Torna a Libri obbligatori ]

 Roma, 30/10/2008

Prot. 2511/0015109

 

Ministero del Lavoro, della Salute e

delle Politiche Sociali

Direzione generale per l‘Attività Ispettiva

 

Oggetto: Libro Unico del lavoro. Periodo transitorio dal 25 giugno 2008 al 18 agosto 2008. Chiarimenti.

 

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 112/08, vengono segnalate a questa Direzione Generale alcune questioni interpretative in ordine a1 quadro complessivo dei precetti e delle relative sanzioni concernenti la tenuta dei libri obbligatori nel periodo transitorio intercorrente tra il 25 giugno 2008 ed il 18 agosto 2008.

Pertanto, si ritiene necessario chiarire i seguenti aspetti al fine di circoscrivere le conseguenze degli accertamenti ispettivi effettuati in tale periodo e dare istruzioni agli uffici legali e del contenzioso in relazione agli adempimenti di loro competenza.

 

1) Dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/08, è stata immediatamente abrogata la disposizione del comma 1178 dell’art. 1 L. 296/06 relativa alla maxisanzione per le violazioni relative alla istituzione, esibizione e tenuta dei libri obbligatori (art. 39, comma 10 lett. j, D.L. 112/08). Pertanto, la stessa non è più applicabile in relazione alle condotte poste in essere dal 25 giugno 2008.

 

2) Sempre a decorrere da tale data, nei casi in cui i datori di lavoro si avvalgano dei consulenti del lavoro, degli altri professionisti abilitati o degli altri soggetti di cui all’art. 1, comma 4, della L. n. 12/1979 (servizi e centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa) per la tenuta del libro paga, sez. presenze, ovvero del libro unico del lavoro, tali documenti potevano non essere conservati sul luogo di lavoro. In tali casi, pertanto, l’omessa esibizione dei documenti poteva essere sanzionata solo una volta decorsi 15 giorni dalla richiesta del personale ispettivo (art. 40, comma 1, D.L. 112/08) ai soggetti abilitati alla tenuta della documentazione in esame.

 

3) Sempre a decorrere dal 25 giugno 2008, l’aggiornamento del libro paga sez. presenze, ovvero del neo istituito libro unico, deve essere effettuato entro e non oltre il termine del giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento (art. 39, comma 3, D.L. 112/08), mentre la registrazione dei dati variabili delle retribuzioni (ad es. lavoro straordinario, assenze per malattia ecc.) può essere effettuata entro il 16 del mese ulteriormente successivo. Ne consegue che non potevano essere sanzionate le violazioni attinenti all’obbligo di aggiornare il libro presenze entro il giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa.

 

Si ricorda, infine, che per tutte le violazioni accertate nel periodo transitorio in oggetto, relative alla omessa istituzione, esibizione e non corretta tenuta dei libri obbligatori, la disposizione sanzionatoria da applicare era quella prevista dall’art. 195 del D.P.R. 1124/1965, in quanto non abrogata dal D.L. 112/2008.

Ciò premesso, si invitano gli uffici in indirizzo a non dare ulteriore seguito a tutti quei verbali, siano essi oggetto o meno di scritti difensivi, in cui, per la casistica richiamata, siano state irrogate sanzioni relative a fattispecie difformi da quelle sopra specificate.