LEGGE n. 662 del 23
dicembre 1996
Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica
(testo
coordinato)
Art.
1
Misure
in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale,
previdenza e assistenza
1. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui
all'art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito
dall'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, i direttori generali
delle aziende ospedaliere o delle unità sanitarie locali interessate
provvedono, non oltre il 30 giugno 1997, alla riduzione del numero dei posti
letto nelle singole unità operative ospedaliere che nell'ultimo triennio hanno
mediamente registrato un tasso di occupazione inferiore al 75 per cento, fatta
eccezione per la terapia intensiva, la rianimazione, le malattie infettive, le
attività di trapianto di organi e di midollo osseo nonché le unità spinali, in
misura tale da assicurare il rispetto di detto tasso di occupazione, e
rideterminano, conseguentemente, le dotazioni organiche anche in deroga, al
solo fine della loro riduzione, a quanto stabilito dal comma 52 del presente
articolo. Fino a quando non sono esperite le suddette procedure è fatto divieto
di procedere alle assunzioni di personale. Nel rispetto del tasso di
spedalizzazione del 160 per mille, indicato dal citato art. 2, comma 5, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, per il 1997, i direttori generali delle aziende
ospedaliere o delle unità sanitarie locali assicurano che la riduzione prevista
dal presente comma non sia inferiore al 20 per cento del numero dei posti letto
per ciascuna unità operativa ospedaliera interessata.
2. Le regioni possono fissare un tasso di occupazione dei posti letto
superiore al 75 per cento destinando una quota parte dei risparmi derivanti
dalla conseguente riduzione dei posti letto all'assistenza domiciliare a favore
di portatori di handicap gravi, di patologie cronico-degenerative in stato
avanzato o terminale nonché degli anziani non autosufficienti. Le regioni
possono altresì fissare un tasso di occupazione di posti letto inferiore al 75
per cento negli ospedali situati nelle isole minori e nelle zone montane
particolarmente disagiate.
3. Le regioni, al fine di contenere le richieste di prestazioni in regime
di ricovero ospedaliero di lunga degenza, adottano misure al fine di
razionalizzare la spesa sanitaria facendo ricorso alla prevenzione e
all'assistenza domiciliare medicalmente assistita.
4. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui al
citato art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le regioni, entro
il 30 giugno 1997, provvedono ad incrementare i posti letto equivalenti di
assistenza ospedaliera diurna, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22
ottobre 1992, fino ad una dotazione media regionale non inferiore al 10 per
cento dei posti letto della dotazione standard per acuti prevista dalla
normativa vigente. Alle regioni inadempienti si applicano le disposizioni di
cui all'art. 1, comma 2-quinquies, del citato decreto-legge n. 280 del
1996.
5. Ferme restando le incompatibilità previste dall'art. 4, comma 7, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, da riferire anche alle strutture sanitarie
private accreditate ovvero a quelle indicate dall'art. 6, comma 6, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, l'opzione per l'esercizio della libera professione
intramuraria da parte del personale dipendente del Servizio sanitario
nazionale, da espletare dopo aver assolto al debito orario, è incompatibile con
l'esercizio di attività libero professionale. L'attività libero professionale
da parte dei soggetti che hanno optato per la libera professione extramuraria
non può comunque essere svolta presso le strutture sanitarie pubbliche, diverse
da quella di appartenenza, o presso le strutture sanitarie private accreditate,
anche parzialmente.
L'accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di
chiunque vi abbia interesse, al direttore generale dell'azienda ospedaliera a
dell'unità sanitaria locale interessata.
6. Le disposizioni previste dai commi da 1 a 19 si applicano anche al
personale di cui all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e al personale di cui all'art. 6, comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
7. Per il personale indicato ai commi 5 e 6 l'attività libero
professionale intramuraria è assimilata, ai fini fiscali, al rapporto di lavoro
dipendente (1).
8. I direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere, in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 10, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, attivano ed
organizzano, d'intesa con le regioni, nell'ambito della ristrutturazione della
rete ospedaliera, l'attività libero professionale intramuraria. Provvedono
altresì a comunicare alle regioni il quantitativo e la tipologia delle
strutture attivate nonché il numero di operatori sanitari che possono
potenzialmente operare in tali strutture. I direttori generali dell'unità sanitaria
locale e dell'azienda ospedaliera individuano, inoltre, nell'ambito
dell'applicazione delle norme contrattuali, istituti incentivanti l'attività
libero professionale intramuraria.
9. Ai fini dell'applicazione del comma 8 del presente articolo, le regioni
possono integrare i programmi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67.
10. I dipendenti del Servizio sanitario nazionale in servizio presso
strutture nelle quali l'attività libero professionale intramuraria risulti
organizzata e attivata, ai sensi dell'art. 4, comma 10, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, anche secondo le modalità
transitorie dallo stesso previste, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono tenuti a comunicare al direttore generale, entro il 31
marzo 1997, l'opzione tra l'esercizio dell'attività libero professionale
intramuraria o extramuraria. In assenza di comunicazione si presume che il
dipendente abbia optato per l'esercizio della libera professione intramuraria.
L'opzione a favore dell'esercizio della libera professione extramuraria ha
valore per un periodo di tre anni.
11. I dipendenti del Servizio sanitario nazionale in servizio presso
strutture nelle quali l'attività libero professionale intramuraria non risulti
organizzata e attivata alla data di entrata in vigore della presente legge sono
tenuti a rendere la comunicazione di cui al comma 10 entro trenta giorni dalla
data della comunicazione dei direttori generali alle regioni, prevista dal
comma 8. Si applicano altresì le disposizioni previste al comma 10, secondo e
terzo periodo.
12. Le direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri
all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, di
cui all'art. 50, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni, indicano altresì i criteri per
l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo al personale che abbia
optato per l'esercizio della libera professione intramuraria. Tale opzione
costituisce titolo di preferenza per il conferimento di incarichi comportanti
direzioni di struttura ovvero per l'accesso agli incarichi di dirigenti del
ruolo sanitario di secondo livello. Resta ferma la riduzione del 15 per cento
della componente fissa di posizione della retribuzione per i dipendenti che
optano per l'esercizio della libera professione extramuraria.
13. In sede di rinnovo della convenzione tra il Servizio sanitario
nazionale ed i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, si
tiene conto dei principi stabiliti dal presente articolo.
14. Con decreto del Ministro della sanità da emanare entro il 28 febbraio
1997 sono stabiliti i termini per l'attuazione dei commi 8, 11 e 12, le
modalità per il controllo del rispetto delle disposizioni sulla
incompatibilità, nonché la disciplina dei consulti e delle consulenze.
15. Entro il 30 settembre 1997, il Governo riferisce al Parlamento sullo
stato di attivazione degli spazi per l'esercizio della libera professione
intramuraria nonché sulle misure dirette ad incentivare il ricorso alle
prestazioni rese in regime di libera professione intramuraria, da applicare a
decorrere dal 1998.
16. I posti letto riservati per l'esercizio della libera professione
intramuraria e per l'istituzione delle camere a pagamento, ai sensi dell'art.
4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille
abitanti previsto dal citato art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n.
549. Le regioni tengono conto dell'attivazione e dell'organizzazione
dell'attività libero professionale intramuraria in sede di verifica dei
risultati amministrativi e di gestione ottenuti dal direttore generale
dell'unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera ai sensi dell'art. 1,
comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17
ottobre 1994, n. 590, nonché ai fini della corresponsione della quota
integrativa del trattamento economico del direttore generale di cui all'art. 1,
comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n.
502.
17. Per la fruizione delle prestazioni erogate in regime di libera
professione intramuraria e la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta
dell'assistito, il cittadino è tenuto al pagamento delle spese aggiuntive di
cui all'art. 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché di una
quota pari al 10 per cento della tariffa a carico del Servizio sanitario
nazionale anche mediante l'utilizzo di mutualità integrativa e/o assicurativa
(2).
18. Le prestazioni strettamente e direttamente correlate al ricovero
programmato, preventivamente erogate al paziente dalla medesima struttura che
esegue il ricovero stesso, sono remunerate dalla tariffa onnicomprensiva
relativa al ricovero e non sono soggette alla partecipazione alla spesa da
parte del cittadino. I relativi referti devono essere allegati alla cartella
clinica che costituisce il diario del ricovero.
19. Le istituzioni sanitarie private, ai fini dell'accreditamento di cui
all'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni, devono documentare la capacità di garantire
l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità
previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale
del Servizio sanitario nazionale e con piante organiche a regime. L'esistenza
di situazioni d'incompatibilità preclude l'accreditamento e comporta la nullità
dei rapporti eventualmente instaurati con le unità sanitarie locali.
L'accertata insussistenza della capacità di garantire le proprie prestazioni
comporta la revoca dell'accreditamento e la risoluzione dei rapporti costituiti.
20. In applicazione di quanto previsto dalla legge 13 maggio 1978, n.
180, ferma restando la scadenza del 31 dicembre 1996 e quanto previsto
dall'art. 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le regioni
provvedono, entro il 31 gennaio 1997, sentite le associazioni nazionali del
settore e degli enti locali interessati, all'adozione di appositi strumenti di
pianificazione riguardanti la tutela della salute mentale, in attuazione di
quanto previsto dal progetto-obiettivo <<Tutela della salute mentale
1994-1996>>, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7
aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1994.
21. Alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'art. 3, comma 5, il secondo
ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “I beni mobili ed immobili
degli ospedali psichiatrici dismessi, che non possono essere utilizzati per
altre attività di carattere sanitario, sono destinati dall'unità sanitaria
locale competente alla produzione di reddito, attraverso la vendita, anche
parziale, degli stessi con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la
locazione. I redditi prodotti sono utilizzati per l'attuazione di quanto previsto
dal progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996",
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, per
interventi nel settore psichiatrico, e dai relativi progetti regionali di
attuazione”.
22. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di
verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti dai direttori
generali ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1994, n.
512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, nonché ai fini della
corresponsione della quota integrativa dei trattamento economico per i medesimi
direttori generali prevista dall'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, tengono conto delle iniziative
adottate dai direttori generali interessati, all'interno della programmazione
regionale, per la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici e per
l'attuazione del progetto-obiettivo “Tutela della salute mentale 1994-1996”.
23. Nell'anno 1997, alle regioni inadempienti rispetto a quanto previsto
dall'art. 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dal comma 20 del
presente articolo, si applica, in sede di ripartizione del Fondo sanitario
nazionale, ai sensi dell'art. 12 dei decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni, una riduzione della quota spettante pari allo
0,50 per cento. A decorrere dal 1998, tale percentuale è elevata in misura pari
al 2 per cento.
24. Il Ministro della sanità trasmette al Parlamento una relazione
trimestrale sulle iniziative adottate a livello nazionale e regionale per la
chiusura degli ospedali psichiatrici e per l'attuazione del progetto-obiettivo
“Tutela della salute mentale 1994-1996”, in base ai dati forniti dalle regioni
con la stessa periodicità.
25. Le regioni sono tenute ad individuare tra le priorità cui destinare
quote dei finanziamenti previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
i dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie locali per la
realizzazione di centri diurni e di case alloggio.
26. Nell'ambito dei livelli uniformi di assistenza, individuati dal Piano
sanitario nazionale adottato ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sentita l'ANCI, quali tipologie
di risposta assistenziale, le regioni provvedono all'accertamento delle
situazioni di bisogno e all'organizzazione dei servizi, assicurando
l'equilibrio finanziario delle relative gestioni.
27. L'attività dei medici di medicina generale, nel quadro delle funzioni
attribuite dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni, è orientata al rispetto degli obiettivi assistenziali
e dei connessi livelli di spesa individuati dalle unità sanitarie locali sulla
base di specifici indirizzi regionali, volti, tra l'altro, al contenimento
delle richieste di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero. La quota
variabile della remunerazione dei medici di medicina generale viene
flessibilmente commisurata al perseguimento degli obiettivi ed al rispetto dei
vincoli. Per l'anno 1997 i livelli di spesa non possono superare, a livello
regionale, i corrispondenti livelli registrati nell'esercizio 1996, ridotti
dell'1 per cento.
28. Allo scopo di assicurare l'uso appropriato delle risorse sanitarie e
garantire l'equilibrio delle gestioni, i medici abilitati alle funzioni
prescrittive conformano le proprie autonome decisioni tecniche a percorsi
diagnostici e terapeutici, cooperando in tal modo al rispetto degli obiettivi
di spesa. I percorsi diagnostici e terapeutici sono individuati ed adeguati
sistematicamente dal Ministro della sanità, avvalendosi dell'Istituto superiore
di sanità, sentite la Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e
degli odontoiatri e le società scientifiche interessate, acquisito il parere
del Consiglio superiore di sanità. Il Ministro della sanità stabilisce,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, gli indirizzi per l'uniforme
applicazione dei percorsi stessi in ambito locale e le misure da adottare in
caso di mancato rispetto dei protocolli medesimi, ivi comprese le sanzioni a
carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza
giustificati motivi.
29. I direttori generali delle aziende sanitarie sono responsabili, sulla
base degli indirizzi del livello centrale e regionale, dell'attivazione dei
sistemi informativi per la rilevazione, l'elaborazione e l'analisi comparativa
dei dati epidemiologici, di attività e di spesa necessari per fini di
programmazione, controllo e valutazione dell'attività assistenziale e
prescrittiva facente capo ai singoli medici e per la valutazione dei percorsi,
nonché della fornitura dei dati alle regioni e al Ministero della sanità. Per
corrispondere alle esigenze informative del livello centrale, il Ministero
della sanità può attivare forme campionarie di rilevazione stipulando
all'occorrenza appositi accordi di cooperazione con aziende sanitarie e regioni.
30. Per l'analisi, la programmazione e il controllo del settore degli
acquisti dei beni e servizi nel Servizio sanitario nazionale, nonché per fini
di orientamento e supporto, il Ministero della sanità, nel quadro delle
competenze in materia di sistema informativo sanitario, provvede, anche
mediante la omogeneizzazione e l'integrazione delle funzioni regionali di cui
all'art. 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'organizzazione e
alla gestione di un osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi. L'osservatorio
centrale raccoglie, anche utilizzando il collegamento in rete con gli
osservatori regionali e locali del Servizio sanitario nazionale ed accordi con
banche dati di altre istituzioni pubbliche e private, i dati sui prezzi dei
beni e dei servizi offerti al Servizio sanitario nazionale e sugli acquisti dei
diversi settori merceologici e li classifica al fine di renderli confrontabili
su scala nazionale, provvedendo ad inviare trimestralmente al Ministro della
sanità ed alla Commissione unica del farmaco apposita relazione in merito alla
spesa sostenuta e diffondendo tali informazioni quali supporto delle decisioni
gestionali locali. L'osservatorio provvede altresì al monitoraggio del prezzo
dei farmaci collocati nella classe c) di cui all'art. 8, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
31. Sulle confezioni esterne dei prodotti farmaceutici collocati nella
classe a) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, devono essere riportati in caratteri <<Braille>>, in quanto
compatibili con la dimensione della confezione, il nome commerciale del
prodotto e un eventuale segnale di allarme che richiami l'attenzione del
paziente sulla esistenza di particolari condizioni d'uso. La presente
disposizione si applica alle confezioni messe in commercio a partire dal 1°
gennaio 1998.
32. Le regioni, per l'esercizio 1997, nell'ambito delle funzioni previste
dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 507 e
successive modificazioni, individuano, nel rispetto dei livelli di spesa
stabiliti per l'anno 1996, le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie
che possono essere erogate nelle strutture pubbliche e in quelle private. La
contrattazione dei piani annuali preventivi, di cui all'art. 6, comma 5, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, ed all'art. 2, comma 8, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, deve essere realizzata in conformità alle predette indicazioni,
con la fissazione del limite massimo di spesa sostenibile.
33. Con decreto del Ministro della sanità da emanare entro il 28 febbraio
1997 sono fissati i termini e le sanzioni per eventuali inadempienze degli
amministratori, per la completa attuazione delle disposizioni di cui all'art.
5, commi 4 e 5, del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502.
34. Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di
ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, il
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta
del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi: popolazione residente,
frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della
popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti
utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori
epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del Ministro della sanità,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, può vincolare quote del Fondo
sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano
sanitario nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute
materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonché per
quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle
malattie ereditarie. Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive
nell'infanzia le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità finanziarie,
devono concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie
quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite e antihaemophulius influenzae
tipo B quando queste vengono richieste dai genitori con prescrizione medica. Di
tale norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non residenti sul
territorio nazionale.
34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e
di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale le regioni
elaborano specifici progetti sulla scorta di criteri e parametri fissati dal
Piano stesso. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della
sanità, individua i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a tal
fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34. Si applica
l'ultimo comma dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni (3).
35. Gli eventuali avanzi di gestione registrati a decorrere dall'anno
1995 dagli enti del Servizio sanitario nazionale devono essere destinati, in
via prioritaria, alla copertura dei disavanzi verificatisi negli anni
precedenti, anche oggetto delle gestioni liquidatorie di cui all'art. 2, comma
14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
36. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza
farmaceutica, previsto per l'anno 1997 dall'art. 7, comma 5, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, è rideterminato in lire 9.600 miliardi anche per
assicurare l'erogazione di farmaci innovativi di alto valore terapeutico,
nonché la copertura degli oneri di cui al comma 42.
37. Alla maggiore spesa per l'assistenza farmaceutica per l'anno 1997,
pari a lire 600 miliardi, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 39.
38. Per il 1997 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
l'assistenza farmaceutica può registrare un incremento non superiore al 14 per
cento rispetto a quanto determinato dal comma 36, fermo restando il
mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti
complessivi previsti per il medesimo anno.
39. Per le cessioni e le importazioni dei farmaci appartenenti alla
classe c) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per
cento.
40. A decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo di
vendita al pubblico delle specialità medicinali collocate nelle classi a)
e b), di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
sono fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti
rispettivamente al 66,65 per cento, al 6,65 per cento e al 26,7 per cento sul
prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle
farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo
al lordo dei ticket e al netto dell'IVA pari al 3,75 per cento per le
specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è inferiore a lire
50.000, al 6 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al
pubblico è compreso tra lire 50.000 e lire 99.999, al 9 per cento per le
specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra lire
100.000 e lire 199.999 al 12,5 per cento per le specialità medicinali il cui
prezzo di vendita al pubblico è compreso tra euro 103,29 e euro 154,94 e al 19
per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e'
superiore a euro 154,94. Il Ministero della salute, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private,
sottopone a revisione annuale gli intervalli di prezzo e i limiti di fatturato,
di cui al presente comma. Per le farmacie rurali che godono dell'indennità di
residenza ai sensi dell'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive
modificazioni, restano in vigore le quote di sconto di cui all'art. 2, comma 1,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per le farmacie con un fatturato complessivo
annuo non superiore a lire 500 milioni, le percentuali previste dal presente
comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento (27).
41. I medicinali sottoposti alla procedura di autorizzazione di cui al
regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, sono ceduti dal
titolare dell'autorizzazione ad un prezzo contrattato con il Ministero della
sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo criteri
stabiliti dal CIPE, entro il 31 gennaio 1997 (27).
42. Entro il 15 febbraio 1997 la Commissione unica del farmaco procede
alla prima individuazione dei medicinali attualmente classificati nella classe c),
di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i quali, per
particolari motivi terapeutici, a decorrere dal 1° marzo 1997, sono erogabili,
a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nel limite di spesa di lire
100 miliardi per anno, agli assistiti appartenenti a nuclei familiari in
possesso di un reddito annuo lordo non superiore a lire 19 milioni. Ai fini
dell'accertamento del reddito si applica la normativa vigente in materia di
autocertificazione, con obbligo di controlli da parte delle aziende sanitarie
locali. L'elenco dei medicinali erogabili ai sensi del presente comma viene
aggiornato periodicamente dalla Commissione unica del farmaco. L'onere
derivante dall'attuazione del presente comma resta a carico del Servizio
sanitario nazionale nell'ambito del tetto di spesa previsto per l'assistenza
farmaceutica (4).
43. Agli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, ammessi ad
operare all'interno delle strutture sanitarie pubbliche, ai sensi dell'art. 14,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, può essere consentito l'uso gratuito di locali e servizi
strettamente necessari all'espletamento delle relative attività.
44. Sono considerate semplici violazioni amministrative, punibili con
sanzioni disciplinari, le irregolarità formali commesse nella compilazione
delle ricette.
45. Fino al 31 dicembre 1997 è fatto divieto alle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, di assumere personale, anche a tempo determinato, escluso quello delle
categorie protette. è autorizzato esclusivamente il ricorso alle procedure di
mobilità, secondo la normativa vigente.
46. Il divieto di cui al comma 45 non si applica alle aziende ed agli
enti del Servizio sanitario nazionale, compreso l'ente pubblico Croce rossa
italiana, limitatamente per quest'ultimo al personale che, alla data del 30
settembre 1996, presta servizio nei servizi sanitari con contratto a tempo
determinato, ferme restando le previsioni di cui al comma 1, agli ordini e
collegi professionali, alle università, agli enti pubblici di ricerca, alle
regioni, alle province autonome ed agli enti locali non strutturalmente
deficitari ed a quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato, agli enti non in condizioni di squilibrio
finanziario di cui all'art. 22, comma 12, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
al personale della carriera diplomatica e dei contrattisti all'estero, alle
Forze armate ed al personale tecnico, nelle qualifiche funzionali sesta,
settima e ottava, dell'Istituto Idrografico e degli Arsenali della Marina in
misura complessiva pari a 23 posti per il primo e 75 posti per i secondi, a
parziale compensazione delle cessazioni dal servizio verificatesi nel 1996
nelle stesse qualifiche anche attraverso concorsi riservati al personale già in
servizio, ai Corpi di polizia previsti dall'art. 16 della legge 1° aprile 1981,
n. 121, limitatamente al personale addetto all'espletamento dei servizi di
ordine e di sicurezza pubblica e dell'amministrazione della giustizia per i
servizi istituzionali di traduzione dei detenuti e degli internati, al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per il solo personale operativo, ed a quello di
cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, per il quale si siano
esaurite le prescritte procedure entro il 31 dicembre 1996. Resta fermo quanto
previsto dall'art. 9, comma 4, secondo e terzo periodo, della legge 23 dicembre
1992, n. 498. Il divieto non opera per le assunzioni di personale del Ministero
per i beni culturali e ambientali, nella misura del 40 per cento dei posti
resisi disponibili per cessazioni, nonché per le assunzioni previste da
specifiche norme legislative per l'attuazione ed il funzionamento degli uffici
nelle otto province di nuova istituzione, in entrambi i casi previo
espletamento delle procedure di mobilità da concludere entro il termine di
trenta giorni, decorso il quale si procede alle assunzioni. Il divieto non
opera altresì per le assunzioni, sia mediante procedure concorsuali, sia a
tempo determinato, degli enti di gestione dei parchi nazionali, da effettuare
nei limiti della pianta organica o dell'attuale dotazione organica purché approvati
dal Ministero dell'ambiente, previo espletamento delle procedure di mobilità da
concludere entro il termine di trenta giorni. Per il comparto scuola si
applicano le disposizioni del comma 73 e per il personale del Ministero degli
affari esteri si applicano le disposizioni dal comma 132 al comma 142. Restano
ferme le disposizioni di cui all'art. 5, comma 27, della legge 24 dicembre
1993, n. 537 e successive modificazioni e integrazioni. Sono consentite le
assunzioni dei vincitori di concorsi per qualifiche dirigenziali banditi da
amministrazioni statali, le cui graduatorie risultino approvate dalle
commissioni d'esame entro il 15 dicembre 1996, e, per il triennio 1997-1999, le
assunzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il personale
del ruolo dell'ispettorato del lavoro, limitatamente a 190 unità dell'ottava
qualifica funzionale, dell'INPDAP, limitatamente a 250 unità complessive di
personale da utilizzare nelle strutture periferiche, dell'INPS, nei limiti di
200 unità complessive di personale da adibire alla vigilanza, e dell'INAIL, nei
limiti di 150 unità complessive. Gli enti locali dissestati che abbiano
ottenuto l'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato alla data di
entrata in vigore della presente legge possono chiedere, per esigenze di
funzionamento dei servizi, l'assegnazione di personale posto in mobilità al
momento della rideterminazione delle piante organiche e in servizio presso gli
enti stessi alla data del 31 dicembre 1995.
47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi
pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate
successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31
dicembre 1998 (5).
48. Fermi restando i limiti previsti dal comma 46, le amministrazioni di
cui al medesimo comma assumono prioritariamente i soggetti appartenenti alle
categorie protette in numero pari a quello dei posti occupati da falsi
invalidi, accertati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e comunque
nell'ambito delle disponibilità dei posti derivanti da cessazioni dal servizio.
49. Per gli anni 1998 e 1999 le amministrazioni pubbliche di cui al comma
45, con le esclusioni di cui al comma 46, possono provvedere alla copertura dei
posti resisi disponibili per cessazioni mediante ricorso alle procedure di
mobilità e, nel limite del 10 per cento di tali posti disponibili, attraverso
nuove assunzioni di personale. Fino al 31 dicembre 1999, in relazione
all'attuazione dell'art. 89 del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, possono essere
banditi concorsi e attuate assunzioni di personale per i ruoli locali delle
amministrazioni pubbliche nella Provincia di Bolzano, nei limiti delle
dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.
50. Le disposizioni di cui ai commi 45 e 49 non si applicano per le
assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli
avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia può
procedere, nei limiti delle dotazioni organiche fissate a seguito della
verifica dei carichi di lavoro ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'art. 3, comma 5, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, alla copertura dei posti del restante personale
dell'amministrazione della giustizia in misura non superiore al 70 per cento
del complesso delle vacanze esistenti alla data del 31 dicembre 1996, anche al fine
di soddisfare sopraggiunte maggiori esigenze funzionali; la dotazione organica
complessiva del personale dell'amministrazione centrale non potrà essere
determinata in misura superiore ai posti coperti alla data del 31 dicembre
1996, salva la possibilità di variazioni, nell'ambito della stessa dotazione
organica, per quanto riguarda la consistenza delle qualifiche funzionali e dei
profili professionali, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
51. In deroga al comma 45, il Ministero dei trasporti e della navigazione
può assumere ispettori di volo con contratti a termine annuali rinnovabili di
anno in anno sino ad un massimo di tre anni, da utilizzare per le esigenze del
servizio della navigazione della Direzione generale dell'aviazione civile, e al
Ministero per i beni culturali e ambientali è consentita l'assunzione di
personale a tempo determinato, ai sensi della normativa vigente.
52. Le dotazioni organiche di tutte le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con le
esclusioni di cui al comma 46, che non abbiano provveduto alla rideterminazione
delle dotazioni organiche, previa verifica dei carichi di lavoro, ai sensi
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono provvisoriamente rideterminate in
misura pari ai posti coperti al 31 agosto 1996, nonché ai posti per i quali,
alla stessa data, risultino in corso di espletamento concorsi o siano stati
pubblicati i bandi di concorso. Alle università si applica il comma 31
dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
53. Le dotazioni organiche provvisoriamente rideterminate ai sensi del
comma 52 costituiscono il parametro di riferimento ai fini dell'applicazione
dell'art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e sono ridotte in
via definitiva del 15 per cento, esclusi i posti vincolati alle categorie
privilegiate, se alla data del 30 aprile 1997 non si provvede alla
rideterminazione delle stesse, previa verifica dei carichi di lavoro. La
mancata rideterminazione delle dotazioni organiche entro la data sopraindicata
determina, per le amministrazioni inadempienti, la riduzione automatica del 5
per cento delle dotazioni iniziali iscritte nei capitoli di bilancio
dell’esercizio in corso per spese non obbligatorie (6).
54. Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle disposizioni vigenti, sono
introdotte disposizioni speciali anche di esclusione in materia di
determinazione delle piante organiche per gli ordini e i collegi professionali
in relazione al numero degli iscritti e per l'ente autonomo <<La
Triennale>> di Milano, senza oneri per il bilancio dello Stato.
55. Ai fini di una razionale utilizzazione del personale, i dipendenti
civili provenienti dalle dismesse basi NATO già assegnati ad amministrazioni
statali ai sensi dell'art. 2, comma 14 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, sono
trasferiti, sulla base delle disponibilità negli organici e delle effettive
esigenze di funzionalità, e previa domanda da presentarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle sedi periferiche
dell'amministrazione statale o ad altre amministrazioni pubbliche nell'ambito
della provincia in cui la base militare era collocata. Entro i successivi
sessanta giorni si provvede al trasferimento mediante decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri.
56. Le disposizioni di cui all'art. 58, comma 1, dei decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le
disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi
professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni
con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non
superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.
56-bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano l’iscrizione ad albi e
l’esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56.
Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l’iscrizione ad
albi professionali e per l’esercizio delle relative attività. Ai dipendenti
pubblici iscritti ad albi professionali non possono essere conferiti incarichi
professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non
possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una
pubblica amministrazione (7).
57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito
relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie
qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad
esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda, nella
quale è indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il
dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega
la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro
autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica
attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la
trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione
organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità
dell'amministrazione stessa, può con provvedimento motivato differire la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non
superiore a sei mesi. La trasformazione non può essere comunque concessa
qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con
un'amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare,
entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio,
l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa. Fatte
salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che esercita
competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza
dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di
polizia municipale e provinciale, le modalità di costituzione dei rapporti di
lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che può
accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro.
58-bis. Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di
conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare
le attività che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali sono
comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale
con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo
pieno. I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di
altri enti previa autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di
appartenenza (7).
58-ter. Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale, il limite percentuale della dotazione organica
complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale
prevista dall’articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, può
essere comunque arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità (7).
59. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di
lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo
parziale costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Una quota pari
al 50 per cento dei predetti risparmi può essere utilizzata per incentivare la
mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, ovvero, esperite
inutilmente le procedure per la mobilità, per nuove assunzioni, anche in deroga
alle disposizioni dei commi da 45 a 55. L'ulteriore quota del 20 per cento è
destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione
decentrata, al miglioramento della produttività individuale e collettiva. I
risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalità costituiscono
ulteriori economie di bilancio.
60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale è fatto
divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo
tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione
rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata
concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende
accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un
motivato provvedimento di diniego.
61. La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata
comunicazione di cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate non
veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione
costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai
contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza
dall'impiego per il restante personale, sempreché le prestazioni per le
attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di
impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito,
presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale
senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o
di decadenza devono svolgersi in contraddittorio fra le parti.
62. Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle
disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei
rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono essere costituiti entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della funzione
pubblica che può avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei
predetti servizi ispettivi, nonché, d'intesa con il Ministero delle finanze ed
anche ai fini dell'accertamento delle violazioni tributarie, della Guardia di
finanza.
63. Le disposizioni di cui ai commi 61 e 62 entrano in vigore il 1° marzo
1997. Entro tale termine devono cessare tutte le attività incompatibili con il
divieto di cui al comma 60 e a tal fine gli atti di rinuncia all'incarico,
comunque denominati, producono effetto dalla data della relativa comunicazione.
64. Per quanto disposto dai precedenti commi, viene data precedenza ai
familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70 per
cento, malati di mente, anziani non autosufficienti, nonché ai genitori con
figli minori in relazione al loro numero.
65. I commi da 56 a 65 non trovano applicazione negli enti locali che non
versino in situazioni strutturalmente deficitarie e la cui pianta organica
preveda un numero di dipendenti inferiore alle cinque unità.
66. Le disposizioni dell'art. 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.
438, confermate per il triennio 1994-1996 dall'art. 3, comma 36, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, continuano ad applicarsi anche nel triennio 1997-1999.
67. Le disposizioni contenute nel comma 66 si applicano anche alle misure
dell'indennità di missione e di trasferimento, delle indennità sostitutive
dell'indennità di missione e di quelle aventi natura di rimborso spese, che
sono suscettibili per legge o disposizione contrattuale o in applicazione dei
contratti collettivi nazionali di lavoro di variazioni in relazione al tasso
programmato di inflazione o agli aumenti intervenuti nel costo della vita in
base agli indici ISTAT. Nel triennio 1997-1999 tali rimborsi ed indennità
continuano, comunque, ad essere corrisposti nella stessa misura dell'anno 1996.
68. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stipulano alle condizioni più favorevoli,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
convenzioni con società o con catene alberghiere o con associazioni di
categoria presso le cui strutture il dipendente in missione è tenuto a
pernottare. Il dipendente che non utilizza nella località di missione strutture
alberghiere convenzionate ha diritto, su presentazione della relativa documentazione
prevista dalle norme o dalle disposizioni contrattuali vigenti in materia, al
rimborso della spesa nel limite del costo più basso praticato dalle strutture
convenzionate ubicate nella località di missione.
69. Per il triennio 1997-1999, gli stanziamenti per la remunerazione
delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi
compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del
Ministro di cui all'art. 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, iscritti agli
appositi capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato,
sono ridotti nella misura del 10 per cento e per l'Amministrazione della difesa
nella misura del 10,5 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi
all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
70. Al fine di garantire maggiore efficacia alla spesa complessiva per
l'istruzione pubblica, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la
Conferenza dei presidenti delle regioni, sono definiti criteri e parametri
generali per la riorganizzazione graduale della rete scolastica, con effetto
dall'anno scolastico 1997-1998 con la previsione di deroghe con riguardo alle
zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile, nonché
alle necessità e ai disagi che possono determinarsi in relazione a specifiche
esigenze, particolarmente nelle comunità e zone montane e nelle piccole isole.
Il decreto prevede altresì una graduale riduzione del numero massimo degli
alunni per classe, anche tenendo conto di quelli con difficoltà di
apprendimento. Ove necessario, potranno essere costituiti, su tutto il
territorio nazionale, istituti comprensivi di scuola materna, elementare e
secondaria di primo grado, cui sarà assegnato personale direttivo della scuola
elementare o della scuola media. Analoghe misure di riorganizzazione graduale
della rete scolastica saranno adottate per i convitti e gli educandati dello
Stato, anche unificando i servizi amministrativi e ausiliari delle scuole
annesse, con accorgimenti necessari a garantire il diritto allo studio della
particolare utenza accolta. In attuazione del suddetto decreto e nei limiti
dell'organico provinciale complessivo determinato a norma del comma 71, i
provveditori agli studi, sentiti gli enti locali interessati e i consigli
scolastici provinciali, adottano, con propri decreti aventi carattere
definitivo, i piani organici di aggregazione, fusione, soppressione di scuole e
istituti di istruzione di ogni ordine e grado, nonché dei plessi, sezioni e
corsi con minor numero di alunni rispetto ai parametri prefissati, esclusi i
conservatori di musica, le accademie e gli istituti superiori per le industrie
artistiche.
71. In conformità agli obiettivi indicati al comma 70, a decorrere
dall'anno scolastico 1997-1998, gli organici del personale della scuola sono
rideterminati con periodicità pluriennale, secondo criteri, procedure e parametri
di riferimento stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Nel limite
dell'organico complessivo fissato per ciascuna provincia dallo stesso decreto
interministeriale, i provveditori agli studi determinano la dotazione di
ciascuna scuola e istituto di istruzione nonché le dotazioni organiche
provinciali, per ciascun grado di scuola, necessarie per la diffusione e lo
sviluppo dell'innovazione, della sperimentazione, dei programmi di prevenzione
e recupero della dispersione scolastica, degli interventi di supporto e
valutazione dei processi formativi, dell'insegnamento della lingua straniera
nella scuola elementare e, limitatamente agli istituti di istruzione secondaria
superiore, dell'integrazione degli alunni portatori di handicap. Sono abrogati
gli articoli 104, comma 5, 442, comma 1, e 445 del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
72. I provveditori agli studi, sulla base dell'organico complessivo
fissato al comma 71, determinano l'organico funzionale di ciascun circolo
didattico in relazione al numero degli alunni, alla consistenza delle classi,
al sostegno necessario per l'integrazione degli alunni portatori di handicap,
alla distribuzione delle scuole sul territorio e alle relative situazioni
socio-ambientali, nonché alla diffusione dell'insegnamento della lingua
straniera e alle esigenze di scolarizzazione a tempo pieno espresse
dall'utenza. è garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di
handicap. Le modalità saranno definite previa contrattazione decentrata, ove
prevista. Gli organi competenti, sulla base dei princìpi generali di cui
all'art. 128 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, deliberano, nel limite delle risorse professionali disponibili, su
tutte le esigenze inerenti l'organizzazione dell'attività didattica, ivi
compresi l'insegnamento della lingua straniera, il tempo pieno e, quando sia
necessario, la sostituzione dei docenti assenti per periodi non superiori a
cinque giorni nell'ambito dello stesso plesso scolastico.
E’ abrogato il comma 5 dell'art. 131 del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
73. Con le modalità previste dall'art. 442, comma 4, del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ridefiniti i
criteri di programmazione delle assunzioni di personale docente a tempo
indeterminato, in relazione alle prevedibili disponibilità dei relativi posti
nell'anno scolastico successivo, in connessione ai provvedimenti previsti dal
comma 70 e alle effettive esigenze di insegnamento da soddisfare.
74. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i
termini entro i quali, annualmente, il personale di ruolo può presentare o
revocare le dimissioni. I commi 2 e 3 degli articoli 510 e 580 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono abrogati (8).
75. Per il personale in esubero, rispetto alle dotazioni organiche provinciali,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre ai corsi di riconversione
professionale previsti dall'art. 473 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, saranno istituiti anche corsi intensivi di
durata non superiore all'anno finalizzati al conseguimento del titolo di
specializzazione prescritto per l'attività di sostegno all'integrazione
scolastica degli alunni handicappati; con la contrattazione collettiva saranno,
altresì, stabiliti i criteri per la mobilità d'ufficio del medesimo personale.
Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 28 del decreto-legge 6 novembre 1989, n.
357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.
76. Nelle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore gli
organi competenti di ciascun istituto, sulla base della autonoma valutazione
delle esigenze organizzative, possono deliberare che l'insegnamento
dell'educazione fisica sia impartito per classi intere anziché per squadre
maschili e femminili. è abrogato il comma 2 dell'art. 302 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
77. Le spese per le supplenze brevi e saltuarie e per i corrispondenti
oneri riflessi sono effettuate dalle istituzioni scolastiche ed educative;
nonché dagli istituti superiori di istruzione artistica, entro i limiti dei
finanziamenti assegnati dai competenti provveditori agli studi con imputazione
ai capitoli 1032, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno
definiti i criteri e le modalità per la ripartizione, tra gli istituti e le
scuole di ciascuna provincia, dei fondi accreditati ai provveditori agli studi,
per la determinazione delle quote che gli stessi provveditori dovranno
accantonare per esigenze eccezionali o, comunque impreviste, nonché per
riequilibrare, ove necessario, la ripartizione delle risorse finanziarie, in
relazione alle specifiche situazioni che dovessero determinarsi nelle diverse
istituzioni interessate.
78. I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi
e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio
scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di
flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del
personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione
scolastica. Le eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio in
materia di supplenze brevi e saltuarie sono utilizzabili nel successivo
esercizio per soddisfare esigenze di funzionamento amministrativo e didattico e
per eventuali esigenze aggiuntive di supplenze brevi e saltuarie.
79. Il comma 2 dell'art. 358 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato, e per le spese relative agli
accertamenti da compiere ai fini del riconoscimento legale o del pareggiamento
di scuole o, comunque, in relazione ai servizi amministrativi svolti a loro
richiesta, i gestori provvederanno direttamente, analogamente a quanto previsto
dal comma 1 del medesimo articolo. La stessa procedura viene seguita dai
gestori di enti e istituzioni non statali autorizzati ad attuare i corsi
biennali di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni handicappati,
nonché dai gestori di scuole straniere in Italia.
80. Il comma 2 dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, va
interpretato nel senso che il limite della spesa complessivo di lire 116
miliardi è riferito alla spesa complessiva per i compensi forfetari relativi
agli esami di maturità, compresi gli oneri riflessi a carico dello Stato,
vigenti alla data di entrata in vigore della legge citata.
81. Dall'applicazione dei commi 70, 71, 72, 75 e 76 dovranno conseguirsi
economie di spesa pari a lire 400 miliardi, 1.541 miliardi e 2.175 miliardi,
rispettivamente, per gli anni 1997, 1998 e 1999.
82. Gli stanziamenti di cui al comma 69 sono ridotti di ulteriori 60
miliardi per il 1998, e 100 miliardi per il 1999; tali riduzioni si aggiungono
a quelle previste dal richiamato comma 69.
83. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633,
alla Tabella A, parte III, al n. 1), è soppressa la parola:
<<cavalli>>.
84. In aggiunta a quanto disposto dal comma 152 dell'art. 2, il Ministro
delle finanze può disporre entro il 28 febbraio 1997, con proprio decreto,
l'aumento di un punto dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a),
dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
85. Le disposizioni di cui ai commi da 70 a 80 non si applicano alla
Regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che
disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi
statuti e dalle relative norme di attuazione.
86. Al comma 30 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è
soppresso l'ultimo periodo.
87. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, tutti i mezzi finanziari
destinati dallo Stato agli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano
sono iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominato
<<Fondo per il finanziamento ordinario degli Osservatori>>. Il
Fondo è ripartito, sulla base dei criteri determinati con decreto del Ministro,
tra gli Osservatori che provvedono, altresì, direttamente al pagamento degli
stipendi, assegni, indennità e compensi di ogni natura al personale dipendente.
Si applicano, inoltre, in analogia le disposizioni contenute nell'art. 5 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché le disposizioni del comma 31 dell'art. 1
della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
88. Per il funzionamento dell'osservatorio previsto dall'art. 5, comma
23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, su proposta dell'osservatorio medesimo, può
nominare esperti a tempo pieno tra persone aventi specifiche capacità
professionali, nel limite dell'apposito stanziamento di bilancio. Il compenso dei
componenti l'osservatorio e quello degli esperti è determinato con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto
con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti disposizioni. Le spese
relative al funzionamento dell'osservatorio, valutate in lire un miliardo
annue, vengono iscritte su un apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno
1997, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Lo stanziamento del
capitolo 1405 del medesimo stato di previsione è ridotto di lire un miliardo a
decorrere dall'anno 1997.
89. Il fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti
d'onore, istituito dal comma 4 dell'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n.
390, è ridotto dello 0,5 per cento e può essere destinato anche alle erogazioni
di borse di studio di cui all'art. 8 della medesima legge.
90. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
è autorizzato a provvedere, nel termine di cinque anni, con propri decreti da
adottare, anche in deroga alle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245,
alla graduale separazione organica delle università, anche preceduta da
suddivisioni delle facoltà o corsi di laurea, secondo modalità concordate con
gli Atenei interessati, laddove sia superato il numero di studenti e docenti
che verrà determinato sede per sede, con apposito decreto ministeriale, previo
parere dell'osservatorio per la valutazione del sistema universitario.
91. I provvedimenti ministeriali saranno adottati anche tenendo conto
delle specifiche situazioni ed esigenze delle aree metropolitane maggiormente
congestionate.
92. I decreti di cui al comma 90 prevedono il piano e le procedure
dell'intervento, comprendente l'indicazione degli immobili da utilizzare e
delle risorse di personale e finanziarie da destinare allo stesso, nonché alle
modalità di verifica periodica. I decreti contenenti disposizioni di
programmazione sono emanati sentite le Commissioni parlamentari competenti per
materia.
93. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti
eventualmente gli altri Ministri competenti, possono essere concessi in uso perpetuo
e gratuito alle università, con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria
a carico delle stesse, gli immobili dello Stato liberi (9).
94. Nel caso di immobili di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, il
decreto di cui al comma 93 è adottato previo concerto con il Ministro per i
beni culturali e ambientali (10).
95. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
promuove, altresì, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le intese
con gli enti locali territoriali per la destinazione ad uso perpetuo e gratuito
delle università, con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a loro
carico, di immobili appartenenti al patrimonio dei suddetti enti.
96. Nel quadro della ristrutturazione dell'organizzazione centrale,
territoriale e periferica della Difesa, disciplinata dai decreti legislativi
previsti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, le dotazioni organiche e le
consistenze effettive complessive degli ufficiali in servizio permanente
dell'esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina militare, escluso
il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare sono ridotte
del 25 per cento entro otto anni, attraverso la riduzione almeno del 30 per
cento della alimentazione dei ruoli.
97. Nell'ambito delle riduzioni di cui al comma 96, il Governo è delegato
ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi per il riordino del reclutamento, dello
stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, che dovranno:
a) definire per ciascuna Forza armata, in relazione alle esigenze
ordinativo-funzionali da soddisfare ed ai livelli gerarchici da assicurare, in
rapporto anche alle funzioni da svolgere nell'ambito delle strutture integrate
dell'Alleanza atlantica e di altri organismi multinazionali similari, i ruoli
normali e speciali anche attraverso revisione dei ruoli esistenti e, ove
occorra, mediante la soppressione, esaurimento ovvero istituzione di nuovi ruoli,
con determinazione delle relative consistenze organiche;
b) apportare le necessarie modificazioni alla normativa vigente al
fine di realizzare, in ambito interforze, avanzamenti normalizzati paritetici
ed uguali limiti di età per la cessazione dal servizio tra ruoli omologhi
preposti a funzioni similari;
c) prolungare opportunamente la permanenza nei singoli gradi in
relazione ai più elevati limiti di età, che comunque non possono eccedere i
sessantacinque anni;
d) aggiornare, in chiave riduttiva, i numeri massimi di cui alla
legge 10 dicembre 1973, n. 804, in relazione a quanto previsto nel comma 96,
precisando le cariche da escludere dal collocamento in aspettativa per
riduzione di quadri, di cui all'art. 7 della medesima legge n. 804 del 1973;
e) regolare con norme transitorie il graduale passaggio, in un
arco di otto anni, dalla vigente normativa a quella che verrà definita con i
decreti legislativi, tenendo conto dei giudizi di idoneità espressi dalle
commissioni di avanzamento alla data di entrata in vigore dei predetti decreti,
nonché disciplinando il transito, senza oneri aggiuntivi, del personale
eccedente in altre amministrazioni;
f) prevedere la semplificazione e la razionalizzazione delle
procedure relative alla valutazione del personale ai fini dell'avanzamento, nel
rispetto dei principi sanciti dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dalla
legge 19 maggio 1986, n. 224, mediante l'utilizzazione prevalente di voti
numerici quale sintesi valutativa della documentazione caratteristica disponibile,
la razionalizzazione del funzionamento dei collegi giudicanti preposti alla
valutazione del personale, nonché procedure di verifica dell'operato delle
commissioni di avanzamento in caso di annullamento delle valutazioni;
g) aggiornare la normativa relativa alla posizione
dell'ausiliaria, limitandone le condizioni di accesso, riducendone la durata
che sarà allineata ai limiti di età per la cessazione dal servizio previsti per
le differenti categorie del pubblico impiego, ampliandone le cause di esclusione
e di cessazione anticipata e ridisciplinandone le modalità di impiego,
continuando comunque ad assicurare il versamento delle ritenute contributive ai
fini pensionistici per tutta la durata della permanenza in tale posizione;
h) realizzare economie nette di spesa, con riferimento agli oneri
per gli ufficiali in servizio permanente effettivo previsti ai fini del
bilancio triennale 1997-1999, non inferiori, rispettivamente, a lire 60
miliardi nel 1997, lire 84 miliardi nel 1998 e lire 138 miliardi nel 1999.
98. Ferme restando le economie previste dal comma 97, lettera h),
l'ordinamento derivante dai decreti legislativi di cui al comma 97 non può
comunque comportare a regime oneri superiori, in termini reali, alla spesa per
gli ufficiali in servizio permanente di ciascuna Forza armata quale risultante
dal bilancio consuntivo 1996.
99. Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
per apportare le necessarie modificazioni alla normativa relativa alla
posizione di ausiliaria del restante personale delle Forze armate, compresa
l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza, secondo i criteri
indicati nel comma 97, lettera g), nonché per apportare alla vigente
normativa le modifiche e le integrazioni necessarie al fine di armonizzare il
trattamento giuridico del personale militare volontario in ferma breve al terzo
anno di ferma a quello previsto per il personale militare in servizio
permanente effettivo.
100. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti
legislativi di cui ai commi 97 e 99, al fine dell'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
101. Nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione è autorizzata la
cessione a titolo gratuito ai Paesi in via di sviluppo ed a quelli partecipanti
al partenariato per la pace, nonché agli organismi di volontariato di
protezione civile iscritti negli appositi registri, di materiali non
d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche. La cessione di materiali
d'armamento riguarderà esclusivamente materiali difensivi e dovrà essere
preventivamente acquisito il parere vincolante delle competenti Commissioni
parlamentari.
102. Nel quadro dei rapporti intercorrenti tra i vari Stati in materia di
sviluppo sociale, tecnico e culturale, il Ministro della difesa è autorizzato
ad ammettere, annualmente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del
tesoro, e nei limiti degli appositi stanziamenti, a frequentare corsi presso
istituti, scuole ed altri enti militari delle Forze armate italiane, assumendo
in tutto o in parte a carico della Difesa le spese per la frequenza, il
mantenimento, il vestiario, l'equipaggiamento ed il materiale didattico, nonché
le spese per il viaggio dal Paese di provenienza alla sede designata, e
viceversa, e per gli eventuali spostamenti connessi con lo svolgimento dei
corsi, personale militare estero facente parte di Forze armate di Stati:
a) nei confronti dei quali non sia in corso embargo deliberato in
sede ONU o di Unione europea;
b) nei confronti dei quali non siano state accertate, da parte
delle appropriate istanze delle Nazioni Unite o dell'Unione europea, violazioni
della convenzione internazionale in materia di diritti dell'uomo;
c) che non destinino, ricevendo dall'Italia assistenza allo
sviluppo, al proprio bilancio militare risorse eccessive in relazione alle
proprie esigenze di difesa. Il Ministro della difesa è, altresì, autorizzato a
concedere contributi per lo studio o per il perfezionamento al personale
militare estero ammesso a frequentare in Italia corsi di studio a titolo
gratuito.
103. Per l'assunzione di mano d'opera da utilizzare nei reparti di lavoro
del Genio militare, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute
negli articoli 51, primo comma, lettera a), e 52 del regolamento
approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365.
104. Per il personale di leva che sarà incorporato nell'Esercito, nella
Marina militare e nell'Aeronautica militare e per il personale che svolgerà
servizio civile sostitutivo a decorrere dal 1° gennaio 1997 la durata della
ferma di leva e del servizio civile è di 10 mesi.
105. Per i coscritti che intendono svolgere a domanda il servizio
obbligatorio di leva in qualità di ufficiale di complemento ovvero di
ausiliario di leva la durata della ferma è rispettivamente di 14 mesi e di 12
mesi.
106. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
l'adeguamento delle norme di cui ai capi VIII e IX del titolo II del decreto
del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e successive
modificazioni ed integrazioni, in relazione al calo demografico, agli esuberi
conseguenti alla ristrutturazione in chiave riduttiva dello strumento militare
ed alla prevista introduzione del servizio civile nazionale.
107. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
lo schema di decreto legislativo di cui al comma 106, al fine dell'espressione
del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro
sessanta giorni dalla data di trasmissione.
108. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, da emanare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le
modalità di riduzione della durata del servizio per gli obiettori in servizio
civile sostitutivo e della ferma di leva per i militari in servizio di leva alla
data stessa garantendone il congedo in data anteriore a quella prevista per il
personale incorporato con il primo scaglione 1997. Analoghe norme verranno
emanate per i sottotenenti di complemento di prima nomina.
109. I militari di leva e gli obiettori in servizio civile sostitutivo,
compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno frequentare i corsi di
formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni, inclusi
quelli promossi dall'Unione europea, svolti nell'ambito territoriale dove
prestano servizio. Le pubbliche amministrazioni interessate debbono inviare i
programmi dei corsi ai comandi militari situati nel territorio di loro
competenza. I singoli comandi provvedono alla divulgazione dei suddetti
programmi presso il personale di leva e ne forniscono copia ai consigli di
rappresentanza e agli enti convenzionati con il Ministero della difesa per il
servizio civile.
110. Il comma 4 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è
sostituito dal seguente:
<<4.
Purché non sia incompatibile con le direttive strategiche e le esigenze
logistiche delle Forze armate, il servizio obbligatorio di leva è prestato
presso unità o reparti aventi sede nel luogo più vicino al comune di residenza
del militare, e possibilmente distanti non oltre 100 chilometri da essa>>.
111. Nei limiti dei contingenti di volontari di truppa fissati
annualmente per ciascuna Forza armata dalla legge di bilancio, in conformità
con l'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, i militari e i graduati
in servizio di leva possono essere trattenuti alle armi per un ulteriore
periodo di 6, 9 o 12 mesi, previa domanda da presentare entro l'ottavo mese di
servizio. Il personale trattenuto alle armi per un ulteriore periodo di 12 mesi
può presentare domanda, entro il ventesimo mese di servizio, per il transito in
ferma triennale, previo superamento delle prove di selezione destinate ai
volontari di truppa in ferma breve, ove previste.
112. Al personale trattenuto alle armi si applicano, in materia di trattamento
economico, le disposizioni previste per i volontari di truppa in ferma breve.
113. In relazione a quanto previsto dal comma 111, il Ministro della
difesa provvede a definire annualmente, per ciascuna Forza armata e nell'ambito
degli stanziamenti di bilancio, l'entità dei posti disponibili, computandoli in
relazione alle carenze riscontrate nel gettito dei volontari di truppa in ferma
breve.
114. Il Ministro della difesa provvede a definire, con proprio decreto da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
modalità di transito in ferma triennale del personale trattenuto alle armi per
12 mesi.
115. L'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva, di cui
all'art. 37 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al
servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad
ordinamento civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non può superare
complessivamente 20.000 unità nel 1997, 17.500 unità nel 1998, 15.000 unità nel
1999 e 12.500 unità per gli anni successivi. Il contingente degli ausiliari di
leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rimane comunque stabilito in
4.000 unità all'anno, come previsto dall'art. 9, secondo comma, della L. 8
dicembre 1970, n. 996. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri delle finanze, dell'interno e della giustizia, è definita la
ripartizione del contingente ausiliario di leva (11).
116. A decorrere dal 1° gennaio 1997 al personale che espleta servizio
ausiliario di leva nei Corpi di polizia di cui all'art. 16 della legge 1°
aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni, compete, in luogo del
trattamento economico previsto dal quadro IV, sezione C, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e successive
modificazioni, e dalla legge 20 marzo 1984, n. 34 e successive modificazioni,
la paga netta giornaliera prevista dalla tabella I annessa alla legge 5 agosto
1981, n. 440, come modificata dalla legge 5 luglio 1986, n. 342.
117. Al personale di cui al comma 115 è corrisposta l'indennità
aggiuntiva prevista dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n.
349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386 (12).
118. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i
Ministri dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia, sono
razionalizzate e semplificate le procedure di chiamata, selezione, informazione
ed avvio all'impiego dei giovani idonei, da parte della Direzione generale
della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della
mobilitazione civile e dei corpi ausiliari del Ministero della difesa,
inserendo le esigenze delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle
amministrazioni interessate in un unico ed equilibrato piano di utilizzazione.
119. Per le domande presentate a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai fini della misura dell'equo indennizzo, la
tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686, è sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente legge. è abrogato il
comma 29 dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Per la
determinazione dell'equo indennizzo si considera, in ogni caso, lo stipendio
tabellare iniziale. Sono esclusi eventuali emolumenti aggiuntivi, ivi compresi
quelli spettanti per riconoscimento di anzianità.
120. Per coloro che, antecedentemente alla data del 1° gennaio 1995,
avevano in corso il procedimento per l'accertamento della dipendenza da causa
di servizio di infermità o lesioni o che, con decorrenza dalla stessa data,
abbiano presentato domanda di aggravamento sopravvenuto della menomazione ai
sensi dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, continuano a trovare applicazione, per la determinazione dell'equo
indennizzo, le disposizioni previgenti alla legge 23 dicembre 1994, n. 724.
121. Nei casi di cui all'art. 177 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il comitato per le
pensioni privilegiate ordinarie si esprime anche sulla classificazione delle
infermità o lesioni accertate. Si applica l'art. 178, secondo comma, del
medesimo testo unico (26).
122. Il disposto dell'art. 71, comma 1, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, si applica anche ai dipendenti degli enti pubblici
economici nazionali, regionali e locali a suo tempo collocati in aspettativa ai
sensi delle leggi 31 ottobre 1965, n. 1261, e 12 dicembre 1966, n. 1078.
123. Gli emolumenti, compensi, indennità percepiti dai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, per l'espletamento di incarichi affidati
dall'amministrazione di appartenenza, da altre amministrazioni ovvero da
società o imprese controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da
altro ente pubblico o comunque autorizzati dall'amministrazione di appartenenza
sono versati, per il 50 per cento degli importi lordi superiori a 200 milioni
di lire annue, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente. Il versamento è effettuato dai soggetti che hanno
conferito l'incarico all'atto della liquidazione, previa dichiarazione del
dipendente circa l'avvenuto superamento del limite sopra indicato.
124. Sono escluse dalla disciplina di cui al comma 123 le somme
corrisposte dall'amministrazione di appartenenza o presso la quale il
dipendente presta servizio in posizione di comando o di fuori ruolo o svolge
altra forma di collaborazione autorizzata, nonché i diritti d'autore, i
compensi per l'attività di insegnamento e i redditi derivanti dall'esercizio di
attività libero-professionale ove consentita ai pubblici dipendenti e per la
quale sia previsto l'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale (28).
125. Il limite di cui al comma 123 è aggiornato, ogni due anni, con
decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del
tesoro.
126. I compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, spettanti ai
dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di
revisione e di collegi sindacali sono ridotti per ciascun incarico in misura
pari al 5 per cento per gli importi superiori a lire 5 milioni lordi annui, al
10 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui,
al 20 per cento per gli importi superiori a lire 20 milioni lordi annui. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità di
versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione per
prestazioni comunque rese a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge (12).
127. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori
esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un
compenso pubblicano elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la
ragione dell'incarico e l'ammontare erogato. Copia degli elenchi è trasmessa
semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica.
128. L'osservanza delle disposizioni dei commi da 123 a 131 è curata dal
Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con il
Ministero delle finanze, dei servizi ispettivi dell'amministrazione delle
finanze e della Guardia di finanza.
129. E’ abrogato l'art. 24 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
130. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo
o in aspettativa per l'assolvimento di pubbliche funzioni, possono essere
ammessi, previa domanda a svolgere presso l'amministrazione di appartenenza
prestazioni lavorative saltuarie, gratuite e senza alcun onere per
l'amministrazione, ove si tratti di prestazioni di alta qualificazione professionale
in relazione alle quali si renda necessario il continuo esercizio per evitare
la perdita della professionalità acquisita.
131. Alle amministrazioni pubbliche che alla data del 31 dicembre 1996
non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 6, 7 e 8 dell'art. 58 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, in
materia di anagrafe delle prestazioni, è fatto divieto di conferire nuovi
incarichi.
132. Fatti salvi i rapporti contrattuali in atto, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi quinto, sesto e
settimo, dell'art. 162 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni. Il terzo comma
dell'art. 162 del medesimo decreto n. 18 del 1967 è sostituito dal seguente: “La
retribuzione annua base è fissata secondo i criteri e nei limiti stabiliti dal
primo comma dell'art. 157”. Per il triennio 1997-1999 le retribuzioni del
personale a contratto, da assumere ai sensi degli articoli 157 e 162 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive
modificazioni ed integrazioni, non possono subire miglioramenti salvo nei casi
in cui questi non comportino un aggravio dell'onere in lire italiane o nei casi
in cui sia necessario adeguarsi alle normative locali (24).
133. Il contingente del personale assunto a contratto dagli uffici
all'estero del Ministero degli affari esteri di cui all'art. 152 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive
modificazioni ed integrazioni, è elevato di 160 unità. Per ciascuno degli anni
1998 e 1999 possono essere effettuate assunzioni di personale a contratto per
la copertura dei posti di nuova istituzione nel limite massimo di ottanta unità
(25).
134. Gli impiegati di cittadinanza italiana in servizio presso le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari con contratto a tempo
indeterminato possono essere immessi nei ruoli del Ministero degli affari
esteri, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi dell'art.
22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in numero massimo di
cinquanta unità per ciascun anno del triennio 1997-1999, tramite appositi
concorsi per titoli ed esami purché in possesso dei requisiti prescritti per le
qualifiche cui aspirano e purché abbiano compiuto almeno tre anni di servizio
continuativo e lodevole. Le relative modalità saranno fissate con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro del tesoro. Gli impiegati a contratto così immessi
nei ruoli sono destinati, quale sede di prima destinazione, a prestare servizio
presso l'amministrazione centrale per un periodo minimo di due anni.
135. I posti che risulteranno disponibili nelle qualifiche funzionali IV,
VI ed VIII in sede di determinazione delle dotazioni organiche ai sensi
dell'art. 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, saranno coperti
tramite concorso per titoli ed esami riservato ai dipendenti del Ministero
degli affari esteri della qualifica immediatamente inferiore che posseggano i
necessari requisiti ai sensi della normativa vigente, nonché una anzianità in
ruolo di almeno 10 anni riducibili in corrispondenza del numero degli anni
trascorsi all'estero. Le modalità del concorso saranno determinate con decreto
del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro del tesoro. Il personale in servizio all'estero che
risulti vincitore dei concorsi predetti mantiene il trattamento economico
relativo al posto-funzione già ricoperto, fino al rientro in Italia, ovvero
all'assegnazione presso altra sede all'estero.
136. Il contingente di cui al settimo comma dell'art. 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni ed
integrazioni, è diminuito a 78 unita. Il sub contingente presso le
Rappresentanze permanenti presso organismi internazionali è elevato a 37 unità,
ferme restando le 4 unità fissate dall'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n.
52.
137. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti diretti a:
a) promuovere lo snellimento delle procedure per la somministrazione
e la gestione dei fondi da parte delle rappresentanze diplomatiche e degli
altri uffici dipendenti in linea con quanto previsto dall'art. 8, secondo
comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e, per il trasferimento ad esercizi
successivi di eventuali residui e per la rendicontazione, agendo anche in
deroga all'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli
articoli 60 e 61 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b) riconoscere una controllata autonomia contabile ed amministrativa
agli uffici all'estero, operando l'estensione ed armonizzazione di quanto
previsto per gli istituti italiani di cultura dall'art. 7 della legge 22
dicembre 1990, n. 401, ispirandosi a tal fine a quanto previsto dagli articoli
9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
c) garantire in materia contrattuale la compatibilità con gli
ordinamenti dei rispettivi paesi di accreditamento, operando opportune
modifiche all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, ispirandosi al principio del controllo successivo anche per i
contratti di importo superiore a quello previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g),
della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
d) prevedere appositi strumenti per sopperire alle esigenze
caratterizzate da imprevedibilità ed urgenza, prevedendo a tal fine
l'estensione agli uffici all'estero dei fondi scorta di cui all'art. 7, comma
7, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, nonché l'istituzione temporanea, per
l'attuazione all'estero di specifiche iniziative e programmi di particolare
rilievo finanziario ed organizzativo, di appositi servizi amministrativi
decentrati, con le modalità previste dall'art. 9 della legge 6 febbraio 1985,
n. 15.
138. Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge (13), uno o più decreti legislativi
diretti a riordinare la disciplina del trattamento economico spettante ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, nonché ad
aggiornare le altre disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, comunque
attinenti alla materia del trattamento economico, ricorrendo ad atti
regolamentari, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi per quanto
concerne il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri:
a) il provvedimento non dovrà comportare oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato per il 1997;
b) durante il servizio all'estero tutti i dipendenti percepiranno
un'apposita indennità, che non ha carattere retributivo, commisurata, per
ciascun posto-funzione previsto negli organici degli uffici all'estero, e in
riferimento al servizio da svolgere, al costo della vita, al costo degli
affitti, al numero dei familiari a carico, agli oneri scolastici e sanitari e a
condizioni ambientali di eventuale rischio e disagio;
c) per le categorie da individuare con i decreti stessi si dovrà
prevedere anche un assegno per gli oneri di rappresentanza tenendo conto della
normativa vigente negli altri paesi dell'Unione europea;
d) le indennità, determinate secondo criteri e modalità che ne
assicurino la trasparenza della struttura, devono essere corrisposte in valuta
locale o in altra valuta straniera secondo un rapporto di ragguaglio da
stabilire periodicamente. Al fine dell'adeguamento alle variazioni del costo
della vita si terrà conto, per quanto possibile e comunque nei limiti delle
disponibilità finanziarie, dei meccanismi e dei livelli che regolano la stessa
materia nei paesi dell'Unione europea (10).
139. Dall'attuazione dei commi da 132 a 138 devono derivare economie non
inferiori a lire 3 miliardi per l'anno 1997, 5 miliardi per l'anno 1998 e 6
miliardi per l'anno 1999.
140. Per quanto riguarda i dipendenti, di nazionalità italiana o
straniera residenti anche temporaneamente all'estero, assunti a contratto dalle
rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari il Governo si atterrà ai
seguenti princìpi e criteri, tenuto conto di quanto previsto al comma 138:
a) fissazione del pagamento delle retribuzioni direttamente in
valuta locale, ovvero in altra valuta straniera, tenuto conto del livello e
dell'andamento delle retribuzioni locali o delle retribuzioni corrisposte nella
stessa sede da rappresentanze diplomatiche o uffici consolari degli altri paesi
europei, prevedendo emolumenti sufficienti ad attrarre gli elementi più
qualificati;
b) garantire la compatibilità con gli ordinamenti dei rispettivi
paesi di accreditamento;
c) individuazione di un quadro di posizioni stipendiali, distinto
per funzioni professionali, che tenga conto anche dell'anzianità di servizio.
141. Per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni che prestano
servizio all'estero ed il cui trattamento è già rapportato a quello attribuito
ai dipendenti del Ministero degli affari esteri, il Governo si attiene ai
criteri direttivi indicati nel comma 138, per quanto applicabili in rapporto ai
singoli ordinamenti.
142. Gli schemi dei decreti di cui al comma 138 sono sottoposti al parere
delle competenti Commissioni parlamentari, che dovranno pronunciarsi entro
trenta giorni.
143. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dall'anno 1997 le misure del
concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio
sanitario nazionale previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, sono elevate, rispettivamente, al 42,5 ed al 29 per cento. La
Regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai
sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza alcun
apporto a carico del bilancio dello Stato. Di conseguenza, a decorrere dal 1°
gennaio 1997, non si applicano alla regione Valle d’Aosta e alle province
autonome di Trento e Bolzano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 16,
primo periodo, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 37 e 38
dell’art. 1 (14).
144. A decorrere dal 1997 sono soppresse le quote del Fondo sanitario
nazionale a carico del bilancio dello Stato a favore della Regione
Friuli-Venezia Giulia che provvede al finanziamento dell'assistenza sanitaria
con i proventi dei contributi sanitari e con risorse del proprio bilancio.
Dalla stessa data gli oneri previsti a carico dello Stato derivanti dai mutui
non ancora stipulati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, a copertura dei
disavanzi delle aziende sanitarie per gli anni successivi al 1994, sono
fronteggiati dalla Regione medesima.
145. Per le finalità di cui al comma 144 e sino alla data di applicazione
di quanto disposto al comma 146, le quote fisse dei tributi devoluti alla
Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 49, primo comma, dello
Statuto speciale approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e
successive modificazioni, sono attribuite, rispettivamente, in ragione di
cinque decimi con riferimento a quanto previsto ai numeri 1), 3) e 4) del primo
comma del citato art. 49.
146. Dalla data di inizio dell'efficacia delle norme attuative dello
Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modificazioni, in relazione
alle modifiche apportate dall'art. 5 della legge costituzionale 23 settembre
1993, n. 2, al primo comma dell'art. 49 del citato Statuto speciale, ai numeri
1), 3) e 4), le parole: <<quattro decimi>> sono sostituite dalle
seguenti: <<sei decimi>> e, al n. 2), le parole:
<<quattro decimi>> sono sostituite dalle seguenti: <<quattro
decimi e mezzo>>.
147. A decorrere dal 1997 l'anticipazione di lire 150 miliardi prevista
dal comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 567, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 82, resta assorbita nelle
somme attribuite ai sensi della disposizione di cui al comma 145.
148. Le assegnazioni finanziarie alla Regione Sicilia attuative di leggi
di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 1996, risultino non
impegnate o per le quali non sia ancora stato identificato il soggetto
beneficiario, possono, con legge regionale, essere riutilizzate per interventi
nel settore cui erano originariamente destinate. Tale facoltà non si applica ai
finanziamenti relativi ad interventi nel settore delle calamità naturali e
dell'assistenza sanitaria.
149. La Regione Trentino-Alto Adige è delegata a fissare le tipologie e
gli importi dei tributi speciali catastali e a provvedere alla loro
riscossione. Gli introiti relativi confluiscono nel bilancio regionale. La
somma attribuita ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, per lo svolgimento delle funzioni delegate
in materia di catasto è rideterminata assicurando comunque un risparmio per il
bilancio dello Stato.
150. Per l'anno 1998, il fondo perequativo di cui all'art. 3, comma 2,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è ridotto di un importo pari al 6 per
cento dell'ammontare dei trasferimenti soppressi di cui alla colonna a)
della tabella C allegata alla medesima legge, fino alla concorrenza delle
singole quote di fondo perequativo spettanti. Per l'anno 1999, ferma restando
l'entità complessiva della riduzione nello stesso importo determinato per
l'anno 1998, la quota di riduzione posta a carico di ogni singola regione e le
modalità di attuazione verranno stabilite d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
151. Le regioni iscrivono provvisoriamente nei propri bilanci l'ammontare
presunto del fondo perequativo indicato nella tabella C allegata alla legge 28
dicembre 1995, n. 549, al netto delle riduzioni di cui al comma 150.
152. Nel 1997, le anticipazioni straordinarie di cassa, di cui al comma 4
dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono ridotte, per le stesse
regioni, nella misura determinata al comma 150; a decorrere dal 1998 per le
modalità si provvederà d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
153. La misura massima dell'addizionale regionale all'imposta di consumo
sul gas metano e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui
all'art. 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 e successive
modificazioni e integrazioni, è determinata in lire 60 al metro cubo di gas
erogato.
154. La misura massima dell'imposta regionale sulla benzina per
autotrazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.
398, è elevata a lire 50 a litro. L'operatività di eventuali aumenti erariali
per l'accisa sulla benzina per autotrazione è limitata, nei territori delle
regioni a statuto ordinario, alla differenza esistente rispetto all'aliquota in
atto della citata imposta regionale, ove vigente.
155. A decorrere dal 1° gennaio 1997 i comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti beneficiari di trasferimenti statali sono inseriti nella tabella
A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, e ad
essi si applicano tutte le disposizioni che regolano il sistema della tesoreria
unica. In sede di prima applicazione i tesorieri dei comuni non sono tenuti a
versare nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato competenti per territorio le disponibilità liquide dei
comuni esistenti al 31 dicembre 1996, ma eseguono i pagamenti disposti dagli
enti utilizzando prioritariamente tali disponibilità. A valere sulle suddette
disponibilità sono tenuti vincolati, a cura del tesoriere, in attesa del loro
specifico utilizzo, i fondi per i quali apposite norme di legge stabiliscono un
vincolo di destinazione, ivi comprese le somme provenienti da mutui. Per i
comuni il cui servizio di tesoreria è gestito da un soggetto diverso da quello
indicato all'art. 50 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
l'inserimento nella predetta tabella A è differito al giorno successivo alla
prima scadenza dell'incarico affidato al soggetto non abilitato; al versamento
delle disponibilità liquide del comune provvede il tesoriere abilitato, entro
trenta giorni dall'assunzione dell'incarico.
156. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è attribuito a
decorrere dall'anno 1997 un contributo commisurato al 6 per cento delle
disponibilità liquide di cui al comma 155, nei limiti complessivi di spesa di
lire 180 miliardi.
157. Sono esonerati dall'applicazione obbligatoria degli aumenti delle
aliquote massime di imposte e tasse comunali, come rideterminate dalla presente
legge, gli enti locali dissestati che presentino consuntivi in attivo, per due
esercizi finanziari consecutivi della gestione riequilibrata.
158. I contributi sui fondi di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 1 dell'art. 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono
corrisposti in tre rate uguali: la prima entro il mese di febbraio, la seconda
entro il mese di maggio e la terza entro il mese di febbraio dell'anno
successivo. Il pagamento della terza rata può essere anticipato previa
autorizzazione del Ministero del tesoro.
159. All'art. 3, comma 39, secondo periodo, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, sono soppresse le parole: <<limitatamente alla parte, riferibile
al costo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, eccedente i proventi
delle addizionali suddette>>.
160. In deroga a quanto stabilito dall'art. 31 del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, come sostituito dal decreto legislativo 11 giugno 1996,
n. 336, a decorrere dall'esercizio 1997 l'avanzo di amministrazione può essere
iscritto nel bilancio di previsione ed essere utilizzato anche per le spese una
tantum, ivi comprese le spese delle consultazioni elettorali per il rinnovo
degli organi degli enti locali. Gli avanzi di amministrazione non vincolati
degli enti locali dissestati che hanno adottato il bilancio stabilmente
riequilibrato, dovranno essere destinati prioritariamente a sanare
l'indebitamento dell'ente per la parte non coperta dal mutuo di ripianamento e
fino alla concorrenza dell'ammontare delle entrate previste dall'eventuale
vendita di beni del patrimonio locale.
161. Il comma 1 dell'art. 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, è
sostituito dal seguente:
<<1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 9 decorre
dal 1998. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di
ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi,
con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri dell'art. 71:
a) per il 1998 il 6 per cento del valore;
b) per il 1999 il 12 per cento del valore;
c) per il 2000 il 18 per cento del valore;
d) per il 2001 il 24 per cento del valore>>.
162. A decorrere dall'anno 1998 i contributi ordinari spettanti ai comuni
ed alle province ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504 e successive modificazioni, sono ridotti di lire 560.000 milioni e
di lire 40.000 milioni. Sono esclusi dalla riduzione gli enti locali dissestati.
163. Le regioni e gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con
istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti per la copertura
dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto e dei servizi di
trasporto in gestione diretta, relativi agli esercizi 1995, 1996 e 1997, e per
il finanziamento delle somme occorrenti, entro i limiti derivanti dalla
partecipazione azionaria, per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto
costituite in forma di società per azioni, quando la regione o gli enti locali
rivestono la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza. Le
regioni e gli enti locali sono altresì autorizzati a contrarre, a decorrere
dall'anno 1997, con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e
prestiti, a carico dei propri bilanci ed entro il limite di indebitamento
stabilito dalla normativa vigente per le rispettive tipologie di enti, mutui
per la copertura dei contributi per l'esercizio del trasporto pubblico locale
in adempimento a contratti di servizio e contratti di programma che prevedano
il progressivo aumento della quota dei costi coperta con i proventi del
traffico e la corrispondente riduzione, per la durata del mutuo, dei contributi
in misura pari almeno al 5 per cento annuo al netto del tasso di inflazione
programmato anche in applicazione dei criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del
Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, come modificato
dal Regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991.
164. I contributi erariali ordinari e perequativi per gli squilibri della
fiscalità locale spettanti ai comuni, alle province ed alle comunità montane
sulla base della legislazione vigente sono attribuiti, per l'anno 1997, con le
variazioni di cui al comma 156 e con le seguenti ulteriori variazioni:
a) incremento del fondo ordinario dell'importo complessivo di lire
212.100 milioni, pari per ciascun comune e provincia all'1,239 per cento dei
contributi ordinari definitivamente attribuiti per l'anno 1995;
b) incremento del fondo ordinario dell'importo complessivo di lire
281.000 milioni, spettante ai soli enti che hanno subito la riduzione dei
trasferimenti nel 1995 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e da
ripartire in misura proporzionale ai contributi erariali assegnati per il 1996
a tale titolo;
c) incremento del fondo ordinario dell'importo di lire 10.000
milioni, da destinare alla Provincia di Catanzaro per lire 3.850 milioni, alla
Provincia di Forlì per lire 3.150 milioni ed alla Provincia di Vercelli per
lire 3.000 milioni;
d) incremento del fondo ordinario dell'importo di lire 3.000
milioni per l'erogazione di contributi per la fusione e l'unione di comuni, da
attribuire con le modalità ed i criteri a tale titolo stabiliti per il 1996;
e) riduzione del fondo perequativo per gli squilibri della
fiscalità locale di un importo complessivo pari a lire 506.100 milioni per il
finanziamento degli incrementi previsti dalle lettere a), b) c)
e d).
165. Agli enti locali è assegnato un fondo di lire 175.000 milioni da
attribuire ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504.
166. Le somme dovute agli enti locali a seguito di correzione di errori
materiali, relativi al calcolo delle spettanze sul contributo per gli squilibri
della fiscalità locale, possono essere corrisposte a valere sugli stanziamenti
del fondo ordinario.
167. I capitoli della rubrica 3 (Servizi del Provveditorato generale
dello Stato) dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997
sono ridotti per complessive lire 190 miliardi. Il Ministro del tesoro
ripartisce la predetta riduzione tra i capitoli della rubrica medesima.
168. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1997
degli enti locali è prorogato al 28 febbraio 1997. è altresì differito al 28
febbraio 1997 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di
imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i
servizi locali relativamente all'anno 1997. Ai fini della predisposizione del
bilancio 1997 e dei suoi allegati, i contributi erariali di parte corrente ed
in conto capitale spettanti ai comuni, alle province, alle comunità montane, sono
attribuiti secondo le norme vigenti e nel rispetto delle entità previste dal
bilancio dello Stato e dalla legge finanziaria per il 1997 definitivamente
approvati. In deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77 e successive modificazioni, l'ente locale può deliberare
l'esercizio provvisorio, sulla base del bilancio già deliberato, per un periodo
di quattro mesi e i bilanci del 1997 possono essere predisposti anche secondo i
regolamenti di contabilità e i modelli di bilancio validi per i bilanci del
1996.
169. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodottosi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti-legge 26 gennaio 1996, n. 32, 25 marzo 1996, n. 156, 25 maggio 1996, n.
287, 24 luglio 1996, n. 390 e 20 settembre 1996, n. 492.
170. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi
i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 15 giugno 1994, n. 376, 8 agosto 1994, n. 492, 11
ottobre 1994, n. 574, 9 dicembre 1994, n. 676, 8 febbraio 1995, n. 33, 7 aprile
1995, n. 106, 10 giugno 1995, n. 224, 3 agosto 1995, n. 323, 2 ottobre 1995, n.
414, 4 dicembre 1995, n. 514, 31 gennaio 1996, n. 38, 4 aprile 1996, n. 188, 3
giugno 1996, n. 309, 5 agosto 1996, n. 409 e 4 ottobre 1996, n. 516.
171. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi
i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 30 agosto 1996, n. 452 e 23 ottobre 1996, n. 550.
172. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi
i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 3 maggio 1995, n. 155, 30 giugno 1995, n. 267, 1°
settembre 1995, n. 367, 30 ottobre 1995, n. 452, 23 dicembre 1995, n. 571, 1°
marzo 1996, n. 98, 29 aprile 1996, n. 235, 1° luglio 1996, n. 345, 30 agosto
1996, n. 451, 23 ottobre 1996, n. 549.
173. Fino all’entrata in vigore della nuova disciplina concernente
l’ordinamento e il funzionamento degli organi degli enti locali, nei comuni con
popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione
inferiore, siano capoluoghi di provincia, la giunta comunale è composta dal
sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore nel massimo
ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento
all’unità per eccesso e, ove occorra, anche mediante aumento di una unità, in
modo da raggiungere il numero pari e la giunta provinciale è composta dal
presidente della provincia, che la presiede, e da un numero di assessori non
superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con
eventuale arrotondamento all’unità per eccesso e, ove occorra, anche con
aumento di una unità, in modo da raggiungere il numero pari (15).
173-bis. Fino all’entrata in vigore della nuova disciplina concernente
l’ordinamento ed il funzionamento degli enti locali, nei consigli provinciali è
eletto un presidente del consiglio con poteri di convocazione e direzione dei
lavori. Il presidente del consiglio deve convocare l’assemblea nel termine
massimo di venti giorni dalla richiesta formulata da un quinto dei consiglieri
o dal presidente della provincia, inserendo all’ordine del giorno gli argomenti
che formano oggetto della richiesta (15).
173-ter. Il comma 189 va interpretato nel senso che non sono considerati
redditi da lavoro ai fini della medesima disposizione le indennità percepite in
applicazione della L. 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni (15).
173-quater. Ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli
comunali si applicano le norme in materia di aspettative, permessi ed indennità
percepite in applicazione della L. 27 dicembre 1985, n. 816, e successive
modificazioni (15).
174. Le affissioni di manifesti di partiti o movimenti politici
effettuate fino al 30 novembre 1996 in violazione dell'art. 8, ultimo comma,
della legge 4 aprile 1956, n. 212, possono essere sanate mediante versamento di
un'oblazione a carico dei responsabili pari per ciascuna violazione all'importo
minimo indicato dallo stesso comma ed entro un massimo di lire 1 milione. A
tali violazioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3
dell'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
175. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti
legislativi, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze, le disposizioni
occorrenti per la revisione ed il riordino del sistema dei trasferimenti a
province, comuni e comunità montane, previsto dal decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504 a modifica dell'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 e successive
modificazioni, sulla base dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) introduzione di parametri che tengano conto dei servizi forniti
maggiormente diffusi sul territorio e della accessibilità ad essi per i comuni
che ne sono sprovvisti;
b) determinazione di indicatori per l'individuazione delle
condizioni di degrado socio-economico degli enti;
c) introduzione di parametri per misurare gli eventuali
insediamenti militari presenti nel territorio dell'ente;
d) introduzione di correttivi ai parametri in relazione
all'incremento della domanda di servizi dovuta alla peculiarità degli enti di
maggiore dimensione demografica e in relazione, altresì, alla rigidità dei
costi degli enti di minore dimensione demografica;
e) determinazione di un periodo di riequilibrio dei trasferimenti
erariali tenendo conto del complesso degli stessi di genere ordinario e
consolidato, incrementato dei tributi detratti in precedenza e delle
conseguenze derivanti dall'applicazione di nuovi criteri;
f) attribuzione delle eventuali maggiori assegnazioni annuali di
contributi erariali ai diversi fondi tenendo conto dell'incidenza delle nuove
forme impositive attribuite agli enti locali;
g) definizione di indicatori che facciano riferimento e
incentivino lo sforzo tariffario e lo sforzo fiscale dei singoli enti;
h) parametri che incentivino la gestione dei servizi in forma
associata da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
176. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 175 sono
trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per
l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da
esprimere entro trenta giorni.
177. Disposizioni integrative e correttive possono essere emanate, con
uno o più decreti legislativi, entro un anno (16) dalla data di entrata in
vigore dei decreti di cui al comma 175, nel rispetto dei princìpi e dei criteri
direttivi determinati dai commi da 175 a 177 e previo parere delle Commissioni
parlamentari di cui al comma 176, con l'osservanza delle modalità ivi indicate.
178. A decorrere dal 28 settembre 1996 e fino al 31 dicembre 1997 il
collocamento in ausiliaria del personale militare delle Forze armate, compresa
l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza, avviene
esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio permanente per
raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito.
179. Al personale militare che abbia presentato domanda di revoca ai
sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 8, della legge 23 dicembre
1994, n. 724.
180. Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed
i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 settembre 1996, n.
505 e del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606.
181. Per il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui
trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in
conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495
del 1993 e n. 240 del 1994, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare,
con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della L. 30 marzo
1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito
pubblico per ciascuna delle annualità comprese tra il 1996 ed il 2001; tali
emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di
emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione
del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 3.135
miliardi per la prima annualità, sarà versato ai competenti enti previdenziali,
che provvederanno direttamente a soddisfare in contanti, in sei annualità, gli
aventi diritto nelle forme previste per la corresponsione dei trattamenti
pensionistici; l'importo di ciascuna annualità sarà determinato in relazione
all'ammontare del ricavo netto delle emissioni versato agli enti previdenziali
(17).
182. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto
all'integrazione del trattamento è effettuata non solo in relazione ai redditi
riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni
successivi. Sugli arretrati maturati al 31 dicembre 1995 è dovuta
esclusivamente una somma pari al 5 per cento dell'importo maturato a tale data.
Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsare sono dovuti gli
interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno
precedente. Con la prima annualità sono corrisposti gli interessi maturati
sull'intero ammontare degli arretrati dal 1° gennaio 1996 alla data di
pagamento (18).
183. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 181 e 182 del presente
articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le
parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi
di effetto.
184. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio, anche in attuazione dell'art. 1, comma 6, della legge
28 novembre 1996, n. 608, di conversione del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510.
185. Con effetto dalla data del 30 settembre 1996, al fine di incentivare
l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori in possesso dei requisiti di età
e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianità, di cui alla
tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, dipendenti da imprese, può
essere riconosciuto il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al
regime di non cumulabilità di cui al comma 189, il passaggio al rapporto di
lavoro a tempo parziale in misura non inferiore a 18 ore settimanali. La
facoltà di cui al presente comma è concessa, previa autorizzazione dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, ferme restando le
decorrenze dei trattamenti previste dall'ordinamento vigente, a condizione che
il datore di lavoro assuma nuovo personale per una durata e per un tempo
lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgono della
predetta facoltà. A questi ultimi l'importo della pensione è ridotto in misura
inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale di lavoro,
riduzione comunque non superiore al 50 per cento. La somma della pensione e
della retribuzione non può in ogni caso superare l'ammontare della retribuzione
spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera
a tempo pieno.
186. L'impresa che si avvale della facoltà di ricorso al lavoro a tempo
parziale di cui al comma 185 deve dare comunicazione ai competenti istituti
previdenziali e all'ispettorato provinciale del lavoro della stipulazione dei
contratti e della loro cessazione.
187. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
il ministro del Tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari per le
definizione dei criteri e delle modalità applicative di quanto disposto dal
comma 185 nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In
ogni caso nell'ambito delle predette amministrazioni pubbliche si prescinde
dall'obbligo di nuove assunzioni di cui al medesimo comma 185.
188. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente
normativa in materia di cumulo per i lavoratori pubblici che avevano presentato
domanda di collocamento a riposo per anzianità entro il 28 settembre 1994 e la
cui domanda era stata regolarmente accolta. I lavoratori pubblici che abbiano
presentato domanda di pensionamento di anzianità prima del 30 settembre 1996
possono revocare la domanda conservando comunque la precedente sede di lavoro
ovvero esercitare l'opzione per il lavoro a tempo parziale di cui ai commi da
185 a 187, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
189. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di cui al comma
185, le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonché i
trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive della medesima, non
sono cumulabili, limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo,
con redditi da lavoro di qualsiasi natura e il loro conseguimento è subordinato
alla risoluzione del rapporto di lavoro. A tal fine trovano applicazione le
disposizioni di cui ai commi 3, 4, e 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996
sono titolari di pensione, ovvero che hanno raggiunto il requisito contributivo
di 36 anni o quello di 35 anni, quest'ultimo unitamente a quello anagrafico di
52 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente
normativa. Il regime previgente continua ad applicarsi anche nei confronti di
coloro che si pensionano con 40 anni di contribuzione ovvero con l'anzianità
contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza, nonché per le
eccezioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120.
190. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le pensioni di anzianità a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori autonomi non sono
cumulabili nella misura del 50 per cento con i redditi di lavoro autonomo, fino
a concorrenza del reddito stesso. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre
1996 sono titolari di pensione ovvero hanno maturato il requisito contributivo
di 35 anni, unitamente a quello anagrafico di 55 anni, continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui alla previgente normativa.
191. L'assunzione di personale di cui ai commi 185 e 192 deve risultare
ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del pensionamento.
L'incremento medesimo deve essere considerato al netto delle diminuzioni
intervenute nell'anno precedente il pensionamento.
192. Per i lavoratori autonomi in possesso dei requisiti di età e di
contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianità indicati all'articolo
1, comma 28, della legge 8 agosto 1995, n. 335, spetta, ove rinuncino al
pensionamento, fino alla data di compimento dell'anzianità contributiva di 40
anni e comunque per un periodo non superiore all'età del pensionamento di
vecchiaia, una riduzione sui contributi dovuti pari a 10 punti percentuali, a
condizione che il lavoratore autonomo assuma, con le modalità di cui al comma
186 del presente articolo, una o più unità anche a tempo parziale per un orario
non inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro, ovvero che si
avvalga dei contratti di riallineamento retributivo di cui al decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, per regolarizzare posizioni lavorative non conformi ai contratti
di categoria, ovvero affianchi un socio nell'esercizio dell'attività a.
193. All'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, il comma 1 è
sostituito dal seguente:
"1.
Salvo quanto disposto dai commi seguenti, dalla retribuzione imponibile di cui
all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono escluse le
contribuzioni e le somme versate o accantonate, anche con il sistema della
mancata trattenuta da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore,
a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da
contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di
erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del
lavoratore e suoi familiari, nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione.
Tale disposizione si applica anche ai periodi precedenti la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto; tuttavia i versamenti contributivi
sulle predette contribuzioni e somme restano salvi e conservano la loro
efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della
medesima legge di conversione".
194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30
giugno 1991, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 9 e 10,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, i datori di lavoro, per i periodi per i
quali non abbiano versato i contributi di previdenza ed assistenza sociale
sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° giugno 1991, n. 166, come sostituito dal comma 193 del presente articolo,
sono tenuti al pagamento dei contributi previdenziali nella misura del 15 per
cento sui predetti contributi e somme, da devolversi, ai sensi dell'articolo 9-bis,
comma 2, del predetto decreto-legge, alle gestioni pensionistiche di iscrizione
del lavoratore, senza oneri accessori. Il pagamento deve essere effettuato in
18 rate bimestrali consecutive di eguale importo, la prima delle quali avente
scadenza il 20 del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente
legge, con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Qualora
nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate
residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi
del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli
esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento. La misura dei
contributi previdenziali previsti dal presente comma è ridotta al 2 per cento
in caso di contribuzioni e somme versate ai fondi integrativi di previdenza del
settore editoriale stabilite da accordi collettivi nazionali che hanno
acquisito forza di legge in attuazione della L. 14 luglio 1959, n. 741. Al
relativo onere, valutato in lire 13 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998
1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 del Ministero del
tesoro per l’anno 1997, a tal fine parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di
bilancio (19).
195. Le disposizioni del comma 194 non si applicano per i contributi
versati nel periodo di cui al medesimo comma 194 al Fondo nazionale di
previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie
marittime di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 1° marzo 1985, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1985, n. 155.
196. A decorrere dal primo gennaio 1997, ai fini della tutela
previdenziale i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 5 della legge 2
gennaio 1991, n. 1, che operano in veste di agenti o di mandatari sono iscritti
all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti
degli esercenti attività commerciali, previa istituzione di apposita evidenza
contabile in seno alla gestione di cui all'articolo 34 della legge 9 marzo
1989, n. 88.
197. Rientrano nell'ambito di applicazione del comma 196 anche coloro che
cooperano con i soggetti ivi indicati in qualità di collaboratori familiari ai
sensi dell'articolo 230-bis del codice civile.
198. Ai soggetti che svolgono attività in qualità di praticanti promotori
finanziari ai sensi dell'articolo 8 del regolamento CONSOB n. 5388/91, è
consentito, all'atto dell'iscrizione all'INPS, di procedere al riscatto degli
anni di praticantato secondo modalità determinate con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, nel
rispetto del principio di corrispettività.
199. I soggetti di cui ai commi 196 e 197 che vantano posizioni
contributive presso l'INPS anteriore al 1992, sono ammessi, a copertura del
periodo compreso fra il 1° gennaio 1992 ed il 31 dicembre 1996, al versamento
dei contributi per i periodi in cui hanno espletato le attività previste ai
medesimi commi. I predetti contributi non sono gravati da sanzioni e da
interessi e per il pagamento di essi è ammessa la rateizzazione in misura non
superiore a trentasei rate mensili, con l'applicazione dell'interesse dell'8
per cento annuo qualora gli interessati ne facciano richiesta entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
200. Eventuali contributi comunque versati per periodi precedenti il 31
dicembre 1996 alla gestione di cui all'art. 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
vengono imputati all'evidenza contabile di cui al comma 196.
201. La composizione del comitato amministratore di cui all'art. 35 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, è integrata da un membro in rappresentanza dei
soggetti di cui al comma 196, designato dalla associazione di categoria
maggiormente rappresentativa.
202. A
decorrere dal 1° gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e
successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino
in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma 1,
lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei
professionisti ed artisti.
203. Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è
sostituito dal seguente:
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
204. I
familiari coadiutori preposti al punto di vendita devono essere iscritti
nell'elenco speciale di cui all'art. 9 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
205. Sono
altresì compresi nell'ambito di applicazione dei commi da 185 a 216 i soggetti
che esercitino le attività di cui all'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n.
217.
206.
L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di
cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, è estesa ai parenti ed affini entro il
terzo grado che non siano compresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 3
della predetta legge e che siano in possesso dei requisiti ivi previsti.
207. I soggetti per i quali l'assicurazione per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti degli esercenti attività commerciali diviene
obbligatoria per effetto del presente articolo possono chiedere l'iscrizione
con effetto retroattivo nei limiti della prescrizione. L'eventuale
regolarizzazione del periodo pregresso comporta il versamento di contributi già
previsti per i rispettivi anni di competenza secondo le modalità fissate dal
comitato amministratore di cui all'articolo 35 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Sull'ammontare del debito contributivo complessivo non sono dovuti oneri
accessori, fatti salvi gli interessi legali. Per gli stessi soggetti è ammessa,
altresì, la facoltà di riscattare periodi precedenti quelli caduti in
prescrizione con i criteri di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n.
1338.
208.
Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente,
anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse
forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale
gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura
prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere
sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.
Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90
giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione
dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori
delle rispettive gestioni pensionistiche.
209. E’ abrogato l'articolo 1, comma 25, lettera c), della legge 8
agosto 1995, n. 335.
210. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, come modificato dall'articolo 11, commi 9 e 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, è aggiunto il seguente:
"4-bis.
Le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo
vengono effettuate provvisoriamente dagli enti previdenziali sulla base della
dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso
dell'anno. A tal fine gli interessati sono tenuti a rilasciare all'ente
previdenziale competente apposita dichiarazione. Le trattenute sono
conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente
percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la
dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF".
211. All'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
<<8-bis.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 40 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, i titolari di pensione che omettano di
produrre la dichiarazione prevista dal comma 4, sono tenuti a versare all'ente
previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione
percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma
sarà prelevata dall'ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute
al trasgressore>>.
212. Ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui
all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, hanno titolo ad addebitare ai committenti, con
effetto dal 26 settembre 1996, in via definitiva, una percentuale nella misura
del 4 per cento dei compensi lordi. Il versamento è effettuato alle seguenti
scadenze:
a) entro il 31 maggio di ciascun anno, un acconto del contributo
dovuto, nella misura corrispondente al 40 per cento dell'importo dovuto sui
redditi di lavoro autonomo risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa
all'anno precedente;
b) entro il 30 novembre di ciascun anno, un acconto del contributo
dovuto nella misura corrispondente al 40 per cento dell'importo dovuto sui
redditi di lavoro autonomo risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa
all'anno precedente;
c) entro il 31 maggio di ciascun anno, il saldo del contributo
dovuto per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno
precedente.
213. Qualora all'atto della determinazione del saldo di cui al comma 212,
lettera c), risultano già versate all'INPS somme superiori al 10 per
cento dei redditi netti di cui al medesimo comma, l'eccedenza viene dedotta
dagli eventuali importi dovuti dai soggetti assicurati nell'anno successivo. Su
richiesta l'eccedenza è restituita dall'INPS agli assicurati con applicazione
degli interessi nella misura e secondo le modalità stabilite dall'articolo 44
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
214. Per l'anno 1996, i versamenti a titolo di acconto devono essere
effettuati sulla base dei redditi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche per l'anno 1995, rideterminati proporzionalmente in
relazione alle seguenti decorrenze dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma
26, della citata legge n. 335 del 1995: 30 giugno 1996 per coloro che risultano
già pensionati e iscritti a forme pensionistiche obbligatorie; 1° aprile 1996
per coloro che risultano non iscritti alle predette forme; per questi ultimi
resta ferma la data del 20 giugno 1996 per il versamento del contributo dovuto
in relazione ai compensi corrisposti nei mesi di aprile e maggio 1996. Per
l'anno 1996, la scadenza del versamento di cui al comma 212, lettera b),
è fissata al 31 gennaio 1997; il versamento a saldo del contributo dovuto per
l'anno 1996 deve essere calcolato escludendo i compensi relativi a fatture
emesse fino alle date di decorrenza del predetto obbligo, anche se riscosse in
periodi successivi.
215. Il versamento di cui ai commi precedenti è effettuato entro il
limite del massimale contributivo annuo di cui all'articolo 2, comma 18, della
citata legge n. 335 del 1995.
216. Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed
i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 settembre 1996, n.
508.
217. I
soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei
contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero
vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o
premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni
obbligatorie, al pagamento di una somma aggiuntiva, in ragione d'anno, pari al
tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni,
maggiorato di tre punti; la somma aggiuntiva non può essere superiore al 100
per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza
di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce
obbligatorie omesse o non conformi al vero, oltre alla somma aggiuntiva di cui
alla lettera a), al pagamento di una sanzione, una tantum, da graduare
secondo criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla entità
dell'evasione e al comportamento complessivo del contribuente, da un minimo del
50 per cento ad un massimo del 100 per cento di quanto dovuto a titolo di
contributi o premi; qualora la denuncia della situazione debitoria sia
effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli
enti impositori, e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il
pagamento dei contributi o premi, la sanzione di cui alla presente lettera non
è dovuta sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro
trenta giorni dalla denuncia stessa (20).
218. Nei
casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da
oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o
amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente
riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei
contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti
impositori, si applica una somma aggiuntiva, in ragione d'anno, in misura pari
al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13
del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni. La
somma aggiuntiva non può essere superiore al 100 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
219. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nonché gli
enti locali sono esonerati dal pagamento delle somme aggiuntive e della
maggiorazione di cui al comma 217 nonché degli interessi legali.
220. Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento
integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un
tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri
stabiliti dagli enti impositori.
221. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi da
parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi
fini di lucro la somma aggiuntiva è ridotta fino ad un tasso non inferiore a
quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori,
qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata ritardata
erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o
convenzione.
222. Allorché
si fa luogo al pagamento dei contributi e di quanto previsto a titolo di
interessi, somme aggiuntive e sanzioni di cui ai commi precedenti, sono estinte
le obbligazioni per sanzioni amministrative di cui all'articolo 35 della legge
24 novembre 1981, n. 689.
223. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed
accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed
assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67
delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
224. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, il comma 4 è soppresso e
i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. L'importo delle somme aggiuntive e della maggiorazione può
essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli enti impositori, fino alla
misura degli interessi legali, nelle seguenti ipotesi:
a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi
derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti
giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo
successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa in relazione
alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo
alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o
premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria,
in relazione anche a possibili riflessi negativi in campo occupazionale di
particolare rilevanza;
b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i
provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5
dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio
1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o
ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed
economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione
produttiva del settore e, comunque, per periodi contributivi non superiori a
quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del
1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.
2. Nei casi di riduzione di cui al comma 1, il decreto ministeriale
può disporre anche l'estinzione della obbligazione per sanzioni amministrative
connesse con la denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi.
3. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, i soggetti
che abbiano avanzato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli
enti impositori motivata e documentata istanza per ottenere la riduzione ivi
prevista, procedono alla regolarizzazione contributiva mediante la
corresponsione, in via provvisoria e salvo conguaglio, delle somme aggiuntive
nella misura degli interessi legali. Qualora entro i sei mesi successivi alla
data di presentazione dell'istanza di riduzione delle somme aggiuntive non sia
intervenuto il predetto decreto, gli enti impositori provvedono all'addebito di
tali somme nella misura ordinaria".
225. Sono
abrogati l'articolo 4, commi da 1 a 5, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n.
536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e
l'articolo 53 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, ed ogni altra disposizione
di legge incompatibile con il presente articolo.
226. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi
previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente
relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di giugno 1996,
possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti
stessi presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1997, di quanto
dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle
sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite
massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.
227. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli
enti impositori, anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo,
la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1997. L'importo delle rate
comprensivo degli interessi pari all'8 per cento annuo è calcolato applicando
al debito il coefficiente indicato alla colonna 4 della tabella 2 allegata alla
presente legge.
228. I soggetti che hanno provveduto al versamento della prima, della
seconda e della terza rata del condono previdenziale ed assistenziale di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, alle scadenze, già
previste dal citato articolo 3, comma 3, rispettivamente, del 30 giugno 1996,
del 31 luglio 1996 e del 30 settembre 1996, hanno facoltà di procedere alla
regolarizzazione, per la parte residua del debito, secondo le disposizioni di
cui ai commi 226 e 227, ovvero secondo le seguenti modalità e con la
maggiorazione degli interessi dell'8 per cento annuo sulla rateizzazione per il
periodo di differimento, decorrente dal 30 giugno 1996: per debiti di importo fino
a lire 1 miliardo con il versamento della quarta rata, di importo uguale alle
precedenti, da pagarsi entro il 30 novembre 1996; per debiti di importo
superiore a lire 1 miliardo e fino a lire 5 miliardi con il versamento delle
rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30
novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997 ed entro il 31
maggio 1997; per debiti di importo superiore ai 5 miliardi di lire e fino a 20
miliardi di lire con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da
pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997,
entro il 31 marzo 1997, entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997 ed
entro il 30 settembre 1997; per debiti di importo superiore a 20 miliardi di
lire con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi,
rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il
31 marzo 1997, entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997, entro il 30
settembre 1997, entro il 30 novembre 1997, entro il 31 gennaio 1998, entro il
31 marzo 1998, entro il 31 maggio 1998 ed entro il 31 luglio 1998.
229. I soggetti che hanno provveduto al versamento delle rate scadenti
nel corso dell'anno 1996, in relazione al condono previdenziale e assistenziale
di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 511, hanno facoltà
di estinguere la parte residua del debito secondo le modalità previste al comma
227 ovvero in 23 rate quadrimestrali consecutive decorrenti dal 10 aprile 1997
e con la maggiorazione dell'interesse dell'8 per cento annuo sulla
rateizzazione per il periodo di differimento.
230. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in
materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni
amministrative, e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni
delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il versamento dei
contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del
testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di
regolarizzazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi
9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. I provvedimenti di
esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi per effetto della
domanda di regolarizzazione e subordinatamente al puntuale pagamento delle
somme determinate agli effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso
previste.
231. Nel caso di regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi
dell'articolo 18, commi da 1 a 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
dell'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dell'articolo
4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dell'articolo 4, comma 9,
del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dell'articolo 4, comma 9, del
decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dell'articolo 4, comma 9, del
decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dell'articolo 4, comma 9, del
decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, dell'articolo 5, comma 3, del
decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40, dell'articolo 3 del decreto-legge 24
settembre 1996, n. 499, i versamenti tardivi delle rate dovute, successive alla
prima, sono considerati validi, ancorché sia stato omesso il versamento di talune
di dette rate, se i soggetti interessati abbiano già provveduto, ovvero
provvedano, entro il 16 dicembre 1996, a versare, secondo le modalità fissate
dagli enti impositori, interessi nella misura dell'8 per cento annuo
commisurati al ritardo rispetto alle scadenze fissate dalla legge per il
pagamento delle rate stesse.
232. I crediti di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o
premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale, in essere alla data del 31 marzo 1996, sono estinti
unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo
alla loro riscossione.
233. Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed
i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538.
234. Con decorrenza dal 1° gennaio 1997 cessa di avere efficacia la
disciplina prevista dall'art. 49, comma 3, secondo periodo, della legge 9 marzo
1989, n. 88. A far tempo da tale data la classificazione dei datori di lavoro
deve essere effettuata esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento
stabiliti dal predetto art. 49. Restano comunque validi gli inquadramenti
derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti di aggregazione emanati ai
sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1995,
n. 797. Per le aziende inquadrate nel ramo industria anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, è fatta salva la possibilità di
mantenere, per il personale dirigente già iscritto all'INPDAI, l'iscrizione
presso l'ente stesso. Con la medesima decorrenza, è elevata di 0,3 punti
percentuali l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta dagli iscritti alla
gestione di cui all'art. 34 della legge n. 88 del 1989 (21).
235. Il comma 3 dell'art. 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, come
sostituito dall'art. 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è
sostituito dal seguente:
<<3.
La prestazione deve essere corrisposta entro il 1995 per coloro che siano
cessati dal servizio dal 1° dicembre 1984 al 31 dicembre 1986; entro il 1996
per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1° gennaio 1987-31
dicembre 1988; entro il 1998 per coloro che siano cessati dal servizio nel
biennio 1° gennaio 1989-31 dicembre 1990; entro il 1999 per coloro che siano
cessati dal servizio nel biennio 1° gennaio 1991-31 dicembre 1992 ed entro il
2000 per coloro che siano cessati dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1993
al 30 novembre 1994>>.
236. Il comma 1 dell'art. 6 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, come
sostituito dall'art. 16, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è
sostituito dal seguente:
<<1.
L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge è valutato
in lire 50 miliardi per l'anno 1994, in lire 1.400 miliardi per l'anno 1995, in
lire 1.900 miliardi per l'anno 1996, in lire 1.090 miliardi per l'anno 1997, in
lire 2.020 miliardi per l'anno 1998, in lire 2.500 miliardi per l'anno 1999, in
lire 2.180 miliardi per l'anno 2000, in lire 890 miliardi a decorrere dall'anno
2001>>.
237. Il differimento di cui al comma 235 non opera nei confronti di
coloro che abbiano compiuto l'età di settantatré anni alle relative date di
corresponsione indicate nell'art. 16 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
ovvero abbiano percepito nell'anno precedente un reddito imponibile IRPEF pari
o inferiore al doppio del trattamento minimo INPS, ovvero abbiano avanzato
domanda di corresponsione producendo adeguata documentazione attestante il
grave stato di salute da individuare secondo criteri obiettivi stabiliti dagli
enti obbligati alla riliquidazione.
238. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1996 il
contributo a carico degli enti datori di lavoro degli iscritti all'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica,
gestioni Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, Cassa per le
pensioni ai sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di
scuole elementari parificate e Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari,
è elevato al 23,80 per cento della retribuzione imponibile.
239. Con la stessa decorrenza di cui al comma 238 le aliquote
contributive dovute dai lavoratori dipendenti iscritti alle Casse pensioni di
cui al medesimo comma 238 sono stabilite nella misura dell'8,55 per cento,
comprensiva degli incrementi contributivi di cui all'art. 3, comma 24, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
240. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1996, il
contributo a carico dell'Ente poste italiane per il trattamento di quiescenza
degli iscritti all'Istituto postelegrafonici è elevato al 23,80 per cento della
retribuzione imponibile. L'aliquota contributiva a carico dei lavoratori
dell'Ente poste italiane iscritti all'Istituto postelegrafonici è fissata nella
misura dell'8,55 per cento, comprensiva degli incrementi contributivi di cui
all'art. 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
241. Ai lavoratori dipendenti di cui ai commi 239 e 240 continua ad
applicarsi il disposto dell'art. 3-ter del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.
438.
242. Il contributo obbligatorio per il credito previsto dell'art. 37,
secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1032, è pari allo 0,35 per cento della retribuzione
contributiva e pensionabile determinata ai sensi dell'art. 2, commi 9 e 10,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
243. I dipendenti iscritti alle Casse pensioni già amministrate dalla
Direzione generale degli istituti di previdenza e confluite nell'INPDAP sono
iscritti per le sole prestazioni creditizie al <<Fondo di previdenza e
credito>> di cui all'art. 32 del citato testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e obbligati al
versamento del contributo indicato al comma 242.
244. Nei confronti dei dipendenti di cui al comma 243 le prestazioni
erogate dal <<Fondo di previdenza e credito>> sono quelle stabilite
dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1224.
245. è istituita presso l'INPDAP la gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali agli iscritti. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le
necessarie norme regolamentari.
246. Il contributo per il <<Fondo credito>> dovuto dai
dipendenti dell'Ente poste italiane iscritti all'Istituto postelegrafonici è
stabilito nella misura dello 0,35 per cento e si applica sulla retribuzione
imponibile indicata al comma 242.
247. Le disposizioni contenute nei commi 242, 243 e 246 trovano
applicazione a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1996.
248. Gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o chi
ne ha la tutela sono obbligati, entro il 31 marzo di ciascun anno, a presentare
alla prefettura, al comune o all'unità sanitaria locale del territorio, una
dichiarazione di responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto e in caso
affermativo se a titolo gratuito, ai fini dell'articolo 1 della legge 11
febbraio 1980, n. 18.
249. Entro la stessa data di cui al comma 248, gli invalidi civili
titolari dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971,
n. 118, sono tenuti a presentare alle prefetture, al comune o all'unità
sanitaria locale competente per territorio, analoga dichiarazione relativa alla
permanenza dell'iscrizione nelle liste speciali di collocamento, di cui
all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.
250. Le dichiarazioni di cui ai commi 248 e 249 sono effettuate su
apposito modello determinato dal Ministro dell'interno con proprio decreto.
251. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui ai commi 248 e 249
entro il termine stabilito determina l'immediata verifica della sussistenza
delle condizioni di cui ai medesimi commi 248 e 249.
252. In caso di falsa dichiarazione o certificazione, il titolare del
beneficio è obbligato alla restituzione di tutte le somme indebitamente
percepite, oltre agli interessi legali maturati sulle stesse.
253. Nel caso in cui sia stata accertata l'insussistenza del diritto
all'indennità di accompagnamento, il soggetto interessato o i suoi aventi causa
sono tenuti a restituire i ratei indebitamente percepiti a decorrere dalla data
in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione di cui al comma 248.
254. I disabili intellettivi e i minorati psichici sono obbligati, entro
il 31 marzo 1997, a presentare in sostituzione della dichiarazione di
responsabilità di cui ai commi 248 e 249 un certificato medico. Il certificato
è valido per tutta la durata in vita dei soggetti interessati.
255. Per i nascituri affetti da minorazione psichica o intellettiva il
termine per adempiere all'obbligo di cui al comma 254 è fissato al dodicesimo
mese dalla nascita.
256. Per gli invalidi civili il cui handicap non consente loro di
autocertificare responsabilmente, è fatto obbligo di presentare la
dichiarazione di responsabilità di cui ai commi 248 e 249 ai rispettivi tutori
o rappresentanti, qualora siano interdetti, inabilitati o minori di età, ovvero
di presentare un certificato medico.
257. Entro la stessa data di cui al comma 248, gli invalidi civili, i
ciechi ed i sordomuti assunti al lavoro ai sensi della legge 2 aprile 1968, n.
482, direttamente per assunzione nominativa o per assunzione numerica tramite
l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sono obbligati a
presentare alla prefettura e al loro datore di lavoro una dichiarazione di
responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla
sussistenza dei requisiti per l'assunzione. La mancata presentazione della
suddetta dichiarazione determina l'immediato accertamento della sussistenza dei
citati requisiti da parte della Direzione generale dei servizi vari e delle
pensioni di guerra del Ministero del tesoro. Qualora si accerti l'insussistenza
dei requisiti, il rapporto di lavoro è risolto di diritto a decorrere dalla
data di accertamento da parte della medesima Direzione.
258. Le disposizioni dei commi da 248 a 259 non si applicano alla Regione
Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano
le materie di cui ai commi da 248 a 259 secondo quanto previsto dai rispettivi
statuti e dalle relative norme di attuazione.
259. Dopo l'art. 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è inserito il
seguente:
“Art. 9-bis (Condizioni per la fruizione dei benefici). - 1. Le
condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e
agli ambienti delinquenziali, di cui all'art. 1, commi 1 e 2, sono richieste,
per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di
tutti i soggetti destinatari”.
260. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente
prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti
di famiglia nonché rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti
pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996,
non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano
percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo
pari o inferiore a lire 16 milioni.
261. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di
cui al comma 260 siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per
l'anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni non si fa luogo al recupero
dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.
262. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione
in misura non superiore ad un quinto. L'importo residuo recuperato ratealmente
senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere
superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non
sia superiore al quinto della pensione.
263. Il recupero non si estende agli eredi del pensionato, salvo che si
accerti il dolo del pensionato medesimo (22).
264. Le disposizioni di cui ai commi 260, 261 e 263 si applicano anche
nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente somme a titolo di
pensioni di guerra, ovvero a titolo di assegni accessori delle medesime, per
periodi anteriori al 1° novembre 1996. Sono fatti salvi i provvedimenti di
revoca emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge, in base
alla precedente disciplina ed i provvedimenti di recupero in corso. In tali
casi, i benefici economici di cui ai commi 260 e 261 sono riferiti e calcolati
soltanto sul residuo debito al 1° gennaio 1997 e non sull'intero indebito
riscosso dal pensionato. E' altresì escluso che le più favorevoli disposizioni
della presente legge possano applicarsi nei casi in cui vi sia dolo da parte
dell'interessato. La rateazione del recupero è definita ai sensi dell'articolo
3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955,
n. 1544, entro il periodo massimo di cinque anni (23).
265. Qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia
indebitamente percepito i trattamenti INPS, INAIL e pensionistici di guerra, il
recupero di cui ai commi 260, 261 e 264 si esegue sull'intera somma.
266. Le pubbliche amministrazioni che erogano prestazioni sia pecuniarie,
sia in natura a favore di soggetti bisognosi effettuano, entro il 30 giugno
1997, accertamenti sulla persistenza dei presupposti per la concessione del
beneficio. Le verifiche sono ripetute annualmente. Gli esiti sono comunicati al
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro.
267. All'art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, come modificato dall'art. 7 della
legge 29 aprile 1976, n. 177, è aggiunto il seguente comma:
<<All'iscritto
al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, di cui
al primo comma, che effettui passaggi di qualifica, di carriera o di
amministrazione senza soluzione di continuità, e che comunque, dopo tali
passaggi, continui ad essere iscritto al Fondo stesso, viene liquidata all'atto
della cessazione definitiva dal servizio un'unica indennità di buonuscita
commisurata al periodo complessivo di servizio prestato>>.
------
(1) Comma
abrogato dall’art. 72, comma 16, L. 23 dicembre 1998, n. 448, con effetto dal
1° gennaio 1999.
(2) Comma
abrogato dall’art. 28, comma 7, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con effetto dal 1°
gennaio 2000.
(3) Comma
aggiunto dall’art. 33, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(4) Comma
abrogato dall'art. 36, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(5) Comma
così sostituito dall'art. 39, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(6) Comma
così sostituito dall’art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.
(7) Comma
aggiunto dall’art. 6, D.L. 28 marzo 1997, n. 79.
(8) Comma
abrogato dall’art. 4, D.P.R. 28 aprile 1998, n. 351.
(9) Comma
così sostituito dall’art. 51, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(10) Comma abrogato
dall’art. 51, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(11) Comma
così modificato dall'art. 1, comma 4-bis, D.L. 19 maggio 1997, n. 130, conv. L.
16 luglio 1997, n. 228.
(12) Comma
così modificato dall’art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.
(13) Termine
prorogato al 28 febbraio 1998 dall’art. 42, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(14) Comma
così modificato dall'art. 2, D.L. 20 giugno 1997, n. 175.
(15)
L’originario comma 173 è stato sostituito dagli attuali commi 173, 173-bis,
173-ter e 173-quater dall’art. 10, comma 4, D.L. 31 dicembre 1996, n . 669.
(16) Il
termine di un anno è stato prorogato al 31 luglio 1999 dall’art. 49, L. 27
dicembre 1997, n. 449.
(17) Comma
così sostituito dall’art. 3-bis, D.L. 28 marzo 1997, n. 79.
(18) Comma
così sostituito dall’art. 36, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(19) Comma
così modificato dall’art. 17, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.
(20) Lettera
così modificata dall’art. 59, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(21) Comma
abrogato dall’art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.
(22) Comma
così sostituito dall’art. 38, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(23) Comma
così modificato dall’art. 38, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(24) L’art.
3, D.Lgs. 7 aprile 2000, n. 103 ha abrogato tale comma limitatamente alle
parole: “fatti salvi i rapporti contrattuali in atto”.
(25) Comma
abrogato dall’art. 3, D.Lgs. 7 aprile 2000, n. 103.
(26) Comma
abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.
(27) Comma
così modificato dall’art. 52, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(28) Comma
così modificato dall'art. 8, comma 3, L. 15 luglio 2002, n. 145.
Art.
2
Misure
in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e
dello sviluppo
1. Al fine di accelerare il coordinamento funzionale e operativo delle
gestioni governative nei sistemi regionali di trasporto, nonché l'attuazione
delle deleghe alle regioni delle funzioni in materia di servizi ferroviari di
interesse locale e regionale, il Ministro dei trasporti e della navigazione
affida, a decorrere dal 1° gennaio 1997, con proprio decreto, alla Ferrovie
dello Stato S.p.a. la ristrutturazione delle aziende in gestione commissariale
governativa e la gestione, per un periodo massimo di tre anni, dei servizi di
trasporto da esse esercitati. I bilanci di tali aziende rimarranno separati da
quello della Ferrovie dello Stato S.p.a.
2. La ristrutturazione di cui al comma 1, finalizzata anche alla
trasformazione societaria delle gestioni governative, è operata attraverso la
predisposizione e attuazione di un piano unitario, articolato in relazione alle
caratteristiche funzionali e gestionali delle aziende interessate d'intesa con
le regioni e sentite le organizzazioni sindacali, approvato dal Ministro dei
trasporti e della navigazione, sentite le Commissioni parlamentari competenti
per materia. Nella predisposizione del piano:
a) la Ferrovie dello Stato S.p.a. si atterrà ai criteri di cui
agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26
giugno 1969, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio,
del 20 giugno 1991, nonché all'obiettivo di ottenere nel corso del triennio un
rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico complessivamente conseguiti e
costi operativi complessivamente sostenuti al netto dei costi di
infrastruttura, conservando l'appartenenza del personale alla contrattazione
collettiva di lavoro degli autoferrotranvieri;
b) potrà essere prevista l'adozione di uno o più idonei modelli
organizzativi per una diversa ripartizione delle gestioni governative, nonché
specifiche deroghe ai regolamenti di esercizio;
c) saranno separatamente quantificati i disavanzi cumulati dalle
singole gestioni al 31 dicembre 1995 e nel corso dell'esercizio 1996.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il
Ministro del tesoro, definirà le procedure per regolarizzare le eventuali
situazioni debitorie emergenti dalla suddetta quantificazione. La gestione si
svolgerà nel rispetto delle norme contabili e gestionali della Ferrovie dello
Stato S.p.a. Il controllo sull'attuazione dei piani di ristrutturazione è
svolto dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
3. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Ministero dei
trasporti e della navigazione provvede ad affidare alla Ferrovie dello Stato
S.p.a. senza onere alcuno per quest'ultima, a far data dal 1° gennaio 1997 e
per i tre anni seguenti, i rami tecnici aziendali delle gestioni commissariali
governative, con esclusione dei beni non utilizzati e non utilizzabili per i
servizi di trasporto, per i quali la Ferrovie dello Stato S.p.a. potrà dare
attuazione alla procedura prevista dall'art. 3, commi 7, 8 e 9, della legge 15
dicembre 1990, n. 385, destinando i proventi ai processi di razionalizzazione
necessari ad accrescere l'efficienza delle gestioni interessate.
4. Lo stanziamento previsto per l'anno 1997 sul capitolo 1653 dello stato
di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, al netto della
sovvenzione di esercizio da attribuire ai servizi di navigazione lacuale, viene
assegnato alla Ferrovie dello Stato S.p.a. per l'esercizio delle ferrovie
attualmente in gestione commissariale governativa. Saranno inoltre trasferite
alla Ferrovie dello Stato S.p.a. le risorse destinate agli interventi di cui
alla legge 8 giugno 1978, n. 297, relativamente ai servizi attualmente
esercitati in gestione governativa. Le somme di cui al presente comma saranno
versate su apposito conto di tesoreria intestato alla Ferrovie dello Stato
S.p.a., che renderà conto annualmente del loro impiego sia complessivamente,
sia per singola azienda. Il rendiconto è comunicato altresì al Parlamento.
5. Il personale dipendente dalle aziende in gestione commissariale
governativa che risulti in esubero strutturale può essere collocato in quiescenza
anticipata, ove in possesso del requisito minimo di 33 anni di contributi,
ovvero abbia raggiunto l'età di 55 anni, con tempi e modalità determinati con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro,
fronteggiando il relativo onere con le somme residue sul capitolo 3662 dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non
impegnate per il prepensionamento di cui al decreto-legge 25 novembre 1995, n.
501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11. Le
aziende suddette non possono avvalersi della facoltà di cui all'ultimo periodo
del comma 2 dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 501 del 1995. Possono
altresì applicarsi al personale delle predette aziende risultante in esubero
strutturale, le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12
maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995,
n. 273. Previa intesa fra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le
regioni interessate, possono essere attivate procedure di mobilità del
personale in esubero verso aziende di trasporto regionale.
6. Ai sensi e per gli effetti dei commi da 1 a 10, per i servizi ferroviari
di cui trattasi, le attività in materia di polizia, sicurezza e regolarità
dell'esercizio ferroviario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 753 e successive modificazioni ed integrazioni, sono
esercitate dalla Ferrovie dello Stato S.p.a. sotto la vigilanza e le direttive
del Ministro dei trasporti e della navigazione, secondo le modalità di cui
all'art. 19 dell'atto di concessione di cui al decreto dello stesso Ministro,
in data 26 novembre 1993. Restano ferme le attuali competenze e procedure
relative ai programmi di intervento di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910,
e di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211. Cessano di applicarsi, ai sensi
del comma 1, le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 18
luglio 1957, n. 614.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le regioni potranno affidare in
concessione, regolata da contratti di servizio, le gestioni ferroviarie
ristrutturate ai sensi dei commi da 1 a 10 a società già esistenti o che
verranno costituite per la gestione dei servizi ferroviari d'interesse
regionale e locale, eventualmente compresi quelli attualmente in concessione.
Tali società avranno accesso, per i loro servizi, alla rete in concessione alla
Ferrovie dello Stato S.p.a. con le modalità che verranno stabilite, in
applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai
trasporti ferroviari regionali e locali. Le procedure attraverso le quali le
regioni assumono la qualità di ente concedente nei confronti delle predette società
verranno definite mediante accordi di programma tra il Ministero dei trasporti
e della navigazione e le regioni interessate, entro il mese di giugno 1999.
Tali accordi definiranno il trasferimento dei beni, degli impianti e
dell'infrastruttura delle gestioni commissariali governative a titolo gratuito
alle regioni.
8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta annualmente al
Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di
ristrutturazione di cui al comma 1.
9. Sono abrogate le norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n.
148, nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto-legge 13 maggio
1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
202, che risultino in contrasto con la presente legge.
10. Per effetto delle norme di cui ai commi da 1 a 10 lo stanziamento del
capitolo 1653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione è ridotto di lire 300 miliardi per l'anno 1997 e per gli anni
successivi.
11. Le riduzioni di cui ai commi da 12 a 16, relative al contratto di
servizio, per una quota di lire 321 miliardi sono riferite prevalentemente a
contenere gli oneri a carico dello Stato, in modo da garantire una maggiore
efficienza e funzionalità complessiva della rete anche attraverso la
valorizzazione delle tratte a minor traffico.
12. I mutui e i prestiti della Ferrovie dello Stato S.p.a. in essere alla
data della trasformazione in società per azioni, nonché quelli contratti e da
contrarre, anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge, sulla base ed entro i limiti autorizzati da vigenti disposizioni di
legge che ne pongono l'onere di ammortamento a totale carico dello Stato, sono
da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato. Con decreto del Ministro
del tesoro sono stabilite le modalità per l'ammortamento del debito e per
l'accensione dei mutui da contrarre.
13. La revisione dei contratti di servizio e di programma in essere tra
il Ministero dei trasporti e della navigazione e la Ferrovie dello Stato S.p.a.
dovrà assicurare un minore onere per il bilancio dello Stato di almeno 2.810
miliardi di lire annue.
14. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione produttiva in
corso, gli apporti al capitale della Ferrovie dello Stato S.p.a., previsti
dall'art. 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, come modificati dal
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85, e dall'art. 4, comma 1, della legge 28 dicembre 1995,
n. 550, sono rideterminati complessivamente in lire 19.118 miliardi, da erogare
per lire 2.400 miliardi nell'anno 1997, per lire 3.264 miliardi nell'anno 1998,
per lire 3.104 miliardi nell'anno 1999 e per lire 3.450 miliardi annue nel
periodo 2000-2002. Tale programma di investimenti dovrà rispettare quanto
disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 4 della citata legge 28 dicembre 1995, n.
550.
15. Entro il 31 gennaio 1997, il Governo procede ad una verifica e
riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione
del progetto di alta velocità, ed in particolare sulle conferenze di servizi,
sui rapporti TAV S.p.a. - Ferrovie dello Stato S.p.a., sui piani finanziari
della TAV S.p.a., sulla legittimità degli appalti, sui meccanismi di indennizzo,
sui nodi, le interconnessioni, i criteri di determinazione della velocità, le
caratteristiche tecniche che consentano il trasporto delle merci, nonché
sull'attivazione dell'unità di vigilanza presso il Ministero dei trasporti e
della navigazione, con l'obiettivo di consentire al Parlamento di valutare il
progetto di alta velocità all'interno degli obiettivi più generali del
potenziamento complessivo della rete ferroviaria, dell'intermodalità,
dell'integrazione del sistema dei trasporti in funzione del collegamento
dell'intero Paese e di questo con l'Europa.
16. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 3, del
decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1996, n. 421, è estesa all'anno 1997.
17. Con decorrenza dal 1° aprile 1997 gli importi dovuti per i servizi di
corrispondenza e telegrafici di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171, sono corrisposti, tramite utilizzo dei
conti di credito ordinari e secondo le tariffe vigenti, dalle amministrazioni
che utilizzano il servizio, a carico delle dotazioni di bilancio opportunamente
integrate nell'importo complessivo valutato in lire 160 miliardi annue. Il
rispettivo pagamento avviene, dietro presentazione del rendiconto mensile,
entro e non oltre il mese successivo a quello di riferimento. Per il trimestre
gennaio-marzo 1997 il predetto onere permane a carico del Tesoro ed è stabilito
forfetariamente in lire 80 miliardi.
18. Entro il 31 marzo 1997, l'Ente poste italiane propone ai beneficiari
dei pagamenti delegati previsti all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171, l'accredito diretto su conti correnti o
conti di deposito postale, previa definizione delle caratteristiche e
condizioni di remunerazione di questi ultimi, tramite accordo con il Ministero
del tesoro e la Cassa depositi e prestiti. Tali forme di accredito diretto
possono essere estese, su decisione dell'Ente poste italiane, anche ai
lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato. Con decorrenza dal 1°
gennaio 1997, il tasso d'interesse riconosciuto ai titolari di conto corrente
postale è determinato dall'Ente poste italiane. Esso può essere definito in
maniera differenziata per tipologia di correntista e per caratteristiche del
conto, fermo restando l'obbligo di pubblicità e di parità di trattamento in
presenza di caratteristiche omogenee. In maniera analoga l'Ente poste italiane
può stabilire commissioni a carico dei correntisti postali. Con decorrenza dal
1° febbraio 1997, in riferimento ai conti correnti postali e con esclusione dei
conti correnti postali intestati ad enti o amministrazioni pubbliche, l'Ente
poste italiane può utilizzare l'incremento della giacenza rispetto alla
giacenza media del quarto trimestre 1996 per impieghi diretti nei confronti del
Tesoro e l'acquisto di titoli di Stato.
19. I servizi postali e di pagamento per i quali non è esplicitamente
previsto dalla normativa vigente un regime di monopolio legale sono svolti
dall'Ente poste italiane e dagli altri operatori in regime di libera
concorrenza. In relazione a tali servizi cessa, con decorrenza dal 1° gennaio
1997, ogni forma di obbligo tariffario o sociale posto a carico dell'Ente poste
italiane nonché ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si
avvalgono del predetto Ente, definite dalle norme vigenti. É soppressa
l'esclusività postale dei servizi di trasporto di pacchi e colli previsti
dall'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156. Sono abrogati i commi 26, 27 e 28, primo e secondo
periodo, dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. É fatto obbligo
all'ente di tenere registrazioni contabili separate, isolando in particolare i
costi e i ricavi collegati alla fornitura dei servizi erogati in regime di
monopolio legale da quelli ottenuti dai servizi prestati in regime di libera
concorrenza.
20. Con decorrenza dal 1° aprile 1997, i prezzi dei servizi di cui al
comma 19 sono stabiliti, anche tramite convenzione, dall'Ente poste italiane,
tenendo conto delle esigenze della clientela e delle caratteristiche della
domanda, nonché dell'esigenza di difesa e sviluppo dei volumi di traffico. Al
fine di agevolare, anche dopo il 1° aprile 1997, gli invii attraverso il canale
postale di:
a) libri;
b) giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi
da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa;
c) pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed
altre organizzazioni senza fini di lucro, anche in lingua estera da spedire
all'estero, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni determina, con
un anticipo di almeno tre mesi, le tariffe agevolate per le categorie indicate
nelle lettere a), b) e c), con un eventuale aumento non
superiore al tasso programmato di inflazione. A tal fine è istituito un fondo
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'informazione
e l'editoria pari a lire 300 miliardi per il 1997, per le integrazioni
tariffarie da corrispondere all'Ente poste italiane. Il funzionamento del fondo
è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare
entro e non oltre il 31 marzo 1997. Non possono essere ammesse alle tariffe
agevolate le pubblicazioni pornografiche; le testate giornalistiche di cui alla
lettera b) che contengono inserzioni pubblicitarie, anche in forma di
inserto separato dalla pubblicazione, anche di tipo redazionale per un'area
calcolata su base annua superiore al 45 per cento dell'intero stampato; le
pubblicazioni di cui alla lettera c), qualora includano inserzioni
pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, o
perseguano vantaggi commerciali a favore di terzi, nonché quelle di vendita per
corrispondenza, i cataloghi e la stampa postulatoria. Le stampe promozionali e
propagandistiche spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza
scopo di lucro di cui alla lettera c), anche finalizzate alla raccolta
di fondi, godono di un trattamento tariffario non superiore all'80 per cento di
quello previsto per le pubblicazioni informative delle medesime organizzazioni
(1).
21. Con decorrenza dal 1° gennaio 1997 i conti correnti postali intestati
al Ministero del tesoro ed utilizzati per il pagamento delle pensioni di Stato
sono chiusi e la relativa giacenza è trasferita in apposito conto corrente
infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero
del tesoro-Pensioni di Stato. Con proprio decreto il Ministro del tesoro
stabilisce le modalità di utilizzo del predetto conto per il servizio di
pagamento delle pensioni di Stato. Per gli obblighi tariffari e sociali
connessi ai servizi resi nel triennio 1994-1996, il compenso previsto dall'art.
6 del contratto di programma vigente tra Ente poste italiane e Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni è forfetariamente stabilito nella somma
globale, relativa all'intero triennio, di lire 1.200 miliardi. Tale somma sarà
corrisposta all'Ente poste italiane in sei quote annuali di lire 150 miliardi
nel 1997 e di lire 210 miliardi annue nel 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002.
La somma predetta è comunque ad ogni titolo comprensiva di quanto dovuto
all'Ente poste italiane per l'attività gestionale da quest'ultimo svolta a
favore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni negli esercizi 1994,
1995 e 1996, relativamente agli importi per i quali è stato chiesto il rimborso
con quantificazione forfetaria.
22. Entro il 31 gennaio 1997 il Nucleo di consulenza per la regolazione dei
servizi di pubblica utilità (NARS), istituito con delibera CIPE dell'8 maggio
1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 1996, propone,
in accordo con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente
poste italiane, sulla base dei criteri stabiliti nella delibera CIPE del 24
aprile 1996, recante <<Linee-guida per la regolazione dei servizi di
pubblica utilità >>, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22
maggio 1996, una nuova struttura tariffaria per servizi postali riservati e un
metodo di adeguamento delle tariffe che consenta di promuovere la convergenza
verso livelli efficienti dei costi di produzione dei servizi postali.
23. Il consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane presenta
entro il 31 marzo 1997 un piano d'impresa triennale in cui sono indicati i
provvedimenti necessari per il riassetto dell'azienda e le modalità della loro
realizzazione. Tale riassetto deve portare l'azienda italiana a risultati in
linea con gli standard realizzati a livello europeo in tema di qualità e
caratteristiche dei servizi prestati, produttività, costi unitari di
produzione, equilibrio economico dell'azienda, nonché eliminare ogni aggravio
sul bilancio dello Stato derivante da condizioni di non efficienza. Il contratto
di programma previsto dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, stabilirà anche per
l'anno 1997 gli obblighi di servizio a carico dell'Ente e le corrispondenti
forme di compensazione.
24. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni comunica alle
competenti Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ciascun anno, a
decorrere dal 1997, lo stato di attuazione degli obiettivi previsti dal
contratto di programma e del piano di impresa di cui al comma 23.
25. Le remunerazioni corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti all'Ente
poste italiane per il risparmio postale sono versate su apposito conto
fruttifero acceso presso la Tesoreria dello Stato intestato all'Ente medesimo.
26. Le operazioni di collocamento e di distribuzione di valori mobiliari
emessi da enti pubblici territoriali e da società per azioni al cui capitale
sociale lo Stato partecipa direttamente o indirettamente possono essere
effettuate anche presso le agenzie postali.
27. Il termine di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre
1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.
71, è differito al 31 dicembre 1997. Il predetto termine può essere modificato
con delibera del CIPE.
28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori
sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento
di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei
processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi
di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità,
nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di
ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo
si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale
di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non
inferiore allo 0,50 per cento;
b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici
trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti
delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei
correlati contributi figurativi;
c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con
una quota non superiore al 25 per cento del contributo;
d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della
obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale
non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa;
e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso
delle parti sociali;
f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate
contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi.
29. Al comma 25 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le
parole: "sino al 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti:
"sino al 31 dicembre 1997"; dopo le parole: "alla procedura
dell'amministrazione straordinaria" sono inserite le seguenti: ", a
procedure concorsuali, a fallimento, nonché a tutti i casi di cessione o
affitto di azienda, laddove non si riscontrino coincidenza degli assetti
proprietari o rapporti di collegamento e controllo tra l'azienda cessionaria e
quella cedente,". Per le finalità di cui al presente comma, nell'ambito
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è
preordinata la somma di lire 10 miliardi.
30. La Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione
(SACE) e il Mediocredito centrale S.p.a. sono autorizzati, per l'esercizio
finanziario 1997, a contrarre mutui e prestiti, anche obbligazionari, sia in
lire che in valuta, sul mercato nazionale estero, nei limiti determinati, con
proprio decreto, dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del
commercio con l'estero da destinare, rispettivamente, alle necessità operative
d'istituto e a copertura delle esigenze del Fondo di cui all'art. 3 della legge
28 maggio 1973, n. 295. Il ricavo netto versato in appositi conti di tesoreria
intestati rispettivamente alla SACE e al Mediocredito centrale S.p.a.
31. La SACE è altresì autorizzata, nei limiti fissati annualmente dal
Ministro del tesoro con proprio decreto, a concludere transazioni o cedere
crediti, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa SACE,
anche a valore inferiore rispetto a quello nominale. In relazione alla quota
non coperta da garanzia, la SACE provvede a richiedere preventivamente
l'assenso degli operatori economici indennizzati, i quali beneficiano degli
importi realizzati in proporzione alla quota suddetta.
32. I ricavi delle operazioni di cui al comma 31, detratta la quota
spettante agli operatori economici indennizzati dalla SACE, sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato.
33. All'art. 8, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, dopo
la lettera g), sono aggiunte le seguenti:
<<g-bis) deliberare l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di
mutui e prestiti; le deliberazioni sono sottoposte per l'approvazione al
Ministro del tesoro; trascorsi dieci giorni dalla loro ricezione, ove da parte
del suddetto Ministro non vengano formulate osservazioni, le deliberazioni si
intendono approvate;
g-ter) deliberare transazioni e cessioni di crediti nel quadro delle
iniziative di recupero degli indennizzi erogati; le deliberazioni sono
sottoposte per l'approvazione al Ministro del tesoro; trascorsi dieci giorni
dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro non vengano formulate
osservazioni, le deliberazioni si intendono approvate>>.
34. Le rate di ammortamento per capitale e interessi dei mutui e prestiti
di cui al comma 30 sono rimborsate, rispettivamente, alla SACE ed al
Mediocredito centrale S.p.a., dal Ministero del tesoro a carico delle
rispettive assegnazioni.
35. Il Ministero del tesoro può stipulare direttamente contratti di
cessione dei crediti di cui alla legge 17 dicembre 1990, n. 397, anche a valore
inferiore rispetto a quello nominale.
36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con
l'estero, può altresì autorizzare e disciplinare, a fronte dei crediti della
SACE, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa SACE,
nonché dei crediti concessi a valere sul Fondo rotativo previsto dall'art. 6
della legge 6 febbraio 1987, n. 49, operazioni di conversione dei debiti dei
Paesi per i quali sia intervenuta in tal senso un'intesa multilaterali tra i
Paesi creditori. I crediti di cui al presente comma possono essere convertiti,
anche per un valore inferiore a quello nominale, ed utilizzati per realizzare
iniziative di protezione ambientale, di sviluppo socio-economico o commerciali.
Tali iniziative possono essere attuate anche attraverso finanziamenti,
cofinanziamenti e contributi a fondi espressamente destinati alla realizzazione
delle suddette attività. Le disponibilità finanziarie derivanti dalle
operazioni di conversione, qualora non utilizzate con le modalità predette,
confluiscono nei conti correnti presso la Tesoreria centrale dello Stato
intestati, rispettivamente, alla SACE e al fondo rotativo di cui al richiamato
articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e possono essere utilizzate per
le finalità indicate nel presente comma, nonché per le attività previste dalla
legge 24 maggio 1977, n. 227, e per le esigenze finanziarie del richiamato
fondo rotativo (2).
37. All'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato
dall'art. 14 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: <<volumetria iniziale>>
sono aggiunte le seguenti: <<o assentita>>;
b) al comma 1 l'ultimo periodo sostituito dai seguenti: <<Il
procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona
imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del
codice penale, o da terzi per suo conto, sospeso fino alla sentenza definitiva
di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere
conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi se interviene
sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati.
Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne
riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del
comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle
forme di cui all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non avere carichi
pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e
648-ter del codice penale>>;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente: <<2. Il rilascio
della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazione ai
diritti dei terzi>>;
d) al comma 4, dopo il penultimo periodo, sono inseriti i
seguenti: <<Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il
versamento sia stato effettuato nei termini per errore ad ufficio incompetente alla
riscossione dello stesso. La mancata presentazione dei documenti previsti per
legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione
notificata dal comune comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente
diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di
documentazione.>>;
e) al comma 5, alla fine del terzo periodo le parole: <<31
marzo 1995>> sono sostituite dalle seguenti: <<15 dicembre 1995,
purché la domanda sia stata presentata nei termini>>;
f) al comma 6, primo periodo, le parole: <<31 marzo
1995>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 marzo 1996>>;
g) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: <<10-bis.
Per le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il
30 giugno 1987 sulle quali il sindaco abbia espresso provvedimento di diniego
successivamente al 31 marzo 1995, sanabili a norma del presente articolo, gli
interessati possono chiederne la rideterminazione sulla base delle disposizioni
della presente legge>>;
h) al comma 11, secondo periodo, le parole: <<Entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite
dalle seguenti: <<Entro il 31 dicembre 1997>>;
i) al comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
<<Le regioni possono modificare, ai sensi di quanto disposto dall'art.
37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, le norme di
attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. La
misura del contributo di concessione, in relazione alla tipologia delle
costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in
riferimento all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni nonché alle
loro caratteristiche geografiche, non può risultare inferiore al 70 per cento
di quello determinato secondo le norme vigenti alla data di entrata in vigore
della presente disposizione. Il potere di legiferare in tal senso è
esercitabile entro novanta giorni dalla predetta data; decorso inutilmente tale
termine, si applicano le disposizioni vigenti alla medesima data>>;
l) al comma 14, primo periodo, dopo le parole: <<che l'opera
abusiva risulti adibita ad abitazione principale>> sono aggiunte le
seguenti:
<<, ovvero destinata ad abitazione principale del proprietario
residente all'estero>>; dopo il primo periodo è aggiunto il seguente
<<La riduzione dell'oblazione si applica anche nei casi di ampliamento
dell'abitazione e di effettuazione degli interventi di cui alle lettere c) e d)
dell'art. 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457>>;
m) al comma 16, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Se
l'opera è da completare, il certificato di cui all'art. 35, terzo comma,
lettera d), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può essere sostituito da
dichiarazione del richiedente resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15>>;
n) al comma 18, le parole: <<modificativi di quelli>>
sono sostituite dalle seguenti: <<modificative di quelle>>;
o) alla tabella B le parole: <<10.000 a mq>>, riferite
all'ultima tipologia di abuso, sono sostituite dalle seguenti: <<10.000
a mq oltre all'importo previsto fino a 750 mq>>;
p) al titolo della tabella D sono soppresse le parole: <<e
degli oneri concessori>> e la parola: <<dovuti>> è sostituita
dalla seguente: <<dovuta>>; alle lettere a), b)
e c) sono soppresse le parole: <<e degli oneri concessori>>
38. I termini di uno o due anni di cui all'articolo 39, comma 4, quarto
periodo, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, decorrono dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al penultimo periodo del
comma 4 dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive
modificazioni, introdotte dal comma 37, lettera d), del presente
articolo, relative alla mancata presentazione dei documenti, si applicano a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda di
cui al comma 10-bis dell'art. 39 della citata legge n. 724 del 1994,
introdotto dal comma 37, lettera g), del presente articolo, deve essere
presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
anche qualora la notifica del provvedimento di diniego intervenga
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge (3).
39. Ai fini della determinazione delle somme da corrispondere a titolo di
oblazione ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come
modificato dall'art. 14 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono fatti salvi il quinto
e il sesto comma dell'art. 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive
modificazioni.
40. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato domanda di
concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo
39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il mancato
pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel
termine previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge n. 724 del 1994, e
successive modificazioni, o il mancato pagamento dell'oblazione nei termini
previsti dall'articolo 39, comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994, e
successive modificazioni, comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo
sulle somme dovute, da corrispondere entro sessanta giorni dalla data di
notifica da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento (4).
41. E’ ammesso il versamento della somma di cui al comma 40 in un massimo
di cinque rate trimestrali di pari importo. In tal caso, gli interessati fanno
pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data di notifica dell'obbligo di
pagamento, il prospetto delle rate in scadenza, comprensive degli interessi
maturati dal pagamento della prima rata, allegando l'attestazione del
versamento della prima rata medesima (4).
42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio della concessione o
dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato all'avvenuto pagamento
dell'intera oblazione, degli oneri concessori, ove dovuti, e degli interessi,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 della citata legge n. 47 del
1985, e successive modificazioni (4).
43. All'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato
dall'art. 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al primo comma, il
primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:
<<Fatte salve le fattispecie previste dall'art. 33, il rilascio
della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree
sottoposte a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni
preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga
formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta di parere, esso si intende reso in senso
favorevole>>.
44. All'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato
dall'art. 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il secondo
comma è inserito il seguente: <<Il rilascio della concessione edilizia
o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle
leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
n. 431, nonché in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali e
dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde
idriche nonché dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali qualora
istituiti prima dell'abuso, è subordinato al parere favorevole delle
amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere
non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il richiedente può
impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione>>.
45. Per le modalità di riscossione e versamento dell'oblazione per la
sanatoria degli abusi edilizi sono fatti salvi gli effetti dei decreti del
Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1994, e in data 13 ottobre 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 1994, ad esclusione dei termini
per il versamento dell'importo fisso e della restante parte dell'oblazione
previsti dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono stabiliti le modalità ed i termini per il versamento dell'oblazione
per la definizione delle violazioni edilizie da parte dei soggetti non
residenti in Italia. I suddetti termini per il versamento dell'acconto
dell'oblazione sono fissati in trenta giorni dalla data di pubblicazione del
decreto nella Gazzetta Ufficiale; per la rateizzazione della restante parte
dell'oblazione sono fissati rispettivamente a 60, 90, 120, 180 e 210 giorni dal
versamento dell'acconto e per il versamento degli oneri di concessione allo
scadere di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto.
46. Per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui alla legge
29 giugno 1939, n. 1497, e al D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il versamento dell'oblazione non
esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 15 della
citata legge n. 1497 del 1939. Allo scopo di rendere celermente applicabile la
disposizione di cui al presente comma ai soli fini del condono edilizio, con
decreto del ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati parametri e
modalità per la qualificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dall’articolo 15 della L. 29 giugno 1939, n. 1497, con riferimento alle singole
tipologie di abuso ed alle zone territoriali oggetto del vincolo (3).
47. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono modificate le modalità di rimborso delle
differenze non dovute e versate a titolo di oblazione, definite dal decreto del
Ministro del tesoro in data 19 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 2 del 3 gennaio 1996. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione
in sanatoria entro il 30 giugno 1987, per la quale il sindaco ha espresso
provvedimento di diniego, ed hanno riproposto la domanda ai sensi dell'art. 39
della citata legge n. 724 del 1994 e successive modificazioni, per il medesimo
immobile, possono compensare il credito a loro favore scaturito dal diniego
della prima domanda di condono edilizio con il debito derivato dal nuovo
calcolo dell'oblazione relativa alla domanda di condono inoltrata ai sensi del
medesimo art. 39.
All'eventuale relativa spesa si provvede anche mediante utilizzo di quota
parte del gettito eccedente l'importo di lire 2.550 miliardi e di lire 6.915
miliardi, rispettivamente per gli anni 1994 e 1995, derivante dal pagamento
delle oblazioni previste dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La
quota eccedente tali importi, versata all'entrata dello Stato, è riassegnata,
limitatamente alla misura necessaria a coprire gli oneri derivanti dai rimborsi
previsti dal presente comma, con decreto del Ministro del tesoro, su apposito
capitolo dello stato di previsione del bilancio dell'amministrazione competente.
48. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate
a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in un apposito
capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un
apposito capitolo del titolo II della spesa. I comuni possono utilizzare le
relative somme per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di
concessione o di autorizzazione in sanatoria, per anticipare i costi per
interventi di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della legge
28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, per le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, per interventi di demolizione delle opere
non soggette a sanatoria entro la data di entrata in vigore della presente
legge, nonché per gli interventi di risanamento urbano ed ambientale delle aree
interessate dall'abusivismo. I comuni che, ai sensi dell'art. 39, comma 9, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, hanno adottato provvedimenti per consentire la
realizzazione di opere di urbanizzazione con scorporo delle aliquote, possono
utilizzare una quota parte delle somme vincolate per la costituzione di un
apposito fondo di garanzia per l'autorecupero, con l'obiettivo di sostenere
l'azione delle forme consortili costituitesi e di integrare i progetti relativi
alle predette opere con progetti di intervento comunale.
49. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in
sanatoria i comuni possono utilizzare i fondi all'uopo accantonati, per
progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario, ovvero
nell'ambito dei lavori socialmente utili. I comuni possono anche avvalersi di
liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi ovvero promuovere
convenzioni con altri enti locali.
50. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle
calamità naturali, esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati
eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi
è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i
prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi
della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni (5).
51. Non possono formare oggetto di sanatoria, di cui all'art. 39 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dal presente articolo, le
costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto
o danneggiato per cause naturali o atti volontari, fermi restando i divieti
previsti nei commi quarto e quinto dell'art. 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47
e successive modificazioni.
52. Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell'art. 13 del decreto-legge
12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo
1988, n. 68, i comuni riferiscono annualmente al Ministero dei lavori pubblici
sull'utilizzazione dei fondi di cui al comma 48.
53. La tipologia di abuso di cui al n. 4 della tabella allegata alla
legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve intendersi applicabile anche agli abusi
consistenti in mutamenti di destinazione d'uso eseguiti senza opere edilizie.
54. I nuclei abusivi di costruzioni residenziali sanate o in corso di sanatoria
ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, che
non siano stati ancora oggetto di recupero urbanistico a mezzo di variante agli
strumenti urbanistici, di cui all'art. 29 della stessa legge, dovranno essere
definiti dai comuni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base della normativa regionale specificamente adottata.
In caso di inadempienza la regione, su istanza degli interessati ovvero
d'ufficio, nomina un commissario ad acta per l'adozione dei necessari
provvedimenti, con i contenuti e nei limiti dell'art. 29 della legge 28
febbraio 1985, n. 47.
55. In caso di inadempienze, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 39 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, su segnalazione del
prefetto competente per territorio, ovvero d'ufficio, nominano un commissario
ad acta per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco.
56. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è
possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche,
delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di
apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei lavori pubblici ed
il Ministro della difesa (5).
57. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi
dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dai commi da
37 a 59, gli atti tra vivi la cui nullità, ai sensi dell'art. 17 e del secondo
comma dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive
modificazioni, non sia stata ancora dichiarata, acquistano validità di diritto.
Ove la nullità sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e
trascritta, può essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo delle
parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al secondo comma
dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sempreché non siano nel
frattempo intervenute altre trascrizioni a favore di terzi. Dall'imposta di
registro calcolata sull'atto volto a determinare l'effetto di cui ai commi da
37 a 59 è decurtato l'importo eventualmente già versato per la registrazione
dell'atto dichiarato nullo.
58. Gli atti di cui al secondo comma dell'art. 40 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, aventi per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricati costruiti
senza concessione edilizia sono nulli e non possono essere erogati se da essi
non risultino gli estremi della domanda di condono con gli estremi del
versamento, in una o più rate, dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione e
di contributo concessorio nonché, per i fabbricati assoggettati ai vincoli di
cui all'art. 32, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto
dal comma 44 del presente articolo, l'attestazione dell'avvenuta richiesta alle
autorità competenti dell'espressione del parere di cui alla citata
disposizione. Verificatosi il silenzio assenso disciplinato dall'art. 39, comma
4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nei predetti atti devono essere
indicati, a pena di nullità, i seguenti elementi costitutivi dello stesso: data
della domanda, estremi del versamento di tutte le somme dovute, dichiarazione
dell'autorità preposta alla tutela dei vincoli nei casi di cui al periodo
precedente, dichiarazione di parte che il comune non ha provveduto ad emettere
provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti nell'art. 39, comma 4, della
citata legge n. 724 del 1994. Nei successivi atti negoziali è consentito fare
riferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i dati
sopracitati. Le norme del presente comma concernenti il contributo concessorio
non trovano applicazione per le domande di sanatoria presentate entro il 30
giugno 1987.
59. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'art. 40 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano anche ai trasferimenti previsti
dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonché ai trasferimenti di immobili di
proprietà di enti di assistenza e previdenza e delle amministrazioni comunali
(6).
60. L'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente: <<Art.
4 (Procedure per il rilascio della concessione edilizia). 1. Al momento della
presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a
riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del
procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione.
2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il
responsabile del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente convocando una
conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, e redige una dettagliata
relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento
richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle
prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una
sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro
quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e
decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione
integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del
procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente
all'emanazione del provvedimento conclusivo. I termini previsti al presente comma
sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti.
3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento
deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere della
commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto
il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di
cui al comma 2 e redigere una relazione scritta al sindaco indicando i motivi
per i quali il termine non è stato rispettato. Il regolamento edilizio comunale
determina i casi in cui il parere della commissione edilizia non deve essere
richiesto.
4. La concessione edilizia è rilasciata entro quindici giorni dalla
scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto presentato non sia
in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con
le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia.
5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento
conclusivo, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico
raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di
adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 5,
l'interessato può inoltrare istanza al Presidente della Giunta regionale
competente, il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i
quindici giorni successivi, un commissario ad acta che, nel termine di trenta
giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione
edilizia. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al
presente comma sono a carico del comune interessato.
7. I seguenti interventi sono subordinati alla denuncia di inizio
attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537:
a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo;
b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici
esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che
alterino la sagoma dell'edificio;
c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche
della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica
dell'immobile;
f) impianti tecnologici che non si rendano indispensabili, sulla base
di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti
tecnologici;
g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui
parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso
e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali
prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il
fabbricato.
8. La facoltà di cui al comma 7 è data esclusivamente ove sussistano
tutte le seguenti condizioni:
a) gli immobili interessati non siano assoggettati alle disposizioni
di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e 6 dicembre
1991, n. 394, ovvero a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi
la valenza di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, o della legge
18 maggio 1989, n. 183, non siano compresi nelle zone omogenee A di cui
all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, non siano comunque assoggettati dagli
strumenti urbanistici a discipline espressamente volte alla tutela delle loro
caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche,
storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali;
b) gli immobili interessati siano oggetto di prescrizioni di vigenti
strumenti di pianificazione, nonché di programmazione, immediatamente operative
e le trasformazioni progettate non siano in contrasto con strumenti adottati.
9. La denuncia di inizio attività di cui al comma 7 è sottoposta al
termine massimo di validità fissato in anni tre, con obbligo per l'interessato
di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.
10. L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facoltà di
denuncia di attività ai sensi del comma 7 è subordinata alla medesima
disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le
corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia.
11. Nei casi di cui al comma 7, venti giorni prima dell'effettivo inizio
dei lavori l'interessato deve presentare la denuncia di inizio dell'attività,
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato,
nonché dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle
opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai
regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di
quelle igienico-sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un
certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto
presentato.
12. Il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio
di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In
caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma 11,
l'amministrazione ne d comunicazione al competente ordine professionale per
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
13. L'esecuzione di opere in assenza della o in difformità dalla
denuncia di cui al comma 7 comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio
dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione
delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In
caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in
corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata
denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni
previste dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. É fatta salva
l'applicazione dell'art. 2 del codice penale per le opere e gli interventi
anteriori alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
14. Nei casi di cui al comma 7, ai fini degli adempimenti necessari
per comprovare la sussistenza del titolo abilitante all'effettuazione delle
trasformazioni tengono luogo delle autorizzazioni le copie delle denunce di
inizio di attività, dalle quali risultino le date di ricevimento delle denunce
stesse, nonché l'elenco di quanto prescritto comporre e corredare i progetti
delle trasformazioni e le attestazioni dei professionisti abilitati.
15. Nei casi di cui al comma 7, il sindaco, ove entro il termine
indicato al comma 11 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni
stabilite, notifica agli interessati l'ordine motivato di non effettuare le previste
trasformazioni, e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati,
ne dà contestuale notizia all'autorità giudiziaria ed al consiglio dell'ordine
di appartenenza. Gli aventi titolo hanno facoltà di inoltrare una nuova
denuncia di inizio di attività, qualora le stabilite condizioni siano
soddisfacibili mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle
trasformazioni, ovvero mediante acquisizioni di autorizzazioni, nulla-osta,
pareri, assensi comunque denominati, oppure, in ogni caso, di presentare una
richiesta di autorizzazione.
16. Per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione con la quale
il progetto viene approvato o l'opera autorizzata ha i medesimi effetti della
concessione edilizia. I relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da
una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del
progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei
nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.
17. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni
degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in
materia di procedimento.
18. Le
regioni adeguano le proprie normazioni ai principi contenuti nel presente
articolo in tema di procedimento (7).
19. Al comma 10 dell'art. 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, la lettera c)
è sostituita dalla seguente: "c) autorizzazione edilizia, nonché denuncia
di inizio dell'attività, ad esclusione di quella per l'eliminazione delle
barriere architettoniche, da un valore minimo di lire 50.000 ad un valore
massimo di lire 150.000. Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale
in base al 75 per cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati;".
20. L'ultimo comma dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 è
sostituito dal seguente: "Le leggi regionali stabiliscono quali mutamenti,
connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di
loro parti, subordinare a concessione, e quali mutamenti, connessi e non
connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti siano
subordinati ad autorizzazione">>.
61. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, 27 settembre 1994, n. 551, 25 novembre
1994, n. 649, 26 gennaio 1995, n. 24, 27 marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n.
193, 26 luglio 1995, n. 310, 20 settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n.
498, 24 gennaio 1996, n. 30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996, n. 285, 22
luglio 1996, n. 388, e 24 settembre 1996, n. 495.
62. Le amministrazioni appaltanti sono autorizzate a completare entro il
30 giugno 1997 i procedimenti di affidamento o di esecuzione di opere
pubbliche, relativamente alle istanze presentate entro la data del 30 settembre
1996, previo parere della commissione prevista a tale fine (8).
63. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n.
60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate al 31 dicembre 1994 in lire 1.417
miliardi, sono così utilizzate:
a) lire 300 miliardi per i programmi di riqualificazione urbana di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 1994, come modificato dal
decreto del Ministro dei lavori pubblici 4 febbraio 1995, pubblicati
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 1994 e n. 55
del 7 marzo 1995, che verranno versati all'entrata dello Stato per essere
riassegnati con decreto del Ministro del tesoro all'apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici di cui al comma 71;
b) lire 200 miliardi per i programmi di cui all'art. 2, primo comma,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, con le modalità di cui al punto
4.3. della delibera CIPE 10 gennaio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 60 del 13 marzo 1995;
c) lire 100 miliardi per la realizzazione di interventi da destinare alla
soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali quali nuclei
di nuova formazione, nuclei familiari con portatori di handicap, nuclei
familiari soggetti a sfratto esecutivo o già eseguito, nuclei familiari
coabitanti, in particolare nelle aree ad alta tensione abitativa;
d) lire 800 miliardi, da ripartire fra le regioni ai sensi della delibera
CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1994, da utilizzare per le finalità di cui all'art. 11 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493, nonché per la realizzazione, con le modalità previste dall'art. 9
del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, di alloggi da cedere
in locazione per uso abitativo al fine di garantire la mobilità dei lavoratori
dipendenti. A quest'ultima finalità le regioni destinano una quota non
superiore al 25 per cento dei suddetti fondi;
e) lire 17 miliardi per la finalità di cui ai commi 78 e 79.
64. Con i fondi di cui all'art. 2, comma primo, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 457, possono essere finanziati ulteriori interventi di
riqualificazione urbana purché essi vengano effettuati in ambiti a prevalente
insediamento di edilizia residenziale pubblica, o all'interno delle zone
omogenee A e B, come definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97.
65. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definiti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti e dettati i
criteri per l'individuazione delle particolari categorie sociali destinatarie
degli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata di cui al comma 63,
lettera c). I programmi straordinari di edilizia residenziale agevolata
previsti dall'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dall'art. 3, comma 7-bis, del
decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo
1988, n. 67, relativi all'annualità 1989, i cui lavori non siano iniziati alla
data di entrata in vigore della presente legge per il mancato rilascio della
concessione edilizia, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il
1° aprile 1997. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data, il
segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), nei
trenta giorni successivi, trasmette alle regioni l'elenco dei programmi per i
quali non è stata rilasciata la concessione edilizia. Il Presidente della
Giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione,
nomina un commissario ad acta, il quale provvede entro i successivi trenta
giorni al rilascio della concessione medesima. I commissari ad acta, nei dieci
giorni successivi alla scadenza di tale ultimo termine, trasmettono al
segretariato generale del CER l'elenco dei programmi costruttivi per i quali è
stata rilasciata la concessione edilizia. Per i programmi che non hanno
ottenuto il rilascio della concessione, il segretario generale del CER procede
alla revoca dei relativi finanziamenti. I programmi sperimentali di edilizia
residenziale sovvenzionata, previsti dall'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio
1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, i
cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore della
presente legge, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 1°
aprile 1997. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data il Ministro
dei lavori pubblici, previa diffida ad adempiere all'operatore affidatario del
programma, procede alla nomina di un commissario ad acta. In caso di mancato
rilascio della concessione edilizia, si applica la procedura di cui al presente
comma (3).
66. Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al comma 65, per i
quali i lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore della presente
legge, ovvero, pur essendo iniziati, non siano stati completati, si applicano,
in deroga alle procedure finanziarie già stabilite nelle convenzioni stipulate
tra il segretario generale del CER e gli operatori affidatari dei programmi
suddetti, le disposizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994. Per la
quota parte di lavori già eseguiti alla data di entrata in vigore della
presente legge, si applicano i massimali di costo di cui ai decreti
ministeriali vigenti nel periodo di esecuzione dei lavori. Alla copertura
finanziaria delle disposizioni di cui sopra si provvede con le disponibilità
derivanti dai fondi residui e dalle economie già realizzate sui programmi
stessi, nonché con le minori spese derivanti dalle rinunce e revoche dai
programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, previsti dall'art. 4 del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 marzo 1982, n. 94. Fatti salvi gli accantonamenti per adeguamento delle
aliquote IVA, eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di
cui all'art. 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
67. I finanziamenti per l'edilizia agevolata già assegnati in attuazione
dei programmi straordinari previsti dall'art. 3, comma 7-bis, del decreto-legge
7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile
1985, n. 118, e dall'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resisi
disponibili per effetto di provvedimenti di revoca o a seguito di rinuncia da
parte dei soggetti beneficiari, sono utilizzati per l'assegnazione definitiva
di contributi che sono stati già deliberati ai sensi delle stesse leggi.
Eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'art. 2,
comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori
pubblici, con proprio decreto, provvede ad accreditare al Comune di Ancona il
finanziamento di lire 30 miliardi, già stanziato con deliberazione CIPE 30
luglio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1991, n. 189,
per l'attuazione del programma di cui al decreto-legge 14 dicembre 1974, n.
658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7. Il
decreto è emanato nelle stesse modalità dei decreti di accredito già disposti a
favore del Comune di Ancona, che dovrà provvedere all'utilizzo delle somme con
le stesse modalità attuate in precedenza nel rispetto delle leggi emanate in
conseguenza degli eventi sismici del gennaio 1972.
68. Gli affidamenti degli interventi di sperimentazione nel settore
dell'edilizia residenziale di cui all'art. 2, primo comma, lettera f), della
legge 5 agosto 1978, n. 457 per i quali è stata data applicazione alle
disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono
revocati qualora i lavori, relativi a detti interventi, non siano iniziati
entro e non oltre il 31 gennaio 1997.
69. Per i programmi indicati ai commi 65, 66, 67 e 68, nel caso di
mancato inizio dei lavori nei termini fissati dai commi 65 e 68, il Ministro
dei lavori pubblici può promuovere, su motivata richiesta presentata dagli enti
locali entro il 30 giugno 1999, l'accordo di programma di cui al comma 75 (9).
70. L'ultimo comma dell'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e
successive modificazioni, da ultimo prorogato dall'art. 22, comma 1, della
legge 17 febbraio 1992, n. 179, è abrogato.
71. All'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come
modificato dall'art. 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo il terzo periodo
sono inseriti i seguenti: <<La disponibilità del Ministero dei lavori
pubblici è incrementata delle somme non utilizzate per contributi sui programmi
ed interventi previsti dall'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito con modificazioni, della legge 12 luglio 1991, n. 203, purché gli
accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici si riferiscano
ad aree concordate con le amministrazioni locali. Tali disponibilità, ivi
compresa la somma di lire 288 miliardi, sono versate all'entrata dello Stato
per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le somme
non utilizzate in ciascun esercizio possono esserlo nel biennio successivo>>.
72. Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione
dell'art. 18 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dell'art. 8 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493, gli accordi di programma adottati dai comuni sono direttamente ammessi ai
finanziamenti previsti dallo stesso art. 18, comma 1, nell'ambito delle
disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli accordi di programma adottati dai comuni, ma non ratificati alla data di
pubblicazione della presente legge, sono esclusi dal finanziamento.
L'erogazione dei finanziamenti di cui sopra avviene senza pregiudizio per i
procedimenti pendenti, preliminari all'accordo di programma di cui all'art. 8
del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non ancora definiti alla data di entrata in
vigore della presente legge. A tale fine viene accantonata una quota dei
predetti finanziamenti pari al 50 per cento del complessivo importo.
73. Al fine di agevolare l'adozione dell'accordo di programma previsto
all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel comma 1 del citato art.
8 la parola: <<sessanta>> è sostituita dalla seguente: <<centottanta>>.
74. Al fine di agevolare il rilascio delle concessioni di edificazione,
all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, la parola:
<<centoventi>> è sostituita dalla seguente: <<centottanta>>.
74-bis. Le concessioni ad edificare relative agli interventi di
cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e
successive modificazioni, anche se rilasciate in deroga rispetto ai termini
stabiliti nella procedura originaria, si considerano validamente rilasciate ai
fini della prosecuzione degli interventi stessi e dell'ammissione al
finanziamento (10).
75. Il comma 8-bis dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1992, n.
179, introdotto dall'art. 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è
sostituito dal seguente: <<8-bis. Decorso il termine di sessanta
giorni di cui al comma 8, la regione, nei successivi trenta giorni, ridetermina
la localizzazione degli interventi e l'individuazione dei soggetti attuatori.
Qualora la regione non provveda, nel termine predetto, agli adempimenti di sua
competenza ovvero qualora, trascorsi ulteriori dieci mesi dalla data di
adozione dei provvedimenti regionali, gli interventi di edilizia sovvenzionata
e agevolata non pervengano all'inizio dei lavori, il Ministero dei lavori
pubblici promuove e adotta, entro i successivi sessanta giorni, un accordo di
programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. All'accordo
di programma partecipano anche i rappresentanti delle categorie degli operatori
pubblici e privati del settore. I fondi non destinati agli interventi a seguito
dell'accordo di programma, sono restituiti alle disponibilità finanziarie da
ripartire tra le regioni>>.
76. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 3 della legge 17 febbraio
1992, n. 179, come modificate dall'art. 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono
da intendersi modificative di quanto previsto dal primo comma n. 6), dell'art.
9 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
77. Gli uffici pubblici o enti preposti alla realizzazione di opere
pubbliche sono tenuti a convocare una conferenza di servizi, entro sessanta
giorni dalla presentazione della progettazione di massima, con gli uffici che,
per legge, devono esprimere il proprio parere di competenza (11).
78. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 63, lettere a),
b), e c) e dei commi 65, 66, 67 e 68 nonché per tutti gli altri
programmi di edilizia residenziale, si deve accertare, già in sede preliminare,
la fattibilità degli interventi e la compatibilità degli stessi con la tutela
degli interessi storici, artistici, architettonici ed archeologici. A questo
fine e per i casi di particolare rilievo i comuni, sentita l'amministrazione
competente alla tutela dell'interesse, di propria iniziativa oppure su proposta
della stessa, possono utilizzare i fondi di cui al comma 63, lettera e).
Gli accertamenti che si rendono necessari per la tutela di detti interessi sono
affidati dal comune nel rispetto della normativa sugli appalti. La
deliberazione comunale con la quale il comune individua le aree ove svolgere
tali accertamenti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza degli interventi stessi.
79. Al relativo onere si fa fronte esclusivamente con i fondi di cui al
comma 63, lettera e).
80. Gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) comunque
denominati, per i quali le regioni dichiarano lo stato di dissesto finanziario,
elaborano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un piano di risanamento relativo all'eventuale disavanzo finanziario
consolidato al 31 dicembre dell'anno precedente.
81. Il piano di finanziamento, redatto in termini finanziari, deve
indicare:
a) l’entità del disavanzo finanziario, con esclusione di
componenti relative agli ammortamenti;
b) i criteri seguiti per calcolare l'ammontare del disavanzo e le
cause che ne hanno determinato la formazione;
c) l'entità dell'anticipazione di cui viene richiesta la
concessione a norma del comma 83;
d) il periodo di ammortamento dell'anticipazione e le modalità di
restituzione;
e) i proventi mediante i quali si intende assicurare il pagamento
delle rate di ammortamento del mutuo, compresi quelli da alienazione degli
alloggi, in quote diverse da quelle previste dall'art. 1, comma 4, della legge
24 dicembre 1993, n. 560;
f) il bilancio sintetico di previsione pluriennale, da cui risulti
la non sussistenza di cause di formazione di nuovo disavanzo finanziario.
82. Il piano di risanamento è inviato alla regione e da questa approvato
entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione o dalla ricezione di
chiarimenti o modifiche eventualmente richiesti.
83. Il mutuo è ammortizzabile in un periodo non superiore a dieci anni
secondo un piano di ammortamento a rate costanti posticipate, comprensive di
capitali e interesse. Nel caso in cui i proventi di cui alla lettera e)
del comma 81 risultino insufficienti, il periodo di ammortamento può essere
esteso a quindici anni.
84. Sulla base del piano di risanamento, debitamente approvato, la Cassa
depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli IACP i mutui di cui ai commi
da 80 a 85, con garanzia della regione di appartenenza. La garanzia dovrà
essere concessa con decreto del presidente della giunta regionale nel quale
dovrà essere indicato il capitolo di bilancio sul quale graverà l'eventuale
onere e comporta l'obbligo del pagamento della retta eventualmente insoluta, a
semplice richiesta della Cassa depositi e prestiti, sostituendosi la regione
nelle ragioni creditorie. La garanzia prestata dalla regione ha carattere
meramente facoltativo (12).
85. Le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione dalla
alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza degli
IACP, iscritti in capitoli di bilancio o in contabilità speciale, non possono,
in quanto destinati a servizi e finalità di istituto, nonché al pagamento di
emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in
servizio o in quiescenza, essere sottratti alla loro destinazione se non in
modi stabilite dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'art. 828 del codice
civile. Qualunque atto di ritenzione di essi e gli atti di sequestro o
pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e
non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo e non sospendono
l'accreditamento delle somme nelle contabilità intestate agli IACP e la
disponibilità di essi da parte degli istituti medesimi.
86. Per consentire il finanziamento degli interventi necessari al
completamento e all'adeguamento dell'autostrada Torino-Savona alle norme di
sicurezza del codice della strada è concesso alla relativa società
concessionaria un contributo pari a lire 20 miliardi annui per il periodo
1997-2016, per l'ammortamento di mutui che la società stessa è autorizzata a
contrarre.
87. Per consentire l'avvio del nuovo tratto Agli-Canova dell'autostrada
Firenze-Bologna è concesso alla concessionaria Società autostrade S.p.a. un
contributo di lire 20 miliardi annui per il periodo 1997-2016 per
l'ammortamento di mutui che la società stessa è autorizzata a contrarre.
88. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono atti salvi
gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti-legge 23 maggio 1995, n. 188, 24 luglio 1995, n. 296, 20 settembre
1995, n. 396, 25 novembre 1995, n. 499, 24 gennaio 1996, n. 31, 25 marzo 1996,
n. 155, 25 maggio 1996, n. 286, 22 luglio 1996, n. 389, 20 settembre 1996, n.
491.
89. Al comma 2 dell'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come
sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, al terzo periodo, le parole:
<<due esercizi>> sono sostituite dalle seguenti: <<quattro
esercizi>> (13).
90. All'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, al secondo comma, il
secondo periodo è sostituito dal seguente: <<È soggetto alla sola
comunicazione al sindaco l'ampliamento che non eccede il 20 per cento della
superficie di vendita originaria dell'esercizio per una sola volta,
applicandosi alle nuove superfici o ai nuovi volumi le contribuzioni o gli
oneri previsti dalle leggi vigenti>> (13).
91. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, che
consentono, per i contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche,
anticipazioni del prezzo in misura superiore al 5 per cento dell'importo dei
lavori, servizi e forniture, esclusa l'imposta sul valore aggiunto. La misura
delle anticipazioni è fissata, entro il predetto limite massimo, con le
modalità stabilite dal sesto comma dell'art. 12 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
Rimane ferma, tranne che per la misura dell'anticipazione, fissata nel 5 per
cento dell'importo contrattuale, la disciplina di cui all'art. 26, comma 1,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
92. La disposizione di cui al comma 91 non si applica ai contratti già
aggiudicati alla data di entrata in vigore della presente legge. Rimangono
ferme le disposizioni dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367.
93. I contratti stipulati dal Ministero della difesa ad esecuzione
differita della durata superiore a due anni aventi ad oggetto la prestazione di
servizi e forniture relativi ad armamenti ad elevato contenuto tecnologico
destinati alla difesa nazionale, da realizzare nell'ambito di cooperazioni
internazionali, possono prevedere, al fine di garantire parità di condizioni
contrattuali tra le imprese italiane ed estere partecipanti, la revisione del
prezzo secondo le seguenti procedure e condizioni:
a) la revisione del prezzo, ove contrattualmente prevista, è
applicata in relazione all'attività svolta dall'appaltatore o dal fornitore in
ciascun anno, a decorrere dall'inizio del terzo anno dalla data di
aggiudicazione del contratto, ovvero, in caso di trattativa privata o di
appalto concorso, dalla stipulazione del contratto;
b) il contratto deve prevedere la quantità della produzione da
consegnare nei primi due anni e/o la quota del lavoro da svolgere nello stesso
periodo di tempo in cui, in ogni caso, non è applicabile la revisione. Il
contratto deve prevedere altresì l'indice da applicare per la revisione dei
costi della manodopera, tenuto conto dei miglioramenti di produttività
intervenuti durante il periodo di efficacia del contratto, e gli indici da
applicare per il costo dei materiali;
c) la revisione del prezzo si applica all'aliquota dell'85 per
cento del prezzo previsto, ed in nessun caso può essere applicata per il tempo
eccedente quello contrattuale.
94. Le clausole contrattuali difformi dalle disposizioni contenute nel
comma 93 sono nulle.
95. Il limite di valore fissato in lire 100 milioni di cui all'art. 12,
comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è elevato a lire 900
milioni. I limiti di valore previsti dal predetto articolo possono essere
adeguati, in relazione all'andamento dei valori di mercato nel settore
immobiliare, con decreto da emanare, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze.
96. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le
amministrazioni dello Stato e su conforme parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, propone alla Commissione UE la riprogrammazione delle risorse dei
fondi strutturali comunitari, programmate per gli esercizi 1994, 1995 e 1996
per le quali, alla data del 31 dicembre 1996, non si sia ancora provveduto
all'impegno contabile ed all'individuazione dei soggetti attuatori, e la
conseguente ridestinazione delle stesse ad altri interventi, compatibili con i
termini temporali previsti dalla normativa comunitaria, assicurando il rispetto
dell'originaria allocazione territoriale delle risorse.
97. Per le somme impegnate entro il 31 dicembre 1996 in relazione a
programmi approvati dalla Commissione UE, che non abbiano dato luogo ad
erogazioni almeno nella misura del 20 per cento alla data del 31 dicembre 1997
a causa dell'inerzia dell'amministrazione aggiudicatrice dei lavori, il
Ministro del bilancio e della programmazione economica ne propone alla medesima
Commissione la riprogrammazione e la conseguente destinazione ad altri
interventi, sulla base dei criteri di cui al comma 96.
98. Per l'attuazione degli interventi derivanti dalle riprogrammazioni di
cui ai commi 96 e 97 il CIPE, ove necessario, provvede alla riallocazione delle
quote di cofinanziamento nazionale, già stabilite, in linea con le decisioni
assunte in sede comunitaria.
99. Le risorse statali attribuite per la realizzazione di investimenti
pubblici e rimaste in tutto o in parte inutilizzate anche per effetto delle
riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97 possono essere destinate dal CIPE al
finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, anche relativi a finalità
diverse da quelle previste dalle rispettive legislazioni. A tale fine, le
amministrazioni dello Stato e le regioni interessate trasmettono al Ministro
del bilancio e della programmazione economica le relative proposte. Gli importi
in questione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
assegnati con decreto del Ministro del tesoro ad appositi capitoli di spesa,
anche di nuova istituzione, anche relativi a finalità diverse da quelle
previste dalle rispettive legislazioni.
100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle
derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 97, il CIPE
può destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il
finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito
Centrale S.p.a. allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti
concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire per
l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa
S.p.a. dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si
renderanno disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi della
manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il CIPE destina una somma fino
ad un massimo di lire 600 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento
degli interventi di cui all'art. 1 della legge del 23 gennaio 1992, n. 32, e di
lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi
di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
101. La garanzia del fondo centrale dell'Artigiancassa S.p.a. di cui alla
predetta legge n. 1068 del 1964 è trasformata da sussidiaria ad integrativa e
può essere concessa su operazioni a favore delle imprese artigiane effettuate
dalle banche e da altri intermediari finanziari, compresi i confidi artigiani.
A valere sul fondo, l'Artigiancassa S.p.a. può anche prestare fideiussioni,
ferma restando la non cumulabilità degli interventi. Con decreto del Ministro
del tesoro di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato sono fissate le modalità e le condizioni che disciplinano gli
interventi medesimi, compresa la determinazione dei versamenti, la quale può
essere stabilita anche in misura diversa rispetto a quella prevista dalla
richiamata legge n. 1068 del 1964; detti versamenti sono amministrati
dall'Artigiancassa S.p.a. con contabilità separata (14).
102. Le regioni possono proporre al CIPE, ad integrazione dei programmi
di cui al comma 99, anche l'utilizzazione delle risorse resesi disponibili sui
propri bilanci per effetto delle riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97.
103. Le riassegnazioni di risorse disposte ai sensi dei commi da 96 a
110, ad esclusione di quelle attribuite dal programma triennale per la tutela
dell'ambiente, ed il relativo utilizzo sono effettuati dal CIPE, con propria
deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, secondo le forme di intervento regolate sulla base di accordi.
104. Le risorse attribuite alle regioni dal programma triennale per la
tutela dell'ambiente non utilizzate entro il 31 dicembre 1996, e per le quali
non siano stati completati entro la data predetta gli adempimenti di cui al
punto 5.1.4. della delibera CIPE 21 dicembre 1993, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994, con decreto del
Ministro dell'ambiente, di intesa con sono revocate e destinate, previa
verifica dell'attualità dell'interesse prioritario alla realizzazione degli
interventi originariamente previsti, ad altri interventi tra quelli individuati
nel documento regionale di programma. Le risorse attribuite dal programma
triennale alle regioni e province autonome dalle quali, alla data del 28
febbraio 1997, non sia stato ancora approvato il documento regionale di
programma, vengono altresì revocate con decreto del Ministro dell'ambiente e
ridestinate con gli stessi criteri di cui al presente comma (3).
105. Le risorse di cui al comma 104 sono utilizzate prioritariamente per
la copertura della quota di cofinanziamento nazionale di interventi di
risanamento e protezione ambientale da realizzare nell'ambito dei programmi
regionali previsti nel quadro comunitario di sostegno 1994-1999; in via
subordinata, in mancanza di interventi immediatamente eseguibili nelle regioni
interessate dalle revoche, per la copertura della quota di cofinanziamento
nazionale destinata a specifici programmi operativi in campo ambientale da
realizzare nell'ambito dello stesso quadro comunitario di sostegno.
106. Il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, definisce altresì un programma stralcio di tutela ambientale,
avvalendosi delle risorse a tal fine specificamente previste per il triennio
1997-1999 (3).
107. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono rideterminate nel triennio 1997-1999 le assegnazioni
delle risorse di cui alla tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993 e
successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente 22 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 22 novembre 1995, n. 273. Dalla rideterminazione così effettuata
sono escluse e da escludere le risorse già assegnate ai programmi approvati e
per i quali sia iniziata l'attuazione.
108. Le risorse finanziarie relative ad opere appaltate entro la data di
entrata in vigore della presente legge sui fondi dell'ex Agenzia per la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno vengono accreditate alle regioni e
agli enti locali, nonché agli altri enti di cui al comma 214 dell'art. 3 della
presente legge. Il trasferimento delle predette risorse e delle relative
concorrenze è disposto, nei limiti delle disponibilità di bilancio, secondo
criteri e modalità attuative da stabilire con apposita deliberazione del CIPE
(15).
109. Le amministrazioni centrali dello Stato e le regioni interessate
approvano entro il 30 giugno 1997 i programmi delle risorse dei fondi
strutturali comunitari per il secondo triennio 1997-1999, indicando gli eventuali
enti o aziende attuatori, gli interventi da realizzare ed i relativi importi da
assegnare e fissando in dodici mesi il termine per l'assunzione degli impegni
contabili con l'avvio dei lavori.
110. La disciplina di cui ai commi 103, 104 e 105 si applica,
relativamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente
con le disposizioni stabilite dallo Statuto speciale e dalle relative norme di
attuazione.
111. Sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 febbraio 1981, n.
22, e l'art. 20 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47.
112. L'ENI provvede a vendere le scorte strategiche di petrolio greggio e
di prodotti petroliferi di cui alla legge 10 febbraio 1981, n. 22, che
risultino alla data di entrata in vigore della presente legge, alle più
favorevoli condizioni di mercato, sia per quanto riguarda il livello dei prezzi
che le quantità normalmente contrattate, al fine di non determinare turbative
sul mercato stesso. Non sono riconosciuti sovrapprezzi o diritti di
intermediazione.
113. Gli introiti derivanti dalla vendita di cui al comma 112 sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato entro sette giorni lavorativi
dalla data del pagamento del prodotto venduto e sono riassegnati, nella misura
occorrente per le finalità di cui al comma 114, allo stato di previsione del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale provvede a
liquidare i crediti vantati dall'ENI nei confronti dello Stato.
114. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti
le occorrenti variazioni di bilancio per il pagamento dei crediti liquidati di
cui al comma 113.
115. All'art. 2, primo comma, della legge 10 marzo 1986, n. 61, come modificato
dall'art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, le parole: “della scorta
strategica di proprietà dello Stato” sono soppresse (3).
116. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone
con proprio decreto l'eventuale utilizzo delle scorte obbligatorie e la loro
dislocazione nelle situazioni di emergenza dichiarate tali dagli organismi
internazionali preposti o dal Governo.
117. Le amministrazioni civili dello Stato e gli enti pubblici non
economici provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a censire, secondo le modalità indicate con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della
navigazione, gli autoveicoli in dotazione.
118. Le autorità cui è consentito l'uso esclusivo delle autovetture sono:
a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del
Consiglio dei Ministri;
b) Ministri;
c) Sottosegretari di Stato.
119. I servizi di trasporto di persone e cose attualmente svolti in
gestione diretta dalle amministrazioni civili dello Stato e dagli enti pubblici
non economici sono affidati, previa analisi tecnico-economica predisposta dal
Ministero del tesoro, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a società private.
120. La dismissione degli autoveicoli eccedenti quelli necessari a
soddisfare le esigenze di cui ai commi 118 e 121 è affidata, anche mediante
mandato, a società specializzate entro dodici mesi dall'affidamento del
servizio di trasporto di persone e cose a società private.
121. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
individuate particolari categorie, non ricomprese tra quelle di cui al comma
118, cui è consentito l'uso esclusivo delle autovetture, fermo restando quanto
previsto dal comma 122.
122. Tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi
titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso
dell'autovettura di Stato.
123. Le disposizioni di cui ai commi da 117 a 122 si applicano, altresì,
al parco auto in dotazione alle amministrazioni del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'interno e
della difesa non strettamente necessario all'espletamento delle funzioni
primarie delle amministrazioni medesime.
124. Per l'esercizio finanziario 1997 è fatto divieto alle
amministrazioni civili dello Stato, nonché agli enti non territoriali del
settore pubblico allargato, con esclusione delle Forze di polizia, di
acquistare autovetture.
125. All'art. 1, terzo comma, della legge 13 marzo 1980, n. 70, dopo le
parole: <<alla prima>> sono inserite le seguenti: <<e sino
alla quinta>>; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<In
caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie,
ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino a un
massimo di quattro maggiorazioni>>.
126. Per consentire la concessione dell'agevolazione prevista al n. 5
della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, anche mediante crediti o buoni di imposta, il Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali determina, entro il 31 marzo
1997, i consumi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione
necessari all'emanazione, entro novanta giorni dalla predetta data, del decreto
previsto nelle note della citata tabella A. A decorrere dal 1° luglio 1997, con
decreto da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, in
relazione alla riduzione dei consumi già realizzati per effetto delle
disposizioni di cui al periodo precedente, indicata dal Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali, può ridurre la misura dell'accisa prevista
nel n. 5 della tabella A allegata al citato testo unico approvato con decreto
legislativo n. 504 del 1995.
127. Per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a
colture floro-vivaistiche l'accisa si applica nella misura del 10 per cento
dell'aliquota normale. L'agevolazione è concessa mediante rimborso dell'accisa,
effettuato nei confronti degli esercenti depositi per la distribuzione dei
prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo limitatamente alle quantità di
gasolio agevolato per uso agricolo assegnate e prelevate per il riscaldamento
delle serre adibite a colture floro-vivaistiche mediante accredito dell'imposta
ai sensi dell'art. 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504.
128. Le modalità di utilizzazione delle disponibilità finanziarie
derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare, da cessione o scadenza di
valori mobiliari di cui siano titolari l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA),
l'Istituto postelegrafonici (IPOST) e l'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) sono determinate nell'ambito
dei piani annuali delle disponibilità di cui al comma 129.
129. Per il triennio 1997-1999 nei confronti degli enti di cui al comma
128 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 65 della legge 30 aprile
1969, n. 153 e successive modificazioni e integrazioni, e ogni altra norma,
anche di carattere speciale, vigente in materia di investimenti, ad eccezione
di quelli adibiti ad uso strumentale. Per il medesimo triennio, tali enti sono
tenuti a disporre, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, piani di
impiego annuali delle disponibilità, soggetti all'approvazione dei Ministri
stessi.
130. Restano ferme le disposizioni previste per l'INAIL dall'art. 2,
comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'attuazione degli
interventi da realizzare nell'ambito degli indirizzi di programma del Ministero
della sanità e d'intesa con questo.
131. La partecipazione azionaria nella RIBS S.p.a. posseduta dall'EFIM è
trasferita al Ministero del tesoro. Conseguentemente, il rappresentante
dell'EFIM decade dal consiglio di amministrazione della RIBS S.p.a.
132. La RIBS S.p.a., nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle
partecipazioni azionarie, può definire condizioni compatibili con i principi di
economia di mercato e stipulare appositi accordi con i quali gli altri soci, o
eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel
termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le azioni o le
quote sociali acquisite.
133. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da
finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 1996, 1997 e 1998 stabiliti
dalla legge finanziaria 1996, le disposizioni dei commi da 134 a 165 realizzano
una manovra sulla spesa pari a 2.961 miliardi di lire per il 1996, a 2.834
miliardi di lire per il 1997 e a 3.578 miliardi di lire per il 1998 in termini
di competenza e, rispettivamente, a 1.485, 2.380 e 2.900 miliardi di lire in
termini di cassa. I commi da 134 a 165 dispongono altresì maggiori entrate in
misura non inferiore, in termini sia di competenza sia di cassa, a 3.900
miliardi di lire per il 1996, a 2.393 miliardi per il 1997 e a lire 1.660
miliardi per il 1998.
134. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, e le relative proiezioni
per gli anni 1997 e 1998, appartenenti alle categorie economiche di seguito
elencate, con esclusione della quota parte destinata a spese di personale e
delle dotazioni relative ad accordi internazionali e a intese con confessioni
religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad
annualità relative a limiti di impegno e a rate di ammortamento di mutui, sono
ridotti per importi corrispondenti alle seguenti percentuali, intendendosi
correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:
a) Categoria IV - con esclusione delle spese aventi natura
obbligatoria e di quelle della rubrica 12 e della rubrica 14 dello stato di
previsione del Ministero della difesa: 5 per cento. Su proposta del Ministro
interessato, di concerto con il Ministro del tesoro, la riduzione può essere
operata su determinati capitoli di spese discrezionali della medesima categoria
ovvero sugli accantonamenti di fondo speciale per provvedimenti legislativi in
corso della medesima amministrazione;
b) Categoria V - con esclusione dei capitoli 6674, 6675 e 6676
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
capitoli 4630, 4633, 4634, 5941 e 6771 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, delle spese per assistenza gratuita diretta (codice economico
5.1.4.), dei trasferimenti alle province e ai comuni (codice economico 5.5.0.),
agli enti previdenziali (codice economico 5.6.0.) e all'estero (codice
economico 5.8.0.), delle pensioni di guerra (codice economico 5.1.1.) nonché
dei contributi di cui all'art. 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n.
549: 1,1 per cento;
c) Categorie X e XI - con esclusione del capitolo 8405 dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici e delle spese per danni bellici
e pubbliche calamità (codice economico 10.9.1.): 2 per cento.
135. Le riduzioni di cui al comma 134 che non consentono l'adempimento di
obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data di entrata in vigore della
presente legge possono dare luogo a reiscrizioni ai pertinenti capitoli di
bilancio dell'esercizio successivo.
136. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 18, comma 5, della legge
27 dicembre 1983, n. 730, come determinata dalla tabella C della legge 28
dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), è ridotta di lire 190 miliardi
per l'anno 1996 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 4, comma 6, della legge 28
dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), è ridotta di lire 370 miliardi
per l'anno 1996, di lire 550 miliardi per l'anno 1997 e di lire 600 miliardi
per l'anno 1998. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 4288, 4289 e 4290 dello
stato di previsione del Ministero dell'interno e le relative proiezioni sono
complessivamente ridotti, su proposta del Ministro dell'interno, di lire 150
miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Le assegnazioni, i contributi
e le somme comunque erogate a decorrere dal 30 luglio 1996 a carico del
bilancio dello Stato a favore di società per azioni, il cui capitale sia di
totale proprietà dello Stato, o di enti pubblici non assoggettati al sistema di
tesoreria unica ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive
modificazioni ed integrazioni, devono essere versati su appositi conti correnti
infruttiferi già in essere, ovvero da aprirsi presso la Tesoreria centrale
dello Stato.
137. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1994
ricavi derivanti dall'esercizio di attività di impresa, di cui all'art. 53,
comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera c), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di
arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi, sono
ammessi a definire il reddito di impresa ovvero il reddito derivante dall'esercizio
di arti e professioni sulla base dei parametri di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, tenendo
conto degli elementi, desumibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate
ovvero dal bilancio, opportunamente riclassificati per l'applicazione dei
parametri. La disposizione si applica a condizione che i predetti ricavi siano
di importo non inferiore all'85 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi
e degli altri componenti positivi, ad esclusione delle plusvalenze diverse da
quelle derivanti da immobilizzazioni finanziarie e delle sopravvenienze attive.
La definizione ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, da liquidare
come indicato nell'art. 3, comma 183, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. La
definizione non è ammessa:
a) se, alla data del 15 novembre 1996, ricorrono le ipotesi
indicate nell'art. 2-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994,
n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 e
successive modificazioni ed integrazioni;
b) in caso di omessa presentazione della dichiarazione.
138. Il contribuente che intende avvalersi della definizione presenta
all'ufficio delle imposte competente, entro il 31 luglio 1996 (16), ovvero
entro il 5 settembre 1996 (16) se i relativi dati sono registrati anche su
supporto magnetico, apposita istanza irretrattabile redatta secondo i modelli
approvati con decreto del Ministro delle finanze 16 maggio 1996, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1996.
All'istanza dei soggetti che esercitano attività di impresa o arti e
professioni in forma associata possono essere allegate le istanze di ciascun
socio o associato. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, la trattazione delle istanze può essere attribuita anche
agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, tenendo conto sia della qualità
dei soggetti sia della loro ripartizione sul territorio. L'ufficio, valutata
l'istanza, la rigetta, se riscontra cause ostative per legge, ovvero invita il
contribuente a presentarsi per redigere in contraddittorio l'atto di adesione
secondo la procedura stabilita nel regolamento di attuazione di cui all'art. 2-bis,
comma 6, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, concernente disposizioni
per l'accertamento con adesione del contribuente, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 316. La definizione si
perfeziona con il versamento delle maggiori somme dovute. Se entro il 30
novembre 1996 l'ufficio non ha comunicato il rigetto dell'istanza o l'invito al
contribuente a presentarsi per redigere l'atto di adesione, il contribuente si
intende definitivamente ammesso alla definizione. La stessa si perfeziona con
il versamento, entro il 15 dicembre 1996, delle maggiori somme dovute, da
effettuare in base alle norme sull'autoliquidazione mediante delega ad
un'azienda di credito o tramite il competente concessionario della riscossione.
Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
sono stabilite le modalità tecniche, la modulistica e i codici di versamento.
Qualora l'importo dovuto sia superiore a lire cinque milioni per le persone
fisiche e a lire dieci milioni per gli altri soggetti, le somme eccedenti
possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il
quarto e il decimo mese dalla data dell'atto di adesione di cui al presente
comma, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno
successivo alla scadenza del termine stabilito per il versamento, ovvero entro
il 31 marzo 1997 ed entro il 30 settembre 1997 nel caso previsto, maggiorate
degli interessi legali computati a decorrere dal 16 dicembre 1996. L'omesso
versamento nei termini non determina l'inefficacia della definizione e per il
recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'art. 14
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e
successive modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al 40 per
cento delle somme non versate e gli interessi legali.
139. La definizione non è soggetta ad impugnazione, non è integrabile o
modificabile da parte dell'ufficio, salvo il potere di autotutela
dell'amministrazione finanziaria ove sussistano le condizioni ostative indicate
al comma 137, nonché in presenza di inesatte dichiarazioni circa i dati cui si
riferiscono i parametri. Non rileva ai fini penali ed extra tributari, compreso
il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché ai fini dell'imposta
comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni. Sulle maggiori
imposte non sono dovuti interessi; le sanzioni per infedele dichiarazione sono
ridotte ad un ottavo del minimo, le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi
al periodo d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni definite ed ogni altra
sanzione connessa con irregolarità od omissioni rilevabili dalle dichiarazioni
sono applicabili nella misura di un quarto del minimo. Alla definizione
eseguita ai sensi dei commi da 133 a 165 si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni dei commi 2-bis e 2-sexies dell'art. 3 del decreto-legge
30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 1994, n. 656 e successive modificazioni e integrazioni. Per le somme
riscosse in applicazione dei commi da 133 a 165 si rendono, altresì,
applicabili le disposizioni dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 564 del
1994. Il maggiore imponibile definito rileva ai fini dei contributi
previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
determinati secondo le disposizioni dei commi 1-bis e 3 dell'art. 1 del
decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 ottobre 1995, n. 427. Sulle somme dovute a tale titolo non sono dovuti
interessi. Fino alla conclusione del procedimento di cui ai commi da 133 a 165
non si applicano gli articoli 8, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 e successive modificazioni, 12 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 1989, n. 154 e successive modificazioni, e 62-ter, comma 1,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427. L'intervenuta definizione dell'accertamento con
adesione inibisce la possibilità per l'ufficio di effettuare, per lo stesso
periodo d'imposta, l'accertamento di cui all'art. 38, commi da quarto a
settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
e successive modificazioni.
140. Ai contribuenti che abbiano dichiarato ricavi o compensi di importo
non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri indicati al
comma 137 non si applicano le disposizioni richiamate nel penultimo periodo del
comma 139.
141. Gli esercenti attività di impresa in regime di contabilità ordinaria
che per il periodo di imposta 1995 e per il precedente hanno dichiarato ricavi
di cui all'art. 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera c),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare non superiore a lire
dieci miliardi e comunque non inferiore a quello risultante dall'applicazione
dei parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, anche mediante la definizione di cui ai
commi da 137 a 140 del presente articolo, possono procedere alla
regolarizzazione della situazione patrimoniale iniziale relativa all'esercizio
successivo. Gli elementi posti a base della regolarizzazione devono essere
indicati in apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze
28 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 1996,
da presentare entro il 20 dicembre 1996 ai centri di servizio, ove istituiti, o
agli uffici delle imposte competenti in ragione del domicilio fiscale posseduto
alla predetta ultima data.
142. La regolarizzazione può essere effettuata mediante l'eliminazione
delle passività o delle attività fittizie, inesistenti o indicate per valori
superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione di attività o di
passività, costituite da debiti verso fornitori, in precedenza omesse,
assoggettando i maggiori e i minori valori iscritti ad imposta sostitutiva dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, in misura pari al 10 per cento.
Il maggiore valore del patrimonio netto derivante dalle predette
regolarizzazioni, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere accantonato in
apposita riserva, designata con riferimento ai commi da 133 a 165, che concorre
alla formazione del reddito nel periodo di imposta e nella misura in cui la
riserva viene attribuita ai soci o ai partecipanti o all'imprenditore;
nell'esercizio in cui si verificano le predette ipotesi, le somme attribuite,
aumentate dell'imposta sostitutiva ad esse corrispondente, concorrono a formare
il reddito imponibile della società o dell'ente o dell'impresa, ai quali è
attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare
dell'imposta sostitutiva pagata, nonché il reddito imponibile dei soci o dei
partecipanti. Per i soggetti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a)
e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare su cui va
calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese è assunto al lordo
dell'imposta sostitutiva.
143. Le imprese che determinano il reddito in base all'art. 79 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare le regolarizzazioni
limitatamente ai beni di cui agli articoli 59, 60 e 67 dello stesso testo
unico, nelle scritture contabili previste dall'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si applica l'ultimo
periodo del comma 141.
144. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento dell'imposta
sostitutiva entro il 15 dicembre 1996; i soggetti con periodo d'imposta non
coincidente con l'anno solare devono versare l'imposta sostitutiva entro la
predetta data o, se successiva, entro la data di scadenza del termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta
1995. Qualora l'imposta dovuta superi i cinque milioni di lire per le persone
fisiche e i dieci milioni di lire per gli altri soggetti, le somme eccedenti
possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il
31 marzo 1997 e il 30 settembre 1997; per i soggetti con periodo d'imposta non
coincidente con l'anno solare, il versamento va effettuato entro le predette
date o, se successive, entro il sesto ed il dodicesimo mese dalla scadenza del
termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Le somme
eccedenti vanno maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal
primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il versamento
dell'imposta sostitutiva fino a cinque o dieci milioni di lire. L'omesso
versamento nei termini delle somme eccedenti non determina l'inefficacia della
regolarizzazione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le
disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni; sono altresì dovuti una
soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate e gli interessi legali.
145. La regolarizzazione di cui al comma 141 non rileva ai fini penali. I
valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 142 e 143 sono
riconosciuti, ai fini civilistici e fiscali, a decorrere dal periodo di imposta
1996 e non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento. L'imposta
sostitutiva è indeducibile. Per la liquidazione, la riscossione, i rimborsi e
il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
146. Per i soggetti che si avvalgono della regolarizzazione di cui ai
commi da 133 a 165 del presente articolo, le rimanenze finali indicate negli
articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative al
periodo di imposta 1995, da considerare per l'applicazione dei parametri di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996,
richiamato nel comma 141, sono assunte per un ammontare non superiore a quello
delle esistenze iniziali del medesimo periodo di imposta.
147. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'adeguamento ai parametri
menzionati nel comma 146 del presente articolo, ai sensi dell'art. 3, comma
188, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, può essere operato mediante
l'integrazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto,
effettuando il relativo versamento entro il termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi. In tal caso è dovuta una maggiorazione fissa del 3
per cento a titolo di interessi e non si applicano soprattasse e pene
pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto
termine, in una apposita sezione del registro previsto dall'art. 23 o dall'art.
24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
148. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio
1996, richiamato nel comma 141, sono indicate le categorie di contribuenti per
le quali non è possibile l'elaborazione dei predetti parametri in relazione al
numero dei contribuenti appartenenti alla categoria di attività o alle
caratteristiche del processo produttivo. La disposizione del presente comma si
applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.
149. Il comitato per la vigilanza e il coordinamento dell'attività di
accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo, istituito ai
sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, è prorogato
per il triennio 1996-1998.
150. A decorrere dal 1° gennaio 1996, l'imposta fissa di bollo, in
qualsiasi modo dovuta, stabilita in lire 15.000 dalla tariffa, allegato A,
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del
21 agosto 1992 e successive modificazioni, è elevata a lire 20.000; l'imposta
di bollo di lire 15.000, dovuta sui contratti di cui all'art. 2, nota 2-bis,
della citata tariffa, in qualsiasi forma redatti, è elevata a lire 20.000,
fermo restando che l'imposta fissa di bollo si applica ai contratti relativi
alle carte di pagamento solo in caso d'uso. L'imposta fissa di bollo stabilita
in lire 2.000 per gli atti di cui all'art. 13, commi 1 e 2, della stessa
tariffa, è elevata a lire 2.500.
151. L'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, stabilita in lire
1.166.000 dall'art. 3, comma 224, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è
aumentata a lire 1.249.600 per ettolitro anidro e l'aliquota dell'accisa sui
prodotti alcoolici intermedi è aumentata da lire 87.000 a lire 96.000 per
ettolitro. L'aliquota dell'accisa sul petrolio lampante o cherosene (codice NC
2710 00 51 e 2710 00 55) per riscaldamento è aumentata da lire 415.990 a lire
625.620 per mille litri. Le disposizioni del presente comma si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 1996.
152. Il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti, entro il
28 febbraio 1997, l'aumento, sino al livello massimo del 62 per cento, dell'aliquota
prevista dal comma 1, lettera a), dell'art. 28 del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427.
153. Entro il 15 gennaio 1996 sono emanate le disposizioni concernenti le
variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti
a monopolio fiscale ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825 e
successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 92/79/CEE del
Consiglio, del 19 ottobre 1992. Le predette disposizioni devono assicurare
maggiori entrate in misura non inferiore a lire 600 miliardi per l'anno 1996 e
a lire 630 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
154. Le entrate derivanti dai commi da 133 a 165 del presente articolo
sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il
servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica
economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio
assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definite, ove necessarie, le
modalità di attuazione di quanto previsto dal presente comma.
155. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei commi da 133
a 165 del presente articolo.
156. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
recante disposizioni attuative per l'istituzione del registro delle imprese, i
contributi previdenziali disciplinati dall'art. 1, primo comma, lettera a),
della legge 12 marzo 1968, n. 410 e successive modificazioni, dovuti fino al 31
dicembre 1998 per gli atti depositati presso il registro delle imprese dai
soggetti previsti dall'art. 7, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 5),
dello stesso regolamento, sono riscossi con l'applicazione delle apposite
marche sugli atti depositati e sui documenti emessi, operata a cura degli
obbligati al deposito e dei richiedenti. Per i certificati di iscrizione nel
registro delle imprese emessi da sportelli non presidiati o mediante sistemi di
certificazione a distanza, i contributi previdenziali sono riscossi
direttamente dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
nelle medesime forme dei diritti di segreteria; le somme così riscosse sono
versate ogni semestre agli enti previdenziali destinatari, secondo le
proporzioni stabilite dalle disposizioni vigenti.
157. All'art. 3, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Per l'anno 1996 il termine
per il versamento del tributo alle regioni, relativo alle operazioni di
deposito effettuate nel primo trimestre, è differito al 31 luglio 1996>>.
158. Al quinto comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi, come modificato dall'art. 7, comma 5,
del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1996, n. 425, recante disposizioni urgenti per il risanamento
della finanza pubblica, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: <<La
ritenuta si applica, a titolo d'imposta, anche sui proventi corrisposti a
soggetti non residenti per il tramite di stabili organizzazioni estere di
imprese residenti e, a titolo di acconto, su quelli corrisposti a stabili
organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all'impresa
erogante i proventi>>.
159. Nell'art. 41, comma 2, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le parole: <<con scadenza fissa non inferiore a 18
mesi>> sono soppresse.
160. All'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi, ferma restando la disciplina prevista per i titoli di cui
all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, come modificata dal
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, riguardante la ritenuta sugli
interessi dei titoli di Stato, per i quali l'aliquota si applica nella misura
del 12,5 per cento, indipendentemente dalla scadenza dei titoli, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il primo periodo è sostituito dai seguenti:
<<Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli
similari devono operare una ritenuta con obbligo di rivalsa, sugli interessi,
sui premi e sugli altri frutti corrisposti ai possessori nella misura del 12,50
per cento quando la scadenza non è inferiore a diciotto mesi e del 27 per cento
quando la scadenza è inferiore ai diciotto mesi. Qualora il rimborso abbia
luogo entro diciotto mesi dall'emissione, sugli interessi, sui premi e sugli
altri frutti maturati fino al momento dell'anticipato rimborso è dovuta
dall'emittente una somma pari al 20 per cento>>;
b) al terzo comma, i primi tre periodi sono sostituiti dai
seguenti: <<Se gli interessi, i premi e gli altri frutti di cui ai
precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello
Stato, la ritenuta deve essere operata, con obbligo di rivalsa, sui proventi di
cui al primo e al secondo comma con le aliquote ivi rispettivamente previste.
Qualora il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi dall'emissione, sugli
interessi, sui premi e sugli altri frutti maturati fino al momento
dell'anticipato rimborso è dovuta una somma pari al 20 per cento. Tra gli
interessi, i premi e gli altri frutti va compresa anche la differenza tra la
somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di
emissione. All'applicazione della ritenuta ed al versamento della somma dovuta
per l'anticipato rimborso devono provvedere i soggetti indicati nel primo comma
dell'art. 23 che intervengono nella riscossione degli interessi, dei premi e
degli altri frutti ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti
residenti>>.
161. Nell'art. 7, comma 9, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante disposizioni
urgenti per il risanamento della finanza pubblica, le parole: <<emesse
dalle banche>> sono sostituite dalle seguenti: <<e dei titoli
similari>>.
162. Le disposizioni dei commi da 159 a 161 del presente articolo si
applicano agli interessi, ai premi e agli altri frutti delle obbligazioni e dei
titoli similari emessi a partire dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
163. La soprattassa di lire seicentomila, stabilita per l'omessa
presentazione della dichiarazione relativa all'imposta straordinaria su
particolari beni, dall'art. 8, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1992, n.
384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è
soppressa. Non si applica l'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, relativo all'applicazione
temporale delle norme sanzionatorie delle violazioni delle leggi finanziarie, e
non si fa luogo a rimborso delle somme già corrisposte.
164. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti-legge 30 dicembre 1995, n. 565, 28 febbraio 1996, n. 93, 29 aprile
1996, n. 230, 29 giugno 1996, n. 342, 30 agosto 1996, n. 449, e 23 ottobre
1996, n. 547.
165. L'ultimo comma dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è
sostituito dal seguente: <<Il Ministro del tesoro, tenuto conto delle
condizioni del mercato, può ristrutturare il debito pubblico interno ed estero
attraverso operazioni di trasformazione di scadenze, di scambio o sostituzione
di titoli di diverso tipo, o altri strumenti operativi previsti dalla prassi
dei mercati finanziari. Il Ministro del tesoro può altresì autorizzare gli enti
pubblici economici e le società per azioni a prevalente capitale pubblico ad
effettuare le stesse operazioni per il loro indebitamento sull'interno e
sull'estero>>.
166. Con effetto dal periodo 1995-1996 di regolamentazione della
produzione lattiera, cessa l'applicazione della procedura di compensazione
prevista dall'art. 5, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della legge 26 novembre 1992, n.
468, e gli adempimenti già svolti ai sensi delle predette disposizioni non
hanno effetto (21).
167. I versamenti e le restituzioni delle somme trattenute dagli
acquirenti a titolo di prelievo supplementare, previsti dalla legge 26 novembre
1992, n. 468 e successive modificazioni, sono effettuati a seguito
dell'espletamento delle procedure di compensazione nazionale da parte
dell'AIMA. Sulle somme residue spettanti ai produttori restano dovuti gli
interessi calcolati al tasso legale (21).
168. La compensazione è effettuata secondo i seguenti criteri e
nell'ordine (21):
a) in favore dei produttori delle zone di montagna;
b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei
confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del
quantitativo ridotto;
c) in favore dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate, di
cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, e nelle zone
di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE n. 2081/93;
d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A
che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota
medesima;
e) in favore di tutti gli altri produttori.
169. Gli acquirenti che hanno già disposto la restituzione delle somme ai
produttori ai sensi dell'art. 5, comma 8, della legge n. 468 del 1992,
procedono a nuove trattenute nei confronti dei produttori interessati, pari
all'ammontare delle somme restituite. Ove ci non fosse possibile, si applicano
le disposizioni di cui all'art. 7 della suddetta legge n. 468 del 1992 (21).
170. Limitatamente al periodo 1995-1996, gli acquirenti versano il
prelievo supplementare entro il 31 gennaio 1997, sulla base di appositi elenchi
redatti dall'AIMA a seguito della suddetta compensazione nazionale e trasmessi
alle regioni e alle province autonome (21).
171. L'art. 2-bis del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, è abrogato
a decorrere dal periodo 1995-1996 (21).
172. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dell'art. 11 dei decreti-legge 8 agosto 1996, n. 440 e 23 ottobre
1996, n. 542, e degli articoli 2 e 3 dei decreti-legge 6 settembre 1996, n. 463
e 23 ottobre 1996, n. 552 (17).
173. Il comma 6 dell'art. 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è
sostituito dal seguente: <<6. La vendita e l'affitto di cui al comma 2
possono avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno e sono
comunicati, utilizzando gli appositi moduli AIMA, entro dieci giorni con
lettera raccomandata all'AIMA e alle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano. I predetti atti hanno efficacia a partire dal periodo successivo a
quello in cui è avvenuta la stipulazione. Limitatamente al periodo 1996-1997 le
parti possono concordare, dandone comunicazione alle regioni e alle province
autonome, sino al 15 gennaio 1997, che le vendite e gli affitti stipulati entro
il 31 dicembre 1996 abbiano effetto anche nel periodo medesimo. In tal caso la
regione o la provincia autonoma deve accertare che il cedente non abbia già
utilizzato la quota ceduta, comunicandolo all'AIMA entro il 31 marzo 1997, e
l'atto ha efficacia soltanto a seguito di tale verifica>> (21).
174. A decorrere dal periodo 1996-1997 l'acquisto di una quota latte da
parte di un produttore non comporta alcuna riduzione delle quote
precedentemente spettanti al produttore medesimo (21).
175. In attuazione dei criteri di finanziamento della spesa sanitaria
previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, dall'anno 1997 non si applicano, per le spese di cui alla
lettera a) del comma 13 dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1986, n.
910, le disposizioni di cui al comma 14 del predetto art. 8.
176. A decorrere dal 1° marzo 1997, le amministrazioni statali e gli enti
titolari di contabilità speciali, con esclusione di quelli assoggettati al
regime della tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e
successive modificazioni, devono indicare, nell'ordine di pagamento previsto
dall'art. 587 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n.
827, il codice <<Ministero-capitolo>> del bilancio dello Stato a carico
del quale sono state accreditate alla contabilità medesima le somme di cui si
richiede il prelevamento. Gli ordini di pagamento che utilizzano fondi diversi
da quelli provenienti dal bilancio dello Stato devono recare l'indicazione di
un codice opportunamente stabilito dal Ministero del tesoro. Le sezioni di
tesoreria non danno esecuzione ad ordini di pagamento privi del codice di cui
al presente comma, ove non si tratti di fondi prelevati per fronteggiare
emergenze connesse alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico o ad
interventi di protezione civile.
177. Le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'accesso degli esercenti
attività agricola alle agevolazioni fiscali sul carburante agricolo ovvero ai
contributi previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario, accertano la
qualifica dell'attività di impresa sulla base delle iscrizioni nel registro
delle imprese, ove questa sia espressamente richiesta dalla normativa vigente,
previsto dall’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Entro il 31
luglio 1997 con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, di concerto con il Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite le semplificazioni delle modalità con cui le
pubbliche amministrazioni procedono a tale accertamento senza duplicazione di
adempimenti per gli utenti, anche avvalendosi delle informazioni contenute nel
repertorio di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581, e i casi in cui, per le limitate dimensioni
dell’attività, l’iscrizione al registro delle imprese non è obbligatoria per i
produttori agricoli di cui al primo periodo del quarto comma
dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633 (3).
178. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 40, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, fermo restando l'obbligo della rendicontazione annuale, non si
applicano ai contributi dello Stato in favore dell'Unione italiana ciechi,
della Biblioteca italiana per ciechi <<Regina Margherita>> di
Monza, dell'Ufficio internazionale per la protezione delle opere letterarie,
del Centro internazionale radio medico, dell'Ente nazionale italiano per il
turismo, del Fondo edifici di culto, di organismi nazionali ed internazionali
nell'ambito delle relazioni culturali con l'estero, del Centro internazionale
di alti studi agronomici mediterranei, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
per lo sviluppo industriale, del Centro internazionale di ingegneria genetica e
biotecnologica, del Centro internazionale di perfezionamento professionale e
tecnico di Torino, nonché alle erogazioni agli istituti italiani di cultura
all'estero e alle borse di studio connesse ad accordi internazionali.
179. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 40 e 44, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, non si applicano ai contributi dello Stato in favore del
Club alpino italiano ed ai contributi previsti dalle leggi 23 settembre 1993,
n. 379, 20 gennaio 1994, n. 52, e 5 giugno 1995, n. 221.
180. Nell'art. 1, comma 66, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le
parole: <<lire 940 miliardi>> e <<lire 800 miliardi>>
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: <<lire 829 miliardi>>
e <<lire 689 miliardi>>.
181. La lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge 27 ottobre
1993, n. 432, è sostituita dalla seguente: <<b) gli altri proventi
relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato>>. Dai proventi
di cui al presente comma sono escluse in ogni caso le dismissioni immobiliari
di cui ai commi da 86 a 119 dell'art. 3.
182. Nell'art. 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432, dopo le
parole: <<titoli di Stato>> sono aggiunte le seguenti: <<,nonché
per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il
Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione>>.
183. Gli articoli 179 e 182 del regolamento per l'amministrazione e la
contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076,
sono sostituiti dai seguenti: <<Art. 179. 1. La direzione di
amministrazione provvede al rifornimento dei fondi agli enti
amministrativamente dipendenti, a mezzo di ordinativi di pagamento tratti sulla
contabilità speciale della competente sezione di tesoreria provinciale,
decurtandoli delle somme necessarie al pagamento degli emolumenti al personale
che richiede l'accredito bancario e postale; tali ordinativi, intestati agli
enti, sono esigibili con quietanza degli agenti responsabili di cassa degli
enti medesimi>>;
<<Art.
182. 1. A richiesta dell'ente e sempre nei limiti delle assegnazioni ad esso
concesse, la direzione di amministrazione provvede ad accreditare al sistema
bancario ed a quello postale i fondi occorrenti al pagamento degli emolumenti
al personale da effettuare per il tramite degli istituti di credito e dell'Ente
poste italiane ed a pagamenti a favore di terzi creditori traendo gli ordinativi
di pagamento sulla contabilità speciale e ne dà contemporaneo avviso all'ente
richiedente per le conseguenti registrazioni contabili>>.
184. Le disposizioni introdotte con il comma 183 sono modificabili con la
procedura di cui all'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
185. Il primo comma dell'art. 1284 del codice civile è sostituito dal
seguente: <<Il saggio degli interessi legali è determinato in misura
pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15
dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può
modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo
dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del
tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia
fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno
successivo>>.
186. Il numero complessivo dei posti per le assunzioni di personale da
parte della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), come
fissato dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni, è
ridotto da 475 a 450 unità. La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota
del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a contratto
a tempo determinato è stabilita con apposito regolamento adottato dalla
Commissione con le modalità di cui al nono comma dell'art. 1 del citato
decreto-legge n. 95 del 1974, resa esecutiva con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri adottato in conformità alla procedura prevista dalla
norma suddetta. Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato art.
2 relativamente alle modalità di accesso del personale al ruolo.
187. Per la più efficace attuazione degli obiettivi in esso contenuti il
quinto piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999, di cui alla
legge 17 febbraio 1982, n. 41, può prevedere la ripartizione degli stanziamenti
tra i vari settori di intervento anche in deroga alle percentuali stabilite
dall'art. 2 della medesima legge.
188. Il comma 5-ter dell'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1995,
n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, è
sostituito dal seguente: <<5-ter. I canoni per le concessioni alle
società costituite ai sensi dell'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, sono fissati periodicamente dal Ministero delle finanze -
Dipartimento del territorio di concerto con il Ministero dei trasporti e della
navigazione, con riferimento, per il periodo preso in considerazione, al volume
di traffico di passeggeri e merci. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono dettate le
disposizioni attuative sulla base delle quali possono essere definite anche le
pendenze afferenti ai canoni pregressi. Le disposizioni di cui al presente
comma e al secondo periodo del comma 1-quater del presente articolo si
applicano anche alle società che attualmente provvedono alla gestione totale
degli aeroporti, in base a leggi speciali. Gli introiti derivanti dal presente
comma sono versati sul capitolo di entrata del bilancio statale di cui all'art.
7 della legge 22 agosto 1985, n. 449>>.
189. Il comma 10 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è
sostituito dal seguente: <<10. La misura dei diritti aeroportuali di
cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni e integrazioni,
è annualmente determinata con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Commissione
di cui all'art. 9 della medesima legge, tenendo conto dei seguenti obiettivi:
a) progressivo allineamento ai livelli medi europei;
b) differenziazione tra gli scali aeroportuali in funzione delle
dimensioni di traffico di ciascuno;
c) applicazione, per ciascuno scalo, di livelli tariffari differenziati
in relazione all'intensità del traffico nei diversi periodi della giornata;
d) correlazione con il livello qualitativo e quantitativo dei servizi
offerti;
e) correlazione con le esigenze di recupero dei costi, in base a
criteri di efficienza e di sviluppo delle infrastrutture aeroportuali;
f) conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale>>.
190. Per il periodo 1° maggio-10 ottobre 1996, i diritti aeroportuali di
cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni e integrazioni,
rimangono determinati nella misura stabilita dall'art. 1, comma 3, del decreto
legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 1995, n. 351. Dal 1° gennaio 1997, in attesa dell'emanazione del decreto
di cui al comma 10 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come
sostituito dal comma 189 del presente articolo, gli stessi diritti, come
determinati dal citato art. 1, comma 3, del decreto legge n. 251 del 1995, sono
aumentati annualmente con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, nella misura pari al tasso di inflazione programmata determinato
dal Governo nel documento di programmazione economico-finanziaria.
191. I termini di cui all'art. 1, comma 1, secondo e terzo periodo, del
decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 1995, n. 351, sono differiti rispettivamente al 30 giugno 1997
ed al 31 dicembre 1997.
192. Sono abrogate le disposizioni legislative che fanno obbligo
all'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I. S.p.a.) di detenere
direttamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza in società
esercenti servizi di trasporto aereo ed al medesimo Istituto ed alla Società
finanziaria marittima (FINMARE S.p.a.) di detenere direttamente o
indirettamente partecipazioni di maggioranza in società esercenti servizi
marittimi nazionali ed internazionali e relative società che svolgono servizi
di supporto. Prima della cessione di una quota azionaria tale da comportare la
perdita della maggioranza del capitale sociale delle predette società, il
Governo trasmette il relativo piano industriale al Parlamento per l'espressione
del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Alle
partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici anche territoriali ed
economici in imprese assicurative si applica il divieto di cui all'art. 3,
comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
193. Il Governo, nell'ambito degli strumenti finanziari e operativi
definiti dalla legge che individuerà l'intervento da realizzare per il
potenziamento e l'ammodernamento della linea ferroviaria del Brennero e per la
realizzazione delle relative gallerie, è autorizzato a prorogare il termine di concessione
dell'autostrada del Brennero S.p.A. alle condizioni che la legge stessa
definirà.
194. Nell'ambito delle somme derivanti dai mutui di cui al decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488 e successive modificazioni e integrazioni, il CIPE destina una
quota, pari a lire 100 miliardi, per il conseguimento delle finalità di cui
all'art. 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 544.
195. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma
1 dell'art. 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, già prorogato con la legge
22 dicembre 1994, n. 736, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997.
196. All'art. 6, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, il
secondo periodo è sostituito dal seguente: <<In via preliminare con
dette somme saranno finanziate e sostenute le strutture di accoglienza pubblica
e privata già esistenti ed operanti nel territorio, specie nelle zone ove più
consistente la presenza di extracomunitari, al fine di assicurare migliori
condizioni per l'integrazione, l'avviamento al lavoro ed agevolare il rientro
in patria; in secondo luogo, con i fondi residui, saranno realizzate strutture
pubbliche di seconda accoglienza e centri di servizi polivalenti>>.
197. All'art. 5, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dopo la
lettera h) è aggiunta la seguente: <<h-bis) in ordine al
reclutamento della manodopera da utilizzare nei cantieri comunali, per progetti
finalizzati all'occupazione e finanziati per intero con leggi delle regioni,
e/o dagli enti locali, tramite i rispettivi Fondi sociali, stabiliscono
criteri, modalità e parametri per l'avviamento al lavoro, anche in deroga
all'art. 16 e successive modifiche ed integrazioni, comprese le relative norme
di attuazione e regolamenti, tenendo conto delle esigenze territoriali
opportunamente ed appositamente manifestate dagli organi rappresentativi degli
enti locali interessati e della natura sociale degli interventi di cui
trattasi>>.
198. All'art. 4, comma 21, terzo periodo, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, le parole: <<di dodici mesi>> sono sostituite dalle seguenti:
<<di quindici mesi>>.
199. Nell'art. 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153 e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo e terzo periodo del comma 1 sono soppressi;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: <<1-bis.
L'ammontare minimo del capitale versato dalle imprese cinematografiche che
richiedono la concessione di mutui è determinato, per le società per azioni e
per le società in accomandita per azioni, in misura pari all'ammontare minimo
richiesto dalle disposizioni del codice civile per il capitale delle predette
società; per le società a responsabilità limitata, nella somma non inferiore a
quaranta milioni di lire. Per le società in nome collettivo, per le società in
accomandita semplice e le società cooperative il capitale deve essere di
ammontare non inferiore al capitale sociale minimo richiesto dal presente
decreto-legge per le società a responsabilità limitata e dello stesso importo
deve essere il patrimonio aziendale dell'imprenditore individuale. Per le
domande di mutuo di cui al comma 1, già presentate alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, l'ammontare del capitale o del patrimonio è
ininfluente. Ai fini dell'applicazione del comma 1, è ininfluente l'eventuale
inizio della lavorazione del film ovvero la sua intervenuta ultimazione o
proiezione nelle sale, purché successivi alla data di presentazione della
domanda finalizzata ad ottenere il parere del Comitato per il credito
cinematografico>>;
c) al comma 6-bis, dopo il primo periodo, è inserito il
seguente: <<Il film ed i proventi di spettanza del mutuatario, nonché
il capitale sociale ovvero il patrimonio aziendale del richiedente,
rappresentano le sole garanzie nel caso di operazioni di credito
cinematografico relative a film di interesse culturale nazionale o relative a
film di cui all'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato
dall'art. 8 del presente decreto-legge>>;
d) al comma 6-bis, nel secondo periodo, la parola
<<soli>> è soppressa.
200. Nell'art. 27, comma quattordicesimo, della legge 4 novembre 1965, n.
1213, introdotto dall'art. 7 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, le parole
<<tre anni>> e <<triennio>>, contenute,
rispettivamente, nel primo e secondo periodo, sono sostituite dalle parole
<<quarantadue mesi>> e <<periodo di quarantadue
mesi>>.
201. All'art. 1, comma 2, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 408,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 1996, n. 515, dopo la
parola <<Chioggia>> sono inserite le seguenti parole: <<ivi
compresi, limitatamente a lire 9 miliardi, quelli per il completamento della
ricostruzione del teatro “La Fenice”>>.
202. I termini di cui agli articoli 12, comma 1, 14, comma 4, e 15, commi
2 e 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 141, in materia di previdenza forense
sono riaperti per il periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, anche per il versamento, secondo le modalità di cui
all'art. 15, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 141, di tutti i
contributi dovuti, scaduti alla data del 31 dicembre 1995. Per le sanzioni già
iscritte a ruolo, i benefici di cui al periodo precedente si estendono alle
rate non scadute alla data di entrata in vigore della presente legge.
203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici
e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico
delle amministrazioni statali, regionali e delle provincie autonome nonché degli
enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti:
a) <<Programmazione negoziata>>, come tale
intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il
soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per
l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo,
che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza.;
b) <<Intesa istituzionale di programma>>, come tale
intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle
provincie autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base
di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei
soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la
realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o
funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali
sia necessario il concorso di più amministrazioni dello Stato, nonché di queste
ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime
privatistico, può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste
dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il
concorso di più amministrazioni dello Stato, nonché di queste ed altre
amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime
privatistico, può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste
dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367 (18);
c) <<Accordo di programma quadro>>, come tale
intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati
promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una
intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo
di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di
programma quadro indica in particolare:
1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e
modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti
procedimentali;
2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed
interventi;
3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142;
4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per
l'attuazione dell'accordo;
5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono
poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze;
6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i
soggetti partecipanti all'accordo;
7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di
intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite
finanziamenti privati;
8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la
verifica dei risultati.
L'accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi
partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in
attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi.
Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione
dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di
amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di concorrenzialità e
trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti,
di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette
aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti
pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia
urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti
urbanistici già previsti dall'art. 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990,
n. 142;
d) <<Patto territoriale>>, come tale intendendosi
l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici
o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo
all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi
di promozione dello sviluppo locale;
e) <<Contratto di programma>>, come tale intendendosi
il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi
imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti
industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione
negoziata;
f) <<Contratto di area>>, come tale intendendosi lo
strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali,
rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri
soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad
accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori
circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della
programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle
aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei
territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonché delle
aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio
1981, n. 219, che presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti
di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da
interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere
garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma
9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
204. Agli interventi di cui alle lettere d) e f) del comma
203 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla lettera c)
del medesimo comma 203.
205. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con deliberazione adottata su
proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, approva le
intese istituzionali di programma.
206. Il CIPE, con le procedure di cui al comma 205 e sentite le
Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano entro quindici giorni
dalla richiesta, delibera le modalità di approvazione dei contratti di
programma, dei patti territoriali e dei contratti di area e gli eventuali
finanziamenti limitatamente ai territori delle aree depresse; può definire
altresì ulteriori tipologie della contrattazione programmata disciplinandone le
modalità di proposta, di approvazione, di attuazione, di verifica e controllo.
207. In sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo
delle aree depresse, il CIPE determina le quote da riservare per i contratti di
area e per i patti territoriali ed integra la disciplina stabilita dai commi da
203 a 214 del presente articolo ai fini della relativa attuazione. Le somme da
iscrivere su apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riservate
dal CIPE ai contratti d'area e ai patti territoriali sono trasferite, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
che ne dovrà prevedere criteri e modalità di controllo e rendicontazione, sulla
base dello stato di avanzamento delle iniziative previste dal contratto o dal
patto, rispettivamente al responsabile unico del contratto d'area o al soggetto
responsabile del patto territoriale che provvedono ai relativi pagamenti in
favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni anche avvalendosi, per la
gestione di dette risorse, di istituti bancari allo scopo convenzionati. Alle
medesime risorse fanno carico anche le somme da corrispondere al responsabile
unico del contratto d'area o al soggetto responsabile del patto territoriale
per lo svolgimento dei compiti di cui al presente comma (19).
208. Il CIPE, nel rispetto degli indirizzi concordati con l'Unione
europea, con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e
della programmazione economica, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari reso nel termine di quindici giorni dall'assegnazione della
proposta:
a) individua le aree situate nel territorio di cui all'obiettivo 1
del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, interessate da
contratti d'area o da patti territoriali, nelle quali sono concesse
agevolazioni fiscali dirette ad attrarre investimenti in attività produttive e
a favorire lo sviluppo delle stesse attività.. Le aree sono individuate in
numero e in modo tale da perseguire la crescita omogenea dell'intero territorio
di cui all'obiettivo 1, tenendo conto della rispondenza alle finalità della
dotazione infrastrutturale;
b) definisce le attività ammesse alla incentivazione fiscale anche
sulla base del criterio di evitare l'insorgere di nuovi squilibri
interregionali e infraregionali;
c) determina le intensità delle agevolazioni nei limiti temporali
e quantitativi concordati con l'Unione europea, in misura decrescente nel tempo
e comunque inizialmente non superiore al 50 per cento delle imposte sui redditi
e altresì stabilisce, ove necessario, le compensazioni anche parziali per le
minori entrate regionali;
d) stabilisce le condizioni e le modalità per l'attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma ed in particolare per l'approvazione e
per la fruizione delle agevolazioni, favorendo la massima celerità delle
relative procedure in relazione alle caratteristiche degli investimenti
ammissibili;
e) individua le amministrazioni competenti a svolgere l'attività
di istruttoria tecnico-economica dei progetti di investimento e quella di
monitoraggio e verifica dell'attuazione dei progetti e dell'attività delle
imprese per il periodo di fruizione delle agevolazioni, anche ai fini
dell'eventuale revoca delle agevolazioni stesse.
209. Il comma 1, lettere b), c), d), e), e-bis),
e il comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito
dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, come modificato dall'art. 8 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1995, n. 341, sono abrogati. Restano in vigore le delibere del
CIPE di disciplina della programmazione negoziata salvo delibere modificative
da adottarsi dal CIPE con le modalità del comma 207.
210. Per le iniziative produttive intraprese, a decorrere dal 1^ gennaio
1997, nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 aprile 1995, n. 104, è riconosciuto, per l'anno di inizio di attività, e per
i due successivi, un credito di imposta, pari, per ciascun anno, al 50 per
cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi riferibili
proporzionalmente al reddito d'impresa o derivante dall'esercizio di arti o
professioni dell'anno cui compete; detto credito è utilizzato per il versamento
delle corrispondenti imposte e non può essere complessivamente superiore, per
ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative è concessa per i
medesimi periodi di imposta la riduzione al 50 per cento dell’imposta regionale
sulle attività produttive; la riduzione non può essere superiore a 5 milioni
dell’imposta dovuta per ciascun anno. Per le iniziative produttive intraprese
nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88,
le predette disposizioni si applicano per l'anno di inizio di attività e per i
cinque anni successivi (20).
211. Le agevolazioni previste dal comma 210 si applicano ai soggetti che:
a) avendo età inferiore a 32 anni presentano per la prima volta la
dichiarazione di inizio dell'attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
b) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in
possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità ;
c) sono disoccupati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettere a)
e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223;
d) sono portatori di handicap, ai sensi dell'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
e) iniziano un'attività nel campo dell'efficienza energetica e
della promozione di fonti rinnovabili di energia o assimilate di cui alla legge
9 gennaio 1991, n. 9, nel campo della raccolta differenziata e del riciclaggio
dei rifiuti, nel campo del risanamento idrogeologico del territorio o,
comunque, per il ripristino ambientale, e nel campo della progettazione e
attuazione di interventi per la riqualificazione, la manutenzione o il restauro
dei centri storici per la produzione di beni ai quali è assegnato il marchio di
qualità ecologica di cui al Regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio, del 23
marzo 1992 (20).
212. Le disposizioni del comma 210 si applicano anche alle iniziative
produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle aziende coniugali non gestite in
forma societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle stesse
abbiano i requisiti indicati nel comma 211. Il credito di imposta di cui al
comma 210 è elevato a lire 7 milioni; l'importo non utilizzato dai soggetti di
cui al citato articolo 5, è attribuito, in misura non eccedente lire 5 milioni,
ai soci o associati in quote proporzionali alla loro partecipazione agli utili;
per le aziende coniugali non gestite in forma societaria il credito di imposta
è attribuito in quote di uguale importo a ciascuno dei coniugi (20).
213. Le disposizioni del comma 210 non si applicano ai soggetti di cui
all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi né per i settori
esclusi di cui alla Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C
68/06 e le agevolazioni ivi previste non sono cumulabili con altri benefici
accordati ai sensi della predetta Comunicazione (20).
214. Le disposizioni di cui ai commi da 203 a 214, del presente articolo
sono attuate a valere sulle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle
aree depresse.
215. Con decorrenza dal 1° gennaio 1997 cessa di avere efficacia la disciplina
prevista dall'art. 49, comma 3, secondo periodo, della legge 9 marzo 1989, n.
88. A far tempo da tale data la classificazione dei datori di lavoro deve
essere effettuata esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento
stabiliti dal predetto art. 49. Restano comunque validi gli inquadramenti
derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti di aggregazione emanati ai
sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,
n. 797. Per le aziende inquadrate nel ramo industria anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 è fatta salva la possibilità di
mantenere, per il personale dirigente già iscritto all'INPDAI, l'iscrizione
presso l'ente stesso. Con la medesima decorrenza, è elevata di 0,3 punti
percentuali l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta dagli iscritti alla
gestione di cui all'art. 34 della legge n. 88 del 1989.
216. All'articolo 14, comma 1, nell'alinea, della legge 27 febbraio 1985,
n. 49, le parole: "le cooperative appartenenti al settore di produzione e
lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "le cooperative, ivi comprese
le piccole società cooperative, appartenenti al settore di produzione e
lavoro".
217. Le cooperative sociali che associno anche lavoratori dotati dei requisiti
di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio
1985, n. 49, possono accedere ai benefici della legge stessa. La partecipazione
prevista dall'articolo 17 della citata legge 27 febbraio 1985, n. 49, sarà
commisurata, nei limiti previsti dai commi 3 e 5, al capitale sottoscritto da
tali soci lavoratori.
218. Le società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 16 della
legge 27 febbraio 1985, n. 49, per svolgere attività di promozione delle
finalità della legge medesima e di sensibilizzazione alla salvaguardia
dell'occupazione attraverso la costituzione di cooperative di produzione e
lavoro ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono
autorizzate a stipulare apposite convenzioni con il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. Alla remunerazione delle attività svolte
sulla base di dette convenzioni sono destinati, a valere sulla attuale
consistenza del Fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di
occupazione di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, un
miliardo per l'anno 1997 e due miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
219. All'art. 17, comma 1, primo periodo, della legge 27 febbraio 1985,
n. 49, le parole: <<per la durata di quattro anni>> e la parola:
<<speciale>>, sono soppresse.
220. Al comma 2 dell'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo la
parola: <<partecipino>> sono inserite le seguenti: <<anche
con le modalità previste dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n.
59>>.
221. All'articolo 18 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è aggiunto il
seguente comma: <<4-bis. Le società finanziarie di cui al precedente
articolo 16 disciplineranno con appositi accordi con le cooperative le modalità
di dismissione delle partecipazioni assunte ai sensi della presente legge.
Dette società finanziarie devono utilizzare le somme rientrate nel loro
patrimonio a seguito della cessazione, a qualunque titolo, delle proprie
partecipazioni, assunte avvalendosi del contributo di cui all'articolo 17, per attività
e iniziative comunque connesse alla salvaguardia e all'incremento
dell'occupazione; dette somme devono essere appostate in bilancio tra le
riserve indivisibili>>.
222. Al fondo previsto dall'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49,
sono conferite le somme di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50
miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
223. Tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a),
della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono compresi i lavoratori dipendenti da
enti di diritto pubblico adibiti ad attività che il rispettivo ente di
appartenenza intende affidare a soggetti privati per il conseguimento dei
propri scopi istituzionali, nonché i lavoratori già impegnati in lavori
socialmente utili ai sensi della normativa vigente.
224. All’onere derivante dai commi da 216 a 223 del presente articolo e
dall’articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, pari a lire 60
miliardi per l’anno 1995, a lire 100 miliardi per l’anno 1996 e a lire 50
miliardi per l’anno 1997, si provvede: quanto a lire 60 miliardi per l’anno
1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di
cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni. Tali somme sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per
essere assegnate ai pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate;
quanto a lire 100 miliardi per l'anno 1996 a carico degli stanziamenti iscritti
sui capitoli 7828 e 7830 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l’anno 1996 ciascuno per lire 50 miliardi; quanto a lire 50 miliardi per l’anno
1997 a carico dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo 7828.
------
(1) Con
effetto dal 1° ottobre 2000 le agevolazioni tariffarie per le prestazioni di
cui al presente comma sono soppresse, ai sensi dell’art. 41, comma 1, L. 23
dicembre 1998, n. 448. La soppressione in parola è prorogata al 1° gennaio
2001, dall'art. 1, D.L. 27 settembre 2000, n. 266.
(2) Comma
così sostituito dall’art. 54, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(3) Comma
così modificato dall’art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.
(4) Comma
così sostituito dall’art. 1, comma 9, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(5) Comma
abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, dall'art. 136, D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380.
(6) Le
disposizioni del presente comma si applicano a tutti i trasferimenti di alloggi
di proprietà pubblica, disposti da leggi nazionali o regionali, ai sensi
dell’art. 7, L. 30 aprile 1999, n. 136.
(7) Capoverso
così modificato dall'art. 10, comma 7, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. L.
28 febbraio 1997, n. 30.
(8) Comma
così sostituito dall’art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.
(9) Comma
così sostituito dall’art. 7, L. 30 aprile 1999, n. 136.
(10) Comma
aggiunto dall’art. 7, L. 30 aprile 1999, n. 136.
(11) Comma
abrogato dall’art. 7, L. 30 aprile 1999, n. 136.
(12) Comma
così modificato dall’art. 7, L. 30 aprile 1999, n. 136.
(13) Comma
abrogato dall’art. 26, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
(14) Comma
così modificato dall’art. 15, L. 7 agosto 1997, n. 266.
(15) Comma
così modificato dall’art. 23, L. 23 dicembre 1997, n. 449.
(16) Termine
prorogato da ultimo al 31 luglio 1997 dall’art. 9-bis, D.L. 28 marzo 1997, n.
79.
(17) Comma
soppresso dall’art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.
(18) Lettera
così modificata dall’art. 15, D.L. 30 gennaio 1998, n. 6.
(19) Comma
così modificato dall’art. 43, L. 17 maggio 1999, n. 144.
(20) Comma
abrogato dall’art. 3, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(21) Comma
abrogato dall'art. 15, comma 2, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, a decorrere dal 31
marzo 2003.
Art.
3
Disposizioni
in materia di entrata
1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, è abrogato a far data dal 1° gennaio 1997. Da tale data,
all'assegno del Presidente della Repubblica si applica lo stesso trattamento
fiscale riservato all'indennità parlamentare.
2. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'art. 10, comma 1, lettera b) concernente la
deducibilità delle spese mediche e di assistenza specifica sostenute dai
portatori di menomazioni funzionali permanenti, le parole: <<per la parte
che eccede lire 500 mila>> sono soppresse;
b) nell'art. 13-bis, comma 1, lettera c),
concernente tra l'altro la detrazione di imposta per spese sanitarie, il primo
periodo è sostituito dai seguenti: <<le spese sanitarie, per la parte
che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
spese mediche, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), e
dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie
e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari alla
deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di menomazioni
funzionali permanenti si assumono integralmente.>>;
c) nell'art. 16, comma 1, lettera n-bis), riguardante tra l'altro
l'inapplicabilità del regime della tassazione separata alle spese sanitarie
rimborsate, al secondo periodo, le parole: <<lettera c), terzo e
quarto periodo>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettera c),
quinto e sesto periodo>>;
d) nell'art. 48, comma 2, lettera b), che individua le
erogazioni effettuate dal datore di lavoro al lavoratore dipendente, le parole:
<<, anche in forma assicurativa,>> sono soppresse e le parole:
<<di spese sanitarie previste come interamente deducibili alla lettera e)
del comma 1 dell'art. 10>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle
spese sanitarie di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera c)>>.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996.
4. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'art. 29, comma 2, che individua le attività agricole
produttive di reddito agrario:
1) nella lettera a), le parole: <<, alla silvicoltura e alla
funghicoltura>> sono sostituite dalle seguenti: <<e alla
silvicoltura>>, è sostituita dalla seguente: <<b) l'allevamento
di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività
dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o
mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede
il di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;>>;
b) nell'art. 51, comma 2, lettera c), che ricomprende nel
reddito d'impresa anche quello derivante dalle attività agricole esercitate nei
limiti del reddito agrario, sono aggiunte, in fine, le parole: <<nonché
alle società in nome collettivo e in accomandita semplice>>.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996.
6. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, lettera d), che esclude dalla
determinazione del reddito di lavoro dipendente, tra l'altro, le
somministrazioni in mense aziendali o equipollenti, dopo le parole: <<o
le prestazioni sostitutive>>, sono inserite le seguenti: <<fino
all'importo complessivo giornaliero di lire 10.000>>;
b) dopo il comma 3, riguardante i compensi in natura erogati al
dipendente e ai suoi familiari, è inserito il seguente:
<<3-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per le
autovetture, gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso e
utilizzati promiscuamente dal dipendente si assume il 30 per cento dell'importo
corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato
sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle
elaborate dall'Automobile Club d'Italia, al netto degli ammontari eventualmente
trattenuti al dipendente e suddivisibile per quote mensili;
b) in caso di prestiti concessi al dipendente direttamente, o per
quelli che i dipendenti hanno diritto di ottenere da terzi, si assume il 50 per
cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso
ufficiale di sconto vigente al momento della concessione del prestito e
l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sui prestiti. Tale
disposizione non si applica per i prestiti concessi anteriormente al 1° gennaio
1997 e per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di
accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di
solidarietà o in cassa integrazione guadagni.>>.
7. A decorrere dal 1° aprile 1996 e sino alla effettiva concessione dei
buoni pasto, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n.
550, e, comunque, non oltre il 31 marzo 1997, al personale indicato nel comma
stesso è attribuita una somma pari al controvalore del buono pasto fissato
dall'accordo del 30 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del
15 maggio 1996, per ogni giornata di servizio svolto nelle condizioni previste
dall'anzidetto accordo, rideterminata per tener conto della ritenuta erariale
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che è applicata, a
titolo di imposta, nella misura del 20 per cento. La spesa complessiva, rapportata
alla durata della erogazione, deve essere contenuta dalle singole
amministrazioni entro le somme loro assegnate sui competenti capitoli dei
relativi stati di previsione per la concessione dei buoni pasto.
8. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano a decorrere dal periodo
di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 98 a 101, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, si applicano per i compensi in natura ed i rimborsi spese
corrisposti fino al 30 settembre 1996. Il termine per il versamento delle somme
dovute è fissato al 31 maggio 1997.
10. In deroga a quanto previsto al comma 100 dell'articolo 3 della citata
legge n. 549 del 1995, per i soggetti di cui all'articolo 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le maggiori ritenute di
cui al comma 9 sono a titolo di imposta e per esse va operata la rivalsa sui
percettori dei valori non assoggettati in precedenza a ritenuta stessa e che
non abbiano già provveduto a versare il tributo dovuto. In ogni caso non vanno
presentate le dichiarazioni integrative.
11. Tra i soggetti di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si intendono comunque comprese, ad
ogni effetto di legge, le amministrazioni degli organi legislativi delle
regioni a statuto speciale, anche ai fini dell'articolo 3, comma 99, della
citata legge n. 549 del 1995. Per tali enti la disposizione di cui al periodo
precedente ha effetto anche per i periodi di imposta antecedenti all'entrata in
vigore della presente legge se gli atti e gli adempimenti posti in essere
anteriormente ad essa risultano conformi alla stessa.
12. All'art. 14, comma 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 5037, dopo il
primo periodo, è aggiunto il seguente: <<Per i periodi d'imposta
anteriori a quelli aventi inizio dal 1° gennaio 1994, restano validi gli
effetti prodotti dall'applicazione del regime fiscale di cui all'art. 2, comma
6-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 1989, n. 154>>.
13. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è istituita una commissione
composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal
Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei
deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari,
sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi.
14. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dai commi 19, 66, 120,
133, 134, 138, 143, 160, 161, 162, 186 e 188 sono trasmessi alla commissione di
cui al comma 13 per l'acquisizione del parere.
Quest'ultimo è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione
degli schemi dei decreti.
15. La commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere
una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ci si renda
necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi
nello stesso periodo all'esame della commissione.
16. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 15, la proroga per
l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa,
i termini per l'esercizio della delega sono prorogati di venti giorni.
Trascorso il termine di cui al comma 14 ovvero quello prorogato ai sensi del
comma 15, il parere si intende espresso favorevolmente.
17. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo
parere della commissione di cui al comma 13, possono essere emanate, con uno o
più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
18. Per l'esame degli schemi di decreti legislativi che le sono
trasmessi, la commissione può costituire una o più sottocommissioni per l'esame
preliminare di singoli schemi di decreto. In ogni caso il parere sullo schema
di decreto legislativo deve essere approvato dalla commissione in seduta
plenaria.
19. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad
armonizzare, razionalizzare e semplificare le disposizioni fiscali e
previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e i relativi
adempimenti da parte dei datori di lavoro, secondo i seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) revisione della definizione di reddito di lavoro dipendente ai
fini fiscali e previdenziali, per prevederne la completa equiparazione, ove
possibile;
b) revisione, razionalizzazione e armonizzazione, ai fini fiscali
e previdenziali, delle ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro dipendente;
c) revisione e armonizzazione del criterio di imputazione del
reddito di lavoro dipendente, tenendo conto per quanto riguarda i compensi in
natura del loro valore normale, ai fini fiscali e previdenziali consentendo la
contestuale effettuazione della ritenuta fiscale e della trattenuta
contributiva;
d) semplificazione, armonizzazione e, ove possibile, unificazione
degli adempimenti, dei termini e delle certificazioni dei datori di lavoro;
e) armonizzazione dei rispettivi sistemi sanzionatori.
20. L'attuazione della delega di cui al comma 19 deve assicurare
l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori entrate per il bilancio dello Stato
per l'anno 1997, nonché maggiori entrate nette pari a lire 200 miliardi per
ciascuno degli anni 1998 e 1999.
21. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, primo periodo, riguardante l'indeducibilità ai fini
della determinazione del reddito di lavoro autonomo di talune spese, le parole:
<<di cui all'articolo 26, lettere a) e c), del decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393>> sono sostituite
dalle seguenti: <<indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e
m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285>>;
b) al comma 6, primo periodo, relativo alla deducibilità ai fini
della determinazione del reddito di lavoro autonomo di talune spese per
prestazioni di lavoro, dopo le parole: <<si comprendono>> sono
inserite le seguenti: <<, salvo il disposto di cui al comma 6-bis,>>;
c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
<<6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge,
ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al
lavoro, nonché agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o
associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o
professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in
deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei
percipienti>>.
22. Per il periodo di imposta 1996, le ritenute effettuate sui compensi
di cui al comma 21, lettera c), sono scomputate dall'artista o
professionista ovvero dai soci o associati.
23. Le disposizioni del comma 21 si applicano a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996.
24. L'opzione per la contabilità ordinaria prevista all'art. 10, comma 1,
lettere a), e b-bis) del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, esercitata
entro il 31 gennaio 1995 ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
anche se risulta solo dalla comunicazione fatta all'Ufficio delle imposte
dirette secondo le modalità fissate ai commi 2 e 4 dell'art. 10 del
decreto-legge citato, a condizione che sia stata tenuta regolarmente la
contabilità e siano stati adempiuti gli obblighi per la contabilità ordinaria.
25. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'art. 54, comma 5, riguardante le plusvalenze relative alla
cessione di aziende, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: <<Il
trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non
costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai
medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I
criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito
dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della
società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno
solo di essi.>>;
b) nell'art. 81, comma 1, riguardante l'individuazione dei redditi
diversi, dopo la lettera h) è inserita la seguente:
<<h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva
cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'art. 54, comma
5, ultimo periodo;>>;
c) all'art. 85, che determina l'ammontare di taluni dei redditi e
delle plusvalenze indicati nell'art. 81 relativo ai redditi diversi, nel comma
2, secondo periodo, le parole: <<alla predetta lettera h)>>
sono sostituite dalle seguenti: <<alle lettere h) e h-bis) del
predetto art. 81>>.
26. Nell'art. 10, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come sostituito
dall'art. 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, riguardante il
potere dell'amministrazione finanziaria di disconoscere i vantaggi tributari
conseguiti in talune operazioni economiche e finanziarie se realizzate per meri
scopi elusivi, dopo la parola: <<scorporo>> sono inserite le
seguenti: <<cessione di azienda,>>.
27. Le disposizioni del comma 26 si applicano per le operazioni poste in
essere successivamente al 30 settembre 1996.
28. Dopo il comma 4 dell'art. 25 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è aggiunto il seguente: <<4-bis.
ubicati in comuni montani con meno di cinquemila abitanti, aziende, quote di
società di persone o beni strumentali di cui all'art. 40 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, trasferiti al coniuge o al parente entro il terzo grado
del defunto, l'imposta dovuta dal beneficiario è ridotta dell'importo
proporzionale corrispondente al quaranta per cento della parte del loro valore
complessivo, a condizione che gli aventi causa proseguano effettivamente
l'attività imprenditoriale per un periodo non inferiore a cinque anni dalla
data del trasferimento. Il beneficiario deve dimostrare detta condizione entro
sessanta giorni dalla scadenza del suindicato termine mediante dichiarazione da
presentare presso l'ufficio competente ove sono registrate la denuncia o
l'atto; in mancanza di tale dimostrazione il beneficiario stesso è tenuto al
pagamento dell'imposta in misura ordinaria con gli interessi di mora,
decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.
Per il pagamento dell'imposta di successione relativa all'ipotesi di cui al
presente comma si applicano le disposizioni previste dall'art. 38>>.
29. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 28, quantificati in 20
miliardi di lire per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999, si fa fronte con le
riduzioni di spesa derivanti dai commi da 111 a 116 dell'art. 2.
30. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, delle finanze e del lavoro e della previdenza
sociale, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sentite le competenti commissioni parlamentari, sono adottate, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni
volte a favorire la cessione incentivata di impresa.
31. Nell'esercizio della potestà regolamentare, il Governo si attiene ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione della nozione di cessione incentivata di impresa
avuto riguardo all'anzianità contributiva dell'imprenditore cedente ed al fatto
che l'imprenditore aspirante non possa beneficiare delle disposizioni del comma
25 sul trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a
familiari;
b) istituzione in favore dell'aspirante imprenditore di borse di
studio ed attività formative anche nell'ambito dei progetti di formazione
continua, previsione di contributi creditizi e di agevolazioni fiscali per il
rilevamento e la prima fase di gestione dell'impresa a favore dell'aspirante
imprenditore;
c) definizione degli incentivi entro il limite di 20 miliardi
annui.
32. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 30 e 31 si fa
fronte con quota delle maggiori entrate di cui ai commi 83 e 84 dell'art. 1.
33. All'art. 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8-bis, riguardante l'indeducibilità dei costi e
delle spese relativi a taluni beni, alla lettera b), le parole:
<<di cui alle lettere a) e c) dell'art. 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393>> sono sostituite
dalle seguenti: <<indicati nell'art. 54, comma 1, lettere a), c) e m),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285>>;
b) al comma 10, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
<<I limiti di deducibilità del 50 per cento previsti per le
autovetture, gli autoveicoli, i ciclomotori e i motocicli di cui al precedente
periodo si applicano anche alle società in nome collettivo ed in accomandita
semplice, ad esclusione dei beni adibiti ad uso pubblico, di quelli destinati
ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell'attività propria
dell'impresa e di quelli dati in uso promiscuo al dipendente>>.
34. Le disposizioni del comma 33 si applicano a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996.
35. Al comma 1 dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, come
modificato dall'art. 11 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con
modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, dopo le parole: <<in
ciascun mese solare>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché
eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel
secondo mese precedente>>.
36. La norma di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425,
deve intendersi non applicabile ai consorzi di garanzia collettiva fidi, così
come definiti dagli articoli 29, 30 e 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
37. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 15
settembre 1996, nell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, concernente
le società di comodo e la valutazione dei titoli, come modificato dall'art. 27
del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85, i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
<<1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni,
in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in
accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti,
con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salva la
prova contraria, non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli
incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari,
risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli
importi che risultano applicando:
a) l'1 per cento al valore dei beni indicati nell'art. 53, comma 1,
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;
b) il 4 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni
immobili e da beni indicati nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive
modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 15 per cento al valore
delle altre immobilizzazioni, anche il locazione finanziaria. La prova
contraria deve essere sostenuta da riferimenti a oggettive situazioni di
carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi,
di incrementi di rimanenze e di proventi nella misura richiesta dalle
disposizioni del presente comma. Le disposizioni dei precedenti periodi non si
applicano:
1) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto
obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali;
2) ai soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento
dell'attività ;
3)ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;
4) alle società in amministrazione controllata o straordinaria;
5) alle società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati
regolamentati italiani;
6) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i proventi nonché
i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze
medie dell'esercizio e dei due precedenti. Per la determinazione del valore dei
beni si applica l'art. 76, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
per i beni in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dall'impresa
concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, la somma dei canoni di
locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.
3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta
personale sul reddito per le società e per gli enti non operativi indicati nel
comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore
all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori
dei beni posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali:
a) lo 0,75 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del
comma 1;
b) il 3 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni
immobili e da beni indicati nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive
modificazioni, anche in locazione finanziaria;
c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni
anche in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono
essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente
quello minimo di cui al presente comma.
4. Se il reddito dichiarato dalle società o dagli enti che si
presumono non operativi risulta inferiore a quello minimo di cui al comma 3, il
reddito può essere determinato induttivamente in misura pari a quella presunta,
anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni, riguardante il potere di procedere ad accertamento parziale.
Tale accertamento è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al
contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per
iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Nella
risposta devono essere indicati i motivi posti a fondamento della prova
contraria di cui al comma 1. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di
chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto
di accertamento; di ciò l'amministrazione finanziaria deve informare il
contribuente contestualmente alla richiesta>>.
38. Le società considerate non operative nel periodo di imposta in corso
alla data del 15 settembre 1996 nonché quelle che a tale data si trovano nel
primo periodo di imposta, che deliberano lo scioglimento entro il 31 maggio
1997 e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma dell'art.
2456 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento, sono
assoggettate alla disciplina prevista dai commi da 37 a 45, a condizione che
tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci,
ove previsto, alla data del 30 settembre 1996 ovvero che vengano iscritti entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di
titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 1996.
39. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la
chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'art. 124 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica l'imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi con l'aliquota del 25 per cento; le perdite di esercizi
precedenti non sono ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione
di imposta sono assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
con l'aliquota del 25 per cento; per i saldi attivi di rivalutazione costituiti
ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, e 30 dicembre 1991, n. 413,
recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, per lo
smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni
immobili delle imprese, l'imposta sostitutiva è stabilita con l'aliquota del 10
per cento e non spetta il credito di imposta previsto dall'art. 4, comma 5,
della legge n. 408 del 1990 e dall'art. 26, comma 5, della legge n. 413 del
1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del
comma 7 dell'art. 105 del citato testo unico sono assoggettati ad imposta
sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l'aliquota, rispettivamente,
del 5 per cento e del 10 per cento.
40. Ai fini dell'applicazione dell'art. 44, comma 3, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la qualificazione come utili
delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di
capitale esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni
assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta
sostitutiva di cui al comma 39 da parte della società, al netto dell'imposta
sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i soci.
41. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli
atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa
natura, posti in essere dalle società di cui al comma 38 successivamente alla
delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore
al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta
del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale
è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle
singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai
sensi dell'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per
l'attribuzione della rendita catastale.
42. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 38 a 41 deve
essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del
periodo di imposta anteriore allo scioglimento.
43. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella
misura dell'1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad
oggetto beni immobili le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in
misura fissa per ciascun tributo e l'imposta comunale sull'incremento di valore
degli immobili è ridotta al 50 per cento; in tali ipotesi la base imponibile
non può essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei
moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali
ovvero a quella stabilita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 14 marzo
1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154,
su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per
le assegnazioni di beni immobili, la cui base imponibile non è determinabile
con i predetti criteri nonché per le assegnazioni di beni di diversa natura, si
applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la
determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti società,
enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e
le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate. Per le
assegnazioni di beni di cui all'art. 7 della tariffa, parte I, allegata al
predetto testo unico, si applicano le imposte nella misura e con le modalità
previste dal medesimo testo unico ovvero dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952,
istitutiva dell'imposta erariale di trascrizione, e dal decreto legislativo 21
dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale alla predetta
imposta, come modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha
sostituito la predetta addizionale regionale con l'addizionale provinciale
all'imposta erariale e soppresso l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli
nel pubblico registro automobilistico. L'applicazione del presente comma deve
essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto di assegnazione ai soci.
44. Per la dichiarazione e il versamento delle imposte sostitutive si
applicano le disposizioni previste, rispettivamente, dagli articoli 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente
la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del liquidatore, e 8
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativo
ai termini per il versamento diretto dell'imposta; per la liquidazione,
l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.
45. Per le società e gli enti non operativi di cui al comma 37, non è
ammessa al rimborso l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione
presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno che comprende
l'esercizio, o la maggior parte dell'esercizio, per il quale si verificano le
condizioni ivi previste.
46. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 31
dicembre 1996, è soppressa l'agevolazione tributaria, prevista dal terzo comma
dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, per il dividendo attribuito allo Stato sugli apporti al fondo di
dotazione del Mediocredito centrale Spa.
47. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 31
dicembre 1996, sono soppresse le agevolazioni tributarie previste dal primo e
dal secondo comma dell'articolo 12, riguardante talune società cooperative, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Nel terzo
comma del predetto articolo 12, le parole: <<, ferme restando le
disposizioni dei precedenti commi,>> sono soppresse.
47-bis. In caso di scioglimento di società cooperative o di loro
consorzi, di diritto o disposto per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo
2544 del codice civile, come integrato dall'articolo 18 della legge 31 gennaio
1992, n. 59, in luogo delle sanzioni previste in materia tributaria per gli
inadempimenti formali e per le omesse dichiarazioni nelle ipotesi di mancato
compimento di atti di gestione o di inattività si applica la pena pecuniaria di
lire 300.000 (1).
48. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le
vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ai fini
dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e di ogni altra imposta.
49. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'art. 34, comma 4-quater,
le parole: <<un milione di lire>> sono sostituite dalle seguenti:
<<unmilionecentomila lire>>.
50. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, ai
soli fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono
rivalutati, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. L'incremento
si applica sull'importo posto a base della rivalutazione operata ai sensi
dell'art. 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
51. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo ai
fini dei tributi diversi da quelli indicati nel comma 50 i redditi dominicali
sono rivalutati del 25 per cento. L'incremento si applica sull'importo posto a
base della rivalutazione operata ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 23
dicembre 1994, n. 724.
52. Le disposizioni dei commi da 48 a 51 si applicano:
a) per quanto riguarda le imposte sui redditi e l'imposta comunale
sugli immobili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso
alla data del 31 dicembre 1996;
b) per quanto riguarda le altre imposte, agli atti pubblici
formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private
autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle
successioni apertesi e alle donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 1997.
53. L'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e
successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: <<Art.
6 (Determinazione delle aliquote e dell'imposta). - 1. L'aliquota è stabilita
dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con
effetto per l'anno successivo.
Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica
l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art. 2
del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 1989, n. 144 e successive modificazioni.
2.
L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né
superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite; con
riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in
aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può
essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di
lucro.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota
vigente nel comune di cui all'art. 4.
4. Restano ferme le disposizioni dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge
8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre
1996, n. 556>>.
54. Per l'anno 1997, la delibera di cui al comma 1 dell'art. 6 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53,
deve essere adottata entro il 15 aprile 1997.
55. L'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e
successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
<<Art. 8 (Riduzioni e detrazioni dall'imposta). - 1. L'imposta è
ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e
di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale
sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata
dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega
idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille,
per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati
realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto
esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
2. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,
lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione
principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a
titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari
dimorano abitualmente.
3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al
comma 1 dell'art. 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per
cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del
presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle
unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari>>.
56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione
principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata.
57. Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili può
essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune. I dati
fiscali a disposizione del comune sono ordinati secondo procedure informatiche,
stabilite con decreto del Ministro delle finanze, allo scopo di effettuare
controlli incrociati coordinati con le strutture dell'amministrazione
finanziaria.
58. Gli uffici tributari dei comuni partecipano alla ordinaria attività
di accertamento fiscale in collaborazione con le strutture dell'amministrazione
finanziaria. Partecipano altresì all'elaborazione dei dati fiscali risultanti
da operazioni di verifica. Il comune chiede all'Ufficio tecnico erariale la
classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero
palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime
caratteristiche. L'Ufficio tecnico erariale procede prioritariamente alle
operazioni di verifica degli immobili segnalati dal comune.
59. I termini previsti dall'art. 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, per la notifica degli avvisi di liquidazione e di
accertamento in rettifica, relativi all'imposta comunale sugli immobili dovuta
per l'anno 1994, sono prorogati di un anno.
60. All'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 76 è sostituito dal seguente:
<<76. Il consiglio comunale può individuare le aree escluse
dall'applicazione del comma 75 entro il 31 dicembre 1997; sono fatte salve le
domande di acquisto presentate prima dell'approvazione della delibera
comunale>>;
b) dopo il comma 78 è inserito il seguente:
<<78-bis. Le aree alle quali sono applicate le disposizioni dei
commi da 75 a 78 sono disciplinate dalla convenzione di cui all'art. 8, commi
primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per una durata pari
a quella massima prevista da queste ultime disposizioni diminuita del tempo
trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la
concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e
quella di stipulazione della nuova convenzione>>;
c) al comma 79, sono aggiunte, in fine, le parole: <<; tale
deliberazione diviene titolo esecutivo, per l'ottenimento delle somme dovute al
comune a carico di ogni singolo condomino o socio di cooperativa>>;
d) il comma 80 è abrogato;
e) il comma 81 è sostituito dal seguente:
<<81. Gli atti e le convenzioni di cui ai commi da 75 a 79 sono
soggetti a registrazione a tassa fissa e non si considerano, agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attività
commerciali>>.
61. Il comma 77 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, deve
interpretarsi nel senso che il prezzo delle aree trasformate è determinato
dall'Ufficio tecnico erariale ai sensi dell'art. 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo
periodo dello stesso comma.
62. L'art. 3, commi da 75 a 81, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
come modificato dal comma 60, si applica anche alle aree concesse in diritto di
superficie nell'ambito dei piani delle aree da destinare a insediamenti
produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (2).
63. All'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'ottavo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<<a) il corrispettivo della concessione e le modalità del relativo
versamento, determinati dalla delibera di cui al settimo comma con
l'applicazione dei criteri previsti dal dodicesimo comma;>>;
b) il decimo comma è sostituito dal seguente:
<<I comuni ed i consorzi possono, nella convenzione, stabilire a
favore degli enti e delle cooperative di cui al sesto comma che costruiscono
alloggi da dare in locazione, condizioni particolari per quanto riguarda il
corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle opere di
urbanizzazione>>;
c) l'undicesimo comma è sostituito dal seguente:
<<Le aree di cui al secondo comma, destinate alla costruzione di
case economiche e popolari, sono concesse in diritto di superficie, ai sensi
dei commi precedenti, o cedute in proprietà a cooperative edilizie e loro
consorzi, ad imprese di costruzione e loro consorzi ed ai singoli, con
preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge sempre
che questi abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per
l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata>>;
d) il dodicesimo comma è sostituito dal seguente:
<<I corrispettivi della concessione in superficie, di cui
all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in proprietà
devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal
comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano
approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167; i corrispettivi della
concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono essere
superiori al 60 per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume ed
il loro versamento può essere dilazionato in un massimo di quindici annualità,
di importo costante o crescente, ad un tasso annuo non superiore alla media
mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione
(Rendistato) accertata dalla Banca d'Italia per il secondo mese precedente a
quello di stipulazione della convenzione di cui al settimo comma. Il
corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in
superficie che per quelle cedute in proprietà, è determinato in misura pari al
costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile>>;
e) l'alinea del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:
<<Contestualmente all'atto della cessione della proprietà
dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una
convenzione per atto pubblico, con l'osservanza delle disposizioni di cui
all'art. 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
la quale, oltre a quanto stabilito da tali disposizioni, deve
prevedere:>>.
64. I comuni possono cedere in proprietà le aree già concesse in diritto
di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate a insediamenti
produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il corrispettivo
delle aree cedute in proprietà è determinato con delibera del consiglio
comunale, in misura non inferiore alla differenza tra il valore delle aree da
cedere direttamente in diritto di proprietà e quello delle aree da cedere in
diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione di cui al
presente comma. La proprietà delle suddette aree non può essere ceduta a terzi
nei cinque anni successivi all'acquisto (48).
65. All'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
<<7-bis. In caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di
pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano,
per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità di
cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tal caso
l'importo del risarcimento è altresì aumentato del 10 per cento. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in
corso non definiti con sentenza passata in giudicato>>.
66. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia
di imposta sul valore aggiunto, in conformità alla normativa comunitaria, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione della soggettività passiva di imposta, con riguardo, anche
in funzione antielusiva, a quelle attività di mero godimento di beni, non
dirette alla produzione ed allo scambio di beni o servizi;
b) revisione della disciplina delle detrazioni di imposta e delle
relative rettifiche, escludendo il diritto alla detrazione per gli acquisti di
beni e servizi destinati esclusivamente a finalità estranee all'esercizio
dell'impresa o dell'arte o professione utilizzati esclusivamente per operazioni
non soggette all'imposta, eccettuate quelle cui le norme comunitarie
ricollegano comunque il diritto alla detrazione;
c) revisione dei regimi speciali o particolari o che comunque derogano
agli ordinari criteri di applicazione del tributo, al fine di assicurare, se
riguardano la base imponibile, una maggiore aderenza a quella risultante
dall'applicazione dei criteri di determinazione ordinari; se riguardano
aliquote o detrazioni forfettarie, che le stesse non possono dar luogo a
determinazioni dell'imposta sensibilmente diverse rispetto a quelle derivanti
dalla disciplina ordinaria;
d) revisione della disciplina nelle ipotesi di ritardo da parte del
contribuente nell'invio della documentazione richiesta ai fini
dell'effettuazione del rimborso;
e) revisione dell'imposta applicata per gli acquisti di beni e servizi
destinati alla esclusiva attività solidaristica, effettuati da organizzazioni
di volontariato costituite esclusivamente per il perseguimento delle finalità
di cui all'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
67. L'attuazione della delega prevista dal comma 66 deve assicurare
l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori entrate per il bilancio dello Stato
per l'anno 1997, nonché maggiori entrate nette pari a lire 500 miliardi per
l'anno 1998 e a lire 600 miliardi per l'anno 1999.
68. Le società di fatto o irregolari esistenti alla data del 31 luglio
2000 possono essere regolarizzate, entro il 28 febbraio 2001, in una delle
forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice
civile secondo le procedure e con le agevolazioni previste dai commi da 69 a 74
(3).
69. L'atto di regolarizzazione della società può essere stipulato con
sottoscrizione dei contraenti, autenticata ai sensi dell'art. 2703 del codice
civile. Per gli atti posti in essere ai fini della regolarizzazione delle
società di fatto, gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto. Il comune
dove ha sede la società da regolarizzare può applicare uno specifico tributo,
nella misura massima di lire 250.000. Il notaio rogante o autenticante, in sede
di atto di regolarizzazione, verifica che sia stata pagata l'imposta
sostitutiva di cui al comma 70 o provvede a riscuoterla dalle parti, versandola
entro i trenta giorni successivi presso il competente ufficio del registro;
verifica altresì che il tributo di cui al periodo precedente sia stato assolto
o provvede a riscuoterlo dalle parti, riversandolo entro i trenta giorni
successivi alla tesoreria comunale.
70. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della
regolarizzazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, ad una
imposta sostitutiva, qualora il contribuente faccia contestuale richiesta,
dovuta nelle seguenti misure:
a) dalle società irregolari costituite con atto scritto registrato nonché
dalle società di fatto denunciate agli effetti dell'imposta di registro e già
assoggettate a detto tributo, in lire 500.000 per l'atto di regolarizzazione e
per la variazione nell'intestazione dei beni mobili iscritti nei pubblici
registri, dei beni immobili strumentali di proprietà della società ovvero di
quelli nel cui atto d'acquisto i soci siano intervenuti in nome o per conto
della società ;
b) dalle società di fatto, in lire 1.000.000; se nell'atto di
regolarizzazione figurano beni, già utilizzati dalla società, di proprietà del
socio e che vengono conferiti alla società stessa, l'imposta è dovuta nella
misura di lire 1.500.000 quando il conferimento ha per oggetto beni mobili
iscritti nei pubblici registri e nella misura di lire 3.000.000 quando ha per
oggetto beni immobili strumentali.
71. Entro trenta giorni dalla stipulazione dell'atto di regolarizzazione
gli amministratori della società richiedono l'iscrizione nel registro delle
imprese.
72. La regolarizzazione costituisce titolo per la variazione
dell'intestazione, a favore della società regolarizzata, di tutti gli atti ed i
provvedimenti della pubblica amministrazione intestati, alla data della
regolarizzazione, alla società preesistente ovvero ai soci, limitatamente ai
beni da essi conferiti.
73. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le detrazioni e gli
adempimenti disciplinati dall'art. 19 e dal titolo II del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuati dai soci per l'attività
esercitata dalla società anteriormente alla regolarizzazione, si considerano
effettuati dalla società regolarizzata.
74. Non si fa comunque luogo a rimborso di imposte, pene pecuniarie e
soprattasse corrisposte prima della data di entrata in vigore della presente
legge.
75. Ai fini della regolarizzazione agli effetti fiscali, le disposizioni
dei commi da 68 a 74 si applicano, in quanto compatibili, alle società semplici
che svolgono attività agricola, esistenti alla data del 19 febbraio 1996. Per
dette società l'imposta sostitutiva è determinata nella misura di lire 500.000.
75-bis. Le società di fatto esercenti le attività indicate all'articolo
2135 del codice civile e le comunioni tacite familiari di cui all'articolo
230-bis, ultimo comma, del codice civile esistenti alla data del 1° gennaio
1997 possono essere modificate, entro il 1° dicembre 1997, in imprese agricole
individuali. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della
modificazione, ad esclusione dei trasferimenti dei beni immobili, sono
assoggettati, in luogo dei relativi tributi e diritti, ad una imposta
sostitutiva di L. 500.000. La modificazione costituisce titolo, senza ulteriori
oneri, per la variazione dell'intestazione, a favore dell'impresa individuale,
di tutti gli atti e provvedimenti della pubblica amministrazione intestati alla
società di fatto o comunione preesistente, compresa l'iscrizione al registro
delle imprese (4).
76. Fermo restando quanto previsto nell'art. 1 del decreto-legge 10
luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982,
n. 516, non si applicano le sanzioni previste per l'omessa presentazione della
dichiarazione dei redditi da parte della società, a condizione che la stessa
abbia presentato le dichiarazioni prescritte ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto e che i soci abbiano presentato le dichiarazioni prescritte ai fini
dell'imposta sui redditi, indicandovi completamente quelli riconducibili
all'attività sociale.
77. L'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi
alle corse dei cavalli, disciplinate dalla legge 24 marzo 1942, n. 315, e dal
decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, sono
riservate ai Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e
forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti
pubblici, società o allibratori da essi individuati. La disposizione ha effetto
dalla data di entrata i n vigore del regolamento di cui al comma 78.
78. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
si provvede al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi
alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi,
funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi. Il
regolamento è ispirato ai seguenti princìpi (5):
a) individuazione dei casi in cui alla organizzazione ed alla gestione
dei giochi, secondo criteri di efficienza e di economicità, provvede
direttamente l'amministrazione ovvero è opportuno rivolgersi a terzi;
b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di trasparenza ed in
conformità alle disposizioni, anche comunitarie;
c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e delle risorse
agricole, alimentari e forestali, dell'organizzazione e della gestione dei
giochi e delle scommesse compatibilmente con quanto indicato nel criterio di
cui alla lettera a) e assicurando il coordinamento tra le amministrazioni;
d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte in modo da garantire
l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Unione nazionale incremento razze
equine (UNIRE) ed il finanziamento del montepremi delle corse e delle
provvidenze per l'allevamento secondo programmi da sottoporre all'approvazione
del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;
d-bis) revisione e adeguamento del sistema sanzionatorio applicabile alla
materia dei giochi e delle scommesse relativi alla corsa dei cavalli in
funzione della ridefinizione degli ambiti della materia conseguente
all’osservanza dei criteri di cui alle lettere precedenti, con la previsione,
in particolare, di sanzioni anche pecuniarie coerenti e proporzionate alla
natura e alla gravità delle violazioni delle nuove fattispecie definite nonché
di termini di prescrizione ridotti quanto all’azione di accertamento delle infrazioni
e del diritto alla restituzione delle imposte indebitamente pagate (6).
d-ter) partecipazione dell'UNIRE, attraverso soggetti all'uopo indicati,
nelle commissioni competenti in materia di giochi e scommesse relativi alle
corse dei cavalli (49);
d-quater) individuazione di adeguate forme di concertazione dell'UNIRE in
relazione ai procedimenti riguardanti la materia dei giochi e delle scommesse
relativi alle corse dei cavalli (49);
d-quinquies) accesso dell'UNIRE in tempo reale a tutti i dati concernenti
i giochi e le scommesse relativi alle corse dei cavalli e ai rapporti con i
concessionari (49).
79. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
78, sono applicate le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e
al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed
integrazioni.
80. Il n. 6) del primo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
<<6)
le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali,
nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui
al decreto ministeriale 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315 e successive
modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle
giuocate>>.
81. Con effetto dal 1° gennaio 1997, sulle scommesse a totalizzatore o a
libro o di qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli, in luogo
dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, si applica l'imposta unica di cui alla legge 22
dicembre 1951, n. 1379 e successive modificazioni, con l'aliquota nella misura
del 5 per cento. Tale aliquota è elevata al 7 per cento per le scommesse TRIO e
al 10 per cento per la scommessa TRIS relativa a corse ippiche inserite nello
specifico calendario nazionale, accettate contemporaneamente negli ippodromi,
nelle agenzie ippiche e nelle ricevitorie autorizzate. La misura dell'imposta
unica sulla scommessa TRIS è elevata al 13 per cento per il periodo dal 1°
gennaio 1997 al 31 dicembre 1999.
82. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità
di attuazione delle disposizioni di cui al comma 81, con particolare
riferimento alla riscossione, al controllo e alla gestione dell'imposta unica.
83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed
estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per i beni culturali e
ambientali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili
erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio
immediatamente precedente, è riservata in favore del Ministero per i beni
culturali e ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione
del gioco del lotto, non superiore a 300 miliardi di lire, per il recupero e la
conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici,
archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico (7).
84. Le ritenute sulle vincite del gioco del lotto, di cui al nono comma
dell'art. 2 della legge 6 agosto 1967, n. 699 e successive modificazioni, ed al
quarto comma dell'art. 17 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
85. Le disposizioni attuative dei commi da 77 a 84 garantiscono al
bilancio dello Stato maggiori entrate nette erariali per complessive lire 1.055
miliardi per l'anno 1997, lire 1.115 miliardi per l'anno 1998 e lire 1.175
miliardi per l'anno 1999.
86. Il Ministro del tesoro, al fine di attivare il processo di
dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato, è autorizzato a
sottoscrivere quote di fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'art. 14-bis
della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dal comma 111, mediante
apporto di beni immobili e di diritti reali su immobili appartenenti al
patrimonio dello Stato, nonché mediante apporti in denaro nella misura
stabilita dalla citata legge n. 86 del 1994. Il Ministro del tesoro, del,
bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o più
consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche, della valutazione dei
beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure
competitive tra primarie società nazionali ed estere (41).
87. Si considerano di valore significativo gli immobili, i diritti reali
su immobili, i complessi di beni e di diritti reali su immobili di valore
catastale complessivo non inferiore a due miliardi di lire. In caso di
inesistenza di valore catastale si fa riferimento a valori attribuiti dal
competente ufficio dell'amministrazione finanziaria (42).
88. Ai fondi immobiliari di cui al comma 86 sono inizialmente apportati i
beni immobili e i diritti reali su immobili appartenenti al patrimonio dello
Stato, suscettibili di valorizzazione e di proficua gestione economica, inclusi
in un elenco predisposto dal Ministro delle finanze, entro il 31 dicembre 1997
(8), trasmesso al Ministro del tesoro per gli adempimenti di cui ai commi da 91
a 96 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
89. L'elenco di cui al comma 88 comprende, tra l'altro, la descrizione
dei beni e dei diritti con tutti i dati necessari alla loro individuazione e
classificazione, compresi la natura, la consistenza, la destinazione
urbanistica, il titolo di provenienza con la relativa certificazione catastale
ed una sintetica relazione sull'attuale condizione di diritto e di fatto
rilevante.
90. Tutte le amministrazioni dello Stato che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, utilizzano o detengono, a qualunque titolo, anche
per usi governativi, beni immobili dello Stato o sono titolari di diritti reali
su detti immobili devono comunicare al Ministero delle finanze i dati indicati
nel comma 89 entro i successivi due mesi. La mancata comunicazione comporta in
ogni caso la presunzione di cessazione delle esigenze di pubblico interesse
all'utilizzazione del bene. Il Ministro delle finanze è autorizzato a sostituirsi
alle amministrazioni inadempienti per l'individuazione dei beni necessari ai
fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi da 86 a 95 nonché a
dichiarare la cessazione dell'uso governativo per quelli che, in base alle
rilevazioni dei comuni nei cui territori sono siti, risultino esuberanti in
rapporto alle relative potenzialità (9).
91. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
(10), il Ministro del tesoro promuove la costituzione di una o di più società
di gestione dei fondi istituiti con l'apporto dei beni e diritti di cui al
comma 86 e ha facoltà di assumere, direttamente o indirettamente,
partecipazioni nel relativo capitale. La partecipazione nella società di
gestione può essere dismessa, anche gradualmente, in relazione al trasferimento
delle quote di partecipazione ai fondi sottoscritte dal Ministro del tesoro
mediante apporto in natura. La restante quota del capitale della società di
gestione può essere sottoscritta da banche, da società di intermediazione
mobiliare e da imprese assicurative, nonché da società immobiliari possedute in
misura prevalente dai predetti soggetti ovvero da società immobiliari quotate
in borsa.
92. Su richiesta della società di gestione e con preavviso di almeno
trenta giorni, il Ministro del tesoro convoca una conferenza di servizi ai
sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per
procedere all'esame dei progetti presentati in base al comma 12 dell'art. 14-bis
della legge 25 gennaio 1984, n. 86, come modificato dal comma 111 del presente
articolo. Entro lo stesso termine devono pervenire ai soggetti chiamati a
partecipare alla conferenza i progetti da sottoporre alla approvazione di
quest'ultima.
93. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le condizioni di
cessione delle quote dei fondi immobiliari di cui al comma 86, nonché le
modalità e le condizioni per l'emissione di titoli speciali, disciplinati dal
comma 13 dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1984, n. 86, come
modificato dal comma 111, convertibili in quote dei suddetti fondi. Il prezzo
di cessione delle quote o il rapporto di conversione dei titoli speciali può
essere fissato sulla base di un valore delle quote parametrato a quello di cui
al comma 4 del citato art. 14-bis, riducibile nella misura massima del
30 per cento.
94. Con lo stesso decreto di cui al comma 93, il Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro delle finanze, può assegnare una quota dei titoli
speciali convertibili alle imprese che vantano crediti risultanti dalla
liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali
dell'imposta sul valore aggiunto, a parziale estinzione, in misura non
superiore al 30 per cento dei crediti medesimi; resta salvo il diritto delle
imprese creditrici di non accettare l'assegnazione degli stessi titoli. Le
somme eventualmente già iscritte in bilancio per l'estinzione dei crediti di
imposta sopra indicati sono destinate alla copertura degli oneri del servizio
del debito pubblico.
95. Gli utili spettanti all'erario in relazione alle quote di fondi
immobiliari di cui al comma 86, nonché i proventi derivanti dalla vendita di
cui al comma 99, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro (43):
a) all'amministrazione dello Stato che deteneva o utilizzava i
beni o era titolare dei diritti conferiti nel fondo, in misura non inferiore al
10 per cento e non superiore al 25 per cento del valore dell'apporto al fondo
medesimo, stimato ai sensi del comma 4 dell'art. 14-bis della legge 25
gennaio 1994, n. 86, come sostituito dal comma 111, per il potenziamento
dell'attività istituzionale;
b) al Ministero dell'interno, per la successiva attribuzione ai
comuni nel cui territorio ricadono i beni ed i diritti indicati alla lettera a),
in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento del
valore dell'apporto al fondo. Le somme percepite dai comuni devono essere
destinate al finanziamento degli investimenti ai sensi del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77.
96. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento una
relazione che illustra i risultati ottenuti in conseguenza dell'applicazione
dei commi da 86 a 95.
97. Sono abrogati l'art. 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386,
convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, e il comma 6 dell'art. 32 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724.
98. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio
decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
99. I beni immobili e i diritti immobiliari appartenenti al patrimonio
dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, individuati dal
Ministro delle finanze, possono essere alienati secondo programmi, modalità e
tempi definiti, di concerto con il Ministro delle finanze, dal Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura
l'attuazione, fatto comunque salvo il diritto di prelazione attribuito,
relativamente ai beni immobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei
concessionari e dei conduttori, nonché in favore di tutti i soggetti che, già
concessionari, siano comunque ancora nel godimento dell’immobile oggetto di
alienazione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti
dall’amministrazione competente, limitatamente alle nuove iniziative di vendita
avviate a decorrere dal 1º gennaio 2001 che prevederanno la vendita frazionata.
In detti programmi vengono altresì stabiliti le modalità di esercizio del
diritto di prelazione previsto dal comma 113, i diritti attribuiti ai
conduttori e gli obblighi a carico degli stessi secondo i medesimi criteri
previsti dal secondo periodo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni dalla legge
28 maggio 1997, n. 140. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica si avvale a tal fine di uno o più consulenti
immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in
deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra
primarie società nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati non
possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto
di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto. I beni e i diritti
immobiliari dello Stato, anche non compresi nei programmi, sono alienati in
deroga alle norme di contabilità di Stato. Lo Stato venditore è esonerato dalla
consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene nonché
alla regolarità urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione
di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale. Gli onorari
notarili sono ridotti al 20 per cento. I beni e i diritti immobiliari compresi
nel programmi possono essere alienati a uno o più intermediari scelti con
procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari
acquirenti corrispondono al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli
immobili entro il termine concordato, corrispondendo al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il prezzo di
rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale
progressiva calcolata su tale differenza. Nel caso in cui l'intermediario non
proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, lo stesso
corrisponde al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal
consulente di cui al comma 86, e il prezzo di acquisto, al netto della
commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale
differenza. Tale previsione si applica solo nel caso in cui l'intermediario
abbia esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate alla rivendita, ivi inclusa
anche un'asta pubblica. In caso contrario la differenza dovuta
dall'intermediario è calcolata includendo la commissione. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del
bilancio o della programmazione economica, può essere previsto che
l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita
successiva. All'alienazione singola dei beni e diritti immobiliari, anche non
compresi nel programmi, a soggetti diversi dagli intermediari, provvede il
Ministero delle finanze (11).
99-bis. Le disposizioni di cui al comma 99 si applicano anche ai
beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di
cui al comma 86, soggetti ad utilizzazione agricola; il relativo programma di
alienazione è definito di concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano solo agli
immobili utilizzati per la coltivazione alla data della presente disposizione;
non sono ricompresi gli usi civici non agricoli, i boschi, i demani, compresi
quelli marittimi e quelli finalizzati allo svolgimento, da parte di aziende
demaniali, di programmi di biodiversità animale e vegetale, le aree interne
alle città e quelle in possesso o in gestione alle università agrarie. Ai
conduttori degli immobili destinati alla coltivazione è concesso il diritto di
prelazione, le cui modalità di esercizio sono definite con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali. Il Ministro delle politiche
agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione annuale
sull'attuazione delle disposizioni del presente comma (12).
100. Lo Stato venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi
alla proprietà o al diritto sul bene nonché alla regolarità urbanistica e a
quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di
regolarità urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per
cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare
sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Qualora, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il
regolamento di cui all'articolo 32 della predetta legge n. 448, del 1998 ancora
non sia stato emanato, il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica comunica l'elenco degli immobili oggetto di
alienazione al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia
entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine
all'eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico individuando, in
caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i
beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e
le autorizzazioni di cui alla predetta legge n. 1089 del 1939 sono rilasciate
entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine
senza che la valutazione sia stata effettuata vi provvede, in via sostitutiva,
il Presidente del Consiglio dei ministri (11).
101. I limiti di valore previsti per l'obbligo di richiesta del parere
del Consiglio di Stato sono decuplicati relativamente alle alienazioni di cui
al comma 99.
102. I contratti sono stipulati, rispettivamente, dal direttore generale
del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze per importi
superiori a 2.000 milioni di lire, dal direttore centrale del demanio per
importi nel limite compreso tra 600 e 2.000 milioni di lire, dai direttori
delle direzioni compartimentali del territorio per importi nel limite di 600
milioni di lire (41).
103. Il prezzo di vendita degli immobili da porre a base del pubblico
incanto o dell'eventuale trattativa privata viene determinato, entro e non
oltre sessanta giorni dalla richiesta della perizia, a seguito di documentate
indagini di mercato eseguite a livello locale e tenuto conto dei valori
rilevati, all'attualità, dall'osservatorio del mercato dei valori immobiliari
istituito presso il dipartimento del territorio (13).
104. Qualora ragioni di convenienza e opportunità lo richiedano, potrà
essere accordata all'acquirente la rateizzazione del pagamento del prezzo, per
un massimo di dieci rate con cadenza bimestrale ed entro venti mesi dalla
stipula del contratto (13).
105. In deroga alla legge 27 dicembre 1975, n. 790, i funzionari che
agiscono quali ufficiali roganti possono chiedere la registrazione degli atti
da essi compiuti, ricevuti ed autenticati, esibendo le ricevute dell'avvenuto
pagamento della relativa imposta da parte del soggetto contraente.
106. E’ abrogato il comma 82 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, concernente le cessioni dei beni immobili patrimoniali della
Amministrazione dei monopoli di Stato. Ai beni immobili patrimoniali di detta
Amministrazione, non occorrenti per lo svolgimento della attività produttiva e
commerciale, si applicano le disposizioni generali per la gestione e la
cessione del patrimonio immobiliare dello Stato.
107. Al comma 2 dell'art. 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come
modificato dall'art. 2 del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, dopo le parole:
<<dei geometri>> sono inserite le seguenti: <<, dei periti
industriali edili>>.
108. Il Ministro delle finanze procede alla cessione, su istanza del
Comune di San Remo, delle aree dell'alveo del torrente Armea occupate per la
costruzione dell'opera pubblica denominata <<centro di
commercializzazione di prodotti floricoli, mercato dei fiori>>, a seguito
dei lavori di arginatura, rettifica e copertura del suddetto alveo autorizzati
dalla Regione Liguria con deliberazione 9 luglio 1981, n. 3812, della Giunta
regionale. La cessione è subordinata al mantenimento dell'attuale destinazione
a sedime dell'opera pubblica e delle relative infrastrutture e pertinenze.
L'Ufficio tecnico erariale di Imperia procederà d'intesa con il Comune di San
Remo alla identificazione e ricognizione delle aree suddette. Il prezzo della
cessione di cui al presente comma non potrà essere superiore al 50 per cento
del valore delle sole aree determinate dall'Ufficio tecnico erariale di Imperia
e l'indennità per la pregressa occupazione delle aree demaniali non potrà
essere superiore al 20 per cento del canone determinato dallo stesso ufficio
sulla base dei valori in comune commercio.
109. Le amministrazioni pubbliche che non rispondono alla legge 24
dicembre 1993, n. 560, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.
(CONSAP) e le società derivanti da processi di privatizzazione nelle quali,
direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica è uguale o superiore
al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie, procedono alla
dismissione del loro patrimonio immobiliare con le seguenti modalità (46):
a) è garantito, nel caso di vendita frazionata, e in blocco, anche
a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini, il diritto di
prelazione ai titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti
scaduti e non ancora rinnovati purché si trovino nella detenzione
dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, sempre che siano in regola con i
pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto (40);
b) è garantito il rinnovo del contratto di locazione, secondo le
norme vigenti, agli inquilini titolari di reddito familiare complessivo
inferiore ai limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di
edilizia popolare. Per famiglie di conduttori composte da
ultrasessantacinquenni o con componenti portatori di handicap, tale limite è
aumentato del venti per cento;
c) il diritto di prelazione di cui alla lettera a) e la
garanzia del rinnovo del contratto di locazione di cui alla lettera b),
nonché le modalità di determinazione del prezzo di vendita di cui alla lettera d)
si applicano anche nel caso di dismissione del patrimonio immobiliare da parte
delle società privatizzate o di società da queste controllate (47);
d) per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi è
preso a riferimento il prezzo di mercato degli alloggi liberi diminuito del
trenta per cento fatta salva la possibilità, in caso di difforme valutazione,
di ricorrere ad una stima dell'Ufficio tecnico erariale;
e) i soggetti alienanti di cui al presente comma, sentite le
organizzazioni sindacali rappresentative degli inquilini, disciplinano le modalità
di presentazione delle domande di acquisto per gli immobili posti in vendita e
di accesso ad eventuali mutui agevolati;
f) il 10 per cento del ricavato della dismissione degli immobili
appartenenti alle amministrazioni statali è versato su un apposito capitolo
dello stato di previsione dell'entrata; il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
f-bis) gli alloggi in edifici di pregio sono definiti con
circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Si considerano
comunque di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore
unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto
al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. Tali
alloggi sono offerti in vendita ai titolari di contratti di locazione in corso
ovvero di contratti scaduti non ancora rinnovati purché si trovino nella
detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, in regola con i
pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto, ad un
prezzo di vendita pari al prezzo di mercato degli alloggi liberi, con le
modalità di cui alle lettere a), b) e c) del presente
comma. All'offerta degli immobili si provvede mediante lettera raccomandata,
con avviso di ricevimento, recante indicazione del prezzo di vendita
dell'alloggio, inviata dall'ente proprietario ai soggetti di cui alla lettera
a). Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della lettera
raccomandata i soggetti presentano domanda di acquisto per gli alloggi offerti.
Decorso inutilmente tale termine gli immobili sono posti in vendita con asta
pubblica al migliore offerente (39).
110. Per le obbligazioni della CONSAP derivanti dalle cessioni legali, ai
sensi dell'art. 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n. 403, il concedente Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero
del tesoro, fissa annualmente, a partire dal 1° gennaio 1994, il tasso annuo di
rendimento, da riconoscere alle imprese cedenti, a fronte di tutte le
obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, tenuto conto del
rendimento medio degli investimenti finanziari, al netto delle ordinarie spese
di gestione. Ogni disposizione di natura normativa, attuativa o convenzionale
incompatibile con quanto statuito nel presente comma deve intendersi
espressamente abrogata.
111. L'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, introdotto
dal decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, è sostituito dal seguente:
<<Art. 14-bis (Fondi istituiti con apporto di beni immobili).
-1. In alternativa alle modalità operative indicate negli articoli 12, 13 e 14,
le quote del fondo possono essere sottoscritte, entro un anno dalla sua
costituzione, con apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili,
qualora l'apporto sia costituito per oltre il 51 per cento da beni e diritti
apportati esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da
regioni, da enti locali e loro consorzi, nonché da società interamente
possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti. Alla istituzione del
fondo con apporto in natura si applicano l'art. 12, commi 1, 2, lettere a), d),
e), l), m), o), p), r), s-bis), e 6, e l'art. 14, commi 7 e 8. Si applicano
altresì, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 12, commi 4 e 5.
2. Ai fini del presente articolo la società di gestione non deve
essere controllata, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, neanche
indirettamente, da alcuno dei soggetti che procedono all'apporto. Tuttavia, ai
fini della presente disposizione, nell'individuazione del soggetto controllante
non si tiene conto delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro. La
misura dell'investimento minimo obbligatorio nel fondo di cui all'art. 13,
comma 8, è determinata dal Ministro del tesoro nel limite massimo dell'uno per
cento dell'ammontare del fondo.
3. Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo, per i soggetti
che effettuano conferimenti in natura, di integrare gli stessi con un apporto
in denaro non inferiore al 5 per cento del valore del fondo. Detto obbligo non
sussiste qualora partecipino al fondo, esclusivamente con apporti in denaro, anche
soggetti diversi da quelli che hanno effettuato apporti in natura ai sensi del
comma 1 e sempreché il relativo apporto in denaro non sia inferiore al 10 per
cento del valore del fondo. La liquidità derivata dagli apporti in denaro non
può essere utilizzata per l'acquisto di beni immobili o diritti reali
immobiliari; fanno eccezione gli acquisti di beni immobili e diritti reali
immobiliari strettamente necessari ad integrare i progetti di utilizzo di beni
e diritti apportati ai sensi del comma 1 e sempreché detti acquisti comportino
un investimento non superiore al 30 per cento dell'apporto complessivo in
denaro.
4. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1 sono
sottoposti alle procedure di stima previste dall'art. 8 anche al momento
dell'apporto; la relazione deve essere redatta e depositata al momento
dell'apporto con le modalità e le forme indicate nell'art. 2343 del codice
civile e deve contenere i dati e le notizie richiesti dai commi 1 e 4 dell'art.
8.
5. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi da quelli
indicati al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, commi 6 e
6-ter.
6. Con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 12, comma 3, la
società di gestione procede all'offerta al pubblico delle quote derivate
dall'istituzione del fondo ai sensi del comma 1. A tal fine, le quote sono
tenute in deposito presso la banca depositaria. L'offerta al pubblico deve
essere corredata dalla relazione dei periti di cui al comma 4 e, ove esistente,
dal certificato attestante l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei
beni e dei diritti da parte della conferenza di servizi di cui al comma 12.
L'offerta al pubblico deve concludersi entro diciotto mesi dalla data
dell'ultimo apporto in natura e comportare collocamento di quote per un numero
non inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso investitori
diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento del fondo prevede le modalità
di esecuzione del collocamento, il termine per il versamento dei corrispettivi
da parte degli acquirenti delle quote, le modalità con cui la società di
gestione procede alla consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i
corrispettivi ai soggetti conferenti e restituisce ai medesimi le quote non
collocate.
7. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai sensi del comma
6 sono tenuti a fornire alla società di gestione, su richiesta della medesima,
garanzie per il buon esito dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili
forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo.
8. Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli acquirenti, la
società di gestione richiede alla CONSOB l'ammissione dei relativi certificati
alla negoziazione in un mercato regolamentato, salvo il caso in cui le quote
siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali ai sensi dell'art.
12, comma 2, lettera a).
9. Qualora, decorso il termine di diciotto mesi dalla data dell'ultimo
apporto in natura, risulti collocato un numero di quote inferiore a quello
indicato nel comma 6, la società di gestione dichiara il mancato raggiungimento
dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le prenotazioni
ricevute per l'acquisto delle quote e delibera la liquidazione del fondo, che
viene effettuata da un commissario nominato dal Ministro del tesoro e operante
secondo le direttive impartite dal Ministro medesimo, il quale provvederà a
retrocedere i beni immobili e i diritti reali immobiliari apportati ai soggetti
conferenti.
10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma 1 non danno luogo
a redditi imponibili ovvero a perdite deducibili per l'apportante al momento
dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile o del diritto oggetto
di apporto mantengono, ai fini delle imposte sui redditi, il medesimo valore
fiscalmente riconosciuto anteriormente all'apporto. La cessione di quote da
parte di organi dello Stato per importi superiori ovvero anche inferiori a
quelli attribuiti agli immobili o ai diritti reali immobiliari al momento del
conferimento ai sensi del comma 4 comporta una corrispondente proporzionale
rettifica del valore fiscalmente riconosciuto dei beni e dei diritti medesimi
rilevante ai fini dell'art. 15.
11. Per l'insieme degli apporti di cui al comma 1 e delle eventuali successive
retrocessioni di cui al comma 9, è dovuto in luogo delle ordinarie imposte di
registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili, un'imposta sostitutiva di lire 1 milione che è liquidata
dall'ufficio del registro a seguito di denuncia del primo apporto in natura e
che deve essere presentata dalla società di gestione entro sei mesi dalla data
in cui l'apporto stesso è stato effettuato.
12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti apportati a
norma del comma 1 di importo complessivo superiore a 2 miliardi di lire,
risultante dalla relazione di cui al comma 4, sono sottoposti all'approvazione
della conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni. Ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, le determinazioni concordate nelle conferenze di servizi
sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e gli
assensi comunque denominati. Qualora nelle conferenze non si pervenga alle
determinazioni conclusive entro novanta giorni dalla convocazione ovvero non si
raggiunga l'unanimità, anche in conseguenza della mancata partecipazione ovvero
della mancata comunicazione entro venti giorni delle valutazioni delle
amministrazioni e dei soggetti regolarmente convocati, le relative
determinazioni sono assunte ad ogni effetto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; il suddetto termine
può essere prorogato una sola volta per non più di sessanta giorni. I termini
stabiliti da altre disposizioni di legge e regolamentari per la formazione
degli atti facenti capo alle amministrazioni e soggetti chiamati a determinarsi
nelle conferenze di servizi, ove non risultino compatibili con il termine di
cui al precedente periodo, possono essere ridotti con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri per poter consentire di assumere le determinazioni
delle conferenze di servizi nel rispetto del termine stabilito nel periodo precedente.
Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della conferenza nel
procedimento di approvazione del progetto non sono opponibili alla società di
gestione, al fondo, né ai soggetti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero
anche solo in parte, i relativi diritti.
13. Il Ministro del tesoro può emettere titoli speciali che prevedono
diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le
modalità e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello
stesso Ministro. In alternativa alla procedura prevista al comma 6, per le
quote di propria pertinenza, il Ministro del tesoro può emettere titoli
speciali che prevedano diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai
sensi del comma 1. Le modalità e le condizioni di tali emissioni sono fissate
con decreto dello stesso Ministro.
14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del
comma 13 o dalla cessione delle quote nonché dai proventi distribuiti dai fondi
istituiti ai sensi del comma 1 affluiscono al fondo per l'ammortamento dei
titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.
15. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino a concorrenza
del valore dei beni conferiti, ad emettere prestiti obbligazionari convertibili
in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalità di cui
all'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. In alternativa alla procedura
prevista al comma 6, per le quote di propria pertinenza, gli enti locali
territoriali possono emettere titoli speciali che prevedano diritti di
conversione in quote di fondi istituiti o da istituirsi ai sensi del comma 1,
secondo le modalità di cui all'art. 35 della predetta legge n. 724 del 1994.
16. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del
comma 15 o dalla cessione delle quote nonché dai proventi distribuiti dai fondi
sono destinate al finanziamento degli investimenti secondo le norme previste
dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonché alla riduzione del
debito complessivo.
17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei beni e dei
diritti da conferire ai sensi del comma 1 da parte degli enti locali
territoriali sia prevista dal regolamento del fondo l'esecuzione di lavori su
beni immobili di pertinenza del fondo stesso, gli enti locali territoriali
conferenti dovranno effettuare anche i conferimenti in denaro necessari nel
rispetto dei limiti previsti al comma 1. A tal fine gli enti conferenti sono
autorizzati ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote del fondo
fino a concorrenza dell'ammontare sottoscritto in denaro. Le quote del fondo
spettanti agli enti locali territoriali a seguito dei conferimenti in denaro
saranno tenute in deposito presso la banca depositaria fino alla
conversione>>.
112. Per le esigenze organizzative e finanziarie connesse alla
ristrutturazione delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri del
tesoro e delle finanze, sono individuati gli immobili da inserire in apposito
programma di dismissioni da realizzare secondo le seguenti procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni
potranno essere effettuate, anche in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783
e successive modificazioni, ed al regolamento emanato con regio decreto 17
giugno 1909, n. 454, nonché alle norme sulla contabilità generale dello Stato,
fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile,
mediante conferimento di apposito incarico a società a prevalente capitale
pubblico, avente particolare qualificazione professionale ed esperienza
commerciale nel settore immobiliare;
b) relativamente alle attività di utilizzazione e valorizzazione,
nonché permuta dei beni che interessino enti locali, anche in relazione alla
definizione ed attuazione di opere ed interventi, si potrà procedere mediante
accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142;
c) alla determinazione del valore dei beni da alienare nonché da
ricevere in permuta provvede la società affidataria tenendo conto della
incidenza delle valorizzazioni conseguenti alle eventuali modificazioni degli
strumenti urbanistici rese necessarie dalla nuova utilizzazione. La valutazione
è approvata dal Ministro della difesa a seguito di parere espresso da una
commissione di congruità nominata con decreto del Ministro della difesa,
composta da esponenti dei Ministeri della difesa, del tesoro, delle finanze,
dei lavori pubblici e da un esperto in possesso di comprovata professionalità
nel settore, su indicazione del Ministro della difesa, presieduta da un
magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato (45);
d) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal
Ministro della difesa; l'approvazione può essere negata qualora il contenuto
convenzionale, anche con riferimento ai termini ed alle modalità di pagamento
del prezzo e di consegna del bene, risulti inadeguato rispetto alle esigenze
della Difesa anche se sopraggiunte successivamente all'adozione del programma;
e) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da
dismettere, secondo appositi programmi, il Ministero della difesa comunica
l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni culturali ed ambientali che
si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della
comunicazione in ordine alla eventuale sussistenza dell'interesse
storico-artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a
tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1°
giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta
legge sono rilasciate entro e non oltre il termine di centottanta giorni dalla
ricezione della richiesta;
f) le risorse derivanti dalle procedure di alienazione e gestione
dei beni sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di
previsione del Ministero della difesa nella misura massima di lire 410 miliardi
nell'anno 1997, per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma e
per la realizzazione di strutture ed infrastrutture militari nelle regioni in
cui risulta più limitata la presenza di unità e reparti delle Forze armate,
nonché per l'adeguamento delle infrastrutture civili esistenti nelle medesime
regioni, finalizzato alle esigenze operative delle Forze armate. Per gli
esercizi successivi la quota di riassegnazione è stabilita annualmente in sede
di legge finanziaria (14).
113. In caso di alienazione dei beni conferiti, ai sensi del comma 86, ai
fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio
1994, n. 86, come sostituito dal comma 111, di alienazione dei beni immobili e
dei diritti reali su immobili appartenenti allo Stato non conferiti nei
medesimi fondi, secondo quanto previsto dal comma 99, e di alienazione per
quelli individuati dal comma 112, gli enti locali territoriali possono esercitare
il diritto di prelazione.
114. I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili appartenenti allo
Stato, situati nei territori delle regioni a statuto speciale, nonché nelle
province autonome di Trento e Bolzano, sono trasferiti al patrimonio dei
predetti enti territoriali nei limiti e secondo quanto previsto dai rispettivi
statuti. Detti beni non possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86,
né alienati o permutati (15).
115. I beni già in capo alla Azienda nazionale autonoma delle strade,
strumentali alle attività dell'Ente nazionale per le strade, sono trasferiti in
proprietà all'Ente medesimo, con le seguenti modalità, anche agli effetti
dell'art. 2657 del codice civile:
a) per i beni mobili, all'atto dell'iscrizione nell'inventario dell'Ente;
b) per i beni mobili registrati, alla data di presentazione ai
pubblici registri di apposite richieste da parte della direzione generale
dell'Ente o dei compartimenti competenti per territorio;
c) per i beni immobili, alla data di presentazione ai competenti
uffici e conservatorie delle schede di identificazione di cui al comma 110.
116. Gli Uffici tecnici erariali e le conservatorie del registri
immobiliari, nonché gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia Giulia e
Trentino-Alto Adige sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di
rispettiva competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla
base di schede compilate e predisposte dall'Ente contenenti gli elementi
identificativi di ciascun bene, con l'indicazione degli eventuali oneri
gravanti su di essi e la valutazione riferita ai valori di mercato correnti
alla data del 2 marzo 1994, fatte salve le successive variazioni intervenute
alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero al valore che
sarebbe stato assunto come base imponibile agli effetti dell'imposta comunale
sugli immobili.
117. Le schede compilate ai sensi del comma 116 contengono
l'attestazione, da parte dei dirigenti compartimentali dell'Ente competenti per
territorio, che alla data del 2 marzo 1994 il bene risultava nella
disponibilità dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.
118. L'Ente nazionale per le strade trasmette con adeguata gradualità
temporale copia delle schede e note di trascrizione relative ai beni immobili
al Ministero delle finanze. Il direttore generale del dipartimento del
territorio del Ministero delle finanze, entro sessanta giorni, sentito
l'amministratore dell'Ente, verificata la condizione di cui all'art. 4 del
decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, dispone con proprio decreto il
trasferimento del bene. Il decreto costituisce titolo per la trascrizione e la
voltura.
119. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'Ente
nazionale per le strade sono esenti da imposte e tasse.
120. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti
disposizioni per la revisione organica, a scopo di semplificazione e di
ampliamento dell'ambito applicativo, della disciplina dell'accertamento con
adesione di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del decreto-legge 30
settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1994, n. 656, nonché della conciliazione giudiziale di cui all'art. 48 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo il criterio indicato alla
lettera i), con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) applicazione dell'accertamento con adesione nei riguardi di
tutti i contribuenti e di tutte le categorie reddituali, anche con riferimento
ai periodi di imposta per i quali è stata prevista la definizione ai sensi
dell'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e dei commi da 137 a 140
dell'art. 2 della presente legge;
b) coordinamento della disciplina dell'accertamento con adesione
con quella della conciliazione giudiziale, stabilendo l'identità delle materie
oggetto di definizione, nonché delle cause di esclusione e ampliando il termine
di impugnazione dell'atto di accertamento in caso di richiesta di definizione,
tenendo anche conto della disciplina della riscossione in pendenza di giudizio;
c) regolamentazione degli effetti della definizione ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, stabilendo che la stessa possa riguardare
anche fattispecie rilevanti ai soli fini di tale imposta e che, in caso di
rettifica delle dichiarazioni dei redditi, l'imposta sul valore aggiunto debba
essere liquidata sui maggiori componenti positivi di reddito rilevanti ai fini
della stessa imposta, applicando l'aliquota media determinata tenendo anche
conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a
regimi speciali;
d) possibilità di definire anche le rettifiche delle dichiarazioni
basate sulla determinazione sintetica del reddito complessivo netto e quelle
effettuabili senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice anche a
seguito di accessi, ispezioni e verifiche;
e) possibilità per i contribuenti nei cui confronti sono stati
effettuati accessi, ispezioni e verifiche, di richiedere la conseguente
rettifica delle dichiarazioni ai fini dell'eventuale definizione;
f) previsione della possibilità di procedere alla definizione
anche delle rettifiche delle dichiarazioni la cui copia sia stata acquisita nel
corso dell'attività di controllo, stabilendo l'obbligo di conservazione della
detta copia per i soggetti che devono tenere le scritture contabili e la loro
utilizzabilità anche in sede di attestazione della situazione fiscale a fini
extra-tributari;
g) previsione di un'unica procedura di definizione nei riguardi
delle società o associazioni di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, del titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma
societaria e dei soci o associati nonché del coniuge, da effettuare presso
l'ufficio competente all'accertamento nei riguardi delle società,
dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale;
h) revisione della disciplina degli effetti della definizione,
prevedendo che gli stessi si estendono anche ai contributi previdenziali e
assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui
redditi e che è esclusa la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10
luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982,
n. 516, tranne quelli di cui agli articoli 2, comma 3, e 4 dello stesso
decreto; previsione che la definizione non pregiudichi l'esercizio dell'ulteriore
azione accertatrice entro i termini di legge qualora:
1) formino oggetto di definizione rettifiche effettuabili senza
pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice ovvero riguardanti i soci, gli
associati e il coniuge che effettuano la definizione con la procedura di cui
alla lettera g);
2) successivamente alla definizione sia accertata l'esistenza di
condizioni ostative alla definizione stessa, limitatamente agli elementi, dati
e notizie di cui l'ufficio è venuto a conoscenza, o di un maggior reddito
superiore al 50 per cento del reddito definito e comunque non inferiore a
centocinquanta milioni di lire, ovvero sia accertato il reddito delle società
od associazioni indicate nell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
o delle aziende coniugali non gestite in forma societaria cui partecipa il
contribuente interessato nei cui confronti è avvenuta la definizione,
limitatamente alla relativa quota di reddito;
i) previsione della possibilità di effettuare i versamenti
conseguenti alla definizione in forma rateale con prestazione di idonea
garanzia.
121. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1995
ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività di impresa di cui all'art. 53,
comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla lettera c), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti
e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi sono tenuti a
fornire all'amministrazione finanziaria i dati contabili ed extracontabili
necessari per l'elaborazione degli studi di settore. Per la comunicazione di
tali dati l'amministrazione finanziaria provvede ad inviare al domicilio
fiscale del contribuente, sulla base degli ultimi dati disponibili presso
l'anagrafe tributaria, appositi questionari, approvati con decreti del Ministro
delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, che il contribuente deve
ritrasmettere, dopo averli debitamente compilati, alla medesima
amministrazione. All'adempimento non sono tenuti i contribuenti che hanno
iniziato l'attività nel 1995 o hanno cessato la medesima successivamente al 31
dicembre 1994, quelli che nel 1995 si sono trovati in un periodo di non normale
svolgimento dell'attività e quelli con periodo di imposta non coincidente con
l'anno solare. In caso di mancato ricevimento del questionario ovvero di
ricevimento di un questionario relativo ad una attività diversa da quella
esercitata, i contribuenti devono provvedere autonomamente, anche utilizzando
il modello di questionario pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, a fornire i
dati all'amministrazione finanziaria, indicando, comunque, il codice relativo
all'attività effettivamente esercitata. La trasmissione del questionario
contenente l'indicazione di un codice di attività diverso da quello già
comunicato all'amministrazione finanziaria per il periodo di imposta 1995
produce gli stessi effetti della dichiarazione di cui all'art. 35, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e non si
applicano, per il periodo di imposta 1995 e per i periodi di imposta
precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione della
variazione dei dati forniti con il medesimo questionario.
122. I dati di cui al comma 121 possono essere trasmessi su supporto
magnetico; in tal caso è riconosciuto al contribuente un credito di imposta di
lire diecimila, da far valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dell'imposta locale sui redditi nella dichiarazione dei redditi presentata
successivamente alla trasmissione del questionario. Il predetto credito è
considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (44).
123. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le modalità
di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 121 e 122.
124. Il termine per l'approvazione e la pubblicazione degli studi di
settore, previsto dall'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è
prorogato al 31 dicembre 1998 e i detti studi hanno validità ai fini
dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1998.
125. Le disposizioni di cui ai commi da 181 a 187 dell'art. 3 della legge
28 dicembre 1995, n. 549, riguardanti gli accertamenti effettuati in base a
parametri, si applicano per gli accertamenti relativi ai periodi di imposta
1996 e 1997 ovvero, per i contribuenti con periodo di imposta non coincidente
con l'anno solare, per gli accertamenti relativi al secondo e al terzo periodo
di imposta di durata pari a dodici mesi chiusi successivamente al 30 giugno
1995. Per i menzionati periodi di imposta ai parametri approvati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996,
saranno apportate modificazioni con riferimento alla voce <<Valore dei
beni strumentali>>, alla voce <<Compensi>> con esclusione
della variabile <<Spese per il personale>> e al fattore di
adeguamento.
126. Gli accertamenti di cui al comma 125 non possono essere effettuati
nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi
ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione
dei parametri, ridotto di un importo pari a quello determinato in base ai
criteri che saranno stabiliti con il decreto che apporta le modificazioni
indicate nel comma 125. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
ma non è dovuto il versamento della somma pari a un ventesimo dei ricavi o dei
compensi non annotati, ivi previsto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
l'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione dei parametri,
ridotto del menzionato importo, può essere operato, senza applicazioni di
sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il
termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. I maggiori
corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita
sezione del registro previsto dall'art. 23 o dall'art. 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
127. Con il decreto di cui al comma 123 sono stabilite le quote della
capacità operativa degli Uffici delle entrate e della Guardia di finanza
dirette al controllo delle posizioni dei contribuenti che hanno dichiarato:
ricavi o compensi di ammontare inferiore a quello derivante dall'applicazione
dei parametri ovvero di ammontare superiore a quello derivante
dall'applicazione dei parametri, ma inferiore a quello dichiarato in periodi di
imposta precedenti in presenza di indicatori di carattere economico-aziendale,
quali la ricarica lorda, la rotazione di magazzino, la produttività o resa
oraria per addetto e la congruità dei costi, anomali rispetto a quelli
risultanti dalle precedenti dichiarazioni presentate dagli stessi contribuenti
o rispetto a quelli caratterizzanti il settore economico di appartenenza,
tenendo anche conto dell'area territoriale nella quale è svolta l'attività.
128. In deroga all'art. 1, comma 45, per il solo anno 1997 sono
consentite le assunzioni del personale del Ministero delle finanze,
limitatamente ai concorsi ultimati e in fase di ultimazione, nonché a quelli
comunque già autorizzati alla data del 30 settembre 1996.
129. Durante l'assenza del titolare, dovuta a vacanza del posto o a
qualsiasi altra causa, la direzione degli uffici centrali e periferici del
Ministero delle finanze e degli uffici della Amministrazione dei monopoli di
Stato può essere affidata, a titolo di temporanea reggenza, con il procedimento
previsto dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
130. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quanto previsto
dal comma 129 e, in particolare, gli articoli 17 della legge 24 aprile 1980, n.
146, 7 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52, e 7, ottavo comma, primo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 novembre 1982, n. 873.
131. Al fondo costituito nello stato di previsione del Ministero delle
finanze in attuazione dell'art. 3, comma 196, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, sono destinate:
a) le somme di cui all'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 1994,
n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656;
b) le somme di cui al comma 139 dell'art. 2 della presente legge;
c) le somme derivanti dall'art. 15, commi 1 e 2, del decreto-legge
30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133;
d) gli importi risultanti dall'applicazione, alle somme riscosse
ai sensi del comma 120, delle disposizioni di cui al citato art. 4 del
decreto-legge n. 564 del 1994. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3,
comma 195, della citata legge n. 549 del 1995.
132. All'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 194 è
sostituito dal seguente:
<<194. Per il calcolo delle eccedenze di cui al decreto del
Ministro delle finanze previsto dal terzo periodo dell'art. 7, comma 4, del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 giugno 1990, n. 165, a decorrere dall'anno finanziario 1996 si fa
riferimento alle maggiori imposte riscosse derivanti dal maggior numero di
accertamenti, verifiche e controlli effettuati rispetto all'anno precedente e
all'ammontare delle somme riscosse relative alle entrate di cui al comma 193
rilevate dal rendiconto dello Stato, eccedenti l'ammontare delle somme riscosse
nell'anno precedente, al netto dell'incremento proporzionale del prodotto
interno lordo in termini nominali e degli incrementi di gettito indotti da
modifiche normative sulle basi imponibili, sulle aliquote e sui tempi di
riscossione>>.
133. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti
disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina
delle sanzioni tributarie non penali, con l'osservanza dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) adozione di un'unica specie di sanzione pecuniaria
amministrativa, assoggettata ai principi di legalità, imputabilità e
colpevolezza e determinata in misura variabile fra un limite minimo e un limite
massimo ovvero in misura proporzionale al tributo cui si riferisce la
violazione;
b) riferibili della sanzione alla persona fisica autrice o
coautrice della violazione secondo il regime del concorso adottato dall'art. 5
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e previsione della intrasmissibilità
dell'obbligazione per causa di morte;
c) previsione di obbligazione solidale a carico della persona fisica,
società o ente, con o senza personalità giuridica, che si giova o sul cui
patrimonio si riflettono gli effetti economici della violazione anche con
riferimento ai casi di cessione di azienda, trasformazione, fusione, scissione
di società o enti; possibilità di accertare tale obbligazione anche al
verificarsi della morte dell'autore della violazione e indipendentemente dalla
previa irrogazione della sanzione;
d) disciplina delle cause di esclusione della responsabilità
tenendo conto dei princìpi dettati dal codice penale e delle ipotesi di errore
incolpevole o di errore causato da indeterminatezza delle richieste
dell'ufficio tributario o dei modelli e istruzioni predisposti
dall'amministrazione delle finanze;
e) previsione dell'applicazione della sola disposizione speciale
se uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una che prevede
una sanzione amministrativa;
f) adozione di criteri di determinazione della sanzione pecuniaria
in relazione alla gravità della violazione, all'opera prestata per
l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, alle condizioni economiche
e sociali dell'autore e alla sua personalità desunta anche dalla precedente
commissione di violazioni di natura fiscale;
g) individuazione della diretta responsabilità in capo al soggetto
che si sia avvalso di persona che sebbene non interdetta, sia incapace, anche
transitoriamente, di intendere e di volere al momento del compimento dell'atto
o abbia indotto o determinato la commissione della violazione da parte di altri;
h) disciplina della continuazione e del concorso formale di
violazioni sulla base dei criteri risultanti dall'art. 81 del codice penale;
i) previsione di sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie
che incidono sulla capacità di ricoprire cariche, sulla partecipazione a gare
per l'affidamento di appalti pubblici o sulla efficacia dei relativi contratti,
sul conseguimento di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative,
abilitazioni professionali e simili o sull'esercizio dei diritti da esse derivanti;
previsione della applicazione delle predette sanzioni accessorie secondo
criteri di proporzionalità e di adeguatezza con la sanzione principale;
previsione di un sistema di misure cautelari volte ad assicurare il
soddisfacimento dei crediti che hanno titolo nella sanzione amministrativa
pecuniaria;
l) previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti
strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la
punibilità nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare
danno o pericolo all'erario, ovvero determinate da fatto doloso di terzi, da
sanzionare più gravemente le ipotesi di recidiva;
m) previsione, ove possibile, di un procedimento unitario per
l'irrogazione delle sanzioni amministrative tale da garantire la difesa e nel
contempo da assicurare la sollecita esecuzione del provvedimento; previsione
della riscossione parziale della sanzione pecuniaria sulla base della decisione
di primo grado salvo il potere di sospensione dell'autorità investita del giudizio
e della sospensione di diritto ove venga prestata idonea garanzia;
n) riduzione dell'entità della sanzione in caso di accettazione
del provvedimento e di pagamento nel termine previsto per la sua impugnazione;
revisione della misura della riduzione della sanzione prevista in caso di
accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;
o) revisione della disciplina e, ove possibile, unificazione dei
procedimenti di adozione delle misure cautelari;
p) disciplina della riscossione della sanzione in conformità alle
modalità di riscossione dei tributi cui essa si riferisce; previsione della
possibile rateazione del debito e disciplina organica della sospensione dei
rimborsi dovuti dalla amministrazione delle finanze e della compensazione con i
crediti di questa;
q) adeguamento delle disposizioni sanzionatorie attualmente
contenute nelle singole leggi di imposta ai princìpi e criteri direttivi
dettati con il presente comma e revisione dell'entità delle sanzioni
attualmente previste con loro migliore commisurazione all'effettiva entità
oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo da assicurare uniformità di
disciplina per violazioni identiche anche se riferite a tributi diversi,
tenendo conto al contempo delle previsioni punitive dettate dagli ordinamenti
tributari dei Paesi membri dell'Unione europea;
r) previsione dell'abrogazione delle disposizioni incompatibili
con quelle dei decreti legislativi da emanare.
134. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi
contenenti disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti,
a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il
lavoro degli uffici finanziari, in modo da assicurare, ove possibile, la
gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione della normativa concernente le dichiarazioni
delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle
specifiche esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi,
al fine di:
1) unificare le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, razionalizzandone il contenuto;
2) includere la dichiarazione del sostituto di imposta, che abbia non più
di dieci dipendenti o collaboratori, in una sezione della dichiarazione dei
redditi;
3) unificare per le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) i termini e le
modalità di liquidazione, riscossione e accertamento;
b) unificazione dei criteri di determinazione delle basi
imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative
procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso;
effettuazione di versamenti unitari, anche in unica soluzione, con eventuale
compensazione, in relazione alle esigenze organizzative e alle caratteristiche
dei soggetti passivi, delle partite attive e passive, con ripartizione del
gettito tra gli enti a cura dell'ente percettore; istituzione di una
commissione, nominata, entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, presieduta da uno
dei sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze, e composta da otto
membri, di cui sei rappresentanti dei Ministeri suddetti, uno esperto di
diritto tributario e uno esperto in materia previdenziale; attribuzione alla
commissione del compito di formulare proposte, entro il 30 giugno 1997, in
ordine a quanto previsto dalla presente lettera;
c) possibilità di prevedere la segnalazione, a cura del
concessionario della riscossione, nell'ambito della procedura di conto fiscale,
del mancato versamento da parte di contribuenti che, con continuità, effettuano
il versamento di ritenute fiscali;
d) presentazione delle dichiarazioni di cui alla lettera a)
e dei relativi allegati a mezzo di modalità che consentano:
1) una rapida acquisizione dei dati da parte del sistema informativo, nel
termine massimo di sei mesi dalla presentazione stessa;
2) l'esecuzione di controlli automatici, il cui esito è comunicato al
contribuente per consentire una immediata regolarizzazione degli aspetti
formali, per evitare la reiterazione di errori e comportamenti non corretti e
per effettuare tempestivamente gli eventuali rimborsi;
3) l'estensione, anche ai datori di lavoro che hanno più di venti
dipendenti, dell'obbligo di garantire l'assistenza fiscale in qualità di
sostituti di imposta ai contribuenti lavoratori dipendenti (16).
4) l'utilizzazione di strutture intermedie tra contribuente e amministrazione
finanziaria prevedendo per gli imprenditori un maggiore ricorso ai centri
autorizzati di assistenza fiscale e l'intervento delle associazioni di
categoria per i propri associati e degli studi professionali per i propri
clienti; l'adeguamento al nuovo sistema della disciplina degli adempimenti
demandati ai predetti soggetti e delle relative responsabilità, nonché
dell'obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni e degli effetti
dell'omissione della sottoscrizione stessa;
5) l'utilizzo del sistema bancario per i contribuenti che non si
avvalgano delle procedure sopra indicate;
6) la progressiva utilizzazione delle procedure telematiche, prevedendone
l'obbligo per i predetti centri di assistenza fiscale per i dipendenti e per le
imprese, per i commercialisti, per i professionisti abilitati, per le
associazioni di categoria e per il sistema bancario in relazione alle
dichiarazioni ad essi presentate e per le società di capitali in relazione alle
proprie dichiarazioni;
e) razionalizzazione delle modalità di esecuzione dei versamenti
attraverso l'adozione di mezzi di pagamento diversificati, quali bonifici
bancari, carte di credito e assegni; previsione di versamenti rateizzati
mensili o bimestrali con l'applicazione di interessi e revisione delle modalità
di acquisizione, da parte del sistema informativo, dei dati dei versamenti
autoliquidati, anche attraverso procedure telematiche, per rendere coerente e
tempestivo il controllo automatico delle dichiarazioni;
f) previsione di un sistema di versamenti unitari da effettuare,
per i tributi determinati direttamente dall'ente impositore, tramite la
comunicazione di un avviso recante la somma dovuta per ciascun tributo;
graduale estensione di tale sistema anche a tributi spettanti a diversi enti
impositori, con previsione per l'ente percettore dell'obbligo di provvedere
alla redistribuzione del gettito tra i destinatari; istituzione di una
commissione nominata, entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro e dell'interno, presieduta da uno dei Sottosegretari di
Stato del Ministero delle finanze e composta da otto membri, di cui tre
rappresentanti dei Ministeri suddetti, uno rappresentante delle regioni, uno
rappresentante dell'Unione delle province d'Italia, uno rappresentante
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e due esperti di diritto
tributario e di finanza locale; attribuzione alla commissione del compito di
stabilire, entro il 30 giugno 1997, le modalità attuative del sistema, da
applicare inizialmente ai tributi regionali e locali e da estendere
progressivamente ai tributi erariali di importo predefinito e ai contributi;
individuazione, entro il predetto termine, da parte della commissione, dei
soggetti destinatari dei singoli versamenti, tenuto conto della esigenza di
ridurre i costi di riscossione e di migliorare la qualità del servizio;
g) utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti
degli uffici finanziari al fine di semplificare e di unificare, anche previa
definizione di un codice unico identificativo, tutte le operazioni di
competenza in materia immobiliare, nonché le modalità di pagamento;
armonizzazione e autoliquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e
catastale, di bollo e degli altri tributi e diritti collegati; determinazione
dell'imponibile degli immobili su base catastale dopo la definizione delle
nuove rendite, ad eccezione dei terreni per i quali gli strumenti urbanistici
prevedono la destinazione edificatoria e dei fabbricati non ultimati; revisione
della disciplina dei procedimenti tributari riguardanti le materie sopra
indicate al fine del loro migliore coordinamento con le innovazioni introdotte
(17);
h) razionalizzazione delle sanzioni connesse alle violazioni degli
adempimenti di cui alle precedenti lettere;
i) semplificazione, anche mediante utilizzazione esclusiva di
procedure automatizzate, del sistema dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi,
all'imposta sul valore aggiunto, alle tasse e alle altre imposte indirette
sugli affari, con facoltà per l'amministrazione finanziaria di chiedere, fino
al termine di decadenza per l'esercizio dell'azione accertatrice, idonee
garanzie in relazione all'entità della somma da rimborsare e alla solvibilità
del contribuente. Sono altresì disciplinate le modalità con le quali
l'amministrazione finanziaria effettua i controlli relativi ai rimborsi di
imposta eseguiti con procedure automatizzate;
l) revisione della composizione dei comitati tributari regionali
di cui all'art. 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, al fine di garantire
un'adeguata rappresentanza dei contribuenti ed attribuzione ai predetti
comitati di compiti propositivi; istituzione presso il Ministero delle finanze
di un analogo organismo con compiti consultivi e propositivi;
m) in occasione di rimborsi di crediti IRPEF richiesti da coniugi
con dichiarazione congiunta, previsione di un rimborso personale intestato
singolarmente a ciascun coniuge, se nel frattempo sono sopraggiunti la
separazione legale o il divorzio.
135. I decreti legislativi che attuano i principi e i criteri direttivi
di cui alle lettere a), d), e), h), i) e l)
del comma 134 sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. I decreti legislativi che attuano i princìpi e i criteri
direttivi di cui alle lettere b), c), f), g) e m)
del medesimo comma 134 sono emanati entro dieci mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. La commissione di cui alla lettera b) del
citato comma 134 formula entro il 31 dicembre 1997 proposte per trasformate la
dichiarazione unificata annuale, di cui alla stessa lettera b), nella
sintesi annuale della situazione economica e fiscale del contribuente con
riguardo al volume d'affari, ai redditi, alle retribuzioni del personale
dipendente e ai contributi previdenziali e assistenziali, da presentare in
unica sede.
136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione
delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili
e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto
dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle
informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore.
137. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, si provvede:
a) alla revisione delle presunzioni di cui all'art. 53 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo criteri di
aderenza alla prassi commerciale delle varie categorie di impresa, assicurando
la possibilità di stabilire con immediatezza, nel corso di accessi, ispezioni e
verifiche, la provenienza dei beni oggetto dell'attività propria dell'impresa
reperiti presso i locali della medesima ma senza alcun obbligo di istituire
ulteriori registri vidimati;
b) al riordino della disciplina delle opzioni, unificando i
termini e semplificando le modalità di esercizio e di comunicazione agli uffici
delle stesse, e delle relative revoche, anche tramite il servizio postale; alla
eliminazione dell'obbligo di esercizio dell'opzione nei casi in cui le modalità
‘di determinazione e di assolvimento delle imposte risultino agevolmente
comprensibili dalle scritture contabili o da atti e comportamenti concludenti;
c) alla previsione, in presenza di provvedimento di diniego del
rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, con contestuale riconoscimento del
credito, della possibilità di computare il medesimo in detrazione nella
liquidazione periodica successiva alla comunicazione dell'ufficio, ovvero nella
dichiarazione annuale;
d) alla semplificazione delle annotazioni da apporre sulla
documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione, di cui
all'art. 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31;
e) alla disciplina dei versamenti delle ritenute alla fonte
effettuati in eccedenza rispetto alla somma dovuta, consentendone lo scomputo a
fronte dei versamenti successivi;
f) alla semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta
che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare
non significativo.
138. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
finalizzati a modificare la disciplina in materia di servizi autonomi di cassa
degli uffici finanziari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzare il sistema di riscossione delle imposte
indirette e delle altre entrate affidando ai concessionari della riscossione,
agli istituti di credito e all'Ente poste italiane gli adempimenti svolti in
materia dai servizi di cassa degli uffici del Ministero delle finanze ed
armonizzandoli alla procedura di funzionamento del conto fiscale di cui al
regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n.
567;
b) apportare le conseguenti modifiche agli adempimenti posti a
carico dei contribuenti, dei concessionari della riscossione, delle banche,
dell'Ente poste italiane e degli uffici finanziari dalla vigente normativa.
139. La convenzione stipulata il 26 novembre 1986 tra il Ministero delle
finanze e l'Automobile Club d'Italia, concernente i servizi di riscossione e
riscontro delle tasse automobilistiche e degli abbonamenti all'autoradio,
approvata con decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 296 del 22 dicembre 1986, già prorogata al 31 dicembre 1996 con
l'art. 3, comma 157, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è ulteriormente
prorogata al 31 dicembre 1997.
140. Le disposizioni recate dai commi da 120 a 139 devono assicurare per
il bilancio dello Stato maggiori entrate nette pari a lire 800 miliardi per
l'anno 1997, a lire 1.100 miliardi per l'anno 1998 e a lire 2.200 miliardi per
l'anno 1999.
141. Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di imposte,
previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, nelle misure
del 6 per cento annuo e del 3 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere
dal 1° gennaio 1997, rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento.
Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 e successive
modificazioni, nella misura semestrale del 3 per cento sono dovuti, a decorrere
dal 1° gennaio 1997, nella misura del 2,5 per cento. Dalla stessa data gli
interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 6
per cento annuo sono dovuti nella misura del 5 per cento.
142. Resta fermo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 13 del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133.
143. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro undici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di semplificare e
razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti, di ridurre il costo del lavoro
e il prelievo complessivo che grava sui redditi da lavoro autonomo e di impresa
minore, nel rispetto dei principi costituzionali del concorso alle spese
pubbliche in ragione della capacità contributiva e dell'autonomia politica e
finanziaria degli enti territoriali, uno o più decreti legislativi contenenti
disposizioni, anche in materia di accertamento, di riscossione, di sanzioni, di
contenzioso e di ordinamento e funzionamento dell'amministrazione finanziaria
dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali,
occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario:
a) istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e
di una addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con
una aliquota compresa tra lo 0,5 e l'1 per cento e contemporanea abolizione:
1) dei contributi per il Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31
della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e successive modificazioni, del contributo
dello 0,2 per cento di cui all'art. 1, terzo comma, della legge 31 dicembre
1961, n. 1443, e all'art. 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n.
1338, e della quota di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la
tubercolosi eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni
economiche della predetta assicurazione di cui all'art. 27 della legge 9 marzo
1989, n. 88;
2) dell'imposta locale sui redditi, di cui al titolo III del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917;
3) dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e
professioni, di cui al titolo I del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n 144;
4) della tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del
numero di partita IVA, di cui all'art. 24 della tariffa allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;
5) dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con
decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 novembre 1992, n. 461;
b) revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
c) previsione di una disciplina transitoria volta a garantire la
graduale sostituzione del gettito dei tributi soppressi e previsione di
meccanismi perequativi fra le regioni tesi al riequilibrio degli effetti
finanziari derivanti dalla istituzione dell'imposta e dell'addizionale di cui
alla lettera a);
d) previsione per le regioni della facoltà di non applicare le
tasse sulle concessioni regionali;
e) revisione della disciplina degli altri tributi locali e
contemporanea abolizione:
1) delle tasse sulla concessione comunale, di cui all'art. 8 del
decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 gennaio 1979, n. 3;
2) delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al
capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e all'art. 5 della
legge 16 maggio 1970, n. 281 (18);
3) della addizionale comunale e provinciale sul consumo della energia
elettrica, di cui all'art. 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;
4) dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei
veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre
1977, n. 952;
5) dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di
cui all'art. 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
f) revisione della disciplina relativa all'imposta di registro per
gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto veicoli a
motore da sottoporre alle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione
al pubblico registro automobilistico (19);
g) previsione di adeguate forme di finanziamento delle città
metropolitane di cui all'art. 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142, attraverso
l'attribuzione di gettito di tributi regionali e locali in rapporto alle
funzioni assorbite.
144. Le disposizioni del decreto legislativo da emanare per l'istituzione
dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al comma 143, lettera a),
sono informate ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione del carattere reale dell'imposta;
b) applicazione dell'imposta in relazione all'esercizio di una
attività organizzata per la produzione di beni o servizi, nei confronti degli
imprenditori individuali, delle società, degli enti commerciali e non
commerciali, degli esercenti arti e professioni, dello Stato e delle altre
amministrazioni pubbliche;
c) determinazione della base imponibile in base al valore aggiunto
prodotto nel territorio regionale e risultante dal bilancio, con le eventuali
variazioni previste per le imposte erariali sui redditi e, per le imprese non
obbligate alla redazione del bilancio, dalle dichiarazioni dei redditi; in
particolare determinazione della base imponibile:
1) per le imprese diverse da quelle creditizie, finanziarie ed
assicurative, sottraendo dal valore della produzione di cui alla lettera A) del
primo comma dell'art. 2425 del codice civile, riguardante i criteri di
redazione del conto economico del bilancio di esercizio delle società di
capitali, i costi della produzione di cui al primo comma, lettera B), numeri
6), 7), 8), 10), lettere a) e b), 11) e 14) dello stesso art.
2425, esclusi i compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative;
2) per le imprese di cui al n. 1) a sottraendo dall'ammontare dei
corrispettivi per la cessione di beni e per la prestazione di servizi e
dall'ammontare delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare dei costi per materie prime,
sussidiarie, di consumo e per merci e servizi, con esclusione dei compensi
erogati per collaborazioni coordinate e continuative, le esistenze iniziali di
cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico delle imposte sui redditi, le
spese per l'acquisto di beni strumentali fino a un milione di lire e le quote
di ammortamento;
3) per i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art.
29 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, sottraendo
dall'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate, risultanti dalla
dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'ammontare degli
acquisti destinati alla produzione;
4) per i produttori agricoli, titolari di reddito di impresa di cui
all'art. 51 del citato testo unico delle imposte sui redditi ai quali non si
applica l'art. 2425 del codice civile, sottraendo dall'ammontare dei ricavi
l'ammontare delle quote di ammortamento e dei costi di produzione, esclusi
quelli per il personale e per accantonamenti;
5) per le banche e per le società finanziarie, sottraendo dall'ammontare
degli interessi attivi e altri proventi inerenti la produzione l'ammontare
degli interessi passivi, degli oneri inerenti la produzione e degli
ammortamenti risultanti dal bilancio;
6) per le imprese di assicurazione, sottraendo dall'ammontare dei premi
incassati, al netto delle provvigioni, l'ammontare degli indennizzi liquidati e
degli accantonamenti per le riserve tecniche obbligatorie;
7) per gli enti non commerciali, per lo Stato e le altre amministrazioni
pubbliche, relativamente all'attività non commerciale, in un importo
corrispondente all'ammontare delle retribuzioni e dei compensi erogati per
collaborazioni coordinate e continuative;
8) per gli esercenti arti e professioni, sottraendo dall'ammontare dei
compensi ricevuti l'ammontare dei costi di produzione, diversi da quelli per il
personale, degli ammortamenti e dei compensi erogati a terzi, esclusi quelli
per collaborazioni coordinate e continuative;
d) in caso di soggetti passivi che svolgono attività produttiva
presso stabilimenti ed uffici ubicati nel territorio di più regioni,
ripartizione della base imponibile tra queste ultime in proporzione al costo
del personale dipendente operante presso i diversi stabilimenti ed uffici con
possibilità di correzione e sostituzione di tale criterio, per taluni settori,
con riferimento al valore delle immobilizzazioni tecniche esistenti nel
territorio e, in particolare, per le aziende creditizie e le società
finanziarie, in relazione all'ammontare dei depositi raccolti presso le diverse
sedi, per le imprese di assicurazione, in relazione ai premi raccolti nel
territorio regionale e, per le imprese agricole, in relazione all'ubicazione ed
estensione dei terreni;
e) fissazione dell'aliquota base dell'imposta in misura tale da
rendere il gettito equivalente complessivamente alla soppressione dei tributi e
dei contributi di cui al comma 143, lettera a), gravanti sulle imprese e
sul lavoro autonomo e, comunque, inizialmente in una misura compresa fra il 3,5
ed il 4,5 per cento e con attribuzione alle regioni del potere di variare
l'aliquota fino a un massimo di un punto percentuale; fissazione per le
amministrazioni pubbliche dell'aliquota in misura tale da garantire il medesimo
gettito derivante dai contributi per il Servizio sanitario nazionale (20);
f) possibilità di prevedere, anche in via transitoria per ragioni
di politica economica e redistributiva, tenuto anche conto del carico dei
tributi e dei contributi soppressi, differenziazioni dell'aliquota rispetto a
quella di cui alla lettera e) e di basi imponibili di cui alla lettera c)
per settori di attività o per categorie di soggetti passivi, o anche, su base
territoriale, in relazione agli sgravi contributivi ed alle esenzioni dall'imposta
locale sui redditi ancora vigenti per le attività svolte nelle aree depresse;
g) possibilità di prevedere agevolazioni a soggetti che
intraprendono nuove attività produttive;
h) previsione della indeducibilità dell'imposta dalla base
imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche;
i) attribuzione alla regione del potere di regolamentare, con
legge, le procedure applicative dell'imposta, ferma restando la presentazione
di una dichiarazione unica, congiuntamente a quella per l'imposta sul reddito
delle persone fisiche e giuridiche, opportunamente integrata;
l) previsione di una disciplina transitoria da applicare sino alla
emanazione della legge regionale di cui alla lettera i) informata ai
seguenti principi:
1) presentazione della dichiarazione all'amministrazione finanziaria, con
l'onere per quest'ultima di trasmettere alle regioni le informazioni relative e
di provvedere alla gestione, ai controlli e agli accertamenti dell'imposta;
2) previsione della partecipazione alla attività di controllo e
accertamento da parte delle regioni, delle province e dei comuni collaborando,
anche tramite apposite commissioni paritetiche, alla stesura dei programmi di
accertamento, segnalando elementi e notizie utili e formulando osservazioni in
ordine alle proposte di accertamento ad essi comunicate;
3) effettuazione del versamento dell'imposta direttamente alle singole
regioni secondo le disposizioni vigenti per i tributi diretti erariali;
m) attribuzione del contenzioso alla giurisdizione delle
commissioni tributarie;
n) coordinamento delle disposizioni da emanare in materia di
sanzioni con quelle previste per le imposte erariali sui redditi;
o) attribuzione allo Stato, per la fase transitoria di
applicazione dell'imposta da parte dell'amministrazione finanziaria, di una
quota compensativa dei costi di gestione dell'imposta e della soppressione
dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;
p) attribuzione alle regioni del potere di stabilire una
percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta regionale sulle
attività produttive a favore degli enti locali al fine di finanziare le
funzioni delegate dalle regioni agli enti locali medesimi (21);
q) previsione di una compartecipazione delle province e dei comuni
al gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive tale da compensare
per ciascun comune e per ciascuna provincia gli effetti dell’abolizione
dell’imposta comunale per l’esercizio di imprese e di arti e professioni e
delle tasse sulle concessioni comunali (22);
r) possibilità, con i decreti di cui al comma 152, di adeguare la
misura dell'aliquota di base dell'imposta regionale sulle attività produttive
in funzione dell'andamento del gettito, e della facoltà di maggiorare
l'aliquota di cui alla lettera e) (23);
s) equiparazione, ai fini dei trattati internazionali contro le
doppie imposizioni, dell'imposta regionale sulle attività produttive ai tributi
erariali aboliti.
145. In attuazione della semplificazione di cui al comma 143 la revisione
degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche di cui al comma 143, lettera b), è finalizzata a
controbilanciare gli effetti redistributivi e sul gettito derivanti dalla
soppressione delle entrate di cui al comma 143, lettera a), e
dall'istituzione dell'addizionale di cui al comma 146 ed è informata ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) revisione e riduzione a cinque del numero delle aliquote e
degli scaglioni di reddito;
b) revisione delle aliquote e degli importi delle detrazioni per
lavoro dipendente, per prestazioni previdenziali obbligatorie e per lavoro
autonomo e di impresa minore, finalizzata ad evitare che si determinino aumenti
del prelievo fiscale per i diversi livelli di reddito, in particolare per
quelli più bassi e per i redditi da lavoro; in particolare, l'aliquota minima
sui primi 15 milioni di lire sarà compresa tra il 18 e il 20 per cento;
l'aliquota massima non potrà superare il 46 per cento; le aliquote intermedie
non potranno essere maggiorate; le detrazioni per i redditi di lavoro
dipendente, per i redditi di lavoro autonomo e di impresa saranno maggiorate,
con opportune graduazioni in funzione del livello di reddito in modo che non si
determini aumento della pressione fiscale su tutti i redditi di lavoro
dipendente e per mantenere sostanzialmente invariato il reddito netto
disponibile per le diverse categorie di contribuenti e le diverse fasce di
reddito, in particolare per i redditi di lavoro autonomo e di impresa. I
livelli di esenzione attualmente vigenti per le diverse categorie di
contribuenti dovranno essere garantiti;
c) revisione della disciplina concernente le detrazioni per
carichi familiari, finalizzata soprattutto a favorire le famiglie con figli,
rimodulando i criteri di attribuzione e gli importi, tenendo conto delle fasce
di reddito e di talune categorie di soggetti, oltre che del numero delle
persone a carico e di quelle componenti la famiglia che producono reddito.
146. La disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche di cui al comma 143, lettera a), è informata ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) applicazione dell'addizionale alla base imponibile determinata
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevedendo abbattimenti
in funzione di detrazioni e riduzioni riconosciute per l'imposta principale;
b) fissazione dell'aliquota da parte delle regioni entro un minimo
dello 0,5 per cento ed un massimo dell'1 per cento;
c) attribuzione del gettito dell'addizionale alla regione con
riferimento alla residenza del contribuente desunta dalla dichiarazione dei
redditi e, in mancanza, dalla dichiarazione dei sostituti di imposta;
d) applicazione, per la riscossione, della disciplina in materia
di imposta sul reddito delle persone fisiche, garantendo l'immediato introito
dell'addizionale alla regione;
e) attribuzione all'amministrazione finanziaria della competenza
in ordine all'accertamento con la collaborazione della regione.
147. La disciplina transitoria di cui al comma 143, lettera c), è
informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione di una graduale sostituzione del gettito di tributi
da sopprimere, al fine di evitare carenze e sovrapposizioni nei flussi
finanziari dello Stato, delle regioni e degli altri enti locali;
b) esclusione dell'esercizio della facoltà concessa alle regioni
di variare l'aliquota base dell'imposta regionale sulle attività produttive e
riserva allo Stato del potere di fissare l'aliquota dell'addizionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nei limiti indicati nel comma
146, lettera b), al massimo per i primi due periodi di imposta (23);
c) previsione dell'incremento di un punto percentuale del livello
di fiscalizzazione dei contributi sanitari a carico dei datori di lavoro, di
cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e successive modificazioni,
a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1997;
d) previsione del mantenimento dell'attuale assetto di
finanziamento della sanità, anche in presenza dei nuovi tributi regionali,
considerando, per quanto riguarda il fondo sanitario, come dotazione propria
della regione il gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche e una percentuale compresa tra il 65 e il 90 per cento del gettito
dell'imposta regionale sulle attività produttive, al netto della quota,
attribuita allo Stato, di cui alla lettera o) del comma 144;
e) per quanto riguarda i trasferimenti ad altro titolo,
decurtazione degli stessi di un importo pari al residuo gettito dell'imposta
regionale sulle attività produttive al netto delle devoluzioni a province e
comuni di cui alla lettera q) del comma 144 con la previsione, qualora
il residuo gettito sia superiore all'ammontare di detti trasferimenti, del
riversamento allo Stato dell'eccedenza;
e-bis) il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive
ai fini della determinazione del fondo sanitario di cui alla lettera d)
e delle eccedenze di cui alla lettera e) viene ricalcolato considerando
l'aliquota base di cui al comma 144, lettera e) (24).
148. La disciplina riguardante i meccanismi perequativi di cui al comma
143, lettera c), è informata al criterio del riequilibrio tra le regioni
degli effetti finanziari derivanti dalla maggiore autonomia tributaria secondo
modalità e tempi, determinati di intesa con le regioni, che tengano conto della
capacità fiscale di ciascuna di esse e dell'esigenza di incentivare lo sforzo fiscale.
149. La revisione della disciplina dei tributi locali di cui al comma
143, lettera e), è informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) attribuzione ai comuni e alle province del potere di
disciplinare con regolamenti tutte le fonti delle entrate locali, compresi i
procedimenti di accertamento e di riscossione, nel rispetto dell'art. 23 della
Costituzione, per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti
passivi e all'aliquota massima, nonché alle esigenze di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti;
b) attribuzione al Ministero delle finanze del potere di impugnare
avanti agli organi di giustizia amministrativa per vizi di legittimità i
regolamenti di cui alla lettera a) entro sessanta giorni dalla loro
comunicazione allo stesso Ministero;
c) previsione dell'approvazione, da parte delle province e dei
comuni, delle tariffe e dei prezzi pubblici contestualmente all'approvazione
del bilancio di previsione;
d) attribuzione alle province della facoltà di istituire
un'imposta provinciale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al
pubblico registro automobilistico secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
1) determinazione di una tariffa base nazionale per tipo e potenza dei
veicoli in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta
erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico
registro automobilistico e della relativa addizionale provinciale;
2) attribuzione alle province del potere di deliberare aumenti della
tariffa base fino a un massimo del 20 per cento;
3) attribuzione allo stesso concessionario della riscossione delle tasse
automobilistiche del compito di provvedere alla liquidazione, riscossione e
contabilizzazione dell'imposta, con obbligo di riversare, alle tesorerie di
ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative
formalità, le somme riscosse inviando alla stessa provincia la relativa
documentazione (25);
e) attribuzione alle province del gettito dell'imposta sulle
assicurazioni per la responsabilità civile riguardante i veicoli immatricolati
nelle province medesime;
f) integrazione della disciplina legislativa riguardante l'imposta
comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504:
1) stabilendo, ai fini degli articoli 1 e 3 del predetto decreto
legislativo n. 504 del 1992, che presupposto dell'imposta è la proprietà o la
titolarità di diritti reali di godimento nonché del diritto di utilizzazione
del bene nei rapporti di locazione finanziaria;
2) disciplinando, ai fini dell'art. 9 del citato decreto legislativo n.
504 del 1992, i soggetti passivi ivi contemplati;
3) individuando le materie suscettibili di disciplina regolamentare ai
sensi della lettera a);
4) attribuendo il potere di stabilire una detrazione per l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale fino alla misura massima
dell'imposta stessa, prevedendo, altresì, l'esclusione del potere di
maggiorazione dell'aliquota per le altre unità immobiliari a disposizione del
contribuente nell'ipotesi che la detrazione suddetta sia superiore ad una
misura prestabilita;
g) attribuzione ai comuni della facoltà, con regolamento, di
escludere l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e di individuare le
iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente,
prevedendo per le stesse un regime autorizzatorio e l'assoggettamento al
pagamento di una tariffa; possibilità di prevedere, con lo stesso regolamento,
divieti, limitazioni ed agevolazioni e di determinare la tariffa secondo criteri
di ragionevolezza e di gradualità, tenendo conto della popolazione residente,
della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle
caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale;
h) attribuzione alle province e ai comuni della facoltà di
prevedere, per l'occupazione di aree appartenenti al demanio e al patrimonio
indisponibile dei predetti enti, il pagamento di un canone determinato
nell'atto di concessione secondo una tariffa che tenga conto, oltre che delle
esigenze del bilancio, del valore economico della disponibilità dell'area in
relazione al tipo di attività per il cui esercizio l'occupazione è concessa,
del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'uso pubblico
dell'area stessa, e dell'aggravamento degli oneri di manutenzione derivante
dall'occupazione del suolo e del sottosuolo; attribuzione del potere di
equiparare alle concessioni, al solo fine della determinazione dell'indennità
da corrispondere, le occupazioni abusive;
i) facoltà di applicazione, per la riscossione coattiva dei canoni
di autorizzazione e di concessione e delle relative sanzioni, delle
disposizioni recate dagli articoli 67, 68 e 69 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardanti la riscossione coattiva delle
tasse, delle imposte indirette, dei tributi locali e di altre entrate;
l) attribuzione alle province e ai comuni della facoltà di
deliberare una addizionale all'imposta erariale sul consumo della energia
elettrica impiegata per qualsiasi uso nelle abitazioni entro l'aliquota massima
stabilita dalla legge statale.
150. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 143 sono adottati
sentita, per quelli riguardanti le regioni, la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
151. L'attuazione della delega di cui al comma 143 dovrà assicurare
l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, anche prevedendo
misure compensative delle minori entrate attraverso la riduzione dei
trasferimenti erariali comunque attribuiti agli enti territoriali in relazione
alla previsione di maggiori risorse proprie e dovrà, altresì, assicurare
l'assenza di effetti finanziari netti negativi per le regioni e gli enti locali.
152. Per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi si osserva la procedura prevista dal comma 17 del presente
articolo, tenuto conto di quanto stabilito al comma 150.
153. Ai fini di consentire alle regioni e agli enti locali di disporre
delle informazioni e dei dati per pianificare e gestire la propria autonomia
tributaria, è istituito un sistema di comunicazione fra amministrazioni
centrali, regioni ed enti locali, secondo i seguenti principi:
a) assicurazione alle regioni, province e comuni del flusso delle
informazioni contenute nelle banche dati utili al raggiungimento dei fini sopra
citati;
b) definizione delle caratteristiche delle banche dati di cui alla
lettera a), delle modalità di comunicazione e delle linee guida per
l'operatività del sistema.
154. Con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine dell'aggiornamento del catasto e
della sua gestione unitaria con province e comuni, anche per favorire il recupero
dell'evasione, è disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle
tariffe d'estimo, della qualificazione, della classificazione e del classamento
delle unità immobiliari e dei terreni e dei relativi criteri nonché delle
commissioni censuarie, secondo i seguenti princìpi (26):
a) attribuzione ai comuni di competenze in ordine alla
articolazione del territorio comunale in microzone omogenee, secondo criteri
generali uniformi. L'articolazione suddetta, in sede di prima applicazione, è
deliberata entro il 31 dicembre 1997 e può essere periodicamente modificata;
b) individuazione delle tariffe d'estimo di reddito facendo
riferimento, al fine di determinare la redditività media ordinariamente
ritraibile dalla unità immobiliare, ai valori e ai redditi medi espressi dal
mercato immobiliare con esclusione di regimi legali di determinazione dei
canoni;
c) intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle
tariffe d'estimo. A tal fine sono indette conferenze di servizi in applicazione
dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di dissenso, la
determinazione delle stesse è devoluta agli organi di cui alla lettera d);
d) revisione della disciplina in materia di commissioni censuarie.
La composizione delle commissioni e i procedimenti di nomina dei componenti
sono ispirati a criteri di semplificazione e di rappresentatività tecnica anche
delle regioni, delle province e dei comuni;
e) attribuzione della rendita catastale alle unità appartenenti
alle varie categorie ordinarie con criteri che tengono conto dei caratteri
specifici dell'unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unità
è sita.
e-bis) fissazione di nuovi criteri per la definizione delle zone
censuarie e della qualificazione dei terreni (27);
e-ter) individuazione di nuovi criteri di classificazione e
determinazione delle rendite del catasto dei terreni, che tengano conto anche
della potenzialità produttiva dei suoli (27).
155. Nei regolamenti di cui al comma 154 è stabilita la data di
decorrenza dell'applicazione dei nuovi estimi catastali. Tale data non può
essere in ogni caso anteriore al 1° gennaio dell'anno successivo a quello
dell'adozione dei regolamenti medesimi.
156. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione dei criteri di
accatastamento dei fabbricati rurali previsti dall'art. 9 del decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133, tenendo conto del fatto che la normativa deve essere applicata
soltanto all'edilizia rurale abitativa con particolare riguardo ai fabbricati
siti in zone montane e che si deve provvedere all'istituzione di una categoria
di immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati
strumentali, ivi compresi quelli destinati all'attività agrituristica,
considerando inoltre per le aree montane l'elevato frazionamento fondiario e
l'elevata frammentazione delle superfici agrarie e il ruolo fondamentale in
esse dell'agricoltura a tempo parziale e dell'integrazione tra più attività
economiche per la cura dell'ambiente. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto
dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993,
n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 e
successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1997 (28).
157. Al fine di consentire il riordino fondiario nelle zone del
Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni di cui
all'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come sostituito dall'art. 15
della legge 11 novembre 1982, n. 828, ulteriormente modificato ed integrato
dagli articoli 15 e 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, e prorogato
dall'art. 1 della legge 23 gennaio 1992, n. 34, sono ulteriormente prorogate al
31 dicembre 1999. I termini stabiliti per il compimento delle procedure sono
prorogati al 31 dicembre 1999 per le amministrazioni comunali che abbiano
avviato le procedure previste per i piani di ricomposizione parcellare, ai
sensi delle citate disposizioni.
158. La Regione siciliana provvede con propria legge alla attuazione dei
decreti di cui ai commi da 143 a 149, con le limitazioni richieste dalla
speciale autonomia finanziaria preordinata dall'art. 36 dello Statuto regionale
e dalle relative norme di attuazione.
159. Le disposizioni del comma 158 si applicano anche alle Regioni ad
autonomia speciale nei limiti richiesti dai rispettivi Statuti.
160. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi,
concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e
dei redditi diversi nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli
organismi di investimento collettivo mobiliare e modifiche al regime delle
ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive
afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) revisione della disciplina dei redditi di capitale con una
puntuale definizione delle singole fattispecie di reddito, prevedendo norme di
chiusura volte a ricomprendere ogni provento derivante dall'impiego di capitale;
b) revisione della disciplina dei redditi diversi derivanti da
cessioni di partecipazioni in società o enti, di altri valori mobiliari, nonché
di valute e metalli preziosi; introduzione di norme volte ad assoggettare ad
imposizione i proventi derivanti da nuovi strumenti finanziari, con o senza
attività sottostanti; possibilità, anche ai fini di semplificazione, di
prevedere esclusioni, anche temporanee, dalla tassazione o franchigie;
c) introduzione di norme di chiusura volte ad evitare arbitraggi
fiscali tra fattispecie produttive di redditi di capitali o diversi e quelle
produttive di risultati economici equivalenti;
d) ridefinizione dei criteri di determinazione delle
partecipazioni qualificate, eventualmente anche in ragione dei diritti di voto
esercitabili nell'assemblea ordinaria;
e) previsione di distinta indicazione nella dichiarazione annuale
delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni sociali qualificate e
degli altri redditi di cui alla lettera b), con possibilità di
compensare distintamente le relative minusvalenze o perdite indicate in
dichiarazione e di riportarle a nuovo non oltre il quarto periodo di imposta
successivo;
f) previsione di un'imposizione sostitutiva sui redditi di cui
alla lettera b) derivanti da operazioni di realizzo; possibilità di
optare per l'applicazione di modalità semplificate di riscossione dell'imposta,
attraverso intermediari autorizzati e senza obbligo di successiva
dichiarazione, per i redditi di cui alla medesima lettera b) non
derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate; detta possibilità è
subordinata all'esistenza di stabili rapporti con i predetti intermediari;
g) previsione di forme opzionali di tassazione sul risultato
maturato nel periodo di imposta per i redditi di cui alla lettera b) non
derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate e conseguiti mediante la gestione
individuale di patrimoni non relativi ad imprese; applicazione di una imposta
sostitutiva sul predetto risultato, determinato al netto dei redditi affluenti
alla gestione esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta o ad imposta sostitutiva o che non concorrono a formare il reddito del
contribuente, per i quali rimane fermo il trattamento sostitutivo o di
esenzione specificamente previsto; versamento dell'imposta sostitutiva da parte
del soggetto incaricato della gestione; possibilità di compensare i risultati
negativi di un periodo di imposta con quelli positivi dei successivi periodi;
h) introduzione di meccanismi correttivi volti a rendere
equivalente la tassazione dei risultati di cui alla lettera g) con
quella dei redditi diversi di cui alla lettera f) conseguiti a seguito
di realizzo;
i) revisione del regime fiscale degli organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari secondo criteri analoghi a quelli previsti alla
lettera g) e finalizzati a rendere il regime dei medesimi organismi
compatibile con quelli ivi previsti;
l) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale
o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, anche al
fine di un loro accorpamento su non più di tre livelli compresi fra un minimo
del 12,5 per cento ed un massimo del 27 per cento; previsione
dell'applicazione, in ogni caso, ai titoli di Stato ed equiparati dell'aliquota
del 12,5 per cento; differenziazione delle aliquote, nel rispetto dei principi
di incoraggiamento e tutela del risparmio previsti dall'art. 47 della
Costituzione, in funzione della durata degli strumenti, favorendo quelli più a
lungo termine, trattati nei mercati regolamentati o oggetto di offerta al
pubblico; conferma dell'applicazione delle ritenute a titolo di imposta o delle
imposte sostitutive sui redditi di capitale percepiti da persone fisiche,
soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed enti
di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, non
esercenti attività commerciali e residenti nel territorio dello Stato; conferma
dei regimi di non applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti non
residenti nel territorio dello Stato, previsti dal decreto legislativo 1°
aprile 1996, n. 239, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 168, della legge
28 dicembre 1995, n. 549;
m) nel rispetto dei principi direttivi indicati alla lettera l),
possibilità di prevedere l'applicazione di una imposizione sostitutiva sugli
utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti di cui all'art. 41,
comma 1, lettera e), del citato testo unico delle imposte sui redditi in
misura pari al livello minimo indicato nella predetta lettera l); sono
in ogni caso esclusi dall'applicazione dell'imposizione sostitutiva gli utili
derivanti da partecipazioni qualificate;
n) determinazione dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera f)
secondo i medesimi livelli indicati nella lettera l) e, in particolare,
applicando il livello più basso ai redditi di cui alla lettera b), non
derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate, nonché a quelli conseguiti
nell'ambito delle gestioni di cui alle lettere g) e i);
coordinamento fra le disposizioni in materia di ritenute alla fonte sui redditi
di capitale e di imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi ed i
trattamenti previsti alle lettere g) e i);
o) introduzione di disposizioni necessarie al più efficace
controllo dei redditi di capitale e diversi, anche mediante la previsione di
particolari obblighi di rilevazione e di comunicazione delle operazioni
imponibili da parte degli intermediari professionali o di altri soggetti che
intervengano nelle operazioni stesse, con possibilità di limitare i predetti
obblighi nei casi di esercizio delle opzioni di cui alle lettere f) e g);
revisione della disciplina contenuta nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed
introduzione di tutte le disposizioni necessarie al più esteso controllo dei
redditi di capitale e diversi anche di fonte estera;
p) coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel
decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1991, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché
con il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo nel citato
testo unico tutte le modifiche necessarie ad attuare il predetto coordinamento,
con particolare riguardo al trattamento dei soggetti non residenti nel
territorio dello Stato;
q) coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e con le disposizioni contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introducendo tutte
le modifiche necessarie ad attuare il predetto coordinamento;
r) possibilità di disporre l'entrata in vigore dei decreti
legislativi di attuazione fino a nove mesi dalla loro pubblicazione.
161. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi
per oggetto la modifica organica e sistematica delle disposizioni delle imposte
sui redditi applicabili ai processi di riorganizzazione delle attività
produttive, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione, per le plusvalenze realizzate relative ad aziende,
complessi aziendali, partecipazioni in società controllate o collegate,
sempreché possedute per un periodo non inferiore a tre anni solari, di un
regime opzionale di imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi, con
un'aliquota non superiore a quella applicata alla cessione di partecipazioni
qualificate di cui al comma 160, lettera e);
b) armonizzazione del regime tributario delle operazioni di
conferimento di aziende o di complessi aziendali e di quelle di scambio di
partecipazioni con il regime previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 544, per le operazioni poste in essere tra soggetti residenti nel territorio
dello Stato e soggetti residenti in altri Stati membri dell'Unione europea;
c) previsione, per le plusvalenze realizzate in dipendenza delle
operazioni indicate nella lettera b) nonché per quelle iscritte a
seguito di operazioni di fusione e di scissione, di un regime di imposizione
sostitutiva delle imposte sui redditi, da applicare a scelta del contribuente ed
in alternativa al regime indicato nella lettera b), con un'aliquota pari
a quella indicata alla lettera a);
d) esclusione o limitazione dell'applicazione del regime di
imposizione sostitutiva, per le operazioni indicate nelle lettere precedenti, di
natura elusiva; previsione di particolari disposizioni volte ad evitare
possibili effetti distorsivi in conseguenza dell'applicazione dei regimi
sostitutivi di cui alle precedenti lettere;
e) individuazione di una disciplina specifica per la riscossione
delle imposte sostitutive di cui alle lettere a) e c), prevedendo
la possibilità di introdurre criteri di dilazione, eventualmente differenziati;
f) revisione del trattamento tributario delle riserve in
sospensione di imposta anche per armonizzarlo con le disposizioni del codice
civile e con i princìpi contabili in materia di conti annuali;
g) revisione dei criteri di individuazione delle operazioni di
natura elusiva indicate nell'art. 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408,
anche in funzione di un miglior coordinamento con le operazioni indicate nelle
precedenti lettere e con le disposizioni contenute nel testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544.
162. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
concernenti il riordino delle imposte personali sul reddito, al fine di
favorire la capitalizzazione delle imprese e tenendo conto delle esigenze di
efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo, con
l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) applicazione agli utili corrispondenti alla remunerazione
ordinaria del capitale investito di un'aliquota ridotta rispetto a quella
ordinaria; la remunerazione ordinaria del capitale investito sarà determinata
in base al rendimento figurativo fissato tenendo conto dei rendimenti
finanziari dei titoli obbligazionari, pubblici e privati, trattati nei mercati
regolamentati italiani;
b) applicazione della nuova disciplina con riferimento
all'incremento dell'ammontare complessivo delle riserve formate con utili,
nonché del capitale sociale e delle riserve e fondi di cui all'art. 44, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sempreché derivanti da
conferimenti in denaro, effettivamente eseguiti, rispetto alle corrispondenti
voci risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta in corso alla data
del 30 settembre 1996; la nuova disciplina può essere applicata anche con
riferimento a un moltiplicatore di tale incremento; possibilità di limitazioni
o esclusioni del beneficio nel caso di utilizzo degli incrementi per finalità
non rispondenti ad esigenze di efficienza, rafforzamento o razionalizzazione
dell'apparato produttivo (29);
b-bis) possibilità di applicare la nuova disciplina con
riferimento all’intero patrimonio netto delle imprese individuali e delle
società di persone in regime di contabilità ordinaria (30);
c) previsioni di particolari disposizioni per le società
costituite dopo il 30 settembre 1996;
d) determinazione dell'aliquota ridotta di cui alla lettera a)
in una misura compresa tra i livelli minimo e massimo previsti dalla lettera l)
del comma 160;
e) abrogazione della maggiorazione di conguaglio prevedendo
l'affrancamento obbligatorio delle riserve di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 105
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il pagamento di un'imposta
sostitutiva non superiore al 6 per cento; l'imposta sostitutiva, non deducibile
ai fini della determinazione del reddito imponibile, potrà essere prelevata a
carico delle riserve e per la relativa riscossione potranno essere previste
diverse modalità di rateazione non superiori in ogni caso a tre anni dalla
prima scadenza;
f) possibilità di prevedere trattamenti temporanei di favore per
le società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alla quotazione nei
mercati regolamentati italiani, consistenti in riduzioni dell'aliquota fissata
ai sensi della lettera d) e nella eventuale applicazione della
disciplina di cui alla lettera b) senza limitazioni o esclusioni; tale
trattamento si applica per i primi tre periodi di imposta successivi a quelli
della prima quotazione;
g) possibilità di prevedere speciali incentivazioni per favorire
la ricerca e la tecnologia avanzata;
h) abrogazione della tassa sui contratti di borsa aventi ad
oggetto valori mobiliari quotati in mercati regolamentati e conclusi
nell'ambito dei mercati medesimi, con possibilità di apportare misure di
coordinamento con le altre disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n.
3278, e con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
anche al fine di evitare disparità di trattamento;
i) coordinamento della disciplina del credito di imposta sugli
utili societari con le disposizioni di cui alle precedenti lettere e con la
lettera m) del comma 160; compensazione, ai soli fini della lettera e),
con l'imposta relativa al dividendo da cui deriva; negli altri casi l'ammontare
del credito di imposta non potrà essere superiore all'effettivo ammontare
dell'imposta pagata dalla società alla cui distribuzione di utili il credito di
imposta è riferito;
l) coordinamento delle disposizioni previste nelle lettere
precedenti con quelle di cui al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
procedendo anche alla revisione della disciplina delle ritenute sugli utili di
cui è deliberata la distribuzione.
163. L'attuazione delle deleghe di cui ai commi da 160 a 162 deve
assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori entrate per il bilancio
dello Stato per l'anno 1997, nonché maggiori entrate nette pari a lire 100
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
164. All'art. 46, comma 2, lettere a) e b), del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni,
la parola: <<decuplo>> è sostituita dalla seguente: <<ventuplo>>.
Il prospetto dei coefficienti allegato al predetto testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 e successive
modificazioni, è sostituito dal prospetto di cui alla tabella 3 allegata alla
presente legge. La disposizione si applica agli atti pubblici formati, agli
atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a
quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Per le successioni aperte e le
donazioni fatte a decorrere dalla stessa data ai fini della determinazione
della base imponibile relativamente alle rendite e alle pensioni si tiene conto
del ventuplo dell'annualità e si applicano altresì i coefficienti previsti nel
prospetto di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge. Il valore del
multiplo dell'annualità indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b),
del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
131 del 1986 e successive modificazioni, nonché il prospetto dei coefficienti
allegato a quest'ultimo sono variati, in ragione della modificazione della
misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro delle
finanze di concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è avvenuta.
Le variazioni di cui al periodo precedente hanno efficacia anche, ai fini della
determinazione della base imponibile relativamente alle rendite ed alle
pensioni, per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1°
gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di
variazione.
165. Le persone fisiche esercenti imprese ovvero arti o professioni
possono adempiere agli obblighi documentali e contabili agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto e agli effetti della determinazione del
reddito di impresa e di lavoro autonomo secondo le disposizioni del comma 166 a
condizione che nell'anno solare precedente:
a) non abbiano realizzato un volume d'affari superiore a 30
milioni di lire per le attività di prestazioni di servizi e superiore a 50
milioni di lire negli altri casi; a tal fine si tiene conto anche dei
corrispettivi e dei compensi delle operazioni non rilevanti ai fini dell'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto, effettuate, ai sensi dell'art. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel periodo di imposta
e, per i contribuenti che esercitano contemporaneamente attività di cessioni di
beni e di prestazioni di servizi, si fa riferimento all'attività
prevalentemente esercitata;
b) non abbiano effettuato acquisti per un ammontare, al netto
dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a 35 milioni di lire se l'attività
esercitata è la rivendita, ovvero a 20 milioni di lire negli altri casi;
c) non abbiano utilizzato beni strumentali di costo complessivo al
netto degli ammortamenti superiore a 50 milioni di lire;
d) non abbiano corrisposto, a dipendenti o altri collaboratori stabili,
compensi complessivi, tenendo conto anche dei contributi previdenziali ed
assistenziali, superiori al 70 per cento del volume d'affari di cui alla
lettera a).
166. Fermi restando, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di
certificazione dei corrispettivi, in deroga a quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le persone fisiche
esercenti imprese, arti o professioni di cui al comma 165 possono:
a) annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle
operazioni fatturate o, in mancanza del relativo obbligo, effettuate in ciascun
mese, con riferimento a tale mese, entro il giorno 15 del mese successivo, nei
registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito
prospetto, che tiene luogo degli stessi, conforme al modello approvato con
decreto del Ministro delle finanze, tenuto e conservato a norma dell'art. 39
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Entro la
stessa data e secondo le stesse modalità devono essere annotati i compensi ed i
corrispettivi delle operazioni non rilevanti agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto e, entro la data di presentazione della dichiarazione dei
redditi, il valore delle eventuali rimanenze;
b) annotare entro il termine previsto per le liquidazioni
trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto l'importo complessivo imponibile
mensile o trimestrale degli acquisti e delle importazioni, indicando la
relativa imposta, nel registro di cui all'art. 25 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 o nel prospetto di cui alla lettera
a); la documentazione degli acquisti oggetto dell'attività propria
dell'impresa, arte o professione, dovrà essere comunque richiesta e conservata
ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973;
c) conservare, ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la documentazione degli altri costi
di cui si intenda effettuare la deduzione ai fini delle imposte sui redditi.
167. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
caratteristiche dei prospetti in cui effettuare le annotazioni di cui al comma
166 e in cui indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche dell'imposta
sul valore aggiunto.
168. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa, arti o
professioni possono avvalersi delle disposizioni dei commi 165 e 166 qualora
attestino, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 35 del
predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, di presumere
di non superare nel corso dell'anno i limiti di cui al comma 165.
169. Qualora uno dei requisiti di cui al comma 165 risulti eccedente in
misura non superiore al 50 per cento rispetto a quelli ivi indicati, si
applica, in luogo delle sanzioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5
milioni; la sanzione non si applica se le difformità risultano prive di
rilevanza.
170. Con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400,
le disposizioni di cui ai commi da 165 a 169 potranno essere modificate o
integrate, anche per particolari categorie di soggetti, per tener conto di
specifici aspetti dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle
imposte sui redditi e dovranno comunque essere adeguate alla progressiva
applicazione degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427 e successive modificazioni.
171. Le persone fisiche, esercenti imprese ovvero arti o professioni,
applicano l'imposta sul valore aggiunto e le imposte sui redditi secondo le
disposizioni dei commi da 172 a 184 se nell'anno solare precedente:
a) non hanno realizzato un volume d'affari superiore a 20 milioni
di lire; a tal fine si tiene conto anche dei corrispettivi e dei compensi, non
rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, percepiti
nell'esercizio;
b) non hanno utilizzato beni strumentali di costo complessivo al
netto degli ammortamenti superiore a lire 20 milioni;
c) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
d) non hanno corrisposto, a dipendenti o altri collaboratori
stabili, compensi complessivi, tenendo conto anche dei contributi previdenziali
ed assistenziali, superiori al 70 per cento del volume d'affari di cui alla
lettera a).
172. Gli adempimenti documentali e contabili di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono semplificati e
consistono nell'obbligo:
a) di emettere fattura, per le operazioni effettuate
nell'esercizio di impresa, solo su richiesta del cliente;
b) di conservare le fatture ai sensi dell'art. 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
c) di annotare, entro il giorno 15 di ogni mese, nei registri
previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in un prospetto, che
tiene luogo degli stessi, conforme al modello approvato con decreto del
Ministro delle finanze, tenuto e conservato ai sensi dell'art. 39 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'ammontare
complessivo distinto per aliquota delle operazioni effettuate nel mese
precedente; entro la stessa data e secondo le stesse modalità devono essere
annotati distintamente gli altri compensi e corrispettivi percepiti, non
rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
d) di richiedere e conservare, ai sensi dell'art. 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la documentazione
degli acquisti oggetto dell'attività propria dell'impresa, arte o professione;
e) di presentare un modello di pagamento, approvato con decreto
del Ministro delle finanze, indicante il volume d'affari, il codice di attività
e le ulteriori informazioni riportate nel modello, ivi incluse quelle sulle
caratteristiche dell'attività svolta, anche ai fini dell'applicazione degli
studi di settore; tale modello tiene luogo della dichiarazione annuale prevista
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (31);
f) di rilasciare, se prescritta, la certificazione dei
corrispettivi.
173. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 171 l'imposta sul valore
aggiunto, eccetto che per le attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o
rientranti in altri regimi speciali per le quali rimane ferma la relativa
disciplina, è determinata forfetariamente, in relazione all'attività
prevalentemente esercitata, sulla base delle percentuali sottoindicate,
applicate all'imposta corrispondente alle operazioni imponibili (32):
a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 73 per cento;
b) imprese aventi per oggetto altre attività: 60 per cento;
c) esercenti arti e professioni: 84 per cento.
174. Il regime di cui ai commi da 171 a 173 cessa di avere applicazione
dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al
comma 171.
175. I soggetti indicati nel comma 171 possono optare per l'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari dandone comunicazione entro
il 31 gennaio ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633; l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi
ordinari, che vale anche come opzione per la disciplina ordinaria ai fini delle
imposte sul reddito, ha effetto fino a quando non è revocata e comunque per
almeno un triennio.
176. I soggetti che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o
professioni possono avvalersi delle disposizioni dei commi da 171 a 173 qualora
attestino, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere
la sussistenza nel corso dell'anno dei requisiti di cui al comma 171.
177. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è determinato
forfetariamente e in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla
base delle percentuali di seguito indicate applicate al volume d'affari,
aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini
dell'applicazione dell'IVA, nonché di quelli non concorrenti alla formazione
del volume d'affari se trattasi di esercenti imprese, percepiti nell'esercizio:
a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 75 per cento;
b) imprese aventi per oggetto altre attività: 61 per cento;
c) esercenti arti e professioni: 78 per cento.
178. I soggetti di cui ai commi da 171 a 176 possono liquidare l'imposta
sul reddito delle persone fisiche in apposita sezione del modello di pagamento,
redatto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi della lettera e)
del comma 172; il modello di pagamento è utilizzato anche ai fini del
versamento del contributo al Servizio sanitario nazionale. Il presente comma è
applicabile ai contribuenti che non possiedono altri redditi soggetti
all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare superiore ad un
milione di lire e l'imposta è determinata applicando al reddito di cui al comma
177 le aliquote di cui all'art. 11 del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
tenendo conto delle detrazioni di imposta e delle ritenute subite.
179. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalità ed
i termini di presentazione del modello sostitutivo, di effettuazione delle
liquidazioni periodiche e degli acconti delle imposte sul reddito e del
contributo al Servizio sanitario nazionale, tenendo conto dell'unificazione dei
dati e dei versamenti.
180. Qualora uno dei limiti previsti al comma 171 risulti superato in
misura non superiore al 50 per cento rispetto a quelli indicati, si applica, in
luogo delle sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5 milioni; la sanzione
non si applica se le difformità risultano prive di rilevanza.
181. Ai fini delle imposte sul reddito, per evitare salti o duplicazioni
di imposta, nel passaggio dal regime forfetario di cui ai commi da 171 a 173 a
quello ordinario e viceversa, i corrispettivi e i compensi che, in base alle
regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito
imponibile non assumono rilevanza nella determinazione del reddito imponibile
dei periodi successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa quelli
che, ancorché di competenza del periodo soggetto alla disciplina forfetaria,
non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono
rilevanza nei periodi successivi nel corso dei quali si verificano i
presupposti previsti dal regime forfetario.
Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio
dal regime ordinario di tassazione a quello forfetario di cui ai commi da 171 a
173.
182. Nell'ipotesi di passaggio da un periodo di imposta soggetto al
regime forfetario dei commi da 171 a 173 ad un periodo di imposta soggetto a
regime ordinario, i beni strumentali si considerano riconosciuti in base ai
valori documentati dalle relative fatture di acquisto, diminuiti delle quote di
ammortamento annuali, ed i beni di magazzino in base ai valori delle fatture di
acquisto più recenti.
183. In caso di passaggio dal regime forfetario alla disciplina di
determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari l'imposta
afferente gli acquisti di beni risultanti da fatture registrate nei periodi di
imposta soggetti a tale ultima disciplina è ammessa in detrazione a condizione
che i beni stessi non siano stati consegnati o spediti nell'anno soggetto a
regime forfetario; l'imposta afferente gli acquisti di servizi risultanti da
fatture registrate nell'anno soggetto alla disciplina ordinaria è ammessa in
detrazione a condizione che i corrispettivi non siano stati pagati nel corso di
periodi soggetti a regime forfetario.
184. Con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400
e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi da 171 a 183
potranno essere modificate o integrate, anche per particolari categorie di
soggetti, per tener conto di specifici aspetti dell'applicazione dell'imposta
sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi e comunque dovranno essere
adeguate alla progressiva applicazione degli studi di settore di cui all'art.
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e successive modificazioni.
185. Le disposizioni dei commi da 165 a 184 si applicano a decorrere dal
1° gennaio 1997.
186. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine
di riordinare, secondo criteri di unitarietà e coordinamento, la disciplina
tributaria degli enti non commerciali in materia di imposte dirette e indirette,
erariali e locali, nel rispetto dell'autonomia impositiva degli enti locali.
187. Il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali è
informato ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione della nozione di ente non commerciale, conferendo
rilevanza ad elementi di natura obiettiva connessi all'attività effettivamente
esercitata;
b) esclusione dall'imposizione dei contributi corrisposti da
amministrazioni pubbliche ad enti non commerciali, aventi fine sociale, per lo
svolgimento convenzionato di attività esercitate in conformità ai propri fini
istituzionali;
c) esclusione dall'ambito dell'imposizione, per gli enti di tipo
associativo, da individuare con riferimento ad elementi di natura obiettiva
connessi all'attività effettivamente esercitata, nonché sulla base di criteri
statutari diretti a prevenire fattispecie elusive, di talune cessioni di beni e
prestazioni di servizi resi agli associati nell'ambito delle attività proprie
della vita associativa;
d) esclusione da ogni imposta delle raccolte pubbliche di fondi
effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni ai sovventori, in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
e) previsione omogenea di regimi di imposizione semplificata ai fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti
degli enti non commerciali che hanno conseguito proventi da attività
commerciali entro limiti predeterminati, anche mediante l'adozione di
coefficienti o di imposte sostitutive;
f) previsione, anche ai fini di contrastare abusi ed elusioni, di
obblighi contabili, di bilancio o rendiconto, con possibili deroghe
giustificate dall'ordinamento vigente, differenziati in relazione alle entrate
complessive, anche per le raccolte pubbliche di fondi di cui alla lettera d);
previsione di bilancio o rendiconto soggetto a pubblicazione e a controllo
contabile qualora le entrate complessive dell'ente superino i limiti previsti
in materia di imposte sui redditi;
g) previsione di agevolazioni temporanee per le operazioni di
trasferimento di beni patrimoniali;
h) previsione di un regime agevolato, semplificato e forfettario
con riferimento ai diritti demaniali sugli incassi derivanti da
rappresentazioni, esecuzioni o radiodiffusioni di opere e all'imposta sugli
spettacoli.
188. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine
di disciplinare sotto il profilo tributario le organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, attraverso un regime unico al quale ricondurre anche le
normative speciali esistenti. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore
relative alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991,
n. 266, alle cooperative sociali di cui alla, legge 8 novembre 1991, n. 381, e
alle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.
189. La disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale è informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) determinazione di presupposti e requisiti qualificanti le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, escludendo dall'ambito dei
soggetti ammessi gli enti pubblici e le società commerciali diverse da quelle
cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti politici, le organizzazioni
sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria,
individuando le attività di interesse collettivo il cui svolgimento per il
perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, anche nei confronti
dei propri soci, giustifica un regime fiscale agevolato, e prevedendo il
divieto di distribuire anche in modo indiretto utili;
b) previsione dell'automatica qualificazione come organizzazioni
non lucrative di utilità sociale degli organismi di volontariato iscritti nei
registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome, delle
organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali, con relativa previsione di
una disciplina semplificata in ordine agli adempimenti formali, e differenziata
e privilegiata in ordine alle agevolazioni previste, in ragione del valore
sociale degli stessi;
c) previsione, per l'applicazione del regime agevolato, di
espresse disposizioni statutarie dirette a garantire l'osservanza di principi
di trasparenza e di democraticità, con possibili deroghe, giustificate
dall'ordinamento vigente, in relazione alla particolare natura di taluni enti;
d) previsione di misure dirette ad evitare abusi e fenomeni
elusivi e di specifiche sanzioni tributarie;
e) previsione della detraibilità o della deducibilità delle
erogazioni liberali effettuate, entro limiti predeterminati, in favore delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale e degli enti a regime
equiparato;
f) previsione di regimi agevolati, ai fini delle imposte sui
redditi, per i proventi derivanti dall'attività di produzione o scambio di beni
o di servizi, anche in ipotesi di attività occasionali, purché svolte in
diretta attuazione degli scopi istituzionali o in diretta connessione con gli
stessi;
g) facoltà di prevedere agevolazioni per tributi diversi da quelli
di cui alla lettera f).
190. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la
solidarietà sociale, da emanare entro il 31 dicembre 1997, è istituito un
organismo di controllo.
191. L'organismo di controllo opera sotto la vigilanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze e garantisce, anche con
emissione di pareri obbligatori e vincolanti, l'uniforme applicazione della
normativa sui requisiti soggettivi e sull'ambito di operatività rilevante per
gli enti di cui ai commi 186 e 188. L’organismo di controllo è tenuto a
presentare al Parlamento apposita relazione annuale; è investito dei più ampi
poteri di indirizzo, promozione e ispezione per la corretta osservanza della
disciplina legislativa e regolamentare in materia di terzo settore. Può inoltre
formulare proposte di modifica della normativa vigente ed adottare
provvedimenti di irrogazione di sanzioni di cui all’articolo 28 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (33).
192. L'organismo di controllo ha, altresì, il compito di assicurare la
tutela da abusi da parte di enti che svolgono attività di raccolta di fondi e
di sollecitazione della fede pubblica attraverso l'impiego dei mezzi di
comunicazione.
192-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e
per la solidarietà sociale, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti la sede, l’organizzazione
interna, il funzionamento, il numero dei componenti e i relativi compensi, i
poteri e le modalità di finanziamento dell’organismo di controllo di cui al
comma 190 (34).
193. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle misure previste
dai commi 186 e 188, che non potranno superare lire 100 miliardi per l'anno
1997 e lire 300 miliardi per gli anni 1998 e 1999, si fa fronte mediante quota
parte dei maggiori introiti derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 192.
194. E’ istituito, per l'anno 1996, un contributo straordinario per
l'Europa, finalizzato all'adeguamento dei conti pubblici ai parametri previsti
dal Trattato di Maastricht. Per le definizioni, gli istituti e quanto non
espressamente previsto nei commi da 195 a 203, valgono le disposizioni del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
195. Soggetti passivi del contributo straordinario sono le persone
fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico delle imposte
sui redditi. Il contributo è determinato applicando alla base imponibile
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1996, ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del predetto testo unico, le seguenti aliquote per
scaglioni di reddito:
a) fino a lire 7.200.000 0 per cento;
b) oltre lire 7.200.000 fino a lire 20.000.000 1 per cento;
c) oltre lire 20.000.000 fino a lire 50.000.000 1,5 per cento;
d) oltre lire 50.000.000 fino a lire 100.000.000 2,5 per cento;
e) oltre lire 100.000.000 3,5 per cento.
196. Dal contributo determinato ai sensi del comma 195 si detraggono,
fino a concorrenza del suo ammontare, i seguenti importi:
a) lire 40.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato e per ciascuna delle persona indicate nella lettera c) del
comma 1 dell'articolo 12 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e
lire 20.000 per ciascuno dei figli, affidati o affiliati indicati nella lettera
b) del comma 1 dello stesso articolo 12;
b) lire 80.000, elevate a lire 180.000 per le persone fisiche che
per il periodo d'imposta 1996 fruiscono delle detrazioni per i redditi di
lavoro dipendente; la maggiorazione è rapportata al periodo di lavoro o di
pensione nell'anno.
197. Il contributo non è comunque compensabile e non è deducibile ai fini
della determinazione di alcuna imposta, tassa o contributo; l'eventuale
eccedenza, trattenuta dal sostituto d'imposta ai sensi del comma 198, rispetto
all'importo del contributo dovuto, può essere chiesta a rimborso ovvero
computata in diminuzione dalle imposte sui redditi dovute dal contribuente.
198. Il contributo straordinario, al netto dell'importo da trattenere ai
sensi del comma 199, deve essere versato, con le modalità stabilite con decreto
del Ministro delle finanze, in due rate di uguale importo, nei termini previsti
rispettivamente per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche relativa all'anno 1996 e per il versamento a titolo di acconto
della seconda o unica rata di detta imposta relativa all'anno 1997. La
liquidazione, il conguaglio e la comunicazione dei dati del contributo
straordinario dovuto ai sensi del presente comma sono effettuate anche dai
soggetti che prestano l'assistenza fiscale avvalendosi delle procedure previste
dall'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Si applicano, inoltre,
in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 15, secondo comma, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597, come sostituito dal decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, convertito dalla
legge 18 aprile 1986, n. 121, con il quale si prevede che il versamento non è
dovuto se di importo non superiore a lire 20.000.
199. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed ai redditi
assimilati di cui all'articolo 47, comma 1, lettere a) e d), del
citato testo unico delle imposte sui redditi, il contributo è trattenuto, in
rate di uguale importo, dai soggetti di cui agli articoli 23 e 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulle retribuzioni e
sui compensi corrisposti nei periodi di paga compresi tra marzo e novembre 1997
ed è versato con le modalità previste per le ritenute sui redditi di lavoro
dipendente; gli importi che non trovano capienza nella retribuzione o nel
compenso del periodo di paga sono trattenuti sulle retribuzioni e sui compensi
corrisposti nel periodo di paga successivo. L'importo che non è stato
trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle
retribuzioni deve essere comunicato agli interessati che provvedono al
versamento entro il 15 dicembre 1997.
200. Nel caso in cui i soggetti che operano le ritenute sulle
retribuzioni o sui compensi corrisposti a decorrere dal mese di marzo 1997
siano diversi da quelli che, per l'anno 1996, hanno rilasciato il certificato
previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 7-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal decreto-legge 31
maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994,
n. 473, si applicano le modalità previste dal comma 198. È fatta salva la
facoltà dell'interessato di ottenere dal sostituto di imposta per l'anno 1997
l'applicazione delle disposizioni del comma 199, previa consegna, entro il mese
di febbraio 1997, del predetto certificato, in originale o in copia.
201. Nel certificato di cui all'articolo 7-bis, commi 2 e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto
dal citato decreto-legge n. 330 del 1994 convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 473 del 1994, relativo all'anno 1996, sono indicati, nelle
annotazioni, l'ammontare dei redditi soggetti al contributo, quello del
contributo dovuto, nonché l'ammontare delle detrazioni spettanti.
202. I soggetti tenuti al versamento del contributo nonché i datori di
lavoro devono indicare, nelle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 1996
previste, rispettivamente, negli articoli 1 e 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i dati relativi al contributo da
versare secondo i criteri e le modalità stabiliti con il decreto del Ministro
delle finanze di cui all'articolo 8 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973, che approva i rispettivi modelli di dichiarazione.
203. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, i rimborsi, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi delle persone fisiche.
204. In deroga a quanto disposto dall'articolo 48, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante la
sanatoria delle irregolarità e delle omissioni relative ad operazioni
imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il contribuente può
regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi versamenti
dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e
dalle liquidazioni periodiche, provvedendo a versare, entro il termine
perentorio del 28 febbraio 1998 (35), l'imposta stessa ed una soprattassa nella
misura del venticinque per cento, del venti per cento o del quindici per cento,
a seconda che la violazione riguardi, rispettivamente, gli anni 1993, 1994 e
1995. Se, con riferimento ai versamenti periodici, il contribuente ha versato
l'imposta in sede di dichiarazione annuale senza usufruire delle circostanze
attenuanti previste nel citato articolo 48, le soprattasse di cui al primo
periodo sono ridotte alla metà. L'applicazione delle disposizioni di cui ai
precedenti periodi esonera il contribuente dal pagamento della soprattassa
indicata nell'articolo 44 del citato decreto n. 633 del 1972 (35).
205. Per la regolarizzazione dei versamenti periodici relativi all'anno
1996, l'imposta e la soprattassa, nella misura del dieci per cento, devono
essere versate entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione della relativa dichiarazione.
206. Per gli omessi versamenti per i quali l'ufficio IVA abbia provveduto
a notificare l'avviso di pagamento o ad eseguire l'iscrizione a ruolo o se entro
il 30 settembre 1997 lo stesso ufficio proceda ai sensi dell'articolo 60, comma
sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
introdotto dall'articolo 10, comma 2, lettera c), del decreto-legge 20
giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 425, si applicano le disposizioni del periodo seguente, a condizione che il
contribuente effettui il versamento previsto entro trenta giorni dal
ricevimento dell'avviso di pagamento. Per gli avvisi di pagamento notificati
fino alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per il
versamento è prorogato al 31 gennaio 1997. Se la violazione è già stata
constatata o sono comunque iniziate le ispezioni o le verifiche di cui
all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, la soprattassa da versare entro la predetta data del 30 settembre 1997 è
pari al trentacinque per cento, al trenta per cento, al venticinque per cento o
al venti per cento, rispettivamente, per ciascuno degli anni 1993, 1994, 1995 e
1996.
207. Il pagamento delle imposte e delle soprattasse di cui ai commi 204,
205 e 206 deve essere effettuato con le modalità indicate nell'articolo 38,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633. Ai fini della regolarizzazione di cui ai commi 204, 205 e 206, il
contribuente deve trasmettere, a pena di decadenza dalla stessa, entro quindici
giorni dal pagamento, al competente ufficio IVA, apposita istanza, allegandovi copia
dell'attestazione di versamento. La trasmissione dell'istanza può essere
effettuata anche tramite servizio postale, con plico raccomandato senza busta.
208. Le disposizioni del comma 204 si applicano, fino al 28 febbraio 1998
(36), anche se per l'imposta sono stati emessi i ruoli per la riscossione, a
condizione che la cartella di pagamento non sia stata notificata e la relativa
rata non sia scaduta prima della data di entrata in vigore della presente
legge. In caso di avvenuta notifica della cartella di pagamento, resta fermo il
versamento dell'imposta al concessionario della riscossione, mentre il
versamento della soprattassa deve essere effettuato presso l'ufficio IVA
competente entro cinque giorni dal pagamento dell'imposta (36).
209. In deroga a quanto disposto dagli articoli 9 e 92 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riguardanti i ritardati
o mancati versamenti diretti delle imposte sui redditi e le relative sanzioni,
i contribuenti e i sostituti d'imposta possono regolarizzare, senza
applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi versamenti delle imposte
sui redditi, delle altre imposte, nonché dei contributi dovuti risultanti dalle
dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre
1995, provvedendo a versare, in mancanza di notifica della cartella di
pagamento, entro il termine perentorio del 28 febbraio 1998 (35) gli ammontari
dovuti, maggiorati di un importo, a titolo di soprattassa, pari al trentacinque
per cento, al trenta per cento, al venticinque per cento, al venti per cento o
al quindici per cento, a seconda che l'imposta o il contributo siano dovuti in
relazione alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta o
all'esercizio chiuso, rispettivamente, entro il 31 dicembre degli anni 1991 e
precedenti, 1992, 1993, 1994 e 1995. La soprattassa di cui al precedente
periodo assorbe quella eventualmente dovuta per omesso o tardivo pagamento
degli acconti relativi allo stesso periodo d'imposta o allo stesso esercizio.
Se il contribuente ha versato l'imposta o il contributo in sede di
dichiarazione annuale, in caso di omesso o tardivo versamento degli acconti, la
misura della soprattassa di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Con
decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
sono stabilite le modalità del versamento (36).
210. Le disposizioni del comma 209 non si applicano per i ruoli già
emessi, per i quali sia stata notificata la cartella di pagamento e sia scaduta
la relativa rata prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Per i ruoli per i quali la cartella di pagamento sia stata notificata dopo tale
data e fino al 30 settembre 1997, si applicano le disposizioni del comma 209 a
condizione che il contribuente versi gli importi rideterminati, in base a detto
comma, alla scadenza della rata. I concessionari della riscossione sono tenuti
a comunicare ai competenti uffici, entro trenta giorni dalla riscossione degli
importi di cui al comma 209, i relativi dati; in mancanza si applica la
sanzione di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per ciascun nominativo non segnalato. Sulla
base delle comunicazioni dei concessionari, gli uffici dispongono lo sgravio
degli importi iscritti a ruolo per la differenza.
211. I soggetti indicati nell'articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600, riguardante i sostituti d'imposta per i redditi da lavoro dipendente,
sono tenuti al versamento di un importo pari al 5,89 e al 3,89 per cento
dell'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto, di cui
all'articolo 2120 del codice civile, maturati al 31 dicembre, rispettivamente,
dell'anno 1996 e 1997, a titolo di acconto delle imposte dovute su tali
trattamenti dai dipendenti. Ognuno dei predetti ammontari è comprensivo delle
rivalutazioni ed è al netto delle somme già erogate a titolo di anticipazione
fino al 31 dicembre di tali anni. Al versamento di ognuno degli importi di cui
al presente comma non sono tenuti i soggetti indicati nell'articolo 1 del
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nonché quelli che alla data del 30 ottobre 1996
avevano un numero di dipendenti (36):
a) non superiore a cinque, limitatamente al versamento del 2 per
cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996;
b) non superiore a 15, limitatamente all'ulteriore versamento del
3,89 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996, nonché alla prevista
intera percentuale degli importi maturati al 31 dicembre 1997.
b-bis) non superiore a 50, limitatamente all'ulteriore versamento
del 3,89 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996 relativi ai dieci
dipendenti di più recente assunzione.
211-bis. Il versamento previsto dal comma 211 non è dovuto per
tutti i dipendenti assunti successivamente al 30 ottobre 1996 che determinino
incremento del numero degli addetti delle singole aziende (38).
211-ter. Sono parimenti escluse dal versamento le quote di accantonamento
annuale del trattamento di fine rapporto comunque imputabili alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni e integrazioni (38).
212. Gli importi indicati al comma 211, da riportare nella dichiarazione
prevista nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, relativa, rispettivamente, al 1997 e al 1998, vanno versati in
parti uguali entro il 31 luglio e il 30 novembre dei predetti anni, con le
modalità prescritte per il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro
dipendente (37).
213. L'importo di cui al comma 211, nell'ammontare che risulta alla data
del 31 dicembre di ogni anno, è rivalutato secondo i criteri previsti dal
quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile. Esso costituisce credito di
imposta, da utilizzare per il versamento delle ritenute applicate sui
trattamenti di fine rapporto corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2000, fino
a concorrenza del 9,78 per cento di detti trattamenti, ovvero, se superiore,
alla percentuale corrispondente al rapporto tra credito di imposta residuo a
tale data e i trattamenti di fine rapporto risultanti alla stessa data. Se
precedentemente al 1° gennaio 2000 il credito di imposta risulta superiore al
12 per cento dei trattamenti residui, l'eccedenza è utilizzata per il
versamento delle ritenute applicate sui trattamenti la cui corresponsione
determina detta eccedenza (37).
214. Per gli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide
nelle contabilità speciali o in conti correnti con il Tesoro, per l'anno 1997 i
pagamenti del bilancio dello Stato sono accreditati sui conti aperti presso la
tesoreria dello Stato solo ad avvenuto accertamento che le disponibilità sui
conti medesimi si sono ridotte a un valore non superiore al 20 per cento delle
disponibilità rilevate al 1° gennaio 1997. La cadenza temporale delle rate di
pagamento risultanti dalla normativa vigente decorre dal raggiungimento del
predetto limite. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro
dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio 1997, sono disciplinati modalità e
termini degli accreditamenti di somme spettanti alle province, ai comuni e alle
comunità montane.
215. Alla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 2, commi 3 e 4, le parole <<14.550
miliardi>> e <<16.205 miliardi>> sono sostituite dalle
seguenti <<500 miliardi>>;
b) all'articolo 2, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: <<A decorrere dal 1° gennaio 1996, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
è stabilita, a carico delle Amministrazioni statali, un'aliquota contributiva
di finanziamento aggiuntiva rispetto a quella di cui al comma 2, unitamente ai
relativi criteri e modalità di versamento.>>;
c) all'articolo 2, comma 4, è aggiunta la seguente lettera:
<<b-bis) quanto a lire 14.050 miliardi per l'anno 1996 e a lire
15.705 miliardi per l'anno 1997, quale contribuzione di finanziamento
aggiuntiva a carico delle Amministrazioni statali>>.
216. Le entrate derivanti dalla presente legge sono riservate all'erario
e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico,
nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in
funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede
comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, ove
necessarie, le modalità per l'attuazione del presente comma.
217. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio
1997, salvo che non sia espressamente stabilita una diversa decorrenza.
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(1) Comma
aggiunto dall’art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.
(2) Comma
abrogato dall’art. 31, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(3) Comma
così sostituito dall'art. 3, comma 5, L. 21 novembre 2000, n. 342.
(4) Comma
aggiunto dall’art. 9-bis, D.L. 28 marzo 1997, n. 79.
(5) Comma
così modificato dall’art. 24, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(6) Lettera aggiunta
dall’art. 24, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(7) Comma
così modificato dall'art. 5, comma 9, L. 23 febbraio 2001, n. 29.
(8) Termine
differito al 30 giugno 1998 dall’art. 14, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
Successivamente, tale termine è stato soppresso dall’art. 19, L. 23 dicembre
1998, n. 448.
(9) Comma
così modificato dall’art. 14, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(10) Termine
soppresso dall’art. 19, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(11) Comma
così sostituito dall’art. 4, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successivamente così
modificato dall'art. 43, comma 15, L. 23 dicembre 2000, n. 388, con effetto dal
1° gennaio 2001.
(12) Comma
aggiunto dall’art. 4, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successivamente così
modificato dall'art. 43, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388, con effetto dal
1° gennaio 2001.
(13) Comma
abrogato dall’art. 4, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
(14) Lettera
abrogata dall’art. 44, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(15) Comma
così sostituito dall’art. 6, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, a partire dal 1°
gennaio 1997.
(16) Numero
abrogato dall’art. 21, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(17) Lettera
così sostituita dall’art. 7, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(18) Numero
abrogato dall’art. 31, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(19) Lettera
così modificata dall’art. 12, L. 13 maggio 1999, n. 133.
(20) Lettera
così modificata dall’art. 6, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(21) Lettera
così modificata dall’art. 48, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(22) Lettera
così sostituita dall’art. 48, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(23) Lettera
così modificata dall’art. 6, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(24) Lettera
aggiunta dall’art. 6, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(25) Numero
abrogato dall’art. 10, L. 13 maggio 1999, n. 133.
(26) Alinea
così modificato dall’art. 26, L. 18 febbraio 1999, n. 28.
(27) Lettera
aggiunta dall’art. 26, L. 18 febbraio 1999, n. 28.
(28) Termine
prorogato al 31 dicembre 1999 dall’art. 6, L. 23 dicembre 1998, n. 448. In
precedenza, il termine era stato fissato al 31 dicembre 1998 ai sensi dell’art.
14, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(29) Lettera
così modificata dall’art. 2, L. 13 maggio 1999, n. 133.
(30) Lettera
aggiunta dall’art. 2, L. 13 maggio 1999, n. 133.
(31) Lettera
abrogata dall’art. 9, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
(32) Comma
così modificato dall’art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.
(33) Comma
così sostituito dall’art. 14, L. 13 maggio 1999, n. 133.
(34) Comma
aggiunto dall’art. 14, L. 13 maggio 1999, n. 133.
(35) Termine
da ultimo prorogato al 2 marzo 1999 ai sensi dell’art. 12, L. 23 dicembre 1998,
n. 448.
(36) Comma
così modificato dall’art. 23, L. 23 dicembre 1997, n. 449.
(37) Comma
così sostituito dall’art. 2, D.L. 28 marzo 1997, n. 79.
(38) Comma
aggiunto dall’art. 2, D.L. 28 marzo 1997, n. 79.
(39) Lettera
aggiunta dall’art. 2, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
(40) Lettera
così modificata dall’art. 2, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
(41) Comma
così modificato dall’art. 4, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
(42) Comma
abrogato dall’art. 4, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
(43) Ai sensi
dell’art. 4, L. 23 dicembre 1999, n. 488, la riassegnazione prevista dal
presente comma non si applica per gli anni 2000, 2001 e 2002.
(44) Comma
abrogato dall’art. 2, D.P.R. 10 marzo 2000, n. 100 con effetto a partire dal 12
maggio 2000.
(45) Lettera
così modificata dall'art. 43, comma 11, L. 23 dicembre 2000, n. 388, con
effetto dal 1° gennaio 2001.
(46) Alinea
così modificata dall'art. 43, comma 18, lett. a), L. 23 dicembre 2000,
n. 388, con effetto dal 1° gennaio 2001.
(47) Lettera
abrogata dall'art. 43, comma 18, lett. b), L. 23 dicembre 2000, n. 388,
con effetto dal 1° gennaio 2001.
(48) Comma
così sostituito dall'art. 11, comma 1, L. 12 dicembre 2002, n. 273.
(49) Lettera
inserita dall'art. 1, comma 8, D.L: 21 marzo 2003, n. 45.
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(*)
Provvedimento pubblicato nella G.U. 28 dicembre 1996, n. 303.