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Circolare Ministero del Lavoro n° 12 del 22 gennaio 2001
COORDINAMENTO ISPEZIONE DEL LAVORO
OGGETTO: Legge finanziaria 2001 (L. 23 dicembre 2000, n.388). Disposizioni in materia di lavoro: chiarimenti operativi
1. GENERALITA’
La finanziaria per il 2001, approvata con Legge 23 dicembre 2000 n.388, apporta numerose modifiche riguardanti la legislazione in materia di lavoro, alcune delle quali hanno riflessi sull’attività di vigilanza. Si ritiene pertanto, sentito l’apposito Gruppo di lavoro, di fornire le prime disposizioni applicative, attesa l’urgenza di determinare un’uniformità d’indirizzo nello svolgimento delle procedure ispettive. Tali modifiche sono state introdotte con le seguenti disposizioni: art.7 (incentivi per l’incremento dell’occupazione), art.15 (agevolazioni fiscali in materia di scambi di servizi tra aziende agricole e comuni montani), art.76 (previdenza giornalisti), art.79 (norme in materia di ENPALS), art.80 (disposizioni in materia di politiche sociali),art.116 (misure per favorire l’emersione del lavoro irregolare), art.117 (disposizioni in materia di lavoro temporaneo), art.119 (potenziamento dell’attività ispettiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), art.122 (interventi per agevolare la raccolta di prodotti agricoli).2. ABOLIZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA CONTRIBUTIVA
Particolare rilevanza nell’ambito delle norme sopra richiamate assume l’avvenuta abolizione degli illeciti amministrativi di cui all’art.35, 2° e 3° comma della Legge 689/81 ad opera dell’art.116, comma 12 della Legge 338/2000.
La nuova legge dispone infatti l’abrogazione delle disposizioni sanzionatorie in caso di omesso o ritardato versamento di contributi e premi (comma 2°) , nonché delle violazioni alle stesse connesse ai sensi del 3° comma (ad esempio, omessa o irregolare registrazione del lavoratore sul libro matricola e/o sul libro paga, mancata denuncia di esercizio all’INAIL, omessa presentazione dei modelli DM/10 all’INPS, ecc.).
Resta tuttora in vigore invece il comma 7 dell’art.35, che prevede l’applicazione delle sanzioni amministrative per tutte le violazioni non connesse all’omesso o ritardato pagamento di contributi o premi.
Si evidenzia altresì che il venir meno della perseguibilità in via amministrativa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie non determina modifiche ai poteri di accertamento conferiti dalle disposizioni vigenti all’organo ispettivo, né in ordine al coordinamento della vigilanza svolta dagli altri enti in capo alle Direzioni Provinciali del lavoro.
Tanto premesso, al fine di consentire agli istituti previdenziali di procedere al recupero dei contributi, nonché all’applicazione delle previste sanzioni civili, si fa rilevare che il verbale d’ispezione, da redigere in più copie (una per ogni soggetto interessato), dovrà essere formulato in modo tale da consentire l’esatta individuazione delle irregolarità accertate e delle conseguenti sanzioni civili da applicare in relazione alle seguenti ipotesi:
Relativamente all’ipotesi di cui al punto 4), si rileva che mentre il tenore letterale dell’originario art.37 L.689/81 ancorava la responsabilità penale del datore di lavoro, in materia di omissione o falsità di registrazioni o denunce obbligatorie, all’omesso versamento di contributi e premi pari ad un importo mensile non inferiore a 5 milioni, la nuova formulazione dello stesso aggiunge a tale necessario requisito l’ulteriore precisazione per cui l’omissione deve comunque superare la metà dei contributi dovuti complessivamente nel mese di riferimento.
3.ABOLIZIONE SANZIONI PER VIOLAZIONI FORMALI IN MATERIA DI COLLOCAMENTO
Per ciò che concerne l’ultimo inciso del comma 12 dell’art.116, che estende l’abrogazione delle sanzioni amministrative alle violazioni formali in materia di collocamento, è necessario stabilire preliminarmente quali disposizioni rientrino nella disciplina riguardante la materia del collocamento e, nell’ambito di questa, individuare quelle di carattere formale.
4. ALTRE DISPOSIZIONI
Per quanto riguarda i restanti articoli della Finanziaria indicati in premessa, si richiama l’attenzione di codesti Uffici sui seguenti punti:
a) l’art.7, che prevedendo incentivi a favore dei datori di lavoro per l’incremento dell’occupazione, legati all’osservanza dei CCNL e al rispetto delle norme di sicurezza, impegna l’organo di vigilanza a segnalare, per la revoca dei benefici, al competente ufficio dell’Amministrazione finanziaria le violazioni non formali in materia contributiva e di sicurezza del lavoro per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a lire 5 milioni;
b) l’art.76, che estende l’iscrizione all’INPGI, prima riservata ai giornalisti professionisti e praticanti, ai pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato, i quali possono tuttavia optare per il mantenimento dell’iscrizione presso l’INPS;
c) l’art.79, che, in relazione alle convenzioni stipulate dalla SIAE rispettivamente con l’INPS e con l’ENPALS, attribuisce agli agenti della predetta società, con contratto a tempo indeterminato, la facoltà di "raccogliere e verificare dichiarazioni del lavoratore e documentazioni riferite al relativo rapporto di lavoro". In considerazione delle perplessità sollevate da alcuni uffici circa la portata di tale facoltà non accompagnata a specifici poteri di accesso e di accertamento in materia di rapporti di lavoro, si fa riserva di fornire chiarimenti non appena perverrà riscontro ai quesiti formulati sull’argomento;
d) l’art.117, che apportando alcune modifiche alla L.196/97 in materia di lavoro interinale, converte, nei casi in cui difetti la forma scritta, il contratto di prestazioni temporanee in contratto a tempo determinato anziché indeterminato e che estende l’ipotesi di fornitura anche al lavoro domestico;
e) il comma 4 dell’art.119, che prevede, in analogia a quanto già stabilito per il libro paga, la possibilità di sostituire il libro matricola tradizionale con fogli mobili alle condizioni e modalità che saranno stabilite con apposito Decreto ministeriale;
f) l’art.122, che, in aggiunta a quanto già disposto dall’art.18 della Legge 31 gennaio 1994,n.97 in materia di scambio di manodopera nei Comuni montani, prevede che, per un periodo non superiore a 2 anni, i coltivatori diretti possano avvalersi di collaborazioni occasionali di parenti e affini entro il quinto grado, senza la costituzione di rapporto di lavoro subordinato e assicurativo, per un periodo non superiore a tre mesi per ciascun anno solare.
Si confida nella piena osservanza dei contenuti della presente circolare da parte di codeste Direzioni, ferma restando la possibilità di fornire eventuali suggerimenti e segnalare difficoltà di ordine operativo.
Si raccomanda altresì la massima diffusione della direttiva a tutto il personale ispettivo interessato.