Decreto Legislativo n.
297 del 19 dicembre 2002
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del
15 gennaio 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione, così come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 45, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, così come modificato dall'articolo 78, comma 26, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prescrive di procedere alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli più adeguati alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione di disagio, con revisione e razionalizzazione del collocamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 45, comma 5;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;
Visti i decreti ministeriali in data 30 maggio 2001 in materia di elenco anagrafico e di scheda professionale;
Visto il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, in data 13 e 20 febbraio 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2002;
Visto il parere della Conferenza Unificata, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2002;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è sostituito
dal seguente:
"Art. 1 (Finalità e definizioni). - 1.
Le disposizioni contenute nel presente decreto stabiliscono:
a) i principi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di
collocamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda
e offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di
informatizzazione;
b) i principi per l'individuazione dei soggetti potenziali destinatari
di misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro, definendone le
condizioni di disoccupazione secondo gli indirizzi comunitari intesi a
promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della
disoccupazione di lunga durata.
2. Ad ogni effetto si intendono per:
a)
"adolescenti” , i minori di età compresa fra i quindici e diciotto anni,
che non siano più soggetti all'obbligo scolastico;
b) "giovani” , i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a
venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di
laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore età
definita in conformità agli indirizzi dell'Unione europea;
c) "stato di disoccupazione” , la condizione del soggetto privo di
lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di
una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti;
d) "disoccupati di lunga durata” , coloro che, dopo aver perso un
posto di lavoro o cessato un'attività' di lavoro autonomo, siano alla ricerca
di una nuova occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;
e) "inoccupati di lunga durata” , coloro che, senza aver
precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di
un'occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;
f) "donne in reinserimento lavorativo” , quelle che, già
precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo
almeno due anni di inattività;
g) "servizi competenti” , i centri per l'impiego di cui all'articolo
4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste
funzioni, in conformità delle norme regionali e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.".
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è
inserito il seguente:
"Art. 1-bis (Modelli dei dati
contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori e
soppressione di liste di collocamento). - 1. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata, vengono definiti il modello di comunicazione, il formato di
trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nella scheda
anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori, che costituiscono la
base dei dati del sistema informativo lavoro.
2. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 1 si utilizzano i
modelli dei dati ed i dizionari terminologici approvati con decreti
ministeriali in data 30 maggio 2001, pubblicati, rispettivamente, nel
supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21
luglio 2001, e nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2001.
3. Sono soppresse le liste di collocamento ordinarie e speciali, ad
eccezione di quelle previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, dall'articolo 6 della legge 23 luglio
1991, n. 223, dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
4. Con regolamento emanato su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinato il collocamento della gente di
mare, prevedendo, in applicazione dei principi stabiliti in materia dal
presente decreto, il superamento dell'attuale sistema di collocamento
obbligatorio.".
Art. 3.
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c),
dev'essere comprovata dalla presentazione
dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si
trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità
allo svolgimento di attività lavorativa.
3. Le Regioni definiscono gli indirizzi operativi per l'accertamento e
la verifica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti.
4. La verifica dell'effettiva permanenza nello stato di disoccupazione
e' effettuata dai servizi competenti con le seguenti modalità:
a) sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 4-bis o di
altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza;
b) in relazione al rispetto delle misure concordate con il
disoccupato.";
b) al comma 5, le parole: "20 ottobre 1998, n. 403." sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.";
c) al comma 6, la parola: "inferiori" e' sostituita dalla seguente: "fino";
d) il comma 7 e' soppresso.
2. Gli interessati all'accertamento della condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente per territorio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed a rendere la dichiarazione di cui al comma 1. Restano valide le dichiarazioni di disponibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa prestate ai sensi della precedente normativa e gli obblighi che ne derivano per i servizi competenti.
Art. 4.
1. L'articolo 3 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Indirizzi generali ai servizi
competenti ai fini della prevenzione della disoccupazione di
lunga durata). - 1. Le Regioni definiscono gli obiettivi e gli
indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti, di cui all'articolo
1, comma 2, lettera g), effettuano al fine di
favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la
disoccupazione di lunga durata, sottoponendo i soggetti di cui all'articolo 1,
comma 2, ad interviste periodiche e ad altre misure di politica attiva secondo
le modalità definite ed offrendo almeno i seguenti interventi:
a) colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello stato di
disoccupazione;
b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di
formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca
l'integrazione professionale:
1) nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne in cerca di
reinserimento lavorativo, non oltre quattro mesi dall'inizio dello stato di
disoccupazione;
2) nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga
durata, non oltre sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione.".
Art. 5.
1. L'articolo 4 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Perdita dello stato di
disoccupazione). - 1. Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da
parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei
seguenti principi:
a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento
di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al
reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si
applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo
1 dicembre 1997, n. 468;
b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata
presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio
competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3;
c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza
giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del
contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi
superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se
si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di
trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;
d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di
un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata
inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani.".
Art. 6.
1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è
inserito il seguente:
"Art. 4-bis (Modalità
di assunzione e adempimenti successivi). - 1. I datori di lavoro
privati e gli enti pubblici economici, procedono all'assunzione diretta di
tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo
l'obbligo di assunzione mediante concorso
eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici. Restano
ferme le disposizioni speciali previste per l'assunzione di lavoratori non
comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle
previste per l'assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire
all'estero di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché
quelle previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. All'atto dell'assunzione i datori di lavoro privati e gli
enti pubblici economici sono tenuti a consegnare ai lavoratori una
dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel
libro matricola, nonché la comunicazione di cui al
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni
effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia
riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione
sociale.
4. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a
comunicare, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione,
al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede
operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei
assunti nel corso del mese precedente.
5. I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le
pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso
di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale
a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al
servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro le
seguenti variazioni del rapporto di lavoro:
a) proroga del termine inizialmente fissato;
b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo
indeterminato;
e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a
tempo indeterminato.
6. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono valide ai fini
dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni
regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali sostitutive o
esclusive.
7. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del
sistema informativo lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei
datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonché le
modalità di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al comma 6 da parte dei
servizi competenti sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata.
8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono
adempiere agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e di cui al
comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, e del comma 1 dell'articolo 21 della legge 29 aprile
1949, n. 264, per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11
gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti
disposizioni alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del
settore agricolo, ovvero delle associazioni sindacali dei datori di lavoro alle
quali essi aderiscono o conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli
enti pubblici economici, con riferimento all'assolvimento dei predetti
obblighi, possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo
5, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche nei confronti
delle medesime associazioni sindacali che provvedono alla tenuta dei documenti
con personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, primo comma,
della citata legge n. 12 del 1979.".
2. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
"2. In caso di instaurazione del rapporto
di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa,
anche di socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti
pubblici economici e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare
comunicazione contestuale al servizio competente nel cui ambito territoriale è
ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di
assunzione, della data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e
del trattamento economico e normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La medesima
procedura si applica ai tirocini di formazione e orientamento ed ad ogni altro
tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Nel
caso in cui l'instaurazione del rapporto avvenga in giorno festivo, nelle ore
serali o notturne, ovvero in caso di emergenza, la
comunicazione di cui al presente comma deve essere effettuata entro il primo
giorno utile successivo.".
3. All'articolo 21 della legge 29
aprile 1949, n. 264, il primo comma è sostituito dal seguente:
"I datori di lavoro sono tenuti altresì a comunicare la cessazione dei
rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di
rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia
avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione.".
4. All'articolo 15, sesto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi".
Art. 7.
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "attuazione della
delega di cui all'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
concernente la" sono soppresse;
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4-bis,
commi 4, 5, 6, si applicano a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui
al comma 7 del medesimo articolo 4-bis. A decorrere dalla
medesima data il comma 2 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e' soppresso.".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, si applicano a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 4-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, introdotto dall'articolo 6, comma 1.
Art. 8.
1. Dalla data di entrata
in vigore del presente decreto sono abrogate, in particolare, le seguenti
disposizioni:
a) la legge 10 gennaio 1935, n. 112 *;
b) il titolo I ed il titolo II, ad eccezione degli articoli 11, primo
comma, 15, sesto comma, 21, primo comma, 27, commi 1 e 3, della legge 29 aprile
1949, n. 264, e successive integrazioni e modificazioni;
c) gli articoli 23, primo comma, lettera a), 27 e 29, primo
comma, lettera a) della legge 19 gennaio 1955, n. 25;
d) gli articoli 33 e 34 della legge 20 maggio
1970, n. 300;
e) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del
decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 marzo 1970, n. 83;
f) la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed
integrazioni, ad eccezione degli articoli 3, 16, 19, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e
degli articoli 21 e 22;
g) l'articolo 25, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12, della legge 23 luglio
1991, n. 223;
h) gli articoli 9-bis, commi 1, 4, 5, 7 e 8, e 9-ter,
comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608;
i) articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
1963, n. 2053.
Art. 9.
1. Dal presente decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note:
* = uso del “libretto di lavoro”