Circolare INPS n. 87 del 17 Maggio 2007
OGGETTO: |
Art. 29 del D.L. 23.6.1995, n. 244, convertito nella legge 8.8.1995, n. 341 e successive modificazioni. Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia. |
SOMMARIO: |
Conferma per l’anno 2006 della misura della riduzione contributiva per il settore edile introdotta dall’art. 29, c. 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341. Istruzioni operative. |
Premessa.
L’articolo 2, c. 3, della legge n. 266/2002, come noto, ha previsto fino al 31 dicembre 2006 una speciale riduzione contributiva per l’edilizia sulle quote diverse da quelle del FPLD (1).
L’operatività del beneficio, tuttavia, è rimasta subordinata alla pubblicazione di apposito decreto annuale di conferma o rideterminazione della misura della riduzione contributiva medesima.
Il D.M. Lavoro/Economia 5 marzo 2007 (allegato 1) - pubblicato nella G.U. n. 95 del 24 aprile 2007 - conferma per l’anno 2006 nella misura dell’11,50 per cento la riduzione contributiva introdotta dall’art. 29, c. 2, della legge n. 341/1995.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per il recupero dei maggiori contributi versati nell’anno 2006.
Al riguardo, si evidenzia che, stante il disposto legislativo, la riduzione contributiva in oggetto risulta cessata e, quindi, non opera con riferimento ai periodi successivi a “dicembre 2006”.
1. Caratteristiche della riduzione contributiva.
Il beneficio consiste in una riduzione contributiva - nella misura dell’11,50 per cento - sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale.
Relativamente al procedimento per la determinazione della contribuzione su cui si applica la riduzione, si rimanda ai criteri in precedenza illustrati (2).
Le aliquote contributive da considerare ai fini del calcolo, saranno quelle in vigore, per i diversi settori di attività (Industria e Artigianato), dal 1 gennaio 2006.
A tale proposito, si ricorda che la base di calcolo dovrà essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’art. 120, commi 1 e 2, della legge n. 388/2000 e all’art. 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005 (3).
I datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile individuati dai codici ISTAT dal “45.11” al “45.45.2”.
Si osserva che l’agevolazione:
- compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2006, senza soluzione di continuità rispetto alla precedente scadenza di dicembre 2005;
- è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, della legge n. 389/1989 per l’accesso agli sgravi nel Mezzogiorno, comprese quelle dettate dal comma 1 in materia di retribuzione imponibile.
Si ribadisce, poi, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (a mero titolo di esempio, assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento/reinserimento, ecc.).
Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alle precisazioni già fornite (4).
Va altresì osservato che sulla materia è intervenuta la legge 4 agosto 2006, n. 248, la quale - in sede di conversione del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (5) - ha introdotto all’art. 36-bis, c. 8 (allegato 2) ulteriori requisiti necessari ai fini della fruizione dell’agevolazione in parola, disponendo che i datori di lavoro del settore edile:
- devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili;
- non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.
In conseguenza della nuova previsione legislativa, è necessario che le aziende attestino, mediante autodichiarazione, il possesso dei requisiti sopra elencati.
A tal fine, l’Istituto ha predisposto apposito modello di dichiarazione di responsabilità (allegato 3), da far pervenire alla Sede INPS competente per territorio.
Tale dichiarazione è vincolante ai fini dell’accesso alla riduzione contributiva in argomento; si osserva al riguardo che, nel caso in cui venga accertata la mancanza dei requisiti oggetto della dichiarazione, l’Istituto si riserva la facoltà di recuperare le somme indebitamente fruite.
Nei casi di omessa denuncia od omesso versamento delle somme dovute alle Casse edili, continuerà peraltro a trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 29, comma 3, del D.L. n. 244/1995, convertito in legge n. 341/1995.
2. Modalità operative.
Fermo restando l’obbligo di presentazione della dichiarazione di cui sopra, il riconoscimento del beneficio introdotto dall’art. 29, c. 2, del D.L. n. 244/1995 sarà effettuato, da parte della procedura di controllo delle denunce contributive DM10/2, sulla base dei codici statistico contributivi e dei codici di autorizzazione attribuiti alle aziende.
2.1. Datori di lavoro che hanno operato la riduzione contributiva in corso d’anno 2006.
I datori di lavoro che nel corso dell’anno 2006 hanno operato la riduzione contributiva (cod. “L206”) non dovranno effettuare alcun adempimento. Le Sedi provvederanno a riproporre al calcolo le note di rettifica eventualmente emesse a tale titolo ed a curarne la relativa definizione.
2.2. Datori di lavoro che non hanno operato la riduzione contributiva in corso d’anno 2006.
I datori di lavoro in parola potranno recuperare la riduzione contributiva relativa ai periodi decorsi (Gennaio - Dicembre 2006) con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (6).
A tal fine le aziende interessate calcoleranno l’importo della riduzione spettante per i mesi decorsi e lo riporteranno nel quadro "D" del DM10/2, facendolo precedere dal previsto codice “L207”.
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(1) La disposizione sopra menzionata modifica in tal senso la scadenza prevista dall’art. 29, c. 5, del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
(2) Si veda, in materia, quanto dettagliatamente riportato nell'allegato n. 2 della circolare n. 209/1995.
(3) Si vedano, al riguardo, la circolare n. 52 del 6 marzo 2001, la circolare n. 3 del 5 gennaio 2006 e la circolare n. 73 del 19 maggio 2006.
(4) Si vedano la circolare n. 209 del 27/7/1995, la circolare n. 269 del 30/10/1995, la circolare n. 9 del 18/1/1997 e la circolare n. 81 del 27/3/1997.
(5) La specifica disposizione citata nel testo è dunque entrata in vigore in data 12 agosto 2006, giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U. (n. 186 dell’11 agosto 2006) della legge n. 248/2006, di conversione con modificazioni del D.L. n. 223/2006.
(6) Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.