COORDINAMENTO ISPEZIONE DEL LAVORO
OGGETTO
: art. 122 Legge n° 388/2000 (Finanziaria 2001).
Con l’art. 122 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), si è consentito – in sede di sperimentazione e per un periodo non superiore a due anni - ai coltivatori diretti iscritti negli elenchi provinciali di avvalersi, per la raccolta dei prodotti agricoli, in deroga alla normativa vigente, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il quinto grado, per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a tre mesi.Dalla lettera della norma de qua emerge come i soggetti legittimati ad avvalersi di collaborazioni occasionali siano soltanto i coltivatori diretti del fondo, mentre i soggetti abilitati a prestarla siano solo i parenti e gli affini (entro il quinto grado): l’art. 122 descrive una particolare forma di compartecipazione familiare nel settore agricolo.
La figura dell’imprenditore (più esattamente "piccolo imprenditore", come viene qualificato ai sensi dell’art.2083 c.c. il coltivatore diretto del fondo) da un lato, e quella del parente e dell’affine che collaborano con il primo, dall’altro, danno vita ad un rapporto collaborativo, in seno all’impresa agricola, che quand’anche non sia qualificabile in termini di lavoro subordinato tout court, deve pur sempre essere attratto nella sfera della compartecipazione familiare, con tutte le conseguenze ad essa connesse, essenzialmente sul piano delle assicurazioni sociali obbligatorie e degli infortuni sul lavoro.
A tal proposito si richiama l’attenzione sulla disposizione normativa contenuta nell’art. 2 della L. n. 1412 del 1964 – disposizione più volte prorogata, da ultimo a tempo indeterminato con l’art. 19, comma 2, D.L. n. 7 del 1970, convertito in L. n. 83/70 – a tenore della quale sono inseriti nelle categorie dei soggetti che i datori di lavoro e i concedenti sono tenuti a denunciare, ai fini dell’accertamento dei contributi, i compartecipanti familiari con l’indicazione delle loro generalità e del numero di giornate di lavoro prestate.
Tale norma estende le assicurazioni sociali obbligatorie, compresa quella relativa agli infortuni sul lavoro - considerato che riguarda l’accertamento contributivo unificato di cui al R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2138 e successive modificazioni - anche al rapporto di compartecipazione, che pur essendo attratto nella sfera del rapporto di lavoro autonomo, beneficia, in tal modo, dei vantaggi che il vincolo di subordinazione reca con sé a favore di ogni lavoratore sul piano assistenziale e previdenziale.
La deroga contenuta nell’art.122 della Finanziaria 2001 è da intendersi riferita ai requisiti di parentela e di affinità previsti per la compartecipazione agraria, che nella norma in esame vengono estesi fino al quinto grado, ma non anche, per quanto sopra argomentato, all’applicazione degli istituti di previdenza ed assistenza a favore dei familiari e degli affini del coltivatore diretto.
L’interpretazione resa con la presente è peraltro corroborata dalla necessità di una lettura conforme della norma sopra citata al dettato costituzionale di cui all’art. 35, comma 1, della Carta fondamentale, posto che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, nonché alla previsione dell’art. 38, comma 2, Cost., a tenore del quale i lavoratori hanno diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO