DPR n° 917 del 22 dicembre 1986
Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi
IMPOSTA
SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
Capo I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1 (1)
Presupposto dell'imposta
1.
Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di
redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'art. 6.
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(1) Le persone fisiche sono
soggetti di diritto dalla nascita. L’art. 1, comma 1, c.c., recita
testualmente: "La capacità giuridica si acquista dal momento della
nascita.".
Art. 2
Soggetti passivi
1.
Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non
residenti nel territorio dello Stato.
2. Ai
fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la
maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della
popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la
residenza ai sensi del codice civile (1).
2-bis. Si considerano altresì residenti,
salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della
popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale
privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale (2).
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(1) Al riguardo si rimanda:
- al D.P.R. 30 maggio 1989, n.
223 (regolamento anagrafico della popolazione residente);
- all’art. 43, c.c. (domicilio
agli effetti civili);
- agli artt. 58 e 59, D.P.R.
n. 600/73 (domicilio agli effetti fiscali).
(2) Comma aggiunto dall'art.
10, comma 1, L. 23 dicembre 1998, n. 448, con effetto dal 1° gennaio 1999.
Art. 3
Base imponibile
1.
L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i
residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto da quelli
prodotti nel territorio dello Stato, al netto degli oneri deducibili indicati
nell'art. 10.
2. In
deroga al comma 1 l'imposta si applica separatamente sui redditi elencati
nell'art. 16, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.
3.
Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
a) i redditi esenti dall'imposta
e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva;
b) gli assegni periodici
destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di
separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da
provvedimenti dell'autorità giudiziaria (1);
c) i redditi derivanti da lavoro
dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del
rapporto (2);
d) gli assegni familiari e
l'assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli stessi limiti e alle
medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati,
erogati nei casi consentiti dalla legge (3);
d-bis) la maggiorazione sociale dei
trattamenti pensionistici prevista dall'art. 1 della L. 29 dicembre 1988, n.
544 (4).
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(1) Al riguardo si rimanda
all’art. 3, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, inerente le disposizioni di
attuazione per gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli.
(2) Lettera abrogata, dal
D.Lgs. n. 314 del 2 settembre 1997, art. 5, comma 1, lett. a), n. 1, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello
in corso alla data del 31 dicembre 2000. Fino a tale data la disposizione in
esame va intesa nel senso che l'esclusione dalla base imponibile opera anche
per i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi
limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato. I percettori dei
suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a
carico e se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica
amministrazione sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della
prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica (art.
38, comma 3, L. 8 maggio 1998, n. 146).
(3) Lettera così sostituita
dal D.Lgs. n. 314 del 2 settembre 1997, art. 5, comma 1, lett. a), n. 2, a decorrere dal 1° gennaio
1998. Il testo, nella versione precedente, era il seguente "d) gli assegni
familiari, le quote di aggiunta di famiglia e le maggiorazioni di pensione
sostitutive degli assegni familiari".
(4) Lettera aggiunta dall'art.
3, comma 1, lett. a), L. 23 dicembre
1998, n. 449, con effetto dal 1° gennaio 1999.
Art. 4
Coniugi e figli minori
1. Ai
fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata:
a) i redditi dei beni che
formano oggetto della comunione legale di cui agli artt. 177 e seguenti del
codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare
netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell'art. 210 dello stesso
codice. I proventi dell'attività separata di ciascun coniuge sono a lui
imputati in ogni caso per l'intero ammontare (1);
b) i redditi dei beni che
formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli artt. 167 e seguenti del
Codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei
coniugi. Nelle ipotesi previste nell'art. 171 del detto codice i redditi dei
beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l'intero ammontare al
coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita
l'amministrazione del fondo;
c) i redditi dei beni dei figli
minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del
loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi è un solo genitore o se
l'usufrutto legale spetta a un solo genitore i redditi gli sono imputati per
l'intero ammontare.
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(1) L'ultimo periodo è stato
aggiunto dall'art. 26, comma 1, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, conv. L. n. 154/89,
con effetto 1° gennaio 1988 (v.d. art. 38, comma 1-bis).
Art. 5
Redditi prodotti in forma associata
1. I
redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice
residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio,
indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
2. Le
quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei
conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto
pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto
pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di
imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali (1).
3. Ai
fini delle imposte sui redditi:
a) le società di armamento sono
equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita
semplice secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza;
b) le società di fatto sono
equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che
abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali;
c) le associazioni senza personalità
giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di
arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l'atto o la
scrittura di cui al comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della
dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le
società e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno
la sede legale o la sede della amministrazione o l'oggetto principale nel
territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto
costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.
4. I
redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento
dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore,
sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e
prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua
quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a
condizione:
a) che i familiari partecipanti
all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di
parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura
privata autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta, recante la
sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei
redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione
agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono
proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato
nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
c) che ciascun familiare
attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di avere prestato la sua
attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.
5. Si
intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i
parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
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(1) Comma così sostituito
dall'art. 2, comma 1, L. 25 marzo 1991, n. 102, con effetto a partire dalle
dichiarazioni dei redditi da presentarsi nell'anno 1991
Art. 6
Classificazione dei redditi
1. I
singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie (1):
a) redditi fondiari;
b) redditi di capitale;
c) redditi di lavoro dipendente;
d) redditi di lavoro autonomo;
e) redditi d'impresa;
f) redditi diversi.
2. I
proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione
dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a
titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi
quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi
della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e
gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa
categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono
maturati (2).
3. I redditi
delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte
provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi
d'impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali
redditi.
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(1) L'art. 14, comma 4, L. 24
dicembre 1993, n. 537, ricomprende nella classificazione anche i proventi
derivanti da fatti, atti od attività qualificabili come illeciti.
(2) L'ultimo periodo è stato
aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a),
D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, conv. L. 26 febbraio 1994, n. 133, con
applicazione, anche ai fini delle ritenute alla fonte, per gli interessi
percepiti dal 30 dicembre 1993.
Art. 7
Periodo d'imposta
1.
L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione
tributaria autonoma, salvo quanto stabilito nel comma 3 dell'art. 8 e nel
secondo periodo del comma 3 dell'art. 11.
2.
L'imputazione dei redditi al periodo d'imposta è regolata dalle norme relative
alla categoria nella quale rientrano.
3. In caso
di morte dell'avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative
alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo d'imposta in cui sono
percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati
separatamente a norma degli articoli 17 e 18, salvo il disposto del comma 3
dell'art. 16, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso art.
16, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti.
Art. 8
Determinazione del reddito complessivo
1. Il reddito
complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a
formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese
commerciali di cui all'articolo 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e
professioni (1).
2. Le
perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui
all'art. 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui
allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si
sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'art.
5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono
l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli
confronti dei soci accomandatari.
3. Le
perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti
dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice
sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di
imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per
l'intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si
applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 79. Si applicano le
disposizioni del comma 1-bis
dell'articolo 102 e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in
accomandita semplice, quelle di cui al comma 1-ter del citato articolo 102 (1) (2).
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(1) Comma così sostituito
dall'art. 29, comma 1, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, conv. L. n. 85/1995, con
effetto dal periodo di imposta in corso al 24 febbraio 1995, anche per perdite
dichiarate in precedenti periodi di imposta (v.d. comma 2).
(2) L'ultimo periodo è così
modificato dall’art. 8, comma 1, lett. a),
D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358; si applica alle imprese ubicate nei territori
interessati dagli eventi sismici di cui all'art. 3, comma 5-ter, D.L.
27/10/1997, n. 364, con effetto dal 20 dicembre 1997.
Art. 9
Determinazione dei redditi e delle perdite
1. I
redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati
distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi
capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano
nella stessa categoria.
2. Per
la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le
spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno
in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo
e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o
sostenuti; quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e
dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimento in società o in
altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale delle azioni
e dei titoli ricevuti se negoziati in mercati italiani o esteri (1).
3. Per
valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati,
si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i
servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e
al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni
o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel
luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento,
in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i
beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di
commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i
beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai
provvedimenti in vigore.
4. Il
valore normale è determinato:
a) per le azioni, obbligazioni e
altri titoli quotati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla
media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese (2);
b) per le altre azioni, per le
quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al
capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio
netto della società o ente ovvero, per le società o enti di nuova costituzione,
all'ammontare complessivo dei conferimenti;
c) per le obbligazioni e gli
altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente
al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati
regolamentati italiani o esteri, e, in mancanza, in base ad altri elementi
determinabili in modo obiettivo (3).
5. Ai
fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo
oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione
o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società
(4).
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(1) L'ultimo periodo è stato
così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. Oa),
D.L. 29 giugno 1994, n. 416, conv. L. n. 503/1994, con applicazione a decorrere
dal periodo di imposta in corso al 30 dicembre 1993.
(2) Lettera così sostituita
dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.L.
29 giugno 1994, n. 416, conv. L. n. 503/1994, a decorrere dal periodo di
imposta in corso al 30 dicembre 1993.
(3) Lettera così sostituita
dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.L.
29 giugno 1994, n. 416, conv. L. n. 503/1994, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 30 dicembre 1993.
(4) L'art. 1,
D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, ha qui trasferito il comma 4 dell'art. 16 (a
decorrere dal 1° gennaio 1988).
Art. 10 (1)
Oneri deducibili
1. Dal
reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione
dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal
contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed
altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il
reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o
in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso
esclusi i contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di
assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o
menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 (2). Si considerano rimaste a carico del contribuente
anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione
da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono
deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a
formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese
rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri,
concorrono a formare il suo reddito;
c) gli assegni periodici
corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei
figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o
annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella
misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
d) gli assegni periodici
corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui
risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari
corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del c.c.;
d-bis) le somme restituite al
soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti
(3);
e) i contributi previdenziali e
assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli
versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria
di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi
assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565 (4). I
contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101,
sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle
forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme
pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito
complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se alla formazione del
reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a
tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore
al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive
istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e, comunque,
entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10
milioni di lire. La disposizione contenuta nel precedente periodo non si
applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da
accordi tra lavoratori, nonché ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993
alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di
entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e se le forme
pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due anni. Ai fini
del computo del predetto limite di lire 10 milioni si tiene conto: delle quote
accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all’articolo 70,
comma 1; dei contributi versati ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 agosto
1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto
legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono fiscalmente a
carico di altri soggetti non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonché,
nei riguardi del soggetto di cui sono a carico, della condizione di
destinazione delle quote di TFR alle forme pensionistiche complementari (5);
e-ter) i contributi versati ai fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, per un importo complessivo non superiore a lire 2.000.000 per
gli anni 2001 e 2002. Per gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo è fissato in
lire 3 milioni, aumentato a lire 3.500.000 per gli anni 2005 e 2006 e a lire
4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i contributi versati nell'interesse delle
persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi
previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse,
fermo restando l'importo complessivamente stabilito (6);
f) le somme corrisposte ai
dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in
ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile
1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e
le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai
sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non
superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
h) le indennità per perdita
dell'avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di
cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello
di abitazione;
i) le erogazioni liberali in
denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale
per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro
di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516,
all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'articolo
3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni
ivi previsti;
l-bis) il cinquanta per cento delle
spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di
adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III
della L. 4 maggio 1983, n. 184 (7).
l-ter) le erogazioni liberali in
denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al
patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche (8).
2. Le
spese di cui alla lettera b) del
comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate
nell’articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per
gli oneri di cui alla lettera e) del
comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del
codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino
all’importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai
servizi domestici e all’assistenza personale o familiare. Per gli oneri di cui
alla lettera e-bis) del comma 1,
sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 che si trovino
nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l’ammontare non dedotto
dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito (9).
3. Gli
oneri di cui alle lettere f), g), ed h) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo
5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione
prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella
stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in
cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643, corrisposta dalle società stesse (10).
3-bis. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino
all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle
relative pertinenze, rapportato al
periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione
alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose
immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o
classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed
effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari
adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione
principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a
titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano
abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se
dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a
condizione che l’unità immobiliare non risulti locata (11).
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(1) Articolo così sostituito
dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.L.
31 maggio 1994, n. 330, conv. L. n. 473/1994, con effetto dal periodo di
imposta in corso all’8 dicembre 1993.
(2) Il periodo così modificato
dall’art. 3, comma 2, lett. a), L. 23
dicembre 1996, n. 662, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 1996; la modifica ha comportato l'eliminazione delle parole in
chiusura del periodo: "per la parte che eccede L. 500.000".
(3) Lettera aggiunta dal D.Lgs.
2 settembre 1997, n. 314, art. 5, comma 1, lett. b), con decorrenza dal 1° gennaio 1998.
(4) Periodo così modificato
dall’art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con
effetto per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2001.
(5) Lettera aggiunta dall'art.
13, comma 4, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (come sostituito dall'art. 11, L. 8
agosto 1995, n. 335), con effetto dal 17 agosto 1995 e successivamente
sostituita dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con effetto
dal 1° gennaio 2001. L'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168 ha
così modificato la lettera in oggetto, con decorrenza dal 1° gennaio 2001 (Art.
13, comma 2, D.Lgs. n. 168/2001).
(6) Lettera aggiunta dall’art.
1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18
febbraio 2000, n. 41.
(7) Lettera inserita dall'art.
4, comma 1, L. 31 dicembre 1998, n. 476, con effetto dal 27 gennaio 1999.
(8) Lettera aggiunta dall'art.
19, comma 1, lett. a), L. 29 marzo 2001, n. 134.
(9) Comma così sostituito
dall'art. 30, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342. La disposizione di cui al
terzo periodo del comma in esame, concernente gli oneri deducibili, si applica
a partire dai contributi versati nel periodo d’imposta 2000 (art. 30, comma 2,
L. 21 novembre 2000, n. 342).
(10) Periodo così sostituito
dall'art. 1, comma 6, D.L. 1° ottobre 1991, n. 307, con effetto dal periodo
d’imposta in corso al 3 ottobre 1991.
(11) Comma aggiunto dall’art.
6, comma 1, lett. a), L. 23 dicembre
1999, n. 488. Il primo periodo del presente comma è stato così modificato
dall'art. 2, comma 1, lett. a), L. 23
dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal periodo d'imposta 2000.
L'ultimo periodo del presente
comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal periodo d'imposta
2001.
Art. 11
Determinazione dell'imposta
1. L'imposta lorda è
determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili
indicati nell'art. 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito (1):
a) fino a lire 20.000.000: 18% (3);
b) oltre lire 20.000.000 fino a lire 30.000.000:
24%, per l'anno 2001,
23%, per l'anno 2002,
e 22%, a decorrere dall'anno
2003 (3);
c) oltre lire 30.000.000 fino a lire 60.000.000: 32% a
decorrere dall'anno 2001(3);
d) oltre lire 60.000.000 fino a lire 135.000.000:
39%, per l'anno 2001,
38,5%, per l'anno 2002,
e 38%, a decorrere dall'anno
2003 (3);
e) oltre lire 135.000.000:
45%,
per l'anno 2001,
44,5%,
per l'anno 2002,
e 44%,
a decorrere dall'anno 2003 (3).
2.
L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla
concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13 e
13-bis (4).
3.
Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti al
contribuente a norma degli articoli 14 e 15. Salvo quanto disposto nel comma 3-bis, se l'ammontare dei crediti di
imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a
sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al
periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di
dichiarazione dei redditi (5).
3-bis. Il credito di imposta spettante a
norma dell'articolo 14, per la parte che trova copertura nell'ammontare delle
imposte di cui alla lettera b) del
comma 1 dell'articolo 105, è riconosciuto come credito limitato ed è escluso
dall'applicazione dell'ultimo periodo del comma 3. Il credito limitato si
considera utilizzato prima degli altri crediti di imposta ed è portato in
detrazione fino a concorrenza della quota dell'imposta netta relativa agli utili
per i quali è attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare di
detti utili comprensivo del credito limitato e l'ammontare del reddito
complessivo comprensivo del credito stesso e al netto delle perdite di
precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione (6).
3-ter. Relativamente al credito di
imposta limitato di cui al comma 3-bis,
il contribuente ha facoltà di avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5
dell'articolo 14 (7).
------
(1) Comma così sostituito dal
dall'art. 46, comma 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con effetto dal 1°
gennaio 1998. L’aliquota di cui alla lett. b)
del presente comma, relativa al secondo scaglione, fissata in precedenza al 26,
5% è stata così sostituita dall’art. 6, comma 1, lett. b), L. 23 dicembre 1999, n. 488, con effetto dal 1° gennaio 2000
(art. 6, comma 4, legge citata).
Ai sensi dell’art. 3, comma 2,
D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56, a decorrere dal 2001, le aliquote dell'IRPEF
previste dal presente comma 1, sono ridotte di 0,4 punti percentuali.
(2) Importo
così modificato dall'art. 1, comma 1, D.L. 30 settembre 2000, n. 268, conv. L.
23 novembre 2000, n. 354, con effetto dal periodo d'imposta 2000. In precedenza
era di L. 15.000.0000.
(3) Lettera così modificata
dall'art. 2, comma 1, lett. c), L. 23
dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal periodo d'imposta 2001.
(4) Comma così modificato
dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.L.
31 maggio 1994, n. 330, conv. L. 27 luglio 1994, n. 473, con effetto dal
periodo di imposta in corso all'8 dicembre 1993.
(5) Comma così modificato
dall'art. 2, comma 1, n. 1) del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467.
(6) Comma aggiunto dall'art.
2, comma 1, n. 2) del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467, con decorrenza dal 1°
gennaio 1998 e successivamente così modificato dall’art. 11, D.Lgs. 23 dicembre
1999, n. 505 con applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla
data del 31 dicembre 1999.
(7) Comma aggiunto dall'art.
2, comma 1, n. 2) del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467 con decorrenza dal
secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996
(art. 3 comma 1).
Art. 12 (1)
Detrazioni per carichi di famiglia
1.
Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:
a) detrazione per il coniuge a
carico:
lire
1.057.552, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
lire
961.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 30.000.000, ma non a lire
60.000.000;
lire
889.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 60.000.000, ma non a lire
100.000.000;
lire
817.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 100.000.000;
b) per ciascun figlio, compresi
i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati,
nonché per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che
conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da
provvedimenti dell'autorità giudiziaria, complessivamente lire 408.000 per
l’anno, 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e lire 552.000 a decorrere dal 1°
gennaio 2002 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in
proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno; il suddetto importo è
aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.
L’importo di lire 516.000 per l’anno 2001 e di lire 552.000 a decorrere dal 1º
gennaio 2002 è aumentato, rispettivamente, a lire 552.000 per l’anno 2001 e a
lire 588.000 a decorrere dal 1º gennaio 2002, a condizione che il reddito
complessivo non superi lire 100.000.000. I predetti importi sono aumentati a
lire 616.000 per l’anno 2001 e a lire 652.000 a decorrere dal 1º gennaio 2002,
quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, sempre che il
reddito complessivo non superi lire 100.000.000 (2).
2. Se
l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente
non è coniugato o se coniugato, si è successivamente ed effettivamente
separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo
contribuente e questi non è coniugato o se coniugato, si è successivamente ed
effettivamente separato, la detrazione prevista dalla lettera a) del comma 1 si applica per il primo
figlio e per gli altri figli si applica la detrazione prevista dalla lettera b).
3. Le
detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle
quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze
diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa
Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della
Chiesa cattolica, non superiore a lire 5.500.000, al lordo degli oneri
deducibili.
4. Le
detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese
in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
------
(1) Articolo così sostituito
dall’art. 47, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con effetto dai
periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1997.
(2) Lettera così modificata
dall’art. 6, comma 1, lett. c), L. 23
dicembre 1999, n. 488. Gli ultimi due periodi sono stati aggiunti dall'art. 2,
comma 1, lett. d), L. 23 dicembre
2000, n. 388, a decorrere dal periodo d'imposta 2001.
Art. 13 (1)
Altre detrazioni
1. Se
alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro
dipendente spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di
lavoro o di pensione nell’anno, anche a fronte delle spese inerenti alla
produzione del reddito, secondo i seguenti importi:
a) lire 2.220.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000;
b) lire 2.100.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.000.000 ma
non a lire 12.300.000;
c) lire 2.000.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.300.000 ma
non a lire 12.600.000;
d) lire 1.900.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.600.000 ma
non a lire 15.000.000;
e) lire 1.750.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.000.000 ma
non a lire 15.300.000;
f) lire 1.600.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.300.000 ma
non a lire 15.600.000;
g) lire 1.450.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.600.000 ma
non a lire 15.900.000;
h) lire 1.330.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.900.000 ma
non a lire 16.000.000;
i) lire 1.260.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 16.000.000 ma
non a lire 17.000.000;
l) lire 1.190.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 17.000.000 ma
non a lire 18.000.000;
m) lire 1.120.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 18.000.000 ma
non a lire 19.000.000;
n) lire 1.050.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 19.000.000 ma
non a lire 30.000.000;
o) lire 950.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 30.000.000 ma
non a lire 40.000.000;
p) lire 850.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 40.000.000 ma
non a lire 50.000.000;
q) lire 750.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000 ma
non a lire 60.000.000;
r) lire 650.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.000.000 ma
non a lire 60.300.000;
s) lire 550.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.300.000 ma
non a lire 70.000.000;
t) lire 450.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 70.000.000 ma
non a lire 80.000.000;
u) lire 350.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 80.000.000 ma
non a lire 90.000.000;
v) lire 250.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.000.000 ma
non a lire 90.400.000;
z) lire 150.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.400.000 ma
non a lire 100.000.000;
aa) lire 100.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 100.000.000
(2).
2. Se
alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di
pensione, redditi di terreni per un importo non superiore a lire 360.000 e
quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative
pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione
nell'anno, così determinata (3):
a) lire 190.000, per i soggetti
di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione
non supera lire 9.400.000;
b) lire 120.000, per i soggetti
di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione
supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;
c) lire 430.000, per i soggetti
di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di
pensione non supera lire 9.400.000;
d) lire 360.000, per i soggetti
di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare, complessivo dei redditi di
pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;
e) lire 180.000, per i soggetti
di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di
pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;
f) lire 90.000 per i soggetti di
età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione
supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000 (4).
2-bis. La detrazione di cui alle lettere c), d),
e) ed f) del comma 2 compete a decorrere dal periodo d'imposta nel quale
è compiuto il settantacinquesimo, anno di età (4).
2-ter. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione
prevista dall'articolo 10, comma 3-bis,
dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative
pertinenze, il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente con contratti
a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno, spetta una detrazione
secondo i seguenti importi:
a) lire 300.000, se l'ammontare
del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;
b) lire 200.000, se l'ammontare
del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000;
c) lire 100.000, se l'ammontare
del reddito complessivo supera lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000 (5).
2-quater. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione
prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, dell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dai
rapporti di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato di durata
inferiore all’anno e il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in
conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento
del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, spetta una detrazione
secondo i seguenti importi:
a) lire 400.000, se l’ammontare
del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;
b) lire 300.000, se l’ammontare
del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 10.000.000;
c) lire 200.000 se l’ammontare
del reddito complessivo supera lire 10.000.000 ma non lire 11.000.000;
d) lire 100.000 se l’ammontare
del reddito complessivo supera lire 11.000.000 ma non lire 12.000.000 (6).
3. Se
alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro
autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 49 o d’impresa di cui all’articolo 79,
spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quella prevista
dal comma 1, pari a:
a) lire 1.110.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire
9.100.000;
b) lire 1.000.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire
9.100.000 ma non a lire 9.300.000;
c) lire 900.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire
9.300.000 ma non a lire 9.600.000;
d) lire 800.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire
9.600.000 ma non a lire 9.900.000;
e) lire 700.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire
9.900.000 ma non a lire 15.000.000;
f) lire 600.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire
15.000.000 ma non a lire 15.300.000;
g) lire 480.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire
15.300.000 ma non a lire 16.000.000;
h) lire 410.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire
16.000.000 ma non a lire 17.000.000;
i) lire 340.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire
17.000.000 ma non a lire 18.000.000;
l) lire 270.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire
18.000.000 ma non a lire 19.000.000;
m) lire 200.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire
19.000.000 ma non a lire 30.000.000;
n) lire 100.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire
30.000.000 ma non a lire 60.000.000 (7).
------
(1) Articolo sostituito
dall’art. 48, comma 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con decorrenza dai
periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1997.
(2) Comma così sostituito
dall'art. 2, comma 1, lett. e), L. 23
dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal periodo d'imposta 2001.
(3) Alinea così modificata
dall'art. 2, comma 1, lett. e), L. 23
dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal periodo d'imposta 2000.
(4) I presenti commi 2 e 2-bis così sostituiscono l’originario
comma 2, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. d), n. 2), L. 23 gennaio 1999, n. 488, con applicazione a decorrere
dal periodo d’imposta 2000 (art. 6, comma 4).
(5) Comma aggiunto dall’art.
6, comma 1, lett. d), n. 3), L. 23
dicembre 1999, n. 488 e successivamente modificato:
- dall'art. 34, comma 1, lett.
c), L. 21 novembre 2000, n. 342, con
effetto dal 1° gennaio 2001;
- dall'art. 2, comma 1, lett. e), L. 23 dicembre 2000, n. 388, a
decorrere dal periodo d'imposta 2001.
(6) Comma aggiunto dall'art.
2, comma 1, lett. e), L. 23 dicembre
2000, n. 388, a decorrere dal periodo d'imposta 2001.
(7) Comma così sostituito
dall'art. 2, comma 1, lett. e), L. 23
dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal periodo d'imposta 2001.
Art. 13-bis (1)
Detrazioni per oneri
1.
Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento (2) dei seguenti
oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei
singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e
relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello
Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in
dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi
dei terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e
relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello
Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in
dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto
dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno
dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire.
L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente
o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene
conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e
ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di
capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso
di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che
entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di
intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno
dal rilascio l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per
abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi
familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo
d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto
delle variazioni dipendenti dai trasferimenti per motivi di lavoro. Non si
tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in
istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non
risulti locata. Nel caso l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o
atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’unità
immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni
dall’acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più
contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare
complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni,
anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di
cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla
cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi
passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari
contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i
coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria
quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la
detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote (3);
c) le spese sanitarie, per la
parte che eccedere lire 250 mila (4). Dette spese sono costituite
esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica diverse da quelle
indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b),
e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi
dentarie e sanitarie in genere (4). Le spese riguardanti i mezzi necessari
all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento,
per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le
possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente (5). Tra i mezzi necessari per
la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o
impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli
autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c)
ed f), e 54, comma 1, lettere a), c),
f) ed m), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle
suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie (6). Tra i veicoli
adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio
automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui
all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (6). Tra i mezzi
necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli
autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del
Ministro delle finanze (7). Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da
stabilire con decreto del Ministro delle finanze (7). La detrazione spetta una
sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico
registro automobilistico, risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato
da detto registro, e con riferimento ad un solo veicolo, nei limiti della spesa
di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che detto veicolo
sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque
milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo (6). È consentito,
alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali
costanti e di pari importo (6). La medesima ripartizione della detrazione in
quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre
spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano,
complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue (8). Si considerano
rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la
detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né
dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a
carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi
che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo
che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di
ritenuta;
c-bis) le spese veterinarie, fino
all’importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000.
Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di
animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese (9);
d) le spese funebri sostenute in
dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile
e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milione (10) di lire
per ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di
corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a
quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;
f) i premi per assicurazioni
aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore
al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel
compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non
ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non
superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero delle finanze,
sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono
stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che
assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di
lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite,
anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha
effettuato la detrazione in sede di ritenuta (11);
g) le spese sostenute dai
soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose
vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura
effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano
obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata
dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e
ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il
competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva
autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di
mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di
tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i
beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio
delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la
perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della
comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in
denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti
con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono
attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore
culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la
protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1°
giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante
interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le
ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra
manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini
didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione
e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le
iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente
comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali,
dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la
previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a
favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle
fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e
controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa
non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni
liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali
territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano
direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le
attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni
culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro
informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco
nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni
effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente (12);
h-bis) Il costo specifico o, in
mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita
convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera h) (13);
i) le erogazioni liberali in
denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente
attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture,
per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la
produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del
ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;
i-bis) le erogazioni liberali in
denaro, per un importo non superiore a quattro milioni di lire, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché i contributi
associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai
soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di
cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare
ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di
vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La
detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e
contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli
altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire
all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che
possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (14);
i-ter) le erogazioni liberali in
denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore
a due milioni di lire, in favore delle società sportive dilettantistiche, a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o
ufficio postale, ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del
Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (15);
i-quater) le erogazioni liberali in
denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti
disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera i-bis) (16).
1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un
importo pari al 19 (2) per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore
dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni
di lire effettuate mediante versamento bancario o postale (17).
1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza
del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo
non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri
accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno
Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui
contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e da ipoteca, per la costruzione
dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con decreto del
Ministero delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è
subordinata la detrazione di cui al presente comma (18).
1-quater. Dall'imposta lorda si detrae,
nella misura forfetaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti
per il mantenimento dei cani guida (19).
2. Per
gli oneri indicati alle lettere c), e) e f)
del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse
delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi
previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito.
Per gli oneri di cui alla lettera c)
del medesimo comma 1 sostenuti nell’interesse delle persone indicate
nell’articolo 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 3 del
medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all’esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non
trova capienza nell’imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese
sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire
12.000.000 (20).
3. Per
gli oneri di cui alle lettere a), g), h),
h-bis, i), i-bis) e 1-quater) del
comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 la detrazione
spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato
articolo 5 ai fini della imputazione del reddito (21).
------
(1) Articolo aggiunto
dall'art. 3, comma 1, lett. e), D.L.
31 maggio 1994, n. 330, conv. L. n. 27 luglio 1994, n. 473, con effetto a
partire dal periodo di imposta in corso all’8 dicembre 1993.
(2) Aliquota ridotta dal 22%
al 19% con l'art. 49, comma 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con effetto dal
periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 1998. In precedenza l'aliquota era
stata ridotta dal 27% al 22% con l'art. 18, comma 1, D.L. 23 febbraio 1995, n.
41, con., con modificazioni, in L. 22 marzo 1995, n. 85, con effetto dal
periodo d'imposta in corso al 24 febbraio 1995.
(3) Lettera così modificata
prima dall’art. 7, comma 3, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e successivamente
dall'art. 2, comma 1, lett. f), L. 23
dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal periodo d'imposta 2001.
(4) Periodo così sostituto
dall'art. 3, comma 2, lett. b) della
L. 23 dicembre 1996, n. 662, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 1996. Le parola "e di assistenza specifica" sono state
aggiunte dall'art. 31, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dagli
oneri sostenuti a partire dal periodo di imposta 2000.
(5) Periodo così sostituto
dall'art. 3, comma 2, lett. b) della
L. 23 dicembre 1996, n. 662, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 1996 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 31 dicembre 1996, n. 669,
conv., con modificazioni, in L. 28 febbraio 1997, n. 30, con effetto dalle
spese sostenute dal 1° gennaio 1997 (art. 1, comma 2, D.L. n. 669, citato).
L'art. 8, comma 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449, ha nuovamente sostituito il
periodo in esame, con effetto dal 1° gennaio 1998.
(6) Periodo così
sostituito dall'art. 8, comma 1, L. 27
dicembre 1997, n. 449 e successivamente così modificato dall'art. 81, comma 3,
L. 23 dicembre 2000, n. 388, con effetto dal 1° gennaio 2001.
(7) Periodo aggiunto dall’art.
6, comma 1, lett. e), L. 23 dicembre
1999, n. 488, a decorrere dal periodo d’imposta 2000.
(8) Periodo aggiunto dall'art.
2, comma 1, lett. g), L. 23 dicembre
2000, n. 388, a decorrere dal periodo d'imposta 2001.
(9) Lettera aggiunta dall'art.
32, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal periodo d’imposta
2000.
(10) Importo così elevato
dall'art. 6, comma 1, lett. f), L. 23 dicembre 1999, n. 488, con effetto dal
periodo d'imposta 1999. In precedenza l'importo era di 1 milione di lire.
(11) Lettera così sostituita
dall’art. 13, comma 1, lett. b), num.
1), D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con effetto per i contratti stipulati a
decorrere dal 1° gennaio 2001;
successivamente così modificata dall'art. 10, comma 1, D.Lgs. 12 aprile 2001,
n. 168, con decorrenza dal 1° gennaio 2001 (Art. 13, comma 2, D.Lgs. n.
168/2001).
(12) Lettera così sostituita
dall'art. 2, comma 10, lett. a) della
L. 8 ottobre 1997, n. 352, con effetto dal periodo di imposta successivo a
quello in corso alla data del 1° novembre 1997.
(13) Lettera aggiunta
dall’art. 2, comma 10, lett. b),
della L. 8 ottobre 1997, n. 352, con effetto dal periodo di imposta successivo
a quello in corso alla data del 1° novembre 1997.
(14) Lettera aggiunta
dall'art. 13, comma 1, lett. a), L. 4
dicembre 1997, n. 460, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso alla data del 31 dicembre 1997.
(15) Lettera aggiunta
dall'art. 25, comma 5, L. 13 maggio 1999, n. 133 e successivamente sostituita
dall'art. 37, comma 1, lett. a), L.
21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal 1º gennaio 2000. Restano salvi tutti
gli atti adottati anteriormente alla predetta data e non si fa luogo a
recuperi, a rimborsi d’imposta o applicazione di sanzioni nei confronti dei
soggetti che anteriormente a tale data hanno assunto comportamenti, ovvero
hanno corrisposto o percepito le indennità, i rimborsi o i compensi,
conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 25 della L. 13 maggio 1999,
n. 133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive
dilettantistiche, e a quelle del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre
1999, n. 473.
(16) Lettera aggiunta
dall'art. 22, comma 1, lett. a), L. 7
dicembre 2000, n. 383.
(17) Comma aggiunto dall'art.
5, comma 1, L. 2 gennaio 1997, n. 2, con effetto dalle erogazioni liberali
effettuate a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 23 gennaio
1997. Ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. 3 giugno 1999, n. 157, gli importi di
lire 100.000 e 200 milioni hanno sostituito, rispettivamente, quelli di lire
500.000 e 50 milioni, con effetto dal 5 giugno 1999.
(18) Comma aggiunto dall’art.
3, comma 1, L. legge 27 dicembre 1997, n. 449, con effetto dal 1° gennaio 1998.
(19) Comma aggiunto dall’art.
6, comma 1, lett. g), L. 23 dicembre
1999, n. 488, con effetto dal periodo d’imposta 2000.
(20) Periodo aggiunto
dall'art. 31, comma 2, L. 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dagli oneri
sostenuti a partire dal periodo di imposta 2000.
(21) Comma così modificato
dall'art. 22, comma 1, lett. a), L. 7
dicembre 2000, n. 383.
Art. 13-ter (1)
Detrazioni per canoni di locazione
1. Ai
soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad
abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli
articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale
sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
a) lire 960.000 (2), se il
reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
b) lire 480.000 (3), se il reddito
complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000
1-bis. A favore dei lavoratori dipendenti
che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro
o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della
detrazione, e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di
unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel
nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal
precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione,
per i primi tre anni, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste
tale destinazione, nei seguenti importi:
a) lire 1.920.000, se il reddito
complessivo non supera lire 30 milioni;
b) lire 960.000, se il reddito
complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 milioni (4).
------
(1) Articolo aggiunto
dall’art. 6, comma 1, lett. h), L. 23
dicembre 1999, n. 488, con applicazione a decorrere dal periodo d’imposta 1999.
(2) Importo così modificato
dall'art. 2, comma 1, lett. h), L. 23
dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal periodo d'imposta 2000. In precedenza
era di L. 640.000.
(3) Importo così modificato
dall'art. 2, comma 1, lett. h), L. 23
dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal periodo d'imposta 2000. In precedenza
era di L. 320.000.
(4) Comma aggiunto dall'art.
2, comma 1, lett. h), L. 23 dicembre
2000, n. 388, a decorrere dal periodo d'imposta 2001.
Art. 14
Credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti
1. Se
alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in
qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti
indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, al
contribuente è attribuito un credito di imposta pari al 56,25 per cento, per le
distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello
in corso al 1º gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le distribuzioni
deliberate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1º
gennaio 2003, dell'ammontare degli utili stessi nei limiti in cui esso trova
copertura nell'ammontare delle imposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 105 (1).
1-bis. Il credito di imposta di cui al
comma 1, relativo ai dividendi percepiti dai comuni distribuiti dalle ex
aziende municipalizzate trasformate in società ai sensi della legge 8 giugno
1990, n. 142, e successive modificazioni, può essere utilizzato per la
compensazione dei debiti ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni (2).
2. Nel
caso di distribuzione di utili in natura il credito d'imposta è determinato in
relazione al valore normale degli stessi alla data in cui gli utili sono stati
posti in pagamento.
3.
Relativamente agli utili percepiti dalle società, associazioni e imprese
indicate nell'articolo 5, il credito di imposta spetta ai singoli soci,
associati o partecipanti nella proporzione ivi stabilita.
4. Ai
soli fini dell'applicazione dell'imposta l'ammontare del credito d'imposta è
computato in aumento del reddito complessivo (3).
5. La
detrazione del credito d'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza,
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui gli utili
sono stati percepiti e non spetta in caso di omessa presentazione della
dichiarazione o di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione
presentata. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del
credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, l'ufficio delle imposte
può procedere alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta
in base alla dichiarazione dei redditi.
6. Il
credito d'imposta spetta anche quando gli utili percepiti sono tassati
separatamente ai sensi dell'articolo 16; in questo caso il suo ammontare è
computato in aumento degli utili e si detrae dalla relativa imposta determinata
a norma dell'articolo 18.
6-bis. Il credito d'imposta di cui ai
commi precedenti non spetta, limitatamente agli utili, la cui distribuzione è stata
deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai
fondi comuni d'investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e
successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile
(SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote
di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 87 del presente testo unico (4).
7. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano per le partecipazioni agli
utili spettanti ai promotori, ai soci fondatori, agli amministratori e ai
dipendenti della società o dell'ente e per quelle spettanti in base ai
contratti di associazione in partecipazione e ai contratti indicati nel primo
comma dell'art. 2554 del codice civile, né per i compensi per prestazioni di
lavoro corrisposti sotto forma di partecipazione agli utili e per gli utili di
cui alla lettera g) del comma 1
dell'articolo 41.
7-bis. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché
la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto sono state poste in
essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una
stabile organizzazione (5).
------
(1) Comma così sostituito dall'art.
2, comma 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467 e successivamente così modificato
dall'art. 3, comma 1, lett. a), L. 23
dicembre 2000, n. 388, con effetto dal 1° gennaio 2001.
(2) Comma aggiunto dall'art.
29, L. 21 novembre 2000, n. 342, con effetto dal 10 dicembre 2000.
(3) Comma così sostituito
dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.L.
27 aprile 1990, n. 90, conv. L. n. 165/1990, con effetto dalla dichiarazione
dei redditi da presentare nel maggio 1990.
(4) Comma aggiunto dall'art. 7-bis, comma 1, lett. a), D.L. 9 settembre 1992, n. 372, conv.
L. n. 429/1992, con effetto dal 10 novembre 1992.
(5) Comma aggiunto dall'art. 7-bis, comma 1, lett. b), D.L. 9 settembre 1992, n. 372, conv.
con L. n. 429/1992, con effetto dal 10 novembre 1992.
Art. 15
Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero
1. Se
alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero,
le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in
detrazione dall'imposta netta fino alla concorrenza della quota di imposta
italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il
reddito complessivo al lordo delle perdite di precedenti periodi d'imposta
ammesse in diminuzione (1).
2. Se
concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica
separatamente per ciascuno Stato.
3. La
detrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo di imposta in cui le imposte estere sono state
pagate a titolo definitivo. Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo
d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare la base imponibile
è stata già liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche
dell'eventuale maggior reddito estero e la detrazione si opera dall'imposta
dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è
stata richiesta. Se è già decorso il termine per l'accertamento la detrazione è
limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito
prodotto all'estero acquisito a tassazione in Italia.
4. La
detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di
omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione
presentata.
5. Per
le imposte pagate all'estero dalle società, associazioni e imprese indicate
nell'articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci, associati o partecipanti
nella proporzione ivi stabilita.
------
(1) Al riguardo l’art. 5,
D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 stabilisce che la quota, fino a concorrenza della
quale, a norma del presente comma, sono ammesse in detrazione le imposte pagate
all'estero, è determinata con riferimento all'imposta italiana corrispondente
al reddito complessivo netto, senza tenere conto delle perdite di precedenti
esercizi, alla cui formazione hanno concorso i redditi prodotto all'estero.
Per i fondi comuni
d'investimento mobiliare collocati all'estero si rimanda all’art. 10-ter, comma 5, L. 23 marzo 1983, n. 77;
per i redditi di capitali prodotti all'estero non assoggettati a tassazione
separata si veda l’art. 8, comma 1, D.L. 28 giugno 1990, n. 167, conv. L. 4
agosto 1990, n. 227; per i redditi prodotti all'estero dal GEIE (Gruppo europeo
di interesse economico) vedasi l’art. 11, comma 6, D.Lgs. 23 luglio 1991, n.
240.
Art. 16
Tassazione separata
1.
L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:
a) trattamento di fine rapporto
di cui all'articolo 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque
denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi
quelli contemplati alle lettere a), d) e g)
del comma 1 dell'articolo 47, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2122 del
codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza
della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le
somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a
fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'articolo 2125 del codice
civile nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese
legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure
esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di
transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro (1);
a-bis) le prestazioni pensionistiche
di cui alla lettera h-bis) del comma
1 dell'articolo 47, erogate in forma di capitale, ad esclusione del riscatto della posizione individuale ai sensi
dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione
del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla
volontà delle parti (2);
b) emolumenti arretrati per
prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per
effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi
sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti,
compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al
comma 2 dell'articolo 46 (3);
c) indennità percepite per la
cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al
comma 2 dell'articolo 49, se il diritto all'indennità risulti da atto di data
certa anteriore all'inizio del rapporto nonché in ogni caso, le somme e i
valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a
titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di
provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla
risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (1);
c-bis) indennità di mobilità di cui
all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di
integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis,
del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente (4);
d) indennità per la cessazione
di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone (5);
e) indennità percepite per la
cessazione da funzioni notarili;
f) indennità percepite da
sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi del settimo
comma dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti tra
le indennità indicate alla lettera a);
g) plusvalenze, compreso il
valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende
possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di
liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di
cinque anni;
g-bis) plusvalenze di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'art. 81
realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di
utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento
della cessione (6);
h) indennità per perdita
dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione
di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità
di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
i) indennità spettanti a titolo
di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella
perdita di redditi relativi a più anni;
l) redditi compresi nelle somme
attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società
indicate nell'articolo 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del
capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in
dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il
periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la
comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del
capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione superiore a cinque
anni;
m) redditi compresi nelle somme
attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione
del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo
intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la
deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è
superiore a cinque anni;
n) redditi compresi nelle somme
o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei
titoli di cui alle lettere a), b), f)
e g) del comma 1 dell'articolo 41,
quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta
sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a
cinque anni.
n-bis) somme conseguite a titolo di
rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si
è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente
disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), quinto e sesto periodo (7).
2. I redditi
indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla
tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in
accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di
imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta
richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta al
quale sarebbero imputabili come componenti del reddito d'impresa.
3. Per
i redditi indicati alle lettere da d)
a f) del comma 1 e per quelli indicati
alle lettere da g) ad n-bis) non conseguiti nell'esercizio di
imprese commerciali il contribuente ha facoltà di non avvalersi della
tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la
percezione. Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis)
del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte
dovute con le modalità stabilite negli articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere
i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono
percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente (8).
------
(1) Lettera così modificata
dall'art. 32, comma 1, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, conv. L. 22 marzo 1995, n.
85, con effetto dal 24 febbraio 1995.
(2) Lettera aggiunta dall’art.
10, comma 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con effetto dal 1° gennaio 2001 e successivamente così
modificata dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con decorrenza dal
1° gennaio 2001 (Art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 168/2001).
(3) Lettera così sostituita
dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 5, lett. c) (a decorrere dal 1° gennaio 1998).
(4) Lettera aggiunta dall'art.
3, comma 82, L. 28 dicembre 1995, n. 549, con effetto dal periodo di imposta in
corso al 1° gennaio 1996.
(5) Lettera così modificata
dall'art. 6, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388, con effetto dal 1° gennaio
2001.
(6) Lettera aggiunta dall'art.
11, comma 1, lett. c), L. 30 dicembre
1991, n. 413, con dal 1° gennaio 1992.
(7) Lettera così sostituita
dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 2 (con effetto dal periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 1996).
(8) Comma così modificato
dall’art. 3, comma 82, L. 28 dicembre 1995, n. 549, con effetto dal 1° gennaio
1996.
Art. 16-bis (1)
Imposizione sostitutiva per i redditi di capitale di fonte estera
1. I
redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti
nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o
l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva
delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di
imposta. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di
imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i
redditi prodotti all'estero. Si considerano corrisposti da soggetti non
residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli
altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato,
emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992 (2).
------
(1) Articolo inserito
dall’art. 21, comma 1, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, con effetto dai
redditi di capitale percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data del 31
dicembre 1997.
(2) Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 23
dicembre 1999, n. 505.
Art. 17
Indennità di fine rapporto
1. Il
trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si
determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad
imposta sostitutiva. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento
all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente
all'importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme
destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta
sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di
commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari
provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei
cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione,
iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31
dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
del sostituto d'imposta (1).
1-bis.
Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è stato reddito
imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è
stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di
tali anni, si applica l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per il primo
scaglione di reddito (2).
1-ter.
Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a
tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta
determinata ai sensi del comma 1 è diminuita di un importo pari a lire 120 mila
per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un anno, tale importo è rapportato
a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello
ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è
proporzionalmente ridotta (2).
2. Le
altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16,
anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da
soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare
complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con
l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e somme, se
corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso
alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine
rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota
determinata con i criteri di cui al comma 1 (1).
2-bis.
Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei
rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1,
dell'articolo 16, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il
loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 per ciascun anno preso a
base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale;
per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il
rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente
ridotta. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento
all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente
all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme
destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di
commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. L’ammontare netto
delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti
a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione
di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto,
alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto
alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei
lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo
stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza (2).
3. Se
per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge
29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in
misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso
a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi
del comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza.
4.
Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e
sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità
equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme,
si applica l'aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e
2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato dalle anticipazioni e
degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già
assoggettate ad imposta sostitutiva. Non si considerano anticipazioni le somme
e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124 (3).
4-bis) Per le somme corrisposte in
occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei
lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se
uomini, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella
applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre
indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 (4).
5.
Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile e nell'ipotesi di cui
al comma 3 dell'articolo 7 l'imposta, determinata a norma del presente
articolo, è dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all'ammontare
percepito da ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle
successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione è
ammessa in deduzione dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.
6. Con
decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per lo
scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma 2 tra
i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità e delle altre somme in
dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro.
------
(1) Comma così sostituito dall’art.
11, comma 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con effetto dal 1° gennaio 2001 e successivamente modificato
dall'art. 8, comma 1, lett. a), D. Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con decorrenza
dal 1° gennaio 2001 (Art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 168/2001).
(2) Comma aggiunto dall’art.
11, comma 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con effetto dal 1° gennaio 2001 e successivamente modificato
dall'art. 8, comma 1, lett. b), D. Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con decorrenza
dal 1° gennaio 2001 (Art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 168/2001).
(3) Comma così sostituito
dall’art. 11, comma 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con effetto dal 1° gennaio 2001.
(4) Comma aggiunto dall’art.
5, comma 1, lett. d), n. 1) del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314,
con effetto dal 1° gennaio 1998.
Art. 17-bis (1)
1. Le
prestazioni di cui alla lettera a-bis) del
comma 1, dell'articolo 16 sono soggette ad imposta mediante l'applicazione
dell'aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1, dell'articolo 17,
assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e
l'importo imponibile della prestazione maturata, al netto dei redditi già
assoggettati da imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare
l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a
quello in cui è maturato il diritto di percezione. Si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 17, comma 1-bis, iscrivendo
a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del
terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del
sostituto d'imposta (2).
2. Se
la prestazione è non superiore a un terzo dell'importo complessivamente
maturato alla data di accesso alla prestazione stessa, l'imposta si applica
sull'importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Tale
disposizione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 10, commi 3-ter
e 3-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonché in caso di
riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1,
lettera c), del medesimo decreto legislativo, esercitato a seguito di
pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre
cause non dipendenti dalla volontà delle parti, e comunque quando l'importo
annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica è inferiore
al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (3).
3.
Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva della prestazione, le
prestazioni pensionistiche erogate in caso di riscatto parziale di cui
all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o
a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta con l'aliquota determinata
ai sensi del comma 1, primo periodo, per il loro intero importo.
------
(1) Articolo aggiunto
dall’art. 10, comma 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con effetto dal 1°
gennaio 2001.
(2) Comma così modificato
dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b), D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con decorrenza
dal 1° gennaio 2001 (Art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 168/2001).
(3) Comma così
modificato dall'art. 7, comma 2, lett. c), D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con
decorrenza dal 1° gennaio 2001 (Art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 168/2001).
Art. 18
Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati separatamente
1. Per
gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli di cui alla
lettera g) del comma 1 dell'articolo
16, e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale,
di cui alla lettera l) del medesimo
comma 1 dell'articolo 16, l'imposta è determinata applicando all'ammontare
percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del
contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla
percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle
lettere b), c-bis) e n-bis) del comma
1 dell'articolo 16, all'anno in cui sono percepiti. Per i redditi di cui alla
lettera g) del comma 1 dell'articolo
16 e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche
concorsuale, di cui alla lettera l)
del medesimo comma 1 dell'articolo 16, l'imposta è determinata applicando
all'ammontare conseguito o imputato l'aliquota corrispondente alla metà del
reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in
cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati. Per i redditi
di cui alla lettera m) del comma 1
dell'articolo 16 conseguiti in sede di liquidazione il diritto alla percezione
si considera sorto nell'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione. Se per le
somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera n-bis) del comma 1 dell'articolo 16 è stata riconosciuta la
detrazione, l'imposta è determinata applicando un'aliquota non superiore al 27
per cento (1).
2.
Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 si procede alla tassazione
separata nei confronti degli eredi e dei legatari; l'imposta dovuta da ciascuno
di essi è determinata applicando all'ammontare percepito, diminuito della quota
dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa
dichiarazione, l'aliquota corrispondente alla metà del suo reddito complessivo
netto nel biennio anteriore all'anno in cui si è aperta la successione.
3. Se
in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica
l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro
anno; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica
l'aliquota stabilita all'articolo 11 per il primo scaglione di reddito.
4. Per
gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 l'imposta determinata ai sensi dei
precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni
previste nell'articolo 12 e nei commi 1 e 2 dell'articolo 13 se e nella misura
in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni in cui gli arretrati si
riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto
che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni
cui si riferiscono.
5. Per
i redditi indicati alle lettere c), d), e)
ed f) del comma 1 dell'articolo 16
l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni salvo conguaglio.
------
(1) Comma così modificato
dall'art. 1, comma 2, lett. c), D.L.
31 maggio 1994, n. 330, conv. L. 27 luglio 1994, n. 473, con effetto sulle
somme conseguite a partire dal periodo di imposta in corso al 8.12.1993. Al
riguardo si precisa che tale percentuale dovrebbe ritenersi tacitamente adeguata
alla misura della detrazione d'imposta di cui l'art. 13-bis, pari al 19%.
Art. 19
Scomputo degli acconti
1.
Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano:
a) i versamenti eseguiti dal
contribuente in acconto dell'imposta;
b) le ritenute alla fonte a
titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione
dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su
quelli tassati separatamente. Le ritenute operate dopo la presentazione della
dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo di
imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle
società, associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella
proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o
partecipanti (1).
2. Se
l'ammontare dei versamenti e delle ritenute, da soli o in concorso con i
crediti d'imposta di cui agli articoli 14 e 15, è superiore a quello
dell'imposta netta sul reddito complessivo, si applica la disposizione del
secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11. Per i redditi tassati
separatamente, se l'ammontare delle ritenute e dei crediti di imposta è
superiore a quello dell'imposta netta di cui agli articoli 17 e 18, il
contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza (2).
------
(1) L'art. 11, comma 5, D.Lgs.
23 luglio 1991, n. 240, stabilisce che le ritenute subite dal GEIE sono a
titolo di acconto e si scomputano dall'imposta personale di ciascun membro.
(2) L'art. 4, comma 3, D.L. 2
marzo 1989, n. 69, conv. L. 27 aprile 1989, n. 154, prevede la possibilità di
computare in diminuzione dalla dichiarazione dei redditi, distintamente per
ciascuna imposta, le eccedenze d'imposta, con effetto dal periodo di imposta in
corso al 1989. Il comma 3-bis pone la
stessa disposizione non riportando la limitazione relativa alla distinzione
delle imposte, con effetto dalle dichiarazioni da presentare nel 1991
(prorogato al 1992 dal D.L. n. 62/1991, non convertito). Il comma 3-bis è stato in seguito abrogato
dall'art. 78, comma 36, L. 30 dicembre 1991, n. 413. La possibilità di
effettuare la compensazione delle imposte è stata però prevista dall'art. 2,
comma 1, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, conv. L. 6 febbraio 1991, n. 66.
Art. 20
Applicazione dell'imposta ai non residenti
1. Ai
fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si
considerano prodotti nel territorio dello Stato:
a) i redditi fondiari;
b) i redditi di capitale
corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da
stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con
esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti
correnti bancari e postali (1);
c) i redditi di lavoro dipendente
prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente di cui alle lettere a)
e b) del comma 1 dell'art. 47;
d) i redditi di lavoro autonomo
derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato;
e) i redditi d'impresa derivanti
da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili
organizzazioni (2);
f) i redditi diversi derivanti
da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel
territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione:
1)
delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis)
del comma 1, dell'articolo 81, derivanti da cessione a titolo oneroso di
partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque
detenute;
2)
delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter)
del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso
di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in
mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere
rivenienti da depositi e conti correnti;
3) dei
redditi di cui alle lettere c-quater)
e c-quinquies) del medesimo articolo
derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari,
in mercati regolamentati (3);
g) i redditi di cui all'art. 5
imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti.
2.
Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f)
del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti
dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti:
a) le pensioni, gli assegni ad
esse assimilati e le indennità di fine rapporto di cui alle lettere a), c),
d), e) e f) del comma 1
dell'art. 16;
b) i redditi assimilati a quelli
di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1
dell’articolo 47 (4);
c) i compensi per
l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi di
impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;
d) i compensi conseguiti da
imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o
professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato (5).
------
(1) Lettera così modificata
dall’art. 2, comma 1, lett. a), n.
1), D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259, a decorrere dal 1° gennaio 1999.
(2) Per l'applicazione
dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti si rimanda al D.L. 30
settembre 1992, n. 394, conv. L. 26 novembre 1992, n. 461 e D.M. 7 gennaio
1993; si veda il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544, per fusioni, scissioni e
scambi di azioni fra società di Stati membri diversi.
(3) Lettera così sostituita
dall’art. 2, comma 1, lett. a), n.
2), D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259, a decorrere dal 1° gennaio 1999.
(4) Lettera così sostituita
dall'art. 34, comma 1, lett. a), L.
21 novembre 2000, n. 342, con effetto dal 1° gennaio 2001.
(5) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, D.P.R.
4 febbraio 1988, n. 42, con effetto 1.1.1988.
Art. 20-bis (1)
Trasferimento di sede o di residenza all'estero
1. Il
trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che
esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini
delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei
componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano
confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La
stessa disposizione si applica se successivamente i componenti confluiti nella
stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti.
Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze
relative alle stabili organizzazioni all'estero. Per le imprese individuali si
applica l'articolo 16, comma 1, lettera g).
2. I
fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di
distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della
residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non
siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della predetta stabile
organizzazione.
------
(1) Articolo aggiunto
dall'art. 30, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, conv. L. 22.3.1995, n. 85, con
effetto dal 24.2.1995.
La rubrica dell'articolo è opera della redazione.
Art. 21
Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti
1. Nei confronti dei non
residenti l'imposta si applica sul reddito complessivo e sui redditi tassati
separatamente a norma dei precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e
3.
2. Dal reddito complessivo
sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i)
e l) del comma 1 dell'articolo 10
(1).
3. Le detrazioni di cui
all'articolo 13-bis spettano soltanto
per gli oneri indicati alle lettere a),
b), g), h), h-bis) ed i) dello stesso articolo. Le detrazioni per carichi di famiglia non
competono (2).
------
(1) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 31 maggio 1994, n. 330, conv.
L. 27 luglio 1994, n. 473, con effetto dal periodo di imposta in corso al
8.12.1993.
(2) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. f), D.L. 31 maggio 1994, n. 330, conv.
L. 27 luglio 1994, n. 473, con effetto dal periodo di imposta in corso al
8.12.1993.
Capo II
REDDITI
FONDIARI
Art. 22
Redditi fondiari
1. Sono redditi fondiari
quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato
che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei
terreni o nel catasto edilizio urbano (1).
2. I redditi fondiari si
distinguono in redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei
fabbricati.
------
(1) Al riguardo si rimanda alle norme relative al
catasto dei terreni:
- R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, approvazione del T.U.
sulle leggi del nuovo catasto terreni;
- R.D. 12 ottobre 1933, n. 1539, regolamento per l'esecuzione
del T.U. n. 1572/1931;
- R.D. 8 dicembre 1938, n. 2153, approvazione del
regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni;
- R.D.L. 4 aprile 1939, n. 589, revisione degli estimi
dei terreni;
- L. 1 ottobre 1969, n. 679, semplificazioni delle
procedure catastali;
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, perfezionamento e
revisione del sistema catastale.
Vedasi, inoltre, le norme relative al catasto edilizio
urbano:
- R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, nuovo catasto edilizio
urbano;
- D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, regolamento per la
formazione del nuovo catasto edilizio urbano;
- L. 1 ottobre 1969, n. 679, semplificazioni delle
procedure catastali;
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, perfezionamento e
revisione del sistema catastale.
Art. 23
Imputazione dei redditi fondiari
1. I redditi fondiari
concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito
complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà,
enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'art.
30, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. I redditi
derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non
percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione
del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del
conduttore (1). Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non
percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento
giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito
d'imposta di pari ammontare (1).
2. Nei casi di contitolarità
della proprietà o altro diritto reale sull'immobile o di coesistenza di più
diritti reali su di esso il reddito fondiario concorre a formare il reddito
complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto (2).
3. Se il possesso
dell'immobile è stato trasferito, in tutto o in parte, nel corso del periodo di
imposta, il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di
ciascun soggetto proporzionalmente alla durata del suo possesso (2).
------
(1) Periodo aggiunto dall'art. 8, comma 5, L. 9 dicembre
1998, n. 431, con effetto dal 30 dicembre 1998.
(2) Comma così modificato dal D.L. 31 maggio 1994, n.
330, conv. L. 27 luglio 1994, n. 473, con effetto dal periodo in corso alla
data dell’8 dicembre 1993.
Art. 24
Reddito dominicale dei terreni
1. Il
reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito medio
ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio delle attività agricole
di cui all'art. 29.
2. Non
si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni che costituiscono
pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli,
nonché quelli produttivi di reddito di impresa di cui alla lett. c) del comma 2 dell'articolo 51(1).
------
(1) Comma così modificato
dall'art. 23, c. 1, lett. a), L. 30
dicembre 1991, n. 413, con effetto dal periodo di imposta successivo al 31
dicembre 1991. Ai sensi dell'art. 817, c.c. sono pertinenze le cose destinate
in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
Art. 25
Determinazione del reddito dominicale
1. Il
reddito dominicale è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo
stabilite, secondo le norme della legge catastale, per ciascuna qualità e
classe di terreno (1).
2. Le
tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione quando se ne manifesti l'esigenza
per sopravvenute variazioni nelle quantità e nei prezzi dei prodotti e dei
mezzi di produzione o nell'organizzazione e strutturazione aziendale, e
comunque ogni dieci anni.
3. La
revisione è disposta con decreto del Ministro delle finanze, previo parere
della Commissione censuaria centrale e può essere effettuata, d'ufficio o su
richiesta dei comuni interessati, anche per singole zone censuarie e per
singole qualità e classi di terreni. Prima di procedervi gli uffici tecnici
erariali devono sentire i comuni interessati.
4. Le
modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle
tariffe d'estimo.
4-bis. Il reddito dominicale delle
superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in
mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, è
determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore
nella provincia (2).
------
(1) Al riguardo si rimanda:
- al D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 604, per la revisione degli estimi del catasto dei terreni, il quale
richiama il R.D. 8.10.1931, n. 1572, il R.D. 12.10.1933, n. 1539 e il R.D.L.
4.4.1939, n. 589;
- D.M. 11 novembre 1980 per la
determinazione di nuove deduzioni fuori tariffa;
- D.L. 4 agosto 1987, n. 326
per le modificazioni derivanti da revisione delle tariffe dominicali.
Ai sensi dell'art. 2, c. 1,
D.L. 23.1.1993, n. 16, conv. L. n. 75/93, fino al 31 dicembre 1993 continuano
ad applicarsi le tariffe d'estimo e le rendite determinate in esecuzione del
D.M. 20 gennaio 1990. I redditi dominicali sono rivalutati:
- dal periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 1994, del 37 per cento;
- dal periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 1995, del 55 per cento (art. 31, commi 1 e 2, L. 23
dicembre 1994, n. 724);
- successivamente e fino
all'entrata in vigore dei nuovi estimi è stato previsto un ulteriore aumento
dell'80 per cento (art. 3, commi 50 e 52, L. 23 dicembre 1996, n. 662).
(2) Comma aggiunto dall'art.
1, comma 1, lett. d), D.L. 27 aprile
1990, n. 90, convertito con L. 26 giugno 1990, n. 165, con effetto a partire
dalla dichiarazione dei redditi da presentare dal 1° maggio 1990 (art. 14,
comma 3, D.L. n. 90/90, conv. con L. n. 165/90).
Art. 26
Variazioni del reddito dominicale
1. Dà
luogo a variazioni del reddito dominicale in aumento la sostituzione della
qualità di coltura allibrata in catasto con altra di maggiore reddito (1).
2.
Danno luogo a variazioni del reddito dominicale in diminuzione:
a) la sostituzione della qualità
di coltura allibrata in catasto con altra di minore reddito;
b) la diminuzione della capacità
produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza
maggiore, anche se non vi è stato cambiamento di coltura, ovvero per eventi
fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni.
3. Non
si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti intenzionali o da
circostanze transitorie.
4. Le
variazioni indicate nei commi 1 e 2 danno luogo a revisione del classamento dei
terreni cui si riferiscono. Se a tali terreni non si possono attribuire qualità
o classi già esistenti nel comune o nella sezione censuaria, si applicano le
tariffe più prossime per ammontare fra quelle attribuite a terreni della stessa
qualità di coltura ubicati in altri comuni o sezioni censuarie, purché in
condizioni agrologicamente equiparabili. Tuttavia se detti terreni risultano di
rilevante estensione o se la loro redditività diverge sensibilmente dalle
tariffe applicate nel comune o nella sezione censuaria, si istituiscono per
essi apposite qualità e classi, secondo le norme della legge catastale.
5.
Quando si verificano variazioni a carattere permanente nello stato delle
colture e in determinati comuni o sezioni censuarie, può essere in ogni tempo
disposta con decreto del Ministro delle finanze, su richiesta della Commissione
censuaria distrettuale o d'ufficio e in ogni caso previo parere della
Commissione censuaria centrale, l'istituzione di nuove qualità e classi in
sostituzione di quelle esistenti.
------
(1) Al riguardo si rimanda
all’art. 11-bis, comma 1, D.L. 14
marzo 1988, n. 70, conv. L. 13 maggio 1988, n. 154, il quale prevede il caso di
mancanza di corrispondenza tra le colture praticate e quelle iscritte al
catasto, e all’art. 1, comma 3, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, conv. L. 26 giugno
1990, n. 165, il quale dispone l'allegazione alla dichiarazione dei redditi di
copia della denuncia di variazione.
Art. 27
Denuncia e decorrenza delle variazioni
1. Le
variazioni del reddito dominicale contemplate dai commi 1 e 2 dell'articolo 26
devono essere denunciate dal contribuente all'ufficio tecnico erariale (1).
Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui
le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve
essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento.
2. Le
variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno
successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1
dell'articolo 26 e hanno effetto da tale anno (2).
3. Le
variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i
fatti indicati nel comma 2 dell'articolo 26 se la denuncia è stata presentata
entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia è stata presentata
dopo, dall'anno in cui è stata presentata (2).
4. Le
variazioni del reddito dominicale contemplate dal comma 5 dell'articolo 26
hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella
Gazzetta Ufficiale.
------
(1) L'art. 1, comma 2, dei
DD.LL. 28 marzo 1989, n. 112, 29 maggio 1989, n. 200, 28 luglio 1989, n. 266 e
25 settembre 1989, n. 330, non convertiti in legge, prevedevano l'allegazione
di un prospetto indicante gli estremi della denuncia alla dichiarazione dei
redditi, con effetto dalle variazioni verificatesi dal periodo di imposta che
inizia dopo il 31 dicembre 1988. L'art. 1, comma 3, del D.L. 27 aprile 1990, n.
90, conv. L. 26 giugno 1990, n. 165, prevede l'allegazione alla dichiarazione
dei redditi di copia della denuncia delle variazioni. La stessa norma dispone
la denuncia di variazioni verificatesi per periodi di imposta fino al 31
dicembre 1988.
(2) L'art. 1,
comma 4, del D.L. n. 90/90, contiene la proroga del termine al 31 maggio 1990
per gli anni 1989 e 1990. La stessa disposizione era contenuta nei DD.LL. n.
383/89 e n. 40/90, non convertiti in legge.
Art. 28
Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
1. Se
un fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come
coltivabili a prodotti annuali non sia stato coltivato, neppure in parte, per
un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il
reddito dominicale, per l'anno in cui si è chiusa l'annata agraria, si
considera pari al 30 per cento di quello determinato a norma dei precedenti
articoli.
2. In
caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto
ordinario del fondo rustico preso a base per la formazione delle tariffe
d'estimo, il reddito dominicale, per l'anno in cui si è verificata la perdita,
si considera inesistente. L'evento dannoso deve essere denunciato dal
possessore danneggiato entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero,
se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima
dell'inizio del raccolto. La denuncia deve essere presentata all'ufficio
tecnico erariale, che provvede all'accertamento della diminuzione del prodotto,
sentito l'ispettorato provinciale della agricoltura, e la trasmette all'ufficio
delle imposte.
3. Se
l'evento dannoso interessa una pluralità di fondi rustici gli uffici tecnici
erariali, su richiesta dei sindaci dei comuni interessati o di altri soggetti
nell'interesse dei possessori danneggiati, sentiti gli ispettorati provinciali
dell'agricoltura, provvedono alla delimitazione delle zone danneggiate e
all'accertamento della diminuzione dei prodotti e trasmettono agli uffici delle
imposte nel cui distretto sono situati i fondi le corografie relative alle zone
delimitate, indicando le ditte catastali comprese in detta zona e il reddito
dominicale relativo a ciascuna di esse.
4. Ai
fini del presente articolo il fondo rustico deve essere costituito da
particelle catastali riportate in una stessa partita e contigue l'una all'altra
in modo da formare un unico appezzamento. La contiguità non si considera
interrotta da strade, ferrovie e corsi d'acqua naturali o artificiali eventualmente
interposti.
Art. 29
Reddito agrario
1. Il
reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei
terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione
impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di
attività agricole su di esso.
2.
Sono considerate attività agricole (1):
a) le attività dirette alla
coltivazione del terreno, alla silvicoltura (2);
b) l'allevamento di animali con
mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla
produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche
provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di
quella del terreno su cui la produzione stessa insiste (3);
c) le attività dirette alla
manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici,
ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale
dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto
prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di
esso.
3. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il
numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei
terreni e delle unità foraggiere occorrenti a seconda della specie allevata
(4).
4. Non
si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2
dell'articolo 24.
------
(1) Si veda l’art. 2135 C.C.,
per la nozione di imprenditore agricolo, L. 5 dicembre 1985, n. 730, per la
disciplina dell'agriturismo e L. 5 febbraio 1992, n. 102, per l'attività di
acquacoltura.
(2) Lettera così modificata
dall'art. 3, comma 4, lett. a), L. 23
dicembre 1996, n. 662, con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del
31 dicembre 1996.
(3) Lettera così sostituita
dall'art. 3, comma 4, lett. a), L. 23
dicembre 1996, n. 662, con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del
31 dicembre 1996. Qualora si superi il limite indicato nella presente lettera,
il reddito eccedente ricade nel reddito di impresa ai sensi dell'art. 78, comma
1.
(4) Al riguardo si rimanda al:
- D.M. 31 dicembre 1988 (anni 1988-1989);
- D.M. 21 dicembre 1990 (anni 1990-1991);
- D.M. 26 gennaio 1993 (anni 1992-1993);
- D.M. 14 febbraio 1995 (anni 1994-1995),
- D.M. 11 febbraio 1997 (anno 1996);
- D.M. 18 marzo 1998 (anni 1997-1998);
- D.M. 6 marzo 2000 (anni 1999-2000).
Art. 30
Imputazione del reddito agrario
1. Se il
terreno è dato in affitto per uso agricolo, il reddito agrario concorre a
formare il reddito complessivo dell'affittuario, anziché quello del possessore,
a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.
2. Nei
casi di conduzione associata, salvo il disposto dell'articolo 5, il reddito
agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la
quota di sua spettanza. Il possessore del terreno o l'affittuario deve allegare
alla dichiarazione dei redditi un atto sottoscritto da tutti gli associati dal
quale risultino la quota del reddito agrario spettante a ciascuno e la
decorrenza del contratto. Mancando la sottoscrizione anche di un solo associato
o l'indicazione della ripartizione del reddito si presume che questo sia
ripartito in parti uguali.
Art. 31
Determinazione del reddito agrario
1. Il
reddito agrario è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo
stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale
(1).
2. Le
tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione secondo le disposizioni dell'art.
25. Alle revisioni si procede contemporaneamente a quelle previste nel detto
articolo agli effetti del reddito dominicale.
3. Le
revisioni del classamento disposte ai sensi degli artt. 26 e 27 valgono anche
per i redditi agrari. Per i terreni condotti in affitto o in forma associata le
denunce di cui all'art. 27 possono essere presentate anche dall'affittuario o
da uno degli associati.
4. Per
la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture
prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma 4-bis dell'articolo 25 (2).
------
(1) Al riguardo si rimanda al
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 604, per la revisione degli estimi del catasto dei
terreni, il quale richiama il R.D. 8.10.1931, n. 1572, il R.D. 12.10.1933, n.
1539 e il R.D.L. 4.4.1939, n. 589. Vedasi, inoltre, il D.M. 11 novembre 1980
per la determinazione di nuove deduzioni fuori tariffa e il D.L. 4 agosto 1987,
n. 326, conv. L. 3.10.1987, n. 403 per le modificazioni derivanti da revisione
delle tariffe dominicali. Ai sensi dell'art. 2, c. 1, D.L. 23.1.1993, n. 16,
conv. L. n. 75/93, fino al 31 dicembre 1993 continuavano ad applicarsi le
tariffe d'estimo e le rendite determinate in esecuzione del D.M. 20 gennaio
1990. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1994, i redditi sono
rivalutati del 32 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
1995, del 45 per cento (art. 31, commi 1 e 2, L. 23 ottobre 1994, n. 724) e fino
all'entrata in vigore delle nuove tariffe, i redditi sono ulteriormente
rivalutati del 70 per cento (art. 3, commi 50 e 52, L. 23 dicembre 1996, n.
662).
(2) Comma così sostituito
dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.L.
27 aprile 1990, n. 90, convertito con L. 26 giugno 1990, n. 165, con effetto a
partire dalla dichiarazione dei redditi da presentare dal 1° maggio 1990 (art.
14, comma 3, D.L. n. 90/90, conv. con L. n. 165/90).
Art. 32
Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
1. Nelle ipotesi previste
dall'articolo 28 il reddito agrario si considera inesistente.
Art. 33
Reddito dei fabbricati
1. Il
reddito dei fabbricati è costituito dal reddito medio ordinario ritraibile da
ciascuna unità immobiliare urbana.
2. Per
unità immobiliari urbane si intendono i fabbricati e le altre costruzioni
stabili o le loro porzioni suscettibili di reddito autonomo. Le aree occupate
dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze si considerano parti
integranti delle unità immobiliari (1).
3. Non si
considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità
immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, compresi i
monasteri di clausura purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e
19 della Costituzione e le loro pertinenze (2). Non si considerano, altresì,
produttive di reddito le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate
licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o
ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del
provvedimento durante il quale l'unità immobiliare non è comunque utilizzata
(3).
3-bis. Il reddito imputabile a ciascun
condomino derivante dagli immobili di cui all'articolo 1117, n. 2, del codice
civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma
rendita catastale, non concorre a formare il reddito del contribuente se d'importo non superiore a lire 50 mila (4).
------
(1) Ai sensi dell'art. 817,
C.C., sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad
ornamento di un'altra cosa.
(2) Periodo così modificato
dall'art. 6, comma 1, L. 18 febbraio 1999, n. 28, con effetto dal 9 marzo 1999.
(3) Periodo aggiunto dall'art.
4, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 31
maggio 1994, n. 330, conv. L. 27 luglio 1994, n. 473, con effetto dal periodo
di imposta in corso al 8.12.1993.
(4) Comma aggiunto dall'art.
4, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 31
maggio 1994, n. 330, conv. L. 27 luglio 1994, n. 473, con effetto dal periodo
di imposta in corso al 8.12.1993.
Art. 34 (1)
Determinazione del reddito dei fabbricati
1. Il
reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante
l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite secondo le norme della legge
catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a
destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta (2).
2. Le
tariffe d'estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione speciale o
particolare sono sottoposti a revisione quando se ne manifesti l'esigenza per
sopravvenute variazioni di carattere permanente nella capacità di reddito delle
unità immobiliari e comunque ogni dieci anni (3). La revisione è disposta con
decreto del Ministro delle finanze previo parere della Commissione censuaria
centrale e può essere effettuata per singole zone censuarie. Prima di
procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati.
3. Le
modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe,
ovvero, nel caso di stima diretta, dall'anno in cui è stato notificato il nuovo
reddito al possessore iscritto in catasto. Se la pubblicazione o notificazione
avviene oltre il mese precedente quello stabilito per il versamento
dell'acconto di imposta, le modificazioni hanno effetto dall'anno successivo.
4. Il
reddito delle unità immobiliari non ancora iscritte in catasto è determinato
comparativamente a quello delle unità similari già iscritte.
4-bis. Qualora il canone risultante dal
contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 15 per cento, sia superiore
al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in
misura pari a quello del canone di locazione al netto di tale deduzione. Per i
fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di
Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento (4).
4-ter. Se l'ammontare delle spese
effettivamente sostenute in un anno e comprovate da idonea documentazione è
superiore al 15 per cento del canone relativo all'anno medesimo, l'eccedenza
può essere computata, sempre in misura tale da non superare complessivamente
per ciascun periodo d'imposta il predetto limite percentuale, in diminuzione
dei canoni di periodi di imposta successivi, ma non oltre il secondo (5).
4-quater. Dall'ammontare complessivo del
reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale delle persone
fisiche e di quello delle sue pertinenze si deduce, fino a concorrenza
dell'ammontare stesso, l'importo di unmilionecentomila lire rapportato al
periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione
alla quota di possesso. Sono ricomprese tra le pertinenze le unità immobiliari
classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,
destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità
immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per
abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica che la
possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi
familiari dimorano abitualmente (6).
------
(1) Le rendite catastali
urbane sono rivalutate del 5 per cento (art. 3, comma 46, L. 23 dicembre 1996,
n. 662).
(2) Al riguardo si rimanda:
- al D.M. 27 settembre 1991,
per la determinazione delle tariffe d'estimo dei fabbricati per l'intero
territorio nazionale;
- all’art. 2, comma 1, D.L. 23
gennaio 1993, n. 16, conv. L. 24 marzo 1993, n. 75, per l'applicazione delle
tariffe d'estimo fino al 31 dicembre 1993;
- all’art. 11,
comma 2, L. 30 dicembre 1991, n. 413, per la determinazione del reddito degli
immobili di interesse storico o artistico;
- all’art. 8, comma 1, L. 9
dicembre 1998, n. 431, di seguito riportato: <<1. Nei comuni di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni,
il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o
rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 a seguito di accordo definito in
sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2
dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di
cui al comma 3 del medesimo articolo 4, determinato ai sensi dell'articolo 34
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è
ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per i suddetti contratti il
corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per
l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro è assunto nella misura
minima del 70 per cento.>>.
(3) Al riguardo si rimanda:
- al D.M. 20 gennaio 1990, per
la revisione generale del catasto edilizio urbano;
- all’art. 4, comma 4, L. 29
dicembre 1990, n. 405, per gli effetti della revisione disposta con D.M. 20
gennaio 1990;
- al D.M. 18 marzo 1991, per
la revisione della qualificazione, della classificazione e del classamento
delle unità immobiliari urbane; art. 2, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. L.
24 marzo 1993, n. 75, per la revisione generale delle unità immobiliari urbane.
(4)
Comma aggiunto dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 1 (con effetto dal 1°
gennaio 1992) e successivamente sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. c), D.L. 31 maggio 1994, n. 330, conv.
L. 27 luglio 1994, n. 473 (con effetto dal periodo di imposta in corso al
8.12.1993).
(5)
Comma aggiunto dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 1 (con effetto dal 1°
gennaio 1992) e successivamente abrogato dall'art. 4, comma 3, D.L. 31 maggio
1994, n. 330, conv. L. 27 luglio 1994, n. 473 (con effetto dal periodo di
imposta in corso al 8.12.1993).
(6)
Comma aggiunto dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 15, comma 1 (con effetto
dal periodo d’imposta in corso alla data 31 dicembre 1993) e successivamente
abrogato dall'art. 18, comma 4, L. 13 maggio 1999, n. 133 (con effetto dal 18
maggio 1999).
Art. 35
Variazioni del reddito dei fabbricati
1. Se
per un triennio il reddito lordo effettivo di una unità immobiliare differisce
dalla rendita catastale per almeno il 50 per cento di questa, l'ufficio tecnico
erariale, su segnalazione dell'ufficio delle imposte o del comune o su domanda
del contribuente, procede a verifica ai fini del diverso classamento dell'unità
immobiliare, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare,
della nuova determinazione della rendita. Il reddito lordo effettivo è
costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti; in
mancanza di questi, è determinato comparativamente ai canoni di locazione di
unità immobiliari aventi caratteristiche similari e ubicate nello stesso
fabbricato o in fabbricati viciniori.
2. Se
la verifica interessa un numero elevato di unità immobiliari di una zona
censuaria, il Ministro delle finanze, previo parere della Commissione censuaria
centrale, dispone per l'intera zona la revisione del classamento e la stima
diretta dei redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare.
Art. 36
Decorrenza delle variazioni
1. Le variazioni
del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a norma dell'articolo 35
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo al triennio in cui si sono
verificati i presupposti per la revisione.
Art. 37
Fabbricati di nuova costruzione
1. Il reddito
dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito complessivo
dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è
stato comunque utilizzato dal possessore.
Art. 38 (1)
Unità immobiliari non locate
1. Se
le unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle
adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o
all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli
stessi, sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal
possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione,
il reddito è aumentato di un terzo.
------
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 4, co. 1, lett. d), D.L. 31
maggio 1994, n. 330, conv. L. 27 luglio 1994, n. 473, con effetto dal periodo
di imposta in corso al 8.12.1993.
Art. 39
Costruzioni rurali
1. Non
si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di
costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o
all'affittuario dei terreni cui servono e destinate (1):
a) all'abitazione delle persone
addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e
degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei
familiari conviventi a loro carico, sempreché le caratteristiche dell'immobile
siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate (2);
b) al ricovero degli animali di
cui alla lettera b) del comma 2
dell'art. 29 e di quelli occorrenti per la coltivazione;
c) alla custodia delle macchine,
degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
d) alla protezione delle piante,
alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e
trasformazione di cui alla lettera c)
del comma 2 dell'articolo 29.
------
(1) Ai sensi dell'art. 817
c.c., sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad
ornamento di un'altra cosa.
(2) Lettera così sostituita
dall'art. 1, comma 1, lett. f), D.L.
27 aprile 1990, n. 90, conv. L. 26 giugno 1990, n. 165, con effetto dal periodo
d'imposta in corso al 1° maggio 1990 (art. 14, c. 1, D.L. n. 90/90, conv. con
L. n. 165/90).
Ai sensi dell'art. 1, comma 5,
D.L. 27 aprile 1990, n. 90, conv. L. 26 giugno 1990, n. 165 (sostituito
dall'art. 70, comma 4, L. 30 dicembre 1991, n. 413), le costruzioni o porzioni
di costruzioni iscritte al catasto terreni come rurali, destinate invece ad
abitazioni di persone devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro
il 31 dicembre 1993. Il D.M. 11 gennaio 1991 ha determinato le caratteristiche
che debbono avere le costruzioni rurali.
Art. 40
Immobili non produttivi di reddito fondiario
1. Non
si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese
commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti
e professioni.
2. Ai
fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili
utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o
dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad
imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali
anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto
disposto nell'articolo 77, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli
immobili di cui all’ultimo periodo del comma 1-bis dell’articolo 62 per il
medesimo periodo temporale ivi indicato (1).
------
(1) Comma così modificato
dall'art. 2, comma 1, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, conv. L. 26 giugno 1990, n.
165, con effetto a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data del 31 dicembre 1987 (art. 2, comma 2, D.L. n. 90/90, conv. con L. n.
165/90). L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 145, comma 99, L. 23
dicembre 2000, n. 388, con effetto dal 1° gennaio 2001.
L'art. 58, commi 2 e 3-bis, L. 30 dicembre 1991, n. 413
prevede, per l'imprenditore individuale e per gli enti pubblici e privati
diversi dalle società che esercitano attività assistenziale, didattica,
sanitaria e culturale, l'opzione per l'esclusione dei beni dall'impresa; l'art.
3, comma 7, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. L. 24 marzo 1993, n. 75, ha
prorogato, per l'imprenditore individuale, la presentazione della dichiarazione
d'opzione al 20 giugno 1993, mentre per l'art. 1, comma 1, D.M. 29 settembre
1993, gli altri soggetti possono esercitare l'opzione fino al 18 dicembre 1993.
Capo III
REDDITI
DI CAPITALE
Art. 41
Redditi di capitale
1. Sono
redditi di capitale (1):
a) gli interessi e altri
proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
b) gli interessi e gli altri
proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi
azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa;
c) le rendite perpetue e le
prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
d) i compensi per prestazioni di
fideiussione di altra garanzia;
e) gli utili derivanti dalla
partecipazione società ed enti soggetti all'imposta sul reddito persone
giuridiche, salvo il disposto della lettera d)
comma 2 dell'articolo 49;
f) gli utili derivanti da
associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma
l'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 49;
g) i proventi derivanti dalla
gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse
patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o
provenienti dai relativi investimenti;
g-bis) i proventi derivanti da
riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
g-ter) i proventi derivanti dal
mutuo di titoli garantito;
g-quater) i redditi compresi nei
capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e
di capitalizzazione;
g-quinquies) i redditi derivanti dai
rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del
comma 1, dell'articolo 47 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie
aventi funzione previdenziale (2);
h) gli interessi e gli altri
proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale,
esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali
positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.
2. Ai
fini delle imposte sui redditi si considerano similari alle azioni i titoli di
partecipazione al capitale di enti, diversi dalle società, soggetti all'imposta
sul reddito delle persone giuridiche; si considerano similari alle
obbligazioni:
a) i buoni fruttiferi e i
certificati di deposito con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da
istituti o aziende di credito (3);
b) i buoni fruttiferi emessi da
società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi
dell'articolo 29 del regio-decreto legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito
dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;
c) i titoli di massa che
contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non
inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi
periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di
partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o
dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla
gestione stessa (4).
------
(1) Comma così sostituito
dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, a decorrere dal 1°
luglio 1998.
(2) Lettera aggiunta dall’art.
10, comma 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con effetto dal 1° gennaio 2001.
(3) Lettera soppressa
dall'art. 7, comma 1, D.L. 30 giugno 1996, n. 323, conv. L. 8 agosto 1996, n.
425, con effetto dal 20 giugno 1996.
(4) Lettera così sostituita
dall'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, a decorrere dal 1°
luglio 1998.
Art. 42
Determinazione del reddito di capitale
1. Il
reddito di capitale è costituito dall'ammontare degli interessi, utili o altri
proventi percepiti nel periodo d'imposta, senza alcuna deduzione. Nei redditi
di cui alle lettere a), b), f),
e g) del comma 1 dell'articolo 41 è
compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei
beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata,
apportata o affidata in gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati,
apportati od affidati in gestione. I proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 41 sono
determinati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione
nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti,
rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono
impiegati o incassati. Qualora la differenza tra la somma percepita od il
valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei
titoli o certificati indicati nella lettera b)
del comma 1 dell'articolo 41 sia determinabile in tutto od in parte in funzione
di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione
dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente
riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella
in cui l'evento od il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione
della differenza, si considera interamente maturata in capo al possessore a
tale ultima data. I proventi di cui alla lettera g-bis) del comma 1 dell'articolo 41 sono costituiti dalla
differenza positiva tra i corrispettivi globali di trasferimento dei titoli e
delle valute. Da tale differenza si scomputano gli interessi e gli altri
proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel
periodo di durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte
sui redditi. I corrispettivi a pronti e a termine espressi in valuta estera
sono valutati, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui sono pagati
o incassati. Nei proventi di cui alla lettera g-ter) si comprende, oltre al compenso per il mutuo, anche il
controvalore degli interessi e degli altri proventi dei titoli, non
rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto
(1).
2. Per
i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono
percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze
non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti
nell'ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura non è determinata
per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.
3. Per
i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto
corrente si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma di
legge o di contratto.
4. I
capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e
di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla
differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. Si considera
corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione .La
predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in
forma di capitale ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni (2).
4-bis. Le somme od il valore normale dei
beni distribuiti, anche in sede di riscatto o di liquidazione, dagli organismi
d'investimento collettivo mobiliari, soggetti ad imposta sostitutiva sul
risultato di gestione, nonché le somme od il valore normale dei beni percepiti
in sede di cessione delle partecipazioni ai predetti organismi costituiscono
proventi per un importo corrispondente alla differenza positiva tra
l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data della
distribuzione, riscatto, liquidazione o cessione e l'incremento di valore delle
azioni o quote rilevato alla data di sottoscrizione od acquisto. L'incremento
di valore delle azioni o quote è rilevato dall'ultimo prospetto predisposto
dalla società di gestione (3).
4-ter. I redditi di cui alla lettera
g-quinquies) del comma 1 dell'articolo 41 sono costituiti dalla differenza tra
l'importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione pensionistica erogata e
quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti
finanziari (4).
------
(1) Comma così modificato
dall’art. 9, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con applicazione a decorrere dai
redditi di capitale divenuti esigibili a decorrere dal 1° luglio 2000.
(2) Comma così modificato
prima dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con effetto dal 1°
gennaio 2001 e successivamente dall'art. 10, comma 2), D.Lgs. 12 aprile 2001,
n. 168, con decorrenza dal 1° gennaio 2001 (Art. 13, comma 2, D.Lgs. n.
168/2001).
(3) Comma aggiunto dall'art.
2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 21
novembre 1997, n. 461 (con decorrenza dal 1° luglio 1998) e successivamente
modificato dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs.16 giugno 1998, n. 201 (con
decorrenza dal 1° luglio 1998).
(4) Comma aggiunto dall’art.
10, comma 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con effetto dal 1° gennaio 2001 e
successivamente così sostituito dall'art. 7, comma 4, D.Lgs. 12 aprile 2001, n.
168, con decorrenza dal 1° gennaio 2001 (Art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 168/2001).
Art. 43
Versamenti dei soci
1. Le
somme versate alle società in nome collettivo e in accomandita semplice dai
loro soci si considerano date a mutuo se dai bilanci allegati alle
dichiarazioni dei redditi della società non risulta che il versamento è stato
fatto ad altro titolo.
2. La
disposizione del comma 1 vale anche per le somme versate alle associazioni e ai
consorzi dai loro associati o partecipanti.
Art. 44
Utili da partecipazione in società ed enti
1. Non
costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche a titolo di ripartizione di
riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o
quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o
quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con
saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il
valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto
delle azioni o quote possedute (1).
2. In
caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri
fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del
valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i
soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio
a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1, la
riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata
distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento
complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi
diversi da quelli indicati nel comma 1, a partire dal meno recente, ferme
restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che
dispongono diversamente.
3. Le
somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di
riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle
società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato
per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. Il credito
di imposta di cui all'articolo 14 spetta limitatamente alla parte dell'utile
proporzionalmente corrispondente alle riserve, diverse da quelle indicate nel
comma 1, anche se imputate a capitale. Resta ferma l'applicazione delle
ritenute alla fonte sulle riserve, anche se imputate a capitale, diverse da
quelle indicate nel comma 1, attribuite ai soci in dipendenza delle predette
operazioni (2).
4. Le
disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per
gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle società,
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
------
(1) Comma così modificato
dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.L.
30 dicembre 1993, n. 557, conv. L. 26 febbraio 1994, n. 133, con effetto dal
periodo di imposta in corso al 30.12.1993.
(2) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, conv.
L. 26 febbraio 1994, n. 133, con effetto dal periodo di imposta in corso al
30.12.1993.
Art. 45
Redditi imponibili ad altro titolo
1. Non
costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e gli altri proventi
di cui ai precedenti articoli conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali
o da società in nome collettivo e in accomandita semplice.
2. I
proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito
complessivo come componenti del reddito d'impresa.
Capo IV
REDDITI
DI LAVORO DIPENDENTE
Art. 46
Redditi di lavoro dipendente
1. Sono
redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto
la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la
direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro
dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.
2.
Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:
a) le pensioni di ogni genere e
gli assegni ad esse equiparati;
b) le somme di cui all'art. 429,
ultimo comma, del codice di procedura civile (1).
------
(1) Comma così sostituito dal
D.Lgs. n. 314 del 2 settembre 1997, a decorrere dal 1° gennaio 1998.
Art. 47
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
1.
Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i
limiti dei salari correnti maggiorati del venti per cento, dai lavoratori soci
delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle
cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle
cooperative della piccola pesca;
b) le indennità e i compensi
percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi
svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola
contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per
legge devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque
corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per
fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è
legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
c-bis) le somme e i valori in genere,
a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di
erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o
revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità
giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla
partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad
altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività
svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel
quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati
e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le
collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività
di lavoro dipendente di cui all’articolo 46, comma 1, concernente redditi di
lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo
49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal
contribuente (1);
d) le remunerazioni dei
sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i
supplementi di congrua di cui all'art. 33, comma 1, della legge 26 luglio 1974,
n. 343;
e) i compensi per l'attività
libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui
all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma
7, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (2);
f) le indennità, i gettoni di
presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle
province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché i compensi
corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli
esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che, per legge,
debbono essere riversati allo Stato (3);
g) le indennità di cui all'art.
1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto
1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento
europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive
e per le funzioni di cui agli artt. 114 e 135 della Costituzione e alla legge
27 dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in
dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e
l'assegno del Presidente della Repubblica (3);
h) le rendite vitalizie e le
rendite a tempo determinato, costituite à titolo oneroso, diverse da quelle
aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono
quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese
autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP)
ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di
stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della
rendita successivamente all'inizio dell'erogazione (4);
h-bis) le prestazioni pensionistiche
di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate (5);
i) gli altri assegni periodici
comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale
né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1
dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'art. 41 (6);
l) i compensi percepiti dai
soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche
disposizioni normative (7).
2. I
redditi di cui alla lettera a) del
comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la
cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale
della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i
principi della mutualità stabiliti dalla legge e che tali principi siano
effettivamente osservati.
3. Per
i redditi indicati alle lettere e), f), g),
h) e i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non
comporta le detrazioni previste dall'art. 13 (8).
------
(1) Lettera aggiunta dall'art.
34, comma 1, lett. b), L. 21 novembre
2000, n. 342, con effetto dal 1° gennaio 2001.
(2) Lettera così modificata
dal D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, conv. L. n. 608/1996, art. 9, comma 20 (con
effetto dal 17 ottobre 1996) e successivamente sostituita dal D.Lgs. 2
settembre 1997, n. 314, art. 1, comma 1 (con effetto dal 1° gennaio 1998).
(3) Lettera così modificata
dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 2, comma 1, a decorrere dal 1°
gennaio 1998.
(4) Lettera così modificata
dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con effetto dal 1°
gennaio 2001.
(5) Lettera aggiunta dall'art.
13, comma 7, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dalla L. 8.8.1995,
n. 335, con effetto 17.8.1995 e successivamente sostituita dall’art. 10, comma
1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con effetto dal 1° gennaio 2001.
(6) Lettera così modificata
dall’art. 13, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505 con applicazione a decorrere dal
1° gennaio 2000.
(7) Lettera così sostituita
dal D.Lgs. n. 314 del 2 settembre 1998, art. 2, comma 1, lett. a), a decorrere dal 1° gennaio 1998.
(8) Comma così modificato dal
D.Lgs. n. 314 del 2 settembre, art. 2, comma 1, lett. b), con effetto dal 1° gennaio 1998.
Art. 48 (1)
Determinazione del reddito di lavoro dipendente
1. Il
reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in
genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma
di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano
percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere,
corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del
periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.
2. Non
concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e
assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a
disposizioni di legge: i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore
di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine
assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a lire
7.000.000 fino all'anno 2002 e a lire 6.000.000 per l'anno 2003, diminuite
negli anni successivi in ragione di lire 500.000 annue fino a lire 3.500.000.
Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere dal 1° gennaio 2003 il suddetto
importo è determinato dalla differenza tra lire 6.500.000 e l'importo dei
contributi versati, entro i valori fissati dalla lett. e-ter) del comma 1
dell'articolo 10, ai Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale
istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (2);
b) le erogazioni liberali
concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie
di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire 500.000, nonché i
sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o
familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura
ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni
pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste
estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;
c) le somministrazioni di vitto
da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente
dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo
giornaliero di lire 10.240, le prestazioni e le indennità sostitutive
corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorativo a
carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino
strutture o servizi di ristorazione (3);
d) le prestazioni di servizi di
trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se
affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;
e) i compensi reversibili di cui
alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo 47;
f) l'utilizzazione delle opere e
dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 65 da parte dei dipendenti e dei
soggetti indicati nell'articolo 12 (4);
f-bis) le somme erogate dal datore di
lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza
di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati
nell'articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari
(4);
g) il valore delle azioni offerte
alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente
nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate
dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che
siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano
cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il
reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo
d'imposta in cui avviene la cessione (5);
g-bis) la differenza tra il valore
delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal
dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore
delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i
diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di
voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore al 50 per cento, la predetta differenza concorre in ogni
caso interamente a formare il reddito (5);
h) le somme trattenute al dipendente
per oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste. nonché le
erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi
o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo
stesso articolo 10, comma 1, lettera b).
Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal
datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli
impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto
del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa
nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta.
2-bis.
Le disposizioni di cui alle lettere g)
e g-bis) del comma 2 si applicano
esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente
intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che
direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa
(6).
3. Ai fini
della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli
dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari
indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi si applicano le
disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei
servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura
prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e determinato in misura pari al
prezzo mediamente praticato della stessa azienda nelle cessioni al grossista.
Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi
prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a
lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso
concorre interamente a formare il reddito.
4. Ai
fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati
nell'articolo 54 comma 1, lettere a),
c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i
ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo
corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato
sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle
nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di
ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla
pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta
successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;
b) in caso di concessione di
prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli
interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun
anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1°
gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito
di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di
solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura
ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni
pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste
estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 (7);
c) per i fabbricati concessi in
locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita
catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso,
comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il
godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione
all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della
predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel
catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione
determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime
di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato.
5. Le
indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio
comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al
giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese
di viaggio e di trasporto, in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero
di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è
ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia
delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico
delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non
concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al
vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre
spese anche non documentabili, eventualmente sostenute dai dipendente, sempre
in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo
giornaliero di lire 30.000. elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio
comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti
provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.
6. Le
indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per
contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili
e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di
navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonché
le indennità di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella
misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di
applicabilità della presente disposizione (8).
7. Le
indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti,
non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro
ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni per i
trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori
dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se le indennità in
questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per più
anni, la presente disposizione si applica solo per le indennità corrisposte per
il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari
fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12, e di trasporto delle cose,
nonché le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore,
per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento
della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente
documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di
contemporanea erogazione delle suddette indennità.
8. Gli
assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero
costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati
all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la
corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate
concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura dei 50 per
cento. Qualora l'indennità per servizi prestati all'estero comprenda emolumenti
spettanti anche con riferimento all'attività prestata nel territorio nazionale
la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti.
L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilità di quella di cui
al comma 5.
8-bis. In deroga alle disposizioni dei
commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco
di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183
giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite
annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 (9).
9. Gli
ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a
formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di
dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore
medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo
dell'anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla
ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria
relativa all'anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte
all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto.
------
(1) Articolo così sostituito
dal D.Lgs. n. 314 del 2 settembre 1997, art. 3, a decorrere dal 1° gennaio
1998.
(2) Lettera così modificata
prima dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 41 e
successivamente dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, art. 47, con
effetto dal 1° gennaio 2001.
(3) Lettera così modificata ex
art. 4, comma 1, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, con effetto dal 1° gennaio 1998.
(4) Le presenti lettere f) e f-bis)
così sostituiscono la precedente lettera f)
ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505 con applicazione a
decorrere dal 1° gennaio 2000.
(5) Le presenti lettere g) e g-bis)
così sostituiscono la precedente lettera f)
ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505 con applicazione a
decorrere dal 1° gennaio 2000. Le disposizioni di cui alle presenti lettere non
si applicano alle assegnazioni di titoli effettuate anteriormente alla predetta
data, nonché a quelle derivanti dall'esercizio di opzioni attribuite dal 1°
gennaio 1998 fino al 15 gennaio 2000.
(6) Comma aggiunto dall’art.
13, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505 con applicazione a decorrere dal 1° gennaio
2000. Le disposizioni di cui alle presenti lettere non si applicano alle
assegnazioni di titoli effettuate anteriormente alla predetta data, nonché a
quelle derivanti dall'esercizio di opzioni attribuite dal 1° gennaio 1998 fino
al 15 gennaio 2000.
(7) Lettera così modificata
dall’art. 13, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505 con applicazione a decorrere dal
1° gennaio 2000.
(8) La modifica apportata al
presente comma dall'art. 1, comma 1, D.L. 22 giugno 2000, n. 167 è venuta meno
in sede di conversione del decreto citato (cfr. L. 10 agosto 2000, n. 229).
(9) Comma aggiunto dall'art.
36, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342, con effetto dal 10 dicembre 2000.
Tale comma deve interpretarsi nel senso che per i lavoratori marittimi italiani
imbarcati su navi battenti bandiera estera, per i quali, ai sensi dell'articolo
4, comma 1, e dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 31 luglio 1987, n.
317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, non è
applicabile il calcolo sulla base della retribuzione convenzionale, continua ad
essere escluso dalla base imponibile fiscale il reddito derivante dall'attività
prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici
mesi. I lavoratori marittimi percettori del suddetto reddito non possono in
alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni
sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a
dichiararlo all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione
della propria situazione economica (art. 5, comma 5, L. 16 marzo 2001, n. 88).
Art. 48-bis (1)
Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
1. Ai
fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
si applicano le disposizioni dell'articolo 48 salvo quanto di seguito
specificato:
a) ai fini della determinazione
del reddito di cui alla lettera a)
del comma 1 dell'articolo 47, i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 dai
lavoratori soci o dalle cooperative di produzione e lavoro non concorrono a
formare il reddito fino ad un importo non superiore al 6 per cento, e comunque
a 5 milioni di lire, dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione
previdenziale obbligatoria (2);
a-bis) ai fini della determinazione
del reddito di cui alla lettera e)
del comma 1 dell'articolo 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del
Servizio sanitario nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria,
esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del
direttore generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura
del 75 per cento (3);
b) ai fini della determinazione
delle indennità di cui alla lettera g)
del comma 1 dell'articolo 47, non concorrono, altresì, a formare il reddito le
somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che
esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a
titolo di rimborso di spese purché l'erogazione di tali somme e i relativi
criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei
soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell'articolo 47, sono
assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili
a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali.
Detta quota parte è determinata, per ciascun periodo d'imposta, in misura
corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate,
assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi.
Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli
assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi;
c) per le rendite e gli assegni
indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 47 non si
applicano le disposizioni del predetto articolo 48. Le predette rendite e
assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria nella misura e alle
scadenze risultanti dai relativi titoli. Le rendite costituiscono reddito per
il 60 per cento dell'ammontare lordo percepito nel periodo d'imposta (4);
d) per le prestazioni
pensionistiche di cui alla lettera h-bis)
del comma 1, dell'articolo 47, erogate in forma periodica non si applicano le
disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse si assumono al netto della
parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui
alla lettera g-quinquies) del comma 1, dell'articolo 41, se determinabili (5);
d-bis) i compensi di cui alla
lettera l) del comma 1 dell'articolo 47, percepiti dai soggetti che hanno
raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di
vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a
lire 18 milioni al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis
per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative
pertinenze, costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel
periodo d'imposta lire sei milioni (6);
d-ter) per le prestazioni
pensionistiche di cui alla lettera h-bis)
del comma 1, dell'articolo 47, erogate in forma capitale a seguito di riscatto
della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, diverso da quello
esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per
mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, non si
applicano le disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse assumono al
netto dei redditi già assoggettati ad imposta, se determinabili (7);
------
(1) Articolo aggiunto dall’art.
3, comma 1 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, con effetto dal 1° gennaio
1998.
(2) Lettera soppressa
dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con effetto dal 1°
gennaio 2001.
(3) Lettera aggiunta dall’art.
6, comma 1, lett. i), L. 23 dicembre
1999, n. 488. La percentuale contenuta nel presente comma è stata così
modificata dall'art. 2, comma 1, lett. i),
L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal periodo d'imposta 2001. In
precedenza era del 90%.
(4) Periodo abrogato dall’art.
13, comma 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con effetto dal 1° gennaio 2001.
(5) Lettera così sostituita
dall’art. 10, comma 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con effetto dal 1°
gennaio 2001.
(6) Lettera aggiunta dall’art.
13, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con applicazione a decorrere dal 1°
gennaio 2000.
(7) Lettera aggiunta dall’art.
10, comma 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con effetto dal 1° gennaio 2001 e
successivamente così modificata dall'art. 7, comma 3, D.Lgs. 12 aprile 2001, n.
168, con decorrenza dal 1° gennaio 2001 (Art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 168/2001).
Capo V
REDDITI
DI LAVORO AUTONOMO
Art. 49
Redditi di lavoro autonomo
1.
Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e
professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per
professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo
diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma
associata di cui alla lettera c) del
comma 3 dell'art. 5.
2. Sono
inoltre redditi di lavoro autonomo:
a) i redditi derivanti dagli
uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri
enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali,
riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e
da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano
tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti
nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del
comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale
sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto
nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati
e con retribuzione periodica prestabilita (1);
b) i redditi derivanti dalla
utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere
dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni
relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale, o
scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
c) le partecipazioni agli utili
di cui alla lettera f) del comma 1
dell'articolo 41 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione
di lavoro;
d) le partecipazioni agli utili
spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in
accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
e) le indennità per la
cessazione di rapporti di agenzia;
f) i redditi derivanti dall'attività
di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge
12 giugno 1973, n. 349 (2).
3. Per
i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro
autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni
relative ai redditi indicati alla lettera a)
del comma 2.
------
(1) Lettera abrogata dall'art.
34, comma 1, lett. d), L. 21 novembre
2000, n. 342, con effetto dal 1° gennaio 2001.
(2) Lettera aggiunta dall'art.
4, comma 1, lett. a), D.L. 14 marzo
1988, n. 70, conv. L. n. 154/88, in vigore dal periodo di imposta iniziato
successivamente al 31.12.1987.
Art. 50
Determinazione del reddito di lavoro autonomo
1. Il
reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla
differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel
periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello
delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della
professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono
computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla
legge a carico del soggetto che li corrisponde.
2. Per
i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione esclusi gli immobili
e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5 sono
ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle
risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per
categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro delle finanze (1). È
tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo di imposta in cui sono
state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo
unitario non sia superiore a 1 milione di lire. La deduzione dei canoni di
locazione finanziaria di beni mobili è ammessa a condizione che la durata del
contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento,
corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto. Per gli immobili
strumentali per l'esercizio dell'arte o professione utilizzati in base a
contratto di locazione finanziaria è ammesso in deduzione un importo pari alla
rendita catastale. I canoni di locazione finanziaria di beni mobili sono
deducibili nel periodo di imposta in cui maturano. Le spese relative
all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di
immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili in
quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei quattro
successivi (2).
3. Le
spese relative all'acquisto di beni mobili diversi da quelli indicati nel comma
4 adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso
personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili, o deducibili se il
costo unitario non è superiore a 1 milione di lire, nella misura del 50 per
cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche
finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni (3). Per
gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per
cento della rendita catastale anche se utilizzati in base a contratto di
locazione finanziaria, ovvero una somma pari al 50 per cento del canone di
locazione a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di
altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione
(4). Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali
immobili nonché quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione
straordinaria degli immobili utilizzati (5).
3-bis. Le quote di ammortamento, i canoni
di locazione finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione
relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico
terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,
sono deducibili nella misura del 50 per cento (6).
4. Non
sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche
finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia e manutenzione
relativi agli aeromobili da turismo, alle navi o imbarcazioni da diporto, ai
motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici e alle
autovetture e autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a) e c)
e m), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri
cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2500 centimetri cubici.
Per i ciclomotori, nonché per i motocicli, le autovetture o autoveicoli di
cilindrata non superiore a quella indicata nel periodo precedente, la deduzione
è ammessa nella misura del 50 per cento e limitatamente ad un solo automezzo o
nel caso di esercizio dell'arte o professione in forma associata o da parte di
società semplici, a un solo automezzo per ciascun associato o socio (7).
5. Le
spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande in pubblici esercizi sono deducibili per un importo complessivamente
non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo
di imposta. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per
cento dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Sono comprese nelle spese
di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di
oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni
strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute
per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo
gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi
di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono
deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare (8).
6. Tra
le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono, salvo il disposto
di cui al comma 6-bis, anche le quote
di indennità di cui alle lettere a) e
c) del comma 1 dell'articolo 16
maturate nel periodo di imposta. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le
trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti
degli esercenti arti e professioni sono deducibili nelle misure previste dal
comma 1-ter dell'articolo 62 (9).
6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i
compensi al coniuge, ai fini, affidati o affiliati, minori di età o
permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell'artista o
professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera
svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero della società o
associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il
reddito complessivo dei percipienti (10).
7. Se
l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta precedente non è
superiore a 18 milioni di lire, il reddito è determinato, in deroga alle
disposizioni dei precedenti commi, applicando all'ammontare dei compensi il
coefficiente di redditività dell'82 per cento. Se nel corso del periodo di
imposta l'ammontare dei compensi percepiti supera i 18 milioni di lire, il
reddito imponibile, determinato ai sensi dei commi da primo a sesto, non può
essere, in ogni caso, inferiore all'82 per cento di 18 milioni. Il contribuente
può non avvalersi della presente disposizione optando per la determinazione del
reddito nei modi ordinari nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto
relativa al periodo di imposta precedente e, per l'anno di inizio
dell'attività, nella dichiarazione di inizio dell'attività relativa alla
predetta imposta. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel
corso del quale è esercitata, fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per
almeno un triennio (11).
8. Il
reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di
cui alla lettera a) del comma 2
dell'art. 49 è costituito dall'ammontare dei compensi in danaro o in natura
percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli
utili, con esclusione delle somme documentate e rimborsate per spese di
viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del
territorio comunale, ridotto del 5 per cento a titolo di deduzione forfetaria
delle altre spese; la riduzione è pari al 6 per cento, se alla formazione del
reddito complessivo concorrono soltanto redditi di collaborazione coordinata e
continuativa di importo complessivo non superiore a lire quaranta milioni e il
reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e delle relative pertinenze; la riduzione non si applica
alla parte dei compensi che supera l'ammontare di cento milioni di lire e alle
indennità percepite per la cessazione del rapporto (12). I redditi indicati
alla lettera b) del comma 2
dell'articolo 49 sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in
natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione
agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle
spese; le partecipazioni agli utili e le indennità di cui alle lettere c), d)
ed e) costituiscono reddito per
l'intero ammontare percepito nel periodo d'imposta. I redditi indicati alla
lett. f) dello stesso comma sono
costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro od in natura percepiti nel
periodo d'imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria
delle spese (13).
------
(1) Al
riguardo si rimanda ai DD.MM. 29 ottobre 1974 e 31 dicembre 1988, relativi ai
coefficienti di ammortamento dei beni strumentali.
(2) Comma così modificato
dall'art. 31, comma 1, lett. a), D.L.
23 febbraio 1995, n. 41, conv. L. 22 marzo 1995, n. 85, con applicazione dalle
spese sostenute e i beni indicati dal periodo di imposta in corso al 24.2.1995.
(3) Periodo così modificato
dall'art. 26, comma 6, lett. a-bis),
D.L. 2 marzo 1989, n. 69, conv. L. 27 aprile 1989, n. 154, con effetto dal
periodo di imposta in corso al 2.3.1989.
(4) Periodo modificato
dall'art. 1, comma 1, lett. h), D.L.
27 aprile 1990, n. 90, conv. L. 26.6.1990, n. 165.
(5) Periodo così modificato dall'art.
31, comma 1, lett. b), D.L. 23
febbraio 1995, n. 41, conv. L. 22 marzo 1995, n. 85, con effetto dal 24.2.1995.
(6) Comma aggiunto dall'art.
10, comma 1, lett. b), D.L. 13 maggio
1991, n. 151, conv. L. 12 luglio 1991, n. 202, con effetto dal 13.5.1991.
(7) Comma abrogato dall’art.
17, comma 2, lett. a), L. 27 dicembre
1997, n. 449, con effetto dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1997.
(8) Periodo così sostituito
dall'art. 31, comma 1, lett. c), D.L.
23 febbraio 1995, n. 41, conv. L. 22 marzo 1995, n. 85, con effetto per le
spese sostenute e i beni indicati, acquistati dal periodo di imposta in corso
al 24.2.1995.
(9) Comma così modificato
dall'art. 3, comma 21, lett. b), L.
23 dicembre 1996, n. 662, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 1996.
(10) Comma aggiunto dall'art.
3, comma 21, lett. c), L. 23 dicembre
1996, n. 662, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 1996.
(11) Comma abrogato dall'art. 4, comma 4, L. 30 dicembre
1991, n. 413, con effetto 1.1.1992.
(12) Periodo abrogato
dall'art. 34, comma 1, lett. e), L.
21 novembre 2000, n. 342, con effetto dal 1° gennaio 2001.
(13) Comma così modificato
dall'art. 51, comma 3, L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1° gennaio
1999. L’aliquota del 6% di cui al presente comma è stata elevata al 7%, con
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Il presente comma è stato da
ultimo così modificato dall'art. 34, comma 1, lett. f), L. 21 novembre 2000, n. 342, con effetto dal 1° gennaio 2001.
Capo VI
REDDITI
DI IMPRESA
Art. 51
Redditi di impresa
1.
Sono redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese
commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per
professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate
nell'articolo 2195 del codice civile e delle attività indicate alle lettere b) e c)
del comma 2 dell'articolo 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non
organizzate in forma di impresa.
2.
Sono inoltre considerati redditi d'impresa:
a) i redditi derivanti
dall'esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette alla
prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile
(1);
b) i redditi derivanti dallo
sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque
interne;
c) i redditi dei terreni, per la
parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 29,
pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, nonché alle società in nome
collettivo e in accomandita semplice (2).
3. Le
disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle
attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le
attività indicate nel presente articolo.
------
(1) Lettera così modificata
dall'art. 9, comma 1, L. 29 dicembre 1990, n. 408, con effetto dal 1.1.1991.
Fino alla data del 31.12.1988 è rimasta sospesa la disposizione riguardante i
redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate prevalentemente col
lavoro del contribuente e dei suoi familiari ai sensi dell'art. 7, comma 7,
D.L. 14 marzo 1988, n. 70, conv. L. 13 maggio 1988, n. 154.
(2) Lettera aggiunta dall'art.
2, comma 1, lett. a), D.L. 27 aprile
1990, n. 90, conv. L. 26 giugno 1990, n. 165 (con effetto dal periodo d'imposta
in corso alla data del 1° maggio 1990) e successivamente modificata dall'art.
3, comma 4, L. 23 dicembre 1996, n. 662 (con effetto dal periodo d'imposta in
corso alla data del 31 dicembre 1996).
Art. 52
Determinazione del reddito di impresa
1. Il
reddito di impresa, salvo quanto disposto nell'articolo 79, è determinato
apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo
all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in
diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive
disposizioni del presente testo unico (1).
2. Se
dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al netto dei
proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i
componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5-bis, è computata in diminuzione del
reddito complessivo a norma dell'articolo 8 (2).
------
(1) Comma così sostituito
dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.L.
29 giugno 1994, n. 416, conv. L. 8 agosto 1994, n. 503, con effetto dal
30.12.1993. Per la determinazione del reddito d'impresa degli esercenti di
impianti di distribuzione di carburanti per il triennio 1998-2000, si veda il
disposto dell'art. 21, commi 1 e 2, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(2) Comma così sostituito
dall'art. 1, comma 1, lett. f), D.L.
30 dicembre 1993, n. 557, conv. L. 26 febbraio 1994, n. 133, con effetto a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 30.12.1993.
Art. 53
Ricavi
1.
Sono considerati ricavi:
a) i corrispettivi delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui
scambio è diretta l'attività dell'impresa;
b) i corrispettivi delle
cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri mobili,
esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella
produzione;
c) i corrispettivi delle
cessioni di azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nelle
lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo
87, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di
altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni
finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta
l'attività dell'impresa (1);
d) le indennità conseguite a
titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il
danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
e) i contributi in denaro, o il
valore normale di quelli in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in
base a contratto;
f) i contributi spettanti
esclusivamente in conto esercizio a norma di legge (2).
2. Si
comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1
destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci
o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (3).
2-bis. Ai fini delle imposte sui redditi
i beni di cui alla lettera c) del
comma 1 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti
come tali nel bilancio (4).
------
(1) Lettera così sostituita
dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.L.
29 giugno 1994, n. 416, conv. L. 8 agosto 1994, n. 503, con effetto dal
30.12.1993.
(2) Lettera così sostituita
dall'art. 3, comma 103, lett. a), L.
28 dicembre 1995, n. 549, con effetto dal periodo di imposta in corso al
1.1.1996.
(3) Comma così modificato
dall'art. 1, comma 1, lett. l-ter),
D.L. 27 aprile 1990, n. 90, conv. L. 26 giugno 1990, n. 165, con effetto dal
periodo d'imposta in corso al 1° maggio 1990.
(4) Comma aggiunto dall'art.
1, comma 1, lett. e), D.L. 29 giugno
1994, n. 416, conv. L. 8 agosto 1994, n. 503, con effetto dal 30.12.1993.
Art. 54
Plusvalenze patrimoniali
1. Le
plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma
1 dell'articolo 53, concorrono a formare il reddito:
a) se sono realizzate mediante
cessione a titolo oneroso;
b) se sono realizzate mediante
il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il
danneggiamento dei beni;
c) se sono iscritte nello stato
patrimoniale (1);
d) se i beni vengono destinati
al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o
destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (2);
2.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a)
e b) del comma 1 la plusvalenza è
costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al
netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non
ammortizzato. Se il corrispettivo della cessione è costituito da beni
ammortizzabili e questi vengono iscritti in bilancio allo stesso valore al
quale vi erano iscritti i beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il
conguaglio in denaro eventualmente pattuito.
2-bis. I maggiori valori delle
immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese
controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4,
del codice civile o di leggi speciali non concorrono alla formazione del
reddito per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte. Tali maggiori
valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui
siano comunque realizzati (3).
3.
Nell'ipotesi di cui alla lettera d)
del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il valore normale
e il costo non ammortizzato dei beni.
4. Le
plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare
il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate
ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni,
a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei
successivi ma non oltre il quarto (4). Per i beni che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, la disposizione del periodo precedente si applica
per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti
per primi i beni acquistati in data più recente (5).
5.
Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende,
compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a
titolo oneroso; le disposizioni del comma 4 non si applicano quando ne è
richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell'articolo 16. Il
trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non
costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai
medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I
criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito
dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della
società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno
solo di essi (6).
5-bis. Non concorrono a formare il
reddito le plusvalenze relative ai beni di cui alle lettere a) e b),
escluse le autovetture e gli autoveicoli con motore di cilindrata non superiore
ai 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a
2.500 centimetri cubici, del comma 8-bis dell'art. 67, nonché ai beni di cui
alla lettera c) dello stesso comma
(7).
6. La
cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce
realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative
alle rimanenze, e il valore di avviamento (8).
------
(1) Lettera abrogata dall'art.
21, comma 3, L. 27 dicembre 1997, n. 449, con effetto dal periodo d'imposta in
corso alla data del 31 dicembre 1997.
(2) Lettera così modificata
dall'art. 1, comma 1, lett. l-ter),
D.L. 27 aprile 1990, n. 90, conv. L. 26 giugno 1990, n. 165, con effetto dal
periodo d'imposta in corso alla data del 1.5.1990.
(3) Comma aggiunto dall'art.
1, comma 1, lett. f), n. 2), D.L. 29
giugno 1994, n. 416, conv. L. 8 agosto 1994, n. 503, con effetto dal
30.12.1993.
(4) Periodo così sostituito
dall'art. 14, comma 3, lett. c), L.
24 dicembre 1993, n. 537, con effetto per le plusvalenze realizzate dal periodo
di imposta in corso al 31.12.1993. Al riguardo l’art. 8, D.P.R. 4 febbraio
1988, n. 42, prevede che la scelta prevista nel presente comma deve risultare
dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre
per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è realizzata. Per le plusvalenze
realizzate dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti
nel territorio dello Stato la scelta deve essere fatta, con effetto anche per i
soci, nella dichiarazione dei redditi della società.
(5) Periodo aggiunto dall'art.
1, comma 1, lett. f), n. 3), D.L. 29
giugno 1994, n. 416, conv. L. 8 agosto 1994, n. 503, con effetto dal
30.12.1993. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 30 dicembre 1993 e
nei due successivi non si applica la disposizione in esame, relativamente alle
partecipazioni non rappresentate da titoli la cui cessione dava luogo a
plusvalenze patrimoniali in applicazione della disciplina vigente anteriormente
al 30 dicembre 1993.
(6) Comma così modificato
dall'art. 3, comma 25, lett. a), L.
23 dicembre 1996, n. 662, con effetto dal 1° gennaio 1997.
(7) Comma abrogato ex art. 17,
comma 2, lett. a), della legge 27
dicembre 1997, n. 449, con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del
31 dicembre 1997.
(8) L'art. 1, D.P.R. 4
febbraio 1988, n. 42, ha qui trasferito, come comma 6, la disposizione
dell'art. 125, comma 5, con effetto dall’1.1.1988.
Art. 55
Sopravvenienze attive
1. Si
considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte
di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in
precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare
superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi,
nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di
passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
2. Se
le indennità di cui alla lettera b)
del comma 1 dell'articolo 54 vengono conseguite per ammontare superiore a quello
che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l'eccedenza può
essere accantonata ai sensi del comma 4 del detto articolo.
3.
Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
a) le indennità conseguite a
titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli
considerati alla lettera d) del comma
1 dell'articolo 53 e alla lettera b)
del comma 1 dell'articolo 54;
b) i proventi in denaro o in
natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi
di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53 e quelli
per l'acquisto dei beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di
finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito
nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio
in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte
salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi
concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché
quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione delle
stesse. Non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati
dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome per la costruzione,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di
edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case
popolari, comunque denominati (1).
4. Non
si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a
fondo perduto o in conto capitale alle società in nome collettivo o in
accomandita semplice dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né la
riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o
preventivo (2).
5. In
caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del
bene costituisce sopravvenienza attiva.
------
(1) Lettera sostituita
dall'art. 21, comma 4, lett. b), L.
27 dicembre 1997, n. 449 (con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data
del con 31 dicembre 1997) e successivamente così modificata dall'art. 9, comma
1, L. 18 febbraio 1999, n. 28 (con effetto dal 9 marzo 1999).
(2) Comma così modificato
dall'art. 1, comma 1, lett. g), D.L.
30 dicembre 1993, n. 557, conv. L. 26 febbraio 1994, n. 133, con effetto dal
30.12.1993.
Art. 56
Dividendi e interessi
1. Per
gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome
collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato si
applicano le disposizioni dell'articolo 5.
2. Gli
utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta
sul reddito delle persone giuridiche concorrono a formare il reddito
dell'esercizio in cui sono percepiti. Si applicano le disposizioni degli
articoli 14 e 44.
3. Gli
interessi, anche se diversi da quelli indicati alle lettere a), b)
e h) del comma 1 dell'articolo 41,
concorrono a formare il reddito per l'ammontare maturato nell'esercizio. Se la
misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio
legale (1).
3-bis. Gli interessi derivanti da
prestiti fatti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, se la misura
non è determinata o è inferiore, si computano in misura corrispondente al tasso
ufficiale di sconto medio vigente nel periodo di imposta. Questa disposizione
non si applica per gli interessi, compresi quelli per dilazione di pagamento,
derivanti da prestiti ai dipendenti e alla clientela né per le anticipazioni ai
soci che prestano la loro attività in società di persone (2).
3-ter. Gli interessi derivanti da titoli
acquisiti in base a contratti "pronti contro termine" che prevedono
l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il reddito
del cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto.
La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a
termine, al netto degli interessi maturati sulle attività oggetto
dell'operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il
reddito per la quota maturata nell'esercizio (3).
4. Per
i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto
corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra
aziende e istituti di credito, si considerano maturati anche gli interessi
compensati a norma di legge o di contratto.
------
(1) Comma così modificato
dall'art. 1, comma 1, lett. h), D.L.
30 dicembre 1993, n. 557, conv. L. 26 febbraio 1994, n. 133, con effetto dal
30.12.1993.
(2) Comma aggiunto dall'art.
26, comma 8, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, conv. L. 27 aprile 1989, n. 154 e
successivamente abrogato dall'art. 2, D.L. 29 aprile 1994, n. 260, conv. L. 27
giugno 1994, n. 413, con effetto dal 31.12.1993.
(3) Comma aggiunto dall'art.
1, comma 1, lett. h), D.L. 29 giugno
1994, n. 416, conv. L. 8 agosto 1994, n. 503, con effetto dal 30.12.1993. Si
veda l'art. 2, comma 3 dello stesso decreto, per i criteri di contabilizzazione
di operazioni "pronti contro termine" adottati nel periodo d'imposta
in corso al 30 dicembre 1993.
Art. 57
Proventi immobiliari
1. I
redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio
dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività
dell'impresa, concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato
secondo le disposizioni del capo II per gli immobili situati nel territorio
dello Stato e a norma dell'articolo 84 per quelli situati all'estero.
2. Le
spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili indicati nel
comma 1 non sono ammessi in deduzione.
Art. 58
Proventi non computabili nella determinazione del reddito
1. Non
concorrono alla formazione del reddito:
a) i proventi dei cespiti che
fruiscono di esenzione dall'imposta;
b) i proventi soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
c) le indennità per la
cessazione di rapporto di agenzia delle persone fisiche (1);
d) le plusvalenze, le indennità
e gli altri redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1
dell'articolo 16, quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del
comma 2 dello stesso articolo.
------
(1) Lettera così modificata
dall'art. 1, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, con effetto dall’1.1.1988.
Art. 59
Variazioni delle rimanenze (1)
1. Le
variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 53, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a
formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui
valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 60,
sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i
beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun
gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni
che seguono (2).
2. Nel
primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad
ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni
prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantità.
3.
Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto
all'esercizio precedente, le maggiori quantità, valutate a norma del comma 2,
costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantità è
diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti
esercizi, a partire dal più recente.
3-bis. Per le imprese che valutano in
bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del
"primo entrato, primo uscito" o con varianti di quello di cui al
comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta
dall'applicazione del metodo adottato (3).
4. Se
in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei
commi 2, 3 e 3-bis, è superiore al
valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo
di cui al comma 1 è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni,
indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale. Per le
valute estere si assume come valore normale il valore secondo il cambio alla
data di chiusura dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in
conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi
successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato
patrimoniale per un valore superiore (4).
5. I
prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine
dell'esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio
stesso, salvo quanto stabilito nell'articolo 60 per le opere, le forniture e i
servizi di durata ultrannuale.
6. Le
rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente
costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo.
7. Per
gli esercenti attività di commercio al minuto che valutano le rimanenze delle
merci con il metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto del valore così
determinato anche in deroga alla disposizione del comma 1, a condizione che
nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i
criteri e le modalità di applicazione del detto metodo, con riferimento
all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.
8. Le
plusvalenze risultanti da rivalutazioni delle rimanenze effettuate fino
all'esercizio in corso al 31 dicembre 1984 in applicazione dei criteri di
valutazione previsti dall'articolo 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72,
concorrono a formare il reddito, in quote costanti, nell'esercizio in cui sono
state apportate le variazioni e nei quattro esercizi successivi.
------
(1) Rubrica così sostituita
dall'art. 1, comma 1, lett. i), n.
1), D.L. 29 giugno 1994, n. 416, conv. L. 8 agosto 1994, n. 503, con effetto
30.12.1993. A norma dell’art. 24, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, "il minor
valore attribuito alle rimanenze in un esercizio chiuso anteriormente alla data
di inizio del primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987, in
conformità alle disposizioni degli artt. 62, quarto comma, e 64, quinto comma,
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, vale anche per gli esercizi successivi,
sempreché le rimanenze non risultino iscritte in bilancio per un valore
superiore.".
(2) Comma così sostituito
dall'art. 1, comma 1, lett. i), n.
2), D.L. 29 giugno 1994, n. 416, conv. L. 8 agosto 1994, n. 503, con effetto
30.12.1993.
(3) Comma aggiunto dall'art.
1, comma 1, lett. i), n. 3), D.L. 29
giugno 1994, n. 416, conv. L. 8 agosto 1994, n. 503, con effetto 30.12.1993.
(4) Comma così modificato dall'art.
1, comma 1, lett. i), n. 4), D.L. 29
giugno 1994, n. 416, conv. L. 8 agosto 1994, n. 503, con effetto 30.12.1993.
Art. 60
Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale
1. Le
variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti
come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle
esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine
le rimanenze finali, che costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio
successivo, sono assunte per il valore complessivo determinato a norma delle
disposizioni che seguono per la parte eseguita fin dall'inizio dell'esecuzione
del contratto, salvo il disposto del comma 4 (1).
2. La
valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti. Delle maggiorazioni
di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole
contrattuali si tiene conto, finché non siano state definitivamente stabilite,
in misura non inferiore al 50 per cento. Per la parte di opere, forniture e
servizi coperta da stati di avanzamento la valutazione è fatta in base ai
corrispettivi liquidati.
3. Il
valore determinato a norma del comma 2 può essere ridotto per rischio
contrattuale, a giudizio del contribuente, in misura non superiore al 2 per
cento. Per le opere, le forniture ed i servizi eseguiti all'estero, se i
corrispettivi sono dovuti da soggetti non residenti, la misura massima della
riduzione è elevata al 4 per cento.
4. I
corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si comprendono tra
i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale, è
limitata alla parte non ancora liquidata. Ogni successiva variazione dei
corrispettivi è imputata al reddito dell'esercizio in cui è stata
definitivamente stabilita.
5. In
deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4 le imprese che contabilizzano in
bilancio le opere, forniture e servizi valutando le rimanenze al costo e
imputando i corrispettivi all'esercizio nel quale sono consegnate le opere o
ultimati i servizi e le forniture possono essere autorizzate dall'ufficio delle
imposte ad applicare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del
reddito; l'autorizzazione ha effetto a partire dall'esercizio in corso alla
data in cui è rilasciata (2).
6.
Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato, distintamente per ciascuna
opera, fornitura o servizio, un prospetto recante l'indicazione degli estremi
del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della
scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della
collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.
7. Per
i contratti di cui al presente articolo i corrispettivi pattuiti in valuta
estera non ancora riscossi si considerano come crediti ai fini dell'articolo 72
ancorché non risultanti in bilancio (3).
------
(1) Comma così sostituito
dall'art. 1, comma 1, lett. l), D.L.
29 giugno 1994, n. 416, conv. L. 8 agosto 1994, n. 503, con effetto dal
30.12.1993.
(2) A norma dell’art. 9,
D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, "la richiesta dell'autorizzazione di cui al
presente comma deve essere presentata o spedita mediante raccomandata
all'ufficio delle imposte e s'intende accolta se l'ufficio non notifica avviso
contrario entro tre mesi. L'autorizzazione ha effetto a condizione che il
contribuente adotti il metodo contabile previsto nel detto comma per tutte le
opere, forniture e servizi.".
(3) A norma
dell’art. 10, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, “la disposizione di cui al
presente comma si applica con riferimento all'ammontare dei corrispettivi
proporzionalmente corrispondenti al valore complessivo, di cui al comma 1 dello
stesso articolo, al netto delle somme riscosse.".
Art. 61
Valutazione dei titoli
1. I
titoli indicati nella lettera c) del
comma 1 dell'articolo 53, esistenti al termine di un esercizio, sono valutati
applicando le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 6 dell'articolo 59, salvo quanto stabilito nei seguenti
commi (1).
1-bis. Le cessioni di titoli, derivanti
da contratti di riporto o di "pronti contro termine" che prevedono
per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano
variazioni delle rimanenze dei titoli (2).
2. Ai
fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto del valore e
si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed
aventi uguali caratteristiche (3).
3. Ai
fini dell'applicazione del comma 4 dell'articolo 59, il valore minimo è
determinato:
a) per i titoli quotati in
mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei
prezzi rilevati nell'ultimo mese;
b) per le azioni e titoli
similari non quotati in mercati regolamentati italiani o esteri, riducendo il
valore unitario determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-bis dello stesso articolo in misura proporzionalmente corrispondente
alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal confronto fra l'ultimo bilancio
regolarmente approvato dalle società o enti emittenti anteriormente alla data
in cui le azioni vennero acquistate e l'ultimo bilancio o, se successive, le
deliberazioni di riduzione del capitale per perdite;
c) per gli altri titoli, secondo
le disposizioni della lettera c) del
comma 4 dell'articolo 9 (4).
3-bis. Le riduzioni di valore di cui alla
lettera b) del comma 3, relative ad
azioni e titoli similari emessi da società ed enti residenti in Stati non
appartenenti alla Comunità economica europea sono ammesse, sempre che siano in
vigore accordi che consentano all'amministrazione finanziaria di acquisire le
informazioni necessarie per l'accertamento delle condizioni ivi previste (5).
4. In
caso di aumento del capitale della società emittente mediante passaggio di
riserve a capitale il numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al
numero di quelle già possedute in proporzione alle quantità delle singole voci
della corrispondente categoria e il valore unitario si determina, per ciascuna
voce, dividendo il costo complessivo delle azioni già possedute per il numero
complessivo delle azioni.
5.
L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla
società emittente o della rinuncia ai crediti derivanti da precedenti
finanziamenti alla società stessa, si aggiunge al costo delle azioni in
proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria:
tuttavia è consentita la deduzione dei versamenti e delle remissioni di debito
effettuati a copertura di perdite per la parte che eccede il patrimonio netto
della società emittente risultante dopo la copertura. Nella determinazione, a
norma del comma 3, del valore minimo dei titoli non quotati in mercati
regolamentati italiani o esteri non si tiene conto dei versamenti e delle
remissioni di debito fatti a copertura di perdite della società emittente (6).
5-bis. Le disposizioni dei commi
precedenti si applicano anche per la valutazione delle quote di partecipazione
in società ed enti non rappresentate da titoli, indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 53 (7).
------
(1) Comma così sostituito
dall'art. 1, comma 1, lett. m), n.
1), D.L. 29 giugno 1994, n. 416, conv. L. 8 agosto 1994, n. 503, con effetto
30.12.1993.
(2) Comma aggiunto dall'art.
1, comma 1, lett. m), n. 2), D.L. 29
giugno 1994, n. 416, conv. L. 8 agosto 1994, n. 503, con effetto 30.12.1993. Si
veda l'art. 2, comma 3, dello stesso decreto, per i criteri di contabilizzazione
delle operazioni "pronti contro termine" adottati nel periodo di
imposta in corso al 30.12.1993.
(3) Comma così modificato
dall'art. 30, comma 8, L. 23 dicembre 1994, n. 724, con effetto 7.1.1995.
(4) Comma così sostituito
dall'art. 1, comma 1, lett. m), n.
3), D.L. 29 giugno 1994, n. 416, conv. L. 8 agosto 1994, n. 503, con effetto
30.12.1993.
(5) Comma aggiunto dall'art.
1, comma 1, lett. m), n. 4), D.L. 29
giugno 1994, n. 416, conv. L. 8 agosto 1994, n. 503, con effetto 30.12.1993.
(6) Comma così modificato
dall'art. 1, comma 1, D.L. 29 giugno 1994, n. 416, conv. L. 8 agosto 1994, n.
503, con effetto 30.12.1993.
(7) Comma aggiunto dall'art.
1, comma 1, lett. m), n. 6), D.L. 29
giugno 1994, n. 416, conv. L. 8 agosto 1994, n. 503, con effetto 30.12.1993.
Art. 62
Spese per prestazioni di lavoro
1. Le
spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del
reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di
liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto del comma 1 dell'articolo
65.
1-bis. Non sono deducibili i canoni di
locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture
recettive, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalità
dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta
temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione
dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non
superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma
dell'articolo 48, comma 4, lett. c). Qualora
i fabbricati di cui al primo periodo siano concessi in uso a dipendenti che
abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel
comune in cui prestano l’attività, per il periodo d’imposta in cui si verifica
il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono
integralmente deducibili (1).
1-ter. Le spese di vitto e alloggio
sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai
lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non
superiore a lire 350.000; il predetto limite è elevato a lire 500.000 per le
trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia
stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero
noleggiato a fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa
deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe
di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli
fiscali, ovvero 20 se con motore diesel (2).
1-quater. Le imprese autorizzate
all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica delle
spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente
fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a L. 110.000
giorno, elevate a L. 180.000 per le trasferte all'estero, netto delle spese di
viaggio e di trasporto (3).
2. Non
sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera
svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori
di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai
familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'articolo 5. I
compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito
complessivo dei percipienti.
3. I
compensi spettanti agli amministratori delle società in nome collettivo e in
accomandita semplice sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti;
quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono deducibili anche
se non imputati al conto profitti e perdite (4).
4. Le
partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati
in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito dell'esercizio di
competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto dei profitti e delle
perdite (5).
------
(1) Comma aggiunto dall'art.
26, comma 9, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, conv. L. 27 aprile 1989, n. 154 (con
effetto 2.3.1989) e successivamente modificato dall’art. 5, lett. e) del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314
(con effetto dal 1° gennaio 1998). L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art.
145, comma 98, L. 23 dicembre 2000, n. 388, con effetto dal 1° gennaio 2001.
(2) Comma aggiunto dall'art. 33, comma 1, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, conv. L. 22 marzo 1995, n. 85, con effetto dal 24.2.1995.
(3) Comma aggiunto dall'art.
1, D.L. 22 giugno 2000, n. 167, conv., L. 10 agosto 2000, n. 229, con effetto
dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000.
La disposizione di cui al
presente comma si applica ai fini della determinazione del reddito di cui
all’articolo 47, comma 1, lettera a),
se la società cooperativa autorizzata all’autotrasporto non fruisce della
deduzione dell’importo ivi previsto, né della deduzione analitica delle spese
sostenute, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio
comunale (art. 62, L. 21 novembre 2000, n. 342).
(4) Comma così sostituito
dall'art. 14, comma 3, lett. e), L.
24 dicembre 1993, n. 537, con effetto dal periodo di imposta in corso al
31.12.1993.
(5) Comma così modificato
dall'art. 14, comma 3, lett. f), L.
24 dicembre 1993, n. 537, con effetto dal periodo di imposta in corso al
31.12.1993.
Art. 63
Interessi passivi
1. Gli
interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il
reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. Ai
fini del rapporto di cui al comma 1:
a) non si tiene conto delle
sopravvenienze attive e degli interessi di mora accantonati a norma degli
articoli 55 e 71, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per
disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito;
b) i ricavi derivanti da
cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede
i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;
c) le plusvalenze realizzate si
computano per l'ammontare che a norma dell'articolo 54 concorre a formare il
reddito dell'esercizio;
d) i dividendi e gli interessi
di provenienza estera si computano per l'intero ammontare anche se per
convenzione internazionale o per disposizione di legge non concorrono in tutto
o in parte a formare il reddito;
e) i proventi immobiliari di cui
all'articolo 57 si computano nella misura ivi stabilita;
f) le rimanenze di cui agli
articoli 59 e 60 si computano nei limiti degli incrementi formati
nell'esercizio;
g) i proventi dell'allevamento
di animali, di cui all'articolo 78, si computano nell'ammontare ivi stabilito,
salvo il disposto del comma 4 dello stesso articolo.
3. Se
nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da
imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate
o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole
acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli
interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza
dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti. Gli interessi
passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2, ma
senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli
interessi e proventi esenti, corrispondente a quello degli interessi passivi
non ammessi in deduzione (1).
4. Gli
interessi passivi non computati nella determinazione del reddito a norma del
presente articolo non danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo
prevista alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 10.
------
(1) Comma così sostituito
dall'art. 11, comma 5, L. 14 agosto 1993, n. 344, con effetto 16.9.1993 e
successivamente così modificato dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.
Art. 64
Oneri fiscali e contributivi
1. Le
imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche
facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili
nell'esercizio in cui avviene il pagamento.
2. Per
l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti,
nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi (1).
3. Gli
accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate sono deducibili
nei limiti dell'ammontare corrispondente alle dichiarazioni presentate, agli
accertamenti o provvedimenti degli uffici e alle decisioni delle commissioni
tributarie.
4. I
contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili
nell'esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti in
base a formale deliberazione dell'associazione.
------
(1) Comma così sostituito
dall'art. 1, comma 6, D.L. 1° ottobre 1991, n. 307, conv. L. 29 novembre 1991,
n. 377, con effetto per i pagamenti relativi all'imposta applicata a decorrere
dal periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 1991.
Art. 65
Oneri di utilità sociale
1. Le
spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti
o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di
educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto,
sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille
dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante
dalla dichiarazione dei redditi.
2.
Sono inoltre deducibili:
a) le erogazioni liberali fatte
a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese
fra quelle indicate nel comma 1 o finalità di ricerca scientifica, nonché i
contributi, le donazioni e le oblazioni di cui alla lettera g) dell'articolo 10, per un ammontare
complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato
(1);
b) le erogazioni liberali fatte
a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono
esclusivamente finalità di ricerca scientifica, per un ammontare
complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;
c) le erogazioni liberali fatte
a favore di università e di istituti di istruzione universitaria, per un
ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa
dichiarato (2);
c-bis) le erogazioni liberali a
favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere
comunitario per un ammontare complessivo non superiore all'1 per cento del
reddito imponibile del soggetto che effettua l'erogazione stessa (3);
c-ter) le spese sostenute dai
soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose
vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura
effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano
obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata
dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e
ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il
competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La deduzione non
spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva
autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato
assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di
prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata
esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'amministrazione per i beni
culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle
entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la
indeducibilità e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a
decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi (4);
c-quater) le erogazioni liberali in
denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e
di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o
promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante
valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la
protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1°
giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di
mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o
culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a
tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono
essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni
culturali e ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto
consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi
necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente
riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli
scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini
possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola
volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini
assegnati, ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono,
nella loro totalità, all'entrata dello Stato (4);
c-quinquies) le erogazioni liberali
in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente
attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture,
per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la
produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del
ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato (4);
c-sexies) le erogazioni liberali in
denaro, per un importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito
d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS (5);
c-septies) le spese relative all'impiego
di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni
di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille
dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente,
così come risultano dalla dichiarazione dei redditi (5);
c-octies) le erogazioni liberali in
denaro, per un importo non superiore a due milioni di lire o al 2 per cento del
reddito d’impresa dichiarato, a favore delle società sportive dilettantistiche
(6);
c-nonies) le erogazioni liberali in
denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente
riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la
realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello
spettacolo. Il Ministro per i beni e le attività culturali individua con
proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti
sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono
beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma
allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario;
definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei
soggetti beneficiari; vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica, entro il
31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento al Centro informativo del
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l’elenco dei soggetti
erogatori e l’ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso
che, in un dato anno, le somme complessivamente erogate abbiano superato la
somma allo scopo indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari che
abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero
per i beni e le attività culturali versano all’entrata dello Stato un importo
pari al 37 per cento della differenza (7);
c-decies) le erogazioni liberali in
denaro, per importo non superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento del
reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge (8);
c-undicies) le erogazioni liberali
in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali,
terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela
speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina,
statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private
indicate alla lettera a) del comma
2-bis dell’articolo 114, effettuate per sostenere attività di conservazione,
valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle
finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Il Ministro
dell’ambiente individua con proprio decreto, periodicamente, i soggetti e le
categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni
liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote
assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato anno
le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata
o determinata i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di
importo maggiore della quota assegnata dal Ministero dell’ambiente, versano
all’entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza (9);
c-dodicies) le erogazioni liberali
in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti
o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente
riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel
settore della sanità autorizzate dal Ministro della sanità con apposito decreto
che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita
la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni
liberali. Il predetto decreto determina altresì, fino a concorrenza delle somme
allo scopo indicate, l’ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun
soggetto erogatore, nonché definisce gli obblighi di informazione da parte dei
soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il Ministero della sanità vigila
sull’impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell’anno
successivo a quello di riferimento, al centro informativo del Dipartimento
delle entrate del Ministero delle finanze, l’elenco dei soggetti erogatori e
l’ammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi effettuate (10).
2-bis. Alle erogazioni liberali in denaro
di enti o di istituzioni pubbliche, di fondazioni o di associazioni legalmente
riconosciute, effettuate per il pagamento delle spese di difesa dei soggetti
ammessi al patrocinio a spese dello Stato, non si applica il limite di cui al
comma 1, anche quando il soggetto erogatore non abbia le finalità statutarie
istituzionali di cui al medesimo comma 1 (11).
3. Le
spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere o) e p) del comma 1
dell'articolo 10 sono deducibili nei limiti e alle condizioni ivi indicati; le
erogazioni liberali di cui alla lettera r)
dello stesso articolo sono deducibili nel limite del 2 per cento del reddito
d'impresa dichiarato, ferme restando le altre disposizioni ivi stabilite (12).
4. Le
erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei precedenti commi e nel
comma 1 dell'articolo 62 non sono ammesse in deduzione.
------
(1) Lettera così modificata
dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.L.
31 maggio 1994, n. 330, conv. L. 37 luglio 1994, n. 473, con effetto
31.12.1993.
(2) Per la deduzione dal
reddito di impresa di erogazioni liberali a favore delle Università di Siena e
di Bologna si rimanda all'art. 3, L. 29 novembre 1990, n. 370 e l'art. 5, L. 16
marzo 1987, n. 113.
(3) Lettera aggiunta dall'art.
23, L. 6 agosto 1990, n. 223, con effetto 24.8.1990.
(4) Lettera aggiunta dall'art.
2, comma 1, lett. c), D.L. 31 maggio
1994, n. 330, conv. L. 27 luglio 1994, n. 473, con effetto 31.12.1993.
(5) Lettera aggiunta dall’art.
13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 4
dicembre 1997, n. 460, con decorrenza dal 1° gennaio 1998.
(6) Lettera aggiunta dall'art.
37, comma 1, lett. b), L. 21 novembre
2000, n. 342, a decorrere dal 1º gennaio 2000. Restano salvi tutti gli atti
adottati anteriormente alla predetta data e non si fa luogo a recuperi, a
rimborsi d’imposta o applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che
anteriormente a tale data hanno assunto comportamenti, ovvero hanno corrisposto
o percepito le indennità, i rimborsi o i compensi, conformemente alle disposizioni
di cui all’articolo 25 della L. 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni
tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, e a quelle del
decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473 (art. 37, comma 4,
L. 21 novembre 2000, n. 342).
(7) Lettera aggiunta dall'art.
38, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2001. Tale disposizione non ha effetto ai fini della
determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il
periodo di imposta 2001 (art. 38, comma 2, L. 21 novembre 2000, n. 342).
(8) Lettera aggiunta dall'art.
22, comma 1, lett. b), L. 7 dicembre
2000, n. 383.
La numerazione è redazionale,
avendo il legislatore inserito la presente lettera con numerazione già
esistente (n.d.r.).
(9) Lettera aggiunta dall'art.
6, comma 20, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2002.
La numerazione è redazionale,
avendo il legislatore inserito la presente lettera con numerazione già
esistente (n.d.r.).
(10) Comma aggiunto dall'art.
94, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2001.
La numerazione è redazionale,
avendo il legislatore inserito la presente lettera con numerazione già
esistente (n.d.r.).
(11) Comma aggiunto dall'art.
19, comma 1, lett. b), L. 29 marzo 2001, n. 134.
(12) Comma abrogato dall'art.
2, comma 1, lett. d), D.L. 31 maggio
1994, n. 330, conv. L. 27 luglio 1994, n. 473, con effetto 31.12.1993.
Art. 66
Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite
1. Le
minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel
comma 1 dell'articolo 53, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la
determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi
delle lettere a) e b) del comma 1 e del comma 5
dell'articolo 54.
1-bis. Per la valutazione delle
immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni dell'articolo 61;
tuttavia, per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani od esteri,
le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il
valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media
aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre (1).
1-ter. Per le immobilizzazioni
finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate,
iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4, del codice civile o di
leggi speciali, non è deducibile, anche a titolo d'ammortamento, la parte del
costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di
patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata.
Resta ferma l'applicazione dei criteri di cui al comma 1-bis (1).
2. Si
considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri
proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il
sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che
hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta
insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
3. Le
perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di
essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e
precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è
assoggettato a procedure concorsuali (2).
4. Per
le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in
accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 8.
5. I
versamenti in danaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle
società indicate al comma 4 dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti
non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare si aggiunge al costo
della partecipazione; nei confronti dei soci di dette società non si applica la
lettera b) del comma 3 dell'articolo
61 (3).
5-bis. Non sono deducibili le
minusvalenze di cui al comma 1 e le perdite di cui al comma 3 relative ai beni
indicati alle lettere a) e b) del comma 8-bis dell'articolo 67, escluse le autovetture e gli autoveicoli con
motore di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore
diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché ai beni di
cui alla lettera c) dello stesso
comma (4).
------
(1) Comma aggiunto dall'art.
1, comma 1, lett. n), D.L. 29 giugno
1994, n. 416, conv. L. 8 agosto 1994, n. 503, con effetto 30.12.1993.
(2) Si rimanda all'art. 1, L.
4 novembre 1988, n. 491, per accantonamenti da parte di aziende ed istituti di
credito per rischi su crediti e agli artt. 11 e 25, D.P.R. 4 febbraio 1988, n.
42, per la deducibilità delle perdite su crediti in caso di procedura
concorsuale.
(3) Comma così sostituito
dall'art. 1, comma 1, lett. h), n. 2,
D.L. 29 giugno 1994, n. 416, con effetto 30.12.1993.
(4) Comma abrogato dall’art.
17, comma 2, lett. a), della legge 27
dicembre 1997, n. 449, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 1997.
Art. 67
Ammortamento dei beni materiali
1. Le
quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio
dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione
del bene.
2. La
deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione
al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle
finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo
esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base
al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.
3. La
misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più
intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. La misura
stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato
nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei
due successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia
stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposita
riserva che agli effetti fiscali costituisce parte integrante
dell'ammortamento; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri
soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore
soltanto nell'esercizio cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del
Ministro delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in
aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di
utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi. Le quote di
ammortamento stanziate in bilancio dopo il completamento dell'ammortamento agli
effetti fiscali non sono deducibili e l'apposita riserva concorre a formare il
reddito per l'ammontare prelevato dall'imprenditore o distribuito ai soci o imputato
a capitale in eccedenza alle quote non dedotte (1).
4. Se
in un esercizio l'ammortamento è fatto in misura inferiore a quella massima
indicata nel comma 2 le quote di ammortamento relative alla differenza sono
deducibili negli esercizi successivi, fermi restando i limiti di cui ai
precedenti commi. Tuttavia se l'ammortamento fatto in un esercizio è inferiore
alla metà della misura massima il minore ammontare non concorre a formare la
differenza ammortizzabile, a meno che non dipenda dalla effettiva minore
utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore.
5. In
caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal
complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione.
6. Per
i beni il cui costo unitario non è superiore a 1 milione di lire è consentita
la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono
state sostenute.
7. Le
spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal
bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si
riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo
di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio
dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova
costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul
costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio; per i beni ceduti nel
corso dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del
possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione.
L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per
specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro
delle finanze, diversi criteri e modalità di deduzione. Resta ferma la
deducibilità nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti
contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo
non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato
(2).
8. Per
i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono
determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di
ammortamento finanziario e non è ammesso l'ammortamento anticipato; la
deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice è ammessa a condizione
che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per
oggetto beni immobili, e alla metà del periodo di ammortamento corrispondente
al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività
esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili (3).
Con lo stesso decreto previsto dal comma 3, il Ministro delle finanze provvede
ad aumentare o diminuire, nel limite della metà, la predetta durata minima dei
contratti ai fini della deducibilità dei canoni, qualora venga rispettivamente
diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo
periodo del medesimo comma 3 (4).
8-bis Sempreché non siano destinati ad
essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria
dell'impresa, non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di
locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia,
manutenzione e riparazione relative ai seguenti beni:
a) aeromobili da turismo, navi e
imbarcazioni da diporto;
b) autovetture ed autoveicoli
indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a),
c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con motore di
cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata
superiore a 2500 centimetri cubici;
c) motocicli con motore di
cilindrata superiore a 350 centimetri cubici (5).
8-ter. Per le imprese che esercitano
attività di locazione o noleggio dei beni di cui alle lettere a), b)
e c) del comma 8-bis la disposizione del medesimo comma si applica per quelli dati
in uso agli amministratori, soci, collaboratori o dipendenti (5).
9. Per
le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono
deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o
dell'usufruttuario.
10. Le
spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio
dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono
ammortizzabili, o deducibili nell'ipotesi di cui al comma 6, nella misura del
50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche
finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli
immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento
della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a
condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito
esclusivamente all'esercizio dell'impresa (6).
10-bis. Le quote di ammortamento, i canoni
di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e
manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile
pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della
tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641, sono deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale di cui al
precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad
impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per
il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto (7).
------
(1) Comma così sostituito
dall'art. 1, comma 1, lett. o), D.L.
29 giugno 1994, n. 416, conv. L. 8 agosto 1994, n. 503, con effetto 30.12.1993.
Precedentemente il comma era stato modificato dall'art. 1, comma 1, D.L. n.
90/90, conv. con L. n. 165/90, con effetto dal periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del decreto. Per il periodo d'imposta precedente a
quello in corso alla predetta data, per il quale la dichiarazione dei redditi è
presentata dopo il 31 dicembre 1989, ferma la misura della elevazione prevista,
nella ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento
anticipato può essere eseguito nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione
per la prima volta presso l'ultimo utilizzatore e nei due successivi a
condizione che detto ammortamento anticipato non sia già stato fiscalmente
dedotto per tre periodi d'imposta da parte dei precedenti possessori, ovvero
per i residui periodi d'imposta, nel caso in cui i precedenti possessori
abbiano dedotto l'ammortamento anticipato per uno o due periodi d'imposta.
(2) A norma dell’art. 12,
D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, per le spese di cui al presente comma, relative
ai beni acquisiti nel corso dell'esercizio, compresi quelli costruiti o fatti
costruire, il limite percentuale di deducibilità ivi stabilito è calcolato
sulla parte del relativo costo proporzionale alla durata del possesso.
Per la deduzione di spese di
manutenzione, ammodernamento ecc. delle industrie estrattive di minerali
metalliferi e non metalliferi si veda D.M. 9 maggio 1989.
(3) Periodo così modificato
dall'art. 3, comma 103, lett. c), L.
28 dicembre 1995, n. 549. Per l'applicazione della disposizione vedi l'art. 3,
comma 109, L. n. 549/95. Per la quota costante di ammortamento relativamente ai
contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dal primo periodo di
imposta successivo al 31.12.1987, si vedano gli artt. 13 e 26, D.P.R. 4
febbraio 1988, n. 42.
(4) Periodo aggiunto dall'art.
1, comma 1, lett. l), D.L. 27 aprile
1990, n. 90, conv. L. 26 giugno 1990, n. 165, con effetto 1.5.1990.
(5) Comma abrogato dall’art.
17, comma 2, lett. a), della legge 27
dicembre 1997, n. 449, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
1997.
(6) Comma modificato ex art.
17, comma 2, lett. b), della legge 27
dicembre 1997, n. 449, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 1997.
(7) Comma aggiunto dall'art.
10, comma 1, lett. a), D.L. 13 maggio
1991, n. 151, conv. L. 12 luglio 1991, n. 202, con effetto 13 maggio 1991;
l’ultimo periodo è stato aggiunto dall’art. 6, comma 21, L. 23 dicembre 1999,
n. 488, con effetto dal 1° gennaio 2000.
Art. 68
Ammortamento dei beni immateriali
1. Le
quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere
dell'ingegno, dei brevetti industriali, e dei processi, formule e informazioni
relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o
scientifico sono deducibili in misura non superiore a un terzo del costo;
quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non
superiore ad un decimo del costo (1).
2. Le
quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri
diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura
corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla
legge (2).
3. Le
quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del
bilancio sono deducibili in misura non superiore a un decimo del valore stesso
(1).
4. Si
applica la disposizione del comma 9 dell'articolo 67 (3).
------
(1) Comma così modificato ex
art. 21, comma 6, L. 27 dicembre 1997, n. 449, con effetto dal periodo
d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998, anche per le quote di
ammortamento relative ai beni immateriali acquisiti nel corso di periodi
d'imposta precedenti.
(2) Per la determinazione e
deduzione delle quote di ammortamento dei diritti in parola, si rimanda
all'art. 13, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.
(3) Per le quote di ammortamento
dell'affittuario o dell'usufruttuario d'azienda, si veda l'art. 14, D.P.R. 4
febbraio 1988, n. 42.
Art. 69
Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili
1. Per
i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione è consentita,
il luogo dell'ammortamento di cui agli articoli 67 e 68, la deduzione di quote
costanti di ammortamento finanziario (1).
2. La
quota di ammortamento finanziario deducibile è determinata dividendo il costo
dei beni, diminuito degli eventuali contributi del concedente, per il numero
degli anni di durata della concessione, considerando tali anche le frazioni. In
caso di modifica della durata della concessione la quota deducibile è
proporzionalmente ridotta o aumentata a partire dall'esercizio in cui la
modifica è stata convenuta (2).
3. In
caso di incremento o di decremento del costo dei beni, per effetto di
sostituzione a costi superiori o inferiori, di ampliamenti, ammodernamenti o
trasformazioni, di perdite e di ogni altra causa, la quota di ammortamento
finanziario deducibile è rispettivamente aumentata o diminuita, a partire
dall'esercizio in cui si è verificato l'incremento o il decremento, in misura
pari al relativo ammontare diviso per il numero dei residui anni di durata
della concessione.
4. L'eventuale
differenza tra l'ammontare complessivo delle quote di ammortamento finanziario
dedotte durante la concessione e il costo non ammortizzato ai sensi degli
articoli 67 e 68 concorre a formare il reddito, o è deducibile se negativa,
nell'esercizio in cui avviene la devoluzione (3).
5. Per
le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche
sono ammesse in deduzione quote di ammortamento finanziario differenziate da
calcolare sull'investimento complessivo realizzato. Le quote di ammortamento
sono determinate nei singoli casi con decreto del Ministro delle finanze in
rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico-finanziario
della concessione, includendo nel costo ammortizzabile gli interessi passivi
anche in deroga alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 76.
------
(1) Comma così sostituito
dall'art. 1, comma 1, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. L. 28 febbraio 1997,
n. 30, con effetto dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1996.
(2) Comma così modificato
dall'art. 1, comma 1, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. L. 28 febbraio 1997,
n. 30, con effetto dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1996.
(3) Comma abrogato dall'art.
1, comma 1, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. L. 28 febbraio 1997, n. 30,
con effetto dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1996.
Art. 70
Accantonamenti di quiescenza e previdenza
1. Gli
accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di
previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell'articolo 2117 del
codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono
deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle
disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei
dipendenti stessi. I rendimenti attribuiti in ciascun esercizio ai fondi di
previdenza sono deducibili nei limiti dei rendimenti finanziari medi dei titoli
obbligazionari pubblici e privati, accertati con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, entro il 31 marzo di ciascun anno (1).
2. I
maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a sopravvenute
modificazioni normative e retributive sono deducibili nell'esercizio dal quale
hanno effetto le modificazioni o per quote costanti nell'esercizio stesso e nei
due successivi.
2-bis.
E’ deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di
accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari,
se accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che concorre a formare il reddito
nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla
copertura di perdite dell'esercizio o del passaggio a capitale; in tal caso si
applica l'articolo 44, comma 2. Se l'esercizio è in perdita, la deduzione può
essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a
concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato (2).
3. Le
disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi alle
indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) e f) del comma 1 dell'articolo 16.
------
(1) Comma così sostituito
dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con effetto dal 1°
gennaio 2001. L'art. 1, comma 2, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, ha soppresso il
secondo periodo del presente comma, con decorrenza dal 1° gennaio 2001 (Art.
13, comma 2, D.Lgs. n. 168/2001).
(2) Comma aggiunto dall’art. 1,
comma 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con effetto dal 1° gennaio 2001.
Art. 71 (1)
Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti
1. Le
svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da
garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni
di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 53, sono deducibili in ciascun
esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione
dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche degli eventuali
accantonamenti ad apposito fondo di copertura di rischi su crediti effettuati
in conformità a disposizioni di legge. La deduzione non e più ammessa quando
l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto
il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in
bilancio alla fine dell'esercizio.
2. Le
perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore
nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma
dell'articolo 66, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo
delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se
in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli
accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di
acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito
dell'esercizio stesso.
3. Per
gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non
coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione
del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati,
banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle
esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate, sono deducibili in
ciascun esercizio nel limite dello 0,60 per cento (2) del valore dei crediti
risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni
dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,60
per cento (2) è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi (3).
Ai fini del presente comma le svalutazioni si assumono al netto delle
rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio
l'ammontare complessivo delle svalutazioni è inferiore al limite dello 0,60 per
cento (2), sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, gli
accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti in
conformità a disposizioni di legge. Gli accantonamenti non sono più deducibili
quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei
crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.
4. Per
gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti si comprendono anche
quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria nonché la rivalutazione
delle operazioni "fuori bilancio" iscritte nell'attivo in
applicazione dei criteri di cui all'articolo 103-bis.
5. Le
perdite sui crediti di cui al comma 3, determinate con riferimento al valore di
bilancio dei crediti, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 66, limitatamente
alla parte che eccede l'ammontare dell'accantonamento al fondo per rischi su
crediti dedotto nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare del
predetto fondo eccede il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in
bilancio, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.
6. Per
i crediti per interessi di mora, le svalutazioni e gli accantonamenti di cui ai
precedenti commi sono deducibili fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti
stessi maturato nell'esercizio. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2,
calcolando l'eccedenza con riferimento all'ammontare complessivo del valore
nominale dei crediti per interessi di mora; per gli enti creditizi e finanziari
si applicano le disposizioni del comma 5, calcolando l'eccedenza del fondo con
riferimento al valore dei crediti per interessi di mora risultanti in bilancio.
------
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 3, comma 103, lett. d), L.
28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere, per gli enti creditizi e finanziari, dal
periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi scade successivamente al 13 gennaio 1996; per detto
periodo di imposta, il limite dello 0,50 per cento previsto dal comma 3
dell'articolo in esame, è commisurato al valore nominale o di acquisizione dei
crediti. Il valore dei crediti iscritti nel bilancio relativo al periodo di
imposta anteriore a quello predetto ha rilevanza anche ai fini fiscali e la
differenza tra il valore nominale o di acquisizione dei crediti medesimi e il
loro valore di bilancio si considera dedotta anche per la parte riferibile agli
accantonamenti ad apposito fondo di copertura per rischi su crediti dedotti
negli esercizi precedenti. L'ammontare non dedotto è deducibile in nove quote
costanti a decorrere dal primo periodo di imposta di applicazione (art. 3,
comma 107, L. n. 549/95).
Ai sensi dell’art. 2, comma 2,
D.L. n. 416/94, conv. L. n. 503/94, ai fini dell'applicazione del presente
articolo, si tiene conto dei fondi di copertura per rischi su crediti
costituiti con accantonamenti che sono stati fiscalmente dedotti in periodi
d'imposta precedenti a quello in corso al 30 dicembre 1993.
(2) Percentuale così
modificata dall'art. 23, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal
periodo d’imposta in
corso alla data del 10
dicembre 2000. In precedenza era dello 0,50%.
(3) Il numero degli esercizi è
così modificato dall'art. 23, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere
dal periodo d’imposta in corso alla data del 10 dicembre 2000. In precedenza
gli esercizi erano sette.
Art. 72
Accantonamenti per rischi di cambio
1. Gli
accantonamenti al fondo di copertura dei rischi di cambio sono deducibili nel
limite della differenza negativa tra il saldo dei crediti e dei debiti in
valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni e
titoli similari, valutati secondo il cambio dell'ultimo mese dell'esercizio, e
il saldo degli stessi valutati secondo il cambio del giorno in cui sono sorti o
del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese
in cui sono sorti. La differenza si considera negativa in caso di diminuzione
del saldo attivo o di aumento del saldo passivo. Non si tiene conto dei crediti
e dei debiti per i quali il rischio di cambio è coperto da contratti a termine
o da contratti di assicurazione.
2. Se
in un esercizio la differenza negativa di cui al comma 1 è superiore
all'ammontare del fondo risultante alla chiusura dell'esercizio precedente, la
deduzione è ammessa limitatamente alla parte eccedente; se essa è pari o
inferiore all'ammontare del fondo alla chiusura dell'esercizio precedente, la
deduzione non è ammessa e l'eventuale eccedenza del fondo concorre a formare il
reddito dell'esercizio.
3. Le
perdite di cambio derivanti dalle riscossioni e dai pagamenti effettuati
nell'esercizio sono deducibili limitatamente alla parte del loro ammontare che
non trova copertura nel fondo.
4. Le
disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano indipendentemente dalle
rivalutazioni e svalutazioni dei crediti e dei debiti eseguite in bilancio a
fronte delle variazioni di cambio, per le quali resta ferma la disciplina di
cui agli articoli 54 e 66.
5. Ai
fini della determinazione della differenza di cui ai commi 1 e 2 i crediti e i
debiti già risultanti nel bilancio dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente
all'entrata in vigore del presente testo unico sono valutati secondo il cambio
dell'ultimo mese dell'esercizio stesso anziché secondo il cambio del giorno o
del mese in cui sono sorti (1).
------
(1) Ai sensi dell’art. 27,
D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, per le imprese e le società il cui esercizio non
coincide con l'anno solare la disposizione del presente comma si applica con
riferimento al cambio dell'ultimo mese dell'esercizio chiuso anteriormente alla
data di inizio del primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987.
Art. 73
Altri accantonamenti
1. Gli
accantonamenti ad apposito fondo del passivo a fronte delle spese per lavori
ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili sono
deducibili nei limiti del 5 per cento del costo di ciascuna nave o aeromobile
quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili.
La differenza tra l'ammontare complessivamente dedotto e la spesa
complessivamente sostenuta concorre a formare il reddito, o è deducibile se
negativa, nell'esercizio in cui ha termine il ciclo.
2. Per
le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche
sono deducibili gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a
fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente
devolvibili allo scadere della concessione e delle altre spese di cui al comma
7 dell'art. 67. La deduzione è ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo
del 5 per cento del costo e non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto
l'ammontare delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due
esercizi. Se le spese sostenute in un esercizio sono superiori all'ammontare
del fondo l'eccedenza è deducibile nell'esercizio stesso e nei successivi ma
non oltre il quinto. L'ammontare del fondo non utilizzato concorre a formare il
reddito dell'esercizio in cui avviene la devoluzione (1).
3. Gli
accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio e concorsi
a premio sono deducibili in misura non superiore, rispettivamente, al 30 e al
70 per cento dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio, a condizione
che siano iscritti in appositi fondi del passivo distinti per esercizio di
formazione. L'utilizzo a copertura degli oneri relativi ai singoli esercizi
deve essere effettuato a carico dei corrispondenti fondi sulla base del valore
unitario di formazione degli stessi e le eventuali differenze rispetto a tale
valore costituiscono sopravvenienze attive o passive. L'ammontare dei fondi non
utilizzato al termine del terzo esercizio successivo a quello di formazione
concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso (2).
4. Non
sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente
considerati dalle disposizioni del presente capo.
5. Per
le concessioni di opere pubbliche in corso alla data di entrata in vigore del
presente testo unico le imprese concessionarie possono avvalersi delle
disposizioni del comma 2 dandone comunicazione scritta all'ufficio delle
imposte nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei
redditi relativa al primo esercizio iniziato a partire della data stessa e
imputando al fondo l'ammontare delle quote di ammortamento già dedotte a norma
dell'articolo 67.
------
(1) Comma così modificato
dall'art. 1, comma 1, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. L. 28 febbraio 1997,
n. 30, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 1996.
(2) Comma così modificato
dall'art. 14, comma 3, lett. h), L.
24 dicembre 1993, n. 537, con effetto per gli accantonamenti deducibili nella
determinazione del reddito del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1993.
Art. 74
Spese relative a più esercizi
1. Le
spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono
state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi
ma non oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito
agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito
dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo
Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica il terzo comma
dell'art. 55.
2. Le
spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono
state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro
successivi. Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura
di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti
nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi. Si
considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni
distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri
riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa, e i contributi
erogati per l'organizzazione di convegni e simili. Le predette limitazioni non
si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a beni di cui al
periodo precedente di valore unitario non eccedente lire cinquantamila (1).
3. Le
altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei commi 1
e 2, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio (2).
4. Le
spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di nuova
costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili secondo le
disposizioni del primo, secondo e terzo comma a partire dall'esercizio in cui
sono conseguiti i primi ricavi.
------
(1) Comma così modificato
dall'art. 3, comma 93, L. 28 dicembre 1995, n. 549, con effetto dalle spese
sostenute a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente al
13.1.1996.
(2) Comma così sostituito
dall'art. 1, comma 1, lett. q), D.L.
29 giugno 1994, n. 416, conv. L. 8 agosto 1994, n. 503, con effetto 30.12.1993.
Art. 75
Norme generali sui componenti del reddito d'impresa
1. I
ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le
precedenti norme del presente capo non dispongono diversamente, concorrono a
formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e
gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa
l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo
nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni (1).
2. Ai
fini della determinazione dell'esercizio di competenza:
a) i corrispettivi delle
cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili
e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se
diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o
costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle
clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento
della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con
riserva di proprietà (2);
b) i corrispettivi delle
prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione
dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono
ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo,
assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla
data di maturazione dei corrispettivi.
3. I
ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare
il reddito anche se non risultano imputati al conto dei profitti e delle
perdite.
4. Le
spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella
misura in cui non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite
relativo all'esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili quelli che pur
non essendo imputabili al conto dei profitti e delle perdite sono deducibili
per disposizione di legge e quelli imputati al conto dei profitti e delle
perdite di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in
conformità alle precedenti norme del presente capo che dispongono o consentono
il rinvio. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri
proventi che, pur non risultando imputati al conto dei profitti e delle
perdite, concorrono a formare il reddito sono ammessi in deduzione se e nella
misura in cui risultano da elementi certi e precisi, salvo quanto stabilito per
le apposite scritture nel successivo sesto comma (1).
5. Le
spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne
gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o
altri proventi che concorrono a formare il reddito; se si riferiscono
indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad
attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del
reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui al
primo, secondo e terzo comma dell'art. 63.
5-bis. Qualora nell'esercizio siano stati
conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'articolo 63 che
eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale
eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui
alla seconda parte del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal
predetto articolo 63, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a
quello non ammesso in deduzione (3).
6. Le
spese e gli altri componenti negativi, di cui è prescritta la registrazione in
apposite scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi, non sono
ammessi in deduzione se la registrazione è stata omessa o è stata eseguita
irregolarmente, salvo che si tratti di irregolarità meramente formali (4).
------
(1) Comma così modificato
dall'art. 1, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, con effetto dal 1° gennaio 1988.
(2) Lettera così modificato
dall'art. 1, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, con effetto dal 1° gennaio 1988.
(3) Comma aggiunto dall'art.
13-bis, D.L. 19 settembre 1992, n.
384, conv. L. 14 novembre 1992, n. 438, con applicazione dall'esercizio in
corso alla data del 19 settembre 1992, per gli interessi ed i proventi maturati
dal 9 settembre 1992.
(4) Comma abrogato dall'art. 5, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, con effetto dal 21 febbraio 1997.
Art. 76
Norme generali sulle valutazioni
1.
Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo dei
beni senza disporre diversamente:
a) il costo è assunto al lordo
delle quote di ammortamento già dedotte e degli eventuali contributi (1);
b) si comprendono nel costo
anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi
e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali ed immateriali strumentali
per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo, fino al momento della
loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni
medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, interna o presso
terzi, nonché gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro
acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio ad incremento del
costo stesso. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi
criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto;
per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si
comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro
costruzione o ristrutturazione (2);
c) il costo dei beni rivalutati
non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle
che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito (3);
c-bis) per i titoli a reddito fisso,
che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in
bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo d'acquisto e il valore
di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio
(4).
2. Per
la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con riferimento
alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei
corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta estera, si
applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni dell'art. 9;
tuttavia i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera,
percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano con
riferimento a tale data. La conversione in lire dei saldi di conto delle
stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio alla data di
chiusura dell'esercizio e le differenze rispetto ai saldi di conto
dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. La
valutazione, secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, dei
crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto forma
di obbligazioni o titoli similari, è consentita se effettuata per la totalità
di essi. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 1
dell'articolo 72, qualora i contratti di copertura non siano valutati in modo
coerente. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in
valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con
l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti (5).
3. I
proventi determinati a norma degli artt. 57 e 78 e i componenti negativi di cui
al primo e settimo comma dell'art. 67, agli artt. 69 e 71 e al primo e secondo
comma dell'art. 73 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa è
inferiore o superiore a dodici mesi.
4. In
caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei
precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all'Ufficio delle
imposte nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato.
5. I
componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel
territorio dello Stato che, direttamente o indirettamente, controllano
l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che
controlla l'impresa sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti,
dei servizi prestati o dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del
secondo comma se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si
applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in
esecuzione degli accordi conclusi con le Autorità competenti degli Stati esteri
a seguito delle speciali "procedure amichevoli" previste dalle
Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La
disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società
non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa
esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di
fabbricazione o lavorazione di prodotti (6).
6. La
rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un
esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto
direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le
valutazioni relative anche agli esercizi successivi (7).
7.
Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno riferimento il cambio
delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere
dell'Ufficio Italiano dei Cambi, con decreto del Ministro delle finanze
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo.
7-bis.
Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi
derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate
fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all’Unione europea aventi
regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di
Stati o territori individuati, con decreto del Ministro delle finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente
inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato
scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti (8).
7-ter.
Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano quando le imprese
residenti in Italia forniscono la prova che le imprese estere svolgono
principalmente un’attività industriale o commerciale effettiva nel mercato del
Paese nel quale hanno sede. L’Amministrazione, prima di procedere all’emissione
dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare
all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la
possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove
l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica
motivazione nell’avviso di accertamento. La deduzione delle spese e degli altri
componenti negativi di cui al comma 7-bis è comunque subordinata alla separata
indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti (9).
7-quater.
Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter non si applicano per le
operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile
l’articolo 127-bis, concernente disposizioni in materia di imprese estere
partecipate (10).
------
(1) Lettera così modificata
dall'art. 21, comma 4, lett. a), n.
1), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con effetto dal periodo di imposta in
corso alla data del 31 dicembre 1997.
(2) Lettera così sostituita
dall'art. 1, comma 1, lett. r), n.
1), D.L. 29 giugno 1994, n. 416, conv. L. 8 agosto 1994, n. 503, con effetto
30.12.1993.
(3) Lettera così sostituita
dall'art. 21, comma 4, lett. a), n.
2), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con effetto dal periodo di imposta in
corso alla data del 31 dicembre 1997.
(4) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. r), n. 2), D.L. 29 giugno 1994, n. 416,
conv. L. 8 agosto 1994, n. 503, con effetto 30.12.1993.
(5) Comma così modificato
dall'art. 1, comma 1, lett. r), n.
3), D.L. 29 giugno 1994, n. 416, conv. L. 8 agosto 1994, n. 503, con effetto
30.12.1993.
(6) Comma così modificato
dall'art. 3, comma 1, D.L. 15 settembre 1990, n. 261, conv. L. 12 novembre
1990, n. 331, con effetto 20.9.1990.
(7) Comma così sostituito
dall'art. 1, comma 1, lett. r), n. 3-bis), D.L. 29 giugno 1994, n. 416,
conv. L. 8 agosto 1994, n. 503, con effetto 30.12.1993.
(8) Comma aggiunto dall'art.
11, comma 12, L. 30 dicembre 1991, n. 413 e successivamente sostituito
dall'art. 1, comma 1, lett. b), num.
1), L. 21 novembre 2000, n. 342. Le disposizioni contenute nel presente comma
si applicano ai redditi relativi al periodo d’imposta che inizia
successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti
di cui al comma 4, dell'art. 127-bis (art. 1, comma 2, L. 21 novembre 2000, n.
342).
(9) Comma aggiunto dall'art.
11, comma 12, L. 30 dicembre 1991, n. 413, successivamente sostituito dall'art.
1, comma 1, lett. b), num. 1), L. 21
novembre 2000, n. 342. Le disposizioni contenute nel presente comma si
applicano ai redditi relativi al periodo d’imposta che inizia successivamente
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma
4, dell'art. 127-bis (art. 1, comma 2, L. 21 novembre 2000, n. 342).
(10) Comma aggiunto dall'art.
1, comma 1, lett. b), num. 2), L. 21
novembre 2000, n. 342. Le disposizioni contenute nel comma si applicano ai
redditi relativi al periodo d’imposta che inizia successivamente alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 4, dell'art.
127-bis (art. 1, comma 2, L. 21 novembre 2000, n. 342).
Art. 77
Beni relativi all'impresa
1. Per
le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano
relativi all'impresa, oltre ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 53, a quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa stessa ed
ai crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa stessa, i beni appartenenti
all'imprenditore che siano indicati tra le attività relative all'impresa
nell'inventario redatto e vidimato a norma dell'articolo 2217 del codice
civile. Gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 40 si considerano relativi
all'impresa solo se indicati nell'inventario o, per i soggetti indicati
nell'articolo 79, nel registro dei beni ammortizzabili (1).
2. Per
le società in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano relativi
all'impresa tutti i beni ad esse appartenenti, salvo quanto stabilito nel terzo
comma per le società di fatto.
3. Per
le società di fatto si considerano relativi all'impresa i beni indicati alle
lettere a) e b) del primo comma dell'art. 53, i crediti acquisiti nell'esercizio
dell'impresa e i beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, compresi quelli
iscritti in pubblici registri a nome dei soci utilizzati esclusivamente come
strumentali per l'esercizio dell'impresa.
3-bis. Per i beni strumentali
dell'impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore
è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, da
iscrivere tra le attività relative all'impresa nell'inventario di cui all'art.
2217 del Codice civile, ovvero, per le imprese di cui all'art. 79, nel registro
dei cespiti ammortizzabili. Le relative quote di ammortamento sono calcolate a
decorrere dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione (2).
------
(1) Comma così sostituito
dall'art. 58, comma 1, L. 30 dicembre 1991, n. 413, con effetto dal 1.1.1992.
Si riporta l'art. 2, comma 3, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, conv. L. 26 giugno
1990, n. 165, valevole solo per l'anno 1988: "Gli immobili di cui
all'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 77 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, indicati nell'inventario redatto o vidimato ai sensi dell'art.
2217 del codice civile relativo al periodo di imposta in corso nell'anno 1988
si considerano, per detto periodo di imposta, relativi all'impresa purché
indicati nell'inventario relativo al periodo di imposta in corso nell'anno 1989
o, per i soggetti indicati nell'art. 79 dello stesso testo unico, nel registro
dei beni ammortizzabili; non si fa luogo a rimborso delle imposte dovute in
conseguenza della diversa qualificazione degli immobili per il periodo di
imposta 1988.".
(2) Comma aggiunto dall'art.
10-bis, comma 1, lett. b), D.L. 2 marzo 1989, n. 69, conv. L.
27 aprile 1989, n. 154, con effetto a partire dal periodo d'imposta successivo
al 31 dicembre 1988.
Si ricorda che il comma 2
dello stesso art. 10-bis, D.L. n.
69/89, conv. L. n. 154/89, dispone testualmente: "2. L'imprenditore
individuale che, alla data del 31 dicembre 1988, utilizzi i beni di cui
all'articolo 77, comma 3-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può avvalersi
di detta disposizione anche per quote dei beni o per diritti parziali sugli
stessi, attribuendo ai beni medesimi un costo commisurato al valore normale. In
tal caso l'atto con cui si riconoscono o si trasferiscono quote o diritti a
favore del coniuge o dei propri parenti entro il terzo grado non costituisce
cessione di beni agli effetti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto; le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in
misura fissa e l'imposta sull'incremento di valore degli immobili è ridotta
alla metà. L'atto, con effetto dall'anno 1989, deve essere formato entro il 31
dicembre dello stesso anno.".
Art. 78
Imprese di allevamento
1. Nei
confronti dei soggetti che esercitano attività di allevamento di animali oltre
il limite di cui alla lettera b) del
secondo comma dell'art. 29 il reddito relativo alla parte eccedente concorre a
formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun
capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun
capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo
a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri
componenti negativi non sono ammessi in deduzione (1).
2. Il
valore medio e il coefficiente di cui al primo comma sono stabiliti ogni due
anni con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste (2). Le disposizioni del presente articolo non
si applicano nei confronti dei redditi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera
c) (3).
3. Il coefficiente
moltiplicatore non si applica agli allevatori che si avvalgono esclusivamente
dell'opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si
configuri l'impresa familiare.
4. Il
contribuente ha facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi
delle disposizioni del presente articolo.
------
(1) Per l'allevamento di razze
canine (attività cinotecnica), si rimanda alla L. 23 agosto 1993, n. 349.
(2) Vedasi i DD.MM. 31
dicembre 1988, 21 dicembre 1990, 26 gennaio 1993, 14.2.1995, 11.2.1997 e
18.3.1998.
(3) Periodo aggiunto dall'art.
2, comma 1, lett. b), D.L. 27 aprile
1990, n. 90, conv. L. 26 giugno 1990, n. 165, con effetto dal 1.5.1990.
Art. 79 (1)
Imprese minori
1. Il
reddito d'impresa dei soggetti che secondo le norme del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e non hanno
optato per il regime ordinario è costituito dalla differenza tra l'ammontare
dei ricavi di cui all'art. 53 e degli altri proventi di cui agli artt. 56 e 57,
comma primo, conseguiti nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese
documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza è rispettivamente
aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui
agli artt. 59, 60 e 61 ed è ulteriormente aumentata delle plusvalenze
realizzate ai sensi dell'art. 54 e delle sopravvenienze attive di cui all'art.
55 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'art. 66
(2).
2. La
differenza, salvo che siano tenute le scritture ausiliarie di magazzino, è
calcolata senza tenere conto delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali
e con esclusione della parte delle spese per acquisto di merci destinate alla
rivendita che eccede il 75 per cento dei ricavi e della parte delle spese per
acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci destinati ad
essere impiegati nella produzione che eccede il 50 per cento dei ricavi.
L'eccedenza è deducibile nei cinque periodi d'imposta successivi in quote
costanti o nella maggior misura consentita dai suindicati limiti (3).
3. Le
quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli
artt. 67 e 68, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili.
Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma
dell'art. 66. Non è ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento;
tuttavia gli accantonamenti di cui all'art. 70 sono deducibili a condizione che
risultino iscritti nei registri di cui all'art. 18 del decreto indicato al
comma primo (2)
4. I
proventi diversi da quelli indicati nel primo comma non concorrono a formare il
reddito d'impresa, ma concorrono a formare il reddito complessivo del
contribuente secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza, e
non si considerano conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali agli
effetti degli artt. 16, 45 e 81 e della lettera b) del secondo comma dell'art. 49 (3).
5. Si
applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di
cui agli artt. 58, 62, 63, 65, 74 e 78, al comma secondo dell'art. 57, ai commi
primo, secondo e quarto dell'art. 64, ai commi primo, secondo, quinto e sesto
dell'art. 75, ai commi primo, secondo, terzo, quarto e sesto dell'art. 76 e
all'art. 77. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi e alle plusvalenze
che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle
registrazioni e annotazioni nei registri di cui all'art. 18 del decreto indicato
nel comma primo, la disposizione dell'ultimo periodo del comma quarto dell'art.
75 (2).
6. Il
reddito imponibile non può in nessun caso essere determinato in misura
inferiore a quello risultante dall'applicazione dei criteri previsti dal
successivo art. 80 per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire (2).
6-bis. Per gli enti non commerciali e gli
organismi di tipo associativo di cui agli articoli 108 e 111, che rientrano tra
i soggetti disciplinati dal presente articolo, non si applicano le disposizioni
del comma 6 (4).
7. Per
gli intermediari e rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attività
indicate al primo comma dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 13
ottobre 1979, pubblicato nella G.U. n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito
d'impresa determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di
deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari alle
seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a
12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 e fino a 150 milioni di
lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni di lire.
8. Per
le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito
determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione
forfetaria di spese non documentate, di lire 35.500 (5) per i trasporti
personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede
l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di lire 71.000
(5) per quelli effettuati oltre tale ambito. Per le medesime imprese compete,
altresì, una deduzione forfetaria annua di lire 300.000 per ciascun motoveicolo
e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500
chilogrammi (6). La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di
effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Alla
dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto, sottoscritto dal
dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e
località di destinazione nonché degli estremi delle relative bolle di
accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione di
queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'art. 56 della legge
6 giugno 1974, n. 298; le bolle di accompagnamento, le fatture e le lettere di
vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per
l'accertamento.
9. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano alle società in nome
collettivo e in accomandita semplice (3).
------
(1) L'applicazione
dell'articolo in esame è stata sospesa fino al 31 dicembre 1988 ai sensi
dell'art. 7, comma 7, D.L. 14 marzo 1988, n. 70, conv. L. 13 maggio 1988, n.
154.
(2) Comma così sostituito
dall’art. 7, comma 2, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, conv. L. 27 aprile 1989, n.
154, con effetto dal periodo di imposta che ha inizio dopo il 31.12.1988.
Per l'opzione per il regime di
contabilità ordinaria, si veda l'art. 10, comma 1, lett. a), D.L. 2 marzo 1989, n. 69, conv. L. 27 aprile 1989, n. 154; per
i criteri ed i limiti per l'esercizio dell'opzione per il regime di contabilità
ordinaria e per la revoca, si veda l'art. 10, commi 2 e 3, D.L. n. 69/1989; per
la determinazione dell'ammontare dei ricavi ai fini dell'esercizio
dell'opzione, si rimanda all'art. 10, comma 4, D.L. n. 69/1989; per la
valutazione delle attività e passività in caso di passaggio dalla contabilità
semplificata a quella ordinaria, si veda l'art. 10, comma 5, D.L. n. 69/1989;
per la determinazione del reddito 1989 o successivi da parte dei contribuenti
forfettari per il quadriennio 1985-1988, si veda l'art. 13, comma 2, D.L. n.
69/1989.
(3) Comma
abrogato dall’art. 7, comma 2, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, conv. L. 27 aprile
1989, n. 154, con effetto dal periodo di imposta che ha inizio dopo il
31.12.1988.
(4) Comma aggiunto dall'art.
10, comma 2, L. 30 dicembre 1991, n. 413, con effetto 1.1.1992.
(5) Importi così elevati
dall’art. 2, D.L. 28.12.1998, n. 451, conv. L. 26.2.1999, n. 40, per l’anno
d’imposta 1998. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, si rimanda a seguenti
provvedimenti:
- art. 3, comma 2, D.L.
8.8.1996, n. 437, conv. L. 24.10.96, n. 556;
- art. 1, comma 1, D.L.
2.1.1997, n. 1, conv. L. 5.3.1997, n. 38;
- art. 1, comma 1, D.L.
27.5.1998, n. 158, conv. L. 24.7.1998, n. 245.
Per l'importo relativo al
periodo d'imposta 1999, si rimanda all'art. 8, comma 1, D.L. 29 marzo 1993, n.
82, conv. L. 27 maggio 1993, n. 162, così come modificato dall'art. 2, comma 1,
D.L. 22 giugno 2000, n. 167, conv. L. 10 agosto 2000, n. 229.
(6) Periodo aggiunto dall'art.
6, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000.
Art. 80 (1)
Imprese minime
1. Per
le imprese che secondo le norme del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sono
ammesse al regime di contabilità semplificata, i cui ricavi conseguiti nel
periodo di imposta precedente non hanno superato 18 milioni di lire, il reddito
imponibile è determinato applicando all'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53
i seguenti coefficienti di redditività e aggiungendo le plusvalenze
patrimoniali secondo quanto previsto dal comma quarto dell'art. 54:
a) imprese aventi per oggetto prestazioni di
servizi......67 per cento;
b) imprese aventi per oggetto altre attività.............
50 per cento.
2. Per
i contribuenti che esercitano attività in relazione alle quali sono previsti
coefficienti diversi di redditività, il reddito di impresa è calcolato
separatamente per ciascuna attività a condizione che le operazioni effettuate
siano annotate distintamente nei registri di cui all'art. 18 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600. In mancanza della distinta annotazione si applica, relativamente a tutte le
attività, il coefficiente di redditività più elevato.
3. Ai
fini del presente articolo i ricavi si considerano conseguiti nel periodo di
imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere
registrate o annotate ai fini del terzo comma dell'art. 18 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, ovvero per i contribuenti che effettuano soltanto
operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto nel periodo di imposta in cui si è verificata la percezione. Si
applica il penultimo comma dell'art. 18 sopra indicato.
4. Se
nel corso dell'anno il limite di 18 milioni è superato, il reddito in ogni
caso, e anche nel primo anno di attività, è determinato a norma dell'art. 79 e
le annotazioni non risultanti possono essere effettuate nei registri tenuti ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto entro il termine stabilito per la
presentazione della dichiarazione.
4-bis. Per gli enti non commerciali e gli
organismi di tipo associativo di cui agli articoli 108 e 111 del presente testo
unico, che rientrano fra i soggetti disciplinati dal precedente articolo 79 o
dal presente articolo, si applicano, comunque, i criteri indicati nel comma 1
del predetto articolo 79 per la determinazione del reddito.
------
(1) Articolo abrogato
dall'art. 4, comma 4, L. 30 dicembre 1991, n. 413, con effetto dal 1° gennaio
1992.
Capo VII
REDDITI
DIVERSI
Art. 81
Redditi diversi
1.
Sono redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non
sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o
da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla
qualità di lavoratore dipendente (1):
a) le plusvalenze realizzate
mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli
edificabili e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli
edifici;
b) le plusvalenze realizzate
mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da
non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e
le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra
l'acquisto o la costruzione e la cessione sono stati adibiti ad abitazione
principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le
plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili
di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione (2);
c) le plusvalenze realizzate
mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce
cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle
azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al
patrimonio delle società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui
al comma 3, lettera e), e dei
soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni,
qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino,
complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili
nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una
partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento,
secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite
partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili
alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di
partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel
corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale
disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di
partecipazione superiore alle percentuali suindicate (3);
c-bis) le plusvalenze, diverse da
quelle imponibili ai sensi della lettera e),
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra
partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all'articolo 5,
escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera e), e dei soggetti di cui all'articolo 87, nonché di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (4);
c-ter) le plusvalenze, diverse da
quelle di cui alle lettere e) e c-bis), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di
certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o
rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano
allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi
d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente
lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute
estere dal deposito o conto corrente (4);
c-quater) i redditi, diversi da quelli
precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva
il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari,
valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno
o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di
strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad
ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione
della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti
rapporti (5);
c-quinquies) le plusvalenze ed
altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante
cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di
capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti
pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti
attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in
dipendenza di un evento incerto (5);
d) le vincite delle lotterie,
dei concorsi a premio, dei giuochi e delle scommesse organizzati per il
pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte, nonché quelli
attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o
sociali;
e) i redditi di natura fondiaria
non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto
per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili
situati all'estero;
g) i redditi derivanti
dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e
di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo
industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma secondo dell'art. 49;
h) i redditi derivanti dalla
concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto,
locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni
mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e
la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non
si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva
vendita totale o parziale, le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in
caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi
dell'art. 54, comma 5, ultimo periodo (6);
i) i redditi derivanti da
attività commerciali non esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da
attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di
obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennità di trasferta, i
rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio
diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni
sportive nazionali, dall’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine
(UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque
denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia
riconosciuto (7).
1-bis. Agli effetti dell'applicazione
delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le
partecipazioni, i titoli, i certificati e i diritti, nonché le valute ed i
metalli preziosi acquisiti in data più recente; in caso di chiusura o di
cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater)
si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti
in data più recente (8).
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla
cessione a titolo oneroso di valute estere rivenimenti da depositi e conti
correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta
la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal
contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di
riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni
lavorativi continui (8).
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi
di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono anche quelli realizzati mediante
rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati,
sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di
cessione a titolo oneroso (9).
------
(1) Periodo così modificato
dall’art. 3, comma 1, lett. a), n.
1), del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, con effetto dal 1° luglio 1998.
(2) Lettera così modificata
dall'art. 11, comma 1, lett. f), L.
30 dicembre 1993, n. 413, con effetto 1.1.1992. Per le plusvalenze derivanti da
indennità di esproprio, si veda l'art. 11, commi da 5 a 10, della stessa legge.
(3) Lettera così sostituita
dall'art. 3, comma 1, lett. a), n.
2), del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 (con effetto dal 1° luglio 1998) e
successivamente modificato dall'art. 7, comma 2, lett. b) del D.Lgs.16.6.98, n. 201 (con decorrenza dal 1° luglio 1998).
(4) Lettera così sostituita
dall'art. 3, comma 1, lett. a), n.
2), del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, con effetto dal 1° luglio 1998.
(5) Lettera aggiunta dall'art.
3, comma 1, lett. a), n. 3), del
D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, con effetto dal 1° luglio 1998.
(6) Lettera aggiunta dall'art.
3, comma 23, L. 23 dicembre 1996, n. 662, con effetto dal 1° gennaio 1997.
(7) Lettera così sostituita
dall'art. 37, comma 1, lett. c), L.
21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal 1º gennaio 2000. Restano salvi tutti
gli atti adottati anteriormente alla predetta data e non si fa luogo a
recuperi, a rimborsi d’imposta o applicazione di sanzioni nei confronti dei
soggetti che anteriormente a tale data hanno assunto comportamenti, ovvero
hanno corrisposto o percepito le indennità, i rimborsi o i compensi,
conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 25 della L. 13 maggio 1999,
n. 133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive
dilettantistiche, e a quelle del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre
1999, n. 473 (art. 37, comma 4, L. 21 novembre 2000, n. 342).
(8) Comma aggiunto dall'art.
3, comma 1, lett. a), n. 3), del D.Lgs.
21 novembre 1997, n. 461, con effetto dal 1° luglio 1998.
(9) Comma aggiunto dall’art.
2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 21
luglio 1999, n. 259, con effetto dal 1° gennaio 1999.
Art. 82
Plusvalenze
1. Le
plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 81 sono
costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo
d'imposta, al netto dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili, e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto,
aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo (1).
1-bis. Per le partecipazioni nelle
società di cui all'articolo 5, diverse da quelle immobiliari e finanziarie, i
redditi imputati al socio ai sensi del medesimo articolo si aggiungono al costo
fiscalmente riconosciuto della quota posseduta da ciascun socio; fino a
concorrenza dei redditi aggiunti gli utili distribuiti si scomputano dal costo
fiscalmente riconosciuto delle predette quote (2).
2. Per
i terreni di cui alla lettera a) del
primo comma dell'art. 81 acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio della
lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale
nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente
e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono
determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio
della lottizzazione o delle opere ovvero a quello di inizio della costruzione.
Il costo dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo
81 è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente,
rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati nonché dell'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili (3). Per i terreni acquistati per effetto di successione
o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle
relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato
di ogni altro costo successivo inerente, nonché della imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili e di successione (3).
3. Le
plusvalenze di cui alla lettera e)
del comma 1 dell'articolo 81 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze;
se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è portata in
deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta
successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le
minusvalenze sono state realizzate (4).
4. Le
plusvalenze di cui alle lettere c-bis)
e c-ter) del comma 1 dell'articolo 81
sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed
alle perdite di cui alla lettera c-quater)
e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 81; se l'ammontare
complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare
complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere
portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri
redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione
che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta
nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate (4).
5. Le
plusvalenze indicate nelle lettere c),
c-bis) c-ter) del comma 1 dell'articolo 81 sono costituite dalla
differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale
dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla
loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione
degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come
costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti
dell'imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il
valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di acquisto
per donazione si assume come costo il costo del donante. Per le azioni, quote o
altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il
costo unitario è determinato ripartendo il costo originario sul numero
complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le
partecipazioni nelle società indicate dall'articolo 5, diverse da quelle
immobiliari o finanziarie, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle
perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei
redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere
cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti
vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di
acquisto è documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate
da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si
assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati
ai sensi dell'articolo 76, comma 7, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza
è realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti
per le plusvalenze (5).
6.
Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze:
a) dal corrispettivo percepito o
dalla somma rimborsata, nonché dal costo o valore di acquisto si scomputano i
redditi di capitale maturati ma non riscossi, diversi da quelli derivanti dalla
partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche;
b) qualora vengano superate le
percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c) del comma I dell'articolo 81, i
corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta nel quale si è
verificato il superamento delle percentuali si considerano percepiti in tale
periodo;
c) per le valute estere
prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore
normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo;
d) per le cessioni di metalli
preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le
plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo
della cessione;
e) per le cessioni a titolo
oneroso poste in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera e-quater), del comma 1 dell'articolo 81,
il corrispettivo è costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o
diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni;
f) nei casi di dilazione o
rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza è determinata con
riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente
corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta (6).
7. I
redditi di cui alla lettera c-quater)
del comma 1 dell'articolo 81, sono costituiti dalla somma algebrica dei
differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri,
percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per
la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi
derivanti da tali rapporti si applicano i commi 5 e 6. I premi pagati e
riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non sia stata chiusa anticipatamente
ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione
è esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo esercizio. Qualora a
seguito dell'esercizio dell'opzione siano cedute le attività di ciò alle
lettere c), c-bis) o c-ter),
dell'articolo 81, i premi pagati o riscossi concorrono alla determinazione
delle plusvalenze o minusvalenze, ai sensi della lettera c) del comma 6. Le plusvalenze e minusvalenze derivano dalla
cessione a titolo oneroso di merci non concorrono a formare il reddito, anche
se la cessione è posta in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella
lettera c-quater) del comma 1 dell'articolo
81 (7).
8. Le
plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81, sono costituiti dalla
differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore
normale dei ben rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme
corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con
esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla somma
rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto
maturati ma non riscossi; nonché i redditi capitale maturati a favore del
creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni della
lettera f) del comma 6 (6).
9. Le
plusvalenze, i differenziali positivi e gli altri proventi di cui alle lettere c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies), del comma 1 dell'articolo
81, nonché le relative minusvalenze, i differenziali negativi ed oneri, per i
quali sia superiore ai dodici mesi il periodo intercorrente tra la data di
acquisizione e quella di cessione, chiusura o rimborso della partecipazione,
titolo, certificato, strumento finanziario o rapporto, concorrono a formare il
reddito imponibile per un ammontare che si ottiene applicando al loro importo
gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione in
base alla realizzazione con quella in base alla maturazione, calcolati tenendo
conto del periodo di possesso, delle eventuali variazioni delle aliquote
d'imposta, nonché del momento di pagamento della stessa, dei tassi di rendimento
dei titoli di Stato, delle quotazioni dei titoli negoziati in mercati
regolamentati e di ogni altro parametro che possa influenzare la determinazione
del valore delle attività finanziarie produttive di redditi tassabili in base
alla maturazione. Le quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati
sono rilevate dall'organo tecnico competente individuato con decreto del
Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per la risoluzione
di problemi di particolare difficoltà che insorgono nell'individuazione delle
predette quotazioni, l'organo tecnico può, senza oneri, avvalersi delle
competenze delle amministrazioni e degli organismi di categoria degli
intermediari finanziari professionali individuati appositamente dal Ministro delle
finanze con il medesimo decreto. Con lo stesso o con separato decreto sono
stabiliti gli elementi di rettifica da utilizzare per la determinazione delle
plusvalenze, dei differenziali positivi e dei proventi o delle minusvalenze ed
oneri realizzati a decorrere dalla data fissata nel medesimo decreto, che in
ogni caso non può essere anteriore a novanta giorni dalla data di pubblicazione
del decreto nella Gazzetta Ufficiale (7).
------
(1) Comma così modificato
dall'art. 3, comma 6-bis, D.L. 28
gennaio 1991, n. 27, conv. L. n. 102/91, con effetto 30.3.1991.
(2) Comma abrogato dall'art.
4, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 21
novembre 1997, n. 461, a decorrere dal 1° luglio 1998.
(3) Periodo aggiunto dall'art.
11, comma 1, lett. g), L. 30 dicembre
1991, n. 413, con effetto 1.1.1992.
(4) Comma così sostituito per
effetto del disposto dell'art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, a decorrere dal 1° luglio
1998.
(5) Comma così modificato
dall’art. 10, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505 con applicazione alle operazioni
effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2000.
(6) Comma aggiunto dall'art.
4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 21
novembre 1997, n. 461, a decorrere dal 1° luglio 1998.
(7) Comma così modificato prima dall’art. 2, comma 1,
lett. d), D.Lgs. 21 luglio 1999, n.
259 e successivamente dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 19 luglio 2000, n. 221.
Art. 83
Premi, vincite e indennità
1. I
premi e le vincite di cui alla lettera d)
del comma 1 dell'art. 81 costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito
nel periodo d'imposta, senza alcuna deduzione.
2. Le
indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 81 non
concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente
nel periodo d’imposta a lire 10.000.000. Non concorrono, altresì, a formare il
reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al
viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori
dal territorio comunale (1).
------
(1) Comma così sostituito
dall'art. 37, comma 1, lett. d), L.
21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal 1º gennaio 2000. Restano salvi tutti
gli atti adottati anteriormente alla predetta data e non si fa luogo a
recuperi, a rimborsi d’imposta o applicazione di sanzioni nei confronti dei
soggetti che anteriormente a tale data hanno assunto comportamenti, ovvero
hanno corrisposto o percepito le indennità, i rimborsi o i compensi,
conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 25 della L. 13 maggio 1999,
n. 133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive
dilettantistiche, e a quelle del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre
1999, n. 473 (art. 37, comma 4, L. 21 novembre 2000, n. 342).
Art. 84
Redditi di natura fondiaria
1. I
censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non
determinabili catastalmente, ancorché consistenti in prodotti del fondo o
commisurati ad essi, e i redditi dei beni immobili situati nel territorio dello
Stato che non sono e non devono essere iscritti in catasto con attribuzione di
rendita, concorrono a formare il reddito complessivo nell'ammontare e per il
periodo d'imposta in cui sono percepiti (1).
2. I
redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero concorrono alla
formazione del reddito complessivo nell'ammontare netto risultante dalla
valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo
d'imposta o, in caso di difformità dei periodi d'imposizione, per il periodo
d'imposizione estero che scade nel corso di quello italiano. I redditi dei
fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi, nello Stato estero concorrono a
formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo d'imposta,
ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese (2).
------
(1) Comma così modificato dal'art. 1, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, con effetto 1.1.1988.
(2) Comma così modificato
dall'art. 7, comma 1, lett. a), D.L.
31 maggio 1994, n. 330, conv. L. 27 luglio 1994, n. 473, con effetto 8.12.1993.
Art. 85
Altri redditi
1. I
redditi di cui alla lettera g) del
comma 1 dell'articolo 81 costituiscono reddito per l'ammontare percepito nel
periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti dalla cui
utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso (1).
2. I
redditi di cui alle lettere h), i) e l)
del comma 1 dell'articolo 81 sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare
percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro
produzione. Le plusvalenze indicate alle lettere h) e h-bis) del predetto
articolo 81 sono determinate a norma dell'articolo 54 (2).
------
(1) Comma così modificato
dall'art. 7, comma 1, lett. b), D.L.
31 maggio 1994, n. 330, conv. L. 27 luglio 1994, n. 473, con effetto 8.12.1993.
(2) Comma così modificato
dall'art. 3, comma 25, L. 23 dicembre 1996, n. 662, con effetto dal 1° gennaio
1997.
Titolo II
IMPOSTA
SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE
Capo I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 86
Presupposto dell'imposta
1.
Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è il possesso di
redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'art. 6.
Art. 87 (1)
Soggetti passivi
1. Sono
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
a) le società per azioni e in
accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società
cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello
Stato;
b) gli enti pubblici e privati,
diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
c) gli enti pubblici e privati,
diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
d) le società e gli enti di ogni
tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello
Stato.
2. Tra
gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del primo comma,
si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non
riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri
soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si
verifichi in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera
d) del primo comma sono comprese
anche le società e le associazioni indicate nell'art. 5.
3. Ai
fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti
che, per la maggior parte del periodo d'imposta, hanno la sede legale, o la
sede dell'amministrazione, o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
4.
L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla
legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto
pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli
scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto (2).
4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo
o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente
è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio
dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti
(3).
------
(1) I soggetti indicati nel
presente articolo al comma 1, lettere a)
e b), possono, anche in deroga
all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge
vigente in materia, rivalutare i beni materiali e immateriali con esclusione di
quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa,
nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti
dal bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999 (cfr.
artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, L. 21 novembre 2000, n. 342).
(2) Comma così modificato ex
art. 1, comma 1, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, con decorrenza dal 1°
gennaio 1998.
(3) Comma aggiunto ex art. 1,
comma 1, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, con decorrenza dal 1° gennaio
1998.
Art. 88 (1)
Stato ed enti pubblici
1. Gli
organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento
autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra
enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le
comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.
2. Non
costituiscono esercizio di attività commerciali:
a) l'esercizio di funzioni
statali da parte di enti pubblici;
b) l'esercizio di attività
previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti
esclusivamente a tal fine, comprese le unità sanitarie locali (2).
------
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 4, comma 3-bis, D.L. 31
ottobre 1990, n. 310, conv. L. 22 dicembre 1990, n. 403, con effetto 1.1.1991.
(2) Comma così modificato
dall'art. 22, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con decorrenza dal
1° gennaio 1998.
Art. 89
Base imponibile
1.
L'imposta si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le
disposizioni del capo II per le società e per gli enti commerciali di cui alle
lettere a) e b) del comma primo dell'art. 87, del capo III per gli enti non
commerciali di cui alla lettera c) e
del capo IV per le società e gli enti non residenti di cui alla lettera d) (1).
------
(1) V. le seguenti norme che
escludono dal reddito imponibile alcuni proventi di partecipazione:
- art. 9, comma 3, L. 23 marzo
1983, n. 77 e art. 11, comma 4, L. 14 agosto 1993, n. 344, per i fondi comuni
di investimento;
- art. 10-ter, comma 2, D.L. 23 marzo 1953, n. 77, per organismi di
investimento collettivo mobiliare di diritto estero;
- art. 11-bis, comma 2, D.L. 30 settembre 1983, n. 512, per i fondi comuni
esteri di investimento;
- art. 14, comma 2, D.L. 25
gennaio 1992, n. 84, per le società di investimento in capitale variabile;
- art. 7,
comma 3, L. 31 dicembre 1992, n. 59, per l'aumento gratuito del capitale
sociale delle società cooperative.
Art. 90
Periodo d'imposta
1.
L'imposta è dovuta per periodi di imposta a ciascuno dei quali corrisponde una
obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito negli artt. 94 e 102.
2. Il
periodo d'imposta è costituito dall'esercizio o periodo di gestione della
società o dell'ente, determinato dalla legge o dall'atto costitutivo. Se la
durata dell'esercizio o periodo di gestione non è determinata dalla legge o
dall'atto costitutivo o è determinata in due o più anni, il periodo d'imposta è
costituito dall'anno solare.
3. L'imputazione
dei redditi al periodo d'imposta è regolata dalle disposizioni relative alle
categorie nelle quali rientrano.
4. Se
il periodo d'imposta è superiore o inferiore a dodici mesi i redditi di cui
agli artt. 57 e 78 sono ragguagliati alla durata di esso. Il ragguaglio si
effettua anche ai fini delle disposizioni di cui ai commi secondo 2, 7 e 8
dell'art. 67, agli artt. 69 e 71 e ai commi primo e secondo dell'art. 73 (1).
------
(1) Comma così modificato
dall'art. 3, comma 103, lett. e), L.
28 dicembre 1995, n. 549, con effetto 1.1.1996.
Art. 91
Aliquota dell'imposta
1.
L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l’aliquota del 36 per
cento, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2001, e del 35
per cento, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2003 (1).
------
(1) Comma così modificato
dall'art. 4, comma 1, lett. b), L. 23
dicembre 2000, n. 388, con effetto dal 1° gennaio 2001.
Art. 91-bis (1)
Detrazione di imposta per oneri
1.
Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo
pari al 19 per cento (2) dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis,
limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere
a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica
o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri,
nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente,
tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa
società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dell'onere di cui
all'articolo 13-bis, comma 1, lettera
i-ter) (3).
2.
L'onere di cui al comma 1 non rileva ai fini della maggiorazione di conguaglio
(4).
------
(1) Articolo aggiunto
dall'art. 6, comma 1, L. 2 gennaio 1997, n. 2. Tale disposizione si applica per
le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso
alla data del 23 gennaio 1997.
(2) Aliquota così ridotta
dall’art. 49, comma 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con effetto dal 1°
gennaio 1998.
(3) Comma così modificato
dall'art. 37, comma 1, lett. e), L.
21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal 1º gennaio 2000. Restano salvi tutti
gli atti adottati anteriormente alla predetta data e non si fa luogo a recuperi,
a rimborsi d’imposta o applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che
anteriormente a tale data hanno assunto comportamenti, ovvero hanno corrisposto
o percepito le indennità, i rimborsi o i compensi, conformemente alle
disposizioni di cui all’articolo 25 della L. 13 maggio 1999, n. 133, recante
disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, e
a quelle del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473 (art.
37, comma 4, L. 21 novembre 2000, n. 342).
(4) Comma abrogato dall’art.
2, comma 1, n. 5), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467. Tale disposizione si
applica con riguardo alle distribuzioni degli utili di esercizio, delle riserve
e degli altri fondi, nonché delle riduzioni di capitale sociale o del fondo di
dotazione deliberate a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in
corso al 31 dicembre 1996.
Art. 92
Crediti di imposta
1. Se
alla formazione del reddito imponibile concorrono utili distribuiti in
qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione da società e da enti
commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma primo dell'art. 87, o
redditi prodotti all'estero, si applicano le disposizioni degli artt. 14 e 15.
Art. 93
Scomputo degli acconti
1. I
versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta e le ritenute alla
fonte a titolo d'acconto si scomputano dall'imposta a norma dell'art. 19, salvo
il disposto del comma secondo del presente articolo.
2. Le
ritenute di cui al primo e al secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, e all'art. 1 del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692,
applicabili a titolo di acconto, si scomputano nel periodo di imposta nel quale
i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo ancorché
non siano stati percepiti e assoggettati alla ritenuta. L'importo da scomputare
è calcolato in proporzione all'ammontare degli interessi, e altri proventi che
concorrono a formare il reddito.
Art. 94
Riporto o rimborso delle eccedenze
1.
Salvo quanto disposto dal comma 1-bis,
se l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta, delle ritenute d'acconto e
dei versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli è superiore a quello
dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare
l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta
successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi (1).
1-bis. Il credito d'imposta spettante a
norma dell'articolo 14, per la parte che trova copertura nell'ammontare delle
imposte di cui alla lettera b) del
comma 1 dell'articolo 105, è riconosciuto come credito limitato ed è escluso
dall'applicazione del comma 1. Il credito limitato si considera utilizzato
prima degli altri crediti d'imposta ed è portato in detrazione fino a
concorrenza della quota dell'imposta dovuta relativa agli utili per i quali è
attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare di detti utili
comprensivo del credito limitato e l'ammontare del reddito complessivo
comprensivo del credito stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi
d'imposta ammesse in diminuzione (2).
1-ter. Relativamente al credito d'imposta
limitato di cui al comma 1-bis, il
contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5
dell'articolo 14 (3).
------
(1) Comma così modificato ex
art. 2, comma 1, n. 5) del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467, con effetto dal 1°
gennaio 1998.
Al riguardo si rimanda:
- all'art. 4, comma 3, D.L. 2
marzo 1989, n. 69, conv. L. 27 aprile 1989, n. 154, per lo scomputo delle
eccedenze;
- agli artt. 4 e 21, D.P.R. 4
febbraio 1988, n. 42, per il diritto di scelta tra il riporto e il rimborso
dell'eccedenza;
- all'art. 2,
comma 1, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, conv. L. 6 febbraio 1992, n. 66, per la
compensazione dell'eccedenza Irpef, Irpeg e Ilor.
(2) Comma aggiunto ex art. 2,
comma 1, n. 6) del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467, con effetto dal 1° gennaio
1998 e successivamente così modificato dall’art. 11, D.Lgs. 23 dicembre 1999,
n. 505 con applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data
del 31 dicembre 1999.
(3) Comma aggiunto ex art. 2,
comma 1, n. 6) del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467, con effetto dal 1° gennaio
1998.
Capo II
SOCIETA'
ED ENTI COMMERCIALI
Art. 95
Reddito complessivo
1. Il
reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b)
del comma primo dell'art. 87, da qualsiasi fonte provenga, è considerato
reddito d'impresa ed è determinato secondo le disposizioni degli artt. da 52 a
77, salvo quanto stabilito nelle successive disposizioni del presente capo (1).
2. Le
disposizioni degli artt. 43 e 45 e quelle del capo VI del titolo I, relative
alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, valgono anche per le
società e gli enti di cui al comma primo. La disposizione del comma 3
dell'articolo 62 vale anche per le partecipazioni agli utili spettanti ai
promotori e ai soci fondatori (2).
------
(1) Comma così modificato
dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.L.
27 aprile 1990, n. 90, conv. L. 26 giugno 1990, n. 165, con effetto 2.3.1990.
(2) Periodo così sostituito
dall'art. 14, comma 3, lett. i), L.
24 dicembre 1993, n. 537, con effetto dal periodo di imposta in corso al
31.12.1993.
Art. 96
Dividendi esteri
1. Gli
utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile non residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito
per il 40 per cento del loro ammontare. Tuttavia, la parte di detti utili che
non concorre a formare il reddito rileva agli effetti della determinazione
dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i
criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. Le
minusvalenze e gli altri componenti negativi di reddito derivanti dalle
partecipazioni nelle società indicate nel periodo precedente sono deducibili
limitatamente, per ciascun periodo d'imposta, all'ammontare che eccede quello
dei relativi utili non concorrenti a formare il reddito ai sensi del presente
comma (1).
1-bis. La disposizione di cui al comma 1
non si applica agli utili distribuiti da società collegate residenti in Paesi
non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale
privilegiato individuati con i decreti del Ministro delle finanze (2), di cui
al comma 7-bis dell'articolo 76 (3).
1-ter. Nel caso in cui abbia trovato
applicazione l'articolo 76, comma 7-bis,
gli utili distribuiti non concorrono a formare il reddito per l'ammontare
corrispondente alle spese e agli altri componenti negativi non ammessi in
deduzione (3).
------
(1) Comma così modificato
dall'art. 28, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, conv. L. n. 85/95 e successivamente
dall'art. 2, comma 1, n. 7), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467, con effetto
dal 1° gennaio 1998.
(2) Per gli Stati e territori
non appartenenti alla Comunità europea aventi un regime fiscale privilegiato,
si veda il D.M. 24 aprile 1992.
(3) Comma aggiunto dall'art.
11, comma 14, L. 30 dicembre 1991, n. 413, con effetto 1.1.1992.
Art. 96-bis (1)
Dividendi distribuiti da società non residenti
1. Gli utili distribuiti, in
occasione diversa dalla liquidazione, da società non residenti aventi i
requisiti di cui al comma successivo, se la partecipazione diretta nel loro
capitale è non inferiore al 25 per cento ed detenuta ininterrottamente per
almeno un anno, no concorrono alla formazione del reddito della società
dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare e, tuttavia, detto
importo rileva agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte
di cui a comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per i proventi
di cui al numero 1 di tale comma (2).
2. La disposizione di cui al
comma 1 si applica se la società non residente:
a) riveste una delle forme previste nell'allegato alla
direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990;
b) risiede, ai fini fiscali, in uno Stato membro della
Comunità europea;
c) è soggetta nello Stato di residenza senza possibilità
di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o
temporalmente limitati ad una delle seguenti imposte:
impot
des societes/vennootschapsbelasting in Belgio;
selskabsskat
in Danimarca;
Korperschaftsteuer
in Germania;
impuesto sobre sociedades in
Spagna;
impot
sur les societes in Francia;
corporation
tax in Irlanda;
impot
sur le revenu des collectivites nel Lussemburgo;
vennootschapsbelasting nei
Paesi Bassi;
imposto sobre o rendimento das
pessoas colectivas in Portogallo;
corporation tax nel Regno Unito, o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopra indicate.
2-bis. A seguito dell’ingresso di nuovi
Stati nella Comunità europea, con decreto del Ministro delle finanze è
integrato l’elenco delle imposte di cui alla lettera c) del comma 2 (3).
2-ter. Le disposizioni del comma 1
possono essere applicate anche per le partecipazioni in società, residenti in
Stati non appartenenti all’Unione europea, soggette ad un regime di tassazione
non privilegiato in ragione dell’esistenza di un livello di tassazione analogo
a quello applicato in Italia nonché di un adeguato scambio di informazioni, da
individuare con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale. Con i medesimi decreti possono essere individuate modalità e
condizioni per l’applicazione del presente comma (4).
3. Ai
fini delle disposizioni di cui agli articoli 105, 106 e 107, gli utili previsti
al comma 1 possono essere distribuiti senza applicazione della maggiorazione di
conguaglio (5).
4. Le
disposizioni degli articoli 11, comma 3, e 94, non sono applicabili
relativamente all'eccedenza del credito di imposta di cui all'articolo 14 per
la parte del suo ammontare riferibile agli utili conseguiti fino alla
concorrenza dei dividendi di cui al comma 1. I dividendi di cui al comma 1 concorrono
alla formazione dell'utile per la parte che eccede l'utile che si sarebbe
formato in assenza dei dividendi medesimi e si considerano distribuiti se la
società non dispone di utili assoggettabili all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche e in ogni caso prima della distribuzione di utili
assoggettati a maggiorazione di conguaglio. Gli utili che si considerano
formati con i dividendi di cui al comma 1 devono essere indicati in apposito
allegato alla dichiarazione dei redditi e, se distribuiti, separatamente
evidenziati nei modelli di comunicazione di cui all'art. 7 della legge 29
dicembre 1962, n. 1745, o, in mancanza, in apposita comunicazione, salvo che la
società li assoggetti a maggiorazione di conguaglio. L'eccedenza di cui al
primo periodo si considera relativa ai dividendi di cui al comma 1 per
ammontare pari a quello che non si sarebbe determinato in assenza dei predetti
dividendi. Le disposizioni del presente comma si applicano ad ogni successivo
percettore di utili direttamente o indirettamente formati con i dividendi di
cui al comma 1 (5).
5. Ai
fini degli articoli 61 e 66, le minusvalenze non sono deducibili per la quota
eventualmente determinatasi per effetto della distribuzione degli utili che non
concorrono a formare il reddito ai sensi del presente articolo.
6. Ai
fini dell'applicazione del comma 1 dell'art. 113 le disposizioni di cui ai
commi precedenti sono applicabili solo alle stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di società ed enti commerciali aventi i requisiti indicati
nel comma 2 ovvero nel comma 2-ter (6).
7.
Alle società di cui al comma 1 che risultano controllate direttamente o
indirettamente da uno o più soggetti non residenti in Stati della Comunità
europea le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione
che dimostrino di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale
di beneficiare del regime in esame. A tal fine per l'assunzione delle prove da
parte dell'Amministrazione finanziaria si applicano le procedure di cui ai commi
12 e 13 dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (7).
------
(1) Articolo aggiunto
dall'art. 1, D.Lgs. 6 marzo 1993, n. 136, con effetto 10.3.1993.
(2) Comma così modificato
dall'art. 2, comma 1, n. 8) del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467, con effetto
dal 1° gennaio 1998.
(3) Comma aggiunto per effetto
dell’art. 1, comma 1, della L. 8 maggio 1998, n. 146, con effetto dal 15 maggio
1998.
(4) Comma aggiunto dall'art.
1, comma 1, lett. c), num. 1), L. 21
novembre 2000, n. 342. Le disposizioni contenute nel presente comma si
applicano agli utili percepiti nel periodo d’imposta che inizia successivamente
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al
presente comma (art. 1, comma 2, L. 21 novembre 2000, n. 342).
(5) Comma abrogato dall'art.
2, comma 1, n. 9) del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467, con effetto dal 1°
gennaio 1998.
(6) Comma così modificato
dall'art. 1, comma 1, lett. c), num.
2), L. 21 novembre 2000, n. 342, a partire dagli utili percepiti nel periodo
d’imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dei decreti di cui al comma 2-ter (art. 1, comma 2, L. 21 novembre
2000, n. 342).
(7) Comma abrogato dall'art.
1, comma 1, lett. c), num. 3), L. 21
novembre 2000, n. 342, a partire dagli utili percepiti nel periodo d’imposta
che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dei decreti di cui al comma 2-ter (art. 1, comma 2, L. 21 novembre 2000, n.
342).
Art. 97
Sopraprezzi di emissione e interessi di conguaglio
1. I
sopraprezzi di emissione delle azioni o quote e gli interessi di conguaglio
versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote non concorrono alla
formazione del reddito.
Art. 98
Prestiti obbligazionari
1. Per
le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la
differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza
dell'emissione è deducibile in ciascun periodo d'imposta per una quota
determinata in conformità al piano d'ammortamento del prestito.
Art. 99
Annullamento di azioni proprie
1. In
caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie,
acquistate in attuazione della relativa deliberazione o precedentemente, la
differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni annullate e la
corrispondente quota del patrimonio netto non concorre alla formazione del
reddito.
Art. 100
Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali
1. La
disposizione del comma quarto dell'art. 54 si applica anche per le plusvalenze
delle azioni o quote alienate a norma degli artt. 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma e 2359-bis, terzo comma, del Codice civile e a
norma del settimo comma dell'art. 5 del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come modificato dall'art.
7 della legge 4 giugno 1985, n. 281.
Art. 101 (1)
Oneri fiscali
1.
Nella determinazione del reddito, ferme restando le altre disposizioni
dell'art. 64, è deducibile l'imposta locale sui redditi relativa al periodo di
imposta di competenza.
2. Gli
accantonamenti per l'imposta locale sui redditi non ancora definitivamente
accertata sono deducibili a norma del comma terzo dell'art. 64.
------
(1) Articolo soppresso
dall'art. 10, comma 3, lettera d),
D.L. 19 settembre 1992, n. 384, conv. L. 14 novembre 1992, n. 438, con effetto
dal 19.9.1992.
Art. 102
Riporto delle perdite
1. La
perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per
la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito
complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per
l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di
essi. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro
ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli
63 e 75, commi 5 e 5-bis (1). Detta
differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito
complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile
risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a
titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui al
precedente art. 94.
1-bis. Le perdite realizzate nei primi
tre periodi d'imposta possono, con le modalità previste al comma 1, essere
computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta
successivi senza alcun limite di tempo (2).
1-ter. Le disposizioni del comma 1 non si
applicano nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di
voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga
trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre,
venga modificata l'attività principale in fatto esercitata nei periodi
d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attività
assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del
trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La
limitazione non si applica qualora:
a) le partecipazioni siano
acquisite da società controllate dallo stesso soggetto che controlla il
soggetto che riporta le perdite ovvero dal soggetto che controlla il
controllante di questi;
b) le partecipazioni siano
relative a società che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno
avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità e per le quali dal
conto economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento
risultino un ammontare di ricavi, di cui all'articolo 2425, lettera A), n. 1,
del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro
subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425, lettera B), n. 9), lettere a) e b), del codice
civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi
due esercizi anteriori (2).
------
(1) Periodo aggiunto dall'art.
1, comma 1, lett. m), D.L. 30
dicembre 1993, n. 557, conv. L. 26 febbraio 1994, n. 133, con effetto
30.12.1993.
(2) Comma aggiunto dall'art.
8, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 8
ottobre 1997, n. 358, con decorrenza dall'11 novembre 1997.
Art. 103
Imprese di assicurazione
1.
Nella determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano
attività assicurative sono deducibili, oltre quelli previsti nel capo VI del
titolo I, gli accantonamenti destinati a costituire o ad integrare le riserve
tecniche obbligatorie fino alla misura massima stabilita a norma di legge.
2. Le
provvigioni relative all'acquisizione dei contratti di assicurazione di durata
poliennale stipulati nel periodo di imposta sono deducibili in quote costanti
nel periodo stesso e nei due successivi; tuttavia per i contratti di
assicurazione sulla vita possono essere dedotte per l'intero ammontare nel
predetto periodo. Le provvigioni stesse, se iscritte tra gli elementi
dell'attivo a copertura delle riserve tecniche, sono deducibili nei limiti dei
corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo pari alla durata
di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni.
3. Le
plusvalenze patrimoniali iscritte in bilancio ai fini del margine di
solvibilità, obbligatorio per legge non concorrono a formare il reddito fino a
quando il relativo fondo di integrazione non sia distribuito ai soci anche
mediante riduzione del capitale sociale; le quote di ammortamento dei beni
strumentali non sono ammesse in deduzione per la parte riferibile al maggior
valore ad essi attribuito.
4.
Alle società e agli enti di cui al presente articolo che percepiscono proventi
derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare è
attribuito un credito d'imposta pari a un decimo dell'ammontare dei proventi
stessi. Si applicano le disposizioni dei commi secondo, quarto e quinto
dell'art. 14.
Art. 103-bis (1)
Enti creditizi e finanziari
1. Alla
formazione del reddito degli enti creditizi e finanziari indicati nell'articolo
1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, concorrono i componenti
positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni
"fuori bilancio", in corso alla data di chiusura dell'esercizio,
derivanti da contratti che hanno per oggetto titoli, valute o tassi
d'interesse, o che assumono come parametro di riferimento per la determinazione
della prestazione la quotazione di titoli o valute ovvero l'andamento di un
indice su titoli, valute o tassi d'interesse.
2. La
valutazione di cui al comma 1 è effettuata secondo i criteri previsti dagli
articoli 15, comma 1, lettera c), 18,
comma 3, 20, comma 3 e 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo indicato nel
comma 1. A tal fine i componenti negativi non possono essere superiori alla
differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della
stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente e il corrispondente
valore alla data di chiusura dell'esercizio. Per la determinazione di
quest'ultimo valore, si assume:
a) per i contratti uniformi a
termine negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, l'ultima
quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio;
b) per i contratti di
compravendita di titoli, il valore determinato ai sensi delle lettere a) e c)
del comma 3 dell'articolo 61;
c) per i contratti di
compravendita di valute, il valore determinato ai sensi delle lettere a) e b)
del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;
d) in tutti gli altri casi, il
valore determinato secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 9.
2-bis.
I criteri di valutazione previsti dal comma 2 si applicano anche per i
soggetti, diversi dagli enti creditizi e finanziari, che nei conti annuali
valutano le operazioni fuori bilancio di cui al comma 1 (2).
3. Se
le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalità di copertura
dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi, i relativi
componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo
stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalità
di copertura di rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero
secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura
di rischi connessi ad insiemi di attività e passività. A tal fine l'operazione
si considera di copertura quando ha l'obiettiva funzione di ridurre o
trasferire il rischio di variazione del valore di singole attività e passività
o di insiemi di attività e passività.
------
(1) Articolo aggiunto
dall'art. 1, comma 1. lett. s), D.L.
29 giugno 1994, n. 416, conv. L. 8 agosto 1994, n. 503, con effetto 30.12.1993.
(2) Comma aggiunto dall'art.
2, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal periodo d’imposta in
corso alla data del 31 dicembre 1999.
Banca d'Italia e Ufficio Italiano dei Cambi
1.
Nella determinazione del reddito della Banca d'Italia e dell'Ufficio Italiano
dei Cambi non si tiene conto:
a) degli utili e dei proventi da
versare allo Stato in ottemperanza a disposizioni legislative, regolamentari,
statutarie, a deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito e il
Risparmio o a convenzioni con il Ministero del Tesoro;
b) delle plusvalenze delle
disponibilità in oro iscritte in bilancio in base all'andamento delle
quotazioni sul mercato internazionale e accantonate in apposito fondo del
passivo;
c) delle plusvalenze e
sopravvenienze relative a valute estere, titoli, crediti e debiti in valuta
estera iscritte in bilancio in base all'andamento dei cambi e accantonate in
apposito fondo del passivo.
2. Si
applica la disposizione del terzo periodo del comma secondo dell'art. 76,
nonché le disposizioni dell'articolo 71, comma 2, e dell'articolo 103-bis (1).
------
(1) Comma così modificato
dall'art. 1, comma 1, lett. t), D.L.
29 giugno 1994, n. 416, conv. L. 8 agosto 1994, n. 503, con effetto 30.12.1993.
Ai sensi dell'art. 15, D.P.R.
4 febbraio 1988, n. 42, la disposizione di cui al presente comma vale anche per
le aziende e gli istituti di credito abilitati dalla Banca d'Italia a compiere
operazioni valutarie e in cambi.
Art. 105 (1)
Adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o
partecipanti sugli utili distribuiti
1. Ai
fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui all'articolo 14, le società
e gli enti indicati alle lettere a) e
b) del comma 1 dell'articolo 87
devono rilevare distintamente nella dichiarazione dei redditi:
a) l'ammontare complessivo delle
imposte determinato ai sensi dei commi 2 e 3;
b) l'ammontare complessivo delle
imposte determinato ai sensi del comma 4.
2.
Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera a) del comma 1 le imposte liquidate nelle dichiarazioni dei
redditi, salvo quanto previsto al numero 2) del comma 4, le imposte liquidate
ai sensi dell'art. 36-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed iscritte in ruoli
non più impugnabili ovvero derivanti da accertamenti divenuti definitivi,
nonché le imposte applicate a titolo di imposta sostitutiva. Ai fini del
presente comma si tiene conto delle imposte liquidate, accertate o applicate
entro la data della deliberazione di distribuzione degli utili di esercizio,
delle riserve e degli altri fondi diversi da quelli indicati nel primo comma
dell'articolo 44, nonché delle riduzioni del capitale che si considerano
distribuzione di utili ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 44.
3. In
caso di distribuzione degli utili di esercizio, in deroga alla disposizione
dell'ultimo periodo del comma 2, concorre a formare l'ammontare di cui alla
lettera a) del comma 1 l'imposta
liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo a cui gli utili si
riferiscono anche se il termine di presentazione di detta dichiarazione scade
successivamente alla data della deliberazione di distribuzione. La disposizione
precedente si applica, altresì, nel caso di distribuzione delle riserve in
sospensione d'imposta, avendo a tal fine riguardo all'imposta liquidata per il
periodo nel quale tale distribuzione è deliberata. Qualora, anche con il
concorso dell'imposta liquidata per detti periodi, il credito d'imposta
attribuito ai soci o partecipanti non trovi copertura, la società o l'ente è
tenuto ad effettuare, per la differenza, il versamento di una corrispondente
imposta, secondo le disposizioni dell'articolo 105-bis.
4.
Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera b) del comma 1:
1)
l'imposta, calcolata nella misura del 56,25 per cento, per i proventi
conseguiti a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2001, e del
53,85 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d’imposta in
corso al 1º gennaio 2003, corrispondente ai proventi a che in base agli altri
articoli del presente testo unico o di leggi speciali non concorrono a formare
il reddito a della società o dell'ente e per i quali è consentito computare
detta imposta fra quelle del presente comma (2);
2)
l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a formare il reddito della
società o dell'ente e per i quali è stato attribuito alla società o all'ente
medesimo il credito d'imposta limitato di cui all'articolo 94, comma 1-bis. L'imposta corrispondente ai
proventi di cui al numero 1) è commisurata all'utile di esercizio che eccede
quello che si sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l'imposta
relativa agli utili di cui al numero 2) è computata fino a concorrenza del
credito di imposta ivi indicato, utilizzato in detrazione dalla società o
dall'ente secondo le disposizioni del citato articolo 94, comma 1-bis.
5.
Indipendentemente dalla utilizzabilità da parte dei soci o partecipanti del
credito d'imposta di cui all'articolo 14, gli importi indicati alle lettere a) e b)
del comma 1 sono ridotti, fino a concorrenza del loro ammontare, di un importo
pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1º gennaio 2001, e al 53,85
per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 1º gennaio 2003, degli utili di esercizio,
delle riserve e degli altri fondi, diversi da quelli indicati nel comma 1
dell'articolo 44, distribuiti ai soci o partecipanti, nonché delle riduzioni
del capitale che si considerano distribuzione di utili ai sensi del comma 2 del
medesimo articolo 44. Gli importi distribuiti, se nella relativa deliberazione
non è stato stabilito diversamente, comportano la riduzione prioritariamente
dell'ammontare indicato alla citata lettera a)
(3).
6.
Nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati:
1) gli
incrementi e i decrementi dell'ammontare complessivo delle imposte di cui alla
lettera a) del comma 1 verificatisi
nell'esercizio;
2) gli
incrementi e i decrementi dell'ammontare complessivo delle imposte di cui alla
lettera b) del comma 1 verificatisi
nell'esercizio.
7. Gli
utili distribuiti per i quali non è attribuito ai soci o partecipanti il
credito d'imposta di cui all'articolo 14 ovvero è attribuito il credito
d'imposta limitato di cui agli articoli 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis,
devono essere separatamente indicati nei modelli di comunicazione di cui
all'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, o, in mancanza, in
apposita comunicazione.
8. Nel
caso di omessa comunicazione in conformità a quanto previsto nel comma
precedente, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 14, comma 1, della
medesima legge n. 1745 del 1962. La misura di tali sanzioni è raddoppiata
qualora siano attribuiti ai soci o partecipanti crediti d'imposta inesistenti o
più vantaggiosi.
------
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 2, comma 1, n. 10), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467, con decorrenza
dal 1° gennaio 1998.
(2) Numero così modificato
dall'art. 4, comma 1, lett. c), L. 23
dicembre 2000, n. 388, con effetto dal 1° gennaio 2001.
(3) Comma così modificato
dall'art. 4, comma 1, lett. d), L. 23
dicembre 2000, n. 388, con effetto dal 1° gennaio 2001.
Art.105-bis (1)
Versamenti integrativi
1.
Ferma rimanendo la disposizione dell'articolo 105, comma 3, ultimo periodo, ai
fini della attribuzione del credito d'imposta. di cui all'articolo 14 le
società e gli enti indicati alle lettere a)
e b) del comma 1 dell'articolo 87
possono incrementare l'ammontare indicato alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 105 di una imposta corrispondente al
credito stesso. Se sono distribuiti riserve o fondi, l'imposta va assolta entro
il termine per il versamento del saldo dell'imposta relativa al periodo nel
quale la deliberazione di distribuzione è stata adottata. Se sono distribuiti gli
utili di esercizio, l'imposta va assolta entro il termine per il versamento del
saldo dell'imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi di cui
all'articolo 105, comma 3, primo periodo. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 105, comma 6, nonché quelle degli articoli 9 e 92 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
------
(1) Articolo aggiunto
dall'art. 2, comma 1, n. 11), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467, con decorrenza
dal 1° gennaio 1998.
Art. 106 (1)
Credito d'imposta relativo alla distribuzione di utili fruenti di
agevolazioni territoriali
1. Gli
utili d'esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con utili fruenti
dell'agevolazione di cui all'articolo 105 ,del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, all'articolo 2
della legge 29 gennaio 1986, n. 26, e all'articolo 14, comma 5, della legge 1°
marzo 1986, n. 64, rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare
delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti
per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. A tal fine gli utili
assoggettati a tassazione ai sensi dei citati articoli con l'aliquota ridotta
alla metà, si considerano come utili che non concorrono a formare il reddito
per il 50 per cento del loro ammontare.
------
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 2, comma 1, n. 12), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467, con decorrenza
dal 1° gennaio 1998.
Art. 106-bis (1)
Credito per le imposte pagate all’estero e credito d’imposta figurativo
1.
L’imposta corrispondente al credito per le imposte pagate all’estero di cui
all’articolo 15, nonché quella relativa ai redditi prodotti all’estero, per i
quali in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi è
riconosciuto il credito d’imposta figurativo, sono computate, fino a
concorrenza dei predetti crediti, nell’ammontare delle imposte di cui al comma
4 dell’articolo 105, recante adempimenti per l’attribuzione del credito di
imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, secondo i criteri
previsti per gli utili di cui al numero 2) del predetto comma.
------
(1) Articolo aggiunto
dall'art. 2, comma 1, n. 11), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467 e successivamente
sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d),
L. 21 novembre 2000, n. 342, a partire dai crediti per le imposte pagate
all’estero ammesse in detrazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso
alla data del 10 dicembre 2000 (art. 1, comma 2, L. 21 novembre 2000, n. 342).
Art. 107
Compensazione e rimborso delle eccedenze della maggiorazione di
conguaglio
1. Se
il reddito in base al quale è stata calcolata e applicata la maggiorazione
dell'imposta prevista nel comma primo dell'art. 105 viene successivamente
accertato in misura più elevata, l'imposta dovuta per l'esercizio in cui
l'accertamento è divenuto definitivo è ridotta di un importo pari a quello
dell'imposta corrispondente alla differenza tra il reddito accertato e quello
dichiarato, e comunque non superiore all'ammontare della maggiorazione, aumentato
degli interessi di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602.
2. Nel
caso di successivo recupero a tassazione delle riserve o degli altri fondi in
base al cui ammontare è stata calcolata e applicata la maggiorazione
dell'imposta prevista nel comma secondo dell'art. 105, l'imposta dovuta per
l'esercizio in cui il relativo accertamento è divenuto definitivo è ridotta di
un importo pari a quello dell'imposta corrispondente all'ammontare recuperato a
tassazione, e comunque non superiore a quello della maggiorazione, aumentato
degli interessi di cui al predetto art. 44.
3. Se
l'importo della riduzione di cui ai commi primo e secondo è superiore a quello
dell'imposta dovuta la eccedenza costituisce credito d'imposta agli effetti
dell'art. 94 (1).
------
(1) Comma così modificato
dall'art. 1, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, con effetto 1.1.1988. Si rimanda
agli articoli 4 e 21, D.P.R. n. 42/88, per il diritto di scelta tra il riporto
e il rimborso dell'eccedenza.
Capo III
ENTI
NON COMMERCIALI
Art. 108
Reddito complessivo
1. Il
reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma primo dell'art. 87 è
formato dai redditi fondiari, di capitale, d'impresa e diversi, ovunque
prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti
dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad
imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attività
commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 del Codice
civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica
organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di
diretta imputazione.
2. Il
reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell'art. 8.
2-bis. Non concorrono in ogni caso alla
formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87:
a) i fondi pervenuti ai predetti
enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante
offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da
amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o
in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1,
lettera g), del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in
conformità ai fini istituzionali degli enti stessi (1).
------
(1) Comma aggiunto dall’art.
2, comma 1, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, con decorrenza dal 1° gennaio
1998. Nel comma 2 del decreto citato, si specifica che le attività di cui al
presente comma alla lett. a), sono da
ritenersi esenti da ogni tributo.
Art. 109
Determinazione dei redditi
1. I
redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo degli enti
non commerciali sono determinati distintamente per ciascuna categoria in base
al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano. Si applicano, se
nel presente capo non è diversamente stabilito, le disposizioni del titolo I
relative ai redditi delle varie categorie.
2. Per
l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di
tenere contabilità separata (1).
3. Per
l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 77, commi 1 e 3-bis
(1).
3-bis. Le spese e gli altri componenti
negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di
attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro
importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi ed altri
proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati
promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche
finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto
rapporto (1).
4. Per
gli enti religiosi di cui all'art. 26 della legge 20 maggio 1985, n. 222, che
esercitano attività commerciali, le spese relative all'opera prestata in via
continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri ivi previsti.
4-bis. Gli enti soggetti alle
disposizioni in materia di contabilità pubblica, la contabilità pubblica sono
esonerati dall'obbligo di tenere contabilità separata qualora siano osservate
le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di
legge dagli stessi enti (1).
------
(1) Comma così sostituito
dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, con decorrenza dal 1°
gennaio 1998.
Art. 109-bis (1)
Regime forfetario di determinazione del reddito
1.
Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche,
dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di
lucro e per le pro-loco, dall'articolo 9-bis
del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 1992, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità
ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del
reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti
nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività
corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed
aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli
articoli 54, 55, 56 e 57:
a) attività di prestazioni di
servizi:
1)
fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
2) da
lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per cento (2);
b) altre attività:
1)
fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
2) da
lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.
2. Per
i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed
altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei
ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione
dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.
3. Il
regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno
qualora i limiti indicati nel comma 1 non vengano superati.
4.
L'opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto
dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a
quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione è
effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio
del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.
5. Gli
enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione
nella dichiarazione da presentarsi ai sensi dell'articolo 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
------
(1) Articolo aggiunto
dall’art. 4, comma 1, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, con decorrenza dal 1°
gennaio 1998.
(2) Il limite di L.
360.000.000 relativo al coefficiente di redditività che gli enti non
commerciali che effettuano prestazioni di servizi adottano qualora optino per
la determinazione forfetaria del reddito si intende elevato a L. 600.000.000
(art. 4, comma 1, D.P.R. 12 aprile 2001, n. 222.
Art. 110 (1)
Oneri deducibili
1. Dal
reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione
del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a), f)
e g) del comma 1 dell'articolo 10.
Per l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti,
nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. In caso di
rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme
corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di
imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso.
------
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 2, comma 1, lett. e), D.L.
31 maggio 1994, n. 330, conv. L. n. 473/94, con effetto 8.12.1993.
L'art. 3, comma 4, del decreto
suindicato, così dispone: "Gli oneri dedotti sino al 1991 ai sensi degli
articoli 110, 113 e 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella
formulazione vigente anteriormente alle modificazioni introdotte dall'articolo
2, comma 1, lettere f), g) ed h) del presente decreto, concorrono a formare il reddito complessivo
del periodo d'imposta nel quale è stato conseguito il rimborso.".
Art. 110-bis (1)
Detrazione d'imposta per oneri
1.
Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un
importo pari al 19 per cento (2) degli oneri indicati alle lettere a), g),
h), h-bis), i), i-bis) e
i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis.
La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili
nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito
complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si è fruito della
detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il
rimborso è aumentata di un importo pari al 19 per cento (2) dell'onere
rimborsato (3).
------
(1) Articolo aggiunto dall'art.
3, comma 1, lett. g), D.L. 31 maggio
1994, n. 330, conv. L. 27 luglio 1994, n. 473, con effetto 8.12.1993.
(2) Aliquota così ridotta
dall'art. 49, comma 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con effetto dal 1°
gennaio 1998.
(3) Comma così modificato dall'art.
22, comma 1, lett. c), L. 7 dicembre
2000, n. 383.
Art. 111
Enti di tipo associativo
1. Non
è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o
partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni,
dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme
versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi
associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.
2. Si
considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo
il disposto del secondo periodo del primo comma dell'art. 108, le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento
di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari
determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno
diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo
come componenti del reddito d'impresa o come redditi diversi secondo che le
relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.
3. Per
le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività
svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso
pagamento di corrispettivi specifici effettuate nei confronti degli iscritti,
associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima
attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte
di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o
partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché
le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli
associati (1).
4. La
disposizione del terzo comma non si applica per le cessioni di beni nuovi
prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di
acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di
alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e
aeroportuali né per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti
attività:
a) gestione di spacci aziendali
e di mense;
b) organizzazione di viaggi e
soggiorni turistici;
c) gestione di fiere ed
esposizioni a carattere commerciale;
d) pubblicità commerciale;
e) telecomunicazioni e
radiodiffusioni circolari.
4-bis. Per le associazioni di promozione
sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e) della legge 25 agosto 1991, n. 287,
le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno,
non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi
specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi
in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e
l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette
attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione
degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi
soggetti indicati nel comma 3 (2).
4-ter. L'organizzazione di viaggi e
soggiorni turistici di cui al comma 4-bis
non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche,
sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché
sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3 (2).
4-quater. Per le organizzazioni sindacali
e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività
commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui
al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza
prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di
applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate
verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di
diretta imputazione (2).
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai
commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si
applicano a condizione che le società interessate si conformino alle seguenti
clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella
forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche
in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il
patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra
associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23
settembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del
rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività
del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di
approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le
disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli
organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532,
secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati
o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee
forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza
per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997,
preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo2532, ultimo comma, del
codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e
siano prive di organizzazione a livello locale (3);
f) intrasmissibilità della quota
o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non
rivalutabilità della stessa (2).
4-sexies. Le disposizioni di cui alle
lettere c) ed e) del comma 4-quinquies
non s applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con
le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle
associazioni politiche, sindacali e di categoria (2).
------
(1) Comma così sostituito ex
art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs.
4 dicembre 1997, n. 460, con decorrenza dal 1° gennaio 1998.
(2) Comma aggiunto ex art. 5,
comma 1, lett. b), del D.Lgs. 4
dicembre 1997, n. 460, con decorrenza dal 1° gennaio 1998.
(3) Lettera così modificata
dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, con effetto dal 24
dicembre 1998.
Art. 111-bis (1)
Perdita della qualifica di ente non commerciale
1.
Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di
ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per
un intero periodo d'imposta.
2. Ai
fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei
seguenti parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni
relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle
restanti attività;
b) prevalenza dei ricavi
derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o
prestazioni afferenti le attività istituzionali;
c) prevalenza dei redditi
derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali,
intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le
quote associative;
d) prevalenza delle componenti
negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.
3. Il
mutamento di qualifica opera dal periodo d'imposta in cui vengono meno le
condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere
tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente nell'inventario di cui
all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. L'iscrizione nell'inventario deve essere entro sessanta giorni
dall'inizio del periodo d'imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica
secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1974, n. 689.
4. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici
riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.
------
(1) Articolo aggiunto
dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, con decorrenza dal 1°
gennaio 1998.
Art. 111-ter (1)
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
1. Per
le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle
società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo
svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive
finalità di solidarietà sociale.
2. I
proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono
alla formazione del reddito imponibile.
------
(1) Articolo
aggiunto dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, con
decorrenza dal 1° gennaio 1998.
Capo IV
SOCIETÀ
ED ENTI NON RESIDENTI
Art. 112
Reddito complessivo
1. Il
reddito complessivo delle società e degli enti non residenti di cui alla
lettera d) del primo comma dell'art.
87 è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato ad
esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.
2. Si
considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell'art.
20, tenendo conto, per i redditi di impresa, anche delle plusvalenze e delle
minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali
esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le
stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società ed enti di cui
alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 87 e le
plusvalenze indicate nell'art. 20, comma primo, lettera f) (1).
------
(1) Comma così modificato
dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, con decorrenza dal
1° luglio 1998.
Art. 113
Società ed enti commerciali
1. Per
le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato, eccettuate le società semplici, il reddito complessivo è
determinato secondo le disposizioni del capo II sulla base di apposito conto
dei profitti e delle perdite relativo alla gestione delle stabili
organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili in Italia
(1).
2. In
mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato i redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati secondo le
disposizioni del titolo I relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal
reddito complessivo si deducono gli oneri indicati alle lettere a) e g)
del comma 1 dell'articolo 10 e, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui
avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (2). Si
applica la disposizione dell'articolo 110, comma 1, terzo periodo (2).
2-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino
alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento (3) degli
oneri indicati alle lettere a), g), h),
h-bis, i), i-bis) e i-quater), del comma 1 dell'articolo 13-bis. Si applica la disposizione
dell'articolo 110-bis, comma 1,
ultimo periodo (4).
3. Per
la determinazione del reddito complessivo delle società semplici e delle
associazioni ad esse equiparate a norma dell'art. 5 si applicano in ogni caso
le disposizioni del comma 2.
4. Per
le società di tipo diverso da quelli regolati nel Codice civile si applicano le
disposizioni dei commi 1 e 2 o quelle del comma 3 secondo che abbiano o non
abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali.
------
(1) Comma così modificato
dall'art. 1, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, con effetto 1.1.1988.
(2) Periodo così sostituito
dall'art. 2, comma 1, lett. f), D.L.
31 maggio 1994, n. 330, conv. L. 27 luglio 1994, n. 473, con effetto 8.12.1993.
(3) Aliquota così modificata
dall'art. 49, comma 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con effetto dal 1°
gennaio 1998.
(4) Comma aggiunto dall'art.
3, comma 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, conv. L. 27 luglio 1994, n. 473 (con
effetto 8.12.1993) e successivamente modificato dall’art. 22, comma 1, lett. d), L. 7 dicembre 2000, n. 383.
Enti non commerciali
1. Il
reddito complessivo degli enti non commerciali è determinato secondo le
disposizioni del Titolo I. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono
deducibili nella determinazione del reddito d’impresa che concorre a formarlo,
gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 10 e
l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 643 (1). Si applica la disposizione dell'articolo 110, comma
1, terzo periodo (1).
1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino
alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento (2) degli
oneri indicati alle lettere a), g), h),
h-bis, i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis. La detrazione spetta a condizione
che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito
d'impresa che concorre a formare il reddito complessivo. Si applica la
disposizione dell'articolo 110-bis,
comma 1, terzo periodo (3).
2.
Agli enti non commerciali che hanno esercitato attività commerciali mediante
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni
dei commi 2, 3 e 3-bis dell'art. 109
(4).
2-bis. Sono altresì deducibili:
a) le erogazioni liberali in
denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di
fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro,
svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale,
effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate
nei numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti
parte degli elenchi di cui al primo comma dell'articolo 2 della medesima legge
o assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui
all'articolo 5 della medesima legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese
le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonché
allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il
mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera c) del presente comma, senza la
preventiva autorizzazione del Ministro dell'ambiente, come pure il mancato
assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di
prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determina la indeducibilità
delle spese dal reddito. Il Ministro dell'ambiente dà immediata comunicazione
ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza
delle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a
decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori;
b) le erogazioni liberali in
denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali,
terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela
speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina,
statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private
indicate alla lettera a), effettuate
per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e
sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui
corrispondono tali ambiti protetti;
c) le spese sostenute dai
soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati
ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi
relativi ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della medesima legge o assoggettati
al vincolo assoluto di inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5
della stessa legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (5).
2-ter. Il Ministro dell'ambiente e la
regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego
delle erogazioni di cui alle lettere a),
b) e c) del comma 2-bis del
presente articolo effettuate a favore di soggetti privati, affinché siano
perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai
beneficiari e siano rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli
autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta
dall'autorità di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari (5).
------
(1) Periodo così sostituito
dall'art. 2, comma 1, lett. g), D.L.
31 maggio 1994, n. 330, conv. L. 27 luglio 1994, n. 473, con effetto 8.12.1993.
(2) Aliquota così modificata
dall'art. 49, comma 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con effetto dal 1°
gennaio 1998.
(3) Comma aggiunto dall'art.
3, comma 1, lett. i), D.L. 31 maggio
1994, n. 330, conv. L. 27 luglio 1994, n. 473, con effetto 8.12.1993 e
successivamente modificato dall'art. 22, comma 1, lett. e), L. 7 dicembre 2000, n. 383.
(4) Comma così modificato
dall’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 4 settembre 1997, n. 460, con decorrenza dal
1° gennaio 1998.
(5) Comma aggiunto dall'art.
37, comma 1, L. 6 dicembre 1991, n. 394, con effetto 29.12.1991.
Titolo III
IMPOSTA
LOCALE SUI REDDITI
Art. 115 (1)
Presupposto dell'imposta
1.
Presupposto dell'imposta locale sui redditi è il possesso di redditi fondiari,
di capitale, d'impresa e diversi prodotti nel territorio dello Stato, ancorché
esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o dall'imposta sul
reddito delle persone giuridiche.
2.
Sono esclusi dall'imposta:
a) i redditi derivanti dalla
partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 87, per i quali spetta il credito di imposta di cui all'articolo
14, e alle lettere c) e d) dello stesso articolo (1);
b) i redditi derivanti dalla
partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita
semplice residenti nel territorio dello Stato;
c) i redditi delle imprese
familiari imputati ai familiari collaboratori a norma del quarto comma
dell'art. 5;
d) i redditi indicati alle
lettere l) ed m) del primo comma dell'art. 81;
e) i redditi soggetti a ritenuta
alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva;
e-bis) i redditi d'impresa derivanti
dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli
indicati al comma 1 dell'articolo 87, organizzate prevalentemente con il lavoro
proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il
numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un
massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore
a tre (2).
------
(1) L'imposta locale sui
redditi (ILOR), è abolita, per effetto del disposto dell'articolo 36, comma 1,
lett. b), D.Lgs. 446/1997, a
decorrere dal 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore dell'imposta regionale
sulle attività produttive (IRAP).
È previsto un regime fiscale
sostitutivo per i soggetti che intraprendono nuove iniziative produttive e che
si trovano in determinate situazioni, esplicitamente contemplate negli artt. 1
e 1-bis del D.L. 10 giugno 1994, n.
357, conv. L. 8 agosto 1994, n. 489 (ai quali si rinvia). In luogo dell'imposta
ordinaria si applica una imposta sostitutiva in misura predeterminata
(2.000.000, 3.000.000 e 4.000.000, rispettivamente per il primo, il secondo ed
il terzo anno di attività). Tale imposta sostituisce la tassa di concessione
governativa per la partita IVA, l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e
di arti e professioni, l'imposta comunale sugli immobili, la tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta sul reddito delle persone
fisiche e l'imposta locale sui redditi relative all'esercizio di attività
commerciali e di arti e professioni e l'imposta sul patrimonio netto delle
imprese.
(1) Lettera così sostituita
dall'art. 7, comma 1, lett. d), D.L.
31 maggio 1994, n. 330, conv. L. n. 473/94, con effetto 8.12.1993.
(2) Lettera aggiunta dall'art.
9, comma 2, L. 29.12.1990, n. 408, con effetto 1.1.1991.
Art. 116 (1)
Soggetti passivi
1.
Soggetti passivi dell'imposta locale sui redditi sono le persone fisiche, le
società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e le società ed
enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ovunque
residenti.
2. Non
sono soggette all'imposta le persone fisiche esonerate dall'obbligo di
presentazione della dichiarazione dei redditi.
------
(1) L'imposta locale sui
redditi (ILOR), è abolita, per effetto del disposto dell'articolo 36, comma 1,
lett. b), D.Lgs. 446/1997, a
decorrere dal 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore dell'imposta regionale
sulle attività produttive (IRAP).
Art. 117 (1)
Redditi prodotti nel territorio dello Stato
1. Si
considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell'art.
20.
2. Nei
confronti dei soggetti residenti nel territorio dello Stato si considerano
prodotti nel territorio stesso anche i redditi derivanti da attività
commerciali esercitate all'estero senza una stabile organizzazione con gestione
e contabilità separate.
3. Nei
confronti delle società e degli enti non residenti con stabile organizzazione
nel territorio dello Stato si considerano prodotti nel territorio stesso anche
i redditi di cui al secondo comma dell'art. 112.
------
(1) L'imposta locale sui
redditi (ILOR), è abolita, per effetto del disposto dell'articolo 36, comma 1,
lett. b), D.Lgs. 446/1997, a
decorrere dal 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore dell'imposta regionale
sulle attività produttive (IRAP).
Art. 118 (1)
Base imponibile
1.
L'imposta si applica:
a) per le persone fisiche e per
le società semplici, sui singoli redditi determinati con i criteri stabiliti
nel titolo I. Il reddito delle imprese familiari è assunto al netto delle quote
imputate ai familiari collaboratori;
b) per le società in nome
collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, sul
reddito determinato con i criteri stabiliti nel titolo I;
c) per le società e gli enti
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche residenti nel
territorio dello Stato, e per quelli non residenti con stabile organizzazione
nel territorio stesso, sul reddito complessivo determinato con i criteri
stabiliti dal titolo II, diminuito dei redditi prodotti fuori del territorio
dello Stato. Il reddito complessivo è assunto al lordo degli accantonamenti per
imposta locale sui redditi e delle perdite di precedenti esercizi di cui
all'art. 102;
d) per le società e gli enti
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche non residenti senza
stabile organizzazione nel territorio dello Stato, sui singoli redditi determinati
con i criteri stabiliti nel titolo I.
2. Ai
fini del rapporto di deducibilità di cui all'articolo 63 e all'articolo 75,
comma 5, non si tiene conto dei redditi esclusi dall'imposta ai sensi del comma
4 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (2).
------
(1) L'imposta locale sui
redditi (ILOR), è abolita, per effetto del disposto dell'articolo 36, comma 1,
lett. b), D.Lgs. 446/1997, a
decorrere dal 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore dell'imposta regionale
sulle attività produttive (IRAP).
Si rimanda alle seguenti norme
che escludono dal reddito imponibile alcuni proventi di partecipazione:
- art. 9, comma 3, L. 23 marzo
1983, n. 77 e art. 11, comma 4, L. 14 agosto 1993, n. 344, per i fondi comuni
di investimento;
- art. 10-ter, comma 2, D.L. 23 marzo 1953, n. 77, per organismi di
investimento collettivo mobiliare di diritto estero;
- art. 11-bis, comma 2, D.L. 30 settembre 1983, n. 512, per i fondi comuni
esteri di investimento;
- art. 14, comma 2, D.L. 25
gennaio 1992, n. 84, per le società di investimento in capitale variabile;
- art. 7, comma 3, L. 31
dicembre 1992, n. 59, per l'aumento gratuito del capitale sociale delle società
cooperative.
(2) Comma così modificato
dall'art. 3, comma 103, lett. f), L.
28 dicembre 1995, n. 549, con effetto dal periodo di imposta per il quale il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente
al 13.1.1996; per i periodi di imposta precedenti sono fatti salvi gli effetti
derivanti dall'applicazione dei criteri adottati anche se diversi da quello
previsto da tale disposizione.
Art. 119 (1)
Periodo d'imposta
1.
L'imposta è dovuta per periodi d'imposta, a ciascuno dei quali corrisponde
un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Per
la determinazione del periodo d'imposta e per l'imputazione dei redditi al
periodo d'imposta valgono le disposizioni dei titoli I e II.
------
(1) L'imposta locale sui
redditi (ILOR), è abolita, per effetto del disposto dell'articolo 36, comma 1,
lett. b), D.Lgs. 446/1997, a decorrere
dal 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore dell'imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP).
Art. 120 (1)
Deduzioni
1. Dal
reddito agrario e dal reddito d'impresa delle persone fisiche si deduce una
quota pari al 50 per cento del rispettivo ammontare e comunque non inferiore a
8 né superiore a 16 milioni di lire ragguagliate ad anno, a condizione che il
contribuente presti la sua opera nell'impresa e tale prestazione costituisca la
sua occupazione prevalente (2).
2. Per
le imprese artigiane iscritte nel relativo albo, per le imprese che esercitano
attività di commercio al minuto, attività alberghiera, attività di
somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense
aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e per le
imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne, si deduce una
ulteriore quota pari al 30 per cento del reddito al netto della deduzione di
cui al primo comma, a condizione che l'opera prestata in tali imprese
costituisca l'occupazione prevalente del contribuente. L'ulteriore deduzione
spetta in misura non inferiore a 2 milioni né superiore a 4 milioni di lire
ragguagliate ad anno; tali misure sono elevate a 3 ed a 6 milioni di lire o a 4
ed 8 milioni di lire per le imprese artigiane che per la maggior parte del
periodo d'imposta hanno impiegato, rispettivamente, un apprendista o più
apprendisti.
3. Nei
confronti dei possessori di redditi agrario e d'impresa derivanti
dall'esercizio di un'unica impresa, l'ammontare della deduzione, ferme restando
le misure minima e massima, è calcolato sul cumulo dei redditi stessi ed è
imputato proporzionalmente a ciascuno di essi.
4. La
deduzione prevista nei commi da 1 a 3, calcolata con riferimento alla quota di
reddito spettante a ciascuno dei soci che prestano la propria opera
nell'impresa come occupazione prevalente, spetta anche alle società semplici,
in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello
Stato.
5. La
deduzione, nelle misure stabilite nei commi da 1 a 3, si applica a condizione
che l'imprenditore o la società attesti, nella dichiarazione dei redditi o in
apposito allegato, l'esistenza dei requisiti indicati nei commi stessi.
6. Le
disposizioni del secondo comma si applicano anche per i redditi d'impresa dei
titolari di autorizzazioni all'autotrasporto soci di organismi cooperativi
esercenti l'attività di autotrasporto di merci ai quali sono applicate le forme
e le modalità previdenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1970, n. 602.
------
(1) L'imposta locale sui
redditi (ILOR), è abolita, per effetto del disposto dell'articolo 36, comma 1,
lett. b), D.Lgs. 446/1997, a
decorrere dal 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore dell'imposta regionale
sulle attività produttive (IRAP).
(2) I limiti dell'ammontare
deducibile sono stati così fissati dall'art. 9, comma 3, L. 29 dicembre 1990,
n. 408, con effetto 1.1.1992.
In precedenza gli originari
limiti di 6 e 12 milioni erano stati elevati a 7 e 14 milioni dall'art. 1,
comma 1-bis, D.L. 2 marzo 1989, n.
69, conv. L. 27 aprile 1989, n. 154, con effetto 1.1.1989.
Art. 121 (1)
Aliquota dell'imposta
1.
L'imposta è applicata con l'aliquota del 16,2 per cento.
------
(1) L'imposta locale sui
redditi (ILOR), è abolita, per effetto del disposto dell'articolo 36, comma 1,
lett. b), D.Lgs. 446/1997, a
decorrere dal 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore dell'imposta regionale
sulle attività produttive (IRAP).
Titolo IV
DISPOSIZIONI
COMUNI
Art. 121-bis (1)
Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi
relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di
imprese, arti e professioni
1. Le
spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore
indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e
professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi, sono deducibili
secondo i seguenti criteri:
a) per l'intero ammontare
relativamente:
1)
agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle
autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori
e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali
nell'attività propria dell'impresa;
2) ai
veicoli adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la
maggior parte del periodo d'imposta;
b) nella misura del 50 per cento
relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui all'art. 54 del citato
decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo
è diverso da quello indicato alla lettera a),
numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati
dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.
Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la
deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 50 per cento, limitatamente
ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni
di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per
ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di
acquisizione che eccede lire 35 milioni per autovettura e gli autocaravan, lire
8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei
canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i
limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria;
dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni
per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli e lire
ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività
svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i
suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti,
che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di
noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche
conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35 milioni di lire per le
autovetture è elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da
agenti o rappresentanti di commercio.
2. Ai
fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e le
minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra
l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente
effettuato.
3. Ai
fini dell'applicazione del comma 7 dell'articolo 67, il costo dei beni di cui
al comma 1, lett. b), si assume nei
limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento.
------
(1) Articolo aggiunto
dall’art. 17, comma 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 1997.
Art. 122
Trasformazione della società
1. La
trasformazione della società non costituisce realizzo né distribuzione delle
plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e
il valore di avviamento.
2. In
caso di trasformazione di una società soggetta all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche in società non soggetta a tale imposta, o viceversa, il
reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in
cui ha effetto la trasformazione è determinato secondo le disposizioni
applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito
conto dei profitti e delle perdite.
3. Nel
caso di trasformazione di una società non soggetta all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche in società soggetta a tale imposta le riserve
costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci a norma
dell'art. 5, se dopo la trasformazione siano state iscritte in bilancio con
indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in
caso di distribuzione e l'imputazione di esse a capitale non comporta
l'applicazione del secondo comma dell'art. 44.
4. Nel
caso di trasformazione di una società soggetta all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche in società non soggetta a tale imposta le riserve costituite
prima della trasformazione, escluse quelle di cui al primo comma dell'art. 44,
sono imputate ai soci, a norma dell'art. 5:
a) nel periodo d'imposta in cui
vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite
d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con
indicazione della loro origine;
b) nel periodo d'imposta
successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi siano
iscritte senza la detta indicazione. Ai soci compete in entrambe le ipotesi il
credito d'imposta di cui all'art. 14, a condizione che la dichiarazione dei
redditi della società rechi le indicazioni prescritte dall'articolo 105 (1).
------
(1) Comma così modificato
dall'art. 2, comma 1, n. 14, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467.
Art. 123 (1)
Fusione di società
1. La
fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle
plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse, comprese quelle
relative alle rimanenze e il valore di avviamento. Le plusvalenze e
minusvalenze risultanti dalle situazioni patrimoniali prescritte dall'art. 2502
del Codice civile non si considerano iscritte in bilancio.
2.
Nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o
incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio
per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dell'annullamento
delle azioni o quote di alcuna delle società fuse possedute da altre, e delle
plusvalenze iscritte in bilancio non si tiene conto fino a concorrenza della
differenza tra il costo delle azioni o quote delle società incorporate
annullate per effetto della fusione e il valore del patrimonio netto delle
società stesse risultante dalle scritture contabili (2).
3.
Dalla data in cui ha effetto la fusione la società risultante dalla fusione o
incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o
incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito nei commi
4 e 5.
4. I
fondi in sospensione di imposta iscritti nell'ultimo bilancio delle società
fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della società risultante
dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non siano stati
ricostituiti nel suo bilancio. Questa disposizione non si applica per i fondi
tassabili solo in caso di distribuzione i quali, se e nel limite in cui vi sia
avanzo di fusione o aumento di capitale per ammontare superiore al capitale
complessivo delle società partecipanti alla fusione al netto delle quote del
capitale di ciascuna di esse già possedute dalla stessa o da altre, concorrono
a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante in
caso di distribuzione dell'avanzo o di riduzione del capitale per esuberanza;
quelli che anteriormente alla fusione sono stati imputati al capitale delle società
fuse o incorporate si intendono trasferiti nel capitale della società
risultante dalla fusione o incorporante e concorrono a formarne il reddito in
caso di riduzione del capitale per esuberanza.
5. Le
perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società
incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società
risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non
eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall'ultimo
bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2502
del Codice civile, senza tenere conto dei conferimenti e versamenti fatti negli
ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione
stessa, e sempre che dal conto dei profitti e delle perdite della società le
cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui
la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi, di cui all'art.
2425-bis, parte prima, n. 1, del
Codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato
e relativi contributi, di cui all'art. 2425-bis,
parte seconda, n. 3, del Codice civile, superiore al 40 per cento di quello
risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Se le azioni o
quote della società la cui perdita è riportabile erano possedute dalla società
incorporante o da altra società partecipante alla fusione, la perdita non è
comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo
della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della
determinazione del reddito dalla società partecipante o dall'impresa che le ha
ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima
dell'atto di fusione, e delle plusvalenze di cui al comma secondo iscritte nel
bilancio della società risultante dalla fusione o incorporante (3).
6. Il
reddito delle società fuse o incorporate relativo al periodo compreso tra
l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la fusione è
determinato, secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di
società, in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle
perdite.
7.
L'atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli
effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si è
chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a
quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della società
incorporante.
------
(1) Al riguardo si rimanda:
- al D.Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 544, per l'attuazione della direttiva CEE relativa al regime comune fiscale
tra fusioni di società di Stati membri diversi;
- alla L. 30 luglio 1990, n.
218, per le fusioni tra enti creditizi;
- all'art. 10, L. 29 dicembre
1990, n. 408, per il controllo dell'amministrazione finanziaria sulle fusioni
di società;
- all'art. 3, comma 1, L. 5
febbraio 1992, n. 68, per gli incentivi di fusioni tra imprese di autotrasporto
esistenti.
(2) Comma così modificato
dall'art. 7, comma 6, L. 11 marzo 1988, n. 67, con effetto 1.1.1988.
(3) Comma così modificato dall'art. 28, comma 1, D.L. 2
marzo 1989, n. 69, conv. L. 27 aprile 1989, n. 154, con effetto 2.3.1989.
Art. 123-bis (1)
Scissione di società
1. La
scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova
costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e
minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle
rimanenze e al valore di avviamento. Le plusvalenze e le minusvalenze
risultanti dai progetti di scissione redatti a norma dell'art. 2504-octies del codice civile o delle
situazioni patrimoniali redatte a norma dell'art. 2504-novies dello stesso codice non si considerano iscritte in
bilancio.
2.
Nella determinazione del reddito delle società partecipanti alla scissione non
si tiene conto dell'avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio
delle azioni o quote ovvero all'annullamento di azioni o quote a norma
dell'art. 2504-novies del codice
civile. In quest'ultima ipotesi non concorrono a formare il reddito di ciascuna
società beneficiaria le plusvalenze iscritte in bilancio fino a concorrenza
della differenza tra il costo delle azioni o quote delle società scisse
annullate e il valore risultante dalle scritture contabili della corrispondente
quota del patrimonio netto della società stessa.
3. Il
cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né
distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i
soci della società scissa, fatta salva l'applicazione del comma 3 dell'art. 44
in caso di conguaglio.
4.
Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le posizioni
soggettive della società scissa, ivi compresa quella indicata nell'art. 54,
comma 4 e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e,
in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle
rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che
trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli
elementi del patrimonio scisso, nel quale caso seguono tali elementi presso i
rispettivi titolari.
5. Gli
obblighi di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie sia alle
ritenute sui redditi altrui, restano in capo alla società scissa, in caso di
scissione parziale, ovvero si trasferiscono alle società beneficiarie in caso
di scissione totale, in relazione alle quote di patrimonio netto imputabile
proporzionalmente a ciascuna di esse.
6. Il
valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di accantonamento della società
scissa si considera già dedotto dalle beneficiarie, oltre che, in caso di
scissione parziale, dalla suddetta società, per importi proporzionali alle
quote in cui risultano attribuiti gli elementi del patrimonio ai quali,
specificamente o per insiemi, hanno riguardo le norme tributarie che
disciplinano il valore stesso. Se la scissione non ha effetto retroattivo, il
fondo di cui all'art. 72 si imputa in proporzione ai rischi di cambio esistenti
nel giorno in cui ha effetto la scissione, la valutazione deve essere
effettuata secondo i criteri ivi previsti. Qualora non sia possibile correlare
il valore dei fondi ai predetti elementi, l'attribuzione proporzionale è
effettuata con riguardo alle quote di patrimonio netto attribuite alle società
beneficiarie.
7. Se
gli effetti della scissione sono fatti retroagire a norma del comma 11, per i
beni di cui agli articoli 59 e 61 le disposizioni del precedente comma 4
trovano applicazione sommando proporzionalmente le voci individuate per periodo
di formazione in capo alla società scissa all'inizio del periodo d'imposta alle
corrispondenti voci, ove esistano, all'inizio del periodo medesimo presso le
società beneficiarie.
8. In
caso di scissione parziale e in caso di scissione non retroattiva in società
preesistente i costi fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura
risultante alla data in cui ha effetto la scissione. In particolare:
a) i beni di cui al precedente
comma ricevuti da ciascuna beneficiaria si presumono, in proporzione alle
quantità rispettivamente ricevute, provenienti proporzionalmente dalle voci
delle esistenze iniziali, distinte per esercizio di formazione, della società
scissa e dalla eventuale eccedenza formatasi nel periodo d'imposta fino alla
data in cui ha effetto la scissione;
b) le quote di ammortamento dei
beni materiali e immateriali nonché le spese di cui all'art. 67, comma 7,
relative ai beni trasferiti vanno ragguagliate alla durata dell'utilizzo dei
beni medesimi da parte della società scissa e delle società beneficiarie; detto
criterio è altresì applicabile alle spese relative a più esercizi e agli
accantonamenti.
9. I
fondi in sospensione d'imposta iscritti nell'ultimo bilancio della società
scissa debbono essere ricostituiti dalle beneficiarie secondo le quote
proporzionali indicate al comma 4. In caso di scissione parziale, i fondi della
società scissa si riducono in corrispondenza. Se la sospensione d'imposta
dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società
scissa, i fondi debbono essere ricostituiti dalle beneficiarie che acquisiscono
tali elementi. Nei riguardi della beneficiaria che abbia omesso la
ricostituzione si applicano, per le rispettive quote, le disposizioni dettate
per le fusioni dal comma 4 dell'art. 123 per la società incorporante o
risultante dalla fusione.
10. Le
perdite fiscali della società scissa sono attribuite a norma del comma 4, alle
condizioni e con i limiti stabiliti dalle disposizioni del comma 5 dell'art.
123, riferendosi alla società scissa le disposizioni riguardanti le società
fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la società risultante
dalla fusione o incorporante ed avendo riguardo all'ammontare del patrimonio
netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto di
scissione di cui all'art. 2504-octies
ovvero dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2504-novies.
11. Ai
fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della scissione è
regolata secondo le disposizioni del comma 1 dell'art. 2504-decies del codice civile, ma la retrodatazione degli effetti, ai
sensi dell'art. 2501-bis, numeri 5) e
6), dello stesso codice, opera limitatamente ai casi di scissione totale ed a
condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo di
imposta della società scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a
tale periodo.
12.
Gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta
anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti in caso
di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di
scissione totale, alla società beneficiaria appositamente designata nell'atto
di scissione.
13. I
controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti
obblighi sono svolti nei confronti della società scissa o, nel caso di
scissione totale, di quella appositamente designata, ferma restando la
competenza dell'ufficio delle imposte dirette della società scissa. Se la
designazione è omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per
prima nell'atto di scissione. Le altre società beneficiarie sono responsabili
in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro
debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti
cautelari previsti dalla legge. Le società coobbligate hanno facoltà di
partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi
atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l'Amministrazione.
14. Ai
fini dei suddetti procedimenti la società scissa o quella designata debbono
indicare, a richiesta degli organi dell'Amministrazione finanziaria, i soggetti
e i luoghi presso i quali sono conservate, qualora non le conservi presso la
propria sede legale, le scritture contabili e la documentazione amministrativa
e contabile relative alla gestione della società scissa, con riferimento a
ciascuna delle parti del suo patrimonio trasferite o rimaste. In caso di
conservazione presso terzi estranei alla operazione deve essere inoltre esibita
l'attestazione di cui al comma 10 dell'art. 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se la società scissa o quella designata non
adempiono a tali obblighi o soggetti da essa indicati si oppongono all'accesso
o non esibiscono in tutto o in parte quanto ad essi richiesto, si applicano le
disposizioni del comma 5 del suddetto articolo.
15.
Nei confronti della società soggetta all'IRPEG beneficiaria della scissione di
una società non soggetta a tale imposta e nei confronti della società del
secondo tipo beneficiaria della scissione di una società del primo tipo si
applicano anche, in quanto possibile, rispettivamente i commi 3 e 4 dell'art.
122, considerando a tal fine la società scissa come trasformata per la quota di
patrimonio netto trasferita alla beneficiaria.
16. Le
disposizioni dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono da
interpretare nel senso che si applicano anche alle operazioni di scissione,
disconoscendosi in ogni caso i vantaggi tributari nell'ipotesi di scissioni non
aventi per oggetto aziende o complessi aziendali, anche sotto forma di
partecipazioni, ovvero in quelle di assegnazione ai partecipanti di ciascuno
dei soggetti beneficiari di azioni o quote in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni
nella società scissa (2).
------
(1) Articolo aggiunto
dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 543.
(2) Comma abrogato dall'art.
9, comma 6 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, con decorrenza dall'11 novembre
1997.
Art. 124 (1)
Liquidazione ordinaria
1. In
caso di liquidazione dell'impresa o della società il reddito d'impresa relativo
al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della liquidazione è
determinato in base ad apposito conto dei profitti e delle perdite, ovvero a
norma dell'art. 79 o dell'art. 80 se ne ricorrono i presupposti; il conto dei
profitti e delle perdite deve essere redatto, per le società, in conformità
alle risultanze del conto della gestione prescritto dall'art. 2277 del Codice
civile. Per le imprese individuali la data di inizio della liquidazione, ai
fini delle imposte sui redditi, è quella in cui ne viene data comunicazione
all'Ufficio delle imposte mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Per
le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita
semplice il reddito d'impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la
chiusura della liquidazione è determinato in base al bilancio finale, che deve
essere redatto anche nei casi di cui agli artt. 79 e 80. Se la liquidazione si
protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla
residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio
è determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, ovvero a norma
dell'art. 79 o dell'art. 80 se ne ricorrono i presupposti, salvo conguaglio in
base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae per più di tre esercizi,
compreso quello in cui ha avuto inizio, nonché in caso di omessa presentazione
del bilancio finale, i redditi così determinati, ancorché già tassati
separatamente a norma degli artt. 16 e 18, si considerano definitivi e ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche concorrono a formare il reddito
complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei
soci per i periodi d'imposta di competenza. Se la liquidazione si chiude in
perdita si applicano le disposizioni dell'art. 8.
3. Per
le società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il reddito
relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione è
determinato in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae oltre
l'esercizio in cui ha avuto inizio il reddito relativo alla residua frazione di
tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio è determinato in via
provvisoria in base al rispettivo bilancio, salvo conguaglio in base al
bilancio finale; le perdite di esercizio anteriori all'inizio della
liquidazione non compensate nel corso di questa ai sensi dell'art. 102 sono
ammesse in diminuzione in sede di conguaglio. Se la liquidazione si protrae per
più di cinque esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, nonché in caso
di omessa presentazione del bilancio finale, i redditi determinati in via provvisoria
si considerano definitivi e ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche i redditi compresi nelle somme percepite o nei beni ricevuti dai soci,
ancorché già tassati separatamente a norma degli artt. 16 e 18, concorrono a
formarne il reddito complessivo per i periodi di imposta di competenza.
4. Per
i redditi degli immobili di cui all'art. 57, primo 1 compresi nella
liquidazione l'imposta locale sui redditi si applica in ogni caso a titolo
definitivo anche per la frazione di esercizio e per gli esercizi intermedi di
cui ai commi 2 e 3 (2).
------
(1) Per le norme di attuazione
relative a questo articolo, si rimanda agli artt. 17 e 30, D.P.R. 4 febbraio
1988, n. 42.
(2) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. n. 42/88, con effetto 1.1.1988.
Art. 125 (1)
Fallimento e liquidazione coatta
1. Nei
casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa il reddito d'impresa
relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione di
fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione è determinato in base
al bilancio redatto dal curatore o dal commissario liquidatore. Per le imprese
individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice il
detto reddito concorre a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei
familiari partecipanti all'impresa o dei soci relativo al periodo di imposta in
corso alla data della dichiarazione di fallimento o del provvedimento che
ordina la liquidazione.
2. Il
reddito d'impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura del
procedimento concorsuale, quale che sia la durata di questo ed anche se vi è
stato esercizio provvisorio, è costituito dalla differenza tra il residuo
attivo e il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del
procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti.
3. Per
le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita
semplice la differenza di cui al comma 2 è diminuita dei corrispettivi delle
cessioni di beni personali dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento
o nella liquidazione ed è aumentata dei debiti personali dell'imprenditore o
dei soci pagati dal curatore o dal commissario liquidatore. Ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche il reddito che ne risulta, al
netto dell'imposta locale sui redditi, è imputato all'imprenditore, ai
familiari partecipanti all'impresa o ai soci nel periodo d'imposta in cui si è
chiuso il procedimento; se questo si chiude in perdita si applicano le
disposizioni dell'art. 8. Per i redditi relativi ai beni e diritti non compresi
nel fallimento o nella liquidazione a norma dell'art. 46 del R.D. 16 marzo
1942, n. 267, restano fermi, in ciascun periodo d'imposta, gli obblighi
tributari dell'imprenditore o dei soci.
4.
L'imposta locale sui redditi afferente il reddito d'impresa relativo al periodo
di durata del procedimento è commisurata alla differenza di cui ai commi
secondo e terzo ed è prelevata sulla stessa. Per i redditi di ciascuno degli
immobili di cui all'art. 57, comma 1 e di quelli personali dell'imprenditore o
dei soci compresi nel fallimento o nella liquidazione l'imposta è dovuta per
ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è
prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita (2).
------
(1) Per le norme di attuazione
relative al presente articolo, si rimanda agli artt. 18 e 31, D.P.R. 4 febbraio
1988, n. 42.
(2) Comma così modificato
dall'art. 1, D.P.R. n. 42/1988, con effetto 1.1.1988.
Art. 126
Applicazione analogica
1. Le disposizioni degli artt.
da 122 a 125 valgono, in quanto applicabili, anche nei casi di trasformazione,
fusione, liquidazione e fallimento di enti diversi dalle società.
Art. 127
Divieto della doppia imposizione
1. La
stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso
presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.
Art. 127-bis (1)
Disposizioni in materia di imprese estere partecipate
1. Se
un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche
tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una
impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o
territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto
estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell’esercizio o
periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in
proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si
applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente
ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti
regimi fiscali privilegiati.
2. Le
disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai
soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c).
3. Ai
fini della determinazione del limite del controllo di cui al comma 1, si
applica l’articolo 2359 del codice civile, in materia di società controllate e
società collegate.
4. Si
considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con
decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in
ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in
Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri
criteri equivalenti.
5. Le
disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra che
la società o altro ente non residente svolga un’effettiva attività industriale
o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel
quale ha sede; o dimostra altresì che dalle partecipazioni non consegue
l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti
a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4. Per i fini di cui al presente
comma, il contribuente deve interpellare preventivamente l’amministrazione
finanziaria, ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
recante lo statuto dei diritti del contribuente.
6. I
redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono
assoggettati a tassazione separata con l’aliquota media applicata sul reddito
complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento.
I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI,
nonché degli articoli 96, 96-bis, 102, 103, 103-bis; non si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3. Dall’imposta così
determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell’articolo 15, le imposte
pagate all’estero a titolo definitivo.
7. Gli
utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al
comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino
all’ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma
1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate all’estero, sugli utili
che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo del
presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell’articolo 15, fino a
concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite degli
importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo del predetto comma.
8. Con
decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative
del presente articolo.
------
(1) Articolo aggiunto
dall'art. 1, comma 1, lett. a), L. 21
novembre 2000, n. 342. Le disposizioni contenute nel presente articolo si
applicano ai redditi relativi al periodo d’imposta che inizia successivamente
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma
4 (art. 1, comma 2, L. 21 novembre 2000, n. 342).
Art. 128
Accordi internazionali
1. Le
disposizioni del presente Testo unico si applicano, se più favorevoli al
contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia
imposizione.
Titolo V
DISPOSIZIONI
VARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 129
Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici
1. Per
i terreni dati in affitto per uso agricolo, se per effetto di regimi legali di
determinazione del canone questo risulta inferiore per oltre un quinto alla
rendita catastale, il reddito dominicale è determinato in misura pari a quella
del canone di affitto.
2. In
deroga all'articolo 34, per i fabbricati dati in locazione in regime legale di
determinazione del canone, il reddito imponibile è determinato in misura pari
al canone di locazione ridotto del 15 per cento. Per i fabbricati siti nella
città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la
riduzione è elevata al 25 per cento (1).
------
(1) Comma così sostituito
dall'art. 4, comma 1, lett. e), D.L.
31 maggio 1994, n. 330, conv. L. 27 luglio 1994, n. 473, con effetto 8.12.1993.
Per gli immobili di interesse
storico o artistico vedasi l'art. 11, comma 2, L. 30 dicembre 1991, n. 413, e
per le unità immobiliari non di lusso l'art. 1, comma 1, D.L. 23 gennaio 1993,
n. 16, conv. L. 24 marzo 1993, n. 75.
Art. 130
Società civili
1. Ai
fini delle imposte sui redditi le società civili esistenti alla data di entrata
in vigore del Codice civile, di cui all'art. 204, commi primo e secondo, del
regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono equiparate alle società in nome
collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per
oggetto l'esercizio di attività commerciali. Alle società civili costituite in
forma di società per azioni, di cui al terzo comma del predetto art. 204, si
applicano le disposizioni del presente Testo unico relative a questo tipo di
società.
Art. 131 (1)
Eredità giacente
1. Se
la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del
quale si è aperta la successione, il reddito dei cespiti ereditari è
determinato in via provvisoria secondo le disposizioni del titolo I, se il
chiamato all'eredità è persona fisica o non è noto, e secondo quelle del capo
III del titolo II, se il chiamato è soggetto all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche. Dopo l'accettazione dell'eredità il reddito di tali cespiti
concorre a formare il reddito complessivo dell'erede per ciascun periodo di
imposta, compreso quello in cui si è aperta la successione, e si procede alla
liquidazione definitiva delle relative imposte. I redditi di cui al terzo comma
dell'art. 7, se il chiamato all'eredità è persona fisica o non è noto, sono in
via provvisoria tassati separatamente con l'aliquota stabilita dall'art. 11 per
il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione
dell'eredità (2).
2. Le
disposizioni del primo comma si applicano anche nei casi di delazione
dell'eredità sotto condizione sospensiva o in favore di un nascituro non ancora
concepito.
3.
Nelle ipotesi previste nel primo e secondo comma l'imposta locale sui redditi è
applicata in via definitiva in ciascun periodo di imposta.
------
(1) Per le disposizioni di
attuazione relative al presente articolo, si veda l'art. 19, D.P.R. n. 42/88.
(2) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 4 febbraio
1988, n. 42, con effetto 1.1.1988.
Art. 132 (1)
Campione d'Italia
1. Ai
fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone
fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia
prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo
complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in lire italiane, in
deroga alle disposizioni dell’articolo 9, sulla base di un tasso di cambio
stabilito di triennio in triennio dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, in misura
pari al tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera registrato nel triennio
precedente opportunamente adeguato in ragione della differenza tra i prezzi al
consumo rilevati in Italia e in Svizzera nello stesso triennio (2).
2. I
soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d’imposta in lire
italiane (3).
3. Ai
fini del presente articolo, si considerano iscritte nei registri anagrafici del
comune di Campione d’Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale
nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d’Italia,
sono iscritte all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) dello
stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica (4).
------
(1) Al riguardo si rimanda ai
DD.MM. 17 luglio 1989, 19 ottobre 1992 e 19 maggio 1995, per i tassi di cambio
negli anni dal 1989 al 1997.
Le disposizioni recate dal
presente articolo, relativo al comune di Campione d’Italia, devono intendersi
applicabili anche nei confronti dei soggetti iscritti nell’anagrafe degli
italiani residenti all’estero (AIRE) del comune di Campione d’Italia i quali,
già iscritti nell’anagrafe della popolazione residente nel predetto comune,
hanno nello stesso il domicilio fiscale (art. 40, comma 1, L. 21 novembre 2000,
n. 342).
(2) Comma così sostituito
dall'art. 40, comma 2, lett. a), L.
21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal 1º gennaio 2001.
(3) Comma così sostituito
dall'art. 40, comma 2, lett. b), L.
21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal 1º gennaio 2001.
(4) Comma così sostituito
dall'art. 40, comma 2, lett. c), L.
21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal 1º gennaio 2000.
Art. 133
Riferimenti legislativi ad imposte abolite
1. Il
riferimento contenuto nelle norme vigenti a redditi, o a determinati ammontari
di reddito, assoggettati ad imposte abolite dal 1° gennaio 1974 va inteso come
fatto agli stessi redditi nell'ammontare netto determinato ai fini delle
singole categorie di reddito previste dall'imposta sul reddito delle persone
fisiche.
2. Se
il riferimento è fatto alla non assoggettabilità all'imposta complementare
progressiva sul reddito complessivo, la condizione si considera soddisfatta
quando il reddito complessivo netto determinato ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, aumentato dei redditi esenti da tale imposta,
diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell'art. 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a
ritenuta a titolo di imposta, non supera lire 960 mila. Quando alla formazione
del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente di cui agli
artt. 46 e 47, lettere a) e b), il predetto ammontare viene elevato
di lire 360 mila per ogni reddito di lavoro dipendente considerato.
3. Se
il riferimento è fatto ad un reddito complessivo netto agli effetti
dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo non superiore ad
un determinato ammontare indicato nella legge, la condizione si considera
soddisfatta quando il reddito complessivo netto determinato ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, aumentato dei redditi esenti da
tale imposta, diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell'art. 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o
assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera l'ammontare indicato
nella legge stessa, aumentato come previsto nel secondo comma quando alla
formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente.
4. Se
il riferimento è fatto ad un ammontare dell'imponibile dell'imposta
complementare progressiva sul reddito complessivo iscritto a ruolo, la
condizione si considera soddisfatta se il reddito complessivo, determinato ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, aumentato dei redditi
esenti da tale imposta, diversi da quelli indicati nei primi tre commi
dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera la somma
indicata dalla legge, aumentata di lire 240 mila per il contribuente, di lire
100 mila per ciascun componente la famiglia che risulti a carico del
contribuente al 31 dicembre dell'anno per il quale l'imposta è dovuta e di lire
360 mila per ogni reddito di lavoro dipendente.
5. Se
il riferimento è fatto alla quota esente dall'imposta complementare progressiva
sul reddito o ad un suo multiplo, tale ammontare è determinato in lire 240 mila
o nel rispettivo multiplo.
6. Se
il riferimento è fatto ad una quota o ad un determinato ammontare del reddito
imponibile di una o più categorie dell'imposta di ricchezza mobile, il
riferimento stesso va fatto per le categorie B e C/1 ai redditi netti di lavoro
autonomo e d'impresa determinati ai sensi del titolo I, capi V e VI, diminuiti
di lire 360 mila, e per la categoria C/2 ai redditi di lavoro dipendente ed
assimilati determinati ai sensi dello stesso titolo I, capo IV, diminuiti di
lire 840 mila. Nelle ipotesi di cui all'art. 5 il riferimento va fatto alla
quota del reddito d'impresa o di lavoro autonomo della società o associazione,
diminuito di lire 360 mila, imputabile all'interessato.
7. Se
il riferimento è fatto alla non iscrizione nei ruoli dell'imposta sui redditi
di ricchezza mobile, la condizione si intende soddisfatta se il contribuente
non possiede redditi di impresa o redditi di lavoro autonomo di ammontare
superiore a lire 360 mila ovvero redditi derivanti da capitali dati a mutuo o
redditi diversi.
8. Se i
benefici conseguiti consistono in somme che concorrono alla formazione del
reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di
esse somme non si tiene conto agli effetti della verifica dei limiti stabiliti
dalle singole leggi per la concessione dei benefici medesimi.
9.
Nelle domande agli Uffici delle imposte volte ad ottenere i certificati da cui
risultino le condizioni previste nel presente articolo, il richiedente deve
dichiarare se ed in quale misura possiede redditi assoggettati a ritenuta a
titolo di imposta e redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone
fisiche, diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell'art. 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
10. Gli
Uffici delle imposte rilasciano i certificati di cui al comma 9 anche in base a
dichiarazione attestante i fatti oggetto della certificazione, resa
dall'interessato ad un funzionario dell'Ufficio competente. Alla dichiarazione
si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per il rilascio
dei certificati sono in ogni caso dovuti i diritti previsti nei numeri 1) e 4)
della tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 648.
11. Le
disposizioni di cui al decimo comma si applicano altresì per il rilascio di
certificati concernenti la presentazione della dichiarazione dei redditi e la
situazione reddituale da essa risultante.
Art. 134
Redditi dei fabbricati
1. Per i
periodi d'imposta anteriori a quello in cui avranno effetto le modificazioni
derivanti dalla prima revisione effettuata ai sensi del comma 2 dell'art. 34 le
rendite catastali dei fabbricati saranno aggiornate mediante l'applicazione di
coefficienti stabiliti annualmente, per singole categorie di unità immobiliari
urbane, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della
Commissione censuaria centrale (1).
2.
Fino al termine di cui al primo comma, qualora il canone risultante dal
contratto di locazione ridotto di un quarto sia superiore alla rendita
catastale aggiornata per oltre un quinto di questa, il reddito è determinato in
misura pari a quella del canone di locazione ridotto di un quarto. Per i
fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di
Murano e di Burano la disposizione si applica con riferimento al canone di
locazione ridotto di due quinti anziché di un quarto; per i fabbricati
strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali
trasformazioni, la presente disposizione si applica con riferimento al canone
di locazione ridotto di un terzo, salvo il disposto del secondo comma dell'art.
40. Fino al termine medesimo le disposizioni del secondo comma dell'art. 129 si
applicano con riferimento alla rendita catastale aggiornata.
3.
L'aggiornamento delle rendite catastali degli immobili riconosciuti di
interesse storico o artistico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e
successive modificazioni e integrazioni, è effettuato mediante l'applicazione
del minore tra i coefficienti previsti per i fabbricati. Qualora i predetti
immobili risultino allibrati al catasto terreni, la relativa rendita catastale
è ridotta a metà ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi. Il
mutamento di destinazione degli immobili medesimi senza la preventiva
autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali e il mancato
assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di
prelazione dello Stato sugli immobili vincolati determinano la decadenza
dall'agevolazione tributaria, ferma restando ogni altra sanzione.
L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali ne dà al competente Ufficio
delle imposte immediata comunicazione, dal ricevimento della quale inizia a
decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi.
------
(1) Al riguardo si rimanda:
- al D.M. 27 settembre 1991,
per la determinazione delle tariffe d'estimo dei fabbricati per l'intero
territorio nazionale;
- al D.M. 20 gennaio 1990, per
la revisione generale del catasto edilizio urbano;
- all’art. 4, comma 4, L. 29
dicembre 1990, n. 405, per gli effetti della revisione disposta con D.M. 20
gennaio 1990;
- al D.M. 18 marzo 1991, per
la revisione della qualificazione, della classificazione e del classamento
delle unità immobiliari urbane;
- all’art. 2, comma 1, D.L. 23
gennaio 1993, n. 16, conv. L. 24 marzo 1993, n. 75, per l'applicazione delle
tariffe d'estimo fino al 31 dicembre 1993.
Art. 135
Disposizioni in materia di agevolazioni tributarie
1.
Restano ferme, oltre alle agevolazioni tributarie previste dal D.P.R. 29
settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, e da leggi speciali le
agevolazioni disposte a favore di consorzi e di cooperative dal terzo comma
dell'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni.
Art. 136
Entrata in vigore
1. Il
presente Testo unico entra in vigore il 1° gennaio 1988 con effetto per i
periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1987.
------
(*) Provvedimento pubblicato nella G.U. 31 dicembre
1986, n. 302.