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Circolare INPS n. 197 del 23 dicembre 2003

 

Oggetto: Cumulo dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro autonomo e   dipendente.

 

PREMESSA

 

A decorrere dal 1°gennaio 1994 la normativa che regola il cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo e dipendente ha subìto profonde innovazioni.

 

La disciplina contenuta nell’art. 10 D.Lgs. 30/12/1992, n. 503 (con le modifiche di cui all’art.11 della legge 24/12/1993, n. 537) è stata parzialmente modificata dalla legge 8/8/1995, n. 335, dall’art 1, co.185-190 della legge 23/12/1996, n. 662 , dall’art. 59, comma 14 della legge 27/12/1997, n. 449, dall’art. 77 della legge 23/12/1998, n. 448, dall’art. 72 della legge 23/12/2000, n. 388 nonché, da ultimo, dall’art. 44 della legge 27/12/2002, n. 289.

 

La presente circolare riepiloga la regolamentazione vigente in materia di cumulo pensione-redditi da lavoro dal 1°gennaio 1994 ad oggi richiamando le circolari e i messaggi emanati nel tempo per fornire istruzioni applicative in merito.

 

Poiché il regime del cumulo varia secondo il tipo di reddito percepito dal pensionato (reddito da lavoro dipendente o autonomo), la tipologia del trattamento pensionistico ed il periodo di riferimento, si procederà nell’esposizione tenendo conto di queste tre variabili.

 

 

1 -INDIVIDUAZIONE DEL REDDITO DA LAVORO AUTONOMO                                                                                                                     

Per quanto riguarda l'individuazione del reddito da lavoro autonomo, stante la genericità del disposto legislativo che ha previsto la rilevanza di tale reddito ai fini del cumulo con i trattamenti pensionistici (art. 10 del D.Lgs.30/12/1992, n. 503), debbono essere presi in considerazione tutti i redditi comunque ricollegabili ad un'attività di lavoro svolta senza vincolo di subordinazione.

Rientrano pertanto nel regime di limitazioni al cumulo introdotto dall'art. 10 in parola, non solo i redditi prodotti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, iscritti alle particolari gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto, ma anche ogni altro reddito da lavoro autonomo, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali (circolare n. 91 del 31 marzo 1995).

 

 Devono considerarsi, ai predetti fini, redditi da lavoro autonomo:

·        i redditi di impresa connessi ad attività di lavoro.

·         i compensi percepiti per l'esercizio di arti e professioni;

·        i redditi prodotti dai titolari di rapporti di collaborazione continuativa e coordinata.Tali redditi debbono continuare ad essere valutati come redditi da lavoro autonomo ai fini del cumulo con i trattamenti pensionistici indipendentemente dalla innovazione introdotta dall’art. 34 della legge 21/11/2000, n. 342 che li ha ricompresi, per quanto concerne il trattamento fiscale, nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 47 del Tuir, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (circolare n. 20 del 26 gennaio 2001, punto 7)

·        i compensi percepiti per gli altri  rapporti di collaborazione, quali quelli derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco e revisore di società ed enti, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalle attività relative ad incarichi di presidente di enti o associazioni, di componente dei rispettivi consigli o comitati, ecc..

·         le indennità percepite per gli incarichi di presidente e di membro di organi collegiali;

·        le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, nei casi in cui l'apporto è costituito dalla prestazione di lavoro;

·        i redditi derivanti dalla qualità di socio accomandante di società in accomandita semplice e di società in nome collettivo connessi ad attività di lavoro autonomo  (messaggio n. 292 del 31 ottobre 2001);

 

Le indennità percepite dagli amministratori locali in applicazione dell’art. 82 del D.Lgs.18/08/2000, n. 267 Testo unico degli enti locali e, più in generale, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive non devono essere considerate redditi da lavoro autonomo ai fini del cumulo con i trattamenti pensionistici. Quindi, non sono rilevanti ai fini del cumulo le indennità percepite dai presidenti e dai membri dei consigli regionali e quelle dei parlamentari nazionali ed europei (circolare n. 58 del 10 marzo 1998), nonché quelle relative alle cariche richiamate nei primi due commi dell’art. 82 del TUEL (messaggio n. 340 del 29 settembre 2003).

 

1.1   - REDDITI DA DICHIARARE

 

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e a lordo delle ritenute erariali.

 

Il reddito d’impresa deve essere  dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.

 

Il reddito da lavoro autonomo dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni deve essere individuato nel reddito agrario, indipendentemente dalle modalità con cui tale reddito viene dichiarato ai fini fiscali (messaggio n. 59 del 12 marzo 1997).

Dal reddito agrario può essere dedotta la contribuzione versata all’Istituto per costituire la propria posizione previdenziale ed assistenziale, ferma restando, in ogni caso, l’indeducibilità della parte di contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti (messaggio n. 14211 del 24 giugno 1997).

Il reddito così individuato deve essere ripartito dal capo famiglia, con apposita dichiarazione di responsabilità, tra i componenti il nucleo familiare in relazione alla quantità e qualità del lavoro svolto da ciascuno. Le quote complessivamente attribuite ai componenti il nucleo familiare non possono comunque superare il 49% del reddito, restando in tal modo attribuito al titolare dell’azienda almeno il 51% del reddito.

Tali indicazioni recepiscono il criterio stabilito dall’art. 5, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917, per la ripartizione, ai fini fiscali, del reddito dell’impresa familiare costituita a norma dell’art. 230-bis del codice civile.

Nei casi di mancata costituzione dell’impresa familiare, la ripartizione del reddito tra le unità attive del nucleo familiare iscritte alla gestione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, può essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, senza alcun vincolo in ordine all’ammontare della quota di reddito da riservare al capo famiglia titolare dell’azienda.

La dichiarazione di ripartizione del reddito da parte del titolare dell'azienda, richiesta ai fini fiscali per le imprese familiari, deve ritenersi non necessaria a corredo della dichiarazione individuale, in quanto la dichiarazione rilasciata dal singolo componente del nucleo è sufficiente ad attestare l'ammontare dei redditi conseguiti negli anni di interesse (messaggio n. 9333 del 15 maggio 1997).

 

Per quanto riguarda, infine, il reddito da lavoro autonomo degli artigiani e degli esercenti attività commerciali deve essere individuato nel reddito di impresa dichiarato ai fini IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Qualora ai fini fiscali l’intero reddito sia attribuito al titolare, ai fini del regime di incumulabilità della pensione il titolare dell'impresa artigiana o commerciale deve indicare la quota di pertinenza di ciascun coadiuvante o coadiutore, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Il complesso delle quote dei collaboratori non può comunque superare il 49% del reddito di impresa (messaggio n. 59 del 12 marzo 1997).

Anche per tali assicurati valgono i criteri enunciati con riferimento agli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni sia per quanto concerne la validità della sola dichiarazione reddituale resa dal singolo componente senza che si renda necessaria la dichiarazione di ripartizione da parte del titolare (messaggio n. 9333 del 15 maggio 1997).

 

   

2          - PENSIONI DI VECCHIAIA

 

 2.1 DISCIPLINA GENERALE IN VIGORE DAL 1°GENNAIO 2001.

 

L'art. 72 della legge 23/12/2000, n. 388 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione.

 

A partire dalle quote di pensione in pagamento dal 1°gennaio 2001, sono pertanto interamente cumulabili con i redditi in parola anche le pensioni di vecchiaia con decorrenza anteriore.

 

Nulla è innovato per quanto riguarda il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente, richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia dall’articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503. Per poter conseguire la pensione di vecchiaia i lavoratori dipendenti devono quindi risolvere il rapporto di lavoro.

 

 2.2 - DISCIPLINE PARTICOLARI

 

2.2.1 - PENSIONI DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVE

 

In materia di cumulo con i redditi da lavoro della pensione di vecchiaia liquidata esclusivamente con il sistema contributivo trovano applicazione le disposizioni della legge 8/08/1995, n. 335.

 

Per i pensionati di età inferiore ai 63 anni la pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo è incumulabile totalmente con i redditi da lavoro dipendente e nella misura del 50% della parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria con i redditi da lavoro autonomo, fino a concorrenza con i redditi stessi (articolo 1, comma 21, della legge 8/08/1995, n. 335). Per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni la pensione non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50% della parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria, fino a concorrenza con i redditi stessi (articolo 1, comma 22, della legge 8/08/1995, n. 335).

 

  2.2.2  -

CUMULO DEI TRATTAMENTI ANTICIPATI DI VECCHIAIA RICONOSCIUTI A NORMA DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 19/12/1984, n. 863, E DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 23/07/1991, n. 223.

 

Per tali trattamenti continuano a trovare applicazione le normative speciali stabilite in materia di cumulo con i redditi da lavoro di cui all’articolo 2 della legge 19/12/1984, n. 863, e all’articolo 19 della legge 23/07/1991, n. 223 (circolare n. 20 del 26 gennaio 2001).

 

 A)

Trattamenti anticipati di vecchiaia riconosciuti a norma dell'articolo 2 della legge 19/12/1984, n. 863.

 

Il trattamento anticipato di vecchiaia riconosciuto per effetto dell’articolo 2 della legge 19/12/1984,  n. 863,  ai lavoratori dipendenti da imprese che abbiano stipulato contratti di solidarietà a norma  della stessa legge è cumulabile con la retribuzione,  relativamente al periodo di anticipazione, nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso dal lavoratore al momento della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

 

Dalla data di compimento da parte del lavoratore dell’età pensionabile trova applicazione per le pensioni in parola il regime generale in materia di cumulo con i redditi da lavoro previsto per le pensioni di vecchiaia. Il regime generale in materia di cumulo previsto per le pensioni di vecchiaia trova del pari applicazione nel caso in cui, durante il periodo di anticipazione, venga ripristinato il rapporto di lavoro a tempo pieno nell’ambito della stessa impresa ovvero il lavoratore si occupi presso altro datore di lavoro (articolo 2 della legge 19/12/1984, n. 863; art. 10 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503; circolare n. 53634 A.G.O.  n. 3534 O. del 17/04/1987; circolare n. 315 del 30 novembre 1994).

Dal 1°gennaio 2001, le pensioni di vecchiaia sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente (art. 72 della legge 23/12/2000, n.388 – circolare n. 20 del 26 gennaio 2001).

 

B)

Trattamenti anticipati di vecchiaia riconosciuti a norma dell’articolo 19 della legge 23/07/1991, n. 223

 

Il trattamento anticipato di vecchiaia riconosciuto per effetto dell’art. 19 della legge 23/07/1991, n. 223 ai lavoratori dipendenti da imprese che abbiano stipulato contratti di solidarietà a norma della stessa legge,  relativamente al periodo di anticipazione è cumulabile con la retribuzione percepita in relazione al rapporto di lavoro a tempo parziale per la parte corrispondente alla differenza fra il trattamento retributivo che il lavoratore avrebbe percepito se avesse continuato a lavorare a tempo pieno e il trattamento retributivo effettivamente percepito per il lavoro svolto a tempo parziale. In sostanza, la pensione in parola è cumulabile con i redditi da lavoro percepiti dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro a tempo parziale entro i limiti della mancata retribuzione corrispondente alle ore prestate in meno a seguito della trasformazione del rapporto.

 

Dalla data di compimento dell’età pensionabile da parte del lavoratore trova applicazione,  per le pensioni in parola, il regime generale in materia di cumulo con i redditi da lavoro previsto per le pensioni di  vecchiaia  (art. 19 della legge 23/07/1991, n. 223; art. 10 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503; circolari n. 78 del 14 marzo 1992 e n. 315 del 30 novembre 1994).

 

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo parziale ovvero di ripristino nell’ambito della stessa impresa del rapporto di lavoro a tempo pieno, il trattamento pensionistico in parola viene revocato con decorrenza dal mese successivo  a quello in cui si è verificata la risoluzione o il ripristino del rapporto originario. A tal fine gli interessati devono dare immediata comunicazione all’Istituto della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo parziale ovvero del ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno (circolare n. 91 del 31 marzo 1995, punti 4, 4.1, 4.2).

  

 

2.3 DISCIPLINA VIGENTE ANTERIORMENTE AL 1°GENNAIO 2001

  

2.3.1Fino al 31 dicembre 1993

 

In base all’art. 20 del D.P.R 27/04/1968, n.488 (modificato dall’art. 20 della legge 30/04/1969, n. 153)  fino al 31 dicembre 1993, salvo le esclusioni previste dalla legge, vige per le pensioni di vecchiaia un regime di incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente per la quota eccedente il trattamento minimo.

La pensione è, invece, totalmente cumulabile con redditi da lavoro autonomo.

  

2.3.2Dal 1°gennaio 1994 al 31 dicembre 2000

 

Dal 1 gennaio 1994 fino al 31 dicembre 2000, le pensioni di vecchiaia non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente per il 50% della quota di pensione eccedente il trattamento minimo (art.10, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503, come modificato dall’art. 11 della legge 24/12/1993, n. 537).

 

Per quanto concerne, invece, i redditi da lavoro autonomo si prevedono due ipotesi:

 

1) nei confronti di titolari di pensione di vecchiaia con decorrenza compresa entro il31 dicembre 1994 e dei lavoratori che entro tale data hanno perfezionato i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia, trova applicazione il regime di totale cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro autonomo previsto dall’art. 10, comma 8 del D.Lgs. 30/12/1992, n.503, come modificato dall’art 11, comma 10  della legge 24/12/1993, n. 537 (circolare n. 91 del 31 marzo 1995, punto 5);

2) le pensioni di vecchiaia aventi decorrenza successiva al 31.12.1994 sono incumulabili con i redditi da lavoro autonomo, fino a concorrenza del relativo ammontare, per il 50% della quota eccedente il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503), salvo i casi di maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre 1994 di cui al punto 1).

 

Il divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo non opera nei seguenti casi (circolare n. 91 del 31 marzo 1995, punto 1.2):

 

a)      pensionati assunti con contratti di lavoro a termine di durata  complessivamente non superiore a cinquanta giornate nell’anno solare (art. 10,  comma 2,  del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503).  L’esclusione è correlata  soltanto alla durata complessiva  nell’anno solare dei rapporti di lavoro instaurati sulla base di contratti  a termine; in caso di superamento nel corso dell’anno delle cinquanta giornate di lavoro per effetto di  più  rapporti  di lavoro a termine,  l’esclusione  dal divieto di cumulo non trova più applicazione e l’incumulabilità opera per la totalità delle giornate di lavoro effettuate (art. 10,  comma 4,  del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503);

 

b)      titolari di pensione di vecchiaiadalla cui attività dipendente o autonoma deriva un reddito complessivo annuo,  al  netto dei trattamenti di famiglia e delle quote dovute per contributi previdenziali e assistenziali, non superiore all’importo annuo del  trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (art. 10, comma 2, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503). L’esclusione prescinde dalla durata e dalla tipologia dell’attività lavorativa svolta, essendo correlata esclusivamente all’entità del lavoro prodotto; 

 

c)      pensionati che svolgono la loro attività nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività  socialmente  utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private (art. 10,  comma 5, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503);

 

d)      pensionati occupati in qualità di operai agricoli (art. 20, comma 5, del D.P.R. n. 488, e successive modificazioni);

 

e)      pensionati occupati in qualità di addetti ai servizi domestici  e familiari (art. 20, comma 5, del D.P.R. n. 488, e successive modificazioni);

 

f)        pensionati occupati in qualità di agenti non di ruolo alle dipendenze delle Comunità europee da data anteriore al 1° febbraio 1991, a norma del regolamento n. 31(CEE), n. 11 (CEEA) dei Consigli, del 18 dicembre 1961, come modificato dal regolamento (CEE,  EURATOM,  CECA)  n. 259 del Consiglio del 20 febbraio 1968, e successive modificazioni  (art. 20, comma 6, del D.P.R. n. 488, come modificato dall’art. 7,  comma 2, della legge n. 236 del 1993;  circolare n. 558 R.C.V. del 3 aprile 1981);

 

g)      pensionati che svolgono la funzione di giudice di pace, per le indennità percepite per l’esercizio di tale funzione (comma 4-bis,  aggiunto all’art. 33 della legge 21/11/1991,  n.374,  dalla legge 6 dicembre 1994, n.673);

 

h)      pensionati che svolgono la funzione di giudice onorario aggregato, per le indennità percepite per l’esercizio di tale funzione di cui all’art. 8 della legge 22/07/1997 n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni (circolare n. 67 del 24 marzo 2000).

 

i)        i pensionati che svolgono funzioni connesse a cariche pubbliche elettive per tutte le indennità connesse a tali funzioni (indennità disciplinate dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Testo Unico degli Enti Locali, indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, per i parlamentari nazionali ed europei, etc.). Dette indennità non devono essere considerate redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione.

 

Il divieto di cumulo non si applica alla tredicesima rata di pensione, ad eccezione degli aumenti di perequazione in cifra fissa attribuiti a norma dell’art. 10 della legge 3/06/1975, n. 160, fatto comunque salvo l’importo di pensione corrispondente al trattamento minimo (art. 20, comma 6,  del  D.P.R.  n. 488,  e successive modificazioni;  art. 16,  comma 3, della legge 21/12/1978,  n. 843).

 

Ai fini dell’applicazione del divieto di cumulo, le pensioni  e le retribuzioni si intendono al netto dei trattamenti di famiglia; dalle retribuzioni devono inoltre essere detratte le quote dovute per contributi previdenziali ed assistenziali (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 488, e successive modificazioni).

 

Per i lavoratori assicurati sulla base di salari medi convenzionali ai fini del divieto di cumulo con la  pensione deve essere presa in considerazione la retribuzione effettivamente percepita dal pensionato,  al  netto  dei contributi previdenziali ed assistenziali calcolati sulla retribuzione convenzionale. Per il computo delle giornate per le quali deve essere operata la trattenuta, si deve fare riferimento alle giornate comunque retribuite nel corso di  ciascun mese e non al periodo di occupazione media mensile convenzionale.

 

Le disposizioni di materia di cumulo si  applicano anche alle pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria sulle quali è  esercitato il diritto di sostituzione in qualsiasi  forma da  parte di  fondi  obbligatori  di previdenza gestiti dall’Istituto (art. 20, comma 3, del D.P.R. n. 488, e successive modificazioni).

 

Nei casi in cui sulle pensioni liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria è esercitato il diritto di sostituzione o rivalsa da parte di amministrazioni dello Stato e di enti locali,  il divieto di cumulo trova applicazione limitatamente alla quota di pertinenza del titolare (art. 20, comma 4,  del  D.P.R.  n.  488,  e successive modificazioni).

 

 3 - PENSIONI DI ANZIANITA'

 

 3.1 -  DISCIPLINA GENERALE IN VIGORE DAL 1°GENNAIO 2003

 

Con effetto dal 1°gennaio 2003, sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo o dipendente :

 

 

Per stabilire se l'anzianità contributiva sia o meno pari a 37 anni ai fini dell'applicazione della nuova disciplina deve essere valutata la contribuzione utile per il diritto, ovvero se più favorevole, la contribuzione utile per la misura del trattamento pensionistico.

 

Ai fini del raggiungimento dei 37 anni di anzianità contributiva è ininfluente la contribuzione versata ma non ricongiunta; né vanno ricompresi i periodi per i quali viene chiesto il supplemento di pensione in quanto liquidati successivamente alla data di pensionamento.

 

 

Per stabilire se l’anzianità contributiva sia o meno pari a 40 anni ai fini dell’applicazione della nuova disciplina, deve essere valutata la contribuzione utile ai fini del diritto, ovvero, se più favorevole, la contribuzione utile per la misura del trattamento pensionistico, compresa la contribuzione utilizzata successivamente al pensionamento per la liquidazione di supplementi (circolare  n. 20 del 26 gennaio 2001, punto 3);

 

Le pensioni di anzianità per le quali non ricorrono le predette condizioni sono:

 

-         incumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 30 per cento della quota eccedente il minimo e comunque nei limiti del 30% del reddito da lavoro autonomo (regime di cumulo con i redditi da lavoro autonomo previsto dall’art. 72 della legge 23/12/2000, n. 388);

 

-         totalmente incumulabili con i redditi da lavoro dipendente(art. 10 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503).

 

Agli effetti del regime di cumulo, le pensioni di anzianità sono equiparate alle pensioni di vecchiaia quando i titolari compiono l’età stabilita per il pensionamento di vecchiaia (art. 10,  comma 7,  del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503). Al predetto fine dal 1° gennaio 1994 occorre fare riferimento ai limiti di età previsti dalla tabella A allegata al D.Lgs.  30/12/1992, n.503, come sostituita dall’articolo 11 della legge 23/12/1994,  n.724.

 

L’equiparazione delle pensioni di anzianità  alle pensioni di  vecchiaia  agli effetti del cumulo opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età pensionabile (circolare n. 91 del 31 marzo 1995, punto 2.3).

 

Nulla è innovato per quanto riguarda il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente richiesto in via generale per il diritto alla pensione di anzianità dall’art.10, comma 6, del D.Lgs. 30/12/1992, n.503, nel testo sostituito dall’art.11, comma 9, della legge 24/12/1993, n. 537.

 

 3.2 - DISCIPLINE PARTICOLARI

 

 3.2.1 -

Pensioni di anzianità liquidate a norma dell’art.1, commi 185 e 186, della legge 23/12/1996 n. 662.

 

Nei confronti dei lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e conseguono la pensione di anzianità, anche nei casi in cui facciano valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e 58 anni di età, ovvero 40 anni di contribuzione, restano confermate le disposizioni speciali dell'art. 1, commi 185 e 186, della legge 23/12/1996, n. 662 (circolari n. 30 del 13 febbraio 1997, n. 236 del 21 novembre 1997 e n. 16 del 27 gennaio 2003).

 

3.2.2 -

Possibilità di accesso al regime di cumulo di cui all'art. 44, commi 2 e 4, della legge 27/12/2002 n. 289.

 

Coloro che erano pensionati alla data del 1°dicembre 2002 e per i quali non sussistevano all’atto del pensionamento le condizioni che, a norma dell’art. 44, consentono la deroga al divieto di cumulo hanno potuto accedere al regime di cumulabilità totale, con effetto dal 1°gennaio 2003, subordinatamente al pagamento di una somma da versare una tantum (commi 2 e 4 dell'art. 44 della legge 27/12/2002, n. 289).

Le modalità in base alle quali effettuare il versamento sono diverse a seconda che i titolari di pensione fossero o meno in attività al 30 novembre 2002.

 

Coloro che erano in attività alla data del 30 novembre 2002, hanno avuto accesso al più favorevole regime previsto dall'art. 44, versando l’importo stabilito dalla legge entro il termine perentorio del 17 marzo 2003 in misura intera o rateale.

 

Se non in attività al 30 novembre 2002, il versamento può essere effettuato anche successivamente al 17 marzo 2003, purchè entro tre mesi dall'inizio dell'attività lavorativa, su una base di calcolo costituita dall'ultima mensilità di pensione lorda erogata nel mese precedente l'inizio dell'attività lavorativa, con la maggiorazione del 20% (circolare n. 16 del 27 gennaio 2003).

 

 3.3 DISCIPLINA VIGENTE ANTERIORMENTE AL 1°GENNAIO 2003

 

3.3.1 -

Periodo compreso entro il 31 dicembre 1994 (art. 22, comma 7 della legge 30/04/1969, n. 153 e art. 7, comma 2, della legge 29/12/1990, n. 407).

 

                                                                                               circolare n. 91 del 31 marzo 1995, punto 5.2

 

In applicazione delle disposizioni dell’art. 22, comma 7 della legge 30/04/1969, n. 153 e successive modifiche ed integrazioni vige la totale incumulabilità delle pensioni di anzianità con i redditi da lavoro dipendente prodotti sia in Italia che all’estero.

 

Il divieto di cumulo delle pensioni di anzianità con i redditi da lavoro dipendente non trova applicazione nei seguenti casi:

 

a)      pensionati occupati in qualità  di operai agricoli (comma 8,  aggiunto all’art. 22 della legge n. 30/04/1969, n. 153  dall’articolo 23-quinquies della legge 11/08/1972,  n. 485);

 

b)     pensionati occupati in qualità  di addetti ai servizi domestici e familiari (comma 8, aggiunto all’art. 22 della legge n. 30/04/1969, n. 153,  dall’art. 23-quinquies della legge 11/08/1972,  n. 485);

 

c)      pensionati occupati in qualità  di agenti non di ruolo alle dipendenze delle Comunità europee da data anteriore al 1°febbraio 1991, a norma del regolamento n. 31 (CEE),  n. 11 (CEEA) dei Consigli, del 18 dicembre 1961, come modificato dal regolamento (CEE,  EURATOM, CECA) n. 259 del Consiglio  del 20 febbraio 1968, e successive modificazioni (comma 8,  aggiunto all’art. 22 della legge n. 153 del 1969,  dall’articolo 23-quinquies della legge 11/08/1972,   n. 485 e come modificato dall’art. 7,  comma 2,  della legge  29/12/1990, n. 407 e dall’art. 6,  comma 8-bis,  della legge  n. 236 del 1993; circolare n. 558 R.C.V. del 3 aprile 1981);

 

La disciplina in  materia  di cumulo delle pensioni di anzianità vigente in tale periodo non prevede l’incumulabilità con il reddito da lavoro autonomo (circolare n. 91 del 31 marzo 1995, punto 5.2).

 

3.3.2 -

Periodo tra il 1°gennaio 1995 e il 30 settembre1996 (tra il 1°gennaio 1995 e il 31 dicembre 1996 per le pensioni a carico delle gestioni lavoratori autonomi) art.10 commi 6, 7, 8 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 503   come sostituito da art.11 della legge 24/12/1993,  n. 537.

 

 

                                                                                                                 circolare n. 91del 31 marzo 1995

 

A) Disciplina generale

 

Le pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti,  delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi e delle forme di previdenza sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive,  non sono cumulabili con i redditi  da lavoro dipendente nella loro interezza e con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50% della quota eccedente il trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti (art. 10, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503,  nel testo risultante dall’art. 11,  comma 9,  della legge 24/12/1993,  n. 537). L’incumulabilità opera, in ogni caso, fino a concorrenza dell’ammontare delle retribuzioni e del reddito.

 

B) Esclusioni dal divieto di cumulo

 

Il divieto di cumulo della pensione di anzianità con i redditi da lavoro non trova applicazione nei seguenti casi:

 

a)        pensionati che svolgono la loro attività nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private (art. 10,  comma 5,  del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503);

 

b)        pensionati che svolgono la funzione di giudice di pace, per le indennità percepite per l’esercizio di tale funzione (comma 4-bis, aggiunto all’art. 11 della  legge  21/11/1991, n. 374, dalla legge 6/12/1994, n. 673);

 

C) Disciplina transitoria

 

Ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di anzianità, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa, se più favorevole (disciplina transitoria ex art.10, comma 8, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503 come sostituito da art.11 della legge 24/12/1993, n. 537).

 

Per effetto di tale disposizione le pensioni di anzianità con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994 e quelle con decorrenza successiva i cui requisiti sono stati maturati entro il 1994 continuano ad essere totalmente cumulabili con il reddito da lavoro autonomo e con i redditi da lavoro dipendente di cui alla lett. a), b) e c) del punto 3.3.1.

 

Il divieto di cumulo delle pensioni di anzianità con  redditi  da lavoro si applica anche alla tredicesima mensilità di pensione.

 

  

3.3.3 -

Periodo tra il 1°ottobre 1996 e il 31 dicembre 1997 ( tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1997 per le pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi) art.1 ,commi 189 e 190, della legge 23/12/1996, n. 662.

 

                                                                                                             circolare 263 del 28 dicembre 1996                                                                                                 circolare 26   del 10 febbraio 1997

 

 

A)Pensioni dei lavoratori dipendenti

 

 Disciplina generale

 

A norma dell'art. 1, comma 189, della legge 23/12/1996, n. 662,  le pensioni di anzianità  liquidate con decorrenza dal 30 settembre 1996 a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza sostitutive, nonchè i trattamenti anticipati di anzianità  delle forme di previdenza esclusive, non sono cumulabili, limitatamente alla quota  liquidata col sistema retributivo, con i redditi da  lavoro  di qualsiasi natura, fino a concorrenza dei redditi stessi (circolare n.263 del 28 dicembre 1996, punto 12).

 

 

 

 

Disciplina transitoria

 

Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione,  ovvero che  hanno  maturato il requisito contributivo di 36 anni,  ovvero  il requisito contributivo di 35 anni unitamente a quello anagrafico di 52 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla  previgente normativa. La previgente normativa continua altresì ad applicarsi  nei confronti dei lavoratori che liquidano la pensione con 40 anni di contribuzione, ovvero con l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza.

 

 

Sentenza Corte Costituzionale n. 416 del 27 ottobre-4novembre 1999

 

Con la sentenza n. 416 del 27 ottobre-4novembre 1999 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.1, comma 189, della legge 23/12/1996, nella parte in cui, con effetto sui trattamenti liquidati dal 30 novembre 1996 al 31 dicembre 1996, prevede, quanto alla quota liquidata con il sistema retributivo, il totale divieto di cumulo dei ratei della pensione di anzianità e dei trattamenti anticipati di anzianità, maturati in detto periodo, con i redditi da lavoro autonomo.

 

Di conseguenza per le pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria con decorrenza 1°dicembre 1996 continua a trovare applicazione la disciplina previgente alla legge n.662/1996 e cioè quella indicata dall’art.10 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503 come modificato dall’art. 11 della legge 24/12/1993, n. 537 (v. punto 3.3.2).

 

 

B) Pensioni delle gestioni dei lavoratori autonomi

 

 Disciplina generale

 

A norma dell'art. 1, comma 190, della citata legge 23/12/1996, n. 662,  le pensioni di anzianità liquidate  con decorrenza  dal 1°gennaio 1997 a carico delle gestioni  previdenziali dei  lavoratori autonomi non sono cumulabili nella misura del 50% con i redditi da lavoro autonomo, fino a concorrenza dei  redditi  stessi.

  

Disciplina transitoria

 

Ai lavoratori che alla data del 30 settembre  1996  sono titolari  di pensione ovvero hanno maturato il requisito contributivo di  35  anni unitamente a quello anagrafico di 55 anni  continuano  ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa.

 

                                                                   °°°°°°°°°°°°°°°

 

Ai fini della disciplina transitoria di cui alle lettere A) e B) si ricorda che la PREVIGENTE NORMATIVA prevede la totale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo delle pensioni di anzianità con  decorrenza  anteriore al 1° gennaio 1995, nonchè delle pensioni di  anzianità con decorrenza successiva al 31 dicembre 1994  liquidate  in favore di lavoratori che abbiano maturato entro il 1994 i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione in tale anno. Per i lavoratori che liquidano la pensione di  anzianità  con decorrenza successiva al 1994, avendo maturato  i  relativi requisiti successivamente al 1994,  non e' cumulabile con i redditi da lavoro autonomo la meta' della quota di pensione eccedente il  trattamento  minimo  (art. 10 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503, nel  testo  modificato dall'art. 11, commi 9 e 10, della legge 24/12/1993, n. 537).

 

In sintesi, per il periodo di cui trattasi, si richiama il contenuto del messaggio n. 28476 del 10 febbraio 1997 (allegato 1).

  

3.3.4 -  Periodo dal 1°gennaio al 31 dicembre 1998 (art. 59, comma 14 della legge 27/12/1997, n. 449)

                                                                                  

L'art. 59, comma 14, della legge 27/12/1997, n. 449 stabilisce che le quote dei trattamenti pensionistici di anzianità eccedenti il trattamento minimo del FPLD non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50% fino alla concorrenza dei redditi stessi.

Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1°gennaio 1998 si applica la disciplina previgente, se più favorevole. 

 

Per la disciplina previgente più favorevole applicabile alle pensioni con decorrenza anteriore al 1°gennaio 1998 si rinvia ai punti precedenti (circolare n. 263 del 28 dicembre 1996, punto 12).  

 

Nessuna modifica è operata dall'art. 59, comma 14 della  legge 27/12/1997, n. 449 al regime di totale incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente previsto dall'art. 10 commi 6 e 6-bis del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503.

 

3.3.5 -  Periodo dal 1°gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 ( art. 77 della legge 23/12/1998, n. 488)

                                   

                                                                                                            circolare n. 22 dell’8 febbraio 1999

 

 

A)Disciplina generale delle pensioni di anzianità con anzianità contributiva pari a superiore a 40 anni

 

A decorrere dal 1° gennaio 1999, secondo quanto stabilito dall’art. 77 della legge 23/12/1998 n. 488, il cumulo con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo delle pensioni dirette liquidate con qualunque decorrenza a carico del regime generale dei lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi e delle forme di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria e con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni è disciplinato dalle disposizioni contenute nell’articolo 10 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503 in materia di cumulo con i predetti redditi delle pensioni di vecchiaia, indipendentemente dal compimento dell’età pensionabile.

 

Le pensioni di anzianità liquidate con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni sono pertanto incumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo, fino a concorrenza del relativo ammontare, nella misura del 50% della quota di pensione che supera il trattamento minimo.

 

Ai fini dell’anzianità contributiva di 40 anni deve essere considerata tutta la contribuzione utile per la misura del trattamento pensionistico, anche se utilizzata successivamente al pensionamento per la liquidazione di supplementi.

 

Per le prestazioni il cui diritto risulti perfezionato con almeno 40 anni di contribuzione ma che risultino calcolate sulla base di un'anzianità contributiva inferiore, condizione sufficiente, ai fini dell'applicazione della normativa in parola, è il raggiungimento dei 40 anni di contribuzione, indipendentemente dalla circostanza che tale anzianità risulti conseguita ai soli fini del diritto a pensione e non per la misura della prestazione (messaggio n. 4233 del 23 luglio 1999 – Allegato 2).

 

Per le pensioni di anzianità liquidate con anzianità contributiva inferiore a 40 anni, continuano ad essere operanti le specifiche disposizioni in materia di cumulo di cui al punto 3.3.4.

 

Nulla è innovato per quanto riguarda il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente, richiesto per il diritto alla pensione di anzianità anche nei casi di anzianità contributiva pari a 40 anni (art. 10, comma 6 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503 nel testo sostituito dall’art. 11, comma 9, della legge 24/12/1993, n. 537).

 

 

B) Esclusioni dal divieto di cumulo

 

Per effetto del richiamo operato dall’art. 77 della legge 23/12/1998, n. 448 all’art. 10 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503, che prevede talune esclusioni dal divieto di cumulo delle pensioni di vecchiaia con i redditi da lavoro, tali esclusioni trovano applicazione anche per le pensioni di anzianità liquidate con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. In particolare il divieto di cumulo con i redditi da lavoro non trova applicazione nei casi di:

 

a.       pensionati assunti con contratti di lavoro a termine di durata complessivamente non superiore a cinquanta giornate nell’anno solare. L’esclusione in parola è correlata soltanto alla durata complessiva nell’anno solare dei rapporti di lavoro instaurati sulla base di contratti a termine; in caso di superamento nel corso dell’anno delle cinquanta giornate di lavoro per effetto di più rapporti di lavoro a termine, l’esclusione dal divieto di cumulo non trova più applicazione e l’incumulabilità opera per la totalità delle giornate di lavoro effettuate;

b.      pensionati dalla cui attività dipendente o autonoma deriva un reddito complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia e delle quote dovute per contributi previdenziali e assistenziali, non superiore all’importo annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. L’esclusione in parola prescinde dalla durata e dalla tipologia dell’attività lavorativa svolta, essendo correlata esclusivamente all’entità del reddito prodotto;

c.       pensionati che svolgono la loro attività nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private;

d.      pensionati occupati in qualità di operai agricoli;

e.       pensionati occupati in qualità di addetti ai servizi domestici e familiari;

f.        pensionati occupati in qualità di agenti non di ruolo alle dipendenze delle Comunità europee da data anteriore al 1° febbraio 1991, a norma del regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA) dei Consigli, del 18 dicembre 1961, come modificato dal regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259 del Consiglio del 20 febbraio 1968, e successive modificazioni (art. 6, comma 8-bis, della legge n. 236 del 1993; circolare n. 558 R.C.V. del 3 aprile 1981);

g.       pensionati che svolgono la funzione di giudice di pace, per le indennità percepite per l’esercizio di tale funzione (comma 4-bis, aggiunto all’art. 11 della legge 21/11/1991, n. 374, dalla legge 6/12/1994, n. 673);

h.       pensionati che svolgono funzioni connesse a cariche pubbliche elettive per tutte le indennità comunque connesse (indennità disciplinate dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Testo Unico degli Enti Locali, indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, per i parlamentari nazionali ed europei, ecc.). Dette indennità non devono essere considerate redditi da lavoro ai fini del cumulo con i trattamenti pensionistici (circolare n.58 del 10 marzo 1998, punto 2.1).

 

 

C) Disposizioni derogatorie

 

L'art. 11, comma 10, della legge 24/12/1993, n. 537 stabilisce che nei confronti dei titolari di pensione di vecchiaia che hanno maturato entro il 1994 i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti in tale anno per il diritto alla pensione di vecchiaia trova applicazione il previgente regime di totale cumulabilità della pensione con il reddito da lavoro autonomo.

 

Per effetto dell’art. 77 della legge 23/12/1998, n. 448 trova applicazione anche per i titolari di pensione di anzianità con anzianità contributiva superiore a 40 anni, che hanno maturato entro il 1994 i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti in tale anno per il diritto alla pensione di vecchiaia, il regime di totale cumulabilità della pensione con il reddito da lavoro autonomo (circolare n. 22 dell’8 febbraio 1999, punto 2.3).

 

D)Disciplina speciale

 

Le disposizioni dell’art. 77 della legge 23/12/1998, n. 488 non si applicano alle pensioni liquidate ai lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per i quali restano confermate le disposizioni speciali dell’art.1, commi 185 e 186, della legge 23/12//1996, n. 662.

 

 

3.3.6 -  Periodo  dal 1°gennaio 2001 al 31 dicembre 2002 (art. 72  della legge 23/12/2000, n. 388)

 

                                                                                                            circolare n. 20 del 26 gennaio 2001

 

 

A) Pensioni liquidate con una anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni

 

A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di anzianità, le pensioni o assegni di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

 

Per stabilire se l’anzianità contributiva sia o meno pari a 40 anni ai fini dell’applicazione della nuova disciplina, deve essere valutata la contribuzione utile ai fini del diritto, ovvero, se più favorevole, la contribuzione utile per la misura del trattamento pensionistico, compresa la contribuzione utilizzata successivamente al pensionamento per la liquidazione di supplementi (circolare n. 22 dell’8 febbraio 1999 e messaggio n. 4233 del 23 luglio 1999).

 

Anche per le pensioni con decorrenza anteriore al 1°gennaio 2001 con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, le rate spettanti dal 1°gennaio 2001 sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo o dipendente.

 

Nulla è innovato per quanto riguarda il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente, richiesto per il diritto alla pensione di anzianità dall’art. 10, comma 6, del D.Lgs. 30/12/1992 n.503, nel testo sostituito dall’art. 11, comma 9, della legge 24/12/1993, n. 537  (circolare n. 20 del 26 gennaio 2001, punto 3)

 

 

B) Pensioni di anzianità liquidate con un’anzianità contributiva inferiore a 40 anni

 

A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di anzianità, le pensioni o assegni di invalidità con qualunque decorrenza a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, liquidate con un’anzianità contributiva inferiore a 40 anni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% della quota eccedente il minimo.

 

La relativa trattenuta non può, peraltro, superare il valore pari al 30% del reddito da lavoro autonomo.

 

E’ pertanto incumulabile con i redditi da lavoro autonomo il 30% della quota di pensione che supera il trattamento minimo fino a concorrenza del 30% del reddito da lavoro autonomo.

 

Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2001, alle rate spettanti dal 1° gennaio 2001 si applica la nuova disciplina, se più favorevole rispetto alla previgente.

 

Nulla è innovato in materia di cumulo delle pensioni liquidate con anzianità contributiva inferiore a 40 anni con i redditi da lavoro dipendente.

 

In conclusione, dal 1°gennaio 2001 le pensioni di anzianità:

·        liquidate con almeno 40 anni di contributi, sono interamente cumulabili con il reddito da lavoro autonomo e dipendente;

·        liquidate con meno di 40 anni:

a) sono totalmente incumulabili con i redditi da lavoro dipendente;

b) sono incumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 30% della quota eccedente il trattamento minimo, entro i limiti del 30% del reddito (dunque cumulabili per il 70%).

Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1°gennaio 2001 si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole.

 

Dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile da parte del titolare, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo anche le pensioni di anzianità liquidate con un’anzianità contributiva inferiore a 40 anni (circolare n. 20 del 26 gennaio 2001, punto 5).

 

 

C)

Disciplina speciale di cumulo con la retribuzione delle pensioni di anzianità liquidate nei confronti dei lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

 

Restano confermate le disposizioni speciali dell'art.1, commi 185 e  186, della legge 23/12/1996, n. 662 concernenti la disciplina del cumulo con la retribuzione della pensione di anzianità liquidata nei confronti dei lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche nei casi in cui la pensione di anzianità sia stata liquidata con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (circolare n. 20 del 26 gennaio 2001, punto 3, 4°capoverso).

 

A tali pensioni non si applicano pertanto le disposizioni dell’art. 72 della legge 23/12/2000, n. 388 anche se liquidate con 40 anni di contribuzione.

 

 4.PENSIONI ED ASSEGNI DI INVALIDITA’

 

La disciplina che regola il cumulo per tale tipologia di trattamenti pensionistici varia a seconda dei periodi di riferimento.

Si riporta, nei paragrafi che seguono, la regolamentazione così come succedutasi in seguito all’emanazione delle varie leggi intervenute in materia, dal D.Lgs. 30/12/1992, n. 503 alla legge 23/12/2000, n. 388, tenendo conto che, per effetto dell’ultimo capoverso dell’art. 72, comma 2 della legge n. 388, parte di tale previgente normativa, in quanto più favorevole, continua ad avere efficacia per le pensioni con decorrenza anteriore al 1°gennaio 2001, anche per le rate di pensione spettanti da tale data.

 

  4.1 DISCIPLINA IN VIGORE  DAL 1°GENNAIO 2001 (circolare n. 20 del 26 gennaio 2001)

  

4.1.1 -

Pensioni e assegni di invalidità liquidati con una anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

 

Per effetto dell’art. 72 della legge 23/12/2000, n. 388, le pensioni e gli  assegni di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente (circolare n. 22 dell’8 febbraio 1999 e messaggio n. 4233 del 23 luglio 1999).

 

Restano peraltro confermate le disposizioni di cui all’art. 1, comma 42, della legge 8/08/1995 n. 335, secondo cui all’assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla predetta legge.

Ciò in quanto l’art. 1, comma 2, della legge n. 335, dispone, tra l’altro che le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alle disposizioni della legge n.335 se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni (circolare n. 20 del 26 gennaio 2001, punto 3).

 

 4.1.2 -

Pensioni di invalidità ed assegni di invalidità  liquidati con una anzianità contributiva inferiore a 40 anni.

 

Le pensioni e gli assegni di invalidità liquidati con un’anzianità contributiva inferiore a 40 anni, a decorrere dal 1°gennaio 2001, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% della quota eccedente il minimo.

 

La relativa trattenuta non può peraltro superare il valore pari al 30% del reddito da lavoro autonomo.

 

E’ pertanto incumulabile con i redditi da lavoro autonomo il 30% della quota di pensione che supera il trattamento minimo fino a concorrenza del 30% del reddito da lavoro autonomo.

 

Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1°gennaio 2001, alle rate spettanti dal 1°gennaio 2001 si applica la nuova disciplina se più favorevole di quella previgente (circolare n. 20 del 26 gennaio 2001, punto 5).

 

In pratica, in materia di cumulo con i redditi da lavoro autonomo, continua ad applicarsi la previgente disciplina in quanto più favorevole, per le sole pensioni o assegni di invalidità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1994. Per tali trattamenti, opera infatti il regime di cumulo totale previsto dall'art. 20 del DPR n.488 del 1968 così come richiamato dall'art. 10, comma 8, del D.Lgs. 30/12/1992 n. 503 (modificato dall'art. 11, comma 10 della legge 24/12/1993, n. 537)

 

Nulla è innovato in materia di cumulo della pensioni e assegni di invalidità liquidati con anzianità contributiva inferiore a 40 anni con redditi da lavoro dipendente. Si applica, in tali casi, l’art. 10 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503: sono incumulabili per il 50% della quota eccedente il trattamento minimo (circolare n. 20 del 26 gennaio 2001, punto 5).

 

 4.2  DISCIPLINA IN VIGORE FINO AL 31 DICEMBRE 2000

 

 4.2.1 -  Periodo compreso fino al 31 dicembre 1993

 

Non si opera alcuna trattenuta se il titolare svolge lavoro autonomo; sussiste, invece incumulabilità per la parte eccedente il trattamento minimo con redditi derivanti da lavoro dipendente. Il pensionato, pertanto ha diritto ad una quota di pensione pari al trattamento minimo (art. 20 legge 30/04/1969, n. 153).

 

 4.2.2        -  Periodo  dal 1°gennaio 1994 al 31 dicembre 2000

 

In base all’art. 10 comma 1 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503, si applica una trattenuta sulla pensione pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo per i titolari di pensione o assegno che svolgano attività di lavoro dipendente o autonoma (circolare 91 del 31 marzo 1995, punto 1.1 ).

Operano le esclusioni dal divieto di cumulo di cui al punto 2.3.2 della presente circolare.

 

 4.3 -

RIDUZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITÀ IN PRESENZA DI REDDITI DA LAVORO    (art.1, comma 42, della legge 8/08/1995, n. 335)

 

A partire dal 1°settembre 1995, per il disposto dell’art.1, comma 42, della legge 8/0871995, n. 335, i titolari di assegno di invalidità che percepiscono redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa di importo superiore a determinati limiti subiscono, inoltre, le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla legge n.335.

 

In pratica, si opera una riduzione del 25% dell’importo dell’assegno qualora il reddito sia superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1°gennaio.

La percentuale di riduzione sale al 50% se il reddito è superiore a 5 volte il trattamento minimo predetto.

 

L'incumulabilità prevista dall'articolo 10 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503 e successive modifiche opera sull'importo dell'assegno  risultante a seguito della riduzione effettuata a norma della legge n. 335, semprechè sia di ammontare superiore al trattamento  minimo (circolare n. 234 del 25 agosto 1995, punto 2).

Quindi si applicano sull’assegno dapprima le riduzioni del 25% o 50% a seconda dei casi, e poi sull’assegno così ridotto, sempre che sia di ammontare superiore al minimo, si applicano le trattenute per il cumulo.

 

4.4 -

SOSPENSIONE DELLE PENSIONI DI INVALIDITA’IN PRESENZA DI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO (Art. 8 della legge 11/11/1983, n. 638).

                                        

 

                                                                                                  circolare n. 91 del 31 marzo 1995, punto 8

 

La corresponsione delle pensioni di invalidità aventi decorrenza anteriore al 1° agosto 1984 è sospesa nei confronti dei pensionati, di età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia, che percepiscano redditi da lavoro dipendente, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto lavoro comunque denominati,  e dei redditi da lavoro autonomo o professionale o d’impresa per un importo lordo annuo, al netto dei soli contributi previdenziali,  superiore a tre volte l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l’importo mensile in vigore al primo gennaio di ciascun anno.

 

La corresponsione della pensione di invalidità sospesa è ripristinata per gli anni in cui non si verificano le condizioni di reddito che determinano la sospensione e comunque dal mese successivo a quello di compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti (articolo 8 della legge 11/11/1983,  n. 638).

  

5. PENSIONI AI SUPERSTITI

 

Le pensioni ai superstiti sono, di norma, cumulabili con i redditi da lavoro.

 

Peraltro, in base all’art.16, comma 3, della legge 21/12/1978, n. 843, le pensioni ai superstiti erogate ad un unico titolare non erano cumulabili con i redditi da lavoro dipendente per la quota corrispondente agli eventuali aumenti di perequazione in cifra fissa attribuiti a norma dell'art. 10 della legge 3/06/ 1975, n. 160, fatto comunque salvo l'importo di pensione corrispondente al trattamento minimo. L'incumulabilità degli aumenti di perequazione in cifra fissa opera anche sulla tredicesima mensilità di pensione. L'incumulabilità opera, in ogni caso, fino a concorrenza dell'ammontare della retribuzione (circolare n. 91 del 31 marzo 1995, punto  3)

 

 In applicazione delle disposizioni dell'art. 72, comma 1,  della legge 23/12/2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001 per le pensioni ai superstiti liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (indipendentemente dal numero dei beneficiari) gli eventuali aumenti di perequazione in cifra fissa attribuiti a norma dell’ articolo 10 della legge 3/06/1975, n. 160, sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente (circolare  n. 20 del 26 gennaio 2001, punto 4, capoverso 2°).

 

Dalla predetta data, per i  trattamenti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 72 della legge n. 388 risultano conseguentemente superati i limiti di cumulabilità imposti dalla previgente disciplina.

 

In assenza di un'esplicita abrogazione, continuano invece a trovare applicazione (indipendentemente dall'anzianità contributiva) le disposizioni di cui all'art. 1, comma 41, della legge 8/08/1995, n. 335, secondo cui gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti (qualora superino il limite del trattamento minimo) sono cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti di cui alla Tabella F allegata alla medesima legge (circolare n. 234 del 25 agosto 1995, punto 1). Ciò anche nei casi di pensioni ai superstiti liquidate con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Ai fini di detta cumulabilità debbono essere valutati i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei trattamenti  di fine  rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non deve essere valutato l'importo della pensione ai superstiti su cui deve  essere  eventualmente operata la  riduzione.

 

 

 

ALLEGATO 1: MESSAGGIO N. 28476 del 10.02.1997

 

DIREZIONE CENTRALE PER
LE PENSIONI

DIREZIONE CENTRALE
PER LA TECNOLOGIA INFORMATICA


ROMA, 10 FEBBRAIO 1997  AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
CIRCOLARE N. 26         AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                          PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                        AL COORDINATORE GENERALE MEDICO
                          LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI
                          E, PER CONOSCENZA,
ALLEGATI 2              AL PRESIDENTE
                        AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                        AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
                          CONSIGLIO DI INDIRIZZO E
                          VIGILANZA
                        AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                          AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI
                          E CASSE
                        AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                          PROVINCIALI


OGGETTO:  DETERMINAZIONE DELLE TRATTENUTE DELLE QUOTE DI
         PENSIONE NON CUMULABILI CON I REDDITI DA LAVORO
         AUTONOMO E LORO GESTIONE.

CON CIRCOLARE N. 263 DEL 28 DICEMBRE 1996, DIRAMATA IN PARI
DATA CON MESSAGGIO N. 20978, SONO STATE FORNITE LE PRIME
ISTRUZIONI IN MATERIA DI CUMULO DELLA PENSIONE CON I REDDITI
DA LAVORO AUTONOMO, SULLA BASE DI QUANTO DISPOSTO DALL'AR-
TICOLO 1, COMMI 189 E 190, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N.
662.

CON MESSAGGIO N. 24763 DEL 23 GENNAIO 1997 (ALLEGATO 1) SONO
STATI ILLUSTRATI I CRITERI AI QUALI, IN ATTESA DELL'AGGIOR-
NAMENTO DELLE PROCEDURE, LE SEDI DOVEVANO ATTENERSI PER LA
LIQUIDAZINE DELLE PENSIONI DI ANZIANITA' PER LE QUALI OPERA
IL REGIME DI INCUMULABILITA' PREVISTO DALLE NUOVE DISPOSI-
ZIONI.

A SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA DI CUI AL PREDETTO MESSAGGIO,
SI COMUNICA CHE SONO DISPONIBILI LE PROCEDURE AGGIORNATE PER
LA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI PENSIONE NON CUMULABILI CON
I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO SULLA BASE DELLE NUOVE DISPO-
SI-ZIONI. LE PROCEDURE SONO IN CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LA
GESTIONE DIRETTA DELLE TRATTENUTE DA OPERARE SULLA PENSIONE
IN APPLICAZIONE DEL REGIME DI INCUMULABILITA' IN PAROLA.

1 - CALCOLO DELLE QUOTE DI PENSIONE NON CUMULABILI CON I
   REDDITI DA LAVORO.
VENGONO RIEPILOGATE DI SEGUITO LE MODALITA' CON LE QUALI LE
PROCEDURE DETERMINANO LE QUOTE DI PENSIONE NON CUMULABILI
CON I REDDITI DA LAVORO, DIPENDENTE E AUTONOMO, PER I
PERIODI SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 1993.

PER I PERIODI ANTERIORI AL 1  GENNAIO 1994, LE QUOTE DI
PENSIONE NON CUMULABILI CON I REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
VENGONO CALCOLATE CON LE NORME VIGENTI ANTERIORMENTE AL
DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 503.

1.1 - PENSIONI DI ANZIANITA'

1.1.1 - PENSIONI DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA
       DEI LAVORATORI DIPENDENTI

1.1.1.1 - PENSIONI CON DECORRENZA ANTERIORE AL 1  OTTOBRE
         1996
-------------------------------------------------------------
DATA PERFEZIONA- QUOTA NON CUMULABILE QUOTA NON CUMULABILE
MENTO REQUISITI  CON I REDDITI DA LA- CON I REDDITI DA LA-
                 VORO DIPENDENTE      VORO AUTONOMO
-------------------------------------------------------------
SI AL 31.12.1994   TUTTA LA PENSIONE          NESSUNA
-------------------------------------------------------------
NO AL 31.12.1994   TUTTA LA PENSIONE  META' DELLA DIFFEREN-
                                      ZA FRA LA PENSIONE E
                                      IL MINIMO
-------------------------------------------------------------

1.1.1.2 - PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA AL 30 SETTEMBRE
         1996

-------------------------------------------------------------
DATA PERFEZIONA- QUOTA NON CUMULABILE QUOTA NON CUMULABILE
MENTO REQUISITI  CON I REDDITI DA LA- CON I REDDITI DA LA-
                 VORO DIPENDENTE      VORO AUTONOMO
-------------------------------------------------------------
SI AL 30.9.1996  TUTTA LA PENSIONE    LA QUOTA NON CUMULA-
                                      BILE VIENE DETERMINA-
                                      TA SECONDO I CRITERI
                                      DI CUI AL PUNTO
                                      1.1.1.1
-------------------------------------------------------------
NO AL 30.9.1996  TUTTA LA PENSIONE,   TUTTA LA PENSIONE, AL
                 AL NETTO DELLA QUO-  NETTO DELLA QUOTA
                 TA CONTRIBUTIVA      CONTRIBUTIVA
-------------------------------------------------------------

1.1.2 - PENSIONI DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI
       AUTONOMI

1.1.2.1 - PENSIONI CON DECORRENZA ANTERIORE AL 1  GENNAIO
         1997

-------------------------------------------------------------
DATA PERFEZIONA- QUOTA NON CUMULABILE QUOTA NON CUMULABILE
MENTO REQUISITI  CON I REDDITI DA LA- CON I REDDITI DA LA-
                 VORO DIPENDENTE      VORO AUTONOMO
-------------------------------------------------------------
SI AL 31.12.1994   TUTTA LA PENSIONE          NESSUNA
-------------------------------------------------------------
NO AL 31.12.1994   TUTTA LA PENSIONE  META' DELLA DIFFEREN-
                                      ZA FRA LA PENSIONE E
                                      IL MINIMO
-------------------------------------------------------------

1.1.2.2 - PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA AL 31 DICEMBRE
         1996

-------------------------------------------------------------
DATA PERFEZIONA- QUOTA NON CUMULABILE QUOTA NON CUMULABILE
MENTO REQUISITI  CON I REDDITI DA LA- CON I REDDITI DA LA-
                 VORO DIPENDENTE      VORO AUTONOMO
-------------------------------------------------------------
SI AL 30.9.1996    TUTTA LA PENSIONE  LA QUOTA NON CUMULA-
                                      BILE VIENE DETERMINA-
                                      TA SECONDO I CRITERI
                                      DI CUI AL PUNTO
                                      1.1.2.1
-------------------------------------------------------------
NO AL 30.9.1996  TUTTA LA PENSIONE    META' DELLA PENSIONE
-------------------------------------------------------------

1.2 - PENSIONAMENTI ANTICIPATI

I PENSIONAMENTI ANTICIPATI SONO CONTRADDISTINTI NEL DATA
BASE DELLE PENSIONI CON IL TERZO CARATTERE DEL CODICE NATURA
PENSIONE "X", "Y", "J", "K", "W", "Q", "P" (CAMPO GP1AF02).

1.2.1 - PENSIONAMENTI ANTICIPATI CON DECORRENZA ANTERIORE AL
       1  GENNAIO 1995

-------------------------------------------------------------
DATA PERFEZIONA- QUOTA NON CUMULABILE QUOTA NON CUMULABILE
MENTO REQUISITI  CON I REDDITI DA LA- CON I REDDITI DA LA-
                 VORO DIPENDENTE      VORO AUTONOMON
-------------------------------------------------------------
IRRILEVANTE      TUTTA LA PENSIONE    NESSUNA
-------------------------------------------------------------
1.2.2 - PENSIONAMENTI ANTICIPATI CON DECORRENZA COMPRESA TRA
       IL 1  GENNAIO 1995 ED IL 30 SETTEMBRE 1996

-------------------------------------------------------------
DATA PERFEZIONA- QUOTA NON CUMULABILE QUOTA NON CUMULABILE
MENTO REQUISITI  CON I REDDITI DA LA- CON I REDDITI DA LA-
                 VORO DIPENDENTE      VORO AUTONOMO
-------------------------------------------------------------
IRRILEVANTE      TUTTA LA PENSIONE    META' DELLA DIFFEREN-
                                      ZA FRA LA PENSIONE E
                                      IL MINIMO
-------------------------------------------------------------

1.2.3 - PENSIONAMENTI ANTICIPATI CON DECORRENZA SUCCESSIVA
       AL 30 SETTEMBRE 1996

-------------------------------------------------------------
DATA PERFEZIONA- QUOTA NON CUMULABILE QUOTA NON CUMULABILE
MENTO REQUISITI  CON I REDDITI DA LA- CON I REDDITI DA LA-
                 VORO DIPENDENTE      VORO AUTONOMON
-------------------------------------------------------------
IRRILEVANTE      TUTTA LA PENSIONE,   TUTTA LA PENSIONE, AL
                 AL NETTO DELLA QUO-  NETTO DELLA QUOTA
                 TA CONTRIBUTIVA      CONTRIBUTIVA
-------------------------------------------------------------

1.3 - PENSIONI DI VECCHIAIA

PER LE PENSIONI DI VECCHIAIA LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
CUMULO CON I REDDITI DA LAVORO, DIPENDENTE E AUTONOMO,
OPERANO CON LE STESSE MODALITA' SIA CHE SI TRATTI DI TRAT-
TAMENTI A CARICO DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVO-
RATORI DIPENDENTI CHE DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI DEI
LAVORATORI AUTONOMI.


1.3.1 - PENSIONI CON DECORRENZA ANTERIORE AL 1  FEBBRAIO
1995

-----------------------------------------------------------
DATA PERFEZIONAMENTO  QUOTA NON CUMULABILE  QUOTA NON CUMU-
REQUISITI             CON I REDDITI DA      LABILE CON I
                     LAVORO DIPENDENTE     REDDITI DA LAVO-
                                           RO AUTONOMO
------------------------------------------------------------
IRRILEVANTE          META' DELLA DIFFEREN-    NESSUNA
                     ZA FRA LA PENSIONE
                     E IL MINIMO
------------------------------------------------------------

1.3.2 - PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA AL 31 GENNAIO
       1995

-----------------------------------------------------------
DATA PERFEZIONAMENTO  QUOTA NON CUMULABILE  QUOTA NON CUMU-
REQUISITI             CON I REDDITI DA      LABILE CON I
                     LAVORO DIPENDENTE     REDDITI DA LAVO-
                                            RO AUTONOMO
------------------------------------------------------------
SI AL 31.12.1994     META' DELLA DIFFEREN-    NESSUNA
                     ZA FRA LA PENSIONE
                     E IL MINIMO
------------------------------------------------------------
NO AL 31.12.1994     META' DELLA DIFFEREN- META' DELLA DIF-
                     ZA FRA LA PENSIONE    FERENZA FRA LA
                     E IL MINIMO           PENSIONE E IL
                                           MINIMO
------------------------------------------------------------

IL DIVIETO DI CUMULO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA CON I
REDDITI DA LAVORO AUTONOMO NON OPERA NEL CASO IN CUI
DALL'ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO DERIVI UN REDDITO COM-
PLESSIVO ANNUO NON SUPERIORE ALL'IMPORTO DEL TRATTAMENTO
MINIMO DI PENSIONE.

1.4 - ASSEGNI DI INVALIDITA'

1.4.1 - ASSEGNI CON DECORRENZA ANTERIORE AL 1  GENNAIO 1995

------------------------------------------------------------
DATA PERFEZIONAMENTO  QUOTA NON CUMULABILE  QUOTA NON CUMU-
REQUISITI             CON I REDDITI DA      LABILE CON I
                     LAVORO DIPENDENTE     REDDITI DA LAVO-
                                           RO AUTONOMO
------------------------------------------------------------
IRRILEVANTE          META' DELLA DIFFEREN-    NESSUNA
                     ZA FRA LA PENSIONE
                     E IL MINIMO
------------------------------------------------------------

1.4.2 - ASSEGNI CON DECORRENZA SUCCESSIVA AL 31 DICEMBRE
       1994

------------------------------------------------------------
DATA PERFEZIONAMENTO  QUOTA NON CUMULABILE  QUOTA NON CUMU-
REQUISITI             CON I REDDITI DA      LABILE CON I
                     LAVORO DIPENDENTE     REDDITI DA LAVO-
                                           RO AUTONOMO
------------------------------------------------------------
IRRILEVANTE          META' DELLA DIFFEREN- META' DELLA
                     ZA FRA LA PENSIONE    DIFFERENZA FRA
                     E IL MINIMO           LA PENSIONE E IL
                                           MINIMO
------------------------------------------------------------

1.5 - PENSIONI DI INABILITA'

A NORMA DELL'ARTICOLO 2, COMMA 5, DELLA LEGGE 12 GIUGNO
1984, N. 222, LE PENSIONI DI INABILITA' SONO INCOMPATIBILI
CON I COMPENSI PER ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDI-
NATO, IN ITALIA O ALL'ESTERO.

1.6 - PENSIONI AI SUPERSTITI

PER LE PENSIONI AI SUPERSTITI L'INCUMULABILITA' CON I
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE OPERA SOLTANTO PER LE QUOTE IN
CIFRA FISSA, LIMITATAMENTE AI TRATTAMENTI EROGATI AD UNICO
TITOLARE. IN OGNI CASO VIENE FATTO SALVO IL TRATTAMENTO
MINIMO.
NESSUNA INCUMULABILITA' E' PREVISTA CON I REDDITI DA LAVORO
AUTONOMO.

1.7 - PENSIONI IN INVALIDITA'

LE PENSIONI DI INVALIDITA' LIQUIDATE IN BASE ALLA NORMATIVA
VIGENTE ANTERIORMENTE ALLA LEGGE N. 222 SONO INTEGRALMENTE
CUMULABILI CON I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO; PER I PERIODI
ANTERIORI AL 1  GENNAIO 1994, ERANO CUMULABILI CON I REDDITI
DA LAVORO DIPENDENTE, SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE ANTE-
RIORMENTE ALL'EMANAZIONE DEL DECRETO N. 503; PER I PERIODI
SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 1993, SONO CUMULABILI CON I
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, PER LA PARTE CORRISPONDENTE AL
TRATTAMENTO MINIMO PIU' LA META' DELLA QUOTA ECCEDENTE IL
MINIMO STESSO.

1.8 - SITUAZIONI PARTICOLARI

LE PROCEDURE NON GESTISCONO LE SITUAZIONI PARTICOLARI, QUALI
LA TRATTENUTA PER IL LAVORO PAR-TIME, DI CUI ALLA CIRCOLARE
N. 264 DEL 4 OTTOBRE 1994; LA TRATTENUTA DA OPERARE NEI
CONFRONTI DEI LAVORATORI CHE, AVENDO CONVENUTO IL PASSAGGIO
AL TEMPO PARZIALE, ABBIANO LIQUIDATO IL TRATTAMENTO ANTICI-
PATO DI VECCHIAIA A NORMA DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 23
LUGLIO 1991, N. 223; LA TRATTENUTA DA OPERARE NEI CONFRONTI
DEI LAVORATORI CHE, A SEGUITO DELLA TRASFORMAZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE, ABBIANO
LIQUIDATO LA PENSIONE DI ANZIANITA' A NORMA DELL'ARTICOLO 1,
COMMA 25, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335, OVVERO A NORMA
DELL'ARTICOLO 1, COMMA 185, DELLA LEGGE N. 662/1996.

2 - SEGNALAZIONE DEI DATI

LA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI PENSIONE INCUMULABILI CON I
REDDITI DA LAVORO E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO ALLA CATE-
GORIA DELLA PENSIONE ED AI VALORI ACQUISITI DALLE SEDI NEI
CAMPI "REQUISITI AL 31 DICEMBRE 1994" E "REQUISITI AL 30
SETTEMBRE 1996" DEL PANNELLO MNLAN20.

IL POSSESSO DEI REQUISITI ALLE PREDETTE DATE DEVE ESSERE
ACCERTATO CON LA MASSIMA SCRUPOLOSITA'.

NON E' PREVISTA NESSUNA ACQUISIZIONE DI DATI RELATIVI AL
POSSESSO DEI REQUISITI ALLE PREDETTE DATE PER LE CATEGORIE
DI PENSIONE PER LE QUALI LA DATA DI PERFEZIONAMENTO DEL
REQUISITO E' IRRILEVANTE IN QUANTO IL REGIME DI CUMULO CON I
REDDITI DA LAVORO, DIPENDENTE E AUTONOMO, E' STABILITO CON
RIFERIMENTO ALLA DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE (ASSEGNI DI
INVALIDITA', PREPENSIONAMENTI, PENSIONI SUPPLEMENTARI).

3 - GESTIONE DA PARTE DELL'ISTITUTO DELLE TRATTENUTE DELLE
   QUOTE DI PENSIONE INCUMULABILI CON I REDDITI DA LAVORO
   AUTONOMO


L'ARTICOLO 1, COMMA 210, DELLA LEGGE N. 662, STABILISCE CHE
"LE TRATTENUTE DELLE QUOTE DI PENSIONE NON CUMULABILI CON I
REDDITI DA LAVORO AUTONOMO VENGONO EFFETTUATE PROVVISORIA-
MENTE DAGLI ENTI PREVIDENZIALI SULLA BASE DELLA DICHIARA-
ZIONE DEI REDDITI CHE I PENSIONATI PREVEDONO DI CONSEGUIRE
NEL CORSO DELL'ANNO. A TAL FINE GLI INTERESSATI SONO TENUTI
A RILASCIARE ALL'ENTE PREVIDENZIALE COMPETENTE APPOSITA
DICHIARAZIONE. LE TRATTENUTE SONO CONGUAGLIATE SULLA BASE
DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI EFFETTIVAMENTE PERCEPITI,
RILASCIATA DAGLI INTERESSATI ENTRO LO STESSO TERMINE PREVI-
STO PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI AI FINI DELL'IRPEF".

AL FINE DI ACQUISIRE LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI DEI
PENSIONATI, SONO STATI PREDISPOSTI IL MOD. 503 AUT - 10 E IL
MOD 503 AUT - 11, IL CUI FACSIMILE E' STATO DIFFUSO PER IL
TRAMITE DELLE SEDI REGIONALI.

I DATI DICHIARATI DAI PENSIONATI DEVONO ESSERE ACQUISITI PER
CONSENTIRE ALLE PROCEDURE LA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE
INCUMULABILI E LA GESTIONE DELLE RELATIVE TRATTENUTE.

3.1 - NUOVO PANNELLO PER LA SEGNALAZIONE DEI DATI

PER L'ACQUISIZIONE DEI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO AI FINI
DELLA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE INCUMULABILI E' STATO
PREDISPOSTO IL NUOVO PANNELLO MNLRLAO (ALLEGATO 2).

LE INFORMAZIONI RELATIVE AI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO E AI
PERIODI DI PRODUZIONE DEL REDDITO DEVONO ESSERE ACQUISITI
PER TUTTE LE PENSIONI ASSOGGETTABILI AL PARTICOLARE REGIME
DI INCUMULABILITA'.

PER LE PENSIONI CHE SI TROVANO NELLA PREDETTA CONDIZIONE, LA
PROCEDURA DI ACQUISIZIONE RENDE AUTOMATICAMENTE DISPONIBILE
IL PANNELLO MNLRLAO.

NEL PANNELLO MNLRLAO DEVONO ESSERE ACQUISITI I SEGUENTI
DATI:

CAMPO "ANNO":        L'ANNO DI RIFERIMENTO DEL REDDITO (AA);

CAMPO "REDDITO DA    IL REDDITO DICHIARATO CON IL MOD. 503 -
LAVORO AUTONOMO":    AUT. NEL CASO IN CUI L'INTERESSATO
                    ABBIA DICHIARATO DI NON AVER CONSEGUITO
                    REDDITI DA LAVORO AUTONOMO, DEVE
                     ESSERE ACQUISITO IL VALORE "0" (ZERO);

CAMPO "MESE DAL AL": IL PERIODO DI PRODUZIONE DEL REDDITO
                    (MM,MM). NEL CASO IN CUI IL PERIODO DI
                    PRODUZIONE DEL REDDITO SIA L'INTERO
                    ANNO DEVONO ESSERE ACQUISITI I LAVORO
                    01 12.

DEVONO ESSERE ACQUISITI IN OGNI CASO I REDDITI CONSEGUITI
DALL'INTERESSATO DALL'ANNO 1995, O DALL'ANNO DI DECORRENZA
DELLA PENSIONE, SE SUCCESSIVO, FINO ALL'ANNO IN CORSO ALLA
DATA DI LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE.

I DATI RELATIVI AI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO E AI PERIODI
DI RIFERIMENTO SEGNALATI VENGONO MEMORIZZATI NEI SEGUENTI
NUOVI CAMPI DEL DATA BASE (RIPETITIVI PER 5 VOLTE):

GP2BAU1;     ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL REDDITO (AAAA);
GP2BAU2;     IMPORTO DEL REDDITO DA LAVORO AUTONOMO;
GP2BAU3;     MESI DI RIFERIMENTO (MM,MM: MESE INIZIALE
            E MESE FINALE).

3.2 - GESTIONE DELLE QUOTE DI PENSIONE INCUMULABILI CON I
     REDDITI DA LAVORO AUTONOMO


LA TRATTENUTA DELLE QUOTE DI PENSIONE INCUMULABILI CON I
REDDITI DA LAVORO AUTONOMO SARA' OPERATA DIRETTAMENTE DALLA
PROCEDURA, IL CUI AGGIORNAMENTO E' IN CORSO. L'IMPORTO CHE
VERRA' POSTO IN PAGAMENTO SARA' PERTANTO AL NETTO DELLE
QUOTE INCUMULABILI.

L'IMPORTO DELLA TRATTENUTA EFFETTIVAMENTE OPERATA VIENE
REGISTRATO NEL CAMPO GP5/GP6HGO2 CON CODICE FONDO UGUALE A
80 NEL CAMPO GP5/GP6HGO1.

NEL CAMPO GP5/GP6KCO5 VIENE REGISTRATO L'IMPORTO DELLA
PENSIONE AL NETTO DELLA TRATTENUTA RIPORTATA NEL CAMPO
GP5/GP6HG02.
L'IMPONIBILE FISCALE, REGISTRATO NEL CAMPO GP5HD03, E'
DETERMINATO AL NETTO DEL VALORE DI GP5HG02 CON FONDO 80.

LA TRATTENUTA DELLE QUOTE DI PENSIONE INCUMULABILI CON I
REDDITI DA LAVORO AUTONOMO VIENE OPERATA PER 12 MESI.
L'IMPORTO DELLA TREDICESIMA MENSILITA' DELLA PENSIONE VIENE
MEMORIZZATO NEL CAMPO GP5/GP6KR01.

IN ATTESA CHE VENGA COMPLETATO L'AGGIORNAMENTO DELLE PROCE-
DURE, POSSONO ESSERE ELABORATE LE PENSIONI DI ANZIANITA'
ASSOGGETTABILI A TRATTENUTA PER REDDITI DA LAVORO AUTONOMO I
CUI TITOLARI ABBIANO DICHIARATO DI NON POSSEDERE REDDITI DA
LAVORO AUTONOMO PER TUTTI GLI ANNI DI INTERESSE.

POSSONO INOLTRE ESSERE ELABORATE LE PENSIONI DI VECCHIAIA E
GLI ASSEGNI DI INVALIDITA' ASSOGGETTABILI A TRATTENUTA PER
REDDITI DA LAVORO AUTONOMO I CUI TITOLARI ABBIANO DICHIARATO
DI POSSEDERE REDDITI DA LAVORO AUTONOMO, PER CIASCUNO DEGLI
ANNI, DI AMMONTARE NON SUPERIORE ALL'IMPORTO ANNUO DEL
TRATTAMENTO MINIMO.

LE PENSIONI PER LE QUALI DEVE ESSERE OPERATA LA TRATTENUTA
PER QUOTE INCUMULABILI, IN QUANTO GLI INTERESSATI HANNO
DICHIARATO REDDITI DA LAVORO AUTONOMO, SARANNO, PER IL
MOMENTO, SCARTATE DALLE PROCEDURE CENTRALI CON CODICE ERRORE
49.


4 - PROGRAMMI

SONO DISPONIBILI PER IL CARICAMENTO SUL SISTEMA DIPARTIMEN-
TALE AS/400 DELL'AREA PRESTAZIONI I SOTTOELENCATI PROGRAMMI:

PROGRAMMI COBOL

PNLMCAL1   DEL  6 FEBBRAIO 1997
PNLCOR11   DEL  5 FEBBRAIO 1997
PNLCON11   DEL  5 FEBBRAIO 1977
PNLRLA01   DEL  5 FEBBRAIO 1977
PNLRLA11   DEL  5 FEBBRAIO 1977
PNLRLA31   DEL  5 FEBBRAIO 1977
PNLRED21   DEL  5 FEBBRAIO 1977
PNLST51    DEL  5 FEBBRAIO 1977


DISPLAY FILES

MNLAN331   DEL  5 FEBBRAIO 1997
MNLRLA01   DEL  5 FEBBRAIO 1997
MNLRLA31   DEL  5 FEBBRAIO 1997

PRINTER FILE

SNL150TP   DEL  5 FEBBRAIO 1997.



                             IL DIRETTORE GENERALE
                                  TRIZZINO


                                       ALLEGATO 1

                        MESSAGGIO N. 24763 DEL 23.1.1997

DIREZIONE CENTRALE
PER LE PENSIONI


DIREZIONE CENTRALE
PER LA TECNOLOGIA INFORMATICA



                        AI DIRETTORI DELLE SEDI
                        AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                        AI DIRETTORI DELLE AGENZIE URBANE
                        AI DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI
                        E, PER CONOSCENZA
                        AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI


OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI IN COMPETENZA 1997.


SI FA SEGUITO ALLA CIRCOLARE N. 263 DEL 28 DICEMBRE 1996,
DIRAMATA IN PARI DATA CON MESSAGGIO N. 20978, CON LA QUALE
SONO STATE FORNITE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE
DI LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI IN COMPETENZA 1997 E SI
COMUNICA CHE SONO NUOVAMENTE DISPONIBILI I PROGRAMMI CHE
CONSENTONO DI RIPRENDERE LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI.

AD INTEGRAZIONE DELLE ISTRUZIONI IMPARTITE CON LA CITATA
CIRCOLARE N. 263, SI FORNISCONO LE SEGUENTI ULTERIORI
PRECISAZIONI.
1 - LIQUIDAZIONE RATEI PER PENSIONI DA ELIMINARE

LE PENSIONI ACQUISITE CON I DATI PER L'ELIMINAZIONE, IN
PRECEDENZA SCARTATE CON CODICE ERRORE 293, POSSONO ORA
ESSERE ELABORATE. LE MODALITA' DI CALCOLO E DI GESTIONE DEI
PREDETTI RATEI SONO RIPORTATE AL PUNTO 18 DELLA CIRCOLARE
N.263.

LA DATA DI FINE CALCOLO ARRETRATI VIENE MEMORIZZATA, NELLA
FORMA AAAAMM, NEL CAMPO GP1AP2A DEL DATA BASE PENSIONI.


2 - CUMULO DELLA PENSIONE CON I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO

IN ATTESA CHE VENGANO COMPLETATE LE VARIAZIONI AI PROGRAMMI
IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DETTATE DALLA LEGGE 23
DICEMBRE 1996, N. 662, DI CUI AL PUNTO 12 DELLA CITATA
CIRCOLARE N. 263, SONO STATE MODIFICATE LE MODALITA' DI
ACCANTONAMENTO DEGLI ARRETRATI NEL CASO DI SEGNALAZIONE DEL
CODICE ARRETRATI "4".

PER LE PENSIONI CALCOLATE A PARTIRE DAL 23 GENNAIO 1997
(DATA REGISTRATA NEL DATA BASE PENSIONI NEL CAMPO GP1AE CON
CODICE DI MOVIMENTAZIONE B), IN PRESENZA DEL CODICE ARRE-
TRATI "4", VIENE RESO DISPONIBILE E CORRISPOSTO CON IL PRIMO
PAGAMENTO L'IMPORTO DI PENSIONE AL NETTO DELLE QUOTE
INCUMULABILI CON IL REDDITO DA LAVORO AUTONOMO RIFERITE AL
PERIODO DALLA DECORRENZA DELLA PENSIONE ALLA FINE DEL MESE
DI CALCOLO DEGLI ARRETRATI, ANZICHE' AL 31 DICEMBRE 1996,
COME OPERATO PER LE PENSIONI LIQUIDATE PRIMA DELL'ANZIDETTA
DATA.

COME GIA' PRECISATO AL PUNTO 12 DELLA CIRCOLARE 263, LE
PENSIONI DI ANZIANITA' DA LIQUIDARE A CARICO DELLE GESTIONI
PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI CON DECORRENZA SUC-
CESSIVA AL 31 DICEMBRE 1996 NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATI
CHE AL 30 SETTEMBRE 1996 NON HANNO MATURATO IL REQUISITO
CONTRIBUTIVO DI 35 ANNI UNITAMENTE A QUELLO ANAGRAFICO DI 55
ANNI DEVONO, PER IL MOMENTO, ESSERE TENUTE ANCORA IN SOSPE-
SO, IN ATTESA DEL COMPLETAMENTO DELLE VARIAZIONI ALLE
PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELLA LEGGE N. 662.

DEL PARI DEVONO ESSERE TENUTE ANCORA IN SOSPESO LE PENSIONI
DI ANZIANITA' DA LIQUIDARE A CARICO DELL'ASSICURAZIONE
GENERALE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI CON DECOR-
RENZA SUCCESSIVA AL 30 SETTEMBRE 1996 NEI CONFRONTI DI
ASSICURATI CHE ALLA STESSA DATA NON HANNO MATURATO IL
REQUISITO CONTRIBUTIVO DI 36 ANNI, OVVERO IL REQUISITO
CONTRIBUTIVO DI 35 ANNI UNITAMENTE A QUELLO ANAGRAFICO DI 52
ANNI. PER IL MOMENTO DEVONO ESSERE TENUTI IN SOSPESO ANCHE I
PREPENSIONAMENTI CON DECORRENZA SUCCESSIVA AL 30 SETTEMBRE
1996.

QUALORA LE SUDDETTE PENSIONI VENGANO PROPOSTE AL CALCOLO E'
COMUNQUE PREVISTO UNO SCARTO CON IL CODICE 293.

NEL FRATTEMPO, LE SEDI, OVE NON LO ABBIANO GIA' FATTO,
DOVRANNO ACQUISIRE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA LAVORO
AUTONOMO CONSEGUITI DAGLI INTERESSATI NEGLI ANNI PER I
QUALI, IN RELAZIONE ALLA DECORRENZA DELLA PENSIONE, OPERA
L'INCUMULABILITA', NONCHE', COME DISPOSTO DALL'ARTICOLO 1,
COMMA 210, DELLA LEGGE N. 662, LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
DA LAVORO AUTONOMO CHE GLI INTERESSATI PRESUMONO DI CONSE-
GUIRE NELL'ANNO 1997.

A TAL FINE DEVONO ESSERE UTILIZZATI I MODELLI 503 AUT, IL
CUI FACSIMILE SARA' TRASMESSO A PARTE ALLE SEDI REGIONALI.

LE SEDI DOVRANNO ALTRESI' PROVVEDERE AD ACQUISIRE LA DI-
CHIARAZIONE DEI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO ANCHE PER LE
PENSIONI GIA' LIQUIDATE, PER LE QUALI TROVA APPLICAZIONE LA
NORMATIVA SUL DIVIETO DI CUMULO CON I REDDITI DA LAVORO
AUTONOMO.

SI FA PRESENTE CHE LA PROCEDURA DI RICOSTITUZIONE SARA'
AGGIORNATA PER CONSENTIRE LA GESTIONE DELLE TRATTENUTE DELLE
QUOTE INCUMULABILI.
3 - PROGRAMMI

SONO DISPONIBILI PER IL CARICAMENTO SUL SISTEMA DIPARTIMEN-
TALE AS/400 I SOTTOELENCATI PROGRAMMI:


PROGRAMMI DCX         LIVELLO         VERSIONE

TNAP 4597                A         17 GENNAIO 1997
TNZP 3427                Z         22 GENNAIO 1997
TNAP 4357                A         22 GENNAIO 1997
TNIP 4358                I         22 GENNAIO 1997
TNBP 4360                B         22 GENNAIO 1997
TNEP 4354                E         22 GENNAIO 1997
TNGP 4299                G         22 GENNAIO 1997
TNEP 4355                E         22 GENNAIO 1997


PROGRAMMI COBOL

PSTCPY1        DEL 22 GENNAIO 1997
PSTTE081       DEL 22 GENNAIO 1997


PRIMA DI EFFETTUARE LE STAMPE, LE SEDI DEVONO VERIFICARE CHE
SIANO STATI CARICATI TUTTI I PROGRAMMI.



IL DIRETTORE CENTRALE            P. IL DIRETTORE CENTRALE
  PER LE PENSIONI             PER LA TECNOLOGIA INFORMATICA
      CORVINO                           PANICUCCI





                                            ALLEGATO 2

MNLRLAO                                      SEDE _______
------------------------------------------------------------
   CATEGORIA ______           CERTIFICATO ________

REDDITO DA LAVORO AUTONOMO PER INCUMULABILITA'

   ANNO            REDDITO DA LAVORO     MESI DI VALIDITA'
                   AUTONOMO              INIZIO  -  FINE

     __                __________          __       __
    __                __________          __       __
    __                __________          __       __
    __                __________          __       __
    __                __________          __       __


                PER ACQUSIRE --------- INVIO

------------------------------------------------------------


Allegato 2: Messaggio n.4233 del 23.07.1999

 

DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI

AI DIRETTORI CENTRALI E PERIFERICI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE
DI PRODUZIONE


OGGETTO: CUMULO CON I REDDITI DA LAVORO CON PENSIONI LIQUIDATE
CON UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA PARI O SUPERIORE A 40 ANNI.
CHIARIMENTI.

CON CIRCOLARE N.22 DELL'8 FEBBRAIO 1999 SONO STATI FORNITI I
CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 77
DELLA LEGGE 23 DICEMBRE1998, N.448, SECONDO CUI A DECORRERE DAL 1
GENNAIO 1999 IL CUMULO CON I REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED
AUTONOMO DELLE PENSIONI DIRETTE CON QUALUNQUE DECORRENZA A CARICO
DEL REGIME GENERALE DEI LAVORATORI DIPENDENTI, DELLE GESTIONI DEI
LAVORATORI AUTONOMI E DELLE FORME DI PREVIDENZA SOSTITUTIVE
DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA, LIQUIDATE CON
UN'ANZIANITA' PARI O SUPERIORE A 40 ANNI, E' DISCIPLINATO CON GLI
STESSI CRITERI PREVISTI PER LE PENSIONI DI VECCHIAIA.

AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA E' STATO
PRECISATO CHE DEVE ESSERE VALUTATA TUTTA LA CONTRIBUZIONE UTILE
PER LA MISURA DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO, ANCHE SE UTILIZZATA
SUCCESSIVAMENTE AL PENSIONAMENTO PER LA LIQUIDAZIONE DI
SUPPLEMENTI.

DA PARTE DI ALCUNE STRUTTURE SONO STATI CHIESTI CHIARIMENTI IN
ORDINE AI CRITERI DA SEGUIRE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE
PREDETTE DISPOSIZIONI PER LE PRESTAZIONI IL CUI DIRITTO RISULTI
PERFEZIONATO CON ALMENO 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE MA CHE RISULTINO
CALCOLATE SULLA BASE DI UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA INFERIORE.

AL RIGUARDO SI PRECISA CHE CONDIZIONE SUFFICIENTE, AI FINI
DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN PAROLA, E' IL RAGGIUNGIMENTO
DEI 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE, INDIPENDENTEMENTE DALLA CIRCOSTANZA
CHE TALE ANZIANITA' RISULTI CONSEGUITA AI SOLI FINI DEL DIRITTO A
PENSIONE E NON PER LA MISURA DELLA PRESTAZIONE (V. ANCHE PUNTO 3
DELLA CIRCOLARE N.44 DEL 24 FEBBRAIO 1996; PUNTO 4 DEL MESSAGGIO
N.11054 ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N.81 DEL 9 APRILE 1998).

* * *

CONSIDERATO CHE IL TERMINE DELLE DICHIARAZIONI TRIBUTARIE RELATIVE
ALL'ANNO 1998 SCADRA' IL PROSSIMO 2 AGOSTO, ENTRO TALE DATA DEVONO
ESSERE COMUNICATI I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO DA PARTE DEI
PENSIONATI TENUTI A TALE DICHIARAZIONE, SECONDO I CRITERI DI CUI
AL MESSAGGIO N. 2372 DEL 6 LUGLIO 1999.