Circolare INAIL n. 23 del 4 maggio 2006
Oggetto:Limiti minimi di retribuzione
imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione
per l’anno 2006.
Quadro Normativo
• D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965: "Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modifiche ed integrazioni. Artt. 4 (nn. 1, 3, 6 e 7), 29, 30 (commi 1 e 4), 41, 42, 116 (comma 3).
• D.P.R. n. 602 del 30 aprile 1970: riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi. Artt. 1, 5 e 7.
• Legge n. 160 del 3 giugno 1975: norme per il
miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica
salariale. Art. 22, comma 1.
• Decreto legge n. 402 del 29 luglio 1981, convertito in legge
n. 537 del 26 settembre 1981: adeguamento delle contribuzioni. Art. 1 (commi 1
- 4) e allegate Tabelle A e B.
• Decreto legge n. 462 del 12 settembre 1983, convertito in legge n. 638 dell’11 novembre 1983: misure urgenti in materia previdenziale. Art. 7, comma 1, modificato dall’art. 1, comma 2, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389).
• Decreto legge n. 726 del 30 ottobre 1984, convertito in legge n. 863 del 19 dicembre 1984: misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali. Art. 5, commi 5, 9, 9-bis, 9-ter, 16, 17, 19 e 20, in vigore fino al 31 marzo 2000.
• Decreto legge n. 338 del 9 ottobre 1989, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389: disposizioni urgenti in materia contributiva. Art. 1, comma 1.
• Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000: disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge n. 144/1999. Artt. 4, 5, 6, 8 e 11.
• Decreto legislativo n. 61 del 25 febbraio 2000: attuazione della direttiva 97/1981/CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale. Artt. 9 (commi 1 e 3) e 11.
• Decreto 22 settembre 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale: determinazione dell’imponibile medio giornaliero e l’elevazione del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i lavoratori soci di cooperative sociali e per i lavoratori soci di cooperative operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi.
• Decreto 1° febbraio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: nuova tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei relativi familiari coadiuvanti ed associati in partecipazione.
• Legge n. 142 del 3 aprile 2001, come modificata dall'art. 9 della legge n. 30 del 14 febbraio 2003 (G.U. n. 47 del 26 febbraio 2003): revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore. Artt. 1, 4 e 6.
•Decreto legislativo n. 423 del 6 novembre 2001: disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 142/2001.
• Decreto 28 marzo 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: fissazione delle retribuzioni e dei riferimenti tariffari per l'assicurazione antinfortunistica degli sportivi professionisti dipendenti. Art. 2.
• Legge n. 30 del 14 febbraio 2003 (G.U. n. 47 del 26 febbraio 2003): delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.
• Legge n. 350 del 24 dicembre 2003: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004). Artt. 2, comma 5, e 3, comma 137.
• Decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003: attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (G.U. 9 ottobre 2003, n. 235).
• Decreto 20 settembre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (G.U. 2 dicembre 2005, n. 281): rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL con decorrenza 1° gennaio 2004 per il settore industria. Art. 1, comma 1: minimale e massimale di rendita dal 1° luglio 2005.
• Decreto 31 gennaio 2006 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (G.U. 10 febbraio 2006, n. 34): determinazione, a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2006 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2006, delle retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni dei lavoratori italiani operanti all’estero, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 317/1987 convertito, con modificazioni, in legge n. 398/1987.
• Circolare n. 17/1998: “Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante "Armonizzazione razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro". Nuova formulazione dell'articolo 29 del T.U. 1124/1965: regime imponibile dal 1° gennaio 1998. Istruzioni riassuntive in merito al regime imponibile fino al 1997.
• Circolare n. 43/1998: “Articolo 4 del decreto legislativo 23 marzo 1998 n. 56 recante "modifiche alla normativa in materia di redditi di lavoro dipendente": indennità sostitutiva del servizio di vitto o di mensa.
• Circolare n. 48/2002: “Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli sportivi professionisti dipendenti”.
• Circolare n. 28/2003: “Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi”.
• Circolare n. 22/2004: “Collaborazioni coordinate e continuative. Lavoro a progetto e lavoro occasionale. Applicazione della nuova disciplina.”
• Circolare n. 57/2004: “Lavoro a tempo parziale. Applicazione della nuova disciplina: retribuzione imponibile”.
• Circolare n. 79/2004: “Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell’ambito delle lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera. Aspetti contributivi”.
• Circolare n. 28/2005: “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2005. Principi e criteri di calcolo delle retribuzioni effettive minime, delle retribuzioni convenzionali e dei premi speciali unitari. Minimale e massimale di rendita in vigore fino al 30 giugno 2005”.
• Circolare n. 3/2006: “Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2005”.
• Circolare n. 9/2006 “Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industriale e settore agricolo. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2005”.
• Circolare n. 15/2006: “Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2006”.
• Circolare n. 19/2006: “Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell’ambito delle lezioni di scienze motorie e sportive. Aspetti contributivi”.
INDICE
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Pag. |
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PRIMA SEZIONE: Limiti minimi di retribuzione imponibile per il calcolo del premio assicurativo ordinario |
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PREMESSA |
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1. |
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MINIMALE GIORNALIERO PER LA GENERALITA' DELLE RETRIBUZIONI EFFETTIVE |
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2. |
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LIMITI MINIMI IMPONIBILI PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE DEL SETTORE INDUSTRIALE |
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2.1 |
Minimale contributivo e minimale di rendita |
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3. |
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RETRIBUZIONI EFFETTIVE ESCLUSE DAL MINIMALE GIORNALIERO |
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4. |
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RETRIBUZIONI CONVENZIONALI |
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4.1 |
Adeguamento delle retribuzioni convenzionali in base all'indice ISTAT |
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4.2 |
Minimale giornaliero e retribuzioni convenzionali |
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4.3 |
Limiti minimi di retribuzione giornaliera - Anno 2006 |
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4.4 |
Lavoratori a domicilio |
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5. |
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RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON DECRETO MINISTERIALE |
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5.1 |
Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale stabilita con decreto ministeriale a livello nazionale da variare a norma dell'art. 116 T.U. n. 1124/1965 |
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5.2 |
Altre categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale |
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5.3 |
Categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali giornaliere a livello provinciale |
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6. |
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RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON LEGGE |
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7. |
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RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO |
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8. |
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LAVORATORI PARASUBORDINATI |
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8.1 |
Prestazioni occasionali |
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9. |
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SPORTIVI PROFESSIONISTI DIPENDENTI |
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SECONDA SEZIONE: Premi speciali unitari |
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PREMESSA |
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10. |
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PREMI SPECIALI UNITARI |
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TERZA SEZIONE: Profilo risarcitivo |
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PRIMA SEZIONE: Limiti minimi di retribuzione imponibile per il calcolo del premio assicurativo ordinario.
PREMESSA
Il Testo Unico dell’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali1 distingue tre tipologie di retribuzione quale base imponibile su cui calcolare il premio assicurativo:
•retribuzione effettiva2 costituita da tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo maturati dal lavoratore nel periodo di riferimento anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro e al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta.
• retribuzione media o convenzionale o legale3, che costituisce, per talune categorie di lavoratori, l’eccezione che prevale sulla regola dell’imponibile “effettivo” ed è stabilita con decreti ministeriali aventi valenza nazionale o provinciale ovvero con legge.
• retribuzione di ragguaglio4 per la quale, nei casi in cui i prestatori d’opera non percepiscano retribuzione fissa o, comunque, la remunerazione non sia accertabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all’art. 116, comma 3.
Di seguito, per ognuna delle singole tipologie di retribuzione individuate, si riportano i minimali di riferimento per il calcolo del premio assicurativo validi per il 2006.
1. MINIMALE GIORNALIERO PER LA GENERALITA’ DELLE RETRIBUZIONI EFFETTIVE
A - MINIMALE EX LEGE 389/1989
Ai sensi della vigente normativa5 la misura della retribuzione da assumere come base per il calcolo dei premi e dei contributi di assicurazione non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, o da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello del contratto collettivo.
Resta fermo che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, dovrà farsi riferimento alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.
B - MINIMO IMPONIBILE LEGALE EX LEGE 537/1981La normativa di cui sub A non ha abrogato i “limiti minimi di retribuzione giornaliera”6 (cd. minimo legale) in precedenza previsti i quali devono essere annualmente rivalutati in relazione all’indice del costo della vita accertato dall’ISTAT.
C - RETRIBUZIONE EFFETTIVANe consegue che la retribuzione imponibile effettiva da assoggettare a premio deve essere adeguata, se inferiore:
• sia alla retribuzione minima imponibile stabilita da leggi e contratti di cui al punto A
• sia ai limiti minimi di retribuzione giornaliera di cui al punto B, i quali ultimi devono essere a loro volta adeguati, se inferiori, al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti in vigore dal 1° gennaio dell’anno considerato, aggiornato in base all’indice ISTAT.
Pertanto, il criterio per determinare la base effettiva minima di calcolo del premio deve tenere conto, mensilmente, della retribuzione minima imponibile stabilita da leggi e contratti7 da raffrontare con il limite minimo di retribuzione giornaliera che va applicato al lavoratore in esame. Allo scopo la retribuzione contrattuale deve essere rapportata a giorno e, conseguentemente, va divisa per i giorni lavorativi mensili da retribuire (cd. retribuzione contrattuale media giornaliera).
Si deve, quindi, scegliere l’importo giornaliero più elevato tra quello contrattuale e quello del limite minimo di retribuzione giornaliera:•se è più elevato l’importo contrattuale, si deve confermare, se superiore, la retribuzione effettiva8 del mese considerato
•se è più elevato l’importo del limite minimo di retribuzione giornaliera, quest’ultimo deve essere rapportato a mese e moltiplicato per i giorni da retribuire; all’importo così ottenuto va adeguata, se inferiore, la retribuzione effettiva del mese considerato.
Detto criterio non vale per le erogazioni speciali9 che, per la loro particolare natura previdenziale e assistenziale, non devono essere uguagliate, se, inferiori, ai limiti minimi di retribuzione giornaliera, fermo restando che sono imponibili ai fini Inail 10.
Poiché è stato accertato dall’ISTAT che per l’anno 2006 la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari al 1,7%, nell’ Allegato n. 1 – tabelle A, B e C si riportano i limiti minimi di retribuzione giornaliera per la generalità delle retribuzioni effettive per l’anno 2006.
Per il 2006 tali limiti minimi sono stati, pertanto, adeguati, ove inferiori, a €. 40,62 (9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti in vigore all’1.1.2006, pari a € 427,58 mensili)11.
2. LIMITI MINIMI IMPONIBILI PER LE RETRIBUZIONI
EFFETTIVE DEL SETTORE INDUSTRIALE
Per l’anno 2006 - in ordine alle categorie di lavoratori a cui si applica il minimale di €. 40,62 - si espone la tabella del limite minimo giornaliero rapportato a mese nell’ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili:
Anno 2006
Euro
Limite minimo
giornaliero
per le retribuzioni effettive(1)
della generalità dei lavoratori dipendenti (2), esclusi gli operai agricoli(v. paragrafo 3)
40,62
mensile(x 26)
1.056,12
(1) escluse le erogazioni speciali di cui al paragrafo 3
(2) sono equiparati ai lavoratori dipendenti i soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato (Legge n. 142/2001, art. 4, commi 1 e 2)2.1 MINIMALE CONTRIBUTIVO E MINIMALE DI RENDITA
Il minimale di €. 40,62 non deve essere adeguato al superiore importo di 1/300 del minimale di rendita 12 (uguale a €. 42,03: v. paragrafo 5.1), poiché l’uno prescinde dall’altro.
Tuttavia, nella diversa ipotesi in cui il minimale contributivo diventi superiore al minimale di rendita rapportato a giorno, quest’ultimo – ove assunto come retribuzione convenzionale – dovrà essere adeguato al limite minimo contributivo.
3. RETRIBUZIONI EFFETTIVE ESCLUSE DAL MINIMALE GIORNALIERO
Sono esclusi dall’adeguamento al minimale giornaliero:
A. gli operai agricoli13 per i quali il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto è aggiornato solo in base all’indice ISTAT, non dovendo essere adeguato al superiore importo del minimale14.
Per l’anno 2006, quindi, il limite minimo di retribuzione giornaliera è il seguente:
Anno 2006
Euro
Limite minimo di retribuzione giornaliera per gli operai agricoli
36,14
B. le seguenti erogazioni speciali:
• trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali (infortunio, malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, integrazioni salariali, ecc.) posti dalla legge o dai contratti a carico dei datori di lavoro15;
• assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana16.
In merito, considerata la competenza delle Regioni in materia di determinazione del trattamento economico da corrispondere ai lavoratori utilizzati nei cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana17, sarà cura delle competenti Direzioni Regionali verificare se nelle rispettive Regioni sono previsti i suindicati cantieri e comunicare alle Unità dipendenti gli importi dei trattamenti economici ed i periodi di riferimento18.
4.1 ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI IN BASE ALL’INDICE ISTAT
Le retribuzioni convenzionali devono essere adeguate in base all’indice ISTAT a decorrere dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore19. Pertanto, l’importo convenzionale va, prima, indicizzato e, poi, raffrontato con il relativo limite minimo di retribuzione giornaliera, al fine di essere uguagliato, se inferiore, a quest’ultimo.
Tale adeguamento ha effetto per le retribuzioni convenzionali che non sono da correlare alla variazione delle rendite20 o del limite minimo di retribuzione giornaliera.
4.2 MINIMALE GIORNALIERO E RETRIBUZIONI CONVENZIONALI IN GENERE
La normativa vigente 21fissa, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, una retribuzione minima di € 5,16 (in origine L. 10.000) da rivalutare annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’ISTAT. Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento è, quindi, pari, per l’anno 2006, a € 22,57.
Detto minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive si applica anche alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali non è previsto uno specifico limite di retribuzione giornaliera; non si applica alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera.
4.3 LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA – ANNO 2006
Anno 2006
Euro
Limite minimo di retribuzione giornaliera
Per la generalità delle retribuzioni convenzionali
dei lavoratori diversi dai soci di cooperative, anche di fatto
40,62
dei soci di cooperative, anche di fatto, non operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari e educativi
22,57
dei soci di cooperative, anche di fatto, operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari e educativi22
28,51
Il riepilogo comparativo per l’anno 2006 dei limiti minimi di retribuzione giornaliera per le retribuzioni effettive e convenzionali ed il riepilogo comparativo per gli anni 1996 – 2006 sono indicati, rispettivamente, nella tabella dell’Allegato n. 2 e nella tabella dell’Allegato n. 3
4.4 LAVORATORI A DOMICILIO23Per i lavoratori a domicilio il limite minimo di retribuzione giornaliera varia in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita. Pertanto, il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari, per l’anno 2006, a €. 22,5724.
Detto limite minimo, per i lavoratori in argomento, deve essere comunque ragguagliato al superiore importo del minimale delle retribuzioni effettive pari a € 40,6225 .
5. RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON DECRETO
MINISTERIALE
Le retribuzioni in argomento si dividono come segue:
· generalità delle retribuzioni convenzionali, a livello nazionale o provinciale, incluse nel principio generale dell’adeguamento ai limiti minimi di retribuzione giornaliera.
· retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari26 stabilite annualmente con apposito decreto ministeriale e, per l’anno 2006, con Decreto 31.1.200627.
Circa la tipologia generale, il criterio per determinare la base convenzionale di calcolo del premio – se non è previsto un imponibile mensile – deve tenere conto dei giorni di effettiva presenza e del limite “convenzionale” dei giorni lavorativi mensili ed annuali, pari a 25 e 30028.
In relazione a quanto precede, si espongono i criteri di calcolo da applicare:
• retribuzione convenzionale annuale29
L’importo annuale deve considerarsi divisibile in 300 giorni lavorativi e l’importo giornaliero così ottenuto va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro fino al limite mensile di 25 ed al limite annuale di 300.
•retribuzione convenzionale giornaliera30
L’importo giornaliero va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro fino al limite mensile di 25 ed al limite annuale di 300.• retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile31
L’importo giornaliero va sempre moltiplicato per il periodo mensile fissato dal decreto, a prescindere dai giorni di effettiva presenza al lavoro.
5.1. CATEGORIE DI LAVORATORI CON RETRIBUZIONE CONVENZIONALE STABILITA CON DECRETO MINISTERIALE A LIVELLO NAZIONALE, DA VARIARE A NORMA DELL’ART. 116 T.U. N. 1124/1965
A. Retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita
Dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006, l’imponibile giornaliero (€. 12.608,40 : 300) e mensile (x 25 ovvero €. 12.608,40 : 12) corrisponde ai seguenti importi:
1° luglio 2005 – 30 giugno 2006 |
Euro |
|
Retribuzione convenzionale |
giornaliera |
42,03* |
mensile |
1.050,70 |
*per arrotondamento del valore di €. 42,028
Le categorie in argomento sono:
· detenuti ed internati32
· allievi dei corsi di istruzione professionale33
· lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità 34
· lavoratori in tirocini formativi e di orientamento 35B. Retribuzione convenzionale giornaliera da variare a norma dell’art.116 del T.U. n. 1124/1965
· Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c.36 .
Dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006, l’imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi 37:
1° luglio 2005 – 30 giugno 2006 |
Euro |
|
Retribuzione convenzionale |
giornaliera |
42,21* |
mensile |
1.055,18 |
*per arrotondamento del valore di €. 42,207
· Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali - non cooperative - di cui alla legge n. 84/1994 38
Per detti soggetti39 è stabilita 40una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile, ovvero 12 giorni al mese o 144 all’anno.
Dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006, l’imponibile mensile (€. 78,36 x 12) corrisponde al seguente importo41 :
1° luglio 2005 – 30 giugno 2006 |
Euro |
Retribuzione convenzionale giornaliera x 12 giorni mensili |
940,32 |
5.2 ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI CON RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON DECRETO MINISTERIALE A LIVELLO NAZIONALEA. ADDETTI A LAVORAZIONI MECCANICO-AGRICOLE PER CONTO TERZI42
La retribuzione convenzionale giornaliera dei lavoratori in argomento43 va distinta secondo quanto segue:
A.1 Lavoratori diversi dai soci di cooperative anche di fatto
Per l’anno 2006, l’imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:
Anno 2006 |
Euro |
|
Retribuzione convenzionale |
giornaliera |
40,62 |
mensile |
1.015,50 |
A.2 Lavoratori soci di cooperative anche di fatto
Per l’anno 2006, l’imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi 44:
Anno 2006 |
Euro |
|
Retribuzione convenzionale |
giornaliera |
22,57 |
mensile |
564,25 |
B. SOCI VOLONTARI DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALLA LEGGE N. 381/199145
Per l’anno 2006, l’imponibile giornaliero 46corrisponde al seguente importo:
Anno 2006 |
Euro |
Retribuzione convenzionale giornaliera |
40,62 |
5.3 CATEGORIE DI LAVORATORI CON RETRIBUZIONI CONVENZIONALI GIORNALIERE A LIVELLO PROVINCIALEA. FAMILIARI, SOCI E ASSOCIATI DI CUI AL T.U. N. 1124/1965, ART.4, NN. 6 E 7
Nell’ambito di varie province, per particolari categorie, sono in vigore decreti ministeriali recanti importi convenzionali giornalieri solo o anche ai fini contributivi e risarcitivi INAIL47 .
E’ implicito che una retribuzione convenzionale a livello provinciale non è applicabile ai lavoratori per i quali è già stabilita una retribuzione convenzionale a livello nazionale od un premio speciale.
Le categorie in argomento sono:
- i familiari coadiuvanti del datore di lavoro non artigiano48
- i soci non artigiani di cooperative – con o senza retribuzione effettiva – ed i soci di ogni altro tipo di società anche di fatto - senza retribuzione effettiva49
- gli associati in partecipazione (se l’associante non è imprenditore artigiano) – senza retribuzione effettiva50Le retribuzioni convenzionali provinciali che non sono uguali al minimale di rendita rapportato a giorno, devono essere adeguate in base all’indice ISTAT dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore51, sempre che siano superiori al relativo limite minimo di retribuzione giornaliera.
Pertanto, qualora l’importo convenzionale indicizzato sia inferiore al relativo limite minimo di retribuzione giornaliera, deve essere uguagliato a quest’ultimo.
Nella tabella dell’Allegato n. 3 sono indicati i limiti minimi di riferimento dall'anno 1996 al 2006.
B. SOCI DI COOPERATIVE OPERANTI NELL’AREA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARI ED EDUCATIVI
Per tale particolare categoria di soci di cooperative è stato introdotto52 un imponibile medio giornaliero, ai fini dei contributi di previdenza e assistenza sociale, che non può essere inferiore al limite di retribuzione utile per assicurare la copertura di 52 settimane utili ai fini pensionistici ed è stato unificato il periodo di occupazione media mensile in 26 giornate lavorative53.
La retribuzione convenzionale va adeguata all’indice ISTAT a decorrere dal secondo anno successivo a quello della sua entrata in vigore e poi va raffrontata con il limite minimo di retribuzione giornaliera del periodo di riferimento, al fine di essere uguagliata se inferiore a quest’ultimo.
Come è noto tale limite settimanale è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione a carico del F.P.L.D.
In relazione a quanto precede, gli importi dei limiti minimi sono indicati nell’ultima riga della tabella in Allegato n. 3.
6. RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON LEGGEVigono le seguenti retribuzioni convenzionali determinate con legge.
A. LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI54
Per l’anno 2006, i valori convenzionali sono riportati nelle tabelle dell’Allegato n. 5 (si ricorda che la contribuzione trimestrale è da versare all’INPS anche per la quota parte relativa all’assicurazione INAIL).
B. LAVORATORI CON CONTRATTO PART-TIME55
Per detti soggetti, la base imponibile convenzionale - basata sul criterio della retribuzione convenzionale oraria - è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo56.
La retribuzione oraria minimale si ottiene come segue:
• si moltiplica il minimale giornaliero “generale” per le giornate di lavoro settimanale ad orario normale (sempre pari a 6, anche se l’orario di lavoro è distribuito in 5 giorni settimanali);
• l’importo così ottenuto va diviso per le ore di lavoro settimanale ad orario normale previste dalla contrattazione collettiva nazionale per i lavoratori a tempo pieno (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale).
Se, quindi, l’orario normale è di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l’anno 2006 risulta come segue:
Anno 2006 |
Orario normale |
Euro |
Retribuzione oraria minimale |
40 ore settimanali |
40,62x 6 : 40 = 6,09 |
La retribuzione oraria tabellare si ottiene nel modo seguente:
• si divide l’importo della retribuzione annua tabellare prevista dalla contrattazione collettiva nazionale (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale) per le ore annue stabilite dalla stessa contrattazione per i lavoratori a tempo pieno.
La retribuzione annua tabellare (paga base o minimo tabellare) include anche le mensilità aggiuntive, ad esclusione di ogni altro istituto economico di natura contrattuale: contingenza – pure se conglobata nella paga base – scatti di anzianità, eventuali emolumenti stabiliti dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale, ecc.
Ciò posto, si deve scegliere la retribuzione oraria superiore tra la minimale e la tabellare come sopra calcolate e tale importo convenzionale va moltiplicato per le ore complessive da retribuire in forza di legge o di contratto.
C. LAVORO RIPARTITO 57
I lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito58 sono assimilati, i fini del calcolo dei premi, ai lavoratori a tempo parziale (v. precedente punto B.).
Per detti soggetti, quindi, si deve tenere conto della retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare) moltiplicata per la totalità delle ore effettivamente prestate nel periodo assicurativo dai contitolari del contratto di lavoro 59.
D. LAVORATORI DELL’AREA DIRIGENZIALE60
La base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita61.
Al riguardo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi.
Per i lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time, si deve calcolare l’importo orario del massimale di rendita, da moltiplicare per l’orario definito nel rapporto di lavoro a tempo parziale.
Dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006, l’imponibile orario (€. 78,05 : 8), giornaliero (€. 23.415,60 : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:
1° luglio 2005 – 30 giugno 2006 |
Euro |
|
Retribuzione convenzionale |
oraria |
9,76* |
giornaliera |
78,05** |
|
mensile |
1.951,30 |
* per arrotondamento del valore di € 9,756 (€ 78,05 : 8)
**per arrotondamento del valore di € 78,052E. LAVORATORI SOCI DI COOPERATIVE E DI ORGANISMI ASSOCIATIVI ANCHE DI FATTO SOGGETTI AL D.P.R. N. 602/197062
E’ prevista una retribuzione convenzionale giornaliera63 – da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile gradualmente riallineata in 26 giorni dal 2002 al 200664.
Per l'anno 200665 la retribuzione convenzionale giornaliera è aumentata nella percentuale del 100% calcolata sulla differenza tra l’imponibile giornaliero66 (€. 28,51) ed il “minimale generale” (€. 40,62) e, dunque, è uguale a €. 40,62 (€. 28,51 + 100% di €. 12,11)67.
Fino al 31.12.200668 è confermato il periodo di occupazione media mensile già fissato in 26 giornate lavorative69. Si è pervenuti al l graduale riallineamento a tale periodo nei territori del Mezzogiorno, comprese Basilicata e Campania (da 18 giornate nel 2002 a 26 giornate nel 2006).Per l'anno 2006, pertanto, i periodi di occupazione media mensile sono i seguenti:
Ambito territoriale |
Periodo fissato per l’anno 2006 |
|
a) Territori diversi dal Mezzogiorno |
26 |
giorni lavorativi mensili |
b) Territori del Mezzogiorno |
26 |
Pertanto l’imponibile mensile (€. 40,62 x 26) corrisponde ai seguenti importi:
Anno 2006 |
|
a) Territori diversi dal Mezzogiorno |
Euro |
Retribuzione convenzionale giornaliera x 26 giorni mensili |
1.056,12 |
b) Territori del Mezzogiorno |
Euro |
|
1.056,12 |
La retribuzione “di ragguaglio” è pari al minimale di rendita.
Tale retribuzione si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva.
Dunque, tale tipologia di retribuzione si applica ai familiari, soci ed associati70 senza retribuzione effettiva (a condizione che non siano stabilite retribuzioni convenzionali o premi speciali)
Al riguardo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi (v. paragrafo 5).
Dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006, l’imponibile giornaliero (€. 12.608,40 : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:
Dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006 |
Euro |
|
Retribuzione di ragguaglio |
giornaliera |
42,03* |
mensile |
1.050,70 |
*per arrotondamento del valore di €. 42,028
8. LAVORATORI PARASUBORDINATI71La base imponibile è costituita dai “compensi effettivamente percepiti”, da determinare secondo l’articolo 51 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.)72, nel rispetto del minimale e massimale di rendita73.
Considerato che il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non prevede una prestazione a tempo, il minimale ed il massimale di rendita devono essere divisi in mesi (anziché in giorni), al fine di confrontare il minimale ed il massimale mensile con il compenso medio mensile, ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione.
L'importo mensile risultante da questo confronto va, poi, moltiplicato per i detti mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto.
Dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006, i limiti minimo e massimo dell’imponibile mensile (€. 12.608,40 : 12; €. 23.415,60 : 12) corrispondono ai seguenti importi:
Dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006
Euro
Minimo e massimo mensile
1.050,70 - 1.951,30
8.1 PRESTAZIONI OCCASIONALI 74
Nel caso di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare e con un compenso non superiore all’importo di € 5.000, la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita
• rapportata ai giorni di effettiva durata del rapporto, qualora in sede contrattuale sia previsto il numero delle effettive giornate lavorative
• rapportata al mese, qualora in sede contrattuale non sia specificato il numero delle effettive giornate lavorative.
Dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006, i limiti minimo e massimo dell’imponibile giornaliero (€ 12.608,40 : 300; € 23.415,60 : 300) e mensile (€ 12.608,40 : 12; € 23.415,60 : 12) corrispondono ai seguenti importi:
Dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006
Euro
Minimo e massimo giornaliero
42,03* - 78,05**
Minimo e massimo mensile
1.050,70 - 1.951,30
* per arrotondamento del valore di € 42,028
**per arrotondamento del valore di € 78,052
9. SPORTIVI PROFESSIONISTI DIPENDENTI75La base imponibile degli sportivi professionisti76è costituita dalla retribuzione effettiva77, nel rispetto del minimale e massimale di rendita.
Pertanto va, prima, applicato il criterio di calcolo delle retribuzioni effettive minime illustrato nel paragrafo 2 e, poi, va confrontata la retribuzione effettiva annua con il minimale ed il massimale di rendita78.
Dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006, i limiti minimo e massimo dell’imponibile annuale corrispondono ai seguenti importi:
Dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006
Euro
Minimo e massimo annuale
12.608,40 - 23.415,60
SECONDA SEZIONE: Premi speciali unitari.
PREMESSA
Nei casi in cui la natura della lavorazione svolta, le modalità di esecuzione della stessa ed altre circostanze rendono difficile l’accertamento degli elementi (numero delle persone occupate, retribuzione erogata, ore di presenza lavorativa, ecc.) necessari ai fini del calcolo del premio ordinario, si ricorre79 a premi speciali unitari in sostituzione del tasso di premio da applicare all’importo delle retribuzioni erogate.
Detti premi vengono fissati in base ad elementi idonei diversi da retribuzione imponibile e tasso di tariffa, come il numero delle persone, la natura e la durata della lavorazione, ed il numero delle macchine ecc.. Il gettito derivante deve essere tale da consentire la copertura degli oneri assicurativi conseguenti alla lavorazione per la quale sono previsti.
I “premi speciali unitari” sono generalmente calcolati in rapporto ad una retribuzione minima giornaliera.
Si riportano di seguito, per la gestione industriale (Titolo I° T.U.) e per la gestione medici radiologi, le categorie dei lavoratori con i premi speciali relativi all’anno 2006.
A. TITOLARI ARTIGIANI, SOCI ARTIGIANI, FAMILIARI COADIUVANTI DEL TITOLARE ARTIGIANO ED ASSOCIATI AD IMPRENDITORE ARTIGIANO80Sono stabiliti premi annuali a persona in relazione alla retribuzione annua prescelta – non inferiore al “minimale generale” moltiplicato per 300 – ed alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta, secondo le 9 classi della “Tariffa artigiani autonomi 2000”81.
Tali premi annuali sono divisibili in 12 mesi e l’importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di durata dell’attività, dall’inizio alla cessazione definitiva o alla cessazione del rapporto assicurativo82.
Si illustrano gli importi della retribuzione minima, giornaliera ed annuale, e dei corrispondenti premi annuali da valere per l’anno 2006:
Anno 2006
Euro
Retribuzione minima
giornaliera
40,62
Annuale
40,62x300 = 12.186,00
Classi di rischio
Premi minimi annuali a persona
Euro
1
69,10
2
144,10
3
283,10
4
442,70
5
620,90
6
797,60
7
979,90
8
1.077,40
9
1.480,00
N.B.: Per una retribuzione annuale superiore, il premio va aumentato secondo le aliquote aggiuntive indicate nella tabella dell'Allegato n. 7, con arrotondamento al primo decimale di euro superiore.
Nella tabella dell'Allegato n. 8 è indicato il riepilogo dei premi minimi per gli anni 2001–2006 (importi in euro).Con apposita nota si provvederà a comunicare la data di rilascio delle tabelle aggiornate per l’adeguamento degli archivi.
I nuovi valori, tuttavia, avranno effetto immediato solo per le nuove posizioni assicurative che saranno emesse dopo l’avvenuto aggiornamento delle tabelle.
Per quanto, invece, riguarda le posizioni artigiane in essere alla data di rilascio delle predette tabelle, l’aggiornamento delle retribuzioni avverrà in occasione dell'autoliquidazione per l’anno 2006/2007.
B. FACCHINI, BARROCCIAI, VETTURINI ED IPPOTRASPORTATORI RIUNITI IN COOPERATIVE ED ORGANISMI ASSOCIATIVI DI FATTO “SOGGETTI” AL D.P.R. N. 602/197083Per “facchini” devono intendersi coloro che svolgono le attività indicate nella tabella dell’Allegato n. 4 (comprese le attività di “insacco, pesatura, legatura, …”).
I premi speciali in argomento riguardano anche i “lavori di facchinaggio nei porti ed a bordo di navi”, ossia nelle aree portuali84.
Sono stabiliti premi trimestrali a persona in relazione alla retribuzione giornaliera prescelta fino al 2006 – non inferiore a quella convenzionale annualmente aumentata – e, per i facchini, al settore di lavorazione (v. paragrafo 6)85.
Tali premi sono divisibili in 3 mesi e l’importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di durata dell’attività, dall’ingresso al recesso del socio86.
Si illustrano gli importi della retribuzione minima giornaliera e dei corrispondenti premi trimestrali da valere per l’anno 2006:
Anno 2006
Euro
Retribuzione minima giornaliera
40,62
Categorie di soci
Premi minimi trimestrali a persona
Euro
a) Facchini (*)
I° settore
87,90
II° settore
175,80
III° settore
(*)
b) Barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori
158,60
(*) I° settore: facchinaggio di generi ortofrutticoli o di bagagli.
II° settore: facchinaggio di ogni altra merce e materiale.
III° settore: facchinaggio promiscuo (rischi del I° e del II° settore).
Il premio minimo è da determinare in relazione alla effettiva incidenza dei rischi del I° e del II° settore.N.B.: Per una retribuzione giornaliera superiore, il premio va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino (in particolare, il premio minimo va diviso per la retribuzione minima e, poi, moltiplicato per la retribuzione giornaliera superiore).
C. FACCHINI, BARROCCIAI, VETTURINI ED IPPOTRASPORTATORI RIUNITI IN COOPERATIVE ED ORGANISMI ASSOCIATIVI DI FATTO “NON SOGGETTI” AL D.P.R. N. 602/197087Sono stabiliti premi trimestrali a persona in relazione alla retribuzione giornaliera prescelta – non inferiore al “minimale generale” – e, per i facchini, al settore di lavorazione88.
Si illustrano gli importi della retribuzione minima giornaliera e dei corrispondenti premi trimestrali da valere per l’anno 2006:
Anno 2006
Euro
Retribuzione minima giornaliera
40,62
Categorie di soci |
Premi minimi trimestrali a persona |
|
Euro |
||
a) Facchini (*) |
I° settore |
74,00 |
II° settore |
150,70 |
|
III° settore |
(*) |
|
b) Barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori |
156,40 |
(*) I° settore: facchinaggio di generi ortofrutticoli o di bagagli.
II° settore: facchinaggio di ogni altra merce e materiale.
III° settore: facchinaggio promiscuo (rischi del I° e del II° settore).
Il premio minimo è da determinare in relazione alla effettiva incidenza dei rischi del I° e del II° settore.N.B.: Per una retribuzione giornaliera superiore, il premio va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino (in particolare, il premio minimo va diviso per la retribuzione minima e, poi, moltiplicato per la retribuzione giornaliera superiore).
D. PERSONE ADDETTE AI LAVORI DI FRANGITURA E SPREMITURA DELLE OLIVE SOGGETTE ALL’OBBLIGO ASSICURATIVO89Sono stabiliti90, a decorrere dalla campagna olearia ‘87/‘88, premi dovuti per frantoio (considerato come unità tecnico–operativa a prescindere dal numero delle persone addette) in relazione alla retribuzione giornaliera effettiva o prescelta – non inferiore al “minimale generale” – al tipo di frantoio ed alla durata dei lavori.
Se nel frantoio operano lavoratori con retribuzioni effettive, vale la retribuzione del lavoratore meglio retribuito. Se, invece, operano solo lavoratori senza retribuzioni effettive, vale la retribuzione prescelta dal titolare del frantoio91.
Per quanto riguarda la durata dei lavori, il titolare del frantoio che abbia preventivamente indicato una durata della lavorazione non superiore a 30 giorni di calendario (“breve periodo”) è comunque tenuto, entro 30 giorni dalla fine della campagna olearia, a comprovare, mediante idonea documentazione, di non aver superato tale durata. Nell’ipotesi contraria, va applicato il premio speciale nella misura fissata per l’intera campagna olearia.
Si illustrano gli importi della retribuzione minima giornaliera e dei corrispondenti premi da valere per la campagna olearia 2006/2007:
Campagna olearia 2006/ 2007Euro
Retribuzione minima giornaliera
40,62
Frantoi (*)
Durata dei lavori
Premi minimi per frantoio
Euro
a) Frantoi di tipo A
non superiore a 30 giorni155,10
intera campagna olearia488,40
b) Frantoi di tipo B
non superiore a 30 giorni
213,80
intera campagna olearia
596,50
(*) Tipo A: con una vasca da macina e non più di 2 presse o superpresse.
Tipo B: qualunque altro frantoio.N.B.: Per una retribuzione giornaliera superiore, il premio va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino (in particolare, il premio minimo va diviso per la retribuzione minima e, poi, moltiplicato per la retribuzione giornaliera superiore).
E. PESCATORI DELLA PICCOLA PESCA MARITTIMA E DELLE ACQUE INTERNE (LEGGE N. 250/1958)92E’ stabilito93 un premio mensile a persona in relazione alla retribuzione giornaliera prescelta non inferiore ad uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera da indicizzare annualmente, uguale, per l’anno 2006, a €22,5794.
Per i pescatori familiari coadiuvanti del titolare/pescatore autonomo95 va, invece, applicato il premio ordinario relativo alla generalità dei familiari, ovvero su base convenzionale, effettiva o di ragguaglio.
Si illustrano gli importi della retribuzione minima giornaliera e del corrispondente premio mensile da valere per l’anno 2006:
Anno 2006
Euro
Retribuzione minima giornaliera
22,57
Pescatori di cui alla Legge n. 250/1958
Premio minimo mensile a persona
Euro
27,00
N.B.: Per una retribuzione giornaliera superiore, il premio va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino (in particolare, il premio minimo va diviso per la retribuzione minima e, poi, moltiplicato per la retribuzione giornaliera superiore).
F. INSEGNANTI DELLE SCUOLE O ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO, NON STATALI, ADDETTI A MACCHINE ELETTRICHE E ADDETTI AD ESPERIENZE TECNICO-SCIENTIFICHE OD ESERCITAZIONI PRATICHE O DI LAVORO (T.U. N. 1124/1965, ART. 4, NN. 1 E 5) 96E’ stabilito97 un premio annuale a persona in relazione alla retribuzione annua effettiva non inferiore al “minimale generale” moltiplicato per 300.
Assumendo tali importi come premio e minimale di base, i premi speciali vanno determinati con riferimento alla retribuzione effettiva nell’anno scolastico secondo il settore e la qualifica ed il relativo limite minimo di retribuzione giornaliera98.
Si ricordano, quindi, le modalità della contribuzione:
· per l’anticipo, il premio da versare è quello dell’anno scolastico precedente;
· per la regolazione, si tiene conto del premio minimo dovuto se la retribuzione effettiva nell’anno scolastico non supera la retribuzione minima calcolata sommando 2/12 della retribuzione minima dell’anno precedente e 10/12 della retribuzione minima dell’anno successivo; se, invece, la retribuzione effettiva è superiore, il premio minimo va aumentato proporzionalmente. Per gli insegnanti delle scuole materne ed elementari99 si prescinde dalla retribuzione effettiva e si applica esclusivamente il premio minimo dovuto.
Si illustrano gli importi delle retribuzioni minime, giornaliere ed annuali, nonché dei premi dovuti per l’anno scolastico 2005/2006:
Insegnamento prescolare
2005
2006
Euro
Insegnanti con funzioni direttive
retribuzione minima
giornaliera
42,24
42,96
annuale
12.671,00
12.888,00
2005/2006
12.851,83
premio minimo annuale a persona
corrispondente
54,40
55,30
dovuto
55,10
Insegnanti
retribuzione minima
giornaliera
39,94
40,62
annuale
11.983,00
12,186,00
2005/2006
12.152,17
premio minimo annuale a persona
corrispondente
51,40
52,30
dovuto
52,10
Insegnamento scolare
2005
2006
Euro
Insegnanti con funzioni direttive
retribuzione minima
giornaliera
43,32
44,06
annuale
12.996,00
13.217,00
2005/2006
13.180,17
premio minimo annuale a persona
corrispondente
55,80
56,70
dovuto
56,60
Insegnanti
retribuzione minima
giornaliera
39,94
40,62
annuale
11.983,00
12.186,00
2005/2006
12.152,17
premio minimo annuale a persona
corrispondente
51,40
52,30
dovuto
52,10
N.B.: I docenti delle scuole materne e primarie pagano il premio minimo annuale, indipendentemente dalla retribuzione percepita.Per tutti gli altri docenti, con retribuzione nell’anno scolastico superiore a quella minima 2005/2006, il premio va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino (in particolare, il premio minimo dovuto va diviso per la retribuzione minima 2005/2006 e, poi, moltiplicato per la retribuzione nell’anno scolastico superiore).
G. ALUNNI E STUDENTI DELLE SCUOLE O ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO, NON STATALI, ADDETTI AD ESPERIENZE TECNICO-SCIENTIFICHE OD ESERCITAZIONI PRATICHE O DI LAVORO (T.U. N.1124/1965, ART. 4, N. 5) 100E’ stabilito 101un premio annuale a persona da variare proporzionalmente a norma dell’articolo 116 T.U., ovvero secondo la rivalutazione delle rendite.
Come per gli insegnanti, il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo, ma questo premio speciale non è riferito ad alcuna retribuzione.
Si illustra l’importo del premio annuale da valere – in via provvisoria – per l’anno scolastico 2005/2006:
Anno scolastico 2005/2006:anticipo |
Premio annuale a persona |
Euro |
|
Alunni e studenti di scuole o istituti non statali |
2,03 |
H. CANDIDATI ALL’EMIGRAZIONE SOTTOPOSTI A PROVA D’ARTE PRIMA DELL’ESPATRIO (T.U. N. 1124/1965, ART. 4, N. 5) 102E’ stabilito 103un premio a persona per ogni prova d’arte nella misura di L. 6.000, ovvero €. 3,10.
L’importo citato - non soggetto a variazioni - è a carico degli istituti, centri di formazione od aziende presso i quali sono svolte le prove d’arte, tecnico–pratiche o di idoneità.
I. MEDICI RADIOLOGI, TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E ALLIEVI DEI CORSI (LEGGE N. 93/1958; D.P.R. N. 1055/1960; LEGGE N. 25/1983, ART. 6) 104Sono stabiliti105 premi annuali dovuti per apparecchio radiologico e per quantità di sostanza radioattiva in uso (a prescindere dal numero delle persone esposte alle radiazioni ionizzanti) in relazione al tipo di apparecchio ed alla radiotossicità della sostanza radioattiva in uso.
I premi annuali dovuti per apparecchio radiologico sono divisibili in 12 mesi e l'importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di possesso a qualunque titolo dell'apparecchio.
I premi annuali dovuti per quantità di sostanza radioattiva in uso non sono divisibili e vanno calcolati in relazione all'attività complessiva di “becquerel” utilizzata (sorgenti sigillate e non sigillate).
I premi in argomento sono a carico dei possessori a qualunque titolo (proprietà, comodato, affitto, uso) di apparecchi radiologici funzionanti o di sostanze radioattive in uso, compresi i fabbricanti, i rappresentanti ed i rivenditori che, per le operazioni di collaudo o di prova degli apparecchi o di manipolazione delle sostanze, ricorrano all'opera di personale medico106 .
Nelle tabelle dell'Allegato n. 9 sono illustrati gli importi in euro dei premi annuali stabiliti per ogni apparecchio radiologico e per ogni quantità di sostanza radioattiva in uso.
TERZA SEZIONE:Profilo Risarcitivo.
Circa il profilo risarcitivo, si precisa quanto segue.
- L’indennità per inabilità temporanea assoluta a favore delle categorie per cui è intervenuta la variazione salariale dovrà essere adeguata alle nuove misure nelle fattispecie verificatesi dal 1° luglio 2005, nonché in quelle per le quali, alla stessa data, risulti in corso tale trattamento economico.
- Ai fini della liquidazione delle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti, relative ad eventi verificatisi dal 1° luglio 2005, il minimale ed il massimale di rendita – per effetto della rivalutazione intervenuta dallo stesso anno – corrispondono ai seguenti importi:
1° luglio 2005 – 30 giugno 2006
Euro
Minimale di rendita
annuale
12.608,40
giornaliero
42,03
Massimale di rendita
annuale
23.415,60
giornaliero
78,05
1.DPR n. 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni
2.
T.U. n. 1124/1965, art. 29, come sostituito - a
decorrere dall'1.1.1998 - dal D.lgs. n. 314/1997, art. 3 e art. 6, comma 1
("reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi": v. circolari n.
17 e n. 43/1998).
3. T.U. n. 1124/1965, art. 30 e art. 118.
4.
T.U. n. 1124/1965, art. 30 comma 4 come innovato
dal D. Lgs. 38/2000 art.8
5. Decreto-legge n. 338/1989, convertito in legge n.
389/1989, art. 1, comma 1
6.
Decreto-legge n. 402/1981, convertito in legge n.
537/1981, art. 2, comma 1 che prevede che detti minimali devono essere
rivalutati ogni anno in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della
vita calcolato dall'ISTAT.
7.
Decreto-legge n. 338/1989, convertito in legge n.
389/1989, art.1.
8. Art. 29 del D.P.R. n. 1124/1965.
9. Vedi successivo paragrafo 3, lettera B.
10.
Art. 29 del D.P.R. n. 1124/1965.
11.Decreto-legge n. 463/1983 convertito in legge n.
638/1983, art. 7, comma 1, secondo periodo, modificato dal decreto-legge n.
338/89 convertito in legge n. 389/1989, art.1, comma 2, secondo periodo.
12.
Testo Unico n. 1124/1965, art. 116, comma 3.
13.Decreto-legge n. 463/1983 convertito in legge n.
638/1983, art. 7, comma 5.
14.
Non soggetti all'adeguamento di cui all'art. 7,
comma 1, della legge n. 638/1983, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.
15.
Circa i trattamenti integrativi di prestazioni
mutualistiche e previdenziali, la base imponibile è costituita dalle stesse
somme dovute a carico dei datori di lavoro, ancorché inferiori ai limiti minimi
di retribuzione giornaliera.
16.
Circa l'assegno o indennità corrisposta ai
disoccupati avviati ai cantieri, l'importo fissato dal D.M. 26.6.1989 in L.
17.190 giornaliere valeva solo fino al 30 giugno 1991 (Circolari n. 88/1976, n.
27/1983 e n. 57/1989).
17. La base imponibile è costituita
dall'importo giornaliero stabilito con legge regionale e periodicamente
aggiornato con decreto del Presidente della Giunta regionale, ancorché
inferiore al minimale. Il valore di tale assegno o indennità deve essere
moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro. Inoltre, il tasso da
applicare è il 50 per 1000 calcolato su detto importo, mentre alle eventuali
somme corrisposte a titolo di integrazione dell'assegno o indennità va
applicato il tasso effettivo dell'attività svolta.
18.
Le istruzioni sono nelle citate circolari n.
88/1976 e n. 27/1983.
19.
Legge n. 160/1975, art. 22, comma 1.
20.
T.U. n. 1124/1965, art. 116 e D.lgs. n. 38/2000,
art. 11.
21.
Decreto Legge n. 402/1981, convertito in Legge n.
537/1981, art. 1, comma 3.
22.
D.M. 22.9.2000, art. 2.
23.
In merito alle istruzioni diramate per i
lavoratori a domicilio, si rinvia alle circolari n. 37/1974 e n. 83/1977.
24.
Decreto-legge n. 402/1981, convertito in legge n.
537/1981, art. 1, commi 3 e 4.
25. Legge n. 638/1983, art. 7, come modificato dal D.L. n.
338/1989, art. 1, comma 2, convertito in legge n. 389/1989.
26.
Decreto-legge n. 317/1987, convertito in legge n.
398/1987, artt. 1 e 4.
27.
La particolare normativa da cui scaturiscono -
legge n. 398/1987 - le esclude dalla generalità delle retribuzioni
convenzionali (v. circolari n. 54/1988 e n. 68/1989; lettera Direzione Centrale
Rischi 15.12.2000; circolari n. 3/2006, n. 9/2006 e n. 15/2006).
28.
T.U. n. 1124/1965, art. 116, commi 2 e 3;
lettera-circolare n.45/1976.
29. Tale criterio di calcolo si applica per le categorie di
lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita di cui
all'art. 116, comma 3, del D.P.R. n. 1124/1965 (vedi § 5.1, lettera A.).
30.
Tale criterio di calcolo si applica per le
categorie di lavoratori indicati nella presente circolare ai paragrafi 5.1
(lettera B., primo punto elenco), 5.2 (lettera A. e B.), 5.3 (lettera A).
31.
Tale criterio di calcolo si applica per le
categorie di lavoratori indicati nella presente circolare ai paragrafi 5.1
(lettera B., secondo punto elenco), 5.3 (lettera A e B).
32.
Per l'"attività occupazionale" di cui
al T.U. n. 1124/1965, art. 4, n. 9 e al D.M. 30.6.1969. V. circolari n.
120/1969, n. 10/1980 e n. 53/2001.
33.
Per l'attività di cui al T.U. n. 1124/1965, art.
4, n. 5 e al D.M. 26.10.1970. V. circolare n. 125/1970, notiziario n. 21/1977 e
circ. n. 9/2006,
34.
D.M. 18.5.1988, leggi n. 236/1993, n. 451/1994 e
n. 608/1996 e decreti legislativi n. 280/1997, n. 468/1997 e n. 81/2000 (v.
lettera Servizio Normativo Gestioni Assicurative 8.8.1995).
35.
Leggi n. 236/1993 e n. 196/1997, Decreto
interministeriale n. 142/1998, D.P.R. n. 156/1999 (v. lettere Direzione
Centrale Rischi 19.6.1998 e 22.6.1999 e lettera Direzione Centrale
Rischi-Prestazioni 31.7.2002.
36.
In merito alle istruzioni diramate per i suddetti
familiari facenti parte di impresa non artigiana, si rinvia alle circolari n.
67/1988, n. 42/1989, n. 24/1990, n. 62/1991, n. 3/2006 e n. 9/2006.
37. Il premio ordinario su base convenzionale non vale per
i familiari partecipanti all'impresa familiare artigiana, ai quali vanno
applicati i premi speciali di cui al D.M. 1.2.2001 (v. paragrafo 10 punto A).
38.
In merito alle istruzioni diramate per i suddetti
lavoratori, si rinvia alle circolari n. 27 e n. 70/1996, aggiornate con lettera
Servizio Normativo Gestioni Assicurative 12.12.1996, ed alle circolari n.
3/2006 e n. 9/2006.
39.
Lavoratori che esercitano l'attività di carico,
scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro
materiale svolti in ambito portuale, di cui all'art. 16, comma 1, della legge
n. 84/1994 (ossia lavori di facchinaggio nelle aree portuali).
40.
D.M. 12.1.1996.
41. Il premio ordinario su base convenzionale non vale per
i soci di cooperative e di organismi associativi di fatto, soggetti o meno al
D.P.R. n. 602/1970, ai quali vanno applicati i premi speciali (v. paragrafo 10
punti B e C).
42.
In merito alle istruzioni diramate per gli
addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi, si rinvia alle
circolari n. 32/1976, n. 31/1979 e n. 47/1980, al notiziario n. 43/1989, alla
lettera Direzione Centrale Rischi 23.3.2001 ed alla circolare n. 9/2006.
43.
D.M. 31.3.1980.
44.
Il premio ordinario su base convenzionale non
vale per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive,
alle quali vanno applicati i premi speciali, dovuti per frantoio (v. paragrafo
10 punto D).
45.
I suddetti volontari sono coloro che prestano
attività spontanea e gratuita con il solo diritto al rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate entro parametri prestabiliti. In merito
alle istruzioni diramate, si rinvia alla circolare n. 55/1993.
46. D.M.11.6.1992.
47. T.U. n.1124/1965,
art. 118, comma 1; D.P.R. n. 797/1955, art. 35, comma 1.
48. T.U. n. 1124/1965,
art. 4, n. 6.
49.T.U. n. 1124/1965, art. 4, n. 7.
50. T.U. n. 1124/1965,
art. 4, n. 7 (Corte Costituzionale n. 332/1992).
51. Legge n. 160/1975,
art. 22.
52.
D.M.22.9.2000.
53. Fino al 31.3.2000 è applicabile il minimale giornaliero
ex lege 863/1984 e dal 1.4.2000 al 31.21.2000 è applicabile il limite minimo
giornaliero ex lege n. 537/1981. Dall'1.1.2001 è entrato in
vigore il D.M. 22.9.2000.
54.
In merito alle istruzioni diramate per i suddetti
lavoratori, si rinvia alle circolari n. 54/1972 e n. 83/1973, ai notiziari n.
12/1974 e n. 18/1976, alle circolari n. 61/1979 e n. 9/2006.
55.
In merito alle istruzioni diramate per i suddetti
lavoratori, si rinvia alla circolare n. 57/2004. Circa il profilo
risarcitivo, si rinvia alle istruzioni della lettera Servizio
Normativo Gestioni Assicurative 21.7.1995 (circolare n. 21/1999: e delle
lettere Direzione Centrale Prestazioni 26.6.2001 e 8.5.2003.
56.
Le nuove disposizioni in materia di lavoro a
tempo parziale introdotte dal D.lgs n. 276/2003 - in adempimento a quanto
previsto dalla Legge delega n. 30/2003, art. 3 - non hanno modificato la
disciplina previdenziale di cui al decreto legislativo n. 61/2000, art. 9,
commi 1 e 3, che conferma ai fini INAIL la disciplina imponibile - fondata sul
criterio della retribuzione convenzionale oraria - già
prevista dal D.L. n. 726/1984, convertito in L. n. 863/1984, art. 5, commi 5,
9, 9/bis e 9/ter (come integrato dal D.L. n. 232/1995, più volte reiterato fino
al D.L. n. 510/1996 convertito in L. n. 608/1996).
57.
In merito alle istruzioni diramate per i
lavoratori con contratto di lavoro ripartito, si rinvia alla nota della
Direzione Centrale Rischi del 10.6.2005 "Decreto legislativo n. 276 del 10.9.2003
e successive modifiche ed integrazioni. Rapporti di lavoro e relativi profili
assicurativi".
58.
D.Lgs. n. 273/2003, art. 45.
59.
Nota della Direzione Centrale Rischi del
10.6.2005: "Decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive
modifiche ed integrazioni. Rapporti di lavoro e relativi profili
assicurativi".
60.
In merito alle istruzioni diramate per i suddetti
lavoratori, si rinvia alle lettere Direzione Centrale Rischi 13.3 e 5.4.2000,
alla circolare n. 8/2004.
61. D.lgs. n. 38/2000, art. 4, comma 1.
62.
In merito alle istruzioni diramate per i suddetti
soci di cui al D.P.R. n. 602/1970, si rinvia al notiziario n. 12/1974 e alla
nota della Direzione Centrale Rischi del 29.1.2002.
63.
Questo imponibile giornaliero ha sostituito il
precedente di cui all'art.3 del D.M. 3.12.1999 e riguarda le attività
lavorative indicate nella tabella del D.M.
64.
D.lgs. n. 423/2001.
65.
D.lgs. n. 423/2001, art. 3,
comma 2.
66.
D.lgs. n. 423/2001, art. 2.
67.
Questo imponibile convenzionale giornaliero non
vale per i soci con contratto part-time, ai quali va applicato l'imponibile
convenzionale orario del D.lgs. n. 61/2000 (v. paragrafo 6 lettera B), né vale
per i soci da assicurare con i "premi speciali unitari" derivanti
dall'articolo 42 T.U. Dunque l'imponibile convenzionale del D.M. 3.12.1999 deve
essere riferito ai soci non artigiani di cooperative e di organismi
associativi di fatto "soggetti" al D.P.R. n. 602/1970 -
ovvero in regola con i "requisiti" e gli "adempimenti"
stabiliti dagli articoli 2 e 3 - ad esclusione dei facchini, barrocciai,
vetturini ed ippotrasportatori, ai quali vanno applicati i premi speciali del
D.M. 15.7.1987. Viceversa, ai soci non artigiani di cooperative e di organismi
associativi di fatto "non soggetti" al D.P.R. n. 602/1970 - ovvero
che, pur svolgendo le attività del D.M. 3.12.1999, non sono in regola con i
citati "requisiti" e "adempimenti" - deve essere riferito
il premio ordinario relativo alla generalità dei soci (su base convenzionale,
effettiva o di ragguaglio), ad esclusione dei facchini, barrocciai,
vetturini ed ippotrasportatori, ai quali vanno
applicati i premi speciali superiori del richiamato D.M. 15.7.1987.
68. D.lgs. n. 423/2001,
art. 4, commi 1 e 2.
69. D.M. 3.12.1999
70. T.U. n. 1124/1965,
art.4 nn. 6 e 7.
71.
In merito alle istruzioni diramate per i suddetti
lavoratori, si rinvia alle circolari n. 32/2000, n. 8/2004 e n. 22/2004 ed alle
lettere Direzione Centrale Rischi 26.1.2001, 4.7.2001 e 11.1.2002 e Direzione
Centrale Prestazioni 8.5.2003.
72.
TUIR così come modificato, a far data dal 1°
gennaio 2004, per effetto del D.lgs. n. 344/2003 (il vecchio art. 48 è traslato
al n. 51 senza modificazioni di contenuto).
73.D.lgs. n. 38/2000, art. 5, comma 4.
74.
In merito alle istruzioni diramate per i suddetti
lavoratori, si rinvia alla circolare n. 22/2004.
75.
D.M. 15.7.1987.
76.
Decreto interministeriale 28 marzo 2002, art.2,
emanato in attuazione del D.lgs. n. 38/2000, art. 6.
77. T.U. n. 1124/1965, art. 29, così come sostituito dal
D.lgs. n. 314/1997, art.6.
78.
Testo Unico n. 1124/1965, art. 116, comma 3.
79.
T.U. n. 1124/1965, artt. 42 e 39.
80.
In merito alle istruzioni diramate per le
suddette persone, si rinvia alle circolari n. 51 e n. 58/1981 (par. 3), n.
30/1982 e n. 61/1986, alle lettere-circolari n. 33/1987 e n. 24/1988, alla
circolare n. 56/1988, al notiziario n. 55/1994, alle circolari n. 70 e n.
97/1997, n. 30 e n. 40/1998 e n. 1/1999 (2° parte, par. 8), alle lettere
Direzione Centrale Rischi 20.11.2000, 20.2 e 23.3.2001, alle circolari n.
21/2002 e n. 9/2006.
81.
D.M. 1.2.2001.
82.
D.M. 4.12.1981, a cui rinvia il D.M. 1.2.2001.
83.
In merito alle istruzioni diramate per i suddetti
soci, si rinvia alla circolare n. 8/1966, al notiziario n. 12/1974, alla
circolare n. 60/1987 ed alla nota della Direzione Centrale rischi del
29.1.2002.
84.
v. nota in Allegato n. 4.
85. D.M. 15.7.1987, come innovato per la retribuzione
minima dal D.lgs. n. 423/2001.
86.
D.M. 15.7.1987, art.2.
87.
In merito alle istruzioni diramate per i suddetti
soci, si rinvia alla circolare n. 8/1966, al notiziario n. 12/1974 ed alla
circolare n. 60/1987.
88.
D.M. 15.7.1987 (Allegato A, lettera A;
Allegato B, lettera A).
89. In merito alle istruzioni diramate per le suddette
persone, si rinvia al notiziario n. 12/1974 ed alle circolari n. 79/1982 e n.
58/1987.
90.
D.M. 15.7.1987.
91.
D.M. 18.11.1982.
92.
In merito alle istruzioni diramate per i suddetti
pescatori, si rinvia alle circolari n. 8/1966, n. 61/1987 e n. 30/1998 ed alle
lettere Direzione Centrale Rischi 21.5.2001, 26.2.2003, 27.1.2004, 12.1.2005 e
20.1.2006 (proroga anche per l'anno 2006
dello sconto pari al 70% del premio dovuto).
93.
D.M. 15.7.1987.
94.
Legge n. 537/1981 (v. paragrafo 1).
95.
Testo Unico n. 1124/1965, art. 4, n. 6.
96.
In merito alle istruzioni diramate per i suddetti
insegnanti, si rinvia anche alle circolari n. 62/1987, n. 28/2003 e n. 9/2006,
alla lettera Servizio Normativo Gestioni Assicurative 13.12.1993, alla lettera
Direzione Centrale Rischi 26.1.1999.
97.
D.M. 15.7.1987, art.2.
98.
Legge n. 537/1981 e - solo fino al 31.3.2000 -
legge n. 863/1984 (v. circolare n. 61/2000: paragrafo 11.6; v. questa
circolare, Allegato n. 1, tabella B: istruzione "prescolare" e
"scolare").
99.
v. lettera Direzione Centrale Rischi 26.1.1999.
100.
In merito alle istruzioni diramate per i suddetti
alunni e studenti, si rinvia alle circolari n. 62/1987, n. 28/2003, n. 79/2004,
n. 3/2006 e n. 9/2006, n.19/2006, alla lettera Servizio Normativo Gestioni
Assicurative 13.12.1993, alle lettere Direzione Centrale Rischi 26.1.1999 e
20.2.2001.
101.
D.M. 15.7.1987, art.1.
102.
In merito alle istruzioni diramate per le
suddette persone, si rinvia alle circolari n. 30/1967, n. 55/1987 e n. 33/1989.
103.
D.M. 15.7.1987.
104.
In merito alle istruzioni diramate per le
suddette persone, si rinvia alla circolare n. 17/1961, al notiziario n.
28/1982, alle circolari n. 47/1983, n. 20/1984 e n. 55/1985, alla
lettera-circolare n. 43/1986, alle circolari n. 20/1987, n. 9 e n. 68/1988, ai
notiziari n. 41 e n. 42/1988, alle circolari n. 67/1989 e n. 4 e n. 65/1990, al
notiziario n. 48/1991, alle circolari n. 41 e n. 56/1991, n. 16/1992, n.
23/1993, n. 14/1994, n. 6 e n. 62/1995, n. 35 e n. 70/1996, n. 72 e n. 73/1996,
n. 79/1997, n. 9, n. 23 e n. 30/1998, n. 52/1999 e n. 70/1999, n. 72/2000, n.
27/2002, n. 29/2003, n. 28/2004 e n. 17/2005.
105.
D.M. 24.9.1996.
106.
D.P.R. n. 1055/1960, art. 2.