Torna a Lavoratori Extracomunitari

Circolare INPS n° 161 del  25 ottobre 2002

 

 

OGGETTO:

Legge 30.7.2002, n. 189, art. 33 e D.L. 9.9.2002, n. 195, convertito in legge 9.10.2002, n. 222. Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari.

 

 

PREMESSA

L’art. 33 della legge 30.7.2002, n. 189 (1), recante modifiche al T.U. delle norme in materia di immigrazione n. 286 del 1998, ha previsto disposizioni finalizzate all’emersione del lavoro irregolare di personale di origine extracomunitaria, che sia stato occupato nel trimestre antecedente l’entrata in vigore della norma (10.9.2002) in attività di assistenza a componenti di famiglie affetti da patologie o handicap (c.d. badanti) che ne limitano l’autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf), mediante il versamento di un contributo forfetario pari a € 290,00 per ciascun lavoratore da regolarizzare, determinato dal decreto ministeriale del 26.8.2002 (2). Con ordine del giorno del 11.7.2002, accolto dal Governo, il Senato aveva inoltre impegnato quest’ultimo ad emanare un provvedimento che prevedesse la possibilità di regolarizzare anche i lavoratori extracomunitari che prestano lavoro subordinato non domestico. Ne è conseguita l’emanazione del D.L. 9.9.2002, n. 195, convertito, con modificazioni, in legge  9.10.2002, n. 222 (3), che prevede che chiunque abbia occupato, nel trimestre antecedente l’entrata in vigore della norma (10.9.2002), lavoratori extracomunitari in posizione irregolare (privi del permesso di soggiorno per lavoro) può regolarizzare il rapporto di lavoro mediante il versamento di un contributo forfetario pari a € 700,00 per ciascun lavoratore occupato da regolarizzare.

In entrambe le fattispecie i datori di lavoro devono denunciare, entro la data dell’11 novembre 2002 (4), la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione di apposita dichiarazione di regolarizzazione, accompagnata, tra l’altro, dall’attestato di versamento del contributo forfetario di cui sopra. Per entrambe le fattispecie l’avvenuta presentazione della dichiarazione determina la non punibilità per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative e comunque afferenti all’occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente al 10.9.2002.

 

DESTINATARI DELLA NORMA

 

a) Datori di lavoro

L’art. 33 della legge n. 189/2002 individua quali destinatari della procedura di regolarizzazione da esso prevista i datori di lavoro domestico già individuati ai sensi del D.P.R. 31.12.1971, n. 1403 e successive modificazioni.

Ai sensi, invece, dell’art. 1, co.1, del D.L. n. 195/2002, così come convertito in legge il 9.10.2002, la possibilità di avvalersi della procedura di regolarizzazione è consentita a chiunque, nell’esercizio di un’attività d’impresa, sia in forma individuale che societaria, abbia occupato alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare. La norma non fornisce un elenco nel dettaglio dei datori di lavoro destinatari e si riferisce in senso ampio all’esercizio della tipologia di attività in forma di impresa, sia di tipo individuale che societario. Pertanto si applica ai titolari di attività d’impresa intesa come entità unitaria gestita da un soggetto qualificabile come “imprenditore” ai sensi dell’ art. 2082 del codice civile e soggetto alla relativa disciplina.

 

b) Lavoratori

Le norme riguardano personale esclusivamente di nazionalità extracomunitaria che sia stato occupato in posizione irregolare, intendendo fare riferimento a tutte le situazioni di impiego di tale personale avvenute in violazione della disciplina vigente in materia di permesso di soggiorno per lavoro.

Relativamente al rapporto di lavoro domestico si precisa che è possibile regolarizzare una sola unità per nucleo familiare, addetta al sostegno delle necessità familiari. Non è previsto alcun limite per la regolarizzazione dei cosiddetti “badanti” né per la legalizzazione dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato in genere.

 

  

 TIPOLOGIA E DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO

L’art. 33 della legge n. 189/2002 non fornisce precisazioni in merito alla durata minima del rapporto di lavoro da regolarizzare.

Invece nell’art. 1, co. 3 del D.L. n. 195/2002 è precisato che il rapporto di lavoro da regolarizzare debba essere a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a un anno. La formulazione di quest’ultima disposizione è idonea a ricomprendere rapporti di lavoro aventi carattere subordinato a tempo indeterminato, determinato, part-time (5).

Si precisa che devono ritenersi non regolarizzabili rapporti di lavoro non aventi natura subordinata (quali le collaborazioni coordinate e continuative), ovvero aventi natura incompatibile con la presenza in azienda in epoca anteriore all’instaurarsi del rapporto di lavoro (per esempio, apprendistato, contratti di formazione e lavoro, ecc.). Parimenti non si ritengono legalizzabili i rapporti di lavoro con soci di cooperative.

Si precisa inoltre  che possono essere oggetto di regolarizzazione mediante la procedura di seguito illustrata (della quale costituisce adempimento inderogabile il versamento del contributo forfetario previsto dalle norme, a pena di irricevibilità della dichiarazione) anche quelle situazioni nelle quali, nonostante l’irregolarità della posizione del lavoratore extracomunitario come sopra individuata, il datore di lavoro abbia ugualmente ottemperato agli obblighi previdenziali. Anche in questa ipotesi dovrà essere versato il contributo forfetario. Tuttavia con riferimento a tali situazioni all’esito della procedura di regolarizzazione e dopo l’effettuazione del riparto del contributo stesso ai sensi dell’art. 2 decreto ministeriale citato in premessa e del co. 7 dell’art. 1 del D.L. n. 195/2002 si provvederà, con modalità da determinarsi, alla restituzione degli importi contributivi che dovessero risultare versati in eccedenza e quindi indebiti.

 

PRESUPPOSTI APPLICATIVI

Fondamentale presupposto per poter applicare la procedura in oggetto in entrambe le fattispecie è quello di aver effettivamente occupato in posizione irregolare, nei tre mesi antecedenti il 10.9.2002, data di entrata in vigore sia della legge n. 189/2002 che del D.L. n. 195/2002 (pertanto a far  data almeno dal 10 giugno 2002),  lavoratori extracomunitari privi del  permesso di soggiorno. Si precisa che tutti i periodi di lavoro denunciati devono essere stati effettivamente svolti senza interruzioni (6). La procedura di regolarizzazione può comunque essere avviata anche nel caso in cui il rapporto di lavoro con il lavoratore extracomunitario che si intende regolarizzare sia iniziato in data antecedente al 10 giugno 2002.

 

EFFETTI PREVIDENZIALI

 

a) Periodi compresi tra il 10.6.2002 e il 9.9.2002.

La procedura in questione, oltre che essere destinata a regolarizzare la posizione del lavoratore extracomunitario sotto il profilo del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di permesso di soggiorno per lavoro realizza anche l’adempimento degli obblighi previdenziali con riferimento al trimestre antecedente la data di entrata in vigore delle norme indicato nella denuncia. Infatti il D.M. 26.8.2002 citato, emanato in base al co. 6 dell’art. 33 della legge n. 189/2002, ha fissato in € 290,00 la misura del contributo forfetario trimestrale per la regolarizzazione di colf e badanti e ha determinato i criteri di ripartizione dello stesso, destinando € 268,00 alla copertura delle posizioni contributive dei lavoratori ed € 22,00 per la copertura delle spese necessarie per far fronte allo svolgimento dei compiti di cui al predetto art. 33, da assegnare per due terzi al Ministero dell’Interno e per un terzo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Parimenti il co. 7 dell’art. 1 del D.L. 195/2002 dispone che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali determina con proprio decreto, in corso di emanazione, le modalità per l’imputazione del contributo forfetario di cui al co. 3 , lett. b) (fissato in € 700,00 per ciascun lavoratore) sia per fare fronte all’organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui allo stesso articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato.

  

b)Periodi di lavoro antecedenti il 10.6.2002 che siano denunciati dai datori di lavoro che si avvalgono della procedura di regolarizzazione.

Per quanto attiene, invece, all’adempimento degli obblighi previdenziali relativi ai periodi di lavoro irregolare svolti antecedentemente al trimestre oggetto di regolarizzazione che siano eventualmente denunciati, è prevista sia dall’art. 33, co.6, ultimo periodo, della legge n. 189/2002 che dal co. 7 dell’art. 1 del D.L. n. 195/2002 la definizione con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali delle modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti, fermo restando che la misura del contributo  è quella ordinariamente prevista sulla base delle disposizioni che regolano l’adempimento degli obblighi previdenziali.

Per quanto attiene, in particolare, alla regolarizzazione di colf e badanti il già citato D.M. del 26.8.2002 all’art. 3 prevede che i datori di lavoro possano versare, previa domanda, i contributi ed i premi nonché i relativi interessi dovuti per i periodi antecedenti ai tre mesi regolarizzati in unica soluzione ovvero in rate mensili di eguale importo, maggiorate fino a 24 mesi degli interessi legali e fino a 36 mesi degli interessi di dilazione a decorrere dal 25esimo mese. Al riguardo si fa riserva di successive istruzioni.

 

PROCEDURA

 

La procedura di regolarizzazione prende avvio per entrambe le fattispecie con la presentazione dell’apposita dichiarazione alla Prefettura – UTG competente per territorio attraverso gli uffici postali, il cui timbro di ricevimento fa fede agli effetti della data di presentazione della domanda (7).

Le domande di regolarizzazione devono essere presentate per entrambe le fattispecie entro la data dell’11.11.2002.

 

La dichiarazione deve contenere, a pena di inammissibilità, quanto indicato dal co. 2 dell’art. 33 della legge n. 189/2002 per colf e badanti e dal co. 2 dell’art. 1 del D.L. n. 195/2002 per gli altri lavoratori (8) nonché, a pena di irricevibilità, deve essere accompagnata dalla documentazione di cui al co. 3 dell’art. 33 della legge n. 189/2002 e al co. 3 dell’art. 1 del D.L. 195/2002 (9).

La Prefettura che ha ricevuto la domanda provvede ad effettuare la verifica di ricevibilità e di ammissibilità della stessa e ne dà comunicazione al Centro per l’Impiego competente per territorio. La Questura provvede ad accertare che non sussistano motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno. Dopo aver ricevuto la predetta comunicazione di nulla osta, la Prefettura invita le parti a presentarsi per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui all’art. 5bis del T.U. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002 (10),  e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, purché permangano in capo al lavoratore  condizioni soggettive non ostative al rilascio.

La mancata presentazione delle parti determina l’improcedibilità e l’archiviazione del procedimento relativo.

Il permesso di soggiorno ottenuto attraverso la procedura descritta può essere rinnovato, in relazione ai lavoratori di cui al co. 1 dell’art. 33 della legge n. 189/2002, previo accertamento da parte dell’organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. In relazione ai lavoratori subordinati di cui al D.L. n. 195/2002 può essere rinnovato previo accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata non inferiore ad 1 anno, nonché della regolarità della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato. 

 

Per maggiori dettagli sulla procedura si rinvia alle circolari del Ministero dell’Interno n. 13 del 19.7.2002 (Dpt. per le libertà civili e l’immigrazione) e n. 300/C/2002/1704/P/12.222.7/3ADiv. del 27.7.2002 (Dpt. della Pubblica Sicurezza).

Per quanto attiene invece la stipula del contratto di soggiorno si rimanda alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 50 del 20.9.2002. 

 

CAUSE OSTATIVE

L’art. 33, co. 7, della legge n. 189/2002 e l’art. art. 1, co. 8, del D.L. 195/2002, come modificati dalla legge di conversione del D.L. n. 195/2002, individuano situazioni riferite alla persona del lavoratore extracomunitario ostative alla procedura di regolarizzazione (11).

 

CAUSE DI NON PUNIBILITÀ

Il co. 6 dell’art. 33 della legge n. 189/2002 e il co. 6 dell’art. 1 del D.L. n. 195/2002, come modificati dalla legge di conversione del D.L. n. 195/2002, dispongono che i datori di lavoro che abbiano inoltrato la dichiarazione di lavoro irregolare, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale, nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all’occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica l’art. 22, co. 12, del T.U. 286/1998 e successive modificazioni (12).

Si precisa che le norme collegano l’operatività delle cause di esclusione dalla punibilità al semplice inoltro della dichiarazione e non al buon fine della stessa e riguardano tutte le violazioni compiute prima del 10.9.2002, incluse quelle eventualmente commesse nel periodo antecedente i tre mesi presi in considerazione ai fini della regolarizzazione, ove denunciato.

Si ricorda che le cause di non punibilità operano solo con riferimento ai lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione presentata.

 

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEI LAVORATORI DENUNCIATI IN ATTESA DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

 

Come appare dalla sommaria descrizione della procedura fin qui effettuata, il realizzarsi della fattispecie finalizzata alla regolarizzazione del lavoratore extracomunitario si ha con la sottoscrizione del contratto di soggiorno (alla quale il datore di lavoro richiedente la regolarizzazione si è impegnato con la dichiarazione di regolarizzazione) e col contestuale rilascio del permesso di soggiorno per lavoro.

Si precisa a tale proposito che nel periodo che intercorre tra la data del 10.9.2002 (data di entrata in vigore della legge) e data di conclusione del contratto di soggiorno, con contestuale rilascio del permesso di soggiorno, la contribuzione previdenziale per i lavoratori interessati dalla regolarizzazione  è dovuta in base alle regole ordinarie. Per le relative modalità di versamento si rimanda al successivo paragrafo  concernente gli adempimenti procedurali.

Tuttavia, tenendo conto che la sussistenza di questo obbligo viene evidenziata “a posteriori” dalla presentazione della dichiarazione di regolarizzazione, e che quest’ultima può essere inoltrata per espresso disposto normativo fino all’11 novembre 2002, non si ritiene configurabile in queste ipotesi una fattispecie di ritardato adempimento e quindi non si dà luogo all’applicazione delle relative sanzioni.

Si precisa inoltre che l’adempimento di tali obblighi previdenziali, così come il versamento del contributo forfetario, deve essere effettuato a prescindere dall’esito positivo della procedura di regolarizzazione.

Inoltre, ferma restando la non punibilità del datore di lavoro che abbia presentato la propria dichiarazione con riferimento ai lavoratori per i quali è stata presentata, si precisa che in caso di mancato rilascio del permesso di soggiorno rimangono comunque acquisiti alle gestioni previdenziali di pertinenza i versamenti effettuati, sia derivanti dalla quota parte del contributo forfetario (secondo la ripartizione effettuata dal Ministero del Lavoro), sia relativi ai periodi intercorrenti tra la data di presentazione della dichiarazione e quella della comunicazione di non concedibilità del permesso di soggiorno.   

 

ADEMPIMENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE A CURA DEL DATORE DI LAVORO CHE HA PRESENTATO DOMANDA DI LEGALIZZAZIONE DI LAVORO IRREGOLARE A NORMA DELL’ART. 1 DEL D.L. 195/2002

 

Come precisato al precedente paragrafo,  il contratto di soggiorno decorre dal 10.9.2002, data di entrata in vigore del D.L. 195/2002. Da tale data decorrono, pertanto, gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali,  che dovranno essere assolti nella ordinaria misura prevista in base al settore di appartenenza dell’impresa.

I  datori di lavoro che si iscrivono per la prima volta all'INPS, avendo occupato solo lavoratori extracomunitari  in  posizione irregolare, devono chiedere alla Sede dell'Istituto territorialmente competente l'apertura di una posizione aziendale in tempo utile per l’assolvimento degli obblighi contributivi entro i termini fissati nei  paragrafi successivi.

La domanda di iscrizione deve essere redatta sull'apposito modello DM68,  prelevabile anche dal sito WWW.INPS.IT sezione modulistica. La domanda va corredata dell’apposita  documentazione prevista che varia secondo l’attività svolta dal datore di lavoro (certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., atto costitutivo, ecc.) nonché di fotocopia  della ricevuta o delle ricevute (se si tratta di più lavoratori ) di avvenuta presentazione della dichiarazione di emersione (accettazione assicurata).  

I datori di lavoro già in possesso di una posizione aziendale INPS dovranno utilizzare, per la denuncia dei lavoratori compresi nella dichiarazione di legalizzazione,  la posizione contributiva in loro possesso, senza necessità di recarsi presso la Sede INPS.  Non è, infatti prevista, l’apertura di una separata posizione per i lavoratori extracomunitari legalizzati,  in quanto, la contribuzione per tali lavoratori è  dovuta nella misura ordinaria prevista per la generalità dei  lavoratori. Ai soli fini dell’attribuzione del particolare codice di autorizzazione di cui al paragrafo successivo, le aziende già in possesso  di posizione contributiva dovranno comunicare alla sede INPS, con il sistema ritenuto più opportuno, l’avvenuta presentazione di domanda di legalizzazione allegando fotocopia della ricevuta (accettazione assicurata).

 

ADEMPIMENTI A CURA DELLE SEDI INPS

 

Le Sedi INPS, nel caso di apertura di posizione contributiva da parte di imprese non conosciute,  da utilizzare per la denuncia dei contributi relativi al solo personale di origine extracomunitaria oggetto di legalizzazione, provvederanno ad indicare nel  campo “DATA COSTITUZIONE” la data convenzionale  10.09.2002.

Le Sedi stesse,  provvederanno ad attribuire, in aggiunta agli eventuali codici di autorizzazione necessari ad altro fine, anche il nuovo C.A.  “0U” che assume il significato di “Azienda che ha legalizzato lavoratori extracomunitari  ex D.L. 195/2002”.

Per le aziende già conosciute dall’INPS le Sedi provvederanno ad attribuire il predetto codice di autorizzazione  “0U” all’atto del ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo precedente da parte dell’azienda, ovvero all’atto dell’acquisizione delle denunce DM10. La procedura di controllo, infatti, all’atto dell’acquisizione dei particolari codici di comunicazione dei lavoratori extracomunitari, di cui al paragrafo successivo, provvederà a richiedere obbligatoriamente il predetto codice di autorizzazione.

Tale codifica si rende necessaria al fine di procedere, una volta  in possesso dei dati dei bollettini di versamento del contributo forfetario di € 700,00, all’abbinamento degli stessi con la posizione aziendale per i necessari controlli e per procedere, poi, all’aggiornamento della posizione contributiva individuale del lavoratore, sulla base anche delle informazioni pervenute dalla dichiarazione 770.

 

TERMINI PER LA DENUNCIA ED IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI OGGETTO DI LEGALIZZAZIONE

 

Secondo quanto illustrato nei paragrafi precedenti, e come anticipato con il messaggio prot. 2002/0023/000353 del 16.10.2002 (allegato), tenuto conto che il termine di presentazione della dichiarazione di emersione scade l’11 novembre p.v., la prima denuncia utile per  gli adempimenti contributivi è quella riferita al mese di novembre p.v. da presentare entro il 16 dicembre successivo. Il versamento dei contributi, deve essere effettuato con il mod. F24 entro la stessa data del 16 dicembre.

Tuttavia, atteso il carattere innovativo della materia ed i tempi ristretti per la divulgazione delle presenti istruzioni, la regolarizzazione, riferita al periodo dal 10 settembre al 31 ottobre 2002, potrà essere effettuata, secondo le modalità di seguito illustrate, entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della presente circolare, senza aggravio di somme aggiuntive.

 

 

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE DENUNCE MENSILI E VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

Ai fini della compilazione delle denunce contributive di modello DM10/2, riferite al periodo di paga di novembre 2002, i datori di lavoro in questione si atterranno alle ordinarie  modalità previste per la denuncia dei contributi riferiti alla generalità dei lavoratori (rigo 10, 11, cod. O, Y, ecc.).

Ai soli fini statistici, i lavoratori oggetto di regolarizzazione dovranno essere riportati ciascun mese in un rigo contrassegnato dal codice “XZ00” preceduto dalla dicitura “LAV. EXTRAC. D.L. 195/02” e seguito soltanto dal numero dei dipendenti e dall’ammontare delle retribuzioni. Si rammenta che per l’individuazione, ai fini statistici, degli altri lavoratori extracomunitari continuerà ad essere utilizzato il previsto codice “X000”.

Con la denuncia riferita al mese di novembre, il cui termine di presentazione e di versamento dei contributi scade il 16 dicembre, dovranno  essere versati anche i contributi  riferiti ai mesi di settembre (dal 10 settembre) e ottobre 2002, senza aggravio di somme aggiuntive.

Al fine di semplificare gli adempimenti contributivi dei datori di lavoro e in deroga alle disposizioni generali che prevedono la regolarizzazione dei periodi pregressi attraverso il mod. DM10/V, si fa presente che la regolarizzazione dei contributi pregressi in questione potrà avvenire con il mod. DM10/2. A tal fine i datori di lavoro seguiranno  le seguenti  particolari modalità :

 

- Calcoleranno  i contributi previdenziali e assistenziali, complessivamente dovuti  per i lavoratori in questione per il periodo dal 10 settembre al 31 ottobre 2002  e li esporranno in uno dei  righi in bianco del quadro ”B-C”del mod. DM10/2, facendoli precedere dal codice  di nuova istituzione “C100” avente significato di “operai extracom. ctr. Arr.”e   “C200” avente significato di  “impiegati extracom. Ctr. Arr.”.

- In corrispondenza di tali codici dovranno essere compilate le caselle “ numero dipendenti”, “retribuzioni” e “somme a debito del datore di lavoro”; nessun dato sarà riportato nella casella “numero giornate”.

Le eventuali somme anticipate da parte del datore di lavoro per conto dell’INPS dal 10.9.2002 saranno riportate nel quadro “D” utilizzando i previsti codici..

 

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI E DICHIARAZONI  INDIVIDUALI (CUD e 770)

 

Nessuna particolare modalità è richiesta per l’indicazione dei dati riferiti al periodo dal 10 settembre 2002. Per quanto riguarda il trimestre dal 10 giugno al 9 settembre 2002, oggetto di accredito contributivo, come detto in precedenza, attraverso la ripartizione del contributo forfetario di € 700,00, si fa presente che i datori di lavoro dovranno riportare nella parte C del CUD ovvero del mod. 770, nella sezione 2 “RETRIBUZIONI PARTICOLARI”, nel punto 28  il codice XZ seguito nei punti 29 e 30 , rispettivamente dal periodo 10.06.2002 e 9.09.2002. Nessun dato dovrà essere indicato nei punti  successivi.

 

ADEMPIMENTI A CURA DEI DATORI DI LAVORO DOMESTICO CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA DI REGOLARIZZAZIONE DI COLF E BADANTI  A NORMA DELL’ART. 33 DELLA L. n. 189/2002

 

I datori di lavoro che presentano la domanda di regolarizzazione per colf e badanti devono inoltrare  all’INPS la denuncia del rapporto di lavoro domestico attraverso il previsto modello LD09,  prelevabile anche dal sito WWW.INPS.IT sezione modulistica.

Il termine di presentazione di tale denuncia, di norma, scade entro il decimo giorno successivo al trimestre solare nel corso del quale è avvenuta l’assunzione. Come anticipato con il  messaggio protocollo n. 202/002/000353 del 16 ottobre u.s. (allegato), tenuto conto  che il termine di presentazione della dichiarazione di regolarizzazione è  fissato all’ 11 novembre 2002, la denuncia del rapporto di lavoro domestico (mod. LD09) potrà essere utilmente presentata entro il 10 gennaio 2003.

Sul modello LD09 dovranno essere compilate anche le particolari caselle riferite alla “emersione lavoro irregolare art. 33 L. 189”. Per quanto riguarda la data di assunzione, si precisa che la stessa non potrà essere posteriore al 10.06.2002.

Potranno, essere, invece omesse, se non ancora in possesso del datore di lavoro, le seguenti informazioni:

-         codice fiscale del lavoratore

-         dati relativi al permesso di soggiorno

-         indicazione dell’avvenuta denuncia all’INAIL

In ogni caso, al modello LD09, dovrà essere allegata copia della ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di regolarizzazione (accettazione assicurata).

Il versamento dei contributi dovrà avvenire con gli appositi bollettini di conto corrente che saranno recapitati all’indirizzo del datore di lavoro.  Ai fini del calcolo dei contributi, da determinare in relazione alle fasce di retribuzione ed alle ore di lavoro effettuate, si rinvia alla circolare n. 56 del 22 marzo 2002. L’importo dei contributi dovuti sarà calcolato  a far tempo dal  10.09. 2002.

Si fa riserva di fornire istruzioni per l‘eventuale regolarizzazione dei  periodi antecedenti al 10.06.2002 , secondo le modalità fissate dal  D.M. del 26.8.2002 citato nei paragrafi precedenti.

Per quanto riguarda, invece, la copertura contributiva in favore del lavoratore del  periodo dal 10.06.2002 al 9.09.2002,  la stessa sarà effettuata d’ufficio dall’Istituto sulla base dei dati dei bollettini di versamento del contributo forfettario di € 290,00 e  delle informazioni presenti sul  mod. LD09.

 

ADEMPIMENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE DEI DATORI DI LAVORO AGRICOLO TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEI MODELLI DI DICHIARAZIONE TRIMESTRALE DMAG-UNICO CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA DI LEGALIZZAZIONE DI LAVORO IRREGOLARE AI SENSI DELL’ART. 1 del D.L. 195/2002

 

Come già precisato con messaggio n° 2002/0088/000054  del 21 ottobre 2002 i datori di lavoro agricolo, tenuti alla presentazione del modello di dichiarazione trimestrale modello DMAG-UNICO, possono presentare la domanda di legalizzazione ai sensi del comma 1 art 1 del D.L. 195/2002 del 9 settembre 2002 entro la data dell’11 novembre 2002.

 

La normativa prevede la legalizzazione dei rapporti di lavoro consentendo la stipula dei contratti di soggiorno a tempo indeterminato ovvero di contratti non inferiori ad un anno, questi ultimi intesi nell’arco dei 12 mesi.

 

In entrambi i casi l’orario di lavoro dovrà essere quello previsto dai contratti e non dovrà essere inferiore alle 20 ore settimanali.

 

I datori di lavoro agricolo che si iscrivono per la prima volta all’INPS devono presentare la denuncia aziendale (DA), apponendo sul frontespizio la dicitura “regolarizzazione lavoratori extracomunitari Legge 222/2002”, entro la data dell’11 novembre 2002, allegando anche la o le ricevute di avvenuta presentazione della dichiarazione di emersione.

 

I datori di lavoro agricolo già noti all’Istituto non dovranno presentare una nuova dichiarazione aziendale ma dovranno trasmettere alla Sede competente INPS la o le ricevute di avvenuta presentazione della dichiarazione di emersione.

 

Entrambe le tipologie di datori di lavoro, cioè quelli sconosciuti e no all’Istituto, devono effettuare i seguenti adempimenti:

 

  • Registro d’impresa – il registro d’impresa dovrà essere presentato entro i cinque giorni successivi al termine ultimo previsto per la regolarizzazione ( 11 novembre 2002).

Per il periodo intercorrente tra il 10 settembre e la data dell’11 novembre 2002 sarà considerato quale denuncia di avviamento al lavoro la dichiarazione presentata agli uffici postali;

 

  • Dmag-unico- per le giornate di lavoro prestate dal 10 al 30 settembre 2002 le aziende presenteranno il modello di dichiarazione trimestrale entro le scadenze previste per il quarto trimestre 2002 (25 gennaio 2003 su modelli cartacei e 25 febbraio 2003 per i modelli trasmessi in via telematica) .

I lavoratori extracomunitari emersi dovranno essere contraddistinti dal codice contratto “078”, tale codice è attivo dal quarto trimestre 2002 anche per la competenza pregressa relativa al terzo trimestre 2002.

La data di presentazione del modello per il terzo trimestre dovrà essere congruente con la data del 25 novembre 2002 per i modelli cartacei e 23 dicembre 2002 per quelli provenienti in via telematica secondo quanto previsto dal messaggio 2002/0088/00053 del 21 ottobre 2002.

Qualora per il terzo trimestre 2002 l’azienda abbia  già presentato un modello di dichiarazione trimestrale nella casella tipo dichiarazione dovrà essere indicata la lettera “V”

 

ADEMPIMENTI DELLE SEDI

Le Sedi,  con riferimento alla circolare del Ministero dell’Interno n. 13 del 19.7.2002, la quale, nel prevedere la composizione dello sportello polifunzionale, contempla anche un’apposita postazione INPS,  e previo contatti da prendere in sede locale con gli U.T.G. al fine di individuare il punto fisico dello sportello polifunzionale,  cureranno ed assicureranno la presenza di personale INPS , al fine di ottemperare, ad avvenuta conclusione del contratto di soggiorno,  agli adempimenti di natura prettamente previdenziale e contributiva ove gli stessi non siano stati già assolti dai datori di lavoro sulla base delle istruzioni impartite con la presente circolare.

Al riguardo si richiamano i messaggi n. 59 del 27.7.2002 e n. 78 del 6.9.2002 dell’Ufficio di Segreteria del Direttore Generale.  

 

 


NOTE

 

 (1) Pubblicato in supplemento n. 173/L alla G.U. n. 199 del 26.8.2002.

 (2) In G.U. n. 227 del 27.9.2002.

(3) Rispettivamente pubblicati in G.U. n. 211 del 9.9.2002 e in G.U. n. 240 del 12.10.2002.

(4) Il termine è stato così stabilito dall’art. 33, co. 1, della legge n. 189/2002 per colf e badanti mentre per i lavoratori subordinati in genere era inizialmente fissato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 195/2002 ed è stato ridefinito dalla legge di conversione n. 222/2002.

(5) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato nella circolare n. 50 del 20.9.2002 che, in questa ipotesi, deve essere assicurato un orario di lavoro non inferiore alle 20 ore settimanali.

(6) Cfr circ. 14 del 9.9.2002 del Ministero dell’Interno, Dpt. per le libertà civili e l’immigrazione, e circolare n. 50 citata del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

(7) La dichiarazione di emersione è contenuta nell’apposito plico (di due tipi distinti, uno relativo al rapporto di lavoro domestico, l’altro relativo al rapporto di lavoro subordinato in genere) disponibile presso qualsiasi ufficio postale, contenente tutto il necessario per la presentazione delle dichiarazioni, con le relative istruzioni.

(8) Si riporta il testo dell’art. 33, co. 2, della legge n. 189/2002: “La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità: a) le generalità del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia; b) l’indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati; c) l’indicazione della tipologia e delle modalità d’impiego; d) l’indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

Ai sensi dell’art. 1, co.3, del D.L. n. 195/2002… ”La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità:a) i dati identificativi dell’imprenditore o della società e del suo legale rappresentante; b)l’indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione; l’indicazione della tipologia e delle modalità d’impiego; d) l’indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

(9) Si riporta il testo dell’art. 33, co. 3, legge n. 189/2002: “Ai fini della ricevibilità,  alla dichiarazione di emersione sono allegati: a) attestato di pagamento di un contributo forfetario, pari all’importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali e interessi; b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d’opera, nei termini di cui al co. 5, il contratto di soggiorno previsto dall’art. 5 bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998; c) certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore. Tale certificazione non è richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare”.

Ai sensi dell’art. 1, co. 3, del D.L. n. 195/2002…”Ai fini della ricevibilità della dichiarazione sono allegati: a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nei termini di cui al co. 5, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero per un contratto di lavoro di durata non inferiore a un anno nelle forme di cui all’art. 5 bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25.7.1998, n. 286, introdotto dall’art. 6 della legge 30.7.2002, n. 189; b) attestato di pagamento di un contributo forfetario pari a 700 Euro per ciascun lavoratore”.

(10) La norma è stata introdotta dall’art. 6 della legge 30.7.2002, n. 189 di riforma del T.U. n. 286 del 1998. Essa collega la durata del permesso di soggiorno alla durata del contratto di soggiorno, nel caso in cui l’ingresso del cittadino extracomunitario avvenga per motivi di lavoro, essendo negli altri casi definita dal visto di ingresso. La stipula di questo particolare contratto costituisce condizione necessaria e imprescindibile per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e avviene in forma scritta tra datore di lavoro italiano (o straniero regolarmente soggiornante) e prestatore di lavoro presso l’istituendo Sportello Unico per l’immigrazione della Provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro. Esso deve contenere obbligatoriamente le indicazioni di cui allo stesso articolo 5bis del testo unico.

Il contratto di soggiorno decorre dalla data di entrata in vigore della legge n. 189/2002 e del D.L. n. 195/2002, cioè dal 10.9.2002. Dalla stessa data decorrono tutti gli obblighi di legge connessi alla sottoscrizione del contratto nonché, per i datori di lavoro che ne fossero sprovvisti, l’obbligo di tenuta dei libri paga e matricola. Per una compiuta illustrazione delle novità introdotte dalla legge n. 189 del 2002 si rinvia ad ulteriore circolare in corso di predisposizione sulla materia.

(11) Si riporta il testo del co. 8 dell’art. 1 del decreto legge n. 195 del 2002, come modificato dalla legge di conversione approvata il 9.10.2002, il quale dispone:

“Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:

a)nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle successive lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta nell’ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l’interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione  mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all’art. 13, co. 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui all’art. 3, co. 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera ovvero un provvedimento restrittivo della libertà personale;

b)che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c)che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l’interessato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dall’art. 411 del codice di procedura penale ovvero che risultino destinatari dell’applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione”. 

Per quanto attiene alla regolarizzazione di colf e badanti, analoghe previsioni si trovano nell’art. 33 della legge n. 189/2002, come modificata dalla legge di conversione del D.L. n. 195/2002.

(12) Questa norma dispone che il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o che sia stato revocato o annullato, è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di 5.000 Euro per ogni lavoratore impiegato.