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Decreto Legislativo n. 101 del 27 maggio 2005

Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38.
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto l'articolo 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n. 186;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 3 marzo 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;
 

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

 

Capo I
Norme in materia di soggetti ed attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura.


Art. 1.
Imprenditore agricolo professionale
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, la parola: «societa» e' soppressa;
b) dopo le parole: «computo del reddito globale da lavoro.», sono aggiunti i seguenti periodi: «Nel caso delle societa' di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attivita' svolta dai soci nella societa', in presenza dei requisiti di conoscenze e
competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, e' idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di societa' di capitali, l'attivita' svolta dagli amministratori nella societa', in presenza dei predetti
requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, e' idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale.».
2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' soppressa;
b) alla lettera c), dopo le parole: «di capitali», sono inserite le seguenti: «o cooperative», e dopo le parole: «un amministratore», sono aggiunte le seguenti: «che sia anche socio per le societa' cooperative,»;
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. La qualifica di imprenditore agricolo professionale puo' essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola societa'.».
3. L'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' sostituito dal seguente:
«4. All'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresi' riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualita' di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.».
4. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
«5. Le indennita' e le somme percepite per l'attivita' svolta in societa' agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attivita' agricole ai fini del presente articolo, e consentono l'iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura.
5-bis. L'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di societa' di persone o cooperative, ovvero amministratore di societa' di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.
5-ter. Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o societa' che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonche' si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l'Agenzia delle entrate definiscono modalita' di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP.
5-quater. Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale, come definito nel presente articolo.
5-quinquies. L'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, e' abrogato.».


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste).

- 1.Il Governo e' delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola e della filiera agroalimentare, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresi' conto degli orientamenti dell'Unione europea in materia di politica agricola comune, uno o piu' decreti legislativi per completare il processo di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione e in coerenza con la normativa comunitaria, si conformano ai seguenti principi e criteri direttivi, oltre che, in quanto compatibili, alle finalita' e ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 7, comma 3, e all'art. 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57:
a) prevedere l'istituzione di un sistema di concertazione permanente fra Stato, regioni e province autonome riguardante la preparazione dell'attivita' dei Ministri partecipanti ai Consigli dell'Unione europea concernenti le materie di competenza concorrente con le regioni e, per quanto occorra, le materie di competenza esclusiva delle regioni medesime. La concertazione avverra' fra il Ministro competente per materia in occasione di ogni specifico Consiglio dell'Unione europea e i presidenti di giunta regionale o componenti di giunta regionale allo scopo delegati;
b) stabilire che la concertazione di cui alla lettera a) abbia per oggetto anche l'esame di progetti regionali rilevanti ai fini della tutela della concorrenza, prevedendo a tale fine un apposito procedimento di notifica al Ministero competente. Il Governo, qualora ritenga conforme alle norme nazionali in materia di concorrenza il progetto notificato, libera le regioni da ogni ulteriore onere, ne cura la presentazione e segue il procedimento di
approvazione presso gli organismi comunitari;
c) stabilire che la concertazione di cui alla lettera a) si applichi anche in relazione a progetti rilevanti ai fini dell'esercizio di competenze esclusive dello Stato e delle regioni o concorrenti, con previsione di uno specifico procedimento per la prevenzione di controversie;
d) favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la revisione dei requisiti previsti dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo n. 228 del 2001, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;
e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni e accordi interprofessionali, contratti di coltivazione e vendita, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate alle peculiarita' dei settori di cui al comma 1, nonche' di favorirne il miglioramento dell'organizzazione economica e della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori, nel rispetto del principio di trasparenza di cui all'art. 9 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002;
f) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei criteri di cui all'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e della continuita' della corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e dettare principi fondamentali per la normativa regionale per la
parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e delle imposte, nonche' di una disciplina tributaria che
agevoli la costituzione di adeguate unita' produttive, favorendone l'accorpamento e disincentivando il frazionamento fondiario, e favorisca l'accorpamento delle unita' aziendali, anche attraverso il ricorso alla forma cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle aziende dei produttori agricoli, con priorita' per i giovani agricoltori, specialmente nel caso in cui siano utilizzate risorse pubbliche;
g) semplificare, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole;
h) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, determinando i principi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie;
i) favorire l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca, al fine di sostenerne la competitivita' e la permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di mercato, nonche' favorire il superamento da parte delle imprese agricole delle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari;
l) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura anche attraverso l'adozione di una disciplina tributaria e previdenziale adeguata;
m) rivedere la normativa per il supporto dello sviluppo dell'occupazione nel settore agricolo, anche per incentivare l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;
n) ridefinire gli strumenti relativi alla tracciabilita' all'etichettatura e alla pubblicita' dei prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione di procedure di tracciabilita' differenziate per filiera, anche attraverso la modifica dell'art. 18 del decreto legislativo n. 228 del 2001, in coerenza con il citato regolamento (CE) n. 178/2002, e prevedendo adeguati sostegni alla loro diffusione;
o) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi agroalimentari al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza;
p) individuare le norme generali regolatrici della materia per semplificare e accorpare le procedure amministrative relative all'immissione in commercio, alla vendita e all'utilizzazione di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, sulla base della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, emanato ai sensi dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
q) agevolare la costituzione e il funzionamento di efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme associate, anche in riferimento ai criteri di rappresentanza degli imprenditori agricoli associati, attraverso la modifica dell'art. 27, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001, al fine di consentire un'efficace concentrazione dell'offerta della produzione agricola, per garantire il corretto funzionamento delle regole di concorrenza e supportare la posizione competitiva sul mercato, anche modificando il termine previsto dall'art. 26, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 228 del 2001, da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresi' la vendita del prodotto in nome e per conto dei soci;
r) prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione delle attivita' di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti tipici, di qualita' e ai prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica, in modo da assicurare, in raccordo con le regioni, la partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di favorire l'internazionalizzazione di tali prodotti;
s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e l'ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dagli imprenditori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti, anche attraverso l'istituzione di una cabina di regia nazionale, costituita dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle regioni e partecipata dalle organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e avanzare proposte per il loro sostegno, con particolare riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale;
t) ridefinire il sistema della programmazione negoziata nei settori di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali e i relativi modelli organizzativi, anche al fine di favorire la partecipazione delle regioni sulla base di principi di sussidiarieta' e
garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli, in conformita' a quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo n. 228 del 2001;
u) riformare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, al fine di armonizzarla con le nuove normative sull'organizzazione dell'amministrazione statale e sul trasferimento alle regioni di funzioni in materia di pesca e di acquacoltura;
v) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine di razionalizzare la disciplina e il sistema dei controlli sull'attivita' di pesca marittima;
z) riformare il Fondo di solidarieta' nazionale della pesca istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine di garantire l'efficacia degli interventi in favore delle imprese ittiche danneggiate da calamita' naturali o da avversita' meteomarine;
aa) rivedere la definizione della figura economica dell'imprenditore ittico e le attivita' di pesca e di acquacoltura, nonche' le attivita' connesse a quelle di pesca attraverso la modifica degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 226 del 2001;
bb) ridurre, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel REA, gli obblighi e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ai rapporti fra imprese ittiche e pubblica amministrazione, anche attraverso la modifica dell'art. 5 e dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2001, nonche' degli articoli 123, 164, da 169 a 179, e 323 del codice della navigazione, nel rispetto degli standard di sicurezza prescritti dalla normativa vigente;
cc) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nel settore della pesca, anche attraverso la modifica dell'art. 318 del codice della navigazione;
dd) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'art. 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001;
ee) equiparare, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di vendita di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo n. 228 del 2001, gli enti e le associazioni alle societa';
ff) definire e regolamentare l'attivita' agromeccanica, quando esercitata in favore di terzi con mezzi meccanici, per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, la sistemazione, la manutenzione su fondi agro-forestali nonche' le operazioni successive alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio dei prodotti;
gg) dettare i principi fondamentali per la riorganizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in materia di pesca e acquacoltura, prevedendo il riordino e la trasformazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, degli uffici e degli organismi operanti a tale fine;
hh) adeguare la normativa relativa all'abilitazione delle navi da pesca, anche attraverso la modifica dell'art. 408 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto, anche in un codice agricolo, delle disposizioni legislative vigenti in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura, e foreste, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e comunque con il compito di eliminare duplicazioni e chiarire il significato di norme controverse. Tali decreti legislativi sono strutturati in modo da evidenziare le norme rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, le norme costituenti principi fondamentali ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e le altre norme statali vigenti sino all'eventuale modifica da parte delle regioni.
4. Il Governo informa periodicamente il Parlamento sullo stato di attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 3.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le norme di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 3.
6. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 1 e 3, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi al Parlamento affinche' sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia entro il termine di quaranta giorni; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 3, o successivamente ad essi, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
7. Sono in ogni caso fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.».
- L'art. 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186, di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse», cosi' recita:
«Art. 2 (Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi integrativi e correttivi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, attenendosi alle procedure e ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, commi 2 e 3, all'art. 5, commi 2 e 3, e all'art. 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
2. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi correttivi o modificativi dei decreti legislativi gia' emanati ai sensi dell'art. 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni legislative in materia di:
a) teatro, musica, danza ed altre forme di spettacolo dal vivo;
b) sport;
c) proprieta' letteraria e diritto d'autore.
4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati secondo le procedure ed i principi e criteri direttivi di cui all'art. 10, comuni 2, 3 e 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni.
5. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parita' e pari opportunita' tra uomo e donna, attenendosi ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 13, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137.
6. All'art. 6, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137, la parola: "diciotto" e' sostituita dalla seguente:
"trentasei".
7. Alla legge 29 luglio 2003, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) agli articoli 2, comma 1, alinea, 4, comma 1, alinea, e 5, comma 1, alinea, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni";
b) all'art. 3, comma 1, alinea, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
c) agli articoli 7, comma 1, alinea, 8, comma 1, alinea, e 9, comma 1, alinea, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
d) all'art. 11, comma 1, alinea, le parole: "entro diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi".
8. All'art. 15, comma 1, alinea, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".
9. All'art. 6, comma 1, alinea, della legge 8 luglio 2003, n. 172, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".
10. Il termine di cui all'art. 13-nonies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, e' differito al 20 luglio 2004.
11. All'art. 1, commi 1 e 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole, rispettivamente: "entro un anno" ed "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni" ed "entro tre anni".
12. All'art. 1, comma 3, alinea, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, le parole: "due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2004». All'art. 1-sexies, comma 7, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, le parole: "30 giugno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".
13. All'art. 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, al comma 4, la parola: "nonche'" e' sostituita dalle seguenti: "ma non".».
 

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante «Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e e), della legge 7 marzo 2003, n. 38», come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Imprenditore agricolo professionale). - 1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, e' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attivita' agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualita' di socio di societa', almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attivita' medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennita' e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Nel caso delle societa' di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attivita' svolta dai soci nella societa', in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze
professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, e' idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di societa' di capitali, l'attivita' svolta dagli amministratori nella societa', in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, e' idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'art. 17 citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.
2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. E' fatta salva la facolta' dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.
3. Le societa' di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attivita' agricole di cui all'art. 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) nel caso di societa' di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le societa' in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
b) (soppresse);
c) nel caso di societa' di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le societa' cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
3-bis. La qualifica di imprenditore agricolo professionale puo' essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola societa'.
4. All'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresi' riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualita' di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.
5. Le indennita' e le somme percepite per l'attivita' svolta in societa' agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attivita' agricole ai fini del presente articolo, e consentono l'iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura.
5-bis. L'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di societa' di persone o cooperative, ovvero amministratore di societa' di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.
5-ter. Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o societa' che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla regione competente che rilascia apposita certificazione, nonche' si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza
di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l'Agenzia delle entrate definiscono modalita' di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP.
5-quater. Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale, come definito nel presente articolo.
5-quinquies. L'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, e' abrogato.

 

 
Art. 2.
Societa' agricole
1. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «nuova» e' soppressa;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per ogni altro adempimento a tal fine necessario».
2. L'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' sostituito dal seguente: «4. Alle societa' agricole di cui all'articolo 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualita' di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.».
3. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«4-bis. Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle societa' agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle societa' agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonche' alle societa' cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. In ogni caso le agevolazioni, se richieste dalla societa', non possono essere riconosciute anche al coltivatore diretto socio o amministratore. La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Societa' agricole). - 1. La ragione sociale o la denominazione sociale delle societa' che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di societa' agricola.
2. Le societa' costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano i requisiti di cui al presente articolo, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale la indicazione di «societa' agricola» ed adeguare lo statuto, ove redatto. Le predette societa' sono esentate dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l'aggiornamento della ragione sociale o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari e per ogni altro adempimento a tal fine necessario.
3. L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, spetta anche alla societa' agricola di persone qualora almeno la meta' dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2188 e seguenti del codice civile. Alla medesima societa' sono in ogni caso riconosciute, altresi', le agevolazioni previdenziali ed assistenziali stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
4. Alle societa' agricole di cui all'art. 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui all'art. 1, comma 3, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualita' di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.
4-bis. Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle societa' agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle societa' agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonche' alle societa' cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. In ogni caso le agevolazioni, se richieste dalla societa', non possono essere riconosciute anche al coltivatore diretto socio o amministratore. La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.».

Art. 3.
Conservazione dell'integrita' fondiaria
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«11-bis. La costituzione di compendio unico avviene con dichiarazione resa dalla parte acquirente o cessionaria nell'atto di acquisto o di trasferimento; in tale ipotesi sono dovuti esclusivamente gli onorari notarili per l'atto di acquisto o trasferimento ridotti ad un sesto ai sensi del presente articolo, senza alcuna maggiorazione.
11-ter. I terreni e le relative pertinenze possedute a titolo di proprieta', possono concorrere al raggiungimento del livello minimo di redditivita' di cui al comma 1.
11-quater. La costituzione di compendio unico puo' avvenire anche in riferimento a terreni agricoli e relative pertinenze gia' di proprieta' della parte, mediante dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi a notaio nelle forme dell'atto pubblico. Gli onorari notarili in tale ipotesi sono determinati in misura fissa, con applicazione della voce di tariffa di cui all'articolo 6, comma 2, della tariffa degli onorari spettanti ai notai, approvata con decreto del Ministro della giustizia in data 27 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2001.».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come modificato dal presente decreto:
«Art. 7 (Conservazione dell'integrita' fondiaria). - 1. Dopo l'art. 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis (Conservazione dell'integrita' aziendale).
- 1. Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditivita' determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999 e dal regolamento (CE) n. 1260/1999, e successive modificazioni.
2. Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualita' di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Gli onorari notarili per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto.
3. Le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari notarili ad un sesto in favore della costituzione del compendio unico di cui al comma 2 spettano comunque ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, effettuati tra vivi o mortis causa ad acquirenti che nell'atto o con dichiarazione separata si impegnino a condurre direttamente il maso per dieci anni.
4. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati unita' indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il predetto vincolo di indivisibilita' deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai direttori degli uffici competenti. Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico.
5. Possono essere costituiti in compendio unico terreni agricoli anche non confinanti fra loro purche' funzionali all'esercizio dell'impresa agricola.
6. Qualora nel periodo di cui al comma 4, i beni disponibili nell'asse ereditario non consentano la soddisfazione di tutti gli eredi secondo quanto disposto dalla legge in materia di successioni o dal dante causa, si provvede all'assegnazione del compendio di cui al presente articolo all'erede che la richieda, con addebito dell'eccedenza. A favore degli eredi, per la parte non soddisfatta, sorge un credito di valuta garantito da ipoteca, iscritta a tassa fissa sui terreni caduti in successione, da pagarsi entro due anni dall'apertura della stessa con un tasso d'interesse inferiore di un punto a quello legale.
7. In caso di controversie sul valore da assegnare al compendio unico o relativamente ai diritti agli aiuti comunitari e nazionali presenti sul compendio stesso, le parti possono richiedere un arbitrato alla camera arbitrale ed allo sportello di conciliazione di cui al decreto ministeriale 1° luglio 2002, n. 743 del Ministro delle politiche agricole e forestali.
8. Se nessuno degli eredi richiede l'attribuzione preferenziale, sono revocati i diritti agli aiuti comunitari e nazionali, ivi comprese l'attribuzione di quote produttive, assegnati all'imprenditore defunto per i terreni oggetto della successione. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalita' per la revoca e la riattribuzione dei diritti e delle quote.
9. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, province, comuni e comunita' montane.
10. Gli articoli 846, 847 e 848 del codice civile sono abrogati.
11. All'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'art. 1, comma 2.
11-bis. La costituzione di compendio unico avviene con dichiarazione resa dalla parte acquirente o cessionaria nell'atto di acquisto o di trasferimento; in tale ipotesi sono dovuti esclusivamente gli onorari notarili per l'atto di acquisto o trasferimento ridotti ad un sesto ai sensi del presente articolo, senza alcuna maggiorazione.
11-ter. I terreni e le relative pertinenze possedute a titolo di proprieta', possono concorrere al raggiungimento del livello minimo di redditivita' di cui al comma 1.
11-quater. La costituzione di compendio unico puo' avvenire anche in riferimento a terreni agricoli e relative pertinenze gia' di proprieta' della parte, mediante dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi a notaio nelle forme dell'atto pubblico. Gli onorari notarili in tale ipotesi sono determinati in misura fissa, con applicazione della voce di tariffa di cui all'art. 6, comma 2, della tariffa degli onorari spettanti ai notai approvata con decreto del Ministero della giustizia del 27 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2001".».

Art. 4.
Semplificazione degli adempimenti amministrativi
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:
«13-bis. I depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile e ubicati all'interno delle aziende agricole, ancorche' attrezzati come impianti per il rifornimento delle macchine agricole, e quelli impiegati nell'esercizio delle attivita', di cui all'articolo 5, ubicati all'interno delle imprese agromeccaniche, non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.
13-ter. Ai depositi di cui al comma 13-bis, qualora abbiano capacita' geometrica non superiore a 25 metri cubi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'interno in data 27 marzo 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 26 aprile 1985, e in data 19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1990.
13-quater. L'attivita' esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, di cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali destinati esclusivamente alla produzione di biomasse, con cicli colturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali cicli, su terreni nonboscati, costituiscono coltivazione del fondo ai sensi del citato articolo 2135 del codice civile e non e' soggetta alle disposizioni in materia di boschi e foreste. Tali organismi vegetali non sono considerati colture permanenti ai sensi della normativa comunitaria.
13-quinquies. I rapporti di lavoro instaurati dai soggetti che svolgono le attivita', di cui al precedente articolo 5, sono esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.».
2. All'articolo 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «urbanistici vigenti», sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che la porzione di terreno interessata sia tale da consentire l'efficiente prosecuzione dell'attivita' agricola sulla restante superficie. Il riscatto anticipato da parte dell'assegnatario avviene sulla base del valore attribuito al terreno all'epoca dell'assegnazione.».
3. All'articolo 11, dopo il comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il vincolo di indivisibilita' di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, come modificato dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, gravante sui terreni assegnati attraverso il regime di aiuto fondiario n. 110/2001/Italia puo' essere, altresi', revocato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, limitatamente alla porzione di terreno interessata dalla procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita' da parte di un soggetto pubblico o privato.
4-ter. All'assegnatario del fondo acquistato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, sia esso in forma singola che associata, spetta in ogni caso l'indennita' aggiuntiva prevista dall'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni. L'indennita' aggiuntiva di cui al comma 1 e' determinata ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica. n. 327 del 2001, e successive modificazioni.».
4. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i rapporti tra le imprese agricole ed agroalimentari, lo Stato, le regioni, gli enti locali, si svolgono con modalita' informatizzata. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'innovazione e tecnologie ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro il 31 dicembre 2005, le modalita' di attuazione del presente comma.
5. All'articolo 14, comma 12, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo le parole: «delle imprese agricole», sono inserite le seguenti: «e da quelle che svolgono l'attivita' agromeccanica, di cui all'articolo 5».
6. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il comma 13 e' sostituito dal seguente:
«13. La legge 8 agosto 1991, n. 264, non si applica all'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, effettuata dalle organizzazioni professionali agricole e da quelle delle imprese che esercitano l'attivita' agromeccanica, di cui all'articolo 5, maggiormente rappresentative a livello nazionale».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come modificato dal presente decreto:
«Art. 14 (Semplificazione degli adempimenti amministrativi). - 1. Per i pagamenti diretti si applica quanto previsto dall'art. 22 del regolamento (CE) n. 1782/2003. L'AGEA, sentiti gli organismi pagatori, adotta le procedure per l'attuazione dell'art. 22, commi 2 e 3, del predetto regolamento.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, attraverso il SIAN sono comunicati, senza oneri per il destinatario, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le modalita' attraverso le quali ciascun soggetto che esercita attivita' agricola accede direttamente, anche per via telematica, alle informazioni contenute nel proprio fascicolo aziendale.
3. Il SIAN assicura le modalita' di riconoscimento dell'utente e di firma sicure attraverso la firma digitale, emessa per i procedimenti di propria competenza, e la Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'art. 13, comma 2.
4. Ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competenti per territorio acquisiscono, attraverso le modalita' previste dall'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le dichiarazioni del soggetto che esercita attivita' agricola modificative del fascicolo aziendale. Per le predette finalita' il SIAN puo' altresi' stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.
5. Ai fini dell'attuazione dell'art. 18, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonche' dell'aggiornamento del fascicolo aziendale di cui all'art. 13, comma 1, nel SIAN confluiscono i dati e le informazioni relativi all'identificazione e registrazione degli animali di cui alla direttiva 92/102/CEE del 27 novembre 1992, del Consiglio, e al regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.
6. Ove non siano espressamente previsti specifici diversi termini dalla regolamentazione comunitaria vigente, per le istanze relative all'esercizio dell'attivita' agricola presentate alla pubblica amministrazione per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, la pubblica amministrazione, nonche' gli enti pubblici economici procedenti adottano il provvedimento finale entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza gia' istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA); decorso tale termine la domanda si intende accolta. A tale fine i CAA rilasciano ai soggetti che esercitano l'attivita' agricola certificazione della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente. Sono fatti salvi i termini piu' brevi previsti per i singoli procedimenti, nonche' quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 18 dicembre 2002.
7. I soggetti che esercitano attivita' agricola che abbiano ottenuto la concessione di aiuti, contributi e agevolazioni ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, relativa all'esercizio della propria attivita' da parte della pubblica amministrazione, qualora inoltrino nuove istanze possono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le informazioni contenute nel fascicolo aziendale non hanno subito variazioni.
8. I soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, nei rapporti con i soggetti che esercitano l'attivita' agricola hanno l'obbligo di avvalersi delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale. La pubblica amministrazione interessata, ivi compresi gli enti pubblici economici, li acquisisce d'ufficio, prioritariamente in via telematica, utilizzando i servizi di certificazione ed i servizi di interscambio e cooperazione del SIAN.
9. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili a carico delle imprese agricole, fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, sono trasferiti all'AGEA i compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194.
10. L'AGEA subentra, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al SIAN di cui al comma 9. A tale fine sono trasferite all'AGEA le relative risorse finanziarie, umane e strumentali.
11. Il comma 3 dell'art. 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e' sostituito dal seguente:
«3. Con riferimento ai prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del 14 luglio 1992, del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003 dell'8 aprile 2003, del Consiglio, ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, anche ai fini dell'uniforme classificazione merceologica, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalita' di attuazione di quanto previsto dal comma 1.».
12. L'attivita' di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata sui mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l'attivita' agromeccanica, di cui all'art. 5 provviste di officina non e' soggetta alle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.
13. La legge 8 agosto 1991, n. 264, non si applica all'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, effettuata dalle organizzazioni professionali agricole e da quelle delle imprese che esercitano l'attivita' agromeccanica, di cui all'art. 5, maggiormente rappresentative a livello nazionale.
13-bis. I depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile e ubicati all'interno delle aziende agricole, ancorche' attrezzati come impianti per il rifornimento delle macchine agricole, e quelli impiegati nell'esercizio delle attivita', di cui all'art. 5, ubicati all'interno delle imprese agromeccaniche, non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.
13-ter. Ai depositi di cui al comma 13-bis qualora abbiano capacita' geometrica non superiore a 25 metri cubi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'interno 27 marzo 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 26 aprile 1985, e in data 19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1990.
13-quater. L'attivita' esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, di cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali destinati esclusivamente alla produzione di biomasse, con cicli colturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali cicli, su terreni non boscati, costituiscono coltivazione del fondo ai sensi del citato l'art. 2135 del codice civile e non e' soggetta alle disposizioni in materia di boschi e foreste. Tali organismi vegetali non sono considerati colture permanenti ai sensi della normativa comunitaria.
13-quinquies. I rapporti di lavoro instaurati dai soggetti che svolgono le attivita', di cui al precedente art. 5, sono esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», come modificato dal presente decreto:
«Art. 11 (Attenuazione dei vincoli in materia di proprieta' coltivatrice). - 1. Il periodo di decadenza dai benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di formazione e di arrotondamento di proprieta' coltivatrice e' ridotto da dieci a cinque anni.
2. La estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i suddetti benefici non possono aver luogo prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto.
3. Non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui ai comuni 1 e 2, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attivita' di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del codice civile, come sostituito dall'art. 1 del presente decreto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in tutti i casi di alienazione conseguente all'attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l'insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore.
4. All'art. 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "trenta anni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici anni";
b) il suddetto vincolo puo' essere, altresi', revocato, secondo le modalita' di cui al precedente comma, nel caso in cui sia mutata la destinazione agricola del fondo per effetto degli strumenti urbanistici vigenti, a condizione che la porzione di terreno interessata sia tale da consentire l'efficiente prosecuzione dell'attivita' agricola sulla restante superficie. Il riscatto anticipato da parte dell'assegnatario avviene sulla base del valore attribuito al terreno all'epoca dell'assegnazione.
4-bis. Il vincolo di indivisibilita' di cui all'art. 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, come modificato dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, gravante sui terreni assegnati attraverso il regime di aiuto fondiario n. 110/2001/Italia puo' essere, altresi', revocato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, limitatamente alla porzione di terreno interessata dalla procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita' da parte di un soggetto pubblico o privato.
4-ter. All'assegnatario del fondo acquistato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, sia esso in forma singola che associata, spetta in ogni caso l'indennita' aggiuntiva prevista dall'art. 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 dell'8 giugno 2001, e successive modificazioni. L'indennita' aggiuntiva di cui al comma 1 e' determinata ai sensi dell'art. 40, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni la data di entrata in vigore del presente decreto.».


Capo II
Norme in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole

Art. 5.
Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese
1. All'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo le parole: «dal presente articolo,» sono inserite le seguenti: «nonche' quelle previste dall'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. In attuazione di quanto disposto dal predetto articolo 1, comma 512, della legge n. 311 del 2004, il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' soppresso.».
2. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo il comma 5-bis, e' inserito il seguente: «5-ter. Al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separatezza dei patrimoni, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), e' autorizzata ad esercitare la propria attivita' anche attraverso propria societa' di capitali dedicata. Sull'attivita' del
presente articolo, l'ISMEA trasmette annualmente una relazione al Parlamento.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 maggio 2005
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali

Visto, il Guardasigilli: Castelli


Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38, come modificato dal presente decreto:
«Art. 17 (Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese). - 1. La Sezione speciale istituita dall'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, e' incorporata nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi.
2. L'ISMEA puo' concedere la propria fideiussione a fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine in favore delle imprese agricole e della pesca di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e all'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.
3. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese di cui al comma 2, l'ISMEA puo' concedere garanzia diretta a banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da intermediari finanziari, nonche' da fondi chiusi di investimento mobiliari.
4. Per le medesime finalita' l'ISMEA potra' intervenire anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i criteri e le modalita' di prestazione delle garanzie previste dal presente articolo, nonche' quelle previste dall'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. In attuazione di quanto disposto dal predetto art. 1, comma 512, della legge n. 311 del 2004, il Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' soppresso.
5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo possono essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 2, si provvede ai sensi dell'art. 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia e' elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 468 del 1978.
5-ter. Al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separatezza dei patrimoni, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), e' autorizzata ad esercitare la propria attivita' anche attraverso propria societa' di capitali dedicata. Sull'attivita' del presente articolo, l'ISMEA trasmette annualmente una relazione al Parlamento.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, il decreto ministeriale 30 luglio 2003, n. 283 del Ministro dell'economia e delle finanze, e' abrogato.».