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OGGETTO: |
Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 28 ottobre 2002 emanato in applicazione dell’art.1 del D.L. 9 settembre 2002 n. 195, convertito in legge 9 ottobre 2002 n.222 in materia di legalizzazione del lavoro irregolare reso dagli extracomunitari. |
1. Premessa.
Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 ottobre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2003, in attuazione a quanto previsto dal comma 7 dell’art. 1 del D.L. 9 settembre 2002 n. 195, convertito in Legge 9 ottobre 2002 n. 222, disciplina la regolarizzazione dei periodi antecedenti ai tre mesi della legalizzazione degli extracomunitari, di cui al medesimo comma 1 dell’art. 1 del citato Decreto Legge.
Con circolari n. 161 del 25 ottobre 2002 e n. 169 del 14 novembre 2002 sono state fornite alle aziende agricole le prime disposizioni in merito alla legalizzazione dei lavoratori extracomunitari nonché alle modalità di pagamento dei contributi correnti.
Con la presente vengono fornite le precisazioni per l’accesso all’ulteriore periodo regolarizzabile.
2. Agevolazioni :art. 3 del D. M. del 28 ottobre 2002.
I datori di lavoro interessati devono versare, previa domanda, all’INPS, i contributi previdenziali per le gestioni pensionistiche ( aliquota dovuta per il fondo pensioni lavoratori dipendenti a carico del datore di lavoro e del lavoratore e quota base) secondo le disposizioni all’epoca vigenti.
Il pagamento dei contributi può essere effettuato in unica soluzione o ratealmente entro il 16 di ciascun mese.
Al riguardo l’art. 3 recita, altresì, che sono dovuti “…. i relativi interessi ….. per i periodi antecedenti i tre mesi di cui al medesimo comma 1 dell’art. 1, in unica soluzione ovvero in rate mensili di eguale importo, maggiorate:
a) fino a ventiquattro mesi degli interessi legali;
b) fino a trentasei mesi, degli interessi di dilazione a decorrere dal venticinquesimo mese.”
3. Soggetti e periodi regolarizzabili.
Come si evince dal disposto dell’art. 3 in argomento la norma è posta a tutela dei rapporti di lavoro relativi ai lavoratori occupati per i periodi antecedenti al 10 giugno 2002 e per i quali i datori di lavoro abbiano versato entro l’11 novembre 2002 il contributo forfetario di 700 € e per i periodi per i quali non è ancora intervenuta la prescrizione quinquennale calcolata alla data di presentazione della originaria domanda di regolarizzazione.
La regolarizzazione dei periodi non prescritti è subordinata alla stipula del contratto di soggiorno così come previsto dall’ art. 5 bis del T.U. n. 286/1998 modificato dall’art. 33 della legge 189/2002.
4. Adempimenti delle aziende.
Le aziende interessate alla regolarizzazione dei periodi pregressi per i lavoratori extracomunitari legalizzati devono presentare apposita domanda, utilizzando il modello di regolarizzazione allegato alla circolare e sottoscrivere l’opzione relativa alle modalità di pagamento cui intendono aderire .
Alla domanda devono essere allegati i modelli di dichiarazione trimestrale con l’indicazione di tutti gli elementi utili al calcolo contributivo ed all’aggiornamento della posizione assicurativa dei lavoratori.
Il modello di dichiarazione da utilizzare è il Dmag- unico anche per i trimestri per i quali non era ancora in uso.
Come chiarito al successivo punto 5, sarà cura delle Sedi provvedere al calcolo dei contributi dovuti che dovranno, quindi, essere versati, con il consueto modello F24, in unica soluzione ovvero in rate mensili secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di accoglimento della domanda di regolarizzazione.
L’inosservanza delle obbligazioni assunte determinerà l’iscrizione a ruolo dei contributi e relativi oneri accessori, nonché la riscossione a mezzo concessionario.
5. Adempimenti delle Sedi.
Le Sedi dopo aver valutato attentamente le domande provvederanno a determinare il calcolo contributivo per trimestre di competenza e relativi interessi legali calcolati al tasso vigente alla data della domanda per il periodo che va dalla naturale scadenza del debito contributivo alla data del versamento per i pagamenti effettuati in unica soluzione.
Per i pagamenti rateali in ventiquattro o trentasei mesi l’insieme dei contributi ed interessi calcolati dovrà essere moltiplicato per i coefficienti indicati negli allegati alla circolare n. 115 del 30 giugno 2003.
Si fa riserva di fornire alle Sedi la procedura per la
gestione dei carichi contributivi e della notifica al contribuente dei dati da
esporre sul modello F24 di pagamento.