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SERVIZIO RISCOSSIONE

CONTRIBUTI E VIGILANZA

Roma, 23 marzo 1990

Circolare n. 74

OGGETTO: valutazioni di specifiche situazioni lavorative agli effetti della ricorrenza o meno degli obblighi assicurativi.

La sintesi dei criteri seguiti per distinguere il lavoro subordinato dal lavoro autonomo, diramata in allegato alla circolare RCV n.179 dell'8 agosto 1989, viene integrata con la presente, relativa a specifiche situazioni lavorative.

  1. ISTRUTTORI E/O INSEGNANTI PRESSO AUTOSCUOLE, SCUOLE PROFESSIONALI, SCUOLE DI LINGUA, ETC.

a.1) AUTOSCUOLE

Il regolamento che disciplina il rilascio delle autorizzazioni da parte del Ministero dei Trasporti prevede espressamente che nell'organico dell'autoscuola debba essere previsto un istruttore di guida ed un insegnante di teoria, che devono essere alle dipendenze del titolare.

Il citato regolamento fissa, inoltre, la durata dei corsi di insegnamento, differenziando la durata degli stessi a seconda del tipo di patente di guida da conseguire. Appare evidente, quindi, che l'organizzazione dei corsi e la durata degli stessi non possano essere demandati unicamente alla disponibilita' dei prestatori d'opera.

In realta' la presenza di dette figure nell'organico dell'autoscuola e' condizione per l'emissione del decreto ministeriale di autorizzazione e, quindi, in definitiva, della sussistenza stessa dell'attivita' aziendale. Per tali motivi gli istruttori di guida e gli insegnanti di teoria sono da considerarsi alle dipendenze delle autoscuole, come ripetutamente confermato anche dal C.A.F.P.L.D., in occasione dell'esame di numerosi ricorsi prodotti da autoscuole che contestavano l'esistenza del rapporto di lavoro dipendente con detti lavoratori.

b.1) INSEGNANTI PRESSO ISTITUTI PRIVATI

Agli effetti delle valutazioni che riguardano l'Istituto, vanno tenuti presenti - oltre alla fondamentale massima della Suprema Corte di Cassazione, riportata nel punto B, sub. b.1) dell'allegato alla circolare RCV n.179/8 agosto 1989 - i seguenti criteri di ordine pratico:

- RISCHIO D'IMPRESA: e' eccezione ricorrente degli istituti privati quella secondo la quale tale rischio fa capo alla scuola solo per gli insegnanti a formale rapporto subordinato, in quanto compensati anche in casi di mancanza di controprestazioni lavorative, mentre gli insegnanti con rapporto autonomo sono compensati solo per le lezioni effettivamente svolte; al riguardo, puo' controdedursi che - nei confronti degli utenti del servizio di istruzione - ben difficilmente la scuola potrebbe declinare proprie responsabilita' per inadempienze, disfunzioni etc., adducendo che gli utenti paganti debbono rivolgersi direttamente agli insegnanti a preteso rapporto autonomo, non fosse altro perche' gli utenti medesimi contrattano ed assumono impegni finanziari con l'Istituto scolastico e non con gli insegnanti, siano essi dipendenti della scuola, siano essi definiti "a rapporto autonomo"

- MODALITA' RETRIBUTIVE: considerando - ad esempio - che 10 ore di lezioni sono cosa diversa da 10 lezioni (ciascuna delle quali puo' comportare un tempo inferiore, uguale o superiore ad un'ora), tale distinzione puo' avere riscontro anche sul piano retributivo, nel senso che segue:

- la deduzione in obbligazione di "operae" e cioe' - nel caso - di prestazioni di insegnamento, puo' trovare

conferma proprio in modalita' retributive rapportate esclusivamente alle ore di insegnamento;

- la deduzione in obbligazione di un " opus" e cioe' - nel caso - di una prestazione da intendersi come incarico di insegnamento nel suo insieme e nella sua unitarieta' (nel senso che rimane un fatto esclusivo del soggetto ad essa obbligato l'autorganizzazione e l'autodistribuzione anche temporale dei singoli atti di adempimento, in quanto il corrispondente diritto del creditore ha per oggetto soltanto il risultato o il soddisfacimento dell'esigenza finale che un determinato insegnante assicuri la tenuta di un determinato corso o di " x " lezioni di un dato corso) comporta che - una volta assolto l'incarico - il creditore deve liquidare il corrispettivo pattuito e non puo' pretendere, ad esempio, di ridurne l'importo adducendo che ciascuna delle lezioni tenute e' stata di durata inferiore all'unita' di misura normalmente adottata (ad esempio, mezz'ora anziche' un'ora); infatti, nell'ipotesi, l'obbligazione ha per oggetto l'assolvimento dell'incarico e non l'effettuazione di un determinato numero di ore di insegnamento.

- OBBLIGO DI PREAVVERTIRE IL DATORE DI LAVORO: anche tale aspetto non deve essere trascurato nell'esercizio dell'attivita' istituzionale di vigilanza, in quanto consente le deduzioni che seguono:

- nel vero e proprio lavoro autonomo, il lavoratore determina e/o limita discrezionalmente le proprie prestazioni lavorative, nel senso che l'opera (o il servizio) puo' essere resa dal soggetto obbligato nell'esercizio delle sue facolta' di autorganizzazione, comprendenti anche quella di far svolgere l'attivita' a suoi sostituti (invece, nel caso in cui l'insegnante si tenuto a preavvertire l'istituto scolastico della sua assenza, tale obbligo induce a ritenere che l'assenza non pone problemi organizzativi e funzionali al prestatore d'opera, bensi' all'istituto, che deve provvedere lui alla sostituzione dell'assente);

- quando ai suddetti problemi organizzativi e funzionali debba far fronte esclusivamente e necessariamente la scuola, il fatto potrebbe essere assunto sia come sintomatico dell'inserimento dell'insegnante nell'organizzazione del datore di lavoro sia come confermativo dell'incidenza del rischio di impresa sull'istituto scolastico che - infatti - dovrebbe rispondere agli utenti del servizio di istruzione, in caso di mancata tempestiva sostituzione dell'insegnante assente.

2) PENSIONATI:

a.2) PENSIONATI E/O ANZIANI OCCUPATI IN SERVIZI DI RILEVANZA SOCIALE SOPRATTUTTO DAI COMUNI.

Su tale questione, possono trovare generalizzata applicazione le direttive impartite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale a taluni Ispettorati del Lavoro.

Secondo dette direttive, affinche' possa ravvisarsi la fattispecie del lavoro autonomo nei rapporti fra i Comuni ed i pensionati e/o anziani, i relativi atti negoziali debbono presentare i seguenti caratteri:

a) tra i pensionati e/o anziani e il Comune non dovra' riscontrarsi alcun vincolo di subordinazione nel senso che l'eventuale controllo da parte del Comune medesimo - controllo, sia pure accidentale, non escluso dall'autonomia dei lavoratori nell'esecuzione dell'opera loro affidata - non dovra' comunque essere tale da porre in rilievo un potere direttivo destinato ad incidere la sfera di autonomia di detti lavoratori;

b) dovra' potersi individuare in tali lavoratori una autonomia organizzativa nel senso che l'organizzazione del lavoro faccia capo agli stessi lavoratori; tuttavia, non e' escluso che, come nell'ambito del lavoro subordinato si realizzano ampie situazioni di autonomia in rapporto a particolari funzioni esercitate dai prestatori di lavoro, cosi', per converso, elementi, sia pure attenuati, di subordinazione potrebbero riscontrarsi anche nel lavoro autonomo, nella misura in cui e' consentito al Comune un potere di verifica dei risultati;

c) i pensionati e/o anziani dovranno sopportare i rischi inerenti alla riuscita del lavoro, intendendosi per rischio il complesso delle circostanze, di natura tecnica ed economica, che influiscono sulla possibilita' e sul grado di difficolta' del conseguimento di un determinato risultato;

d) il Comune dovra' stabilire la retribuzione solo in relazione al risultato finale, a prescindere dal tempo impiegato per conseguirlo.

Sempre secondo dette direttive ministeriali, nell'esame delle ragioni che inducono le Amministrazioni Comunali ad assumere tali iniziative di precipuo valore etico-sociale, le iniziative stesse debbono essere valutate nel quadro di "una lettura critica dei singoli elementi di fatto e di diritto coerentemente con la necessita' di non trascurare - nel quadro della politica attiva del lavoro - significativi aspetti di socialita' emergenti".

L'applicazione, anche nell'ambito dell'Istituto, delle sopra riportate direttive fa venir meno i motivi della sospensiva di cui al messaggio n.16334 del 25.7.1984, che - infatti - fu disposta soltanto in attesa dell'acquisizione del pronunciamento del suddetto Dicastero, fermo restando che dovevano essere posti in essere gli atti interruttivi della prescrizione degli eventuali crediti per contributi in rapporto alle prestazioni lavorative dei pensionati e/o anziani occupati in attivita' sociali dei Comuni.

b.2) PENSIONATI (MA ANCHE EX DIPENDENTI NON PENSIONATI) CHE CONTINUINO OVVERO TORNINO AD ESPLETARE MANSIONI ANALOGHE A QUELLE SVOLTE NEL CORSO DEL RAPPORTO DI DIPENDENZA,SENZA PIU' ESSERE DENUNCIATI COME DIPENDENTI.

In tali fattispecie, i datori di lavoro deducono l'insussistenza degli obblighi assicurativi con varie argomentazioni quali la non soggezione degli ex dipendenti all'orario di lavoro, alle direttive di servizio, ai vincoli disciplinari, etc.

Tali posizioni datoriali vanno valutate alla luce dei criteri di fonte giurisprudenziale e dei riscontri concreti di aspetti e profili specifici, riassunti nell'allegato alla circolare R.C.e V. n.179/8.8.1989.

In particolare, va tenuta presente una recente sentenza della Suprema Corte emessa proprio nei confronti dell'Istituto (Cass. n.5363/19.12.1985 - 1.9.1986), nelle cui motivazioni e' sottolineato che la subordinazione e' configurabile anche in mancanza di vincoli visibili e dichiarati (orario di lavoro, codice disciplinare, ordini di servizio) e nonostante l'intermittenza e la saltuarieta' delle prestazioni lavorative, "perche' e' pur sempre riscontrabile, nella varieta' casistica, il dato costante di una funzione diretta dell'attivita' lavorativa alla dinamica aziendale, il rapporto per cosi' dire organico fra l'opera del lavoratore e lo strumento produttivo dell'azienda".

E' da valutare - in concreto - se l'utilizzazione di una data unita' lavorativa per una lavorazione o per l'assolvimento di determinate incombenze sia "elemento normale" nella struttura e nell'attivita' dell'impresa e non semplicemente fatto eventuale o marginale. E' da valutare altresi' la reale situazione operativa dell'unita' lavorativa, in quanto ben difficilmente essa potrebbe essere considerata autonoma ed avulsa dall'apparato e dall'organizzazione aziendale qualora la sua operativita' presupponesse e/o fosse condizionata dal supporto dell'organizzazione datoriale e cioe' dalla disponibilita' e dall'efficienza sia dei mezzi tecnici sia del personale - appunto - di supporto, facenti capo al datore di lavoro.

In conclusione, il riscontro del "contesto di fatto" deve fornire elementi per valutare se ricorra un "contesto contrattuale" nel quale l'ex datore di lavoro continua ad avere disponibili nel tempo le energie lavorative dell'ex dipendente, pensionato o meno (continuazione del rapporto di dipendenza), ovvero se sia ravvisabile un "contesto contrattuale" diverso da quello precedente, nel senso che l'ex datore di lavoro non ha piu' diritto ad avere a disposizione le energie lavorative dell'ex dipendente, ma ha diritto soltanto all'assolvimento di un certo servizio o incombenza da parte del predetto, senza poter far valere nei suoi confronti poteri di supremazia o sanzionatori interni come quelli disciplinari (contratto d'opera autonoma, con le parti in posizioni di indipendenza e parita' e con sanzioni per inadempimento soltanto di natura prettamente civilistica).

3) PERSONALE SANITARIO DI FABBRICA, ADDETTO A CONTROLLI SANITARI RICORRENTI ED OBBLIGATORI PER LEGGE (AD ES., IN STABILIMENTI CON OLTRE 400 DIPENDENTI).

Per valutare se tale personale sia legato alle grandi aziende da rapporto professionale autonomo avvero da rapporto di dipendenza, oltre a tenere presenti le fonti giurisprudenziali ed i criteri discriminanti riassunti nell'allegato alla piu' volte richiamata circolare RCV n.179/8.8.1989, puo' risultare utile l'approfondimento dei comportamenti tenuti dalle parti, sia in sede di instaurazione del rapporto lavorativo, che nelle fasi del suo esplicarsi.

A questi effetti possono sopperire i seguenti strumenti di valutazione:

A) Accertamento del concreto svolgersi del rapporto. Un minimo di autonomia professionale o di autorganizzazione non potrebbe riconoscersi ai medici e al personale sanitario di fabbrica nei cui confronti il committente abbia predeterminato unilateralmente:

- le giornate in cui deve essere eseguito il servizio e/o il numero delle ore di occupazione, anche se non vincolate da rigorosa osservanza di orario;

- il divieto di farsi sostituire, senza previo benestare del committente;

- il corrispettivo fisso, e cioe' non condizionato dal "risultato" dell'opera o del servizio (ad es. Spettanza dello stesso compenso sia nei casi di normali prestazioni in talune giornate, sia nei casi di notevole concentrazione o afflusso di utenti del servizio);

- il condizionamento della prestazione professionale indotto esclusivamente dalle esigenze di contenimento dei costi e/o funzionali del committente (ad esempio, il sanitario - alle cui esclusive determinazioni dovrebbe essere rimesso l'espletamento del servizio - deve invece operare nel rispetto anche di determinazioni del committente, dettate sia per conciliare l'effettuazione dei controlli sanitari con la funzionalita' dei reparti e con i ritmi delle lavorazioni sia per contenere la lievitazione dei costi connessa ad adempimenti sanitari senz'altro propri e pertinenti sul piano professionale e deontologico, ma costituenti un di piu' rispetto a quanto strettamente obbligatorio per legge) oppure dai regolamenti interni di organizzazione del lavoro (ad es. decisioni del committente sulle esigenze di personale del supporto tecnico e amministrativo dell'attivita' professionale ovvero disponibilita' di apparecchiature e strumenti, usufruibili in determinate fasce dell'orario di servizio, le quali circostanze condizionano le prestazioni del professionista);

B) Accertamento della posizione fiscale dei prestatori d'opera

Particolarmente rilevante, sotto il profilo di cui trattasi, e' il regime fiscale osservato dal committente (o

datore di lavoro) e dai prestatori d'opera o servizio nello svolgimento del loro rapporto. Va cioe' accertato se il committente predispone un unilaterale strumento di erogazione dei corrispettivi e di prelievo fiscale o acquisisca invece fatture o documenti equipollenti da parte dei prestatori d'opera.

Infatti, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 1974, n.260, convertito, con modificazioni, nella legge 14.8.1974, n. 354, le prestazioni di servizi nei confronti di chiunque, nell'esercizio di arti e professioni, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Per concretizzare detto adempimento, il D.M. 31 ottobre 1974 ha stabilito che i professionisti possono istituire appositi bollettini semplificati secondo uno schema prefissato dal DM medesimo (ove ritengano eccessivamente onerosa la fatturazione prevista dall'art.21 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, istitutivo dell'I.V.A.) e prevede una procedura ancora piu' semplificata, limitatamente ai rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici.

Conseguentemente, in assenza di fatturazione fiscale cui i professionisti sono tenuti per preciso obbligo di legge, si dovrebbe propendere per l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente.

4)ARTIGIANI ISCRITTI PRESSO LA C.C.I.A.A. CHE FIGURANO OPERARE IN SUBAPPALTO ESCLUSIVAMENTE PER L'IMPRESA COMMITTENTE, NEI CANTIERI EDILI DI QUEST'ULTIMA E PER TUTTA LA DURATA DELL'APPALTO.

Purche' sia rispettata la condizione di legge secondo la quale il lavoro nell'impresa artigiana e' e deve restare la professione primaria e in ogni caso prevalente del titolare dell'impresa stessa, in linea di principio non sembra che possa precludersi all'artigiano di mettere a disposizione di terzi la sua professionalita' anche in forma subordinata e retribuita e - ovviamente - con carattere di attivita' accessoria e secondaria (ad esempio, per ovviare a situazioni contingenti di carenza o insufficienza di commesse di lavoro per l'impresa di cui e' titolare).

In altri termini, l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane fa fede di uno "status" e di una situazione professionale, ma non significa automaticamente ed "a priori" che l'unica attivita' espletabile in concreto dall'iscritto debba essere esclusivamente quella imprenditoriale artigiana.

La stessa legge 23 ottobre 1960, n.1369, sul divieto di appalto di mere prestazioni di lavoro, non sarebbe stata emanata se, nella realta' socio-economica, fosse risultata non verificabile, impossibile e - quindi - da escludersi la situazione di chi, pur essendo pacificamente titolare di impresa artigiana propria, si trovi ad operare non come tale, e cioe' a proprio rischio e con propria organizzazione, bensi' come mero prestatore di attivita' lavorativa, inserito nell'organizzazione imprenditoriale di un altro soggetto e cioe' del committente che utilizza dette mere prestazioni di lavoro.

Sulla base delle considerazioni che precedono, si ritiene che - di fronte ai rapporti lavorativi di cui al presente punto - le alternative ipotizzabili siano due: non soltanto quella del lavoro autonomo, basata sul fatto formale che il prestatore d'opera e' iscritto all'Albo delle imprese artigiane, ma anche quella del lavoro dipendente, prestato da un iscritto a detto Albo.

Fermo restando l'esercizio dei poteri riconosciuti all'Istituto sia per valutare in quale di detti due schemi

legali appaiano inquadrabili i rapporti fra le parti, sia per procedere alle segnalazioni agli organi competenti di situazioni non apparenti in linea con lo "status" professionale degli operatori (ad esempio, segnalazioni alle Commissioni Provinciali per l'Artigianato), non puo' tuttavia essere ignorata la competenza ex lege dell'Ispettorato del Lavoro, sancita dall'art.7 della citata legge 23.10.1960, n.1369, relativa non soltanto al divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, ma dettante anche la disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e servizi.

In definitiva, i rapporti lavorativi in argomento vanno valutati con riguardo ai criteri discriminanti fra lavoro dipendente e lavoro autonomo e alla ricorrenza o meno dei requisiti di legge della professionalita' e della piena responsabilita' e conseguente assunzione di tutti gli oneri e rischi inerenti la direzione e la gestione dell'impresa artigiana (trattasi - infatti - di artigiani iscritti nel relativo Albo), ma anche tenendo conto della sopra richiamata competenza specifica dell'Ispettorato del Lavoro.

5)ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE CHE CONFERISCONO SOLO LAVORO (E NON CAPITALE), CHE SONO COMPENSATI CON MINIMO GARANTITO E CHE NON SONO TENUTI A COPRIRE EVENTUALI PERDITE.

Quando i rapporti fra associante ed associato siano caratterizzati come nel presente titolo, gli elementi del rapporto di lavoro subordinato e quelli dell'associazione in partecipazione potrebbero sembrare concorrenti. Al riguardo, si ritiene di dover sottolineare che, nonostante l'apporto di solo lavoro e la sostanziale non esposizione ai rischi, la suddetta particolare posizione contrattuale dell'associato presenta comunque connotazioni che la differenziano da quella del vero e proprio lavoratore dipendente: l'associato puo' controllare la gestione e gli affari dell'associante, pretendere che gli sia reso il rendiconto dell'affare compiuto o della gestione annuale ove si protragga per piu' di un anno, impedire all'associante di attribuire partecipazioni negandogli il consenso relativo, mentre il vero e proprio lavoratore dipendente non ha simili poteri e facolta' nei confronti del datore di lavoro.

Si confermano, pertanto, l'esposizione e le conclusioni relative alle associazioni in partecipazione, contenute nell'allegato alla circolare RCV n.179/8.8.1989, anche relativamente alle particolari fattispecie oggetto del presente punto.

6) PRESENTATRICI DI PRODOTTI (PROMOTERS)

L'esistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato e' una "questio facti", come tale risolvibile soltanto con riguardo alle forme ed ai modi con cui l'attivita' lavorativa viene concretamente espletata ed agli effettivi elementi e contenuti del rapporto fra chi effettua le prestazioni e chi le commette e le utilizza.

Pertanto, non essendo possibile inquadrare in via generale ed astratta nello schema legale del lavoro autonomo ovvero in quello del lavoro subordinato l'attivita' dei "promoters", senza conoscere gli elementi ed i contenuti concreti che caratterizzano i singoli rapporti lavorativi, da valutare caso per caso, questa Direzione Generale non puo' che richiamare i criteri elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza per distinguere le due suddette forme mediante le quali le prestazioni lavorative possono essere dedotte in un rapporto a prestazioni corrispettive. Secondo i suddetti criteri, possono assumere rilevanza vari profili sintomatici o rivelatori.

A titolo esemplificativo (in quanto la dinamica economica e sociale non si presta a catalogazioni e conclusioni astratte, ma e' sempre necessaria la verifica della rispondenza delle situazioni e dei rapporti concreti agli schemi legali), le valutazioni possono essere agevolate dalla considerazione di profili quali:

- l'incidenza dei rischi sarebbe ben difficile ravvisare l'esistenza di un lavoro autonomo, qualora, ad esempio, l'interlocutore di colui che ospita l'attivita' promozionale, anche per eventuali, connessi profili di responsabilita', sia persona diversa dal "promoter.

- l'autonomia e l'autorganizzazione: se al "promoter" vengono forniti programmi, itinerari di spostamenti da un esercizio ad un altro, con calendario di giorni ed ore e con predeterminazioni concernenti le modalita' di esecuzione dell'attivita', etc., predisposti dettagliatamente ed unilateralmente dal committente, ben difficilmente potrebbero ravvisarsi quei profili di autonomia e di autorganizzazione che caratterizzano il lavoro non dipendente; il corrispettivo: nel contratto d'opera, come e' noto, il corrispettivo e' collegato al compimento dell'opera o del servizio come fatto finale o risultato dedotto in obbligazione; se, invece, il compenso, ad esempio, sia rapportato alle ore effettuate o sia fissato tenendo conto del fatto che alcune prestazioni sono rese nel luogo di residenza ed altre in localita' diverse (e cioe' tenendo conto di circostanze relative all'attivita' lavorativa in se' e per se'), difficilmente il "promoter" potrebbe essere considerato parte di un contratto d'opera.

7) ACCOMPAGNATORI TURISTICI

Il problema della qualificazione giuridica delle prestazioni rese dagli accompagnatori turistici non e' risolvibile in via generale ed astratta, tenuto conto del fatto che la stessa S.C. di Cassazione (v. Sentenza 6610/11.2.1981,depositata il 14.12.1981) si e' pronunciata nel senso che l'attivita' di accompagnatore turistico puo' essere oggetto sia di un contratto di lavoro subordinato sia di un contratto d'opera autonoma e puo' essere ricondotta all'uno piuttosto che all'altro schema giuridico, a seconda del contesto contrattuale nel quale l'attivita' stessa si inserisce e delle concrete modalita' con cui essa viene espletata.

Nel richiamare i criteri generali ed operativi riassunti nella parte A) dell'allegato alla circolare RCV n.179/8.8.1989, in questa sede si forniscono le indicazioni che seguono, con riferimento a taluni precedenti giurisdizionali concernenti i rapporti lavorativi in argomento:

- la citata sentenza n. 6610/11.2.1981 della S.C. di Cassazione farebbe propendere per l'esclusione degli obblighi assicurativi in fattispecie di rapporti del tutto episodici, cioe' sorti soltanto per l'assolvimento di un determinato servizio e risolti con il compimento del servizio stesso, senza inserirsi in uno scambio di

prestazioni corrispettive continuativo e sistematico (la continuità e sistematicità del rapporto può costituire sintomo significativo sia di una condizione di soggezione del prestatore, nel senso che "il contesto contrattuale" e' tale che il prestatore non può accettare o rifiutare questo o quel viaggio, sia di una posizione dell'organizzatore dei viaggi riconducibile a quella di datore di lavoro, nel senso che "il contesto contrattuale" sancisce il suo diritto ad avere disponibili le energie lavorative del prestatore nel

tempo e non soltanto per questo o quel viaggio);

- altre sentenze farebbero invece propendere per la sussistenza degli obblighi assicurativi in fattispecie di rapporti caratterizzati da vincoli contrattuali precisi e limitanti l'autonomia e la discrezionalità dell'accompagnatore, soggetto ad istruzioni estremamente dettagliate, non esposto a particolari rischi e garantito agli effetti della percezione del corrispettivo, in quanto spettantegli esclusivamente in rapporto alle giornate lavorative effettuate, senza essere condizionato al gradimento dell'opera svolta da parte dell'agenzia organizzatrice il viaggio / i viaggi (v. ad esempio sentenza Pretore di Torino 23.12.1976 in causa Boscarini Antonella / Franco Rosso International S.P.A. e sentenza n. 3241/3.7.1978 del Tribunale di Torino, confermativa in appello della suddetta decisione pretorile);

- la sentenza del pretore di Venezia dell'8.4.1986, emessa in causa Gulliver Viaggi/INPS, contiene, nelle motivazioni, affermazioni che appaiono non trascurabili circa la rilevanza della liberta' dell'accompagnatore turistico sia di accettare o meno la proposta, sia di lavorare anche per altre agenzie di viaggi, nonche' circa il carattere non decisivo della circostanza che - in caso di incidenti od imprevisti - l'accompagnatore debba rapportarsi all'agenzia per istruzioni o direttive, in quanto analoghe situazioni sono verificabili anche nel lavoro autonomo ( nel mandato, nell'appalto e nel contratto di trasporto: artt.1710, 1663, 1686 c.c.).

Infine, agli effetti delle valutazioni che interessano, potrebbe risultare utile l'approfondimento di aspetti e profili concreti e specifici quali - ad esempio - la prassi seguita o da seguirsi in caso di malattia o infortunio dell'accompagnatore e l'inclusione delle prestazioni dell'accompagnatore contrattata dai clienti esclusivamente con l'agenzia di viaggi, cosicché - da un lato – dette prestazioni finiscano per configurarsi non semplicemente come un "extra" eventuale o marginale ma come rientranti negli adempimenti a carico dell'organizzatore e - dall'altro - l'autonomia dell'accompagnatore venga ad essere contraddetta dal fatto che il medesimo nemmeno risulta interlocutore o riferimento dei clienti per l'eventualita' di inadempienze o per eventuali profili di responsabilita' (cfr. pag.6 dell'allegato alla circolare RCV n.179/8.8.1989, in merito proprio ad aspetti e profili specifici come la malattia o l'infortunio del prestatore e la previsione dell'utilizzazione di una specifica unita' lavorativa per l'adempimento dell'obbligazione dell'imprenditore).

8)"MESSAGGERI"

Sulla natura delle prestazioni dei cosiddetti "messaggeri" o "pony express" operanti per conto delle agenzie di recapito veloce, la S.C. di Cassazione si e' pronunciata - in sede penale - con sentenza n.5671/14.4.1989 riconoscendo come subordinate le prestazioni stesse.

Anche secondo notizie diffuse dagli organi di stampa, la stessa Suprema Corte - in sede civile e con sentenza della quale non sono ancora note le motivazioni al momento della diramazione della presente circolare - avrebbe ribaltato il suddetto orientamento classificando come lavoratori autonomi i cosiddetti "messaggeri".

Da un tale contesto appare evidente che la pubblicazione della sentenza emessa in sede civile concretizzerà difformità di giudicati da parte di diverse sezioni della Suprema Corte, risolvibile soltanto da un pronunciamento delle Sezioni Unite.

Tale pronunciamento definitivo, ben difficilmente potrebbe intervenire, qualora l'Istituto si attenesse alla sentenza della Sezione Civile e non a quella della Sezione Penale che ha qualificato detti rapporti di lavoro come subordinati.

Pertanto i rapporti lavorativi di cui trattasi dovranno continuare ad essere considerati come dipendenti, alla luce della prima sentenza sopra citata, percorrendo, in caso di contrarie pronunce dei giudici di merito, tutti i gradi di giurisdizione, fino a pervenire alla suddetta investitura delle Sezioni Unite di Cassazione.

9)ADDETTI ALLE PULIZIE DEI CONDOMINI O DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI

Tali operatori possono far capo ad un'impresa esercente i servizi di pulizia, nella quale ipotesi tale impresa – e non il condominio, o il titolare dell'ufficio - assume la veste di datore di lavoro nei loro confronti, oppure possono essersi individualmente obbligati ad effettuare le pulizie nello stabile o in detti locali.

In tale seconda ipotesi, il mancato adempimento degli obblighi assicurativi nei confronti dell'Istituto, viene in genere motivato deducendo che con gli addetti alle pulizie intercorre un contratto d'opera ex art.2222 del c.c. e non un contratto di lavoro subordinato.

Nella prassi amministrativa, costantemente confermata anche dai competenti Organi collegiali dell'Istituto in sede di contenzioso, questa Direzione Generale ha sempre risolto i singoli quesiti concernenti la posizione lavorativa degli addetti alle pulizie presso gli stabili condominiali o gli uffici nel senso di riconoscere come subordinata e non autonoma tale posizione, in caso di concorrenza dei seguenti

elementi:

A) obbligo di prestazioni in epoca prestabilita anche se non vincolate da rigorosa osservanza di orario, purche' siano fissati: le giornate nelle quali deve essere eseguito il servizio ed il numero delle ore di occupazione;

B) retribuzione fissa periodica di entita' tale da costituire equo corrispettivo dell'attivita' svolta (anche il godimento di una abitazione di proprieta' del condominio da parte dell'addetto alle pulizie, realizza l'elemento retributivo);

C) materiali ed attrezzi per l'esecuzione del lavoro forniti ovvero rimborsati dal datore di lavoro;

D) assenza di altra attivita' principale;

E) divieto al lavoratore di farsi sostituire, se non in caso di motivato impedimento (breve malattia, ecc.) e previo benestare dell'Amministrazione.

Con la presente circolare, viene dato carattere di direttiva operativa generale, da applicarsi uniformemente nell'attivita' istituzionale di vigilanza, al suddetto criterio finora seguito nelle sedi e nelle occasioni sopra specificate.

10) PROCACCIATORI DI AFFARI E PROCURATORI

In appendice alla casistica sopra trattata, appare utile accennare a casi di utilizzazione di tali figure professionali in condizioni e/o con modalita' non in linea con le connotazioni formali che caratterizzano le figure stesse. Possono citarsi casi di procacciatori di affari che operano nella sede della ditta cui procacciano affari e casi di procuratori che assolvono mansioni non differenziate da quelle svolte dai dipendenti dell'imprenditore che ha conferito loro la procura. In tali casi l'applicazione dei criteri distintivi fra lavoro subordinato e lavoro autonomo puo' risultare agevolata dall'approfondimento di aspetti particolari e specifici dei rapporti presi in considerazione.

Un vero e proprio procacciatore di affari dovrebbe rimanere estraneo alla fase in cui le effettive parti dell'affare assumono e/o formalizzano i loro impegni.

Ad esempio, nella sede di un concessionario per la vendita di automobili, un vero e proprio procacciatore di affari dovrebbe concludere il suo rapporto con il cliente con la predisposizione di una proposta di acquisto, in quanto sono di pertinenza del concessionario o dei suoi uffici la accettazione della proposta elaborata fra procacciatore e cliente, la sottoscrizione del contratto relativo ed il rilascio di documenti come la copia del contratto stesso, le ricevute di pagamenti in acconto o a saldo, l'attestato dell'eventuale ritiro di una vettura usata con procura a rivenderla, etc.

Pertanto, nel caso di un operatore che quotidianamente tratti la vendita di automobili nella sede di un concessionario e concluda gli affari con i clienti provvedendo direttamente e personalmente alla sottoscrizione e alla consegna dei suddetti documenti intestati al concessionario, il fatto che l'operatore in parola non risulti in possesso della formale veste di agente o procuratore alle vendite, farebbe propendere per la conclusione che il medesimo svolga detta attivita' non come procacciatore d'affari, ma come soggetto inserito nell'organizzazione del concessionario (ovviamente, tale conclusione va supportata - come nell'esempio – dalla presenza quotidiana e da altri aspetti rilevanti, come il corrispettivo non subordinato alla conclusione degli affari, rischi e responsabilita' esclusivamente a carico del concessionario, etc.).

Le considerazioni che precedono si applicano, ovviamente a situazioni analoghe verificabili in settori diversi da quello citato a titolo esemplificativo (Sedi di banche, Compagnie Assicuratrici etc...).

Per quanto concerne i casi di procuratori che, sul piano delle mansioni, non si differenziano dai dipendenti dell'imprenditore che ha conferito loro la procura, si ritiene che le alternative ipotizzabili siano due: o trattasi di operatori che hanno soltanto la veste formale di procuratori, ma che in realta' sono addetti ad incombenze il cui assolvimento non presuppone la posizione delineata dalle norme del codice civile sulla rappresentanza avente fonte nella procura conferita dal rappresentato, oppure trattasi di veri e propri procuratori che espletano anche altre incombenze, non riconducibili alla procura loro conferita.

Nella prima di dette due ipotesi, quel che rileva non e' certo la mera veste formale di procuratore, bensi' la concreta utilizzazione dell'operatore che, se identica o analoga a quella degli altri dipendenti dell'imprenditore, supporta la sussistenza degli obblighi assicurativi, ovviamente avendo riguardo anche ad altri aspetti rilevanti oltre a quello dell'identita' o analogia delle mansioni (retribuzione rapportata all'attivita' svolta; mancanza di autonomia e soggezione alle direttive, ai controlli, ai poteri disciplinari del datore di lavoro; non esposizione a rischi e/o responsabilita'). Infatti, soltanto l'identita' o l'analogia delle mansioni non sarebbe sufficiente a far propendere per la fattispecie del lavoro subordinato, posto che la stessa attivita' puo essere dedotta in obbligazione o in forma dipendente o in forma autonoma.

Nella seconda di dette ipotesi e cioe' nel caso che un procuratore, oltre alle attivita' proprie del rapporto di rappresentanza, provveda ad altre incombenze estranee alla procura, per stabilire se tali ulteriori incarichi lavorativi possano costituire adempimento di un contratto di lavoro dipendente, occorre accertare, con i comuni criteri, se essi siano assolti in forma dipendente e retribuita, tenendo presente che:

- la subordinazione potrebbe risultare evanescente qualora determinate attivita', pur non inerendo strettamente alla procura, fossero ad essa collegate da necessitati rapporti di propedeuticita', complementarieta', interdipendenza etc., per cui allo stesso investito della procura sia data facoltà di curarne l'espletamento, finendo cosi' per cumulare nella sua persona sia la titolarita' dei poteri derivantigli dal conferimento della rappresentanza sia la posizione di operatore soggetto a tali poteri e cioè a se' stesso (proprio perche' l'addetto ad attivita' strettamente propedeutiche, complementari, condizionanti un’attività di diversa natura e principale, finisce per rapportarsi al titolare di questa);

- la retribuzione dell'incarico lavorativo estraneo al rapporto di procura deve consistere in un di piu' rispetto al compenso pattuito per l'espletamento dell'attivita' di procuratore.

11) PROVE DELL'ONEROSITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO

Ad integrazione del punto C) dell'allegato alla circolare RCV n. 179/8.8.1989, si precisa che come prove precise e rigorose dell'onerosita' del rapporto di lavoro, necessarie - secondo la consolidata giurisprudenza della S.C. di Cassazione -per superare la presunzione di gratuita' delle prestazioni lavorative rese fra strettissimi parenti o affini, possono - in particolare – essere considerati i seguenti documenti, la cui esibizione fa carico alle parti interessate a far valere l'esistenza del rapporto di lavoro: attestati di avvenuto versamento all'Erario delle ritenute fiscali operate alla fonte, secondo il sistema in vigore per i lavoratori dipendenti; denunce dei redditi presentate sia dai datori di lavoro che dai lavoratori, evidenzianti - rispettivamente – detrazioni per retribuzioni corrisposte a personale dipendente e redditi da lavoro subordinato; Mod. 101 trasmessi al Fisco da lavoratori non tenuti alla compilazione del Mod. 740.

Sempre ad integrazione del suddetto allegato alla circolare R.C.V. n. 179/8.8.1989 - e precisamente della parte in cui (V. punto A) si sottolinea che i rapporti di lavoro debbono essere ugualmente dedotti come autonomi o subordinati, sia nei confronti dell'INPS che nei confronti del SSN e del fisco - si confermano ovviamente le istruzioni di cui al punto 6) della circolare n. 31095 R.C.V. e n. 1126 E.A.D. del 14.1.87, relative allo specifico regime assistenziale, oltre che previdenziale, previsto per i lavoratori dello spettacolo, indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro di cui siano parte (autonomo o subordinato).

12) ASSICURAZIONE CON LE NORME DEL SETTORE DOMESTICO

Come gia' chiarito nella nota (1) della circolare n.874 RCV, n.1198 EAD/277 del 2 dicembre 1987, si ribadisce che e' ricompresa nell'obbligo assicurativo nel settore domestico anche l'attivita' di "baby sitter", intendendosi per tale, l'assistenza resa ai bambini generalmente in ore serali e notturne od in giorni festivi, anche presso diversi datori di lavoro non rientrante in quella tradizionalmente definita di "bambinaia"

A chiarimento delle istruzioni contenute nel paragrafo I, n.5) della circolare n.89 del 6 maggio 1989, si precisa che l'assenza del fine di lucro - richiesta per l'assimilabilita' ai nuclei familiari delle convivenze di

persone non legate da vincoli di sangue - deve risultare dagli atti costitutivi o statuti e concretizzarsi nella

inesistenza dei caratteri utilitaristici di competitività e profitto, propri dell'azione speculativa imprenditoriale.

Conseguentemente deve riscontrarsi la mancanza di spartizione o devoluzione di eventuali utili a qualsiasi titolo conseguiti, ma la destinazione degli stessi alla conservazione, ampliamento e miglioramento delle strutture e dei servizi.

Come chiarito al paragrafo 2) lett.a) della circolare n.201 del 23 settembre 1989, si precisa che non viene meno il requisito della gratuita' del servizio erogato o dell'assistenza prestata, anche se le persone assistite concorrano al proprio mantenimento (ad esempio attraverso il conferimento della propria pensione o di una modesta diaria) purche' gli importi corrisposti non superino le spese vive del servizio fruito.

Ovviamente, in presenza dei soprarichiamati requisiti, potra' essere assicurato con le norme del settore domestico soltanto il personale addetto a mansioni proprie della categoria (camerieri, cuochi, guardarobieri, lavandai ecc.) ma non il personale amministrativo, quello sanitario, o quanti, in genere, svolgano attivita' non assimilabili a quelle cui propriamente si riferisce il DPR 31 - dicembre1971, n.1403.

Si precisa, infine, che sono assicurabili con le norme del settore domestico le persone avviate dai Comuni o dalle USL al servizio di assistenza domiciliare non infermieristica alle persone anziane indigenti e denunciate all'Istituto con Modd. LD/09 sottoscritti da queste ultime.

Infatti, le predette Amministrazioni non assumono la figura di datori di lavoro ma si comportano da tramite fra il lavoratore e l'anziano fornendo, nel contempo, a quest'ultimo, i mezzi per la corresponsione della retribuzione ed oneri accessori.