Circolare INPS n° 26 del 28 gennaio 2002
OGGETTO: |
Gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, L. 335/95. Aliquote contributive ed aliquote di computo per l'anno 2002. |
1) Aliquote contributive
L'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, aveva differenziato, con effetto dal 1° gennaio 1998, il contributo alla Gestione separata, istituita dall' art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, dei soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria da quello dei soggetti già pensionati o già iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria.
Tale aumento era fissato in 1,5 punti percentuali con un ulteriore incremento, con effetto dalla stessa data, di 0,5 punti percentuali ogni biennio.
Com'è noto l'art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha modificato, a far data dal 1° gennaio 2000, la misura del predetto incremento biennale portando quest'ultimo ad un punto percentuale.
A seguito di quanto sopra richiamato a partire dal 1° gennaio 2002 la misura della contribuzione alla Gestione in oggetto, salvo futuri interventi normativi, deve essere calcolata con:
· aliquota del 10%, invariata rispetto al passato, per i soggetti pensionati o già iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria;
· aliquota del 14%, con aumento di un punto percentuale rispetto all'anno 2001 poiché inizia un nuovo biennio, per i soggetti che sono privi di un'altra tutela previdenziale obbligatoria.
Non vi sono cambiamenti, invece, riguardo alle modalità ed ai termini di versamento dei contributi in parola, da effettuare tramite il modello di pagamento unificato (F24) approvato dall'Agenzia delle Entrate il 14 novembre 2001 e pubblicato sulla G.U. n. 269 del 19 novembre 2001.
A tal riguardo si richiama l'attenzione su quanto indicato dalla recente circolare n. 10 (8 gennaio 2002) per quanto concerne le modalità ed i termini di versamento dei contributi dovuti in relazione alle somme corrisposte dai committenti entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.
2) Aliquote di computo
Con circolare n. 47 del 23 febbraio 2000 sono state comunicate alle Sedi le aliquote di computo delle prestazioni pensionistiche per il biennio 2000/2001 rispettivamente per i soggetti non iscritti ad altre gestioni pensionistiche e per i soggetti già pensionati o iscritti ad altre gestioni pensionistiche.
L’art. 59, comma 16, della legge 449 del 1997 nel disporre per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, con effetto dal 1° gennaio 1998, l’elevazione graduale del contributo dovuto alla Gestione separata stabilisce che “ La relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è maggiorata rispetto a quella di finanziamento di un punto percentuale ”.
L’art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha stabilito che tale maggiorazione sia di due punti percentuali rispetto all’aliquota contributiva, nei limiti di una complessiva aliquota di 20 punti percentuali.
Ciò premesso, si precisa che per il biennio 2002/2003 l’aliquota di computo per il calcolo delle pensioni nei confronti dei soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria risulta fissata al 15,50%, considerato che l’aliquota contributiva per l’I.V.S. è pari al 13,50%.
Resta fissata alla misura del 10% l’aliquota di computo per il calcolo delle pensioni nei confronti dei soggetti iscritti ad altra gestione pensionistica e per i titolari di pensione.
Nella tabella allegata sono riportate le aliquote di computo da usare per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche per gli anni dal 1996 al 2002 nei confronti dei soggetti privi di altra iscrizione obbligatoria.
Allegato 1
Aliquote di computo per gli iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, non iscritti ad altra gestione pensionistica
ANNO |
ALIQUOTA |
1996 |
10% |
1997 |
10% |
1998 |
12,50% |
1999 |
12,50% |
2000 |
14,50% |
2001 |
14,50% |
2002 |
15,50% |