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MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI
Circolare n. 1 del 8 gennaio 2004
Oggetto: Disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità c.d. a progetto. Decreto
legislativo n. 276/03.
I. IL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
NELLA MODALITA C.D. A PROGETTO: DEFINIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE
La definizione di lavoro a progetto – e la relativa
disciplina – è contenuta negli articoli da 61 a 69 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276
Ai
sensi dell'art. 61, comma 1, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c.
devono essere "riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di
lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal
collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la
organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per
l'esecuzione della attività lavorativa".
L'art.
61 non sostituisce e/o modifica l'art. 409, n. 3, c.p.c.
bensì individua, per l'ambito di applicazione del
decreto e - nello specifico - della medesima disposizione, le modalità di
svolgimento della prestazione di lavoro del collaboratore, utili ai fini della
qualificazione della fattispecie nel senso della autonomia o della
subordinazione.
Sul
piano generale, peraltro, il lavoro a progetto non
tende, allo stato, ad assorbire tutti i modelli contrattuali riconducibili in
senso lato all'area della c.d. parasubordinazione. L'articolo 61, oltre a
definire positivamente le modalità di svolgimento
delle collaborazioni coordinate e continuative c.d. a progetto, esclude infatti
dalla riconducibilità a tale tipo contrattuale:
· le
prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva
non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso
committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno
solare, sempre con il medesimo committente, sia superiore a 5 mila Euro. Si tratta di collaborazioni
coordinate e continuative per le quali, data la loro limitata
"portata", si è ritenuto non fosse necessario il riferimento al
progetto e, dunque, di sottrarle dall'ambito di applicazione della nuova
disciplina; tali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa si
distinguono sia dalle prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da
particolari soggetti di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto
legislativo, sia dalle attività di lavoro autonomo occasionale vero e proprio,
ossia dove non si riscontra un coordinamento ed una continuità nelle
prestazioni e che proprio per questa loro natura non sono soggette agli
obblighi contributivi previsti per le collaborazioni coordinate e continuative
bensì a quelli di cui all'articolo 44, comma 2, del decreto-legge n. 269 del 30
settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326;
· gli
agenti ed i rappresentanti di commercio continuano ad essere regolati dalle
discipline speciali;
· le
professioni intellettuali, per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data del 24
ottobre 2003;
· le
collaborazioni rese nei confronti delle associazioni e società sportive
dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline
sportive associate ed agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
(art.90 legge n. 289/02);
· componenti di organi di amministrazione e controllo di
società;
· partecipanti
a collegi e commissioni;
· collaboratori
che percepiscano pensione di vecchiaia.
La
disciplina che emerge dall'art. 61 è, come detto, finalizzata a impedire l'utilizzo improprio o fraudolento delle
collaborazioni coordinate e continuative. Al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 si collocano, con tutta
evidenza, fattispecie che non presentano significativi rischi di elusione della normativa inderogabile del diritto del
lavoro.
Occorre,
peraltro, ribadire che sia l'introduzione nel nostro ordinamento
della fattispecie dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
nella modalità a progetto sia la previsione di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa a carattere occasionale ex art. 61, comma 2, del d. lgs. n. 276/03, non hanno
certamente comportato l'abrogazione delle disposizioni del contratto d'opera di
cui all'art. 2222 e ss. del codice civile. Ne consegue che, ad esempio, nel
caso di un prestatore d'opera che superi, nei rapporti
con uno stesso committente, uno dei due limiti previsti dall'art. 61, comma 2,
del d. lgs. n. 276/03, non
necessariamente dovrà veder qualificato il proprio rapporto come collaborazione
a progetto o a programma, ben potendosi verificare il caso che quel prestatore
abbia reso una o più prestazioni d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del
codice civile.
L'articolo
3 della legge n. 91 del 23 marzo 1981 ha previsto, al secondo
comma, talune ipotesi in cui la prestazione sportiva dell'atleta è resa nella
forma del contratto di lavoro autonomo; lavoro autonomo che può anche
svolgersi, qualora ne ricorrano i presupposti, in forma di collaborazione
coordinata e continuativa. Deve ritenersi che in quest'ultimo
caso, trattandosi di attività tipiche contemplate
espressamente dal legislatore, non si applichi la disposizione che prevede la
necessità dell'indicazione di un progetto.
Va
precisato, altresì, che nell'espressione "collegi e commissioni"
delle società, sopra richiamati, sono inclusi anche
quegli organismi aventi natura tecnica.
Nella esclusione
dei percettori di pensione di anzianità, è evidente che debbano essere compresi
quei soggetti, titolari di pensione di anzianità o di invalidità che, ai sensi
della normativa vigente, al raggiungimento del 65° anno di età, vedono
automaticamente trasformato il loro trattamento in pensione di vecchiaia.
Va
peraltro rilevato che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 276/03,
la pubblica amministrazione può continuare a stipulare contratti di
collaborazione senza tener conto dei limiti introdotti dalla novella mantenendo
il riferimento all'art. 409 n. 3 c.p.c. la cui
previsione, per i rapporti che vedano una parte pubblica, non ha subito modificazioni in attesa delle eventuali future
determinazioni da adottarsi, ai sensi del comma 8 dell'art. 86 del decreto
legislativo n. 276/03, da parte del Ministro per la Funzione pubblica e delle
organizzazioni sindacali, in sede di armonizzazione dei profili conseguenti
all'entrata in vigore del decreto legislativo in argomento.
Si
deve evidenziare, infine, che nell'ambito di applicazione
della disciplina in esame dal 24 ottobre 2003 non è più possibile porre in
essere rapporti ascrivibili alla collaborazione coordinata e continuativa che
non siano riconducibili alla modalità del lavoro a progetto, fatte salve le
ipotesi di cui all'articolo 61, sopra richiamate, per le quali continua a
trovare applicazione la previgente disciplina.
II. I REQUISITI QUALIFICANTI DELLA FATTISPECIE
Le
collaborazioni coordinate e continuative secondo il
modello approntato dal legislatore, oltre al requisito del progetto, programma
di lavoro o fase di esso, che costituisce mera modalità organizzativa della
prestazione lavorativa, restano caratterizzate dall'elemento qualificatorio essenziale, rappresentato dall'autonomia del
collaboratore (nello svolgimento della attività lavorativa dedotta nel
contratto e funzionalizzata alla realizzazione del
progetto, programma di lavoro o fase di esso), dalla necessaria coordinazione
con il committente, e dall'irrilevanza del tempo impiegato per l'esecuzione
della prestazione.
Quanto
a quest'ultimo requisito, va comunque
ricordato che l'art. 62, comma 1, lett. d), del decreto legislativo, prevede
che tra le forme di coordinamento dell'esecuzione della prestazione del
collaboratore a progetto all'organizzazione del committente sono comprese anche
forme di coordinamento temporale. Ond'è che
l'autonomia del collaboratore a progetto si esplicherà
pienamente, quanto al tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione,
all'interno delle pattuizioni intervenute tra le parti su dette forme di
coordinamento.
Tali
requisiti costituiscono il fulcro della differenziazione tra la tipologia
contrattuale in esame e quelle riconducibili, da un lato, al lavoro subordinato
e, dall'altro, al lavoro autonomo (art. 2222 c.c.).
Con
particolare riguardo al lavoro a tempo determinato, ove la prestazione è resa
con vincolo di subordinazione ed il termine delimita
pertanto esclusivamente il periodo in cui il lavoratore è a disposizione del
datore di lavoro per lo svolgimento delle mansioni contrattualmente
individuate, il lavoro a progetto si differenzia per ciò che la durata del
rapporto è funzionale alla realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase
di esso, in regime di totale autonomia.
In
tal senso, infatti, è significativo che ai sensi
dell'art. 61, comma 1, il collaboratore deve gestire il progetto in funzione
del risultato, che assume rilevanza giuridica indipendentemente dal tempo
impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.
Del
tutto coerentemente, del resto, ai sensi dell'art. 67, comma 1, il contratto si
risolve al momento della realizzazione del progetto o del programma di lavoro o
della fase di esso.
IL
PROGETTO
Il
progetto consiste in un'attività produttiva ben identificabile e funzionalmente
collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa
direttamente con la sua prestazione.
Il
progetto può essere connesso all'attività principale od
accessoria dell'impresa.
L'individuazione
del progetto da dedurre nel contratto compete al
committente.
Le
valutazioni e scelte tecniche, organizzative e produttive sottese al progetto sono insindacabili.
IL
PROGRAMMA O LA FASE DI ESSO
Il
programma di lavoro consiste in un tipo di attività
cui non è direttamente riconducibile un risultato finale.
Il
programma di lavoro o la fase di esso si
caratterizzano, infatti, per la produzione di un risultato solo parziale
destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre
lavorazioni e risultati parziali.
L'AUTONOMA
GESTIONE DEL PROGETTO O DEL PROGRAMMA
Nell'ambito
del progetto o del programma la definizione dei tempi di lavoro e delle
relative modalità deve essere rimessa al
collaboratore.
Ciò
perché l'interesse del creditore è relativo al perfezionamento del risultato
convenuto e non, come avviene nel lavoro subordinato, alla disponibilità di una prestazione di lavoro eterodiretta.
Le
collaborazioni coordinate e continuative nella
modalità a progetto hanno una durata determinata o determinabile, in funzione
della durata e delle caratteristiche del progetto, del programma di lavoro o
della fase di esso. Nel caso di programma di lavoro la determinabilità della
durata può dipendere dalla persistenza dell'interesse
del committente alla esecuzione del progetto, programma di lavoro o fase di
esso. La determinabilità del termine è dunque funzionale ad
un avvenimento futuro, certo nell'an ma non anche
necessariamente nel quando.
IL
COORDINAMENTO
Indipendentemente
da ciò, pur tuttavia, il collaboratore a progetto può
operare all'interno del ciclo produttivo del committente e, per questo, deve
necessariamente coordinare la propria prestazione con le esigenze
dell'organizzazione del committente.
Il
coordinamento può essere riferito sia ai tempi di lavoro che alle modalità di esecuzione del progetto o del programma di
lavoro, ferma restando, ovviamente,l'impossibilità del committente di
richiedere una prestazione o un'attività esulante dal progetto o programma di
lavoro originariamente convenuto.
III. LA FORMA
Il contratto è stipulato in forma scritta.
È
una forma richiesta ad probationem e non ad substantiam.
Contenuto
necessario, ai fini della prova del rapporto posto in essere,
sono i seguenti elementi:
· indicazione
della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
· indicazione
del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso,
individuato nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
· il
corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché
i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
· le
forme di coordinamento del lavoratore a progetto al
committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa,
che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella
esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
· le
eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, (oltre quelle previste ex art. 66, comma 4, del d.
lgs. n. 276/03).
E'
opportuno sottolineare che, seppure la forma scritta
sia richiesta solo ai fini della prova, quest'ultima
sembra assumere valore decisivo rispetto alla individuazione del progetto, del programma
o della fase di esso in quanto in assenza di forma scritta non sarà agevole per
le parti contrattuali dimostrare la riconducibilità
della prestazione lavorativa appunto a un progetto, programma di lavoro o fase
di esso.
IV. POSSIBILITA' DI RINNOVO
Analogo progetto o programma di lavoro può essere oggetto di successivi contratti
di lavoro con lo stesso collaboratore.
Quest'ultimo
può essere a maggior ragione impiegato successivamente
anche per diversi progetti o programmi aventi contenuto del tutto diverso.
Tuttavia
i rinnovi, così come i nuovi progetti in cui sia impiegato lo stesso
collaboratore, non devono costituire strumenti elusivi
dell'attuale disciplina.
Ciascun
contratto di lavoro a progetto deve pertanto
presentare, autonomamente considerato, i requisiti di legge.
V. IL CORRISPETTIVO
Il
corrispettivo deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro
eseguito.
Il
parametro individuato dal legislatore è costituito dai
compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro
autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.
Pertanto,
stante la lettera della legge (art. 63) non potranno essere in alcun modo utilizzate le disposizioni in materia di retribuzione
stabilite nella contrattazione collettiva per i lavoratori subordinati.
La
quantificazione del compenso deve avvenire in
considerazione della natura e durata del progetto o del programma di lavoro, e,
cioè, in funzione del risultato che il collaboratore deve produrre. Le parti del rapporto potranno, quindi, disciplinare nel
contratto anche i criteri attraverso i quali sia possibile escludere o ridurre
il compenso pattuito nel caso in cui il risultato non sia stato perseguito o la
qualità del medesimo sia tale da comprometterne l'utilità.
VI. LE TUTELE
Tra gli scopi dichiarati dal Legislatore era
espressamente individuato l'incremento delle tutele per i collaboratori.
L'art.
66, infatti, appronta un sistema di tutele minimo con
particolare riferimento alla gravidanza, alla malattia ed all'infortunio
stabilendo in primo luogo che essi non comportano l'estinzione del rapporto
contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
Malattia
e infortunio: fermo restando l'invio, ai fini della
prova, di idonea certificazione scritta, la sospensione del rapporto non
comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza
(la previsione è derogabile dalle parti), ma il committente può recedere dal
contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto
della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero
superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.
Gravidanza:
fermo restando l'invio, ai fini della prova, di idonea
certificazione scritta, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di
180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.
Si
applicano inoltre al collaboratore:
· le
disposizioni di cui alla legge n. 533 del 1973 sul processo del lavoro;
· l'articolo
64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che prevede per le
lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui alla legge n. 335/95, art.2, comma 26, non iscritte ad altre forme
obbligatorie l'applicazione dell'art. 59 della legge n. 449/97;
· il
decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni
(ovviamente quando la prestazione lavorativa si svolga
nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all'art.51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del
decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 gennaio 2001).
Riguardo in particolare alla protezione contro i
rischi lavorativi, occorrerà naturalmente considerare che, stante la ratio del d.lgs. n. 626
- principalmente orientata alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
subordinati, ed alla corrispondente responsabilizzazione
dei datori di lavoro - non poche prescrizioni di tale provvedimento (per lo più
sanzionate penalmente) risultano di problematica applicazione nei confronti di
figure, come quelle dei collaboratori, fortemente connotate da una componente
di autonomia nello svolgimento della prestazione (in funzione del risultato, ancorchè nel rispetto del coordinamento con la
organizzazione del committente). Non a caso, per i lavoratori autonomi (figure,
sotto questo profilo, assai prossime ai collaboratori)
lo stesso d.lgs. 626 ha previsto uno specifico regime
di tutela (art. 7). In proposito, l'attuazione della delega (di cui
all'articolo 3 della legge di semplificazione 2001, n. 229 del 2003) per il riassetto normativo in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro costituisce l'occasione per un adattamento dei principi
generali di tutela prevenzionistica alle oggettive
peculiarità del lavoro a progetto.
VII. SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO ED OBBLIGHI DEL
COLLABORATORE
Il collaboratore può svolgere la sua attività a favore
di più committenti, tuttavia il contratto individuale può limitare in tutto od
in parte tale facoltà.
Il
collaboratore non deve svolgere attività in concorrenza con i committenti né,
in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo,
atti in pregiudizio della attività dei committenti medesimi.
VIII. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
In
tema di risoluzione del contratto l'art. 66 prevede che esso si risolva al
momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto.
Inoltre
le parti possono recedere prima della scadenza del
termine per giusta causa ed altre cause e modalità (incluso il preavviso)
stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.
Si
deve ritenere pertanto che indipendentemente dal termine apposto al contratto
qualora il progetto sia ultimato prima della scadenza
il contratto debba intendersi risolto.
Tuttavia
se, come ha inteso il legislatore, è il progetto l'elemento caratterizzante
della collaborazione il corrispettivo determinato nel contratto sarà dovuto comunque per l'intero.
IX. RINUNZIE E TRANSAZIONI
I
diritti derivanti dalle disposizioni contenute nelle predette disposizioni
possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti
in sede di certificazione del rapporto di lavoro secondo lo schema dell'art.
2113 c.c.
X. SANZIONI
I
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di
lavoro o fase di esso sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Si
tratta di una presunzione che può essere superata qualora il committente
fornisca in giudizio prova della esistenza di un rapporto di lavoro
effettivamente autonomo.
Qualora
invece, in corso di rapporto, venga accertato dal
giudice che il rapporto instaurato sia venuto a configurare un contratto di
lavoro subordinato per difetto del requisito dell'autonomia, esso si trasforma
in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di
fatto realizzatasi tra le parti.
Il
controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi
generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza
del progetto, programma di lavoro o fase di esso e non può essere esteso fino
al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o
produttive che spettano al committente.
Detto
controllo, inoltre, concerne in entrambi i casi l'esistenza nei fatti di un progetto e non la sua mera deduzione nel contratto.
La
mancata deduzione del progetto nel contratto, infatti,
preclude solo la possibilità di dimostrarne l'esistenza e la consistenza con
prova testimoniale.
XI. REGIME TRANSITORIO
L'art.
86, comma 1, prevede che le collaborazioni coordinate e continuative
stipulate ai sensi della disciplina vigente al momento di entrata in vigore del
decreto e che non possono essere ricondotte ad un progetto o a una fase di
esso, mantengono efficacia fino alla scadenza e, in ogni caso, non oltre un
anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, ossia
non oltre il 24 ottobre 2004. Sempre per le collaborazioni in atto che non
possono essere ricondotte ad un progetto o a una fase
di esso è prevista la facoltà di stabilire termini più lunghi di efficacia
transitoria, purché ciò sia stabilito nell'ambito di un accordo aziendale con
il quale il datore di lavoro contratta con i sindacati interni la transizione
di questi collaboratori o verso il lavoro a progetto, così come disciplinato
dal decreto legislativo n. 276/03, o verso una forma di rapporto di lavoro
subordinato che può essere individuata fra quelle disciplinate dal "nuovo
regime" dei rapporti di lavoro previsti dal medesimo d. lgs. (job on call,
job sharing, distacco, somministrazione, appalto), ma
anche già disciplinate (contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
a termine, a tempo parziale, ecc.).