Legge n. 123 del 3 agosto 2007
Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.
(GU n. 185 del 10-8-2007)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1.
(Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)
1.
II Governo è delegato ad adottare entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e
la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle
relative norme di attuazione, e garantendo l’uniformità della tutela dei
lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con
riguardo alle differenze di genere e alla condizione della lavoratrici e dei
lavoratori immigrati.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario
coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi generali:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle
normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, in
ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;
b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a
tutti settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo
conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della
specificità di settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella
pubblica amministrazione, come già indicati nell'articolo 1, comma 2, e
nell'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modificazioni, nel rispetto delle competenze in materia di
sicurezza antincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, nonché assicurando il coordinamento, ove
necessario, con la normativa in materia ambientale;
c) applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza
sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché
ai soggetti ad essi equiparati prevedendo:
1) misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e
lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività;
2) adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in
relazione ai rischi propri delle attività svolte e secondo principi della
raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003;
d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli
tutela, con particolare riguardo alle piccole, medie e micro imprese;
previsione di forme di unificazione documentale;
e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di
lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale, al fine di
operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di
utilizzo concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e di razionalizzare
il sistema pubblico di controllo;
f) riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio,
amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le
infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in
attuazione della presente legge, tenendo conto della responsabilità e delle
funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con riguardo in particolare alla
responsabilità del sito, nonché della natura sostanziale o formale della
violazione, attraverso:
1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione di
strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da
parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, confermando e
valorizzando il sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;
2) la determinazione delle sanzioni penali dell’arresto e dell’ammenda,
previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali
dell'ordinamento, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e
35 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
e successive modificazioni, da comminare in via esclusiva ovvero alternativa,
con previsione della pena dell’ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni
formali, della pena dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni di
particolare gravità, della pena dell’arresto fino a tre anni ovvero
dell'ammenda fino a euro centomila negli altri casi;
3) la previsione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una
somma di denaro fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con
sanzione penale;
4) la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della particolare
gravita delle disposizioni violate;
5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari delle
vittime della possibilità di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i diritti e le facoltà
attribuiti alla persona offesa, con riferimento ai reati commessi con
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;
6) la previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie
per interventi mirati alla prevenzione, a campagne di informazione e alle
attività dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali;
g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni
dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso il medico
competente, anche attraverso idonei percorsi formative, con particolare
riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale; introduzione della figura del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;
h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici,
anche quali strumento di aiuto alle imprese nell'individuazione di soluzioni
tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della
salute e sicurezza sul lavoro;
i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle
attività e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
finalizzato all'emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione
dello scambio di informazioni anche sulle disposizioni italiane e comunitarie
in corso di approvazione, nonché ridefinizione dei compiti e della composizione
da prevedere su base tripartita e di norma paritetica e nel rispetto delle
competenze delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 117
della Costituzione, della commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e l’igiene del lavoro e dei comitati regionali di
coordinamento;
I) valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo, di accordi aziendali,
territoriali e nazionali, nonché, su base volontaria, dei codici di condotta ed
etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di lavoro,
anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di
tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela
definiti legislativamente;
m) previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle competenze e
conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisite
attraverso percorsi formativi mirati;
n) definizione di un assetto istituzionale fondato sull'organizzazione e
circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili
a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche
attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro, che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o
duplicazione di interventi;
o) previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema informativo,
costituito da Ministeri, regioni e province autonome, Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto di previdenza
per il settore marittimo (IPSEMA) e Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL), con il contributo del Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro (CNEL), e del concorso allo sviluppo del medesimo da
parte degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di
settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della
salute delle donne;
p) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, da finanziare, a
decorrere dall'anno 2008, per le attività di cui ai numeri 1) e 2) della
presente lettera, a valere, previo atto di accertamento, su una quota delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL, attraverso:
1) la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite forme
di partecipazione tripartita, di progetti formativi, con particolare
riferimento alle piccolo, medie e micro imprese, da indirizzare, anche
attraverso il sistema della bilateralità, nei confronti di tutti i soggetti del
sistema di prevenzione aziendale;
2) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul
lavoro delle piccole, medie e micro imprese, i cui oneri siano sostenuti
dall'INAIL, nell'ambito e nei limiti delle spese istituzionali dell'Istituto.
Per tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure;
3) la promozione e la divulgazione della cultura della salute e della sicurezza
sul lavoro all'interno dell’attività scolastica ed universitaria e nei percorsi
di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in considerazione dei
relativi principi di autonomia didattica e finanziaria;
q) razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di
vigilanza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell'articolo 23, comma 4 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, al fine di
rendere più efficaci gli interventi di pianificazione, programmazione,
promozione della salute, vigilanza, nel rispetto dei risultati verificati, per
evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi e valorizzando
le specifiche competenze, anche riordinando il sistema delle amministrazioni e
degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in
materia e prevedendo criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;
r) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la lavoratrice
subordinati e per i soggetti ad essi equiparati in relazione all’adozione delle
misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle
lavoratrice;
s) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a:
1) migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed
appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con
particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso l'adozione di
meccanismi che consentano di valutare l’idoneità tecnico-professionale delle
imprese pubbliche e private, considerando il rispetto delle norme relative alla
salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale elemento
vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti
pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico
della finanza pubblica;
2) modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo
ribasso, al fine di garantire che l’assegnazione non determini la diminuzione
del livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
3) modificare la disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, prevedendo ch ei costi relativi alla sicurezza debbano essere
specificamente indicati nei bandi di gara e risultare congrui rispetto
all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture
oggetto di appalto;
t) rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria,
adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro, ai particolari
tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonché ai criteri ed alle linee guida
scientifici più avanzati, anche con riferimento al prevedibile momento di
insorgenza della malattia;
u) rafforzare e garantire le tutele previste dall'articolo 8 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
v) introduzione dello strumento dell’interpello previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
e successive modificazioni, relativamente a quesiti di ordine generale
sull’applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, individuando il soggetto titolare competente a fornire tempestivamente
la risposta.
3. I decreti di cui al presente articolo non possono disporre un abbassamento
dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti
e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze.
4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto della
procedura di cui all’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute,
delle infrastrutture, limitatamente a quanto previsto dalla lettera s) del
comma 2, dello sviluppo economico, limitatamente a quanto previsto dalla
lettera e) del comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche europee,
il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro della solidarietà sociale, limitatamente a quanto previsto dalla
lettera I) del comma 2, nonché gli altri Ministri competenti per materia,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei
datori di lavoro.
5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare
del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al
Senato della Repubblica perche su di essi siano espressi, entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e
per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in
mancanza dei pareri. Qualora il termine per l’espressione dei pareri
parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di tre mesi.
6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al
comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente
articolo, il Governo può adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e
5, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
7. Dall'attuazione dei criteri di delega recati dal presente articolo, con
esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera p), numeri 1) e 2), non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine,
per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente delega le
amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle
ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione
alle medesime amministrazioni.
Art. 2.
(Notizia all’INAIL in taluni casi di esercizio dell'azione penale)
1. In caso di
esercizio dell’azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni
personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che
abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà
immediata notizia all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile
e dell’azione di regresso.
Art. 3.
(Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, a. 626)
1. Al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell' articolo 7 e sostituito dal seguente:
«3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione
dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale
documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del
presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.»;
b) all'articolo 7, dopo il comma 3-bis aggiunto il seguente:
«3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del
lavoro previste dalla discipline vigente degli appalti pubblici, nei contratti
di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559,
1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi
relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta,
il rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18 e le organizzazioni
sindacali dei lavoratori.»;
c) all'articolo 18, comma 2, il terzo periodo é sostituito dal seguente: «Il
rappresentante di cui al precedente periodo è di norma eletto dai lavoratori»;
d) all'articolo 18, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali
o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione
collettiva, avviene di norma in un’unica giornata su tutto il territorio
nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto
sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.»;
e) All’articolo 19, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il datore di lavoro e tenuto a consegnare al rappresentante per la
sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della funzione, copia
del documento di cui al articolo 4, commi 2 e 3, nonché del registro degli
infortuni sul lavoro di cui all' articolo 4, comma 5, lettera o).»;
f) all'articolo 19, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, di cui all'
articolo 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui al
presente articolo con riferimento a tutte le unita produttive del territorio o
di comparto di rispettiva competenza».
Art. 4.
(Disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)
1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa sancita, ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, è disciplinato il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai comitati regionali di
coordinamento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998. In particolare, sono individuati:
a) nell’ambito della normativa già prevista in materia, i settori prioritari di
intervento dell’azione di vigilanza, i piani di attività ed i progetti
operativi da attuare a livello territoriale;
b) l’esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte di
amministrazioni ed enti pubblici.
2. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 1, il coordinamento delle
attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
è esercitato dal presidente della provincia o da assessore da lui delegato, nei
confronti degli uffici delle amministrazioni e degli enti pubblici territoriali
rientranti nell' ambito di competenza.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le
regioni, le province autonome, l’INAIL, l’IPSEMA, l’ISPESL e le altre
amministrazioni aventi competenze nella materia predispongono le attività
necessarie per l’integrazione dei rispettivi archivi informativi, anche
attraverso la creazione di banche dati unificate relative ai singoli settori o
comparti produttivi, e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed
ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori, da realizzare
utilizzando le ordinarie risorse economiche e strumentali in dotazione alle
suddette amministrazioni. I dati contenuti nelle banche dati unificate sono
resi pubblici, con esclusione dei dati sensibili previsti dal codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Le risorse stanziate a decorrere dall’anno 2007 dall'articolo 1, comma 545,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alle finalità di cui alla
lettera a) del comma 544 del medesimo articolo 1, vengono così utilizzate per
il solo esercizio finanziario 2007:
a) 4.250.000 euro per l’immissione in servizio del personale di cui
all'articolo 1, comma 544, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dal 1° luglio 2007;
b) 4.250.000 euro per finanziare il funzionamento e il potenziamento
dell’attività ispettiva, la costi-tuzione di appositi nuclei di pronto
intervento e per l'incremento delle dotazioni strumentali.
5. Per la ripartizione delle risorse di cui al comma 4, il Ministro
dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
6. Il personale amministrativo degli istituti previdenziali, che, ai sensi 13
della legge 24 novembre 1981, n. 689, accerta d'ufficio violazioni
amministrative sanabili relative alla disciplina in materia previdenziale,
applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo
24 aprile 2004, n. 124.
7. Nel rispetto delle disposizioni e dei principi vigenti, il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della pubblica istruzione
avviano a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, nell’ ambito delle
dotazioni finanziarie e di personale disponibili e dei Programmi operativi
nazionali (PON) obiettivo 1 e obiettivo 2, a titolarità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, progetti sperimentali in ambito scolastico e nei
percorsi di formazione professionale volti a favorire la conoscenza delle
tematiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Art. 5.
(Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori)
1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal presente articolo, il personale
ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su
segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze,
può adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale
qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da
altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento
del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di
riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,
e successive modificazioni, ovvero di gravi e reiterate violazioni della
disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata alle competenti
amministrazioni, al fine dell'emanazione da parte di queste ultime di un
provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni
ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione
nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio
della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.
2. E’ condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale
ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma
1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle
ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei
tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina
in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di
cui al comma 3 pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente
irrogate.
3. E’ comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e
amministrative vigenti.
4. L'importo delle sanzioni amministrative cui al comma 2, lettera c), e di cui
al comma 5 integra la dotazione del Fondo per l’occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed è destinato al
finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare
individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
5. Al comma 2 dell’articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera
b) e aggiunta la seguente:
«b-bis) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a
quelle di cui alla lettera b), ultimo periodo, pari ad un quinto delle sanzioni
amministrative complessivamente irrogate».
6. I poteri e gli obblighi assegnati dal comma 1 al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono estesi, nell'ambito dei
compiti istituzionali delle aziende sanitarie locali e nei limiti delle risorse
finanziarie, umane e strumentali complessivamente disponibili, al personale
ispettivo delle medesime aziende sanitarie, limitatamente all’accertamento di
violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro. In tale caso trova applicazione la disciplina di cui al comma 2,
lettere b) e c).
Art. 6.
(Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e
subappaltatrici)
1. Nell'ambito
dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere
dal 1° settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o
subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera
di riconoscimento. Tale obbligo grava anche capo ai lavoratori autonomi the
esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i
quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
2. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere
all’obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione, su apposito registro
vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da
tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato
nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si
tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei
rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si
applicano le disposizioni di cui al comma 1.
3. La violazione delle previsioni di cui commi 1 e 2 comporta l’applicazione,
in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro
500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 1 che non provvede ad esporla è punito con la
sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette
sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 7
(Poteri degli organismi paritetici)
1. Gli organismi
paritetici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, possono effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei
comparti produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a valutare
l’applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della
salute sui luoghi di lavoro.
2. Degli esiti dei sopralluoghi di cui al comma 1 viene informata la competente
autorità di coordinamento delle attività di vigilanza.
3. Gli organismi paritetici possono chiedere alla competente autorità di
coordinamento delle attività di vigilanza di disporre l’effettuazione di
controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni.
Art. 8
(Modifiche all'articolo 86 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163)
1. All’articolo
86 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,
il comma 3- bis è sostituito dai seguenti:
«3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione
dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori
pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a
valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo
del lavoro e al costo relativo alla sicurezza,il quale deve essere
specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente
comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle,
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori
economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati
comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed
assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree
territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro
è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più
vicino a quello preso in considerazione.
3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a
ribasso d’asta».
Art. 9.
(Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
1. Dopo
l’articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito
seguente:
«Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime,
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela
dell'igiene e della salute sul lavoro) – 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul
lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille
quote.
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le
sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non
inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno».
Art. 10
(Credito d’imposta)
A decorrere dal
2008, ai datori di lavoro è concesso per il biennio 2008-2009, in via sperimentale, entro un limite di spesa pari a 20 milioni di euro annui, un credito
d’imposta nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la
partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere
formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti, ai soli fini del
beneficio di cui al presente comma, i criteri e le modalità della
certificazione della formazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, ogni
anno, uno o pin decreti per determinare il riparto delle risorse tra i
beneficiari. II credito d'imposta di cui al presente comma può essere fruito
nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione della disciplina de minimis
di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006.
2. All’onere derivante dall'applicazione del comma 1, a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante utilizzo di una
corrispondente quota del Fondo di rotazione per la formazione professionale e
l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'articolo 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, e all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio
1993 , n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.
Art. 11.
(Modifica dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
1. All'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1198 è sostituito dal seguente:
«1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di
regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere
dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da
parte degli organi di controllo e vigilanza nelle materie oggetto della
regolarizzazione, ad esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e
la sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facoltà dell’organo ispettivo di
verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere
nelle materie oggetto della regolarizzazione, al fine dell'integrazione della
regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. L'efficacia estintiva
di cui al comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi
in materia di salute e sicurezza dei lavoratori».
Art. 12.
(Assunzione di ispettori del lavoro)
1. Al fine di
fronteggiare il fenomeno degli infortuni mortali sul lavoro e di rendere più
incisiva la politica di contrasto del lavoro sommerso, il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale è autorizzato all'immissione in servizio, a
decorrere dal mese di gennaio 2008, nel numero massimo complessivo di 300 unità
di personale risultato idoneo a seguito dello svolgimento dei concorsi pubblici
regionali per esami, rispettivamente, a 795 posti di ispettore del lavoro,
bandito il 15 novembre 2004, e a 75 posti di ispettore tecnico del lavoro,
bandito il 16 novembre 2004, per l' area funzionale C, posizione economica C2,
per gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. In connessione con le immissioni in servizio del personale di cui al comma
1, per le spese relative all’incremento delle attività ispettive,
all’aggiornamento, alla formazione, alle attrezzature, nonché per i buoni
pasto, per lavoro straordinario e per le missioni svolte dal medesimo personale
è autorizzata, a decorrere dall’anno 2008, la spesa di e 9.448.724.
3. All'onere derivante dall’attuazione comma 1, valutato in euro 10.551.276 a decorrere dall'anno 2008, e del comma 2, pari ad euro 9.448.724 a decorrere dall'anno medesimo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l’anno 2007,
utilizzando la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero
della solidarietà sociale.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli
oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell’adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati
ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al
periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da
apposite relazioni illustrative.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 agosto 2007
NAPOLITANO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DAMIANO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TURCO, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: MASTELLA