OGGETTO: |
Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, L. 335/95. Aliquote contributive ed aliquote di computo per l’anno 2003. Massimale contributivo per l’anno 2003. |
1) Aliquote contributive
E’ noto che l'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha differenziato, con effetto dal 1° gennaio 1998, il contributo alla Gestione separata dei soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria da quello dei soggetti già pensionati o già iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria.
Tale aumento, fissato in 1,5 punti percentuali, prevedeva ulteriori incrementi con cadenza biennale di 0,5 punti, diventati successivamente un punto percentuale a norma dell’art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), al comma 6 dell’art. 44, ha ulteriormente differenziato la misura della contribuzione alla Gestione disponendo un aumento di 2,5 punti percentuali per coloro che “percepiscono redditi da pensione previdenziale diretta” i quali, fino al 31 dicembre 2002, versavano i contributi applicando l’aliquota del 10 percento.
Più precisamente il predetto comma prevede, a partire dal 1° gennaio 2003, un incremento di 2,5 punti percentuali e, a partire dal 1° gennaio 2004, un ulteriore incremento di 2,5 punti percentuali.
Per quanto precede, dal 1° gennaio 2003 e, quindi, relativamente agli emolumenti corrisposti a partire dal mese di gennaio 2003, la misura della contribuzione alla Gestione in oggetto deve essere calcolata con:
· aliquota del 10%, invariata rispetto al passato, per i
soggetti già iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione non diretta (indiretta, di reversibilità);
· aliquota del 12,50%, per i soggetti titolari di pensione
diretta;
· aliquota del 14%, invariata rispetto all'anno
2002, per i soggetti privi di un'altra tutela previdenziale obbligatoria.
Si evidenzia che per espressa
previsione della norma in argomento anche l’aliquota del 12,50% , in riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative,
è posta a carico, per due terzi, del committente e, per un terzo, del
collaboratore.
Nulla è innovato relativamente alle modalità ed ai termini di versamento dei contributi in parola, da effettuare tramite il modello di pagamento unificato (F24), indicando i codici tributo C10 (committenti) o P10 (professionisti), in riferimento alle aliquote del 10% e del 12,50% ed i codici CXX (committenti) e PXX (professionisti), in riferimento all’aliquota del 14% (cfr. circolare n. 201 del 4 dicembre 2000).
Si rinvia alla circolare n. 10 dell’8 gennaio 2002 per quanto concerne le modalità ed i termini di versamento dei contributi dovuti in relazione alle somme corrisposte dai committenti entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.
In materia di determinazione della base imponibile, nel richiamare precisazioni contenute nella circolare n.32 del 7 febbraio 2001
, preme sottolineare che le deduzioni previste dall’art.10 bis del T.U.I.R., nel testo modificato dall’art.2 della legge finanziaria 2003, non influiscono sull’imponibile previdenziale, in quanto applicabili sul reddito complessivo (e non sul reddito da collaborazione coordinata e continuativa o da lavoro autonomo) e rivolte esclusivamente alla riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
2) Massimale contributivo
L’importo per il 2003 del massimale contributivo annuo, di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, è pari ad euro 80.391,00.
3) Aliquote di computo
Con Circolare n. 26 del 28 Gennaio 2002 sono state comunicate alle Sedi le aliquote di computo delle prestazioni pensionistiche per il biennio 2002/2003 rispettivamente per i soggetti non iscritti ad altre gestioni pensionistiche e per i soggetti già pensionati o iscritti ad altre gestioni pensionistiche.
Il legislatore, con l’art. 44, comma 6, ha previsto che per gli iscritti alla gestione che percepiscono redditi da pensione previdenziale diretta , è incrementata di 2,5 punti dal 1° Gennaio 2003, e di ulteriori 2,5 punti dal 1° Gennaio 2004 “ l’ aliquota di finanziamento e l’aliquota di computo della pensione”.
Per quanto riguarda l’aliquota di computo si ricorda che:
· L’art. 59, comma 16, della legge 449 del 1997 nel disporre per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, con effetto dal 1° Gennaio 1998, l’elevazione graduale del contributo dovuto alla gestione separata stabilisce che “ La relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è maggiorata rispetto a quella di finanziamento di un punto percentuale ”;
· L’art. 51, comma 1, della legge 23 Dicembre 1999, n. 488, ha stabilito che tale maggiorazione sia di due punti percentuali rispetto all’aliquota contributiva, nei limiti di una complessiva aliquota di 20 punti percentuali.
Nella tabella allegata sono riportate le aliquote di computo da usare per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche per gli anni dal 1996 al 2003 nei confronti, rispettivamente, dei soggetti privi di altra iscrizione obbligatoria, dei soggetti che percepiscono redditi da pensione previdenziale diretta, e dei titolari di altra prestazione pensionistica.
Aliquote di computo per gli iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, non iscritti ad altra gestione pensionistica, titolari di pensione diretta e titolari di altra prestazione pensionistica.
ANNO |
ALIQUOTANON ISCRITTI |
ALIQUOTATITOLARIPENSIONE DIRETTA |
ALIQUOTATITOLARIALTRAPRESTAZIONEPENSIONISTICA |
1996 |
10% |
10% |
10% |
1997 |
10% |
10% |
10% |
1998 |
12,50% |
10% |
10% |
1999 |
12,50% |
10% |
10% |
2000 |
14,50% |
10% |
10% |
2001 |
14,50% |
10% |
10% |
2002 |
15,50% |
10% |
10% |
2003 |
15,50% |
12,50% |
10% |