DECRETO LEGISLATIVO n° 61 del 25 febbraio 2000
- vedi testo coordinato -
"Attuazione della
direttiva 97/81/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale
concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES".
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa
all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e
dalla CES;
VISTA la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'articolo 2 e
l'allegato A;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 28 gennaio 2000;
SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per le pari opportunità e per la funzione pubblica;
EMANA
il seguente decreto legislativo
Art. 1
Definizioni
- Nel rapporto di lavoro
subordinato l’assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale.
- Ai fini del presente
decreto legislativo si intende:
- per "tempo
pieno" l’orario normale di lavoro di cui all’articolo 13, comma 1,
della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, o
l’eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi
applicati;
- per "tempo
parziale" l’orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui
sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato
nella lettera a);
- per "rapporto di lavoro
a tempo parziale di tipo orizzontale" quello in cui la riduzione di
orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale
giornaliero di lavoro;
- per "rapporto di
lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello in relazione al quale
risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma
limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese
o dell’anno;
- per "lavoro
supplementare" quello corrispondente alle prestazioni lavorative
svolte oltre l’orario di lavoro concordato fra le parti ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, ed entro il limite del tempo pieno.
3. I
contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più
rappresentativi, i contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi
sindacati ed i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze
sindacali aziendali, di cui all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e successive modificazioni, con l’assistenza dei sindacati che hanno negoziato
e sottoscritto il contratto collettivo nazionale applicato, possono consentire
che il rapporto di lavoro a tempo parziale si svolga secondo una combinazione
delle due modalità indicate nelle lettere c) e d) del comma 2, provvedendo a
determinare le modalità temporali di svolgimento della specifica prestazione
lavorativa ad orario ridotto, nonché le eventuali implicazioni di carattere
retributivo della stessa.
4. Le assunzioni a termine, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230,
e successive modificazioni, possono essere effettuate anche con rapporto a
tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.
Art. 2
Forma e contenuti del contratto di
lavoro a tempo parziale
- Il contratto di lavoro
a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini e per gli effetti di
cui all’articolo 8, comma 1. Il datore di lavoro è tenuto a dare
comunicazione dell’assunzione a tempo parziale alla Direzione provinciale
del lavoro competente per territorio mediante invio di copia del contratto
entro trenta giorni dalla stipulazione dello stesso. Fatte salve eventuali
più favorevoli previsioni dei contratti collettivi di cui all’articolo 1,
comma 3, il datore di lavoro è altresì tenuto ad informare le
rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale,
sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed
il ricorso al lavoro supplementare.
- Nel contratto di lavoro
a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della
prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con
riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Clausole
difformi sono ammissibili solo nei termini di cui all’articolo 3, comma 7.
Art.3
Modalità del rapporto di lavoro a
tempo parziale. Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche
- Il datore di
lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni
supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3,
4 e 6.
2. Il
contratto collettivo, stipulato dai soggetti indicati nell’articolo 1, comma 3,
che il datore di lavoro effettivamente applichi, stabilisce:
- il numero massimo di
ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione di anno; ove la
determinazione è effettuata in sede di contratto collettivo territoriale o
aziendale è comunque rispettato il limite stabilito dal contratto
collettivo nazionale;
- il numero massimo di
ore di lavoro supplementare effettuabili nella singola giornata
lavorativa;
- le causali obiettive in
relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo
parziale lo svolgimento di lavoro supplementare.
In attesa delle discipline contrattuali di cui al
presente comma e fermo restando quanto previsto dal comma 15, il ricorso al
lavoro supplementare è ammesso nella misura massima del 10 per cento della
durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori
ad un mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana.
3.
L’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede in ogni
caso il consenso del lavoratore interessato. L’eventuale rifiuto dello stesso
non costituisce infrazione disciplinare, né integra gli estremi del
giustificato motivo di licenziamento.
4. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite
come ore ordinarie, salva la facoltà per i contratti collettivi di cui al comma
2 di applicare una percentuale di maggiorazione sull’importo della retribuzione
oraria globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. In
alternativa a quanto previsto in proposito dall’articolo 4, comma 2 lettera a),
i contratti collettivi di cui al comma 2 possono anche stabilire che
l’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti
retributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente mediante
l’applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per
la singola ora di lavoro supplementare.
5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di
tipo verticale è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative
straordinarie in relazione alle giornate di attività lavorativa. A tali
prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente, ed
eventuali successive modifiche ed integrazioni, in materia di lavoro
straordinario nei rapporti a tempo pieno. Salva diversa previsione dei
contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, i limiti trimestrale ed
annuale stabiliti dalla legge 27 novembre 1998, n.409, si intendono
riproporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa a tempo
parziale.
6. Le ore di lavoro supplementare di fatto
svolte in misura eccedente quella consentita ai sensi del comma 2 comportano
l’applicazione di una maggiorazione del 50 per cento sull’importo della
retribuzione oraria globale di fatto per esse dovuta. I contratti collettivi di
cui all’articolo 1, comma 3, possono elevare la misura della maggiorazione;
essi possono altresì stabilire criteri e modalità per assicurare al lavoratore
a tempo parziale, su richiesta del medesimo, il diritto al consolidamento nel proprio
orario di lavoro, in tutto od in parte, del lavoro supplementare svolto in via
non meramente occasionale.
7. Ferma restando l’indicazione nel contratto di lavoro della
distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed
all’anno, i contratti collettivi, di cui all’articolo 1, comma 3, applicati dal
datore di lavoro interessato, hanno la facoltà di prevedere clausole elastiche
in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa,
determinando le condizioni e le modalità a fronte delle quali il datore di
lavoro può variare detta collocazione, rispetto a quella inizialmente
concordata col lavoratore ai sensi dell’articolo 2, comma 2.
8. L’esercizio da parte del datore di
lavoro del potere di variare la collocazione temporale della prestazione
lavorativa a tempo parziale comporta in favore del lavoratore un preavviso di
almeno dieci giorni. Lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai
sensi del comma 7 comporta altresì in favore del lavoratore il diritto ad una
maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, nella misura fissata
da contratti collettivi di cui al medesimo comma 7.
9. La disponibilità allo svolgimento del
rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso
del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche
contestuale al contratto di lavoro. Nel patto è fatta espressa menzione della
data di stipulazione, della possibilità di denuncia di cui al comma 10, delle
modalità di esercizio della stessa, nonché di quanto previsto dal comma 11.
10. Durante il corso di svolgimento del
rapporto di lavoro a tempo parziale il lavoratore potrà denunciare il patto di
cui al comma 9, accompagnando alla denuncia l’indicazione di una delle seguenti
documentate ragioni: a) esigenze di carattere familiare; b) esigenze di tutela
della salute certificate dal competente Servizio sanitario pubblico; c)
necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma. La
denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi almeno
cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e dovrà essere altresì
accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro. I
contratti collettivi di cui al comma 7 determinano i criteri e le modalità per
l’esercizio della possibilità di denuncia anche nel caso di esigenze di studio
o di formazione e possono, altresì, individuare ulteriori ragioni obiettive in
forza delle quali possa essere denunciato il patto di cui al comma 9. Il datore
di lavoro ha facoltà di rinunciare al preavviso.
11. Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di cui al
comma 9 e l’esercizio da parte dello stesso del diritto di ripensamento di cui
al comma 10 non possono integrare in nessun caso gli estremi del giustificato
motivo di licenziamento.
12. A seguito della denuncia di cui al
comma 10 viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione
temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata ai sensi dell’articolo
2, comma 2. Successivamente alla denuncia, nel corso dello svolgimento del
rapporto di lavoro è fatta salva la possibilità di stipulare un nuovo patto
scritto in materia di collocazione temporale elastica della prestazione
lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni del presente
articolo.
13. L’effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o
straordinarie, come pure lo svolgimento del rapporto secondo le modalità di cui
al comma 7, sono ammessi esclusivamente quando il contratto di lavoro a tempo
parziale sia stipulato a tempo indeterminato e, nel caso di assunzioni a
termine, limitatamente a quelle previste dall’articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 18 aprile 1962, n. 230. I contratti collettivi di cui all’articolo
1, comma 3, applicati dal datore di lavoro interessato, possono prevedere la
facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni lavorative supplementari o
straordinarie anche in relazione ad altre ipotesi di assunzione con contratto a
termine consentite dalla legislazione vigente.
14. I centri per l’impiego e i soggetti
autorizzati all’attività di mediazione fra domanda ed offerta di lavoro, di cui
rispettivamente agli articoli 4 e 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, sono tenuti a dare, ai lavoratori interessati ad offerte di lavoro a
tempo parziale, puntuale informazione della disciplina prevista dai commi 3, 7,
8, 9, 10, 11, 12 e 13 preventivamente alla stipulazione del contratto di
lavoro. Per i soggetti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, la mancata fornitura di detta informazione costituisce
comportamento valutabile ai fini dell’applicazione della norma di cui al comma
12, lettera b), del medesimo articolo 10.
15. Ferma restando l’applicabilità immediata
della disposizione di cui al comma 3, le clausole dei contratti collettivi in
materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale,
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
continuano a produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque per un
periodo non superiore ad un anno.
Art. 4
Principio di non discriminazione
- Fermi restando i
divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla
legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un
trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno
comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello
in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi
di cui all’articolo 1, comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo
parziale.
- L’applicazione del
principio di non discriminazione comporta che:
- il lavoratore a tempo
parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno
comparabile in particolare per quanto riguarda l’importo della
retribuzione oraria; la durata del periodo di prova e delle ferie annuali;
la durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per
maternità; la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a
fronte di malattia; infortuni sul lavoro, malattie professionali;
l’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro; l’accesso ad iniziative di formazione
professionale organizzate dal datore di lavoro; l’accesso ai servizi sociali
aziendali; i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite
previsti dai contratti collettivi di lavoro; i diritti sindacali, ivi
compresi quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni. I contratti collettivi di cui all’articolo 1,
comma 3, possono provvedere a modulare la durata del periodo di prova e
quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di
malattia qualora l’assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo
parziale di tipo verticale;
- il trattamento del
lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della ridotta
entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda
l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa;
l’importo della retribuzione feriale; l’importo dei trattamenti economici
per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità.
Resta ferma la facoltà per il contratto individuale di lavoro e per i
contratti collettivi, di cui all’articolo 1, comma 3, di prevedere che la
corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi,
in particolare a carattere variabile, sia effettuata in misura più che
proporzionale.
Art. 5
Tutela ed incentivazione del
lavoro a tempo parziale
- Il rifiuto di un
lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo
parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di
licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, redatto
su richiesta del lavoratore con l’assistenza di un componente della
rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo o, in
mancanza di rappresentanza sindacale aziendale nell’unità produttiva,
convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per
territorio, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
pieno in rapporto a tempo parziale. Al rapporto di lavoro a tempo parziale
risultante dalla trasformazione si applica la disciplina di cui al
presente decreto legislativo.
- In caso di assunzione
di personale a tempo pieno il datore di lavoro è tenuto a riconoscere un
diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in
attività presso unità produttive site entro 100 km. dall’unità produttiva
interessata dalla programmata assunzione, adibiti alle stesse mansioni od
a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è
prevista l’assunzione, dando priorità a coloro che, già dipendenti,
avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
A parità di condizioni, il diritto di precedenza nell’assunzione a tempo
pieno potrà essere fatto valere prioritariamente dal lavoratore con
maggiori carichi familiari; secondariamente si terrà conto della maggiore
anzianità di servizio, da calcolarsi comunque senza riproporzionamento in
ragione della pregressa ridotta durata della prestazione lavorativa.
- In caso di assunzione
di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne
tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo
pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale,
anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei
locali dell’impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande
di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo
pieno. Su richiesta del lavoratore interessato, il rifiuto del datore di
lavoro dovrà essere adeguatamente motivato. I contratti collettivi di cui
all’articolo 1, comma 3, possono provvedere ad individuare criteri
applicativi con riguardo alla disposizione di cui al primo periodo del
presente comma.
4. I benefici contributivi previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere riconosciuti con il decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previsto dal citato
articolo, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, anche in misura differenziata in relazione alla durata
dell’orario previsto dal contratto di lavoro a tempo parziale, in favore dei
datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori e degli enti pubblici
economici che provvedano ad effettuare, entro il termine previsto dal decreto
medesimo, assunzioni con contratto a tempo indeterminato e parziale ad
incremento degli organici esistenti calcolati con riferimento alla media degli
occupati nei dodici mesi precedenti la stipula dei predetti contratti.
Art. 6
Criteri di computo dei lavoratori
a tempo parziale
- In tutte le ipotesi in
cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda
necessario l’accertamento della consistenza dell’organico, i lavoratori a
tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti in
proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno così come
definito ai sensi dell’articolo 1, con arrotondamento all’unità della
frazione di orario superiore alla metà di quello pieno.
- Ai soli fini
dell’applicabilità della disciplina di cui al titolo III della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, i lavoratori a tempo
parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della
loro prestazione lavorativa.
Art. 7
Applicabilità nel settore agricolo
- Le modalità di
applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo ai
rapporti di lavoro del settore agricolo, anche con riguardo alla
possibilità di effettuare lavoro supplementare o di consentire la
stipulazione di una clausola elastica di collocazione della prestazione
lavorativa nei rapporti a tempo determinato parziale, sono determinate dai
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente
più rappresentativi.
Art. 8
Sanzioni
- Nel contratto di lavoro
a tempo parziale la forma scritta è richiesta a fini di prova. Qualora la
scrittura risulti mancante, è ammessa la prova per testimoni nei limiti di
cui all’articolo 2725 del codice civile. In difetto di prova in ordine
alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su richiesta
del lavoratore potrà essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un
rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza
della scrittura sia giudizialmente accertata. Resta fermo il diritto alle
retribuzioni dovute per le prestazioni effettivamente rese
antecedentemente alla data suddetta.
- L’eventuale mancanza o
indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni di cui
all’articolo 2, comma 2, non comporta la nullità del contratto di lavoro a
tempo parziale. Qualora l’omissione riguardi la durata della prestazione
lavorativa, su richiesta del lavoratore può essere dichiarata la
sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire
dalla data del relativo accertamento giudiziale. Qualora invece
l’omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il
giudice provvede a determinare le modalità temporali di svolgimento della
prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni
dei contratti collettivi di cui all’articolo 3, comma 7, o, in mancanza,
con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle
responsabilità familiari del lavoratore interessato, della sua necessità
di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale
mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle
esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la data della
pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in
aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore
emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con
valutazione equitativa. Nel corso del successivo svolgimento del rapporto,
è fatta salva la possibilità di concordare per iscritto un clausola
elastica in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione
lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni di cui
all’articolo 3. In luogo del ricorso all’autorità giudiziaria, le
controversie di cui al presente comma ed al comma 1 possono essere risolte
mediante le procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato
previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all’articolo
1, comma 3.
- In caso di violazione da
parte del datore di lavoro del diritto di precedenza di cui all’articolo
5, comma 2, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno in misura
corrispondente alla differenza fra l’importo della retribuzione percepita
e quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio al
tempo pieno nei sei mesi successivi a detto passaggio.
- La mancata
comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, di cui all’articolo
2, comma 1, secondo periodo, comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa di lire trentamila per ciascun lavoratore interessato ed
ogni giorno di ritardo. I corrispondenti importi sono versati a favore
della gestione contro la disoccupazione dell’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS).
Art. 9
Disciplina previdenziale
- La retribuzione minima
oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali
dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle
giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di
cui all’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e
dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle ore di orario
normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di
categoria per i lavoratori a tempo pieno.
- Gli assegni per il
nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l’intera
misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale
di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono
cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario
spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro
effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella
giornata. Qualora non si possa individuare l’attività principale per gli
effetti dell’articolo 20 del testo unico delle norme sugli assegni
familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1955, n. 797, e successive modificazioni, gli assegni per il nucleo
familiare sono corrisposti direttamente dall’INPS. Il comma 2
dell’articolo 26 del citato testo unico è sostituito dal seguente:
"Il contributo non è dovuto per i lavoratori cui non spettano gli
assegni a norma dell’articolo 2.".
- La retribuzione da
valere ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale è uguale alla
retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il
corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione tabellare
è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della
prestazione di lavoro espressa in ore. La retribuzione minima oraria da
assumere quale base di calcolo dei premi per l’assicurazione di cui al
presente comma è stabilita con le modalità di cui al comma 1.
- Nel caso di
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro
a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell’ammontare
del trattamento di pensione si computa per intero l’anzianità relativa ai
periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all’orario
effettivamente svolto l’anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo
parziale.
Art. 10
Disciplina del part-time nei
rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
- Ai sensi dell’articolo
2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le
disposizioni del presente decreto si applicano, ove non diversamente
disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle contenute negli
articoli 2, comma 1, 5, commi 2 e 4, e 8, e comunque fermo restando quanto
previsto da disposizioni speciali in materia ed, in particolare,
dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall’articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall’articolo 22 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e dall’articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n.
488.
Art. 11
Abrogazioni
- Sono abrogati:
- l’articolo 5 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
- la lettera a) del comma
1 dell’articolo 7 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, limitatamente alle
parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero
sulla base di accordi collettivi di gestione di eccedenze di personale che
contemplino la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale", nonché l’articolo 13, comma 7, della legge 24 giugno
1997, n. 196.
Art. 12
Verifica
1. Entro il 31 dicembre 2000 il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale procede ad una verifica, con le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni
dettate dal presente decreto legislativo, con particolare riguardo alle
previsioni dell’articolo 3, comma 2, in materia di lavoro supplementare e
all’esigenza di controllare le ricadute occupazionali delle misure di
incentivazione introdotte, anche ai fini dell’eventuale esercizio del potere
legislativo delegato di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 5 febbraio
1999, n. 25.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.