OGGETTO: Precisazioni alla circolare n. 85 del 24 maggio 2004
SOMMARIO: |
1. Premessa; 2. Accertamento dei requisiti: D.Lgs. 99/2004; 3. Cancellazioni IATP. |
Premessa.
Come è noto, con la circolare n. 85 del 24 maggio u.s., l’Istituto ha definito il nuovo quadro normativo riguardante la figura dell’imprenditore agricolo professionale, dando così attuazione al Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2004 n. 94.
Ad oggi si rende necessario precisare alcuni punti, in attesa del pieno regime.
Accertamento requisiti: D.Lgs. 99/2004
L’art. 1 comma 1 del citato decreto recita: “Ai fini dell’applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo o che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro”. Precisando poi che “Per l’imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 17 del citato regolamento CE n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al 25%”.
La norma, pertanto, fissa i nuovi parametri necessari per avvalorare la figura dello IAP.
Il comma 2 definisce la competenza all’accertamento dei requisiti, a tutti gli effetti, affidandola alla Regione, riservando all’Istituto la facoltà di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 476.
Pertanto, a stretta interpretazione letterale della norma, i soggetti interessati dovrebbero presentare, unitamente alla richiesta di iscrizione alla relativa gestione previdenziale, l’attestato Regionale.
Considerato che da parte dei soggetti interessati sono state presentate domande di iscrizione alla gestione previdenziale, in attesa del completamento della fase di attuazione da parte delle Regioni, le Sedi possono procedere alla iscrizione “con riserva” dopo aver verificato l’esistenza dei requisiti reddituali e di tempo-lavoro.
Tutto quanto premesso, poiché sull’Istituto grava sempre l’obbligo di concludere l’iter istruttorio nel termine di 90 giorni, così come disposto dal DPR 476/01 e da circolare n. 65/2002.
Al contempo, sarà cura della Direzione Generale attivare le sinergie necessarie con le singole Regioni al fine di una corretta e puntuale applicazione della nuova normativa. Nel merito si fa riserva di istruzioni.
Cancellazioni IATP.
Da parte di alcune Sedi è stato segnalato che soggetti iscritti alla gestione come “imprenditori agricoli a titolo principale” (IATP), per usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 1 del D.Lgs. in argomento, hanno presentato domanda di cancellazione con contestuale richiesta di nuova iscrizione nella qualità di “imprenditore agricolo professionale” (IAP).
Al riguardo si osserva che le domande devono essere respinte in quanto, come precisato nella circolare 85/2004, “al pari di quanto previsto dall’abrogato art. 12 per lo IATP, la qualifica di IAP, quale disciplinata dal nuovo testo normativo, si riferisce e vale per tutti i casi in cui, per la normativa statale stessa, è rilevante a determinati fini, ivi compresi quelli di natura previdenziale”.