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Messaggio INPS n. 1968 del
19 gennaio 2005
Oggetto:
Collaborazioni a progetto.
Al fine di garantire uniformità di comportamento in materia di accertamento dei
rapporti di collaborazione a progetto di cui all’art. 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
si rende necessario richiamare l’attenzione dei dirigenti in indirizzo sulla
necessità di evitare, per l’avvenire, di disconoscere i rapporti in questione
esclusivamente a causa dell’omessa presentazione, in sede di iscrizione del
collaboratore, della copia del contratto.
Tale prassi, infatti, è priva di ogni fondamento sia perché non è configurabile
l’obbligo di iscrizione del lavoratore alla Gestione separata tutte le volte
che al primo rapporto ne seguano o se ne aggiungano altri, sia perché la
valutazione della natura, autonoma o subordinata, del rapporto non può esaurirsi
nel formale esame del contratto stipulato dalle parti, scaturendo, la stessa,
da un’attenta valutazione delle concrete modalità di svolgimento del rapporto,
alla luce dei noti e consolidati principi elaborati dalla dottrina e dalla
giurisprudenza.
Trattasi di un procedimento complesso, il cui esito, tra l’altro, non è
rappresentato dall’accoglimento o dalla reiezione della domanda di iscrizione
del lavoratore, ma dall’accertamento del rapporto di collaborazione o di un
rapporto diverso da quello denunciato.
Nel richiamare, al riguardo,le disposizioni contenute nel citato decreto
legislativo ed i chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali con circolare n. 1/2004,
preme sottolineare il rilievo che in materia stanno per assumere, da una parte,
l’istituto della certificazione di cui al decreto legislativo n. 276/2003 e,
dall’altra, l’obbligo di denunzia immediata dei rapporti di collaborazione
tramite il modello di comunicazione unificato previsto, da ultimo, dal decreto legislativo n. 297/2002.
Non appare superfluo rammentare, infine, che l’unico obbligo imposto dalla
legge ai soggetti tenuti all’iscrizione nella Gestione separata consiste nella
comunicazione dei seguenti dati: la tipologia dell’attività, i dati anagrafici,
il codice fiscale ed il domicilio (art. 2, comma 27, l. 335/1995).