Legge n° 266 del 22 novembre 2002
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2002
Legge di conversione
Art. 1.
1.
Il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia
di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275
del 23 novembre 2002
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione
sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383
1.
All'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, dopo le parole: "atto di conciliazione" sono
inserite le seguenti:
"nel quale sia indicato il livello di inquadramento attribuito al
lavoratore, come specificato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di
riferimento, sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori o, in mancanza, dai
contratti collettivi stipulati per le categorie affini," e sono aggiunte,
in fine, le parole: "sottoscritti dalle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori".
2.
L'articolo 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 1-bis (Emersione progressiva). - 1. In ogni
capoluogo di provincia sono istituiti presso le direzioni provinciali del
lavoro i Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). I Comitati
sono composti da 16 membri nominati dal prefetto; otto dei quali sono designati
rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal
Ministero dell'ambiente, dall'INPS, dall'INAIL, dalla ASL, dal comune, dalla
regione e dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, e otto designati
in maniera paritetica dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro. Il componente designato dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali assume le funzioni di presidente. La regione e l'ANCI provvedono,
rispettivamente, ad individuare, nell'ambito del territorio provinciale, l'ASL
e il comune competente alla designazione. I Comitati sono nominati entro il
30 ottobre 2002. I Comitati possono operare qualora alla predetta data siano
stati nominati la metà più uno dei componenti. Le funzioni di segreteria dei
CLES sono svolte dalle direzioni provinciali del lavoro.
1-bis.
Per l'attività' e il funzionamento dei CLES e' autorizzata la spesa massima di
500.000 euro per l'anno 2002 e di 2,6 milioni di euro a decorrere dall'anno
2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2.
In alternativa alla procedura prevista dall'articolo 1, gli imprenditori
presentano al CLES di cui al comma 1, dove ha sede l'unita' produttiva, entro
il 28 febbraio 2003 un piano individuale di emersione contenente:
a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi
previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, relativamente a
materie diverse da quella fiscale e contributiva, in un periodo non superiore a
diciotto mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di
motivate esigenze;
b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico sottoscritti
dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei
lavoratori e degli e degli imprenditori, in un periodo comunque non
superiore al triennio di emersione, mediante sottoscrizione con apposito
verbale aziendale degli accordi sindacali collettivi a tale fine conclusi,
a livello provinciale, tra le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative e le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro con
riferimento a ciascun settore economico; per i settori economici per i quali
non operano organi di rappresentanza dei datori di lavoro o dei lavoratori in
sede provinciale, i predetti accordi possono essere conclusi a livello
nazionale o regionale; le proposte per il progressivo adeguamento agli
obblighi in materia di trattamento economico, in assenza di contratti
collettivi nazionali di lavoro propri del settore economico interessato, devono
fare riferimento agli obblighi previsti nei contratti collettivi nazionali di
lavoro di settori omogenei;
c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende regolarizzare;
d) l'impegno a presentare un'apposita dichiarazione di emersione
successivamente alla approvazione del piano da parte del CLES.
3.
I CLES operano in collaborazione con le commissioni provinciali istituite ai
sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Di tali commissioni
fanno parte, ove già non presenti, le organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori
di lavoro, nonché le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro che hanno sottoscritto l'avviso comune, in materia di
emersione dell'economia sommersa, in data 19 luglio 2002.
4.
Comma soppresso.
5.
I comitati di cui al comma 1 ricevono i piani di emersione individuale
presentati dai datori di lavoro interessati all'emersione progressiva ed hanno
i seguenti compiti:
a) valutare le proposte di progressivo adeguamento agli obblighi di legge
diversi da quelli fiscali e previdenziali formulando eventuali proposte di
modifica;
b) valutare la fattibilità tecnica dei contenuti del piano di emersione;
c) definire, nel rispetto degli obblighi di legge, temporanee modalità di
adeguamento per ciascuna materia da regolarizzare;
d) verificare la conformità del piano di emersione ai minimi contrattuali
contenuti negli accordi sindacali di cui al comma 2.
5-bis.
Qualora il piano individuale di emersione contenga proposte per il progressivo
adeguamento che coinvolgono interessi urbanistici e ambientali, il CLES
sottopone il piano al parere del comune competente per territorio, che esprime,
in ordine a tali interessi, un parere vincolante entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta. Decorso tale termine il CLES valuta comunque il
piano.
6.
I componenti dei CLES non sono responsabili per i fatti connessi alla
realizzazione del piano di emersione progressiva che si verificano durante il
periodo di attuazione dello stesso, nonché del mancato rilascio delle
autorizzazioni allo svolgimento delle attività al termine del periodo di
emersione.
7.
Per la presentazione del piano individuale di emersione, gli imprenditori che
intendono conservare l'anonimato possono avvalersi delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro o dei professionisti iscritti agli albi dei
dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti
del lavoro, che provvedono alla presentazione del programma al competente CLES,
con l'osservanza di misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'imprenditore
stesso.
8.
Il CLES approva il piano individuale di emersione nell'ambito delle linee
generali definite dal CIPE, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo
1.
9.
Il CLES approva il piano di emersione entro sessanta giorni dalla sua
presentazione, previe eventuali modifiche concordate con l'interessato o con i
soggetti di cui al comma 7, ovvero respinge il piano stesso.
10.
Le autorità competenti, previa verifica della avvenuta attuazione del piano,
rilasciano le relative autorizzazioni entro sessanta giorni dalla scadenza dei
termini fissati nel piano. L'adeguamento o la regolarizzazione si considerano,
a tutti gli effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano l'estinzione
dei reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla violazione dei
predetti obblighi.
11.
La dichiarazione di emersione ai sensi del presente articolo è presentata entro
il 15 maggio 2003 e produce gli altri effetti previsti dall'articolo 1.
12.
Le certificazioni di regolarità rilasciate ai datori di lavoro, precedentemente
alla presentazione dei piani individuali di emersione, conservano la loro
efficacia.
13.
I soggetti che hanno fatto ricorso ai contratti di riallineamento retributivo
di cui al decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che già in corso di applicazione di tali
contratti non sono riusciti a rispettare gli obblighi assunti, ovvero che alla
conclusione del periodo previsto per il riallineamento non sono riusciti a
corrispondere i minimi contrattuali nazionali, possono accedere ai programmi di
emersione progressiva secondo le modalità stabilite nel presente articolo.
14.
I soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi
dalle gare di appalto pubblico fino alla conclusione del periodo di
emersione.
15.
L'approvazione del piano individuale di emersione ai sensi del presente
articolo comporta, esclusivamente per le violazioni oggetto di
regolarizzazione, la sospensione, già nel corso dell'istruttoria finalizzata
all'approvazione del piano stesso, di eventuali ispezioni e verifiche da parte
degli organi di controllo e vigilanza nei confronti del datore di lavoro che ha
presentato il piano.".
2-bis.
I piani di emersione individuale già presentati alla data di entrata in vigore
del presente decreto sono trasmessi, a cura del sindaco, alle direzioni
provinciali del lavoro territorialmente competenti.
3.
Al comma 5 dell'articolo 3 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, dopo le parole: "redditi di lavoro autonomo" sono
aggiunte le seguenti: "e alle imprese che svolgono attività agricola non
produttiva di reddito di impresa".
Art. 1-bis
Ambito di applicazione delle disposizioni
1.
Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche
alle società ed associazioni sportive, artistiche e culturali nonché alle
comunità terapeutiche convenzionate, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
Art. 2.
Norme in materia di appalti pubblici
1.
Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a
presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità
contributiva a pena di revoca dell'affidamento.
1-bis.
La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche dalle imprese
che gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione con l'ente
pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione
stessa.
2.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'INPS,
l'INAIL stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di
regolarità contributiva.
3.
All'articolo 29, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive
modificazioni, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2006".
Art. 3.
Rapporti di lavoro a tempo parziale
1.
All'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, le parole:
"continuano a produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque non
oltre il 30 settembre 2002" sono sostituite dalle seguenti:
"continuano a produrre effetti, salvo diverse previsioni dei contratti
collettivi, sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30
settembre 2003".
Art. 4.
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.