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Circolare INPS n. 25 del 7 febbraio 1997
 
 

OGGETTO:  Estensione dell'obbligo di iscrizione all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attività commerciali. Legge 23 dicembre 1996, n.662.

 

 

1. PREMESSE

     L'articolo 1, comma 202, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 stabilisce che  "A decorrere   dal  1   gennaio 1997 l'assicurazione   obbligatoria   per l'invalidita', la vecchiaia e   i   superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613,   e   successive  modificazioni  ed integrazioni, e' estesa ai soggetti che esercitino in qualita' di lavoratori autonomi   le  attivita'  di  cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), della legge 9  marzo 1989, n.88, con esclusione dei professionisti ed artisti".

     Il successivo comma n. 203  sostituisce il primo comma dell'art.  29  della   legge  3   giugno 1975, n. 160 con il seguente:

 

<<L'obbligo di iscrizione nella  gestione assicurativa degli  esercenti attivita' commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive  modificazioni  ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in  possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari  o  gestori  in proprio di imprese che, a prescindere  dal  numero  dei dipendenti, siano organizzate e/o  dirette  prevalentemente  con  il lavoro proprio e dei componenti  la   famiglia,  ivi   compresi  i parenti e gli affini entro  il  terzo  grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena   responsabilita' dell'impresa ed assumano tutti gli oneri  ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale  requisito  non  e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al  punto di vendita nonche' per i soci di societa' a responsabilita' limitata;

c) partecipino   personalmente   al  lavoro  aziendale  con carattere di abitualita' e prevalenza; 

d) siano in possesso , ove previsto da leggi  o regolamenti,  di licenze  o autorizzazioni  e   siano  iscritti  in albi,  registri o ruoli.>>

 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA.

Le disposizioni contenute nel citato comma 202 realizzano una importante estensione dell'obbligo di iscrizione alla gestione, cambiando parzialmente il sistema di individuazione dei soggetti assicurabili. Si passa infatti  ad  un sistema piu' aperto, capace di adeguarsi all'evoluzione dei tempi e di comprendere nell'ambito  di  applicazione della tutela assicurativa anche nuove attivita', senza bisogno di modifiche legislative.  Oltre ai soggetti  indicati   nello articolo 29 della  legge n. 160 del   1975,  devono infatti essere  assicurati  anche  coloro che, in base all'attivita' svolta  sono  classificabili  nel  settore  terziario  (con esclusione dei professionisti e degli artisti).

     Devono   pertanto essere iscritti nella gestione commercianti  coloro  che  svolgono  le  attivita'   indicate dall'articolo  49,  comma  1,  lettera  d)  della legge n. 88/1989  citata.  Ai  fini  dell'individuazione  di   tali attivita',  si  deve  far  riferimento  al  punto e) della circolare n. 65 del 25 marzo 1996 ed al manuale di classificazione allegato alla circolare stessa.  I  soggetti ivi indicati, se in possesso dei requisiti  richiesti dall'articolo 29 della legge 3 giugno 1975,  n. 160, nel testo di cui al comma n. 203 sopra riportato, devono essere assicurati come commercianti  a  meno  che  non esistano tutte le condizioni di carattere soggettivo ed oggettivo di cui alla Legge 8-8-1985, n.443 per l'iscrizione  alla Gestione degli Artigiani.

     Il predetto comma n. 203 - che  riporta il nuovo testo del primo comma dell'articolo 29 della citata legge n.160 - realizza inoltre un'estensione dell'obbligo assicurativo ai soci  delle  societa'  a  responsabilita'  limitata, che in precedenza erano esclusi in ragione della limitazione della loro  responsabilita'  nella   conduzione  dell'impresa. La disposizione si applica  anche  all'ipotesi di socio unico, prevista  dal  decreto   legislativo  3  marzo 1993, n. 88.

Ovviamente, deve trattarsi di societa' che sono organizzate e/o  dirette  p revalentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari.  Per quanto riguarda i soci, sono assicurabili solo  coloro  che  partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza. Di conseguenza, tali soggetti sono  obbligati  a  versare  sui redditi d'impresa prodotti quali soci lavoratori  della societa' la contribuzione prevista per gli esercenti attivita' commerciali.

     Si sottolinea  che,  ai  sensi  di quanto disposto dal citato comma n.203, l'assicurabilita' dei lavoratori di cui trattasi prescinde dal numero dei  dipendenti eventualmente occupati nell'impresa.

     Si fa presente inoltre che  i  compensi  eventualmente ricevuti dai medesimi soci in qualita'  di  amministratori sono soggetti -  come   redditi  di  lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a)   del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  DPR 22 dicembre 1986, n. 917 - al contributo del 10 per cento  di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

     Il comma  205  ricomprende  nell'ambito della gestione tutti i soggetti  che  esercitano  le attivita' connesse al turismo di cui all'articolo 11  della legge 17 maggio 1983, n. 217. In merito, si fa presente  che molti dei lavoratori interessati (guide turistiche, guide  alpine maestri di sci ecc.) sono gia' soggetti all'obbligo  assicurativo  in base all'articolo  29   della  legge   n.  160/1975 gia' citata;

pertanto, per  tali  soggetti,  l'estensione  operata dalla legge n. 662 riguarda  solamente i collaboratori familiari, tenuto  conto del disposto  del comma n. 206, che ha esteso a   questi  ultimi l'assicurazione obbligatoria di cui alla legge n. 613 del 1966.

     Per gli altri soggetti elencati nell'articolo 11 della legge  n. 217,  l'obbligo  assicurativo sorge dal gennaio 1997.   Sull'argomento  si  fa  comunque riserva di fornire ulteriori istruzioni.

     Per  i  soggetti,   nei confronti  dei quali l'obbligo dell'assicurazione  e'  sorto con effetto dall'1-1-1997, la presentazione della  domanda  di  iscrizione  (Mod. ARCO 1) dopo tale data, ma prima del 20 aprile p.v., non comportera' l'aggravio di oneri accessori sui contributi dovuti.

 

3. FAMILIARI COADIUTORI

     L'estensione dell'obbligo assicurativo riguarda anche i familiari coadiutori: a decorrere dal 1  gennaio 1997, a norma del comma 206 dell'articolo  1  della  nuova legge, devono essere assicurati tutti i parenti e gli affini entro il terzo grado che prestano la propria opera  con carattere di abitualità  e  prevalenza  nell'impresa    commerciale, sempreché per  tale attività non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria come lavoratori dipendenti.

     Per quanto  riguarda i parenti, rientrano nell'obbligo assicurativo i  nipoti in  linea collaterale dell'imprenditore  (figli di fratelli e di sorelle); per quanto concerne gli affini,  diventano  assicurabili  i  coniugi  di questi ultimi nipoti.

 

4. COPERTURA ASSICURATIVA DEI PERIODI PREGRESSI.

     Il  successivo  comma 207 prevede che i soggetti per i quali  l'assicurazione  diviene  obbligatoria  per  effetto della nuova legge possono chiedere l'iscrizione con effetto retroattivo  nei  limiti  della  prescrizione e che possono riscattare  i  periodi    precedenti  c on i criteri di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

     Per quanto  riguarda   il pagamento dei contributi non prescritti,  la  legge  precisa  che   la  regolarizzazione comporta  il   pagamento  dei contributi previsti per i rispettivi anni di competenza,  maggiorati dei soli interessi legali.  Le   modalita'   di  pagamento saranno indicate dal Comitato  amministratore  della  gestione  dei  contributi e delle  prestazioni  previdenziali  degli esercenti attivita' commerciali, come previsto del comma 207 in commento. Si fa pertanto riserva   di  fornire ulteriori istruzioni sull'argomento appena possibile.

     Per quanto  riguarda  invece il riscatto con i criteri dell'articolo 13 della legge n. 1338 citata, si rinvia alle istruzioni  gia'  fornite  in  occasione dell'emanazione di precedenti norme contenenti tale rinvio.

 

5. SVOLGIMENTO DI VARIE ATTIVITA' AUTONOME.

     Il comma  208  prevede  che i soggetti che esercitino contemporaneamente,  anche  in  un'unica   impresa,  varie attivita'   autonome   assoggettabili   a diverse forme di assicurazione obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti siano iscritti   nell'assicurazione prevista per l'attivita'  alla   quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.

Sempre a norma dello stesso comma, spetta all'INPS decidere sull'iscrizione del titolare  nell'assicurazione corrispondente all'attivita' prevalente.

     Pertanto, in tali casi,  spetta all'Istituto procedere ad  una  valutazione  complessiva   dell'attivita' dell'imprenditore   per  stabilire quale sia quella prevalente, ai fini dell'iscrizione dell'imprenditore stesso.

     Avverso  la decisione della Sede, il soggetto interessato puo'  proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del   provvedimento,   al   Consiglio   di  amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i Comitati   amministratori  delle rispettive gestioni pensionistiche.

     Sul punto,  comunque, essendo in corso approfondimenti, si fa riserva   di impartire ulteriori istruzioni e precisazioni quanto prima possibile.

     Il   contenuto  della presente circolare dovra' essere portato  a  conoscenza  degli  interessati, delle organizzazioni di categoria e dei  consulenti del lavoro, utilizzando i consueti canali di informazione.