ISTRUZIONI OPERATIVE INAIL del 26 gennaio 2004
Oggetto: Denuncia Nominativa Assicurati: lavoratori parasubordinati.
Alcune Strutture territoriali hanno chiesto di conoscere se la modifica dei termini previsti dall’art. 12 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (circ 59/2003), hanno efficacia anche per la denuncia nominativa dei lavoratori parasubordinati.
In proposito, - in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’art 7, comma 2-bis del Decreto legislativo n. 297/2002 – si ritiene che i termini per la Denuncia nominativa dei lavoratori parasubordinati debbano essere uniformati alla nuova disciplina.
Pertanto, la Denuncia
Nominativa dei lavoratori parasubordinati deve essere fatta contestualmente all’instaurazione
del rapporto di lavoro in caso di
nuova denuncia di esercizio con accensione di un’apposita posizione
assicurativa.
Mentre nelle ipotesi di variazione o cessazione la comunicazione deve essere effettuata non oltre il trentesimo giorno dal
verificarsi dell’evento.