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OGGETTO: |
Legge 30 luglio 2002 n. 189 e DL. 9 settembre 2002 n. 195, convertito in legge 9 ottobre 2002 n. 222. Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n° 52 del 25 ottobre 2002. |
Con circolare n° 161 del 25 ottobre 2002 l’Istituto ha fornito, tra l’altro, le disposizioni attuative per la legalizzazione dei lavoratori extracomunitari del settore agricolo e precisato le istruzioni alle quali devono attenersi le aziende, le quali entro la data dell’11 novembre 2002, sono tenute agli adempimenti previsti dalla Legge 28 novembre 1996 n. 608 in merito alla presentazione della Denuncia Aziendale e del Registro d’impresa.
Si ricorda che la dichiarazione trimestrale, redatta sul modello DMAG UNICO, relativa alle giornate ed ai lavoratori legalizzati per il periodo dal 10 settembre al 30 settembre 2002, dovrà essere presentata entro il 25 gennaio 2003 per i modelli cartacei ed entro il 25 febbraio 2003 nell’ipotesi di trasmissione telematica.
Considerata la pecularietà dei contratti del settore agricolo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito con circolare n. 52/2002 ulteriori precisazioni in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato che, ad ogni buon fine, vengono di seguito riportate nella versione integrale:
“ 1) A parziale integrazione delle disposizioni attuative emanate con la circolare in oggetto indicata, per quanto riguarda, l’applicazione al settore agricolo del decreto legge 195/02 convertito nella legge 222/02, si dispone, considerate le particolari esigenze di flessibilità nel settore e quanto previsto dal CCNL operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 2002, la possibilità per le imprese agricole di stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di un anno ( 10 settembre 2002 – 10 settembre 2003 ) con la garanzia di un numero minimo di giornate annue pari a 160, rispetto alle 312 lavorabili in un anno, e con garanzia di occupazione mensile minima di almeno 10 giornate.”
Ne consegue che i contratti stipulati in materia di legalizzazione del lavoro irregolare degli operai extracomunitari a tempo indeterminato e a tempo determinato della durata di un anno ( 10 settembre 2002 – 10 settembre 2003) sono da considerarsi validi se stipulati per un numero di giornate non inferiori a 160 e con garanzia occupazionale mensile non inferiore a 10 giornate.
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