Circolare INPS n. 48 del 24 Marzo 2006
OGGETTO: |
D.Lgs. 27 maggio 2005 n. 101: “Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura e delle foreste, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38”. Modifiche alla disciplina dello IAP. |
SOMMARIO: |
2.1 Società di persone e società cooperative 2.2 Società di capitali 2.3 Precisazioni
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1. PREMESSA
Il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 101 - Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura e delle foreste, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38 - entrato in vigore il 30 giugno 2005, ha modificato, in alcuni punti, la disciplina dell’imprenditore agricolo professionale, di cui al Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
Si illustrano, di seguito, le novità introdotte dal decreto in commento.
2. ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI IAP CON RIFERIMENTO AD ATTIVITA’ SVOLTA IN SOCIETA’
Il decreto legislativo in oggetto ha aggiunto all’art. 1, co. 1, del D.Lgs. 99/2004 i seguenti periodi: “Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l’attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l’attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale”.
Al fine di chiarire la portata di tale normativa, è opportuno analizzare le società di persone e le società cooperative separatamente dalle società di capitali.
2.1. SOCIETA’ DI PERSONE E SOCIETA’ COOPERATIVE
Ferma restando la competenza delle Regioni ad accertare i requisiti per la qualifica di IAP (art. 1, co. 2 del D.Lgs. 99/2004), la disposizione sopra riportata prevede che l’attività svolta dai “soci” nelle società di persone e nelle società cooperative,in presenza dei requisiti di cui all’art. 1, co. 1, del D.lgs. 99/2004 – per l’esame dei quali si rinvia alla circolare n. 85/2004 – è idonea a far acquisire agli stessi la qualifica di IAP.
Tale qualifica può, dunque, essere acquisita, oltre che in relazione ad attività imprenditoriale individuale, anche in relazione ad attività svolta in qualità di socio in una delle predette società, purché sussistano i requisiti di legge.
In particolare, poi, il socio ha titolo ad acquisire la qualifica di IAP quando possieda le conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’art. 5 del regolamento del Consiglio (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole della società almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi, dalle attività medesime, almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (le percentuali, si ricorda, sono ridotte al 25% se l’impresa operi in zone svantaggiate).
L’articolo 1 novellato aggiunge che, sempre nelle società di persone e nelle cooperative, l’attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti previsti per l’acquisto della qualifica di IAP, è idonea, altresì, al riconoscimento dei requisiti nei confronti dei “soci lavoratori”: anche questi ultimi acquisiscono la qualifica di IAP a condizione che risultino in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, co. 1, del D.Lgs. n. 99 del 2004, anche tenuto conto dell’attività svolta nella società.
Con riferimento ai soli “soci lavoratori” di cooperative, poi, si richiama l’attenzione sul co. 5 bis dell’art. 1 del D.lgs. 99/2004, introdotto dal D.lgs. 101/2005, il quale dispone l’applicazione, nei loro confronti, dell’art. 1, co. 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.
Quest’ultima disposizione, come è noto, prevede che il socio lavoratore, proprio perché tale, debba stabilire con la cooperativa- all’atto della propria adesione o dopo l’instaurazione del rapporto associativo- “un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale …omissis”. Dall’instaurazione dei predetti rapporti, associativi o di lavoro in qualsiasi forma, derivano i relativi effetti di natura previdenziale.
Ne consegue che i “soci lavoratori” di cooperative devono essere iscritti alla gestione previdenziale relativa al rapporto di lavoro cui in concreto hanno dato vita: A.G.O, nel caso di lavoro subordinato; Gestione CD/CM, nel caso di lavoro autonomo; Gestione Separata ex art. 2, co. 26, della L. 335/1995, nel caso di collaborazione coordinata non occasionale.
2.2. SOCIETA’ DI CAPITALI
La norma in esame riconosce, infine, il diritto alla qualifica di IAP in favore degli “amministratori” di società di capitali quando la loro attività nella società sia svolta in presenza dei requisiti di cui all’art. 1, co. 1, del D.lgs. 99/2004. Conseguentemente, fermo restando il potere di accertamento della qualifica da parte delle Regioni, i soggetti di cui trattasi, purché in possesso delle conoscenze e competenze professionali predette, nonché in possesso, per ciò che concerne la loro attività nella società, dei requisiti di reddito e tempo/lavoro sopra citati, non devono più essere iscritti nella Gestione Separata di cui all’art. 2, co. 26, della L. 335/1995, bensì nella gestione previdenziale e assistenziale per l’agricoltura, ossia nella gestione CD/CM, in qualità di IAP.
2.3. PRECISAZIONI.
A conferma dei principi descritti nei punti precedenti, si pone in evidenza che il Legislatore ha introdotto, nell’art. 1 del D.Lgs. 99/2004, il co. 5 bis, il quale precisa che lo IAP ha l’obbligo di iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura, sia che svolga attività imprenditoriale individuale, sia che operi come socio di società di persone o di cooperative, sia che operi come amministratore di società di capitali.
Inoltre, appare opportuno richiamare l’attenzione sull’art. 1, co. 5, del D.Lgs. 99/2004, modificato dal D.Lgs. 101/2005, il quale dispone che “le indennità e le somme percepite per l’attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole ai fini del presente articolo, e consentono l’iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura”.
Quest’ultima disposizione innova il D.lgs. 99/2004 che, all’art. 1, co. 1, escludeva espressamente tali indennità e somme dal computo del reddito globale da lavoro. Ai sensi del nuovo disposto, invece, le stesse devono essere incluse nel reddito globale da lavoro del soggetto percettore e, nel contempo, acquistano rilevanza nella valutazione del requisito reddituale, ai fini della iscrizione nella gestione in argomento.
3. ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI IAP ALLE SOCIETA’
Il D.Lgs. 101/2005 innova, altresì, la disciplina inerente l’attribuzione della qualifica di IAP alle società.
In particolare, mentre restano immutate le condizioni per il riconoscimento della suddetta qualifica nei confronti delle società di persone e di capitali, variano quelle relative alle società cooperative.
Come è noto, infatti, l’art. 1, co. 3, lettera b), del D.lgs. 99/2004, considerava IAP le società cooperative che esercitassero esclusivamente le attività agricole ex art. 2135 del c.c. e in cui almeno un quinto dei soci fosse in possesso della qualifica di IAP.
La nuova disciplina, invece, riconosce la qualifica alle cooperative che svolgano esclusivamente attività agricola ed in cui almeno un amministratore, che sia anche socio, possieda la qualifica di IAP.
Inoltre, l’art. 1, co. 3 bis, del decreto novellato, stabilisce che ogni amministratore può apportare la qualifica di IAP ad una sola società. Tale limitazione deve intendersi riferita non solo alle società di capitali e alle società cooperative, ma anche alle società di persone nei casi in cui il socio IAP che attribuisce la qualifica sia anche amministratore.
4. ISCRIZIONE IN CARENZA DEI REQUISITI
Come già ricordato, l’art.1, co. 2, del D.Lgs. 99/2004 ha attribuito alle Regioni la competenza ad accertare, a tutti gli effetti - compresi quelli previdenziali - il possesso dei requisiti necessari per ottenere la qualifica di IAP.
E’ comunque fatta salva la facoltà dell’Istituto di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del D.P.R. n. 476/2001.
Con le circolari 85/2004 e 100/2004 venivano fornite istruzioni in merito, chiarendo che i soggetti interessati all’iscrizione nella gestione previdenziale dovevano presentare all’INPS, unitamente alla relativa richiesta, il certificato regionale relativo al possesso dei requisiti di legge.
Nelle suddette circolari veniva anche precisato che, in attesa della completa attuazione del D.lgs. n. 99/2004 da parte delle Regioni, le Sedi potevano procedere alla “iscrizione con riserva” dopo aver verificato l’esistenza dei requisiti.
Ora il D.Lgs. 101/2005 introduce una assoluta novità in materia, prevedendo l’iscrivibilità nella gestione, anche in carenza dei requisiti necessari, salvo il successivo perfezionamento degli stessi.
Infatti, il co. 5 ter dell’art. 1 del D.lgs. 99/2004, introdotto dal D.lgs. 101/2005, stabilisce che “Le disposizioni relative all’imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti alla apposita gestione dell’ INPS. Entro 24 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle Regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti..omissis”.
Il comma in esame comporta l’applicazione delle norme sullo IAP nei confronti dei soggetti che, non ancora in possesso dei relativi requisiti, abbiano presentato istanza per l’accertamento degli stessi alla Regione e abbiano, altresì, richiesto all’INPS l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale.
Tali soggetti hanno 24 mesi di tempo – o il diverso tempo stabilito dalle singole Regioni – dalla data di presentazione dell’istanza alla competente Regione, per risultare in possesso dei requisiti previsti dal Legislatore e regolarizzare la propria posizione, pena la decadenza dagli eventuali benefici goduti.
Ne consegue che, a seguito della novellata disposizione, le Sedi devono iscrivere con riserva coloro che, anche se non in possesso dei requisiti, presentino apposita certificazione, rilasciata dalla Regione, comprovante solo l’avvenuta presentazione della domanda. Costoro saranno cancellati ab origine dalla gestione previdenziale se dopo 24 mesi dalla data di presentazione della citata istanza alla Regione - o dopo il diverso termine stabilito dalla Regione - non risultino in possesso della certificazione della qualifica rilasciata dalla Regione.