 (2).

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(1) V. L. 26-3-1983, n. 85.

(2) V. sent. della Corte Cost. n. 152 del 17-12-1969 che dichiara la illegittimità costituzionale del 2° comma dell'art. 199 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui esclude che gli agenti delle imposte di consumo, di cui al 3° comma dell'art. 4 dello stesso decreto, siano soggetti all'assicurazione obbligatoria fino alla data del 1° gennaio 1966."

V. sent. della Corte Cost. n. 134 del 16-7-1973 che dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 199, 2° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui esclude i commessi viaggiatori ed i piazzisti, di cui all'art. 4, 3° comma, dello stesso decreto, dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni fino alla data del 1° gennaio 1966."

Art. 200

Le attribuzioni demandate dal presente decreto all'Ispettorato del lavoro sono devolute, per quanto riguarda la navigazione marittima e la pesca marittima, all'autorità marittima o consolare.

Art. 201

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'ispettorato del lavoro, salvo per quanto riguarda la navigazione marittima, la pesca marittima e il lavoro portuale, nei cui confronti la vigilanza è esercitata rispettivamente a mezzo delle autorità marittime del territorio dello Stato o consolari all'estero e degli uffici del lavoro portuale.

Le autorità predette hanno facoltà di negare le spedizioni alla nave, quando risulti che le disposizioni stesse non siano state osservate.

Per la navigazione marittima le spedizioni debbono essere negate quando siano stati omessi in tutto o in parte i versamenti dei contributi assicurativi.

Art. 202

Alle spese per gli esperti e per i periti nei procedimenti previsti dal presente decreto e per l'attuazione di speciali corsi di perfezionamento dei magistrati nelle materie relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, concorrono gli Istituti assicuratori di cui agli artt. 126 e 127.

Gli Istituti predetti versano annualmente alla Tesoreria dello Stato la somma occorsa per le spese di cui al precedente comma, nell'ammontare liquidato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con quella del tesoro, e ripartito fra gli Istituti stessi in proporzione dei premi e contributi assicurativi da essi introitati.

Art. 203

I titolari di aziende artigiane, ai fini dell'attuazione della tutela assicurativa per essi prevista dall'art. 4, n. 3, sono tenuti agli stessi adempimenti prescritti dal presente titolo a carico dei datori di lavoro per l'assicurazione dei loro dipendenti e soggetti alle medesime sanzioni (1).

Qualora il titolare di azienda artigiana non provveda, nei termini di cui all'art. 53, alla denuncia dell'infortunio occorsogli, si applicano le disposizioni di cui all'art. 52.

In caso di infortunio sul lavoro del titolare di azienda artigiana, ove questi si trovi nell'impossibilità di provvedere alla prescritta denuncia di infortunio, il sanitario che abbia per primo costatato le conseguenze dell'infortunio, è obbligato a darne immediata notizia all'Istituto assicuratore.

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(1) V. D.L. 2-12-19851 n. 688, art. 1.