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Circolare INPS n. 12 del 1 febbraio 2008 |
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OGGETTO: |
- Gestione assicurativa degli Esercenti attività commerciali - Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/95- Chiarimenti su inquadramento previdenziale di talune categorie |
SOMMARIO: |
Chiarimenti sull’obbligo previdenziale delle Guide turistiche, dei Soci accomandanti di S.a.s. e dei Soci liquidatori di società in liquidazione e dei Farmacisti a seguito delle innovazioni sulle modalità di vendita dei farmaci da banco previste dall’articolo 5 del D.L. n. 223/2006. |
Pervengono richieste di precisazioni e di chiarimenti su talune categorie di iscritti alla Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali o alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/95, in relazione a particolari attività, scaturite a seguito di disposizioni di legge o di orientamenti interpretativi giurisprudenziali.
Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni a cui le Strutture periferiche dell’Istituto dovranno per il futuro uniformarsi ai fini dell’iscrivibilità dei soggetti in argomento.
1) - Guide turistiche
La legge 3 giugno 1975, n. 160, all’articolo 29 stabilisce, per i soggetti che svolgono attività di “Guida turistica”, l’obbligo di iscrizione alla Gestione assicurativa degli Esercenti Attività Commerciali purché l’attività sia svolta con carattere di abitualità e prevalenza ed abbiano conseguito il titolo abilitante all’esercizio, come previsto dalla legge quadro sul turismo n. 217 del 17 maggio 1983 ovvero dalle specifiche disposizioni emanate dalle Regioni o dai Comuni nel cui territorio è esercitata l’attività stessa.
In relazione a tale posizione previdenziale le Guide turistiche sono tenute al pagamento dei contributi sul “minimale contributivo” e sull’eventuale eccedenza del reddito d’impresa dichiarato ai fini fiscali, applicando le aliquote e le norme stabilite per gli iscritti alla Gestione Commercio.
Con l’istituzione della Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/95 è stata introdotta la figura del “professionista senza cassa” con riferimento all’articolo 49 (oggi 53), comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in virtù del quale anche i soggetti che svolgono per professione abituale attività di lavoro autonomo organizzato in modo non imprenditoriale, sono iscrivibili alla Gestione separata come professionisti.
Ultimamente la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 14069 del 19 giugno 2006 alla quale si è uniformata la successiva giurisprudenza di legittimità con le sentenze n.3622/07, n.10542/07, n.11634/07, n.4007/07 volte a dirimere specifiche questioni inerenti la modalità di svolgimento dell’attività delle Guide turistiche e la conseguente qualificazione del relativo reddito percepito, ha ritenuto di dover applicare la seguente distinzione:
a) se l’attività di Guida turistica è svolta in forma imprenditoriale, il titolare dovrà necessariamente essere iscritto, come per il passato, alla Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali;
b) diversamente, il soggetto deve essere iscritto alla Gestione separata allorché l’attività di Guida turistica è svolta con le caratteristiche dell’attività professionale.
Pertanto, su espresso parere favorevole dell’Avvocatura centrale, si ritiene di dover seguire il citato orientamento giurisprudenziale che, pur rispettando quanto dispone il legislatore all’articolo 29 della legge n. 160/1975, così come modificato dall’articolo 1 della legge n.662/1996, tiene conto delle modalità di svolgimento dell’attività di Guida turistica e, conseguentemente, del reddito percepito.
2) - Soci accomandanti di Società in accomandita semplice (S.a.s.)
Per quanto attiene gli obblighi assicurativi e contributivi dei soci accomandanti di Società in accomandita semplice, si conferma quanto già disposto con le circolari n. 1595/2 del 3 gennaio 1978 e la successiva n. 249 del 9 dicembre 1981, nonché con il messaggio n. 14163 del 15 marzo 1993, con cui è stato specificato che tali soggetti sono iscrivibili alla Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali ove concorrano le due seguenti condizioni:
1) un rapporto di parentela ovvero di affinità entro il terzo (3°) grado con il socio accomandatario (cfr. articolo 1, comma 206 della legge n. 662/1996; circolare INPS n.25 del 7 febbraio 1997);
2) l’effettivo svolgimento dell’attività istituzionale della Società con carattere di abitualità e di prevalenza.
In difetto di uno o di entrambi i precedenti requisiti da parte del socio accomandante, qualora nell’ambito della società il medesimo svolga attività lavorativa con le caratteristiche del lavoro subordinato dovrà essere obbligatoriamente iscritto come lavoratore dipendente nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD).
3) - Soci liquidatori di società in liquidazione
Per i soci incaricati di effettuare le operazioni inerenti la messa in liquidazione della Società continuano ad essere operanti le norme comuni in vigore nella Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali.
Infatti, in linea generale e in applicazione di tali principi normativi, l’iscrizione alla Gestione commercio continuerà a permanere valida sia per i soci liquidatori e sia per gli altri soci che continuano a svolgere l’attività sociale rimanendo inalterato il principio dell’attività svolta con carattere dell’abitualità e della prevalenza, fino alla conclusione di tutte le operazioni di liquidazioni culminanti con la totale cessazione delle attività sociali e la cancellazione definitiva dal Registro delle Imprese.
A titolo esemplificativo si riportano alcuni ipotetici casi di liquidazioni di società.
a) Incarico liquidazione affidato a professionista esterno alla società.
Nella ipotesi che al verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento della società le operazioni inerenti la liquidazione siano affidate ad un soggetto esterno alla società medesima, rimane inalterato l’obbligo contributivo verso la Gestione assicurativa dei commercianti per tutti i soci o per alcuni di essi che, precedentemente iscritti alla Gestione, continuano a svolgere le attività sociali in via esclusiva o, in aggiunta a queste, coadiuvando il liquidatore nella quantificazione e nella monetizzazione dei beni sociali ovvero in qualsivoglia altre operazioni connesse alla liquidazione e alla cessazione dell’attività sociale, purché dette attività lavorative siano svolte con le peculiari caratteristiche dell’abitualità e della prevalenza sopra richiamate.
b) Incarico di liquidazione affidato ad un socio già iscritto alla Gestione commercio.
Anche nel caso in cui l’incarico della liquidazione sia stato affidato ad uno dei soci lavoratori, il medesimo ed eventuali altri soci rimangono regolarmente iscritti alla Gestione fintanto che sussistano le condizioni di iscrivibilità sopra richiamate e, ovviamente, non oltre la data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
c) Perdita dei requisiti di iscrivibilità alla Gestione commercio, di uno o più soci.
Infine, qualora prima o durante le operazioni di liquidazione della società, uno o più soci, perdano i requisiti dell’abitualità e della prevalenza, per essi non sussisterà l’obbligo contributivo e dovranno pertanto essere cancellati dalla Gestione Commercio.
4) – Farmacisti, a seguito delle innovazioni sulle modalità di vendita dei farmaci da banco previste dall’articolo 5 del D.L. n.223/2006
L’articolo 5 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel disciplinare le modalità di distribuzione dei farmaci da banco, ovvero dei farmaci non soggetti all’obbligo di prescrizione medica, prevede che la vendita possa avvenire esclusivamente alla presenza di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo albo e all’ENPAF. Tale circostanza esclude il farmacista, titolare dell’attività, sia dall’iscrizione alla Gestione Commercio e sia dall’iscrizione alla Gestione separata.
Parimenti, l’esclusione dall’iscrivibilità alla Gestione separata opera nei confronti dei farmacisti che sono regolarmente iscritti all’albo dei farmacisti e all’ENPAF, anche se svolgono in posizione di associati in partecipazione o con contratto di lavoro “a progetto” l’attività di vendita al pubblico di farmaci da banco o di automedicazione e di altri farmaci o prodotti medicinali non soggetti a prescrizione medica, secondo le modalità previste dal predetto articolo 5 del D.L. 4 luglio 2006, n.223.
Quanto sopra trae origine nell’articolo 43, comma 1 della legge 24-11-2003, n. 326 di conversione del D.L. 30-9-2003, n. 269, che espressamente prevede l’esclusione degli iscritti agli albi professionali dall’iscrizione alla Gestione separata dell’INPS.
Nella diversa fattispecie del farmacista che svolge attività in qualità di lavoratore dipendente, sarà soggetto all’obbligo di iscrizione al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’INPS.
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