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Messaggio INPS n. 24655 del 5 novembre 2008
Oggetto: Istruzioni operative in merito alle iscrizioni alla gestione Commercio dei farmacisti Titolari o Coadiuvanti che gestiscono esercizi di Parafarmacie (circolare n. 12 dell’1 febbraio 2008).
Testo
A seguito dei chiarimenti
riguardanti l’argomento in oggetto forniti con circolare n. 12 dell’1 febbraio 2008 sono pervenuti quesiti da
parte delle Strutture periferiche in merito alla determinazione della
sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione Commercio dei farmacisti,
Titolari o Coadiuvanti, che svolgono attività di parafarmacia, ai sensi
dell’art. 5 del D.L. 233 del 4 luglio 2006 convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006.
Preme sottolineare che, per
effetto delle innovazioni apportate dalle norme di legge sopra richiamate, per
i titolari di parafarmacie, anche iscritti all'Albo dei farmacisti, sussiste l'
obbligo di iscrizione alla gestione Commercio qualora nelle stesse
parafarmacie vengano messi in vendita vari prodotti, quali ad esempio
integratori alimentari, prodotti erboristici, erbe sfuse, prodotti cosmetici,
articoli sanitari, alimentazione, prodotti per l'infanzia e per l'igiene, ecc..
Viceversa, nel caso in cui
nelle Parafarmacie siano posti in vendita anche farmaci da banco
o di automedicazione e altri farmaci o prodotti medicinali non sogetti a
prescrizione medica, il farmacista, Titolare o
Coadiuvante, non potrà essere iscritto alla Gestione Commercio e, per il
farmacista già iscritto, la decadenza dell’obbligo produrrà la conseguente
cancellazione dalla Gestione stessa.
Per quanto sopra e allo scopo
di verificare operativamente la sussistenza dell’obbligo assicurativo, sono
state escluse dalla procedura informatica dell’iscrizione automatica tutte le
imprese di cui trattasi contraddistinte dai seguenti codici “Ateco 2002” per le
quali il Registro delle Imprese invia i dati all’INPS :
52.32:
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici;
52.32.0:Commercio al dettaglio
di articoli medicali e ortopedici.
I dati delle imprese
appartenenti alle due predette codifiche saranno inviati alle Strutture
periferiche competenti per territorio affinché provvedano ad accertare
l’esistenza dei requisiti che determinano l’iscrizione o l’esclusione dalla
gestione Commercio.
A tale scopo le Agenzie
dovranno verificare:
se nella visura camerale,
nella parte contraddistinta dalla dicitura “Attività esercitata nella sede
legale”, risulta la presenza di commercio di vendita di prodotti
farmaceutici;
se la denominazione della
farmacia risulta nell’apposito elenco in formato “.xls” pubblicato nel
sito Internet del Ministero della salute, al seguente indirizzo web:
http://www.ministerosalute.it/tracciabilita/documenti/siti_logistici_italia_01102008.xls
se dai controlli
precedentemente descritti non emerge la qualifica di farmacista o la vendita di
medicinali senza prescrizione medica, il farmacista dovrà rilasciare
autocertificazione, di cui si allega il testo, in cui il titolare o il coadiuvante
dichiara di essere farmacista, di essere iscritto all’ENPAF e che presso
l’impresa sono in vendita i prodotti precedentemente indicati.
Nel caso di iscrizioni di
titolari di parafarmacie, già avvenute in via telematica, che per i motivi
sopra citati l’obbligo di iscrizione non sussiste, si dovrà procedere alla
relativa cancellazione della posizione fin dall’inizio, indicando come motivo
della cessazione il cod. 76 – “errata iscrizione” previa presentazione
dell’autocertificazione rilasciata dal soggetto (cfr. allegato
n. 1).
Nelle ipotesi di titolari e/o
di coadiuvanti di parafarmacie già iscritte alla gestione commercianti, che per
effetto della vendita di medicinali da banco viene meno l’obbligo contributivo,
la cancellazione dalla gestione dovrà avvenire, previa presentazione della
predetta autocertificazione, e con la stessa decorrenza dalla quale hanno
versato l’intero contributivo alla propria cassa di previdenza.