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OGGETTO: |
Lavoratori autonomi. Chiarimenti. |
SOMMARIO: |
Precisazioni in materia di rapporto di lavoro degli insegnanti di scuola guida e di attività di somministrazione di alimenti e bevande. |
In considerazione delle richieste di chiarimenti pervenute alla scrivente Direzione in ordine alla natura del rapporto ed alla sussistenza dell’obbligo contributivo, in talune specifiche fattispecie, si forniscono le precisazioni che seguono.
1. Insegnanti e istruttori di scuola guida.
Il Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dispone, all’art.123, che l’autorizzazione all’esercizio delle scuole guida è rilasciata a chi abbia compiuto gli anni 21, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di guida.
Il Decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, regolamento recante la disciplina delle autoscuole, in attuazione del citato decreto legislativo a sua volta dispone, all’art.8, che le autoscuole o i centri di istruzione devono avere uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori di guida oppure uno o più soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni in relazione all’abilitazione posseduta dal titolare o legale rappresentante o socio amministratore i quali possono, peraltro, cumulare le suddette funzioni se abilitati (comma 1).
Il successivo comma 4 prevede che l’autoscuola può utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonché lavoratori autonomi anch’essi regolarmente abilitati.
Rilevato che per effetto delle disposizioni richiamate le autoscuole possono legittimamente avvalersi, per l’insegnamento e l’istruzione, anche delle prestazioni di lavoratori autonomi, devono ritenersi in tal senso modificate le direttive a suo tempo impartite con circolare n. 74 del 23 marzo 1990, in base alle quali, in attuazione delle norme all’epoca vigenti, i lavoratori in argomento dovevano essere assicurati, in ogni caso, come lavoratori dipendenti.
Non appare superfluo sottolineare che la volontà delle parti di porre in essere un rapporto di natura autonoma, in particolare di collaborazione coordinata continuativa, non è di per se sufficiente ai fini del trattamento previdenziale del rapporto stesso, rendendosi necessari puntuali accertamenti, da parte delle Sedi, sulla scorta dei noti criteri, circa la reale natura del rapporto di fatto intercorrente tra l’autoscuola e gli insegnanti ed istruttori.
2. Presupposti per l’iscrizione alla Gestione degli esercenti attività commerciali delle imprese operanti nel settore della somministrazione di alimenti e bevande.
E’ stata riproposta la questione dell’iscrizione nella Gestione degli esercenti attività commerciali di titolari o contitolari di imprese che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande allorché l’iscrizione al REC e la conseguente autorizzazione amministrativa facciano capo esclusivamente ad un “delegato” del titolare dell’impresa individuale o del legale rappresentante della società.
A tal riguardo giova premettere che la questione conserva piena attualità anche a seguito della entrata in vigore del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di riforma della disciplina relativa al settore commercio, che ha fatto salve le previgenti disposizioni concernenti il REC, relativamente alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Ciò premesso deve evidenziarsi che il requisito del possesso di licenze od autorizzazioni e/o dell’iscrizione in albi, registri o ruoli, di cui al primo comma dell’art.29 della legge n. 160/1975, nel testo modificato dall’art.1, comma 203, lettera D, della legge n. 662/1996, è stato previsto dal Legislatore al fine di escludere dalla copertura previdenziale le fattispecie nelle quali, per il mancato rispetto delle prescrizioni di legge, non vengano protetti interessi diversi, quali, come nelle fattispecie in esame, la tutela dei consumatori.
Per quanto precede, una volta che queste norme “diverse” siano integralmente rispettate dall’impresa, nel suo complesso considerata, nessun ostacolo può frapporsi all’iscrizione nella Gestione previdenziale dei soggetti che risultino in possesso di tutti gli altri requisiti , di natura “sostanziale”, previsti dalla vigente legislazione (responsabilità, abitualità e prevalenza dell’attività, ecc.).
Nel caso di specie va rilevato che l’art.2 della legge 25 agosto 1991, n. 287 ( disciplina delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ), le cui disposizioni sono state fatte salve dal decreto legislativo n. 114/1998, prevede l’iscrizione al REC del titolare dell’impresa individuale o del legale rappresentante della società, ovvero di un suo delegato.
A sua volta l’art.5 del citato decreto legislativo n. 114/1998, in riferimento al settore alimentare, prevede il possesso dei requisiti, ivi compresa l’iscrizione al REC, in capo al titolare, per le imprese individuali, ed in capo al rappresentante legale od ad altra persona specificamente preposta all’attività commerciale, per le società.
Per effetto delle predette disposizioni, mentre il titolare dell’impresa individuale deve necessariamente essere iscritto al REC, per poter essere autorizzato all’esercizio dell’attività in questione e, quindi, assicurato, per le società è sufficiente l’iscrizione del legale rappresentante o di altra persona specificamente preposta.
Conclusivamente nulla è innovato rispetto a quanto previsto dall’art.3 della legge 28 febbraio 1986, n.45, che ha escluso l’obbligo di iscrizione al REC per i soci di S.n.c. e di S.a.s (1).
(1) Circolare n. 1875 R.C.V./54 del 17 marzo 1986.
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