INAIL - DIREZIONE
CENTRALE RISCHI
Ufficio Entrate e Vigilanza
Prot. 7156 del 12/09/2007
Oggetto: |
Legge 3 agosto 2007 n. 123 - Art. 5 “Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori” e art. 6 “Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici”. |
La Legge
n. 123/2007 (1) contiene una serie di norme riguardanti
specificatamente l’attività di vigilanza, alcune delle quali immediatamente
operative.
Vengono in rilievo, in particolare, le disposizioni dirette a rafforzare gli
strumenti per il contrasto al lavoro irregolare, in parte già previsti
dall’art. 36 bis della Legge n. 248/2006
nell’ambito dei cantieri edili (2).
L’art. 5 dispone, infatti, che il personale ispettivo del Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale può adottare provvedimenti di sospensione di
un’attività imprenditoriale, qualora:
Il
potere discrezionale di adottare la sospensione dell’attività imprenditoriale
in tale ultima ipotesi è stato esteso al personale ispettivo delle Aziende
Sanitarie Locali, nell’ambito dei compiti istituzionali svolti dalle stesse e
limitatamente all’accertamento di violazioni della disciplina in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (3).
Sulla materia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione
generale per l’Attività Ispettiva ha già fornito con Lettera Circolare del 22 agosto 2007, prot. n.
10797, allegata alla presente, prime istruzioni operative al proprio
personale ispettivo, tenuto conto che la nuova disciplina è entrata in vigore
il 25 agosto u.s.
Nel rinviare alla citata Lettera Circolare per gli approfondimenti relativi
alla nozione di attività imprenditoriale nonché ai presupposti per l’adozione e
per la revoca del provvedimento di sospensione, per quanto riguarda gli aspetti
più direttamente connessi all’ordinaria operatività dell’attività di vigilanza
dell’Istituto, si segnala che, analogamente a quanto già previsto per i
cantieri edili, tale provvedimento può essere adottato dagli ispettori del
lavoro anche su segnalazione degli ispettori di vigilanza dell’INAIL.
Si confermano, pertanto, le disposizioni già impartite con Circolare 45/2006 (4) in
ordine all’immediata comunicazione alla competente Direzione Provinciale del
Lavoro di tutte le situazioni nelle quali sia accertata la sussistenza dei
presupposti che legittimano l’adozione del provvedimento di sospensione.
L’art. 6 della Legge n. 123/2007 ha inoltre previsto a decorrere dal 1
settembre 2007 l’obbligo della tessera di riconoscimento per il personale
occupato dall’impresa appaltatrice e subappaltatrice nonché per i lavoratori
autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di
lavoro, nell’ambito di tutti gli appalti o subappalti.
La norma ripete quanto già previsto per i lavoratori occupati nei cantieri
edili a decorrere dal 1 ottobre 2006 dall’art. 36 bis citato, prevedendo per i
datori di lavoro che occupano meno di dieci dipendenti la possibilità di
assolvere all’obbligo mediante annotazione su apposito registro vidimato dalla
competente D.P.L., da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale
giornalmente impiegato nei lavori.
In merito, si rammenta che la violazione degli obblighi inerenti la tessera di
riconoscimento, comporta (6):
Si ricorda infine che nei confronti delle suddette sanzioni non è ammessa la diffida obbligatoria ai sensi dell’art. 13 del D.Leg.vo n. 124/2004.
Note:
1. Legge 3 agosto 2007, n. 123, recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”, pubblicata sulla G.U. 10 agosto 2007, n. 185.
2. Legge 4 agosto 2006, n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, pubblicata sulla G.U. n. 186 del 11 agosto 2006.
3. Art. 5, comma 6, Legge n. 123/2007.
4. Circolare 23/10/2006 n. 45 “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Legge n. 248 del 4 agosto 2006, art. 36 bis”.
5. Art. 6, comma 3, Legge n. 123/2007.