Circolare INPS n° 2 del 7 Gennaio 2003
OGGETTO: |
Articolo 44 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Sgravio totale triennale per i nuovi assunti nel Mezzogiorno. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. |
SOMMARIO: |
Modalità operative per la fruizione dello sgravio totale triennale previsto dall’art. 44 della legge n. 448/2001. |
Premessa. L’articolo 44 della legge finanziaria per l’anno 2002 (allegato 1) prevede la concessione di uno sgravio contributivo totale triennale degli oneri sociali a favore dei datori di lavoro privati e degli enti pubblici economici operanti nei territori del Mezzogiorno. Il beneficio riguarda i lavoratori nuovi assunti nell'anno 2002, ad incremento dell’occupazione preesistente. L’intervento normativo si configura come un aiuto di Stato, e quindi la sua efficacia è subordinata all’autorizzazione e ai vincoli della Commissione Europea ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo CE, e successive modificazioni. La Commissione, con recente provvedimento (1), ha ritenuto il regime di aiuti corrispondente agli obiettivi comunitari, in virtù delle deroghe previste dal Trattato CE (2).
Con la presente circolare si forniscono le modalità operative per la concreta applicazione dello sgravio, in conformità alla normativa nazionale di riferimento e ai vincoli imposti dalla Commissione. 1. Ambito territoriale. Lo sgravio totale triennale si applica alle imprese operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Il beneficio è inoltre riconosciuto - nei limiti della disciplina degli aiuti di importanza minore (“de minimis”) (3) - ai datori di lavoro operanti nei territori delle regioni Abruzzo e Molise. Alle medesime condizioni e negli stessi limiti è riconosciuto lo sgravio nel territorio della sezione circoscrizionale del collocamento di Cassino (4). In tali ultimi casi, e sempre nel rispetto dei limiti per gli aiuti “de minimis”, l’agevolazione è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi.
2. Imprese destinatarie. Destinatari dello sgravio sono i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici. In particolare, come peraltro ribadito dalla Commissione Europea, lo sgravio è rivolto esclusivamente ai datori di lavoro che rivestono la qualifica di “imprenditore” di cui agli artt. 2082 e successivi del codice civile. Sono quindi esclusi dal beneficio i liberi professionisti, gli studi professionali, i condomini, le associazioni culturali, professionali e di categoria, i partiti politici, gli organismi sindacali, i datori di lavoro agricolo non imprenditori, ecc…
La disciplina inoltre non si applica alle imprese appartenenti ai settori indicati al successivo punto 7.
2.1. Società cooperative di lavoro. Lo sgravio è riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro. Al riguardo, è opportuno osservare brevemente che in materia cooperativistica rilevanti innovazioni sono state di recente introdotte (5) nel nostro ordinamento, con riferimento alla posizione del socio-lavoratore. In particolare, è previsto che il rapporto di lavoro con cui il socio contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali sia distinto da quello associativo. Di conseguenza, le cooperative beneficiano dello sgravio limitatamente ai nuovi soci con i quali è stato instaurato un rapporto di lavoro subordinato entro il 31 dicembre 2002.
2.2. Società di fornitura di lavoro temporaneo. Per quanto riguarda l’applicabilità dello sgravio alla particolare categoria costituita dalle società di fornitura di lavoro temporaneo, occorrono alcune brevi precisazioni.
Le suddette società sono state introdotte e disciplinate dal legislatore italiano (6), sulla scia di quello comunitario, al fine di favorire una maggiore flessibilità nella gestione della forza lavoro. Il lavoro interinale si caratterizza essenzialmente per la mancata coincidenza tra l'imprenditore giuridicamente titolare di un contratto di lavoro subordinato (c.d. "impresa fornitrice") e l'effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa cui quel contratto si riferisce (c.d. "impresa utilizzatrice"). Ai fini della concessione del beneficio, occorre dunque considerare sia il quadro normativo di riferimento sia la ratio della legge n. 196/1997. Quest’ultima è finalizzata anche a combattere la disoccupazione attraverso il recupero di occasioni lavorative che potrebbero andar perdute o essere attratte dal sommerso. Di conseguenza, in linea peraltro con le osservazioni della Commissione Europea, il beneficio può essere riconosciuto alle imprese fornitrici di lavoro temporaneo anche con riferimento ai lavoratori interinali assunti a tempo indeterminato. E’ necessario tuttavia che risultino congiuntamente soddisfatte le seguenti condizioni: - nel "contratto per prestazioni di lavoro temporaneo" deve essere precisato che il dipendente, assunto a tempo indeterminato, sarà impiegato in attività che si svolgeranno effettivamente nei territori di cui all’art. 44 della legge n. 448/2001, indipendentemente dal luogo di residenza del lavoratore; - le parti stipulanti il contratto di fornitura devono svolgere effettivamente l’attività nell’ambito territoriale individuato al precedente punto 1, quindi i soggetti firmatari di tale accordo devono essere un'impresa (l'effettiva utilizzatrice della prestazione lavorativa) operante nel predetto ambito territoriale e l'agenzia di lavoro interinale (l'impresa titolare del contratto di lavoro subordinato) avente sede nei territori individuati al precedente punto 1; - devono essere rispettate tutte le condizioni di accesso descritte ai successivi punti.
Appare opportuno infine ricordare che, per il personale assunto per il funzionamento della struttura, il beneficio continua invece ad applicarsi nel rispetto delle condizioni di accesso previste dal legislatore per la generalità delle imprese.
3. Misura e durata del beneficio. Il beneficio è fissato nella misura totale dei contributi a carico del datore di lavoro dovuti all’INPS, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (7). Oggetto di sgravio sono anche le contribuzioni di finanziamento delle prestazioni economiche di malattia e di maternità, nonché quella a garanzia del trattamento di fine rapporto (TFR). Sono invece esclusi: - il contributo dello 0,50% (miglioramenti pensionistici) di cui all’art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297; - i contributi di solidarietà; - la contribuzione aggiuntiva sul lavoro straordinario; - l’eventuale contribuzione per il finanziamento di Fondi di solidarietà per sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale; - la quota del contributo di disoccupazione (0,30%) devoluta ai fondi di rotazione (8) e destinata ai fondi per la formazione continua (9).
Il beneficio si applica per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore.
4. Condizioni di accesso allo sgravio. Alla luce di quanto stabilito dalla normativa nazionale, nonché dalle osservazioni ed integrazioni introdotte dalla Commissione Europea in sede di autorizzazione, lo sgravio è subordinato alla sussistenza delle condizioni di seguito illustrate.
4.1. Assunzioni a tempo indeterminato. I lavoratori devono essere assunti a tempo pieno ed indeterminato. Ne consegue che il beneficio non può essere concesso per i lavoratori assunti a tempo determinato, compresi gli stagionali, né per quelli a part-time.
4.2. Condizioni soggettive dei lavoratori. I nuovi dipendenti devono essere in possesso di una delle seguenti condizioni: - status di inoccupato o disoccupato nei territori destinatari dell’agevolazione; - iscrizione nelle liste di mobilità nei territori stessi; - fruizione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 24 mesi, senza interruzione, nel medesimo ambito territoriale di cui sopra.
4.2.1. Precisazioni. L’assunzione di dipendenti che fruiscono di CIGS può riguardare esclusivamente lavoratori provenienti da altre imprese in quanto il personale in Cassa Integrazione, dal punto di vista giuridico, fa parte dell’organico dell’impresa in crisi.
Conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa (10), prova del possesso dello status di disoccupato può essere fornita anche mediante autocertificazione. Infatti, lo stato di disoccupazione è ricompreso espressamente nell’elencazione tassativa degli stati, qualità personali e fatti che possono essere comprovati con dichiarazioni sottoscritte dall’interessato.
4.3. Incremento occupazionale calcolato in ULA (unità lavoro/anno). La Commissione Europea ha precisato che l’incremento occupazionale deve essere realizzato con riferimento alla media dei lavoratori dell’impresa occupati nei dodici mesi precedenti l’assunzione.
Inoltre, in conformità con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all’occupazione, lo sgravio triennale non si applica nell’ipotesi di incremento occupazionale derivante dalla trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine o di contratti di apprendistato. Infine, il beneficio non può essere concesso neanche nei casi di trasformazione di contratti di formazione e lavoro. Detta trasformazione, infatti, non determina la creazione di nuove opportunità di lavoro, bensì una stabilizzazione di posti già esistenti.
4.4. Calcolo della forza occupazionale. Secondo il concetto utilizzato dalla Commissione in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (11): “Il numero di posti di lavoro corrisponde al numero di unità lavoro/anno (ULA), cioè al numero di lavoratori subordinati occupati a tempo pieno per un anno; il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale sono frazioni di ULA”. Di conseguenza,nel calcolo dei lavoratori in forza all’azienda, ai fini della media per unità lavorativa annua (U.L.A.) sono compresi: - lavoratori a tempo pieno; - lavoratori a tempo parziale; - lavoratori con contratto stagionale; - lavoratori in cassa integrazione. Sono invece esclusi dal calcolo della forza aziendale: - i lavoratori assunti a tempo determinato; - i lavoratori per i quali l’esclusione dal computo occupazionale sia prevista, per fini diversi, da espresse disposizioni di legge (12). Dal calcolo dell’unità di lavoro/anno sono esclusi anche i lavoratori a domicilio, atteso il carattere “speciale” di tale rapporto di lavoro. Ai fini del calcolo della forza aziendale, i lavoratori a tempo parziale ed i lavoratori con contratto stagionale sono considerati in frazioni di ULA. I lavoratori part-time sono computati in proporzione all’orario svolto, vale a dire in base al rapporto esistente tra l’orario effettuato dal lavoratore part-time e l’orario normale stabilito dal CCNL (13). Inoltre, per forza aziendale deve intendersi il complesso dei lavoratori dipendenti della stessa impresa svolgenti la medesima attività, anche se distribuiti in diversi stabilimenti, cantieri od altre unità operative ubicate nelle aree di intervento degli sgravi.
Con riferimento alle società di fornitura di lavoro temporaneo, di cui al precedente punto 2.2, si precisa che per "forza aziendale" dovrà intendersi il complesso dei lavoratori dipendenti dell'agenzia fornitrice di lavoro temporaneo, anche se distribuiti nelle diverse sedi italiane.
4.5. Mantenimento del livello occupazionale raggiunto a seguito delle nuove assunzioni. Il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non deve subire riduzioni nel corso del periodo agevolato. Tale precisazione comporta il mantenimento, nel periodo triennale di agevolazione, del livello di occupazione raggiunto sommando l’incremento occupazionale che ha dato luogo al beneficio alla forza aziendale di riferimento (occupazione media nei 12 mesi precedenti ogni assunzione).
Con specifico riferimento al settore dell’edilizia, si precisa infine che i licenziamenti effettuati per chiusura dei cantieri o per fine lavoro non possono essere annoverati tra quelli causati da giustificato motivo oggettivo. Stante infatti l’intrinseca sostanziale precarietà dei rapporti di lavoro tipica del settore edile, i suddetti licenziamenti sono collegati, e dunque imputabili, ad eventi essenzialmente prevedibili.
Per ogni ulteriore chiarimento in materia, si rinvia a quanto in precedenza illustrato a commento dello sgravio introdotto dall’art. 3, commi 5 e 6, della legge n. 448/1998.
4.6. Ulteriori condizioni di accesso. Tra le ulteriori condizioni di accesso allo sgravio, sono ricomprese anche quelle relative a: - divieto di assorbimento di attività di imprese giuridicamente preesistenti; - incremento al netto delle diminuzioni occupazionali del gruppo; - osservanza del C.C.N.L., delle prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni, nonché rispetto dei parametri ambientali. Anche su tali ultimi aspetti, si fa rinvio a quanto già illustrato con riferimento allo sgravio totale triennale di cui alla legge n. 448/1998.
Con particolare riguardo all’obbligo di osservanza del C.C.N.L., si fa presente infine che continuano ad applicarsi, in quanto previsioni di carattere generale in materia di sgravi contributivi, le disposizioni di cui all’art. 6, commi 9 e 10, della legge n. 389/1989 (14).
5. Aiuti connessi alla realizzazione di un investimento iniziale. Nel caso di sgravi triennali legati alla creazione di posti di lavoro connessi ad un investimento iniziale, ferme restando le condizioni e le modalità di applicazione illustrate nei precedenti punti, occorre considerare anche gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. In base a questi ultimi (15), si considera che “un posto di lavoro è connesso con la realizzazione di un investimento se riguarda l’attività per la quale è stato effettuato l’investimento stesso e viene creato nel corso dei primi tre anni successivi alla realizzazione integrale all’investimento. Si considerano connessi all’investimento anche i posti di lavoro creati nello stesso periodo a seguito di un aumento del tasso di utilizzazione della capacità creata dall’investimento medesimo”. L'importo dell'aiuto è espresso in percentuale dei costi salariali connessi ai posti di lavoro creati per un periodo di due anni (16). Più in particolare, detto importo non deve superare la percentuale (pari all’intensità ammessa per gli aiuti all’investimento nella zona in questione) del costo salariale (che comprende la retribuzione lorda, ossia prima dell’imposta nonché i contributi sociali obbligatori) della persona assunta, calcolato su un periodo di due anni. La concessione dell’aiuto all’investimento iniziale è subordinata al mantenimento dei posti di lavoro creati per un minimo di cinque anni. Da tale aiuto viene escluso il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I (già II) del Trattato della C.E.
6. Cumulo dei benefici. Le agevolazioni contributive spettanti per la creazione di nuovi posti di lavoroconnessi alla realizzazione di un investimento iniziale non sono cumulabili con altri regimi di aiuti di Stato. Per la sola Regione Calabria, la Commissione ha invece affermato la compatibilità di detto sgravio con altri regimi di aiuto all’occupazione, nei limiti del massimale d’intensità d’aiuto regionale.
7. Settori esclusi o ammessi parzialmente. Lo sgravio non si applica ai settori sensibili disciplinati dal trattato CECA ed al settore della costruzione navale. Relativamente al settore automobilistico ed a quello delle fibre sintetiche, il beneficio si applica nei limiti di importo fissati della disciplina degli aiuti di importanza minore (“de minimis”). Al riguardo, si rinvia a quanto più volte illustrato (17).
8. Imprese interessate da contratti di riallineamento e da procedure di emersione. La Commissione Europea ha ribadito che le imprese interessate dai contratti di riallineamento, ovvero dalle procedure di emersione (18) sono considerate come già esistenti. Di conseguenza, le stesse possono beneficiare dello sgravio limitatamente al personale neoassunto non interessato dalle discipline suddette e sempre nel rispetto delle condizioni descritte ai punti precedenti.
9. Modalità operative. Per le operazioni di conguaglio, i datori di lavoro opereranno come segue:
- esporranno il personale avente titolo allo sgravio nei quadri “B-C” del modello DM10/2, secondo le modalità comuni; - calcoleranno l’importo complessivo del beneficio spettante, secondo quanto precisato al punto 3, e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro “D” del mod. DM10/2, facendolo precedere dalla dicitura “sgravio ex art. 44 L. 448/2001” e dal codice di nuova istituzione “L420”.
Le stesse imprese provvederanno, inoltre, a riportare, ciascun mese, in uno dei righi in bianco dei quadri “B-C” del modello DM10/2, il numero dei dipendenti per i quali viene operato lo sgravio e l’ammontare delle relative retribuzioni. A tal fine dovrà essere utilizzato il codice di nuova istituzione “S480”. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle “giornate” e “somme a debito”. I predetti dati saranno comunicati con la prima denuncia utile successiva all’emanazione della presente circolare.
9.1. Regolarizzazione dei periodi pregressi. Per il recupero degli sgravi relativi a periodi già scaduti, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità: - determineranno l’ammontare del beneficio spettante; - riporteranno il relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro “D” del mod. DM10/2, facendolo precedere dalla dicitura “arr. sgravio ex art. 44 L. 448/2001” e dal codice di nuova istituzione “L421”.
Le imprese aventi titolo allo sgravio totale triennale che, nelle more dell’emanazione delle presenti disposizioni, avessero operato secondo modalità diverse da quelle sopra descritte, provvederanno alla restituzione del beneficio senza addebito di oneri accessori. A tal fine esporranno le somme da restituire in uno dei righi in bianco dei quadri “B-C” del mod. DM10/2, facendo precedere il relativo importo dalla dicitura “rest. sgr. tot.” e dal previsto codice “M204”. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle “numero dipendenti”, “numero giornate” e “retribuzioni”. Per il recupero dello sgravio pregresso dovrà essere utilizzato un rigo in bianco del quadro “D” del mod. DM10/2, facendo precedere l’importo da conguagliare dalla dicitura “arr. sgravio ex art. 44 L. 448/2001” e dal citato codice “L421”.
Le imprese che avessero operato lo sgravio in difformità ai criteri sopra illustrati provvederanno alla restituzione dello stesso. L’importo degli sgravi indebiti dovrà essere riportato in uno dei righi in bianco dei quadri “B-C” del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura “rest. sgr. tot. indebito” e dal codice “M204”. Anche in questo caso, nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle “numero dipendenti”, “numero giornate” e “retribuzioni”.
Le regolarizzazioni dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare.
9.2. Richiesta di compensazione e/o rimborso. L’eventuale credito derivante dalle sopra citate operazioni potrà essere recuperato dalle imprese interessate avvalendosi della procedura di compensazione su modello F24, nel limite massimo di €. 516.456,90 (19). Si ricorda, inoltre, che i crediti risultanti dalle denunce di modello DM10/2 possono essere compensati sul modello F24, entro il limite complessivo, a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo ed entro i dodici mesi successivi, a condizione che il soggetto contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa. E’ sempre possibile, per i datori di lavoro, chiedere il rimborso totale o parziale della denuncia, ovvero la compensazione con la procedura ordinaria. A tal fine, la denuncia a credito dell’azienda dovrà essere presentata direttamente alla Sede competente per territorio entro le scadenze di legge.
10. Istruzioni contabili. Gli sgravi contributivi in argomento, evidenziati nei modelli DM10/2 con i codici "L420" e "L421" secondo le modalità riportate nei precedenti punti 9. e 9.1, dovranno essere imputati ai conti GAW 37/74, se di competenza dell'anno in corso, e GAW 37/04, se di competenza degli anni precedenti. Per la movimentabilità di detti conti, nei casi di acquisizione manuale delle registrazioni contabili, si richiamano le disposizioni contenute nel messaggio n. 00543 del 4.5.1994 (utilizzazione del codice utente "1" e del codice documento "95"). Le somme restituite dai datori di lavoro, contraddistinte nei modelli DM10/2 con il codice "M204", verranno imputate al conto GAW 24/49, già esistente. Nell'allegato n. 2 vengono riportati i suddetti conti GAW 37/04, GAW 37/74.
(1) Decisione C(2002) 4845 del 6/12/2002. (2) Le deroghe applicabili nel caso di specie sono quelle previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) (3) Si veda tale disciplina nel regolamento (CE) n. 69/2001. (4) Così ha chiarito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’art. 44, c. 3, della legge n. 448/2001, nella parte in cui fa riferimento ai “territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione, calcolato riparametrando il dato provinciale secondo la definizione allargata ISTAT, rilevata per il 2000, sia superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con le aree dell’obiettivo 1 di cui all’allegato I della decisione (CE) n. 1999/502 del 1° luglio 1999”. (5) Legge 3 aprile 2001, n. 142. (6) Legge 24 giugno 1997, n. 196. (7) Lo sgravio contributivo è peraltro previsto anche sui contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. (8) Articolo 25 della legge 21.12.1978, n. 845. (9) Tali fondi sono previsti dall’art. 118, c. 1 della legge 23.12.2000, n. 388. (10) Articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). (11) Tale concetto è specificato al punto 3.2, nota 8, della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle PMI (96/C 213/04). (12) Tra questi, si ricordano: - i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro (art. 3, c. 10, della legge n. 863/1984); - gli apprendisti (art. 21, c. 7, della legge n. 56/1987); - i lavoratori assunti con contratto di reinserimento (art. 20 della legge n. 223/1991); - i prestatori di lavoro temporaneo, con riguardo all’organico dell’impresa utilizzatrice (art. 6, c. 5, della legge n. 196/1997); - i lavoratori precedentemente impegnati in progetti LSU stabilizzati (art. 7, c. 7, del D. Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81). (13) Articolo 6 del D. Lgs. 20 febbraio 2000, n. 61. (14) Si ricorda che l’art. 6, c. 10, è stato modificato dall’art. 4 del D.L. n. 71/1993, convertito in legge n. 151/1993, che ha mitigato la sanzione derivante dall’inosservanza delle condizioni previste dall’art. 6, c. 9 (circolare n. 97 del 22 marzo 1993). (15) Punti 4.11, 4.12, 4.13 e 4.14 della comunicazione 98/C 74/06 pubblicati sulla GUCE C74 del 10 marzo 1998. (16) Articolo 4, comma 6, del regolamento (CE) n. 70/2001. (17) Si veda il punto 6.1 della circolare n. 188 del 14 ottobre 1999. (18) Si vedano le disposizioni di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell’economia). (19) Tale limite è stato stabilito dall’art. 34 della legge n. 388/2000, a decorrere dal 1 gennaio 2001.
Allegato 1
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)” (Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001, supplemento ordinario n. 285/L).
- STRALCIO -
Articolo 44Sgravi per i nuovi assunti
1. A tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è riconosciuto, per i nuovi assunti nell'anno 2002 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 2001 e per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoro dipendente. Ai fini della concessione delle predette agevolazioni, si applicano le condizioni stabilite all'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aggiornando al 31 dicembre 2001 le date di cui alla lettera a) del medesimo comma 6 dell'articolo 3. 2. L'efficacia della misura di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni. 3. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, nei limiti della disciplina degli aiuti di importanza minore di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, anche ai datori di lavoro operanti nei territori delle regioni Abruzzo e Molise, nonché nei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione, calcolato riparametrando il dato provinciale secondo la definizione allargata ISTAT, rilevata per il 2000, sia superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con le aree dell'obiettivo 1 di cui all'allegato I della decisione (CE) n. 1999/502, del 1° luglio 1999. Il beneficio di cui al presente comma è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al citato regolamento (CE) n. 69/2001.
Allegato 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
|