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Circolare INPS n.  27 del 10 Febbraio 2004

 

  

OGGETTO:

Art. 45 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla Gestione separata.

 

 L’art. 45 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326,  dispone che dal 1° gennaio 2004 l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non siano assicurati ad altre forme obbligatorie, è stabilita in misura identica a quella prevista per la Gestione pensionistica dei commercianti. Per gli anni successivi si applica la maggiorazione dello 0,20% di cui all’art. 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al raggiungimento dell’aliquota di 19 punti percentuali.

 

Da quanto precede consegue che per gli iscritti alla Gestione separata privi di altra tutela previdenziale l’aliquota del contributo per l’assicurazione I.V.S. è pari al 17,30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2004.

 

Si evidenzia, a tal riguardo, che l’aliquota in vigore per gli esercenti attività commerciali è pari, per l’anno 2004, al 17,39% ma che nella stessa è compresa  la percentuale dello 0,09, prevista,  sino all’anno 2006, a carico dei commercianti ai soli fini della razionalizzazione della rete commerciale e della conseguente erogazione dell’indennizzo per coloro che, in possesso dei prescritti requisiti, cessino l’attività, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e dell’art. 72  della legge 28 dicembre 2001, n. 448.                                               .   

 

Considerato, inoltre, che l’aliquota contributiva I.V.S. dei commercianti deve essere aumentata di un punto, in riferimento  alla  quota di reddito eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi dell’art. 3 ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, tale aliquota aggiuntiva é dovuta anche dagli iscritti alla Gestione separata, stante il riferimento della norma in esame alla misura “identica” a quella  prevista per i commercianti.

 

Conseguentemente, sugli importi eccedenti tale limite di reddito (pari, per l’anno 2004, ad € 37.883,00), l’aliquota I.V.S. sarà applicata nella misura del 18,30 per cento. A tal fine ciascun lavoratore deve comunicare ai propri committenti, responsabili del pagamento del contributo ed alla competente  Sede dell’Istituto il superamento del predetto limite di reddito.

 

Rilevato che per gli iscritti alla Gestione separata privi di altra tutela previdenziale è dovuta la contribuzione per la tutela maternità, l’assegno per il nucleo familiare, e la tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero, fissata nella misura dello 0,50 per cento dall’art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997, l’aliquota complessiva risulta pari al 17,80 per cento e, per la quota di reddito eccedente il predetto limite, al 18,80 per cento.

 

Sono viceversa  inapplicabili, in favore degli iscritti alla Gestione separata, sia  la riduzione di tre punti, disposta dall’art. 1 della legge n. 233/1990 per gli iscritti alla gestione commercianti soltanto se coadiutori del titolare d’impresa, sia quella del 50% dei contributi, prevista, per i commercianti titolari di pensione che hanno superato i sessantacinque anni, dall’art. 59, comma 15, della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

Per i pensionati iscritti alla Gestione separata, infatti, continua ad applicarsi la speciale e preesistente normativa che fissa l’aliquota nella misura del 15%, per i titolari di pensione diretta e del 10 per cento per gli altri pensionati  nonché  per i titolari di “ulteriori” rapporti assicurativi.

 

Le predette aliquote del 10%, 15%, 17,80% e 18,80% devono essere applicate per tutti gli iscritti alla Gestione separata (collaboratori coordinati e continuativi,  incaricati alle vendite a domicilio,  lavoratori autonomi di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR e  lavoratori autonomi occasionali di cui all’art. 44 D.L. n 269/2003 convertito nella legge n. 326/2003) entro il massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, pari, per l’anno 2004, a  € 82.401,00.              

 

In riferimento  alla ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente, nel silenzio della norma, devono ritenersi confermate le vigenti  misure di 2/3 a carico del committente e di un terzo a carico del collaboratore. E ciò anche in riferimento all’ aliquota aggiuntiva di un punto di cui alla citata legge n. 438/1992. 

 

Resta ferma la particolare quota di rivalsa prevista, nella misura del quattro per cento, in favore dei  lavoratori autonomi di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR iscritti alla Gestione, ai sensi dell’art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

 

Si fa riserva di fornire ulteriori precisazioni in ordine alle modalità di pagamento  dei contributi dei lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati delle vendite a domicilio.