Circolare INPS n° 184 del 18 Ottobre 2001
OGGETTO: |
Art. 122 della legge 388 del 23 dicembre 2000- interventi per agevolare la raccolta dei prodotti agricoli. |
Interpretazione dell’art. 122 della Legge 388 del 23 dicembre 2000.
Nota n° 49 del 20 settembre 2001 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
L’art. 122 della legge 388 del 23 dicembre 2000 ha previsto " in sede di sperimentazione e per un periodo non superiore a due anni, i coltivatori diretti iscritti negli elenchi provinciali possono avvalersi per la raccolta di prodotti agricoli, in deroga alla normativa vigente, di collaboratori occasionali di parenti ed affini entro il quinto grado per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a tre mesi".
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con nota n° 49/2001 del 20 settembre 2001 avente ad oggetto " Art. 122 della Legge 23.12.2000, n° 388"ed il cui contenuto viene di seguito riportato:
" Con circolari n° 12/2001 del 22 gennaio e n° 49 dell’8 maggio c.a., sono state impartite direttive circa l’interpretazione da darsi alle norme di cui all’art.122 della Legge indicata in oggetto (Finanziaria 2001).
Nel richiamare la questione si chiarisce che questo Ministero, riesaminata attentamente tale disposizione per quegli aspetti che attengono al rapporto previdenziale ed assistenziale, ritiene che, in attesa di una organica revisione della materia relativa alle prestazioni rese dai parenti e dagli affini del coltivatore diretto, le collaborazioni occasionali, qualora rese a titolo gratuito, non configurino un rapporto di lavoro subordinato od autonomo e, pertanto, non possono dare luogo all’insorgenza di obbligazioni contributive.
A tale interpretazione vorranno pertanto attenersi gli organi di vigilanza degli Uffici in indirizzo."
Nella fattispecie il Ministero competente nel riesaminare la questione, precedentemente gestita dalle circolari n° 12/2001 e 49/2001, per gli aspetti che attengono al rapporto previdenziale ed assistenziale, ritiene che la collaborazione occasionale, qualora sia resa a titolo gratuito, non delinea un rapporto di lavoro subordinato o autonomo e pertanto non può essere assoggettata ad alcun tipo di contribuzione.