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Legge 21 novembre 2000 n° 342

"Misure in materia fiscale"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI

Sezione I

Disposizioni in materia di redditi di impresa

Art. 1.

(Disposizioni in materia di redditi di imprese estere partecipate e di applicazione dell’imposta ai non residenti finalizzate al contrasto dell’evasione e dell’elusione)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l’articolo 127 è inserito il seguente:

"Art. 127-bis. - (Disposizioni in materia di imprese estere partecipate). – 1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c).

3. Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al comma 1, si applica l’articolo 2359 del codice civile, in materia di società controllate e società collegate.

4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti.

5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra che la società o altro ente non residente svolga un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede; o dimostra altresì che dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente l’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente.

6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l’aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI, nonché degli articoli 96, 96-bis, 102, 103, 103-bis; non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3. Dall’imposta così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell’articolo 15, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo.

7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all’ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate all’estero, sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo del presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell’articolo 15, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite degli importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo del predetto comma.

8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.";

b) nell’articolo 76, recante norme generali sulle valutazioni:

1) i commi 7-bis e 7-ter sono sostituiti dai seguenti:

"7-bis. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all’Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti.

7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le imprese estere svolgono principalmente un’attività industriale o commerciale effettiva nel mercato del Paese nel quale hanno sede. L’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento. La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 7-bis è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti";

2) dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

"7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l’articolo 127-bis, concernente disposizioni in materia di imprese estere partecipate";

c) nell’articolo 96-bis, concernente dividendi distribuiti da società non residenti:

1) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

"2-ter. Le disposizioni del comma 1 possono essere applicate anche per le partecipazioni in società, residenti in Stati non appartenenti all’Unione europea, soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell’esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia nonché di un adeguato scambio di informazioni, da individuare con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con i medesimi decreti possono essere individuate modalità e condizioni per l’applicazione del presente comma.";

2) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero nel comma 2-ter";

3) il comma 7 è abrogato;

d) l’articolo 106-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 106-bis. – (Credito per le imposte pagate all’estero e credito d’imposta figurativo) – 1. L’imposta corrispondente al credito per le imposte pagate all’estero di cui all’articolo 15, nonché quella relativa ai redditi prodotti all’estero, per i quali in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi è riconosciuto il credito d’imposta figurativo, sono computate, fino a concorrenza dei predetti crediti, nell’ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell’articolo 105, recante adempimenti per l’attribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, secondo i criteri previsti per gli utili di cui al numero 2) del predetto comma".

2. Il primo decreto di cui all’articolo 127-bis, comma 8, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano ai redditi relativi al periodo d’imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 4 dell’articolo 127-bis del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante disposizioni in materia di imprese estere partecipate, introdotto dal comma 1 del presente articolo. La disposizione del comma 1, lettera c), si applica agli utili percepiti nel periodo d’imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 2-ter dell’articolo 96-bis del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, concernente dividendi distribuiti da società non residenti, introdotto dal comma 1 del presente articolo. La disposizione di cui al comma 1, lettera d), ha effetto per i crediti per le imposte pagate all’estero ammesse in detrazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì stabiliti modalità e termini per l’interpello da parte delle imprese già operanti nei Paesi di cui all’articolo 127-bis, comma 4, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Razionalizzazione delle disposizioni in materia di valutazione delle operazioni fuori bilancio)

1. Nell’articolo 103-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente gli enti creditizi e finanziari, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I criteri di valutazione previsti dal comma 2 si applicano anche per i soggetti, diversi dagli enti creditizi e finanziari, che nei conti annuali valutano le operazioni fuori bilancio di cui al comma 1".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.

Art. 3.

(Disposizioni di semplificazione in materia di redditi di impresa)

1. All’articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente la disciplina dei redditi di impresa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Tuttavia, per il secondo dei predetti periodi sono computati anche gli importi, determinati ai sensi del comma 9, degli investimenti, dei conferimenti e degli accantonamenti di utili relativi al periodo precedente che non hanno rilevato ai fini dell’applicazione dell’agevolazione in detto periodo.";

b) nel comma 9, lettera a), ultimo periodo, le parole: "utilizzati direttamente dall’impresa nei quali vengono collocati gli impianti stessi" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzati esclusivamente dal possessore per l’esercizio dell’impresa o, se in corso di costruzione, destinati a tale utilizzo".

c) nel comma 9, lettera a), le parole: "alla categoria catastale D/1" sono sostituite dalle seguenti: "alle categorie catastali D/1, D/2, D/3 e D/8";

d) dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"11-bis. Se i beni oggetto degli investimenti di cui al comma 8 sono ceduti a terzi o destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore o assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o destinati a strutture situate all’estero entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono effettuati ovvero se il patrimonio netto è attribuito, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti o all’imprenditore entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui i conferimenti in denaro e gli accantonamenti di utili di cui allo stesso comma 8 sono eseguiti, il reddito assoggettato all’applicazione dell’aliquota ivi prevista è rideterminato assumendo: a) l’importo degli investimenti ridotto della differenza tra il corrispettivo o il valore normale dei beni alienati e i costi sostenuti nello stesso periodo d’imposta per l’effettuazione di investimenti di cui al comma 8; b) l’ammontare dei conferimenti e degli accantonamenti di utili ridotto della differenza tra le predette attribuzioni e l’importo dei conferimenti in denaro, computati secondo i criteri previsti dall’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e degli accantonamenti di utili eseguiti nello stesso periodo d’imposta. La maggiore imposta è liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui i beni sono alienati o il patrimonio netto è attribuito ed è versata nel termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per tale periodo";

e) nel comma 12, le parole: "Per i periodi d’imposta di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "Per i periodi d’imposta di cui al comma 8 e per il successivo".

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, commi da 8 a 12, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificati dal comma 1 del presente articolo, gli investimenti rilevano per la parte eseguita nei periodi d’imposta agevolati anche se iniziati in periodi precedenti e, per il secondo dei predetti periodi nonché ai fini dell’applicazione del regime di cui al comma 8, secondo periodo, dell’articolo 2 della citata legge 13 maggio 1999, n. 133, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo, i conferimenti si computano senza tenere conto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466.

3. Dopo il comma 7 dell’articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è inserito il seguente:

"7-bis. La disposizione di cui al comma 7 si applica agli utili formatisi negli esercizi nei quali sono fruite le agevolazioni di cui all’articolo 14, comma 5, della legge 1º marzo 1986, n. 64, anche se si tratta di esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999".

4. All’articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, concernente la tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici, la parola: "corrente" è sostituita dalle seguenti: "per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali,".

5. All’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di regolarizzazione di società di fatto o irregolari, il comma 68 è sostituito dal seguente:

"68. Le società di fatto o irregolari esistenti alla data del 31 luglio 2000 possono essere regolarizzate, entro il 28 febbraio 2001, in una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile secondo le procedure e con le agevolazioni previste dai commi da 69 a 74".

Art. 4.

(Norma interpretativa)

1. L’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, concernente l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili, si intende applicabile anche ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto n. 442 del 1997. Non si fa luogo a restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie già pagate.

Art. 5.

(Disposizioni in materia di redditi d’impresa relativamente ad agevolazioni fiscali a favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994)

1. All’articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Fermi restando gli stanziamenti di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, l’estinzione del finanziamento ai sensi del comma 4 è da considerare contributo in conto capitale e, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 6, comma 16-quinquies, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito d’impresa del soggetto che ha fruito della predetta estinzione".

Art. 6.

(Modifiche ai decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, e 18 dicembre 1997, n. 467)

1. Al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante disposizioni in materia di riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 1, recante norme sull’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o di partecipazioni di controllo o di collegamento, al comma 1, le parole: "del 27 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 19 per cento";

b) nell’articolo 1, comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per le sollecitazioni all’investimento, effettuate ai sensi della parte IV, titolo II, capo I, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con cui vengono cedute partecipazioni di collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, ovvero partecipazioni che comportano per l’offerente la perdita del controllo ai sensi del medesimo articolo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano indipendentemente dall’acquisizione del collegamento o del controllo da parte degli aderenti all’offerta.";

c) nell’articolo 1, comma 3, ultimo periodo, le parole: "27 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "19 per cento";

d) nell’articolo 2, concernente la disciplina dell’imposta sostitutiva, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L’imposta sostitutiva di cui al presente decreto deve essere versata in un’unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e scissione".

2. All’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, recante disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, le parole: "la quota del 27,03 per cento di dette plusvalenze" sono sostituite dalle seguenti: "la quota del 48,65 per cento di dette plusvalenze".

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle cessioni, alle permute ed ai conferimenti posti in essere a partire dal periodo d’imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e alle fusioni e scissioni perfezionate, ai sensi degli articoli 2504-bis e 2504-decies del codice civile, a partire dal medesimo periodo d’imposta.

4. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante disposizioni in materia di riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni, si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, in regime di neutralità fiscale si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.

Art. 7.

(Modifica all’articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, in materia di fondi comuni che investono in partecipazioni qualificate)

1. All’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano agli organismi di investimento collettivo che abbiano meno di 100 partecipanti, ad eccezione del caso in cui le quote o azioni dei predetti organismi detenute dagli investitori qualificati, diversi dalle persone fisiche, siano superiori al 50 per cento; si considerano investitori qualificati i soggetti indicati nel regolamento di attuazione previsto dall’articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

Art. 8.

(Conferimenti di beni o aziende a favore di centri di assistenza fiscale)

1. Nelle operazioni di conferimento di beni o aziende a favore dei centri di assistenza fiscale, residenti, di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonchédi modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell’oggetto conferito, ovvero, se superiore, quello attribuito all’azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del soggetto conferitario. Le plusvalenze realizzate possono essere assoggettate ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 19 per cento.

2. La stessa imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicabile alle plusvalenze derivanti da cessioni di beni, di aziende o di rami di azienda effettuate dalle società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei confronti dei centri di assistenza fiscale di cui al medesimo articolo. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali e l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili sono dovute secondo le disposizioni di cui all’articolo 25 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Art. 9.

(Trattamento fiscale degli avanzi di gestione del CONAI e dei consorzi di imballaggio)

1. All’articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernente il Consorzio Nazionale Imballaggi, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI e dai consorzi di cui all’articolo 40 nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei consorzi e del CONAI. I soggetti di cui all’articolo 38, comma 3, lettera a), partecipano al finanziamento dell’attività del CONAI".

Sezione II

Rivalutazione dei beni delle imprese

Art. 10.

(Ambito di applicazione della rivalutazione)

1. I soggetti indicati nell’articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999.

Art. 11.

(Modalità di effettuazione della rivalutazione)

1. La rivalutazione di cui all’articolo 10 deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello di cui al medesimo articolo 10, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri.

2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.

3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2.

4. Nell’inventario relativo all’esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformità a precedenti leggi di rivalutazione, dei beni rivalutati.

Art. 12.

(Imposta sostitutiva)

1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio, di cui all’articolo 11, è dovuta un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive pari al 19 per cento relativamente ai beni ammortizzabili e pari al 15 per cento relativamente ai beni non ammortizzabili.

2. L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. In caso di rateizzazione, sull’importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. L’imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

3. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

Art. 13.

(Contabilizzazione della rivalutazione)

1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 10 e 11 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del codice civile.

3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell’imposta sostitutiva corrispondente all’ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell’ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.

4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l’imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l’imputazione di tali riserve.

5. Nell’esercizio in cui si verificano le fattispecie indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d’imposta ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 12, comma 1, pagata nei precedenti esercizi.

6. Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni, recante norme di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, il saldo attivo di cui al comma 1 concorre a formare la variazione in aumento del capitale investito a partire dall’inizio dell’esercizio in cui è imputato al capitale o accantonato a riserva.

Art. 14.

(Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio)

1. Le disposizioni dell’articolo 12 possono essere applicate per il riconoscimento ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive dei maggiori valori, iscritti nel bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 10, dei beni indicati nello stesso articolo 10.

2. L’importo corrispondente ai maggiori valori di cui al comma 1 è accantonato in apposita riserva cui si applica la disciplina dell’articolo 13, comma 3.

3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche per il riconoscimento dei maggiori valori di cui all’articolo 54, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le plusvalenze patrimoniali, iscritti nel bilancio indicato nel comma 1 dell’articolo 11.

Art. 15.

(Ulteriori soggetti ammessi alle rivalutazioni)

1. Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 si applicano, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché alle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1999 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che dovrà essere presentato, a richiesta, all’amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.

Art. 16.

(Modalità attuative della rivalutazione)

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 10 a 15, ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nelle precedenti leggi di rivalutazione e quelle di relativa attuazione.

Sezione III

Disposizioni fiscali per i settori bancario
e finanziario

Art. 17.

(Società destinatarie di conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218)

1. Le società destinatarie dei conferimenti previsti dall’articolo 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, possono applicare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 19 per cento sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Come valore dei beni si assume quello risultante dal bilancio relativo all’esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 è considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa è riferibile a decorrere dall’esercizio successivo a quello indicato nel comma 1. La stessa differenza è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dall’ente o società conferente nel limite del loro valore risultante dal bilancio relativo all’esercizio o periodo di gestione in corso alla data di chiusura dell’esercizio indicato nel comma 1. Conseguentemente per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti indicati nel comma 1 siano state conferite ad altra società, la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva è considerata altresì costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima società.

3. Le società indicate al comma 1 possono applicare, in luogo dell’imposta sostitutiva ivi prevista, un’imposta sostitutiva in misura pari al 15 per cento. In tal caso la differenza assoggettata all’imposta sostitutiva non è riconosciuta fiscalmente nei confronti dell’ente o società conferente.

4. Se la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, si è fusa con la società conferente, l’imposta sostitutiva è applicata sulla differenza tra il valore dei beni della società conferitaria iscritti in bilancio e il loro costo fiscalmente riconosciuto e si producono gli effetti previsti dal terzo periodo del comma 2.

5. L’applicazione dell’imposta sostitutiva va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. L’imposta sostitutiva va versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sul reddito relative ai periodi d’imposta successivi. In caso di rateazione, sull’importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e successive modificazioni.

Art. 18.

(Società che hanno eseguito conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218)

1. Nei confronti delle società che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata, con le modalità e nei termini previsti dall’articolo 17, ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 19 per cento. Come valore delle azioni si assume quello risultante dal bilancio relativo all’esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute. Le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento si considerano assoggettati ad imposta per l’ammontare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell’imposta sostitutiva. La predetta differenza non è considerata costo fiscalmente riconosciuto nei confronti delle società conferitarie.

3. Nell’ipotesi prevista dall’articolo 17, comma 4, la società risultante dalla fusione che abbia già applicato l’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 23 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, in misura pari al 14 per cento può applicare l’imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle riserve o fondi costituiti dalla società conferente a fronte dei maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute in sede di conferimento. In tal caso detti riserve o fondi si considerano assoggettati ad imposta per il loro intero ammontare, al netto dell’imposta sostitutiva.

Art. 19.

(Società destinatarie di conferimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358)

1. Le disposizioni dell’articolo 17 si applicano anche ai soggetti destinatari dei conferimenti previsti dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante norme in materia di riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni.

Art. 20.

(Disciplina dell’imposta sostitutiva)

1. L’imposta sostitutiva applicata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, fino a concorrenza del 15 per cento delle riserve o fondi che, per effetto dell’articolo 17, comma 2, terzo periodo, si considerano assoggettati ad imposta, è computata nell’ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante adempimenti per l’attribuzione del credito d’imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, della società o ente conferente, se rientrano tra i soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico.

2. L’imposta sostitutiva applicata ai sensi dell’articolo 17, commi 1, per la parte eccedente la quota attribuita ai soggetti conferenti, 3 e 4, e dell’articolo 18, commi 1 e 3, è computata nell’ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 105 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante adempimenti per l’attribuzione del credito d’imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, dei soggetti indicati, rispettivamente, nelle predette disposizioni.

3. L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e può essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio. Le somme corrisposte o ricevute per effetto della ripartizione convenzionale dell’onere all’imposta sostitutiva tra i soggetti interessati alle disposizioni dell’articolo 17 non concorrono a formare il reddito nè la base imponibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Art. 21.

(Disposizioni attuative)

1. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva di cui agli articoli da 17 a 20, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l’applicazione degli articoli da 17 a 20 della presente legge.

Art. 22.

(Fondo di copertura di rischi su crediti)

1. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, l’ammontare del fondo di copertura di rischi su crediti di cui all’articolo 71, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti, iscritto nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 1º gennaio 1999, può essere trasferito, in tutto o in parte, al fondo per rischi bancari generali di cui all’articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 87 del 1992.

2. L’ammontare trasferito ai sensi del comma 1 è assoggettato ad imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 19 per cento. L’ammontare trasferito non va computato ai fini della determinazione del 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine di ogni esercizio di cui all’articolo 71, comma 3, quinto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti.

3. L’imposta di cui al comma 2 è indeducibile e può essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.

4. L’applicazione dell’imposta di cui al comma 2 va richiesta con apposito modello, approvato con decreto del Ministero delle finanze, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. L’imposta deve essere versata in tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi. Sull’importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell’imposta nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni per le imposte sui redditi.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l’applicazione del presente articolo.

Art. 23.

(Svalutazione dei crediti ed accantonamenti per rischi su crediti)

1. Al comma 3 dell’articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti, ovunque ricorrano, le parole: "0,50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,60 per cento" e le parole: "nei sette esercizi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "nei nove esercizi successivi".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.

(Regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari)

1. I sostituti d’imposta e gli intermediari, che non hanno applicato le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dovute per il periodo dal 1º luglio 1998 al 31 dicembre 1999, ovvero non hanno eseguito i versamenti relativi al medesimo periodo, possono regolarizzare tali obblighi, versando entro il mese di dicembre 2000 le imposte dovute, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

Art. 25.

(Deposito di titoli esteri presso depositari centralizzati non residenti)

1. All’articolo 8 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, e successive modificazioni, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell’articolo 7 non si applicano ai proventi dei titoli depositati dalle banche centrali aderenti al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dalla Banca centrale europea (BCE), direttamente o indirettamente, presso i soggetti indicati dalla BCE nella lista dei sistemi di regolamento dei titoli, idonei per le operazioni di credito del SEBC".

Art. 26.

(Disposizioni per agevolare il rimborso di imposta ai soggetti non residenti)

1. All’articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77, recante istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare, e successive modificazioni, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La società di gestione versa l’imposta sostitutiva in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni".

2. All’articolo 11, comma 2, della legge 14 agosto 1993, n. 344, recante istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, e successive modificazioni, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La società di gestione versa l’imposta sostitutiva in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni".

3. All’articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, recante disposizioni su talune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale, e successive modificazioni, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L’imposta sostitutiva è versata dal soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni".

4. All’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Il pagamento è disposto dai predetti soggetti, per il tramite della banca depositaria ove esistente, computandolo in diminuzione dai versamenti dell’imposta sostitutiva sul risultato della gestione degli organismi di investimento collettivo da essi gestiti o collocati, a decorrere dalle rate relative al periodo d’imposta precedente. Il pagamento non può essere richiesto all’amministrazione finanziaria".

Sezione IV

Disposizioni fiscali concernenti gli enti territoriali

Art. 27.

(Disposizioni in materia di titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali)

1. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, recante disposizioni in materia di regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "L’imposta affluisce all’entrata del bilancio dello Stato e il 50 per cento del gettito della medesima imposta che si renderebbe applicabile sull’intero ammontare degli interessi passivi del prestito è di competenza degli enti emittenti. Alla retrocessione agli enti territoriali emittenti i titoli obbligazionari della predetta quota di competenza si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate affluite al bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero dell’interno".

2. Gli intermediari di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, versano l’imposta sostitutiva del 12,50 per cento dovuta sugli interessi ed altri proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, maggiorata degli interessi legali maturati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, entro quindici giorni dalla medesima data.

Art. 28.

(Disposizioni in materia di addizionale provinciale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. Il comma 3 dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante disposizioni in materia di addizionale comunale all’IRPEF, come modificato dall’articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, è sostituito dal seguente:

"3. I comuni possono deliberare, entro il 31 dicembre, la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale da applicare a partire dall’anno successivo, con deliberazione da pubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di affissione all’albo pretorio, ai sensi dell’articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. In deroga alle disposizioni contenute nel citato articolo 47, comma 2, l’esecutività della suddetta deliberazione è differita alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sono fissate le modalità per la pubblicazione. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2".

2. Per l’anno 2000 la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale provinciale e comunale di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è efficace per i contribuenti che risiedono nei comuni che hanno deliberato la suddetta variazione e hanno pubblicato l’estratto della relativa deliberazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto del Ministero delle finanze di cui al medesimo articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i lavoratori dipendenti ed assimilati che hanno cessato il rapporto di lavoro prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle variazioni delle aliquote di compartecipazione dell’addizionale provinciale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’importo dovuto per gli anni 1999 e 2000 deve essere determinato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d’imposta.

4. L’addizionale provinciale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal 1999 non è dovuta se di importo non superiore a lire 20.000.

5. Le sanzioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, non si applicano alle violazioni alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di addizionale comunale all’IRPEF, commesse dai sostituti di imposta prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

6. Per l’anno 1999 restano valide le delibere di variazione dell’aliquota di compartecipazione adottate successivamente al termine previsto dalla normativa vigente e comunque con un ritardo non superiore a trenta giorni.

Art. 29.

(Utilizzo del credito d’imposta per i comuni)

1. Nell’articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il credito d’imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1, relativo ai dividendi percepiti dai comuni distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, può essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni".

Sezione V

Disposizioni modificative e comunque concernenti il testo unico delle imposte sui redditi

Art. 30.

(Deducibilità degli oneri contributivi relativi ai servizi domestici)

1. Nell’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante norme di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell’articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all’importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare. Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito".

2. La disposizione di cui al terzo periodo del comma 2 dell’articolo 10 del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come modificato dal comma 1 del presente articolo, concernente gli oneri deducibili, si applica a partire dai contributi versati nel periodo d’imposta 2000.

Art. 31.

(Spese di assistenza specifica)

1. Nell’articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per oneri, al comma 1, lettera c), secondo periodo, dopo le parole: "dalle spese mediche" sono inserite le seguenti: "e di assistenza specifica".

2. Nell’articolo 13-bis, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 3 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell’imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli oneri sostenuti a partire dal periodo di imposta 2000.

Art. 32.

(Disposizioni in materia di spese veterinarie)

1. Nell’articolo 13-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente detrazioni per oneri, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) le spese veterinarie, fino all’importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese;".

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo d’imposta 2000.

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 1, stimate in 5 miliardi di lire a decorrere dall’anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.

4. In sede di prima applicazione, il decreto del Ministero delle finanze di cui alla lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotta dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 33.

(Restituzione della quota fissa individuale per l’assistenza medica di base)

1. Ai contribuenti che hanno pagato la quota fissa individuale annua per l’assistenza medica di base di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive modificazioni, è restituito un importo pari all’80 per cento di quanto versato a tale titolo. All’importo restituito non si applica la disposizione di cui all’articolo 16, comma 1, lettera n-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di tassazione separata.

2. La restituzione è effettuata alternativamente mediante compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 2001, o diminuendo le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2000. Per i contribuenti che percepiscono redditi erogati da un sostituto d’imposta, la restituzione, in alternativa a quanto disposto nel primo periodo, è effettuata dallo stesso sostituto d’imposta, a condizione che ne sia fatta richiesta entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, diminuendo, a decorrere dal mese di gennaio 2001, le relative ritenute.

3. Con decreto dirigenziale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di restituzione per i contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione l’ammontare di cui al comma 1 secondo quanto previsto nel comma 2. Con il medesimo decreto possono essere stabilite particolari modalità per attestare le somme effettivamente versate.

Art. 34.

(Disposizioni in materia di redditi di collaborazione coordinata e continuativa)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 20, concernente applicazione dell’imposta ai non residenti, al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell’articolo 47";

b) all’articolo 47, concernente redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente";

c) all’articolo 13, concernente altre detrazioni, al comma 2-ter, le parole: ", il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa" sono soppresse;

d) all’articolo 49, concernente redditi di lavoro autonomo, al comma 2, la lettera a) è abrogata;

e) all’articolo 50, concernente determinazione del reddito di lavoro autonomo, al comma 8, il primo periodo è soppresso;

f) all’articolo 50, concernente determinazione del reddito di lavoro autonomo, al comma 8, secondo periodo, le parole: "dello stesso comma" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 2 dell’articolo 49".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 24, concernente ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sulla parte imponibile dei redditi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento";

b) all’articolo 24, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

"1-ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all’articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30 per cento";

c) all’articolo 25, concernente ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi, al primo comma, terzo periodo, le parole: "di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 " sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917." e al quarto periodo, le parole: "di cui alle lettere f) e g) dell’articolo 12 del decreto stesso" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 16 dello stesso testo unico, concernente tassazione separata".

3. Tutti i riferimenti all’articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente redditi di lavoro autonomo, contenuti in disposizioni legislative emanate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono intendersi come effettuati all’articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del medesimo testo unico, concernente redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2001.

Art. 35.

(Indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari)

1. I soggetti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le indennità di trasferta di cui all’articolo 133 dell’ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, relative agli anni 1993-1997, possono regolarizzare e definire la loro posizione con l’amministrazione delle finanze, versando le relative imposte, sulla base del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che ne ha previsto la tassazione nella misura del 50 per cento, al netto degli acconti versati ai sensi degli articoli 146 e 154 del citato ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, senza l’applicazione di interessi e sanzioni, in unica soluzione entro il 28 febbraio 2001, oppure in dodici rate bimestrali di eguale importo a decorrere dalla stessa data.

2. Le liti fiscali pendenti sono dichiarate estinte, a seguito della regolarizzazione di cui al comma 1. Non si dà luogo al rimborso di somme eventualmente versate.

Art. 36.

(Redditi da lavoro dipendente prodotto all’estero)

1. Nell’articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398".

2. Nell’articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, dopo le parole: "di concerto con il Ministro del tesoro", sono aggiunte le seguenti: "e con quello delle finanze".

3. Nell’articolo 23, concernente ritenute sui redditi di lavoro dipendente, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all’estero di cui all’articolo 48, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative ritenute".

4. L’articolo 15 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, 18 dicembre 1997, n. 466, e 18 dicembre 1997, n. 467, è abrogato.

Art. 37.

(Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche)

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13-bis, comma 1, concernente detrazioni per oneri, la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente:

"i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a due milioni di lire, in favore delle società sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";

b) all’articolo 65, comma 2, concernente oneri di utilità sociale, dopo la lettera c-septies) è aggiunta la seguente:

"c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a due milioni di lire o al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle società sportive dilettantistiche";

c) all’articolo 81, comma 1, concernente redditi diversi, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

"m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto";

d) all’articolo 83, concernente premi, vincite e indennità, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 81 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a lire 10.000.000. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.";

e) all’articolo 91-bis, comma 1, concernente detrazioni di imposta per oneri, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché dell’onere di cui all’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-ter)".

2. All’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n.133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all’articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di redditi diversi, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall’articolo 11 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, concernente determinazione dell’imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta è a titolo d’imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al predetto articolo 11 del citato testo unico, la parte dell’imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.

2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell’opzione di cui all’articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali:

a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo.

3. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l’importo fissato dall’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, è elevato a lire 360 milioni.

4. Alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 1, il comma 3 è abrogato;

b) nell’articolo 2:

1) al comma 3, le parole: "quinto comma" sono sostituite dalle seguenti: "sesto comma";

2) al comma 5, le parole: "6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento".

5. I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi";

b) i commi 5 e 6 sono abrogati.

3. La legge 25 marzo 1986, n. 80, recante trattamento tributario dei proventi derivanti dall’esercizio di attività sportive dilettantistiche, è abrogata.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano dal 1º gennaio 2000. Restano salvi tutti gli atti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e non si fa luogo a recuperi, a rimborsi d’imposta o applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che anteriormente a tale data hanno assunto comportamenti, ovvero hanno corrisposto o percepito le indennità, i rimborsi o i compensi, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, e a quelle del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473.

Art. 38.

(Erogazioni liberali per progetti culturali)

1. All’articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri di utilità sociale, dopo la lettera c-octies), introdotta dall’articolo 37 della presente legge, è aggiunta la seguente:

"c-nonies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attività culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento al Centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l’elenco dei soggetti erogatori e l’ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero per i beni e le attività culturali versano all’entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001. Le disposizioni medesime non hanno effetti ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 2001.

3. Relativamente alla somma da indicare o determinare ai fini di quanto previsto dal comma 1, è autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 175 miliardi per l’anno 2002 e di lire 100 miliardi a decorrere dall’anno 2003. Per il 2001, l’importo delle erogazioni liberali compatibili con tali stanziamenti è convenzionalmente fissato in lire 270 miliardi annue; per gli anni successivi, verificandosi variazioni dell’aliquota di tassazione dei redditi, tale importo può essere rideterminato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

Art. 39.

(Disposizioni fiscali relative a fondi pubblici di agevolazione)

1. I fondi pubblici di agevolazione, istituiti da leggi dello Stato o delle regioni, ancorchè affidati in gestione a soggetti terzi in forza di disposizioni legislative, provvedimenti amministrativi o convenzioni, devono intendersi riconducibili nell’ambito applicativo dell’articolo 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di applicabilità dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche allo Stato ed agli enti pubblici. Non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate.

Art. 40.

(Campione d’Italia)

1. Le disposizioni recate dall’articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al comune di Campione d’Italia, devono intendersi applicabili anche nei confronti dei soggetti iscritti nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) del comune di Campione d’Italia i quali, già iscritti nell’anagrafe della popolazione residente nel predetto comune, hanno nello stesso il domicilio fiscale.

2. All’articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in lire italiane, in deroga alle disposizioni dell’articolo 9, sulla base di un tasso di cambio stabilito di triennio in triennio dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, in misura pari al tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera registrato nel triennio precedente opportunamente adeguato in ragione della differenza tra i prezzi al consumo rilevati in Italia e in Svizzera nello stesso triennio.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d’imposta in lire italiane.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini del presente articolo, si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d’Italia, sono iscritte all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica".

3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere a) e b), si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2001; quelle di cui al comma 2, lettera c), si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2000.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

Sezione I

Norme in materia di IVA

Art. 41.

(Disposizioni di coordinamento formale e razionalizzazione della disciplina di taluni materiali di recupero)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 19, in materia di detrazione, al comma 3, concernente i casi nei quali non trova applicazione l’indetraibilità dell’imposta, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) operazioni non soggette all’imposta per effetto delle disposizioni di cui ai commi primo, ottavo e nono dell’articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori";

b) nell’articolo 68, in materia di importazioni non soggette all’imposta, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) le importazioni di beni indicati nell’ottavo e nel nono comma dell’articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori";

c) nell’articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori, il decimo comma è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni dell’ottavo comma si applicano, per i prodotti ivi considerati, sotto la responsabilità del cedente e semprechè nell’anno solare precedente l’ammontare delle relative cessioni effettuate da raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire";

d) nell’articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori, l’undicesimo comma è sostituito dal seguente:

"I raccoglitori ed i rivenditori dei beni di cui all’ottavo comma sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, tranne quello di numerare e conservare, ai sensi dell’articolo 39, le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonché le fatture relative alle cessioni effettuate, all’emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell’esercizio dell’impresa, e sono esonerati da ogni altro adempimento senza diritto a detrazione. I raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa per la successiva rivendita se hanno realizzato cessioni per un importo superiore a 150 milioni di lire nell’anno precedente possono optare per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari dandone preventiva comunicazione all’ufficio nella dichiarazione relativa al suddetto anno. Unitamente all’opzione deve essere presentata all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto una garanzia, nelle forme di cui all’articolo 38-bis, primo comma, pari all’importo derivante dall’applicazione dell’aliquota ordinaria sull’ammontare di lire due miliardi. I raccoglitori e i rivenditori dotati di sede fissa, che effettuano sia cessioni di beni di cui all’ottavo comma che cessioni di beni di cui al nono comma, applicano le disposizioni di cui al nono comma. Nei confronti dei raccoglitori e dei rivenditori di beni di cui al nono comma, non dotati di sede fissa, si applicano le disposizioni del primo periodo".

2. Nell’articolo 42 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente acquisti non imponibili o esenti, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall’imposta gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Stato è non imponibile o non soggetta a norma degli articoli 8, 8-bis, 9 e 74, commi ottavo e nono, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ovvero è esente dall’imposta a norma dell’articolo 10 dello stesso decreto".

Art. 42.

(Norme in materia di mercato dell’oro)

1. All’articolo 10, primo comma, numero 11), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di operazioni esenti, e successive modificazioni, dopo le parole: "trasformano oro in oro da investimento" sono inserite le seguenti: "ovvero commerciano oro da investimento,".

2. All’articolo 3, comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, recante disciplina del mercato dell’oro, la parola: "anche" è soppressa. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, nè è consentita la variazione di cui all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente variazioni dell’imponibile o dell’imposta.

Art. 43.

(IVA sulle mense scolastiche)

1. Rientrano tra le prestazioni di servizi di cui al numero 37) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli enti locali nelle scuole di ogni ordine e grado, nonchè nelle scuole materne e negli asili nido. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui all’articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, concernente variazioni dell’imponibile o dell’imposta.

Art. 44.

(IVA sui premi relativi alle corse di cavalli)

  1. I soggetti, proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa, impiegati regolarmente durante l’anno in corse di trotto, galoppo e siepone, organizzate dall’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE), possono iscriversi, entro il mese di dicembre, in apposito elenco tenuto presso la stessa UNIRE che controlla l’esistenza e il permanere dei requisiti per l’iscrizione; ai soggetti iscritti al predetto elenco l’imposta sul valore aggiunto nell’anno seguente si applica con l’aliquota del 10 per cento anche sui premi corrisposti ai sensi dell’articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni.
  2. Art. 45.

    (Regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all’asta)

    1. Il dodicesimo comma dell’articolo 74, recante disposizioni relative a particolari settori, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente le cessioni di beni effettuate da parte di esercenti agenzie di vendita all’asta, è abrogato.

    2. Nel decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, dopo l’articolo 40, è inserito il seguente:

    "Art. 40-bis. - (Regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all’asta). – 1. Per le cessioni di beni mobili usati, nonché di oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, effettuate da esercenti agenzie di vendita all’asta che agiscono in nome proprio e per conto di privati, in base ad un contratto di commissione per la vendita all’asta di tali beni, l’imposta relativa alla rivendita è commisurata all’ammontare della differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e l’importo che l’organizzatore corrisponde al committente. Il prezzo dovuto dal cessionario del bene è comprensivo della commissione e delle altre spese accessorie addebitate dall’organizzatore della vendita all’asta all’acquirente del bene. L’importo che l’organizzatore corrisponde al committente è costituito dal prezzo di aggiudicazione in asta del bene al netto della commissione che l’organizzatore della vendita riceve dal committente in virtù del contratto di mandato. Si considerano effettuate per conto di privati anche le vendite realizzate sulla base di contratti di commissione stipulati con:

    a) soggetti passivi d’imposta che non hanno potuto detrarre, ai sensi degli articoli 19, 19-bis 1 e 19-bis 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, neppure parzialmente, l’imposta afferente all’acquisto o all’importazione del bene;

    b) soggetti passivi d’imposta che beneficiano nello Stato di appartenenza, qualora membro dell’Unione europea, del regime di franchigia previsto per le piccole imprese;

    c) soggetti passivi d’imposta che abbiano assoggettato l’operazione al particolare regime d’imposta previsto dall’articolo 36.

    2. Per gli esercenti agenzie di vendite all’asta non è ammessa in detrazione l’imposta afferente alle spese accessorie alla vendita.

    3. Le agenzie di vendita all’asta applicano il regime previsto al comma 1 relativamente ai beni acquistati, sulla base di contratti di commissione, nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell’Unione europea.

  3. Le cessioni di beni agli esercenti agenzie di vendita all’asta si considerano effettuate all’atto della vendita dei beni medesimi da parte del commissionario".

Art. 46.

(Disposizioni in materia di territorialità ai fini IVA)

  1. All’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente territorialità dell’imposta, al quarto comma, lettera f), le parole: "a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità economica europea" sono soppresse.
  2. Art. 47.

    (Contabilità separata ai fini della detrazione IVA)

    1. Tra gli enti indicati all’articolo 19-ter, terzo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in materia di detrazione per gli enti non commerciali, devono intendersi ricomprese le amministrazioni dello Stato.

    Art. 48.

    (Aliquota IVA del 10 per cento per le strutture ricettive)

    1. Al numero 120) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "nelle aziende alberghiere e nei parchi di campeggio" sono sostituite dalle seguenti: "nelle strutture ricettive di cui all’articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni".

  3. Al numero 121) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "escluse quelle effettuate in pubblici esercizi di categoria lusso" sono soppresse.

Art. 49.

(Aliquota IVA del 10 per cento sui prodotti omeopatici)

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 114) è sostituito dal seguente:

"114) medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2001.

Art. 50.

(Agevolazioni per i disabili)

1. Il numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; motoveicoli di cui all’articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l’adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;".

2. Alle cessioni dei veicoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni.

3. All’articolo 17 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera f), è inserita la seguente:

"f-bis) i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;".

4. Al primo periodo dell’articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "e a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel" sono sostituite dalle seguenti: "e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2001. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio compensative a favore delle regioni, necessarie a garantire l’equilibrio finanziario in conseguenza dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 51.

(Acquisizione di aree e di opere da parte dei comuni)

1. Non è da intendere rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione.

Art. 52.

(Rimborsi trimestrali delle eccedenze di credito IVA)

1. Al secondo comma dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché nelle ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo terzo comma quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto".

Art. 53.

(Modifiche all’articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente
disposizioni in materia di IVA)

1. All’articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) effettuate da società facenti parte del gruppo bancario di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ivi incluse le società strumentali di cui all’articolo 59, comma 1, lettera c), del predetto decreto legislativo, alle società del gruppo medesimo;";

b) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) effettuate dai consorzi, ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra banche, nei confronti dei consorziati o dei soci, a condizione che i corrispettivi in qualsiasi forma da questi dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse;";

c) al comma 2, le parole: "di società strumentali" sono sostituite dalle seguenti: "della capogruppo estera ovvero da parte di società del gruppo estero, comprese le società strumentali";

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L’esenzione prevista al comma 1 si applica altresì alle prestazioni di servizi ivi indicate rese:

a) a società del gruppo assicurativo da altra società del gruppo medesimo controllata, controllante, o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile;

b) da consorzi costituiti tra le società di cui alla lettera a) nei confronti delle società stesse a condizione che i corrispettivi da queste dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse;

c) a società del gruppo il cui volume di affari dell’anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da altra società facente parte del gruppo medesimo. La disposizione si applica a condizione che l’ammontare globale dei volumi di affari delle società del gruppo dell’anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti. Agli effetti della presente disposizione si considerano facenti parte dello stesso gruppo la società controllante e le società controllate dalla stessa ai sensi del primo comma, numero 1), e del secondo comma dell’articolo 2359 del codice civile fin dall’inizio dell’anno solare precedente";

e) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Agli effetti dell’applicazione del comma 3, il controllo nella forma dell’influenza dominante di cui al numero 2) del primo comma dell’articolo 2359 del codice civile si considera esistente nei casi previsti dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385";

f) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".

2. Non devono intendersi quali corrispettivi di operazioni rilevanti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto le indennità dovute all’impresa preponente dall’agente che subentra in un preesistente rapporto di agenzia.

Art. 54.

(Donazioni di opere librarie e di dotazioni informatiche)

1. I prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, ceduti gratuitamente agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi, sono considerati distrutti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto e non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 53, comma 2, in materia di ricavi, e dell’articolo 54, comma 1, lettera d), in materia di plusvalenze patrimoniali, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Per il periodo d’imposta 2000, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle cessioni gratuite ai propri dipendenti di dotazioni informatiche; il relativo valore non costituisce compenso in natura ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Sezione II

Norme in materia di altre imposte indirette

Art. 55.

(Disposizioni di razionalizzazione in materia di tasse sulle concessioni governative e di imposta di bollo)

1. Con decreti del Ministro delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate la nuova tariffa dell’imposta di bollo di cui all’allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, nonché la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

2. Fino all’adozione dei regolamenti di cui al comma 1, restano fermi gli importi fissati nei decreti del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, con i quali sono state approvate la tariffa dell’imposta di bollo e la tariffa delle tasse sulle concessioni governative, e successive modificazioni.

3. Al comma 7 dell’articolo 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali non è soggetta all’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo".

4. All’articolo 5, quarto comma, della Tabella di cui all’Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, la parola: "esecutivo" è sostituita dalle seguenti: ", anche esecutivo," e le parole da: "degli esattori" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "dei concessionari del servizio nazionale di riscossione".

5. Alla nota 3-ter del comma 2-bis dell’articolo 13 della tariffa, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante l’indicazione degli atti soggetti all’imposta di bollo, come da ultimo modificata dall’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 8 maggio 1998, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono altresì soggette all’imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille Euro".

6. La tassa annuale sulle concessioni governative per il passaporto, di cui all’articolo 1 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, deve intendersi dovuta esclusivamente per l’espatrio verso i Paesi diversi da quelli aderenti all’Unione europea.

Art. 56.

(Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari)

1. All’articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n.488, concernente il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, le parole: ", amministrativi e in materia tavolare" sono sostituite dalle seguenti "e amministrativi".

2. All’articolo 9, comma 6, della citata legge n. 488 del 1999, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le modalità per l’estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all’interno dei palazzi di giustizia".

Art. 57.

(Soppressione della tassa sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica)

  1. Le tasse per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per il ricorso principale e per la domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato di cui all’articolo 7, primo e terzo comma, della legge 21 dicembre 1950, n.1018, sono soppresse.
  2. Art. 58.

    (Accisa per i servizi pubblici di trasporto)

    1. Al numero 15 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunte in fine le parole: "e dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti a sevizio pubblico".

  3. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2001.
  4. Art. 59.

    (Modifiche al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di imposte sulla produzione e sui consumi)

    1. Al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all’articolo 4, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave e quelli imputabili allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore. Qualora, a seguito del verificarsi di reati ad opera di terzi, si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale. Ove non risulti il coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo e siano individuati gli effettivi responsabili, o i medesimi siano ignoti, è concesso l’abbuono dell’imposta a favore del soggetto passivo e si procede all’eventuale recupero nei confronti dell’effettivo responsabile";

    b) all’articolo 7, comma 1, all’alinea, le parole: "che comporti l’esigibilità dell’imposta", sono sostituite dalle seguenti: "per la quale non sia previsto un abbuono d’imposta ai sensi dell’articolo 4,".

    2. Per i furti e le irregolarità nella circolazione dell’alcole nonchè dei tabacchi lavorati compiuti sino alla data di entrata in vigore della presente legge, ove l’azienda italiana garante risulti estranea al fatto criminoso, viene disposto lo sgravio dell’accisa.

  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso.

Art. 60.

(Disposizioni in materia di fonti di energia)

1. All’articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: "zone climatiche E ed F" sono inserite le seguenti: "ovvero per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica".

2. Nell’articolo 52 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera l) è abrogata;

b) al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 Kw".

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2001.

Art. 61.

(Disposizioni in materia di autotrasporto)

1. All’articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti:

"22-bis. Le tasse automobilistiche dovute in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto di cose sono determinate secondo i parametri e le misure individuati nella tabella 2-bis allegata alla presente legge.

22-ter. Le tasse di cui al comma 22-bis sono dovute, sulla base delle caratteristiche tecniche, tenendo conto delle eventuali limitazioni risultanti dalla carta di circolazione, in aggiunta a quelle dovute per le automotrici, entro i termini e con le modalità in vigore per le stesse.

22-quater. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere modificate le misure delle tasse automobilistiche di cui alla tabella 2-bis allegata alla presente legge".

2. I versamenti di cui al comma 22-bis dell’articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, introdotto dal comma 1 del presente articolo, relativi a periodi già scaduti nell’anno 2000 ma non ancora eseguiti, devono essere effettuati nel primo periodo utile per il pagamento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle caratteristiche tecniche risultanti dalla carta di circolazione, tenendo conto delle eventuali limitazioni risultanti dalla carta di circolazione, alla stessa data.

3. All’articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono fissati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei limiti delle risorse finanziarie stanziate, tenendo conto anche dell’adeguamento dei predetti importi alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo all’anno precedente".

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, è autorizzato lo stanziamento di lire 107 miliardi per l’anno 2001, di lire 74 miliardi per l’anno 2002 e di lire 75 miliardi a decorrere dall’anno 2003.

5. Alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo la tabella 2 è inserita la tabella 2-bis di cui all’allegato 1 della presente legge.

Art. 62.

(Disposizioni in materia di trattamento fiscale del reddito dei soci delle cooperative di autotrasporto)

1. La disposizione di cui all’articolo 62, comma 1-quater, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applica ai fini della determinazione del reddito di cui all’articolo 47, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, se la società cooperativa autorizzata all’autotrasporto non fruisce della deduzione dell’importo ivi previsto, nè della deduzione analitica delle spese sostenute, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale.

Art. 63.

(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell’anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall’Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

2. L’esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall’ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfetaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l’accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l’imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.

Art. 64.

(Accisa sui tabacchi lavorati)

1. In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2001, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell’accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 150 miliardi, in ragione annua.

Art. 65.

(Disposizioni in materia di rivendite di generi di monopolio)

1. I rivenditori di generi di monopolio, in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge come gerenti provvisori senza titolo al conferimento diretto, ai sensi dell’articolo 29 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e dell’articolo 66 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, ed in attesa della sistemazione a termini di legge della rivendita vacante, possono conseguire l’assegnazione a trattativa privata delle rivendite che gestiscono, dietro versamento di un corrispettivo fissato dalla commissione di cui all’articolo 1, primo comma, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384, e successive modificazioni. Le relative domande devono essere presentate al competente ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le rivendite speciali annuali di generi di monopolio, già istituite con contratto decorrente da data antecedente al 30 giugno 2000, intestate a persone fisiche ed ubicate in esercizi diversi da quelli specificatamente previsti dal primo comma dell’articolo 53 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, possono essere trasformate in rivendite ordinarie, ove siano venute meno le condizioni che ne giustificarono a suo tempo l’impianto come speciali e nella accertata condizione di accessibilità diretta da parte del pubblico in genere, qualora i relativi gerenti ne chiedano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il conferimento a trattativa privata secondo le modalità previste dall’articolo 1, primo comma, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384, e successive modificazioni.

Art. 66.

(Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l’accesso alla prima casa a favore
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia)

1. Ai fini della determinazione dell’aliquota relativa all’imposta di registro ed all’imposta sul valore aggiunto da applicare ai trasferimenti di unità abitative non di lusso, secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, acquistate dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile non è richiesta la condizione della residenza nel comune ove sorge l’unità abitativa, prevista dalla nota II-bis dell’articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.

2. La detrazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per oneri, è sempre concessa al personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile in riferimento ai mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Art. 67.

(Trasferimenti di beni mobili e immobili posti in essere dall’Associazione nazionale
fra mutilati e invalidi di guerra)

1. Sono esenti da imposte e tasse i trasferimenti di beni mobili ed immobili posti in essere dall’Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, ente morale costituito con regio decreto 16 dicembre 1929, n. 2162, a favore della "Fondazione dell’associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra", costituita con atto registrato negli atti pubblici del registro di Roma in data 2 marzo 2000.

Art. 68.

(Termine per il versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione e affitto di beni immobili)

  1. All’articolo 17, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".
  2. Art. 69.

    (Norme in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni)

    1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all’articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    "4-bis. Ferma restando l’applicazione dell’imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l’imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto";

    b) l’articolo 4 è abrogato, salvo quanto previsto dall’articolo 59 del medesimo testo unico;

    c) i commi 1 e 2 dell’articolo 7 sono sostituiti dai seguenti:

    "1. L’imposta è determinata dall’applicazione delle seguenti aliquote al valore della quota di eredità o del legato:

    a) quattro per cento, nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta;

    b) sei per cento, nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;

    c) otto per cento, nei confronti degli altri soggetti.

    2. L’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera i 350 milioni di lire.

    2-bis. Quando il beneficiario è un discendente in linea retta minore di età, anche chiamato per rappresentazione, o una persona con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di un miliardo di lire.

    2-ter. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro delle finanze, si procede all’aggiornamento degli importi esenti dall’imposta ai sensi dei commi 2 e 2-bis, tenendo conto dell’indice del costo della vita.

    2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano qualora il beneficiario si sia avvalso delle previsioni dell’articolo 56, commi 2 e 3, nei limiti di valore di cui abbia usufruito";

    d) l’articolo 10 è abrogato;

    e) all’articolo 11, comma 2, sono soppresse le parole da: "Se i cointestatari" fino alla fine del comma;

    f) all’articolo 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

    "1-bis. Non concorrono a formare l’attivo ereditario i beni e i diritti per i quali l’imposta sia stata corrisposta volontariamente dallo stesso titolare durante la vita. In tale ipotesi si applica un’aliquota inferiore di un punto percentuale rispetto a quelle previste dall’articolo 7. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità per garantire la pubblicità del versamento volontario dell’imposta di successione.

    1-ter. I beni ed i diritti oggetto del pagamento di cui al comma 1-bis del presente articolo, in caso di donazione, concorrono a formare il valore globale della donazione, ma dalla imposta dovuta si detrae l’importo pagato volontariamente dal donante";

    g) all’articolo 15, comma 1, primo periodo, le parole: "compreso l’avviamento ed" sono soppresse;

    h) all’articolo 15, comma 1, secondo periodo, le parole: "e dell’avviamento" sono soppresse;

    i) all’articolo 16, comma 1, lettera b), le parole: "e aggiungendo l’avviamento" sono soppresse;

    l) all’articolo 25, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    "4-ter. Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si applicano anche in caso di donazioni";

    m) all’articolo 47, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

    "d-bis) dimostrare, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, la sussistenza, l’insussistenza, la simulazione e la dissimulazione di fatti o atti rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile o dell’imposta";

    n) all’articolo 55, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

    "1-bis. Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all’estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato. Dall’imposta sulle donazioni determinata a norma del presente titolo si detraggono le imposte pagate all’estero in dipendenza della stessa donazione ed in relazione ai beni ivi esistenti, salva l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni";

    o) all’articolo 56, i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

    "1. L’imposta è determinata dall’applicazione delle aliquote indicate al comma 1-bis al valore globale dei beni e dei diritti oggetto della donazione, al netto degli oneri da cui è gravato il donatario diversi da quelli indicati nell’articolo 58, comma 1, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono comprese più donazioni a favore di soggetti diversi, al valore della quota spettante o dei beni o diritti attribuiti a ciascuno di essi.

    1-bis. Le aliquote sono pari al:

    a) tre per cento, nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta;

    b) cinque per cento, nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;

    c) sette per cento, nei confronti degli altri soggetti.

    2. L’imposta si applica esclusivamente sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera i 350 milioni di lire.

    3. Quando il beneficiario è un discendente in linea retta minore di età, anche chiamato per rappresentazione, o una persona con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera l’ammontare di un miliardo di lire";

    p) dopo l’articolo 56 è inserito il seguente:

    "Art. 56-bis. - (Accertamento delle liberalità indirette). – 1. Ferma l’esclusione delle donazioni o liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile, l’accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all’estero a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente in presenza di entrambe le seguenti condizioni:

    a) quando l’esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi;

    b) quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all’importo di 350 milioni di lire.

    2. Alle liberalità di cui al comma 1 si applica l’aliquota del sette per cento, da calcolare sulla parte dell’incremento patrimoniale che supera l’importo di 350 milioni di lire.

    3. Le liberalità di cui al comma 1 possono essere registrate volontariamente, ai sensi dell’articolo 8 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In tale caso si applica l’imposta con le aliquote indicate all’articolo 56 mentre qualora la registrazione volontaria sia effettuata entro il 31 dicembre 2001, si applica l’aliquota del tre per cento";

    q) all’articolo 57, comma 1, primo periodo, le parole ", ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell’articolo 56," sono soppresse.

    2. La tariffa allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, è abrogata.

    3. Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall’articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

    4. Le dichiarazioni di cui alla nota II bis dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rese dall’interessato nella dichiarazione di successione o nell’atto di donazione. Nel caso di decadenza dal beneficio o di dichiarazione mendace, si applicano le sanzioni previste dal comma 4 della citata nota II-bis dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

    5. All’articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo le parole: "dei valori permutati" sono inserite le seguenti: ", ed i trasferimenti di partecipazioni sociali, quando il valore della partecipazione o la differenza tra valore e prezzo siano superiori all’importo di 350 milioni di lire";

    b) dopo le parole: "si presumono donazioni" le parole: ", con esclusione della prova contraria," sono soppresse.

    6. Alle successioni ed alle donazioni non si applicano l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili né l’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

    7. Le disposizioni antielusive di cui all’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano, ad esclusione delle condizioni contenute nel comma 3 del medesimo articolo, anche con riferimento all’imposta sulle successioni e donazioni. Le disposizioni del presente comma e quelle del comma 1, lettere m) e n), si applicano ai fatti accaduti e agli atti comunque formati successivamente alla data del 1º luglio 2000.

    8. Con uno o più regolamenti, da adottare con decreto del Ministro delle finanze ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i procedimenti concernenti la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi applicabili alle successioni ed alle donazioni, secondo i principi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e i seguenti ulteriori criteri direttivi:

    a) introduzione, ove possibile, del principio della autoliquidazione;

    b) riduzione e semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, tenuto conto anche dell’adozione di nuove tecnologie per il trattamento, la trasmissione e la conservazione delle informazioni;

    c) efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa.

    9. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 8 sono abrogate le disposizioni di legge incompatibili.

    10. Qualora intervengano, dopo la data di entrata in vigore dei regolamenti indicati al comma 8, nuove disposizioni di legge che regolino le materie ivi disciplinate, possono essere comunque emanati ulteriori regolamenti, a meno che la legge sopravvenuta non lo escluda espressamente.

    11. Con decreto dirigenziale sono, comunque, approvati i modelli relativi alle dichiarazioni di successione, ai prospetti di liquidazione ed alla registrazione volontaria di liberalità indirette e sono stabilite le modalità di versamento dei tributi.

    12. Alla copertura finanziaria delle minori entrate recate dal presente articolo, valutate complessivamente in lire 1.311 miliardi per l’anno 2001, lire 1.886 miliardi per l’anno 2002 e lire 1.765 miliardi a decorrere dall’anno 2003, si provvede quanto a lire 165 miliardi per l’anno 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle finanze, e per la restante quota, nonché per gli oneri relativi all’anno 2001 e per quelli a decorrere dall’anno 2003, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente articolo.

    13. Il Governo è delegato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a coordinare la normativa vigente con le disposizioni di cui al presente articolo, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

    14. I decreti legislativi di cui al comma 13 dovranno disporre, in particolare, l’abrogazione espressa di tutte le disposizioni di legge incompatibili con le norme del presente articolo.

    —15. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle successioni per le quali il termine di presentazione delle relative dichiarazioni scade successivamente al 31 dicembre 2000 ed alle donazioni fatte a decorrere dal 1º gennaio 2001.

    Capo III

    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, DI RISCOSSIONE, DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO, DI IMMOBILI PUBBLICI E PER IL FUNZIONAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

    Art. 70.

    (Disposizioni riguardanti l’accertamento basato sugli studi di settore e l’accertamento basato sui parametri)

    1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui all’articolo 10, concernente modalità di utilizzazione degli studi di settore, della legge 8 maggio 1998, n. 146, recante disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell’amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario, e successive modificazioni, sono effettuati senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice con riferimento alle categorie reddituali diverse da quelle che hanno formato oggetto degli accertamenti stessi.

    2. L’intervenuta definizione, ai sensi degli articoli 2 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, degli accertamenti basati sugli studi di settore di cui al comma 1 non esclude l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice con riferimento alle categorie reddituali oggetto di adesione, qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi, indipendentemente dai limiti previsti dall’articolo 2, comma 4, lettera a), del citato decreto legislativo n.218 del 1997.

    La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di intervenuta definizione degli accertamenti basati sui parametri previsti dall’articolo 3, commi 181 e 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativi al periodo d’imposta 1998 e ai successivi.

    Art. 71.

    (Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)

    1. Per il secondo periodo d’imposta in cui trovano applicazione gli studi di settore, approvati con decreti del Ministro delle finanze del 30 marzo 1999, pubblicati nei supplementi ordinari n. 61 e n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999, non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a quelli derivanti dall’applicazione dei predetti studi di settore.

    2. Per il secondo periodo d’imposta in cui trovano applicazione gli studi di settore approvati con i decreti del Ministro delle finanze del 30 marzo 1999, di cui al comma 1, l’adeguamento al volume di affari risultante dall’applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

    Art. 72.

    (Adempimenti contabili dei soggetti esercenti più attività)

    1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei redditi riguardanti il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 1999, codici di attività relativi all’attività prevalente ed a quelle secondarie diversi da quelli risultanti all’amministrazione finanziaria. L’indicazione dei predetti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiarazione di cui all’articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non si applicano, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i periodi d’imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione dei predetti codici.

    Art. 73.

    (Liquidazione della Società esattorie vacanti spa)

    1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere effetto la legge 4 agosto 1977, n. 524.

  3. Le dilazioni di versamento concesse ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, e dell’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, e successive modificazioni, acquistano carattere di definitività mediante definizione automatica nella misura pari al 99 per cento degli importi riferiti alle integrazioni d’aggio e indennità annuale liquidate alla Società esattorie vacanti spa.

Art. 74.

(Attribuzione o modificazione delle rendite catastali)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all’articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell’avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati.

2. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, che siano stati recepiti in atti impositivi dell’amministrazione finanziaria o degli enti locali non divenuti definitivi, non sono dovuti sanzioni ed interessi relativamente al periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso il suddetto atto, come prorogato dal presente comma. Non si fa luogo in alcun caso a rimborso di importi comunque pagati. Il ricorso di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso gli atti di attribuzione o di modificazione delle rendite, resi definitivi per mancata impugnazione, può essere proposto entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell’amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all’accertamento dell’eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine per proporre il ricorso di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

4. All’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono abrogati il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo.

5. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, recante retroattività dei minori estimi catastali, si applicano anche all’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili (INVIM).

6. Le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si interpretano nel senso che, ai soli fini del medesimo decreto, tra le imposte dirette è inclusa anche l’imposta comunale sugli immobili (ICI).

Art. 75.

(Rimborsi automatizzati)

1. Possono essere effettuati mediante procedure automatizzate i rimborsi delle imposte e delle tasse individuate con decreti del Ministero delle finanze; con i predetti decreti sono altresì determinate le modalità di esecuzione di tali rimborsi.

2. Fino all’emanazione dei decreti previsti dal comma 1, i rimborsi di cui allo stesso comma sono eseguiti secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 76.

(Cessione di crediti tributari da parte di enti locali e Camere di commercio)

1. Gli enti locali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le entrate di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, possono cedere a terzi a titolo oneroso i loro crediti tributari, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità. I rapporti tra l’ente locale o la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed il cessionario sono regolati in via convenzionale.

2. L’ente locale e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono tenuti a garantire l’esistenza dei crediti al tempo della cessione, ma non rispondono dell’insolvenza dei debitori. I privilegi e le garanzie di qualunque tipo che assistono i crediti oggetto della cessione conservano la loro validità e il loro grado di favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

3. Le cessioni di cui al comma 1:

a) non sono soggette all’articolo 1264 del codice civile;

b) danno luogo a successione a titolo particolare nei diritti ceduti.

4. Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l’articolo 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Nei giudizi instaurati successivamente a tale data, la legittimazione passiva spetta in ogni caso all’ente locale.

5. Le cessioni di cui al comma 1 sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta.

Art. 77.

(Modifica del sistema di remunerazione spettante ai concessionari)

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 4, concernente i soggetti incaricati della riscossione, al comma 1, sono premesse al secondo periodo le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 2001";

b) dopo l’articolo 4, è inserito il seguente:

"Art. 4-bis. - (Remunerazione del servizio). – 1. A decorrere dal 1º gennaio 2002, la remunerazione spettante ai concessionari e ai commissari governativi del servizio nazionale della riscossione è pari ad una commissione in misura fissa su ciascuna operazione di incasso inclusa nel modello di versamento. La predetta commissione è determinata, al netto del beneficio mediamente conseguito per effetto della temporanea disponibilità delle somme riscosse, per il periodo successivo all’integrale recupero degli importi anticipati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, tenuto conto dell’onere finanziario conseguente al versamento dell’acconto di cui al citato articolo 9, dei costi diretti ed indiretti relativi al servizio di incasso allo sportello, sulla base dei costi medi rilevati nel settore bancario, del numero dei modelli lavorati e del numero medio di operazioni in essi incluse, dell’ammontare medio degli importi riscossi per ciascuna operazione e del costo medio ad operazione dell’attività di contabilizzazione e riversamento delle entrate agli enti impositori. La commissione è dovuta fino alla concorrenza dell’importo versato per ciascuna operazione di incasso, se lo stesso risulti inferiore all’importo della commissione teoricamente spettante.

2. Per il periodo tra il 1º luglio e il 31 dicembre 2001 sono corrisposte a ciascun concessionario e commissario governativo del servizio nazionale della riscossione, a valere sugli stanziamenti della pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, somme pari all’eventuale differenza tra la metà della media delle remunerazioni erogate negli anni 1997 e 1998 ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, e quelle erogate in applicazione dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Le modalità di erogazione di tali somme sono determinate, sulla base di rilevazione infrannuale delle esigenze, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Il compenso spettante alle banche e alle Poste italiane spa per gli adempimenti connessi alla riscossione mediante delega secondo le modalità di cui al regolamento concernente l’istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, è pari ad una percentuale della commissione di cui al comma 1, a totale carico del concessionario o commissario governativo competente, da trattenersi all’atto dell’accreditamento allo stesso delle somme versate. Tale percentuale è stabilita sulla base degli elementi di cui al comma 1, avuto riguardo agli specifici oneri riferibili all’attività dei soggetti interessati.

4. La commissione di cui al comma 1 ed il compenso di cui al comma 3 sono determinati, per ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle comunicazioni, sentite le associazioni di categoria interessate, nonché le Poste italiane spa, da emanare entro il 30 settembre dell’anno precedente il biennio di riferimento";

c) l’articolo 5, concernente la riscossione tramite ruolo, è abrogato;

d) nell’articolo 8, concernente termini e modalità per il versamento delle somme riscosse, al comma 1, sono soppresse, a decorrere dal 1º gennaio 2002, le seguenti parole: "del 75 per cento".

Art. 78.

(Attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali)

1. Allo scopo di assicurare la regolare gestione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei propri tributi, i comuni e le province possono stipulare con il dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze apposite convenzioni che prevedano l’attività di consulenza e revisione delle procedure adottate.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, il Ministero delle finanze non esercita funzioni ispettive o di controllo nei confronti degli enti locali in materia di liquidazione, accertamento e riscossione.

3. All’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni, al comma 5, lettera b), numero 1), le parole: "della data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "della data di entrata in vigore del decreto, concernente l’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo articolo 53".

4.All’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 5, lettera b), numero 2), dopo la parola: "43" sono inserite le seguenti: ", a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione".

Art. 79.

(Definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico)

1. Relativamente alle quote non superiori a cinquecento milioni di lire, i concessionari e i commissari governativi del servizio nazionale della riscossione possono definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilità da essi presentate dal 1º gennaio 1998 al 30 giugno 1999, giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate.

2. Alla definizione automatica prevista dal comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’articolo 60, commi 3, 5, 7 e 9, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Tale definizione deve essere ultimata entro il 31 maggio 2002.

3. Al fine di accedere alla definizione di cui al comma 1, i concessionari e i commissari governativi presentano le relative istanze entro il 30 novembre 2000, secondo le modalità di cui all’articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

4. L’importo globale da corrispondere ai sensi del comma 2 non può superare 2.400 miliardi di lire complessive e 800 miliardi di lire annue. Sono conseguentemente ridotti di 600 miliardi di lire l’importo globale di cui all’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e di 200 miliardi di lire ciascuno degli importi indicati alle lettere b), c) e d) del comma 6 del medesimo articolo, riferiti rispettivamente alle quote degli anni 2000, 2001 e 2002.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3, nonché quelle di cui all’articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, possono applicarsi ai ruoli degli enti previdenziali ed ai ruoli degli altri enti creditori, per questi ultimi sulla base di apposita convenzione nella quale è determinata la percentuale delle anticipazioni da rimborsare.

6. La definizione automatica di quote inserite in ruoli degli enti territoriali eseguita ai sensi del comma 5 produce effetti anche sulle addizionali erariali contenute in tali ruoli.

7. Il pagamento ai concessionari e ai commissari governativi delle somme ad essi dovute ai sensi del comma 6 avviene con le modalità indicate nell’articolo 57-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

8. A seguito della definizione automatica effettuata ai sensi dei commi da 1 a 7, ai concessionari e ai commissari governativi spetta, relativamente alle quote oggetto di tale definizione, il rimborso del 99 per cento della metà delle spese delle procedure esecutive di cui all’articolo 61, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, rivelatesi infruttuose; la misura di tale rimborso è stabilita in via convenzionale, relativamente alle quote degli enti che, ai sensi del comma 5, con tale modalità ne regolano la definizione automatica.

9. Il rimborso delle spese delle procedure esecutive infruttuose relative alle quote erariali, spettante ai sensi del comma 8, è erogato in titoli di Stato, nel rispetto del limite complessivo di spesa fissato dal comma 4; a tale rimborso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste per la definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico delle relative quote erariali.

10. Sulle quote oggetto di definizione automatica di cui ai commi da 1 a 9 resta salva la facoltà degli uffici di procedere, anche mediante controlli a campione, ad un esame di merito della relativa documentazione secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, con conseguente eventuale recupero delle quote già rimborsate o oggetto di discarico ai sensi del presente articolo.

Art. 80.

(Annullamento dei crediti erariali iscritti in articoli di campione penale o civile)

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei costi per la riscossione, sono stabiliti, per i crediti erariali iscritti in articoli di campione penale o civile che non costituiscono pena o comunque sanzione pecuniaria, gli importi fino alla concorrenza dei quali non si fa luogo ai versamenti diretti.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica allorché l’importo da versare costituisce il residuo di un importo originariamente più elevato.

Art. 81.

(Utilizzazione dell’avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette)

1. Nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all’applicazione dei decreti legislativi di attuazione della legge 28 settembre 1998, n. 337, l’avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, è utilizzato in modo frazionato per un periodo non inferiore a sei anni a decorrere dal 1º gennaio 2001 con le modalità stabilite, previo accordo tra le parti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze.

Art. 82.

(Disposizioni concernenti le liti fiscali in materia di imposta sugli spettacoli)

1. Le liti fiscali riguardanti l’imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, pendenti alla data del 31 luglio 2000, possono essere definite, a domanda dei contribuenti interessati, con il pagamento entro il 31 gennaio 2001 di una somma pari al 60 per cento del valore della lite.

2. I contribuenti possono regolarizzare, senza applicazione di sanzioni amministrative né di interessi, gli omessi versamenti dell’imposta sugli spettacoli mediante il pagamento entro il 31 gennaio 2001 di una somma corrispondente all’imposta sugli spettacoli calcolata sui proventi imponibili ridotti del 50 per cento.

3. I pagamenti di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Ai fini del presente articolo:

a) per lite si intende qualsiasi controversia avente ad oggetto l’accertamento del tributo o l’irrogazione di sanzioni in materia di imposta sugli spettacoli;

b) per valore della lite si intende l’importo dell’imposta, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato; eventuali versamenti parziali pregressi si considerano effettuati a titolo di acconto; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dal 50 per cento dell’ammontare complessivo di queste.

5. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 15 febbraio 2001; tuttavia, qualora sia stata già fissata udienza di discussione, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. L’estinzione del giudizio è subordinata all’integrale pagamento delle somme di cui al comma 1. Nell’ipotesi di pagamento eseguito in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell’errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo.

6. A seguito della definizione della lite, non sono dovute le somme provvisoriamente dovute in pendenza di giudizio, anche se iscritte a ruolo o liquidate. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal contribuente.

7. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 1, le procedure per il controllo delle stesse, le modalità per l’estinzione dei giudizi, e le altre norme occorrenti per l’applicazione del presente articolo.

Art. 83.

(Razionalizzazione del sistema di versamento unitario e compensazione)

1. Nell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonchè di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e successive modificazioni, la lettera h-ter) è sostituita dalla seguente:

"h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;".

Art. 84.

(Incompatibilità dei giudici tributari)

1. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) a decorrere dal 1º ottobre 2001, coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l’assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l’amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario;".

2. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria procede alla definizione di tutti gli adempimenti connessi con l’attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni. A tal fine i componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che siano magistrati ordinari, amministrativi o pubblici dipendenti sono esonerati dalle rispettive funzioni per tale periodo, su richiesta del Consiglio stesso.

3. I termini di cui al comma 1 dell’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, attualmente in carica, decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui al comma 2.

Art. 85.

(Composizione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria)

1. Il comma 2 dell’articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dai seguenti:

"2. Il consiglio di presidenza è composto da quindici membri eletti tra i giudici tributari.

2-bis. Il consiglio di presidenza elegge nel suo seno il presidente e due vicepresidenti".

2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Sono conseguentemente ridotte le indennità di cui all’articolo 27 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, spettanti ai componenti del consiglio di presidenza.

3. Il comma 2 dell’articolo 21 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992 è sostituito dai seguenti:

"2. Per l’elezione dei componenti del consiglio di presidenza è istituito presso il Ministero delle finanze l’ufficio elettorale centrale, composto da un presidente di commissione tributaria regionale o provinciale che lo presiede e da due giudici tributari, nominati dal Ministro delle finanze.

2-bis. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle commissioni provinciali e regionali e presso ciascuna di queste sedi è istituito l’ufficio elettorale, che assicura l’espletamento delle operazioni di voto, composto dal presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari nominati dal presidente delle rispettive commissioni. Il voto viene espresso presso la sede della commissione presso la quale è espletata la funzione giurisdizionale".

4. All’articolo 22 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio è trasmesso all’ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione degli eletti ed alla loro prima convocazione".

5. Gli articoli 17, comma 4, 19 e 22, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992 sono abrogati.

6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, sono determinati il modello della scheda elettorale, le modalità per la presentazione delle candidature e di funzionamento degli uffici elettorali. Alle spese di funzionamento degli uffici elettorali si provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Art. 86.

(Modifica al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545)

1. All’articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati".

Art. 87.

(Utilizzo di risorse finanziarie)

1. All’articolo 35 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui ai commi da 1 a 3 affluiscono al fondo unico di amministrazione del Ministero delle finanze per essere destinate, con i criteri e le modalità stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa, al miglioramento della produttività individuale e collettiva ed alla formazione e alla incentivazione della mobilità del personale".

Art. 88.

(Razionalizzazione delle procedure relative ai corsi di riqualificazione)

  1. Al primo periodo del comma 207 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, dopo le parole: "nella regione di destinazione individuata, in via provvisoria, sulla base della posizione occupata nella graduatoria formata per la prova selettiva", sono inserite le seguenti: "ovvero in altra regione nell’ipotesi in cui il numero dei partecipanti, significativamente modesto, renda non economica l’organizzazione di specifici corsi nella regione medesima,".

Art. 89.

(Trattamento economico di talune categorie di personale del Ministero delle finanze)

  1. Al comma 23 dell’articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, introdotto dal comma 6 dell’articolo 22 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il trattamento economico fondamentale del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, istituito dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico dell’amministrazione di appartenenza".
  2. Capo IV

    IMPOSTA REGIONALE
    SULLE EMISSIONI SONORE
    DEGLI AEROMOBILI

    Art. 90.

    (Istituzione dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili)

    1. A decorrere dall’anno 2001 è istituita l’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili il cui gettito è destinato prioritariamente al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e all’eventuale indennizzo delle popolazioni residenti delle zone A e B dell’intorno aeroportuale come definite dal decreto del Ministro dell’ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997. L’imposta stabilita nella misura di cui all’articolo 92 è dovuta ad ogni regione o provincia autonoma per ogni decollo ed atterraggio dell’aeromobile civile negli aeroporti civili.

    2. Nel caso di zone sottoposte ad inquinamento acustico derivante dalle emissioni sonore di aeroporti civili, situate in regioni limitrofe a quella in cui risiede l’aeroporto stesso, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si attua la compensazione tra le diverse regioni interessate in merito alle risorse derivanti dall’applicazione dell’imposta.

    3. La ripartizione del gettito dell’imposta viene effettuata al proprio interno da ciascuna regione e provincia autonoma sulla base dei programmi di risanamento e di disinquinamento acustico presentati dai comuni dell’intorno aeroportuale ed elaborati sui dati rilevati dai sistemi di monitoraggio acustico realizzati in conformità al decreto del Ministro dell’ambiente del 20 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1999.

    4. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell’ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative dell’imposta.

    Art. 91.

    (Soggetto obbligato ed esenzioni)

    1. Il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta di cui all’articolo 90 è l’esercente dell’aeromobile, il quale provvede al versamento su base trimestrale, entro il quinto giorno del mese successivo ad ogni semestre.

    2. Sono esclusi dal pagamento dell’imposta i voli di Stato, sanitari e di emergenza.

    Art. 92.

    (Determinazione e versamento dell’imposta)

    1. L’imposta di cui all’articolo 90 è determinata, sulla base dell’emissione sonora dell’aeromobile civile come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, nelle seguenti misure:

    a) classe 1: lire 479 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 631 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione e ad elica senza certificazione acustica;

    b) classe 2: lire 359 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 473 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 2 dell’allegato XVI alla Convenzione internazionale per l’aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, di cui al decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616;

    c) classe 3: lire 120 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 158 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 3 dell’allegato XVI alla Convenzione citata alla lettera b) del presente comma e ad elica muniti di certificazione acustica.

    2. Le misure di cui al comma 1 possono, con legge delle regioni o delle province autonome interessate, essere elevate fino al 15 per cento nel caso che il decollo o l’atterraggio dell’aeromobile avvenga nelle fasce orarie di maggiore utilizzazione, individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto.

    3. Entro il 1º gennaio 2004, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell’ambiente, verifica, sulla base dei dati forniti dalle regioni, se e in che misura le finalità indicate al comma 1 dell’articolo 90 siano state realizzate con l’utilizzo del gettito già acquisito. In caso di esito positivo, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le misure dell’imposta indicate al comma 1 possono essere modificate.

    Art. 93.

    (Poteri delle regioni e delle province autonome)

    1. Le misure dell’imposta di cui all’articolo 92 possono essere variate con apposita legge dalle regioni e dalle province autonome, entro il 31 luglio di ogni anno, con effetto dal 1º gennaio successivo in misura non superiore all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.

    2. Le regioni e le province autonome possono, con legge, differenziare su base territoriale le misure dell’imposta fino ad un massimo del 10 per cento in relazione alla densità abitativa dell’intorno aeroportuale.

    Art. 94.

    (Sanzioni e contenzioso)

    1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’imposta dovuta. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta. Se l’errore o l’omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell’imposta si applica la sanzione da lire 500.000 a lire 2.000.000. Per omesso versamento del tributo è dovuta la sanzione nella misura stabilita dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per le modalità di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997.

    2. Il contenzioso è regolato dalle norme di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

    3. Le regioni e le province autonome, con apposita legge, possono introdurre, sulla base dei princìpi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa fino ad un massimo di lire 2.000.000 nei confronti degli esercenti degli aeromobili che, sulla base del sistema di monitoraggio delle emissioni sonore di cui all’articolo 90, superino le soglie predefinite di livello massimo di rumore accettabile definito dal Ministro dell’ambiente.

    Art. 95.

    (Disposizioni transitorie e finali)

    1. A decorrere dal 1º gennaio 2001 sono soppresse l’imposta erariale sugli aeromobili di cui all’articolo 10 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e l’imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui all’articolo 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

    2. La perdita di gettito per lo Stato derivante dall’applicazione del comma 1 è compensata da una contestuale riduzione, di pari importo, dei trasferimenti per le regioni a statuto ordinario.

    3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all’attuazione del comma 2 e alla copertura della perdita di gettito per l’erario derivante dalla soppressione delle imposte di cui al comma 1, relativamente alle regioni e province autonome.

    Capo V

    NORME FINALI

    Art. 96.

    (Disposizioni in materia di volontariato e di canone radio per attività antincendio
    e di protezione civile)

    1. Al fine di sostenere l’attività istituzionale delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), a decorrere dall’anno 2001 una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, determinata annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in misura non inferiore a lire 15 miliardi, è utilizzata per l’erogazione di contributi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per l’acquisto, da parte delle medesime associazioni e organizzazioni, di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma, sempre nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, è concesso altresì alle ONLUS limitatamente alla donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche. Ai fini di cui al primo periodo, il citato Fondo è integrato dell’importo di lire 10 miliardi per l’anno 2000 e di lire 15 miliardi a decorrere dall’anno 2001. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale sono stabilite le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

    2. A decorrere dal 1º gennaio 2001 la regione Valle d’Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano, le associazioni e le organizzazioni da queste demandate all’espletamento del servizio antincendi ed aventi sede nei rispettivi territori, sono esonerate dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte le attività antincendi e di protezione civile. Per gli stessi soggetti sono autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31 dicembre 1999 che non risultino incompatibili con impianti di telecomunicazioni esistenti appartenenti ad organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati.

    Art. 97.

    (Proroga di termini per la concessione di agevolazioni alle regioni Umbria e Marche colpite da eventi sismici)

    1. I termini previsti dal decreto del Ministro dell’interno 28 settembre 1998, n. 499, già prorogati, in attuazione del disposto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, con l’articolo 5, comma 2, dell’ordinanza del Ministro dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999, sono prorogati di ulteriori dodici mesi.

    Art. 98.

    (Rilevanza fiscale del bilancio dell’Ufficio italiano dei cambi)

    1. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante il riordino dell’Ufficio italiano dei cambi, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il bilancio compilato in conformità dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, rileva anche agli effetti tributari".

    2. La disposizione del comma 1 ha effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.

    Art. 99.

    (Proroga di termini)

    1. Nella legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all’articolo 2, comma 1, nell’alinea, le parole: "entro nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi";

    b) all’articolo 3, comma 7, primo periodo, le parole: "1º giugno 2000" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2001";

    c) all’articolo 18, comma 1, le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "venti mesi";

    d) all’articolo 35, comma 1, le parole: "dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:"il 31 dicembre 2001".

    2. All’articolo 30, comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "29 febbraio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "29 febbraio 2000 e, limitatamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al 31 dicembre 2000".

    Art. 100.

    (Riforma del sistema delle tasse e diritti marittimi)

    1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a riformare il sistema delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, ed alla legge 5 maggio 1976, n. 355, nel rispetto dei seguenti criteri:

    a) semplificazione del sistema di tassazione in modo da ridurre il numero delle tasse anche mediante il loro accorpamento o soppressione;

    b) semplificazione delle procedure di riscossione;

    c) definizione della quota da attribuire al bilancio delle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, anche al fine di fare fronte, senza ricorso all’utilizzazione di fondi disponibili sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ai compiti di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell’ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali;

    d) individuazione di un sistema di autonomia finanziaria delle autorità portuali, fermi restando i controlli contabili e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente per il finanziamento delle opere infrastrutturali contenute nei piani regolatori e nei piani operativi triennali approvati dai Ministri vigilanti;

    e) abrogazione espressa delle norme vigenti divenute incompatibili con la nuova disciplina ed in particolare del capo II del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recante revisione delle tasse e dei diritti marittimi.

    Art. 101.

    (Semplificazione degli adempimenti contabili)

    1. Qualora intervengano, dopo l’entrata in vigore dei regolamenti previsti dall’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nuove disposizioni legislative che regolino le materie ivi disciplinate, a meno che la legge sopravvenuta non lo escluda espressamente, possono essere emanati comunque ulteriori regolamenti ai sensi e per gli effetti del predetto articolo 3, comma 136, della citata legge n. 662 del 1996.

    2. Fra gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti di cui al citato comma 136 dell’articolo 3 della legge n. 662 del 1996, sono inclusi anche quelli relativi alla effettuazione di transazioni di commercio elettronico aventi ad oggetto beni o servizi regolati con l’intervento di intermediari finanziari abilitati, con particolare riferimento alla semplificazione degli obblighi documentali, a tale fine potendosi prevedere la non obbligatorietà dell’emissione di fattura in presenza di idonea documentazione.

    Art. 102.

    (Copertura finanziaria)

    1. Ai maggiori oneri recati dalla presente legge, valutati in complessive lire 42,6 miliardi per l’anno 2000, lire 2.508,85 miliardi per l’anno 2001 e lire 1.471,4 miliardi a decorrere dall’anno 2002 si provvede, quanto a lire 42,6 miliardi per l’anno 2000, 82,6 miliardi per l’anno 2001 e 175,4 miliardi per l’anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando, quanto a lire 26,6 miliardi per l’anno 2000, 72,6 miliardi per l’anno 2001 e 71,6 miliardi per l’anno 2002, l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quanto a lire 16 miliardi per l’anno 2000, 10 miliardi per l’anno 2001 e 103,8 miliardi per l’anno 2002, l’accantonamento relativo al Ministero delle finanze e per la restante quota mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge.

    2. Le minori entrate recate dalla presente legge, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 32, comma 3, e dall’articolo 69, a decorrere dall’anno 2004 sono valutate in lire 2.000 miliardi. Ai fini della relativa copertura, il Ministro delle finanze è autorizzato a rideterminare con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l’aliquota di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, come modificato dalla presente legge, nella misura sufficiente a garantire il gettito necessario, salvo che al reperimento delle risorse necessarie si provveda secondo le procedure previste dall’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

  3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

Allegato 1

(articolo 61, comma 5)

TABELLA 2-bis (Art. 6, comma 22-bis)

Tariffa 1

Per autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate

L. 50.000

Tariffa 2

Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e fino a 8 tonnellate

L. 150.000

Tariffa 3

Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 8 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate

L. 500.000

Tariffa 4

Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate o superiore

L. 1.100.000

Tariffa 5

Per trattori stradali:

 
 

a) a 2 assi

L. 1.100.000

 

b) a 3 assi

L. 1.550.000

     

Nota. Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari.
I versamenti per i quali con la tariffa di cui sopra non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.