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LEGGE n. 662 del 23 dicembre 1996

 

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

(testo coordinato)

 

Art. 1

Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza

 

1. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui all'art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, i direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unità sanitarie locali interessate provvedono, non oltre il 30 giugno 1997, alla riduzione del numero dei posti letto nelle singole unità operative ospedaliere che nell'ultimo triennio hanno mediamente registrato un tasso di occupazione inferiore al 75 per cento, fatta eccezione per la terapia intensiva, la rianimazione, le malattie infettive, le attività di trapianto di organi e di midollo osseo nonché le unità spinali, in misura tale da assicurare il rispetto di detto tasso di occupazione, e rideterminano, conseguentemente, le dotazioni organiche anche in deroga, al solo fine della loro riduzione, a quanto stabilito dal comma 52 del presente articolo. Fino a quando non sono esperite le suddette procedure è fatto divieto di procedere alle assunzioni di personale. Nel rispetto del tasso di spedalizzazione del 160 per mille, indicato dal citato art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per il 1997, i direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unità sanitarie locali assicurano che la riduzione prevista dal presente comma non sia inferiore al 20 per cento del numero dei posti letto per ciascuna unità operativa ospedaliera interessata.

2. Le regioni possono fissare un tasso di occupazione dei posti letto superiore al 75 per cento destinando una quota parte dei risparmi derivanti dalla conseguente riduzione dei posti letto all'assistenza domiciliare a favore di portatori di handicap gravi, di patologie cronico-degenerative in stato avanzato o terminale nonché degli anziani non autosufficienti. Le regioni possono altresì fissare un tasso di occupazione di posti letto inferiore al 75 per cento negli ospedali situati nelle isole minori e nelle zone montane particolarmente disagiate.

3. Le regioni, al fine di contenere le richieste di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero di lunga degenza, adottano misure al fine di razionalizzare la spesa sanitaria facendo ricorso alla prevenzione e all'assistenza domiciliare medicalmente assistita.

4. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui al citato art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le regioni, entro il 30 giugno 1997, provvedono ad incrementare i posti letto equivalenti di assistenza ospedaliera diurna, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1992, fino ad una dotazione media regionale non inferiore al 10 per cento dei posti letto della dotazione standard per acuti prevista dalla normativa vigente. Alle regioni inadempienti si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2-quinquies, del citato decreto-legge n. 280 del 1996.

5. Ferme restando le incompatibilità previste dall'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da riferire anche alle strutture sanitarie private accreditate ovvero a quelle indicate dall'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'opzione per l'esercizio della libera professione intramuraria da parte del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, da espletare dopo aver assolto al debito orario, è incompatibile con l'esercizio di attività libero professionale. L'attività libero professionale da parte dei soggetti che hanno optato per la libera professione extramuraria non può comunque essere svolta presso le strutture sanitarie pubbliche, diverse da quella di appartenenza, o presso le strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente.

L'accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, al direttore generale dell'azienda ospedaliera a dell'unità sanitaria locale interessata.

6. Le disposizioni previste dai commi da 1 a 19 si applicano anche al personale di cui all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e al personale di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

7. Per il personale indicato ai commi 5 e 6 l'attività libero professionale intramuraria è assimilata, ai fini fiscali, al rapporto di lavoro dipendente (1).

8. I direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, attivano ed organizzano, d'intesa con le regioni, nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera, l'attività libero professionale intramuraria. Provvedono altresì a comunicare alle regioni il quantitativo e la tipologia delle strutture attivate nonché il numero di operatori sanitari che possono potenzialmente operare in tali strutture. I direttori generali dell'unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera individuano, inoltre, nell'ambito dell'applicazione delle norme contrattuali, istituti incentivanti l'attività libero professionale intramuraria.

9. Ai fini dell'applicazione del comma 8 del presente articolo, le regioni possono integrare i programmi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

10. I dipendenti del Servizio sanitario nazionale in servizio presso strutture nelle quali l'attività libero professionale intramuraria risulti organizzata e attivata, ai sensi dell'art. 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, anche secondo le modalità transitorie dallo stesso previste, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a comunicare al direttore generale, entro il 31 marzo 1997, l'opzione tra l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria o extramuraria. In assenza di comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per l'esercizio della libera professione intramuraria. L'opzione a favore dell'esercizio della libera professione extramuraria ha valore per un periodo di tre anni.

11. I dipendenti del Servizio sanitario nazionale in servizio presso strutture nelle quali l'attività libero professionale intramuraria non risulti organizzata e attivata alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti a rendere la comunicazione di cui al comma 10 entro trenta giorni dalla data della comunicazione dei direttori generali alle regioni, prevista dal comma 8. Si applicano altresì le disposizioni previste al comma 10, secondo e terzo periodo.

12. Le direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 50, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, indicano altresì i criteri per l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo al personale che abbia optato per l'esercizio della libera professione intramuraria. Tale opzione costituisce titolo di preferenza per il conferimento di incarichi comportanti direzioni di struttura ovvero per l'accesso agli incarichi di dirigenti del ruolo sanitario di secondo livello. Resta ferma la riduzione del 15 per cento della componente fissa di posizione della retribuzione per i dipendenti che optano per l'esercizio della libera professione extramuraria.

13. In sede di rinnovo della convenzione tra il Servizio sanitario nazionale ed i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, si tiene conto dei principi stabiliti dal presente articolo.

14. Con decreto del Ministro della sanità da emanare entro il 28 febbraio 1997 sono stabiliti i termini per l'attuazione dei commi 8, 11 e 12, le modalità per il controllo del rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità, nonché la disciplina dei consulti e delle consulenze.

15. Entro il 30 settembre 1997, il Governo riferisce al Parlamento sullo stato di attivazione degli spazi per l'esercizio della libera professione intramuraria nonché sulle misure dirette ad incentivare il ricorso alle prestazioni rese in regime di libera professione intramuraria, da applicare a decorrere dal 1998.

16. I posti letto riservati per l'esercizio della libera professione intramuraria e per l'istituzione delle camere a pagamento, ai sensi dell'art. 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille abitanti previsto dal citato art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Le regioni tengono conto dell'attivazione e dell'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria in sede di verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti dal direttore generale dell'unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, nonché ai fini della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico del direttore generale di cui all'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502.

17. Per la fruizione delle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito, il cittadino è tenuto al pagamento delle spese aggiuntive di cui all'art. 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché di una quota pari al 10 per cento della tariffa a carico del Servizio sanitario nazionale anche mediante l'utilizzo di mutualità integrativa e/o assicurativa (2).

18. Le prestazioni strettamente e direttamente correlate al ricovero programmato, preventivamente erogate al paziente dalla medesima struttura che esegue il ricovero stesso, sono remunerate dalla tariffa onnicomprensiva relativa al ricovero e non sono soggette alla partecipazione alla spesa da parte del cittadino. I relativi referti devono essere allegati alla cartella clinica che costituisce il diario del ricovero.

19. Le istituzioni sanitarie private, ai fini dell'accreditamento di cui all'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, devono documentare la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale e con piante organiche a regime. L'esistenza di situazioni d'incompatibilità preclude l'accreditamento e comporta la nullità dei rapporti eventualmente instaurati con le unità sanitarie locali. L'accertata insussistenza della capacità di garantire le proprie prestazioni comporta la revoca dell'accreditamento e la risoluzione dei rapporti costituiti.

20. In applicazione di quanto previsto dalla legge 13 maggio 1978, n. 180, ferma restando la scadenza del 31 dicembre 1996 e quanto previsto dall'art. 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le regioni provvedono, entro il 31 gennaio 1997, sentite le associazioni nazionali del settore e degli enti locali interessati, all'adozione di appositi strumenti di pianificazione riguardanti la tutela della salute mentale, in attuazione di quanto previsto dal progetto-obiettivo <<Tutela della salute mentale 1994-1996>>, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1994.

21. Alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'art. 3, comma 5, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “I beni mobili ed immobili degli ospedali psichiatrici dismessi, che non possono essere utilizzati per altre attività di carattere sanitario, sono destinati dall'unità sanitaria locale competente alla produzione di reddito, attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione. I redditi prodotti sono utilizzati per l'attuazione di quanto previsto dal progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, per interventi nel settore psichiatrico, e dai relativi progetti regionali di attuazione”.

22. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti dai direttori generali ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, nonché ai fini della corresponsione della quota integrativa dei trattamento economico per i medesimi direttori generali prevista dall'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, tengono conto delle iniziative adottate dai direttori generali interessati, all'interno della programmazione regionale, per la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici e per l'attuazione del progetto-obiettivo “Tutela della salute mentale 1994-1996”.

23. Nell'anno 1997, alle regioni inadempienti rispetto a quanto previsto dall'art. 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dal comma 20 del presente articolo, si applica, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 12 dei decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, una riduzione della quota spettante pari allo 0,50 per cento. A decorrere dal 1998, tale percentuale è elevata in misura pari al 2 per cento.

24. Il Ministro della sanità trasmette al Parlamento una relazione trimestrale sulle iniziative adottate a livello nazionale e regionale per la chiusura degli ospedali psichiatrici e per l'attuazione del progetto-obiettivo “Tutela della salute mentale 1994-1996”, in base ai dati forniti dalle regioni con la stessa periodicità.

25. Le regioni sono tenute ad individuare tra le priorità cui destinare quote dei finanziamenti previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, i dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie locali per la realizzazione di centri diurni e di case alloggio.

26. Nell'ambito dei livelli uniformi di assistenza, individuati dal Piano sanitario nazionale adottato ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sentita l'ANCI, quali tipologie di risposta assistenziale, le regioni provvedono all'accertamento delle situazioni di bisogno e all'organizzazione dei servizi, assicurando l'equilibrio finanziario delle relative gestioni.

27. L'attività dei medici di medicina generale, nel quadro delle funzioni attribuite dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è orientata al rispetto degli obiettivi assistenziali e dei connessi livelli di spesa individuati dalle unità sanitarie locali sulla base di specifici indirizzi regionali, volti, tra l'altro, al contenimento delle richieste di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero. La quota variabile della remunerazione dei medici di medicina generale viene flessibilmente commisurata al perseguimento degli obiettivi ed al rispetto dei vincoli. Per l'anno 1997 i livelli di spesa non possono superare, a livello regionale, i corrispondenti livelli registrati nell'esercizio 1996, ridotti dell'1 per cento.

28. Allo scopo di assicurare l'uso appropriato delle risorse sanitarie e garantire l'equilibrio delle gestioni, i medici abilitati alle funzioni prescrittive conformano le proprie autonome decisioni tecniche a percorsi diagnostici e terapeutici, cooperando in tal modo al rispetto degli obiettivi di spesa. I percorsi diagnostici e terapeutici sono individuati ed adeguati sistematicamente dal Ministro della sanità, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, sentite la Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le società scientifiche interessate, acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità. Il Ministro della sanità stabilisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi stessi in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli medesimi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificati motivi.

29. I direttori generali delle aziende sanitarie sono responsabili, sulla base degli indirizzi del livello centrale e regionale, dell'attivazione dei sistemi informativi per la rilevazione, l'elaborazione e l'analisi comparativa dei dati epidemiologici, di attività e di spesa necessari per fini di programmazione, controllo e valutazione dell'attività assistenziale e prescrittiva facente capo ai singoli medici e per la valutazione dei percorsi, nonché della fornitura dei dati alle regioni e al Ministero della sanità. Per corrispondere alle esigenze informative del livello centrale, il Ministero della sanità può attivare forme campionarie di rilevazione stipulando all'occorrenza appositi accordi di cooperazione con aziende sanitarie e regioni.

30. Per l'analisi, la programmazione e il controllo del settore degli acquisti dei beni e servizi nel Servizio sanitario nazionale, nonché per fini di orientamento e supporto, il Ministero della sanità, nel quadro delle competenze in materia di sistema informativo sanitario, provvede, anche mediante la omogeneizzazione e l'integrazione delle funzioni regionali di cui all'art. 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'organizzazione e alla gestione di un osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi. L'osservatorio centrale raccoglie, anche utilizzando il collegamento in rete con gli osservatori regionali e locali del Servizio sanitario nazionale ed accordi con banche dati di altre istituzioni pubbliche e private, i dati sui prezzi dei beni e dei servizi offerti al Servizio sanitario nazionale e sugli acquisti dei diversi settori merceologici e li classifica al fine di renderli confrontabili su scala nazionale, provvedendo ad inviare trimestralmente al Ministro della sanità ed alla Commissione unica del farmaco apposita relazione in merito alla spesa sostenuta e diffondendo tali informazioni quali supporto delle decisioni gestionali locali. L'osservatorio provvede altresì al monitoraggio del prezzo dei farmaci collocati nella classe c) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

31. Sulle confezioni esterne dei prodotti farmaceutici collocati nella classe a) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, devono essere riportati in caratteri <<Braille>>, in quanto compatibili con la dimensione della confezione, il nome commerciale del prodotto e un eventuale segnale di allarme che richiami l'attenzione del paziente sulla esistenza di particolari condizioni d'uso. La presente disposizione si applica alle confezioni messe in commercio a partire dal 1° gennaio 1998.

32. Le regioni, per l'esercizio 1997, nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 507 e successive modificazioni, individuano, nel rispetto dei livelli di spesa stabiliti per l'anno 1996, le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie che possono essere erogate nelle strutture pubbliche e in quelle private. La contrattazione dei piani annuali preventivi, di cui all'art. 6, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ed all'art. 2, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, deve essere realizzata in conformità alle predette indicazioni, con la fissazione del limite massimo di spesa sostenibile.

33. Con decreto del Ministro della sanità da emanare entro il 28 febbraio 1997 sono fissati i termini e le sanzioni per eventuali inadempienze degli amministratori, per la completa attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502.

34. Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie. Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità finanziarie, devono concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite e antihaemophulius influenzae tipo B quando queste vengono richieste dai genitori con prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non residenti sul territorio nazionale.

34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale le regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di criteri e parametri fissati dal Piano stesso. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della sanità, individua i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni (3).

35. Gli eventuali avanzi di gestione registrati a decorrere dall'anno 1995 dagli enti del Servizio sanitario nazionale devono essere destinati, in via prioritaria, alla copertura dei disavanzi verificatisi negli anni precedenti, anche oggetto delle gestioni liquidatorie di cui all'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

36. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica, previsto per l'anno 1997 dall'art. 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è rideterminato in lire 9.600 miliardi anche per assicurare l'erogazione di farmaci innovativi di alto valore terapeutico, nonché la copertura degli oneri di cui al comma 42.

37. Alla maggiore spesa per l'assistenza farmaceutica per l'anno 1997, pari a lire 600 miliardi, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 39.

38. Per il 1997 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica può registrare un incremento non superiore al 14 per cento rispetto a quanto determinato dal comma 36, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti per il medesimo anno.

39. Per le cessioni e le importazioni dei farmaci appartenenti alla classe c) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento.

40. A decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali collocate nelle classi a) e b), di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti rispettivamente al 66,65 per cento, al 6,65 per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei ticket e al netto dell'IVA pari al 3,75 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è inferiore a lire 50.000, al 6 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra lire 50.000 e lire 99.999, al 9 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra lire 100.000 e lire 199.999 al 12,5 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra euro 103,29 e euro 154,94 e al 19 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' superiore a euro 154,94. Il Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private, sottopone a revisione annuale gli intervalli di prezzo e i limiti di fatturato, di cui al presente comma. Per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni, restano in vigore le quote di sconto di cui all'art. 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per le farmacie con un fatturato complessivo annuo non superiore a lire 500 milioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento (27).

41. I medicinali sottoposti alla procedura di autorizzazione di cui al regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, sono ceduti dal titolare dell'autorizzazione ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo criteri stabiliti dal CIPE, entro il 31 gennaio 1997 (27).

42. Entro il 15 febbraio 1997 la Commissione unica del farmaco procede alla prima individuazione dei medicinali attualmente classificati nella classe c), di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i quali, per particolari motivi terapeutici, a decorrere dal 1° marzo 1997, sono erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nel limite di spesa di lire 100 miliardi per anno, agli assistiti appartenenti a nuclei familiari in possesso di un reddito annuo lordo non superiore a lire 19 milioni. Ai fini dell'accertamento del reddito si applica la normativa vigente in materia di autocertificazione, con obbligo di controlli da parte delle aziende sanitarie locali. L'elenco dei medicinali erogabili ai sensi del presente comma viene aggiornato periodicamente dalla Commissione unica del farmaco. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma resta a carico del Servizio sanitario nazionale nell'ambito del tetto di spesa previsto per l'assistenza farmaceutica (4).

43. Agli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, ammessi ad operare all'interno delle strutture sanitarie pubbliche, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, può essere consentito l'uso gratuito di locali e servizi strettamente necessari all'espletamento delle relative attività.

44. Sono considerate semplici violazioni amministrative, punibili con sanzioni disciplinari, le irregolarità formali commesse nella compilazione delle ricette.

45. Fino al 31 dicembre 1997 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di assumere personale, anche a tempo determinato, escluso quello delle categorie protette. è autorizzato esclusivamente il ricorso alle procedure di mobilità, secondo la normativa vigente.

46. Il divieto di cui al comma 45 non si applica alle aziende ed agli enti del Servizio sanitario nazionale, compreso l'ente pubblico Croce rossa italiana, limitatamente per quest'ultimo al personale che, alla data del 30 settembre 1996, presta servizio nei servizi sanitari con contratto a tempo determinato, ferme restando le previsioni di cui al comma 1, agli ordini e collegi professionali, alle università, agli enti pubblici di ricerca, alle regioni, alle province autonome ed agli enti locali non strutturalmente deficitari ed a quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, agli enti non in condizioni di squilibrio finanziario di cui all'art. 22, comma 12, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al personale della carriera diplomatica e dei contrattisti all'estero, alle Forze armate ed al personale tecnico, nelle qualifiche funzionali sesta, settima e ottava, dell'Istituto Idrografico e degli Arsenali della Marina in misura complessiva pari a 23 posti per il primo e 75 posti per i secondi, a parziale compensazione delle cessazioni dal servizio verificatesi nel 1996 nelle stesse qualifiche anche attraverso concorsi riservati al personale già in servizio, ai Corpi di polizia previsti dall'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, limitatamente al personale addetto all'espletamento dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell'amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali di traduzione dei detenuti e degli internati, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il solo personale operativo, ed a quello di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, per il quale si siano esaurite le prescritte procedure entro il 31 dicembre 1996. Resta fermo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, secondo e terzo periodo, della legge 23 dicembre 1992, n. 498. Il divieto non opera per le assunzioni di personale del Ministero per i beni culturali e ambientali, nella misura del 40 per cento dei posti resisi disponibili per cessazioni, nonché per le assunzioni previste da specifiche norme legislative per l'attuazione ed il funzionamento degli uffici nelle otto province di nuova istituzione, in entrambi i casi previo espletamento delle procedure di mobilità da concludere entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si procede alle assunzioni. Il divieto non opera altresì per le assunzioni, sia mediante procedure concorsuali, sia a tempo determinato, degli enti di gestione dei parchi nazionali, da effettuare nei limiti della pianta organica o dell'attuale dotazione organica purché approvati dal Ministero dell'ambiente, previo espletamento delle procedure di mobilità da concludere entro il termine di trenta giorni. Per il comparto scuola si applicano le disposizioni del comma 73 e per il personale del Ministero degli affari esteri si applicano le disposizioni dal comma 132 al comma 142. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni e integrazioni. Sono consentite le assunzioni dei vincitori di concorsi per qualifiche dirigenziali banditi da amministrazioni statali, le cui graduatorie risultino approvate dalle commissioni d'esame entro il 15 dicembre 1996, e, per il triennio 1997-1999, le assunzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il personale del ruolo dell'ispettorato del lavoro, limitatamente a 190 unità dell'ottava qualifica funzionale, dell'INPDAP, limitatamente a 250 unità complessive di personale da utilizzare nelle strutture periferiche, dell'INPS, nei limiti di 200 unità complessive di personale da adibire alla vigilanza, e dell'INAIL, nei limiti di 150 unità complessive. Gli enti locali dissestati che abbiano ottenuto l'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato alla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere, per esigenze di funzionamento dei servizi, l'assegnazione di personale posto in mobilità al momento della rideterminazione delle piante organiche e in servizio presso gli enti stessi alla data del 31 dicembre 1995.

47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998 (5).

48. Fermi restando i limiti previsti dal comma 46, le amministrazioni di cui al medesimo comma assumono prioritariamente i soggetti appartenenti alle categorie protette in numero pari a quello dei posti occupati da falsi invalidi, accertati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e comunque nell'ambito delle disponibilità dei posti derivanti da cessazioni dal servizio.

49. Per gli anni 1998 e 1999 le amministrazioni pubbliche di cui al comma 45, con le esclusioni di cui al comma 46, possono provvedere alla copertura dei posti resisi disponibili per cessazioni mediante ricorso alle procedure di mobilità e, nel limite del 10 per cento di tali posti disponibili, attraverso nuove assunzioni di personale. Fino al 31 dicembre 1999, in relazione all'attuazione dell'art. 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, possono essere banditi concorsi e attuate assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella Provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.

50. Le disposizioni di cui ai commi 45 e 49 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia può procedere, nei limiti delle dotazioni organiche fissate a seguito della verifica dei carichi di lavoro ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, alla copertura dei posti del restante personale dell'amministrazione della giustizia in misura non superiore al 70 per cento del complesso delle vacanze esistenti alla data del 31 dicembre 1996, anche al fine di soddisfare sopraggiunte maggiori esigenze funzionali; la dotazione organica complessiva del personale dell'amministrazione centrale non potrà essere determinata in misura superiore ai posti coperti alla data del 31 dicembre 1996, salva la possibilità di variazioni, nell'ambito della stessa dotazione organica, per quanto riguarda la consistenza delle qualifiche funzionali e dei profili professionali, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

51. In deroga al comma 45, il Ministero dei trasporti e della navigazione può assumere ispettori di volo con contratti a termine annuali rinnovabili di anno in anno sino ad un massimo di tre anni, da utilizzare per le esigenze del servizio della navigazione della Direzione generale dell'aviazione civile, e al Ministero per i beni culturali e ambientali è consentita l'assunzione di personale a tempo determinato, ai sensi della normativa vigente.

52. Le dotazioni organiche di tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con le esclusioni di cui al comma 46, che non abbiano provveduto alla rideterminazione delle dotazioni organiche, previa verifica dei carichi di lavoro, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 1996, nonché ai posti per i quali, alla stessa data, risultino in corso di espletamento concorsi o siano stati pubblicati i bandi di concorso. Alle università si applica il comma 31 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

53. Le dotazioni organiche provvisoriamente rideterminate ai sensi del comma 52 costituiscono il parametro di riferimento ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e sono ridotte in via definitiva del 15 per cento, esclusi i posti vincolati alle categorie privilegiate, se alla data del 30 aprile 1997 non si provvede alla rideterminazione delle stesse, previa verifica dei carichi di lavoro. La mancata rideterminazione delle dotazioni organiche entro la data sopraindicata determina, per le amministrazioni inadempienti, la riduzione automatica del 5 per cento delle dotazioni iniziali iscritte nei capitoli di bilancio dell’esercizio in corso per spese non obbligatorie (6).

54. Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle disposizioni vigenti, sono introdotte disposizioni speciali anche di esclusione in materia di determinazione delle piante organiche per gli ordini e i collegi professionali in relazione al numero degli iscritti e per l'ente autonomo <<La Triennale>> di Milano, senza oneri per il bilancio dello Stato.

55. Ai fini di una razionale utilizzazione del personale, i dipendenti civili provenienti dalle dismesse basi NATO già assegnati ad amministrazioni statali ai sensi dell'art. 2, comma 14 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, sono trasferiti, sulla base delle disponibilità negli organici e delle effettive esigenze di funzionalità, e previa domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle sedi periferiche dell'amministrazione statale o ad altre amministrazioni pubbliche nell'ambito della provincia in cui la base militare era collocata. Entro i successivi sessanta giorni si provvede al trasferimento mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

56. Le disposizioni di cui all'art. 58, comma 1, dei decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.

56-bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano l’iscrizione ad albi e l’esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l’iscrizione ad albi professionali e per l’esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione (7).

57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa, può con provvedimento motivato differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di polizia municipale e provinciale, le modalità di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che può accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro.

58-bis. Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attività che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza (7).

58-ter. Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il limite percentuale della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale prevista dall’articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, può essere comunque arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità (7).

59. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Una quota pari al 50 per cento dei predetti risparmi può essere utilizzata per incentivare la mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, ovvero, esperite inutilmente le procedure per la mobilità, per nuove assunzioni, anche in deroga alle disposizioni dei commi da 45 a 55. L'ulteriore quota del 20 per cento è destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata, al miglioramento della produttività individuale e collettiva. I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalità costituiscono ulteriori economie di bilancio.

60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego.

61. La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il restante personale, sempreché le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in contraddittorio fra le parti.

62. Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono essere costituiti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei predetti servizi ispettivi, nonché, d'intesa con il Ministero delle finanze ed anche ai fini dell'accertamento delle violazioni tributarie, della Guardia di finanza.

63. Le disposizioni di cui ai commi 61 e 62 entrano in vigore il 1° marzo 1997. Entro tale termine devono cessare tutte le attività incompatibili con il divieto di cui al comma 60 e a tal fine gli atti di rinuncia all'incarico, comunque denominati, producono effetto dalla data della relativa comunicazione.

64. Per quanto disposto dai precedenti commi, viene data precedenza ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento, malati di mente, anziani non autosufficienti, nonché ai genitori con figli minori in relazione al loro numero.

65. I commi da 56 a 65 non trovano applicazione negli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie e la cui pianta organica preveda un numero di dipendenti inferiore alle cinque unità.

66. Le disposizioni dell'art. 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, confermate per il triennio 1994-1996 dall'art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, continuano ad applicarsi anche nel triennio 1997-1999.

67. Le disposizioni contenute nel comma 66 si applicano anche alle misure dell'indennità di missione e di trasferimento, delle indennità sostitutive dell'indennità di missione e di quelle aventi natura di rimborso spese, che sono suscettibili per legge o disposizione contrattuale o in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di variazioni in relazione al tasso programmato di inflazione o agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT. Nel triennio 1997-1999 tali rimborsi ed indennità continuano, comunque, ad essere corrisposti nella stessa misura dell'anno 1996.

68. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stipulano alle condizioni più favorevoli, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, convenzioni con società o con catene alberghiere o con associazioni di categoria presso le cui strutture il dipendente in missione è tenuto a pernottare. Il dipendente che non utilizza nella località di missione strutture alberghiere convenzionate ha diritto, su presentazione della relativa documentazione prevista dalle norme o dalle disposizioni contrattuali vigenti in materia, al rimborso della spesa nel limite del costo più basso praticato dalle strutture convenzionate ubicate nella località di missione.

69. Per il triennio 1997-1999, gli stanziamenti per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro di cui all'art. 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, iscritti agli appositi capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato, sono ridotti nella misura del 10 per cento e per l'Amministrazione della difesa nella misura del 10,5 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

70. Al fine di garantire maggiore efficacia alla spesa complessiva per l'istruzione pubblica, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni, sono definiti criteri e parametri generali per la riorganizzazione graduale della rete scolastica, con effetto dall'anno scolastico 1997-1998 con la previsione di deroghe con riguardo alle zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile, nonché alle necessità e ai disagi che possono determinarsi in relazione a specifiche esigenze, particolarmente nelle comunità e zone montane e nelle piccole isole. Il decreto prevede altresì una graduale riduzione del numero massimo degli alunni per classe, anche tenendo conto di quelli con difficoltà di apprendimento. Ove necessario, potranno essere costituiti, su tutto il territorio nazionale, istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, cui sarà assegnato personale direttivo della scuola elementare o della scuola media. Analoghe misure di riorganizzazione graduale della rete scolastica saranno adottate per i convitti e gli educandati dello Stato, anche unificando i servizi amministrativi e ausiliari delle scuole annesse, con accorgimenti necessari a garantire il diritto allo studio della particolare utenza accolta. In attuazione del suddetto decreto e nei limiti dell'organico provinciale complessivo determinato a norma del comma 71, i provveditori agli studi, sentiti gli enti locali interessati e i consigli scolastici provinciali, adottano, con propri decreti aventi carattere definitivo, i piani organici di aggregazione, fusione, soppressione di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, nonché dei plessi, sezioni e corsi con minor numero di alunni rispetto ai parametri prefissati, esclusi i conservatori di musica, le accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche.

71. In conformità agli obiettivi indicati al comma 70, a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998, gli organici del personale della scuola sono rideterminati con periodicità pluriennale, secondo criteri, procedure e parametri di riferimento stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Nel limite dell'organico complessivo fissato per ciascuna provincia dallo stesso decreto interministeriale, i provveditori agli studi determinano la dotazione di ciascuna scuola e istituto di istruzione nonché le dotazioni organiche provinciali, per ciascun grado di scuola, necessarie per la diffusione e lo sviluppo dell'innovazione, della sperimentazione, dei programmi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica, degli interventi di supporto e valutazione dei processi formativi, dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare e, limitatamente agli istituti di istruzione secondaria superiore, dell'integrazione degli alunni portatori di handicap. Sono abrogati gli articoli 104, comma 5, 442, comma 1, e 445 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

72. I provveditori agli studi, sulla base dell'organico complessivo fissato al comma 71, determinano l'organico funzionale di ciascun circolo didattico in relazione al numero degli alunni, alla consistenza delle classi, al sostegno necessario per l'integrazione degli alunni portatori di handicap, alla distribuzione delle scuole sul territorio e alle relative situazioni socio-ambientali, nonché alla diffusione dell'insegnamento della lingua straniera e alle esigenze di scolarizzazione a tempo pieno espresse dall'utenza. è garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di handicap. Le modalità saranno definite previa contrattazione decentrata, ove prevista. Gli organi competenti, sulla base dei princìpi generali di cui all'art. 128 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, deliberano, nel limite delle risorse professionali disponibili, su tutte le esigenze inerenti l'organizzazione dell'attività didattica, ivi compresi l'insegnamento della lingua straniera, il tempo pieno e, quando sia necessario, la sostituzione dei docenti assenti per periodi non superiori a cinque giorni nell'ambito dello stesso plesso scolastico.

E’ abrogato il comma 5 dell'art. 131 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

73. Con le modalità previste dall'art. 442, comma 4, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ridefiniti i criteri di programmazione delle assunzioni di personale docente a tempo indeterminato, in relazione alle prevedibili disponibilità dei relativi posti nell'anno scolastico successivo, in connessione ai provvedimenti previsti dal comma 70 e alle effettive esigenze di insegnamento da soddisfare.

74. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i termini entro i quali, annualmente, il personale di ruolo può presentare o revocare le dimissioni. I commi 2 e 3 degli articoli 510 e 580 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono abrogati (8).

75. Per il personale in esubero, rispetto alle dotazioni organiche provinciali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre ai corsi di riconversione professionale previsti dall'art. 473 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, saranno istituiti anche corsi intensivi di durata non superiore all'anno finalizzati al conseguimento del titolo di specializzazione prescritto per l'attività di sostegno all'integrazione scolastica degli alunni handicappati; con la contrattazione collettiva saranno, altresì, stabiliti i criteri per la mobilità d'ufficio del medesimo personale. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 28 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

76. Nelle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore gli organi competenti di ciascun istituto, sulla base della autonoma valutazione delle esigenze organizzative, possono deliberare che l'insegnamento dell'educazione fisica sia impartito per classi intere anziché per squadre maschili e femminili. è abrogato il comma 2 dell'art. 302 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

77. Le spese per le supplenze brevi e saltuarie e per i corrispondenti oneri riflessi sono effettuate dalle istituzioni scolastiche ed educative; nonché dagli istituti superiori di istruzione artistica, entro i limiti dei finanziamenti assegnati dai competenti provveditori agli studi con imputazione ai capitoli 1032, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno definiti i criteri e le modalità per la ripartizione, tra gli istituti e le scuole di ciascuna provincia, dei fondi accreditati ai provveditori agli studi, per la determinazione delle quote che gli stessi provveditori dovranno accantonare per esigenze eccezionali o, comunque impreviste, nonché per riequilibrare, ove necessario, la ripartizione delle risorse finanziarie, in relazione alle specifiche situazioni che dovessero determinarsi nelle diverse istituzioni interessate.

78. I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica. Le eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio in materia di supplenze brevi e saltuarie sono utilizzabili nel successivo esercizio per soddisfare esigenze di funzionamento amministrativo e didattico e per eventuali esigenze aggiuntive di supplenze brevi e saltuarie.

79. Il comma 2 dell'art. 358 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato, e per le spese relative agli accertamenti da compiere ai fini del riconoscimento legale o del pareggiamento di scuole o, comunque, in relazione ai servizi amministrativi svolti a loro richiesta, i gestori provvederanno direttamente, analogamente a quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo. La stessa procedura viene seguita dai gestori di enti e istituzioni non statali autorizzati ad attuare i corsi biennali di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni handicappati, nonché dai gestori di scuole straniere in Italia.

80. Il comma 2 dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, va interpretato nel senso che il limite della spesa complessivo di lire 116 miliardi è riferito alla spesa complessiva per i compensi forfetari relativi agli esami di maturità, compresi gli oneri riflessi a carico dello Stato, vigenti alla data di entrata in vigore della legge citata.

81. Dall'applicazione dei commi 70, 71, 72, 75 e 76 dovranno conseguirsi economie di spesa pari a lire 400 miliardi, 1.541 miliardi e 2.175 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1997, 1998 e 1999.

82. Gli stanziamenti di cui al comma 69 sono ridotti di ulteriori 60 miliardi per il 1998, e 100 miliardi per il 1999; tali riduzioni si aggiungono a quelle previste dal richiamato comma 69.

83. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, alla Tabella A, parte III, al n. 1), è soppressa la parola: <<cavalli>>.

84. In aggiunta a quanto disposto dal comma 152 dell'art. 2, il Ministro delle finanze può disporre entro il 28 febbraio 1997, con proprio decreto, l'aumento di un punto dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

85. Le disposizioni di cui ai commi da 70 a 80 non si applicano alla Regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

86. Al comma 30 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso l'ultimo periodo.

87. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, tutti i mezzi finanziari destinati dallo Stato agli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano sono iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominato <<Fondo per il finanziamento ordinario degli Osservatori>>. Il Fondo è ripartito, sulla base dei criteri determinati con decreto del Ministro, tra gli Osservatori che provvedono, altresì, direttamente al pagamento degli stipendi, assegni, indennità e compensi di ogni natura al personale dipendente. Si applicano, inoltre, in analogia le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché le disposizioni del comma 31 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

88. Per il funzionamento dell'osservatorio previsto dall'art. 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta dell'osservatorio medesimo, può nominare esperti a tempo pieno tra persone aventi specifiche capacità professionali, nel limite dell'apposito stanziamento di bilancio. Il compenso dei componenti l'osservatorio e quello degli esperti è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti disposizioni. Le spese relative al funzionamento dell'osservatorio, valutate in lire un miliardo annue, vengono iscritte su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1997, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Lo stanziamento del capitolo 1405 del medesimo stato di previsione è ridotto di lire un miliardo a decorrere dall'anno 1997.

89. Il fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore, istituito dal comma 4 dell'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è ridotto dello 0,5 per cento e può essere destinato anche alle erogazioni di borse di studio di cui all'art. 8 della medesima legge.

90. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a provvedere, nel termine di cinque anni, con propri decreti da adottare, anche in deroga alle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, alla graduale separazione organica delle università, anche preceduta da suddivisioni delle facoltà o corsi di laurea, secondo modalità concordate con gli Atenei interessati, laddove sia superato il numero di studenti e docenti che verrà determinato sede per sede, con apposito decreto ministeriale, previo parere dell'osservatorio per la valutazione del sistema universitario.

91. I provvedimenti ministeriali saranno adottati anche tenendo conto delle specifiche situazioni ed esigenze delle aree metropolitane maggiormente congestionate.

92. I decreti di cui al comma 90 prevedono il piano e le procedure dell'intervento, comprendente l'indicazione degli immobili da utilizzare e delle risorse di personale e finanziarie da destinare allo stesso, nonché alle modalità di verifica periodica. I decreti contenenti disposizioni di programmazione sono emanati sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.

93. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti eventualmente gli altri Ministri competenti, possono essere concessi in uso perpetuo e gratuito alle università, con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico delle stesse, gli immobili dello Stato liberi (9).

94. Nel caso di immobili di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, il decreto di cui al comma 93 è adottato previo concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali (10).

95. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica promuove, altresì, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le intese con gli enti locali territoriali per la destinazione ad uso perpetuo e gratuito delle università, con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a loro carico, di immobili appartenenti al patrimonio dei suddetti enti.

96. Nel quadro della ristrutturazione dell'organizzazione centrale, territoriale e periferica della Difesa, disciplinata dai decreti legislativi previsti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, le dotazioni organiche e le consistenze effettive complessive degli ufficiali in servizio permanente dell'esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare sono ridotte del 25 per cento entro otto anni, attraverso la riduzione almeno del 30 per cento della alimentazione dei ruoli.

97. Nell'ambito delle riduzioni di cui al comma 96, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, che dovranno:

a) definire per ciascuna Forza armata, in relazione alle esigenze ordinativo-funzionali da soddisfare ed ai livelli gerarchici da assicurare, in rapporto anche alle funzioni da svolgere nell'ambito delle strutture integrate dell'Alleanza atlantica e di altri organismi multinazionali similari, i ruoli normali e speciali anche attraverso revisione dei ruoli esistenti e, ove occorra, mediante la soppressione, esaurimento ovvero istituzione di nuovi ruoli, con determinazione delle relative consistenze organiche;

b) apportare le necessarie modificazioni alla normativa vigente al fine di realizzare, in ambito interforze, avanzamenti normalizzati paritetici ed uguali limiti di età per la cessazione dal servizio tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari;

c) prolungare opportunamente la permanenza nei singoli gradi in relazione ai più elevati limiti di età, che comunque non possono eccedere i sessantacinque anni;

d) aggiornare, in chiave riduttiva, i numeri massimi di cui alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, in relazione a quanto previsto nel comma 96, precisando le cariche da escludere dal collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'art. 7 della medesima legge n. 804 del 1973;

e) regolare con norme transitorie il graduale passaggio, in un arco di otto anni, dalla vigente normativa a quella che verrà definita con i decreti legislativi, tenendo conto dei giudizi di idoneità espressi dalle commissioni di avanzamento alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, nonché disciplinando il transito, senza oneri aggiuntivi, del personale eccedente in altre amministrazioni;

f) prevedere la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure relative alla valutazione del personale ai fini dell'avanzamento, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dalla legge 19 maggio 1986, n. 224, mediante l'utilizzazione prevalente di voti numerici quale sintesi valutativa della documentazione caratteristica disponibile, la razionalizzazione del funzionamento dei collegi giudicanti preposti alla valutazione del personale, nonché procedure di verifica dell'operato delle commissioni di avanzamento in caso di annullamento delle valutazioni;

g) aggiornare la normativa relativa alla posizione dell'ausiliaria, limitandone le condizioni di accesso, riducendone la durata che sarà allineata ai limiti di età per la cessazione dal servizio previsti per le differenti categorie del pubblico impiego, ampliandone le cause di esclusione e di cessazione anticipata e ridisciplinandone le modalità di impiego, continuando comunque ad assicurare il versamento delle ritenute contributive ai fini pensionistici per tutta la durata della permanenza in tale posizione;

h) realizzare economie nette di spesa, con riferimento agli oneri per gli ufficiali in servizio permanente effettivo previsti ai fini del bilancio triennale 1997-1999, non inferiori, rispettivamente, a lire 60 miliardi nel 1997, lire 84 miliardi nel 1998 e lire 138 miliardi nel 1999.

98. Ferme restando le economie previste dal comma 97, lettera h), l'ordinamento derivante dai decreti legislativi di cui al comma 97 non può comunque comportare a regime oneri superiori, in termini reali, alla spesa per gli ufficiali in servizio permanente di ciascuna Forza armata quale risultante dal bilancio consuntivo 1996.

99. Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per apportare le necessarie modificazioni alla normativa relativa alla posizione di ausiliaria del restante personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza, secondo i criteri indicati nel comma 97, lettera g), nonché per apportare alla vigente normativa le modifiche e le integrazioni necessarie al fine di armonizzare il trattamento giuridico del personale militare volontario in ferma breve al terzo anno di ferma a quello previsto per il personale militare in servizio permanente effettivo.

100. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 97 e 99, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.

101. Nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione è autorizzata la cessione a titolo gratuito ai Paesi in via di sviluppo ed a quelli partecipanti al partenariato per la pace, nonché agli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri, di materiali non d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche. La cessione di materiali d'armamento riguarderà esclusivamente materiali difensivi e dovrà essere preventivamente acquisito il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

102. Nel quadro dei rapporti intercorrenti tra i vari Stati in materia di sviluppo sociale, tecnico e culturale, il Ministro della difesa è autorizzato ad ammettere, annualmente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, e nei limiti degli appositi stanziamenti, a frequentare corsi presso istituti, scuole ed altri enti militari delle Forze armate italiane, assumendo in tutto o in parte a carico della Difesa le spese per la frequenza, il mantenimento, il vestiario, l'equipaggiamento ed il materiale didattico, nonché le spese per il viaggio dal Paese di provenienza alla sede designata, e viceversa, e per gli eventuali spostamenti connessi con lo svolgimento dei corsi, personale militare estero facente parte di Forze armate di Stati:

a) nei confronti dei quali non sia in corso embargo deliberato in sede ONU o di Unione europea;

b) nei confronti dei quali non siano state accertate, da parte delle appropriate istanze delle Nazioni Unite o dell'Unione europea, violazioni della convenzione internazionale in materia di diritti dell'uomo;

c) che non destinino, ricevendo dall'Italia assistenza allo sviluppo, al proprio bilancio militare risorse eccessive in relazione alle proprie esigenze di difesa. Il Ministro della difesa è, altresì, autorizzato a concedere contributi per lo studio o per il perfezionamento al personale militare estero ammesso a frequentare in Italia corsi di studio a titolo gratuito.

103. Per l'assunzione di mano d'opera da utilizzare nei reparti di lavoro del Genio militare, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute negli articoli 51, primo comma, lettera a), e 52 del regolamento approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365.

104. Per il personale di leva che sarà incorporato nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare e per il personale che svolgerà servizio civile sostitutivo a decorrere dal 1° gennaio 1997 la durata della ferma di leva e del servizio civile è di 10 mesi.

105. Per i coscritti che intendono svolgere a domanda il servizio obbligatorio di leva in qualità di ufficiale di complemento ovvero di ausiliario di leva la durata della ferma è rispettivamente di 14 mesi e di 12 mesi.

106. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento delle norme di cui ai capi VIII e IX del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione al calo demografico, agli esuberi conseguenti alla ristrutturazione in chiave riduttiva dello strumento militare ed alla prevista introduzione del servizio civile nazionale.

107. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema di decreto legislativo di cui al comma 106, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

108. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di riduzione della durata del servizio per gli obiettori in servizio civile sostitutivo e della ferma di leva per i militari in servizio di leva alla data stessa garantendone il congedo in data anteriore a quella prevista per il personale incorporato con il primo scaglione 1997. Analoghe norme verranno emanate per i sottotenenti di complemento di prima nomina.

109. I militari di leva e gli obiettori in servizio civile sostitutivo, compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno frequentare i corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli promossi dall'Unione europea, svolti nell'ambito territoriale dove prestano servizio. Le pubbliche amministrazioni interessate debbono inviare i programmi dei corsi ai comandi militari situati nel territorio di loro competenza. I singoli comandi provvedono alla divulgazione dei suddetti programmi presso il personale di leva e ne forniscono copia ai consigli di rappresentanza e agli enti convenzionati con il Ministero della difesa per il servizio civile.

110. Il comma 4 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è sostituito dal seguente:

<<4. Purché non sia incompatibile con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate, il servizio obbligatorio di leva è prestato presso unità o reparti aventi sede nel luogo più vicino al comune di residenza del militare, e possibilmente distanti non oltre 100 chilometri da essa>>.

111. Nei limiti dei contingenti di volontari di truppa fissati annualmente per ciascuna Forza armata dalla legge di bilancio, in conformità con l'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, i militari e i graduati in servizio di leva possono essere trattenuti alle armi per un ulteriore periodo di 6, 9 o 12 mesi, previa domanda da presentare entro l'ottavo mese di servizio. Il personale trattenuto alle armi per un ulteriore periodo di 12 mesi può presentare domanda, entro il ventesimo mese di servizio, per il transito in ferma triennale, previo superamento delle prove di selezione destinate ai volontari di truppa in ferma breve, ove previste.

112. Al personale trattenuto alle armi si applicano, in materia di trattamento economico, le disposizioni previste per i volontari di truppa in ferma breve.

113. In relazione a quanto previsto dal comma 111, il Ministro della difesa provvede a definire annualmente, per ciascuna Forza armata e nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, l'entità dei posti disponibili, computandoli in relazione alle carenze riscontrate nel gettito dei volontari di truppa in ferma breve.

114. Il Ministro della difesa provvede a definire, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di transito in ferma triennale del personale trattenuto alle armi per 12 mesi.

115. L'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva, di cui all'art. 37 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non può superare complessivamente 20.000 unità nel 1997, 17.500 unità nel 1998, 15.000 unità nel 1999 e 12.500 unità per gli anni successivi. Il contingente degli ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rimane comunque stabilito in 4.000 unità all'anno, come previsto dall'art. 9, secondo comma, della L. 8 dicembre 1970, n. 996. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno e della giustizia, è definita la ripartizione del contingente ausiliario di leva (11).

116. A decorrere dal 1° gennaio 1997 al personale che espleta servizio ausiliario di leva nei Corpi di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni, compete, in luogo del trattamento economico previsto dal quadro IV, sezione C, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e successive modificazioni, e dalla legge 20 marzo 1984, n. 34 e successive modificazioni, la paga netta giornaliera prevista dalla tabella I annessa alla legge 5 agosto 1981, n. 440, come modificata dalla legge 5 luglio 1986, n. 342.

117. Al personale di cui al comma 115 è corrisposta l'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386 (12).

118. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia, sono razionalizzate e semplificate le procedure di chiamata, selezione, informazione ed avvio all'impiego dei giovani idonei, da parte della Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari del Ministero della difesa, inserendo le esigenze delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle amministrazioni interessate in un unico ed equilibrato piano di utilizzazione.

119. Per le domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della misura dell'equo indennizzo, la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, è sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente legge. è abrogato il comma 29 dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Per la determinazione dell'equo indennizzo si considera, in ogni caso, lo stipendio tabellare iniziale. Sono esclusi eventuali emolumenti aggiuntivi, ivi compresi quelli spettanti per riconoscimento di anzianità.

120. Per coloro che, antecedentemente alla data del 1° gennaio 1995, avevano in corso il procedimento per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni o che, con decorrenza dalla stessa data, abbiano presentato domanda di aggravamento sopravvenuto della menomazione ai sensi dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, continuano a trovare applicazione, per la determinazione dell'equo indennizzo, le disposizioni previgenti alla legge 23 dicembre 1994, n. 724.

121. Nei casi di cui all'art. 177 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie si esprime anche sulla classificazione delle infermità o lesioni accertate. Si applica l'art. 178, secondo comma, del medesimo testo unico (26).

122. Il disposto dell'art. 71, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applica anche ai dipendenti degli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali a suo tempo collocati in aspettativa ai sensi delle leggi 31 ottobre 1965, n. 1261, e 12 dicembre 1966, n. 1078.

123. Gli emolumenti, compensi, indennità percepiti dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per l'espletamento di incarichi affidati dall'amministrazione di appartenenza, da altre amministrazioni ovvero da società o imprese controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque autorizzati dall'amministrazione di appartenenza sono versati, per il 50 per cento degli importi lordi superiori a 200 milioni di lire annue, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente. Il versamento è effettuato dai soggetti che hanno conferito l'incarico all'atto della liquidazione, previa dichiarazione del dipendente circa l'avvenuto superamento del limite sopra indicato.

124. Sono escluse dalla disciplina di cui al comma 123 le somme corrisposte dall'amministrazione di appartenenza o presso la quale il dipendente presta servizio in posizione di comando o di fuori ruolo o svolge altra forma di collaborazione autorizzata, nonché i diritti d'autore, i compensi per l'attività di insegnamento e i redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionale ove consentita ai pubblici dipendenti e per la quale sia previsto l'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale (28).

125. Il limite di cui al comma 123 è aggiornato, ogni due anni, con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro.

126. I compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali sono ridotti per ciascun incarico in misura pari al 5 per cento per gli importi superiori a lire 5 milioni lordi annui, al 10 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20 per cento per gli importi superiori a lire 20 milioni lordi annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione per prestazioni comunque rese a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (12).

127. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso pubblicano elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

128. L'osservanza delle disposizioni dei commi da 123 a 131 è curata dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con il Ministero delle finanze, dei servizi ispettivi dell'amministrazione delle finanze e della Guardia di finanza.

129. E’ abrogato l'art. 24 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

130. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'assolvimento di pubbliche funzioni, possono essere ammessi, previa domanda a svolgere presso l'amministrazione di appartenenza prestazioni lavorative saltuarie, gratuite e senza alcun onere per l'amministrazione, ove si tratti di prestazioni di alta qualificazione professionale in relazione alle quali si renda necessario il continuo esercizio per evitare la perdita della professionalità acquisita.

131. Alle amministrazioni pubbliche che alla data del 31 dicembre 1996 non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 6, 7 e 8 dell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, in materia di anagrafe delle prestazioni, è fatto divieto di conferire nuovi incarichi.

132. Fatti salvi i rapporti contrattuali in atto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi quinto, sesto e settimo, dell'art. 162 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni. Il terzo comma dell'art. 162 del medesimo decreto n. 18 del 1967 è sostituito dal seguente: “La retribuzione annua base è fissata secondo i criteri e nei limiti stabiliti dal primo comma dell'art. 157”. Per il triennio 1997-1999 le retribuzioni del personale a contratto, da assumere ai sensi degli articoli 157 e 162 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, non possono subire miglioramenti salvo nei casi in cui questi non comportino un aggravio dell'onere in lire italiane o nei casi in cui sia necessario adeguarsi alle normative locali (24).

133. Il contingente del personale assunto a contratto dagli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri di cui all'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato di 160 unità. Per ciascuno degli anni 1998 e 1999 possono essere effettuate assunzioni di personale a contratto per la copertura dei posti di nuova istituzione nel limite massimo di ottanta unità (25).

134. Gli impiegati di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari con contratto a tempo indeterminato possono essere immessi nei ruoli del Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi dell'art. 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in numero massimo di cinquanta unità per ciascun anno del triennio 1997-1999, tramite appositi concorsi per titoli ed esami purché in possesso dei requisiti prescritti per le qualifiche cui aspirano e purché abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Le relative modalità saranno fissate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. Gli impiegati a contratto così immessi nei ruoli sono destinati, quale sede di prima destinazione, a prestare servizio presso l'amministrazione centrale per un periodo minimo di due anni.

135. I posti che risulteranno disponibili nelle qualifiche funzionali IV, VI ed VIII in sede di determinazione delle dotazioni organiche ai sensi dell'art. 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, saranno coperti tramite concorso per titoli ed esami riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri della qualifica immediatamente inferiore che posseggano i necessari requisiti ai sensi della normativa vigente, nonché una anzianità in ruolo di almeno 10 anni riducibili in corrispondenza del numero degli anni trascorsi all'estero. Le modalità del concorso saranno determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. Il personale in servizio all'estero che risulti vincitore dei concorsi predetti mantiene il trattamento economico relativo al posto-funzione già ricoperto, fino al rientro in Italia, ovvero all'assegnazione presso altra sede all'estero.

136. Il contingente di cui al settimo comma dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, è diminuito a 78 unita. Il sub contingente presso le Rappresentanze permanenti presso organismi internazionali è elevato a 37 unità, ferme restando le 4 unità fissate dall'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

137. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti diretti a:

a) promuovere lo snellimento delle procedure per la somministrazione e la gestione dei fondi da parte delle rappresentanze diplomatiche e degli altri uffici dipendenti in linea con quanto previsto dall'art. 8, secondo comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e, per il trasferimento ad esercizi successivi di eventuali residui e per la rendicontazione, agendo anche in deroga all'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 60 e 61 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

b) riconoscere una controllata autonomia contabile ed amministrativa agli uffici all'estero, operando l'estensione ed armonizzazione di quanto previsto per gli istituti italiani di cultura dall'art. 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, ispirandosi a tal fine a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

c) garantire in materia contrattuale la compatibilità con gli ordinamenti dei rispettivi paesi di accreditamento, operando opportune modifiche all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ispirandosi al principio del controllo successivo anche per i contratti di importo superiore a quello previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

d) prevedere appositi strumenti per sopperire alle esigenze caratterizzate da imprevedibilità ed urgenza, prevedendo a tal fine l'estensione agli uffici all'estero dei fondi scorta di cui all'art. 7, comma 7, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, nonché l'istituzione temporanea, per l'attuazione all'estero di specifiche iniziative e programmi di particolare rilievo finanziario ed organizzativo, di appositi servizi amministrativi decentrati, con le modalità previste dall'art. 9 della legge 6 febbraio 1985, n. 15.

138. Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (13), uno o più decreti legislativi diretti a riordinare la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, nonché ad aggiornare le altre disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, comunque attinenti alla materia del trattamento economico, ricorrendo ad atti regolamentari, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi per quanto concerne il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri:

a) il provvedimento non dovrà comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato per il 1997;

b) durante il servizio all'estero tutti i dipendenti percepiranno un'apposita indennità, che non ha carattere retributivo, commisurata, per ciascun posto-funzione previsto negli organici degli uffici all'estero, e in riferimento al servizio da svolgere, al costo della vita, al costo degli affitti, al numero dei familiari a carico, agli oneri scolastici e sanitari e a condizioni ambientali di eventuale rischio e disagio;

c) per le categorie da individuare con i decreti stessi si dovrà prevedere anche un assegno per gli oneri di rappresentanza tenendo conto della normativa vigente negli altri paesi dell'Unione europea;

d) le indennità, determinate secondo criteri e modalità che ne assicurino la trasparenza della struttura, devono essere corrisposte in valuta locale o in altra valuta straniera secondo un rapporto di ragguaglio da stabilire periodicamente. Al fine dell'adeguamento alle variazioni del costo della vita si terrà conto, per quanto possibile e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie, dei meccanismi e dei livelli che regolano la stessa materia nei paesi dell'Unione europea (10).

139. Dall'attuazione dei commi da 132 a 138 devono derivare economie non inferiori a lire 3 miliardi per l'anno 1997, 5 miliardi per l'anno 1998 e 6 miliardi per l'anno 1999.

140. Per quanto riguarda i dipendenti, di nazionalità italiana o straniera residenti anche temporaneamente all'estero, assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri, tenuto conto di quanto previsto al comma 138:

a) fissazione del pagamento delle retribuzioni direttamente in valuta locale, ovvero in altra valuta straniera, tenuto conto del livello e dell'andamento delle retribuzioni locali o delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche o uffici consolari degli altri paesi europei, prevedendo emolumenti sufficienti ad attrarre gli elementi più qualificati;

b) garantire la compatibilità con gli ordinamenti dei rispettivi paesi di accreditamento;

c) individuazione di un quadro di posizioni stipendiali, distinto per funzioni professionali, che tenga conto anche dell'anzianità di servizio.

141. Per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni che prestano servizio all'estero ed il cui trattamento è già rapportato a quello attribuito ai dipendenti del Ministero degli affari esteri, il Governo si attiene ai criteri direttivi indicati nel comma 138, per quanto applicabili in rapporto ai singoli ordinamenti.

142. Gli schemi dei decreti di cui al comma 138 sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che dovranno pronunciarsi entro trenta giorni.

143. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dall'anno 1997 le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono elevate, rispettivamente, al 42,5 ed al 29 per cento. La Regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 1997, non si applicano alla regione Valle d’Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 16, primo periodo, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 37 e 38 dell’art. 1 (14).

144. A decorrere dal 1997 sono soppresse le quote del Fondo sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia che provvede al finanziamento dell'assistenza sanitaria con i proventi dei contributi sanitari e con risorse del proprio bilancio. Dalla stessa data gli oneri previsti a carico dello Stato derivanti dai mutui non ancora stipulati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, a copertura dei disavanzi delle aziende sanitarie per gli anni successivi al 1994, sono fronteggiati dalla Regione medesima.

145. Per le finalità di cui al comma 144 e sino alla data di applicazione di quanto disposto al comma 146, le quote fisse dei tributi devoluti alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 49, primo comma, dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modificazioni, sono attribuite, rispettivamente, in ragione di cinque decimi con riferimento a quanto previsto ai numeri 1), 3) e 4) del primo comma del citato art. 49.

146. Dalla data di inizio dell'efficacia delle norme attuative dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modificazioni, in relazione alle modifiche apportate dall'art. 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, al primo comma dell'art. 49 del citato Statuto speciale, ai numeri 1), 3) e 4), le parole: <<quattro decimi>> sono sostituite dalle seguenti: <<sei decimi>> e, al n. 2), le parole: <<quattro decimi>> sono sostituite dalle seguenti: <<quattro decimi e mezzo>>.

147. A decorrere dal 1997 l'anticipazione di lire 150 miliardi prevista dal comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 567, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 82, resta assorbita nelle somme attribuite ai sensi della disposizione di cui al comma 145.

148. Le assegnazioni finanziarie alla Regione Sicilia attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 1996, risultino non impegnate o per le quali non sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario, possono, con legge regionale, essere riutilizzate per interventi nel settore cui erano originariamente destinate. Tale facoltà non si applica ai finanziamenti relativi ad interventi nel settore delle calamità naturali e dell'assistenza sanitaria.

149. La Regione Trentino-Alto Adige è delegata a fissare le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali e a provvedere alla loro riscossione. Gli introiti relativi confluiscono nel bilancio regionale. La somma attribuita ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, per lo svolgimento delle funzioni delegate in materia di catasto è rideterminata assicurando comunque un risparmio per il bilancio dello Stato.

150. Per l'anno 1998, il fondo perequativo di cui all'art. 3, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è ridotto di un importo pari al 6 per cento dell'ammontare dei trasferimenti soppressi di cui alla colonna a) della tabella C allegata alla medesima legge, fino alla concorrenza delle singole quote di fondo perequativo spettanti. Per l'anno 1999, ferma restando l'entità complessiva della riduzione nello stesso importo determinato per l'anno 1998, la quota di riduzione posta a carico di ogni singola regione e le modalità di attuazione verranno stabilite d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

151. Le regioni iscrivono provvisoriamente nei propri bilanci l'ammontare presunto del fondo perequativo indicato nella tabella C allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto delle riduzioni di cui al comma 150.

152. Nel 1997, le anticipazioni straordinarie di cassa, di cui al comma 4 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono ridotte, per le stesse regioni, nella misura determinata al comma 150; a decorrere dal 1998 per le modalità si provvederà d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

153. La misura massima dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni, è determinata in lire 60 al metro cubo di gas erogato.

154. La misura massima dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, è elevata a lire 50 a litro. L'operatività di eventuali aumenti erariali per l'accisa sulla benzina per autotrazione è limitata, nei territori delle regioni a statuto ordinario, alla differenza esistente rispetto all'aliquota in atto della citata imposta regionale, ove vigente.

155. A decorrere dal 1° gennaio 1997 i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti beneficiari di trasferimenti statali sono inseriti nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, e ad essi si applicano tutte le disposizioni che regolano il sistema della tesoreria unica. In sede di prima applicazione i tesorieri dei comuni non sono tenuti a versare nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti per territorio le disponibilità liquide dei comuni esistenti al 31 dicembre 1996, ma eseguono i pagamenti disposti dagli enti utilizzando prioritariamente tali disponibilità. A valere sulle suddette disponibilità sono tenuti vincolati, a cura del tesoriere, in attesa del loro specifico utilizzo, i fondi per i quali apposite norme di legge stabiliscono un vincolo di destinazione, ivi comprese le somme provenienti da mutui. Per i comuni il cui servizio di tesoreria è gestito da un soggetto diverso da quello indicato all'art. 50 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, l'inserimento nella predetta tabella A è differito al giorno successivo alla prima scadenza dell'incarico affidato al soggetto non abilitato; al versamento delle disponibilità liquide del comune provvede il tesoriere abilitato, entro trenta giorni dall'assunzione dell'incarico.

156. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è attribuito a decorrere dall'anno 1997 un contributo commisurato al 6 per cento delle disponibilità liquide di cui al comma 155, nei limiti complessivi di spesa di lire 180 miliardi.

157. Sono esonerati dall'applicazione obbligatoria degli aumenti delle aliquote massime di imposte e tasse comunali, come rideterminate dalla presente legge, gli enti locali dissestati che presentino consuntivi in attivo, per due esercizi finanziari consecutivi della gestione riequilibrata.

158. I contributi sui fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono corrisposti in tre rate uguali: la prima entro il mese di febbraio, la seconda entro il mese di maggio e la terza entro il mese di febbraio dell'anno successivo. Il pagamento della terza rata può essere anticipato previa autorizzazione del Ministero del tesoro.

159. All'art. 3, comma 39, secondo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono soppresse le parole: <<limitatamente alla parte, riferibile al costo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, eccedente i proventi delle addizionali suddette>>.

160. In deroga a quanto stabilito dall'art. 31 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, a decorrere dall'esercizio 1997 l'avanzo di amministrazione può essere iscritto nel bilancio di previsione ed essere utilizzato anche per le spese una tantum, ivi comprese le spese delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi degli enti locali. Gli avanzi di amministrazione non vincolati degli enti locali dissestati che hanno adottato il bilancio stabilmente riequilibrato, dovranno essere destinati prioritariamente a sanare l'indebitamento dell'ente per la parte non coperta dal mutuo di ripianamento e fino alla concorrenza dell'ammontare delle entrate previste dall'eventuale vendita di beni del patrimonio locale.

161. Il comma 1 dell'art. 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, è sostituito dal seguente:

<<1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 9 decorre dal 1998. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi, con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri dell'art. 71:

a) per il 1998 il 6 per cento del valore;

b) per il 1999 il 12 per cento del valore;

c) per il 2000 il 18 per cento del valore;

d) per il 2001 il 24 per cento del valore>>.

162. A decorrere dall'anno 1998 i contributi ordinari spettanti ai comuni ed alle province ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, sono ridotti di lire 560.000 milioni e di lire 40.000 milioni. Sono esclusi dalla riduzione gli enti locali dissestati.

163. Le regioni e gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto e dei servizi di trasporto in gestione diretta, relativi agli esercizi 1995, 1996 e 1997, e per il finanziamento delle somme occorrenti, entro i limiti derivanti dalla partecipazione azionaria, per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto costituite in forma di società per azioni, quando la regione o gli enti locali rivestono la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza. Le regioni e gli enti locali sono altresì autorizzati a contrarre, a decorrere dall'anno 1997, con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, a carico dei propri bilanci ed entro il limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le rispettive tipologie di enti, mutui per la copertura dei contributi per l'esercizio del trasporto pubblico locale in adempimento a contratti di servizio e contratti di programma che prevedano il progressivo aumento della quota dei costi coperta con i proventi del traffico e la corrispondente riduzione, per la durata del mutuo, dei contributi in misura pari almeno al 5 per cento annuo al netto del tasso di inflazione programmato anche in applicazione dei criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, come modificato dal Regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991.

164. I contributi erariali ordinari e perequativi per gli squilibri della fiscalità locale spettanti ai comuni, alle province ed alle comunità montane sulla base della legislazione vigente sono attribuiti, per l'anno 1997, con le variazioni di cui al comma 156 e con le seguenti ulteriori variazioni:

a) incremento del fondo ordinario dell'importo complessivo di lire 212.100 milioni, pari per ciascun comune e provincia all'1,239 per cento dei contributi ordinari definitivamente attribuiti per l'anno 1995;

b) incremento del fondo ordinario dell'importo complessivo di lire 281.000 milioni, spettante ai soli enti che hanno subito la riduzione dei trasferimenti nel 1995 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e da ripartire in misura proporzionale ai contributi erariali assegnati per il 1996 a tale titolo;

c) incremento del fondo ordinario dell'importo di lire 10.000 milioni, da destinare alla Provincia di Catanzaro per lire 3.850 milioni, alla Provincia di Forlì per lire 3.150 milioni ed alla Provincia di Vercelli per lire 3.000 milioni;

d) incremento del fondo ordinario dell'importo di lire 3.000 milioni per l'erogazione di contributi per la fusione e l'unione di comuni, da attribuire con le modalità ed i criteri a tale titolo stabiliti per il 1996;

e) riduzione del fondo perequativo per gli squilibri della fiscalità locale di un importo complessivo pari a lire 506.100 milioni per il finanziamento degli incrementi previsti dalle lettere a), b) c) e d).

165. Agli enti locali è assegnato un fondo di lire 175.000 milioni da attribuire ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

166. Le somme dovute agli enti locali a seguito di correzione di errori materiali, relativi al calcolo delle spettanze sul contributo per gli squilibri della fiscalità locale, possono essere corrisposte a valere sugli stanziamenti del fondo ordinario.

167. I capitoli della rubrica 3 (Servizi del Provveditorato generale dello Stato) dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 sono ridotti per complessive lire 190 miliardi. Il Ministro del tesoro ripartisce la predetta riduzione tra i capitoli della rubrica medesima.

168. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1997 degli enti locali è prorogato al 28 febbraio 1997. è altresì differito al 28 febbraio 1997 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1997. Ai fini della predisposizione del bilancio 1997 e dei suoi allegati, i contributi erariali di parte corrente ed in conto capitale spettanti ai comuni, alle province, alle comunità montane, sono attribuiti secondo le norme vigenti e nel rispetto delle entità previste dal bilancio dello Stato e dalla legge finanziaria per il 1997 definitivamente approvati. In deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni, l'ente locale può deliberare l'esercizio provvisorio, sulla base del bilancio già deliberato, per un periodo di quattro mesi e i bilanci del 1997 possono essere predisposti anche secondo i regolamenti di contabilità e i modelli di bilancio validi per i bilanci del 1996.

169. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottosi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 gennaio 1996, n. 32, 25 marzo 1996, n. 156, 25 maggio 1996, n. 287, 24 luglio 1996, n. 390 e 20 settembre 1996, n. 492.

170. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 giugno 1994, n. 376, 8 agosto 1994, n. 492, 11 ottobre 1994, n. 574, 9 dicembre 1994, n. 676, 8 febbraio 1995, n. 33, 7 aprile 1995, n. 106, 10 giugno 1995, n. 224, 3 agosto 1995, n. 323, 2 ottobre 1995, n. 414, 4 dicembre 1995, n. 514, 31 gennaio 1996, n. 38, 4 aprile 1996, n. 188, 3 giugno 1996, n. 309, 5 agosto 1996, n. 409 e 4 ottobre 1996, n. 516.

171. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 agosto 1996, n. 452 e 23 ottobre 1996, n. 550.

172. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 maggio 1995, n. 155, 30 giugno 1995, n. 267, 1° settembre 1995, n. 367, 30 ottobre 1995, n. 452, 23 dicembre 1995, n. 571, 1° marzo 1996, n. 98, 29 aprile 1996, n. 235, 1° luglio 1996, n. 345, 30 agosto 1996, n. 451, 23 ottobre 1996, n. 549.

173. Fino all’entrata in vigore della nuova disciplina concernente l’ordinamento e il funzionamento degli organi degli enti locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia, la giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all’unità per eccesso e, ove occorra, anche mediante aumento di una unità, in modo da raggiungere il numero pari e la giunta provinciale è composta dal presidente della provincia, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all’unità per eccesso e, ove occorra, anche con aumento di una unità, in modo da raggiungere il numero pari (15).

173-bis. Fino all’entrata in vigore della nuova disciplina concernente l’ordinamento ed il funzionamento degli enti locali, nei consigli provinciali è eletto un presidente del consiglio con poteri di convocazione e direzione dei lavori. Il presidente del consiglio deve convocare l’assemblea nel termine massimo di venti giorni dalla richiesta formulata da un quinto dei consiglieri o dal presidente della provincia, inserendo all’ordine del giorno gli argomenti che formano oggetto della richiesta (15).

173-ter. Il comma 189 va interpretato nel senso che non sono considerati redditi da lavoro ai fini della medesima disposizione le indennità percepite in applicazione della L. 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni (15).

173-quater. Ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali si applicano le norme in materia di aspettative, permessi ed indennità percepite in applicazione della L. 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni (15).

174. Le affissioni di manifesti di partiti o movimenti politici effettuate fino al 30 novembre 1996 in violazione dell'art. 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, possono essere sanate mediante versamento di un'oblazione a carico dei responsabili pari per ciascuna violazione all'importo minimo indicato dallo stesso comma ed entro un massimo di lire 1 milione. A tali violazioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

175. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti legislativi, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze, le disposizioni occorrenti per la revisione ed il riordino del sistema dei trasferimenti a province, comuni e comunità montane, previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 a modifica dell'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 e successive modificazioni, sulla base dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) introduzione di parametri che tengano conto dei servizi forniti maggiormente diffusi sul territorio e della accessibilità ad essi per i comuni che ne sono sprovvisti;

b) determinazione di indicatori per l'individuazione delle condizioni di degrado socio-economico degli enti;

c) introduzione di parametri per misurare gli eventuali insediamenti militari presenti nel territorio dell'ente;

d) introduzione di correttivi ai parametri in relazione all'incremento della domanda di servizi dovuta alla peculiarità degli enti di maggiore dimensione demografica e in relazione, altresì, alla rigidità dei costi degli enti di minore dimensione demografica;

e) determinazione di un periodo di riequilibrio dei trasferimenti erariali tenendo conto del complesso degli stessi di genere ordinario e consolidato, incrementato dei tributi detratti in precedenza e delle conseguenze derivanti dall'applicazione di nuovi criteri;

f) attribuzione delle eventuali maggiori assegnazioni annuali di contributi erariali ai diversi fondi tenendo conto dell'incidenza delle nuove forme impositive attribuite agli enti locali;

g) definizione di indicatori che facciano riferimento e incentivino lo sforzo tariffario e lo sforzo fiscale dei singoli enti;

h) parametri che incentivino la gestione dei servizi in forma associata da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

176. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 175 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni.

177. Disposizioni integrative e correttive possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, entro un anno (16) dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 175, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi determinati dai commi da 175 a 177 e previo parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 176, con l'osservanza delle modalità ivi indicate.

178. A decorrere dal 28 settembre 1996 e fino al 31 dicembre 1997 il collocamento in ausiliaria del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza, avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito.

179. Al personale militare che abbia presentato domanda di revoca ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

180. Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505 e del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606.

181. Per il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della L. 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico per ciascuna delle annualità comprese tra il 1996 ed il 2001; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 3.135 miliardi per la prima annualità, sarà versato ai competenti enti previdenziali, che provvederanno direttamente a soddisfare in contanti, in sei annualità, gli aventi diritto nelle forme previste per la corresponsione dei trattamenti pensionistici; l'importo di ciascuna annualità sarà determinato in relazione all'ammontare del ricavo netto delle emissioni versato agli enti previdenziali (17).

182. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione del trattamento è effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Sugli arretrati maturati al 31 dicembre 1995 è dovuta esclusivamente una somma pari al 5 per cento dell'importo maturato a tale data. Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsare sono dovuti gli interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Con la prima annualità sono corrisposti gli interessi maturati sull'intero ammontare degli arretrati dal 1° gennaio 1996 alla data di pagamento (18).

183. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 181 e 182 del presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

184. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in attuazione dell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510.

185. Con effetto dalla data del 30 settembre 1996, al fine di incentivare l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianità, di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, dipendenti da imprese, può essere riconosciuto il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al regime di non cumulabilità di cui al comma 189, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non inferiore a 18 ore settimanali. La facoltà di cui al presente comma è concessa, previa autorizzazione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ferme restando le decorrenze dei trattamenti previste dall'ordinamento vigente, a condizione che il datore di lavoro assuma nuovo personale per una durata e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgono della predetta facoltà. A questi ultimi l'importo della pensione è ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale di lavoro, riduzione comunque non superiore al 50 per cento. La somma della pensione e della retribuzione non può in ogni caso superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno.

186. L'impresa che si avvale della facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al comma 185 deve dare comunicazione ai competenti istituti previdenziali e all'ispettorato provinciale del lavoro della stipulazione dei contratti e della loro cessazione.

187. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il ministro del Tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari per le definizione dei criteri e delle modalità applicative di quanto disposto dal comma 185 nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In ogni caso nell'ambito delle predette amministrazioni pubbliche si prescinde dall'obbligo di nuove assunzioni di cui al medesimo comma 185.

188. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa in materia di cumulo per i lavoratori pubblici che avevano presentato domanda di collocamento a riposo per anzianità entro il 28 settembre 1994 e la cui domanda era stata regolarmente accolta. I lavoratori pubblici che abbiano presentato domanda di pensionamento di anzianità prima del 30 settembre 1996 possono revocare la domanda conservando comunque la precedente sede di lavoro ovvero esercitare l'opzione per il lavoro a tempo parziale di cui ai commi da 185 a 187, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

189. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di cui al comma 185, le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive della medesima, non sono cumulabili, limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo, con redditi da lavoro di qualsiasi natura e il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro. A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3, 4, e 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione, ovvero che hanno raggiunto il requisito contributivo di 36 anni o quello di 35 anni, quest'ultimo unitamente a quello anagrafico di 52 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa. Il regime previgente continua ad applicarsi anche nei confronti di coloro che si pensionano con 40 anni di contribuzione ovvero con l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza, nonché per le eccezioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120.

190. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori autonomi non sono cumulabili nella misura del 50 per cento con i redditi di lavoro autonomo, fino a concorrenza del reddito stesso. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione ovvero hanno maturato il requisito contributivo di 35 anni, unitamente a quello anagrafico di 55 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa.

191. L'assunzione di personale di cui ai commi 185 e 192 deve risultare ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del pensionamento. L'incremento medesimo deve essere considerato al netto delle diminuzioni intervenute nell'anno precedente il pensionamento.

192. Per i lavoratori autonomi in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianità indicati all'articolo 1, comma 28, della legge 8 agosto 1995, n. 335, spetta, ove rinuncino al pensionamento, fino alla data di compimento dell'anzianità contributiva di 40 anni e comunque per un periodo non superiore all'età del pensionamento di vecchiaia, una riduzione sui contributi dovuti pari a 10 punti percentuali, a condizione che il lavoratore autonomo assuma, con le modalità di cui al comma 186 del presente articolo, una o più unità anche a tempo parziale per un orario non inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro, ovvero che si avvalga dei contratti di riallineamento retributivo di cui al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per regolarizzare posizioni lavorative non conformi ai contratti di categoria, ovvero affianchi un socio nell'esercizio dell'attività a.

193. All'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Salvo quanto disposto dai commi seguenti, dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono escluse le contribuzioni e le somme versate o accantonate, anche con il sistema della mancata trattenuta da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari, nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. Tale disposizione si applica anche ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; tuttavia i versamenti contributivi sulle predette contribuzioni e somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge di conversione".

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i datori di lavoro, per i periodi per i quali non abbiano versato i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, come sostituito dal comma 193 del presente articolo, sono tenuti al pagamento dei contributi previdenziali nella misura del 15 per cento sui predetti contributi e somme, da devolversi, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del predetto decreto-legge, alle gestioni pensionistiche di iscrizione del lavoratore, senza oneri accessori. Il pagamento deve essere effettuato in 18 rate bimestrali consecutive di eguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento. La misura dei contributi previdenziali previsti dal presente comma è ridotta al 2 per cento in caso di contribuzioni e somme versate ai fondi integrativi di previdenza del settore editoriale stabilite da accordi collettivi nazionali che hanno acquisito forza di legge in attuazione della L. 14 luglio 1959, n. 741. Al relativo onere, valutato in lire 13 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 del Ministero del tesoro per l’anno 1997, a tal fine parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio (19).

195. Le disposizioni del comma 194 non si applicano per i contributi versati nel periodo di cui al medesimo comma 194 al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1985, n. 155.

196. A decorrere dal primo gennaio 1997, ai fini della tutela previdenziale i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che operano in veste di agenti o di mandatari sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attività commerciali, previa istituzione di apposita evidenza contabile in seno alla gestione di cui all'articolo 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

197. Rientrano nell'ambito di applicazione del comma 196 anche coloro che cooperano con i soggetti ivi indicati in qualità di collaboratori familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile.

198. Ai soggetti che svolgono attività in qualità di praticanti promotori finanziari ai sensi dell'articolo 8 del regolamento CONSOB n. 5388/91, è consentito, all'atto dell'iscrizione all'INPS, di procedere al riscatto degli anni di praticantato secondo modalità determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto del principio di corrispettività.

199. I soggetti di cui ai commi 196 e 197 che vantano posizioni contributive presso l'INPS anteriore al 1992, sono ammessi, a copertura del periodo compreso fra il 1° gennaio 1992 ed il 31 dicembre 1996, al versamento dei contributi per i periodi in cui hanno espletato le attività previste ai medesimi commi. I predetti contributi non sono gravati da sanzioni e da interessi e per il pagamento di essi è ammessa la rateizzazione in misura non superiore a trentasei rate mensili, con l'applicazione dell'interesse dell'8 per cento annuo qualora gli interessati ne facciano richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

200. Eventuali contributi comunque versati per periodi precedenti il 31 dicembre 1996 alla gestione di cui all'art. 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, vengono imputati all'evidenza contabile di cui al comma 196.

201. La composizione del comitato amministratore di cui all'art. 35 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è integrata da un membro in rappresentanza dei soggetti di cui al comma 196, designato dalla associazione di categoria maggiormente rappresentativa.

202. A decorrere dal 1° gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti.

203. Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente:

"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".

204. I familiari coadiutori preposti al punto di vendita devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 9 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

205. Sono altresì compresi nell'ambito di applicazione dei commi da 185 a 216 i soggetti che esercitino le attività di cui all'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

206. L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, è estesa ai parenti ed affini entro il terzo grado che non siano compresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della predetta legge e che siano in possesso dei requisiti ivi previsti.

207. I soggetti per i quali l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attività commerciali diviene obbligatoria per effetto del presente articolo possono chiedere l'iscrizione con effetto retroattivo nei limiti della prescrizione. L'eventuale regolarizzazione del periodo pregresso comporta il versamento di contributi già previsti per i rispettivi anni di competenza secondo le modalità fissate dal comitato amministratore di cui all'articolo 35 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Sull'ammontare del debito contributivo complessivo non sono dovuti oneri accessori, fatti salvi gli interessi legali. Per gli stessi soggetti è ammessa, altresì, la facoltà di riscattare periodi precedenti quelli caduti in prescrizione con i criteri di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

208. Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche.

209. E’ abrogato l'articolo 1, comma 25, lettera c), della legge 8 agosto 1995, n. 335.

210. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'articolo 11, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno. A tal fine gli interessati sono tenuti a rilasciare all'ente previdenziale competente apposita dichiarazione. Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF".

211. All'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

<<8-bis. Fermo restando quanto previsto dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione prevista dal comma 4, sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma sarà prelevata dall'ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore>>.

212. Ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, hanno titolo ad addebitare ai committenti, con effetto dal 26 settembre 1996, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4 per cento dei compensi lordi. Il versamento è effettuato alle seguenti scadenze:

a) entro il 31 maggio di ciascun anno, un acconto del contributo dovuto, nella misura corrispondente al 40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente;

b) entro il 30 novembre di ciascun anno, un acconto del contributo dovuto nella misura corrispondente al 40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente;

c) entro il 31 maggio di ciascun anno, il saldo del contributo dovuto per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente.

213. Qualora all'atto della determinazione del saldo di cui al comma 212, lettera c), risultano già versate all'INPS somme superiori al 10 per cento dei redditi netti di cui al medesimo comma, l'eccedenza viene dedotta dagli eventuali importi dovuti dai soggetti assicurati nell'anno successivo. Su richiesta l'eccedenza è restituita dall'INPS agli assicurati con applicazione degli interessi nella misura e secondo le modalità stabilite dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

214. Per l'anno 1996, i versamenti a titolo di acconto devono essere effettuati sulla base dei redditi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1995, rideterminati proporzionalmente in relazione alle seguenti decorrenze dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995: 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati e iscritti a forme pensionistiche obbligatorie; 1° aprile 1996 per coloro che risultano non iscritti alle predette forme; per questi ultimi resta ferma la data del 20 giugno 1996 per il versamento del contributo dovuto in relazione ai compensi corrisposti nei mesi di aprile e maggio 1996. Per l'anno 1996, la scadenza del versamento di cui al comma 212, lettera b), è fissata al 31 gennaio 1997; il versamento a saldo del contributo dovuto per l'anno 1996 deve essere calcolato escludendo i compensi relativi a fatture emesse fino alle date di decorrenza del predetto obbligo, anche se riscosse in periodi successivi.

215. Il versamento di cui ai commi precedenti è effettuato entro il limite del massimale contributivo annuo di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995.

216. Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 settembre 1996, n. 508.

217. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una somma aggiuntiva, in ragione d'anno, pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di tre punti; la somma aggiuntiva non può essere superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, oltre alla somma aggiuntiva di cui alla lettera a), al pagamento di una sanzione, una tantum, da graduare secondo criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla entità dell'evasione e al comportamento complessivo del contribuente, da un minimo del 50 per cento ad un massimo del 100 per cento di quanto dovuto a titolo di contributi o premi; qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la sanzione di cui alla presente lettera non è dovuta sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa (20).

218. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una somma aggiuntiva, in ragione d'anno, in misura pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni. La somma aggiuntiva non può essere superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

219. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nonché gli enti locali sono esonerati dal pagamento delle somme aggiuntive e della maggiorazione di cui al comma 217 nonché degli interessi legali.

220. Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.

221. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro la somma aggiuntiva è ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.

222. Allorché si fa luogo al pagamento dei contributi e di quanto previsto a titolo di interessi, somme aggiuntive e sanzioni di cui ai commi precedenti, sono estinte le obbligazioni per sanzioni amministrative di cui all'articolo 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

223. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

224. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, il comma 4 è soppresso e i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'importo delle somme aggiuntive e della maggiorazione può essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli enti impositori, fino alla misura degli interessi legali, nelle seguenti ipotesi:

a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria, in relazione anche a possibili riflessi negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza;

b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.

2. Nei casi di riduzione di cui al comma 1, il decreto ministeriale può disporre anche l'estinzione della obbligazione per sanzioni amministrative connesse con la denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi.

3. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, i soggetti che abbiano avanzato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli enti impositori motivata e documentata istanza per ottenere la riduzione ivi prevista, procedono alla regolarizzazione contributiva mediante la corresponsione, in via provvisoria e salvo conguaglio, delle somme aggiuntive nella misura degli interessi legali. Qualora entro i sei mesi successivi alla data di presentazione dell'istanza di riduzione delle somme aggiuntive non sia intervenuto il predetto decreto, gli enti impositori provvedono all'addebito di tali somme nella misura ordinaria".

225. Sono abrogati l'articolo 4, commi da 1 a 5, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e l'articolo 53 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con il presente articolo.

226. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di giugno 1996, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1997, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

227. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1997. L'importo delle rate comprensivo degli interessi pari all'8 per cento annuo è calcolato applicando al debito il coefficiente indicato alla colonna 4 della tabella 2 allegata alla presente legge.

228. I soggetti che hanno provveduto al versamento della prima, della seconda e della terza rata del condono previdenziale ed assistenziale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, alle scadenze, già previste dal citato articolo 3, comma 3, rispettivamente, del 30 giugno 1996, del 31 luglio 1996 e del 30 settembre 1996, hanno facoltà di procedere alla regolarizzazione, per la parte residua del debito, secondo le disposizioni di cui ai commi 226 e 227, ovvero secondo le seguenti modalità e con la maggiorazione degli interessi dell'8 per cento annuo sulla rateizzazione per il periodo di differimento, decorrente dal 30 giugno 1996: per debiti di importo fino a lire 1 miliardo con il versamento della quarta rata, di importo uguale alle precedenti, da pagarsi entro il 30 novembre 1996; per debiti di importo superiore a lire 1 miliardo e fino a lire 5 miliardi con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997 ed entro il 31 maggio 1997; per debiti di importo superiore ai 5 miliardi di lire e fino a 20 miliardi di lire con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997, entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997 ed entro il 30 settembre 1997; per debiti di importo superiore a 20 miliardi di lire con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997, entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997, entro il 30 settembre 1997, entro il 30 novembre 1997, entro il 31 gennaio 1998, entro il 31 marzo 1998, entro il 31 maggio 1998 ed entro il 31 luglio 1998.

229. I soggetti che hanno provveduto al versamento delle rate scadenti nel corso dell'anno 1996, in relazione al condono previdenziale e assistenziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 511, hanno facoltà di estinguere la parte residua del debito secondo le modalità previste al comma 227 ovvero in 23 rate quadrimestrali consecutive decorrenti dal 10 aprile 1997 e con la maggiorazione dell'interesse dell'8 per cento annuo sulla rateizzazione per il periodo di differimento.

230. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative, e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. I provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi per effetto della domanda di regolarizzazione e subordinatamente al puntuale pagamento delle somme determinate agli effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste.

231. Nel caso di regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dell'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40, dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, i versamenti tardivi delle rate dovute, successive alla prima, sono considerati validi, ancorché sia stato omesso il versamento di talune di dette rate, se i soggetti interessati abbiano già provveduto, ovvero provvedano, entro il 16 dicembre 1996, a versare, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, interessi nella misura dell'8 per cento annuo commisurati al ritardo rispetto alle scadenze fissate dalla legge per il pagamento delle rate stesse.

232. I crediti di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 31 marzo 1996, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione.

233. Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538.

234. Con decorrenza dal 1° gennaio 1997 cessa di avere efficacia la disciplina prevista dall'art. 49, comma 3, secondo periodo, della legge 9 marzo 1989, n. 88. A far tempo da tale data la classificazione dei datori di lavoro deve essere effettuata esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento stabiliti dal predetto art. 49. Restano comunque validi gli inquadramenti derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti di aggregazione emanati ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1995, n. 797. Per le aziende inquadrate nel ramo industria anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, è fatta salva la possibilità di mantenere, per il personale dirigente già iscritto all'INPDAI, l'iscrizione presso l'ente stesso. Con la medesima decorrenza, è elevata di 0,3 punti percentuali l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta dagli iscritti alla gestione di cui all'art. 34 della legge n. 88 del 1989 (21).

235. Il comma 3 dell'art. 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, come sostituito dall'art. 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è sostituito dal seguente:

<<3. La prestazione deve essere corrisposta entro il 1995 per coloro che siano cessati dal servizio dal 1° dicembre 1984 al 31 dicembre 1986; entro il 1996 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988; entro il 1998 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1° gennaio 1989-31 dicembre 1990; entro il 1999 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1° gennaio 1991-31 dicembre 1992 ed entro il 2000 per coloro che siano cessati dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 novembre 1994>>.

236. Il comma 1 dell'art. 6 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, come sostituito dall'art. 16, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è sostituito dal seguente:

<<1. L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1994, in lire 1.400 miliardi per l'anno 1995, in lire 1.900 miliardi per l'anno 1996, in lire 1.090 miliardi per l'anno 1997, in lire 2.020 miliardi per l'anno 1998, in lire 2.500 miliardi per l'anno 1999, in lire 2.180 miliardi per l'anno 2000, in lire 890 miliardi a decorrere dall'anno 2001>>.

237. Il differimento di cui al comma 235 non opera nei confronti di coloro che abbiano compiuto l'età di settantatré anni alle relative date di corresponsione indicate nell'art. 16 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ovvero abbiano percepito nell'anno precedente un reddito imponibile IRPEF pari o inferiore al doppio del trattamento minimo INPS, ovvero abbiano avanzato domanda di corresponsione producendo adeguata documentazione attestante il grave stato di salute da individuare secondo criteri obiettivi stabiliti dagli enti obbligati alla riliquidazione.

238. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1996 il contributo a carico degli enti datori di lavoro degli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, gestioni Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, Cassa per le pensioni ai sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, è elevato al 23,80 per cento della retribuzione imponibile.

239. Con la stessa decorrenza di cui al comma 238 le aliquote contributive dovute dai lavoratori dipendenti iscritti alle Casse pensioni di cui al medesimo comma 238 sono stabilite nella misura dell'8,55 per cento, comprensiva degli incrementi contributivi di cui all'art. 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

240. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1996, il contributo a carico dell'Ente poste italiane per il trattamento di quiescenza degli iscritti all'Istituto postelegrafonici è elevato al 23,80 per cento della retribuzione imponibile. L'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dell'Ente poste italiane iscritti all'Istituto postelegrafonici è fissata nella misura dell'8,55 per cento, comprensiva degli incrementi contributivi di cui all'art. 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

241. Ai lavoratori dipendenti di cui ai commi 239 e 240 continua ad applicarsi il disposto dell'art. 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

242. Il contributo obbligatorio per il credito previsto dell'art. 37, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è pari allo 0,35 per cento della retribuzione contributiva e pensionabile determinata ai sensi dell'art. 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

243. I dipendenti iscritti alle Casse pensioni già amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e confluite nell'INPDAP sono iscritti per le sole prestazioni creditizie al <<Fondo di previdenza e credito>> di cui all'art. 32 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e obbligati al versamento del contributo indicato al comma 242.

244. Nei confronti dei dipendenti di cui al comma 243 le prestazioni erogate dal <<Fondo di previdenza e credito>> sono quelle stabilite dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1224.

245. è istituita presso l'INPDAP la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali agli iscritti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari.

246. Il contributo per il <<Fondo credito>> dovuto dai dipendenti dell'Ente poste italiane iscritti all'Istituto postelegrafonici è stabilito nella misura dello 0,35 per cento e si applica sulla retribuzione imponibile indicata al comma 242.

247. Le disposizioni contenute nei commi 242, 243 e 246 trovano applicazione a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1996.

248. Gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o chi ne ha la tutela sono obbligati, entro il 31 marzo di ciascun anno, a presentare alla prefettura, al comune o all'unità sanitaria locale del territorio, una dichiarazione di responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto e in caso affermativo se a titolo gratuito, ai fini dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

249. Entro la stessa data di cui al comma 248, gli invalidi civili titolari dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono tenuti a presentare alle prefetture, al comune o all'unità sanitaria locale competente per territorio, analoga dichiarazione relativa alla permanenza dell'iscrizione nelle liste speciali di collocamento, di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

250. Le dichiarazioni di cui ai commi 248 e 249 sono effettuate su apposito modello determinato dal Ministro dell'interno con proprio decreto.

251. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui ai commi 248 e 249 entro il termine stabilito determina l'immediata verifica della sussistenza delle condizioni di cui ai medesimi commi 248 e 249.

252. In caso di falsa dichiarazione o certificazione, il titolare del beneficio è obbligato alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, oltre agli interessi legali maturati sulle stesse.

253. Nel caso in cui sia stata accertata l'insussistenza del diritto all'indennità di accompagnamento, il soggetto interessato o i suoi aventi causa sono tenuti a restituire i ratei indebitamente percepiti a decorrere dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione di cui al comma 248.

254. I disabili intellettivi e i minorati psichici sono obbligati, entro il 31 marzo 1997, a presentare in sostituzione della dichiarazione di responsabilità di cui ai commi 248 e 249 un certificato medico. Il certificato è valido per tutta la durata in vita dei soggetti interessati.

255. Per i nascituri affetti da minorazione psichica o intellettiva il termine per adempiere all'obbligo di cui al comma 254 è fissato al dodicesimo mese dalla nascita.

256. Per gli invalidi civili il cui handicap non consente loro di autocertificare responsabilmente, è fatto obbligo di presentare la dichiarazione di responsabilità di cui ai commi 248 e 249 ai rispettivi tutori o rappresentanti, qualora siano interdetti, inabilitati o minori di età, ovvero di presentare un certificato medico.

257. Entro la stessa data di cui al comma 248, gli invalidi civili, i ciechi ed i sordomuti assunti al lavoro ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, direttamente per assunzione nominativa o per assunzione numerica tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sono obbligati a presentare alla prefettura e al loro datore di lavoro una dichiarazione di responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla sussistenza dei requisiti per l'assunzione. La mancata presentazione della suddetta dichiarazione determina l'immediato accertamento della sussistenza dei citati requisiti da parte della Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro. Qualora si accerti l'insussistenza dei requisiti, il rapporto di lavoro è risolto di diritto a decorrere dalla data di accertamento da parte della medesima Direzione.

258. Le disposizioni dei commi da 248 a 259 non si applicano alla Regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano le materie di cui ai commi da 248 a 259 secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

259. Dopo l'art. 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è inserito il seguente:

“Art. 9-bis (Condizioni per la fruizione dei benefici). - 1. Le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all'art. 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari”.

260. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonché rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni.

261. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 260 siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.

262. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore ad un quinto. L'importo residuo recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.

263. Il recupero non si estende agli eredi del pensionato, salvo che si accerti il dolo del pensionato medesimo (22).

264. Le disposizioni di cui ai commi 260, 261 e 263 si applicano anche nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente somme a titolo di pensioni di guerra, ovvero a titolo di assegni accessori delle medesime, per periodi anteriori al 1° novembre 1996. Sono fatti salvi i provvedimenti di revoca emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge, in base alla precedente disciplina ed i provvedimenti di recupero in corso. In tali casi, i benefici economici di cui ai commi 260 e 261 sono riferiti e calcolati soltanto sul residuo debito al 1° gennaio 1997 e non sull'intero indebito riscosso dal pensionato. E' altresì escluso che le più favorevoli disposizioni della presente legge possano applicarsi nei casi in cui vi sia dolo da parte dell'interessato. La rateazione del recupero è definita ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, entro il periodo massimo di cinque anni (23).

265. Qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti INPS, INAIL e pensionistici di guerra, il recupero di cui ai commi 260, 261 e 264 si esegue sull'intera somma.

266. Le pubbliche amministrazioni che erogano prestazioni sia pecuniarie, sia in natura a favore di soggetti bisognosi effettuano, entro il 30 giugno 1997, accertamenti sulla persistenza dei presupposti per la concessione del beneficio. Le verifiche sono ripetute annualmente. Gli esiti sono comunicati al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro.

267. All'art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, come modificato dall'art. 7 della legge 29 aprile 1976, n. 177, è aggiunto il seguente comma:

<<All'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, di cui al primo comma, che effettui passaggi di qualifica, di carriera o di amministrazione senza soluzione di continuità, e che comunque, dopo tali passaggi, continui ad essere iscritto al Fondo stesso, viene liquidata all'atto della cessazione definitiva dal servizio un'unica indennità di buonuscita commisurata al periodo complessivo di servizio prestato>>.

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(1) Comma abrogato dall’art. 72, comma 16, L. 23 dicembre 1998, n. 448, con effetto dal 1° gennaio 1999.

(2) Comma abrogato dall’art. 28, comma 7, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con effetto dal 1° gennaio 2000.

(3) Comma aggiunto dall’art. 33, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(4) Comma abrogato dall'art. 36, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(5) Comma così sostituito dall'art. 39, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(6) Comma così sostituito dall’art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

(7) Comma aggiunto dall’art. 6, D.L. 28 marzo 1997, n. 79.

(8) Comma abrogato dall’art. 4, D.P.R. 28 aprile 1998, n. 351.

(9) Comma così sostituito dall’art. 51, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(10) Comma abrogato dall’art. 51, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(11) Comma così modificato dall'art. 1, comma 4-bis, D.L. 19 maggio 1997, n. 130, conv. L. 16 luglio 1997, n. 228.

(12) Comma così modificato dall’art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

(13) Termine prorogato al 28 febbraio 1998 dall’art. 42, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(14) Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 20 giugno 1997, n. 175.

(15) L’originario comma 173 è stato sostituito dagli attuali commi 173, 173-bis, 173-ter e 173-quater dall’art. 10, comma 4, D.L. 31 dicembre 1996, n . 669.

(16) Il termine di un anno è stato prorogato al 31 luglio 1999 dall’art. 49, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(17) Comma così sostituito dall’art. 3-bis, D.L. 28 marzo 1997, n. 79.

(18) Comma così sostituito dall’art. 36, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(19) Comma così modificato dall’art. 17, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

(20) Lettera così modificata dall’art. 59, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(21) Comma abrogato dall’art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

(22) Comma così sostituito dall’art. 38, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(23) Comma così modificato dall’art. 38, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(24) L’art. 3, D.Lgs. 7 aprile 2000, n. 103 ha abrogato tale comma limitatamente alle parole: “fatti salvi i rapporti contrattuali in atto”.

(25) Comma abrogato dall’art. 3, D.Lgs. 7 aprile 2000, n. 103.

(26) Comma abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

(27) Comma così modificato dall’art. 52, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(28) Comma così modificato dall'art. 8, comma 3, L. 15 luglio 2002, n. 145.

 

Art. 2

Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo

 

1. Al fine di accelerare il coordinamento funzionale e operativo delle gestioni governative nei sistemi regionali di trasporto, nonché l'attuazione delle deleghe alle regioni delle funzioni in materia di servizi ferroviari di interesse locale e regionale, il Ministro dei trasporti e della navigazione affida, a decorrere dal 1° gennaio 1997, con proprio decreto, alla Ferrovie dello Stato S.p.a. la ristrutturazione delle aziende in gestione commissariale governativa e la gestione, per un periodo massimo di tre anni, dei servizi di trasporto da esse esercitati. I bilanci di tali aziende rimarranno separati da quello della Ferrovie dello Stato S.p.a.

2. La ristrutturazione di cui al comma 1, finalizzata anche alla trasformazione societaria delle gestioni governative, è operata attraverso la predisposizione e attuazione di un piano unitario, articolato in relazione alle caratteristiche funzionali e gestionali delle aziende interessate d'intesa con le regioni e sentite le organizzazioni sindacali, approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia. Nella predisposizione del piano:

a) la Ferrovie dello Stato S.p.a. si atterrà ai criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, nonché all'obiettivo di ottenere nel corso del triennio un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico complessivamente conseguiti e costi operativi complessivamente sostenuti al netto dei costi di infrastruttura, conservando l'appartenenza del personale alla contrattazione collettiva di lavoro degli autoferrotranvieri;

b) potrà essere prevista l'adozione di uno o più idonei modelli organizzativi per una diversa ripartizione delle gestioni governative, nonché specifiche deroghe ai regolamenti di esercizio;

c) saranno separatamente quantificati i disavanzi cumulati dalle singole gestioni al 31 dicembre 1995 e nel corso dell'esercizio 1996.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, definirà le procedure per regolarizzare le eventuali situazioni debitorie emergenti dalla suddetta quantificazione. La gestione si svolgerà nel rispetto delle norme contabili e gestionali della Ferrovie dello Stato S.p.a. Il controllo sull'attuazione dei piani di ristrutturazione è svolto dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

3. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede ad affidare alla Ferrovie dello Stato S.p.a. senza onere alcuno per quest'ultima, a far data dal 1° gennaio 1997 e per i tre anni seguenti, i rami tecnici aziendali delle gestioni commissariali governative, con esclusione dei beni non utilizzati e non utilizzabili per i servizi di trasporto, per i quali la Ferrovie dello Stato S.p.a. potrà dare attuazione alla procedura prevista dall'art. 3, commi 7, 8 e 9, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, destinando i proventi ai processi di razionalizzazione necessari ad accrescere l'efficienza delle gestioni interessate.

4. Lo stanziamento previsto per l'anno 1997 sul capitolo 1653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, al netto della sovvenzione di esercizio da attribuire ai servizi di navigazione lacuale, viene assegnato alla Ferrovie dello Stato S.p.a. per l'esercizio delle ferrovie attualmente in gestione commissariale governativa. Saranno inoltre trasferite alla Ferrovie dello Stato S.p.a. le risorse destinate agli interventi di cui alla legge 8 giugno 1978, n. 297, relativamente ai servizi attualmente esercitati in gestione governativa. Le somme di cui al presente comma saranno versate su apposito conto di tesoreria intestato alla Ferrovie dello Stato S.p.a., che renderà conto annualmente del loro impiego sia complessivamente, sia per singola azienda. Il rendiconto è comunicato altresì al Parlamento.

5. Il personale dipendente dalle aziende in gestione commissariale governativa che risulti in esubero strutturale può essere collocato in quiescenza anticipata, ove in possesso del requisito minimo di 33 anni di contributi, ovvero abbia raggiunto l'età di 55 anni, con tempi e modalità determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, fronteggiando il relativo onere con le somme residue sul capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate per il prepensionamento di cui al decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11. Le aziende suddette non possono avvalersi della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 501 del 1995. Possono altresì applicarsi al personale delle predette aziende risultante in esubero strutturale, le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273. Previa intesa fra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni interessate, possono essere attivate procedure di mobilità del personale in esubero verso aziende di trasporto regionale.

6. Ai sensi e per gli effetti dei commi da 1 a 10, per i servizi ferroviari di cui trattasi, le attività in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esercitate dalla Ferrovie dello Stato S.p.a. sotto la vigilanza e le direttive del Ministro dei trasporti e della navigazione, secondo le modalità di cui all'art. 19 dell'atto di concessione di cui al decreto dello stesso Ministro, in data 26 novembre 1993. Restano ferme le attuali competenze e procedure relative ai programmi di intervento di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211. Cessano di applicarsi, ai sensi del comma 1, le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 18 luglio 1957, n. 614.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le regioni potranno affidare in concessione, regolata da contratti di servizio, le gestioni ferroviarie ristrutturate ai sensi dei commi da 1 a 10 a società già esistenti o che verranno costituite per la gestione dei servizi ferroviari d'interesse regionale e locale, eventualmente compresi quelli attualmente in concessione. Tali società avranno accesso, per i loro servizi, alla rete in concessione alla Ferrovie dello Stato S.p.a. con le modalità che verranno stabilite, in applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari regionali e locali. Le procedure attraverso le quali le regioni assumono la qualità di ente concedente nei confronti delle predette società verranno definite mediante accordi di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le regioni interessate, entro il mese di giugno 1999. Tali accordi definiranno il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura delle gestioni commissariali governative a titolo gratuito alle regioni.

8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di ristrutturazione di cui al comma 1.

9. Sono abrogate le norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, che risultino in contrasto con la presente legge.

10. Per effetto delle norme di cui ai commi da 1 a 10 lo stanziamento del capitolo 1653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione è ridotto di lire 300 miliardi per l'anno 1997 e per gli anni successivi.

11. Le riduzioni di cui ai commi da 12 a 16, relative al contratto di servizio, per una quota di lire 321 miliardi sono riferite prevalentemente a contenere gli oneri a carico dello Stato, in modo da garantire una maggiore efficienza e funzionalità complessiva della rete anche attraverso la valorizzazione delle tratte a minor traffico.

12. I mutui e i prestiti della Ferrovie dello Stato S.p.a. in essere alla data della trasformazione in società per azioni, nonché quelli contratti e da contrarre, anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base ed entro i limiti autorizzati da vigenti disposizioni di legge che ne pongono l'onere di ammortamento a totale carico dello Stato, sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le modalità per l'ammortamento del debito e per l'accensione dei mutui da contrarre.

13. La revisione dei contratti di servizio e di programma in essere tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la Ferrovie dello Stato S.p.a. dovrà assicurare un minore onere per il bilancio dello Stato di almeno 2.810 miliardi di lire annue.

14. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione produttiva in corso, gli apporti al capitale della Ferrovie dello Stato S.p.a., previsti dall'art. 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, come modificati dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e dall'art. 4, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono rideterminati complessivamente in lire 19.118 miliardi, da erogare per lire 2.400 miliardi nell'anno 1997, per lire 3.264 miliardi nell'anno 1998, per lire 3.104 miliardi nell'anno 1999 e per lire 3.450 miliardi annue nel periodo 2000-2002. Tale programma di investimenti dovrà rispettare quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 4 della citata legge 28 dicembre 1995, n. 550.

15. Entro il 31 gennaio 1997, il Governo procede ad una verifica e riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del progetto di alta velocità, ed in particolare sulle conferenze di servizi, sui rapporti TAV S.p.a. - Ferrovie dello Stato S.p.a., sui piani finanziari della TAV S.p.a., sulla legittimità degli appalti, sui meccanismi di indennizzo, sui nodi, le interconnessioni, i criteri di determinazione della velocità, le caratteristiche tecniche che consentano il trasporto delle merci, nonché sull'attivazione dell'unità di vigilanza presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, con l'obiettivo di consentire al Parlamento di valutare il progetto di alta velocità all'interno degli obiettivi più generali del potenziamento complessivo della rete ferroviaria, dell'intermodalità, dell'integrazione del sistema dei trasporti in funzione del collegamento dell'intero Paese e di questo con l'Europa.

16. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è estesa all'anno 1997.

17. Con decorrenza dal 1° aprile 1997 gli importi dovuti per i servizi di corrispondenza e telegrafici di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171, sono corrisposti, tramite utilizzo dei conti di credito ordinari e secondo le tariffe vigenti, dalle amministrazioni che utilizzano il servizio, a carico delle dotazioni di bilancio opportunamente integrate nell'importo complessivo valutato in lire 160 miliardi annue. Il rispettivo pagamento avviene, dietro presentazione del rendiconto mensile, entro e non oltre il mese successivo a quello di riferimento. Per il trimestre gennaio-marzo 1997 il predetto onere permane a carico del Tesoro ed è stabilito forfetariamente in lire 80 miliardi.

18. Entro il 31 marzo 1997, l'Ente poste italiane propone ai beneficiari dei pagamenti delegati previsti all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171, l'accredito diretto su conti correnti o conti di deposito postale, previa definizione delle caratteristiche e condizioni di remunerazione di questi ultimi, tramite accordo con il Ministero del tesoro e la Cassa depositi e prestiti. Tali forme di accredito diretto possono essere estese, su decisione dell'Ente poste italiane, anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato. Con decorrenza dal 1° gennaio 1997, il tasso d'interesse riconosciuto ai titolari di conto corrente postale è determinato dall'Ente poste italiane. Esso può essere definito in maniera differenziata per tipologia di correntista e per caratteristiche del conto, fermo restando l'obbligo di pubblicità e di parità di trattamento in presenza di caratteristiche omogenee. In maniera analoga l'Ente poste italiane può stabilire commissioni a carico dei correntisti postali. Con decorrenza dal 1° febbraio 1997, in riferimento ai conti correnti postali e con esclusione dei conti correnti postali intestati ad enti o amministrazioni pubbliche, l'Ente poste italiane può utilizzare l'incremento della giacenza rispetto alla giacenza media del quarto trimestre 1996 per impieghi diretti nei confronti del Tesoro e l'acquisto di titoli di Stato.

19. I servizi postali e di pagamento per i quali non è esplicitamente previsto dalla normativa vigente un regime di monopolio legale sono svolti dall'Ente poste italiane e dagli altri operatori in regime di libera concorrenza. In relazione a tali servizi cessa, con decorrenza dal 1° gennaio 1997, ogni forma di obbligo tariffario o sociale posto a carico dell'Ente poste italiane nonché ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono del predetto Ente, definite dalle norme vigenti. É soppressa l'esclusività postale dei servizi di trasporto di pacchi e colli previsti dall'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Sono abrogati i commi 26, 27 e 28, primo e secondo periodo, dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. É fatto obbligo all'ente di tenere registrazioni contabili separate, isolando in particolare i costi e i ricavi collegati alla fornitura dei servizi erogati in regime di monopolio legale da quelli ottenuti dai servizi prestati in regime di libera concorrenza.

20. Con decorrenza dal 1° aprile 1997, i prezzi dei servizi di cui al comma 19 sono stabiliti, anche tramite convenzione, dall'Ente poste italiane, tenendo conto delle esigenze della clientela e delle caratteristiche della domanda, nonché dell'esigenza di difesa e sviluppo dei volumi di traffico. Al fine di agevolare, anche dopo il 1° aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di:

a) libri;

b) giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa;

c) pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, anche in lingua estera da spedire all'estero, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni determina, con un anticipo di almeno tre mesi, le tariffe agevolate per le categorie indicate nelle lettere a), b) e c), con un eventuale aumento non superiore al tasso programmato di inflazione. A tal fine è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria pari a lire 300 miliardi per il 1997, per le integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente poste italiane. Il funzionamento del fondo è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro e non oltre il 31 marzo 1997. Non possono essere ammesse alle tariffe agevolate le pubblicazioni pornografiche; le testate giornalistiche di cui alla lettera b) che contengono inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, anche di tipo redazionale per un'area calcolata su base annua superiore al 45 per cento dell'intero stampato; le pubblicazioni di cui alla lettera c), qualora includano inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, o perseguano vantaggi commerciali a favore di terzi, nonché quelle di vendita per corrispondenza, i cataloghi e la stampa postulatoria. Le stampe promozionali e propagandistiche spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza scopo di lucro di cui alla lettera c), anche finalizzate alla raccolta di fondi, godono di un trattamento tariffario non superiore all'80 per cento di quello previsto per le pubblicazioni informative delle medesime organizzazioni (1).

21. Con decorrenza dal 1° gennaio 1997 i conti correnti postali intestati al Ministero del tesoro ed utilizzati per il pagamento delle pensioni di Stato sono chiusi e la relativa giacenza è trasferita in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero del tesoro-Pensioni di Stato. Con proprio decreto il Ministro del tesoro stabilisce le modalità di utilizzo del predetto conto per il servizio di pagamento delle pensioni di Stato. Per gli obblighi tariffari e sociali connessi ai servizi resi nel triennio 1994-1996, il compenso previsto dall'art. 6 del contratto di programma vigente tra Ente poste italiane e Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è forfetariamente stabilito nella somma globale, relativa all'intero triennio, di lire 1.200 miliardi. Tale somma sarà corrisposta all'Ente poste italiane in sei quote annuali di lire 150 miliardi nel 1997 e di lire 210 miliardi annue nel 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002.

La somma predetta è comunque ad ogni titolo comprensiva di quanto dovuto all'Ente poste italiane per l'attività gestionale da quest'ultimo svolta a favore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni negli esercizi 1994, 1995 e 1996, relativamente agli importi per i quali è stato chiesto il rimborso con quantificazione forfetaria.

22. Entro il 31 gennaio 1997 il Nucleo di consulenza per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), istituito con delibera CIPE dell'8 maggio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 1996, propone, in accordo con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane, sulla base dei criteri stabiliti nella delibera CIPE del 24 aprile 1996, recante <<Linee-guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità >>, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996, una nuova struttura tariffaria per servizi postali riservati e un metodo di adeguamento delle tariffe che consenta di promuovere la convergenza verso livelli efficienti dei costi di produzione dei servizi postali.

23. Il consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane presenta entro il 31 marzo 1997 un piano d'impresa triennale in cui sono indicati i provvedimenti necessari per il riassetto dell'azienda e le modalità della loro realizzazione. Tale riassetto deve portare l'azienda italiana a risultati in linea con gli standard realizzati a livello europeo in tema di qualità e caratteristiche dei servizi prestati, produttività, costi unitari di produzione, equilibrio economico dell'azienda, nonché eliminare ogni aggravio sul bilancio dello Stato derivante da condizioni di non efficienza. Il contratto di programma previsto dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, stabilirà anche per l'anno 1997 gli obblighi di servizio a carico dell'Ente e le corrispondenti forme di compensazione.

24. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni comunica alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ciascun anno, a decorrere dal 1997, lo stato di attuazione degli obiettivi previsti dal contratto di programma e del piano di impresa di cui al comma 23.

25. Le remunerazioni corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti all'Ente poste italiane per il risparmio postale sono versate su apposito conto fruttifero acceso presso la Tesoreria dello Stato intestato all'Ente medesimo.

26. Le operazioni di collocamento e di distribuzione di valori mobiliari emessi da enti pubblici territoriali e da società per azioni al cui capitale sociale lo Stato partecipa direttamente o indirettamente possono essere effettuate anche presso le agenzie postali.

27. Il termine di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, è differito al 31 dicembre 1997. Il predetto termine può essere modificato con delibera del CIPE.

28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento;

b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi;

c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo;

d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa;

e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali;

f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi.

29. Al comma 25 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "sino al 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 1997"; dopo le parole: "alla procedura dell'amministrazione straordinaria" sono inserite le seguenti: ", a procedure concorsuali, a fallimento, nonché a tutti i casi di cessione o affitto di azienda, laddove non si riscontrino coincidenza degli assetti proprietari o rapporti di collegamento e controllo tra l'azienda cessionaria e quella cedente,". Per le finalità di cui al presente comma, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è preordinata la somma di lire 10 miliardi.

30. La Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) e il Mediocredito centrale S.p.a. sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 1997, a contrarre mutui e prestiti, anche obbligazionari, sia in lire che in valuta, sul mercato nazionale estero, nei limiti determinati, con proprio decreto, dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero da destinare, rispettivamente, alle necessità operative d'istituto e a copertura delle esigenze del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295. Il ricavo netto versato in appositi conti di tesoreria intestati rispettivamente alla SACE e al Mediocredito centrale S.p.a.

31. La SACE è altresì autorizzata, nei limiti fissati annualmente dal Ministro del tesoro con proprio decreto, a concludere transazioni o cedere crediti, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa SACE, anche a valore inferiore rispetto a quello nominale. In relazione alla quota non coperta da garanzia, la SACE provvede a richiedere preventivamente l'assenso degli operatori economici indennizzati, i quali beneficiano degli importi realizzati in proporzione alla quota suddetta.

32. I ricavi delle operazioni di cui al comma 31, detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati dalla SACE, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

33. All'art. 8, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti:

<<g-bis) deliberare l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui e prestiti; le deliberazioni sono sottoposte per l'approvazione al Ministro del tesoro; trascorsi dieci giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro non vengano formulate osservazioni, le deliberazioni si intendono approvate;

g-ter) deliberare transazioni e cessioni di crediti nel quadro delle iniziative di recupero degli indennizzi erogati; le deliberazioni sono sottoposte per l'approvazione al Ministro del tesoro; trascorsi dieci giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro non vengano formulate osservazioni, le deliberazioni si intendono approvate>>.

34. Le rate di ammortamento per capitale e interessi dei mutui e prestiti di cui al comma 30 sono rimborsate, rispettivamente, alla SACE ed al Mediocredito centrale S.p.a., dal Ministero del tesoro a carico delle rispettive assegnazioni.

35. Il Ministero del tesoro può stipulare direttamente contratti di cessione dei crediti di cui alla legge 17 dicembre 1990, n. 397, anche a valore inferiore rispetto a quello nominale.

36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, può altresì autorizzare e disciplinare, a fronte dei crediti della SACE, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa SACE, nonché dei crediti concessi a valere sul Fondo rotativo previsto dall'art. 6 della legge 6 febbraio 1987, n. 49, operazioni di conversione dei debiti dei Paesi per i quali sia intervenuta in tal senso un'intesa multilaterali tra i Paesi creditori. I crediti di cui al presente comma possono essere convertiti, anche per un valore inferiore a quello nominale, ed utilizzati per realizzare iniziative di protezione ambientale, di sviluppo socio-economico o commerciali. Tali iniziative possono essere attuate anche attraverso finanziamenti, cofinanziamenti e contributi a fondi espressamente destinati alla realizzazione delle suddette attività. Le disponibilità finanziarie derivanti dalle operazioni di conversione, qualora non utilizzate con le modalità predette, confluiscono nei conti correnti presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati, rispettivamente, alla SACE e al fondo rotativo di cui al richiamato articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e possono essere utilizzate per le finalità indicate nel presente comma, nonché per le attività previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e per le esigenze finanziarie del richiamato fondo rotativo (2).

37. All'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 14 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: <<volumetria iniziale>> sono aggiunte le seguenti: <<o assentita>>;

b) al comma 1 l'ultimo periodo sostituito dai seguenti: <<Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi se interviene sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati.

Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale>>;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: <<2. Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi>>;

d) al comma 4, dopo il penultimo periodo, sono inseriti i seguenti: <<Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini per errore ad ufficio incompetente alla riscossione dello stesso. La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione.>>;

e) al comma 5, alla fine del terzo periodo le parole: <<31 marzo 1995>> sono sostituite dalle seguenti: <<15 dicembre 1995, purché la domanda sia stata presentata nei termini>>;

f) al comma 6, primo periodo, le parole: <<31 marzo 1995>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 marzo 1996>>;

g) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: <<10-bis. Per le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 sulle quali il sindaco abbia espresso provvedimento di diniego successivamente al 31 marzo 1995, sanabili a norma del presente articolo, gli interessati possono chiederne la rideterminazione sulla base delle disposizioni della presente legge>>;

h) al comma 11, secondo periodo, le parole: <<Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<Entro il 31 dicembre 1997>>;

i) al comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: <<Le regioni possono modificare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, le norme di attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. La misura del contributo di concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni nonché alle loro caratteristiche geografiche, non può risultare inferiore al 70 per cento di quello determinato secondo le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il potere di legiferare in tal senso è esercitabile entro novanta giorni dalla predetta data; decorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni vigenti alla medesima data>>;

l) al comma 14, primo periodo, dopo le parole: <<che l'opera abusiva risulti adibita ad abitazione principale>> sono aggiunte le seguenti:

<<, ovvero destinata ad abitazione principale del proprietario residente all'estero>>; dopo il primo periodo è aggiunto il seguente <<La riduzione dell'oblazione si applica anche nei casi di ampliamento dell'abitazione e di effettuazione degli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457>>;

m) al comma 16, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Se l'opera è da completare, il certificato di cui all'art. 35, terzo comma, lettera d), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può essere sostituito da dichiarazione del richiedente resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15>>;

n) al comma 18, le parole: <<modificativi di quelli>> sono sostituite dalle seguenti: <<modificative di quelle>>;

o) alla tabella B le parole: <<10.000 a mq>>, riferite all'ultima tipologia di abuso, sono sostituite dalle seguenti: <<10.000 a mq oltre all'importo previsto fino a 750 mq>>;

p) al titolo della tabella D sono soppresse le parole: <<e degli oneri concessori>> e la parola: <<dovuti>> è sostituita dalla seguente: <<dovuta>>; alle lettere a), b) e c) sono soppresse le parole: <<e degli oneri concessori>>

38. I termini di uno o due anni di cui all'articolo 39, comma 4, quarto periodo, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al penultimo periodo del comma 4 dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, introdotte dal comma 37, lettera d), del presente articolo, relative alla mancata presentazione dei documenti, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda di cui al comma 10-bis dell'art. 39 della citata legge n. 724 del 1994, introdotto dal comma 37, lettera g), del presente articolo, deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge anche qualora la notifica del provvedimento di diniego intervenga successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge (3).

39. Ai fini della determinazione delle somme da corrispondere a titolo di oblazione ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 14 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono fatti salvi il quinto e il sesto comma dell'art. 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni.

40. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il mancato pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, o il mancato pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo 39, comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro sessanta giorni dalla data di notifica da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento (4).

41. E’ ammesso il versamento della somma di cui al comma 40 in un massimo di cinque rate trimestrali di pari importo. In tal caso, gli interessati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data di notifica dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in scadenza, comprensive degli interessi maturati dal pagamento della prima rata, allegando l'attestazione del versamento della prima rata medesima (4).

42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato all'avvenuto pagamento dell'intera oblazione, degli oneri concessori, ove dovuti, e degli interessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni (4).

43. All'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'art. 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al primo comma, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:

<<Fatte salve le fattispecie previste dall'art. 33, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, esso si intende reso in senso favorevole>>.

44. All'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'art. 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il secondo comma è inserito il seguente: <<Il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche nonché dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali qualora istituiti prima dell'abuso, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione>>.

45. Per le modalità di riscossione e versamento dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi sono fatti salvi gli effetti dei decreti del Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1994, e in data 13 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 1994, ad esclusione dei termini per il versamento dell'importo fisso e della restante parte dell'oblazione previsti dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti le modalità ed i termini per il versamento dell'oblazione per la definizione delle violazioni edilizie da parte dei soggetti non residenti in Italia. I suddetti termini per il versamento dell'acconto dell'oblazione sono fissati in trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale; per la rateizzazione della restante parte dell'oblazione sono fissati rispettivamente a 60, 90, 120, 180 e 210 giorni dal versamento dell'acconto e per il versamento degli oneri di concessione allo scadere di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto.

46. Per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 15 della citata legge n. 1497 del 1939. Allo scopo di rendere celermente applicabile la disposizione di cui al presente comma ai soli fini del condono edilizio, con decreto del ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati parametri e modalità per la qualificazione dell’indennità risarcitoria prevista dall’articolo 15 della L. 29 giugno 1939, n. 1497, con riferimento alle singole tipologie di abuso ed alle zone territoriali oggetto del vincolo (3).

47. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono modificate le modalità di rimborso delle differenze non dovute e versate a titolo di oblazione, definite dal decreto del Ministro del tesoro in data 19 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1996. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 1987, per la quale il sindaco ha espresso provvedimento di diniego, ed hanno riproposto la domanda ai sensi dell'art. 39 della citata legge n. 724 del 1994 e successive modificazioni, per il medesimo immobile, possono compensare il credito a loro favore scaturito dal diniego della prima domanda di condono edilizio con il debito derivato dal nuovo calcolo dell'oblazione relativa alla domanda di condono inoltrata ai sensi del medesimo art. 39.

All'eventuale relativa spesa si provvede anche mediante utilizzo di quota parte del gettito eccedente l'importo di lire 2.550 miliardi e di lire 6.915 miliardi, rispettivamente per gli anni 1994 e 1995, derivante dal pagamento delle oblazioni previste dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La quota eccedente tali importi, versata all'entrata dello Stato, è riassegnata, limitatamente alla misura necessaria a coprire gli oneri derivanti dai rimborsi previsti dal presente comma, con decreto del Ministro del tesoro, su apposito capitolo dello stato di previsione del bilancio dell'amministrazione competente.

48. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa. I comuni possono utilizzare le relative somme per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria, per anticipare i costi per interventi di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per interventi di demolizione delle opere non soggette a sanatoria entro la data di entrata in vigore della presente legge, nonché per gli interventi di risanamento urbano ed ambientale delle aree interessate dall'abusivismo. I comuni che, ai sensi dell'art. 39, comma 9, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, hanno adottato provvedimenti per consentire la realizzazione di opere di urbanizzazione con scorporo delle aliquote, possono utilizzare una quota parte delle somme vincolate per la costituzione di un apposito fondo di garanzia per l'autorecupero, con l'obiettivo di sostenere l'azione delle forme consortili costituitesi e di integrare i progetti relativi alle predette opere con progetti di intervento comunale.

49. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i fondi all'uopo accantonati, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario, ovvero nell'ambito dei lavori socialmente utili. I comuni possono anche avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi ovvero promuovere convenzioni con altri enti locali.

50. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni (5).

51. Non possono formare oggetto di sanatoria, di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dal presente articolo, le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto e quinto dell'art. 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47 e successive modificazioni.

52. Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell'art. 13 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni riferiscono annualmente al Ministero dei lavori pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al comma 48.

53. La tipologia di abuso di cui al n. 4 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve intendersi applicabile anche agli abusi consistenti in mutamenti di destinazione d'uso eseguiti senza opere edilizie.

54. I nuclei abusivi di costruzioni residenziali sanate o in corso di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, che non siano stati ancora oggetto di recupero urbanistico a mezzo di variante agli strumenti urbanistici, di cui all'art. 29 della stessa legge, dovranno essere definiti dai comuni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della normativa regionale specificamente adottata. In caso di inadempienza la regione, su istanza degli interessati ovvero d'ufficio, nomina un commissario ad acta per l'adozione dei necessari provvedimenti, con i contenuti e nei limiti dell'art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

55. In caso di inadempienze, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, su segnalazione del prefetto competente per territorio, ovvero d'ufficio, nominano un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco.

56. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa (5).

57. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dai commi da 37 a 59, gli atti tra vivi la cui nullità, ai sensi dell'art. 17 e del secondo comma dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, non sia stata ancora dichiarata, acquistano validità di diritto. Ove la nullità sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta, può essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo delle parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al secondo comma dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sempreché non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a determinare l'effetto di cui ai commi da 37 a 59 è decurtato l'importo eventualmente già versato per la registrazione dell'atto dichiarato nullo.

58. Gli atti di cui al secondo comma dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aventi per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricati costruiti senza concessione edilizia sono nulli e non possono essere erogati se da essi non risultino gli estremi della domanda di condono con gli estremi del versamento, in una o più rate, dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione e di contributo concessorio nonché, per i fabbricati assoggettati ai vincoli di cui all'art. 32, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dal comma 44 del presente articolo, l'attestazione dell'avvenuta richiesta alle autorità competenti dell'espressione del parere di cui alla citata disposizione. Verificatosi il silenzio assenso disciplinato dall'art. 39, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nei predetti atti devono essere indicati, a pena di nullità, i seguenti elementi costitutivi dello stesso: data della domanda, estremi del versamento di tutte le somme dovute, dichiarazione dell'autorità preposta alla tutela dei vincoli nei casi di cui al periodo precedente, dichiarazione di parte che il comune non ha provveduto ad emettere provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti nell'art. 39, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994. Nei successivi atti negoziali è consentito fare riferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i dati sopracitati. Le norme del presente comma concernenti il contributo concessorio non trovano applicazione per le domande di sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987.

59. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano anche ai trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonché ai trasferimenti di immobili di proprietà di enti di assistenza e previdenza e delle amministrazioni comunali (6).

60. L'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente: <<Art. 4 (Procedure per il rilascio della concessione edilizia). 1. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione.

2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo. I termini previsti al presente comma sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti.

3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 e redigere una relazione scritta al sindaco indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato. Il regolamento edilizio comunale determina i casi in cui il parere della commissione edilizia non deve essere richiesto.

4. La concessione edilizia è rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia.

5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 5, l'interessato può inoltrare istanza al Presidente della Giunta regionale competente, il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi, un commissario ad acta che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato.

7. I seguenti interventi sono subordinati alla denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;

e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;

f) impianti tecnologici che non si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;

g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.

8. La facoltà di cui al comma 7 è data esclusivamente ove sussistano tutte le seguenti condizioni:

a) gli immobili interessati non siano assoggettati alle disposizioni di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, o della legge 18 maggio 1989, n. 183, non siano compresi nelle zone omogenee A di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, non siano comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali;

b) gli immobili interessati siano oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione, nonché di programmazione, immediatamente operative e le trasformazioni progettate non siano in contrasto con strumenti adottati.

9. La denuncia di inizio attività di cui al comma 7 è sottoposta al termine massimo di validità fissato in anni tre, con obbligo per l'interessato di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.

10. L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facoltà di denuncia di attività ai sensi del comma 7 è subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia.

11. Nei casi di cui al comma 7, venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori l'interessato deve presentare la denuncia di inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonché dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.

12. Il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma 11, l'amministrazione ne d comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

13. L'esecuzione di opere in assenza della o in difformità dalla denuncia di cui al comma 7 comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. É fatta salva l'applicazione dell'art. 2 del codice penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

14. Nei casi di cui al comma 7, ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo abilitante all'effettuazione delle trasformazioni tengono luogo delle autorizzazioni le copie delle denunce di inizio di attività, dalle quali risultino le date di ricevimento delle denunce stesse, nonché l'elenco di quanto prescritto comporre e corredare i progetti delle trasformazioni e le attestazioni dei professionisti abilitati.

15. Nei casi di cui al comma 7, il sindaco, ove entro il termine indicato al comma 11 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica agli interessati l'ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni, e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia all'autorità giudiziaria ed al consiglio dell'ordine di appartenenza. Gli aventi titolo hanno facoltà di inoltrare una nuova denuncia di inizio di attività, qualora le stabilite condizioni siano soddisfacibili mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle trasformazioni, ovvero mediante acquisizioni di autorizzazioni, nulla-osta, pareri, assensi comunque denominati, oppure, in ogni caso, di presentare una richiesta di autorizzazione.

16. Per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione con la quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata ha i medesimi effetti della concessione edilizia. I relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.

17. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.

18. Le regioni adeguano le proprie normazioni ai principi contenuti nel presente articolo in tema di procedimento (7).

19. Al comma 10 dell'art. 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) autorizzazione edilizia, nonché denuncia di inizio dell'attività, ad esclusione di quella per l'eliminazione delle barriere architettoniche, da un valore minimo di lire 50.000 ad un valore massimo di lire 150.000. Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75 per cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;".

20. L'ultimo comma dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 è sostituito dal seguente: "Le leggi regionali stabiliscono quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, subordinare a concessione, e quali mutamenti, connessi e non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti siano subordinati ad autorizzazione">>.

61. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, 27 settembre 1994, n. 551, 25 novembre 1994, n. 649, 26 gennaio 1995, n. 24, 27 marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26 luglio 1995, n. 310, 20 settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n. 498, 24 gennaio 1996, n. 30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996, n. 285, 22 luglio 1996, n. 388, e 24 settembre 1996, n. 495.

62. Le amministrazioni appaltanti sono autorizzate a completare entro il 30 giugno 1997 i procedimenti di affidamento o di esecuzione di opere pubbliche, relativamente alle istanze presentate entro la data del 30 settembre 1996, previo parere della commissione prevista a tale fine (8).

63. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate al 31 dicembre 1994 in lire 1.417 miliardi, sono così utilizzate:

a) lire 300 miliardi per i programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 1994, come modificato dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 4 febbraio 1995, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 1994 e n. 55 del 7 marzo 1995, che verranno versati all'entrata dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici di cui al comma 71;

b) lire 200 miliardi per i programmi di cui all'art. 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, con le modalità di cui al punto 4.3. della delibera CIPE 10 gennaio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1995;

c) lire 100 miliardi per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali quali nuclei di nuova formazione, nuclei familiari con portatori di handicap, nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo o già eseguito, nuclei familiari coabitanti, in particolare nelle aree ad alta tensione abitativa;

d) lire 800 miliardi, da ripartire fra le regioni ai sensi della delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994, da utilizzare per le finalità di cui all'art. 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nonché per la realizzazione, con le modalità previste dall'art. 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, di alloggi da cedere in locazione per uso abitativo al fine di garantire la mobilità dei lavoratori dipendenti. A quest'ultima finalità le regioni destinano una quota non superiore al 25 per cento dei suddetti fondi;

e) lire 17 miliardi per la finalità di cui ai commi 78 e 79.

64. Con i fondi di cui all'art. 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere finanziati ulteriori interventi di riqualificazione urbana purché essi vengano effettuati in ambiti a prevalente insediamento di edilizia residenziale pubblica, o all'interno delle zone omogenee A e B, come definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97.

65. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti e dettati i criteri per l'individuazione delle particolari categorie sociali destinatarie degli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata di cui al comma 63, lettera c). I programmi straordinari di edilizia residenziale agevolata previsti dall'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dall'art. 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativi all'annualità 1989, i cui lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge per il mancato rilascio della concessione edilizia, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 1° aprile 1997. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data, il segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), nei trenta giorni successivi, trasmette alle regioni l'elenco dei programmi per i quali non è stata rilasciata la concessione edilizia. Il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nomina un commissario ad acta, il quale provvede entro i successivi trenta giorni al rilascio della concessione medesima. I commissari ad acta, nei dieci giorni successivi alla scadenza di tale ultimo termine, trasmettono al segretariato generale del CER l'elenco dei programmi costruttivi per i quali è stata rilasciata la concessione edilizia. Per i programmi che non hanno ottenuto il rilascio della concessione, il segretario generale del CER procede alla revoca dei relativi finanziamenti. I programmi sperimentali di edilizia residenziale sovvenzionata, previsti dall'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 1° aprile 1997. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data il Ministro dei lavori pubblici, previa diffida ad adempiere all'operatore affidatario del programma, procede alla nomina di un commissario ad acta. In caso di mancato rilascio della concessione edilizia, si applica la procedura di cui al presente comma (3).

66. Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al comma 65, per i quali i lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, pur essendo iniziati, non siano stati completati, si applicano, in deroga alle procedure finanziarie già stabilite nelle convenzioni stipulate tra il segretario generale del CER e gli operatori affidatari dei programmi suddetti, le disposizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994. Per la quota parte di lavori già eseguiti alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano i massimali di costo di cui ai decreti ministeriali vigenti nel periodo di esecuzione dei lavori. Alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui sopra si provvede con le disponibilità derivanti dai fondi residui e dalle economie già realizzate sui programmi stessi, nonché con le minori spese derivanti dalle rinunce e revoche dai programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, previsti dall'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Fatti salvi gli accantonamenti per adeguamento delle aliquote IVA, eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'art. 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

67. I finanziamenti per l'edilizia agevolata già assegnati in attuazione dei programmi straordinari previsti dall'art. 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resisi disponibili per effetto di provvedimenti di revoca o a seguito di rinuncia da parte dei soggetti beneficiari, sono utilizzati per l'assegnazione definitiva di contributi che sono stati già deliberati ai sensi delle stesse leggi. Eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'art. 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, provvede ad accreditare al Comune di Ancona il finanziamento di lire 30 miliardi, già stanziato con deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1991, n. 189, per l'attuazione del programma di cui al decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7. Il decreto è emanato nelle stesse modalità dei decreti di accredito già disposti a favore del Comune di Ancona, che dovrà provvedere all'utilizzo delle somme con le stesse modalità attuate in precedenza nel rispetto delle leggi emanate in conseguenza degli eventi sismici del gennaio 1972.

68. Gli affidamenti degli interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale di cui all'art. 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457 per i quali è stata data applicazione alle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono revocati qualora i lavori, relativi a detti interventi, non siano iniziati entro e non oltre il 31 gennaio 1997.

69. Per i programmi indicati ai commi 65, 66, 67 e 68, nel caso di mancato inizio dei lavori nei termini fissati dai commi 65 e 68, il Ministro dei lavori pubblici può promuovere, su motivata richiesta presentata dagli enti locali entro il 30 giugno 1999, l'accordo di programma di cui al comma 75 (9).

70. L'ultimo comma dell'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni, da ultimo prorogato dall'art. 22, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è abrogato.

71. All'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'art. 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: <<La disponibilità del Ministero dei lavori pubblici è incrementata delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, della legge 12 luglio 1991, n. 203, purché gli accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici si riferiscano ad aree concordate con le amministrazioni locali. Tali disponibilità, ivi compresa la somma di lire 288 miliardi, sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono esserlo nel biennio successivo>>.

72. Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione dell'art. 18 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dell'art. 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli accordi di programma adottati dai comuni sono direttamente ammessi ai finanziamenti previsti dallo stesso art. 18, comma 1, nell'ambito delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli accordi di programma adottati dai comuni, ma non ratificati alla data di pubblicazione della presente legge, sono esclusi dal finanziamento. L'erogazione dei finanziamenti di cui sopra avviene senza pregiudizio per i procedimenti pendenti, preliminari all'accordo di programma di cui all'art. 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tale fine viene accantonata una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per cento del complessivo importo.

73. Al fine di agevolare l'adozione dell'accordo di programma previsto all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel comma 1 del citato art. 8 la parola: <<sessanta>> è sostituita dalla seguente: <<centottanta>>.

74. Al fine di agevolare il rilascio delle concessioni di edificazione, all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, la parola: <<centoventi>> è sostituita dalla seguente: <<centottanta>>.

74-bis. Le concessioni ad edificare relative agli interventi di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, anche se rilasciate in deroga rispetto ai termini stabiliti nella procedura originaria, si considerano validamente rilasciate ai fini della prosecuzione degli interventi stessi e dell'ammissione al finanziamento (10).

75. Il comma 8-bis dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, introdotto dall'art. 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente: <<8-bis. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 8, la regione, nei successivi trenta giorni, ridetermina la localizzazione degli interventi e l'individuazione dei soggetti attuatori. Qualora la regione non provveda, nel termine predetto, agli adempimenti di sua competenza ovvero qualora, trascorsi ulteriori dieci mesi dalla data di adozione dei provvedimenti regionali, gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengano all'inizio dei lavori, il Ministero dei lavori pubblici promuove e adotta, entro i successivi sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. All'accordo di programma partecipano anche i rappresentanti delle categorie degli operatori pubblici e privati del settore. I fondi non destinati agli interventi a seguito dell'accordo di programma, sono restituiti alle disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni>>.

76. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificate dall'art. 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono da intendersi modificative di quanto previsto dal primo comma n. 6), dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

77. Gli uffici pubblici o enti preposti alla realizzazione di opere pubbliche sono tenuti a convocare una conferenza di servizi, entro sessanta giorni dalla presentazione della progettazione di massima, con gli uffici che, per legge, devono esprimere il proprio parere di competenza (11).

78. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 63, lettere a), b), e c) e dei commi 65, 66, 67 e 68 nonché per tutti gli altri programmi di edilizia residenziale, si deve accertare, già in sede preliminare, la fattibilità degli interventi e la compatibilità degli stessi con la tutela degli interessi storici, artistici, architettonici ed archeologici. A questo fine e per i casi di particolare rilievo i comuni, sentita l'amministrazione competente alla tutela dell'interesse, di propria iniziativa oppure su proposta della stessa, possono utilizzare i fondi di cui al comma 63, lettera e). Gli accertamenti che si rendono necessari per la tutela di detti interessi sono affidati dal comune nel rispetto della normativa sugli appalti. La deliberazione comunale con la quale il comune individua le aree ove svolgere tali accertamenti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi stessi.

79. Al relativo onere si fa fronte esclusivamente con i fondi di cui al comma 63, lettera e).

80. Gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) comunque denominati, per i quali le regioni dichiarano lo stato di dissesto finanziario, elaborano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di risanamento relativo all'eventuale disavanzo finanziario consolidato al 31 dicembre dell'anno precedente.

81. Il piano di finanziamento, redatto in termini finanziari, deve indicare:

a) l’entità del disavanzo finanziario, con esclusione di componenti relative agli ammortamenti;

b) i criteri seguiti per calcolare l'ammontare del disavanzo e le cause che ne hanno determinato la formazione;

c) l'entità dell'anticipazione di cui viene richiesta la concessione a norma del comma 83;

d) il periodo di ammortamento dell'anticipazione e le modalità di restituzione;

e) i proventi mediante i quali si intende assicurare il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo, compresi quelli da alienazione degli alloggi, in quote diverse da quelle previste dall'art. 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 560;

f) il bilancio sintetico di previsione pluriennale, da cui risulti la non sussistenza di cause di formazione di nuovo disavanzo finanziario.

82. Il piano di risanamento è inviato alla regione e da questa approvato entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione o dalla ricezione di chiarimenti o modifiche eventualmente richiesti.

83. Il mutuo è ammortizzabile in un periodo non superiore a dieci anni secondo un piano di ammortamento a rate costanti posticipate, comprensive di capitali e interesse. Nel caso in cui i proventi di cui alla lettera e) del comma 81 risultino insufficienti, il periodo di ammortamento può essere esteso a quindici anni.

84. Sulla base del piano di risanamento, debitamente approvato, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli IACP i mutui di cui ai commi da 80 a 85, con garanzia della regione di appartenenza. La garanzia dovrà essere concessa con decreto del presidente della giunta regionale nel quale dovrà essere indicato il capitolo di bilancio sul quale graverà l'eventuale onere e comporta l'obbligo del pagamento della retta eventualmente insoluta, a semplice richiesta della Cassa depositi e prestiti, sostituendosi la regione nelle ragioni creditorie. La garanzia prestata dalla regione ha carattere meramente facoltativo (12).

85. Le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione dalla alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza degli IACP, iscritti in capitoli di bilancio o in contabilità speciale, non possono, in quanto destinati a servizi e finalità di istituto, nonché al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza, essere sottratti alla loro destinazione se non in modi stabilite dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'art. 828 del codice civile. Qualunque atto di ritenzione di essi e gli atti di sequestro o pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo e non sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilità intestate agli IACP e la disponibilità di essi da parte degli istituti medesimi.

86. Per consentire il finanziamento degli interventi necessari al completamento e all'adeguamento dell'autostrada Torino-Savona alle norme di sicurezza del codice della strada è concesso alla relativa società concessionaria un contributo pari a lire 20 miliardi annui per il periodo 1997-2016, per l'ammortamento di mutui che la società stessa è autorizzata a contrarre.

87. Per consentire l'avvio del nuovo tratto Agli-Canova dell'autostrada Firenze-Bologna è concesso alla concessionaria Società autostrade S.p.a. un contributo di lire 20 miliardi annui per il periodo 1997-2016 per l'ammortamento di mutui che la società stessa è autorizzata a contrarre.

88. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono atti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 maggio 1995, n. 188, 24 luglio 1995, n. 296, 20 settembre 1995, n. 396, 25 novembre 1995, n. 499, 24 gennaio 1996, n. 31, 25 marzo 1996, n. 155, 25 maggio 1996, n. 286, 22 luglio 1996, n. 389, 20 settembre 1996, n. 491.

89. Al comma 2 dell'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, al terzo periodo, le parole: <<due esercizi>> sono sostituite dalle seguenti: <<quattro esercizi>> (13).

90. All'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, al secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: <<È soggetto alla sola comunicazione al sindaco l'ampliamento che non eccede il 20 per cento della superficie di vendita originaria dell'esercizio per una sola volta, applicandosi alle nuove superfici o ai nuovi volumi le contribuzioni o gli oneri previsti dalle leggi vigenti>> (13).

91. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, che consentono, per i contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche, anticipazioni del prezzo in misura superiore al 5 per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture, esclusa l'imposta sul valore aggiunto. La misura delle anticipazioni è fissata, entro il predetto limite massimo, con le modalità stabilite dal sesto comma dell'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. Rimane ferma, tranne che per la misura dell'anticipazione, fissata nel 5 per cento dell'importo contrattuale, la disciplina di cui all'art. 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

92. La disposizione di cui al comma 91 non si applica ai contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore della presente legge. Rimangono ferme le disposizioni dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

93. I contratti stipulati dal Ministero della difesa ad esecuzione differita della durata superiore a due anni aventi ad oggetto la prestazione di servizi e forniture relativi ad armamenti ad elevato contenuto tecnologico destinati alla difesa nazionale, da realizzare nell'ambito di cooperazioni internazionali, possono prevedere, al fine di garantire parità di condizioni contrattuali tra le imprese italiane ed estere partecipanti, la revisione del prezzo secondo le seguenti procedure e condizioni:

a) la revisione del prezzo, ove contrattualmente prevista, è applicata in relazione all'attività svolta dall'appaltatore o dal fornitore in ciascun anno, a decorrere dall'inizio del terzo anno dalla data di aggiudicazione del contratto, ovvero, in caso di trattativa privata o di appalto concorso, dalla stipulazione del contratto;

b) il contratto deve prevedere la quantità della produzione da consegnare nei primi due anni e/o la quota del lavoro da svolgere nello stesso periodo di tempo in cui, in ogni caso, non è applicabile la revisione. Il contratto deve prevedere altresì l'indice da applicare per la revisione dei costi della manodopera, tenuto conto dei miglioramenti di produttività intervenuti durante il periodo di efficacia del contratto, e gli indici da applicare per il costo dei materiali;

c) la revisione del prezzo si applica all'aliquota dell'85 per cento del prezzo previsto, ed in nessun caso può essere applicata per il tempo eccedente quello contrattuale.

94. Le clausole contrattuali difformi dalle disposizioni contenute nel comma 93 sono nulle.

95. Il limite di valore fissato in lire 100 milioni di cui all'art. 12, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è elevato a lire 900 milioni. I limiti di valore previsti dal predetto articolo possono essere adeguati, in relazione all'andamento dei valori di mercato nel settore immobiliare, con decreto da emanare, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze.

96. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le amministrazioni dello Stato e su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone alla Commissione UE la riprogrammazione delle risorse dei fondi strutturali comunitari, programmate per gli esercizi 1994, 1995 e 1996 per le quali, alla data del 31 dicembre 1996, non si sia ancora provveduto all'impegno contabile ed all'individuazione dei soggetti attuatori, e la conseguente ridestinazione delle stesse ad altri interventi, compatibili con i termini temporali previsti dalla normativa comunitaria, assicurando il rispetto dell'originaria allocazione territoriale delle risorse.

97. Per le somme impegnate entro il 31 dicembre 1996 in relazione a programmi approvati dalla Commissione UE, che non abbiano dato luogo ad erogazioni almeno nella misura del 20 per cento alla data del 31 dicembre 1997 a causa dell'inerzia dell'amministrazione aggiudicatrice dei lavori, il Ministro del bilancio e della programmazione economica ne propone alla medesima Commissione la riprogrammazione e la conseguente destinazione ad altri interventi, sulla base dei criteri di cui al comma 96.

98. Per l'attuazione degli interventi derivanti dalle riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97 il CIPE, ove necessario, provvede alla riallocazione delle quote di cofinanziamento nazionale, già stabilite, in linea con le decisioni assunte in sede comunitaria.

99. Le risorse statali attribuite per la realizzazione di investimenti pubblici e rimaste in tutto o in parte inutilizzate anche per effetto delle riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97 possono essere destinate dal CIPE al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, anche relativi a finalità diverse da quelle previste dalle rispettive legislazioni. A tale fine, le amministrazioni dello Stato e le regioni interessate trasmettono al Ministro del bilancio e della programmazione economica le relative proposte. Gli importi in questione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati con decreto del Ministro del tesoro ad appositi capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, anche relativi a finalità diverse da quelle previste dalle rispettive legislazioni.

100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 97, il CIPE può destinare:

a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.a. allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;

b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa S.p.a. dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della legge del 23 gennaio 1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

101. La garanzia del fondo centrale dell'Artigiancassa S.p.a. di cui alla predetta legge n. 1068 del 1964 è trasformata da sussidiaria ad integrativa e può essere concessa su operazioni a favore delle imprese artigiane effettuate dalle banche e da altri intermediari finanziari, compresi i confidi artigiani. A valere sul fondo, l'Artigiancassa S.p.a. può anche prestare fideiussioni, ferma restando la non cumulabilità degli interventi. Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato sono fissate le modalità e le condizioni che disciplinano gli interventi medesimi, compresa la determinazione dei versamenti, la quale può essere stabilita anche in misura diversa rispetto a quella prevista dalla richiamata legge n. 1068 del 1964; detti versamenti sono amministrati dall'Artigiancassa S.p.a. con contabilità separata (14).

102. Le regioni possono proporre al CIPE, ad integrazione dei programmi di cui al comma 99, anche l'utilizzazione delle risorse resesi disponibili sui propri bilanci per effetto delle riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97.

103. Le riassegnazioni di risorse disposte ai sensi dei commi da 96 a 110, ad esclusione di quelle attribuite dal programma triennale per la tutela dell'ambiente, ed il relativo utilizzo sono effettuati dal CIPE, con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le forme di intervento regolate sulla base di accordi.

104. Le risorse attribuite alle regioni dal programma triennale per la tutela dell'ambiente non utilizzate entro il 31 dicembre 1996, e per le quali non siano stati completati entro la data predetta gli adempimenti di cui al punto 5.1.4. della delibera CIPE 21 dicembre 1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994, con decreto del Ministro dell'ambiente, di intesa con sono revocate e destinate, previa verifica dell'attualità dell'interesse prioritario alla realizzazione degli interventi originariamente previsti, ad altri interventi tra quelli individuati nel documento regionale di programma. Le risorse attribuite dal programma triennale alle regioni e province autonome dalle quali, alla data del 28 febbraio 1997, non sia stato ancora approvato il documento regionale di programma, vengono altresì revocate con decreto del Ministro dell'ambiente e ridestinate con gli stessi criteri di cui al presente comma (3).

105. Le risorse di cui al comma 104 sono utilizzate prioritariamente per la copertura della quota di cofinanziamento nazionale di interventi di risanamento e protezione ambientale da realizzare nell'ambito dei programmi regionali previsti nel quadro comunitario di sostegno 1994-1999; in via subordinata, in mancanza di interventi immediatamente eseguibili nelle regioni interessate dalle revoche, per la copertura della quota di cofinanziamento nazionale destinata a specifici programmi operativi in campo ambientale da realizzare nell'ambito dello stesso quadro comunitario di sostegno.

106. Il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce altresì un programma stralcio di tutela ambientale, avvalendosi delle risorse a tal fine specificamente previste per il triennio 1997-1999 (3).

107. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono rideterminate nel triennio 1997-1999 le assegnazioni delle risorse di cui alla tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 22 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1995, n. 273. Dalla rideterminazione così effettuata sono escluse e da escludere le risorse già assegnate ai programmi approvati e per i quali sia iniziata l'attuazione.

108. Le risorse finanziarie relative ad opere appaltate entro la data di entrata in vigore della presente legge sui fondi dell'ex Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno vengono accreditate alle regioni e agli enti locali, nonché agli altri enti di cui al comma 214 dell'art. 3 della presente legge. Il trasferimento delle predette risorse e delle relative concorrenze è disposto, nei limiti delle disponibilità di bilancio, secondo criteri e modalità attuative da stabilire con apposita deliberazione del CIPE (15).

109. Le amministrazioni centrali dello Stato e le regioni interessate approvano entro il 30 giugno 1997 i programmi delle risorse dei fondi strutturali comunitari per il secondo triennio 1997-1999, indicando gli eventuali enti o aziende attuatori, gli interventi da realizzare ed i relativi importi da assegnare e fissando in dodici mesi il termine per l'assunzione degli impegni contabili con l'avvio dei lavori.

110. La disciplina di cui ai commi 103, 104 e 105 si applica, relativamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni stabilite dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

111. Sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, e l'art. 20 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47.

112. L'ENI provvede a vendere le scorte strategiche di petrolio greggio e di prodotti petroliferi di cui alla legge 10 febbraio 1981, n. 22, che risultino alla data di entrata in vigore della presente legge, alle più favorevoli condizioni di mercato, sia per quanto riguarda il livello dei prezzi che le quantità normalmente contrattate, al fine di non determinare turbative sul mercato stesso. Non sono riconosciuti sovrapprezzi o diritti di intermediazione.

113. Gli introiti derivanti dalla vendita di cui al comma 112 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro sette giorni lavorativi dalla data del pagamento del prodotto venduto e sono riassegnati, nella misura occorrente per le finalità di cui al comma 114, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale provvede a liquidare i crediti vantati dall'ENI nei confronti dello Stato.

114. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per il pagamento dei crediti liquidati di cui al comma 113.

115. All'art. 2, primo comma, della legge 10 marzo 1986, n. 61, come modificato dall'art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, le parole: “della scorta strategica di proprietà dello Stato” sono soppresse (3).

116. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con proprio decreto l'eventuale utilizzo delle scorte obbligatorie e la loro dislocazione nelle situazioni di emergenza dichiarate tali dagli organismi internazionali preposti o dal Governo.

117. Le amministrazioni civili dello Stato e gli enti pubblici non economici provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a censire, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, gli autoveicoli in dotazione.

118. Le autorità cui è consentito l'uso esclusivo delle autovetture sono:

a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) Ministri;

c) Sottosegretari di Stato.

119. I servizi di trasporto di persone e cose attualmente svolti in gestione diretta dalle amministrazioni civili dello Stato e dagli enti pubblici non economici sono affidati, previa analisi tecnico-economica predisposta dal Ministero del tesoro, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a società private.

120. La dismissione degli autoveicoli eccedenti quelli necessari a soddisfare le esigenze di cui ai commi 118 e 121 è affidata, anche mediante mandato, a società specializzate entro dodici mesi dall'affidamento del servizio di trasporto di persone e cose a società private.

121. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate particolari categorie, non ricomprese tra quelle di cui al comma 118, cui è consentito l'uso esclusivo delle autovetture, fermo restando quanto previsto dal comma 122.

122. Tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

123. Le disposizioni di cui ai commi da 117 a 122 si applicano, altresì, al parco auto in dotazione alle amministrazioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'interno e della difesa non strettamente necessario all'espletamento delle funzioni primarie delle amministrazioni medesime.

124. Per l'esercizio finanziario 1997 è fatto divieto alle amministrazioni civili dello Stato, nonché agli enti non territoriali del settore pubblico allargato, con esclusione delle Forze di polizia, di acquistare autovetture.

125. All'art. 1, terzo comma, della legge 13 marzo 1980, n. 70, dopo le parole: <<alla prima>> sono inserite le seguenti: <<e sino alla quinta>>; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino a un massimo di quattro maggiorazioni>>.

126. Per consentire la concessione dell'agevolazione prevista al n. 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche mediante crediti o buoni di imposta, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali determina, entro il 31 marzo 1997, i consumi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione necessari all'emanazione, entro novanta giorni dalla predetta data, del decreto previsto nelle note della citata tabella A. A decorrere dal 1° luglio 1997, con decreto da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla riduzione dei consumi già realizzati per effetto delle disposizioni di cui al periodo precedente, indicata dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, può ridurre la misura dell'accisa prevista nel n. 5 della tabella A allegata al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995.

127. Per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture floro-vivaistiche l'accisa si applica nella misura del 10 per cento dell'aliquota normale. L'agevolazione è concessa mediante rimborso dell'accisa, effettuato nei confronti degli esercenti depositi per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo limitatamente alle quantità di gasolio agevolato per uso agricolo assegnate e prelevate per il riscaldamento delle serre adibite a colture floro-vivaistiche mediante accredito dell'imposta ai sensi dell'art. 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

128. Le modalità di utilizzazione delle disponibilità finanziarie derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare, da cessione o scadenza di valori mobiliari di cui siano titolari l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), l'Istituto postelegrafonici (IPOST) e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) sono determinate nell'ambito dei piani annuali delle disponibilità di cui al comma 129.

129. Per il triennio 1997-1999 nei confronti degli enti di cui al comma 128 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni e integrazioni, e ogni altra norma, anche di carattere speciale, vigente in materia di investimenti, ad eccezione di quelli adibiti ad uso strumentale. Per il medesimo triennio, tali enti sono tenuti a disporre, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, piani di impiego annuali delle disponibilità, soggetti all'approvazione dei Ministri stessi.

130. Restano ferme le disposizioni previste per l'INAIL dall'art. 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'attuazione degli interventi da realizzare nell'ambito degli indirizzi di programma del Ministero della sanità e d'intesa con questo.

131. La partecipazione azionaria nella RIBS S.p.a. posseduta dall'EFIM è trasferita al Ministero del tesoro. Conseguentemente, il rappresentante dell'EFIM decade dal consiglio di amministrazione della RIBS S.p.a.

132. La RIBS S.p.a., nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni azionarie, può definire condizioni compatibili con i principi di economia di mercato e stipulare appositi accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le azioni o le quote sociali acquisite.

133. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 1996, 1997 e 1998 stabiliti dalla legge finanziaria 1996, le disposizioni dei commi da 134 a 165 realizzano una manovra sulla spesa pari a 2.961 miliardi di lire per il 1996, a 2.834 miliardi di lire per il 1997 e a 3.578 miliardi di lire per il 1998 in termini di competenza e, rispettivamente, a 1.485, 2.380 e 2.900 miliardi di lire in termini di cassa. I commi da 134 a 165 dispongono altresì maggiori entrate in misura non inferiore, in termini sia di competenza sia di cassa, a 3.900 miliardi di lire per il 1996, a 2.393 miliardi per il 1997 e a lire 1.660 miliardi per il 1998.

134. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, e le relative proiezioni per gli anni 1997 e 1998, appartenenti alle categorie economiche di seguito elencate, con esclusione della quota parte destinata a spese di personale e delle dotazioni relative ad accordi internazionali e a intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualità relative a limiti di impegno e a rate di ammortamento di mutui, sono ridotti per importi corrispondenti alle seguenti percentuali, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

a) Categoria IV - con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e di quelle della rubrica 12 e della rubrica 14 dello stato di previsione del Ministero della difesa: 5 per cento. Su proposta del Ministro interessato, di concerto con il Ministro del tesoro, la riduzione può essere operata su determinati capitoli di spese discrezionali della medesima categoria ovvero sugli accantonamenti di fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso della medesima amministrazione;

b) Categoria V - con esclusione dei capitoli 6674, 6675 e 6676 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei capitoli 4630, 4633, 4634, 5941 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, delle spese per assistenza gratuita diretta (codice economico 5.1.4.), dei trasferimenti alle province e ai comuni (codice economico 5.5.0.), agli enti previdenziali (codice economico 5.6.0.) e all'estero (codice economico 5.8.0.), delle pensioni di guerra (codice economico 5.1.1.) nonché dei contributi di cui all'art. 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: 1,1 per cento;

c) Categorie X e XI - con esclusione del capitolo 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e delle spese per danni bellici e pubbliche calamità (codice economico 10.9.1.): 2 per cento.

135. Le riduzioni di cui al comma 134 che non consentono l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data di entrata in vigore della presente legge possono dare luogo a reiscrizioni ai pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo.

136. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 18, comma 5, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), è ridotta di lire 190 miliardi per l'anno 1996 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 4, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), è ridotta di lire 370 miliardi per l'anno 1996, di lire 550 miliardi per l'anno 1997 e di lire 600 miliardi per l'anno 1998. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e le relative proiezioni sono complessivamente ridotti, su proposta del Ministro dell'interno, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Le assegnazioni, i contributi e le somme comunque erogate a decorrere dal 30 luglio 1996 a carico del bilancio dello Stato a favore di società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, o di enti pubblici non assoggettati al sistema di tesoreria unica ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere versati su appositi conti correnti infruttiferi già in essere, ovvero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato.

137. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1994 ricavi derivanti dall'esercizio di attività di impresa, di cui all'art. 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi, sono ammessi a definire il reddito di impresa ovvero il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni sulla base dei parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, tenendo conto degli elementi, desumibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate ovvero dal bilancio, opportunamente riclassificati per l'applicazione dei parametri. La disposizione si applica a condizione che i predetti ricavi siano di importo non inferiore all'85 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri componenti positivi, ad esclusione delle plusvalenze diverse da quelle derivanti da immobilizzazioni finanziarie e delle sopravvenienze attive. La definizione ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, da liquidare come indicato nell'art. 3, comma 183, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. La definizione non è ammessa:

a) se, alla data del 15 novembre 1996, ricorrono le ipotesi indicate nell'art. 2-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) in caso di omessa presentazione della dichiarazione.

138. Il contribuente che intende avvalersi della definizione presenta all'ufficio delle imposte competente, entro il 31 luglio 1996 (16), ovvero entro il 5 settembre 1996 (16) se i relativi dati sono registrati anche su supporto magnetico, apposita istanza irretrattabile redatta secondo i modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze 16 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1996. All'istanza dei soggetti che esercitano attività di impresa o arti e professioni in forma associata possono essere allegate le istanze di ciascun socio o associato. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la trattazione delle istanze può essere attribuita anche agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, tenendo conto sia della qualità dei soggetti sia della loro ripartizione sul territorio. L'ufficio, valutata l'istanza, la rigetta, se riscontra cause ostative per legge, ovvero invita il contribuente a presentarsi per redigere in contraddittorio l'atto di adesione secondo la procedura stabilita nel regolamento di attuazione di cui all'art. 2-bis, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, concernente disposizioni per l'accertamento con adesione del contribuente, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 316. La definizione si perfeziona con il versamento delle maggiori somme dovute. Se entro il 30 novembre 1996 l'ufficio non ha comunicato il rigetto dell'istanza o l'invito al contribuente a presentarsi per redigere l'atto di adesione, il contribuente si intende definitivamente ammesso alla definizione. La stessa si perfeziona con il versamento, entro il 15 dicembre 1996, delle maggiori somme dovute, da effettuare in base alle norme sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda di credito o tramite il competente concessionario della riscossione. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità tecniche, la modulistica e i codici di versamento. Qualora l'importo dovuto sia superiore a lire cinque milioni per le persone fisiche e a lire dieci milioni per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il quarto e il decimo mese dalla data dell'atto di adesione di cui al presente comma, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il versamento, ovvero entro il 31 marzo 1997 ed entro il 30 settembre 1997 nel caso previsto, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal 16 dicembre 1996. L'omesso versamento nei termini non determina l'inefficacia della definizione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate e gli interessi legali.

139. La definizione non è soggetta ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo il potere di autotutela dell'amministrazione finanziaria ove sussistano le condizioni ostative indicate al comma 137, nonché in presenza di inesatte dichiarazioni circa i dati cui si riferiscono i parametri. Non rileva ai fini penali ed extra tributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni. Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi; le sanzioni per infedele dichiarazione sono ridotte ad un ottavo del minimo, le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni definite ed ogni altra sanzione connessa con irregolarità od omissioni rilevabili dalle dichiarazioni sono applicabili nella misura di un quarto del minimo. Alla definizione eseguita ai sensi dei commi da 133 a 165 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2-bis e 2-sexies dell'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 e successive modificazioni e integrazioni. Per le somme riscosse in applicazione dei commi da 133 a 165 si rendono, altresì, applicabili le disposizioni dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 564 del 1994. Il maggiore imponibile definito rileva ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, determinati secondo le disposizioni dei commi 1-bis e 3 dell'art. 1 del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427. Sulle somme dovute a tale titolo non sono dovuti interessi. Fino alla conclusione del procedimento di cui ai commi da 133 a 165 non si applicano gli articoli 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 e successive modificazioni, 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e successive modificazioni, e 62-ter, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione inibisce la possibilità per l'ufficio di effettuare, per lo stesso periodo d'imposta, l'accertamento di cui all'art. 38, commi da quarto a settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.

140. Ai contribuenti che abbiano dichiarato ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri indicati al comma 137 non si applicano le disposizioni richiamate nel penultimo periodo del comma 139.

141. Gli esercenti attività di impresa in regime di contabilità ordinaria che per il periodo di imposta 1995 e per il precedente hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare non superiore a lire dieci miliardi e comunque non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, anche mediante la definizione di cui ai commi da 137 a 140 del presente articolo, possono procedere alla regolarizzazione della situazione patrimoniale iniziale relativa all'esercizio successivo. Gli elementi posti a base della regolarizzazione devono essere indicati in apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze 28 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 1996, da presentare entro il 20 dicembre 1996 ai centri di servizio, ove istituiti, o agli uffici delle imposte competenti in ragione del domicilio fiscale posseduto alla predetta ultima data.

142. La regolarizzazione può essere effettuata mediante l'eliminazione delle passività o delle attività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione di attività o di passività, costituite da debiti verso fornitori, in precedenza omesse, assoggettando i maggiori e i minori valori iscritti ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, in misura pari al 10 per cento. Il maggiore valore del patrimonio netto derivante dalle predette regolarizzazioni, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere accantonato in apposita riserva, designata con riferimento ai commi da 133 a 165, che concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta e nella misura in cui la riserva viene attribuita ai soci o ai partecipanti o all'imprenditore; nell'esercizio in cui si verificano le predette ipotesi, le somme attribuite, aumentate dell'imposta sostitutiva ad esse corrispondente, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente o dell'impresa, ai quali è attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata, nonché il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti. Per i soggetti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese è assunto al lordo dell'imposta sostitutiva.

143. Le imprese che determinano il reddito in base all'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare le regolarizzazioni limitatamente ai beni di cui agli articoli 59, 60 e 67 dello stesso testo unico, nelle scritture contabili previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si applica l'ultimo periodo del comma 141.

144. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento dell'imposta sostitutiva entro il 15 dicembre 1996; i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono versare l'imposta sostitutiva entro la predetta data o, se successiva, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1995. Qualora l'imposta dovuta superi i cinque milioni di lire per le persone fisiche e i dieci milioni di lire per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 marzo 1997 e il 30 settembre 1997; per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il versamento va effettuato entro le predette date o, se successive, entro il sesto ed il dodicesimo mese dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Le somme eccedenti vanno maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta sostitutiva fino a cinque o dieci milioni di lire. L'omesso versamento nei termini delle somme eccedenti non determina l'inefficacia della regolarizzazione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate e gli interessi legali.

145. La regolarizzazione di cui al comma 141 non rileva ai fini penali. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 142 e 143 sono riconosciuti, ai fini civilistici e fiscali, a decorrere dal periodo di imposta 1996 e non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento. L'imposta sostitutiva è indeducibile. Per la liquidazione, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

146. Per i soggetti che si avvalgono della regolarizzazione di cui ai commi da 133 a 165 del presente articolo, le rimanenze finali indicate negli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative al periodo di imposta 1995, da considerare per l'applicazione dei parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, richiamato nel comma 141, sono assunte per un ammontare non superiore a quello delle esistenze iniziali del medesimo periodo di imposta.

147. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'adeguamento ai parametri menzionati nel comma 146 del presente articolo, ai sensi dell'art. 3, comma 188, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, può essere operato mediante l'integrazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, effettuando il relativo versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso è dovuta una maggiorazione fissa del 3 per cento a titolo di interessi e non si applicano soprattasse e pene pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in una apposita sezione del registro previsto dall'art. 23 o dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

148. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, richiamato nel comma 141, sono indicate le categorie di contribuenti per le quali non è possibile l'elaborazione dei predetti parametri in relazione al numero dei contribuenti appartenenti alla categoria di attività o alle caratteristiche del processo produttivo. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

149. Il comitato per la vigilanza e il coordinamento dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo, istituito ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, è prorogato per il triennio 1996-1998.

150. A decorrere dal 1° gennaio 1996, l'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, stabilita in lire 15.000 dalla tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992 e successive modificazioni, è elevata a lire 20.000; l'imposta di bollo di lire 15.000, dovuta sui contratti di cui all'art. 2, nota 2-bis, della citata tariffa, in qualsiasi forma redatti, è elevata a lire 20.000, fermo restando che l'imposta fissa di bollo si applica ai contratti relativi alle carte di pagamento solo in caso d'uso. L'imposta fissa di bollo stabilita in lire 2.000 per gli atti di cui all'art. 13, commi 1 e 2, della stessa tariffa, è elevata a lire 2.500.

151. L'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, stabilita in lire 1.166.000 dall'art. 3, comma 224, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aumentata a lire 1.249.600 per ettolitro anidro e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcoolici intermedi è aumentata da lire 87.000 a lire 96.000 per ettolitro. L'aliquota dell'accisa sul petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55) per riscaldamento è aumentata da lire 415.990 a lire 625.620 per mille litri. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1996.

152. Il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 28 febbraio 1997, l'aumento, sino al livello massimo del 62 per cento, dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

153. Entro il 15 gennaio 1996 sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a lire 600 miliardi per l'anno 1996 e a lire 630 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

154. Le entrate derivanti dai commi da 133 a 165 del presente articolo sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, ove necessarie, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente comma.

155. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei commi da 133 a 165 del presente articolo.

156. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante disposizioni attuative per l'istituzione del registro delle imprese, i contributi previdenziali disciplinati dall'art. 1, primo comma, lettera a), della legge 12 marzo 1968, n. 410 e successive modificazioni, dovuti fino al 31 dicembre 1998 per gli atti depositati presso il registro delle imprese dai soggetti previsti dall'art. 7, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 5), dello stesso regolamento, sono riscossi con l'applicazione delle apposite marche sugli atti depositati e sui documenti emessi, operata a cura degli obbligati al deposito e dei richiedenti. Per i certificati di iscrizione nel registro delle imprese emessi da sportelli non presidiati o mediante sistemi di certificazione a distanza, i contributi previdenziali sono riscossi direttamente dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle medesime forme dei diritti di segreteria; le somme così riscosse sono versate ogni semestre agli enti previdenziali destinatari, secondo le proporzioni stabilite dalle disposizioni vigenti.

157. All'art. 3, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Per l'anno 1996 il termine per il versamento del tributo alle regioni, relativo alle operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre, è differito al 31 luglio 1996>>.

158. Al quinto comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, come modificato dall'art. 7, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: <<La ritenuta si applica, a titolo d'imposta, anche sui proventi corrisposti a soggetti non residenti per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti e, a titolo di acconto, su quelli corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all'impresa erogante i proventi>>.

159. Nell'art. 41, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: <<con scadenza fissa non inferiore a 18 mesi>> sono soppresse.

160. All'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, ferma restando la disciplina prevista per i titoli di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, come modificata dal decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, riguardante la ritenuta sugli interessi dei titoli di Stato, per i quali l'aliquota si applica nella misura del 12,5 per cento, indipendentemente dalla scadenza dei titoli, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il primo periodo è sostituito dai seguenti: <<Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta con obbligo di rivalsa, sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti corrisposti ai possessori nella misura del 12,50 per cento quando la scadenza non è inferiore a diciotto mesi e del 27 per cento quando la scadenza è inferiore ai diciotto mesi. Qualora il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi dall'emissione, sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti maturati fino al momento dell'anticipato rimborso è dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento>>;

b) al terzo comma, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: <<Se gli interessi, i premi e gli altri frutti di cui ai precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, la ritenuta deve essere operata, con obbligo di rivalsa, sui proventi di cui al primo e al secondo comma con le aliquote ivi rispettivamente previste. Qualora il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi dall'emissione, sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti maturati fino al momento dell'anticipato rimborso è dovuta una somma pari al 20 per cento. Tra gli interessi, i premi e gli altri frutti va compresa anche la differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione. All'applicazione della ritenuta ed al versamento della somma dovuta per l'anticipato rimborso devono provvedere i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 che intervengono nella riscossione degli interessi, dei premi e degli altri frutti ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti>>.

161. Nell'art. 7, comma 9, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, le parole: <<emesse dalle banche>> sono sostituite dalle seguenti: <<e dei titoli similari>>.

162. Le disposizioni dei commi da 159 a 161 del presente articolo si applicano agli interessi, ai premi e agli altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari emessi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

163. La soprattassa di lire seicentomila, stabilita per l'omessa presentazione della dichiarazione relativa all'imposta straordinaria su particolari beni, dall'art. 8, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è soppressa. Non si applica l'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, relativo all'applicazione temporale delle norme sanzionatorie delle violazioni delle leggi finanziarie, e non si fa luogo a rimborso delle somme già corrisposte.

164. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1995, n. 565, 28 febbraio 1996, n. 93, 29 aprile 1996, n. 230, 29 giugno 1996, n. 342, 30 agosto 1996, n. 449, e 23 ottobre 1996, n. 547.

165. L'ultimo comma dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è sostituito dal seguente: <<Il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato, può ristrutturare il debito pubblico interno ed estero attraverso operazioni di trasformazione di scadenze, di scambio o sostituzione di titoli di diverso tipo, o altri strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari. Il Ministro del tesoro può altresì autorizzare gli enti pubblici economici e le società per azioni a prevalente capitale pubblico ad effettuare le stesse operazioni per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero>>.

166. Con effetto dal periodo 1995-1996 di regolamentazione della produzione lattiera, cessa l'applicazione della procedura di compensazione prevista dall'art. 5, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e gli adempimenti già svolti ai sensi delle predette disposizioni non hanno effetto (21).

167. I versamenti e le restituzioni delle somme trattenute dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare, previsti dalla legge 26 novembre 1992, n. 468 e successive modificazioni, sono effettuati a seguito dell'espletamento delle procedure di compensazione nazionale da parte dell'AIMA. Sulle somme residue spettanti ai produttori restano dovuti gli interessi calcolati al tasso legale (21).

168. La compensazione è effettuata secondo i seguenti criteri e nell'ordine (21):

a) in favore dei produttori delle zone di montagna;

b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;

c) in favore dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE n. 2081/93;

d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;

e) in favore di tutti gli altri produttori.

169. Gli acquirenti che hanno già disposto la restituzione delle somme ai produttori ai sensi dell'art. 5, comma 8, della legge n. 468 del 1992, procedono a nuove trattenute nei confronti dei produttori interessati, pari all'ammontare delle somme restituite. Ove ci non fosse possibile, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della suddetta legge n. 468 del 1992 (21).

170. Limitatamente al periodo 1995-1996, gli acquirenti versano il prelievo supplementare entro il 31 gennaio 1997, sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della suddetta compensazione nazionale e trasmessi alle regioni e alle province autonome (21).

171. L'art. 2-bis del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, è abrogato a decorrere dal periodo 1995-1996 (21).

172. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 11 dei decreti-legge 8 agosto 1996, n. 440 e 23 ottobre 1996, n. 542, e degli articoli 2 e 3 dei decreti-legge 6 settembre 1996, n. 463 e 23 ottobre 1996, n. 552 (17).

173. Il comma 6 dell'art. 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è sostituito dal seguente: <<6. La vendita e l'affitto di cui al comma 2 possono avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno e sono comunicati, utilizzando gli appositi moduli AIMA, entro dieci giorni con lettera raccomandata all'AIMA e alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. I predetti atti hanno efficacia a partire dal periodo successivo a quello in cui è avvenuta la stipulazione. Limitatamente al periodo 1996-1997 le parti possono concordare, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome, sino al 15 gennaio 1997, che le vendite e gli affitti stipulati entro il 31 dicembre 1996 abbiano effetto anche nel periodo medesimo. In tal caso la regione o la provincia autonoma deve accertare che il cedente non abbia già utilizzato la quota ceduta, comunicandolo all'AIMA entro il 31 marzo 1997, e l'atto ha efficacia soltanto a seguito di tale verifica>> (21).

174. A decorrere dal periodo 1996-1997 l'acquisto di una quota latte da parte di un produttore non comporta alcuna riduzione delle quote precedentemente spettanti al produttore medesimo (21).

175. In attuazione dei criteri di finanziamento della spesa sanitaria previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dall'anno 1997 non si applicano, per le spese di cui alla lettera a) del comma 13 dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, le disposizioni di cui al comma 14 del predetto art. 8.

176. A decorrere dal 1° marzo 1997, le amministrazioni statali e gli enti titolari di contabilità speciali, con esclusione di quelli assoggettati al regime della tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, devono indicare, nell'ordine di pagamento previsto dall'art. 587 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il codice <<Ministero-capitolo>> del bilancio dello Stato a carico del quale sono state accreditate alla contabilità medesima le somme di cui si richiede il prelevamento. Gli ordini di pagamento che utilizzano fondi diversi da quelli provenienti dal bilancio dello Stato devono recare l'indicazione di un codice opportunamente stabilito dal Ministero del tesoro. Le sezioni di tesoreria non danno esecuzione ad ordini di pagamento privi del codice di cui al presente comma, ove non si tratti di fondi prelevati per fronteggiare emergenze connesse alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico o ad interventi di protezione civile.

177. Le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'accesso degli esercenti attività agricola alle agevolazioni fiscali sul carburante agricolo ovvero ai contributi previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario, accertano la qualifica dell'attività di impresa sulla base delle iscrizioni nel registro delle imprese, ove questa sia espressamente richiesta dalla normativa vigente, previsto dall’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Entro il 31 luglio 1997 con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le semplificazioni delle modalità con cui le pubbliche amministrazioni procedono a tale accertamento senza duplicazione di adempimenti per gli utenti, anche avvalendosi delle informazioni contenute nel repertorio di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e i casi in cui, per le limitate dimensioni dell’attività, l’iscrizione al registro delle imprese non è obbligatoria per i produttori  agricoli di cui al primo periodo del quarto comma dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (3).

178. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando l'obbligo della rendicontazione annuale, non si applicano ai contributi dello Stato in favore dell'Unione italiana ciechi, della Biblioteca italiana per ciechi <<Regina Margherita>> di Monza, dell'Ufficio internazionale per la protezione delle opere letterarie, del Centro internazionale radio medico, dell'Ente nazionale italiano per il turismo, del Fondo edifici di culto, di organismi nazionali ed internazionali nell'ambito delle relazioni culturali con l'estero, del Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale, del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologica, del Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, nonché alle erogazioni agli istituti italiani di cultura all'estero e alle borse di studio connesse ad accordi internazionali.

179. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 40 e 44, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano ai contributi dello Stato in favore del Club alpino italiano ed ai contributi previsti dalle leggi 23 settembre 1993, n. 379, 20 gennaio 1994, n. 52, e 5 giugno 1995, n. 221.

180. Nell'art. 1, comma 66, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: <<lire 940 miliardi>> e <<lire 800 miliardi>> sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: <<lire 829 miliardi>> e <<lire 689 miliardi>>.

181. La lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituita dalla seguente: <<b) gli altri proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato>>. Dai proventi di cui al presente comma sono escluse in ogni caso le dismissioni immobiliari di cui ai commi da 86 a 119 dell'art. 3.

182. Nell'art. 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432, dopo le parole: <<titoli di Stato>> sono aggiunte le seguenti: <<,nonché per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione>>.

183. Gli articoli 179 e 182 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, sono sostituiti dai seguenti: <<Art. 179. 1. La direzione di amministrazione provvede al rifornimento dei fondi agli enti amministrativamente dipendenti, a mezzo di ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale della competente sezione di tesoreria provinciale, decurtandoli delle somme necessarie al pagamento degli emolumenti al personale che richiede l'accredito bancario e postale; tali ordinativi, intestati agli enti, sono esigibili con quietanza degli agenti responsabili di cassa degli enti medesimi>>;

<<Art. 182. 1. A richiesta dell'ente e sempre nei limiti delle assegnazioni ad esso concesse, la direzione di amministrazione provvede ad accreditare al sistema bancario ed a quello postale i fondi occorrenti al pagamento degli emolumenti al personale da effettuare per il tramite degli istituti di credito e dell'Ente poste italiane ed a pagamenti a favore di terzi creditori traendo gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale e ne dà contemporaneo avviso all'ente richiedente per le conseguenti registrazioni contabili>>.

184. Le disposizioni introdotte con il comma 183 sono modificabili con la procedura di cui all'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

185. Il primo comma dell'art. 1284 del codice civile è sostituito dal seguente: <<Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo>>.

186. Il numero complessivo dei posti per le assunzioni di personale da parte della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), come fissato dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni, è ridotto da 475 a 450 unità. La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a contratto a tempo determinato è stabilita con apposito regolamento adottato dalla Commissione con le modalità di cui al nono comma dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in conformità alla procedura prevista dalla norma suddetta. Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato art. 2 relativamente alle modalità di accesso del personale al ruolo.

187. Per la più efficace attuazione degli obiettivi in esso contenuti il quinto piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999, di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, può prevedere la ripartizione degli stanziamenti tra i vari settori di intervento anche in deroga alle percentuali stabilite dall'art. 2 della medesima legge.

188. Il comma 5-ter dell'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, è sostituito dal seguente: <<5-ter. I canoni per le concessioni alle società costituite ai sensi dell'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissati periodicamente dal Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con riferimento, per il periodo preso in considerazione, al volume di traffico di passeggeri e merci. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono dettate le disposizioni attuative sulla base delle quali possono essere definite anche le pendenze afferenti ai canoni pregressi. Le disposizioni di cui al presente comma e al secondo periodo del comma 1-quater del presente articolo si applicano anche alle società che attualmente provvedono alla gestione totale degli aeroporti, in base a leggi speciali. Gli introiti derivanti dal presente comma sono versati sul capitolo di entrata del bilancio statale di cui all'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449>>.

189. Il comma 10 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente: <<10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni e integrazioni, è annualmente determinata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Commissione di cui all'art. 9 della medesima legge, tenendo conto dei seguenti obiettivi:

a) progressivo allineamento ai livelli medi europei;

b) differenziazione tra gli scali aeroportuali in funzione delle dimensioni di traffico di ciascuno;

c) applicazione, per ciascuno scalo, di livelli tariffari differenziati in relazione all'intensità del traffico nei diversi periodi della giornata;

d) correlazione con il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;

e) correlazione con le esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle infrastrutture aeroportuali;

f) conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale>>.

190. Per il periodo 1° maggio-10 ottobre 1996, i diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni e integrazioni, rimangono determinati nella misura stabilita dall'art. 1, comma 3, del decreto legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351. Dal 1° gennaio 1997, in attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 10 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 189 del presente articolo, gli stessi diritti, come determinati dal citato art. 1, comma 3, del decreto legge n. 251 del 1995, sono aumentati annualmente con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, nella misura pari al tasso di inflazione programmata determinato dal Governo nel documento di programmazione economico-finanziaria.

191. I termini di cui all'art. 1, comma 1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, sono differiti rispettivamente al 30 giugno 1997 ed al 31 dicembre 1997.

192. Sono abrogate le disposizioni legislative che fanno obbligo all'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I. S.p.a.) di detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza in società esercenti servizi di trasporto aereo ed al medesimo Istituto ed alla Società finanziaria marittima (FINMARE S.p.a.) di detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza in società esercenti servizi marittimi nazionali ed internazionali e relative società che svolgono servizi di supporto. Prima della cessione di una quota azionaria tale da comportare la perdita della maggioranza del capitale sociale delle predette società, il Governo trasmette il relativo piano industriale al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Alle partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici anche territoriali ed economici in imprese assicurative si applica il divieto di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

193. Il Governo, nell'ambito degli strumenti finanziari e operativi definiti dalla legge che individuerà l'intervento da realizzare per il potenziamento e l'ammodernamento della linea ferroviaria del Brennero e per la realizzazione delle relative gallerie, è autorizzato a prorogare il termine di concessione dell'autostrada del Brennero S.p.A. alle condizioni che la legge stessa definirà.

194. Nell'ambito delle somme derivanti dai mutui di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 e successive modificazioni e integrazioni, il CIPE destina una quota, pari a lire 100 miliardi, per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 544.

195. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, già prorogato con la legge 22 dicembre 1994, n. 736, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997.

196. All'art. 6, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, il secondo periodo è sostituito dal seguente: <<In via preliminare con dette somme saranno finanziate e sostenute le strutture di accoglienza pubblica e privata già esistenti ed operanti nel territorio, specie nelle zone ove più consistente la presenza di extracomunitari, al fine di assicurare migliori condizioni per l'integrazione, l'avviamento al lavoro ed agevolare il rientro in patria; in secondo luogo, con i fondi residui, saranno realizzate strutture pubbliche di seconda accoglienza e centri di servizi polivalenti>>.

197. All'art. 5, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: <<h-bis) in ordine al reclutamento della manodopera da utilizzare nei cantieri comunali, per progetti finalizzati all'occupazione e finanziati per intero con leggi delle regioni, e/o dagli enti locali, tramite i rispettivi Fondi sociali, stabiliscono criteri, modalità e parametri per l'avviamento al lavoro, anche in deroga all'art. 16 e successive modifiche ed integrazioni, comprese le relative norme di attuazione e regolamenti, tenendo conto delle esigenze territoriali opportunamente ed appositamente manifestate dagli organi rappresentativi degli enti locali interessati e della natura sociale degli interventi di cui trattasi>>.

198. All'art. 4, comma 21, terzo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: <<di dodici mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<di quindici mesi>>.

199. Nell'art. 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo e terzo periodo del comma 1 sono soppressi;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: <<1-bis. L'ammontare minimo del capitale versato dalle imprese cinematografiche che richiedono la concessione di mutui è determinato, per le società per azioni e per le società in accomandita per azioni, in misura pari all'ammontare minimo richiesto dalle disposizioni del codice civile per il capitale delle predette società; per le società a responsabilità limitata, nella somma non inferiore a quaranta milioni di lire. Per le società in nome collettivo, per le società in accomandita semplice e le società cooperative il capitale deve essere di ammontare non inferiore al capitale sociale minimo richiesto dal presente decreto-legge per le società a responsabilità limitata e dello stesso importo deve essere il patrimonio aziendale dell'imprenditore individuale. Per le domande di mutuo di cui al comma 1, già presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ammontare del capitale o del patrimonio è ininfluente. Ai fini dell'applicazione del comma 1, è ininfluente l'eventuale inizio della lavorazione del film ovvero la sua intervenuta ultimazione o proiezione nelle sale, purché successivi alla data di presentazione della domanda finalizzata ad ottenere il parere del Comitato per il credito cinematografico>>;

c) al comma 6-bis, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: <<Il film ed i proventi di spettanza del mutuatario, nonché il capitale sociale ovvero il patrimonio aziendale del richiedente, rappresentano le sole garanzie nel caso di operazioni di credito cinematografico relative a film di interesse culturale nazionale o relative a film di cui all'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'art. 8 del presente decreto-legge>>;

d) al comma 6-bis, nel secondo periodo, la parola <<soli>> è soppressa.

200. Nell'art. 27, comma quattordicesimo, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, introdotto dall'art. 7 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, le parole <<tre anni>> e <<triennio>>, contenute, rispettivamente, nel primo e secondo periodo, sono sostituite dalle parole <<quarantadue mesi>> e <<periodo di quarantadue mesi>>.

201. All'art. 1, comma 2, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 1996, n. 515, dopo la parola <<Chioggia>> sono inserite le seguenti parole: <<ivi compresi, limitatamente a lire 9 miliardi, quelli per il completamento della ricostruzione del teatro “La Fenice”>>.

202. I termini di cui agli articoli 12, comma 1, 14, comma 4, e 15, commi 2 e 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 141, in materia di previdenza forense sono riaperti per il periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per il versamento, secondo le modalità di cui all'art. 15, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 141, di tutti i contributi dovuti, scaduti alla data del 31 dicembre 1995. Per le sanzioni già iscritte a ruolo, i benefici di cui al periodo precedente si estendono alle rate non scadute alla data di entrata in vigore della presente legge.

203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle provincie autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti:

a) <<Programmazione negoziata>>, come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza.;

b) <<Intesa istituzionale di programma>>, come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle provincie autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di più amministrazioni dello Stato, nonché di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di più amministrazioni dello Stato, nonché di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (18);

c) <<Accordo di programma quadro>>, come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare:

1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali;

2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi;

3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo;

5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze;

6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo;

7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati;

8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati.

L'accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti dall'art. 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) <<Patto territoriale>>, come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;

e) <<Contratto di programma>>, come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;

f) <<Contratto di area>>, come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonché delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

204. Agli interventi di cui alle lettere d) e f) del comma 203 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla lettera c) del medesimo comma 203.

205. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, approva le intese istituzionali di programma.

206. Il CIPE, con le procedure di cui al comma 205 e sentite le Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, delibera le modalità di approvazione dei contratti di programma, dei patti territoriali e dei contratti di area e gli eventuali finanziamenti limitatamente ai territori delle aree depresse; può definire altresì ulteriori tipologie della contrattazione programmata disciplinandone le modalità di proposta, di approvazione, di attuazione, di verifica e controllo.

207. In sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, il CIPE determina le quote da riservare per i contratti di area e per i patti territoriali ed integra la disciplina stabilita dai commi da 203 a 214 del presente articolo ai fini della relativa attuazione. Le somme da iscrivere su apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riservate dal CIPE ai contratti d'area e ai patti territoriali sono trasferite, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne dovrà prevedere criteri e modalità di controllo e rendicontazione, sulla base dello stato di avanzamento delle iniziative previste dal contratto o dal patto, rispettivamente al responsabile unico del contratto d'area o al soggetto responsabile del patto territoriale che provvedono ai relativi pagamenti in favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni anche avvalendosi, per la gestione di dette risorse, di istituti bancari allo scopo convenzionati. Alle medesime risorse fanno carico anche le somme da corrispondere al responsabile unico del contratto d'area o al soggetto responsabile del patto territoriale per lo svolgimento dei compiti di cui al presente comma (19).

208. Il CIPE, nel rispetto degli indirizzi concordati con l'Unione europea, con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari reso nel termine di quindici giorni dall'assegnazione della proposta:

a) individua le aree situate nel territorio di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, interessate da contratti d'area o da patti territoriali, nelle quali sono concesse agevolazioni fiscali dirette ad attrarre investimenti in attività produttive e a favorire lo sviluppo delle stesse attività.. Le aree sono individuate in numero e in modo tale da perseguire la crescita omogenea dell'intero territorio di cui all'obiettivo 1, tenendo conto della rispondenza alle finalità della dotazione infrastrutturale;

b) definisce le attività ammesse alla incentivazione fiscale anche sulla base del criterio di evitare l'insorgere di nuovi squilibri interregionali e infraregionali;

c) determina le intensità delle agevolazioni nei limiti temporali e quantitativi concordati con l'Unione europea, in misura decrescente nel tempo e comunque inizialmente non superiore al 50 per cento delle imposte sui redditi e altresì stabilisce, ove necessario, le compensazioni anche parziali per le minori entrate regionali;

d) stabilisce le condizioni e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma ed in particolare per l'approvazione e per la fruizione delle agevolazioni, favorendo la massima celerità delle relative procedure in relazione alle caratteristiche degli investimenti ammissibili;

e) individua le amministrazioni competenti a svolgere l'attività di istruttoria tecnico-economica dei progetti di investimento e quella di monitoraggio e verifica dell'attuazione dei progetti e dell'attività delle imprese per il periodo di fruizione delle agevolazioni, anche ai fini dell'eventuale revoca delle agevolazioni stesse.

209. Il comma 1, lettere b), c), d), e), e-bis), e il comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono abrogati. Restano in vigore le delibere del CIPE di disciplina della programmazione negoziata salvo delibere modificative da adottarsi dal CIPE con le modalità del comma 207.

210. Per le iniziative produttive intraprese, a decorrere dal 1^ gennaio 1997, nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è riconosciuto, per l'anno di inizio di attività, e per i due successivi, un credito di imposta, pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito d'impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete; detto credito è utilizzato per il versamento delle corrispondenti imposte e non può essere complessivamente superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative è concessa per i medesimi periodi di imposta la riduzione al 50 per cento dell’imposta regionale sulle attività produttive; la riduzione non può essere superiore a 5 milioni dell’imposta dovuta per ciascun anno. Per le iniziative produttive intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, le predette disposizioni si applicano per l'anno di inizio di attività e per i cinque anni successivi (20).

211. Le agevolazioni previste dal comma 210 si applicano ai soggetti che:

a) avendo età inferiore a 32 anni presentano per la prima volta la dichiarazione di inizio dell'attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

b) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità ;

c) sono disoccupati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettere a) e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223;

d) sono portatori di handicap, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

e) iniziano un'attività nel campo dell'efficienza energetica e della promozione di fonti rinnovabili di energia o assimilate di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, nel campo della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti, nel campo del risanamento idrogeologico del territorio o, comunque, per il ripristino ambientale, e nel campo della progettazione e attuazione di interventi per la riqualificazione, la manutenzione o il restauro dei centri storici per la produzione di beni ai quali è assegnato il marchio di qualità ecologica di cui al Regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992 (20).

212. Le disposizioni del comma 210 si applicano anche alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle stesse abbiano i requisiti indicati nel comma 211. Il credito di imposta di cui al comma 210 è elevato a lire 7 milioni; l'importo non utilizzato dai soggetti di cui al citato articolo 5, è attribuito, in misura non eccedente lire 5 milioni, ai soci o associati in quote proporzionali alla loro partecipazione agli utili; per le aziende coniugali non gestite in forma societaria il credito di imposta è attribuito in quote di uguale importo a ciascuno dei coniugi (20).

213. Le disposizioni del comma 210 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi né per i settori esclusi di cui alla Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06 e le agevolazioni ivi previste non sono cumulabili con altri benefici accordati ai sensi della predetta Comunicazione (20).

214. Le disposizioni di cui ai commi da 203 a 214, del presente articolo sono attuate a valere sulle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse.

215. Con decorrenza dal 1° gennaio 1997 cessa di avere efficacia la disciplina prevista dall'art. 49, comma 3, secondo periodo, della legge 9 marzo 1989, n. 88. A far tempo da tale data la classificazione dei datori di lavoro deve essere effettuata esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento stabiliti dal predetto art. 49. Restano comunque validi gli inquadramenti derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti di aggregazione emanati ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Per le aziende inquadrate nel ramo industria anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 è fatta salva la possibilità di mantenere, per il personale dirigente già iscritto all'INPDAI, l'iscrizione presso l'ente stesso. Con la medesima decorrenza, è elevata di 0,3 punti percentuali l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta dagli iscritti alla gestione di cui all'art. 34 della legge n. 88 del 1989.

216. All'articolo 14, comma 1, nell'alinea, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le parole: "le cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "le cooperative, ivi comprese le piccole società cooperative, appartenenti al settore di produzione e lavoro".

217. Le cooperative sociali che associno anche lavoratori dotati dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49, possono accedere ai benefici della legge stessa. La partecipazione prevista dall'articolo 17 della citata legge 27 febbraio 1985, n. 49, sarà commisurata, nei limiti previsti dai commi 3 e 5, al capitale sottoscritto da tali soci lavoratori.

218. Le società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, per svolgere attività di promozione delle finalità della legge medesima e di sensibilizzazione alla salvaguardia dell'occupazione attraverso la costituzione di cooperative di produzione e lavoro ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla remunerazione delle attività svolte sulla base di dette convenzioni sono destinati, a valere sulla attuale consistenza del Fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, un miliardo per l'anno 1997 e due miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

219. All'art. 17, comma 1, primo periodo, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le parole: <<per la durata di quattro anni>> e la parola: <<speciale>>, sono soppresse.

220. Al comma 2 dell'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo la parola: <<partecipino>> sono inserite le seguenti: <<anche con le modalità previste dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59>>.

221. All'articolo 18 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è aggiunto il seguente comma: <<4-bis. Le società finanziarie di cui al precedente articolo 16 disciplineranno con appositi accordi con le cooperative le modalità di dismissione delle partecipazioni assunte ai sensi della presente legge. Dette società finanziarie devono utilizzare le somme rientrate nel loro patrimonio a seguito della cessazione, a qualunque titolo, delle proprie partecipazioni, assunte avvalendosi del contributo di cui all'articolo 17, per attività e iniziative comunque connesse alla salvaguardia e all'incremento dell'occupazione; dette somme devono essere appostate in bilancio tra le riserve indivisibili>>.

222. Al fondo previsto dall'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono conferite le somme di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

223. Tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono compresi i lavoratori dipendenti da enti di diritto pubblico adibiti ad attività che il rispettivo ente di appartenenza intende affidare a soggetti privati per il conseguimento dei propri scopi istituzionali, nonché i lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili ai sensi della normativa vigente.

224. All’onere derivante dai commi da 216 a 223 del presente articolo e dall’articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, pari a lire 60 miliardi per l’anno 1995, a lire 100 miliardi per l’anno 1996 e a lire 50 miliardi per l’anno 1997, si provvede: quanto a lire 60 miliardi per l’anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni. Tali somme sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate; quanto a lire 100 miliardi per l'anno 1996 a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli 7828 e 7830 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1996 ciascuno per lire 50 miliardi; quanto a lire 50 miliardi per l’anno 1997 a carico dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo 7828.

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(1) Con effetto dal 1° ottobre 2000 le agevolazioni tariffarie per le prestazioni di cui al presente comma sono soppresse, ai sensi dell’art. 41, comma 1, L. 23 dicembre 1998, n. 448. La soppressione in parola è prorogata al 1° gennaio 2001, dall'art. 1, D.L. 27 settembre 2000, n. 266.

(2) Comma così sostituito dall’art. 54, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(3) Comma così modificato dall’art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

(4) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 9, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(5) Comma abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, dall'art. 136, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

(6) Le disposizioni del presente comma si applicano a tutti i trasferimenti di alloggi di proprietà pubblica, disposti da leggi nazionali o regionali, ai sensi dell’art. 7, L. 30 aprile 1999, n. 136.

(7) Capoverso così modificato dall'art. 10, comma 7, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. L. 28 febbraio 1997, n. 30.

(8) Comma così sostituito dall’art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

(9) Comma così sostituito dall’art. 7, L. 30 aprile 1999, n. 136.

(10) Comma aggiunto dall’art. 7, L. 30 aprile 1999, n. 136.

(11) Comma abrogato dall’art. 7, L. 30 aprile 1999, n. 136.

(12) Comma così modificato dall’art. 7, L. 30 aprile 1999, n. 136.

(13) Comma abrogato dall’art. 26, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

(14) Comma così modificato dall’art. 15, L. 7 agosto 1997, n. 266.

(15) Comma così modificato dall’art. 23, L. 23 dicembre 1997, n. 449.

(16) Termine prorogato da ultimo al 31 luglio 1997 dall’art. 9-bis, D.L. 28 marzo 1997, n. 79.

(17) Comma soppresso dall’art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

(18) Lettera così modificata dall’art. 15, D.L. 30 gennaio 1998, n. 6.

(19) Comma così modificato dall’art. 43, L. 17 maggio 1999, n. 144.

(20) Comma abrogato dall’art. 3, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(21) Comma abrogato dall'art. 15, comma 2, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, a decorrere dal 31 marzo 2003.

 

 

Art. 3

Disposizioni in materia di entrata

 

1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è abrogato a far data dal 1° gennaio 1997. Da tale data, all'assegno del Presidente della Repubblica si applica lo stesso trattamento fiscale riservato all'indennità parlamentare.

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'art. 10, comma 1, lettera b) concernente la deducibilità delle spese mediche e di assistenza specifica sostenute dai portatori di menomazioni funzionali permanenti, le parole: <<per la parte che eccede lire 500 mila>> sono soppresse;

b) nell'art. 13-bis, comma 1, lettera c), concernente tra l'altro la detrazione di imposta per spese sanitarie, il primo periodo è sostituito dai seguenti: <<le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti si assumono integralmente.>>;

c) nell'art. 16, comma 1, lettera n-bis), riguardante tra l'altro l'inapplicabilità del regime della tassazione separata alle spese sanitarie rimborsate, al secondo periodo, le parole: <<lettera c), terzo e quarto periodo>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettera c), quinto e sesto periodo>>;

d) nell'art. 48, comma 2, lettera b), che individua le erogazioni effettuate dal datore di lavoro al lavoratore dipendente, le parole: <<, anche in forma assicurativa,>> sono soppresse e le parole: <<di spese sanitarie previste come interamente deducibili alla lettera e) del comma 1 dell'art. 10>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle spese sanitarie di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera c)>>.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996.

4. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'art. 29, comma 2, che individua le attività agricole produttive di reddito agrario:

1) nella lettera a), le parole: <<, alla silvicoltura e alla funghicoltura>> sono sostituite dalle seguenti: <<e alla silvicoltura>>, è sostituita dalla seguente: <<b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;>>;

b) nell'art. 51, comma 2, lettera c), che ricomprende nel reddito d'impresa anche quello derivante dalle attività agricole esercitate nei limiti del reddito agrario, sono aggiunte, in fine, le parole: <<nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice>>.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996.

6. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, lettera d), che esclude dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente, tra l'altro, le somministrazioni in mense aziendali o equipollenti, dopo le parole: <<o le prestazioni sostitutive>>, sono inserite le seguenti: <<fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.000>>;

b) dopo il comma 3, riguardante i compensi in natura erogati al dipendente e ai suoi familiari, è inserito il seguente:

<<3-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 3:

a) per le autovetture, gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso e utilizzati promiscuamente dal dipendente si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall'Automobile Club d'Italia, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente e suddivisibile per quote mensili;

b) in caso di prestiti concessi al dipendente direttamente, o per quelli che i dipendenti hanno diritto di ottenere da terzi, si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sui prestiti. Tale disposizione non si applica per i prestiti concessi anteriormente al 1° gennaio 1997 e per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni.>>.

7. A decorrere dal 1° aprile 1996 e sino alla effettiva concessione dei buoni pasto, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, e, comunque, non oltre il 31 marzo 1997, al personale indicato nel comma stesso è attribuita una somma pari al controvalore del buono pasto fissato dall'accordo del 30 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 1996, per ogni giornata di servizio svolto nelle condizioni previste dall'anzidetto accordo, rideterminata per tener conto della ritenuta erariale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che è applicata, a titolo di imposta, nella misura del 20 per cento. La spesa complessiva, rapportata alla durata della erogazione, deve essere contenuta dalle singole amministrazioni entro le somme loro assegnate sui competenti capitoli dei relativi stati di previsione per la concessione dei buoni pasto.

8. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 98 a 101, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applicano per i compensi in natura ed i rimborsi spese corrisposti fino al 30 settembre 1996. Il termine per il versamento delle somme dovute è fissato al 31 maggio 1997.

10. In deroga a quanto previsto al comma 100 dell'articolo 3 della citata legge n. 549 del 1995, per i soggetti di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le maggiori ritenute di cui al comma 9 sono a titolo di imposta e per esse va operata la rivalsa sui percettori dei valori non assoggettati in precedenza a ritenuta stessa e che non abbiano già provveduto a versare il tributo dovuto. In ogni caso non vanno presentate le dichiarazioni integrative.

11. Tra i soggetti di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si intendono comunque comprese, ad ogni effetto di legge, le amministrazioni degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, anche ai fini dell'articolo 3, comma 99, della citata legge n. 549 del 1995. Per tali enti la disposizione di cui al periodo precedente ha effetto anche per i periodi di imposta antecedenti all'entrata in vigore della presente legge se gli atti e gli adempimenti posti in essere anteriormente ad essa risultano conformi alla stessa.

12. All'art. 14, comma 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 5037, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: <<Per i periodi d'imposta anteriori a quelli aventi inizio dal 1° gennaio 1994, restano validi gli effetti prodotti dall'applicazione del regime fiscale di cui all'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154>>.

13. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi.

14. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dai commi 19, 66, 120, 133, 134, 138, 143, 160, 161, 162, 186 e 188 sono trasmessi alla commissione di cui al comma 13 per l'acquisizione del parere.

Quest'ultimo è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti.

15. La commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ci si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della commissione.

16. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 15, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'esercizio della delega sono prorogati di venti giorni. Trascorso il termine di cui al comma 14 ovvero quello prorogato ai sensi del comma 15, il parere si intende espresso favorevolmente.

17. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

18. Per l'esame degli schemi di decreti legislativi che le sono trasmessi, la commissione può costituire una o più sottocommissioni per l'esame preliminare di singoli schemi di decreto. In ogni caso il parere sullo schema di decreto legislativo deve essere approvato dalla commissione in seduta plenaria.

19. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad armonizzare, razionalizzare e semplificare le disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione della definizione di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali, per prevederne la completa equiparazione, ove possibile;

b) revisione, razionalizzazione e armonizzazione, ai fini fiscali e previdenziali, delle ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro dipendente;

c) revisione e armonizzazione del criterio di imputazione del reddito di lavoro dipendente, tenendo conto per quanto riguarda i compensi in natura del loro valore normale, ai fini fiscali e previdenziali consentendo la contestuale effettuazione della ritenuta fiscale e della trattenuta contributiva;

d) semplificazione, armonizzazione e, ove possibile, unificazione degli adempimenti, dei termini e delle certificazioni dei datori di lavoro;

e) armonizzazione dei rispettivi sistemi sanzionatori.

20. L'attuazione della delega di cui al comma 19 deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori entrate per il bilancio dello Stato per l'anno 1997, nonché maggiori entrate nette pari a lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

21. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, riguardante l'indeducibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo di talune spese, le parole: <<di cui all'articolo 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393>> sono sostituite dalle seguenti: <<indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285>>;

b) al comma 6, primo periodo, relativo alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo di talune spese per prestazioni di lavoro, dopo le parole: <<si comprendono>> sono inserite le seguenti: <<, salvo il disposto di cui al comma 6-bis,>>;

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

<<6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti>>.

22. Per il periodo di imposta 1996, le ritenute effettuate sui compensi di cui al comma 21, lettera c), sono scomputate dall'artista o professionista ovvero dai soci o associati.

23. Le disposizioni del comma 21 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996.

24. L'opzione per la contabilità ordinaria prevista all'art. 10, comma 1, lettere a), e b-bis) del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, esercitata entro il 31 gennaio 1995 ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto anche se risulta solo dalla comunicazione fatta all'Ufficio delle imposte dirette secondo le modalità fissate ai commi 2 e 4 dell'art. 10 del decreto-legge citato, a condizione che sia stata tenuta regolarmente la contabilità e siano stati adempiuti gli obblighi per la contabilità ordinaria.

25. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'art. 54, comma 5, riguardante le plusvalenze relative alla cessione di aziende, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: <<Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.>>;

b) nell'art. 81, comma 1, riguardante l'individuazione dei redditi diversi, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

<<h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'art. 54, comma 5, ultimo periodo;>>;

c) all'art. 85, che determina l'ammontare di taluni dei redditi e delle plusvalenze indicati nell'art. 81 relativo ai redditi diversi, nel comma 2, secondo periodo, le parole: <<alla predetta lettera h)>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle lettere h) e h-bis) del predetto art. 81>>.

26. Nell'art. 10, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come sostituito dall'art. 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, riguardante il potere dell'amministrazione finanziaria di disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in talune operazioni economiche e finanziarie se realizzate per meri scopi elusivi, dopo la parola: <<scorporo>> sono inserite le seguenti: <<cessione di azienda,>>.

27. Le disposizioni del comma 26 si applicano per le operazioni poste in essere successivamente al 30 settembre 1996.

28. Dopo il comma 4 dell'art. 25 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è aggiunto il seguente: <<4-bis. ubicati in comuni montani con meno di cinquemila abitanti, aziende, quote di società di persone o beni strumentali di cui all'art. 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, trasferiti al coniuge o al parente entro il terzo grado del defunto, l'imposta dovuta dal beneficiario è ridotta dell'importo proporzionale corrispondente al quaranta per cento della parte del loro valore complessivo, a condizione che gli aventi causa proseguano effettivamente l'attività imprenditoriale per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Il beneficiario deve dimostrare detta condizione entro sessanta giorni dalla scadenza del suindicato termine mediante dichiarazione da presentare presso l'ufficio competente ove sono registrate la denuncia o l'atto; in mancanza di tale dimostrazione il beneficiario stesso è tenuto al pagamento dell'imposta in misura ordinaria con gli interessi di mora, decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Per il pagamento dell'imposta di successione relativa all'ipotesi di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'art. 38>>.

29. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 28, quantificati in 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999, si fa fronte con le riduzioni di spesa derivanti dai commi da 111 a 116 dell'art. 2.

30. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti commissioni parlamentari, sono adottate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a favorire la cessione incentivata di impresa.

31. Nell'esercizio della potestà regolamentare, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione della nozione di cessione incentivata di impresa avuto riguardo all'anzianità contributiva dell'imprenditore cedente ed al fatto che l'imprenditore aspirante non possa beneficiare delle disposizioni del comma 25 sul trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari;

b) istituzione in favore dell'aspirante imprenditore di borse di studio ed attività formative anche nell'ambito dei progetti di formazione continua, previsione di contributi creditizi e di agevolazioni fiscali per il rilevamento e la prima fase di gestione dell'impresa a favore dell'aspirante imprenditore;

c) definizione degli incentivi entro il limite di 20 miliardi annui.

32. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 30 e 31 si fa fronte con quota delle maggiori entrate di cui ai commi 83 e 84 dell'art. 1.

33. All'art. 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8-bis, riguardante l'indeducibilità dei costi e delle spese relativi a taluni beni, alla lettera b), le parole: <<di cui alle lettere a) e c) dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393>> sono sostituite dalle seguenti: <<indicati nell'art. 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285>>;

b) al comma 10, dopo il primo periodo è inserito il seguente: <<I limiti di deducibilità del 50 per cento previsti per le autovetture, gli autoveicoli, i ciclomotori e i motocicli di cui al precedente periodo si applicano anche alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, ad esclusione dei beni adibiti ad uso pubblico, di quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell'attività propria dell'impresa e di quelli dati in uso promiscuo al dipendente>>.

34. Le disposizioni del comma 33 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996.

35. Al comma 1 dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, come modificato dall'art. 11 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, dopo le parole: <<in ciascun mese solare>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente>>.

36. La norma di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, deve intendersi non applicabile ai consorzi di garanzia collettiva fidi, così come definiti dagli articoli 29, 30 e 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

37. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 15 settembre 1996, nell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, concernente le società di comodo e la valutazione dei titoli, come modificato dall'art. 27 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

<<1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salva la prova contraria, non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando:

a) l'1 per cento al valore dei beni indicati nell'art. 53, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;

b) il 4 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche il locazione finanziaria. La prova contraria deve essere sostenuta da riferimenti a oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di incrementi di rimanenze e di proventi nella misura richiesta dalle disposizioni del presente comma. Le disposizioni dei precedenti periodi non si applicano:

1) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali;

2) ai soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività ;

3)ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;

4) alle società in amministrazione controllata o straordinaria;

5) alle società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani;

6) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i proventi nonché i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Per la determinazione del valore dei beni si applica l'art. 76, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per i beni in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, la somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.

3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale sul reddito per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali:

a) lo 0,75 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1;

b) il 3 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria;

c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma.

4. Se il reddito dichiarato dalle società o dagli enti che si presumono non operativi risulta inferiore a quello minimo di cui al comma 3, il reddito può essere determinato induttivamente in misura pari a quella presunta, anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, riguardante il potere di procedere ad accertamento parziale. Tale accertamento è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Nella risposta devono essere indicati i motivi posti a fondamento della prova contraria di cui al comma 1. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di ciò l'amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta>>.

38. Le società considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 15 settembre 1996 nonché quelle che a tale data si trovano nel primo periodo di imposta, che deliberano lo scioglimento entro il 31 maggio 1997 e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma dell'art. 2456 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento, sono assoggettate alla disciplina prevista dai commi da 37 a 45, a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data del 30 settembre 1996 ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 1996.

39. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'art. 124 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 25 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 25 per cento; per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, e 30 dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, per lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l'imposta sostitutiva è stabilita con l'aliquota del 10 per cento e non spetta il credito di imposta previsto dall'art. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e dall'art. 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell'art. 105 del citato testo unico sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento.

40. Ai fini dell'applicazione dell'art. 44, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 39 da parte della società, al netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i soci.

41. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma 38 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

42. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 38 a 41 deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento.

43. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo e l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili è ridotta al 50 per cento; in tali ipotesi la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni immobili, la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri nonché per le assegnazioni di beni di diversa natura, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate. Per le assegnazioni di beni di cui all'art. 7 della tariffa, parte I, allegata al predetto testo unico, si applicano le imposte nella misura e con le modalità previste dal medesimo testo unico ovvero dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, istitutiva dell'imposta erariale di trascrizione, e dal decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale alla predetta imposta, come modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha sostituito la predetta addizionale regionale con l'addizionale provinciale all'imposta erariale e soppresso l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico. L'applicazione del presente comma deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto di assegnazione ai soci.

44. Per la dichiarazione e il versamento delle imposte sostitutive si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, dagli articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del liquidatore, e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativo ai termini per il versamento diretto dell'imposta; per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

45. Per le società e gli enti non operativi di cui al comma 37, non è ammessa al rimborso l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno che comprende l'esercizio, o la maggior parte dell'esercizio, per il quale si verificano le condizioni ivi previste.

46. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996, è soppressa l'agevolazione tributaria, prevista dal terzo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il dividendo attribuito allo Stato sugli apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale Spa.

47. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996, sono soppresse le agevolazioni tributarie previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 12, riguardante talune società cooperative, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Nel terzo comma del predetto articolo 12, le parole: <<, ferme restando le disposizioni dei precedenti commi,>> sono soppresse.

47-bis. In caso di scioglimento di società cooperative o di loro consorzi, di diritto o disposto per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, come integrato dall'articolo 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in luogo delle sanzioni previste in materia tributaria per gli inadempimenti formali e per le omesse dichiarazioni nelle ipotesi di mancato compimento di atti di gestione o di inattività si applica la pena pecuniaria di lire 300.000 (1).

48. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e di ogni altra imposta.

49. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'art. 34, comma 4-quater, le parole: <<un milione di lire>> sono sostituite dalle seguenti: <<unmilionecentomila lire>>.

50. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, ai soli fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. L'incremento si applica sull'importo posto a base della rivalutazione operata ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

51. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo ai fini dei tributi diversi da quelli indicati nel comma 50 i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento. L'incremento si applica sull'importo posto a base della rivalutazione operata ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

52. Le disposizioni dei commi da 48 a 51 si applicano:

a) per quanto riguarda le imposte sui redditi e l'imposta comunale sugli immobili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996;

b) per quanto riguarda le altre imposte, agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 1997.

53. L'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: <<Art. 6 (Determinazione delle aliquote e dell'imposta). - 1. L'aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo.

Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art. 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e successive modificazioni.

2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite; con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.

3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui all'art. 4.

4. Restano ferme le disposizioni dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556>>.

54. Per l'anno 1997, la delibera di cui al comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53, deve essere adottata entro il 15 aprile 1997.

55. L'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

<<Art. 8 (Riduzioni e detrazioni dall'imposta). - 1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

2. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari>>.

56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

57. Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune. I dati fiscali a disposizione del comune sono ordinati secondo procedure informatiche, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, allo scopo di effettuare controlli incrociati coordinati con le strutture dell'amministrazione finanziaria.

58. Gli uffici tributari dei comuni partecipano alla ordinaria attività di accertamento fiscale in collaborazione con le strutture dell'amministrazione finanziaria. Partecipano altresì all'elaborazione dei dati fiscali risultanti da operazioni di verifica. Il comune chiede all'Ufficio tecnico erariale la classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche. L'Ufficio tecnico erariale procede prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili segnalati dal comune.

59. I termini previsti dall'art. 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica, relativi all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, sono prorogati di un anno.

60. All'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 76 è sostituito dal seguente:

<<76. Il consiglio comunale può individuare le aree escluse dall'applicazione del comma 75 entro il 31 dicembre 1997; sono fatte salve le domande di acquisto presentate prima dell'approvazione della delibera comunale>>;

b) dopo il comma 78 è inserito il seguente:

<<78-bis. Le aree alle quali sono applicate le disposizioni dei commi da 75 a 78 sono disciplinate dalla convenzione di cui all'art. 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per una durata pari a quella massima prevista da queste ultime disposizioni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione>>;

c) al comma 79, sono aggiunte, in fine, le parole: <<; tale deliberazione diviene titolo esecutivo, per l'ottenimento delle somme dovute al comune a carico di ogni singolo condomino o socio di cooperativa>>;

d) il comma 80 è abrogato;

e) il comma 81 è sostituito dal seguente:

<<81. Gli atti e le convenzioni di cui ai commi da 75 a 79 sono soggetti a registrazione a tassa fissa e non si considerano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attività commerciali>>.

61. Il comma 77 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, deve interpretarsi nel senso che il prezzo delle aree trasformate è determinato dall'Ufficio tecnico erariale ai sensi dell'art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma.

62. L'art. 3, commi da 75 a 81, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma 60, si applica anche alle aree concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (2).

63. All'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'ottavo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

<<a) il corrispettivo della concessione e le modalità del relativo versamento, determinati dalla delibera di cui al settimo comma con l'applicazione dei criteri previsti dal dodicesimo comma;>>;

b) il decimo comma è sostituito dal seguente:

<<I comuni ed i consorzi possono, nella convenzione, stabilire a favore degli enti e delle cooperative di cui al sesto comma che costruiscono alloggi da dare in locazione, condizioni particolari per quanto riguarda il corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione>>;

c) l'undicesimo comma è sostituito dal seguente:

<<Le aree di cui al secondo comma, destinate alla costruzione di case economiche e popolari, sono concesse in diritto di superficie, ai sensi dei commi precedenti, o cedute in proprietà a cooperative edilizie e loro consorzi, ad imprese di costruzione e loro consorzi ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge sempre che questi abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata>>;

d) il dodicesimo comma è sostituito dal seguente:

<<I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167; i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60 per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume ed il loro versamento può essere dilazionato in un massimo di quindici annualità, di importo costante o crescente, ad un tasso annuo non superiore alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato) accertata dalla Banca d'Italia per il secondo mese precedente a quello di stipulazione della convenzione di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle cedute in proprietà, è determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile>>;

e) l'alinea del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

<<Contestualmente all'atto della cessione della proprietà dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la quale, oltre a quanto stabilito da tali disposizioni, deve prevedere:>>.

64. I comuni possono cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate a insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato con delibera del consiglio comunale, in misura non inferiore alla differenza tra il valore delle aree da cedere direttamente in diritto di proprietà e quello delle aree da cedere in diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione di cui al presente comma. La proprietà delle suddette aree non può essere ceduta a terzi nei cinque anni successivi all'acquisto (48).

65. All'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

<<7-bis. In caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tal caso l'importo del risarcimento è altresì aumentato del 10 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato>>.

66. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di imposta sul valore aggiunto, in conformità alla normativa comunitaria, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della soggettività passiva di imposta, con riguardo, anche in funzione antielusiva, a quelle attività di mero godimento di beni, non dirette alla produzione ed allo scambio di beni o servizi;

b) revisione della disciplina delle detrazioni di imposta e delle relative rettifiche, escludendo il diritto alla detrazione per gli acquisti di beni e servizi destinati esclusivamente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o dell'arte o professione utilizzati esclusivamente per operazioni non soggette all'imposta, eccettuate quelle cui le norme comunitarie ricollegano comunque il diritto alla detrazione;

c) revisione dei regimi speciali o particolari o che comunque derogano agli ordinari criteri di applicazione del tributo, al fine di assicurare, se riguardano la base imponibile, una maggiore aderenza a quella risultante dall'applicazione dei criteri di determinazione ordinari; se riguardano aliquote o detrazioni forfettarie, che le stesse non possono dar luogo a determinazioni dell'imposta sensibilmente diverse rispetto a quelle derivanti dalla disciplina ordinaria;

d) revisione della disciplina nelle ipotesi di ritardo da parte del contribuente nell'invio della documentazione richiesta ai fini dell'effettuazione del rimborso;

e) revisione dell'imposta applicata per gli acquisti di beni e servizi destinati alla esclusiva attività solidaristica, effettuati da organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

67. L'attuazione della delega prevista dal comma 66 deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori entrate per il bilancio dello Stato per l'anno 1997, nonché maggiori entrate nette pari a lire 500 miliardi per l'anno 1998 e a lire 600 miliardi per l'anno 1999.

68. Le società di fatto o irregolari esistenti alla data del 31 luglio 2000 possono essere regolarizzate, entro il 28 febbraio 2001, in una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile secondo le procedure e con le agevolazioni previste dai commi da 69 a 74 (3).

69. L'atto di regolarizzazione della società può essere stipulato con sottoscrizione dei contraenti, autenticata ai sensi dell'art. 2703 del codice civile. Per gli atti posti in essere ai fini della regolarizzazione delle società di fatto, gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto. Il comune dove ha sede la società da regolarizzare può applicare uno specifico tributo, nella misura massima di lire 250.000. Il notaio rogante o autenticante, in sede di atto di regolarizzazione, verifica che sia stata pagata l'imposta sostitutiva di cui al comma 70 o provvede a riscuoterla dalle parti, versandola entro i trenta giorni successivi presso il competente ufficio del registro; verifica altresì che il tributo di cui al periodo precedente sia stato assolto o provvede a riscuoterlo dalle parti, riversandolo entro i trenta giorni successivi alla tesoreria comunale.

70. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della regolarizzazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, ad una imposta sostitutiva, qualora il contribuente faccia contestuale richiesta, dovuta nelle seguenti misure:

a) dalle società irregolari costituite con atto scritto registrato nonché dalle società di fatto denunciate agli effetti dell'imposta di registro e già assoggettate a detto tributo, in lire 500.000 per l'atto di regolarizzazione e per la variazione nell'intestazione dei beni mobili iscritti nei pubblici registri, dei beni immobili strumentali di proprietà della società ovvero di quelli nel cui atto d'acquisto i soci siano intervenuti in nome o per conto della società ;

b) dalle società di fatto, in lire 1.000.000; se nell'atto di regolarizzazione figurano beni, già utilizzati dalla società, di proprietà del socio e che vengono conferiti alla società stessa, l'imposta è dovuta nella misura di lire 1.500.000 quando il conferimento ha per oggetto beni mobili iscritti nei pubblici registri e nella misura di lire 3.000.000 quando ha per oggetto beni immobili strumentali.

71. Entro trenta giorni dalla stipulazione dell'atto di regolarizzazione gli amministratori della società richiedono l'iscrizione nel registro delle imprese.

72. La regolarizzazione costituisce titolo per la variazione dell'intestazione, a favore della società regolarizzata, di tutti gli atti ed i provvedimenti della pubblica amministrazione intestati, alla data della regolarizzazione, alla società preesistente ovvero ai soci, limitatamente ai beni da essi conferiti.

73. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le detrazioni e gli adempimenti disciplinati dall'art. 19 e dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuati dai soci per l'attività esercitata dalla società anteriormente alla regolarizzazione, si considerano effettuati dalla società regolarizzata.

74. Non si fa comunque luogo a rimborso di imposte, pene pecuniarie e soprattasse corrisposte prima della data di entrata in vigore della presente legge.

75. Ai fini della regolarizzazione agli effetti fiscali, le disposizioni dei commi da 68 a 74 si applicano, in quanto compatibili, alle società semplici che svolgono attività agricola, esistenti alla data del 19 febbraio 1996. Per dette società l'imposta sostitutiva è determinata nella misura di lire 500.000.

75-bis. Le società di fatto esercenti le attività indicate all'articolo 2135 del codice civile e le comunioni tacite familiari di cui all'articolo 230-bis, ultimo comma, del codice civile esistenti alla data del 1° gennaio 1997 possono essere modificate, entro il 1° dicembre 1997, in imprese agricole individuali. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della modificazione, ad esclusione dei trasferimenti dei beni immobili, sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi e diritti, ad una imposta sostitutiva di L. 500.000. La modificazione costituisce titolo, senza ulteriori oneri, per la variazione dell'intestazione, a favore dell'impresa individuale, di tutti gli atti e provvedimenti della pubblica amministrazione intestati alla società di fatto o comunione preesistente, compresa l'iscrizione al registro delle imprese (4).

76. Fermo restando quanto previsto nell'art. 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, non si applicano le sanzioni previste per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della società, a condizione che la stessa abbia presentato le dichiarazioni prescritte ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e che i soci abbiano presentato le dichiarazioni prescritte ai fini dell'imposta sui redditi, indicandovi completamente quelli riconducibili all'attività sociale.

77. L'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, disciplinate dalla legge 24 marzo 1942, n. 315, e dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, sono riservate ai Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati. La disposizione ha effetto dalla data di entrata i n vigore del regolamento di cui al comma 78.

78. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi. Il regolamento è ispirato ai seguenti princìpi (5):

a) individuazione dei casi in cui alla organizzazione ed alla gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza e di economicità, provvede direttamente l'amministrazione ovvero è opportuno rivolgersi a terzi;

b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di trasparenza ed in conformità alle disposizioni, anche comunitarie;

c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'organizzazione e della gestione dei giochi e delle scommesse compatibilmente con quanto indicato nel criterio di cui alla lettera a) e assicurando il coordinamento tra le amministrazioni;

d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte in modo da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) ed il finanziamento del montepremi delle corse e delle provvidenze per l'allevamento secondo programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

d-bis) revisione e adeguamento del sistema sanzionatorio applicabile alla materia dei giochi e delle scommesse relativi alla corsa dei cavalli in funzione della ridefinizione degli ambiti della materia conseguente all’osservanza dei criteri di cui alle lettere precedenti, con la previsione, in particolare, di sanzioni anche pecuniarie coerenti e proporzionate alla natura e alla gravità delle violazioni delle nuove fattispecie definite nonché di termini di prescrizione ridotti quanto all’azione di accertamento delle infrazioni e del diritto alla restituzione delle imposte indebitamente pagate (6).

d-ter) partecipazione dell'UNIRE, attraverso soggetti all'uopo indicati, nelle commissioni competenti in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli (49);

d-quater) individuazione di adeguate forme di concertazione dell'UNIRE in relazione ai procedimenti riguardanti la materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli (49);

d-quinquies) accesso dell'UNIRE in tempo reale a tutti i dati concernenti i giochi e le scommesse relativi alle corse dei cavalli e ai rapporti con i concessionari (49).

79. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78, sono applicate le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni.

80. Il n. 6) del primo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

<<6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315 e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giuocate>>.

81. Con effetto dal 1° gennaio 1997, sulle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli, in luogo dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si applica l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 e successive modificazioni, con l'aliquota nella misura del 5 per cento. Tale aliquota è elevata al 7 per cento per le scommesse TRIO e al 10 per cento per la scommessa TRIS relativa a corse ippiche inserite nello specifico calendario nazionale, accettate contemporaneamente negli ippodromi, nelle agenzie ippiche e nelle ricevitorie autorizzate. La misura dell'imposta unica sulla scommessa TRIS è elevata al 13 per cento per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1999.

82. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 81, con particolare riferimento alla riscossione, al controllo e alla gestione dell'imposta unica.

83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per i beni culturali e ambientali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, è riservata in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto, non superiore a 300 miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico (7).

84. Le ritenute sulle vincite del gioco del lotto, di cui al nono comma dell'art. 2 della legge 6 agosto 1967, n. 699 e successive modificazioni, ed al quarto comma dell'art. 17 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

85. Le disposizioni attuative dei commi da 77 a 84 garantiscono al bilancio dello Stato maggiori entrate nette erariali per complessive lire 1.055 miliardi per l'anno 1997, lire 1.115 miliardi per l'anno 1998 e lire 1.175 miliardi per l'anno 1999.

86. Il Ministro del tesoro, al fine di attivare il processo di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato, è autorizzato a sottoscrivere quote di fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dal comma 111, mediante apporto di beni immobili e di diritti reali su immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, nonché mediante apporti in denaro nella misura stabilita dalla citata legge n. 86 del 1994. Il Ministro del tesoro, del, bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche, della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere (41).

87. Si considerano di valore significativo gli immobili, i diritti reali su immobili, i complessi di beni e di diritti reali su immobili di valore catastale complessivo non inferiore a due miliardi di lire. In caso di inesistenza di valore catastale si fa riferimento a valori attribuiti dal competente ufficio dell'amministrazione finanziaria (42).

88. Ai fondi immobiliari di cui al comma 86 sono inizialmente apportati i beni immobili e i diritti reali su immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, suscettibili di valorizzazione e di proficua gestione economica, inclusi in un elenco predisposto dal Ministro delle finanze, entro il 31 dicembre 1997 (8), trasmesso al Ministro del tesoro per gli adempimenti di cui ai commi da 91 a 96 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

89. L'elenco di cui al comma 88 comprende, tra l'altro, la descrizione dei beni e dei diritti con tutti i dati necessari alla loro individuazione e classificazione, compresi la natura, la consistenza, la destinazione urbanistica, il titolo di provenienza con la relativa certificazione catastale ed una sintetica relazione sull'attuale condizione di diritto e di fatto rilevante.

90. Tutte le amministrazioni dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzano o detengono, a qualunque titolo, anche per usi governativi, beni immobili dello Stato o sono titolari di diritti reali su detti immobili devono comunicare al Ministero delle finanze i dati indicati nel comma 89 entro i successivi due mesi. La mancata comunicazione comporta in ogni caso la presunzione di cessazione delle esigenze di pubblico interesse all'utilizzazione del bene. Il Ministro delle finanze è autorizzato a sostituirsi alle amministrazioni inadempienti per l'individuazione dei beni necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi da 86 a 95 nonché a dichiarare la cessazione dell'uso governativo per quelli che, in base alle rilevazioni dei comuni nei cui territori sono siti, risultino esuberanti in rapporto alle relative potenzialità (9).

91. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (10), il Ministro del tesoro promuove la costituzione di una o di più società di gestione dei fondi istituiti con l'apporto dei beni e diritti di cui al comma 86 e ha facoltà di assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni nel relativo capitale. La partecipazione nella società di gestione può essere dismessa, anche gradualmente, in relazione al trasferimento delle quote di partecipazione ai fondi sottoscritte dal Ministro del tesoro mediante apporto in natura. La restante quota del capitale della società di gestione può essere sottoscritta da banche, da società di intermediazione mobiliare e da imprese assicurative, nonché da società immobiliari possedute in misura prevalente dai predetti soggetti ovvero da società immobiliari quotate in borsa.

92. Su richiesta della società di gestione e con preavviso di almeno trenta giorni, il Ministro del tesoro convoca una conferenza di servizi ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per procedere all'esame dei progetti presentati in base al comma 12 dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1984, n. 86, come modificato dal comma 111 del presente articolo. Entro lo stesso termine devono pervenire ai soggetti chiamati a partecipare alla conferenza i progetti da sottoporre alla approvazione di quest'ultima.

93. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le condizioni di cessione delle quote dei fondi immobiliari di cui al comma 86, nonché le modalità e le condizioni per l'emissione di titoli speciali, disciplinati dal comma 13 dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1984, n. 86, come modificato dal comma 111, convertibili in quote dei suddetti fondi. Il prezzo di cessione delle quote o il rapporto di conversione dei titoli speciali può essere fissato sulla base di un valore delle quote parametrato a quello di cui al comma 4 del citato art. 14-bis, riducibile nella misura massima del 30 per cento.

94. Con lo stesso decreto di cui al comma 93, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, può assegnare una quota dei titoli speciali convertibili alle imprese che vantano crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, a parziale estinzione, in misura non superiore al 30 per cento dei crediti medesimi; resta salvo il diritto delle imprese creditrici di non accettare l'assegnazione degli stessi titoli. Le somme eventualmente già iscritte in bilancio per l'estinzione dei crediti di imposta sopra indicati sono destinate alla copertura degli oneri del servizio del debito pubblico.

95. Gli utili spettanti all'erario in relazione alle quote di fondi immobiliari di cui al comma 86, nonché i proventi derivanti dalla vendita di cui al comma 99, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro (43):

a) all'amministrazione dello Stato che deteneva o utilizzava i beni o era titolare dei diritti conferiti nel fondo, in misura non inferiore al 10 per cento e non superiore al 25 per cento del valore dell'apporto al fondo medesimo, stimato ai sensi del comma 4 dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dal comma 111, per il potenziamento dell'attività istituzionale;

b) al Ministero dell'interno, per la successiva attribuzione ai comuni nel cui territorio ricadono i beni ed i diritti indicati alla lettera a), in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento del valore dell'apporto al fondo. Le somme percepite dai comuni devono essere destinate al finanziamento degli investimenti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

96. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento una relazione che illustra i risultati ottenuti in conseguenza dell'applicazione dei commi da 86 a 95.

97. Sono abrogati l'art. 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, e il comma 6 dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

98. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

99. I beni immobili e i diritti immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, individuati dal Ministro delle finanze, possono essere alienati secondo programmi, modalità e tempi definiti, di concerto con il Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura l'attuazione, fatto comunque salvo il diritto di prelazione attribuito, relativamente ai beni immobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari e dei conduttori, nonché in favore di tutti i soggetti che, già concessionari, siano comunque ancora nel godimento dell’immobile oggetto di alienazione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall’amministrazione competente, limitatamente alle nuove iniziative di vendita avviate a decorrere dal 1º gennaio 2001 che prevederanno la vendita frazionata. In detti programmi vengono altresì stabiliti le modalità di esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi secondo i medesimi criteri previsti dal secondo periodo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o più consulenti immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto. I beni e i diritti immobiliari dello Stato, anche non compresi nei programmi, sono alienati in deroga alle norme di contabilità di Stato. Lo Stato venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene nonché alla regolarità urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. I beni e i diritti immobiliari compresi nel programmi possono essere alienati a uno o più intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, lo stesso corrisponde al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 86, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Tale previsione si applica solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate alla rivendita, ivi inclusa anche un'asta pubblica. In caso contrario la differenza dovuta dall'intermediario è calcolata includendo la commissione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio o della programmazione economica, può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. All'alienazione singola dei beni e diritti immobiliari, anche non compresi nel programmi, a soggetti diversi dagli intermediari, provvede il Ministero delle finanze (11).

99-bis. Le disposizioni di cui al comma 99 si applicano anche ai beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, soggetti ad utilizzazione agricola; il relativo programma di alienazione è definito di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano solo agli immobili utilizzati per la coltivazione alla data della presente disposizione; non sono ricompresi gli usi civici non agricoli, i boschi, i demani, compresi quelli marittimi e quelli finalizzati allo svolgimento, da parte di aziende demaniali, di programmi di biodiversità animale e vegetale, le aree interne alle città e quelle in possesso o in gestione alle università agrarie. Ai conduttori degli immobili destinati alla coltivazione è concesso il diritto di prelazione, le cui modalità di esercizio sono definite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attuazione delle disposizioni del presente comma (12).

100. Lo Stato venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene nonché alla regolarità urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il regolamento di cui all'articolo 32 della predetta legge n. 448, del 1998 ancora non sia stato emanato, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge n. 1089 del 1939 sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata vi provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei ministri (11).

101. I limiti di valore previsti per l'obbligo di richiesta del parere del Consiglio di Stato sono decuplicati relativamente alle alienazioni di cui al comma 99.

102. I contratti sono stipulati, rispettivamente, dal direttore generale del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze per importi superiori a 2.000 milioni di lire, dal direttore centrale del demanio per importi nel limite compreso tra 600 e 2.000 milioni di lire, dai direttori delle direzioni compartimentali del territorio per importi nel limite di 600 milioni di lire (41).

103. Il prezzo di vendita degli immobili da porre a base del pubblico incanto o dell'eventuale trattativa privata viene determinato, entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta della perizia, a seguito di documentate indagini di mercato eseguite a livello locale e tenuto conto dei valori rilevati, all'attualità, dall'osservatorio del mercato dei valori immobiliari istituito presso il dipartimento del territorio (13).

104. Qualora ragioni di convenienza e opportunità lo richiedano, potrà essere accordata all'acquirente la rateizzazione del pagamento del prezzo, per un massimo di dieci rate con cadenza bimestrale ed entro venti mesi dalla stipula del contratto (13).

105. In deroga alla legge 27 dicembre 1975, n. 790, i funzionari che agiscono quali ufficiali roganti possono chiedere la registrazione degli atti da essi compiuti, ricevuti ed autenticati, esibendo le ricevute dell'avvenuto pagamento della relativa imposta da parte del soggetto contraente.

106. E’ abrogato il comma 82 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente le cessioni dei beni immobili patrimoniali della Amministrazione dei monopoli di Stato. Ai beni immobili patrimoniali di detta Amministrazione, non occorrenti per lo svolgimento della attività produttiva e commerciale, si applicano le disposizioni generali per la gestione e la cessione del patrimonio immobiliare dello Stato.

107. Al comma 2 dell'art. 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, dopo le parole: <<dei geometri>> sono inserite le seguenti: <<, dei periti industriali edili>>.

108. Il Ministro delle finanze procede alla cessione, su istanza del Comune di San Remo, delle aree dell'alveo del torrente Armea occupate per la costruzione dell'opera pubblica denominata <<centro di commercializzazione di prodotti floricoli, mercato dei fiori>>, a seguito dei lavori di arginatura, rettifica e copertura del suddetto alveo autorizzati dalla Regione Liguria con deliberazione 9 luglio 1981, n. 3812, della Giunta regionale. La cessione è subordinata al mantenimento dell'attuale destinazione a sedime dell'opera pubblica e delle relative infrastrutture e pertinenze. L'Ufficio tecnico erariale di Imperia procederà d'intesa con il Comune di San Remo alla identificazione e ricognizione delle aree suddette. Il prezzo della cessione di cui al presente comma non potrà essere superiore al 50 per cento del valore delle sole aree determinate dall'Ufficio tecnico erariale di Imperia e l'indennità per la pregressa occupazione delle aree demaniali non potrà essere superiore al 20 per cento del canone determinato dallo stesso ufficio sulla base dei valori in comune commercio.

109. Le amministrazioni pubbliche che non rispondono alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP) e le società derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica è uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie, procedono alla dismissione del loro patrimonio immobiliare con le seguenti modalità (46):

a) è garantito, nel caso di vendita frazionata, e in blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini, il diritto di prelazione ai titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati purché si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, sempre che siano in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto (40);

b) è garantito il rinnovo del contratto di locazione, secondo le norme vigenti, agli inquilini titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare. Per famiglie di conduttori composte da ultrasessantacinquenni o con componenti portatori di handicap, tale limite è aumentato del venti per cento;

c) il diritto di prelazione di cui alla lettera a) e la garanzia del rinnovo del contratto di locazione di cui alla lettera b), nonché le modalità di determinazione del prezzo di vendita di cui alla lettera d) si applicano anche nel caso di dismissione del patrimonio immobiliare da parte delle società privatizzate o di società da queste controllate (47);

d) per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi è preso a riferimento il prezzo di mercato degli alloggi liberi diminuito del trenta per cento fatta salva la possibilità, in caso di difforme valutazione, di ricorrere ad una stima dell'Ufficio tecnico erariale;

e) i soggetti alienanti di cui al presente comma, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative degli inquilini, disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto per gli immobili posti in vendita e di accesso ad eventuali mutui agevolati;

f) il 10 per cento del ricavato della dismissione degli immobili appartenenti alle amministrazioni statali è versato su un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata; il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

f-bis) gli alloggi in edifici di pregio sono definiti con circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Si considerano comunque di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. Tali alloggi sono offerti in vendita ai titolari di contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti non ancora rinnovati purché si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto, ad un prezzo di vendita pari al prezzo di mercato degli alloggi liberi, con le modalità di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma. All'offerta degli immobili si provvede mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, recante indicazione del prezzo di vendita dell'alloggio, inviata dall'ente proprietario ai soggetti di cui alla lettera a). Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata i soggetti presentano domanda di acquisto per gli alloggi offerti. Decorso inutilmente tale termine gli immobili sono posti in vendita con asta pubblica al migliore offerente (39).

110. Per le obbligazioni della CONSAP derivanti dalle cessioni legali, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n. 403, il concedente Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, fissa annualmente, a partire dal 1° gennaio 1994, il tasso annuo di rendimento, da riconoscere alle imprese cedenti, a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, tenuto conto del rendimento medio degli investimenti finanziari, al netto delle ordinarie spese di gestione. Ogni disposizione di natura normativa, attuativa o convenzionale incompatibile con quanto statuito nel presente comma deve intendersi espressamente abrogata.

111. L'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, introdotto dal decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, è sostituito dal seguente:

<<Art. 14-bis (Fondi istituiti con apporto di beni immobili). -1. In alternativa alle modalità operative indicate negli articoli 12, 13 e 14, le quote del fondo possono essere sottoscritte, entro un anno dalla sua costituzione, con apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili, qualora l'apporto sia costituito per oltre il 51 per cento da beni e diritti apportati esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali e loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto in natura si applicano l'art. 12, commi 1, 2, lettere a), d), e), l), m), o), p), r), s-bis), e 6, e l'art. 14, commi 7 e 8. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 12, commi 4 e 5.

2. Ai fini del presente articolo la società di gestione non deve essere controllata, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, neanche indirettamente, da alcuno dei soggetti che procedono all'apporto. Tuttavia, ai fini della presente disposizione, nell'individuazione del soggetto controllante non si tiene conto delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro. La misura dell'investimento minimo obbligatorio nel fondo di cui all'art. 13, comma 8, è determinata dal Ministro del tesoro nel limite massimo dell'uno per cento dell'ammontare del fondo.

3. Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo, per i soggetti che effettuano conferimenti in natura, di integrare gli stessi con un apporto in denaro non inferiore al 5 per cento del valore del fondo. Detto obbligo non sussiste qualora partecipino al fondo, esclusivamente con apporti in denaro, anche soggetti diversi da quelli che hanno effettuato apporti in natura ai sensi del comma 1 e sempreché il relativo apporto in denaro non sia inferiore al 10 per cento del valore del fondo. La liquidità derivata dagli apporti in denaro non può essere utilizzata per l'acquisto di beni immobili o diritti reali immobiliari; fanno eccezione gli acquisti di beni immobili e diritti reali immobiliari strettamente necessari ad integrare i progetti di utilizzo di beni e diritti apportati ai sensi del comma 1 e sempreché detti acquisti comportino un investimento non superiore al 30 per cento dell'apporto complessivo in denaro.

4. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1 sono sottoposti alle procedure di stima previste dall'art. 8 anche al momento dell'apporto; la relazione deve essere redatta e depositata al momento dell'apporto con le modalità e le forme indicate nell'art. 2343 del codice civile e deve contenere i dati e le notizie richiesti dai commi 1 e 4 dell'art. 8.

5. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, commi 6 e 6-ter.

6. Con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 12, comma 3, la società di gestione procede all'offerta al pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo ai sensi del comma 1. A tal fine, le quote sono tenute in deposito presso la banca depositaria. L'offerta al pubblico deve essere corredata dalla relazione dei periti di cui al comma 4 e, ove esistente, dal certificato attestante l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e dei diritti da parte della conferenza di servizi di cui al comma 12. L'offerta al pubblico deve concludersi entro diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura e comportare collocamento di quote per un numero non inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso investitori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento del fondo prevede le modalità di esecuzione del collocamento, il termine per il versamento dei corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, le modalità con cui la società di gestione procede alla consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i corrispettivi ai soggetti conferenti e restituisce ai medesimi le quote non collocate.

7. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai sensi del comma 6 sono tenuti a fornire alla società di gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon esito dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo.

8. Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli acquirenti, la società di gestione richiede alla CONSOB l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato, salvo il caso in cui le quote siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a).

9. Qualora, decorso il termine di diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura, risulti collocato un numero di quote inferiore a quello indicato nel comma 6, la società di gestione dichiara il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibera la liquidazione del fondo, che viene effettuata da un commissario nominato dal Ministro del tesoro e operante secondo le direttive impartite dal Ministro medesimo, il quale provvederà a retrocedere i beni immobili e i diritti reali immobiliari apportati ai soggetti conferenti.

10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma 1 non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile o del diritto oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sui redditi, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto anteriormente all'apporto. La cessione di quote da parte di organi dello Stato per importi superiori ovvero anche inferiori a quelli attribuiti agli immobili o ai diritti reali immobiliari al momento del conferimento ai sensi del comma 4 comporta una corrispondente proporzionale rettifica del valore fiscalmente riconosciuto dei beni e dei diritti medesimi rilevante ai fini dell'art. 15.

11. Per l'insieme degli apporti di cui al comma 1 e delle eventuali successive retrocessioni di cui al comma 9, è dovuto in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, un'imposta sostitutiva di lire 1 milione che è liquidata dall'ufficio del registro a seguito di denuncia del primo apporto in natura e che deve essere presentata dalla società di gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso è stato effettuato.

12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti apportati a norma del comma 1 di importo complessivo superiore a 2 miliardi di lire, risultante dalla relazione di cui al comma 4, sono sottoposti all'approvazione della conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le determinazioni concordate nelle conferenze di servizi sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e gli assensi comunque denominati. Qualora nelle conferenze non si pervenga alle determinazioni conclusive entro novanta giorni dalla convocazione ovvero non si raggiunga l'unanimità, anche in conseguenza della mancata partecipazione ovvero della mancata comunicazione entro venti giorni delle valutazioni delle amministrazioni e dei soggetti regolarmente convocati, le relative determinazioni sono assunte ad ogni effetto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; il suddetto termine può essere prorogato una sola volta per non più di sessanta giorni. I termini stabiliti da altre disposizioni di legge e regolamentari per la formazione degli atti facenti capo alle amministrazioni e soggetti chiamati a determinarsi nelle conferenze di servizi, ove non risultino compatibili con il termine di cui al precedente periodo, possono essere ridotti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per poter consentire di assumere le determinazioni delle conferenze di servizi nel rispetto del termine stabilito nel periodo precedente. Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della conferenza nel procedimento di approvazione del progetto non sono opponibili alla società di gestione, al fondo, né ai soggetti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero anche solo in parte, i relativi diritti.

13. Il Ministro del tesoro può emettere titoli speciali che prevedono diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalità e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro. In alternativa alla procedura prevista al comma 6, per le quote di propria pertinenza, il Ministro del tesoro può emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalità e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro.

14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione delle quote nonché dai proventi distribuiti dai fondi istituiti ai sensi del comma 1 affluiscono al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

15. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino a concorrenza del valore dei beni conferiti, ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalità di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. In alternativa alla procedura prevista al comma 6, per le quote di propria pertinenza, gli enti locali territoriali possono emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote di fondi istituiti o da istituirsi ai sensi del comma 1, secondo le modalità di cui all'art. 35 della predetta legge n. 724 del 1994.

16. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 15 o dalla cessione delle quote nonché dai proventi distribuiti dai fondi sono destinate al finanziamento degli investimenti secondo le norme previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonché alla riduzione del debito complessivo.

17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei beni e dei diritti da conferire ai sensi del comma 1 da parte degli enti locali territoriali sia prevista dal regolamento del fondo l'esecuzione di lavori su beni immobili di pertinenza del fondo stesso, gli enti locali territoriali conferenti dovranno effettuare anche i conferimenti in denaro necessari nel rispetto dei limiti previsti al comma 1. A tal fine gli enti conferenti sono autorizzati ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote del fondo fino a concorrenza dell'ammontare sottoscritto in denaro. Le quote del fondo spettanti agli enti locali territoriali a seguito dei conferimenti in denaro saranno tenute in deposito presso la banca depositaria fino alla conversione>>.

112. Per le esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri del tesoro e delle finanze, sono individuati gli immobili da inserire in apposito programma di dismissioni da realizzare secondo le seguenti procedure:

a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni potranno essere effettuate, anche in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783 e successive modificazioni, ed al regolamento emanato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme sulla contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile, mediante conferimento di apposito incarico a società a prevalente capitale pubblico, avente particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;

b) relativamente alle attività di utilizzazione e valorizzazione, nonché permuta dei beni che interessino enti locali, anche in relazione alla definizione ed attuazione di opere ed interventi, si potrà procedere mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

c) alla determinazione del valore dei beni da alienare nonché da ricevere in permuta provvede la società affidataria tenendo conto della incidenza delle valorizzazioni conseguenti alle eventuali modificazioni degli strumenti urbanistici rese necessarie dalla nuova utilizzazione. La valutazione è approvata dal Ministro della difesa a seguito di parere espresso da una commissione di congruità nominata con decreto del Ministro della difesa, composta da esponenti dei Ministeri della difesa, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e da un esperto in possesso di comprovata professionalità nel settore, su indicazione del Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato (45);

d) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministro della difesa; l'approvazione può essere negata qualora il contenuto convenzionale, anche con riferimento ai termini ed alle modalità di pagamento del prezzo e di consegna del bene, risulti inadeguato rispetto alle esigenze della Difesa anche se sopraggiunte successivamente all'adozione del programma;

e) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, secondo appositi programmi, il Ministero della difesa comunica l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni culturali ed ambientali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine alla eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge sono rilasciate entro e non oltre il termine di centottanta giorni dalla ricezione della richiesta;

f) le risorse derivanti dalle procedure di alienazione e gestione dei beni sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della difesa nella misura massima di lire 410 miliardi nell'anno 1997, per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma e per la realizzazione di strutture ed infrastrutture militari nelle regioni in cui risulta più limitata la presenza di unità e reparti delle Forze armate, nonché per l'adeguamento delle infrastrutture civili esistenti nelle medesime regioni, finalizzato alle esigenze operative delle Forze armate. Per gli esercizi successivi la quota di riassegnazione è stabilita annualmente in sede di legge finanziaria (14).

113. In caso di alienazione dei beni conferiti, ai sensi del comma 86, ai fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dal comma 111, di alienazione dei beni immobili e dei diritti reali su immobili appartenenti allo Stato non conferiti nei medesimi fondi, secondo quanto previsto dal comma 99, e di alienazione per quelli individuati dal comma 112, gli enti locali territoriali possono esercitare il diritto di prelazione.

114. I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato, situati nei territori delle regioni a statuto speciale, nonché nelle province autonome di Trento e Bolzano, sono trasferiti al patrimonio dei predetti enti territoriali nei limiti e secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Detti beni non possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, né alienati o permutati (15).

115. I beni già in capo alla Azienda nazionale autonoma delle strade, strumentali alle attività dell'Ente nazionale per le strade, sono trasferiti in proprietà all'Ente medesimo, con le seguenti modalità, anche agli effetti dell'art. 2657 del codice civile:

a) per i beni mobili, all'atto dell'iscrizione nell'inventario dell'Ente;

b) per i beni mobili registrati, alla data di presentazione ai pubblici registri di apposite richieste da parte della direzione generale dell'Ente o dei compartimenti competenti per territorio;

c) per i beni immobili, alla data di presentazione ai competenti uffici e conservatorie delle schede di identificazione di cui al comma 110.

116. Gli Uffici tecnici erariali e le conservatorie del registri immobiliari, nonché gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede compilate e predisposte dall'Ente contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene, con l'indicazione degli eventuali oneri gravanti su di essi e la valutazione riferita ai valori di mercato correnti alla data del 2 marzo 1994, fatte salve le successive variazioni intervenute alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero al valore che sarebbe stato assunto come base imponibile agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili.

117. Le schede compilate ai sensi del comma 116 contengono l'attestazione, da parte dei dirigenti compartimentali dell'Ente competenti per territorio, che alla data del 2 marzo 1994 il bene risultava nella disponibilità dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

118. L'Ente nazionale per le strade trasmette con adeguata gradualità temporale copia delle schede e note di trascrizione relative ai beni immobili al Ministero delle finanze. Il direttore generale del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, entro sessanta giorni, sentito l'amministratore dell'Ente, verificata la condizione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, dispone con proprio decreto il trasferimento del bene. Il decreto costituisce titolo per la trascrizione e la voltura.

119. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'Ente nazionale per le strade sono esenti da imposte e tasse.

120. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica, a scopo di semplificazione e di ampliamento dell'ambito applicativo, della disciplina dell'accertamento con adesione di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, nonché della conciliazione giudiziale di cui all'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo il criterio indicato alla lettera i), con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) applicazione dell'accertamento con adesione nei riguardi di tutti i contribuenti e di tutte le categorie reddituali, anche con riferimento ai periodi di imposta per i quali è stata prevista la definizione ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e dei commi da 137 a 140 dell'art. 2 della presente legge;

b) coordinamento della disciplina dell'accertamento con adesione con quella della conciliazione giudiziale, stabilendo l'identità delle materie oggetto di definizione, nonché delle cause di esclusione e ampliando il termine di impugnazione dell'atto di accertamento in caso di richiesta di definizione, tenendo anche conto della disciplina della riscossione in pendenza di giudizio;

c) regolamentazione degli effetti della definizione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, stabilendo che la stessa possa riguardare anche fattispecie rilevanti ai soli fini di tale imposta e che, in caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi, l'imposta sul valore aggiunto debba essere liquidata sui maggiori componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della stessa imposta, applicando l'aliquota media determinata tenendo anche conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali;

d) possibilità di definire anche le rettifiche delle dichiarazioni basate sulla determinazione sintetica del reddito complessivo netto e quelle effettuabili senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice anche a seguito di accessi, ispezioni e verifiche;

e) possibilità per i contribuenti nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche, di richiedere la conseguente rettifica delle dichiarazioni ai fini dell'eventuale definizione;

f) previsione della possibilità di procedere alla definizione anche delle rettifiche delle dichiarazioni la cui copia sia stata acquisita nel corso dell'attività di controllo, stabilendo l'obbligo di conservazione della detta copia per i soggetti che devono tenere le scritture contabili e la loro utilizzabilità anche in sede di attestazione della situazione fiscale a fini extra-tributari;

g) previsione di un'unica procedura di definizione nei riguardi delle società o associazioni di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e dei soci o associati nonché del coniuge, da effettuare presso l'ufficio competente all'accertamento nei riguardi delle società, dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale;

h) revisione della disciplina degli effetti della definizione, prevedendo che gli stessi si estendono anche ai contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi e che è esclusa la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, tranne quelli di cui agli articoli 2, comma 3, e 4 dello stesso decreto; previsione che la definizione non pregiudichi l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini di legge qualora:

1) formino oggetto di definizione rettifiche effettuabili senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice ovvero riguardanti i soci, gli associati e il coniuge che effettuano la definizione con la procedura di cui alla lettera g);

2) successivamente alla definizione sia accertata l'esistenza di condizioni ostative alla definizione stessa, limitatamente agli elementi, dati e notizie di cui l'ufficio è venuto a conoscenza, o di un maggior reddito superiore al 50 per cento del reddito definito e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire, ovvero sia accertato il reddito delle società od associazioni indicate nell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o delle aziende coniugali non gestite in forma societaria cui partecipa il contribuente interessato nei cui confronti è avvenuta la definizione, limitatamente alla relativa quota di reddito;

i) previsione della possibilità di effettuare i versamenti conseguenti alla definizione in forma rateale con prestazione di idonea garanzia.

121. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1995 ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività di impresa di cui all'art. 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi sono tenuti a fornire all'amministrazione finanziaria i dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore. Per la comunicazione di tali dati l'amministrazione finanziaria provvede ad inviare al domicilio fiscale del contribuente, sulla base degli ultimi dati disponibili presso l'anagrafe tributaria, appositi questionari, approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, che il contribuente deve ritrasmettere, dopo averli debitamente compilati, alla medesima amministrazione. All'adempimento non sono tenuti i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel 1995 o hanno cessato la medesima successivamente al 31 dicembre 1994, quelli che nel 1995 si sono trovati in un periodo di non normale svolgimento dell'attività e quelli con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare. In caso di mancato ricevimento del questionario ovvero di ricevimento di un questionario relativo ad una attività diversa da quella esercitata, i contribuenti devono provvedere autonomamente, anche utilizzando il modello di questionario pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, a fornire i dati all'amministrazione finanziaria, indicando, comunque, il codice relativo all'attività effettivamente esercitata. La trasmissione del questionario contenente l'indicazione di un codice di attività diverso da quello già comunicato all'amministrazione finanziaria per il periodo di imposta 1995 produce gli stessi effetti della dichiarazione di cui all'art. 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e non si applicano, per il periodo di imposta 1995 e per i periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione della variazione dei dati forniti con il medesimo questionario.

122. I dati di cui al comma 121 possono essere trasmessi su supporto magnetico; in tal caso è riconosciuto al contribuente un credito di imposta di lire diecimila, da far valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nella dichiarazione dei redditi presentata successivamente alla trasmissione del questionario. Il predetto credito è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (44).

123. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 121 e 122.

124. Il termine per l'approvazione e la pubblicazione degli studi di settore, previsto dall'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è prorogato al 31 dicembre 1998 e i detti studi hanno validità ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1998.

125. Le disposizioni di cui ai commi da 181 a 187 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, riguardanti gli accertamenti effettuati in base a parametri, si applicano per gli accertamenti relativi ai periodi di imposta 1996 e 1997 ovvero, per i contribuenti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, per gli accertamenti relativi al secondo e al terzo periodo di imposta di durata pari a dodici mesi chiusi successivamente al 30 giugno 1995. Per i menzionati periodi di imposta ai parametri approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, saranno apportate modificazioni con riferimento alla voce <<Valore dei beni strumentali>>, alla voce <<Compensi>> con esclusione della variabile <<Spese per il personale>> e al fattore di adeguamento.

126. Gli accertamenti di cui al comma 125 non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri, ridotto di un importo pari a quello determinato in base ai criteri che saranno stabiliti con il decreto che apporta le modificazioni indicate nel comma 125. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ma non è dovuto il versamento della somma pari a un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati, ivi previsto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione dei parametri, ridotto del menzionato importo, può essere operato, senza applicazioni di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione del registro previsto dall'art. 23 o dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

127. Con il decreto di cui al comma 123 sono stabilite le quote della capacità operativa degli Uffici delle entrate e della Guardia di finanza dirette al controllo delle posizioni dei contribuenti che hanno dichiarato: ricavi o compensi di ammontare inferiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri ovvero di ammontare superiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri, ma inferiore a quello dichiarato in periodi di imposta precedenti in presenza di indicatori di carattere economico-aziendale, quali la ricarica lorda, la rotazione di magazzino, la produttività o resa oraria per addetto e la congruità dei costi, anomali rispetto a quelli risultanti dalle precedenti dichiarazioni presentate dagli stessi contribuenti o rispetto a quelli caratterizzanti il settore economico di appartenenza, tenendo anche conto dell'area territoriale nella quale è svolta l'attività.

128. In deroga all'art. 1, comma 45, per il solo anno 1997 sono consentite le assunzioni del personale del Ministero delle finanze, limitatamente ai concorsi ultimati e in fase di ultimazione, nonché a quelli comunque già autorizzati alla data del 30 settembre 1996.

129. Durante l'assenza del titolare, dovuta a vacanza del posto o a qualsiasi altra causa, la direzione degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze e degli uffici della Amministrazione dei monopoli di Stato può essere affidata, a titolo di temporanea reggenza, con il procedimento previsto dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

130. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quanto previsto dal comma 129 e, in particolare, gli articoli 17 della legge 24 aprile 1980, n. 146, 7 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52, e 7, ottavo comma, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

131. Al fondo costituito nello stato di previsione del Ministero delle finanze in attuazione dell'art. 3, comma 196, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono destinate:

a) le somme di cui all'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656;

b) le somme di cui al comma 139 dell'art. 2 della presente legge;

c) le somme derivanti dall'art. 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

d) gli importi risultanti dall'applicazione, alle somme riscosse ai sensi del comma 120, delle disposizioni di cui al citato art. 4 del decreto-legge n. 564 del 1994. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 195, della citata legge n. 549 del 1995.

132. All'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 194 è sostituito dal seguente:

<<194. Per il calcolo delle eccedenze di cui al decreto del Ministro delle finanze previsto dal terzo periodo dell'art. 7, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, a decorrere dall'anno finanziario 1996 si fa riferimento alle maggiori imposte riscosse derivanti dal maggior numero di accertamenti, verifiche e controlli effettuati rispetto all'anno precedente e all'ammontare delle somme riscosse relative alle entrate di cui al comma 193 rilevate dal rendiconto dello Stato, eccedenti l'ammontare delle somme riscosse nell'anno precedente, al netto dell'incremento proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali e degli incrementi di gettito indotti da modifiche normative sulle basi imponibili, sulle aliquote e sui tempi di riscossione>>.

133. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adozione di un'unica specie di sanzione pecuniaria amministrativa, assoggettata ai principi di legalità, imputabilità e colpevolezza e determinata in misura variabile fra un limite minimo e un limite massimo ovvero in misura proporzionale al tributo cui si riferisce la violazione;

b) riferibili della sanzione alla persona fisica autrice o coautrice della violazione secondo il regime del concorso adottato dall'art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e previsione della intrasmissibilità dell'obbligazione per causa di morte;

c) previsione di obbligazione solidale a carico della persona fisica, società o ente, con o senza personalità giuridica, che si giova o sul cui patrimonio si riflettono gli effetti economici della violazione anche con riferimento ai casi di cessione di azienda, trasformazione, fusione, scissione di società o enti; possibilità di accertare tale obbligazione anche al verificarsi della morte dell'autore della violazione e indipendentemente dalla previa irrogazione della sanzione;

d) disciplina delle cause di esclusione della responsabilità tenendo conto dei princìpi dettati dal codice penale e delle ipotesi di errore incolpevole o di errore causato da indeterminatezza delle richieste dell'ufficio tributario o dei modelli e istruzioni predisposti dall'amministrazione delle finanze;

e) previsione dell'applicazione della sola disposizione speciale se uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa;

f) adozione di criteri di determinazione della sanzione pecuniaria in relazione alla gravità della violazione, all'opera prestata per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, alle condizioni economiche e sociali dell'autore e alla sua personalità desunta anche dalla precedente commissione di violazioni di natura fiscale;

g) individuazione della diretta responsabilità in capo al soggetto che si sia avvalso di persona che sebbene non interdetta, sia incapace, anche transitoriamente, di intendere e di volere al momento del compimento dell'atto o abbia indotto o determinato la commissione della violazione da parte di altri;

h) disciplina della continuazione e del concorso formale di violazioni sulla base dei criteri risultanti dall'art. 81 del codice penale;

i) previsione di sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie che incidono sulla capacità di ricoprire cariche, sulla partecipazione a gare per l'affidamento di appalti pubblici o sulla efficacia dei relativi contratti, sul conseguimento di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative, abilitazioni professionali e simili o sull'esercizio dei diritti da esse derivanti; previsione della applicazione delle predette sanzioni accessorie secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza con la sanzione principale; previsione di un sistema di misure cautelari volte ad assicurare il soddisfacimento dei crediti che hanno titolo nella sanzione amministrativa pecuniaria;

l) previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilità nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario, ovvero determinate da fatto doloso di terzi, da sanzionare più gravemente le ipotesi di recidiva;

m) previsione, ove possibile, di un procedimento unitario per l'irrogazione delle sanzioni amministrative tale da garantire la difesa e nel contempo da assicurare la sollecita esecuzione del provvedimento; previsione della riscossione parziale della sanzione pecuniaria sulla base della decisione di primo grado salvo il potere di sospensione dell'autorità investita del giudizio e della sospensione di diritto ove venga prestata idonea garanzia;

n) riduzione dell'entità della sanzione in caso di accettazione del provvedimento e di pagamento nel termine previsto per la sua impugnazione; revisione della misura della riduzione della sanzione prevista in caso di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;

o) revisione della disciplina e, ove possibile, unificazione dei procedimenti di adozione delle misure cautelari;

p) disciplina della riscossione della sanzione in conformità alle modalità di riscossione dei tributi cui essa si riferisce; previsione della possibile rateazione del debito e disciplina organica della sospensione dei rimborsi dovuti dalla amministrazione delle finanze e della compensazione con i crediti di questa;

q) adeguamento delle disposizioni sanzionatorie attualmente contenute nelle singole leggi di imposta ai princìpi e criteri direttivi dettati con il presente comma e revisione dell'entità delle sanzioni attualmente previste con loro migliore commisurazione all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo da assicurare uniformità di disciplina per violazioni identiche anche se riferite a tributi diversi, tenendo conto al contempo delle previsioni punitive dettate dagli ordinamenti tributari dei Paesi membri dell'Unione europea;

r) previsione dell'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle dei decreti legislativi da emanare.

134. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, in modo da assicurare, ove possibile, la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione della normativa concernente le dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle specifiche esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi, al fine di:

1) unificare le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, razionalizzandone il contenuto;

2) includere la dichiarazione del sostituto di imposta, che abbia non più di dieci dipendenti o collaboratori, in una sezione della dichiarazione dei redditi;

3) unificare per le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) i termini e le modalità di liquidazione, riscossione e accertamento;

b) unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso; effettuazione di versamenti unitari, anche in unica soluzione, con eventuale compensazione, in relazione alle esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi, delle partite attive e passive, con ripartizione del gettito tra gli enti a cura dell'ente percettore; istituzione di una commissione, nominata, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, presieduta da uno dei sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze, e composta da otto membri, di cui sei rappresentanti dei Ministeri suddetti, uno esperto di diritto tributario e uno esperto in materia previdenziale; attribuzione alla commissione del compito di formulare proposte, entro il 30 giugno 1997, in ordine a quanto previsto dalla presente lettera;

c) possibilità di prevedere la segnalazione, a cura del concessionario della riscossione, nell'ambito della procedura di conto fiscale, del mancato versamento da parte di contribuenti che, con continuità, effettuano il versamento di ritenute fiscali;

d) presentazione delle dichiarazioni di cui alla lettera a) e dei relativi allegati a mezzo di modalità che consentano:

1) una rapida acquisizione dei dati da parte del sistema informativo, nel termine massimo di sei mesi dalla presentazione stessa;

2) l'esecuzione di controlli automatici, il cui esito è comunicato al contribuente per consentire una immediata regolarizzazione degli aspetti formali, per evitare la reiterazione di errori e comportamenti non corretti e per effettuare tempestivamente gli eventuali rimborsi;

3) l'estensione, anche ai datori di lavoro che hanno più di venti dipendenti, dell'obbligo di garantire l'assistenza fiscale in qualità di sostituti di imposta ai contribuenti lavoratori dipendenti (16).

4) l'utilizzazione di strutture intermedie tra contribuente e amministrazione finanziaria prevedendo per gli imprenditori un maggiore ricorso ai centri autorizzati di assistenza fiscale e l'intervento delle associazioni di categoria per i propri associati e degli studi professionali per i propri clienti; l'adeguamento al nuovo sistema della disciplina degli adempimenti demandati ai predetti soggetti e delle relative responsabilità, nonché dell'obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni e degli effetti dell'omissione della sottoscrizione stessa;

5) l'utilizzo del sistema bancario per i contribuenti che non si avvalgano delle procedure sopra indicate;

6) la progressiva utilizzazione delle procedure telematiche, prevedendone l'obbligo per i predetti centri di assistenza fiscale per i dipendenti e per le imprese, per i commercialisti, per i professionisti abilitati, per le associazioni di categoria e per il sistema bancario in relazione alle dichiarazioni ad essi presentate e per le società di capitali in relazione alle proprie dichiarazioni;

e) razionalizzazione delle modalità di esecuzione dei versamenti attraverso l'adozione di mezzi di pagamento diversificati, quali bonifici bancari, carte di credito e assegni; previsione di versamenti rateizzati mensili o bimestrali con l'applicazione di interessi e revisione delle modalità di acquisizione, da parte del sistema informativo, dei dati dei versamenti autoliquidati, anche attraverso procedure telematiche, per rendere coerente e tempestivo il controllo automatico delle dichiarazioni;

f) previsione di un sistema di versamenti unitari da effettuare, per i tributi determinati direttamente dall'ente impositore, tramite la comunicazione di un avviso recante la somma dovuta per ciascun tributo; graduale estensione di tale sistema anche a tributi spettanti a diversi enti impositori, con previsione per l'ente percettore dell'obbligo di provvedere alla redistribuzione del gettito tra i destinatari; istituzione di una commissione nominata, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, presieduta da uno dei Sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze e composta da otto membri, di cui tre rappresentanti dei Ministeri suddetti, uno rappresentante delle regioni, uno rappresentante dell'Unione delle province d'Italia, uno rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e due esperti di diritto tributario e di finanza locale; attribuzione alla commissione del compito di stabilire, entro il 30 giugno 1997, le modalità attuative del sistema, da applicare inizialmente ai tributi regionali e locali e da estendere progressivamente ai tributi erariali di importo predefinito e ai contributi; individuazione, entro il predetto termine, da parte della commissione, dei soggetti destinatari dei singoli versamenti, tenuto conto della esigenza di ridurre i costi di riscossione e di migliorare la qualità del servizio;

g) utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti degli uffici finanziari al fine di semplificare e di unificare, anche previa definizione di un codice unico identificativo, tutte le operazioni di competenza in materia immobiliare, nonché le modalità di pagamento; armonizzazione e autoliquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo e degli altri tributi e diritti collegati; determinazione dell'imponibile degli immobili su base catastale dopo la definizione delle nuove rendite, ad eccezione dei terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria e dei fabbricati non ultimati; revisione della disciplina dei procedimenti tributari riguardanti le materie sopra indicate al fine del loro migliore coordinamento con le innovazioni introdotte (17);

h) razionalizzazione delle sanzioni connesse alle violazioni degli adempimenti di cui alle precedenti lettere;

i) semplificazione, anche mediante utilizzazione esclusiva di procedure automatizzate, del sistema dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, alle tasse e alle altre imposte indirette sugli affari, con facoltà per l'amministrazione finanziaria di chiedere, fino al termine di decadenza per l'esercizio dell'azione accertatrice, idonee garanzie in relazione all'entità della somma da rimborsare e alla solvibilità del contribuente. Sono altresì disciplinate le modalità con le quali l'amministrazione finanziaria effettua i controlli relativi ai rimborsi di imposta eseguiti con procedure automatizzate;

l) revisione della composizione dei comitati tributari regionali di cui all'art. 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, al fine di garantire un'adeguata rappresentanza dei contribuenti ed attribuzione ai predetti comitati di compiti propositivi; istituzione presso il Ministero delle finanze di un analogo organismo con compiti consultivi e propositivi;

m) in occasione di rimborsi di crediti IRPEF richiesti da coniugi con dichiarazione congiunta, previsione di un rimborso personale intestato singolarmente a ciascun coniuge, se nel frattempo sono sopraggiunti la separazione legale o il divorzio.

135. I decreti legislativi che attuano i principi e i criteri direttivi di cui alle lettere a), d), e), h), i) e l) del comma 134 sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti legislativi che attuano i princìpi e i criteri direttivi di cui alle lettere b), c), f), g) e m) del medesimo comma 134 sono emanati entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La commissione di cui alla lettera b) del citato comma 134 formula entro il 31 dicembre 1997 proposte per trasformate la dichiarazione unificata annuale, di cui alla stessa lettera b), nella sintesi annuale della situazione economica e fiscale del contribuente con riguardo al volume d'affari, ai redditi, alle retribuzioni del personale dipendente e ai contributi previdenziali e assistenziali, da presentare in unica sede.

136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore.

137. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede:

a) alla revisione delle presunzioni di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo criteri di aderenza alla prassi commerciale delle varie categorie di impresa, assicurando la possibilità di stabilire con immediatezza, nel corso di accessi, ispezioni e verifiche, la provenienza dei beni oggetto dell'attività propria dell'impresa reperiti presso i locali della medesima ma senza alcun obbligo di istituire ulteriori registri vidimati;

b) al riordino della disciplina delle opzioni, unificando i termini e semplificando le modalità di esercizio e di comunicazione agli uffici delle stesse, e delle relative revoche, anche tramite il servizio postale; alla eliminazione dell'obbligo di esercizio dell'opzione nei casi in cui le modalità ‘di determinazione e di assolvimento delle imposte risultino agevolmente comprensibili dalle scritture contabili o da atti e comportamenti concludenti;

c) alla previsione, in presenza di provvedimento di diniego del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, con contestuale riconoscimento del credito, della possibilità di computare il medesimo in detrazione nella liquidazione periodica successiva alla comunicazione dell'ufficio, ovvero nella dichiarazione annuale;

d) alla semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione, di cui all'art. 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31;

e) alla disciplina dei versamenti delle ritenute alla fonte effettuati in eccedenza rispetto alla somma dovuta, consentendone lo scomputo a fronte dei versamenti successivi;

f) alla semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo.

138. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a modificare la disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare il sistema di riscossione delle imposte indirette e delle altre entrate affidando ai concessionari della riscossione, agli istituti di credito e all'Ente poste italiane gli adempimenti svolti in materia dai servizi di cassa degli uffici del Ministero delle finanze ed armonizzandoli alla procedura di funzionamento del conto fiscale di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567;

b) apportare le conseguenti modifiche agli adempimenti posti a carico dei contribuenti, dei concessionari della riscossione, delle banche, dell'Ente poste italiane e degli uffici finanziari dalla vigente normativa.

139. La convenzione stipulata il 26 novembre 1986 tra il Ministero delle finanze e l'Automobile Club d'Italia, concernente i servizi di riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche e degli abbonamenti all'autoradio, approvata con decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 22 dicembre 1986, già prorogata al 31 dicembre 1996 con l'art. 3, comma 157, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1997.

140. Le disposizioni recate dai commi da 120 a 139 devono assicurare per il bilancio dello Stato maggiori entrate nette pari a lire 800 miliardi per l'anno 1997, a lire 1.100 miliardi per l'anno 1998 e a lire 2.200 miliardi per l'anno 1999.

141. Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1997, rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento. Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 e successive modificazioni, nella misura semestrale del 3 per cento sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1997, nella misura del 2,5 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 6 per cento annuo sono dovuti nella misura del 5 per cento.

142. Resta fermo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

143. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro undici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti, di ridurre il costo del lavoro e il prelievo complessivo che grava sui redditi da lavoro autonomo e di impresa minore, nel rispetto dei principi costituzionali del concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva e dell'autonomia politica e finanziaria degli enti territoriali, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni, anche in materia di accertamento, di riscossione, di sanzioni, di contenzioso e di ordinamento e funzionamento dell'amministrazione finanziaria dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario:

a) istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e di una addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con una aliquota compresa tra lo 0,5 e l'1 per cento e contemporanea abolizione:

1) dei contributi per il Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e successive modificazioni, del contributo dello 0,2 per cento di cui all'art. 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e all'art. 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e della quota di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni economiche della predetta assicurazione di cui all'art. 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

2) dell'imposta locale sui redditi, di cui al titolo III del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

3) dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, di cui al titolo I del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n 144;

4) della tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, di cui all'art. 24 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;

5) dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461;

b) revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

c) previsione di una disciplina transitoria volta a garantire la graduale sostituzione del gettito dei tributi soppressi e previsione di meccanismi perequativi fra le regioni tesi al riequilibrio degli effetti finanziari derivanti dalla istituzione dell'imposta e dell'addizionale di cui alla lettera a);

d) previsione per le regioni della facoltà di non applicare le tasse sulle concessioni regionali;

e) revisione della disciplina degli altri tributi locali e contemporanea abolizione:

1) delle tasse sulla concessione comunale, di cui all'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3;

2) delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e all'art. 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (18);

3) della addizionale comunale e provinciale sul consumo della energia elettrica, di cui all'art. 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;

4) dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952;

5) dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'art. 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

f) revisione della disciplina relativa all'imposta di registro per gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto veicoli a motore da sottoporre alle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione al pubblico registro automobilistico (19);

g) previsione di adeguate forme di finanziamento delle città metropolitane di cui all'art. 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142, attraverso l'attribuzione di gettito di tributi regionali e locali in rapporto alle funzioni assorbite.

144. Le disposizioni del decreto legislativo da emanare per l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al comma 143, lettera a), sono informate ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione del carattere reale dell'imposta;

b) applicazione dell'imposta in relazione all'esercizio di una attività organizzata per la produzione di beni o servizi, nei confronti degli imprenditori individuali, delle società, degli enti commerciali e non commerciali, degli esercenti arti e professioni, dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche;

c) determinazione della base imponibile in base al valore aggiunto prodotto nel territorio regionale e risultante dal bilancio, con le eventuali variazioni previste per le imposte erariali sui redditi e, per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, dalle dichiarazioni dei redditi; in particolare determinazione della base imponibile:

1) per le imprese diverse da quelle creditizie, finanziarie ed assicurative, sottraendo dal valore della produzione di cui alla lettera A) del primo comma dell'art. 2425 del codice civile, riguardante i criteri di redazione del conto economico del bilancio di esercizio delle società di capitali, i costi della produzione di cui al primo comma, lettera B), numeri 6), 7), 8), 10), lettere a) e b), 11) e 14) dello stesso art. 2425, esclusi i compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative;

2) per le imprese di cui al n. 1) a sottraendo dall'ammontare dei corrispettivi per la cessione di beni e per la prestazione di servizi e dall'ammontare delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare dei costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e per merci e servizi, con esclusione dei compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative, le esistenze iniziali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico delle imposte sui redditi, le spese per l'acquisto di beni strumentali fino a un milione di lire e le quote di ammortamento;

3) per i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, sottraendo dall'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate, risultanti dalla dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione;

4) per i produttori agricoli, titolari di reddito di impresa di cui all'art. 51 del citato testo unico delle imposte sui redditi ai quali non si applica l'art. 2425 del codice civile, sottraendo dall'ammontare dei ricavi l'ammontare delle quote di ammortamento e dei costi di produzione, esclusi quelli per il personale e per accantonamenti;

5) per le banche e per le società finanziarie, sottraendo dall'ammontare degli interessi attivi e altri proventi inerenti la produzione l'ammontare degli interessi passivi, degli oneri inerenti la produzione e degli ammortamenti risultanti dal bilancio;

6) per le imprese di assicurazione, sottraendo dall'ammontare dei premi incassati, al netto delle provvigioni, l'ammontare degli indennizzi liquidati e degli accantonamenti per le riserve tecniche obbligatorie;

7) per gli enti non commerciali, per lo Stato e le altre amministrazioni pubbliche, relativamente all'attività non commerciale, in un importo corrispondente all'ammontare delle retribuzioni e dei compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative;

8) per gli esercenti arti e professioni, sottraendo dall'ammontare dei compensi ricevuti l'ammontare dei costi di produzione, diversi da quelli per il personale, degli ammortamenti e dei compensi erogati a terzi, esclusi quelli per collaborazioni coordinate e continuative;

d) in caso di soggetti passivi che svolgono attività produttiva presso stabilimenti ed uffici ubicati nel territorio di più regioni, ripartizione della base imponibile tra queste ultime in proporzione al costo del personale dipendente operante presso i diversi stabilimenti ed uffici con possibilità di correzione e sostituzione di tale criterio, per taluni settori, con riferimento al valore delle immobilizzazioni tecniche esistenti nel territorio e, in particolare, per le aziende creditizie e le società finanziarie, in relazione all'ammontare dei depositi raccolti presso le diverse sedi, per le imprese di assicurazione, in relazione ai premi raccolti nel territorio regionale e, per le imprese agricole, in relazione all'ubicazione ed estensione dei terreni;

e) fissazione dell'aliquota base dell'imposta in misura tale da rendere il gettito equivalente complessivamente alla soppressione dei tributi e dei contributi di cui al comma 143, lettera a), gravanti sulle imprese e sul lavoro autonomo e, comunque, inizialmente in una misura compresa fra il 3,5 ed il 4,5 per cento e con attribuzione alle regioni del potere di variare l'aliquota fino a un massimo di un punto percentuale; fissazione per le amministrazioni pubbliche dell'aliquota in misura tale da garantire il medesimo gettito derivante dai contributi per il Servizio sanitario nazionale (20);

f) possibilità di prevedere, anche in via transitoria per ragioni di politica economica e redistributiva, tenuto anche conto del carico dei tributi e dei contributi soppressi, differenziazioni dell'aliquota rispetto a quella di cui alla lettera e) e di basi imponibili di cui alla lettera c) per settori di attività o per categorie di soggetti passivi, o anche, su base territoriale, in relazione agli sgravi contributivi ed alle esenzioni dall'imposta locale sui redditi ancora vigenti per le attività svolte nelle aree depresse;

g) possibilità di prevedere agevolazioni a soggetti che intraprendono nuove attività produttive;

h) previsione della indeducibilità dell'imposta dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

i) attribuzione alla regione del potere di regolamentare, con legge, le procedure applicative dell'imposta, ferma restando la presentazione di una dichiarazione unica, congiuntamente a quella per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, opportunamente integrata;

l) previsione di una disciplina transitoria da applicare sino alla emanazione della legge regionale di cui alla lettera i) informata ai seguenti principi:

1) presentazione della dichiarazione all'amministrazione finanziaria, con l'onere per quest'ultima di trasmettere alle regioni le informazioni relative e di provvedere alla gestione, ai controlli e agli accertamenti dell'imposta;

2) previsione della partecipazione alla attività di controllo e accertamento da parte delle regioni, delle province e dei comuni collaborando, anche tramite apposite commissioni paritetiche, alla stesura dei programmi di accertamento, segnalando elementi e notizie utili e formulando osservazioni in ordine alle proposte di accertamento ad essi comunicate;

3) effettuazione del versamento dell'imposta direttamente alle singole regioni secondo le disposizioni vigenti per i tributi diretti erariali;

m) attribuzione del contenzioso alla giurisdizione delle commissioni tributarie;

n) coordinamento delle disposizioni da emanare in materia di sanzioni con quelle previste per le imposte erariali sui redditi;

o) attribuzione allo Stato, per la fase transitoria di applicazione dell'imposta da parte dell'amministrazione finanziaria, di una quota compensativa dei costi di gestione dell'imposta e della soppressione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;

p) attribuzione alle regioni del potere di stabilire una percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive a favore degli enti locali al fine di finanziare le funzioni delegate dalle regioni agli enti locali medesimi (21);

q) previsione di una compartecipazione delle province e dei comuni al gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive tale da compensare per ciascun comune e per ciascuna provincia gli effetti dell’abolizione dell’imposta comunale per l’esercizio di imprese e di arti e professioni e delle tasse sulle concessioni comunali (22);

r) possibilità, con i decreti di cui al comma 152, di adeguare la misura dell'aliquota di base dell'imposta regionale sulle attività produttive in funzione dell'andamento del gettito, e della facoltà di maggiorare l'aliquota di cui alla lettera e) (23);

s) equiparazione, ai fini dei trattati internazionali contro le doppie imposizioni, dell'imposta regionale sulle attività produttive ai tributi erariali aboliti.

145. In attuazione della semplificazione di cui al comma 143 la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 143, lettera b), è finalizzata a controbilanciare gli effetti redistributivi e sul gettito derivanti dalla soppressione delle entrate di cui al comma 143, lettera a), e dall'istituzione dell'addizionale di cui al comma 146 ed è informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione e riduzione a cinque del numero delle aliquote e degli scaglioni di reddito;

b) revisione delle aliquote e degli importi delle detrazioni per lavoro dipendente, per prestazioni previdenziali obbligatorie e per lavoro autonomo e di impresa minore, finalizzata ad evitare che si determinino aumenti del prelievo fiscale per i diversi livelli di reddito, in particolare per quelli più bassi e per i redditi da lavoro; in particolare, l'aliquota minima sui primi 15 milioni di lire sarà compresa tra il 18 e il 20 per cento; l'aliquota massima non potrà superare il 46 per cento; le aliquote intermedie non potranno essere maggiorate; le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi di lavoro autonomo e di impresa saranno maggiorate, con opportune graduazioni in funzione del livello di reddito in modo che non si determini aumento della pressione fiscale su tutti i redditi di lavoro dipendente e per mantenere sostanzialmente invariato il reddito netto disponibile per le diverse categorie di contribuenti e le diverse fasce di reddito, in particolare per i redditi di lavoro autonomo e di impresa. I livelli di esenzione attualmente vigenti per le diverse categorie di contribuenti dovranno essere garantiti;

c) revisione della disciplina concernente le detrazioni per carichi familiari, finalizzata soprattutto a favorire le famiglie con figli, rimodulando i criteri di attribuzione e gli importi, tenendo conto delle fasce di reddito e di talune categorie di soggetti, oltre che del numero delle persone a carico e di quelle componenti la famiglia che producono reddito.

146. La disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 143, lettera a), è informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) applicazione dell'addizionale alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevedendo abbattimenti in funzione di detrazioni e riduzioni riconosciute per l'imposta principale;

b) fissazione dell'aliquota da parte delle regioni entro un minimo dello 0,5 per cento ed un massimo dell'1 per cento;

c) attribuzione del gettito dell'addizionale alla regione con riferimento alla residenza del contribuente desunta dalla dichiarazione dei redditi e, in mancanza, dalla dichiarazione dei sostituti di imposta;

d) applicazione, per la riscossione, della disciplina in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, garantendo l'immediato introito dell'addizionale alla regione;

e) attribuzione all'amministrazione finanziaria della competenza in ordine all'accertamento con la collaborazione della regione.

147. La disciplina transitoria di cui al comma 143, lettera c), è informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione di una graduale sostituzione del gettito di tributi da sopprimere, al fine di evitare carenze e sovrapposizioni nei flussi finanziari dello Stato, delle regioni e degli altri enti locali;

b) esclusione dell'esercizio della facoltà concessa alle regioni di variare l'aliquota base dell'imposta regionale sulle attività produttive e riserva allo Stato del potere di fissare l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nei limiti indicati nel comma 146, lettera b), al massimo per i primi due periodi di imposta (23);

c) previsione dell'incremento di un punto percentuale del livello di fiscalizzazione dei contributi sanitari a carico dei datori di lavoro, di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e successive modificazioni, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1997;

d) previsione del mantenimento dell'attuale assetto di finanziamento della sanità, anche in presenza dei nuovi tributi regionali, considerando, per quanto riguarda il fondo sanitario, come dotazione propria della regione il gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e una percentuale compresa tra il 65 e il 90 per cento del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, al netto della quota, attribuita allo Stato, di cui alla lettera o) del comma 144;

e) per quanto riguarda i trasferimenti ad altro titolo, decurtazione degli stessi di un importo pari al residuo gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive al netto delle devoluzioni a province e comuni di cui alla lettera q) del comma 144 con la previsione, qualora il residuo gettito sia superiore all'ammontare di detti trasferimenti, del riversamento allo Stato dell'eccedenza;

e-bis) il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive ai fini della determinazione del fondo sanitario di cui alla lettera d) e delle eccedenze di cui alla lettera e) viene ricalcolato considerando l'aliquota base di cui al comma 144, lettera e) (24).

148. La disciplina riguardante i meccanismi perequativi di cui al comma 143, lettera c), è informata al criterio del riequilibrio tra le regioni degli effetti finanziari derivanti dalla maggiore autonomia tributaria secondo modalità e tempi, determinati di intesa con le regioni, che tengano conto della capacità fiscale di ciascuna di esse e dell'esigenza di incentivare lo sforzo fiscale.

149. La revisione della disciplina dei tributi locali di cui al comma 143, lettera e), è informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) attribuzione ai comuni e alle province del potere di disciplinare con regolamenti tutte le fonti delle entrate locali, compresi i procedimenti di accertamento e di riscossione, nel rispetto dell'art. 23 della Costituzione, per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e all'aliquota massima, nonché alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

b) attribuzione al Ministero delle finanze del potere di impugnare avanti agli organi di giustizia amministrativa per vizi di legittimità i regolamenti di cui alla lettera a) entro sessanta giorni dalla loro comunicazione allo stesso Ministero;

c) previsione dell'approvazione, da parte delle province e dei comuni, delle tariffe e dei prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione;

d) attribuzione alle province della facoltà di istituire un'imposta provinciale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) determinazione di una tariffa base nazionale per tipo e potenza dei veicoli in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e della relativa addizionale provinciale;

2) attribuzione alle province del potere di deliberare aumenti della tariffa base fino a un massimo del 20 per cento;

3) attribuzione allo stesso concessionario della riscossione delle tasse automobilistiche del compito di provvedere alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta, con obbligo di riversare, alle tesorerie di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità, le somme riscosse inviando alla stessa provincia la relativa documentazione (25);

e) attribuzione alle province del gettito dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile riguardante i veicoli immatricolati nelle province medesime;

f) integrazione della disciplina legislativa riguardante l'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

1) stabilendo, ai fini degli articoli 1 e 3 del predetto decreto legislativo n. 504 del 1992, che presupposto dell'imposta è la proprietà o la titolarità di diritti reali di godimento nonché del diritto di utilizzazione del bene nei rapporti di locazione finanziaria;

2) disciplinando, ai fini dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, i soggetti passivi ivi contemplati;

3) individuando le materie suscettibili di disciplina regolamentare ai sensi della lettera a);

4) attribuendo il potere di stabilire una detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino alla misura massima dell'imposta stessa, prevedendo, altresì, l'esclusione del potere di maggiorazione dell'aliquota per le altre unità immobiliari a disposizione del contribuente nell'ipotesi che la detrazione suddetta sia superiore ad una misura prestabilita;

g) attribuzione ai comuni della facoltà, con regolamento, di escludere l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e di individuare le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, prevedendo per le stesse un regime autorizzatorio e l'assoggettamento al pagamento di una tariffa; possibilità di prevedere, con lo stesso regolamento, divieti, limitazioni ed agevolazioni e di determinare la tariffa secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità, tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale;

h) attribuzione alle province e ai comuni della facoltà di prevedere, per l'occupazione di aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei predetti enti, il pagamento di un canone determinato nell'atto di concessione secondo una tariffa che tenga conto, oltre che delle esigenze del bilancio, del valore economico della disponibilità dell'area in relazione al tipo di attività per il cui esercizio l'occupazione è concessa, del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, e dell'aggravamento degli oneri di manutenzione derivante dall'occupazione del suolo e del sottosuolo; attribuzione del potere di equiparare alle concessioni, al solo fine della determinazione dell'indennità da corrispondere, le occupazioni abusive;

i) facoltà di applicazione, per la riscossione coattiva dei canoni di autorizzazione e di concessione e delle relative sanzioni, delle disposizioni recate dagli articoli 67, 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardanti la riscossione coattiva delle tasse, delle imposte indirette, dei tributi locali e di altre entrate;

l) attribuzione alle province e ai comuni della facoltà di deliberare una addizionale all'imposta erariale sul consumo della energia elettrica impiegata per qualsiasi uso nelle abitazioni entro l'aliquota massima stabilita dalla legge statale.

150. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 143 sono adottati sentita, per quelli riguardanti le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

151. L'attuazione della delega di cui al comma 143 dovrà assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, anche prevedendo misure compensative delle minori entrate attraverso la riduzione dei trasferimenti erariali comunque attribuiti agli enti territoriali in relazione alla previsione di maggiori risorse proprie e dovrà, altresì, assicurare l'assenza di effetti finanziari netti negativi per le regioni e gli enti locali.

152. Per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi si osserva la procedura prevista dal comma 17 del presente articolo, tenuto conto di quanto stabilito al comma 150.

153. Ai fini di consentire alle regioni e agli enti locali di disporre delle informazioni e dei dati per pianificare e gestire la propria autonomia tributaria, è istituito un sistema di comunicazione fra amministrazioni centrali, regioni ed enti locali, secondo i seguenti principi:

a) assicurazione alle regioni, province e comuni del flusso delle informazioni contenute nelle banche dati utili al raggiungimento dei fini sopra citati;

b) definizione delle caratteristiche delle banche dati di cui alla lettera a), delle modalità di comunicazione e delle linee guida per l'operatività del sistema.

154. Con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine dell'aggiornamento del catasto e della sua gestione unitaria con province e comuni, anche per favorire il recupero dell'evasione, è disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unità immobiliari e dei terreni e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie, secondo i seguenti princìpi (26):

a) attribuzione ai comuni di competenze in ordine alla articolazione del territorio comunale in microzone omogenee, secondo criteri generali uniformi. L'articolazione suddetta, in sede di prima applicazione, è deliberata entro il 31 dicembre 1997 e può essere periodicamente modificata;

b) individuazione delle tariffe d'estimo di reddito facendo riferimento, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile dalla unità immobiliare, ai valori e ai redditi medi espressi dal mercato immobiliare con esclusione di regimi legali di determinazione dei canoni;

c) intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle tariffe d'estimo. A tal fine sono indette conferenze di servizi in applicazione dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di dissenso, la determinazione delle stesse è devoluta agli organi di cui alla lettera d);

d) revisione della disciplina in materia di commissioni censuarie. La composizione delle commissioni e i procedimenti di nomina dei componenti sono ispirati a criteri di semplificazione e di rappresentatività tecnica anche delle regioni, delle province e dei comuni;

e) attribuzione della rendita catastale alle unità appartenenti alle varie categorie ordinarie con criteri che tengono conto dei caratteri specifici dell'unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unità è sita.

e-bis) fissazione di nuovi criteri per la definizione delle zone censuarie e della qualificazione dei terreni (27);

e-ter) individuazione di nuovi criteri di classificazione e determinazione delle rendite del catasto dei terreni, che tengano conto anche della potenzialità produttiva dei suoli (27).

155. Nei regolamenti di cui al comma 154 è stabilita la data di decorrenza dell'applicazione dei nuovi estimi catastali. Tale data non può essere in ogni caso anteriore al 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'adozione dei regolamenti medesimi.

156. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali previsti dall'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, tenendo conto del fatto che la normativa deve essere applicata soltanto all'edilizia rurale abitativa con particolare riguardo ai fabbricati siti in zone montane e che si deve provvedere all'istituzione di una categoria di immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati strumentali, ivi compresi quelli destinati all'attività agrituristica, considerando inoltre per le aree montane l'elevato frazionamento fondiario e l'elevata frammentazione delle superfici agrarie e il ruolo fondamentale in esse dell'agricoltura a tempo parziale e dell'integrazione tra più attività economiche per la cura dell'ambiente. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1997 (28).

157. Al fine di consentire il riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come sostituito dall'art. 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, ulteriormente modificato ed integrato dagli articoli 15 e 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, e prorogato dall'art. 1 della legge 23 gennaio 1992, n. 34, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1999. I termini stabiliti per il compimento delle procedure sono prorogati al 31 dicembre 1999 per le amministrazioni comunali che abbiano avviato le procedure previste per i piani di ricomposizione parcellare, ai sensi delle citate disposizioni.

158. La Regione siciliana provvede con propria legge alla attuazione dei decreti di cui ai commi da 143 a 149, con le limitazioni richieste dalla speciale autonomia finanziaria preordinata dall'art. 36 dello Statuto regionale e dalle relative norme di attuazione.

159. Le disposizioni del comma 158 si applicano anche alle Regioni ad autonomia speciale nei limiti richiesti dai rispettivi Statuti.

160. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare e modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della disciplina dei redditi di capitale con una puntuale definizione delle singole fattispecie di reddito, prevedendo norme di chiusura volte a ricomprendere ogni provento derivante dall'impiego di capitale;

b) revisione della disciplina dei redditi diversi derivanti da cessioni di partecipazioni in società o enti, di altri valori mobiliari, nonché di valute e metalli preziosi; introduzione di norme volte ad assoggettare ad imposizione i proventi derivanti da nuovi strumenti finanziari, con o senza attività sottostanti; possibilità, anche ai fini di semplificazione, di prevedere esclusioni, anche temporanee, dalla tassazione o franchigie;

c) introduzione di norme di chiusura volte ad evitare arbitraggi fiscali tra fattispecie produttive di redditi di capitali o diversi e quelle produttive di risultati economici equivalenti;

d) ridefinizione dei criteri di determinazione delle partecipazioni qualificate, eventualmente anche in ragione dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria;

e) previsione di distinta indicazione nella dichiarazione annuale delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni sociali qualificate e degli altri redditi di cui alla lettera b), con possibilità di compensare distintamente le relative minusvalenze o perdite indicate in dichiarazione e di riportarle a nuovo non oltre il quarto periodo di imposta successivo;

f) previsione di un'imposizione sostitutiva sui redditi di cui alla lettera b) derivanti da operazioni di realizzo; possibilità di optare per l'applicazione di modalità semplificate di riscossione dell'imposta, attraverso intermediari autorizzati e senza obbligo di successiva dichiarazione, per i redditi di cui alla medesima lettera b) non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate; detta possibilità è subordinata all'esistenza di stabili rapporti con i predetti intermediari;

g) previsione di forme opzionali di tassazione sul risultato maturato nel periodo di imposta per i redditi di cui alla lettera b) non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate e conseguiti mediante la gestione individuale di patrimoni non relativi ad imprese; applicazione di una imposta sostitutiva sul predetto risultato, determinato al netto dei redditi affluenti alla gestione esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva o che non concorrono a formare il reddito del contribuente, per i quali rimane fermo il trattamento sostitutivo o di esenzione specificamente previsto; versamento dell'imposta sostitutiva da parte del soggetto incaricato della gestione; possibilità di compensare i risultati negativi di un periodo di imposta con quelli positivi dei successivi periodi;

h) introduzione di meccanismi correttivi volti a rendere equivalente la tassazione dei risultati di cui alla lettera g) con quella dei redditi diversi di cui alla lettera f) conseguiti a seguito di realizzo;

i) revisione del regime fiscale degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari secondo criteri analoghi a quelli previsti alla lettera g) e finalizzati a rendere il regime dei medesimi organismi compatibile con quelli ivi previsti;

l) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, anche al fine di un loro accorpamento su non più di tre livelli compresi fra un minimo del 12,5 per cento ed un massimo del 27 per cento; previsione dell'applicazione, in ogni caso, ai titoli di Stato ed equiparati dell'aliquota del 12,5 per cento; differenziazione delle aliquote, nel rispetto dei principi di incoraggiamento e tutela del risparmio previsti dall'art. 47 della Costituzione, in funzione della durata degli strumenti, favorendo quelli più a lungo termine, trattati nei mercati regolamentati o oggetto di offerta al pubblico; conferma dell'applicazione delle ritenute a titolo di imposta o delle imposte sostitutive sui redditi di capitale percepiti da persone fisiche, soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, non esercenti attività commerciali e residenti nel territorio dello Stato; conferma dei regimi di non applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, previsti dal decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

m) nel rispetto dei principi direttivi indicati alla lettera l), possibilità di prevedere l'applicazione di una imposizione sostitutiva sugli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti di cui all'art. 41, comma 1, lettera e), del citato testo unico delle imposte sui redditi in misura pari al livello minimo indicato nella predetta lettera l); sono in ogni caso esclusi dall'applicazione dell'imposizione sostitutiva gli utili derivanti da partecipazioni qualificate;

n) determinazione dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera f) secondo i medesimi livelli indicati nella lettera l) e, in particolare, applicando il livello più basso ai redditi di cui alla lettera b), non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate, nonché a quelli conseguiti nell'ambito delle gestioni di cui alle lettere g) e i); coordinamento fra le disposizioni in materia di ritenute alla fonte sui redditi di capitale e di imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi ed i trattamenti previsti alle lettere g) e i);

o) introduzione di disposizioni necessarie al più efficace controllo dei redditi di capitale e diversi, anche mediante la previsione di particolari obblighi di rilevazione e di comunicazione delle operazioni imponibili da parte degli intermediari professionali o di altri soggetti che intervengano nelle operazioni stesse, con possibilità di limitare i predetti obblighi nei casi di esercizio delle opzioni di cui alle lettere f) e g); revisione della disciplina contenuta nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed introduzione di tutte le disposizioni necessarie al più esteso controllo dei redditi di capitale e diversi anche di fonte estera;

p) coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo nel citato testo unico tutte le modifiche necessarie ad attuare il predetto coordinamento, con particolare riguardo al trattamento dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato;

q) coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introducendo tutte le modifiche necessarie ad attuare il predetto coordinamento;

r) possibilità di disporre l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione fino a nove mesi dalla loro pubblicazione.

161. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto la modifica organica e sistematica delle disposizioni delle imposte sui redditi applicabili ai processi di riorganizzazione delle attività produttive, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione, per le plusvalenze realizzate relative ad aziende, complessi aziendali, partecipazioni in società controllate o collegate, sempreché possedute per un periodo non inferiore a tre anni solari, di un regime opzionale di imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi, con un'aliquota non superiore a quella applicata alla cessione di partecipazioni qualificate di cui al comma 160, lettera e);

b) armonizzazione del regime tributario delle operazioni di conferimento di aziende o di complessi aziendali e di quelle di scambio di partecipazioni con il regime previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, per le operazioni poste in essere tra soggetti residenti nel territorio dello Stato e soggetti residenti in altri Stati membri dell'Unione europea;

c) previsione, per le plusvalenze realizzate in dipendenza delle operazioni indicate nella lettera b) nonché per quelle iscritte a seguito di operazioni di fusione e di scissione, di un regime di imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi, da applicare a scelta del contribuente ed in alternativa al regime indicato nella lettera b), con un'aliquota pari a quella indicata alla lettera a);

d) esclusione o limitazione dell'applicazione del regime di imposizione sostitutiva, per le operazioni indicate nelle lettere precedenti, di natura elusiva; previsione di particolari disposizioni volte ad evitare possibili effetti distorsivi in conseguenza dell'applicazione dei regimi sostitutivi di cui alle precedenti lettere;

e) individuazione di una disciplina specifica per la riscossione delle imposte sostitutive di cui alle lettere a) e c), prevedendo la possibilità di introdurre criteri di dilazione, eventualmente differenziati;

f) revisione del trattamento tributario delle riserve in sospensione di imposta anche per armonizzarlo con le disposizioni del codice civile e con i princìpi contabili in materia di conti annuali;

g) revisione dei criteri di individuazione delle operazioni di natura elusiva indicate nell'art. 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, anche in funzione di un miglior coordinamento con le operazioni indicate nelle precedenti lettere e con le disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544.

162. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino delle imposte personali sul reddito, al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese e tenendo conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) applicazione agli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria; la remunerazione ordinaria del capitale investito sarà determinata in base al rendimento figurativo fissato tenendo conto dei rendimenti finanziari dei titoli obbligazionari, pubblici e privati, trattati nei mercati regolamentati italiani;

b) applicazione della nuova disciplina con riferimento all'incremento dell'ammontare complessivo delle riserve formate con utili, nonché del capitale sociale e delle riserve e fondi di cui all'art. 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sempreché derivanti da conferimenti in denaro, effettivamente eseguiti, rispetto alle corrispondenti voci risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1996; la nuova disciplina può essere applicata anche con riferimento a un moltiplicatore di tale incremento; possibilità di limitazioni o esclusioni del beneficio nel caso di utilizzo degli incrementi per finalità non rispondenti ad esigenze di efficienza, rafforzamento o razionalizzazione dell'apparato produttivo (29);

b-bis) possibilità di applicare la nuova disciplina con riferimento all’intero patrimonio netto delle imprese individuali e delle società di persone in regime di contabilità ordinaria (30);

c) previsioni di particolari disposizioni per le società costituite dopo il 30 settembre 1996;

d) determinazione dell'aliquota ridotta di cui alla lettera a) in una misura compresa tra i livelli minimo e massimo previsti dalla lettera l) del comma 160;

e) abrogazione della maggiorazione di conguaglio prevedendo l'affrancamento obbligatorio delle riserve di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il pagamento di un'imposta sostitutiva non superiore al 6 per cento; l'imposta sostitutiva, non deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile, potrà essere prelevata a carico delle riserve e per la relativa riscossione potranno essere previste diverse modalità di rateazione non superiori in ogni caso a tre anni dalla prima scadenza;

f) possibilità di prevedere trattamenti temporanei di favore per le società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alla quotazione nei mercati regolamentati italiani, consistenti in riduzioni dell'aliquota fissata ai sensi della lettera d) e nella eventuale applicazione della disciplina di cui alla lettera b) senza limitazioni o esclusioni; tale trattamento si applica per i primi tre periodi di imposta successivi a quelli della prima quotazione;

g) possibilità di prevedere speciali incentivazioni per favorire la ricerca e la tecnologia avanzata;

h) abrogazione della tassa sui contratti di borsa aventi ad oggetto valori mobiliari quotati in mercati regolamentati e conclusi nell'ambito dei mercati medesimi, con possibilità di apportare misure di coordinamento con le altre disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, anche al fine di evitare disparità di trattamento;

i) coordinamento della disciplina del credito di imposta sugli utili societari con le disposizioni di cui alle precedenti lettere e con la lettera m) del comma 160; compensazione, ai soli fini della lettera e), con l'imposta relativa al dividendo da cui deriva; negli altri casi l'ammontare del credito di imposta non potrà essere superiore all'effettivo ammontare dell'imposta pagata dalla società alla cui distribuzione di utili il credito di imposta è riferito;

l) coordinamento delle disposizioni previste nelle lettere precedenti con quelle di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, procedendo anche alla revisione della disciplina delle ritenute sugli utili di cui è deliberata la distribuzione.

163. L'attuazione delle deleghe di cui ai commi da 160 a 162 deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori entrate per il bilancio dello Stato per l'anno 1997, nonché maggiori entrate nette pari a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

164. All'art. 46, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, la parola: <<decuplo>> è sostituita dalla seguente: <<ventuplo>>. Il prospetto dei coefficienti allegato al predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 e successive modificazioni, è sostituito dal prospetto di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge. La disposizione si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dalla stessa data ai fini della determinazione della base imponibile relativamente alle rendite e alle pensioni si tiene conto del ventuplo dell'annualità e si applicano altresì i coefficienti previsti nel prospetto di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge. Il valore del multiplo dell'annualità indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 e successive modificazioni, nonché il prospetto dei coefficienti allegato a quest'ultimo sono variati, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è avvenuta. Le variazioni di cui al periodo precedente hanno efficacia anche, ai fini della determinazione della base imponibile relativamente alle rendite ed alle pensioni, per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione.

165. Le persone fisiche esercenti imprese ovvero arti o professioni possono adempiere agli obblighi documentali e contabili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e agli effetti della determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo secondo le disposizioni del comma 166 a condizione che nell'anno solare precedente:

a) non abbiano realizzato un volume d'affari superiore a 30 milioni di lire per le attività di prestazioni di servizi e superiore a 50 milioni di lire negli altri casi; a tal fine si tiene conto anche dei corrispettivi e dei compensi delle operazioni non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, effettuate, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel periodo di imposta e, per i contribuenti che esercitano contemporaneamente attività di cessioni di beni e di prestazioni di servizi, si fa riferimento all'attività prevalentemente esercitata;

b) non abbiano effettuato acquisti per un ammontare, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a 35 milioni di lire se l'attività esercitata è la rivendita, ovvero a 20 milioni di lire negli altri casi;

c) non abbiano utilizzato beni strumentali di costo complessivo al netto degli ammortamenti superiore a 50 milioni di lire;

d) non abbiano corrisposto, a dipendenti o altri collaboratori stabili, compensi complessivi, tenendo conto anche dei contributi previdenziali ed assistenziali, superiori al 70 per cento del volume d'affari di cui alla lettera a).

166. Fermi restando, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le persone fisiche esercenti imprese, arti o professioni di cui al comma 165 possono:

a) annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate o, in mancanza del relativo obbligo, effettuate in ciascun mese, con riferimento a tale mese, entro il giorno 15 del mese successivo, nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Entro la stessa data e secondo le stesse modalità devono essere annotati i compensi ed i corrispettivi delle operazioni non rilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, il valore delle eventuali rimanenze;

b) annotare entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto l'importo complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisti e delle importazioni, indicando la relativa imposta, nel registro di cui all'art. 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 o nel prospetto di cui alla lettera a); la documentazione degli acquisti oggetto dell'attività propria dell'impresa, arte o professione, dovrà essere comunque richiesta e conservata ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

c) conservare, ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la documentazione degli altri costi di cui si intenda effettuare la deduzione ai fini delle imposte sui redditi.

167. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le caratteristiche dei prospetti in cui effettuare le annotazioni di cui al comma 166 e in cui indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto.

168. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa, arti o professioni possono avvalersi delle disposizioni dei commi 165 e 166 qualora attestino, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 35 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, di presumere di non superare nel corso dell'anno i limiti di cui al comma 165.

169. Qualora uno dei requisiti di cui al comma 165 risulti eccedente in misura non superiore al 50 per cento rispetto a quelli ivi indicati, si applica, in luogo delle sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5 milioni; la sanzione non si applica se le difformità risultano prive di rilevanza.

170. Con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni di cui ai commi da 165 a 169 potranno essere modificate o integrate, anche per particolari categorie di soggetti, per tener conto di specifici aspetti dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi e dovranno comunque essere adeguate alla progressiva applicazione degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e successive modificazioni.

171. Le persone fisiche, esercenti imprese ovvero arti o professioni, applicano l'imposta sul valore aggiunto e le imposte sui redditi secondo le disposizioni dei commi da 172 a 184 se nell'anno solare precedente:

a) non hanno realizzato un volume d'affari superiore a 20 milioni di lire; a tal fine si tiene conto anche dei corrispettivi e dei compensi, non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, percepiti nell'esercizio;

b) non hanno utilizzato beni strumentali di costo complessivo al netto degli ammortamenti superiore a lire 20 milioni;

c) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;

d) non hanno corrisposto, a dipendenti o altri collaboratori stabili, compensi complessivi, tenendo conto anche dei contributi previdenziali ed assistenziali, superiori al 70 per cento del volume d'affari di cui alla lettera a).

172. Gli adempimenti documentali e contabili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono semplificati e consistono nell'obbligo:

a) di emettere fattura, per le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, solo su richiesta del cliente;

b) di conservare le fatture ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

c) di annotare, entro il giorno 15 di ogni mese, nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in un prospetto, che tiene luogo degli stessi, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, tenuto e conservato ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'ammontare complessivo distinto per aliquota delle operazioni effettuate nel mese precedente; entro la stessa data e secondo le stesse modalità devono essere annotati distintamente gli altri compensi e corrispettivi percepiti, non rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

d) di richiedere e conservare, ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la documentazione degli acquisti oggetto dell'attività propria dell'impresa, arte o professione;

e) di presentare un modello di pagamento, approvato con decreto del Ministro delle finanze, indicante il volume d'affari, il codice di attività e le ulteriori informazioni riportate nel modello, ivi incluse quelle sulle caratteristiche dell'attività svolta, anche ai fini dell'applicazione degli studi di settore; tale modello tiene luogo della dichiarazione annuale prevista ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (31);

f) di rilasciare, se prescritta, la certificazione dei corrispettivi.

173. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 171 l'imposta sul valore aggiunto, eccetto che per le attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o rientranti in altri regimi speciali per le quali rimane ferma la relativa disciplina, è determinata forfetariamente, in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle percentuali sottoindicate, applicate all'imposta corrispondente alle operazioni imponibili (32):

a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 73 per cento;

b) imprese aventi per oggetto altre attività: 60 per cento;

c) esercenti arti e professioni: 84 per cento.

174. Il regime di cui ai commi da 171 a 173 cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 171.

175. I soggetti indicati nel comma 171 possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari dandone comunicazione entro il 31 gennaio ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, che vale anche come opzione per la disciplina ordinaria ai fini delle imposte sul reddito, ha effetto fino a quando non è revocata e comunque per almeno un triennio.

176. I soggetti che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi delle disposizioni dei commi da 171 a 173 qualora attestino, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza nel corso dell'anno dei requisiti di cui al comma 171.

177. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è determinato forfetariamente e in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle percentuali di seguito indicate applicate al volume d'affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA, nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari se trattasi di esercenti imprese, percepiti nell'esercizio:

a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 75 per cento;

b) imprese aventi per oggetto altre attività: 61 per cento;

c) esercenti arti e professioni: 78 per cento.

178. I soggetti di cui ai commi da 171 a 176 possono liquidare l'imposta sul reddito delle persone fisiche in apposita sezione del modello di pagamento, redatto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi della lettera e) del comma 172; il modello di pagamento è utilizzato anche ai fini del versamento del contributo al Servizio sanitario nazionale. Il presente comma è applicabile ai contribuenti che non possiedono altri redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare superiore ad un milione di lire e l'imposta è determinata applicando al reddito di cui al comma 177 le aliquote di cui all'art. 11 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenendo conto delle detrazioni di imposta e delle ritenute subite.

179. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalità ed i termini di presentazione del modello sostitutivo, di effettuazione delle liquidazioni periodiche e degli acconti delle imposte sul reddito e del contributo al Servizio sanitario nazionale, tenendo conto dell'unificazione dei dati e dei versamenti.

180. Qualora uno dei limiti previsti al comma 171 risulti superato in misura non superiore al 50 per cento rispetto a quelli indicati, si applica, in luogo delle sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5 milioni; la sanzione non si applica se le difformità risultano prive di rilevanza.

181. Ai fini delle imposte sul reddito, per evitare salti o duplicazioni di imposta, nel passaggio dal regime forfetario di cui ai commi da 171 a 173 a quello ordinario e viceversa, i corrispettivi e i compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito imponibile non assumono rilevanza nella determinazione del reddito imponibile dei periodi successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa quelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto alla disciplina forfetaria, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario.

Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello forfetario di cui ai commi da 171 a 173.

182. Nell'ipotesi di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario dei commi da 171 a 173 ad un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, i beni strumentali si considerano riconosciuti in base ai valori documentati dalle relative fatture di acquisto, diminuiti delle quote di ammortamento annuali, ed i beni di magazzino in base ai valori delle fatture di acquisto più recenti.

183. In caso di passaggio dal regime forfetario alla disciplina di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari l'imposta afferente gli acquisti di beni risultanti da fatture registrate nei periodi di imposta soggetti a tale ultima disciplina è ammessa in detrazione a condizione che i beni stessi non siano stati consegnati o spediti nell'anno soggetto a regime forfetario; l'imposta afferente gli acquisti di servizi risultanti da fatture registrate nell'anno soggetto alla disciplina ordinaria è ammessa in detrazione a condizione che i corrispettivi non siano stati pagati nel corso di periodi soggetti a regime forfetario.

184. Con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi da 171 a 183 potranno essere modificate o integrate, anche per particolari categorie di soggetti, per tener conto di specifici aspetti dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi e comunque dovranno essere adeguate alla progressiva applicazione degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e successive modificazioni.

185. Le disposizioni dei commi da 165 a 184 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1997.

186. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di riordinare, secondo criteri di unitarietà e coordinamento, la disciplina tributaria degli enti non commerciali in materia di imposte dirette e indirette, erariali e locali, nel rispetto dell'autonomia impositiva degli enti locali.

187. Il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione della nozione di ente non commerciale, conferendo rilevanza ad elementi di natura obiettiva connessi all'attività effettivamente esercitata;

b) esclusione dall'imposizione dei contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ad enti non commerciali, aventi fine sociale, per lo svolgimento convenzionato di attività esercitate in conformità ai propri fini istituzionali;

c) esclusione dall'ambito dell'imposizione, per gli enti di tipo associativo, da individuare con riferimento ad elementi di natura obiettiva connessi all'attività effettivamente esercitata, nonché sulla base di criteri statutari diretti a prevenire fattispecie elusive, di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi resi agli associati nell'ambito delle attività proprie della vita associativa;

d) esclusione da ogni imposta delle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

e) previsione omogenea di regimi di imposizione semplificata ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti degli enti non commerciali che hanno conseguito proventi da attività commerciali entro limiti predeterminati, anche mediante l'adozione di coefficienti o di imposte sostitutive;

f) previsione, anche ai fini di contrastare abusi ed elusioni, di obblighi contabili, di bilancio o rendiconto, con possibili deroghe giustificate dall'ordinamento vigente, differenziati in relazione alle entrate complessive, anche per le raccolte pubbliche di fondi di cui alla lettera d); previsione di bilancio o rendiconto soggetto a pubblicazione e a controllo contabile qualora le entrate complessive dell'ente superino i limiti previsti in materia di imposte sui redditi;

g) previsione di agevolazioni temporanee per le operazioni di trasferimento di beni patrimoniali;

h) previsione di un regime agevolato, semplificato e forfettario con riferimento ai diritti demaniali sugli incassi derivanti da rappresentazioni, esecuzioni o radiodiffusioni di opere e all'imposta sugli spettacoli.

188. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di disciplinare sotto il profilo tributario le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, attraverso un regime unico al quale ricondurre anche le normative speciali esistenti. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alle cooperative sociali di cui alla, legge 8 novembre 1991, n. 381, e alle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

189. La disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale è informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) determinazione di presupposti e requisiti qualificanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, escludendo dall'ambito dei soggetti ammessi gli enti pubblici e le società commerciali diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria, individuando le attività di interesse collettivo il cui svolgimento per il perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, anche nei confronti dei propri soci, giustifica un regime fiscale agevolato, e prevedendo il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili;

b) previsione dell'automatica qualificazione come organizzazioni non lucrative di utilità sociale degli organismi di volontariato iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome, delle organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali, con relativa previsione di una disciplina semplificata in ordine agli adempimenti formali, e differenziata e privilegiata in ordine alle agevolazioni previste, in ragione del valore sociale degli stessi;

c) previsione, per l'applicazione del regime agevolato, di espresse disposizioni statutarie dirette a garantire l'osservanza di principi di trasparenza e di democraticità, con possibili deroghe, giustificate dall'ordinamento vigente, in relazione alla particolare natura di taluni enti;

d) previsione di misure dirette ad evitare abusi e fenomeni elusivi e di specifiche sanzioni tributarie;

e) previsione della detraibilità o della deducibilità delle erogazioni liberali effettuate, entro limiti predeterminati, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e degli enti a regime equiparato;

f) previsione di regimi agevolati, ai fini delle imposte sui redditi, per i proventi derivanti dall'attività di produzione o scambio di beni o di servizi, anche in ipotesi di attività occasionali, purché svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali o in diretta connessione con gli stessi;

g) facoltà di prevedere agevolazioni per tributi diversi da quelli di cui alla lettera f).

190. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, da emanare entro il 31 dicembre 1997, è istituito un organismo di controllo.

191. L'organismo di controllo opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze e garantisce, anche con emissione di pareri obbligatori e vincolanti, l'uniforme applicazione della normativa sui requisiti soggettivi e sull'ambito di operatività rilevante per gli enti di cui ai commi 186 e 188. L’organismo di controllo è tenuto a presentare al Parlamento apposita relazione annuale; è investito dei più ampi poteri di indirizzo, promozione e ispezione per la corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia di terzo settore. Può inoltre formulare proposte di modifica della normativa vigente ed adottare provvedimenti di irrogazione di sanzioni di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (33).

192. L'organismo di controllo ha, altresì, il compito di assicurare la tutela da abusi da parte di enti che svolgono attività di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica attraverso l'impiego dei mezzi di comunicazione.

192-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti la sede, l’organizzazione interna, il funzionamento, il numero dei componenti e i relativi compensi, i poteri e le modalità di finanziamento dell’organismo di controllo di cui al comma 190 (34).

193. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle misure previste dai commi 186 e 188, che non potranno superare lire 100 miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi per gli anni 1998 e 1999, si fa fronte mediante quota parte dei maggiori introiti derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 192.

194. E’ istituito, per l'anno 1996, un contributo straordinario per l'Europa, finalizzato all'adeguamento dei conti pubblici ai parametri previsti dal Trattato di Maastricht. Per le definizioni, gli istituti e quanto non espressamente previsto nei commi da 195 a 203, valgono le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

195. Soggetti passivi del contributo straordinario sono le persone fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi. Il contributo è determinato applicando alla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1996, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del predetto testo unico, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a lire 7.200.000 0 per cento;

b) oltre lire 7.200.000 fino a lire 20.000.000 1 per cento;

c) oltre lire 20.000.000 fino a lire 50.000.000 1,5 per cento;

d) oltre lire 50.000.000 fino a lire 100.000.000 2,5 per cento;

e) oltre lire 100.000.000 3,5 per cento.

196. Dal contributo determinato ai sensi del comma 195 si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, i seguenti importi:

a) lire 40.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e per ciascuna delle persona indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e lire 20.000 per ciascuno dei figli, affidati o affiliati indicati nella lettera b) del comma 1 dello stesso articolo 12;

b) lire 80.000, elevate a lire 180.000 per le persone fisiche che per il periodo d'imposta 1996 fruiscono delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente; la maggiorazione è rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno.

197. Il contributo non è comunque compensabile e non è deducibile ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa o contributo; l'eventuale eccedenza, trattenuta dal sostituto d'imposta ai sensi del comma 198, rispetto all'importo del contributo dovuto, può essere chiesta a rimborso ovvero computata in diminuzione dalle imposte sui redditi dovute dal contribuente.

198. Il contributo straordinario, al netto dell'importo da trattenere ai sensi del comma 199, deve essere versato, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, in due rate di uguale importo, nei termini previsti rispettivamente per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1996 e per il versamento a titolo di acconto della seconda o unica rata di detta imposta relativa all'anno 1997. La liquidazione, il conguaglio e la comunicazione dei dati del contributo straordinario dovuto ai sensi del presente comma sono effettuate anche dai soggetti che prestano l'assistenza fiscale avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 15, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come sostituito dal decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, convertito dalla legge 18 aprile 1986, n. 121, con il quale si prevede che il versamento non è dovuto se di importo non superiore a lire 20.000.

199. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed ai redditi assimilati di cui all'articolo 47, comma 1, lettere a) e d), del citato testo unico delle imposte sui redditi, il contributo è trattenuto, in rate di uguale importo, dai soggetti di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti nei periodi di paga compresi tra marzo e novembre 1997 ed è versato con le modalità previste per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente; gli importi che non trovano capienza nella retribuzione o nel compenso del periodo di paga sono trattenuti sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti nel periodo di paga successivo. L'importo che non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato agli interessati che provvedono al versamento entro il 15 dicembre 1997.

200. Nel caso in cui i soggetti che operano le ritenute sulle retribuzioni o sui compensi corrisposti a decorrere dal mese di marzo 1997 siano diversi da quelli che, per l'anno 1996, hanno rilasciato il certificato previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, si applicano le modalità previste dal comma 198. È fatta salva la facoltà dell'interessato di ottenere dal sostituto di imposta per l'anno 1997 l'applicazione delle disposizioni del comma 199, previa consegna, entro il mese di febbraio 1997, del predetto certificato, in originale o in copia.

201. Nel certificato di cui all'articolo 7-bis, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal citato decreto-legge n. 330 del 1994 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 473 del 1994, relativo all'anno 1996, sono indicati, nelle annotazioni, l'ammontare dei redditi soggetti al contributo, quello del contributo dovuto, nonché l'ammontare delle detrazioni spettanti.

202. I soggetti tenuti al versamento del contributo nonché i datori di lavoro devono indicare, nelle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 1996 previste, rispettivamente, negli articoli 1 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i dati relativi al contributo da versare secondo i criteri e le modalità stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che approva i rispettivi modelli di dichiarazione.

203. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi delle persone fisiche.

204. In deroga a quanto disposto dall'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante la sanatoria delle irregolarità e delle omissioni relative ad operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il contribuente può regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche, provvedendo a versare, entro il termine perentorio del 28 febbraio 1998 (35), l'imposta stessa ed una soprattassa nella misura del venticinque per cento, del venti per cento o del quindici per cento, a seconda che la violazione riguardi, rispettivamente, gli anni 1993, 1994 e 1995. Se, con riferimento ai versamenti periodici, il contribuente ha versato l'imposta in sede di dichiarazione annuale senza usufruire delle circostanze attenuanti previste nel citato articolo 48, le soprattasse di cui al primo periodo sono ridotte alla metà. L'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti periodi esonera il contribuente dal pagamento della soprattassa indicata nell'articolo 44 del citato decreto n. 633 del 1972 (35).

205. Per la regolarizzazione dei versamenti periodici relativi all'anno 1996, l'imposta e la soprattassa, nella misura del dieci per cento, devono essere versate entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della relativa dichiarazione.

206. Per gli omessi versamenti per i quali l'ufficio IVA abbia provveduto a notificare l'avviso di pagamento o ad eseguire l'iscrizione a ruolo o se entro il 30 settembre 1997 lo stesso ufficio proceda ai sensi dell'articolo 60, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 10, comma 2, lettera c), del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, si applicano le disposizioni del periodo seguente, a condizione che il contribuente effettui il versamento previsto entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento. Per gli avvisi di pagamento notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per il versamento è prorogato al 31 gennaio 1997. Se la violazione è già stata constatata o sono comunque iniziate le ispezioni o le verifiche di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la soprattassa da versare entro la predetta data del 30 settembre 1997 è pari al trentacinque per cento, al trenta per cento, al venticinque per cento o al venti per cento, rispettivamente, per ciascuno degli anni 1993, 1994, 1995 e 1996.

207. Il pagamento delle imposte e delle soprattasse di cui ai commi 204, 205 e 206 deve essere effettuato con le modalità indicate nell'articolo 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Ai fini della regolarizzazione di cui ai commi 204, 205 e 206, il contribuente deve trasmettere, a pena di decadenza dalla stessa, entro quindici giorni dal pagamento, al competente ufficio IVA, apposita istanza, allegandovi copia dell'attestazione di versamento. La trasmissione dell'istanza può essere effettuata anche tramite servizio postale, con plico raccomandato senza busta.

208. Le disposizioni del comma 204 si applicano, fino al 28 febbraio 1998 (36), anche se per l'imposta sono stati emessi i ruoli per la riscossione, a condizione che la cartella di pagamento non sia stata notificata e la relativa rata non sia scaduta prima della data di entrata in vigore della presente legge. In caso di avvenuta notifica della cartella di pagamento, resta fermo il versamento dell'imposta al concessionario della riscossione, mentre il versamento della soprattassa deve essere effettuato presso l'ufficio IVA competente entro cinque giorni dal pagamento dell'imposta (36).

209. In deroga a quanto disposto dagli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riguardanti i ritardati o mancati versamenti diretti delle imposte sui redditi e le relative sanzioni, i contribuenti e i sostituti d'imposta possono regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonché dei contributi dovuti risultanti dalle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1995, provvedendo a versare, in mancanza di notifica della cartella di pagamento, entro il termine perentorio del 28 febbraio 1998 (35) gli ammontari dovuti, maggiorati di un importo, a titolo di soprattassa, pari al trentacinque per cento, al trenta per cento, al venticinque per cento, al venti per cento o al quindici per cento, a seconda che l'imposta o il contributo siano dovuti in relazione alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta o all'esercizio chiuso, rispettivamente, entro il 31 dicembre degli anni 1991 e precedenti, 1992, 1993, 1994 e 1995. La soprattassa di cui al precedente periodo assorbe quella eventualmente dovuta per omesso o tardivo pagamento degli acconti relativi allo stesso periodo d'imposta o allo stesso esercizio. Se il contribuente ha versato l'imposta o il contributo in sede di dichiarazione annuale, in caso di omesso o tardivo versamento degli acconti, la misura della soprattassa di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità del versamento (36).

210. Le disposizioni del comma 209 non si applicano per i ruoli già emessi, per i quali sia stata notificata la cartella di pagamento e sia scaduta la relativa rata prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per i ruoli per i quali la cartella di pagamento sia stata notificata dopo tale data e fino al 30 settembre 1997, si applicano le disposizioni del comma 209 a condizione che il contribuente versi gli importi rideterminati, in base a detto comma, alla scadenza della rata. I concessionari della riscossione sono tenuti a comunicare ai competenti uffici, entro trenta giorni dalla riscossione degli importi di cui al comma 209, i relativi dati; in mancanza si applica la sanzione di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per ciascun nominativo non segnalato. Sulla base delle comunicazioni dei concessionari, gli uffici dispongono lo sgravio degli importi iscritti a ruolo per la differenza.

211. I soggetti indicati nell'articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, riguardante i sostituti d'imposta per i redditi da lavoro dipendente, sono tenuti al versamento di un importo pari al 5,89 e al 3,89 per cento dell'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, maturati al 31 dicembre, rispettivamente, dell'anno 1996 e 1997, a titolo di acconto delle imposte dovute su tali trattamenti dai dipendenti. Ognuno dei predetti ammontari è comprensivo delle rivalutazioni ed è al netto delle somme già erogate a titolo di anticipazione fino al 31 dicembre di tali anni. Al versamento di ognuno degli importi di cui al presente comma non sono tenuti i soggetti indicati nell'articolo 1 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nonché quelli che alla data del 30 ottobre 1996 avevano un numero di dipendenti (36):

a) non superiore a cinque, limitatamente al versamento del 2 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996;

b) non superiore a 15, limitatamente all'ulteriore versamento del 3,89 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996, nonché alla prevista intera percentuale degli importi maturati al 31 dicembre 1997.

b-bis) non superiore a 50, limitatamente all'ulteriore versamento del 3,89 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996 relativi ai dieci dipendenti di più recente assunzione.

211-bis. Il versamento previsto dal comma 211 non è dovuto per tutti i dipendenti assunti successivamente al 30 ottobre 1996 che determinino incremento del numero degli addetti delle singole aziende (38).

211-ter. Sono parimenti escluse dal versamento le quote di accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto comunque imputabili alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni (38).

212. Gli importi indicati al comma 211, da riportare nella dichiarazione prevista nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa, rispettivamente, al 1997 e al 1998, vanno versati in parti uguali entro il 31 luglio e il 30 novembre dei predetti anni, con le modalità prescritte per il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente (37).

213. L'importo di cui al comma 211, nell'ammontare che risulta alla data del 31 dicembre di ogni anno, è rivalutato secondo i criteri previsti dal quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile. Esso costituisce credito di imposta, da utilizzare per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti di fine rapporto corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2000, fino a concorrenza del 9,78 per cento di detti trattamenti, ovvero, se superiore, alla percentuale corrispondente al rapporto tra credito di imposta residuo a tale data e i trattamenti di fine rapporto risultanti alla stessa data. Se precedentemente al 1° gennaio 2000 il credito di imposta risulta superiore al 12 per cento dei trattamenti residui, l'eccedenza è utilizzata per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti la cui corresponsione determina detta eccedenza (37).

214. Per gli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nelle contabilità speciali o in conti correnti con il Tesoro, per l'anno 1997 i pagamenti del bilancio dello Stato sono accreditati sui conti aperti presso la tesoreria dello Stato solo ad avvenuto accertamento che le disponibilità sui conti medesimi si sono ridotte a un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilità rilevate al 1° gennaio 1997. La cadenza temporale delle rate di pagamento risultanti dalla normativa vigente decorre dal raggiungimento del predetto limite. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio 1997, sono disciplinati modalità e termini degli accreditamenti di somme spettanti alle province, ai comuni e alle comunità montane.

215. Alla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, commi 3 e 4, le parole <<14.550 miliardi>> e <<16.205 miliardi>> sono sostituite dalle seguenti <<500 miliardi>>;

b) all'articolo 2, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<A decorrere dal 1° gennaio 1996, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita, a carico delle Amministrazioni statali, un'aliquota contributiva di finanziamento aggiuntiva rispetto a quella di cui al comma 2, unitamente ai relativi criteri e modalità di versamento.>>;

c) all'articolo 2, comma 4, è aggiunta la seguente lettera:

<<b-bis) quanto a lire 14.050 miliardi per l'anno 1996 e a lire 15.705 miliardi per l'anno 1997, quale contribuzione di finanziamento aggiuntiva a carico delle Amministrazioni statali>>.

216. Le entrate derivanti dalla presente legge sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, ove necessarie, le modalità per l'attuazione del presente comma.

217. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 1997, salvo che non sia espressamente stabilita una diversa decorrenza.

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(1) Comma aggiunto dall’art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

(2) Comma abrogato dall’art. 31, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(3) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 5, L. 21 novembre 2000, n. 342.

(4) Comma aggiunto dall’art. 9-bis, D.L. 28 marzo 1997, n. 79.

(5) Comma così modificato dall’art. 24, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(6) Lettera aggiunta dall’art. 24, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(7) Comma così modificato dall'art. 5, comma 9, L. 23 febbraio 2001, n. 29.

(8) Termine differito al 30 giugno 1998 dall’art. 14, L. 27 dicembre 1997, n. 449. Successivamente, tale termine è stato soppresso dall’art. 19, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(9) Comma così modificato dall’art. 14, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(10) Termine soppresso dall’art. 19, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(11) Comma così sostituito dall’art. 4, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successivamente così modificato dall'art. 43, comma 15, L. 23 dicembre 2000, n. 388, con effetto dal 1° gennaio 2001.

(12) Comma aggiunto dall’art. 4, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successivamente così modificato dall'art. 43, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388, con effetto dal 1° gennaio 2001.

(13) Comma abrogato dall’art. 4, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(14) Lettera abrogata dall’art. 44, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(15) Comma così sostituito dall’art. 6, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, a partire dal 1° gennaio 1997.

(16) Numero abrogato dall’art. 21, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(17) Lettera così sostituita dall’art. 7, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(18) Numero abrogato dall’art. 31, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(19) Lettera così modificata dall’art. 12, L. 13 maggio 1999, n. 133.

(20) Lettera così modificata dall’art. 6, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(21) Lettera così modificata dall’art. 48, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(22) Lettera così sostituita dall’art. 48, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(23) Lettera così modificata dall’art. 6, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(24) Lettera aggiunta dall’art. 6, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(25) Numero abrogato dall’art. 10, L. 13 maggio 1999, n. 133.

(26) Alinea così modificato dall’art. 26, L. 18 febbraio 1999, n. 28.

(27) Lettera aggiunta dall’art. 26, L. 18 febbraio 1999, n. 28.

(28) Termine prorogato al 31 dicembre 1999 dall’art. 6, L. 23 dicembre 1998, n. 448. In precedenza, il termine era stato fissato al 31 dicembre 1998 ai sensi dell’art. 14, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(29) Lettera così modificata dall’art. 2, L. 13 maggio 1999, n. 133.

(30) Lettera aggiunta dall’art. 2, L. 13 maggio 1999, n. 133.

(31) Lettera abrogata dall’art. 9, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

(32) Comma così modificato dall’art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

(33) Comma così sostituito dall’art. 14, L. 13 maggio 1999, n. 133.

(34) Comma aggiunto dall’art. 14, L. 13 maggio 1999, n. 133.

(35) Termine da ultimo prorogato al 2 marzo 1999 ai sensi dell’art. 12, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(36) Comma così modificato dall’art. 23, L. 23 dicembre 1997, n. 449.

(37) Comma così sostituito dall’art. 2, D.L. 28 marzo 1997, n. 79.

(38) Comma aggiunto dall’art. 2, D.L. 28 marzo 1997, n. 79.

(39) Lettera aggiunta dall’art. 2, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(40) Lettera così modificata dall’art. 2, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(41) Comma così modificato dall’art. 4, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(42) Comma abrogato dall’art. 4, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(43) Ai sensi dell’art. 4, L. 23 dicembre 1999, n. 488, la riassegnazione prevista dal presente comma non si applica per gli anni 2000, 2001 e 2002.

(44) Comma abrogato dall’art. 2, D.P.R. 10 marzo 2000, n. 100 con effetto a partire dal 12 maggio 2000.

(45) Lettera così modificata dall'art. 43, comma 11, L. 23 dicembre 2000, n. 388, con effetto dal 1° gennaio 2001.

(46) Alinea così modificata dall'art. 43, comma 18, lett. a), L. 23 dicembre 2000, n. 388, con effetto dal 1° gennaio 2001.

(47) Lettera abrogata dall'art. 43, comma 18, lett. b), L. 23 dicembre 2000, n. 388, con effetto dal 1° gennaio 2001.

(48) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, L. 12 dicembre 2002, n. 273.

(49) Lettera inserita dall'art. 1, comma 8, D.L: 21 marzo 2003, n. 45.

 

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(*) Provvedimento pubblicato nella G.U. 28 dicembre 1996, n. 303.