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Circolare INPS n.  42 del 26 febbraio 2003

 

 

 OGGETTO:

 Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 335/95. Innovazioni introdotte  dalla  legge finanziaria 2003.

 

SOMMARIO:

Precisazioni  in materia di  aliquote contributive,  venditori a domicilio,  associazioni sportive dilettantistiche.

 

 Con la circolare n. 21 del 30 gennaio 2003 sono state illustrate le innovazioni introdotte, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) in materia di aliquote contributive e di computo della Gestione  dei lavoratori autonomi e parasubordinati.

 

Nel confermare integralmente il contenuto della citata circolare, si forniscono le precisazioni e le integrazioni che seguono.

   

1)      Aliquote contributive (art. 44, co. 6, L. 289/2002)

  

L’aumento dei 2,5 punti percentuali delle aliquote contributive e di computo, disposto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 per gli iscritti alla Gestione che “percepiscono redditi da pensione previdenziale diretta”, opera sia per i soggetti titolari della sola pensione diretta sia per i soggetti che, pur percependo una pensione diretta, siano anche iscritti ad un’altra gestione previdenziale obbligatoria.

 

Poiché, infatti, il comma 6 dell’art. 44 della legge finanziaria non prevede nella sua formulazione alcuna esclusione o differenziazione fra le due tipologie di iscritti come sopra individuate, deve ritenersi che la condizione necessaria e sufficiente  ai fini dell’aumento dell’aliquota contributiva sia rappresentata dalla titolarità di una pensione diretta.

 

In riferimento ai titolari di pensione diretta i committenti dovranno indicare, nella colonna 15 del modello di denuncia dei compensi corrisposti nell’anno 2003 ( foglio GLA C ) il codice “002”.      

 

2)      Venditori a domicilio (art. 2, co. 12, L. 289/2002)

 

L’art. 2, comma 12, della finanziaria in argomento ha modificato l’art. 25-bis del DPR n. 600/1973 nella parte in cui (sesto comma) stabiliva che la ritenuta, applicata a titolo d’imposta, doveva essere commisurata all’intero ammontare delle provvigioni percepite dagli incaricati alle vendite a domicilio. Ai sensi del citato comma 12 dell’art.2 della legge finanziaria, la ritenuta è ora commisurata “all’ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22 percento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito”, ovvero al 78 percento del totale delle provvigioni percepite.

 

Dal predetto abbattimento dell’imponibile fiscale discende  una corrispondente diminuzione dell’imponibile previdenziale,  in considerazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 281 che individua l’imponibile in argomento proprio nelle provvigioni determinate ai sensi dell’art. 25 bis, comma 6 del D.P.R. n. 600/1973 ( rinvio dinamico). Si consideri, altresì, che la stessa legge istitutiva della Gestione separata, dispone, per la generalità degli iscritti, che le aliquote contributive siano applicate sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’i.r.p.e.f.

 

 Conseguentemente, a decorrere dall’anno 2003, la contribuzione dei venditori a domicilio, di cui all’art. 19, Dlgs 114/1998, deve essere calcolata sul 78% del totale delle provvigioni. 

 

Relativamente alla categoria in argomento si coglie l’occasione per segnalare che, ai fini della compilazione del GLA, dal 1° gennaio 2003 è stata reinserita la categoria dei venditori porta a porta nella “tabella codici attività” con il codice 28. Pertanto al momento dell’iscrizione alla Gestione separata un venditore porta a porta dovrà barrare la relativa casella posta nella parte iniziale del modulo, mentre, al momento della dichiarazione delle provvigioni percepite (mod. GLA), il committente dovrà indicare, relativamente all’attività, il codice 28.

 

3)      Associazioni sportive dilettantistiche (art. 90, co. 3, L. 289/2002)

 

L’art. 90, al comma 3, della legge finanziaria 2003 classifica tra i redditi “diversi” di cui all’articolo 81, comma 1, lettera m) del TUIR anche i redditi provenienti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di natura non professionale, resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

  

La nuova configurazione di tali redditi, non  rientranti nell’ambito  dell’art. 47, comma 1, lettera c-bis del T.U.I.R., preclude la possibilità di imporre i contributi previdenziali della Gestione separata alle società e associazioni sportive dilettantistiche per i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale. Si rammenta, a tal proposito, che il legislatore era già intervenuto con analoga disposizione nell’anno 2000, con l’art. 37 della legge n. 342/2000, allorché classificò quali “redditi diversi” i compensi erogati per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva, ecc. (cfr. circolare n. 32 del 7 febbraio 2001).