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Legge 3 giugno 1975, n. 160

(in Gazzetta Ufficiale, 5 giugno, n. 146)

…(Omissis)…

Art. 29.

Esercenti attività commerciali.

L'art.1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, nel testo modificato dall'art.1 della legge 25 novembre 1971, n. 1088, è sostituito dal seguente:

<<L'assicurazione contro le malattie prevista dalla presente legge è obbligatoria nei confronti dei soggetti che esercitano attività commerciali e turistiche, nonché degli ausiliari del commercio, in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Ai fini dell'iscrizione all'assicurazione contro la malattia i soggetti di cui al precedente comma devono:

1) essere iscritti, come titolari o gestori in proprio, nel registro di cui agli articoli 1 e 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, ed essere in possesso dell'autorizzazione del comune o della licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, ove esse siano prescritte per l'esercizio della loro attività;

2) ovvero essere iscritti nella sezione speciale del registro e in possesso dell'autorizzazione secondo le norme di cui all'art.1 della legge 20 novembre 1971, n. 1062;

3) oppure essere muniti, limitatamente ai titolari dell'impresa, della licenza od autorizzazione prevista per l'esercizio della loro attività da una delle seguenti disposizioni di legge:

a) testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, agli articoli 31 e 37 per il commercio e la vendita delle armi, degli strumenti da punta e da taglio; agli articoli 46 e 47 per il commercio e la vendita degli esplosivi, polveri piriche e polveri senza fumo; agli articoli 86 e 103, primo e secondo comma, per gli esercizi ivi contemplati; all'art.115 per le agenzie e gli uffici di affari; all'art.127 per quanto concerne i commercianti in oggetti preziosi e gli orafi;

b) legge 14 ottobre 1974, n. 524, sulla disciplina degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande;

c) legge 18 giugno 1931, n. 987, per il commercio di piante, parti di piante e semi;

d) legge 5 febbraio 1934, n. 327, per il commercio in forma ambulante;

e) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, all'art.194 per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti balneari, termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni genere;

f) legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, per l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

g) legge 23 febbraio 1950, n. 170, e decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburante;

4) essere:

a) familiari coadiutori, preposti al punto di vendita iscritti nell'elenco speciale, previsto dall'art.9 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio;

b) agenti di viaggio muniti della licenza prevista dall'art.5 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523;

c) conduttori di case di cura;

d) gestori di campeggi;

e) affittacamere;

f) titolari di agenzia per pratiche automobilistiche e di scuola guida;

g) titolari o gestori, in proprio, di rivendite di giornali o giornalai ambulanti (strilloni);

h) esercenti librerie o buffet di stazione;

i) grossisti di prodotti ortofrutticoli, grossisti di carne e grossisti di prodotti ittici, iscritti nell'albo previsto dalla legge 25 marzo 1959, n. 125;

l) esportatori di prodotti ortofrutticoli o agrumari, fiori o piante ornamentali, iscritti all'albo nazionale ai sensi della legge 25 gennaio 1966, n. 31;

m) appaltatori di spacci di cooperative, di spacci e di mense presso caserme, collegi ed altre istituzioni consimili.

Gli ausiliari del commercio soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie sono:

a) gli agenti e rappresentanti di commercio iscritti nell'apposito ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio istituito con legge 12 marzo 1968, n. 316;

b) gli agenti aerei, gli agenti marittimi raccomandatari di cui alla legge 29 aprile 1940, n. 496, e i pubblici mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478, ed al decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66;

c) gli agenti delle librerie di stazione;

d) i mediatori iscritti negli appositi ruoli delle camere di commercio ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 253;

e) i propagandisti e i procacciatori di affari;

f) i commissionari di commercio;

g) i titolari di istituti di informazione muniti della licenza di cui all'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Sono compresi altresì tra i soggetti della presente legge le guide turistiche e le guide alpine, gli interpreti, i corrieri e portatori alpini, autorizzati ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito in legge 17 giugno 1937, n. 1249, i maestri di sci, gli esercenti parchi divertimento viaggianti e di sale di spettacolo, quando non usufruiscano già dell'assistenza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, gli esattori di aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità e di altre aziende, i raccoglitori di piante officinali (erboristi) autorizzati ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99, purché non proprietari o coltivatori di terreni nei quali dette piante vengono raccolte, i cenciaioli muniti di certificato di cui all'art.121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

L'obbligo dell'assicurazione contro le malattie incombe ai soggetti indicati nei precedenti commi per sé e per i propri familiari a carico, nonché per i familiari coadiutori e i relativi familiari a carico.

Agli effetti della presente legge, per familiari coadiutori s'intendono i parenti ed affini entro il terzo grado che lavorino abitualmente nell'azienda semprechè non siano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie quali lavoratori dipendenti.

L'obbligo dell'assicurazione non sussiste per tutti i familiari a carico che siano titolari di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti, che usufruiscano dell'assistenza di malattia a tale titolo.

Per i soggetti di cui al presente articolo che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultino già iscritti negli elenchi nominativi di cui all'art.6 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, l'iscrizione stessa si considera valida a tutti gli effetti dalla data in cui è avvenuta.

Il contributo di cui alla lettera a) dell'art.38 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, nel testo modificato dall'art.2 della legge 25 novembre 1971, n. 1088, è posto a carico degli assicurati limitatamente a coloro per i quali l'obbligo assicurativo sussiste in conseguenza dell'abolizione del limite di reddito previsto dall'art.1, lettera a) della legge 27 novembre 1960, n. 1397, nel testo modificato dall'art.1 della legge 25 novembre 1971, n. 1088.

Alla lettera c) dell'art.2 della legge 25 novembre 1971, n. 1088, sono aggiunte le seguenti classi:

6ª classe: reddito da L. 5.000.001 a L. 7.000.000;

7ª classe: reddito da L. 7.000.001 a L. 10.000.000;

8ª classe: reddito oltre L. 10.000.000.

Il reddito derivante dall'attività dell'impresa è quello accertato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

…(Omissis)…